Accordo
Testo originale
Accordo
0.424.11
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e al programma
di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione
della Confederazione Svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER
Adottato il 5 dicembre 2014
Applicato provvisoriamente dal 15 settembre 2014
Entrato in vigore tramite scambio di note l’8 ottobre 20151
(Stato 8 ottobre 2015)
la Confederazione Svizzera,
(in seguito «Svizzera»), dall’altra,
e
L’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica,
(in seguito rispettivamente, «Unione» e «Euratom»), da una parte, (in seguito «le Parti»),
considerando che una stretta relazione tra la Svizzera, da un lato, e l’Unione e Eura- tom, dall’altro, è vantaggiosa per entrambe le Parti;
considerando che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per l’Unione e l’Euratom sia per la Svizzera ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni;
considerando che la Svizzera e l’Unione e l’Euratom stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;
considerando che l’Unione e l’Euratom e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;
considerando che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso recipro- co dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da un lato, e al programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione e al programma di ricerca e formazione di Euratom, così come alle attività svolte dall’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione2, dall’altro;
RU 2015 5533
1 Sostituisce la pubblicazione nella RU 2015 1541.
2 Istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istitui- sce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le confe- risce dei vantaggi (GU UE L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
considerando che il 14 settembre 19783 Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in seguito «accordo sulla fusione»);
considerando che entrambe le Parti desiderano sottolineare i vantaggi reciproci dell’esecuzione dell’accordo sulla fusione, nel caso di Euratom, il ruolo della Sviz- zera nell’avanzamento di tutti gli elementi del programma comunitario sulla fusione, in particolare JET e ITER, verso la realizzazione del reattore dimostrativo DEMO, e, nel caso della Svizzera, lo sviluppo e il rafforzamento del programma svizzero e la sua integrazione nei consessi europei e internazionali;
considerando che entrambe le Parti riaffermano il loro desiderio di proseguire la cooperazione a lungo termine nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi sulla base di un quadro e di strumenti nuovi atti a garantire il sostegno alle attività di ricerca;
considerando che il presente accordo xxxxxx e sostituisce l’accordo sulla fusione;
considerando che l’8 gennaio 19864 le Parti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in segui- to «l’accordo quadro»);
considerando che l’articolo 6 dell’accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’accordo quadro sia realizzata attraverso opportuni accordi;
considerando che il 25 giugno 20075 le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra;
considerando che il 7 dicembre 20126 Euratom e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell’ener- gia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che associa la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012–2013);
considerando che l’articolo 9, paragrafo 2, del suddetto accordo del 2007 e l’arti- colo 9, paragrafo 2, del suddetto accordo del 2012 prevedono il rinnovo dell’accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico o altre attività in corso o future, a condizioni concor- demente stabilite;
considerando che il 21 novembre 20067 Xxxxxxx ha concluso l’accordo sull’istitu- zione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realiz- zazione congiunta del Progetto ITER. A norma dell’articolo 21 di tale accordo e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera i) sull’applicazione al territorio della Confede- razione svizzera dell’accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale
3 RU 1980 693, 1982 1646
4 RS 0.420.518
5 RS 0.420.513.1
6 RS 0.424.113
7 GU UE L 358 del 16.12.2006, pag. 62.
dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione e ii) concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 28 novembre 20078, il suddetto accordo del 2006 si applica alla Svizzera, che partecipa al pro- gramma sulla fusione di Euratom in qualità di Stato terzo pienamente associato;
considerando che Euratom è membro dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione. A norma dell’articolo 2 della decisione 2007/198/ Euratom e degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera i) sull’applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell’accordo dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell’accordo sui privilegi e le immunità per l’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione e ii) concernente l’adesione della Svizzera all’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione del 28 novembre 20079, la Svizzera è entrata a far parte dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione come Stato terzo, avendo associato il proprio pro- gramma di ricerca al programma sulla fusione di Euratom;
considerando che Xxxxxxx ha concluso l’accordo tra la Comunità europea dell’ener- gia atomica e il governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione10. A norma dell’articolo 26 di tale accordo, esso si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato;
considerando che il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione (2014– 2020) – Orizzonte 2020 (in seguito «Orizzonte 2020») è stato istituito con il regola- mento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11, il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con la decisione 2013/743/UE del Consiglio12, e il programma di ricerca e formazione della Comuni- tà europea dell’energia atomica (2014–2018) che integra Orizzonte 2020 (in seguito
8 RS 0.424.112
9 RS 0.424.111
10 GU UE L 246 del 21.9.2007, pag. 34.
11 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem- bre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) –
Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
12 Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) –
Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
«il programma Euratom») è stato adottato con il regolamento (Euratom)
n. 1314/2013 del Consiglio13, e le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom sono state adottate con il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14, e il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia15 (in seguito «il regolamento EIT») è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16, e la decisione di fornire la base per il finanziamento delle attività connesse a ITER per il periodo 2014−2020 è stata adottata con la decisione 2013/791/Euratom del Consiglio17;
considerando che, fatte salve le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in seguito «TFUE») e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (in seguito «trattato Euratom»), il presente accordo e le attività che saranno svolte nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri dell’Unione di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. Le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all’attuazione del primo pilastro di Orizzonte 2020 e delle azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico
«Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione», al programma Euratom 2014–2018 e alle attività condotte dall’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (in seguito «Fusion for Energy») per il periodo 2014–2020 sono stabilite nel presente accordo.
13 Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul program- ma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014–2018) che integra il programma quadro di ricerca e xxxxxxxxxxx «Xxxxxxxxx 0000» (XX UE L 347 del 20.12.2013, pag. 948).
14 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX UE L 347 del 20.12.2013, pag. 81).
15 Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU UE L 97 del
9.4.2008, pag. 1).
16 Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 174).
17 Decisione 2013/791/Euratom del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo svi-
luppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU UE L 349 del 21.12.2013, pag. 100).
2. Fatto salvo l’articolo 13 paragrafo 6, il presente accordo stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le condizioni e le modalità di partecipazione della Svizzera all’attuazione dell’intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014–2018 e alle attività condotte da «Fusion for Energy» per il periodo 2014−2020.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare ai programmi con- templati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca dell’Unione, nella misura in cui tale partecipazione non è contemplata dal paragrafo 1.
5. I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, incluso il Centro comune di ricerca dell’Unione, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri in settori equivalenti a quelli dei programmi menzionati nel paragrafo 1 e, dal 1° gen- naio 2017, a quelli menzionati nel paragrafo 2.
6. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «soggetto giuridico», qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
b) «programmi contemplati dal presente accordo», il primo pilastro di Oriz- zonte 2020, le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico «Diffondere l’ec- cellenza e ampliare la partecipazione» e il programma Euratom 2014–2018 o, fatto salvo l’articolo 13 paragrafo 6, l’intero programma Orizzonte 2020 e l’intero programma Euratom 2014–2018 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
c) «primo pilastro di Orizzonte 2020», le azioni nell’ambito degli obiettivi spe- cifici elencati nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1291/2013, va- le a dire «Consiglio europeo della ricerca», «Tecnologie emergenti e future»,
«Azioni Xxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx» e «Infrastrutture di ricerca».
Art. 2 Forme e strumenti di cooperazione
1. La cooperazione assume le seguenti forme:
a) partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera a programmi con- templati dal presente accordo in conformità ai termini e alle condizioni stabi- liti nelle rispettive regole di partecipazione e di diffusione, e a tutte le attività condotte da «Fusion for Energy», in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti dall’impresa comune.
Qualora l’Unione adotti disposizioni per l’attuazione degli articoli 185 e 187 TFUE, la Svizzera è autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture. Fatto salvo l’arti- colo 13 paragrafo 6, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.
I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare, in quan- to soggetti di un paese associato, alle azioni indirette basate sugli articoli 185 e 187 TFUE. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 6, la presente disposizione si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il regolamento (CE) n. 294/2008, come modificato dal regolamento (UE)
n. 1292/2013, si applica alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.
I partecipanti svizzeri sono invitati al Forum dei soggetti portatori d’inte- resse dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
b) contributo finanziario della Svizzera alle dotazioni di bilancio dei program- mi di lavoro adottati per l’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy», determinato con- formemente all’articolo 4 paragrafo 2;
c) partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività con- dotte da «Fusion for Energy», conformemente alle modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partner nel progetto specifico e nella gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a programmi e/o pro- getti di ricerca svizzeri provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto.
2. Oltre alla trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione concer- nenti l’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte da «Fusion for Energy», così come dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e gli strumenti seguenti:
a) periodici scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica in materia di ricerca, e sui relativi piani, della Svizzera e dell’Unione e di Euratom;
b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
c) trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei pro- grammi e dei progetti di ricerca della Svizzera e dell’Unione e di Euratom, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;
d) riunioni congiunte e dichiarazioni comuni rese in esito alle stesse;
e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
f) periodici contatti e riunioni di follow-up tra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e dell’Unione e di Euratom;
g) partecipazione di esperti a seminari, congressi e workshop;
h) trasmissione tempestiva di informazioni sulle attività di ITER alla stregua di quanto avviene con gli Stati membri dell’Unione.
Art. 3 Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale
1. Fatti salvi l’allegato I del presente accordo e il diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» hanno, in materia di proprie- tà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale partecipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano ai programmi e alle attività di ricerca in questione. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell’applicazione provvisoria del presente accordo.
2. Fatti salvi l’allegato I e il diritto applicabile, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c), hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni e della proprietà intellettuale derivanti da tale parte- cipazione, i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione. Questa disposizio- ne non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell’applicazione provvisoria del presente accordo.
3. Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la defini- zione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mon- diale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 196718.
Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» è determinato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell’Unione per stanziamenti d’impegno finaliz- zati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione europea (in seguito «la Commissione») relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune ai fini dell’attuazione, della gestione, dello svolgimento e delle operazioni dei programmi contemplati dal presente accordo.
L’Unione si riserva il diritto di utilizzare gli stanziamenti operativi e amministrativi derivanti dal contributo della Svizzera ai programmi contemplati dal presente accor- do e a tutte le attività condotte da «Fusion for Energy» in funzione delle esigenze di tali programmi e attività.
2. Il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contributo finanziario della Svizzera nell’ambito del presente accordo è costituito dal rapporto tra il pro- dotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione.
In via eccezionale, il fattore di proporzionalità applicato per determinare il contribu- to finanziario della Svizzera alle attività condotte da «Fusion for Energy» e alle attività sulla fusione del programma Euratom è costituito dal rapporto tra il prodotto
18 RS 0.230
interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione e della Svizzera.
Questi rapporti sono calcolati sulla base delle più recenti statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio generale dell’Unione per lo stesso anno.
3. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell’allegato II.
Art. 5 Comitato di ricerca Svizzera/Comunità
1. Il comitato di ricerca Svizzera/Comunità (in seguito «il comitato») istituito dall’accordo quadro esamina, valuta e assicura la corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.
2. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti dell’Unione riportati nell’allegato III.
3. Il comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti. Inoltre, il comitato lavorerà su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comu- nicazione.
Art. 6 Partecipazione ai comitati
1. I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori ai comitati incaricati dell’attuazione dei programmi contemplati dal presente accordo. Tale partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno dei comitati in que- stione. La Svizzera è informata dei risultati delle votazioni in tali comitati. Detta partecipazione avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure per il ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione.
2. I rappresentanti della Svizzera partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Tale partecipazione si svolge in conformità al regolamento interno del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.
3. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti della Svizzera che partecipano alle riunioni dei comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione in base agli stessi criteri e secondo le stesse procedure applicabili, nello stesso periodo, ai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione.
4. I rappresentanti della Svizzera partecipano agli organismi di «Fusion for Ener- gy». La partecipazione si svolge conformemente allo statuto di «Fusion for Energy», comprese le disposizioni in materia di diritto di voto.
5. La partecipazione dei rappresentanti della Svizzera in seno al comitato dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER) e nei gruppi connessi al SER si svolge conformemente al regolamento interno di tale comitato e di tali gruppi.
Art. 7 Partecipazione
1. Fatto salvo l’articolo 3, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.
2. Le condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, aggiudi- cazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo e delle attività condotte da «Fusion for Energy» applicabili ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono uguali a quelle applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nell’ambito dei medesimi programmi o delle attività di «Fusion for Energy» con soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi agli strumenti finanziari istituiti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo.
4. Ai fini della nomina dei valutatori o degli esperti nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo, nonché per le attività condotte da «Fusion for Energy» è preso in considerazione un numero adeguato di esperti svizzeri, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze idonee all’espletamento dei compiti loro assegnati.
5. Fatto salvo l’articolo 1 paragrafo 5, l’articolo 2 paragrafo 1 lettera c), e l’articolo 3 paragrafo 2, e fatte salve le norme e i regolamenti interni vigenti, i soggetti giuri- dici stabiliti nell’Unione possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi e dalle attivi- tà di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c). Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione a un progetto da parte di uno o più soggetti giuridici stabiliti nell’Unione alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto stabilito in Svizzera.
Art. 8 Mobilità
Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l’ingresso e il soggiorno di un certo numero di ricercatori che parteci- pano, in Svizzera e nell’Unione, alle attività contemplate dal presente accordo, nella misura in cui è indispensabile all’adeguata esecuzione di una determinata attività.
Art. 9 Revisione e collaborazione futura
1. Qualora l’Unione o Euratom decidano di modificare o ampliare i loro rispettivi programmi di ricerca o le attività condotte da «Fusion for Energy», il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o sugli ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che incida direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei settori relativi ai programmi contemplati dal pre- sente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy». Alla Svizzera è notifi- cato l’esatto contenuto dei programmi o delle attività modificati o ampliati entro due
settimane dall’adozione degli stessi da parte dell’Unione e di Euratom. In caso di modifica o ampliamento dei programmi o delle attività di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione dell’Unione o di Euratom.
2. Qualora l’Unione o Euratom adottino un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico o una nuova decisione volta a finan- ziare le attività di «Fusion for Energy», il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso e future, comprese quelle condotte da «Fusion for Energy», attraverso il comitato.
Art. 10 Rapporto con altri accordi internazionali
1. Il presente accordo si applica fatti salvi i vantaggi previsti da altri accordi inter- nazionali a cui una delle Parti è vincolata, che sono riservati esclusivamente ai soggetti giuridici stabiliti nel territorio di tale Parte.
2. Nell’ambito del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al programma Orizzonte 2020 («paese associato») o al programma Eura- tom sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.
Art. 11 Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il TFUE e il trattato Euratom e alle condizioni precisate in tali trattati e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 12 Allegati
Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 13 Modifica e denuncia
1. Il presente accordo si applica per la durata di Orizzonte 2020, fino al 31 dicembre 2018 per il programma Euratom, e fino al 31 dicembre 2020 per le attività condotte da «Fusion for Energy».
In deroga al paragrafo 3, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2019, una delle due Parti può denunciare, per iscritto, il presente accordo in rela- zione alle attività condotte da «Fusion for Energy». In tal caso l’accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 con riferimento a tali attività.
Il presente accordo è tacitamente esteso e applicato secondo le stesse modalità e condizioni al programma Euratom 2019–2020, a meno che una delle Parti notifichi la sua decisione di non estendere il presente accordo al citato programma entro tre mesi dall’adozione del programma Euratom 2019–2020. In tal caso, il presente
accordo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2018 al programma Euratom, fatta salva la partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020 e alle attività condotte da «Fusion for Energy».
2. Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. La procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante un preavviso scritto di almeno sei mesi.
4. Qualora sia denunciato l’accordo sulla libera circolazione delle persone firmato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, il presente accordo cessa di applicarsi alla stessa data del suddet- to accordo. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.
5. Il presente accordo cessa di applicarsi in mancanza della notifica da parte della Svizzera richiesta per l’entrata in vigore del protocollo sull’estensione alla Croazia dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confe- derazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (in seguito «il protocollo sull’estensione alla Croazia») entro sei mesi dal completamento delle procedure interne della Svizzera. A tal fine non è necessaria alcuna comunicazione scritta preliminare.
6. Il presente accordo cessa di applicarsi con effetto retroattivo al 31 dicembre 2016 in mancanza della ratifica, entro il 9 febbraio 2017, da parte della Svizzera del protocollo sull’estensione alla Croazia. Se la Confederazione svizzera ratifica tale protocollo, il presente accordo si applica all’intero programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014–2018 e alle attività condotte da «Fusion for Energy», a decorrere dal 1° gennaio 2017.
7. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le Parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell’accordo.
Art. 14 Clausola di riesame
Nel quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, le Parti procedono a una verifica congiunta della sua applicazione, compreso il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera, sulla base dei dati riguardanti la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera ad azioni dirette e indirette nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo negli anni 2014–2016 nonché alle attività di «Fusion for Energy».
Art. 15 Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
In relazione all’associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, l’applicazione provvi- xxxxx del presente accordo decorre dal momento della sua firma da parte dei rappre- sentanti della Svizzera e dell’Unione.
In relazione all’associazione della Svizzera al programma Euratom e alle attività di
«Fusion for Energy», l’applicazione provvisoria del presente accordo decorre dal momento in cui la Svizzera ha firmato l’accordo ed Xxxxxxx ha notificato alla Sviz- zera l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per la conclusione del presente accordo.
L’applicazione provvisoria ha effetto dal 15 settembre 2014. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono trattati alla stregua di soggetti di un paese associato ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 punto 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 ai fini degli inviti a presentare proposte, delle procedure di aggiudicazione di appalti o dei bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo con scadenza dal 15 settembre 2014 in poi.
Se i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera non sono ammissibili al finanziamento in base a inviti a presentare proposte, procedure di aggiudicazione di appalti o bandi di gara nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo finanziato dal bilancio 2015 di tali programmi, a norma dell’articolo 10 paragrafo 1 lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013, ai fini del calcolo del contributo finanziario della Svizzera elaborato conformemente all’allegato II del presente accordo per l’anno 2015, la dotazione di bilancio del pertinente programma è ridotta della dotazione finanziaria di detti inviti a presentare proposte, procedure o bandi di gara.
2. Se una delle Parti notifica all’altra Parte che non intende concludere o ratificare il presente accordo, si conviene quanto segue:
a) l’Unione ed Xxxxxxx rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b);
b) tuttavia, i fondi già impegnati dall’Unione ed Euratom nel corso dell’appli- cazione provvisoria del presente accordo per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alle azioni indirette o ad attività condotte da
«Fusion for Energy», sono detratti dall’Unione ed Euratom dal rimborso di cui alla lettera a);
c) i progetti e le attività avviati durante l’applicazione provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.
Art. 16 Relazione con l’accordo sulla fusione
1. All’atto della sua applicazione provvisoria, il presente accordo sospende l’ac- cordo di fusione.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo di fusione.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il cinque dicembre duemila quattordici.
Per la
Confederazione svizzera: Xxxxxx X. Xxxxxxxxx-Xxxxxx
Per
l’Unione europea: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per la
Comunità europea dell’energia atomica:
Xxxxxx Xxxxxx
Allegato I
Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
I. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle Parti
1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuri- dici dell’altra Parte che partecipano alle attività condotte nell’ambito del presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, siano compa- tibili con le convenzioni internazionali pertinenti applicabili alla Parti, in particolare l’accordo TRIPS19 (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, amministrato dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971)20 e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967)21.
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad azioni indirette nell’ambito dei programmi contemplati dal presente accordo sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE)
n. 1290/2013 e alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione di Orizzonte 2020 ed Euratom.
3. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad attività condotte da
«Fusion for Energy» sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellet- tuale conformemente alle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione di informazioni e alle norme finanziarie adottate da «Fusion for Energy».
4. Se partecipano ad azioni indirette nell’ambito di Orizzonte 2020, attuate confor- memente all’articolo 185 e all’articolo 187 TFUE, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013, dalle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione e da eventuali altre norme applicabili, a seconda del caso.
5. I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell’Unione che partecipano ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obbli- ghi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a tali programmi o progetti di ricerca.
II. Diritti di proprietà intellettuale e scambio di informazioni tra le Parti
1. Salvo diversa convenzione tra le Parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle Parti nel corso delle attività condotte conformemente all’articolo 2 paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate di seguito:
19 RS 0.632.20 all. 1.C
20 RS 0.231.15
21 RS 0.232.04
a) la Parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando non può essere determinato il rispettivo ruolo svolto dalla Parti nelle attività, esse condividono la titolarità della proprietà intellettuale;
b) la Parte titolare concede all’altra Parte diritti di accesso alla proprietà intel- lettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso e l’utilizzo della proprietà intellettuale sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole specificate di seguito:
a) in caso di pubblicazione a opera di una Parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività condotte nell’ambito del presente accordo, l’altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distri- buire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;
b) ogni riproduzione destinata al pubblico di dati e informazioni tutelati da di- ritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle Parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni da non divulgare si applicano le regole specificate di seguito:
a) all’atto di comunicare all’altra Parte le informazioni relative alle attività condotte nell’ambito del presente accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera siano divulgate;
b) ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo, la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, tali in- formazioni da non divulgare come informazioni riservate a organismi o per- sone sotto la sua autorità, imponendo loro l’obbligo di mantenerle riservate;
c) previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni da non di- vulgare, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito a norma della lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle in- formazioni. Ciascuna Parte rilascia tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie disposizioni regolamentari, legislative e politiche;
d) le informazioni non documentali da non divulgare e ogni altra informazione riservata o privilegiata fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rap- presentanti delle Parti indette a norma del presente accordo, o le informazio- ni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di azioni indirette, devono rimanere riservate, a condizione che i soggetti che
ricevono tali informazioni da non divulgare, riservate o privilegiate siano re- si edotti del carattere riservato delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della lettera a);
e) ciascuna Parte si impegna ad assicurare che le informazioni da non divulgare ricevute a norma della lettera a) o d) siano protette conformemente alle di- sposizioni del presente accordo. Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare i requisiti sull’obbligo di non divulgare informazioni di cui alle lettere a) e d), ne in- forma immediatamente l’altra Parte. Successivamente le Parti si consultano per definire una linea di condotta adeguata.
Allegato II
Regole relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera di cui all’articolo 4 del presente accordo
I. Determinazione della partecipazione finanziaria
1. La Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione, compresi i corrispondenti dati Eurostat, non appena possibile e al più tardi entro il 1° settembre di ogni anno, e ad ogni aggiornamento del quadro finanziario pluriennale 2014–2020, non appena disponibile:
a) gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nella dichiarazione di spesa del progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione per l’anno successivo corrispondenti ai programmi contemplati dal presente accordo e al contributo finale dell’Unione a «Fusion for Energy»;
b) l’importo stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio generale dell’Unione, corrispondente alla partecipazione della Svizzera per l’anno successivo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accor- do e alle attività condotte da «Fusion for Energy».
2. Non appena il bilancio generale dell’Unione è definitivamente adottato e conte- stualmente alla prima richiesta di fondi dell’anno, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), corredati della relativa documentazione, compresi i pertinenti dati Eurostat, in distinte dichiarazioni di spesa, corrispondenti alla partecipazione della Svizzera a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy».
II. Modalità di versamento
1. Nei mesi di giugno e novembre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta separata di fondi per i contributi dovuti a cia- scuno dei programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da
«Fusion for Energy» nell’ambito del presente accordo. Tali richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento di 6/12° del contributo della Svizzera relativo a ciascuna richiesta di fondi, da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tutta- via, nell’ultimo anno di esecuzione dei due programmi e nell’ultimo anno della decisione 2013/791/Euratom, la Commissione trasmette, nel mese di giugno di tale anno, un’unica richiesta di fondi a copertura dell’intero esercizio, da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, entro il 15 dicembre 2014 la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente a 7/24° del suo contributo annuo ai programmi contemplati dal presente accordo nel 2014, a eccezione delle attività sulla fusione condotte nell’ambito del programma Euratom. La Commissione tra- smette inoltre, entro il 15 dicembre 2014, una richiesta corrispondente a 12/12° del contributo annuale della Svizzera alle attività sulla fusione del programma Euratom
e alle attività condotte da «Fusion for Energy» nel 2014. Tali richieste prevedono che il pagamento del contributo della Svizzera avvenga al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
4. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini indicati rispettivamente al paragrafo 1 o 2. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi, calcolati al tasso interbancario EURIBOR per un mese. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora.
III. Modalità di attuazione
1. Il contributo finanziario della Svizzera ai due programmi e alle attività condotte da «Fusion for Energy» a norma dell’articolo 4 del presente accordo resta invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato. Eventuali pertinenti modifiche nel bilancio generale dell’Unione adottate nell’esercizio finanziario in questione devono essere prese in considerazione al momento della prima richiesta di fondi trasmessa nell’anno successivo, fatta eccezione per l’ultimo anno dei rispettivi programmi e attività.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite la Commissione procede al con- guaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considera- zione le variazioni intervenute in corso d’esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.
3. Tale conguaglio è effettuato al momento del primo versamento per l’esercizio finanziario n+1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli ha luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine di ciascuno dei due programmi e al termine della durata della decisione 2013/791/Euratom. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi dell’Unione e di Euratom in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio gene- rale dell’Unione.
IV. Informazioni
1. Entro il 1° settembre di ciascun esercizio finanziario (n+1), la Commissione prepara e invia alla Svizzera, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da
«Fusion for Energy» per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul model- lo del conto di gestione della Commissione.
2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informa- zioni finanziarie generali relative all’attuazione di ciascuno dei due programmi e delle attività condotte da «Fusion for Energy» messe a disposizione degli Stati membri dell’Unione.
Allegato III
Controllo finanziario dei partecipanti della Svizzera
al programma Orizzonte 2020, al programma Euratom
e alle attività condotte da «Fusion for Energy» contemplati dal presente accordo
I. Comunicazioni dirette
La Commissione può comunicare direttamente con i partecipanti ai programmi contemplati dal presente accordo e alle attività condotte da «Fusion for Energy» stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle con- venzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.
II. Audit
1. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Com- missione23 e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti ai programmi e alle attività stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le sedi dei partecipanti e quelle dei loro subappaltatori da agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti della Commissione, della Corte dei conti europea e le altre persone da essa autorizzate devono avere accesso ai siti, ai lavori e a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficace- mente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.
3. Dopo la scadenza di Orizzonte 2020 e del programma Euratom, oppure dopo il 31 dicembre 2020 per le attività condotte da «Fusion for Energy», gli audit possono essere effettuati secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.
22 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 0000/0000 (XX UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
23 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU UE L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
4. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare da parte delle persone di cui al paragrafo 2 sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventi- va comunicazione di tale informazione. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera o altre autorità svizzere competenti designate da tale organismo possono assistere ai citati audit.
III. Indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX)
1. Nell’ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) può svolgere indagi- ni, compresi controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, conformemente alle modalità e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio24 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio25, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione e/o di Euratom.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparate e svolte dall’OLAF in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autori- tà svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente dall’OLAF e da tali autorità.
4. Qualora i partecipanti a programmi contemplati dal presente accordo e alle attivi- tà condotte da «Fusion for Energy» si oppongano a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori dell’OLAF, in conformità con la normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. L’OLAF comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizze- ra o ad altre autorità svizzere competenti designate dal Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso, l’OLAF informa l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.
24 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU CE L 298 del 15.11.1996, pag. 2).
25 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta anti- frode (XXXX) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
IV. Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell’Unione procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclu- sione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.
V. Riservatezza
Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa dalla legislazione della Svizzera e dalle disposizioni corrispondenti appli- cabili alle istituzioni dell’Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro fun- zioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
VI. Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni ammini- strative possono essere comminate dalla Commissione conformemente al regola- mento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012 e al regola- mento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio26.
VII. Riscossione ed esecuzione
Le decisioni della Commissione prese a norma di Orizzonte 2020 o del programma Euratom nell’ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne infor- ma la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposi- zioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze di detta Corte pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o una convenzione di sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni che valgono per l’applicazione delle decisioni della Commissione.
26 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU CE L 312 del 23.12.1995, pag. 1).