modifiche al Regolamento Intermediari
modifiche al Regolamento Intermediari
ADEGUAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA (UE) 2021/338 CHE MODIFICA MIFID II NELL’AMBITO DEL CAPITAL MARKETS RECOVERY PACKAGE, AGLI ATTI DELEGATI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NORMATIVE MIFID II, UCITS E IDD IN TEMA DI FINANZA SOSTENIBILE, NONCHÈ ALLA DIRETTIVA (UE) 2019/2034 CHE MODIFICA MIFID II IN MATERIA DI REVERSE SOLICITATION. ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA.
Documento per la consultazione
17 FEBBRAIO 2022
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INDICE
2. GLI INTERVENTI REGOLAMENTARI 5
2.1. Le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2021/338 5
2.2. Le modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile 7
2.2.1. Gli emendamenti alla disciplina MiFID II 8
2.2.2. Gli emendamenti alla disciplina UCITS e AIFMD 10
2.2.3. Gli emendamenti alla disciplina IDD 10
2.3. Le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 12
2.4. Le modifiche relative alla disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale degli intermediari e alla disciplina dei consulenti finanziari 13
3. Tabelle recanti le proposte di modifica al Regolamento Intermediari 15
3.1. Tabella con le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2021/338 15
3.2. Tabella con le modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile 25
3.3. Tabella con le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 47
3.4. Xxxxxxx con le modifiche relative alla disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale degli intermediari e alla disciplina dei consulenti finanziari 52
3.5. Tabella con le ulteriori modifiche 86
1. PREMESSA
La disciplina in materia di servizi finanziari è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi volti, da un lato, a favorire una più agevole ripresa del mercato dagli effetti negativi conseguenti alla crisi pandemica da Covid-19; dall’altro lato, a supportare lo sviluppo della finanza sostenibile in linea con gli obiettivi del “Piano d’azione” adottato dalla Commissione europea nel marzo 2018, in attuazione dell’“Agenda 2030” delle Nazioni Unite e del correlato Accordo di Parigi sul clima.
In particolare:
a) nell’ambito del pacchetto di misure finalizzate a sostenere la ripartenza a seguito della crisi innescata dalla pandemia in atto (c.d. Capital Markets Recovery Package), la direttiva (UE) 2021/3381 ha introdotto adeguamenti mirati alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II)2 con l’obiettivo di meglio calibrare gli oneri di compliance in funzione delle effettive esigenze di protezione delle diverse tipologie di investitori;
b) nel contesto delle misure legislative per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, sono stati modificati gli atti delegati di implementazione delle direttive MiFID II, UCITS3, AIFMD4 e IDD5, al fine di introdurre l’obbligo per gli operatori di tener conto dei fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nella prestazione dei servizi di investimento, nello svolgimento dell’attività di gestione collettiva del risparmio e in sede di distribuzione assicurativa.
L’emanazione dei sopra richiamati atti normativi richiede, nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob, taluni interventi di modifica delle disposizioni contenute nel regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (di seguito “Regolamento Intermediari”), che si sottopongono a consultazione con il presente documento, nell’ottica di adeguare la normativa di rango secondario al rinnovato quadro di riferimento europeo.
Le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Intermediari con la presente consultazione sono, altresì, finalizzate a completare, a livello di regolamentazione secondaria, l’adeguamento dell’ordinamento domestico alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 (IFD)6 in materia di
1 Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
2 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
3 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
4 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. 5 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione).
6 Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE.
prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
Si coglie, inoltre, l’occasione per realizzare alcuni interventi di razionalizzazione delle discipline concernenti: i) i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli intermediari; ii) l’albo e l’attività dei consulenti finanziari, nell’intento di innalzare il livello di tutela dei risparmiatori e garantire un efficace e tempestivo esercizio dell’azione di vigilanza sugli stessi.
Infine, sono apportate al Regolamento Intermediari alcune modifiche di fine tuning in relazione ai seguenti ambiti:
- domanda di estensione dell’autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di conseguente alleggerimento degli oneri a carico degli intermediari;
- gestione dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF;
- operatività transfrontaliera delle SIM.
Nei paragrafi che seguono si illustrano le linee direttrici a cui si ispirano gli interventi di modifica regolamentare. Per una disamina completa degli emendamenti che vengono sottoposti a consultazione si rinvia alle tabelle in calce al presente documento, riportanti le disposizioni del Regolamento Intermediari, con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche proposte, unitamente alle motivazioni sottostanti gli interventi delineati.
2. GLI INTERVENTI REGOLAMENTARI
2.1. Le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2021/338
La normativa dettata dalla direttiva (UE) 2021/338 si inserisce nel pacchetto di misure (Capital Markets Recovery Package, o “CMRP”) adottate dalle Istituzioni europee per facilitare la ripresa economica dell’Unione dagli effetti connessi alla crisi Covid-19 e favorire la ricapitalizzazione delle imprese sul mercato, introducendo, tra le altre, misure di semplificazione di taluni obblighi in tema di investor protection.
Nelle more della finalizzazione dell’iter di adeguamento della normativa contenuta nel TUF, nell’ottica di consentire agli operatori di effettuare le dovute implementazioni, si ritiene opportuno sottoporre alla consultazione del mercato le occorrenti modificazioni al Regolamento Intermediari nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob.
In particolare, la Parte II del Libro III del Regolamento Intermediari è stata modificata ai fini dell’adeguamento alle nuove previsioni contenute nella fonte europea, non oggetto di attuazione in sede primaria, con riferimento ai seguenti ambiti:
a) la disciplina sulla trasparenza dei costi e degli oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento, al fine di dare attuazione all’art. 24, par. 4, di XxXXX XX che
individua le modalità di adempimento degli obblighi concernenti l’informativa ex ante qualora le operazioni di investimento vengano effettuate attraverso mezzi di comunicazione a distanza. Inoltre, in attuazione del nuovo art. 29-bis, par. 1, di XxXXX XX, devono essere esentati dalla disclosure in materia di costi e oneri, sia ex ante che ex post, i clienti professionali, ad eccezione di coloro in favore dei quali sono prestati i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
b) le disposizioni concernenti le valutazioni di adeguatezza connesse alla prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, al fine di recepire le modifiche all’art. 25, par. 2, di XxXXX XX che hanno innalzato a rango primario l’obbligo degli intermediari
- ora disciplinato dall’art. 54, par. 11, del regolamento delegato (UE) 2017/565 - di procedere all’analisi costi-benefici delle operazioni di switch (ossia delle operazioni che implicano la vendita di uno strumento finanziario e il contemporaneo acquisto di un altro strumento ovvero la modifica di uno strumento esistente), introducendo altresì il dovere di informare la clientela circa gli esiti di tale analisi.
Ulteriori interventi sono stati apportati ai fini della trasposizione del nuovo art. 29-bis, par. 2, di XxXXX XX, che prevede un’esenzione dall’obbligo di procedere all’analisi dei costi e dei benefici degli switch effettuati per conto dei clienti professionali, a meno che quest’ultimi non chiedano di beneficiare di tale tutela (c.d. opt-in);
c) la disciplina sui rendiconti, al fine di escludere l’obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti professionali la reportistica sulle operazioni e sui servizi prestati, a meno che i clienti non chiedano di continuare a ricevere la predetta documentazione (c.d. opt-in), in linea con quanto previsto dal nuovo art. 29-bis, parr. 2 e 3, di XxXXX XX;
d) la normativa applicabile alle controparti qualificate che, alla luce delle nuove previsioni contenute in MiFID II, prevede un ulteriore alleggerimento degli oneri in capo agli intermediari qualora operino a favore della predetta categoria di investitori riguardanti, in particolare, gli obblighi di informativa e di reportistica.
In virtù di quanto previsto dall’art. 25-bis del TUF - che estende le regole di derivazione MiFID II all’offerta e alla consulenza avente a oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche - hanno formato oggetto di adeguamento anche le pertinenti disposizioni regolamentari [artt. 129 e 130] al fine di rendere applicabili le modifiche recate dalla direttiva (UE) 2021/338 alle attività della specie.
Con riferimento alla commercializzazione di OICR propri e/o di terzi, l’attuale approccio, che accorda agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato, è confermato anche nel nuovo contesto normativo di riferimento. Infatti, le pertinenti disposizioni regolamentari [artt. 107 e 109], per effetto del richiamo alla corrispondente disciplina regolamentare sulla prestazione dei servizi di investimento, risultano già allineate alle novità recate dal CRMP.
Similmente, con riferimento alla disciplina applicabile ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, in considerazione di quanto previsto dall’art. 3, par. 2, di MiFID
II7, sono stati operati interventi di modifica della disciplina recata dal Libro XI (cfr. artt. 171, comma 5, 172, comma 2-bis, riportati nella tabella 3.4.) al fine di estendere anche ai tali soggetti le pertinenti novità introdotte dal CMRP.
2.2. Le modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile
Nell’ambito del processo di definizione a livello UE delle misure legislative volte a supportare lo sviluppo della finanza sostenibile, la Commissione europea ha adottato sei atti delegati, pubblicati il 2 agosto 2021, con cui sono stati emendati i regolamenti e le direttive di implementazione delle discipline MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD, nell’ottica di favorire l’integrazione dei profili di sostenibilità degli investimenti nelle pertinenti normative.
In particolare:
1. la direttiva delegata (UE) 2021/1269 ha apportato modifiche alla direttiva delegata XxXXX XX 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
2. il regolamento delegato (UE) 2021/1253 ha modificato il regolamento delegato XxXXX XX 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
3. la direttiva delegata (UE) 2021/1270 ha emendato la direttiva delegata UCITS 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
4. il regolamento delegato (UE) 2021/1255 ha modificato il regolamento delegato AIFM n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
5. il regolamento delegato (UE) 2021/1257 ha modificato i regolamenti delegati IDD 2017/2358 e 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi;
6. il regolamento delegato (UE) 2021/1256 ha emendato il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
7 La citata previsione richiede agli Stati membri di sottoporre i soggetti esenti dall’applicazione della XxXXX XX in forza della facoltà concessa ai sensi dell’art. 3, par. 1, a requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla XxXXX XX con riferimento, inter alia, alle “norme di comportamento quali stabilite all’articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e all’articolo 25, paragrafi 2, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all’articolo 29, e le relative misure di esecuzione”.
Di seguito, con separata evidenza per ciascuna normativa sopra richiamata, si riportano le proposte di modifica nelle aree su cui insistono le competenze regolamentari della Consob8.
2.2.1. Gli emendamenti alla disciplina MiFID II
L’intervento regolamentare mira ad adeguare il Titolo VIII, Parte II, Libro III del Regolamento Intermediari alle novità recate dalla direttiva delegata (UE) 2021/1269 in tema di product governance prevedendo:
- l’obbligo in capo agli intermediari produttori di considerare anche i fattori di sostenibilità ai fini della definizione del target market potenziale dei prodotti realizzati, nonché in sede di revisione degli stessi;
- il corrispondente dovere degli intermediari distributori di assicurare la coerenza, in termini di preferenze di tipo ESG, del target market effettivo con i relativi strumenti offerti o raccomandati, anche ai fini della revisione della propria “gamma prodotti”.
Conformemente al dettato europeo, le previsioni regolamentari di adeguamento alla nuova disciplina di matrice europea troveranno applicazione a decorrere dal 22 novembre 2022.
In linea con l’attuale approccio che estende le regole di derivazione MiFID II alle attività di commercializzazione di OICR propri e/o di terzi, nell’ottica di garantire agli investitori le medesime tutele indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo vs gestore che procede alla commercializzazione di OICR propri ovvero di terzi), le novità recate in tema di product governance concernenti gli obblighi del distributore sono riferibili anche alle attività disciplinate dagli artt. 107 e 109 del Regolamento Intermediari per effetto del richiamo alle corrispondenti previsioni regolamentari riguardanti i prestatori di servizi e attività di investimento.
Per quanto concerne le ulteriori modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 al regolamento (UE) 2017/5659 di implementazione di XxXXX XX, tenuto conto della loro diretta applicabilità negli Stati membri, con decorrenza 2 agosto 2022, non sussiste l’esigenza di uno specifico intervento di trasposizione a livello domestico, fatta eccezione per quanto concerne i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
In particolare, si fa riferimento ai seguenti ambiti:
- misure organizzative, ivi inclusi i presidi per la gestione dei conflitti di interesse. In particolare, le pertinenti disposizioni europee sono state integrate con un esplicito riferimento alla necessità per gli intermediari di tenere conto dei fattori ESG nella definizione del modello organizzativo-procedurale sotteso alla prestazione dei servizi di investimento (art. 21), anche al fine di assicurare che il personale impiegato sia in possesso
8 Al riguardo, si evidenzia che esula dalle competenze regolamentari della Consob l’adeguamento al regolamento delegato (UE) 2021/1256 applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
9 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.
delle qualifiche, conoscenze e competenze necessarie all’assolvimento dei propri doveri. Viene, inoltre, enfatizzata l’importanza di includere, nell’ambito dei processi di identificazione e gestione dei conflitti di interesse, valutazioni in ordine alla sostenibilità degli investimenti (art. 33);
- valutazione dell’adeguatezza degli investimenti (art. 54). Gli interventi normativi, oltre all’incorporazione nel suitability report di considerazioni in ordine alle preferenze di tipo ESG del cliente, prevedono la necessità per gli intermediari di: i) considerare, nella fase di acquisizione e valutazione delle informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente, eventuali preferenze di tipo ESG10 (in aggiunta a quanto già previsto circa gli aspetti di natura finanziaria quali l’holding period, le preferenze in materia di rischio e le finalità dell’investimento); ii) includere, nell’ambito dei processi volti ad assicurare un’idonea conoscenza dei prodotti che si intendono raccomandare, anche le caratteristiche di tipo ESG dei prodotti; iii) non raccomandare (né decidere di negoziare, nel caso della gestione di portafogli) strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti strumenti non soddisfano tali preferenze; iv) consentire al cliente, qualora nessuno strumento finanziario soddisfi le sue preferenze di sostenibilità, di “adattare” le proprie preferenze, conservando evidenza di tale decisione del cliente, compresi i relativi motivi;
- informativa alla clientela in ordine al tipo di consulenza prestata (art. 52), prevedendo, in particolare, l’obbligo per gli intermediari di rendere edotti gli investitori anche in merito ai fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione.
Per effetto del richiamo alle corrispondenti previsioni contenute nel regolamento (UE) 2017/565 direttamente applicabile, il Regolamento Intermediari risulta già allineato alla nuova disciplina europea con riferimento a tutti gli intermediari definiti dall’art. 35, comma 1, lett. b), nel cui novero sono ricompresi anche prestatori di servizi diversi dai soggetti tipicamente rientranti nel perimetro della MiFID II, senza necessità di ulteriori interventi di adeguamento.
Sono, invece, esclusi i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, che non rientrano nel novero degli intermediari definiti dall’art. 35, comma 1, lett. b). Come sopra rilevato, tali soggetti devono essere sottoposti a una disciplina nazionale che preveda requisiti almeno analoghi a quelli previsti dalla MiFID II e dalle pertinenti misure di esecuzione con riferimento agli ambiti individuati dall’art. 3, par. 2, di XxXXX XX.
In considerazione di quanto previsto dal citato art. 3, par. 2, di XxXXX XX, per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2021/1269 in tema di product governance non sono rilevanti, mentre rilevano le modifiche
10 Al riguardo, è stata introdotta un’apposita definizione, secondo cui per “preferenze di sostenibilità” s’intende “la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio [c.d. Regolamento Tassonomia]; b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio [c.d. Regolamento SFDR]; c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente”.
apportate al regolamento (UE) 2017/565. Si rende quindi necessario integrare le previsioni del Libro XI per adeguarle alle novità apportate dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 (cfr. artt. 138, 165, 167, 171, commi 3, 4 e 6, 176 e 177, comma 5, riportati nella tabella 3.4).
2.2.2. Gli emendamenti alla disciplina UCITS e AIFMD
Per quanto concerne il risparmio gestito, al fine di integrare gli aspetti relativi alla sostenibilità con riguardo, tra l’altro, alla disciplina sui conflitti di interesse e agli obblighi di diligenza cui i gestori sono tenuti nella prestazione dell’attività di gestione collettiva:
- in riferimento alla UCITS, la direttiva delegata (UE) 2021/1270 ha modificato la direttiva delegata (UE) 2010/43;
- in riferimento all’AIMFD, il regolamento delegato (UE) 2021/1255 ha modificato il regolamento delegato n. 231/2013 (c.d. AIFMR).
Tenuto conto che le modifiche apportate al regolamento delegato AIFM e alla direttiva delegata UCITS sono sostanzialmente coincidenti, gli interventi sul Regolamento Intermediari sono stati definiti in linea con l’approccio regolatorio già adottato in fase di implementazione della AIMFD. In tale occasione, infatti, si è optato per un richiamo nel Regolamento Intermediari alle disposizioni del regolamento AIFM per renderle applicabili anche ai gestori di fondi UCITS, nell’ottica di assicurare standard di comportamento uniformi a prescindere dalla tipologia di prodotto gestito11.
Alla luce di quanto suddetto, la principale modifica apportata al Regolamento Intermediari in sede di adeguamento agli atti delegati sopra citati attiene al richiamo, negli artt. 97 e 98 concernenti gli obblighi di due diligence, ai nuovi paragrafi 5 e 6 dell’art. 18 della AIFMR12.
In linea con il dettato europeo, le previsioni regolamentari di adeguamento alla nuova disciplina troveranno applicazione a decorrere dal 1° agosto 2022.
2.2.3. Gli emendamenti alla disciplina IDD
Il regolamento delegato (UE) 2021/1257 ha modificato i regolamenti delegati IDD13 con riferimento ai seguenti ambiti:
11 Le disposizioni ritenute rilevanti esclusivamente per i GEFIA, invece, non sono state richiamate nel Regolamento Intermediari in considerazione della loro diretta applicabilità negli Stati membri.
12 Nello specifico il comma 5 prevede che “Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3”, mentre il comma 6 stabilisce che “Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088”. Per quanto sopra detto in materia di approccio regolatorio, tale richiamo è funzionale anche all’implementazione delle nuove disposizioni in materia di due diligence per i gestori UCITS.
13 In particolare:
i) regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
ii) regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
- disciplina della product oversight governance. Più nello specifico, relativamente ai requisiti in tema di POG applicabili ai soggetti che realizzano i prodotti assicurativi, la disciplina è stata emendata principalmente al fine di prevedere che: i) i produttori, nel processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in sede di svolgimento del test sui medesimi e in fase di monitoraggio e revisione degli stessi, tengano conto anche degli obiettivi dei clienti legati alla sostenibilità; ii) i produttori, nella definizione del mercato di riferimento dei prodotti assicurativi realizzati, considerino anche i fattori di sostenibilità degli stessi nonché gli obiettivi dei clienti in termini di sostenibilità; iii) i produttori debbano avvalersi, nella progettazione e nella realizzazione dei prodotti assicurativi, di personale che abbia competenza, conoscenza ed esperienza necessarie a comprendere gli obiettivi dei clienti rientranti nel mercato di riferimento anche in termini di sostenibilità; iv) le informazioni che i produttori devono fornire ai distributori consentano a quest’ultimi di individuare i clienti i cui obiettivi, anche in termini di sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto assicurativo.
Con riferimento, invece, ai requisiti applicabili ai distributori di prodotti assicurativi, la disciplina sulla POG è stata emendata al fine di prevedere che i meccanismi di distribuzione del prodotto di cui essi dispongono garantiscano che siano considerati anche gli obiettivi legati alla sostenibilità dei clienti e che i distributori informino prontamente i produttori anche nel caso in cui un prodotto assicurativo non sia in linea con gli obiettivi legati alla sostenibilità dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato;
- disciplina sui conflitti di interesse. È stato previsto che, nell’individuazione dei tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente o di un potenziale cliente, i distributori assicurativi e le imprese di assicurazione che procedono alla distribuzione includano anche i conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente;
- valutazione dell’adeguatezza degli investimenti. Gli interventi normativi, oltre all’incorporazione nel suitability report di considerazioni in ordine alle preferenze di tipo ESG del cliente, hanno previsto principalmente che: i) nella fase di acquisizione delle informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente, dovranno essere considerate anche le sue eventuali preferenze di tipo ESG; ii) non sono raccomandati prodotti assicurativi che non soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente.
Le sopra citate modifiche apportate ai regolamenti delegati IDD, essendo direttamente applicabili negli Stati membri, non richiedono uno specifico intervento di trasposizione a livello domestico.
Le modifiche al Libro IX del Regolamento Intermediari derivano, dunque, dalla necessità di allineare le disposizioni ivi previste alla disciplina in materia di finanza sostenibile applicabile alla prestazione dei servizi di investimento di derivazione MiFID II; ciò, in coerenza con l’approccio seguito nel recepimento domestico della normativa IDD di prevedere per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIP) disposizioni in linea con quelle dettate per i prestatori dei servizi di investimento, in virtù del carattere di armonizzazione minima della IDD.
In conformità al riparto di competenze tra IVASS e Consob delineato dal legislatore nazionale, le modifiche in esame riguarderanno esclusivamente la distribuzione di IBIP posta in essere dai
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. w-bis), del TUF).
2.3. Le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2019/2034
La direttiva (UE) 2019/2034 (IFD), unitamente al regolamento (UE) 2019/2033 (IFR), oltre a rivedere la disciplina prudenziale applicabile alle imprese di investimento, ha introdotto alcune modifiche al regime delle imprese non UE contenuto in MiFID II/MiFIR.
In particolare, la nuova disciplina di matrice europea ha previsto un innalzamento degli standard di accesso delle imprese di paesi terzi ai mercati europei ai fini dell’esercizio dei servizi di investimento sia in regime di libera prestazione (la cui disciplina contenuta in MiFIR prevede specifiche competenze in capo alla Commissione europea e all’ESMA) sia mediante stabilimento di succursali (la cui disciplina contenuta in MiFID II prevede competenze di vigilanza delle Autorità nazionali)14.
Nel quadro normativo domestico, la Consob, sentita la Banca d’Italia, è l’Autorità competente a rilasciare l’autorizzazione alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche ai sensi dell’art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, del TUF15, disponendo del potere di disciplinare a livello di normativa secondaria le condizioni sottese al rilascio delle predette abilitazioni (art. 28, comma 4, TUF).
In attuazione della predetta delega regolamentare, le modifiche al Regolamento Intermediari sottoposte a consultazione con il presente documento sono principalmente finalizzate a recepire il nuovo art. 42 di MiFID II, come modificato da IFD, riguardante la prestazione dei servizi e delle attività di investimento a seguito dell’iniziativa esclusiva dei clienti (c.d. reverse solicitation).
In particolare, l’art. 25 del Regolamento Intermediari è stato emendato al fine di precisare che ogni tipo di sollecitazione ai clienti al dettaglio/professionali su richiesta da parte delle imprese non UE diverse dalle banche, anche se svolta da terzi per conto delle stesse, esclude che la prestazione dei servizi di investimento possa ritenersi conclusa su iniziativa esclusiva dei clienti, comportando l’applicazione della pertinente disciplina dettata da MiFID II/MiFIR16.
14 Le modifiche con le quali è stato recepito, a livello di legislazione primaria, il pacchetto IFD/IFR sono contenute nel d.lgs. n. 201/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 286 del 1° dicembre 2021, recante “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, e disponibile al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/000/xx/xxx.
15 L’autorizzazione rilasciata dalla Consob concerne sia lo svolgimento dell’attività mediante stabilimento di succursale a favore di clientela al dettaglio/professionale su richiesta sia l’operatività in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate/clientela professionale di diritto in caso di assenza del giudizio di equivalenza da parte della Commissione europea ovvero - alla luce delle novità recate dal pacchetto IFD/IFR - anche in ipotesi di giudizio di equivalenza “parziale”, ossia limitato ad alcune tipologie di servizi.
16 In tal modo il legislatore europeo ha tradotto in norma talune indicazioni già rese dall’ESMA nelle Question and Answer “on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” (cfr. sezione 13, question 1, 25/05/2018).
2.4. Le modifiche relative alla disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale degli intermediari e alla disciplina dei consulenti finanziari
La presente consultazione offre, altresì, l’occasione per effettuare un intervento di precisazione riguardante la disciplina recata dall’art. 78 del Regolamento Intermediari in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.
Nello specifico, in ragione delle esigenze di certezza giuridica emerse dalla concreta applicazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di tenuta della documentazione, si ritiene opportuno fornire una specifica disciplina sulla decorrenza del termine quinquennale di conservazione della documentazione riguardante i requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e i periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché della documentazione relativa all’attività di formazione e sviluppo professionale svolta.
A tal fine, si prevede che tale termine decorra dalla cessazione del rapporto dell’intermediario con il membro del personale, in linea con l’analoga disciplina prevista per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Tale intervento, nel rispondere alle citate istanze di certezza giuridica, consentirebbe altresì una gestione unitaria degli obblighi gravanti sugli intermediari che distribuiscono anche prodotti assicurativi.
Inoltre, con il presente documento si sottopongono a consultazione una serie di interventi al Libro XI del Regolamento Intermediari, relativo all’albo e all’attività dei consulenti finanziari.
In particolare, oltre alle sopra illustrate modifiche riguardanti le novità introdotte dal CMRP e dal regolamento delegato (UE) 2021/1253 rilevanti anche per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, si propongono ulteriori interventi con riferimento ai seguenti principali aspetti:
- la pubblicità offerta dall’Albo unico dei consulenti finanziari (artt. 139 e 146). Le modifiche proposte mirano a razionalizzare la tipologia delle informazioni pubblicate nell’Albo unico, ad esempio, eliminando le informazioni non reputate necessarie relative ai soggetti cancellati e introducendo ulteriori informazioni riferite ai soggetti iscritti, quali l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- la procedura di cancellazione dall’albo per omesso pagamento del contributo di xxxxxxxxx (art. 152), che viene modificata al fine di assicurare che la stessa sia preceduta da una diffida trasmessa dall’OCF al consulente finanziario moroso. La predetta modifica è funzionale a garantire adeguata informativa ai consulenti finanziari sulle conseguenze del mancato pagamento del contributo dovuto;
- gli obblighi di comunicazione dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo (art. 153). Le modifiche proposte, nell’ottica di garantire un pieno e tempestivo esercizio dell’azione di vigilanza dell’Organismo, integrano le prescrizioni relative al perimetro, alle modalità e alle tempistiche degli obblighi informativi dei soggetti iscrivendi e di quelli iscritti all’albo nei confronti dell’OCF;
- le regole di comportamento dei consulenti finanziari (artt. 159 e 162). Gli interventi ipotizzati, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa di riferimento, introducono
opportune precisazioni in ordine alla tipologia di compensi/somme che questi non possono ricevere dai clienti;
- l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi (art. 164), in relazione al quale, in linea con la pertinente disciplina dei distributori di prodotti assicurativi e degli agenti e mediatori creditizi, si prevede che l’obbligo di aggiornamento decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nella relativa sezione dell’albo;
- la disciplina delle informazioni che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenute a fornire ai clienti e potenziali clienti (artt. 170 e 171) per meglio precisare i relativi obblighi;
- la disciplina sanzionatoria (art. 180). Gli interventi proposti sono tesi a rendere maggiormente proporzionato il trattamento sanzionatorio dei consulenti finanziari nell’ipotesi di violazione degli obblighi di collaborazione nei confronti dell’Organismo di cui all’art. 153, comma 2, e ad allineare la disciplina sanzionatoria alle modifiche sopra illustrate.
2.5. Ulteriori modifiche
La presente consultazione offre, infine, l’occasione per apportare al Regolamento Intermediari ulteriori interventi volti a semplificare il procedimento istruttorio concernente le domande delle SIM di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, attraverso una razionalizzazione della documentazione richiesta a corredo delle stesse.
In particolare, nell’individuazione della documentazione pertinente ai fini della domanda di estensione dell’autorizzazione si è tenuto conto della circostanza che i soggetti istanti, ricadendo nel perimetro della vigilanza delle Autorità di settore, sono già stati sottoposti ad un vaglio circa la loro capacità di soddisfare i requisiti normativamente prescritti per l’accesso al mercato. In ragione di ciò, nella cornice normativa delineata a livello europeo, il focus è stato circoscritto alla presentazione della sola documentazione idonea ad attestare i mutamenti - di carattere operativo, organizzativo e procedurale – connessi ad un’eventuale estensione dell’attività, nell’ottica di consentire alle Autorità la verifica circa il perdurante rispetto da parte del soggetto istante dei requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento.
Ulteriori modifiche di fine tuning hanno interessato: i) la gestione dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF; ii) l’operatività transfrontaliera delle SIM.
Con riguardo al punto sub i), facendo seguito alla Raccomandazione B3 dell’ESRB (European Systemic Risk Board) del 24 settembre 2020, l’albo ex art. 20 del TUF è stato integrato con il riferimento al codice identificativo LEI (Legal Entity Identifier).
In relazione al punto sub ii), negli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Intermediari sono stati aggiornati i riferimenti normativi alla disciplina europea in tema di operatività cross-border delle imprese di investimento (cfr. regolamento (UE) 2017/2382). Inoltre, gli artt. 20 e 21 sono stati integrati al fine di disciplinare espressamente la rinuncia all’autorizzazione allo svolgimento di servizi in paesi terzi mediante succursale ovvero nella modalità della libera prestazione da parte delle SIM.
3. TABELLE RECANTI LE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
3.1. Tabella con le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2021/338
DISPOSIZIONI | COMMENTO |
[…] LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI […] PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali Art. 36 (Requisiti generali delle informazioni) …omissis… |
2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono: …omissis… d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, purchè siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione; | In attuazione dell’art. 6, comma 2, lett. a), n. 1, del TUF, le modifiche all’art. 36, comma 2, lett. d), individuano, in conformità a quanto previsto dal nuovo art. 24, par. 4, di XxXXX XX, le modalità di adempimento degli obblighi di informativa ex ante concernenti i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento qualora le operazioni di investimento vengano effettuate attraverso mezzi di comunicazione a distanza. L’impostazione della norma risulta sostanzialmente in linea con l’approccio operativo già delineato dall’ESMA nel documento di “Question and Answer on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” (cfr. sezione 9, question 28, 29/05/2019). |
ii) l’intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni. Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti professionali. …omissis… | In linea con quanto previsto dal nuovo art. 29-bis, par. 1, di XxXXX XX, il nuovo comma 2-bis dell’art. 36 prevede che i clienti professionali siano esentati dal ricevere la disclosure sui costi e sugli oneri, sia ex ante che ex post, con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli. |
Capo II Contratti […] Art. 40-bis (Cambiamento di strumenti finanziari) 1. Ai fini del presente articolo, per “cambiamento di strumenti finanziari” si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente. 2. Quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali | In attuazione dell’art. 6, comma 2, lett. b), n. 1, del TUF, il nuovo art. 40-bis recepisce le modifiche apportate all’art. 25, par. 2, di XxXXX XX concernenti l’analisi costi-benefici delle operazioni di switch nell’ambito della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli e la prescritta informativa da rendere alla clientela. |
cambiamenti di strumenti finanziari. 3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi. 4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all’intermediario, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui ai commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma. | Inoltre, conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 29-bis, par. 2, di XxXXX XX, viene introdotta per gli intermediari un’esenzione dall’obbligo di procedere all’analisi dei costi e dei benefici degli switch effettuati per conto dei clienti professionali, con possibilità per i medesimi di opt-in. |
[…] TITOLO VI RENDICONTI Art. 60 (Rendiconti ai clienti) 1. L'intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, laddove applicabile, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. 2. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti |
periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Essi applicano, altresì, l'articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13, del regolamento delegato (UE) 2017/565. 3. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565. L'articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede. 3-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino agli intermediari, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma. | In attuazione dell’art. 6, comma 2, lett. a), n. 3, del TUF, il nuovo comma 3-bis dell’art. 60 è diretto a escludere l’obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti professionali i rendiconti sui servizi prestati, con possibilità per gli investitori di eventuale opt-in, in linea con quanto previsto dal nuovo art. 29-bis, parr. 2 e 3, di XxXXX XX. |
TITOLO VII RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE Art. 61 (Rapporti con controparti qualificate) …omissis… 4. Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano | In attuazione della delega contenuta nell’art. 6, comma 2-quinquies, del TUF, i riferimenti normativi di cui al comma 4 dell’art. 61 sono stati adattati alle nuove previsioni di XxXXX XX che, al riguardo, hanno previsto un ulteriore alleggerimento degli oneri in capo agli intermediari qualora operino a favore di controparti qualificate. In particolare, con il nuovo art. 30 di XxXXX XX la disapplicazione |
…omissis… […] | delle norme viene estesa all’informativa ex art. 24, parr. 4 e 5, e alla reportistica periodica ex art. 25, par. 6, della citata direttiva. Di conseguenza, nei rapporti con controparti qualificate, risulta esclusa l’applicazione degli obblighi sanciti dalle seguenti disposizioni: - art. 24 (regole generali di condotta e informativa alla clientela), ad eccezione del par. 5-bis secondo cui il formato elettronico rappresenta la modalità che per default deve orientare le interlocuzioni tra gli intermediari e i clienti; - art. 25 (valutazione dell’appropriatezza); - art. 27 (best execution); - art. 28, par. 1 (gestione degli ordini). Inoltre, ai sensi del nuovo art. 16-bis di MiFID II, gli intermediari che commercializzano o distribuiscono strumenti finanziari esclusivamente a controparti qualificate sono esentati dall’applicazione di tutti gli obblighi di product governance, ivi inclusi quelli derivanti dalla direttiva delegata (UE) 2017/593, cui è stata data attuazione a livello domestico attraverso il Titolo VIII del Libro III del Regolamento Intermediari. Conseguentemente, il comma 4 dell’art. 61 è stato aggiornato per escludere l’applicazione delle norme nazionali di recepimento delle menzionate disposizioni di matrice MiFID II. In linea con il dettato europeo, continua ad applicarsi anche quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 in materia di gestione degli ordini con limite di prezzo, posto che tale norma, dando attuazione all’art. 28, par. 2, di XxXXX XX, è esclusa dal novero delle disposizioni che non trovano applicazione nei confronti delle controparti qualificate. Continuano altresì ad essere applicabili anche le disposizioni di cui |
al Libro IV in tema di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, conservazione delle registrazioni e conflitti di interesse, con esclusione dell’art. 93 riguardante i sistemi di remunerazione e di incentivazione del personale. Tale ultima disposizione, infatti, dando attuazione all’art. 24, par. 10, di XxXXX XX, rientra nel perimetro delle norme che gli intermediari non sono tenuti a rispettare nell’operatività con controparti qualificate. Resta inoltre ferma l’applicabilità dell’art. 45 del regolamento (UE) 2017/565 concernente l’informativa sulla classificazione della clientela, già applicabile alle controparti qualificate in virtù del richiamo attualmente contenuto nell’art. 36 del Regolamento Intermediari. | |
LIBRO V PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR […] PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR Art. 107 (Commercializzazione di OICR propri) 1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77 e 78. Ai fini del presente comma, non | Nessuna modifica. L’approccio che caratterizza l’attuale versione del Regolamento Intermediari - volto a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR di terzi, indipendentemente dal canale |
si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565. 2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53. 3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo. 4. Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall’articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio. […] | di acquisto utilizzato - trova conferma anche nel nuovo contesto normativo di riferimento. Infatti, per effetto del richiamo alle corrispondenti norme della Parte II sulla prestazione dei servizi di investimento, l’art. 107 risulta già recepire le modifiche di matrice MiFID II in tema di informativa sui costi e oneri (art. 36) e operatività con controparti qualificate (art. 61). |
Art. 109 (Commercializzazione di OICR di terzi) 1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari. 2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565. | Nessuna modifica. L’approccio che caratterizza l’attuale versione del Regolamento Intermediari - volto a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR di terzi, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato - trova conferma anche nel nuovo contesto normativo di riferimento. Infatti, per effetto del richiamo alle corrispondenti norme del TUF e della Parte II del Regolamento Intermediari sulla prestazione dei servizi di investimento, l’art. 109 già recepisce le modifiche di matrice MiFID II in tema di informativa sulle quote o azioni di OICR commercializzate e rendiconti sulle attività prestate. |
[…] |
LIBRO VIII OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE Art. 129 (Disciplina applicabile ai depositi strutturati) 1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 40-bis, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Xxxxxx XXXX e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126. 2. Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV. 3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati. | Gli aggiornamenti all’art. 129 sono funzionali ad estendere all’offerta e alla consulenza avente a oggetto depositi strutturati le novità in tema di analisi costi-benefici delle operazioni di switch, in linea con quanto previsto dall’art. 25-bis del TUF che assoggetta le attività della specie alle regole di derivazione MiFID II. In virtù del richiamo alle corrispondenti norme della Parte II in tema di informativa alla clientela (art. 36), rendiconti sui servizi prestati (art. 60) e operatività con controparti qualificate (art. 61), l’art. 129 risulta già conforme - per quanto riguarda gli indicati profili – al nuovo assetto normativo europeo. |
Art. 130 (Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche) 1. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 40-bis, 41, 42, 44, | Anche gli adeguamenti all’art. 130 sono volti ad aggiornare la disciplina concernente i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche alle modifiche in tema di valutazione delle operazioni di switch, in linea con la scelta in tal senso effettuata dal legislatore domestico (art. 25-bis del TUF) che ha |
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126. 2. Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni del Libro IV. 3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. | inteso estendere ai prodotti della specie l’impianto di matrice MiFID II. In virtù del richiamo alle corrispondenti norme della Parte II, l’art. 130 risulta già recepire le modifiche apportate in tema di informativa alla clientela (art. 36), rendiconti sui servizi prestati (art. 60) e operatività con controparti qualificate (art. 61). |
3.2. Tabella con le modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile
DISPOSIZIONI | COMMENTO |
LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI […] Art. 2 (Definizioni) 1. Nel presente regolamento si intendono per: …omissis… h-bis) «regolamento (UE) 2019/2088»: il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019; h-ter) «rischio di sostenibilità»: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088; h-quater) «fattori di sostenibilità»: i fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088. | L’art. 2 è stato integrato con le definizioni di “regolamento (UE) 2019/2088”, “rischio di sostenibilità” e “fattori di sostenibilità”, che rilevano ai fini della disciplina in materia di finanza sostenibile relativa ai servizi di investimento, alla gestione collettiva del risparmio, alla distribuzione di IBIP, nonché all’attività dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria. |
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LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI […] PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI […] TITOLO VIII GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI […] Capo II Obblighi per gli intermediari produttori […] Art. 64 (Mercato di riferimento potenziale) 1. Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla | In attuazione del riformato art. 9 della direttiva delegata (UE) 2017/593, le modifiche al Capo II concernenti le regole di product governance per gli intermediari produttori sono volte ad integrare i fattori di sostenibilità nell’ambito dei criteri che concorrono alla valutazione della compatibilità tra il prodotto finanziario e i clienti appartenenti al target market “potenziale”. In linea con la finalità generale di promuovere gli investimenti in prodotti favorevoli allo sviluppo sostenibile, il considerando 4 della direttiva delegata (UE) 2021/1269, chiarisce che “i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra gli obblighi di governance dei prodotti di cui alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione”. Pertanto, la considerazione dei profili ESG andrà effettuata soltanto con riferimento ai prodotti che possono contribuire positivamente al perseguimento dello sviluppo sostenibile. Inoltre, non è richiesta |
sostenibilità, lo strumento finanziario è compatibile. 2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità. 3. Qualora più intermediari collaborino alla realizzazione di uno strumento finanziario, viene identificato un solo mercato di riferimento. 4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento è compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza pregressa rispetto allo strumento finanziario o a strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali. 5. Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi: a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario con il mercato di riferimento; a-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento; e b) la rispondenza dello strumento finanziario all'interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di | l’individuazione di un target market negativo per i profili ESG dei prodotti sostenibili, in linea anche con quanto rappresentato nel considerando 7 della citata direttiva delegata, secondo cui, “per garantire che gli strumenti finanziari con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento non dovrebbero essere tenute a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario con fattori di sostenibilità”. In tal senso, si muovono le integrazioni apportate al comma 2 dell’art. 64. Analoga specificazione è apportata all’art. 72, comma 3, con riferimento agli intermediari distributori. |
business redditizio per l'intermediario e svantaggioso per il cliente. […] | |
Art. 66 (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) …omissis… 5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari. | Come anticipato nel par. 2.2.1, l’art. 21 del regolamento (UE) 2017/565 di implementazione di MiFID II, direttamente cogente, è stato integrato con un esplicito riferimento all’obbligo per gli intermediari di considerare i fattori ESG nella predisposizione del complessivo apparato organizzativo e procedurale sotteso alla prestazione dei servizi di investimento, anche al fine di assicurare che il personale impiegato sia in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie all’assolvimento dei propri compiti (cfr. in particolare, art. 21, comma 1, lett. d). Ferma restando la diretta applicabilità della sopra citata disposizione europea, in un’ottica di coerenza sistematica, si è ritenuto opportuno integrare il comma 5 dell’art. 66 al fine di esplicitare che il dovere generale sopra richiamato riguarda anche il personale preposto alle attività di realizzazione dei prodotti finanziari e di definizione del target market potenziale, il quale, infatti, deve essere in possesso delle abilità necessarie a comprendere, tra gli altri, i fattori di sostenibilità connessi allo strumento da ingegnerizzare. Analoga specificazione è stata introdotta all’art. 73 con riferimento al personale di cui si avvalgano gli intermediari distributori. |
Art. 67 (Riesame) 1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa | L’art. 67 è stato integrato per specificare che, nel processo di revisione periodica dei prodotti realizzati, gli intermediari produttori sono chiamati a valutare il permanere della coerenza dei prodotti finanziari rispetto alle |
influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile. …omissis… | caratteristiche e alle esigenze della clientela, inclusi gli obiettivi di sostenibilità. |
Art. 68 (Scambio informativo con gli intermediari distributori) 1. Gli intermediari produttori assicurano che le informazioni trasmesse agli intermediari distributori ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera c), includono informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul relativo processo di approvazione, nonché sulla valutazione del mercato di riferimento. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate da consentire agli intermediari distributori di comprendere e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario. 2-bis. Gli intermediari produttori presentano i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente. […] | Il nuovo comma 2-bis dell’art. 68 è diretto a specificare che, nello scambio informativo con gli intermediari distributori, i produttori sono tenuti ad aggiungere le informazioni relative ai fattori di sostenibilità considerati. |
Capo III Obblighi per gli intermediari distributori | Gli interventi al Capo III mirano ad adeguare gli obblighi di product governance in capo agli intermediari distributori al novellato art. 10 della |
[…] Art. 72 (Mercato di riferimento effettivo) 1. Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, di un determinato mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato. 2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare gli strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del prestatore del servizio. 3. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità. 4. Gli intermediari stabiliscono il mercato di riferimento per ciascun strumento finanziario, anche qualora gli intermediari produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 64 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. | direttiva (UE) 2017/593. In particolare, si prevede che gli intermediari distributori, nell’adottare le misure e le procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con il mercato di riferimento “effettivo”, considerino anche gli obiettivi di sostenibilità dei clienti. |
5. Quando un intermediario agisce sia come produttore sia come distributore, la valutazione del mercato di riferimento prevista dall'articolo 64 e dal presente articolo è unica. | |
Art. 73 (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) …omissis… 5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento. | In linea con le modifiche apportate all’art. 66 con riferimento agli intermediari produttori, l’integrazione del comma 5 dell’art. 73 è funzionale a chiarire che l’obbligo generale sancito dall’art. 21, par. 1, lett. d), del regolamento (UE) 2017/565 come modificato dal regolamento (UE) 2021/1253 circa l’impiego di personale qualificato per lo svolgimento delle mansioni di competenza riguarda anche coloro che sono coinvolti nei processi di distribuzione dei prodotti finanziari, i quali infatti, devono essere in possesso delle abilità necessarie a comprendere, tra gli altri, i fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari e gli obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento effettivo. |
[…] Art. 75 (Riesame) 1. Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all'adempimento degli obblighi posti dal presente Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati. |
2. Gli intermediari riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 72. 3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata. 4. Gli intermediari riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento o servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento, come nel caso in cui lo strumento diventi illiquido o molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato. | L’art. 75 è stato integrato per specificare che gli intermediari distributori devono sottoporre a revisione periodica i prodotti e i servizi finanziari offerti alla clientela, verificando che permanga la coerenza con le esigenze e gli obiettivi, anche di sostenibilità, della clientela. |
[…] LIBRO V PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR […] PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO |
TITOLO I PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Art. 97 (Regole generali di comportamento) 1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori: a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti agli OICR e dell’integrità dei mercati; b) assicurano che l’attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell’OICR, come indicati nella documentazione d’offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell’OICR; c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati; d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente. |
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. 3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. | La modifica apportata al comma 3 dell’art. 97 mira a recepire i nuovi parr. 5 e 6 dell’art. 23 della direttiva UCITS 2010/43/UE, aggiunti dalla direttiva delegata (UE) 2021/1270, secondo i quali: • nell’adempimento dell’obbligo di possedere una conoscenza e una comprensione adeguate delle attività in cui gli OICVM sono investiti (art. 23, par. 2), i gestori devono tenere conto dei rischi di sostenibilità (art. 23, par. 5); • ove i gestori di OICVM prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, essi devono tener conto di tali effetti negativi principali nell’adempimento dell’obbligo di cui al primo bullet point (art. 23, par. 6). La disciplina europea richiamata risulta analoga a quella prevista dai nuovi parr. 5 e 6 dell’art. 18 del regolamento delegato AIFM, aggiunti dal regolamento delegato (UE) 2021/1255. Pertanto, la modifica al comma 3 dell’art. 97, operando sul rinvio al citato art. 18 la cui applicabilità è prevista anche con riferimento ai gestori di OICVM, risulta atta a recepire anche il contenuto dell’art. 23, parr. 2, 5 e 6 della direttiva UCITS 2010/43/UE. |
Art. 98 (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 1. I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi 1, 3 sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento | Il comma 1 dell’art. 98 viene modificato al fine di prevedere che: • nell’adempimento degli obblighi di diligenza di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’art. 23 della direttiva UCITS 2010/43/UE occorra tener |
sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088: a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi; b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento; c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell’OICR gestito. 2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati. | conto dei nuovi obblighi sanciti dai parr. 5 e 6 del medesimo articolo (introdotti dalla direttiva (UE) 2021/1270) che impongono di tener conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità presi in considerazione dai gestori di OICVM. La disciplina UCITS al riguardo risulta analoga a quella prevista dai nuovi parr. 5 e 6 dell’art. 18 del regolamento delegato AIFM, aggiunti dal regolamento delegato (UE) 2021/1255. Pertanto, la modifica al primo periodo del comma 1 dell’art. 98, operando sul rinvio al citato art. 18 la cui applicabilità è prevista anche con riferimento ai gestori di OICVM, risulta atta a recepire anche il contenuto dell’art. 23, parr. 1, 3, 5 e 6 della direttiva delegata UCITS; • la modifica apportata al secondo periodo del comma 1 dell’art. 98 mira ad adeguare il contenuto della disposizione regolamentare ai nuovi parr. 5 e 6 dell’art. 23 della direttiva UCITS 2010/43/UE con riferimento all’obbligo sancito dal par. 4 del medesimo art. 23, il cui contenuto, non previsto per i gestori di FIA, è stato recepito espressamente per i gestori di OICVM nella disposizione in esame. |
[…] LIBRO VI PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI |
[…] PARTE II FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI […] TITOLO II OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE […] Art. 115 (Gestione dei conflitti di interesse) 1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR; b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore; | Il nuovo paragrafo 3 dell’art. 17 della direttiva UCITS 2010/43/UE, aggiunto dalla direttiva delegata (UE) 2021/1270, prevede che, nell’individuare i tipi di conflitti di interesse che possono ledere gli interessi degli OICVM, i gestori includano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni. Analoga disposizione è stata prevista dal regolamento delegato (UE) 2021/1255, nel regolamento delegato AIFM, attraverso l’aggiunta di un comma all’art. 30. Poiché l’applicabilità del citato art. 30 del regolamento delegato AIFM è espressamente prevista nell’art. 115, comma 2, del Regolamento Intermediari, anche con riferimento ai gestori di OICVM, la sopra riportata modifica alla direttiva UCITS 2010/43/UE si intende recepita attraverso tale richiamo. |
d) gli interessi di due o più clienti del gestore. 2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 231/2013. 3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti. 4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse. 5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 117. | |
[…] LIBRO IX OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI |
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 131 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: …omissis… v-bis) «preferenze di sostenibilità»: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2359. | La nuova lett. v-bis) dell’art. 131 introduce la definizione di “preferenze di sostenibilità” di cui al nuovo punto 4) del regolamento delegato IDD 2017/2359 aggiunto dal regolamento (UE) 2021/1257. |
[…] PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI […] TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA Capo I |
Adeguatezza Art. 135 (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio, delle sue eventuali preferenze di sostenibilità e della sua capacità di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente. 3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in | Con la modifica al comma 2 dell’art. 135 si è inteso garantire la coerenza tra la disposizione ivi prevista, che sostanzialmente replica l’analoga disciplina di derivazione MiFID II, e quanto stabilito dall’art. 9, par. 2, lett. a), del regolamento (UE) 2017/2359, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1257 che impone di tener conto delle preferenze di sostenibilità del cliente. |
merito: a) alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato; b) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell’osservanza di quanto previsto dai commi 1 e 2. 6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di: a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità; b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri | In fase di adeguamento della disciplina regolamentare alla normativa IDD si è scelto di replicare nel comma 6 quanto previsto dall’art. 54, par. 9, del regolamento delegato di XxXXX XX (UE) 2017/565 al fine di garantire al cliente il medesimo livello di tutela tra IBIP e strumenti finanziari. Da tale scelta deriva l’opportunità di integrare la disposizione in esame con la modifica al citato articolo del regolamento europeo in tema di finanza sostenibile. |
prodotti finanziari o altri prodotti di investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente. | |
[…] TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA […] Art. 135-quinquiesdecies (Mercato di riferimento effettivo) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non sono tenuti ad effettuare | Le modifiche apportate all’art. 135-quinquiesdecies tengono conto della scelta effettuata in sede di recepimento della IDD di attuare la normativa ivi prevista ispirandosi alla disciplina di derivazione MiFID II, prevedendo, in tale ottica, anche l’obbligo per i distributori di individuare un mercato di riferimento effettivo e un mercato di riferimento negativo effettivo per gli IBIP che intendono distribuire. Tenuto conto di tale circostanza, le modifiche apportate all’art. 135- quinquiesdecies mirano a: - allineare, nel comma 1, la disciplina ivi prevista alla modifica sopra rappresentata relativa all’art. 72, comma 1, del Regolamento Intermediari, al fine di prevede che anche i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nell’adottare le misure e le procedure per assicurare che gli IBIP che intendono distribuire siano compatibili con il mercato di riferimento “effettivo”, considerino gli obiettivi di sostenibilità dei clienti. La modifica risulta coerente con il nuovo paragrafo 2 dell’art. 10 del regolamento (UE) 2017/2358, riferito ai meccanismi di distribuzione del prodotto e direttamente applicabile nell’ordinamento domestico; - allineare, nel comma 3, la disciplina ivi prevista alla modifica sopra rappresentata apportata all’art. 72, comma 3, del Regolamento Intermediari, a cui si rinvia per i commenti; |
l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti di investimento assicurativi che considerano fattori di sostenibilità. 4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto individuati ai sensi dell’articolo 30-decies, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilità del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con essi. 5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto. 6. Xxxxx restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo o al mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto; b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, purché tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e: i) siano adeguati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi di cui all’articolo 135-quater, comma 1; | - rendere coerente, nel comma 8, la disposizione ivi prevista con la sopra citata modifica apportata al comma 1 della disposizione in commento, sancendo per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono IBIP realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall’Italia l’obbligo di adottare tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti che distribuiscono rispondano anche agli obiettivi di sostenibilità dei clienti. |
ii) siano adeguati o appropriati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli di cui all’articolo 135- quater, comma 1. 7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, ai sensi del comma 6, è comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto. 8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall’Italia adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformità al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo individuato. | |
Art. 135-sexiesdecies (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale) …omissis… 6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento. | Nell’art. 135-sexiesdecies l’integrazione al comma 6 risulta in linea con la corrispondente modifica che si intende apportare all’art. 73, comma 5, del Regolamento Intermediari. L’emendamento risulta altresì conforme con quanto previsto dal nuovo art. 5, par. 4, del regolamento (UE) 2017/2358, riferibile tuttavia soltanto ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi. |
[…] Art. 135-octiesdecies (Riesame) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente Titolo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento effettivo individuato ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto di investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di investimento assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo. | La modifica al comma 3 dell’art. 135-octiesdecies è in linea con la sopra riportata modifica all’art. 75, comma 3, del Regolamento Intermediari e, specificando che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono sottoporre a revisione periodica gli IBIP, verificando che permanga la coerenza con le esigenze e gli obiettivi, anche di sostenibilità, della clientela, risulta coerente anche con quanto al riguardo stabilito dal nuovo art. 11 del regolamento (UE) 2017/2358, la cui applicabilità ai distributori di IBIP deriva dalla diretta applicabilità dell’atto europeo nell’ordinamento domestico. |
5. L’eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 4 è comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi dell’articolo 135-quinquiesdecies, comma 5. | |
[…] PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE Art. 135-vicies quinquies (Principi generali) 1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità. 2. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del comma 1 non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Le informazioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell’articolo 121-quinquies, comma 2, del CAP e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sull’attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. | Pur considerata la diretta applicabilità nell’ordinamento domestico del regolamento (UE) 2017/2359, i cui articoli concernenti la disciplina sui conflitti di interesse e gli incentivi sono espressamente richiamati nel comma 4 della disposizione in esame, la modifica che si apporta al comma 1 dell’art. 135-vicies quinquies deriva dall’opportunità di allineare la disciplina ivi prevista, mutuata dal corrispondente art. 92 applicabile alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, alle modifiche sul tema introdotte nell’art. 3 del regolamento delegato IDD. Per i prestatori di servizi di investimento, analoghe modifiche sono state apportate all’art. 33 del regolamento delegato XxXXX XX (UE) 2017/565 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1253. |
3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2359. |
3.3. Tabella con le modifiche regolamentari in recepimento della direttiva (UE) 2019/2034
DISPOSIZIONI | COMMENTO |
LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE […] PARTE II ALBO Art. 4 (Albo) 1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte: a) le SIM; b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 2. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende: a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 28, commi 1 | In linea con le modifiche apportate alla normativa primaria dal d.lgs. n. 201/2021, il comma 2, lett. a), dell’art. 4 è stato integrato con il richiamo al nuovo comma 6-bis dell’art. 28 del TUF, al fine di esplicitare che le competenze autorizzatorie della Consob si estendono alle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, operanti in libera prestazione nei confronti di controparti qualificate/clienti professionali di diritto rispetto |
…omissis… | ai servizi che non rientrano nel giudizio di equivalenza rilasciato dalla Commissione europea. Analoga integrazione è stata apportata con riferimento ai successivi artt. 5, comma 3, lett. e), 25, comma 1 e 26, comma 1. Anche l’Allegato 1 al Regolamento Intermediari recante “Domanda di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento” è stato conseguentemente aggiornato. |
Art. 5 (Contenuto dell'albo) …omissis… 3. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati: …omissis… e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comm …omissis… | |
[…] |
PARTE V PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE Art. 25 (Domanda di autorizzazione) 1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 2. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2- sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un’attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, non è considerato servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente il caso in cui un’impresa di paese terzo diversa dalla banca, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o che presenta con essa stretti legami o mediante altra persona che agisce per conto di tale entità, sollecita clienti o potenziali clienti in Italia. L'iniziativa | In ossequio a quanto previsto dal nuovo art. 42 di MiFID II, l’art. 25 del Regolamento Intermediari è stato emendato al fine di precisare che ogni tipo di sollecitazione ai clienti al dettaglio/professionali su richiesta da parte delle imprese non UE diverse dalle banche, anche se svolta da terzi per conto delle stesse, esclude che la prestazione dei servizi possa essere considerata come conclusa su iniziativa dei clienti (id est, ricadente nella fattispecie di reverse solicitation) e, come tale, comporta l’applicazione della disciplina dettata da MiFID II/MiFIR con obbligo di stabilimento di una succursale ai sensi dell’art. 28, comma 3, TUF. Analoghe integrazioni in materia di reverse solicitation sono state apportate dal regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) all’art. 46, par. 5, di MiFIR relativamente all’operatività in libera prestazione di servizi da parte delle imprese non UE a favore di controparti qualificate/clienti professionali di diritto. In ragione della diretta applicabilità della menzionata disposizione, il Regolamento Intermediari non è stato oggetto di interventi al riguardo. Ai sensi del combinato disposto dei parr. 4, ultimo comma, e 5, ultimo comma, dell’art. 46 di XxXXX, le precisazioni tese a individuare le |
autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Testo Unico. 3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5. | circostanze che non integrano la fattispecie della reverse solicitation trovano applicazione anche rispetto alle ipotesi in cui l’operatività delle imprese non UE è soggetta ai regimi nazionali (nel contesto domestico, all’autorizzazione delle competenti Autorità di vigilanza), stante l’assenza di un giudizio di equivalenza rilasciato dalla Commissione europea ovvero di giudizio “parziale” limitato ad alcune tipologie di servizi. |
Art. 26 (Istruttoria della domanda) 1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2, …omissis… | |
[…] XXXXXXXX X. 0 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO TITOLO I DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE Sezione I Domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia mediante stabilimento di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei casi di cui all’art. 28, commi 1, |
…omissis… Sezione II Domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art. 28, comm La domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art. 28, comm …omissis… |
DISPOSIZIONI | COMMENTO |
[…] LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI […] PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI […] TITOLO IX REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA Art. 78 (Requisiti di conoscenza e competenza del personale) 1. I membri del personale degli intermediari, xxx inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli |
Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori. …omissis… 5. Gli intermediari sono tenuti a: …omissis… d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati; e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all’effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886; f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo professionale svolta. 5-bis. Per la documentazione relativa ai requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché per quella relativa all’attività di | In ragione delle esigenze di certezza giuridica emerse dalla concreta applicazione dell’art. 78, comma 5, lett. e), del Regolamento Intermediari in materia di obblighi di conservazione della documentazione, si propone di introdurre un nuovo comma 5-bis |
formazione e sviluppo professionale svolta il termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera e), decorre dalla cessazione del rapporto. | volto a fornire una specifica disciplina sulla decorrenza del termine quinquennale di conservazione della documentazione riguardante i requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e i periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché della documentazione relativa all’attività di formazione e sviluppo professionale svolta. In linea con l’analoga disciplina prevista per la distribuzione dei prodotti assicurativi dal Regolamento IVASS n. 40/2018, si prevede che tale termine decorra dalla cessazione del rapporto dell’intermediario con il membro del personale. L’introduzione di una disciplina sulla tenuta della documentazione allineata a quella prevista per il settore assicurativo consente una gestione unitaria degli obblighi gravanti sugli intermediari che distribuiscono anche prodotti assicurativi. Inoltre, l’introduzione di tale dies a quo consente di delimitare il periodo entro il quale il membro del personale può chiedere all’intermediario di rilasciare attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo professionale svolta ai sensi della successiva lettera f). Infatti, posto che l’intermediario, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 5-bis, sarà tenuto a conservare la documentazione relativa e ai periodi di esperienza acquisiti dai membri del personale, nonché quella relativa all’attività di formazione e sviluppo professionale svolta per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, il membro del personale potrà richiedere il rilascio dell’attestazione prevista dalla citata lett. f), entro il medesimo arco temporale. |
[…] LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 138 (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: …omissis… u) “cliente al dettaglio”: il cliente che non è cliente professionale;. u-bis) “preferenze di sostenibilità”: preferenze di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/565. | La nuova lett. u-bis) dell’art. 138 introduce la definizione di “preferenze di sostenibilità” di cui al nuovo punto 7) dell’art. 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2021/1253. |
PARTE II ORGANISMO Art. 139 (Tenuta dell’albo) 1. Nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l’Organismo: |
…omissis… b) rilascia gli attestati di iscrizione e di cancellazione dall’albo; …omissis… f) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti e dei cancellati; …omissis… | La modifica della lett. f) del comma 2 allinea la previsione a quanto previsto dall’art. 146, comma 4, che stabilisce la pubblicità nell’albo dei provvedimenti in parola riguardanti i soggetti cancellati. |
[…] PARTE III DISCIPLINA DELL’ALBO Art. 146 (Albo unico dei consulenti finanziari) …omissis… 2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell’albo: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo; d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all’albo, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato; …omissis… | Al comma 2 si operano le seguenti modifiche: - alla lett. d), al fine di fornire la massima pubblicità nell’albo e facilitare l’operatività dell’Organismo e degli iscritti, si prevede che, nello stesso, siano pubblicati il numero matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del consulente finanziario persona fisica, comunicato ai sensi dell’art. 153. La pubblicità dell’indirizzo PEC si pone in linea con quanto già previsto nella regolamentazione dei liberi professionisti (cfr., a titolo esemplificativo, art. 2 del DM 178/2016 per l’albo degli |
g) luogo di conservazione in Italia o comunque accessibile dall’Italia della documentazione comunicato all’Organismo ai sensi dell’articolo 153; h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell’articolo 78, comma 5, lettera b); i) la condizione di “impossibilità ad operare” per intervenuta perdita dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell’interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria, nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all’articolo 148, comma 2, lettera f). | avvocati) e rafforza la tutela del mercato, introducendo la possibilità anche per il risparmiatore/cliente di verificare e utilizzare un canale di comunicazione “ufficiale”. In senso conforme è integrato il comma 3, lett. d), relativo alle società di consulenza finanziaria; - si modifica la lett. g) per esplicitare che il luogo di conservazione della documentazione comunicato all’Organismo ai sensi dell’art. 153 deve trovarsi in Italia o comunque essere accessibile dall’Italia, a garanzia del principio di effettività dell’esercizio del potere di vigilanza sugli iscritti attribuito all’Organismo. In senso conforme sono integrati il comma 3, lett. f), relativo alle società di consulenza finanziaria, e l’art. 153, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi di comunicazione degli iscrivendi nei confronti dell’Organismo; - la lett. i) viene integrata per estendere la condizione di “impossibilità ad operare” al caso dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio che non provvedono alla comunicazione nei termini del rinnovo della polizza. Tale integrazione è fondata sulla presunzione che, sino alla predetta comunicazione all’Organismo, il mercato non è a conoscenza del possesso effettivo del requisito patrimoniale in parola e pertanto si giustifichi lo stato di “impossibilità ad operare” a tutela del risparmiatore sino a quando il consulente non abbia comunicato il rinnovo della polizza. Resta fermo che, in caso di mancato rinnovo, il soggetto sarà cancellato dall’Organismo ai sensi |
3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell’albo: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale nonché ogni altra sede dove è svolta l’attività; d) estremi del provvedimento di iscrizione all’albo, il numero di matricola e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio dell’attività sociale; f) luogo di conservazione della documentazione in Italia o comunque accessibile dall’Italia comunicato all’Organismo ai sensi dell’articolo 153; g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale. 4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall’albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera c), e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, è indicata la data di cancellazione. 5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. | dell’art. 152, comma 1, lett. d), e dell’art. 6 del D.M. n. 206/2008. Al comma 3, oltre alle integrazioni alle lett. d) ed f) che costituiscono coordinamenti con le modifiche proposte al comma 2 (cfr. commento precedente), si integra la lett. c) con l’indicazione delle eventuali ulteriori sedi in cui la società di consulenza finanziaria svolge la propria attività. In parallelo, si modifica l’art. 153, comma 1, lett. c), introducendo, per le società di consulenza finanziaria, l’obbligo di comunicare all’Organismo ogni altra sede dove è svolta l’attività (cfr. sotto). Al comma 4 si elimina, in quanto non ritenuta necessaria (né giustificata in termini di proporzionalità), la pubblicità dall’albo dei seguenti elementi informativi dei soggetti cancellati: i) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, con riferimento alle persone fisiche; ii) indirizzo di posta elettronica certificata dei consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria. |
[…] |
Art. 152 (Cancellazione dall’albo) 1. L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell’albo in caso di: …omissis… e) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo; …omissis… 4. L’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito dall’Organismo per il pagamento del contributo dovuto. Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l’Organismo diffida i soggetti che non hanno pagato l’importo dovuto, comunicando altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. L’Organismo, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, può stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso sia corrisposto dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento e prima dell’avvio della procedura di cancellazione. …omissis… | Si modifica il comma 4, relativo alla cancellazione dall’albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza, al fine di: - introdurre una proroga del pagamento del contributo al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il termine di 45 gg. ivi previsto coincida con il sabato o un giorno festivo [in linea con quanto previsto dall’art. 7, lett. h), del d.l. n. 70/2011 in tema di semplificazione fiscale]; - assicurare che la cancellazione dall’albo in caso di omesso pagamento del contributo di xxxxxxxxx sia preceduta da una diffida al consulente finanziario moroso che rechi adeguata informativa in ordine al fatto che, decorsi 45 giorni dal termine stabilito per il pagamento, sarà avviata la procedura di cancellazione dal medesimo albo. Tale diffida deve essere trasmessa dall’OCF entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento. La predetta modifica è funzionale a introdurre un ulteriore presidio informativo in ordine alle conseguenze del mancato pagamento del contributo di vigilanza; |
- infine, in considerazione degli oneri connessi alla trasmissione della diffida da parte dell’OCF, si chiarisce in via regolamentare che quest’ultimo, nell’ambito dell’autonomia finanziaria di cui dispone ai sensi dell’art. 31, comma 4, del TUF, potrebbe stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso venga corrisposto dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento e prima dell'avvio della procedura di cancellazione. | |
Art. 153 (Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo) 1. Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Organismo: a) il luogo di conservazione della documentazione in Italia o accessibile dall’Italia di cui agli articoli 160 e 178, anche nell’ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi dell’articolo 160, comma 4; b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio; c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, nonché, ove esistenti, la sede amministrativa, …omissis… g) un indirizzo attivo, personale e ad uso esclusivo dell’interessato di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’interessato e l’Organismo; h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai | Con riferimento al comma 1: - le modifiche alle lett. a) e c) costituiscono interventi di coordinamento normativo con le modifiche proposte all’art. 146 (cfr. supra); - la modifica alla lett. g) mira a chiarire che l’indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare all’Organismo deve essere, oltre che un indirizzo attivo, anche un indirizzo di posta personale e ad uso esclusivo dell’interessato e non pertanto ad esempio riferito a società o a gruppi di soggetti o condiviso con altri soggetti che ne concedono l’uso. |
sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico. 2. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni all’Organismo, secondo le modalità da esso stabilite, ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e all’articolo 146, commi 2, lettere a) e c), e 3, lettere a) e c). Le società di consulenza finanziaria comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo. Per la comunicazione degli estremi identificativi della polizza il termine di comunicazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza indicata nella polizza precedentemente comunicata. 3. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all’Organismo, secondo le modalità da esso stabilite, le misure e l’assunzione della qualità di imputato previste dall’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica 4. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l’accertamento dei requisiti | Le integrazioni al comma 2: - allineano la previsione relativa all’obbligo di comunicazione di variazione degli elementi informativi a quanto previsto dagli artt. 151, comma 3, e 152, comma 2, per la presentazione delle istanze di iscrizione e di cancellazione, rimettendo all’Organismo la scelta di definire le modalità di presentazione delle comunicazioni di variazione degli elementi informativi. In senso conforme è modificato il comma 3; - precisano gli obblighi di comunicazione gravanti sugli iscritti, incluse le società di consulenza finanziaria, nei confronti dell’Organismo e mirano a chiarire che il termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione relativo alla polizza assicurativa decorre dalla data di scadenza della polizza precedentemente comunicata. Il comma 3 viene emendato al fine di coordinarlo con le modifiche effettuate al comma 2 e per chiarire che l’obbligo di comunicazione all’OCF ha ad oggetto ogni modifica delle condizioni normativamente previste per ottenere l’iscrizione. Con riferimento all’obbligo di collaborazione degli iscritti nei confronti dell’Organismo, si modifica il comma 4 per elidere l’attuale delimitazione che lo rende riferibile all’accertamento dei soli requisiti di professionalità e di onorabilità, estendendolo, |
finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico. | dunque, a tutti i requisiti di iscrizione previsti per le tre sezioni dell’albo. |
Art. 154 (Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell’Organismo) 1. I soggetti abilitati comunicano all’Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. 2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all’Organismo secondo le modalità da esso stabilite i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell’articolo 78, comma 5, lettera b), nonché ogni successiva variazione. 3. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo secondo le modalità da esso stabilite i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. 4. I soggetti abilitati collaborano con l’Organismo al fine di consentire a quest’ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, il compimento degli atti previsti dall’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l’iscrizione e degli iscritti. 5. Il presente articolo si applica anche alle società di consulenza finanziaria. | Le modifiche ai commi 2 e 3 costituiscono coordinamenti rispetto alle analoghe modifiche ipotizzate all’art. 153, commi 2 e 3. |
[…] PARTE IV ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE […] Art. 159 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti) …omissis… 6. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente. …omissis… | Si integra il comma 6 al fine di chiarire che il divieto ivi stabilito ricomprende ogni forma di beneficio elargito dal cliente o potenziale cliente. Si modifica in senso conforme anche la relativa fattispecie sanzionatoria disciplinata all’art. 180, comma 3, lett. b) (cfr. sotto). |
[…] PARTE V ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI |
[…] Art. 162 (Regole generali di comportamento) 1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali; b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti; c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi: 1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato; 2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul | Si modifica il comma 1 al fine di esplicitare l’applicazione delle regole generali di condotta anche ai servizi accessori e di allineare la disposizione alla corrispondente previsione di cui all’art. 158, comma 1, prevista per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. |
mercato; 3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva; d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse; e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente; f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato di ciascuno strumento finanziario; g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente; |
h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate; i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee; l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139. …omissis… 3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti né forme di finanziamento dagli stessi. | La modifica al comma 3 mira ad evitare che, attraverso la forma del finanziamento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possano eludere il divieto di “detenere fondi (…) appartenenti ai clienti” di cui agli artt. 18-bis, comma 1, e 18- ter, comma 1, del TUF. |
[…] Art. 164 (Aggiornamento professionale) 1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all’albo, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/18861. 2. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di | Il comma 2 dell’art. 164 viene integrato al fine di stabilire che i consulenti finanziari autonomi siano tenuti a svolgere i corsi di |
almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nell’albo unico dei consulenti finanziari. …omissis… | aggiornamento professionale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nella relativa sezione dell’albo unico. Una disposizione di analogo tenore è prevista anche per gli obblighi di aggiornamento professionale dei distributori di prodotti assicurativi e degli agenti e mediatori creditizi secondo la pertinente disciplina. L’iscrizione nell’albo unico presuppone, infatti, il possesso di una specifica professionalità e comprovata professionalità. Si prevede, pertanto, che gli obblighi di aggiornamento professionale decorrano dall’inizio dell’anno solare successivo all’iscrizione. Si precisa, che ciò non pregiudica la necessità che i consulenti finanziari autonomi debbano conoscere i prodotti raccomandati, il che può implicare la necessità di aggiornamenti specifici riguardanti i nuovi prodotti o eventuali modifiche normative anche nel corso del primo anno di iscrizione. |
TITOLO II INFORMAZIONI, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI Art. 165 (Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi) 1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte. I consulenti finanziari autonomi o le |
società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento: a) il nome e il cognome, il domicilio e il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace e il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l’attività di consulenza finanziaria per conto della società; b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni; c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente; d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo, la data e gli estremi dell’iscrizione all’albo e il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo; e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull’esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria prestano al cliente; f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata |
sui conflitti di interesse, attuata conformemente all’articolo 177; g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 174; h) la descrizione dell’attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; h-bis) ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari; i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione. Con riferimento alle suddette ulteriori attività, il consulente autonomo o le società di consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attività non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell’Organismo e devono precisare il soggetto eventualmente titolare delle relative funzioni di vigilanza; l) l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. …omissis… | Si propone di integrare il contenuto delle informazioni che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a fornire ai clienti e potenziali clienti con le informazioni relative ai fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari, ove ciò sia pertinente. Tale modifica è volta ad allineare la disciplina applicabile ai consulenti finanziari a quella degli intermediari, i quali sono tenuti a fornire tali informazioni in forza di quanto previsto dall’art. 52, par. 3, del regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253. |
[…] Art. 167 (Acquisizione delle informazioni dai clienti) …omissis… 2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri: a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità; b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio. …omissis… 5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o | Modifica volta ad allineare la disciplina che governa la prestazione del servizio di consulenza da parte dei consulenti autonomi e delle società di consulenza a quanto stabilito per gli intermediari dall’art. 54, par. 2, lett. a), del regolamento delegato 2017/565 come modificato dal regolamento delegato 2021/1253. Si richiede anche ai consulenti autonomi e alle società di consulenza di acquisire informazioni dai clienti riguardanti le eventuali preferenze di sostenibilità al fine di poter valutare i loro obiettivi di investimento. In continuità con quanto proposto al precedente comma 2, la |
potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell’investimento e le sue eventuali preferenze di sostenibilità. …omissis… | modifica è volta ad allineare la disciplina applicabile ai consulenti autonomi e alle società di consulenza finanziaria a quella applicabile agli intermediari (cfr. art. 54, par. 5, del regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253). |
[…] Art. 169 (Informazioni sugli strumenti finanziari) …omissis… 4. Quando forniscono a un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito a uno strumento finanziario oggetto di un’offerta corrente al pubblico e in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente al Regolamento (UE) 2017/1129 …omissis… | Il Regolamento (UE) 2017/1129 ha abrogato la direttiva 2003/71/CE; con la modifica proposta si provvede quindi ad aggiornare il rinvio operato dall’art. 169, comma 4, alla disciplina europea che regola la pubblicazione del prospetto. |
Art. 170 (Informazioni sui costi e gli oneri connessi) 1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al |
costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente. 2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti le 3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue: a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) 2017/565. 4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo | Si propone una riformulazione del comma 2 per meglio precisare gli obblighi gravanti sui consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria riguardanti le informazioni sui costi e gli oneri. |
alle modalità per il pagamento o altra prestazione. 5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente a imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento. 6. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano. 7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio di consulenza e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti. 8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti una' specifica illustrazione che mostri l'effetto | Si modifica il comma 8 per evidenziare che l’illustrazione ivi prevista costituisce una specifica informativa rispetto alle |
cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti: a) l’illustrazione mostra l’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento; b) l’illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; c) l’illustrazione è accompagnata da una sua descrizione. | informazioni di cui ai commi precedenti. |
Art. 171 (Valutazione dell'adeguatezza) 1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. 2. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme a un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente. 3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria | Come previsto per gli intermediari ai sensi dell’art. 54, par. 9, del |
dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità, e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente. 4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Xxxx spiegano ai clienti o potenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare i medesimi strumenti e conservano la relativa documentazione. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi. 5. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l’acquisto di un altro o mediante l’esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati, grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei | regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253, anche per i consulenti autonomi e per le società di consulenza finanziaria si richiede che essi dispongano di procedure per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità. Modifica volta ad allineare la disciplina applicabile ai consulenti autonomi e alle società di consulenza finanziaria a quella applicabile agli intermediari ai sensi dell’art. 54, par. 10, del regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253. Tali disposizioni sono volte a gestire i rischi di greenwashing, come esplicitato dai considerando 7 e 8 del regolamento delegato 2021/1253. Modifica volta ad allineare la disciplina che governa la prestazione del servizio di consulenza da parte dei consulenti autonomi e delle società di consulenza a quanto proposto per gli intermediari tramite l’introduzione del nuovo art. 40-bis, volto a recepire le modifiche apportate all’art. 25, par. 2, di MIFID II concernenti l’analisi costi- benefici delle operazioni di switch. In continuità con quanto proposto per gli intermediari e |
relativi costi e comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi. Il presente comma non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell’analisi di cui al presente comma. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma. 6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio, al momento della prestazione del servizio, una relazione su supporto durevole che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente, I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare | conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 29-bis, parr. 2 e 3, di XXXXX XX, viene introdotta anche per i consulenti finanziari autonomi e per le società di consulenza finanziaria un’esenzione dall’obbligo di procedere all’analisi dei costi e dei benefici degli switch effettuati per conto dei clienti professionali, con possibilità per i medesimi di opt-in. Si modifica il comma 6 specificando il momento e la modalità di assolvimento dell’obbligo ivi previsto al fine di garantire un efficace controllo di vigilanza. Inoltre, si integra il comma 6, al fine di richiedere anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, come previsto per gli intermediari ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, par. 12, del regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253, che nel report di adeguatezza predisposto per gli investitori al dettaglio si fornisca una spiegazione di come la consulenza prestata corrisponda, inter alia, alle preferenze di sostenibilità del cliente. |
solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione. 7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati. | |
Art. 172 (Obbligo di rendiconto) 1. Nei casi di cui all’articolo 165, comma 1, lettera l) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto. 2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 2-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi | In continuità con quanto proposto per gli intermediari e conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 29-bis, parr. 2 e 3, di XXXXX XX, viene introdotta anche per i consulenti finanziari autonomi e per le società di consulenza finanziaria un’esenzione dall’obbligo di fornire ai clienti professionali i rendiconti sui servizi |
del presente comma. | prestati, con possibilità per gli investitori di eventuale opt-in. |
[…] TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA Art. 176 (Procedure interne e pratiche retributive) 1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono: a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta che siano idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell’attività prestata e l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti; d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l’attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria | In continuità con quanto previsto dall’art. 21, par. 1, comma 2, del |
tengono conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente comma. …omissis… | regolamento delegato 2017/565, come modificato dal Regolamento delegato 2021/1253. si integra l’art. 176, comma 1, del regolamento Intermediari per richiedere ai consulenti autonomi e alle società di consulenza finanziaria di tener conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti organizzativi stabiliti da detto comma. |
Art. 177 (Conflitti di interesse) 1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per identificare, e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. …omissis… 5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni: a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o | Si modifica il comma 1 al fine di allinearlo alle previsioni imposte ai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi di investimento dall’art. 21, comma 1-bis, lett. a), del TUF. La modifica chiarisce che l’identificazione dei conflitti di interesse non è alternativa alla prevenzione/gestione degli stessi. La proposta di integrazione dell’art. 177, comma 5, è volta a stabilire che, nella determinazione dei tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella fornitura del servizio di investimento, devono essere considerate anche le preferenze di sostenibilità del cliente tra gli interessi a rischio di lesione. Tale modifica è volta ad allineare la disciplina applicabile ai consulenti finanziari autonomi a quella dei soggetti abilitati, i quali sono tenuti ad applicare analoga previsione in forza di quanto previsto dall’art. 33, del regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253. |
il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente. …omissis… 11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere | Le modifiche al comma 11 mirano a definire quando deve essere aggiornato il registro ivi previsto e ad ampliare l’obbligo in parola a ogni situazione conflittuale a prescindere dalla sua gravità. |
[…] PARTE VI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI Art. 180 (Sanzioni) 1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall'Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni |
generali o particolari emanate in base alle stesse. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria: a) la radiazione dall'albo in caso di: 1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti; 2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico; 3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico; 4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 162, comma 3; 5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1, lettera b); 6) 7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF; 8) impiego nello svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi; | Al comma 2, lett. a), è eliminata la violazione descritta al n. 6); infatti, per tali violazioni si propone di prevedere, in via ordinaria, la sanzione della sospensione dall’albo [cfr. nuovo n. 14-bis del comma 2, lett. b)]. Al riguardo, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 180, comma 4, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Tale modifica avrebbe pertanto l’effetto di ampliare, rispetto al |
b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di: 1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 163; 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 164 concernenti l'aggiornamento professionale; 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 165 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi; 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 166 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti; 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 167 concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione; 6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 169 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari; 6-bis) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 170 concernenti le informazioni sui costi e gli oneri connessi; 7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171 concernenti la valutazione dell'adeguatezza; 8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 172 concernenti l'obbligo di rendiconto; 9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173 concernenti i requisiti | sistema vigente, il set di sanzioni comminabili dall’Organismo in caso di violazione dell’art. 153, comma 4, consentendogli di irrogare la sospensione, la radiazione per le ipotesi connotate da maggiore gravità (attraverso il c.d. upgrade) e optare per la sanzione pecuniaria al ricorrere di questioni connotate da scarsa offensività (attraverso il c.d. downgrade); ciò diversamente dall’attuale assetto che consente invece all’OCF di poter irrogare la radiazione e, attraverso il downgrade, la sospensione dall’albo. Al comma 2, lett. b), si aggiunge il n. 6-bis) al fine di tipizzare la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 170 (cfr. supra). |
generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti; 10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 174 concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione; 11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 175 concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito internet; 12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 176 concernenti le procedure interne; 13) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 177 concernenti i conflitti di interesse; 14) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 178 concernenti le registrazioni; 14-bis) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4; c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo. 3. Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo: a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di: 1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, primo periodo, del Testo Unico; 2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere; 4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori | Cfr. sopra |
di pertinenza del cliente o del potenziale cliente; 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; 6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione; 7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati; 8) 9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF; b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di: 1) inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 155; 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 156; 3) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 157; 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 2; 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 3; 6) violazione della disposizione di cui all'articolo 159, comma 4; 7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5; 8) 9) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui | Le modifiche al comma 3, lett. a), n. 8), e lett. b), n. 9-bis), allineano la disciplina delle sanzioni irrogabili ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a quanto proposto per i consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria per le violazioni degli obblighi di collaborazione di cui all’art. 153, comma 4. In relazione alla fattispecie di cui al comma 3, lett. b), n. 8), si propone una riformulazione volta a coordinare la citata fattispecie sanzionatoria con la correlata modifica dell’art. 159, comma 6. |
all'articolo 160; 9-bis) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4; c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di: 1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo; 2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 1 e 2. 4. Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 2 e 3, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. | Cfr. commento al comma 3, lett. a), n. 8. |
3.5. Tabella con le ulteriori modifiche
DISPOSIZIONI | COMMENTO |
LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE […] PARTE II ALBO […] Art. 5 (Contenuto dell'albo) 1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; b-bis) codice identificativo LEI; c) la sede legale; d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti; f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 | L’inserimento del codice identificativo LEI (Legal Entity Identifier) nell’albo delle SIM, ivi compresa la sezione dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche e la sezione speciale riguardante le società di cui all’art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/1996, nonché nell’elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale nasce dall’esigenza di conformarsi alla Raccomandazione B3 dell’ESRB (European Systemic Risk Board) del 24 settembre 2020. |
del Testo Unico; g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati. 2. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; b-bis) codice identificativo LEI; c) la sede legale; d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti; f) le succursali nel territorio della Repubblica; g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico; h) gli Stati UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento coperti dall’autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo Unico; i) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia. |
3. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; b-bis) codice identificativo LEI; c) la sede legale; d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 6, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti; f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico; g) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia. 4. Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; b-bis) codice identificativo LEI; c) la sede legale; d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica; e) lo Stato UE in cui è stabilita la succursale; f) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi terzi diversa |
dalla banca è autorizzata a operare in Italia. 5. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; b-bis) codice identificativo LEI; c) la sede legale; d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione; f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico. 6. Nell'elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 3, per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati; f) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 30, della direttiva 2014/65/UE, nonché il codice identificativo LEI dell’impresa di investimento UE. |
[…] PARTE III PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Art. 7 (Domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione) 1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo 2. La documentazione indicata all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 è presentata anche con riguardo ai componenti dell'organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti. 3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 2 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima. 4. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione | Il comma 1 è stato integrato al fine di esplicitare che la domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento presentata alla Consob deve essere in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, nonché contenere l’indicazione del codice identificativo LEI. |
stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda. 5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione. 5-bis. Le domande di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento sono presentate alla Consob unitamente alla seguente documentazione: a) descrizione dell’organizzazione della società richiedente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nella quale siano in particolare illustrati il programma delle attività iniziali per i successivi tre anni e le conseguenti modifiche alla struttura organizzativa e ai sistemi di controllo interni; b) descrizione della situazione finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui si chiede l’autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016; c) copia del verbale della riunione dell’organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell’organo di controllo della società, relativo all’accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 13 del Testo Unico; d) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società, attestante l’entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento | L’introduzione del nuovo comma 5-bis dell’art. 7 si pone in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di conseguente alleggerimento degli oneri a carico degli intermediari, attraverso una razionalizzazione della documentazione richiesta a corredo delle istanze di estensione dell’autorizzazione. Nell’individuazione della documentazione pertinente si è in particolare tenuto conto della circostanza che i soggetti istanti, ricadendo nel perimetro della vigilanza delle Autorità di settore, sono già stati sottoposti ad un vaglio circa la loro capacità di soddisfare i requisiti normativamente prescritti per l’accesso al mercato. In considerazione di ciò, nella cornice normativa delineata a livello europeo, il focus è stato circoscritto alla presentazione della sola documentazione idonea ad attestare i mutamenti - di carattere operativo, organizzativo e procedurale – connessi ad un’eventuale estensione dell’attività, nell’ottica di consentire alle Autorità la verifica circa il perdurante rispetto da parte del soggetto istante dei requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento. Resta ferma l’applicabilità dei commi 4 e 5 concernenti la fase di avvio del procedimento istruttorio, nonché il richiamo al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del |
della presentazione della domanda, nel caso in cui l’estensione dell’autorizzazione comporti la modifica dei requisiti patrimoniali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico; e) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e del relativo statuto, copia del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese. 5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017, nonché i commi 4 e 5. | 19 giugno 2017 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto concerne le modalità di interlocuzione tra Autorità competente e impresa istante. |
[…] PARTE IV OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM Art. 14 (Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE) 1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 12 (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. | Le modifiche apportate agli artt. 14, 15, 16 e 17 riguardano meri interventi di richiamo esplicito al regolamento (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 con cui è stata data attuazione agli artt. 34, par. 9, e 35, par. 12, della MiFID II in materia di operatività cross-border delle imprese di investimento. |
2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 15 4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 15 …omissis… Art. 15 (Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all’agente collegato) 1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 17 |
delle informazioni di cui all’articolo 14, comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 Art. 16 (Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi) 1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all’articolo 3 2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 |
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 4. Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 5 5. La SIM può iniziare l’operatività dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4. Art. 17 (Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attività di investimento) 1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalità indicate all’articolo 6 2. La Consob comunica all’autorità competente dello Stato membro |
ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 2014/65/UE. | |
[…] | |
Art. 20 (Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE) | |
…omissis… 2-bis. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio mediante succursale di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18, comma 6, e 19, commi 1, lettera a), e 3. | L’introduzione, negli artt. 20 e 21, dei nuovi commi 2-bis e 10-bis mira a disciplinare espressamente la rinuncia all’autorizzazione allo svolgimento di servizi in paesi terzi mediante succursale ovvero nella modalità della libera prestazione da parte delle SIM. |
Art. 21 (Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi) | |
…omissis… | |
10-bis. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio nella modalità della libera prestazione di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza |
alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera a), e 3. |