CONVENZIONE
per la regolazione d’Ambito Provincia
CONVENZIONE
dei rapporti tra l’Ufficio di Bergamo e la società
Uniacque S.p.A. affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi idrici in forma di Servizio Idrico Integrato
Delibera di Consiglio Provinciale n° 41 del 22/07/2016 aggiornata con Delibera di Consiglio Provinciale n° 55 del 18/12/2018 (testo integrato) Delibera di Consiglio Provinciale n° 31 del 28/10/2020 (testo integrato) Ufficio d’Ambito di Bergamo
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 6
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio 10
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate 10
Articolo 5 Durata della Convenzione 13
Articolo 6 Contenuto del Piano d’Ambito 14
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d’ambito 15
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO -FINANZIARIO 15
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 15
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario 15
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 16
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 17
Titolo IV TRASFERIMENTO DI RETI, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE 18
Articolo 12 Beni affidati in concessione amministrativa 18
Articolo 13 Responsabilità del Gestore 19
Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO 19
Articolo 14 Procedura di subentro alle gestioni conformi e corresponsione del valore di rimborso al Gestore conforme uscente 19
Articolo 15 Procedura di subentro alle gestioni non conformi e/o di fatto e corresponsione del valore di rimborso al Gestore non conforme e/o di fatto uscente 21
Articolo 16 Procedura di subentro alle gestioni in economia 22
Articolo 17 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al precedente Gestore d’Ambito 22
Titolo VI OBBLIGHI TRA LE PARTI 23
Articolo 18 Obiettivi strutturali e relativi indicatori 23
Articolo 19 Varianti al Programma degli Interventi 23
Articolo 20 Obiettivi di qualità e relativi indicatori 24
Articolo 21 Ulteriori Attività 25
Articolo 22 Controlli da parte del gestore 25
Articolo 23 Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito 25
Articolo 24 Comunicazione dati sui servizi 26
Articolo 25 Ulteriori comunicazioni alla Regione Lombardia 27
Articolo 26 Requisiti del Gestore, modifiche soggettive e divieto di subconcessione 27
Articolo 27 Regolamenti all’utenza 28
Articolo 28 Carta dei servizi 28
Articolo 29 Piano di ricerca e riduzione delle perdite 28
Articolo 30 Piano di gestione delle emergenze e pronto intervento 28
Articolo 31 Piano di subentro alle gestioni esistenti 29
Articolo 32 Ulteriori obblighi dell’ Ufficio d’Ambito 29
Articolo 33 Ulteriori obblighi del Gestore 29
Articolo 34 Rapporti tra Grossista, Ufficio d’Ambito e Gestore 30
Titolo VII PENALI, PENALIZZAZIONI E SANZIONI 31
Articolo 38 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria 32
Titolo VIII GARANZIE E ASSICURAZIONI 33
Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI 34
Articolo 42 Risoluzione e recesso 34
Articolo 43 Continuità del servizio dopo la scadenza 35
Articolo 44 Modalità di aggiornamento della Convenzione 35
Articolo 45 Clausole di tutela per i Finanziatori 36
Articolo 46 Composizione bonaria e Foro competente 36
Articolo 47 Imposte, tasse, canoni 36
Articolo 48 Spese contrattuali 37
Articolo 49 Elezione di domicilio 37
L’anno 2017, il giorno 18 del mese di ottobre, in Bergamo nella sede dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo, sita in xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, sono intervenuti per la stipula della presente Convenzione:
1. L’Ufficio d’Ambito di Bergamo (di seguito l’“Ufficio”), rappresentata dal sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 13/07/1963, c.f. BRTPNG63L13F205V il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio, domiciliato per la carica in Bergamo, via Xxxxxx Xxxxxxx n. 11 all’uopo autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 23/11/2016;
2. Uniacque S.p.A. (di seguito anche il “Gestore” o “Gestore d’Ambito” o anche solo “Uniacque”) rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxxxx, nato a Gazzaniga il 20 gennaio 1974, c.f. FRNPLA74A29D952 il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A., con sede in Bergamo, Via Delle Canovine n. 21 (c.f. 03299640163 n. di iscrizione 366188 ) munito dei necessari poteri come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2017;
(congiuntamente anche “Parti”)
i quali convengono e stipulano quanto segue.
PREMESSE
1. Con delibera di Conferenza d’Ambito n. 9 del 28.10.2004 l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, costituitasi l’11.12.2001, ha approvato il Piano d’Ambito;
2. Con la delibera n. 4 del 20.03.2006 l’Autorità d’Ambito ha provveduto all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.) in favore di Uniacque S.p.A., società a totale partecipazione pubblica degli enti locali compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), costituita secondo il modello in house providing;
3. Il 1° agosto 2006 tra l’Autorità e Uniacque S.p.A. è stato sottoscritto il contratto di servizio per la gestione del s.i.i. per la durata di anni 30, modificato e integrato con delibera di Conferenza d’Ambito n. 7 del 27.04.2007 e il testo sino ad oggi vigente tra le parti è quello risultante dalla formulazione di cui alla firma del 04.06.2007;
4. Con la delibera n. 4 del 18.06.2008 la Conferenza d’Ambito ha disposto la trasformazione dell’Autorità sino ad allora operante su base convenzionale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 in Consorzio istituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 267/2000;
5. Con proprie Deliberazioni del dicembre 2008 l’Autorità d’Ambito ha definito la verifica delle gestioni esistenti, disposte dai competenti enti locali anteriormente alla riorganizzazione del servizio ad opera dell’Autorità medesima, secondo le previsioni della normativa pro tempore vigente e, in particolare, ai sensi dell’art. 113, comma 15 bis d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 172 d.lgs. 152/2006 e art. 23 bis l. n. 133/2008; con le predette deliberazioni l’Autorità non aveva individuato gestioni conformi, ammesse alla continuazione dell’attività di gestione dei servizi idrici in deroga ai termini di legge. In esito al contenzioso intrapreso da alcuni dei gestori avverso detti provvedimenti, il Consiglio di Stato ha confermato con sentenza la legittimità dei provvedimenti
emessi nei confronti delle società ABM Next S.r.l. (sentenza n. 5234 del 13.12.2016) e Hidrogest
S.p.A. (sentenze n. 5233 e 5235 del 13.12.2016), mentre con la pronuncia n. 5236 del 13.12.2016 ha annullato la delibera di Conferenza d’Ambito n. 20 dell’11.12.2008 che aveva dichiarato cessato ex lege le gestioni dei servizi operati da Cogeide S.p.A; le parti prendono atto che con delibera di consiglio provinciale n. 13 del 20.07.2017, a seguito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio d’Ambito e del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2993 del 27.07.2017, la società Cogeide S.p.A. è stata riconosciuta quale “gestore conforme” operante la gestione dei servizi idrici in forma integrata in favore di 15 Comuni (1. Arzago D’Adda, 2. Bariano, 3. Brignano Gera D’Adda, 4. Calvenzano, 5. Canonica D’Adda, 6. Caravaggio, 7. Casirate D’Adda, 8. Fara Gera D’Adda, 9. Fornovo S. Xxxxxxxx, 10. Misano di Gera D’Adda, 11. Morengo, 12. Mozzanica, 13. Pagazzano, 14. Pontirolo Nuovo e 15. Treviglio), mentre è stata confermata la valutazione di “non conformità” della gestione operata nel Comune di Castel Rozzone, con riferimento ai servizi di Fognatura e Depurazione operati da Cogeide; le parti intervenienti prendono altresì atto che è attualmente pendente avanti al TAR Lombardia sezione distaccata di Brescia, al n.r.g. 131/2020, il ricorso proposto da Cogeide S.p.A. avverso la delibera di Consiglio provinciale n. 57 del 13.12.2019 e atti presupposti, con cui è stata approvata la Tariffa da applicarsi all’utenza servita da Cogeide S.p.A., nonché l’«Accordo per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Bergamo e la società Cogeide S.p.A.»; l’impugnazione riguarda essenzialmente l’applicazione ad opera dell’Ufficio d’Ambito dei criteri attualmente vigenti per il calcolo della proposta Tariffaria trasmessa ad ARERA e riferita esclusivamente all’utenza servita da Cogeide S.p.A., per periodo regolatorio relativo 2016-2020;
5 bis Le Parti danno atto che Uniacque S.p.A. è subentrata nella gestione dei Comuni di Grumello Sarnico Credaro e Viadanica, retando ad oggi ancora attivo il contenzioso rubricato al n.r.g. 7412/2016 avanti al Consiglio di Stato, che le società si sono comunque impegnate ad estinguere;
5 ter le parti prendono atto che l’Ufficio d’Ambito ha definito ed è in procinto di sottoscrivere (entro il 31.12.2020) con Cogeide S.p.A. una scrittura recante “Accordo per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Bergamo e la società Cogeide S.p.A, in coerenza con quanto disposto con il provvedimento di cui alla nota prot. n. 2993 del 27.07.2017 e dalla delibera di consiglio provinciale n. 13 del 20.07.2017, oltre che in attuazione delle previsioni di legge e della regolamentazione ARERA;
6. A seguito della soppressione delle Autorità d’Ambito disposta dall’art 1, della l. n. 42/2010, con delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 13.06.2011 la Provincia di Bergamo ha approvato lo statuto dell’ azienda speciale Ufficio d’Ambito, costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, c. 1 bis della l.r. n. 26/2003, come modificato dalla l.r. n. 21/2010, mediante atto a rogito del notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Bergamo, rep. n.53693 del 27.06.2011, trasferendo ad esso, a far data dal 1° luglio 2011, “tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Consorzio Autorità d’Ambito, ivi comprese tutte le risorse a destinazione vincolata tuttora disponibili, nonché tutte le rimanenze e i beni mobili ed immobili, inventariabili e non inventariabili, facenti capo al Consorzio medesimo”;
7. Con delibera n. 98 del 16.12.2015 il Consiglio Provinciale ha approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito della Provincia di Bergamo in adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. n. 152/2006;
8. La legge n. 164/2014 ha modificato l’art. 151 del d.lgs. n. 152/2006, recante “Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato” disponendo al comma 1 che: “Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; al comma 2 che “A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio: b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara; c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.”; e al comma 3 che: “Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.”.
Infine, il comma 4 prevede che “Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.”; il comma 5 che: “L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.” e il comma 6 che “Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.”;
9. In adempimento alle disposizioni di cui all’art. 151, d.lgs. n. 152/2006 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la delibera n. 656 del 23.12.2015 individuando all’Allegato A i “Contenuti minimi essenziali” della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del s.i.i.;
10. Si è reso pertanto necessario integrare e modificare il Contratto di Servizio sottoscritto il 1° agosto 2006 tra l’Ufficio d’Ambito di Bergamo e Uniacque S.p.A., come previsto dall’art. 151, d.lgs. n. 152/2006, sostituendolo con la Convenzione approvata con Delibera provinciale n. 41 del 22.07.2016 e sottoscritta tra Uniacque S.p.A. e l’Ufficio d’Ambito in data 18.10.2017, che ha recepito tutte le disposizioni di legge, normative e regolamentari sopravvenute,
11. In concomitanza dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario 2020/2023, disciplinato dalla delibera ARERA n. 580/2019, si procede, secondo le previsioni di cui all’art. 44 della presente Convenzione, ad adeguare alcune disposizioni convenzionali tenendo conto principalmente delle osservazioni ed esigenze emerse nell’ambito del confronto tra Ufficio d’Ambito, Gestore e Soggetti Finanziatori e degli esiti del contenzioso in essere tra l’Ufficio d’Ambito, Uniacque
S.p.A. e gli altri operatori di servizi idrici ancora presenti nell’Ambito all’atto dell’approvazione del testo convenzionale di cui alla delibera di Consiglio provinciale n. 41/2016, nonché, con l’occasione, a correggere eventuali errori materiali e/o refusi
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere all’aggiornamento e adeguamento della regolamentazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e il soggetto affidatario della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio, ad integrazione e in sostituzione del Contratto di servizio sottoscritto il 1° agosto 2006, modificato, integrato e sostituito con la Convenzione sottoscritta in data 18.10.2017 le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
ADSCR (Average Debt Service Cover Ratio) è l’indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario come grandezza unica data dalla media dei rapporti annuali tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi (b) e il Totale Servizio del Debito per tutti i periodi sino alla scadenza della concessione;
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
DSCR (Debt Service Cover Ratio) è l’indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario ovvero dal bilancio di esercizio come rapporto annuale tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi (b) e il Totale Servizio del Debito per ogni periodo sino alla scadenza della concessione;
LLCR (Loan Life Cover Ratio) è l’indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario come grandezza annuale data dal rapporto tra (a) la somma attualizzata del Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi compresi tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno previsto per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere all’istante di valutazione, e (b) il debito residuo considerato allo stesso istante di valutazione. Il tasso di attualizzazione sarà determinato come tasso di interesse medio, ponderato sugli ammontari residui dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere all’istante di valutazione, dei tassi di interesse applicabili ai suddetti finanziamenti allo stesso istante di valutazione;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Grossista è un gestore del SII o un gestore conforme, operante anche in ambiti territoriali diversi, che esercita l’attività di cessione di acqua, potabile e non e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII o gestori conformi, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’ Ufficio d’Ambito e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme / Gestore conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’ Ufficio d’Ambito;
Gestione non conforme / Gestore non conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento non assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’ Ufficio d’Ambito;
Gestione di Fatto / Gestore di fatto soggetti esercenti il servizio limitatamente a fasi (Acquedotto / Fognatura / Depurazione) o segmenti (captazione / adduzione / distribuzione / fognatura / collettamento / depurazione) rientranti nella nozione di servizio idrico integrato operati in favore di realtà municipali, senza affidamento e/o senza la sottoscrizione di contratto, convenzione o concessione, non conformi alla normativa pro tempore vigente e dichiarati cessati ex lege, come individuati dall’ Ufficio d’Ambito.
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla legge, dalla normativa di settore e, in subordine, dai provvedimenti di regolazione emessi dall’ARERA ratione temporis vigente.
Articolo 2 Oggetto
2.1 La presente Convenzione non costituisce nuovo affidamento limitandosi ad integrare, modificare e sostituire, in attuazione delle previsioni normative e regolamentari di cui alle premesse, il Contratto di servizio stipulato tra Uniacque S.p.A. e l’Autorità d’Ambito Provincia di Bergamo sottoscritto il 1° agosto 2006, come modificato il 4 luglio 2007 a mezzo del quale in attuazione della delibera n. 4 del 20/03/2006 la Conferenza d’Ambito aveva disposto l’affidamento della gestione delle reti e l’erogazione del Servizio (di seguito “Servizio Idrico Integrato” o “s.i.i.”) all’interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo articolo 4 (“Perimetro ed esclusività del servizio”), secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
2.2 Le Parti, nel rispetto del Piano d'Ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, si impegnano con la presente Convenzione a realizzare le attività necessarie alla gestione del s.i.i., promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ufficio d’Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione
2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.2, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’ Ufficio d’Ambito in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
2.5 Il Gestore esercita i servizi affidati conformemente alla presente Convenzione ed al Piano d’Ambito vigente, come aggiornato da ultimo con la delibera di Consiglio provinciale n. 98 del 16.12.2015 (All. e) , nonché al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, per tutta la durata dell’affidamento.
2.6 Il Gestore è autorizzato a percepire e a riscuotere dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione, la tariffa ed i corrispettivi individuati secondo quanto prescritto dalla legge e dalla pertinente normativa regolatoria ratione temporis vigente.
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del s.i.i in regime di in house providing coerentemente alle previsioni del Piano d’Ambito (in particolare, Capitolo 5 – All. a) approvato con delibera di Conferenza d’Ambito n. 9/2004 e in adempimento alla delibera di Conferenza d’Ambito n. 4 del 20.03.2006 All. a), ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in cui sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate
4.1 L’Ufficio d’Ambito si adopera al fine di a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle eventuali gestioni conformi.
4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito, ai sensi di legge e secondo quanto previsto dall’art.1 Allegato A della deliberazione n. 643/2013/R/idr, nonché dalla deliberazione n. 664/2015 dell’ARERA, dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
In particolare, secondo le disposizioni dell’art. 1, Allegato A, Delibere ARERA n. 643/2013 e n. 664/2015 già citate, l’affidamento include anche i seguenti servizi:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.
4.3 L’affidamento include altresì l’espletamento di tutte le attività e servizi di cui alle Definizioni e alle previsioni della presente Convenzione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico- finanziario della gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8,9,10 e 11 della presente Convenzione.
4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti 242 Comuni ricadenti all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), individuato come corrispondente ai confini della Provincia di Bergamo in forza dell’art. 3 l.r. Lombardia 20.10.1998, n. 21: 1. Adrara X. Xxxxxxx, 2. Adrara X. Xxxxx, 3. Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx, 4. Albino, 5. Algua, 6. Almè, 7. Almenno San Xxxxxxxxxx, 8. Almenno San Salvatore, 9. Xxxxxx Xxxxxxxx, 00. Ambivere, 11. Antegnate, 12. Arcene, 13. Ardesio, 14. Arzago d’Adda, 15. Averara, 16. Aviatico, 17. Xxxxxx Xxx Xxxxx, 00. Azzone, 19. Bagnatica, 20. Barbata, 21. Bariano, 22. Barzana, 23. Bedulita, 24. Berbenno, 25. Bergamo, 26. Xxxxx X. Xxxxx, 00. Bianzano, 28. Blello, 29. Bolgare, 30. Boltiere, 31. Bonate Sopra,
32. Bonate Sotto, 33. Xxxxx xx Xxxxx, 00. Bossico, 35. Bottanuco, 36. Bracca, 37. Branzi, 38. Brembate, 39. Brembate di Sopra, 40. Brignano Gera d’Adda, 41. Brumano,42. Brusaporto, 43. Calcinate, 44. Calcio, 45. Calusco d’Adda, 46. Calvenzano, 47. Camerata Cornello, 48. Canonica d’Adda, 49. Capizzone, 50. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 00. Caprino Bergamasco, 52. Caravaggio, 53. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, 00. Carona, 55. Carvico, 56. Casazza, 57. Casirate d’Adda, 58. Casnigo, 59. Cassiglio, 60. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00. Xxxxxx Xxxxxxx, 00. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00. Xxxxxx, 00. Cavernago, 65. Xxxxxxx X. Xxxxxx, 00. Cenate Sopra, 67. Cenate Sotto, 68. Cene, 69. Cerete, 70. Chignolo d’Isola, 71. Chiuduno, 72. Cisano Bergamasco, 73. Ciserano, 74. Cividate al Piano, 75. Clusone, 76. Colere, 77. Cologno al Serio, 78. Colzate, 79. Comun Nuovo, 80. Corna Imagna, 81. Cornalba, 82. Cortenuova, 83. Xxxxx xx Xxxxxxx, 00. Xxxxx Xxxxxx, 00. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00. Xxxxx Xxxxxxx, 00. Covo, 88. Credaro, 89. Curno, 90. Cusio, 91. Dalmine, 92. Dossena, 93. Endine Gaiano,
94. Entratico, 95. Fara Gera d’Adda, 96. Xxxx Xxxxxxx con Sola, 97. Filago, 98. Fino del Monte, 99. Fiorano al Serio, 100. Fontanella, 101. Fonteno, 102. Foppolo, 103. Foresto Sparso, 104. Fornovo S. Xxxxxxxx, 105. Fuipiano Valle Imagna, 106. Gandellino, 107. Gandino, 108. Gandosso, 109. Gaverina Terme, 110. Gazzaniga, 111. Ghisalba, 112. Gorlago, 113. Xxxxx, 000. Gorno, 115. Grassobbio, 116. Gromo, 117. Grone, 118. Xxxxxxxx xxx Xxxxx, 000. Xxxxx xx Xxxxxx, 000. Isso, 121. Lallio, 122. Leffe, 123. Lenna, 124. Levate, 125. Locatello, 126. Lovere, 127. Lurano, 128. Luzzana,
129. Madone, 130. Mapello, 131. Xxxxxxxxxx, 132. Medolago, 133. Mezzoldo, 134. Misano Gera d’Adda, 135. Xxxx xx’ Xxxxx, 136. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 000. Montello, 138. Morengo, 139. Mornico al Serio, 140. Mozzanica, 141. Mozzo, 142. Nembro, 143. Olmo al Brembo, 144. Oltre il Colle, 145. Oltressenda Alta, 146. Oneta, 147. Onore, 148. Orio al Serio, 149. Ornica, 150. Xxxx Xxxxx, 000. Xxxx Xxxxx, 000. Pagazzano, 153. Xxxxxxxx, 000. Palazzago, 155. Palosco, 156. Parre, 157. Parzanica, 158. Pedrengo, 159. Peia, 160. Pianico, 161. Piario, 162. Xxxxxx Xxxxxxxx, 000. Piazzatorre, 164. Xxxxxxxx, 000. Xxxxxxx, 000. Ponte Nossa, 167. Ponteranica, 168. Ponte Xxx Xxxxxx,
000. Pontida, 170. Pontirolo Nuovo, 171. Pradalunga, 172. Predore, 173. Premolo, 174. Presezzo,
175. Pumenengo, 176. Ranica, 177. Ranzanico, 178. Xxxx xx Xxxxx, 000. Rogno, 180. Romano di Lombardia, 181. Roncobello, 182. Roncola, 183. Rota d’Imagna, 184. Xxxxxxx, 000. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 000. San Paolo d’Xxxxx, 000. San Pellegrino Terme, 188. Santa Xxxxxxx, 189. Sant’Omobono Imagna, 190. Xxxxxxx, 000. Scanzorosciate, 192. Schilpario, 193. Sedrina, 194. Selvino, 195. Seriate,
196. Serina, 197. Solto Collina, 198. Xxxxx, 000. Songavazzo, 200. Sorisole, 201. Sotto il Xxxxx Xxx Xxxxxxxx XXXXX, 000. Sovere, 203. Spinone al Lago, 204. Spirano, 205. Stezzano, 206. Strozza, 207. Suisio, 208. Taleggio, 209. Tavernola Bergamasca, 210. Telgate, 211. Terno d’Isola, 212. Xxxxx Xxxxxxx, 000. Torre dé Roveri, 214. Torre Pallavicina, 215. Trescore Balneario, 216. Treviglio, 217. Treviolo, 218. Ubiale Clanezzo, 219. Xxxxxxx, 000. Xxx Xxxxxxxxx, 221. Valbondione, 222. Valbrembo, 223. Valgoglio, 224. Valleve, 225. Valnegra, 226. Valtorta, 227. Vedeseta, 228. Verdellino, 229. Verdello, 230. Vertova, 231. Viadanica, 232. Vigano Xxx Xxxxxxx, 000. Vigolo, 234.
Villa d’Adda, 235. Villa d’Xxxx, 000. Xxxxx xx Xxxxx, 000. Xxxxx x’Xxxx, 238. Xxxxxxxx, 000.
Vilminore di Scalve, 240. Zandobbio, 241. Zanica, 242. Zogno, 243 Torre dè Busi.
Le Parti prendono atto che alla data del 01.01.2007 la gestione avviata era riferita a 244 Comuni compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e che successivamente i Comuni di Brembilla e di Gerosa si sono uniti dando vita al Comune Valle Brembilla e i Comuni di Santo Omobono Terme e di Valsecca si sono uniti dando vita al Comune di Sant Omobono Terme, a questi si aggiunge il comune di Torre dé Busi che ai sensi della Legge n. 225/2017 è stato aggregato alla provincia di Bergamo, e pertanto, ad oggi i comuni serviti sono n. 243.
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.
4.6 L’Ufficio d’Ambito e il Gestore prendono atto che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO esistono ancora Gestioni in economia operate direttamente da Enti Locali e/o da gestori terzi che eseguono le fasi del servizio idrico integrato, come indicato nella seguente tabella:
COMUNE | GESTORE ACQUEDOTTO | GESTORE FOGNATURA | GESTORE DEPURAZIONE |
AMBIVERE | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
ARZAGO D'ADDA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
AVERARA | in economia (gestione non conforme) | in economia(gestione non conforme) | in economia(gestione non conforme) |
BARIANO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
BONATE SOPRA | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
BRANZI | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
BREMBATE | UNIACQUE S.p.A. | In economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
BRIGNANO GERA D'ADDA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
CALUSCO D'ADDA | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
CALVENZANO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
CAMERATA CORNELLO | in economia | in economia | in economia |
CANONICA D'ADDA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
CARAVAGGIO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
CASIRATE D'ADDA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
CASSIGLIO | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
CASTEL ROZZONE | UNIACQUE S.p.A. | COGEIDE S.p.A. (gestione NON conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione NON conforme) |
CHIGNOLO D'ISOLA | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
CUSIO | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
FARA GERA D'ADDA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
FORNOVO SAN XXXXXXXX | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
ISOLA DI FONDRA | in economia (gestione non conforme) | In economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
LENNA | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia(gestione non conforme) |
LOCATELLO | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
MEZZOLDO | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
MISANO DI GERA D'ADDA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
MORENGO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
MOZZANICA | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
OLMO AL BREMBO | in economia(gestione non conforme) | in economia(gestione non conforme) | in economia(gestione non conforme) |
PAGAZZANO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
PIAZZATORRE | in economia gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
PIAZZOLO | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
PONTIROLO NUOVO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
RONCOBELLO | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
ROTA D'IMAGNA | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
SANTA XXXXXXX | in economia(gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
SELVINO | AMIAS SERVIZI s.r.l. (gestione non conforme) | AMIAS SERVIZI s.r.l. (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
SOLZA | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
SUISIO | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
TERNO D'ISOLA | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | UNIACQUE S.p.A. |
TREVIGLIO | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) | COGEIDE S.p.A. (gestione conforme) |
VALGOGLIO | in economia (gestione non conforme) | in economia(gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
VEDESETA | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
TORRE DE BUSI | UNIACQUE S.p.A. | in economia (gestione non conforme) | in economia (gestione non conforme) |
Articolo 5 Durata della Convenzione
5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi di cui al Piano d’Ambito che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 6, lett. d), la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dal 1 ° gennaio 2007, così come disposto con la delibera di Conferenza d’Ambito n. 4 del 20.03.2006.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante (art. 17), nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell’ARERA.
5.3 Nei casi di cui al paragrafo 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'Ufficio d’Ambito, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione all'ARERA. L'Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi 90 (novanta giorni), decorsi i quali in caso di silenzio l’istanza si avrà per approvata. I termini appena indicati potranno essere sospesi in caso di necessità di integrazioni e chiarimenti che dovranno essere rese dal gestore nei tempi e modi specificati dall’Ufficio d’Ambito o dall’ARERA e ricominceranno a decorrere successivamente all’adempimento delle richieste da parte del Gestore.
Titolo II PIANO D’AMBITO
Articolo 6 Contenuto del Piano d’Ambito
6.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è formato, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
e) L’Ufficio d’Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
6.2 L' Ufficio d’Ambito assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d’ambito
7.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’ARERA, l' Ufficio d’Ambito - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA
- l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA.
7.2 L’Ufficio d’Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
7.3 L'Ufficio d’Ambito assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario
9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da
pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all' Ufficio d’Ambito istanza di riequilibrio.
9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
9.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
9.4 Il Gestore può provvedere alla presentazione di ulteriori istanze di riequilibrio anche nell’eventualità in cui, approvata una misura di riequilibrio, i soggetti Finanziatori rappresentino elementi nuovi e sopravvenuti che ostacolino l’accesso al credito del Gestore medesimo.
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
10.1 L’equilibrio Economico - Finanziario relativo all’affidamento oggetto della presente Convenzione si misura mediante gli “Indici di Equilibrio Economico – Finanziario” richiesti dall’ARERA e contenuti nel Piano Economico Finanziario.
10.2 L’alterazione anche di uno solo degli indici a livelli ritenuti non accettabili - secondo quanto di seguito indicato - dà luogo al venir meno delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario. A tal proposito, in presenza di un contratto di finanziamento o di garanzia, si ritiene pregiudicato l’Equilibrio Economico Finanziario qualora, per cause non imputabili al Gestore, il valore di anche uno solo dei parametri finanziari ADSCR, DSCR minimo e LLCR (calcolati in via storica e previsionale su base annuale con le modalità previste nelle definizioni della presente Convenzione) risulti inferiore al minore tra il valore di 1,30 e quello contenuto nel contratto di finanziamento o garanzia o nella documentazione finanziaria accessoria stipulati o da stipularsi da parte del Gestore. In caso di alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario troveranno applicazione i commi da 5 a 15 del presente articolo.
10.3 Le Parti danno atto che il Piano d’Ambito vigente possiede i requisiti economici e finanziari riscontrati dagli “Indici di Equilibrio Economico – Finanziario” tali da garantire l’Equilibrio Economico – Finanziario per tutta la durata dell’affidamento.
10.4 Le parti assumono l’obbligo di raggiungere e mantenere l’Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
10.5 L’equilibrio si considera alterato sia per scostamenti positivi che negativi degli indici di riferimento.
10.6 In caso di alterazione dell’Equilibrio Economico - Finanziario, si procederà tempestivamente ad attuare azioni correttive sulle variabili economiche dell’affidamento al fine del ripristino dello stesso, secondo quanto previsto nel presente articolo e nel Titolo III.
10.7 Tali azioni correttive dovranno:
• garantire che non si verifichino condizioni di redditività per il Gestore, derivanti anche dall’applicazione della Tariffa, superiori a quanto necessario ad assicurare l’effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l’Equilibrio Economico – Finanziario come previsto nel Piano d’Ambito;
• garantire al Gestore il ripristino dell’Equilibrio Economico – Finanziario dell’affidamento, di modo che esso possa, tra l’altro, puntualmente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei Soggetti Finanziatori.
10.8 In caso di attivazione di una procedura di riequilibrio, il Gestore ne darà comunicazione ai soggetti Finanziatori fornendo l’indicazione dei presupposti e delle ragioni che alla verifica hanno evidenziato un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario.
10.9 Nel caso in cui le misure di riequilibrio proposte dal Gestore non siano accettate espressamente e in forma scritta dall’Ufficio d’Ambito, entro i successivi 30 (trenta) giorni le Parti nominano di comune
accordo un consulente terzo di comprovata esperienza, con spese a carico del Gestore, che predispone entro i successivi 30 (trenta) giorni una proposta di riequilibrio. Ove le Parti non si accordino sulla nomina del terzo sarà facoltà della Parte più diligente richiederne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Bergamo.
Nel caso in cui una delle Parti non accetti la proposta di equilibrio formulata entro i successivi 30 (trenta) giorni, si applica la previsione di cui al successivo comma.
10.10 In caso di mancato accordo sul riequilibrio sarà in facoltà di ciascuna delle Parti recedere dalla presente Convenzione, entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione della proposta formulata dal terzo esperto, di cui al precedente paragrafo, come previsto dal successivo articolo art. 42.
10.11 Le misure di riequilibrio sono le azioni che l’Ufficio d’Ambito e di conseguenza il Gestore pongono in atto per riportare gli Indici dell’Equilibrio Economico – Finanziario a valori tali da determinare l’Equilibrio Economico – Finanziario.
10.12 Le misure di riequilibrio saranno adottate avendo attenzione a tutta la durata dell’affidamento.
10.13 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
i. trattamento dei costi di morosità;
ii. allocazione temporale dei conguagli;
iii. rideterminazione del deposito cauzionale;
iv. revisione dell’articolazione tariffaria;
v. rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.
10.14 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
10.15 Le misure di riequilibrio saranno adottate senza avere effetto retroattivo e devono tener conto dei tempi necessari per completare la procedura di riequilibrio. Nei casi in cui, nell’ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.13, l’adozione delle predette misure avviene contestualmente all’elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
11.1 L'Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico
contesto considerato, l' Ufficio d’Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla ricezione dell’istanza. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo IV TRASFERIMENTO DI RETI, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE
Articolo 12 Beni affidati in concessione amministrativa
12.1 In conformità al dettato dell’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143, nonché di proprietà di società patrimoniali da essi partecipate sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore, il quale ne assume i relativi oneri, ivi incluso l’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, nei termini previsti dalla Convenzione e dal relativo Disciplinare Tecnico (All. f).
12.2 Il Gestore si impegna a predisporre, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, uno schema tipo di contratto/ convenzione di concessione amministrativa da sottoscrivere con i proprietari dei beni inerenti al servizio, tenendo conto delle indicazioni in argomento individuate nel Disciplinare Tecnico, da sottoporre alla preventiva valutazione dell’Ufficio d’Ambito, nonché, ove occorra, ad aggiornare/integrare secondo le norme e i regolamenti vigenti i contratti di concessione già in essere con i proprietari delle infrastrutture idriche. Il mancato rispetto del termine indicato determinerà l’applicazione delle eventuali penali di cui alla presente Convenzione e al Disciplinare Tecnico.
12.3 Il Gestore effettuerà tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione amministrativa, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, concordando con l’Autorità il Piano degli Interventi necessari.
12.4 Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
12.5 Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del s.i.i. che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente, senza oneri per il Gestore, dagli Enti locali nell’ambito dello sviluppo di piani urbanistici, nel periodo di vigenza della presente Convenzione verranno affidati in concessione amministrativa al Gestore, previo collaudo e assenso tecnico di quest’ultimo, che ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo. Ove l’opera è realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Gestore, secondo le modalità individuate nella concessione sottoscritta con gli enti locali di cui al paragrafo 12.2, in fase di progettazione, dovrà validare preventivamente il progetto esecutivo dell’opera, redatto tenendo in considerazione le specifiche tecniche elaborate dal Gestore stesso, e, quindi, effettuare le verifiche tecniche di conformità necessarie affinché le opere in questione possano essere collaudate nell’ambito di quelle di urbanizzazione dell’intervento e prendere in carico l’opera.
12.6 Compatibilmente con le informazioni disponibili, nei termini previsti dal Disciplinare tecnico o dettati dagli Enti Competenti, il Gestore, ai sensi della DGR n. X/3461 del 24.04.2015, trasmette all’Ufficio d’Ambito, ai Comuni ed alla regione Lombardia le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione e devono essere aggiornati nel sistema SIRE Acque.
Articolo 13 Responsabilità del Gestore
13.1 Dalla data di avvio dell’affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
13.2 Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario e in uguale misura grava sul gestore la responsabilità delle opere di xxxxx affidate al medesimo, pur restando nella proprietà dei terzi, nonché di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente all’avvio della gestione.
13.3 Il Gestore ove, all’atto di presa in carico dei beni da enti locali o da terzi ovvero successivamente. rilevi elementi di non conformità di quegli stessi beni , pone in essere tutte le misure necessarie alla messa in pristino nel più breve tempo possibile, eventualmente disponendo, se non sono realizzabili soluzioni tecniche alternative, anche la chiusura temporanea ovvero l’interruzione del funzionamento del bene, informando tempestivamente l’Ufficio d’ambito ed il soggetto proprietario del bene.
Il Gestore, per quanto concerne le infrastrutture idriche prese in carico da soggetti terzi, enti locali e/o società, e con particolare riferimento a quelle della depurazione, fermi restando gli oneri di buon funzionamento che impongono di predisporre le misure necessarie alla messa in pristino ovvero all’adeguamento tecnico, definisce unitamente all’Ufficio d’Ambito i tempi, incluse eventuali proroghe, necessari all’adeguamento e all’adozione di tutti gli accorgimenti e/o opere utili alla messa a norma di detti impianti.
13.4 L’Ufficio d’Ambito si impegna ad informare tempestivamente i competenti uffici della Provincia dei tempi concordati con il Gestore per la messa in pristino, l’adeguamento tecnico e comunque la messa a norma di impianti per i quali sussiste la competenza della Provincia all’irrogazione di sanzioni.
13.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Ufficio d’Ambito, nonché il personale da esso dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, salvo nei casi in cui sia ravvisabile il dolo o la colpa dei predetti e salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti.
Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 14 Procedura di subentro alle gestioni conformi e corresponsione del valore di rimborso al Gestore conforme uscente
14.1 Considerato quanto rappresentato al Capitolo 6 del Piano d’Ambito (All. b), alla Premessa 5 e 5 bis nonché all’art. 4, paragrafo 4.6 della presente Convenzione, le Parti prendono atto che con la delibera di Consiglio provinciale n. 13 del 22.07.2017 e il provvedimento di cui alla nota prot. n. 2993 del 27.07.2017, l’Ufficio d’Ambito ha riconosciuto come conformi le gestioni operate da Cogeide S.p.A. in favore dei 15 Comuni di: 1. Arzago D’Adda, 2. Bariano, 3. Brignano Gera D’Adda, 4. Calvenzano,
5. Canonica D’Adda, 6. Caravaggio, 7. Casirate D’Adda, 8. Fara Gera D’Adda, 9. Fornovo S. Xxxxxxxx, 10. Misano di Gera D’Adda, 11. Morengo, 12. Mozzanica, 13. Pagazzano, 14. Pontirolo
Nuovo e 15. Treviglio, dichiarando invece non conforme la gestione operata da Cogeide S.p.A. nel comune di Castel Rozzone, con riguardo ai servizi di Fognatura e Depurazione:
Rispetto alle gestioni conformi, tenuto altresì conto di quanto rappresentato alle premesse 5 e 5 bis con riferimento ai contenziosi ancora pendenti, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
14.2 L' Ufficio d’Ambito, almeno diciotto mesi prima della scadenza delle gestioni operate dal Gestore conforme uscente, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito (Gestore subentrante).
14.3 L’Ufficio d’Ambito, individua, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione di ARERA, su proposta del Gestore conforme uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione ARERA, fissando altresì l’obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l’obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento. A Tal fine, il Gestore conforme uscente formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l’Ufficio d’Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette ad ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
14.4 In caso di disaccordo del Gestore conforme uscente in ordine alla determinazione del valore di subentro dovuto dal gestore entrante, effettuata dall'Ufficio d’Ambito, il gestore conforme uscente può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d’Ambito. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.
14.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore conforme uscente trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’Ufficio d’Ambito.
14.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore conforme uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
14.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro da parte del gestore entrante, come approvato dall'ARERA il Gestore conforme uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’Ufficio d’Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della gestione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti.
Il Gestore subentrante si impegna a depositare presso l’Ufficio d’Ambito, dopo l’approvazione da parte di ARERA del valore di subentro, idonea garanzia fidejussoria, come previsto dalla normativa ARERA.
14.8 Le parti convengono che in ogni caso il valore di rimborso degli impianti dovuto al Gestore conforme uscente dal Gestore d’Ambito in vista del subentro sia determinato applicando i criteri della vigente regolazione di ARERA o dell’eventuale disciplina normativa sopravvenuta.
Articolo 15 Procedura di subentro alle gestioni non conformi e/o di fatto e corresponsione del valore di rimborso al Gestore non conforme e/o di fatto uscente
15.1 Considerato quanto rappresentato al Capitolo 6 del Piano d’Ambito (All. b) alla Premessa 5 e all’art. 4, paragrafo 4.6 della presente Convenzione, le Parti prendono atto che esistono nell'ATO gestioni non autorizzate e/o dichiarate decadute dall’Ufficio d’Ambito operate da Gestori di servizi non conformi o da Gestori di fatto ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento non assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e dichiarati cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, il Gestore è tenuto ad assumere nell’immediato tutte le iniziative necessarie secondo legge volte alla realizzazione del processo di subentro e accorpamento delle gestioni, ivi incluse eventuali azioni giudiziali, in ottemperanza alle previsioni di cui al d.lgs. n. 152/2006.
15.2 Al fine di accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, è sempre fatta salva la facoltà per il Gestore di raggiungere specifici accordi con i gestori non conformi.
15.3 Nei casi di cui al paragrafo 15.2 che precede, il Gestore subentrante, unitamente al Gestore non conforme uscente e sentiti i soggetti Finanziatori, individua l’eventuale valore di rimborso spettante all’uscente, in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA espressamente individuata o comunque compatibile con la posizione di Gestore uscente non conforme, definendo altresì i termini e le modalità per la relativa corresponsione; in ogni caso, ivi inclusa l’ipotesi di carenza di criteri definiti dall’ARERA, i Gestori subentrante e uscente al fine di definire l’anzidetto valore di rimborso dovranno tenere conto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, della regolamentazione tariffaria pro tempore vigente, oltre che delle eventuali indicazioni in proposito contenute in sentenze passate in giudicato ovvero in sentenze di primo grado non sospese in via cautelare in appello, che siano intervenute in esito a contenziosi tra il Gestore subentrante e/o l’Ufficio d’Ambito e il Gestore non conforme uscente, definendo altresì i termini e le modalità per la corresponsione del valore di rimborso medesimo.
15.4 Il Gestore subentrante trasmette la proposta di valore di rimborso di cui al paragrafo che precede all’Ufficio d’Ambito il quale delibera entro 60 giorni dal ricevimento della proposta medesima e la sottopone alla verifica e approvazione dell’ARERA che dovrà intervenire nei successivi sessanta giorni.
15.5 A seguito dell’invio all’ARERA della proposta i Gestori possono presentare eventuali ulteriori osservazioni all’XXXXX xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla deliberazione dell’Ufficio d’Ambito, di cui l’ARERA tiene conto nell’ambito del procedimento di verifica e approvazione.
15.6 Il Gestore non conforme uscente trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio nei tempi e nei modi individuati e convenuti nella proposta formulata dai Gestori medesimi.
15.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore e dell’art. 173 del d.lgs. n. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore non conforme uscente, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del s.i.i., con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto compatibilmente alle previsioni di contabilità pubblica in materia. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
15.8 Nell’ipotesi disciplinate ai paragrafi che precedono il Gestore entrante è tenuto a porre in essere nell’immediato tutte le iniziative necessarie secondo legge volte alla realizzazione del processo di subentro e accorpamento delle gestioni.
Articolo 16 Procedura di subentro alle gestioni in economia
16.1 Considerato quanto rappresentato al Capitolo 6 del Piano d’Ambito (All. b) alla Premessa 5 e all’art. 4, paragrafo 4.6 della presente Convenzione, le Parti prendono atto che persistono all’interno dell'ATO gestioni non autorizzate dall’Ufficio d’Ambito operate in regime di economia direttamente da Comuni, rispetto alle quali, il Gestore è tenuto ad assumere nell’immediato tutte le iniziative necessarie secondo legge volte alla realizzazione del processo di subentro e accorpamento delle gestioni.
16.2 Al fine di accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, è sempre fatta salva la facoltà per il Gestore, di raggiungere specifici accordi con gli Enti Locali esercenti i servizi in economia.
Articolo 17 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al precedente Gestore d’Ambito
17.1 L' Ufficio d’Ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, ferme restando le previsioni di cui all’art. 42, in tutti i casi di cessazione anticipata (ovvero, risoluzione, recesso del Gestore o revoca dell’affidamento), entro tre mesi dall'avvenuta cessazione. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 42, le previsioni di cui al presente articolo relative al pagamento del valore di subentro da parte del Gestore entrante si applicano sia alla scadenza naturale della convenzione, sia con riferimento a tutte le ipotesi di cessazione anticipata, salvo diversa previsione di legge.
17.2 L' Ufficio d’Ambito verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
17.3 L' Ufficio d’Ambito dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
17.4 L' Ufficio d’Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l' Ufficio d’Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
17.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall' Ufficio d’Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell' Ufficio d’Ambito. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
17.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l' Ufficio d’Ambito sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
17.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore e dall’art 173 del d.lgs. n. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del s.i.i. Nel caso di passaggio al nuovo Gestore del s.i.i., quest’ultimo si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al
precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali e/o individuali vigenti alla scadenza della presente Convenzione.
17.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall' Ufficio d’Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore
- limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’ Ufficio d’Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto; in questo caso l’ARERA avvierà, su segnalazione dell’Ufficio d’Ambito, nei confronti del Gestore entrante, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo, ove ne ricorrano i presupposti.
17.9 Nel caso di cui al paragrafo precedente, le Parti si incontreranno al fine di individuare e condividere secondo buona fede le attività che il Gestore dovrà svolgere nel corso della proroga della Convenzione, in particolare con riguardo agli investimenti improcrastinabili e all’individuazione degli strumenti per il recupero dei costi correlati.
Titolo VI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 18 Obiettivi strutturali e relativi indicatori
18.1 Negli articoli 4 “Realizzazione opere e interventi” e 5 “Modalità di realizzazione degli interventi” del Disciplinare sono indicate le modalità e termini per l’adempimento agli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del Programma degli Interventi contenuto nel Piano d’Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici.
18.2 Eventuali variazioni al Programma degli Interventi sono disciplinate ai sensi del successivo art. 19.
18.3 Il Programma degli Interventi di cui agli orizzonti temporali 2013 - 2017 e 2018 - 2022 di cui al Capitolo 5 del Piano d’Ambito (All. b), dovrà comunque recepire tutte le evoluzioni e modifiche che si dovessero evidenziare come necessarie nel controllo periodico consuntivo che effettuerà l’Ufficio d’Ambito, come previsto dall’art. 4 del Disciplinare Tecnico.
18.4 Il Programma degli Interventi riferito all’orizzonte temporale 2023 -2036 di cui al di cui al Capitolo 4 del Piano d’Ambito (All. b), stabilisce gli obblighi minimi di investimento del Gestore nell’arco temporale di affidamento costituendo una base di programmazione per una successiva analitica previsione periodica di aggiornamento che dovrà essere svolta congiuntamente fra Gestore e Ufficio d’Ambito.
18.5 Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano.
18.6 In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 36 (“Penalizzazioni”).
Articolo 19 Varianti al Programma degli Interventi
19.1 L’ufficio d’Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti del servizio medesimo. In tal caso, l’Ufficio sottopone al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico – Finanziario e alla Tariffa del Piano
d’Ambito, nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e le tempistiche di attuazione della variante al Programma degli Interventi.
19.2 Il Gestore, nell’accettare la variante di cui al paragrafo che precede si impegna a produrre i piani esecutivi dettagliati entro i termini individuati unitamente all’Ufficio d’Ambito.
19.3 Il Gestore a sua volta può presentare all’Ufficio domanda di variante al Programma degli Interventi per ottemperare a nuove e motivate esigenze, obblighi di legge o di regolamento, inerente l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le conseguenze sul piano tecnico-economico e in particolare sulla tariffa, oltre a contenere la precisa indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi proposti, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi a nuovi obiettivi.
19.4 Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal Gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non potrà essere respinta dall’Ufficio d’Ambito che comunque potrà apporre prescrizioni vincolanti alla variante proposta dal Gestore.
19.5 Le eventuali domande di variante proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, devono essere esaminate dall’Ufficio in sede di revisione del Piano d’Ambito.
19.6 L’Ufficio è tenuto a pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento della proposizione della domanda di variante.
19.7 Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell’Ufficio d’Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 60 giorni e per una sola volta, in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’Ufficio che il Gestore dovrà rendere in forma completa e coerente con la richiesta rivolta dall’Ufficio stesso e ricomincerà a decorrere con l’esatto adempimento alla richiesta di integrazione.
19.8 Per Varianti, di cui al presente articolo, si intendono un nuovo intervento non previsto dal Programma degli interventi o la maggiorazione del costo di un intervento già previsto, ovvero lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro.
19.9 Non sono considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la variazione in diminuzione del costo di un intervento già previsto. Non sono inoltre considerate varianti oggetto di autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio d’Ambito, la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti. Queste variazioni, non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere comunicate all’Ufficio d’Ambito nei tempi previsti dall’art. 4 del Disciplinare Tecnico.
Articolo 20 Obiettivi di qualità e relativi indicatori
20.1 Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e
standard organizzativi, in conformità a quanto indicato nel Piano d’Ambito.
20.2 Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Disciplinare e dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal Disciplinare Tecnico.
20.3 Il Gestore trasmette la Carta del servizio la sottopone all’Ufficio d’Ambito per la preventiva autorizzazione all’applicazione all’utenza.
Articolo 21 Ulteriori Attività
21.1 Il Gestore si impegna a coadiuvare l’Ufficio d’Ambito nello svolgimento di attività anche di carattere amministrativo accettando sin da ora eventuali deleghe di funzioni, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, che l’Ufficio riterrà necessario e opportuno istituire o delegare al fine di ottimizzare lo svolgimento dell’attività di competenza per il raggiungimento di obiettivi individuati da norme e regolamenti nazionali e regionali, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento: ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 d.lgs. n. 152/2006, alle attività legate all’effettuazione dei controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi prescritti da piani di controllo puntualmente definiti dalla stesso Ufficio d’Ambito, secondo le modalità indicate dalla convenzione; alle procedure espropriative di cui all’art. 158 bis d.lgs. n. 152/2006 e art. 48, comma 2, lettera j), l.r. 26/2003.
Articolo 22 Controlli da parte del gestore
22.1 Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 7 del d.lgs.
n. 31/2001, si impegna a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo e imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi di pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi anche in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. IX/4621 del 28.12.2012 “Approvazione della «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell’allegato
5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni» e revoca della deliberazione di giunta regionale 2 marzo 2011, n. 1393.”.
22.2 Il Gestore deve comunicare all’Ufficio d’Ambito le necessarie informazioni in merito ai controlli di cui all’art. 128, c. 2 d.lgs. n. 152/2006: su base annua i contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria; su base annua l’insieme dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità.
Articolo 23 Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito
23.1 L’Ufficio d’Ambito controlla l’attività del Gestore ed il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
c) valutare l’andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
d) assicurare all’utenza la corretta applicazione della tariffa del s.i.i.
23.2 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al paragrafo che precede, il Gestore deve trasmettere tutta la documentazione richiesta nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
La rendicontazione nelle forme previste dagli organi preposti o dall’Ufficio d’Ambito dovrà essere trasmessa all’Ufficio d’Ambito con cadenza semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine dell’effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della Tariffa d’Ambito.
23.3 Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’Ufficio d’Ambito ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo il
ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
L’attività di controllo potrà essere effettuata dall’Ufficio d’Ambito anche mediante esame e verifiche di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione delle opere previste dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell’Ufficio d’Ambito, ovvero da personale a ciò incaricato i cui estremi identificativi verranno previamente comunicati al Gestore nel preavviso scritto di cui al paragrafo che precede.
23.4 Il gestore e gli eventuali soggetti ad esso collegati e/o per esso operanti in relazione alla gestione del
s.i.i. dovranno adottare il cosiddetto “Unbundling” secondo le direttive imposte dall’ARERA.
23.5 Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.
Articolo 24 Comunicazione dati sui servizi
24.1 Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere all’Ufficio d’Ambito entro due mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
c) i bilanci;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo
28.1 dell’articolo 28 (“Carta dei Servizi”);
e) il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
f) copia di ogni modifica statutaria.
24.2 Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Ufficio d’Xxxxxx può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
24.3 Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione di cui all’art. 36.
24.4 Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA.
24.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione, di cui all’art. 36 paragrafo 36.3.
Articolo 25 Ulteriori comunicazioni alla Regione Lombardia
25.1 Il Gestore, ai sensi della DGR n. X/3461 del 24/04/2015 è tenuto a trasmettere alla Regione Lombardia nel sistema SIRE Acque i dati e le informazioni relativi alla ricognizione delle reti e alla georeferenziazione delle reti e all’attività svolta per il perseguimento delle finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere agli Enti Competenti i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi dell’articolo 28 (“Carta dei servizi”).
Articolo 26 Requisiti del Gestore, modifiche soggettive e divieto di subconcessione
26.1 Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, dei requisiti finanziari, tecnici e di legge che connotano la natura di in house providing della gestione, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’Ufficio d’Ambito ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
26.2 Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l’intenzione di eseguire siffatte operazioni all’Ufficio d’Ambito, il quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’Ufficio d’Ambito non esprime alcuna determinazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna obbliga a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell’Ufficio d’Ambito.
26.3 E’ fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il servizio oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell’immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento da parte dell’Uffici d’Ambito di tutte le garanzie prestate dal Gestore. Non è da considerarsi subconcessione l’utilizzo da parte del gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell’art. 218 del Codice dei Contratti pubblici per parti del servizio e/o per le attività di cui all’art. 21 della presente Convenzione. Allo stesso modo, non è da considerarsi sub concessione l’affidamento di contratti di finanza di progetto ovvero di leasing in costruendo anche operativo.
26.4 Alla scadenza della presente Convenzione, come pure alla sua eventuale interruzione anticipata per qualsivoglia ragione tra quelle previste nell’ambito della presente Convenzione, eventuali rapporti contrattuali di finanzia di progetto ovvero di leasing in costruendo in corso di esecuzione sono automaticamente trasferiti in capo al Gestore subentrante, il quale succede al Gestore uscente, senza novazione della ulteriore disciplina negoziale, nei contratti in questione sottoscritti da quest’ultimo ed ancora in essere.
Articolo 27 Regolamenti all’utenza
27.1 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dai regolamenti all’utenza del Servizio Idrico che sono stati predisposti all’avvio della gestione dal Gestore secondo le linee guida impartite dall’Ufficio d’Ambito.
27.2 I regolamenti sono periodicamente aggiornati, in accordo tra le Parti, per adeguarli alle variazioni del Piano d’Ambito o in applicazione delle previsioni di norme o regolamenti sopravvenuti.
27.3 L’applicazione all’utenza dei regolamenti e dei relativi aggiornamenti è sempre subordinata alla preventiva verifica e autorizzazione mediante approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito. I regolamenti sono applicati dal gestore entro 30 giorni successivi all’approvazione medesima dell’Ufficio d’Ambito, termine entro il quale dovrà altresì avere assolto a tutti gli eventuali obblighi di informazione all’utenza previsti da norme o regolamenti disposti dagli enti competenti.
27.4 Nel caso di mancata applicazione nei termini di cui al paragrafo 27.3 che precede dei Regolamenti all’utenza approvati dall’Ufficio d’Ambito, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione all’art. 36, paragrafo 36.4.
Articolo 28 Carta dei servizi
28.1 La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi (di seguito la “Carta”), predisposta e adeguata dal Gestore conformemente alle disposizioni pro tempore vigenti. La Carta è sottoposta alla preventiva verifica e autorizzazione mediante approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito.
28.2 Nel Piano d’Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.
28.3 Il Gestore, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale, in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta.
28.4 Il Gestore provvede alla distribuzione della Carta agli utenti.
28.5 Il Gestore, trasmette la Carta ai soggetti competenti e in caso di osservazioni da essi formulate il Gestore si impegna a concordare con l’Ufficio d’Ambito le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l’ufficio d’Ambito ed il Gestore, in sede di revisione del Piano d’Ambito.
Articolo 29 Piano di ricerca e riduzione delle perdite
29.1 Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore sottopone alla approvazione entro i successivi 90 (novanta) giorni dell’Ufficio d’Ambito, e lo applica entro i successivi 90 (novanta) giorni, il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.
Articolo 30 Piano di gestione delle emergenze e pronto intervento
30.1 Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore produrrà un piano di emergenza che conterrà tutte le attività necessarie a far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione.
30.2 Il piano sarà redatto anche sulla base di eventuali linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell’Ufficio d’Ambito e il Gestore provvederà a darne immediata applicazione.
30.3 Il piano potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni di volta in volta oggetto di approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito.
Articolo 31 Piano di subentro alle gestioni esistenti
31.1. Le Parti prendono atto che il Gestore ha presentato in data 13/10/2015 il Piano di subentro alle gestioni esistenti recepito nell’aggiornamento del Piano d’Ambito approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 98 del 16.12.2015.
31.2 Il Gestore si obbliga a fornire all’Ufficio d’Ambito con cadenza annuale una rendicontazione aggiornata relativa al progressivo superamento del frazionamento della gestione mediante subentro alle gestioni in economia, nonché alle gestioni attualmente eseguite da altri operatori presenti nell’ambito.
Articolo 32 Ulteriori obblighi dell’ Ufficio d’Ambito
32.1 L' Ufficio d’Ambito è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Ufficio d’Ambito dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’ARERA medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’ARERA.
Articolo 33 Ulteriori obblighi del Gestore
33.1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall' Ufficio d’Ambito in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la Carta di Servizio di cui all’art. 28, in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi, di cui al Piano d’Ambito, secondo le previsioni del Disciplinare e dell’art. 6 e 18 e 19 della presente Convenzione;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’art. 22 della presente Convenzione e dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all' Ufficio d’Ambito e all’ARERA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’ARERA, oltre che delle previsioni di cui alla presente Convenzione e del Disciplinare;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l' Ufficio d’Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all' Ufficio d’Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell' Ufficio d’Ambito medesimo;
i) restituire ai legittimi proprietari, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente Convenzione e dalla legge, in particolare quelle di cui agli articoli 39, 40 e 41;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni, previste dal Disciplinare e, in particolare, a quanto previsto della presente Convenzione agli articoli 35 “Penali”, 36 “Penalizzazioni”, 37 “Sanzioni” e 38 “Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria”;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e nella presente Convenzione;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione delle infrastrutture di cui al Disciplinare e alla normativa vigente;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.
p) Il gestore è tenuto a versare in favore dell’Ufficio d’Ambito le spese di funzionamento dell’Ufficio stesso, ai sensi dell’art. 154, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 e della pertinente regolazione ARERA, in 2 rate di pari importo, entro la data del 31 gennaio e del 30 giugno di ogni anno, così come meglio disciplinato all’art. 36.7 che segue.
Articolo 34 Rapporti tra Grossista, Ufficio d’Ambito e Gestore
34.1 L' Ufficio d’Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai Grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Grossista e all' Ufficio d’Ambito.
34.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall' Ufficio d’Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
34.3 Laddove un Grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’ Ufficio d’Ambito nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’ Ufficio d’Ambito competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’ Ufficio d’Ambito competente procede.
Titolo VII PENALI, PENALIZZAZIONI E SANZIONI
Articolo 35 Penali
35.1 L’ Ufficio d’Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ufficio d’Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’ARERA, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
35.2 L’ Ufficio d’Ambito comunica all’ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 36 Penalizzazioni
36.1 Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal Disciplinare e dal presente articolo:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra € 100.000 e € 300.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, calcolata se non viene rispettato il 90% delle tempistiche relative alla realizzazione delle opere indicate nel Piano quinquennale degli interventi alla scadenza del piano quinquennale stesso, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore e di mancato ottenimento dei permessi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni. Il Piano quinquennale corrisponde ai periodi temporali indicati all’art. 5 del Disciplinare Tecnico;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra € 100.000 e €
200.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta dei Servizi, una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemila Euro) e 10.000 € (diecimila Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/2003.
36.2 In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni alla Regione Lombardia l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemila Euro) e 10.000 € (diecimila Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26/2003. L’Ufficio d’Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a) della L.R. n. 26/2003.
36.3 In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 24 (“Comunicazione dati sui servizi”) e di cui all’art. 23.2 ovvero in caso di diniego o di impedimento
all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 23.3 dell’articolo 23 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra il € 10.000 € e € 20.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore. Nel caso indicato al paragrafo 24.5 l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione corrispondente ai costi di funzionamento dell’ufficio stesso riferiti al bilancio di previsione dell’anno in cui si verifica l’inadempimento.
36.4 In caso di non applicazione di quanto previsto all’art. 27 “Regolamenti all’utenza”, l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione di € 100.000.
36.5 In caso di non applicazione di quanto previsto all’art. 31 “Piano di subentro alle gestioni esistenti”, in particolare al paragrafo 31.2 l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione compresa tra € 10.000 e € 20.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore.
36.7 Il gestore è tenuto al versamento in favore dell’Ufficio d’Ambito delle somme introitate con la Tariffa a copertura delle spese di funzionamento dell’Ufficio stesso, ai sensi dell’art. 154, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 e della pertinente regolazione ARERA, entro la data del 31 gennaio e del 30 giugno di ogni anno. I costi di funzionamento dell’Ufficio sono definiti nel Bilancio di previsione dell’Ufficio medesimo approvato con delibera di Consiglio provinciale e comunicati al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno dall’Ufficio d’Ambito. In caso di mancato versamento entro le date predette della quota tariffaria prelevata all’utenza a copertura dei costi di funzionamento, l’Ufficio d’Ambito provvederà a prelevare il dovuto a carico della cauzione di cui all’art. 39.1 previa trasmissione di formale diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima diffida.
36.8 In caso di omessa reintegrazione della Cauzione di cui all’art. 39 l’Ufficio d’Ambito procederà con l’incameramento della penale di cui all’art. 39 paragrafo 39.3.
Articolo 37 Sanzioni
37.1 L’ Ufficio d’Ambito è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Articolo 38 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
38.1 In caso di inadempienza grave, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, ovvero il servizio viene eseguito in modo parziale, l’Ufficio d’Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo, con riferimento all’attività oggetto del grave inadempimento.
38.2 L’adozione delle misure di cui al paragrafo 38.1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’Autorità contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine indicato dall’ufficio stesso, proporzionato alla gravità dell’inadempienza.
38.3 Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con finanza di progetto, l’Ufficio adotterà le misure di cui ai paragrafi che precedono di concerto con i soggetti Finanziatori e verificherà, con l’ausilio dei Finanziatori stessi, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
38.4 Tutti gli oneri connessi all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Titolo VIII GARANZIE E ASSICURAZIONI
Articolo 39 Cauzione
39.1 Le Parti prendono atto che a Bilancio dell’Ufficio d’Ambito è costituito un deposito vincolato a titolo di cauzione di importo pari a € 2.000.000 (duemilioni/00 euro)
39.2 La cauzione è posta a garanzia del pagamento delle penalizzazioni eventualmente dovute sulla base del precedente articolo 36 per la parte di 1.200.000 del deposito vincolate per 800.000 a garanzia del puntuale e regolare pagamento delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito così come previste dall’articolo 33.1 lettera p).
39.2 L’Ufficio d’Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida trasmessa dallo stesso Ufficio d’Xxxxxx, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del precedente articolo 36 (“Penalizzazioni”) e dall’art. 31 del Disciplinare.
39.3 Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Ufficio d’Ambito, pena l’incameramento di una penale pari a 20.000 euro per ogni mese di ritardo nell’integrazione dell’anzidetta cauzione
Articolo 40 Fideiussione
40.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
40.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore presta la garanzia fideiussoria di cui all’art. 151, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 sotto forma di fideiussione assicurativa, con esclusione della preventiva escussione del Gestore medesimo ai sensi dell’art. 1944 c.c.
40.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all' Ufficio d’Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
40.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell' Ufficio d’Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell' Ufficio d’Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
40.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche a terzi, in base alle norme di legge.
Articolo 41 Assicurazioni
41.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere con istituti o compagnie di primaria importanza le polizze assicurative per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 10.000.000 € (diecimilioni/00 di Euro);
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 764.000.000 € (settecentossessantaquattromilioni /00 di Euro).
Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42 Risoluzione e recesso
42.1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., in caso di:
a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del SII, ai sensi dell’articolo 26 (“Requisiti del Gestore, modifiche soggettive e divieto di subconcessione”);
c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d’azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 (“Requisiti del Gestore, modifiche soggettive e divieto di subconcessione”);
d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi del paragrafo 39.3 dell’articolo 39 (“Cauzione”).
42.2 L’Ufficio d’Ambito potrà richiedere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e/o di inadempienze gravi ai disposti della presente Convenzione, e/o di gravi violazioni di legge da parte del Gestore o dei suoi dirigenti, amministratori o sindaci, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, dove per caso fortuito deve intendersi qualunque accadimento che renda inevitabile il verificarsi di un evento, costituendo l’unica causa efficiente di esso e per forza maggiore deve intendersi ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione; tra tali accadimenti atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni o contaminazioni..
42.3 Nei casi di cui ai paragrafi precedenti, ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’Ufficio d’Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.
42.4 Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Ufficio d’Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all’articolo 39, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 42.1, lettera d), l’Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del paragrafo 39.1 dell’articolo 39 e le somme effettivamente a disposizione dell’Autorità a titolo di cauzione.
42.5 L’Ufficio d’Ambio potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:
a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 26 (“Requisiti del Gestore, modifiche soggettive e divieto di subconcessione”;
b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali, con esclusione del concordato in continuità aziendale;
c) avvio della procedura di liquidazione coattiva o scioglimento del Gestore;
d) mancato raggiungimento di un accordo con il Gestore in ordine alle misure di riequilibrio economico finanziario di cu al Titolo III della presente Convenzione, che si sostanzi nella mancata approvazione delle misure di riequilibrio medesime, secondo quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 10.10.
L’Ufficio d’Ambito potrà altresì recedere dalla presente Convenzione nel caso di mutamenti della normativa applicabile che impongano il recesso, determinando modifiche sostanziali sulle obbligazioni delle Parti e sull’oggetto della presente Convenzione. In questo caso, si darà attuazione alle disposizioni di legge o regolamento a disciplina del conseguente periodo transitorio, oltre alle previsioni di cui al successivo paragrafo 42.11.
42.6 Il Gestore potrà recedere dalla presente Convenzione di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata dalla quale risulti altresì di aver sentito in proposito i soggetti Finanziatori, solo in caso di mancato raggiungimento di un accordo con l’Ufficio d’Ambito in ordine alle misure di riequilibrio di cui al Titolo III della presente Convenzione che si sostanzi nella mancata approvazione delle misure di riequilibrio economico finanziario, così come previsto all’art. 10 paragrafo 10.10.
42.7 Il recesso dalla Convenzione ad opera di una delle Parti deve essere notificato a cura del Gestore anche ai soggetti Finanziatori.
42.8 In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del s.i.i., ferme restando le previsioni di cui all’articolo 17 quanto alla determinazione e alla corresponsione del valore di subentro secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 e 17.9.
42.9 Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto ovvero di leasing in costruendo, l’Ufficio d’Ambito, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del s.i.i. verificando, con l’ausilio dei soggetti Finanziatori, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
42.10 Nelle ipotesi di recesso o risoluzione di cui al presente articolo, nonché in tutti gli altri casi di cessazione anticipata di cui alla presente Convenzione, ivi incluse le ipotesi discendenti da disposizioni imperative di legge, le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1246, comma 1, numero 4 cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
42.11 Salvo diversa previsione di legge e fermo restando quanto disposto nei precedenti paragrafi, le previsioni di cui all’art. 17, relative al pagamento del valore di subentro da parte del Gestore entrante, si applicano sia alla scadenza naturale della Convenzione, sia con riferimento a tutte le ipotesi di cessazione anticipata di cui alla presente Convenzione.
Articolo 43 Continuità del servizio dopo la scadenza
43.1 Il Gestore, in ogni caso, riconosce e accetta sin da ora la facoltà dell’Ufficio d’Ambito di prolungare la durata della presente Convenzione di un anno e, comunque, del tempo utile per l’esperimento delle procedure di legge atte all’individuazione del nuovo Gestore, garantendo la continuità del servizio senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive per il Gestore medesimo.
Articolo 44 Modalità di aggiornamento della Convenzione
44.1 L’Ufficio d’Ambito provvede all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, ove necessario, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti
dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della presente Convenzione.
44.2 Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, si determinino esigenze anche di mera correzione, pure connessi ad aspetti, fatti, elementi o disposizioni normative che non dovessero essere stati considerati all’atto della stipula della presente Convenzione ovvero intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale o nelle disposizioni dell’ARERA concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio in particolare, l’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, e sentito il Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.
Articolo 45 Clausole di tutela per i Finanziatori
45.1 In sede di aggiornamento della Convenzione l’Ufficio si impegna a valutare secondo buona fede eventuali clausole o altre modifiche alle pattuizioni di cui alla presente Convenzione proposte dai Finanziatori e sottoposte dal Gestore d’Ambito, al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento in favore del Gestore stesso, nel rispetto delle norme di legge o di regolamento e senza oneri aggiuntivi a carico dell’utenza ove non previsti o non consentiti da disposizioni di legge o regolamento, dando comunque la priorità in sede di valutazione delle modifiche proposte alla continuità, qualità, efficacia ed efficienza del servizio.
45.2 L’Ufficio d’Ambito si impegna altresì a tenere conto, in sede di approvazione delle proposte per il subentro nelle gestioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente Convenzione, delle osservazioni svolte dai soggetti Finanziatori ai Gestori proponenti il valore di subentro.
Articolo 46 Composizione bonaria e Foro competente
46.1 Ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione, l’applicazione, la validità ed esecuzione della presente Convenzione e di ogni eventuale successivo suo atto integrativo o modificativo sarà risolta prioritariamente e in buona fede dalle Parti attraverso la composizione bonaria della stessa da parte dei legali rappresentanti dell’Ufficio d’Ambito e del Gestore.
46.2 La richiesta di composizione bonaria sarà avviata da una delle Parti mediante espressa comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento equivalente. E’ riconosciuta alle parti la facoltà di farsi assistere da propri avvocati o consulenti di fiducia. Decorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dall’invio dell’anzidetta comunicazione il tentativo di composizione si intenderà assolto e le Parti potranno liberamente adire il foro competente secondo quanto previsto qui di seguito.
46.3 Il tentativo di composizione bonaria non comprometterà la possibilità per le parti di adire le autorità competenti per il rilascio di provvedimenti cautelari e d’urgenza, il cui ottenimento possa essere compromesso dal decorso dei termini utili nelle more dello svolgimento della procedura di cui al precedente paragrafo.
46.4 Esperito il tentativo di composizione di cui al paragrafi precedenti , qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità ed esecuzione della presente Convenzione e di ogni eventuale successivo atto integrativo o modificativo, sarà demandata all’Autorità giudiziaria competente per materia e territorio.
46.5 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Ufficio d’Ambito e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni qui assunte.
Articolo 47 Imposte, tasse, canoni
47.1 Il Gestore si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assolvimento di tasse e oneri, comunque denominati connessi con la gestione, manutenzione e realizzazione di reti e impianti afferenti il s.i.i., ivi incluso l’assolvimento, ove dovuti, di eventuali
canoni patrimoniali non ricognitori istituiti dalle amministrazioni comunali ai sensi dell’art. 27 del d.lgs n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 48 Spese contrattuali
48.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 49 Elezione di domicilio
49.1 Il Gestore elegge il proprio domicilio in Bergamo via delle Canovine, 21 .
Articolo 50 Rinvio
50.1 I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione e per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alle leggi nazionali e regionali, oltre che alle disposizioni normative e regolatorie emesse dalle competenti autorità di settore e in materia di servizi pubblici.
Articolo 51 Allegati
51.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:
a) Capitolo 5 del Piano d’Ambito approvato con delibera di Conferenza d’Ambito n. 9/2004 - (scelta della forma di gestione);
b) Piano d’Ambito (aggiornato con delibera di Consiglio provinciale n. 98/2015);
c) Delibera di Conferenza d’Ambito n. 4 del 20.03.2006 (affidamento del servizio);
d) Delibera di Conferenza d’Ambito n. 9 del 28.10.2004 – Approvazione del Piano d’Ambito;
e) Delibera Consiglio provinciale n. 98 del 16.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento del Piano d’Ambito per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e relativi allegati”;
f) Disciplinare tecnico,
g) Carta del Servizio,
h) Regolamenti all’utenza di Acquedotto, Fognatura e Depurazione.