COMUNE DI OSASCO
COMUNE DI OSASCO
Provincia di Torino
L’anno duemila____, addì seguente scrittura privata,
____________del mese di
T R A
_________ per la
Il Comune di Osasco con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 Codice Fiscale N. 85002230010, Partita Iva 045864900015 che in seguito, per brevità, sarà chiamato “Comune o Ente”, rappresentato dalla Sig.ra Morena Biga, nata a Pinerolo il 15/10/1968 Codice Fiscale BGIMRN68R55G67 in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 4 del 27/05/2014,
La banca
E
__________________________________________________,
con sede in ____________________________________________, Via
__________________________________ n. _______, codice fiscale
___________________________________________, partita IVA
_______________________, rappresentato dal Sig.
_________________________________________________________, nella qualità di _________________________________________;
PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 02/10/2017 si approvava la bozza della presente convenzione, ai sensi dell’art. 210, comma 2 del TUEL D.lgs. 267/2000;
- che il Comune è inserito nella Tabella A allegata alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 ed è pertanto sottoposto al regime di “Tesoreria Unica” di cui alla medesima legge, cui all’art. 7 del D.Lgs n. 279 del 7 agosto 1997, ed a Decreti del Ministro del Tesoro DM 26/7/1985 e DM 22/11/1985;
- che, pertanto e per il periodo indicato al precedente capoverso, tutte le entrate devono essere depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere o infruttifere, ad eccezione delle somme rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche Amministrazioni, che possono essere depositate presso il sistema bancario;
- che sulla contabilità infruttifera affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quant’altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, nonché le somme rinvenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato;
- che sulla contabilità fruttifera sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
- che le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
- che la gara del servizio di tesoreria comunale dell’Ente è stata aggiudicata al predetto istituto di credito giusto verbale di gara approvato con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa- Finanziaria n. ___ del ;
- che l’espletamento del servizio di Tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, tempo per tempo, dalla legge, dallo Statuto dell’Ente e da quanto stabilito con la presente convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Comune di OSASCO (TO), di seguito indicato più brevemente “Comune”, affida il proprio servizio di Tesoreria, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’art. 209 del D.Lgs 267/00 e previsto
dal presente capitolato, all'Istituto ,
di seguito indicato più brevemente “Tesoriere”.
2. La concessione del Servizio è regolata dalle condizioni stabilite con la presente convenzione e da quelle di legge vigenti in materia, nonché dal vigente regolamento di contabilità del Comune.
3. Di comune accordo fra le parti ed in qualsiasi momento potranno essere effettuate integrazioni della presente convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del Servizio che consentano, nel tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso.
ART. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. La concessione del servizio di Tesoreria, come disciplinato dal titolo V del D.Lvo. 267/2000, viene affidata dal Comune all’Istituto Tesoriere, per la durata di anni cinque, periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, nel rispetto del disposto di cui all’art. 12, comma 2, del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ai patti ed alle condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto.
2. La presente convenzione potrà essere:
- prorogata per un periodo massimo di dodici mesi. E’ fatto però obbligo al Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra convenzione ed il conseguente passaggio di consegne;
- rinnovata per lo stesso periodo di durata originario con espressa intesa tra le parti e nel rispetto della normativa al tempo vigente.
3. Il servizio verrà svolto nei locali agenzia
di ______________ (___), nei giorni dal lunedì al venerdì nel rispetto
dell’orario di apertura al pubblico, con personale qualificato ed in numero
tale da garantire, in qualsiasi momento, la massima celerità del servizio. Il Tesoriere si impegna ad attrezzarsi tempestivamente ed a proprie spese per tutto quanto concerne l’organizzazione e lo svolgimento del servizio, garantendo le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, senza spese per l’Ente e per i beneficiari e debitori del medesimo.
4. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento informatico tra il servizio contabile e finanziario del Comune ed il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio.
5. Il Tesoriere è tenuto a garantire, a seguito dell’attivazione del servizio, l’utilizzo della firma elettronica (digitale) secondo le disposizioni di legge e il servizio di collegamento telematico per trasmissione reciproca dei dati inerenti la gestione del servizio, avvalendosi di procedure che siano compatibili con le strutture informatiche utilizzate dal Comune di Osasco (TO) ed in grado di garantire l’interoperabilità tra i sistemi, facendosi carico di tutti gli oneri e le spese allo scopo necessarie.
L'Istituto Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche.
ART. 3
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate.
2. L’Istituto Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare i titoli ed i valori di proprietà del comune, nonché quelli depositati da terzi per cauzione e favore del Comune stesso.
3. E’ esclusa la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997.
Esula, inoltre, dall’ambito di applicazione del presente accordo la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate e dei contributi di spettanza dell’Ente.
4. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, comprese le somme rinvenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di utilizzo, le quali, in base alle norme vigenti in materia di indebitamento degli enti locali – e sempre che ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 14-bis della legge n. 202- 1991 - devono essere tenute in deposito presso l'Istituto Tesoriere (comma 34, art. 31 L. 448/98).
5. Qualora previsto nel Regolamento di Contabilità del Comune, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari gratuiti intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economati.
Art. 4
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E SPESE DI GESTIONE
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso di € …………………. Sono quindi da considerarsi fornite senza costi per il Comune tutte le prestazioni richieste al Tesoriere ai sensi della presente convenzione e, più precisamente: c.d. ripetibili, oneri tenuta conti, cancelleria, stampati, postali, telefoniche ecc., spese vive di gestione, bolli su quietanze, imposta di bollo su c/c accesi ed inerenti i rapporti di servizio ecc.. L’elenco che precede non ha valore esaustivo.
ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 20 gennaio del nuovo
anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente.
2. Il Comune si obbliga a trasmettere all'inizio di ciascun esercizio finanziario all'Istituto Tesoriere il bilancio di previsione e la tabella analitica dei residui attivi e passivi. Nel corso dell'esercizio il Comune s’impegna a trasmettere tempestivamente le deliberazioni esecutive che comportino variazioni al bilancio stesso.
ART. 6 RISCOSSIONI
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d’incasso informatici, individuali o collettivi, emessi dal Comune e firmati digitalmente dal Responsabile dell’Area Amministrativa- Finanziaria o nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo; gli ordinativi sono trasmessi su rete internet in modalità protetta, garantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati.
2. Il Comune s’impegnerà a comunicare preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. Gli ordinativi d’incasso devono contenere:
- la denominazione del Comune;
- l’indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio;
- il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- le annotazioni: “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”;
- l’eventuale indicazione “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono libere da vincolo;
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
5. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Le predette operazioni potranno essere effettuate anche in forma telematica e senza aggravio di spese per l’Ente e/o per i debitori del medesimo. Tali incassi sono segnalati al Comune stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro la fine dell’esercizio finanziario. Detti ordinativi devono recare la dicitura:
“a copertura del sospeso n.
_____” oppure “provvisorio n.
______”,
rilevato dai dati comunicati in modalità informatica dal Tesoriere.
6. Per le entrate riscosse senza ordinativo d’incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, ne’ della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione.
Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
7. L’esazione è pura e semplice, fatta, cioè, senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l'obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso della comunicazione pervenuta dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a
registrare la riscossione. In relazione a ciò il Comune emette nei termini di cui alla presente convenzione i corrispondenti ordinativi a copertura.
9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dal Comune mediante emissione di ordinativo di incasso informatico con apposizione di firma digitale e contestuale trasmissione della copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto, quest’ultima nella forma scelta in accordo fra le parti. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento sul Conto di Tesoreria.
9. Le somme di soggetti terzi derivanti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro il rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
10. Il Tesoriere, di norma, non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere.
11. Per le riscossioni effettuate dal Tesoriere sarà applicata valuta lo stesso giorno dell’incasso.
ART. 7
PAGAMENTI
1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dal Comune numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria o nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo; gli ordinativi sono trasmessi su rete internet in modalità protetta, garantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati.
2. Il Comune s’impegnerà a comunicare preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. L’estinzione degli ordinativi di pagamento ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4. Gli ordinativi di pagamento devono contenere:
- la denominazione del Comune;
- l’indicazione del creditore o dei creditori (ovvero allegati che li identifichino) o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A. ove richiesto;
- l’ammontare della somma lorda e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio, il codice CIG e/o il codice CUP (se richiesti);
- il numero progressivo dell’ordinativo di pagamento per esercizio finanziario senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l’esercizio finanziario e la data di emissione;
- l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- indicazione per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza;
- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; in caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a contributi previdenziali - assistenziali e spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative, e altro. Il pagamento potrà avvenire, anche, mediante addebito pre-autorizzato R.I.D. ai sensi dell’art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 art. 1, comma 20. Qualora l’amministrazione non provvedesse all’emissione dell’ordinativo di pagamento informatico prima della scadenza del servizio domiciliato, il Tesoriere sarà comunque autorizzato ad addebitare tali somme sul conto dell’Ente al fine di non far incorrere questi nelle more causate da un tardivo pagamento. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro la chiusura dell’esercizio finanziario. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo, anche in mancanza di emissione di regolare ordinativo di pagamento, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’invio dei relativi ordinativi di pagamento al Tesoriere. I suddetti pagamenti devono altresì riportare l’annotazione: “a
copertura del sospeso n.
_____” oppure “provvisorio n.
_____”, rilevato
dai dati comunicati in modalità informatica dal Tesoriere.
6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune.
7. Gli ordinativi di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di Tesoreria deliberata e richiesta di volta in volta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati.
10. Gli ordinativi di pagamento sono pagabili, di norma, allo sportello del Tesoriere contro il ritiro di regolari quietanze e senza addebito di alcuna commissione. Il Tesoriere, su espressa disposizione del Comune mediante annotazione sugli ordinativi di pagamento, eseguirà gli stessi ordinativi con una delle seguenti modalità:
- girofondi in Banca Italia;
- accreditamento in c/c bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero di conto (IBAN) e, per l’operazione bancaria, la banca che deve ricevere il bonifico;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese postali a carico del destinatario;
- commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del beneficiario.
11. Gli ordinativi di pagamento saranno messi in pagamento entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello d’invio al Tesoriere. Gli ordinativi di pagamento urgenti vengono eseguiti, a richiesta dell’Ente, lo stesso giorno dell’invio. Il Tesoriere non potrà addebitare al Comune pagamenti con valuta retrodatata rispetto alla data di esigibilità degli ordinativi.
12. L’estinzione di ordinativi a mezzo di bonifico bancario sarà effettuata dal Tesoriere senza addebito di commissioni a carico dell’Ente.
13. I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari del Comune vengono stabiliti come segue:
a) su istituti del circuito del Tesoriere – valuta giorno
lavorativo rispetto a quello di esigibilità dell’ordinativo di pagamento;
b) su altri istituti – valuta ________ giorno lavorativo rispetto a quello di esigibilità dell’ordinativo di pagamento;
I pagamenti a favore di beneficiari di ordinativi emessi con modalità di riscossione in accredito in c/c bancario presso il medesimo istituto o del medesimo circuito bancario non saranno oggetto di applicazione di alcuna commissione bancaria.
Sui pagamenti a favore di beneficiari di ordinativi di pagamento che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal Tesoriere non verrà addebitata alcuna commissione bancaria.
(oppure)
verrà applicata una commissione bancaria a carico del beneficiario €
______……………………………..); resta inteso che il pagamento di diversi ordinativi, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione rapportata al valore complessivo degli ordinativi.
14. Per accordo convenzionale ed anche in assenza di indicazione sull’ordinativo di pagamento, non viene applicata alcuna commissione a carico dei beneficiari sui bonifici effettuati per il pagamento di:
- stipendi e relativi oneri riflessi ed IRAP;
- premi assicurativi;
- imposte e tasse compresi i relativi rimborsi disposti dal Comune;
- canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi;
- abbonamenti a riviste e giornali;
- canoni utenze telefoniche ed elettriche;
- pagamenti disposti a favore dello Stato, della Regione, della Provincia, di Comuni, di consorzi pubblici o di altri Enti pubblici;
- pagamenti a favore dei concessionari della riscossione;
- sussidi e contributi sociali;
- contributi ad enti ed associazioni;
- gettoni di presenza ed indennità di carica ad amministratori;
- per pagamenti di importi fino alla concorrenza di €. 200,00 (euro duecento/00=).
15. Il Tesoriere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni di traenza, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da trasmettere al beneficiario a cura del Tesoriere con tasse e spese a carico del beneficiario medesimo.
16. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emette idonea ricevuta informatica di pagamento (quietanza).
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, erariali, locali ed IRAP, il Comune si impegna a produrre, contestualmente agli ordinativi di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento degli ordinativi, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti predetti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31.12) ovvero vincola l'anticipazione di Tesoreria.
18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
19. Eventuali spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari nei limiti ed alle condizioni di cui ai precedenti commi 13 e 14. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali degli ordinativi di pagamento l’ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle degli ordinativi medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle
quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.
20. Le somme relative al pagamento degli stipendi e dei compensi agli amministratori pubblici (Sindaco, Assessori e Consiglieri) vengono accreditate il 27 di ogni mese (o il giorno lavorativo precedente qualora il 27 cada in giorno festivo) e, relativamente alla tredicesima mensilità, il 18 dicembre di ogni anno (o il giorno lavorativo precedente qualora il 18 dicembre cada in giorno festivo), con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i suddetti soggetti intrattengono rapporti di conto corrente. Per tali pagamenti l’Ente deve trasmettere gli ordinativi informatici oppure la carta contabile entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.
Il pagamento di tali emolumenti deve essere effettuato senza addebito di spesa alcuna per l’Ente e per il Dipendente o Amministratore.
21. L’ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi in favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere gli ordinativi di pagamento al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. In questo caso l’ordinativo informatico deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi.
Il Tesoriere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/tesoreria in data uguale a quella dell’operazione.
ART. 8
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO
1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scolo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.
2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:
- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi firmati digitalmente;
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate;
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.
3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possano rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.
5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il Tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente:
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
- D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
- Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005;
- Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005;
- Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010;
- Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI).
Per l’attuazione della gestione informatizzata il Tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato).
L’Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento.
6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio medesimo, tra i quali, prioritariamente e non esaustivamente, la procedura di regolarizzazione massiva dei sospesi di entrata e di spesa.
ART. 9
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dal Comune al Tesoriere secondo le procedure di cui all’art. 2, commi 4 e 5, nonché al precedente articolo 8 della presente Convenzione.
Gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti digitalmente saranno trasmessi dal Comune all’Istituto Tesoriere in via telematica con procedura informatica da quest’ultimo predisposta nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale e dalla circolare ABI n.
80. L’utilizzo della firma digitale, per le operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati digitali in corso di validità. Ciascuna delle parti deve portare a conoscenza dell’altra le revoche e le sospensioni dei certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il possesso o difettosi.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale nonché le loro successive variazioni.
3. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile dell’area contabile e finanziaria ed aggregato per risorsa e per intervento.
Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative ai prelevamenti dal fondo di riserva e alle variazioni di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno precedente.
4. Il Comune si impegna a non trasmettere ordinativi di pagamento al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia possibile trasmettere entro la predetta scadenza del 20 dicembre.
ART. 10
OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Il Tesoriere comunica all’Ente su sua richiesta o, comunque, ogni trimestre la documentazione di verifica dello stato della cassa comprendente, oltre ai vari saldi, l’elenco degli ordinativi di pagamento ancora da estinguere, degli ordinativi di incasso non incassati e dei provvisori di entrata e spesa da regolarizzare.
4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.
Il Tesoriere è altresì tenuto alla registrazione della contabilità dei fondi vincolati e alla messa a disposizione dei dati necessari per la verifica di cassa trimestrale.
5. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
6. Il Tesoriere, o suo specifico delegato conservatore, dovrà effettuare il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti sottoscritti con firma digitale (ordinativi e quietanze), rispettando le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici e per almeno 10 (dieci) anni.
ART. 11
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1. Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata accertate nel consuntivo del penultimo anno
precedente. A tal fine il Comune presenta a inizio di ogni esercizio finanziario specifica deliberazione autorizzativa dell’organo esecutivo.
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa ed unicamente a seguito di specifica richiesta scritta del Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria. Più specificatamente l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di Tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza di somme a specifica destinazione.
3. Il Comune deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura pari al tasso debitore di cui all’art. 14, comma 1, del presente capitolato.
4. Il Tesoriere procede di propria iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsivoglia esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante all’atto del conferimento dell’incarico le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune.
ART. 12
RESA DEL CONTO FINANZIARIO
1. Il Tesoriere, entro il 30 gennaio di ogni anno, rende al Comune, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il “Conto del Tesoriere” dell’esercizio finanziario precedente, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio. Gli ordinativi di incasso e di pagamento, le relative quietanze, il conto del Tesoriere e le
schede di svolgimento del bilancio dovranno essere consegnate in copia all’Ente anche su apposito supporto informatico (DVD).
2. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.
ART. 13 VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. Il Comune ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223-224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve a tale scopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
2. Il Revisore dei Conti ha accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune del nominativo del suddetto soggetto, quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile dell’area contabile e finanziaria o da altro soggetto dell’Ente appositamente autorizzato.
ART. 14
XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE
1. Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un tasso pari all’Euribor a sei mesi lettera (base 360 gg.) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul quotidiano “ Il Sole-24 ore”) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di Tesoreria), aumentato / diminuito di uno SPREAD pari a _.
2. Il Tesoriere procede, pertanto e di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l'apposito riassunto scalare. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto.
3. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni indicate nel precedente comma.
4. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere qualora ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune
è pari all’ Euribor a sei mesi lettera (base 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà pubblicato sul “Il Sole 24 ore”) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per I trimestre, maggio II trimestre, agosto per III trimestre, novembre per IV trimestre, di ciascun anno di vigenza della convenzione), aumentato/diminuito di uno SPREAD pari a _.
5. Il tasso creditore per il Comune non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso ufficiale di riferimento che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 24.06.1998 n. 213; ciò in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 48 della Legge 23.12.1999 n. 488. Questo limitatamente al periodo temporale di determinazione del T.U.R. da parte della Banca d’Italia.
ART. 15
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente.
4. L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito.
ART. 16 GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria.
2. Le fidejussioni bancarie rilasciate nell’interesse dell’Ente non saranno soggette, ne’ a spese di rilascio, ne’ a commissioni annuali (fisso o variabili), essendo così senza oneri per l’Ente.
ART. 17
UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. Il Comune, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, unicamente a seguito di trasmissione di specifica e formale nota sottoscritta dal Responsabile dell’area contabile e finanziaria, l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle derivanti da mutui. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria.
2. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo ad iniziativa propria del Tesoriere con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere medesimo ovvero pervengano in contabilità speciale.
3. Il Tesoriere verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di Tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
ART. 18
GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Il Comune quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da notificarsi al Tesoriere.
ART. 19
PENALITA’, RISOLUZIONE E RECESSO
1. In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente convenzione e nell’offerta per la gestione del servizio di Tesoreria saranno applicate al Tesoriere delle penali da quantificare sulla base dei disservizi e/o dei costi indotti dal mancato rispetto dei termini contrattuali. L’applicazione di tali penalità avverrà previa contestazione, con lettera raccomandata, all’Istituto di credito aggiudicatario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
2. Se esisteranno valide ragioni per la mancata realizzazione nei tempi stabiliti dei servizi previsti per contratto, nel caso in cui vengano ravvisate cause non imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto: ove fossero accettate sarà sottoscritto dalle parti un apposito verbale.
3. A fronte di prolungata o ripetuta inadempienza anche non grave da parte del Tesoriere, il Comune si riserva la facoltà di considerare il presente contratto risolto di diritto oppure di esercitare il diritto di recesso, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall’Amministrazione.
ART. 20
GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del D. Lgs. 267/2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Comune, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.
2. Per quanto previsto dal precedente comma il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione (provvisoria e definitiva).
ART. 21 POS MOBILE
1. Il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire ed installare una apparecchiatura POS MOBILE alle condizioni che verranno, a quel tempo, negoziate.
ART. 22
SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione viene stipulata in forma privata con scrittura non autenticata e si intende soggetta a registrazione, a tassa fissa, solamente in caso d’uso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Restano a carico del Tesoriere eventuali spese diverse occorrenti per la stipula, quali, a titolo esemplificativo benché non esaustivo, i bolli.
ART. 23 RINVIO
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.
ART. 24 DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come indicate nel preambolo della presente convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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Per il Tesoriere
Per l’Ente
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE E FINANZIARIA