Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali
21 marzo 2012
Addì, 12 aprile 2013 in Roma
ASSOAMBIENTE – Sezione Xxxxxxx Xxxxxx rappresentata dal Presidente di Assoambiente Xxxxxx Xxxxxxx, dalla Delegazione delle imprese rappresentata dal Presidente della Sezione Rifiuti Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nonché dai tecnici Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
con l’assistenza di FISE nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile per le relazioni industriali di Assoambiente, e di Xxxxxxxxx Xxxxxxx
e
le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FP CGIL, rappresentata da Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx FIT CISL, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXXXXXX, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxx FIADEL , rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx
ai sensi dei vigenti Accordi interconfederali, hanno stipulato il presente testo organico e completo del CCNL 21.3.2012 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, che abroga e sostituisce il CCNL 5.4.2008.
Il testo del presente CCNL, composto da 80 articoli e da 7 Allegati che ne sono parte integrante, costituisce la fonte contrattuale in caso di controversia interpretativa e/o applicativa anche nelle sedi giudiziarie.
Le Parti stipulanti si danno atto di aver provveduto, con la sottoscrizione del presente testo, anche a modifiche e integrazioni dell’Accordo nazionale 21.3.2012 e dei successivi, correlati accordi nazionali 18.4.2012, 25.5.2012, 20.6.2012, 15.11.2012, 6.12.2012, 20.12.2012, 8.4.2013 con i quali è stato rinnovato il CCNL 5.4.2008.
Le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore dalla data odierna, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali.
Nel testo, con l’espressione “data di sottoscrizione del presente CCNL” si deve intendere quella odierna 12 aprile 2013.
Sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi per effetto dell’applicazione dei precitati Accordi nazionali di rinnovo a tutto il giorno precedente la sottoscrizione del presente testo.
E’ fatta salva l’applicazione di quanto stabilito dalla Parte economica, lettera B), dell’accordo di rinnovo 21.3.2012.
PREMESSA
FISE Assoambiente e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL,
in conformità ai principi generali dell’ordinamento comunitario a tutela di pari condizioni di concorrenza tra le imprese,
RITENGONO ESSENZIALE
ai fini dello sviluppo industriale del sistema di gestione dei rifiuti fondato su competitività, innovazione, qualità, economicità, efficienza organizzativa:
• l’adozione di provvedimenti, attuativi della normativa vigente, che assicurino il costante adeguamento della revisione dei canoni di appalto al reale incremento dei costi dei fattori produttivi;
• l’attuazione di misure di sostegno agli investimenti, necessari per lo sviluppo delle imprese e per rispondere ai crescenti bisogni dei cittadini;
• la definizione di predeterminati criteri e parametri vincolanti nella redazione dei capitolati e nella valutazione delle offerte nelle gare di appalto, uniformi a livello nazionale;
• la predeterminazione della struttura dei costi dei servizi, necessaria alla formulazione dell’offerta, fondata anche sull’analisi della qualità della prestazione;
• l’attivazione di iniziative di valorizzazione del ruolo degli addetti, che ne accrescano la professionalità e la produttività;
• lo sviluppo delle relazioni industriali, per accrescere la razionalizzazione organizzativa, la tutela delle condizioni di lavoro e l’ottimizzazione dei costi;
• l’applicazione dei CCNL dei servizi ambientali quali fonti contrattuali esclusive nella regolazione del rapporto di lavoro degli addetti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
IN TALE PREMESSA
le Parti stipulanti hanno convenuto di procedere al rinnovo del CCNL 5.4.2008.
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AVVISO COMUNE
26 GENNAIO 2009
SULLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI – ART. 115
D. LGS. 163/2006 – E SUL RITARDO DEI PAGAMENTI
FISE Assoambiente in qualità di Associazione che riunisce le imprese preposte alla gestione e tutela dell’ambiente, nel più ampio contesto della FISE - Federazione Imprese di Servizi che rappresenta in Confindustria una pluralità di settori le cui imprese, per lo più ad alta intensità di manodopera, esercitano attività connotate dalla stipula di contratti di fornitura di servizi
e
le Segreterie Nazionali di FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL in qualità di XX.XX maggiormente rappresentative nel settore a livello nazionale, nonché stipulanti il CCNL applicato nel settore stesso,
condividono il seguente Avviso.
Premesso
che, ad oltre un anno dalla entrata in vigore del D. Lgs. 163/2006, FISE Assoambiente rivolgeva all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici un quesito avente ad oggetto la perdurante disapplicazione della revisione dei prezzi, stabilita dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, ai corrispettivi per i contratti di appalto di servizi, con particolare riferimento alle gravi condizioni registrate nel comparto della gestione dei rifiuti che opera esclusivamente con le Pubbliche Amministrazioni;
che, con nota del 19 Maggio 2008, l’Autorità di vigilanza dava riscontro al quesito confermando l’esistenza della grave distonia di funzionamento dei meccanismi contrattuali previsti dalla Legge e indicando - in adesione ad una consolidata corrente giurisprudenziale - nella applicazione di un indice di adeguamento alternativo a quello stabilito dalla Legge, (l’indice FOI), una soluzione atta a scongiurare il dilagare del fenomeno già imponente dei contenziosi amministrativi tuttora pendenti in materia;
le Parti stipulanti rilevano
che, ad oltre sei mesi dalla redazione di quella nota, la situazione si è fatta notevolmente più critica.
Infatti, mentre non si è ancora pervenuti alla definizione dell’indice dei prezzi medi su base regionale stabilito dalla Legge - strumento certamente più aderente alle esigenze contrattuali del settore - anche l’applicazione dell’indice FOI, a sua volta certamente penalizzante per le imprese, è rimessa alla responsabilità delle singole stazioni appaltanti in mancanza di precisi ed uniformi atti di indirizzo.
Nel contempo si è ulteriormente aggravato il fenomeno dei ritardi di pagamento dei corrispettivi, che ha assunto dimensioni insostenibili per qualsiasi struttura industriale, stante la contingenza recessiva e la forte crisi finanziaria del mercato del credito.
Nondimeno, la natura dei servizi forniti alla collettività dalle imprese del settore - che occupano circa 17.000 addetti, cui sono affidate, in oltre 3.700 Comuni del Paese, a titolo esemplificativo, attività come la gestione dei rifiuti, la manutenzione di beni pubblici e la gestione di importanti risorse rivolte alla collettività - impone sempre più alle nostre imprese la ricerca della efficienza, l’investimento nella ricerca, il conseguimento di adeguati livelli di sicurezza sul lavoro, qualità ed affidabilità dei servizi forniti;
sottolineano
che, in mancanza di una certezza economica sull’adeguamento dei corrispettivi all’andamento dei livelli dei costi di produzione – adeguamento peraltro non riconosciuto neanche a seguito del recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria - nonché in mancanza di certezze finanziarie per la corrente esplosione del fenomeno dei ritardi di pagamento dei corrispettivi - reso particolarmente drammatico dalla grave contrazione della liquidità del sistema bancario - le imprese rappresentate non saranno messe in condizione di affrontare con serenità le crescenti esigenze dei mercati con conseguenti, possibili disservizi in un settore di così elevato impatto sociale e ambientale;
osservano
che tale grave situazione – suscettibile di far maturare generalizzate e sempre più critiche contingenze nella gestione di servizi essenziali alla collettività – penalizza fortemente tutte le forze sociali: le imprese, che vivono in prima battuta gli effetti distorsivi del mancato rispetto dei termini contrattuali imposti dalla Legge; i lavoratori, sui quali spesso ricadono ritardi nella corresponsione degli stipendi e, in molti casi, ritardi nell’adeguamento del contratto di lavoro;
che le stesse forze politiche, sia della maggioranza che della opposizione, intravedono i gravissimi effetti sociali che potrebbero discendere da una crisi generalizzata delle imprese del settore: negli ultimi mesi, infatti, sono state presentate in Parlamento ben due interrogazioni/interpellanze , volte a rendere consapevole il Parlamento della grave contingenza venutasi a creare a causa della perdurante lentezza dei meccanismi organizzativi, deliberativi e di spesa che purtroppo caratterizza la nostra P.A. soprattutto a livello locale.
In tale premessa,
nel confidare nel ruolo determinante dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini della soluzione del problema sottoposto, in quanto rientrante nei suoi compiti istituzionali atti a garantire l’efficiente esecuzione dei contratti pubblici,
le Parti stipulanti convengono
che l’Autorità di vigilanza provveda affinché in ogni sede ed in ogni forma siano adottate tutte le iniziative utili e necessarie:
• alla costituzione ed all’efficace funzionamento dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs. 163/2006;
• alla rilevazione dei costi medi, ivi incluso il costo del lavoro, su base regionale, come previsto dalla Legge;
• alla tempestività degli adeguamenti tariffari con i criteri e sulla base dei parametri previsti dalla Legge;
• alla normalizzazione dei tempi e dei termini di pagamento dei corrispettivi maturati anche considerando gli effetti del fenomeno tanto dal punto di vista fiscale, che dal punto di vista degli oneri finanziari, tenuto conto della fase recessiva e di contrazione del credito che caratterizza attualmente i mercati.
Nel confidare nell’attenzione dell’Autorità di vigilanza in ordine alla gravità del problema sottoposto, le Parti stipulanti confermano la loro disponibilità per ogni ulteriore, utile approfondimento nonché per l’eventuale costituzione di tavoli di lavoro, presieduti dall’Autorità stessa, che coinvolgano, assieme alle presenti Parti stipulanti, le Forze Sociali ed i Soggetti Istituzionali.
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DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA
PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI
REGOLAZIONE DEL MERCATO – QUALITA’ DEI SERVIZI – SALVAGUARDIA DELLE IMPRESE – TUTELA OCCUPAZIONALE
Le Parti stipulanti reputano che una ristrutturazione del ciclo completo dei servizi ambientali (spazzamento, raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti urbani, impianti), al fine di trasformarli in risorsa, richieda, in particolare, una definitiva e certa determinazione legislativa insieme allo sviluppo completo e regolato del mercato.
Nel confermare il loro impegno nel processo di espansione dell’area applicativa del vigente CCNL verso la realizzazione del CCNL unico di settore, le Parti sono impegnate ad affermare soluzioni contrattuali atte a sostenere o determinare condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese e società che operano in regime di appalto o affidamento nel mercato dei servizi ambientali di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNL, contrastando i comportamenti di concorrenza sleale che danneggiano le imprese e i lavoratori.
In tale ambito, le imprese e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che rappresentano obiettivo condiviso la sostenibilità socio-ambientale e i requisiti di qualità, efficienza ed efficacia di tali servizi.
Di qui la necessità che gli interventi legislativi in materia di regolazione del mercato mirino, nel rispetto dell’ambiente, alla industrializzazione del sistema della gestione dei rifiuti, che sia in grado: di accrescere la qualità e l’economicità dei servizi, in un quadro di collaborazione e di corretto confronto competitivo tra imprese private e imprese pubbliche, fondato anche sull’osservanza della contrattazione collettiva nazionale di settore; di sostenere politiche di valorizzazione del ruolo degli addetti, che ne accrescano la professionalità e la produttività anche attraverso adeguati processi formativi; di stimolare misure di sostegno agli investimenti.
In tale premessa, le Parti stipulanti si impegnano ad attivarsi anche congiuntamente, nei confronti delle Istituzioni competenti ai vari livelli e degli enti committenti, al fine di:
a) sostenere il processo di evoluzione del mercato – attraverso una regolazione delle risorse ambientali demandata al potere amministrativo, nell’ambito delle forme di decentramento previste dal nostro ordinamento – orientato a promuovere la ricerca della maggiore efficienza, anche mediante la trasformazione/aggregazione, possibilmente su ambiti ottimali, delle imprese, come pure attraverso nuove opportunità di cooperazione tra comparto privato e comparto pubblico;
b) stabilire – da parte delle Istituzioni competenti, ai vari livelli, con il coinvolgimento delle Parti sociali stipulanti il CCNL – criteri e parametri di definizione dei capitolati e di valutazione delle offerte nelle gare di appalto, tenuto anche conto dei costi del lavoro determinati dalle specifiche tabelle ministeriali, al fine di contrastare i fenomeni di ingiustificato ribasso delle offerte che penalizzano qualità ed efficienza dei servizi;
c) assicurare correlate funzioni di vigilanza e controllo atte a garantire correttezza e trasparenza nell’indizione e nell’aggiudicazione delle gare di appalto;
d) valorizzare le migliori pratiche organizzative e gestionali, favorendo una competitività fondata su elementi di reale imprenditorialità e contrastando, con la necessaria strumentazione legislativa/amministrativa, le più diverse forme di concorrenza sleale;
e) riconoscere l’adeguamento dei costi di esercizio e del lavoro a fronte di comprovati incrementi degli stessi in corso di appalto, secondo criteri e modalità previsti da specifici provvedimenti legislativi/amministrativi;
f) superare i ritardi nei pagamenti dei canoni di appalto, attraverso provvedimenti legislativi/amministrativi anche di natura compensativa;
g) estendere anche alle imprese del settore, in relazione al passaggio di gestione per fine contratto di appalto, l’applicazione dei principi di carattere generale e le direttive rappresentati dal Ministero del Lavoro nella lettera circ.n. 77/2001 del 6.8.2001, prot.n. 1308/M35 agli Assessorati territoriali e alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all’applicazione della legge 12/3/1999, n. 68 (collocamento dei disabili), allo scopo di non considerare aggiuntiva l’occupazione derivante dal subentro negli appalti;
per la salvaguardia economica delle imprese, il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi forniti, la valorizzazione del ruolo delle professionalità impiegate, la razionalizzazione del sistema retributivo, anche nell’ottica della tutela e della possibile espansione dei livelli occupazionali.
Le Parti stipulanti esprimono altresì la comune esigenza che i comportamenti degli enti committenti e delle imprese appaltatrici del servizio siano informati al rispetto del principio di legalità nell’esecuzione e nella gestione degli appalti, anche avvalendosi di metodi di aggiudicazione dei servizi ispirati a trasparenza e a criteri strutturati e selettivi.
A tal fine, le Parti ribadiscono la necessità che gli enti committenti nelle gare di appalto dei servizi ambientali recepiscano, nei relativi capitolati, apposite clausole finalizzate, in particolare, a:
a) evitare l’eccessivo frazionamento dei lotti in appalto, per favorire opportuni processi di aggregazione imprenditoriale;
b) prevedere requisiti e caratteristiche specifici per l’ammissione delle imprese alle gare (ad es.: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 1, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.);
c) selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’art. 86, comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006;
d) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi offerti in appalto, produrre, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D. Lgs. 8.6.2001, n. 231;
e) prevedere per le imprese appaltatrici l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dei servizi ambientali di settore;
f) in relazione alla scadenza del contratto di appalto, garantire il passaggio dello specifico personale addetto dall’impresa cessante a quella subentrante, secondo le modalità previste dal CCNL dei servizi ambientali di settore;
g) determinare la risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per: grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere d) ed e) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
h) accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale - sociale previsti, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale.
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RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
Nel presupposto che la Responsabilità sociale d’impresa è una parte fondante di un modello di sviluppo economico sostenibile basato sulla crescita della conoscenza, sul rispetto dell’ambiente, su obiettivi di sempre maggiore coesione sociale, le Parti stipulanti esprimono il convincimento che assumere comportamenti socialmente responsabili significhi per le imprese scegliere, al di là degli obblighi e degli adempimenti legislativi, di investire volontariamente nella correttezza delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni, nel capitale umano, nel progresso sociale e nel rispetto per l’ambiente, allo scopo di favorire una migliore qualità della vita.
Come affermato nel Libro Verde della Commissione C.E. 18.7.2001, le Parti stipulanti reputano che “l’attuazione della responsabilità sociale richiede un impegno della direzione d’impresa e una più stretta partecipazione del personale e dei suoi rappresentanti in un dialogo bilaterale che consenta di strutturare i ritorni di informazione e gli adeguamenti”.
Le Parti stipulanti ritengono cioè che la pratica della Responsabilità sociale offra l’opportunità di elaborare strategie e approcci innovativi per la promozione delle risorse umane e della competitività, in grado di sostenere lo sviluppo e il cambiamento del mercato del lavoro attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate (imprese, lavoratori, sindacali, utenti).
In tale contesto le rappresentanze sindacali costituiscono un interlocutore fondamentale dell’impresa nella trasmissione dei valori e nell’adozione delle pratiche di responsabilità sociale.
Nel condividere tali finalità, le Parti stipulanti si impegnano pertanto a promuovere tra le imprese azioni sociali volte a:
- promuovere e realizzare iniziative volte ad avviare e sostenere la costituzione di comitati aziendali per lo sviluppo e l’applicazione di un sistema omogeneo di certificazione di qualità sociale – ambientale;
- nella definizione delle politiche imprenditoriali contemperare gli interessi di impresa con quelli delle altre parti interessate;
- porre attenzione agli impatti economico – sociali e ambientali;
- adottare modalità di comunicazione esaustive e trasparenti;
- dotare le imprese di un codice etico, con l’obiettivo di sostenere criteri gestionali di lealtà, correttezza professionale, efficienza economica;
- istituire il bilancio di sostenibilità;
- tutelare la sicurezza e la salute del lavoro;
- strutturare politiche organiche di formazione delle risorse umane;
- vigilare sul rispetto dei diritti umani e sull’integrazione dei dipendenti nei luoghi di lavoro.
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CAPITOLO I
SISTEMA INFORMATIVO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI – ASSETTI CONTRATTUALI
Art. 1 – L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale
Premessa
1. Il modello di relazioni sindacali delineato dal presente contratto recepisce e attua i contenuti degli Accordi interconfederali, con particolare riguardo agli assetti contrattuali, al sistema di rappresentanza dei lavoratori , alla validazione degli accordi di secondo livello, alle R.S.U.; come previsto, da ultimo, dall’Accordo interconfederale 28.6.2011 integrato dall’Accordo 21.9.2011.
2. Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore dell’igiene ambientale, è finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il rafforzamento delle capacità competitive e lo sviluppo delle opportunità offerte dal mercato; il mantenimento dell’integrità del ciclo dei rifiuti; il conseguimento della unicità della tutela contrattuale per i lavoratori impiegati in tale ciclo.
3. All’autonomia collettiva delle parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi.
La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle imprese.
4. Le parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
A) Livello nazionale
1. Le parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse:
- ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie;
- all’adozione ed allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell’ambiente e ai sistemi di smaltimento;
- alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro;
- alla generale evoluzione dei livelli occupazionali;
- alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- all’applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto;
- all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
B) Livello regionale o territoriale
1. A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di:
- esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale per la tutela dell’ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi;
- esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle politiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche societaria, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali;
- esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla Carta e/o al Contratto dei servizi adottati;
- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall’Ente locale;
- analizzare le problematiche relative alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle A.S.L. in materia di controllo e prevenzione malattie;
- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli enti locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale.
C) Livello aziendale
Informazione
1. Con periodicità annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL.
2. Costituiscono oggetto di informazione:
- l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai risultati di gestione;
- il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;
- i programmi degli appalti e affidamenti;
- la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da queste interessati;
- la situazione del personale maschile e femminile ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125 e successive modificazioni in tema di pari opportunità occupazionali;
- l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
- i programmi di informazione/formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e della prevenzione/protezione dai rischi;
- i programmi relativi all’eventuale applicazione dei sistemi di gestione integrati e di certificazione;
- la gestione degli eventuali fattori di rischio, in attuazione degli indirizzi fissati dai piani sanitari regionali;
- la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato, di cui all’art. 11;
- i risultati dell’attività formativa relativa ai contratti di inserimento/reinserimento, di cui all’art. 12;
- lo stato di utilizzazione e di attuazione della Banca delle ore, di cui all’art.26;
- i trasferimenti individuali, ai sensi dell’art. 38, lett. A).
Esame congiunto
3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la R.S.U. o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
- le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali;
- le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti – anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato – le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;
- i programmi operativi definiti dall’azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell’attuazione della Carta e/o del Contratto dei Servizi;
- l’attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della Regione e dell’Ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o di inserimento/reinserimento nonché all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
- i risultati dell’attività formativa dell’anno precedente;
- i contratti di appalto e di affidamento in scadenza;
- le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti, ai sensi dell’art. 15, comma 14;
- orario giornaliero di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 6;
- le modalità di attuazione dell’orario multi periodale per i segmenti produttivi interessati, ai sensi dell’art. 18, comma 6;
- le modalità di attuazione dell’ orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all’art. 19;
- le modalità e i criteri attuativi del lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 20, comma 3;
- l’aumento della percentuale di richieste di permessi dalla Banca delle ore, ai sensi dell’art. 26;
- gli elementi di cui all’art. 34, comma 2, in materia di reperibilità;
- i trasferimenti plurimi, ai sensi dell’art. 38, lett. B).
D) Informativa per le imprese e società di particolare rilevanza
Indipendentemente dalla loro forma giuridica, le imprese e le società di particolare rilevanza nell’ambito del settore, che gestiscono servizi ambientali in più Comuni, qualora procedano ad aggregazioni e/o riorganizzazioni territoriali ne daranno informativa alle XX.XX. nazionali stipulanti nel corso di specifici incontri preventivi, cui prenderanno parte anche le RSU o RSA interessate congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti.
A richiesta delle predette XX.XX. nazionali, le imprese e le società di cui al precedente capoverso, nel corso di specifico incontro annuale, forniranno informativa sul loro andamento economico e produttivo.
Art. 2 – La contrattazione di primo e secondo livello
Premessa
Le Parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese, di economicità ed efficienza dei servizi forniti e tutela del lavoro, e in applicazione di quanto stabilito dagli Accordi interconfederali 28.6.2011 e 21.9.2011 nonché dall’art. 60 del presente CCNL, convengono che il sistema contrattuale è costituito da due livelli di contrattazione:
A) la contrattazione di primo livello che si realizza nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
B) la contrattazione aziendale di secondo livello correlata alla produttività e quella delegata.
A) LA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO:
IL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
0. Il contratto collettivo nazionale di lavoro definisce le condizioni generali di lavoro, ivi compreso il trattamento economico e normativo minimo comune, a livello nazionale, per tutti i lavoratori del settore e individua altresì ambiti, modalità e tempi della contrattazione aziendale di secondo livello.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica, è efficace per tutto il personale in forza e vincola le Associazioni sindacali e datoriali stipulanti e tutte le Imprese che lo applicano.
3. Xxxxx restando i termini semestrali di disdetta del CCNL in scadenza, le proposte per il rinnovo contrattuale sono presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza stessa.
Entro i venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di rinnovo, la parte ricevente dà riscontro scritto alle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente capoverso, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
5. Entro il mese di maggio del terzo anno di vigenza del CCNL, le parti procedono alla verifica di eventuali scostamenti tra l’inflazione preventivata in fase di rinnovo e quella realmente osservata nei tre anni precedenti, vale a dire nei primi due anni del triennio in corso e nell’ultimo del triennio precedente.
6. Qualora il rinnovo del CCNL sia definito in data successiva alla scadenza del medesimo, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza stessa verrà riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato in forza all’azienda un importo mensile di € 15,00 al livello 3A, da parametrarsi per le altre posizioni del vigente sistema d’inquadramento.
Tale importo, denominato Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), è comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali e costituisce totale copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, qualora entro tale periodo il CCNL non sia stato ancora rinnovato.
Nel caso in cui il CCNL sia rinnovato entro il predetto periodo, l’ E.C.E. cessa di essere corrisposto dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi stabilita dall’Accordo.
Qualora il CCNL sia rinnovato dopo il predetto periodo, la copertura economica del periodo successivo è stabilita dall’Accordo di rinnovo.
7. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione qualora non siano rispettati i tempi e le procedure di cui ai commi 3 e 4.
B) LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: GLI ACCORDI COLLETTIVI AZIENDALI
1. Le parti titolari della contrattazione collettiva aziendale di cui alle successive lettere C) e D) sono l’impresa e la R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A., congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
2. La contrattazione collettiva aziendale di secondo livello:
a) si esercita in attuazione delle specifiche deleghe previste dal CCNL o dalla legge;
b) disciplina materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal CCNL o dagli Accordi interconfederali;
c) definisce i vari compensi comunque correlati agli incrementi di produttività, efficienza, qualità, redditività.
3. I contratti collettivi aziendali, sia per le parti economiche che per quelle normative, sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali riconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300/1970, se approvati dalla maggioranza dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) ovvero alle condizioni di cui alla Norma transitoria in calce alla presente lett. B).
4. I contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le Associazioni sindacali riconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300/1970 e non per i singoli lavoratori.
NORMA TRANSITORIA
Nelle more della costituzione della R.S.U., in tutte le imprese che applicano il presente CCNL, essendo in carica le R.S.A. costituite ex art. 19 della legge n. 300/1970, titolari della contrattazione collettiva di cui alle lettere C) e D) congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, i contratti collettivi aziendali di cui al comma 3 della lettera B) esplicano pari efficacia se approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell’ambito delle Associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori, rilevate e comunicate dall’azienda al 1° gennaio di ogni anno.
I contratti collettivi aziendali in parola, approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali con le modalità sopra indicate, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una Organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo interconfederale
28. 6. 2011 o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.
C) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE CORRELATA ALLA PRODUTTIVITA’
1. Gli accordi aziendali correlati alla produttività hanno durata triennale.
2. Xxxxx restando i termini di disdetta dell’accordo collettivo aziendale in scadenza, le proposte per il rinnovo sono presentate all’azienda in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza stessa; fermo restando quanto previsto al comma 4.
Entro i venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di rinnovo, la parte ricevente dà riscontro scritto alle stesse.
3. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente capoverso, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
4. Le trattative per la definizione e il rinnovo dell’accordo collettivo aziendale correlato alla produttività si svolgono nel rispetto dei cicli negoziali, avuto comunque riguardo ai tempi di approvazione dei bilanci aziendali.
5. La contrattazione collettiva aziendale correlata alla produttività persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Per avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti.
Il premio di risultato non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
Procedura di informazione e verifica
6. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello correlata alla produttività per il miglioramento della capacità competitiva dell’impresa, le competenti parti aziendali valuteranno, in appositi incontri, le condizioni dell’impresa e del lavoro, tenendo conto delle condizioni di redditività e dell’andamento e delle prospettive di sviluppo anche occupazionale.
Le parti stabiliranno altresì criteri e strumenti per l’acquisizione dei predetti elementi conoscitivi nonché modalità e tempistica per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 5 sono definiti dalle parti aziendali in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando la trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l’adeguatezza dei processi di informazione e consultazione.
Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
8. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, a partire dal 2013 si conviene quanto segue:
a) ai lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti
economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l’importo annuo procapite di € 150,00 a titolo di Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda.
b) ai lavoratori di cui al presente comma, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno solare, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto, quanto previsto dalla precedente lett. a) ricorrendone le condizioni nonché, per l’anno solare in corso, i ratei mensili dell’importo annuo procapite di € 150,00 a titolo di E.G.R. in proporzione ai mesi in forza all’azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda.
Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
9. Le misure degli importi individuali di cui al comma 8, lettere a) e b), del presente articolo sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto dall’art. 46, lett. C), rispettivamente ai commi 4 e 8, in relazione agli eventi di malattia intervenuti:
- nell’anno solare precedente, per quanto attiene alla fattispecie di cui al predetto comma 8, lett. a);
- nell’anno solare in corso, per quanto riguarda la fattispecie di cui al predetto comma 8, lett. b).
10. Ai lavoratori di cui al presente comma con contratto di lavoro a tempo parziale l’E.G.R. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
11. L’E.G.R., corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
12. Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di secondo livellocomprendono fino a concorrenza l’importo corrisposto a titolo di E.G.R. di cui al precedente comma 8.
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE TRANSITORIE
I trattamenti retributivi di cui all’art. 2, lett. C), commi 11, 12, 14 del CCNL 5.4.2008 – relativi rispettivamente al premio annuo per la qualità della prestazione (commi 11 e 12) e al compenso individuale di produttività (comma 14) – sono abrogati, assorbiti e sostituiti dall’importo riconosciuto a titolo di E.G.R. di cui al comma 8, rispettivamente alle lettere a) e b).
I commi 11, 12, 14 del CCNL 5.4.2008 cessano di trovare applicazione alla data del 31.3.2012; ferma restando l’ultima corresponsione del premio annuo per la qualità
della prestazione entro il mese di marzo 2012, ai lavoratori già destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2, lett. C), commi 11 e 12, del CCNL 5.4.2008.
D) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELEGATA
Costituiscono oggetto di accordo tra le competenti parti aziendali:
a) nell’ambito del sistema degli orari definito dal CCNL:
- l’estensione ad altre attività lavorative dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, comma 2, e relativa Nota a verbale;
- la definizione di nastri giornalieri di lavoro anche differenziati, ai sensi dell’art. 17, comma 8;
- soluzioni integrative/modificative di quelle previste dall’art. 18, in materia di orario di lavoro multiperiodale;
- soluzioni integrative/modificative di quelle previste dall’art. 19, commi 3,5,6 in materia di orari flessibili per particolari categorie di personale;
- l’individuazione di attività lavorative discontinue;
- il superamento del monte ore annuo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 20, comma 1;
- l’attuazione per i turni con inizio dalle 4 del mattino della previsione di cui all’art. 20, comma 12;
- la programmazione del periodo feriale, ai sensi dell’art. 23, comma 4;
- le modalità di fruizione in deroga del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 25, comma 6;
- l’integrale disciplina della Banca delle ore, di cui all’art. 26.
b) diverse modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle clausole elastiche e flessibili nonché un ampliamento delle ore di lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell’art. 10;
c) il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali consecutivi, ai sensi dell’art. 35, comma 10;
d) la fornitura degli indumenti di lavoro, ai sensi dell’art. 66, lett. D);
e) le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse, nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro;
f) le residue materie delegate dal CCNL o dalla legge;
g) materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal CCNL o dagli Accordi interconfederali.
DICHIARAZIONE FINALE
Qualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate disposizioni di legge che modifichino e/o integrino quanto disciplinato dal presente articolo, le Parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi tempestivamente per provvedere ai necessari adeguamenti normativi.
CAPITOLO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 – Ambito di applicazione
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo xxxxx xxxx; lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.
3. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati periodicamente dal Ministro del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL.
Art. 4 – Assunzione del personale
1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme contrattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 30.6.2003,
n.196 sulla tutela della riservatezza personale.
2. L’effettuazione delle visite mediche è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l’inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni.
4. L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera, nella quale sono specificati:
a) la data d’inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il livello assegnati;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell’eventuale periodo di prova;
e) la sede di lavoro di riferimento del dipendente all’atto dell’assunzione.
5. Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall’Azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi, nel rispetto della normativa vigente e della legge n.300/1970.
6. Nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti di lavoro, deve produrre copia delle relative lettere di assunzione, ai fini applicativi di cui all’art. 10, comma 5.
7. Il lavoratore è tenuto a dichiarare, oltre alla propria residenza, il domicilio e/o la dimora nonché il recapito telefonico, notificandone tempestivamente all’azienda ogni successiva variazione.
Art. 5 – Periodo di prova
1. Fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova di durata non superiore a:
90 giorni calendariali se inquadrato dal livello 1 al livello 5; 180 giorni calendariali se inquadrato dal livello 6 al livello Q.
2. L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
4. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso, né della relativa indennità sostitutiva.
5. Alla scadenza del periodo di prova senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente CCNL nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente.
6. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso per un periodo non superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite, il rapporto di lavoro è risolto ad ogni effetto.
7. Nel caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova è sospeso sino alla data di guarigione clinica, attestata dall' istituto assicuratore.
8. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del livello nel quale il lavoratore in
prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
9. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo lavoro prestato.
10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
11. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13a, 14a mensilità, ferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
12. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 6; coloro che l’abbiano già superato presso la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo già superato il periodo di prova.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini della durata del periodo di prova, non si computa il giorno iniziale.
Art. 6 – Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi
PREMESSA
A) In caso di avvicendamento nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi di cui all’art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale.
B) La disciplina di cui al presente articolo si applica anche nel caso:
- in cui l’impresa cessante si riaggiudichi senza soluzione di continuità la gestione dell’appalto/affidamento;
- di scadenza o cessazione dell’appalto/affidamento gestito da una società, anche consortile, subentrata a una Associazione Temporanea di Imprese, aggiudicataria dell’appalto/affidamento, a termini delle vigenti norme di legge;
- di internalizzazione di servizi di cui all’art. 3, comma 1, in appalto/affidamento.
C) La presente Premessa e la correlata disciplina dell’ art. 6 trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l’impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.
In deroga all’art. 74 del vigente CCNL, il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.
2. L’impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all’art. 60, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell’organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione qualora l’impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l’impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso; vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrale B; ente previdenziale di appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
4. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.
In pari tempo, l’impresa cessante trasmette alla RSU o, in mancanza, alle RSA e alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti l’elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l’indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.
5. Qualora l’anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l’azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa.
6. A decorrere dal 240° giorno precedente l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l’impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, semprechè non ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 15 del vigente CCNL, né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l’assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l’impresa subentrante:
a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell’aggiudicazione ufficiale della gestione dell’appalto/affidamento all’impresa cessante e alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma 4;
b) richiede formalmente all’impresa cessante nonché al committente l’elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma 4;
c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), promuove incontri – ai quali può partecipare l’impresa cessante, per quanto di competenza – con le rappresentanze e le strutture sindacali di cui al comma 4, al fine di perfezionare la procedura per l’assunzione del personale interessato;
d) nell’ambito degli incontri di cui alla lettera c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell’organizzazione/erogazione del servizio.
8. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l’impresa cessante consegna all’impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 7, lett. b), anche quella concernente:
▪ il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni;
▪ le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l’inizio della nuova gestione;
▪ le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell’art. 46, lett. B), comma 8, e lett. G) del vigente CCNL;
▪ le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente CCNL;
▪ le iniziative di formazione e/o addestramento, xxx comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati
nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005;
▪ l’iscrizione dei singoli lavoratori al Fondo Previambiente nonché le attestazioni dei versamenti contributivi a favore dei singoli dipendenti relativi al periodo del rapporto di lavoro di competenza dell’impresa cessante;
▪ la lettera di comunicazione dei componenti la R.S.U. in carica, di cui all’art.60, comma 7.
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall’azienda subentrante nella gestione dell’appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente CCNL dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell’anzianità di servizio determinata dall’effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L’azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
10. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:
a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall’effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente CCNL o da accordi collettivi inerenti l’organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l’azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso l’azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall’articolo 2, lettera C) del vigente CCNL;
c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.
11. L’eventuale differenza retributiva individuale determinata dall’attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:
a) di ogni passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A del medesimo livello di inquadramento;
b) di ogni passaggio di livello d’inquadramento;
c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all’art. 2, lett. B) del vigente CCNL.
Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lettera c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con la RSU o, in
mancanza, con le RSA, congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO:SS. stipulanti.
12. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.2.1982, n. 54 e dell'art. 6 della legge 29.12.1990, n. 407 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell’azienda subentrante.
13. E’ fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della legge 8.8.1991, n. 274.
14. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un’impresa che non applicava alcun CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l’impresa subentrante si incontrerà con la RSU o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni ex novo comunque regolate integralmente dal presente CCNL.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Le Parti stipulanti si danno atto che:
a) l’art. 7, comma 4 bis, del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008 n. 31, stabilisce la non applicabilità dell’art. 24 della legge n. 223/1991 alla fattispecie, regolata dal presente articolo, relativa all’avvicendamento di imprese nel medesimo appalto con correlata assunzione da parte dell’impresa subentrante del personale ivi impiegato, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo;
b) le parti confermano l’impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui alla lettera circ. n. 77/2001 del 6.8.2001, prot.n. 1308/M35, agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all’applicazione della legge 12.3.1999, n. 68, nel senso di non considerare aggiuntiva l’occupazione derivante dal subentro negli appalti ai fini della predetta normativa.
Art. 7 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
L'impresa, anche aggiudicataria dell’appalto/affidamento, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con la R.S.U. o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti ai sensi del precedente art.6.
Art. 8 – Esternalizzazione dei servizi ambientali
1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dalla Norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione delle imprese alle gare in quanto previste, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’art. 86, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D.Lgs. n. 231/2001;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale – sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
NORMA TRANSITORIA
I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNL in essere alla data del 18.9.2008 sono fatti salvi fino alla loro scadenza.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
Le parti stipulanti convengono di svolgere, nell’arco di vigenza del CCNL, un’azione di monitoraggio dell’applicazione del presente articolo, i cui esiti saranno oggetto di esame tre le parti in sede di rinnovo del CCNL.
Art. 9 – Cessione, trasformazione, fusione, trasferimento e cessazione dell’azienda
1. La cessione, la trasformazione o la fusione di azienda non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i diritti nei confronti della nuova azienda.
2. Il trasferimento d’azienda è disciplinato dalle norme di legge vigenti.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro determinata da fallimento o cessazione di attività dell’azienda al lavoratore spettano l’indennità sostitutiva di preavviso e il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme contrattuali.
CAPITOLO III
FORME DEL CONTRATTO DI LAVORO
Il presente Capitolo disciplina le forme del rapporto di lavoro utilizzabili nel settore.
Art. 10 – Contratto di lavoro a tempo parziale
1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. Nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti di lavoro, deve produrre copia delle relative lettere di assunzione.
2. Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto.
Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonché del presente CCNL, per quanto applicabili.
3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:
a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 17, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.
4. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno.
5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalità lavorative di cui al comma 3, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale che non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, con eccezione del caso in cui il lavoratore abbia in corso altri rapporti di lavoro la cui misura sia superiore al predetto 50%.
6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 3 ore.
7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10.
8. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma 9.
9. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella stabilita ai precedenti commi 7 e 8.
10. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
11. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 9 e 10 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore procapite pari al 50% della prestazione già concordata.
13. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità di cui ai commi 9 e 10, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, della RSA, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
14. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
15. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 29 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
16. Qualora, per effetto dell’adozione delle clausole flessibili e/o elastiche, la variazione della prestazione risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore a causa delle ragioni di seguito specificate, il lavoratore ha facoltà di modificare o disdettare tali clausole.
Dette ragioni sono le seguenti:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 45, lett. A), del CCNL.
17. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di eliminazione ovvero di modifica della clausola flessibile e/o elastica è inoltrata per iscritto dal lavoratore all’azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data di stipula della clausola flessibile e/o della clausola elastica.
La richiesta deve essere corredata di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16.
Verificata tale documentazione, l’azienda comunica per iscritto al dipendente l’efficacia della modifica o della disdetta, che ha effetto a partire dal 30° giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell’azienda.
Qualora i motivi documentati evidenzino situazioni individuali di particolare gravità e urgenza, l’azienda potrà non tener conto della tempistica di cui al presente comma.
18. E’ fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto relativo all’ulteriore adozione della clausola flessibile e/o elastica tra le aziende e i lavoratori che precedentemente abbiano revocato il consenso al loro utilizzo.
19. Ai sensi della normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
- necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata.
Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non può integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
20. Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessità di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il 2° grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 45, lett. A), del CCNL;
qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente è tenuto a produrre richiesta scritta all’azienda corredata di idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista già comunicata, il lavoratore è tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola.
21. Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro capite pari al 40% della prestazione già concordata.
22. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro.
23. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore procapite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 29 del vigente CCNL
– della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
24. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 21, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 29 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
25. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario. Tali prestazioni straordinarie possono essere effettuate anche in giornate non caratterizzate da normale attività lavorativa. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2, del presente CCNL. Il monte ore annuo di lavoro straordinario, di cui all’art. 20, comma 1, del vigente CCNL è riproporzionato in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa.
26. Le prestazioni di lavoro supplementare nonché quelle straordinarie dei lavoratori a tempo parziale con contratto a termine non possono eccedere i limiti massimi
rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero di mesi di durata dello specifico contratto a termine.
27. A termini dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, la retribuzione del personale a tempo parziale è regolata dalle disposizioni contrattuali per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
28. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
29. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
30. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
A decorrere dalla data del passaggio da tempo parziale a tempo pieno, i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono computati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa.
31. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Tale diritto di precedenza è assicurato ai lavoratori a tempo parziale e indeterminato
– con priorità per i dipendenti a tempo parziale che abbiano presentato domanda trovandosi nelle condizioni di cui al comma 32, capoverso 3, – occupati in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione; sempreché gli interessati ne facciano domanda scritta all’azienda, a seguito di comunicazione scritta dell’azienda stessa in luogo accessibile ai dipendenti nei locali dell’impresa.
Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72 lett. d).
A parità di condizione, prevarrà l’anzianità di servizio complessivamente maturata, anche a seguito di avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento, a termini dell’art. 6 del vigente CCNL. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
32. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
Nell’esame delle domande pervenute a termini del primo capoverso, l’azienda terrà conto prioritariamente delle domande dei dipendenti secondo le seguenti fattispecie:
- patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché il caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
- lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992;
- dipendente con figli di età inferiore ai tre anni;
- lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 45, lett. A), del CCNL.
A parità di condizioni, l’azienda terrà conto prioritariamente della maggiore anzianità di servizio complessivamente maturata, anche a seguito di avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento, a termini dell’art. 6 del vigente CCNL. In caso di ulteriore parità, prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
33. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
34. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nell’unità produttiva non può eccedere mediamente nell’anno:
a) il 18% nelle unità produttive fino a 500 dipendenti;
b) il 13% nelle unità produttive con oltre 500 dipendenti, con un minimo di 90 dipendenti.
35. Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la metà dell’orario normale a tempo pieno.
36. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.
Art. 11 – Contratto di lavoro a tempo determinato
Premessa
Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.
1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente, e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.
2. L’assunzione di personale con contratto a termine può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi del precedente art. 10.
3. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) ferie;
b) necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità;
c) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
d) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
e) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
f) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, etc.);
g) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
h) punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall’attività di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate;
i) lavori stagionali;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, per un periodo non superiore a 250 giorni calendariali consecutivi;
k) sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria restrittivi della libertà personale;
l) sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie mansioni a termini del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
m) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
1. infermità per malattia o infortunio non sul lavoro;
2. infortunio sul lavoro;
3. aspettativa legale e contrattuale, anche per motivi sindacali;
4. astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151;
5. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni.
4. Il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) non può eccedere mediamente nell’anno:
a) il 12% del totale del personale inquadrato dal livello 1 al livello 5 in tutte le Aree operativo–funzionali;
b) l’ 8% del totale del personale inquadrato dal livello 6 al livello 8 in tutte le Aree operativo–funzionali;
in entrambi i casi con un minimo di un lavoratore.
Per totale del personale inquadrato si intende il personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale, computandosi quest’ultimo secondo il criterio di cui all’art. 10, comma 36.
5. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
6. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.
7. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.
8. Possono essere altresì costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato con personale di cui all'art. 8 della legge 23.7.1991, n. 223 (liste di mobilità esterna).
9. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi a termini del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
10. L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
11. La durata dell'eventuale periodo di prova non può superare 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto di lavoro a tempo determinato e comunque non può superare l'equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato.
12. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da motivate ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
13. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
14. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 12, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
15. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui ai commi 19 e 20, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Nelle ipotesi di cui al precedente capoverso, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.
16. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, come novellato dalla legge n. 92/2012 e successive modifiche e abrogazioni, la durata dell’interruzione tra due successivi contratti di lavoro stipulati con il medesimo lavoratore è di almeno 20 giorni per i contratti di durata fino a sei mesi e di almeno 30 giorni per i contratti di durata superiore a sei mesi, oltre che nei casi di cui all’art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012, nei casi di assunzione a termine:
- di cui al precedente comma 3;
- di cui al successivo comma 20;
- nell’ambito di un processo organizzativo determinato da: fase di avvio di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente;
nonché in ogni altro caso previsto dagli accordi collettivi aziendali stipulati dalle parti titolari della contrattazione di 2° livello.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
17. Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
18. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine.
19. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta per una durata non superiore a otto mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
20. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, introdotto dalla legge 24.12.2007, n. 247, le disposizioni di cui ai precedenti commi
18 e 19 non trovano applicazione per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi e per gli effetti del comma 3, lettere a) e i) del presente articolo, al fine di assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi in relazione a esigenze cicliche, anche contrattualmente previste, nonché a maggiori flussi stagionali nelle località di interesse turistico o climatico ovvero in relazione a tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.
21. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
22. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 9 giorni calendariali per ogni mese di durata del contratto di lavoro. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento, unitamente all’obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
23. Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
24. L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.
25. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato pieno o parziale effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine; fermo restando il prioritario diritto di precedenza di cui all’art. 10, comma 32, capoverso 3.
Rispettati i diritti di precedenza di cui al precedente capoverso, per le eventuali residue assunzioni a tempo indeterminato disposte a termini del medesimo capoverso l’azienda terrà conto per il 60% dei lavoratori che siano stati assunti a termine, con uno o più contratti, con superamento del periodo di prova, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi; fermo restando che quanto previsto dal presente capoverso non trova applicazione nei confronti dei lavoratori ai quali, nei
rapporti di lavoro intercorsi con l’azienda siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
26. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 20 ha diritto di precedenza, sempreché abbia superato il periodo di prova, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.
27. Il diritto di precedenza di cui ai commi 25 e 26 può essere esercitato a condizione che il lavoratore, con richiesta scritta, manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla predetta data.
28. A parità di richieste di assunzione a termini dei commi 25 e 26, prevale l’anzianità di servizio maturata complessivamente presso la stessa azienda applicante il presente CCNL attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
29. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità, il periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini della maturazione del periodo di tempo necessario per il passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del presente CCNL.
30. La dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato costituiscono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C), del presente CCNL.
31. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi.
32. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.
Art. 12 – Contratto di inserimento/reinserimento
1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B, dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 15 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento/reinserimento per le seguenti categorie di persone:
a) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
b) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
e) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
6. Nella lettera di assunzione sono indicati:
- la durata del contratto;
- l’eventuale periodo di prova;
- l’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
- il livello d’inquadramento attribuito nella posizione parametrale B, inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B, normalmente spettante per le mansioni assegnate;
- il progetto individuale di inserimento o reinserimento.
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a 1/6 dei giorni calendariali della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B, delle Aree operativo–funzionali conduzione e tecnico–amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 è individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B, della tabella delle retribuzioni base parametrali in vigore.
9. Il contratto di inserimento/reinserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto può variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento/reinserimento può variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento/ reinserimento sono indicate:
a) la qualificazione da conseguire - alla quale è preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B, immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalità della formazione.
13. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. La registrazione sul “libretto formativo del cittadino” delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. i) del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 10.10.2005.
16. I risultati dell’attività formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, è pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto è incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
Tale trattamento, unitamente all’obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 27 del vigente CCNL con riguardo al
livello di inquadramento, posizione parametrale B, attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianità. In particolare, il predetto periodo è utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A, secondo quanto previsto dall’art. 15 del vigente CCNL.
20. La disciplina di cui al presente articolo è applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
NOTA A VERBALE
Ferma restando, a partire dall’1.1.2013, l’abrogazione del contratto di inserimento prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, della legge n. 92/2012 e successive modifiche, la disciplina contenuta nel presente articolo si applica ai contratti di inserimento instaurati a tutto il 31.12.2012.
Art. 13 – Contratto di somministrazione di lavoro
1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
• punte di più intensa attività, anche indotte dall’attività di altri settori, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
• quando la somministrazione di lavoro abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
• per l’esecuzione di attività o servizi che richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
2. I prestatori di somministrazione di lavoro, impiegati per le fattispecie individuate dal punto precedente, non potranno superare mediamente nell’anno l’8% dei lavoratori occupati dall’azienda (o utilizzatore) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro sino a cinque prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
3. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
4. Il trattamento economico spettante durante la missione è quello economico, normativo e occupazionale applicato dall’utilizzatore, ivi comprese le regolamentazioni relative all’orario di lavoro, alla retribuzione, alla disciplina della maternità e al divieto di discriminazione.
5. Sulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, l’utilizzatore informa il prestatore di lavoro somministrato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo.
6. In caso di mancanze sanzionabili sotto il profilo disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore, cui spetta il potere disciplinare, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n.300/1970.
7. Il contratto di somministrazione è vietato:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
• alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
8. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 300/1970, il prestatore di lavoro somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i
diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dall’utilizzatore.
9. L’utilizzatore informa il prestatore di lavoro somministrato dei posti vacanti a tempo indeterminato, tramite avviso generale affisso nel locali dell’utilizzatore stesso.
10. L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, alle R.S.A:
• il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione, fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette informazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula;
• ogni 12 mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
11. Il prestatore di lavoro somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro.
12. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.
Art. 14 – Contratto di apprendistato professionalizzante
A decorrere dal 21.6.2012, l’art. 14 del CCNL 5.4.2008 è sostituito dal seguente.
Finalità – Forma
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal presente articolo in attuazione del D.Lgs. 14.9.2011, n. 167 e dell’Accordo Interconfederale 18/4/2012, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a causa mista, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali a favore di lavoratori di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
2. Il contratto può essere stipulato con i predetti lavoratori per il conseguimento di qualifiche dal livello 2 al livello Q (Quadri) delle Aree operativo – funzionali del sistema di classificazione di cui all’art. 15 del vigente CCNL.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. L’assunzione di personale con contratto di apprendistato professionalizzante può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL; ferme restando le prestabilite durate dei periodi di formazione e le ore medie annue di formazione previste per gli apprendisti assunti a tempo pieno.
4. L’instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante richiede obbligatoriamente la forma scritta.
Nel contratto devono essere specificati, tra l’altro:
a) la prestazione oggetto del contratto;
b) il Piano formativo individuale (PFI), (Allegato 3), coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, contenente anche l’indicazione nominativa del tutore/referente aziendale, di cui ai successivi commi 34 e 35, quale figura di riferimento per l’apprendista ;
c) la qualificazione professionale ai fini contrattuali, al cui conseguimento è mirato il contratto di apprendistato sulla base degli esiti della formazione;
d) la durata complessiva del periodo di apprendistato e quella dei due periodi di formazione;
e) l’eventuale periodo di prova;
f) il livello di inquadramento e la retribuzione base parametrale nei due periodi di formazione.
Periodi di formazione: inquadramento e retribuzione base parametrale corrispondente
5. In relazione alla qualificazione da conseguire, il contratto di apprendistato professionalizzante si articola in due periodi di formazione come stabilito dalla tabella seguente:
A | B | C | ||
Durata 1° periodo formazione Mesi | Liv. inquad. | Durata 2° periodo formazione Mesi | Liv. inquad. | Xxxxxx complessiva contratto Mesi |
12 | 1 | 24 | 2B | 36 |
16 | 2B | 20 | 3B | 36 |
24 | 3B | 12 | 4B | 36 |
24 | 4B | 12 | 5B | 36 |
24 | 5B | 12 | 6B | 36 |
24 | 6B | 12 | 7B | 36 |
24 | 7B | 12 | 8 | 36 |
24 | 8 | 12 | Q | 36 |
Secondo quanto previsto dalla tabella di cui sopra, a decorrere dalla data di inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il relativo livello di inquadramento come sopra stabilito e la corrispondente retribuzione base parametrale, a termini dell’art. 15 del vigente CCNL.
6. Il periodo di apprendistato professionalizzante e quello di apprendistato per la qualifica e il diploma professionali, svolti presso altro datore di lavoro per le stesse mansioni o funzioni nei dodici mesi precedenti l’inizio del rapporto di lavoro, è
riconosciuto per intero al lavoratore, ai fini del complessivo periodo di formazione, anche nel caso di passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6 del vigente CCNL, previa presentazione di idonea documentazione.
Trattamento economico/normativo – Termine del periodo di formazione
7. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, nei confronti dell’apprendista trovano applicazione le norme del vigente CCNL che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello d’inquadramento; sempreché le predette norme non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto di apprendistato professionalizzante.
8. L’eventuale periodo di prova non può eccedere la durata di 60 giorni calendariali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del vigente CCNL.
9. Le indennità spettanti a norma dell’art. 33 del vigente CCNL sono riconosciute a decorrere dal 2° periodo di formazione, fatta eccezione per quelle di cui alle lettere a),b), d), e), g) che sono corrisposte a decorrere dal 1° periodo di formazione.
10. Il trattamento di cui all’art. 2, lettera C), del vigente CCNL, concernente la contrattazione aziendale correlata alla produttività, viene riconosciuto anche al lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante.
Qualora non sussistano i presupposti e/o le condizioni per la definizione di accordi aziendali di secondo livello, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, lett. C), comma 9.
11. In ogni caso, la retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare – per effetto delle minori trattenute contributive
– la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non apprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di servizio.
12. Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
13. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge; ivi compreso quello relativo al periodo di tempo necessario per il passaggio, nel livello di inquadramento relativo alla qualificazione conseguita, dalla posizione parametrale B) alla posizione parametrale A).
14. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, una delle parti intenda recedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione scritta all’altra con preavviso di 30 giorni calendariali, che decorre dal termine del periodo di apprendistato.
Durante il periodo di preavviso, il trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore è quello del rapporto di lavoro disciplinato dal presente articolo.
15. In ogni caso di passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6 del vigente CCNL, il periodo di apprendistato già svolto, di cui è fornita idonea documentazione dall’azienda cessante a quella subentrante, è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio.
Trattamento per malattia e infortunio non sul lavoro
16. Durante il periodo di apprendistato professionalizzante, il trattamento per le assenze, anche discontinue, dovute a malattia o infortunio non sul lavoro nonché per i periodi di ricovero ospedaliero e/o day hospital è regolato, per il lavoratore non in prova, dall’art. 46 del vigente CCNL.
Trattamento per infortunio sul lavoro
17. Nel caso di infortunio sul lavoro, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 47 del vigente CCNL.
Trattamento per gravidanza e puerperio
18. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di lavoratrici e/o lavoratori non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato, a termine dell’art. 7 del D.P.R. n. 1026/1976.
19. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio è corrisposto il trattamento cui all’art. 48 del vigente CCNL, con riguardo al livello di inquadramento del periodo di formazione in corso al momento dell’astensione dal lavoro.
Sospensione involontaria del rapporto di lavoro
20. In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di durata superiore a 30 giorni calendariali nel periodo di 36 mesi del contratto di apprendistato professionalizzante, anche attraverso il cumulo di più eventi, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l’azienda potrà prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.
Formazione
21. Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di classificazione del personale di cui all’art. 15 del vigente CCNL.
22. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali di cui al precedente comma sono stabilite dal presente CCNL.
I profili formativi sono quelli allegati al presente CCNL (Allegato 2).
23. La formazione è articolata in formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.
24. Appartiene alla esclusiva responsabilità e competenza dell’offerta formativa pubblica la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
La durata di tale formazione, che in ogni caso non può eccedere il monte ore complessivo di 120 ore medie nel triennio, è specificamente stabilita dall’offerta formativa pubblica, anche in misura differenziata, in relazione ai titoli di studio legali e agli attestati di qualifica o diploma professionale.
Tale formazione può svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda.
In mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dall’azienda.
25. La formazione professionalizzante è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore medie annue -ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, di cui all’accordo Stato-Regioni 21.12.2011 – e può essere svolta anche “on the job” e in affiancamento.
26. In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 24 e 25 può essere articolata secondo il seguente programma di apprendimento teorico- pratico:
a) Tematiche di base e trasversali:
- salute e sicurezza del lavoro;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- competenze relazionali;
b) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali:
- conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
- conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;
c) formazione “on the job” e in affiancamento.
La durata media annua della formazione professionalizzante di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) non superano rispettivamente il 40% e il 60% della durata media annua della complessiva formazione di cui al comma 25.
27. Nel primo anno di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata alla salute e sicurezza del lavoro e all’organizzazione aziendale.
28. La formazione può essere erogata utilizzando modalità quali: aula, formazione a distanza, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, visite aziendali, ecc.
Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all’interno l’azienda deve disporre di capacità formativa come indicato al comma 39.
29. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le attività previste dal suo Piano formativo individuale (PFI); a seguire le istruzioni del datore di lavoro e/o del tutore/referente aziendale inerenti il rapporto di lavoro e la formazione in atto; a prestare la sua opera con impegno e diligenza.
30. Il datore di lavoro è tenuto a verificare che l’addestramento e la formazione dell’apprendista siano assicurati secondo quanto previsto dal Piano formativo individuale (PFI), ai fini del conseguimento della prestabilita qualificazione.
31. In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine, il datore di lavoro è tenuto ad attestare l’attività formativa svolta.
32. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali sono registrate a cura dell’azienda nel “Libretto formativo del cittadino”.
Nelle more della piena operatività del citato Libretto, l’impresa provvede all’attestazione dell’attività formativa compilando il modulo allegato al presente CCNL.
Ore di formazione
33. Durante il triennio del contratto di apprendistato, le ore medie annue retribuite di formazione fanno parte dell’orario normale di lavoro.
Tutore/Referente aziendale
34. L’attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte dell’azienda la designazione di un tutore/referente che contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI) ed è incaricato di seguirne l’attuazione. Inoltre, egli attesta il percorso formativo dell’apprendista compilando la scheda di rilevazione dell’attività svolta, che deve essere firmata anche dall’apprendista stesso per presa visione.
Il tutore/referente costituisce per l’apprendista la figura aziendale di riferimento; la sua funzione viene svolta nei confronti di non più di 5 apprendisti.
35. Il tutore/referente aziendale deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato; nonché svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista e avere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Piano formativo individuale (PFI)
36. Il Piano formativo individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente accordo, è predisposto dall’azienda e definisce il percorso formativo del lavoratore.
Il piano è coerente con il profilo professionale relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso lavoratore.
37. Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione formale nonché il nome del tutore/referente aziendale e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale può essere integrato da un piano individuale di dettaglio ai fini della migliore specificazione del
percorso formativo dell’apprendista, in coerenza con il profilo professionale di riferimento.
38. La formazione dell’apprendista, che ha intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, può essere modulata tenendo conto della formazione già ricevuta, debitamente attestata.
In tal caso, nel PFI la formazione con contenuti a carattere trasversale già impartita può essere sostituita con la formazione a carattere professionalizzante di tipo tecnico
– scientifico ed operativo e con quella relativa alla sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali.
Capacità formativa interna dell’impresa
39. La capacità formativa interna dell’azienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutore/referente aziendale – dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzarne l’erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna.
Tale capacità deve essere attestata:
a) quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;
b) dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione da erogare.
Disposizioni finali
40. Ai fini di cui all’articolo 35 della legge n. 300/1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
41. Le aziende non possono dar corso all’assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 15 mesi precedenti.
A tal fine, non si computano gli apprendisti la cui cessazione del rapporto sia avvenuta: nel corso o al termine del periodo di prova, per dimissioni, per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per licenziamento collettivo, per licenziamento per passaggio di appalto ai sensi dell’art. 6 del CCNL, per superamento del periodo di comporto, per rifiuto di restare in servizio al termine del contratto di apprendistato.
42. La presente regolamentazione è integrata da profili formativi coerenti con gli standard professionali stabiliti dall’art. 15 del vigente CCNL e da uno schema di Piano formativo individuale (PFI), entrambi allegati al presente CCNL.
Sono altresì allegate Linee guida di orientamento (Allegato 4) – non vincolanti – per la distribuzione delle ore annue di formazione nel triennio, correlata alla programmazione degli argomenti oggetto dell’attività formativa.
43. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del D.lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni, e dell’Accordo interconfederale 18.4.2012 nonché delle Regolamentazioni di competenza delle Regioni.
NORME TRANSITORIE
Resta ferma l’applicazione:
- dell’art. 14 del CCNL 5.4.2008 ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a tutto il 25 aprile 2012;
- dell’Accordo Interconfederale 18.4.2012 ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dal 26 aprile 2012 a tutto il 20 giugno 2012.
DICHIARAZIONE FINALE
Qualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate disposizioni di legge che modifichino e/o integrino quanto disciplinato dal presente Capitolo III, le Parti sono impegnate a reincontrarsi tempestivamente per provvedere ai necessari adeguamenti normativi.
CAPITOLO IV INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 15 – Sistema di classificazione unica del personale
PREMESSA
In attuazione degli impegni assunti con il “Protocollo sulle politiche di settore” 4.12.2006 e con la “Dichiarazione programmatica per lo sviluppo del settore dei servizi ambientali” introduttiva al Capitolo I,
le Parti stipulanti confermano
l’impegno a promuovere la più estesa applicazione del presente CCNL quale ulteriore strumento di regolazione del mercato, al fine di contrastare i fenomeni di ingiustificato ribasso delle offerte nelle gare di appalto, che penalizzano qualità ed efficienza dei servizi, pregiudicando anche le condizioni di salute e sicurezza del lavoro degli addetti.
In tale premessa le Parti stipulanti convengono,
in relazione all’entrata in vigore della nuova classificazione del personale, di attivare iniziative, anche congiunte, nei confronti delle rappresentanze istituzionali degli Enti committenti per informarle opportunamente delle modifiche più significative del nuovo assetto organizzativo dei servizi – coerente con la necessità di dare ulteriore impulso al processo di espansione della raccolta differenziata – anche ai fini della predisposizione dei futuri capitolati di appalto.
Coerentemente le Parti, nel modificare ed implementare il sistema classificatorio, intendono rispondere alle mutate esigenze ambientali del territorio e quindi alle conseguenti nuove modalità della raccolta del rifiuto, attraverso lo sviluppo di nuove ed aggiornate figure professionali, con particolare riguardo agli operatori addetti alla raccolta differenziata.
1. A decorrere dall’1.5.2008, il personale dipendente è inquadrato nel presente sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali articolato in 9 livelli professionali e 15 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base mensili riportate nella allegata tabella. I livelli professionali 2,3,4,5,6,7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B e la posizione parametrale di attestazione A.
I livelli professionali 1, 8, Q hanno una sola posizione parametrale.
2. Le Aree operativo- funzionali sono le seguenti:
• Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
• Area conduzione;
• Area impianti e laboratori;
• Area officine e servizi generali;
• Area tecnica e amministrativa.
3. Il sistema di classificazione unica è di competenza esclusiva del livello di contrattazione nazionale e non può formare oggetto di integrazione o modificazione alcuna da parte della contrattazione di secondo livello.
4. I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le singole Aree di appartenenza.
5. Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neo-assunto per svolgere le mansioni previste nei livelli professionali 2, 3, 4 , 5, 6, 7 nonché in ogni caso di passaggio al livello superiore.
6. Le posizioni parametrali di tipo B sono altresì attribuite in caso di passaggio da posizione parametrale di tipo A o di tipo B di altro livello di qualsiasi Area.
7. A decorrere dall’1.5.2009, il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.
8. Il decorso del periodo di anni di cui al comma 7 e l'effettiva prestazione si intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B nell’ambito del medesimo livello professionale, e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A.
9. Ai fini della maturazione del periodo di anni di cui al comma 7 sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicuratori nonché i periodi di cui all’art. 42, comma 2, del presente CCNL. In caso di assunzione, ai presenti fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono considerati come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le giornate di non prestazione non retribuite.
10. Nell’ambito del sistema di classificazione unica di cui al presente articolo, si considerano equivalenti le mansioni e/o qualifiche inquadrate nello stesso livello professionale e relative ad Aree operativo – funzionali diverse.
L’espletamento di più mansioni dello stesso valore riconducibili allo stesso livello professionale non dà diritto all’inquadramento nel livello superiore.
11. Il passaggio di livello nella posizione parametrale iniziale B è comunicato al dipendente con lettera scritta, nella quale sono indicati la data di decorrenza del passaggio e il nuovo trattamento economico attribuito.
12. Nell’ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell’arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l’esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, anche relative ad altre Aree operativo – funzionali, sussistendone i requisiti.
13. Declaratorie, profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione a quelle espressamente indicate in relazione ai livelli di inquadramento.
14. Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell’equilibrio del sistema di classificazione unica del personale.
NORMA TRANSITORIA
Nei confronti del personale in forza all’1.5.2009, il periodo di permanenza già maturato fino a tale data nella posizione parametrale B è considerato utile ai fini del passaggio alla posizione parametrale A.
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DALL’1.5.2008
In considerazione del fatto che, per effetto dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale dall’1.5.2008, talune mansioni e/o qualifiche sono inquadrate in livelli o Aree operativo – funzionali diversi da quanto previsto dall’art. 14 del CCNL 30.4.2003, le Parti convengono quanto segue.
Ai dipendenti in forza all’1.5.2008 inquadrati alla data del 30.4.2008 in un livello superiore a quello stabilito dal presente sistema di classificazione unica sono riconosciuti convenzionalmente il livello d’inquadramento e il trattamento retributivo in atto al 30.4.2008, fatto salvo quanto previsto in calce all’art. 33 dalle Abrogazioni e Norme transitorie nonché dalle Disposizioni applicative finali e Abrogazioni. Nel presupposto di tale riconoscimento convenzionale, i predetti dipendenti svolgono, oltre alle mansioni già rivestite, anche quelle previste dalle nuove disposizioni del presente sistema di classificazione unica. La garanzia di cui al presente comma trova applicazione nei confronti dei predetti lavoratori anche nel caso di successive innovazioni o modificazioni organizzative delle attività dell’Area di appartenenza.
NORME TRANSITORIE PER IL PERSONALE IN FORZA AL 30.4.2003
1. Al personale inquadrato, alla data del 30.4.2003,nei livelli 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono attribuiti, dall’1.5.2003, rispettivamente le posizioni parametrali 0X, 0X, 0X, 0X, 0X, 0X, ferme restando le mansioni in atto. Al personale inquadrato, alla data del 30.4.2003, nel livello 8 è attribuito, dall’1.5.2003, il nuovo livello 8 e la relativa posizione parametrale.
2. Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30.4.2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del CCNL 2.8.1995 e non destinati – secondo le previsioni del citato articolo – a mansioni di 2° livello è attribuito dall’1.5.2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base
parametrale di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese, non assorbibile, quale differenza rispetto ai medesimi elementi retributivi del precedente livello 1.
3. Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30.4.2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del CCNL 2.8.1995 e destinati – secondo le previsioni del citato articolo - a mansioni di 2° livello è attribuito, al compimento di 3 mesi di servizio decorrenti dalla data di assunzione e sempre che siano confermati in servizio per superamento del periodo di prova, la posizione parametrale 2A alla quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base parametrale € 1.246,01. Fino al compimento dei predetti 3 mesi, a tali dipendenti è attribuito dall’1.5.2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30.4.2003, la retribuzione base parametrale di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese che viene assorbito integralmente all’atto dell’attribuzione della posizione parametrale 2A, per effetto di quanto previsto al periodo che precede.
4. Gli assegni ad personam di cui alle presenti Norme transitorie fanno parte della retribuzione individuale a tutti gli effetti.
5. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 delle Norme transitorie per il personale in forza al 30.4.2003, è definita la seguente tabella di derivazione, valida per il passaggio dei dipendenti in forza al 30.4.2003 e in forza anche all’1.5.2003 dal sistema di classificazione ex art. 12 del CCNL 2.8.1995 al sistema di classificazione unica di cui all’ art. 14 del CCNL 30.4.2003:
Livello d’inquadramento dei dipendenti in forza al 30.4.2003 ex art. 12 CCNL 2.8.1995 | Corrispondente livello attribuito ai medesimi dipendenti in forza all’1.5.2003 ex art. 14 CCNL 30.4.2003 |
1 | (Cfr. Commi 1 e 2 delle |
Norme transitorie) | |
2 | |
2A | |
3 | |
3A | |
4 | |
4A | |
5 | |
5A | |
6 | |
6A | |
7 | |
7A | |
8 | |
8 |
AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO
Declaratoria di area operativo funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell’ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria “B”, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato.
L’area prevede quattro livelli professionali e sette posizioni parametrali.
1° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “A”.
Profili esemplificativi:
- addetto all’ attività di spazzamento e/o raccolta anche con l’ausilio di veicoli;
- addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori;
- addetto ad attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle pubbliche affissioni/deaffissioni, pulizia e cancellazioni scritte murarie.
2° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale, all’installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai xxxxx xxxx, pozzetti stradali, raccolta acque fecali; ecc.
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l’ausilio di veicoli e mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d’opera;
- operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria; ecc.
4° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- Caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro,coordina e controlla l’attività di altri lavoratori;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori; ecc.
AREA CONDUZIONE
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento.
L’area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali.
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti ; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T.
Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore.
Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri; bidoni con capacità massima di 360 litri.
Le parti stipulanti convengono che le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata del conducente di autocompattatore come operatore unico ovvero in concorso con altro operatore – introdotte già a partire dall’entrata in vigore della presente classificazione – sono oggetto di esame congiunto tra le imprese e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, per confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle connesse condizioni di lavoro.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
1. Al fine di consentire ad ogni singola azienda l’adeguamento tecnico-organizzativo conseguente alle nuove modalità operative della raccolta con il conducente di autocompattatore come operatore unico (livello 3), l’attuazione delle stesse si realizzerà al più tardi entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente classificazione del personale; fermo restando che nelle more di tale attuazione continuerà a trovare applicazione l’assetto organizzativo dell’Area conduzione in atto, a termini dell’art. 14 del CCNL 30.4.2003, in ogni singola azienda.
2. Nell’arco temporale di cui alla disposizione n. 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente classificazione del personale, nei contratti di appalto in esecuzione ovvero nelle clausole di appalti già aggiudicati ma non ancora avviati, sia previsto l’utilizzo obbligatorio di bidoni di capacità superiore a quanto previsto, le imprese interessate e la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture
territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, si incontreranno per definire con accordo aziendale una soluzione coerente con quanto stabilito nel presente livello 3, relativamente alla raccolta meccanizzata con operatore unico.
3. A tal fine, le imprese convocheranno le rappresentanze sindacali di cui sopra entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore della presente classificazione del personale; fermo restando che, nelle more della definizione contrattuale, continuerà a trovare applicazione l’assetto organizzativo dell’Area conduzione in atto, a termini dell’art. 14 del CCNL 30.4.2003, nelle singole imprese interessate.
4. Le imprese interessate informeranno tempestivamente l’Ente committente in merito alla problematica di cui sopra, determinata dalle modifiche introdotte nell’Area conduzione, e in merito ai connessi impegni sindacali, anche per l’adozione dei necessari provvedimenti risolutivi.
4° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).
Profili esemplificativi:
conducente di: autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento assistito da apparecchiature video computerizzate; autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 T.; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.
Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in xxxxx xxxx, in concorso con uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.
AREA IMPIANTI E LABORATORI
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti; impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi; piattaforme ecologiche; impianti di produzione di calore ed energia elettrica; impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi; reti fognarie; ecc.
L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
1° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Operai che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore.
Profili esemplificativi:
- manovale addetto ad operazioni semplici quali: carico e scarico, pulizia, lavaggio, magazzino, preselezione manuale e/o meccanizzata dei rifiuti destinati alle raccolte differenziate; ecc.
2° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Profili esemplificativi:
- operaio addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
- addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti; ecc.
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio
lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:
- carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l’uso di mezzi d’opera di peso totale a terra fino a 10 T.;
- operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione;
- operaio addetto ai lavori di posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e relative opere meccaniche e xxxxxxx su reti e misuratori di distribuzione;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d’opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
- operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre operazioni connesse, esclusa l’attività di registrazione di cui al livello superiore; ecc.
4° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Profili esemplificativi:
- operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l’uso di mezzi d’opera di peso totale a terra superiore a 10 T.;
- operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
- operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore;
- operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell’impianto; ecc.
5° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- operaio che negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui è assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E’ in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione;
- operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d’analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell’impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti; ecc.;
- operatore esterno di termovalorizzatore con patente di 1° grado;
- operatore DCS di termovalorizzatore con patente di 1° grado.
DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DALL’1.5.2008
I dipendenti in forza all’1.5.2008 inquadrati alla data del 30.4.2008 nel livello 5 dell’Area Impianti officina, ai quali è stata corrisposta nel mese di aprile 2008 l’indennità di cui all’art.31, lett. j), del CCNL 30.4.2003, sono inquadrati dall’1.5.2008 con la qualifica di capo turno impianto nel livello 6, parametro B, dell’Area tecnica e amministrativa, con contestuale assorbimento della predetta indennità nella nuova retribuzione base parametrale attribuita.
AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA
Declaratoria di Area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell’impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
L’area prevede sette livelli professionali e dodici posizioni parametrali.
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); ecc.
4° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esamina per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.
C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all’elaborazione dei dati ivi contenuti con l’utilizzo di mezzi informatici; ecc.
- operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell’elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati; ecc.
- addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all’applicazione della tariffa rifiuti; ecc.
5° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l’attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l’attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l’assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l’addestramento dei neo-inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l’analisi informatica di una procedura, sulla base dell’analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale; ecc.
6° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell’ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi:
- capo ufficio;
- ispettore e/o preposto al controllo e all’organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
- lavoratore che, nell’ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l’elaborazione di proposte.
Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche;
- Capo turno impianto: Tecnico conduttore/manutentore che, in possesso della patente di 1° grado generale per impianto di smaltimento dei rifiuti, è in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione. Ha compiti di guida, coordinamento e controllo delle squadre dei lavoratori in turno, ed è responsabile del rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ad ai risultati della lavorazione, nonché del rispetto delle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di accettazione dei rifiuti;
- Responsabile tecnico-amministrativo/coordinatore di officina di dimensioni rilevanti per cospicuo numero di addetti e per complessità di interventi ovvero responsabile tecnico- amministrativo/coordinatore di più officine;
- Lavoratore che svolge l’attività in laboratori chimici complessi di ricerca e sviluppo per l’effettuazione delle quali sia richiesto il titolo di laurea breve o a fronte di una decennale esperienza professionale acquisita nel settore specifico e debitamente certificata; ecc.
DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DALL’1.5.2008
I dipendenti in forza all’1.5.2008 inquadrati alla data del 30.4.2008 nel livello 6 dell’Area tecnica e amministrativa con la qualifica di capo impianto sono inquadrati dall’1.5.2008 con la stessa qualifica nel livello 7, parametro B, della medesima Area.
7° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi:
- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
- analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell’hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
- lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla direzione ed assicura l’analisi ed il controllo periodico dell’andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
- capo impianto: responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata; ecc.
8° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale.
Profili esemplificativi:
- capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
- lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovrintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di investimento per nuovi servizi; ecc.
LIVELLO Q (QUADRI)
Declaratoria
E’ attribuita la categoria di Quadro, sia di linea che di staff, ai dipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenza specialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità organizzative aziendali ovvero funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza.
Ricoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo di particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o anche di collaboratori e/o unità organizzative di particolare complessità.
Disciplina integrativa per la categoria dei Quadri
1. E’ istituito, dall’1.5.2008, il livello Q nel quale sono collocati i dipendenti con categoria di Quadro. Ai Quadri si applica la disciplina del vigente CCNL nonché quella di seguito specificata.
2. L’Azienda fornisce ai Quadri i necessari elementi informativi circa gli obiettivi aziendali sia per quanto riguarda il settore di attività nella quale sono inseriti sia riguardo alle più generali problematiche gestionali dell’impresa, con particolare riferimento a modifiche strutturali della configurazione organizzativa aziendale e al mutamento degli assetti tecnologici.
3. L’azienda cura la formazione dei Quadri, con particolare riguardo alle problematiche organizzative, gestionali e relazionali e promuovendo altresì il loro aggiornamento professionale. A tal fine, l’azienda organizza specifici progetti e corsi formativi a loro favore, nell’ambito di un programma di formazione continua.
4. I Quadri hanno diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresì la possibilità, previa autorizzazione della Direzione, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
5. L’azienda garantisce l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
6. Al dipendente assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, è attribuita la categoria di Quadro trascorso un periodo lavorativo di 180 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni.
7. In materia di orario di lavoro si applica ai quadri quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 della Legge n. 190/1985. Conseguentemente, con la presente regolamentazione è stata data piena attuazione alla legge predetta.
DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DALL’1.5.2008
I dipendenti in forza all’1.5.2008 inquadrati alla data del 30.4.2008 nel livello 8 dell’Area tecnica e amministrativa con formale attribuzione della categoria di Quadro, mantenendo detta categoria, sono inquadrati dall’1.5.2008 nel nuovo livello Q (Quadri) ferme restando le funzioni rivestite al 30.4.2008.
AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all’organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.
L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.
1° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore.
Profili esemplificativi:
- usciere, portiere, custode, commesso e figure xxxxxxxxx;
- addetto a centralina telefonica fino a 5 linee;
- addetto alle pulizie;
- addetto al lavaggio di automezzi;
- addetto al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e relativi rabbocchi del livello dell’acqua, olio e gomme, senza responsabilità amministrative; ecc.
2° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori/operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”.
Profili esemplificativi:
- addetto a centralina telefonica con più di 5 linee;
- addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l’ausilio di elevatori meccanici;
- addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, proiettori,ecc.) dei quali assicura, altresì, la piccola manutenzione; ecc.
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Nell’ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:
- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
- guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l’idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
- addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delle schede inventario, anche con l’imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d’opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore; ecc.
4° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Nell’ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore.
Profili esemplificativi:
- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
- elettricista;
- elettrauto;
- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l’imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo; ecc.
5° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
- operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l’interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l’attività dei lavoratori nell’area di propria competenza;
- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile.
Coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale e amministrativa.
E’ responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge; ecc.
* * *
DICHIARAZIONI DELLE PARTI STIPULANTI
1. Al fine di valorizzare e favorire la crescita professionale del personale, qualora nell’ambito del singolo appalto di servizio l’azienda intenda provvedere alla copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione che comportino contrattualmente un avanzamento al livello superiore, l’azienda stessa verificherà preventivamente la possibilità di soddisfare tale esigenza tra i dipendenti in forza presso lo specifico appalto, sempreché risultino in possesso dei requisiti e/o dei titoli stabiliti; comunque fatte salve, prioritariamente, le eventuali assunzioni disposte per collocamento obbligatorio a termini di legge e quelle di cui all’art. 10, comma 31, del presente CCNL.
2. In relazione al processo di espansione della modalità cosiddetta porta a porta o domiciliare nei servizi di raccolta, le Parti stipulanti convengono quanto segue.
In caso di ristrutturazione ovvero di innovazioni tecnico – organizzative dei servizi di raccolta, disposte dall’azienda successivamente all’entrata in vigore della nuova classificazione e tali da avere oggettive implicazioni sui livelli occupazionali dell’Area conduzione, l’impresa convocherà la RSU o in mancanza le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, al fine di ricercare per i dipendenti interessati possibili soluzioni di salvaguardia occupazionale e di mantenimento, in via convenzionale, del livello d’inquadramento e del trattamento retributivo in atto.
Gli incontri di cui sopra saranno esperiti preliminarmente ad ogni altra procedura di legge in materia.
* * *
Art. 16 – Mutamento di mansioni
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle del superiore livello, nella posizione parametrale B, che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. In relazione alle esigenze organizzative, il dipendente può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico o morale della sua condizione.
3. Al dipendente che in forma esplicita e dietro preciso mandato è chiamato a svolgere temporaneamente mansioni superiori è riconosciuta la retribuzione base parametrale del superiore livello – relativa alla posizione parametrale B, ove prevista – per il periodo relativo alla loro effettuazione.
4. L'esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio al superiore livello, salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del dipendente sostituito.
5. Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l’assegnazione al livello superiore – nella posizione parametrale B, ove prevista – diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni ovvero, per la sola posizione di Quadro, dopo un periodo lavorativo di 180 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni.
6. L’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d’intesa con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per l’assegnazione temporanea e per il passaggio ai livelli 7, 8, Q.
7. In caso di reinquadramento in livello inferiore per definitivo mutamento di mansioni per giustificato motivo oggettivo, sempreché vi siano posti disponibili nell’organizzazione del lavoro aziendale e il lavoratore interessato risulti idoneo allo svolgimento delle nuove mansioni, al dipendente è attribuita la posizione parametrale A, ove prevista, del livello inferiore nel quale è reinquadrato.
L’inidoneità alle mansioni specifiche di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni è regolata a termini del medesimo articolo.
CAPITOLO V
ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA’, RIPOSI, FERIE PREMESSA
In considerazione:
- del fatto che la gestione del ciclo completo dei servizi ambientali costituisce un servizio pubblico essenziale volto alla tutela costituzionale del diritto della persona alla salute e all’igiene;
- della peculiarità delle prestazioni rese dal personale regolato dal presente CCNL e in osservanza delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- delle ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione del lavoro dei servizi assicurati dalle aziende;
le Parti stipulanti si danno atto
che le disposizioni contenute nel presente capitolo V costituiscono attuazione delle deleghe previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, come modificato dal successivo Decreto Legislativo 19 luglio 2004 n. 213, anche con riferimento alle deroghe ed eccezioni previste dagli articoli 7, 9 e 17 del medesimo Decreto, e rappresentano una normativa complessivamente idonea a realizzare la “protezione appropriata” dei lavoratori richiesta dall’art. 17, comma 4, del Decreto citato.
Art. 17 – Orario di lavoro
1. A decorrere dall’1.5.2009, l’orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l’orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dall’1.1.2005; fermo restando quanto stabilito nella nota a verbale in calce al presente articolo.
3. La nuova misura dell’orario normale di lavoro settimanale non determina modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. La durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 50 ore.
5. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro è di 10 ore.
6. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
7. A termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
8. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
9. Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. dovranno essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche e organizzative.
10. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
11. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
12. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
13. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
14. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 20, sempreché sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.
15. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
NOTA A VERBALE
Con riguardo al personale turnista di cui al comma 2 del presente articolo, le Parti stipulanti si danno atto che:
a) la riduzione dell’orario di lavoro concessa progressivamente a partire dall’1/1/1994 ai dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo è stata attuata con il riconoscimento, a titolo compensativo, di un monte ore individuale di permessi retribuiti in ragione d’anno di servizio, computandosi pro quota le frazioni settimanali in relazione all’inizio e alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Tale monte ore individuale è pari a: 26 ore annue complessive dall’1/1/1994; 52 ore annue complessive dall’1/1/2004; a 78 ore annue complessive dall’1/1/2005; a 104 ore annue complessive dall’1/1/2010;
b) compatibilmente con le esigenze di servizio, dette ore di permesso sono godute entro il mese di dicembre di ogni anno. Qualora non fruite entro tale termine, esse sono liquidate entro il mese di marzo dell’anno seguente, con riferimento ai valori di retribuzione globale in atto nel precedente mese di dicembre.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 17, commi 3 e 7, del CCNL 5.4.2008, si danno atto che la progressiva riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore, iniziata a partire dall’1.7.1986 ai sensi dell’art. 20, lett. A) del CCNL 4.2.1984 e conclusa a partire dall’1.5.2009 a termini dell’art. 17, comma 1, del CCNL 5.4.2008, è stata fin dall’inizio convenuta e finalizzata anche a ricomprendere in tale riduzione i tempi occorrenti a indossare/togliere gli indumenti di lavoro nonché occorrenti alle operazioni di pulizia e igiene personali.
In tale prospettiva, il tempo di lavoro effettivo è stato ridotto mantenendo inalterata la retribuzione, con effetto, quindi, compensativo dei tempi necessari a svolgere tutte le operazioni accessorie di cui all’art. 17, comma 9.
L’ambito generalizzato della riduzione dell’orario di lavoro è stato conseguentemente contemplato al fine di assicurare per tutto il personale una gestione uniforme nelle aziende.
Art. 18 – Orario di lavoro multiperiodale
1. L’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.
2. La durata dell’orario normale di lavoro di 36 ore può essere fissata, anche per distinti settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori, come media settimanale da effettuarsi in periodi non superiori a 6 mesi.
3. Qualora la prestazione dell’orario giornaliero interessi l’arco temporale 22,00 / 06,00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà essere superiore a 8 ore.
4. Nell’ambito dei regimi di orario multiperiodale di cui al comma precedente, le ore ordinarie di lavoro non possono superare le 42 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali.
5. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell’articolazione multiperiodale, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 36 ore, né al trattamento per il lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 36 ore.
I lavoratori interessati percepiranno per l’intero periodo la retribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l’orario programmato vanno considerate e retribuite come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze contrattuali mensili.
6. Le parti si incontreranno a livello aziendale, quattro mesi prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti le seguenti materie:
- i segmenti produttivi ove applicare l’orario di lavoro multiperiodale;
- le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell’orario multiperiodale.
7. In tale ambito, saranno oggetto di contrattazione:
- le eventuali categorie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria;
- le modalità di comunicazione/informazione ai lavoratori interessati dall’orario multiperiodale, che dovranno essere fornite agli stessi sessanta giorni prima dell’avvio dell’orario multi periodale.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto ai commi 2 e 4 del presente articolo.
NOTE A VERBALE
1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo sono utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato di cui all’art. 2, lett. C).
2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multi periodale in vigore alla data del 21.3.2012.
Art. 19 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 17, commi 1 e 2, può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, semprechè la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2.
3. La media dell’orario settimanale di lavoro può essere realizzata:
a) per singole settimane non consecutive con prestazioni lavorative giornaliere di durata normalmente non inferiore a 3 ore e non superiore a 10 ore;
b) per periodi plurisettimanali consecutivi non superiori a due mesi, con prestazioni lavorative settimanali di durata normalmente non inferiore a 25 ore settimanali e non superiore a 50 ore settimanali.
4. Le modalità di attuazione dell’orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 3 – che possono riguardare singole attività o categorie di lavoratori – nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti.
5. Gli orari di lavoro e i periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 3 sono comunicati con ordine di servizio ai lavoratori interessati:
a) con preavviso di 4 giorni calendariali precedenti l’inizio della settimana singola;
b) con preavviso di 12 giorni calendariali precedenti l’inizio del periodo plurisettimanale.
6. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, le prestazioni lavorative, rese oltre l’orario settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2, e fino a 50 ore settimanali per un massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del:
- 15 % per le prime 120 ore;
- 20 % per le residue 30 ore.
Il trattamento di cui al presente comma è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
7. Le variazioni dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dei programmi di attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 3 non danno diritto al trattamento per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamento retributivo contrattualmente dovuto.
8. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.
9. Nei periodi in cui siano in atto programmi di attività lavorativa flessibile, ai sensi della lettera b) del comma 3, ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario.
10. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4, si verifichino assenze per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
11. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Le parti si danno atto che:
• l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
• gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.
Art. 20 – Lavoro straordinario, notturno, festivo
1. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 17, commi 1 e 2, e all’art. 18, comma 5, 2° periodo.
Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari, anche imprevedibili, esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 200 ore annue pro-capite non cumulabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a) straordinario diurno feriale: 15% sulle prime 50 ore annue; 31% sulle ore annue eccedenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
b) straordinario diurno festivo: 65%;
c) straordinario notturno feriale: 50%;
d) straordinario notturno festivo: 75%.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario dalla cinquantunesima alla centesima ora compresa saranno compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata della percentuale del 23% a seguito dell’espletamento di un esame congiunto preventivo, ai fini della tutela della sicurezza del lavoro, che l’azienda attiverà con la rappresentanza sindacale aziendale e le strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, sulle modalità e sui criteri attuativi del lavoro straordinario che dovranno essere predisposti dall’azienda (programmazione dell’utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”).
Dell’effettuazione del predetto esame congiunto e della conseguente applicazione della percentuale di cui al presente comma l’azienda darà immediata comunicazione ai lavoratori con specifico ordine di servizio.
Nell’obiettivo di fruire del regime legale della detassazione per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire misure, criteri e modalità per il lavoro straordinario e per il lavoro festivo.
4. Nelle settimane in cui si verifichino assenze parziali dal lavoro, retribuite o indennizzate dai competenti Istituti, le eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale settimanale di lavoro non saranno considerate utili al computo del monte annuo di 200 ore; ferma restando la corresponsione della maggiorazione di lavoro straordinario in misura corrispondente a quella derivante dall’applicazione dei commi 2 e 3.
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 21, comma 1.
Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall’azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
- festivo diurno: 50%;
- festivo notturno: 75%.
7. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22.00 e le ore 06.00; fatto salvo quanto previsto al comma 12.
Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
9. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22.00 alle 06.00.
10. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
11. Il lavoro notturno di cui al comma 7 è compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%; fatto salvo quanto previsto al comma 12.
Detta maggiorazione è omnicomprensiva di ogni effetto retributivo legale e contrattuale anche aziendale, fatto salvo quanto previsto all’art. 74 relativamente al Trattamento di Fine Rapporto.
12. A decorrere dall’1.4.2012, relativamente ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4 del mattino, si considera prima ora del servizio diurno l’ora dalle 5 alle 6 e per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale non superiore al 20%, convenuta a seguito dell’espletamento di una
contrattazione di secondo livello specificamente attivata allo scopo di definire modalità e criteri attuativi di tali turni (programmazione dell’utilizzo, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”), ai fini della tutela della sicurezza del lavoro.
Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della specifica trattativa - fatte salve le eventuali proroghe concordate tra le parti - non sia stata sottoscritta la prevista intesa, le parti aziendali potranno richiedere l’assistenza delle parti nazionali stipulanti per il perfezionamento dell’intesa stessa.
Nell’obiettivo di fruire dei regimi legali della detassazione e della decontribuzione, per effetto di incrementi di produttività, efficienza, qualità, ecc., le parti aziendali potranno definire misure, criteri, modalità per il lavoro notturno, eventualmente anche nell’ambito della trattativa di cui sopra.
Resta ferma la corresponsione della sola normale retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle successive ore diurne.
13. I trattamenti di cui ai commi 2, 3, 6, 11 e 12 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, in quanto il maggiore assorbe il minore.
14. Con riguardo al lavoro straordinario e festivo, la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire un monte ore annuo di lavoro straordinario superiore a quello previsto dal comma 1.
15. Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce informazione specifica alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario procapite del semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
16. Sono fatti salvi gli accordi collettivi aziendali in vigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo.
Art. 21 – Giorni festivi
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4;
b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività religiose:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Pasqua (mobile);
- Lunedì dell’Angelo (mobile);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- X.Xxxxxx (25 dicembre);
- X.Xxxxxxx (26 dicembre);
- Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate.
3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.
Art. 22 – Trattamento per i giorni festivi e per le festività religiose soppresse
A) Trattamento per i giorni festivi
1. Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all’art. 21 comma 1, lett.
b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell’orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell’art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
2. Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale domenicale ovvero di riposo settimanale compensativo è riconosciuto il trattamento di cui all’art. 25, comma 5.
3. Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.
4. Nelle festività di cui all’art. 21, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. Nelle festività di cui all’art. 21, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale compensativo, spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
6. Nella giornata di Pasqua è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, una quota giornaliera di retribuzione globale.
B) Trattamento per le festività religiose soppresse
1. In sostituzione delle festività religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5.3.1977, n. 54 e successive modificazioni nonché del relativo trattamento economico, a decorrere dall’1.1.2004 sono riconosciuti due giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire compatibilmente con le esigenze di lavoro.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre del medesimo anno.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i due giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora il dipendente sia in forza alle date delle due residue festività religiose soppresse, Ascensione (mobile) e SS. Xxxxxx x Xxxxx (29 giugno). Qualora il dipendente sia in forza solo in una delle due festività, sarà riconosciuto un solo giorno di permesso retribuito.
Ai presenti fini a nulla rilevano le festività soppresse del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile), per effetto di quanto precisato nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. Per la prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale, senza alcuna maggiorazione, da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto. Tale prestazione non dà luogo in nessun caso a corrispondenti permessi compensativi.
5. Qualora la suddetta giornata del 4 novembre coincida con il normale giorno di riposo settimanale, domenicale o compensativo, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
NORMA TRANSITORIA
I dipendenti che, alla data del 30.4.2003, godevano di un periodo di ferie di maggior favore mantengono, ad personam, tale trattamento.
CHIARIMENTO A VERBALE
A decorrere dall’1.1.2004, due giorni (19 marzo e Corpus Domini) dei quattro di permesso retribuito, previsti dall’art. 30 del CCNL 2.8.1995 a compensazione delle residue quattro festività soppresse, sono stati abrogati in quanto assorbiti per effetto della riduzione di un’ora dell’orario di lavoro, progressivamente attuata dalla stessa data.
Art. 23 - Ferie
1. Il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale.
2. Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, il periodo di ferie è di 22 giorni lavorativi.
3. Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del periodo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
4. Sulla base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle
competenti strutture territoriali delle XX.XX. stupulanti, l’Azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei dipendenti.
5. Il periodo di ferie annuale ha normalmente carattere continuativo.
6. In caso di frazionamento, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle località/stazioni montane, balneari e climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti.
7. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell’anno successivo.
8. Le festività di cui all’art. 21, comma 1, lett. b) e c) che cadano durante il periodo di ferie non assorbono il coincidente giorno di ferie.
Nel caso in cui, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, tali festività cadano nel sesto giorno prelavorato retribuito, le stesse si intendono assorbite.
9. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
10. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
11. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
12. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Art. 24 – Riposo giornaliero
1. In ogni periodo di ventiquattro ore, decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa stabilita dall’azienda, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo giornaliero consecutivo.
Art. 25 – Riposo settimanale
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, le parti convengono quanto segue.
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
3. Il riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può cadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo.
In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo.
4. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
5. Per il personale addetto a turni avvicendati, l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e l’inizio della successiva.
6. Sono oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello collocazione e modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle presenti disposizioni, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico.
Art. 26 – Banca delle ore
1. E’ attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse.
2. In assenza di accordo collettivo aziendale che regolamenti la Banca delle ore, è facoltà del singolo lavoratore chiedere l’attivazione individuale della stessa per l’accredito delle ore di straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue.
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di novembre precedente l’anno in cui il lavoratore intende utilizzare la Banca delle ore.
L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione.
Successivamente alla revoca, il lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di utilizzazione della Banca delle ore secondo le modalità di cui sopra.
3. L’azienda fornirà alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, nonché ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca predetta.
4. Relativamente alle ore accreditate in banca ore ai sensi del comma 2, spetta in ogni caso al lavoratore il pagamento delle pertinenti maggiorazioni.
5. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 è effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
6. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di cui al comma 2 ha luogo secondo due modalità:
a) per permessi fino a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
b) per permessi superiori a tre ore previa richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi.
7. Le ore assegnate sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello della assegnazione stessa.
8. La richiesta di ore di cui comma 2, relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo, è accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nei periodi programmati di ferie annuali.
9. Le richieste di ore di cui al comma 2 sono accolte nel limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati.
Qualora le richieste superino il limite predetto si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all’unità, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.
10. Qualora da parte del dipendente non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste di cui al comma 2 sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 8 e 9.
11. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento, le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente.
Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue sono assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno.
Trascorso tale ultimo termine, le eventuali ore residue non danno luogo ad ulteriore recupero né a trattamenti compensativi, eccezion fatta per il caso in cui, nel complessivo periodo di due anni, il godimento delle ore residue sia stato precluso da infermità per malattia ovvero infortunio sul lavoro.
In quest’ultimo caso le eventuali ore residue saranno liquidate all’interessato nel mese di gennaio successivo al biennio, con corrispondenti quote di retribuzione globale relativa al precedente mese di dicembre.
In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 9.
12. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di cui al comma 2, accreditate ma non ancora utilizzate, sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento è dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione dei servizi.
Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle competenti strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti, una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 11.
CAPITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 27 – Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è mensile e la sua composizione è stabilita come segue.
2. La retribuzione base parametrale mensile, di cui alla tabella A) in calce al presente articolo, è costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:
a) le retribuzioni parametrali in vigore al 30.4.2003, che includono i valori di cui all’art. 17 del CCNL 2.8.1995;
b) l’indennità di contingenza in vigore al 30.4.1992;
c) l’EDR di cui all’Accordo nazionale 20.12.1999;
d) gli aumenti retributivi mensili stabiliti dal CCNL 30.4.2003 e dai successivi rinnovi contrattuali nazionali.
3. La retribuzione individuale mensile è costituita dai seguenti elementi:
a) la retribuzione base parametrale mensile di cui al comma 2;
b) gli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 28;
c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
d) l’eventuale assegno ad personam.
4. La retribuzione globale mensile è costituita dai seguenti elementi:
a) la retribuzione individuale mensile di cui al comma 3;
b) l’indennità di funzione di cui all’art. 33, lettera f);
c) l’indennità integrativa di cui all’art.33, lettera g), per 12 mensilità;
d) l’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992, pari a € 10,33 per 13 mensilità.
5. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alle modalità e ai criteri di erogazione delle varie indennità riconosciute ai sensi del presente contratto, restano escluse dalla composizione della retribuzione globale di cui al comma 4: le indennità di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), i) di cui all’art. 33, comma 3; i trattamenti di cui agli artt. 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38.
CHIARIMENTO A VERBALE DELLE PARTI STIPULANTI
Ai fini dei trattamenti dei diversi istituti disciplinati dal vigente CCNL, si considerano le retribuzioni come di seguito specificate.
A. La retribuzione base parametrale di cui al comma 2 del presente articolo è utile ai fini del trattamento per:
- mutamento mansioni, di cui all’art. 16;
- orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui all’art. 19;
- indennità turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all’art. 33, comma 3, lett.a);
- indennità maneggio denaro, di cui all’art. 33, comma 3, lett. c);
- multa fino a 4 ore, di cui all’art. 72, comma 1, lett. c).
B. La retribuzione individuale di cui al comma 3 del presente articolo è utile ai fini del trattamento per:
- straordinario, festivo, notturno, di cui all’art. 20;
- indennità sgombero neve, di cui all’art. 33, comma 3, lett. d);
- indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6;
- trasferta, di cui all’art. 35, comma 4, lett. b).
C. La retribuzione globale di cui al comma 4 del presente articolo è utile ai fini del trattamento per:
- periodo di prova, di cui all’art. 5;
- pause, di cui all’art. 17, comma 11;
- trattamento per giorni festivi e festività religiose soppresse, di cui all’art. 22;
- ferie, di cui all’art. 23;
- 13^ mensilità di cui all’art. 31, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g);
- 14^ mensilità di cui all’art. 32, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992;
- rimborso spese per testimonianza, di cui all’art. 37, lett. b);
- trasferimenti individuali, di cui all’art. 38, lett. A);
- permessi e congedi, di cui agli artt. 41, 43, 44, 45 lett. A), 54 e 60; infermità per malattia e infortunio non sul lavoro, di cui all’art. 46;
- infortunio sul lavoro, di cui all’art. 47;
- gravidanza e puerperio, di cui all’art. 48;
- permessi a tutela delle persone handicappate di cui all’art. 49;
- permessi per donazione di midollo osseo, di cui all’art. 52;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, comma 1, lett. d);
- indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 74.
AUMENTI RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE MENSILE
1. Gli aumenti delle retribuzioni base parametrali mensili sotto indicate spettano ai lavoratori in forza alle distinte, seguenti date di decorrenza:
LIVELLI | PARAMETRI | TOTALE AUMENTI RETRIB. MENSILI | DECORRENZA AUMENTI RETRIBUZIONI BASE PARAMETRALI MENSILI | RETRIBUZIONI BASE PARAMETRALI MENSILI CORRISPONDENTI | ||||
1.4.2012 | 1.10.2012 | 1.10.2013 | 1.4.2012 | 1.10.2012 | 1.10.2013 | |||
€ | € | € | € | € | € | € | ||
Q | 230 | 183,90 | 61,89 | 60,12 | 61,89 | 3.112,51 | 3.172,63 | 3.234,52 |
8 | 204,67 | 163,64 | 55,07 | 53,5 | 55,07 | 2.769,72 | 2.823,22 | 2.878,29 |
7A | 184,41 | 147,44 | 49,62 | 48,20 | 49,62 | 2.495,53 | 2.543,73 | 2.593,35 |
7B | 175,36 | 140,22 | 47,19 | 45,84 | 47,19 | 2.373,09 | 2.418,93 | 2.466,12 |
6A | 166,84 | 133,39 | 44,89 | 43,61 | 44,89 | 2.257,77 | 2.301,38 | 2.346,27 |
6B | 159,15 | 127,26 | 42,83 | 41,60 | 42,83 | 2.153,74 | 2.195,34 | 2.238,17 |
5A | 151,29 | 120,97 | 40,71 | 39,55 | 40,71 | 2.047,35 | 2.086,90 | 2.127,61 |
5B | 144,86 | 115,83 | 38,98 | 37,87 | 38,98 | 1.960,34 | 1.998,21 | 2.037,19 |
4A | 138,57 | 110,80 | 37,29 | 36,22 | 37,29 | 1.875,22 | 1.911,44 | 1.948,73 |
4B | 134,36 | 107,42 | 36,15 | 35,12 | 36,15 | 1.818,23 | 1.853,35 | 1.889,50 |
3A | 130,07 | 104,00 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 1.760,19 | 1.794,19 | 1.829,19 |
3B | 124,00 | 99,15 | 33,37 | 32,41 | 33,37 | 1.678,05 | 1.710,46 | 1.743,83 |
2A | 123,51 | 98,75 | 33,23 | 32,29 | 33,23 | 1.671,41 | 1.703,70 | 1.736,93 |
2B | 111,11 | 88,84 | 29,90 | 29,04 | 29,90 | 1.503,63 | 1.532,67 | 1.562,57 |
1 | 100 | 79,96 | 26,91 | 26,14 | 26,91 | 1.353,26 | 1.379,40 | 1.406,31 |
NORMA TRANSITORIA
Fino al 31/12/2013, i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo nonché i compensi e/o le indennità previsti dal vigente CCNL, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione base parametrale o individuale, continuano ad essere computati sui valori della predetta retribuzione in vigore al 31 marzo 2012.
Art. 28 – Aumenti periodici di anzianità
1. A decorrere dall'1.7.2005, per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza, indipendentemente dalla posizione parametrale:
Livello | 1 | € 15,24 |
Livello | 2 | € 17,66 |
Livello | 3 | € 19,11 |
Livello | 4 | € 20,92 |
Livello | 5 | € 24,02 |
Livello | 6 | € 27,11 |
Livello | 7 | € 31,25 |
Livello | 8 | € 34,86 |
Livello | Q | € 39,17 |
2. L'importo dell'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio al 1° luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
4. In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
5. Gli importi massimi maturabili per aumenti periodici di anzianità sono i seguenti:
Livello | 1 | € 152,40 |
Livello | 2 | € 176,60 |
Livello | 3 | € 191,10 |
Livello | 4 | € 209,20 |
Livello | 5 | € 240,20 |
Livello | 6 | € 271,10 |
Livello | 7 | € 312,50 |
Livello | 8 | € 348,60 |
Livello | Q | € 391,70 |
6. Fermo restando quanto stabilito relativamente ai criteri di maturazione degli aumenti periodici di anzianità nonché, in caso di passaggio di livello, relativamente al mantenimento dell’importo di tali aumenti maturati nel livello di provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di anzianità (A.P.A.) è il seguente:
LIVELLO | IMPORTO SINGOLO A.P.A. PER LIVELLO € | IMPORTO MASSIMO A.P.A. PER LIVELLO € |
1 | 15,24 | 152,40 |
2 | 17,66 | 176,60 |
3 | 19,11 | 191,10 |
4 | 20,92 | 209,20 |
5 | 24,02 | 240,20 |
6 | 27,11 | 271,10 |
7 | 31,25 | 312,50 |
8 | 34,86 | 348,60 |
Q | 39,17 | 391,70 |
Art. 29 – Determinazione convenzionale della retribuzione oraria e giornaliera
La retribuzione oraria e quella giornaliera sono utili esclusivamente ai fini della corresponsione degli elementi eventuali e/o variabili della retribuzione quali indennità e maggiorazioni a carattere orario e/o giornaliero contrattualmente previste nonché ai fini delle trattenute orarie e/o giornaliere per assenze non retribuite, multe, scioperi, ecc.
La retribuzione oraria si determina convenzionalmente dividendo per 169 la retribuzione mensile base parametrale o individuale o globale.
La retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la specifica retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per 6.
Art. 30 – Corresponsione della retribuzione
1. Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Detto pagamento é attestato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l’indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
Qualora l’azienda ritardi il pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
2. L’azienda può effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante assegni o versamenti su c/c bancari e/o postali individuali. Le relative modalità sono portate a conoscenza della R.S.U. o, in mancanza, delle RSA.
3. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla distinta o busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento, tranne che per errori contabili o di inquadramento.
4. In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi costitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
5. Gli importi delle trasferte e degli elementi variabili della retribuzione vengono corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento.
Art. 31 – Tredicesima mensilità
1. Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° dicembre, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g).
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di tredicesima mensilità è 1° gennaio – 31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di tredicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la tredicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
Art. 32 – Quattordicesima mensilità
1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale in vigore al 1° luglio, con esclusione dell’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, comma 3, lettera g) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31.7.1992.
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di quattordicesima mensilità è 1° agosto – 31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di quattordicesima mensilità pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la quattordicesima mensilità è calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
Art. 33 – Indennità
1. Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le indennità sono le seguenti:
a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66, lettera C., commi 3 e 5.
c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori.
d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali.
e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti.
La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013.
h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione.
i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7.
4. Le indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio.
In deroga a quanto sopra, l’indennità di cui alla lettera d) è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e l’indennità di cui alla lettera g) è utile ai fini del trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro, per gravidanza e puerperio.
5. Le indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno parte della retribuzione globale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti stipulanti confermano che i lavoratori cui spetta l’indennità domenicale di cui all’art. 33, comma 3, lettera e) sono esclusivamente coloro che, secondo una prestabilita programmazione periodica, lavorano, di norma, anche di domenica, con riposo settimanale compensativo in giorno settimanale di norma diverso dalla domenica.
ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE
1. Dall’1.5.2008, cessano di essere corrisposte le indennità di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 14, lettere a) e b) e di cui all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), k) del CCNL 30.4.2003. Correlativamente, si dispone quanto segue.
2. Le indennità di cui al precedente comma sono trasformate in trattamento ad personam, incluso nella retribuzione individuale di cui all’art. 27, comma 3, e utile ai fini del trattamento di fine rapporto. A decorrere dalla retribuzione relativa al mese di maggio 2008, tale trattamento ad personam, corrisposto per 14 mensilità, spetta esclusivamente ai dipendenti individuati dal successivo comma 3, secondo le seguenti misure mensili:
- lett. a): € 14,91
- lett. b): € 6,97
- lett. c): € 10,07
- lett. k): € 11,88.
3. Al pertinente trattamento ad personam di cui al precedente comma hanno diritto esclusivamente i dipendenti, in forza all’1.5.2008 e addetti nel mese di aprile 2008 a una delle attività il cui svolgimento dava titolo alla corresponsione delle indennità di cui all’art. 31, comma 6, lett. a), b), c), k) del CCNL 30.4.2003, in possesso dei seguenti requisiti:
a) relativamente alle indennità giornaliere di cui alle predette lettere a), b), c), nel complessivo periodo di 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa, computati a ritroso a partire dal 30.4.2008, – con esclusione quindi delle assenze verificatesi a qualsiasi titolo nel periodo calcolato a ritroso – aver percepito una di esse per almeno 60 giorni; ovvero, nel caso di assunzione dal 24.1.2008 non determinata da passaggio di gestione, aver percepito una delle predette indennità per almeno 2/3 dei giorni di effettiva prestazione lavorativa;
b) relativamente alla indennità mensile di cui alla predetta lettera k), averla percepita nel mese di aprile 2008.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono trovano applicazione, ricorrendone i requisiti, anche nei confronti dei dipendenti che nei periodi considerati siano passati direttamente da una ad altra azienda applicante il presente CCNL.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE FINALI E ABROGAZIONI
1. Al conducente operatore unico di livello 4° dell’Area conduzione al quale, a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2008, è riconosciuto il trattamento ad personam di € 14,91/mese, non competono le nuove indennità di cui all’art. 33, comma 3, lettere
h) e i) per lo svolgimento delle mansioni previste a termini delle Disposizioni generali per la fase di prima applicazione della nuova classificazione del personale in calce all’art.15 del citato CCNL.
2. Al conducente di livello 3° dell’Area conduzione, al quale, a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2008, è riconosciuto il trattamento ad personam di € 11,88/mese, quando svolga servizio come conducente operatore unico compete esclusivamente la nuova indennità di cui alla lettera h) , comma 3, del presente art. 33.
3. A decorrere dall’1.5.2008, è abrogata l’indennità di cui all’art. 31, comma 6, lett. j) del CCNL 30.4.2003.
I dipendenti in forza all’1.5.2008 ai quali è stata corrisposta nel mese di aprile 2008 la predetta indennità passano, a decorrere dall’1.5.2008, dal livello 5 dell’Area impianti e officina al livello 6, parametro B, dell’Area tecnica e amministrativa, con qualifica di capo turno impianto, con integrale assorbimento della medesima indennità nella retribuzione base parametrale del superiore livello.
4. A decorrere dall’1.5.2008, è abrogata l’indennità di cui all’art. 31, comma 6, lettera g), del CCNL 30.4.2003 (raggiungimento posto di lavoro). Dalla medesima data cessano di trovare applicazione gli accordi collettivi e/o le prassi aziendali attuativi del rinvio di cui alla citata disposizione.
Resta fermo il mantenimento ai soli dipendenti in forza al 30.4.2008 del trattamento già assicurato dai predetti accordi e prassi, alle condizioni e secondo i criteri e le modalità ivi previsti.
Art. 34 – Reperibilità
1. Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarietà o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l’intera giornata, l’azienda può disporre l’attivazione del servizio di reperibilità anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa, tra l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le modalità attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilità dei turni di reperibilità su base superiore al bimestre – anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo – tenendo conto anche delle disponibilità individuali;
c) l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporrà un sistema di turni avvicendati – ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori – la cui programmazione è resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilità può essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilità sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i sette giorni per singolo dipendente interessato, per non più di un sabato e di una domenica nell’arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilità non deve stare in attesa in locali aziendali e non è tenuto a restare nella propria abitazione. Xxxxxxxxx, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennità di chiamata.
L’importo di tale indennità è convenzionalmente commisurato al valore di un’ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
La predetta indennità è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non è computabile nel trattamento di infermità per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed è aggiuntiva all’indennità di reperibilità normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilità spetta al lavoratore una indennità secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedì al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedì al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
L’indennità di reperibilità è comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilità a seguito di chiamata da parte dell’azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per le ore di lavoro straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell’ eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilità non sono utili ai fini della durata dell’orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilità eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
Art. 35 – Trasferta
1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 17, commi 13 e 14, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi.
2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro.
3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento della trasferta stessa.
4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue:
a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
• in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità;
b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
• in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nei limiti della normalità, un’indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore.
6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati.
7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dell’azienda.
La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale.
8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 36 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b).
9. L’indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali.
10 Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 2, lettera C) del vigente CCNL.
11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l’azienda:
a) per le spese di cui al comma 3 : consegna – ove possibile – i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
b) per le spese di cui al comma 4, lett. a) : anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
c) per le spese di cui al comma 4, lett. b) : anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari all’80% delle indennità giornaliere presunte.