REGOLAMENTO
PROVINCIA DI LECCE
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 113 del _29/12/2005
SOMMARIO
SOMMARIO 2
Art. 1 – Finalità 3
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni 3
Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione 3
Art.4 – La Provincia come sponsee 3
Art.5 - Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente 4
Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione 5
Art.7 - Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione 5
Art. 8 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche 6
Art.9 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni 6
Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 7
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 7
Art. 12 - Aspetti fiscali 7
Art. 13 - Verifiche e controlli 8
Art. 14 - Riserva organizzativa 8
Art.15 – Norme transitorie 8
Art. 16 - Spese contrattuali 8
Art. 17 – Entrata in vigore 8
Allegato 1 – modello esemplificativo di contratto di sponsorizzazione 9
Art. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione devono tendere al soddisfacimento di un interesse pubblico, a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. I contratti di sponsorizzazione e di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, o l’equivalente corrispettivo, inseriti nei programmi di spesa ordinari, ovvero da inserire con apposita variazione, con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente;
4. Il risultato della sponsorizzazione o della collaborazione si concretizza nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 2 – Sponsorizzazione: definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale la Provincia (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o a fornire una determinata prestazione o bene, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
c) per "sponsor": ai sensi dell’art. 119 del T.U. approvato con X.Xxx. n. 267/2000, il soggetto (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Provincia di Lecce;
d) per “sponsee”: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor; nel caso, la Provincia di Lecce;
e) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla Provincia per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3 – Accordi di collaborazione: definizione.
1. Gli accordi di collaborazione si hanno qualora lo sponsor, o c.d. “collaborante”, investa rilevanti somme di denaro a vantaggio della Provincia di Lecce e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno economico finanziario delle somme erogate.
Art.4 – La Provincia come sponsee.
1. Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio Provinciale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni/collaborazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. La Giunta Provinciale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività della Provincia di Lecce il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni/collaborazioni, in via generale con l’approvazione del PEG e successive variazioni, e per iniziative specifiche con apposite deliberazioni.
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai commi precedenti sono demandate alla esclusiva competenze del Dirigente del Servizio interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina.
Art.5 - Procedura di sponsorizzazione/collaborazione e scelta del contraente
1. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ovvero mediante trattativa privata qualora la natura, l’oggetto della sponsorizzazione/collaborazione e/o le modalità di realizzazione della stessa siano tali da escludere il ricorso a procedure ad evidenza pubblica. È possibile l’affidamento del contratto di sponsorizzazione/collaborazione a trattativa privata diretta, quando il valore complessivo della sponsorizzazione non superi € 20.000,00 iva esclusa, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR 384/2001.
2. All'avviso di sponsorizzazione/collaborazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet della Provincia e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso, approvato dal Dirigente del Servizio competente unitamente allo schema di contratto, deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto di sponsorizzazione).
b) I vantaggi per lo sponsor (platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario, ecc.)
c) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
d) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
e) procedure di valutazione delle proposte;
f) passaggi per la formalizzazione del rapporto tra sponsor e sponsee.
g) eventuali criteri particolari di selezione fissati motivatamente dal Dirigente in relazione ai singoli progetti.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e di regola indica:
a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. L'offerta deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione attestante:
a) per le persone fisiche:
- il possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte sono valutate dal Servizio competente, che approva apposita graduatoria nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. L’aggiudicazione del contratto è effettuata dal Dirigente del Servizio competente con propria determinazione. Il contratto è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Servizio che organizza l’iniziativa o l’evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.
9. Nel caso di più iniziative per le quali si ritenga di ricorrere alla sponsorizzazione, potrà essere previsto che non possa essere affidato al medesimo sponsor più di uno o due contratti.
10. Qualora un soggetto offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni, ecc., la Provincia garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l’offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione e di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può formulare indirizzi specifici al Dirigente per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione/collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.
3. sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
4. La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
a) Sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali e di promozione turistica;
b) Utilizzo di spazi all’interno delle sedi Provinciali;
c) Utilizzo di spazi su documentazione della Provincia (materiale divulgativo, pubblicazioni varie, ecc.)
d) Attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche (determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 24 del 5.12.2001);
e) Manutenzione o restauro di edifici di proprietà e/o di beni culturali;
f) Ogni altra attività di interesse pubblico.
Art.7 - Contratto di sponsorizzazione e di collaborazione
1. La gestione della sponsorizzazione/collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) L’oggetto del contratto;
b) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
c) il valore e la durata del contratto;
d) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
f) ogni altro elemento utile a discrezione del Dirigente del servizio competente.
2. Il contratto si intende risolto qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell’iniziativa; in tal caso le parti convengono di definire consensualmente i reciproci rapporti.
3. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico.
Art. 8 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche
1. Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 24/2001, l’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. In virtù di quanto sancito dall’art. 2 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 30, relativo agli interventi sui beni culturali realizzati mediante sponsorizzazione, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
3. I contratti stipulati nel stipulati contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
4. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (DPR n. 34/2000).
5. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (DPR n. 34/2000).
6. L’Amministrazione provvederà ad effettuare adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.
Art.9 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle collaborazioni
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione/collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e saranno certificate dal Collegio dei Revisori Contabili.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) sono destinati implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 nelle seguenti misure
- per sponsorizzazioni di importo inferiore a € 10.000,00 nella misura del 10%;
- per sponsorizzazioni di importo superiore a € 10.000,00 nella misura del 5%;
b) sono destinati implementazione del fondo di retribuzione di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 nelle seguenti misure:
- per sponsorizzazioni di importo inferiore a € 10.000,00 nella misura del 10%;
- per sponsorizzazioni di importo superiore a € 10.000,00 nella misura del 5%;
c) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali o costituisce economia di bilancio, in base agli indirizzi di volta in volta definiti dalla Giunta.
3. La ripartizione dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata rispettivamente per il Personale Dipendente e la Dirigenza.
Art. 10 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
d) Pubblicità ingannevole.
3. Il Dirigente del Servizio è tenuto, prima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per la Provincia.
4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con la Provincia di Lecce.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecce in persona del suo Presidente pro tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 12 - Aspetti fiscali
1. La prestazione di promozione dell’immagine dello sponsor genera l’emissione di fattura.
2. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero
stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
3. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 2.
Art. 13 - Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
Art. 14 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni è effettuata direttamente dalla Provincia di Lecce secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà della Provincia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art.15 – Norme transitorie
1. Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione/collaborazione sono a carico dello sponsor.
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Allegato 1 – modello esemplificativo di contratto di sponsorizzazione.
PROVINCIA DI LECCE
N. di rep.
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
L'anno ………… il giorno …….. del mese ………. di nella sede della Provincia di Lecce,
TRA
1. La Provincia di Lecce, rappresentata da ……………………nato a ……………. il , in
qualità di Dirigente/Responsabile del servizio ………………della Provincia, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P. IVA n… ;
2. ………………………………………….. nato a …………… il ……………… in qualità di
……………………….. della Società …………….. con sede in Via
…………….….. P. IVA ;
PREMESSO:
- che nel contesto del PEG anno ………. è stato individuato quale obiettivo del Servizio
……………… la realizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni con risorse reperite mediante contratti di sponsorizzazione;
- che, con determina n…………… del …………….. del Dirigente/Responsabile del Servizio
………… è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione alle iniziative (o alla manifestazione) ;
- che, quindi, con atto n…….. del …….. del Dirigente/Responsabile del Servizio ………. è stato selezionato, quale sponsor, la Società …………. (o l'Associazione …………) con sede in
……………. Via ;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 "OGGETTO E FINALITÀ"
Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società dell'iniziativa
denominata ……….. (o del progetto di ………… o dell'attività inerente ) posta in essere
dal Servizio …………… della Provincia di ……….. nell'ambito della realizzazione del PEG
…………;
Il presente contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
- all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte ad incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali ed associativi allo sviluppo del territorio (oppure della diffusione dello sport ……, ecc.);
- alla realizzazione di economie di spesa attraverso risorse messe a disposizione da soggetti privati. Mediante il presente contratto la Società intende incrementare la notorietà dei propri segni
distintivi.
ART. 2 "DURATA"
Il presente contratto ha durata di ……….. (dal …. al ……..). Qualora, sulla base di sviluppi dell'attività (o del progetto o dell'iniziativa) oggetto della sponsorizzazione e di adeguate valutazioni tecnico-economiche delle parti, sia ritenuta possibile la prosecuzione della sponsorizzazione per un periodo ulteriore rispetto a quello sopra denominato, la Provincia può procedere, con proprio specifico provvedimento, alla definizione di una proroga per un periodo massimo di mesi (il
periodo deve essere inferiore alla durata del presente contratto)
ART. 3 "OBBLIGHI DELLO SPONSOR"
La Società ………., in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi corrisponde/fornisce alla Provincia , in ordine all'attività/all'iniziativa/al progetto di
…………………………………………………………..
La Società …………. mette a disposizione della Provincia, adeguati strumenti (riproduzioni fotografiche, files) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto.
ART. 4 "OBBLIGHI DELLO SPONSEE"
La Provincia, in qualità di sponsee, si impegna:
- ad inserire il marchio ……….. della Società …………… nel materiale pubblicitario/illustrativo dell'iniziativa, in particolare: (specificare gli spazi)………………………………………………………
- a citare nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa/al progetto/all'attività di ………, la Società come sponsor ufficiale;
- altro (da specificare dettagliatamente di volta in volta)
ART. 5
"IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO"
La Società si impegna a (effettuare una prestazione, fornire beni, versare una somma
corrispondente alle elencate spese, ecc.) alla Provincia di Lecce, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di (o per un valore di) €…………… (di cui
€………… per IVA) in un'unica soluzione conseguente la stipula del contratto e, comunque, prima dell'attuazione del progetto/dell'iniziativa/della manifestazione.
Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società,. inferiore a quello previsto.
ART. 6
"CLAUSOLA DI ESCLUSIVA" (EVENTUALE)
La Società ………….. è sponsor esclusivo dell'iniziativa in oggetto. La Provincia di Lecce si impegna a non inserire marchi o ….. (altro da specificare) …….di altre Società o Associazioni nel materiale illustrativo dell'iniziativa.
ART. 7 "RECESSO E RISOLUZIONE"
Le parti hanno facoltà di recedere, per motivate ragioni, dal presente contratto, con preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione/dell'iniziativa/dell'attività.
Il presente contratto si intende risolto:
- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in relazione anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto;
- qualora cause eccezionali non consentano alla Provincia la realizzazione dell'iniziativa dell'attività/della manifestazione; in tal caso competerà alla ditta solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente documentate, ordinate e/o sostenute in data anteriore alla relativa comunicazione dell'Ente;
- qualora, dopo l'aggiudicazione, si verifichi una situazione di conflitto di interessi tra l'attività amministrativa della Provincia e l'attività imprenditoriale dello sponsor; in tale ipotesi il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
- l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
- i diritti maturati al momento della risoluzione.
ART. 8 “VERIFICHE E CONTROLLI”
Le difformità in ordine alla correttezza degli adempimenti convenuti, ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, ecc., emerse in sede di verifica periodica da parte del Servizio competente, sono immediatamente notificate allo sponsor, con lettera raccomandata A.R.; tale lettera deve contenere diffida ad adempiere conformemente a quanto stabilito con il presente contratto entro un determinato termine, oltre il quale la Provincia può sciogliere l’accordo senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo.
ART. 9
"CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO"
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia; in particolare:
- al regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione
C.P. n. del ;
- al progetto approvato con atto ;
- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile;
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. 929/42 ed al D. Lgs. 480/92 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10 "CONTROVERSIE"
Per ogni controversia inerente il presente contratto, è competente il Foro di Lecce.
ART. 11
"SPESE CONTRATTUALI"
Ogni spesa inerente la stipulazione e la registrazione del presente contratto è a carico dello sponsor.