ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIVERSITA’ DI PISA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
l’Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata UniFi, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Lamporecchio (PT) il 5 maggio 1957;
e
l’Università di Pisa, di seguito denominata UniPi, con sede legale in Pisa, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Catanzaro (CZ) il 8 luglio 1949;
e
l’Università degli Studi di Siena, di seguito denominata UniSi, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a La Spezia (SP) il 24 luglio 1959;
di seguito indicati congiuntamente quali “Parti” o “Atenei Partner”
PRESO ATTO:
- che la scelta di un progetto congiunto tra più sedi corrisponde alla ricerca di una dimensione ampia e pluralistica delle discipline coinvolte;
- che i predetti Atenei Partner si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo – ATS, - in data 8 settembre 2015, con la quale hanno dato inizio al partnerariato per la gestione del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3377 del 10 luglio 2015 (pubblicato sul BURT n. 30 – Parte III del 29 luglio 2015) a valere sul POR FSE 2014/20 – Asse C, consistente nel riconoscimento di n. 72 borse di studio “Pegaso”, per un totale di € 3.888.000,00, a favore dei Corsi di dottorato in:
1. Biochimica e Biologia Molecolare tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena (capofila);
2. Civil and Environmental Engineering tra l’Università di Pisa e Università degli Studi di Firenze (capofila);
3. Economia Aziendale e Management tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
4. Economics tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena (capofila);
5. Informatica tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
6. Medicina Molecolare tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena (capofila);
7. Neuroscienze tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze (capofila) e Università degli Studi di Siena;
8. Oncologia sperimentale e clinica tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena (capofila);
9. Scienze dell’Antichità e Archeologia tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
10. Scienze della Terra tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze (capofila) e Università degli Studi di Siena;
11. Smart computing tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze (capofila) e Università degli Studi di Siena;
12. Storia delle Arti e dello Spettacolo tra l’Università di Pisa, Università degli Studi di Firenze (capofila) e Università degli Studi di Siena;
13. Studi italianistici tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena.
che con i predetti atti ogni Ateneo capofila è stato nominato quale Ente Mandante con rappresentanza degli Atenei Partner, e in forza di tale qualifica è chiamato a stipulare con la Regione Toscana, in nome e per conto delle altri Parti, un’apposita convenzione con la quale la Regione concede all’Ateneo capofila, quale Xxxxxxxx attuatore del Progetto, il finanziamento per l’erogazione delle predette borse di dottorato triennali;
- che, in base all’articolo 15 dell’avviso regionale, emanato con decreto dirigenziale n.1482 del 26 marzo 2015, è previsto, come adempimento obbligatorio, che venga trasmesso alla Regione Toscana, non oltre l’avvio delle attività formative, l’accordo fra le Parti relativo alle modalità con cui sarà garantito ai dottorandi l’accesso e la fruizione delle strutture e strumentazioni delle Parti;
VISTI:
- il decreto ministeriale n.45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- DGR 534/2006 relativa all’inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati con borse regionali;
- DGR 1179/11 e ssmm per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti, modalità di divulgazione dell’avviso e condizioni relative alla concessione della borsa;
- i “Progetti formativi” dei tredici corsi di dottorato suddetti dettagliati nelle domande di finanziamento regionale presentate in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale
n. 1482/2015 “Borse di studio Pegaso – Dottorati internazionali Annualità 2015”;
- gli Statuti e le fonti interne degli Atenei Partner, in particolare i regolamenti in materia di dottorato di ricerca;
CONSIDERATA:
- la necessità di addivenire alla stipula del presente Accordo, stante la costituzione del predetto Partneriato con gli altri Atenei Toscani, volto alla realizzazione della medesima attività formativa
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Dottorandi dei corsi “Pegaso”
I dottorandi iscritti ai corsi “Pegaso”, poiché partecipanti a un progetto didattico-scientifico unico, congiunto e condiviso, sono equiparati da tutte le sedi convenzionate agli studenti dei dottorati attivati presso i singoli atenei, secondo quando specificato nei successivi articoli.
Articolo 2
Pubblicità
A tutti i corsi di dottorato e a tutti i dottorandi è garantita anche un’adeguata visibilità sui siti web degli atenei convenzionati.
Articolo 3
Accessibilità ai servizi
I dottorandi iscritti a ciascun Ateneo partner possono liberamente circolare nelle diverse sedi degli Atenei interessati per condurre le proprie ricerche e per le attività didattiche connesse. A loro è garantita un’effettiva condivisione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca comprese le biblioteche universitarie, finalizzate alla realizzazione dei progetti dottorali. A questo scopo l’ateneo sede amministrativa si impegna a comunicare agli altri Atenei tutte le informazioni relative ai corsi di dottorato e ai dottorandi.
I dottorandi sono coperti dall’assicurazione a carico della sede amministrativa anche per le attività svolte negli altri Atenei convenzionati, ad essi sono garantite risorse logistiche e sono attribuite le credenziali per l’accesso alle risorse di rete di tutti gli Atenei convenzionati. A tutti i dottorandi è garantito l’accesso alle mense locali per tutto il periodo di frequenza e su tutte le sedi toscane, secondo le modalità che l’Azienda Regionale per il diritto allo studio mette in atto.
Art. 3bis.
Dottorati regionali Pegaso di area medica e scuole di specializzazione mediche
Per i dottorati regionali Pegaso di area medica, che prevedono la stipula di Associazioni temporanee di scopo tra le Università consorziate di Firenze, Pisa e Siena, il criterio fissato dall’art. 7, comma 1, lettera a), del D.M. 45/2013, ferme restando le altre condizioni previste dallo stesso articolo e in deroga a quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo in materia di dottorato, si interpreta nel senso che lo specializzando può essere ammesso alla frequenza congiunta di un corso di dottorato Pegaso di area medica solo se iscritto ad una scuola di specializzazione medica di una delle Università convenzionate e vincitore di un concorso per l’ammissione ad un corso di dottorato attivato presso una di quelle Università.
Articolo 4
Borse di studio e gestione budget per i dottorandi
Il pagamento della borsa, l’eventuale maggiorazione per i periodi di soggiorno all’estero (previsti dal bando regionale) e il budget aggiuntivo per attività di ricerca (calcolato nel limite minimo del 10% dell’importo annuale della borsa) da garantire a tutti i dottorandi a decorrere dal secondo anno del corso sono a carico della sede amministrativa.
Ogni ateneo, anche se non è sede amministrativa, può finanziare sul proprio bilancio, a propria discrezione e secondo i regolamenti del proprio Ateneo, spese per i dottorandi iscritti al corso, con o senza borsa, comprese le spese di missione. A questo scopo, per semplificare l’iter amministrativo, il collegio può individuare, per gli atenei convenzionati diversi dalla sede amministrativa, un docente di riferimento, membro del collegio, al quale delegare la firma delle autorizzazioni relativamente ai finanziamenti erogati dalla propria sede. Le procedure relative sono determinate dai dipartimenti e collegi coinvolti.
Articolo 5
Attività docenti
Al fine del computo del carico didattico istituzionale, i docenti, membri del collegio, che partecipano a un dottorato Xxxxxx possono liberamente svolgere la propria attività didattica in uno degli atenei interessati previa comunicazione al Dipartimento di propria afferenza del relativo carico didattico.
Articolo 6
Sicurezza
Gli Atenei Partner considerano la tutela della salute e della sicurezza dei dottorandi come condizioni prioritarie e si impegnano pertanto a garantire, ciascuno per le strutture di cui è titolare o che detiene in uso, a qualsiasi titolo, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Ciascun Ateneo si farà carico di informare i dottorandi e il personale degli altri Atenei, che accedano alle proprie strutture, in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate a cui gli stessi debbono uniformarsi.
Articolo 7
Durata e rinnovo
Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e si intende vigente sino alla conclusione del XXXI ciclo per il quale sono state costituite le ATS dei progetti Pegaso 2015.
Articolo 8
Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere prioritariamente in via transattiva le eventuali controversie relative all’applicazione della presente convenzione, di cui sarà altrimenti competente il Foro della sede dell’attore.
Articolo 9
Oneri fiscali
Il presente Accordo, redatto in un unico originale informatico, é stipulato con firma digitale dagli Atenei aderenti ai sensi dell’articolo 15, comma 2bis della legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo di cui all’articolo 2 del d.p.r. n.642/1972 e all’articolo 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” sono equamente suddivisi fra le Parti. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del d.p.r. n.131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede.
per l’Università degli Studi di Firenze Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
per l’Università degli Studi di Siena Il Rettore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Università di Pisa Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx