MUNICIPIO CITTA’ DI NASO
MUNICIPIO CITTA’ DI NASO
Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA 1 ED AREA AMMINISTRATIVA
DISCIPLINARE DI GARA E DI GESTIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
DEL COMUNE DI NASO
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la concessione in gestione ed uso del Palazzetto dello Sport, di proprietà comunale sito in C/da Grazia a Naso (ME).
Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:
- il Comune di Naso verrà denominato “Comune”;
- l’Impresa, l’Associazione, l’Ente di Promozione Sportiva o la Società Sportiva, aggiudicataria della struttura verrà denominata “ concessionario”.
ART. 2 USO DELL’IMPIANTO
La concessione della gestione dell’impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali l’impianto medesimo è stato realizzato nonchè di quanto indicato dall'art. 4 del regolamento Comunale di cui ala delibera di C.C. n. 46 del 10/12/2012.
Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato.
Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso.
E' vietata la sub concessione dell'impianto.
ART. 3 VERBALE DI CONSEGNA
Il concessionario aggiudicatario prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell’impianto sportivo, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale che allegato alla convenzione ne costituirà parte integrante da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.
ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 3 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e sarà di 3 (tre) anni, con
eventuale possibilità di proroga per anni 2 (due) nelle more del subentro del nuovo gestore a seguito dell’ espletamento di un nuovo bando di gara.
ART. 5 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PALAZZETTO
Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto dello Sport di Naso sono quelle di seguito elencate:
a) dal lunedì al venerdì l’impianto potrà essere messo a disposizione delle società sportive operanti nel Comune di Naso per gli allenamenti, per un massimo di un’ora al giorno ed osservando l’orario all’uopo predisposto dalla Giunta Comunale;
b) possibilità del concessionario di organizzare annualmente manifestazioni sportive;
c) il concessionario avrà facoltà di organizzare spettacoli e manifestazioni diverse da quelle sportive fino al numero massimo di 10 giorni all’anno, in ogni caso preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale.
ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Per l’utilizzo dell’impianto il Comune assicura:
- la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale;
- la consegna dell’impianto funzionante in ogni sua parte;
Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l’impianto potrà essere temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza senza alcuna pretesa da parte del concessionario.
ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Per la gestione dell’impianto spetteranno al concessionario:
1) la manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:
- impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
- impianto luci di emergenza.
2) i lavori di pulizia giornaliera dell’impianto ed in particolare:
- dei servizi igienici sia atleti che spettatori, che dovrà assicurarsi prima dell’inizio dell’attività;
- del rettangolo di gioco;
- delle tribune da effettuarsi settimanalmente.
Per la pulizia dei locali e del campo di gioco, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.
3) salvaguardia della pavimentazione del palazzetto mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria, qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario.
4) l’apertura, la chiusura e la sorveglianza dell’impianto durante l’orario di utilizzo con la presenza di un custode.
La sorveglianza dell’impianto dovrà attuarsi giornalmente per tutta la durata dell’orario in cui si svolgono le attività sportive e/o manifestazioni concordate con l’Amministrazione comunale. In occasione di manifestazioni occasionali (sportive e non), comunque autorizzate dall’Ufficio Sport del Comune, il concessionario dovrà assicurare la presenza di personale che sia responsabile:
- della custodia;
- dell’assistenza agli impianti;
- della sicurezza dell’impianto;
comunque non inferiore a 3 unità lavorative.
5) l’accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.
6) Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell’impianto e delle strutture ivi presenti.
7) Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature.
8) Le manutenzioni ordinarie dell’impianto consistenti in:
- tinteggiatura interna dei servizi igienici, da effettuarsi prima del 30 settembre di ciascun anno di gestione;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
- riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
- pulizia e spurgamento di tutto l’impianto fognario;
- sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
- sistemazione del verde esterno e delle pertinenze del palazzetto;
- ogni altra manutenzione ordinaria così come previsto dalle normative vigenti;
- osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.
9) l'intestazione delle utenze
ART. 8 PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO
Per l’uso dell’impianto gli utenti/fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe (tabella allegata) (distinguere tra partita di calcetto, partita di pallavolo e altre discipline come prove di danza ecc.).
Le società sportive locali usufruiranno del 50% di sconto relativamente alle tariffe stabilite per l’utilizzo del campo di gioco.
Dette tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale. Al gestore spettano inoltre i proventi derivanti da:
a) introiti pubblicitari come previsto al successivo art. n° 11;
b) manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve darsi comunicazione preventiva all’ufficio sport al fine della relativa autorizzazione.
ART. 9 ESERCIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
E’ prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell’impianto medesimo un pubblico esercizio di distribuzione di alimenti già confezionati e bevande in bottiglia e/o lattine, ai sensi della normativa vigente in materia, non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all’orario di funzionamento dell’impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie.
In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l’attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.
ART. 10 UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune si riserva l’uso dell’impianto per 12 gg. l’anno.
L’utilizzo di dette giornate, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all’impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte del Comune al concessionario, almeno 3 (tre) giorni prima della data d’uso.
In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l’impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.
ART. 11 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA’
1) E’ consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l’esercizio della pubblicità mediante collocamento di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico;
2) l’esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
3) la messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti.
Il Comune si riserva la possibilità di assegnare spazi pubblicitari per un totale complessivo pari al 50% all'interno dell'impianto e pari al 100% dell'area esterna all'impianto stesso in conformità all'art. 28 del regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 46 del 10/12/2012.
ART. 12 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali
Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.
ART. 13 DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE
Il concessionario non può cedere a terzi la gestione quanto forma oggetto della presente concessione.
ART. 14 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO
L’Ufficio Tecnico potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e, comunque, del rispetto degli obblighi fissati dall’atto di concessione.
Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui all’art. n° 6, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e, nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.
Per gli impianti o parti di essi di cui all’art. 1 del D.M. n° 37/08 le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali richiesti dal presente decreto con rilascio di certificato di conformità e compatibilità dei lavori eseguiti.
Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.
Qualora il concessionario si rendesse colpevole della mancata pulizia dei locali a lui concessi incorre in sanzioni amministrative riassunte nella tabella di seguito riportata, elevate dal RUP nominato:
INFRAZIONE/SANZIONE
Mancata pulizia tribune € 100,00; Mancata pulizia bagni € 100,00;
Mancata pulizia campo di gioco € 200,00;
Mancata pulizia della fascia di pertinenza al Palazzetto dello Sport € 100,00;
Mancata pulizia del parcheggio € 100,00.
ART. 15 MIGLIORIE, ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI
Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.
Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.
Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.
Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, da questi acquistate e utilizzate nell’impianto durante il periodo della gestione.
Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall’uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consistenza di cui all’art. n° 3.
Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell’impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.
ART. 16 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI
A garanzia della corretta gestione del servizio e, comunque, dell’esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, il concessionario aggiudicatario presterà cauzione del 50% calcolata sul valore del canone previsto a base d’asta e relativo all’intero periodo di concessione.
Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata, allo scadere della concessione, sempreché non siano in atto controversie in ordine alla corretta gestione.
La responsabilità civile per l’utilizzo dell’impianto è a carico del concessionario che deve stipulare:
- polizza di responsabilità civile verso terzi.
Copia della predetta polizza dovrà essere allegata alla convenzione che verrà sottoscritta.
Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.
ART. 17 OBBLIGHI SOCIETA’ SPORTIVE
Le società sportive potranno usufruire dell’impianto sino al termine dei campionati compresi eventuali Play-off o Play-out secondo l’orario predisposto dalla Giunta Comunale, corrispondendo al concessionario le tariffe allegate al presente disciplinare.
Le società sportive saranno obbligate all’osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell’impianto.
Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle società sportive nel corso di allenamenti, saranno ovviamente a carico del legale rappresentante della società stessa per responsabilità oggettiva.
ART. 18 RISOLUZIONE SOSPENSIONE E REVOCA
Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo n. 7, in tal caso, il Comune evidenzierà l’inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione. Nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall’espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all’incameramento in via definitiva della cauzione prestata.
In merito alla sospensione o alla revoca della concessione si applica il disposto dell'art. 19 del vigente regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. 46 del 10/12/2012.
ART. 19 CONTROVERSIE
Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all’esecuzione di quanto previsto nel disciplinare e dal vigente regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. 46 del 10/12/2012, si fa presente che il Foro competente è quello di Patti.
ART. 20 AGGIUDICAZIONE
Per l’individuazione del concessionario si procederà mediante gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95 co. 2, del D.Lgs n.50/2016, ossia con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito esplicitati:
1) Offerta economica (max punti 50)
All’offerta recante il maggior rialzo rispetto al canone annuo di concessione posto a base di gara, determinato in € 1.000,00, verrà assegnato il massimo punteggio previsto (punti 50).
Alle altre offerte, il punteggio verrà assegnato mediante l’utilizzo della formula proporzionale di cui appresso.
2) Esperienza e qualità della gestione (max punti 30)
Il punteggio relativo al criterio “Esperienza e qualità della gestione” verrà attribuito sulla base dei sub criteri appresso indicati:
2a) comprovata esperienza nella gestione di impianti sportivi e recenti attività svolte in tale settore con indicazioni delle ripercussioni dirette che grazie a tali esperienze pregresse si utilizzeranno per migliorare la gestione in questione (il tutto in funzione del livello di attività svolta, dell'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo, numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto) (max punti 20);
2b) caratteristiche metodologiche e tecniche della gestione del servizio presso l’impianto oggetto di concessione (max punti 10);
La valutazione, in particolare, terrà conto:
- del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività di gestione (punti da 0 a 4);
- dell’innovatività metodologica e tecnica dell’attività medesima ((punti da 0 a 3);
- delle scelte strategiche e gestionali idonee ad apportare migliorie all’attività di gestione, rispetto agli obblighi minimi del capitolato (ad esempio qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori, attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani rispondenza dell'attività svolta alle attività sportive praticabili nell'impianto) (punti da 0 a 3)
La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto sportivo, sociale e ricreativo del territorio comunale di riferimento;
3) Qualità della manutenzione ordinaria (max punti 20)
La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche della manutenzione ordinaria, obbligatoriamente a carico del concessionario, in base al Disciplinare, che la concorrente si impegna ad effettuare nel corso del periodo di affidamento dell’impianto.
In particolare saranno oggetto di valutazione della manutenzione:
- la sistematicità (tempistica degli interventi);
- la qualità (ad esempio tipologia ed integrazione con impianti ad energie rinnovabili);
- la completezza.
Nell’ambito di ciascun criterio e/o sub criterio, la commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio di valore che potrà essere: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.
Al fine di attribuire il punteggio dei criteri qualitativi il concorrente dovrà predisporre per ciascun sub criterio una relazione specifica analitica, max 3 facciate formato A4 dell’attività di gestione e nella quale indicare, nel dettaglio di volta in volta, tutti gli aspetti tecnici ritenuti necessari (ad esempio: metodologici e strategici della gestione che intende adottare nell’impianto, il piano delle manutenzioni, ecc.).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si specifica che non si applica al bando in questione il principio di esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n=numero totale dei requisiti Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i= coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑n= sommatoria dei requisiti da 1 a 6
A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:
a) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche);
b) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche);
a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguenteformula:
V(a)i = Mi/Mmax dove:
Mi= media attribuita al requisito (i); Mmax= media più alta
Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali:
• il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
• il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
• il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
• il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
• il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
• il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.
b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per l’attribuzione del punteggio al solo elemento prezzo, l’applicazione della seguente formula:
(per Ai ≤ Asoglia) V(a)i = X*Ai / Asoglia
(per Ai >Asoglia) V(a)i = X + [ (1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] dove:
X = 0,80;
Ai = valore dell’offerta (rialzo in percentuale) del concorrente iesimo (i);
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (rialzo in percentuale) dei concorrenti Amax = valore dell’offerta (rialzo in percentuale) più alto.
Si precisa che tutte le condizioni tecniche e qualitative, sia di carattere gestionale, sia relative alle manutenzioni, in caso di aggiudicazione, diverranno specifici obblighi contrattuali da osservare, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo n. 18 del presente disciplinare.
La gara si svolgerà secondo le modalità previste al titolo TITOLO IV artt. da 94 a 99 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni.
La commissione di gara sarà costituita non seguendo il disposto di cui all’art 9 della L.R. 12/2011 in quanto l’applicazione dello stesso è sospesa in accordo al disposto di cui all’art 24 l.r. 8/2016.
La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà:
A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre buste;
All’apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare l’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza;
Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 del dlgs 50/2016, assegnando un termine non superiore a giorni 10
Il Presidente della Commissione di Xxxx provvederà ad informare circa la successiva seduta pubblica, la cui ora e data verrà comunicata via fax o pec con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.
Nella successiva seduta pubblica, la Commissione di gara procede:
ad escludere i concorrenti che non risultano in possesso dei requisiti generali e/o speciali (compresi i concorrenti sorteggiati per cui non risultano confermati i requisiti e i concorrenti per i quali è stata chiesta regolarizzazione in caso di inutile decorso del termine concesso).
a comunicare le irregolarità ritenute essenziali agli uffici della amministrazione appaltante cui spetta provvedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel presente disciplinare; si precisa che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014, n. 34, e ribadito dalla determina dell’ANAC n.1 del 8 gennaio 2015, si procederà all’incameramento della cauzione relativamente ai concorrenti i quali risultino carenti dei requisiti generali di cui all’art. 90 del codice dei contratti, mentre non si procederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. All’Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione, ai sensi dell’articolo 83 del “Codice”, del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Successivamente la Commissione di Xxxx provvederà, sempre in seduta pubblica, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della busta contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e provvedendo alla loro elencazione.
La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
Le dichiarazioni e i documenti contenuti nella busta B possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 86 e 87 del D.lgs. 50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax/pec ai concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei ribassi, procederà ad attribuire il punteggio relativo al criterio prezzo. Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide.
La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all’art. 97 co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016
Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione aggiudicherà, in via provvisoria, la gara alla concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il Presidente della Commissione chiuderà la seduta pubblica sino alla definizione del sub procedimento di verifica della offerta anomala.
A tal fine si procederà secondo quanto previsto dagli art.97 Co. 4 e seguenti del dlgs 50/2016 e s.m.i..
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via fax/pec:
• darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni;
• aggiudicherà, in xxx xxxxxxxxxxx, xx concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto.
Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria, l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del “Codice”.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 94 co. 2 dell’art. 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
ART. 21 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati alle successive lettere a), b), c) e d):
a) Enti di promozione sportiva;
b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
c) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali, debitamente registrate;
d) Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese o cooperative, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
ART. 22 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare:
1) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine generale), in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Le stesse dichiarazioni devono essere rese dai seguenti soggetti:
• titolari e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
• soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
• soci accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Indica altresì la situazione dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente.
2) di aver effettuato un sopralluogo preventivo presso l’impianto oggetto di concessione, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, in particolare della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad essere gestiti.
La stazione appaltante rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo assistito. La stessa attestazione dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione alla gara.
L’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante.
ART. 23 GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia del due per cento del prezzo base di gara, di importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), prestata sotto forma di cauzione da parte dell’offerente.
La cauzione deve essere corrisposta, al momento della presentazione dell’offerta, esclusivamente mediante assegno circolare, intestato al Comune di Naso (ME) – Servizio Tesoreria”, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice o secondo le modalità di cui al co. 3 art 93 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
ART. 24 SPESE INERENTI LA STIPULA DELLA CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del concessionario.
Il Responsabile Area amministrativa Il Responsabile Area Tecnica 1
x.xx (Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx) x.xx digitalmente (Xxx. Xxxx Xxxxxx XXXX Ph. D.)
Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.