CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
approvata con delibera di GR n. …..del …..
PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, CONTINUATIVE E NON, DI CUI ALL’ART.2 DELLA L.R. 28/2008
TRA
La Regione Toscana, con sede in Firenze piazza Duomo 10 (C.F.01386030488), in persona del Direttore Generale della Giunta …………….., domiciliato per la carica in Firenze, presso la sede della Regione Toscana (nel seguito “Regione”)
E
Sviluppo Toscana S.p.A. (nel seguito “ST”), (C.F. e P.I. 00566850459), con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx, nella persona del Dott. Orazio Figura, in qualità di Amministratore Unico pro tempore e legale rappresentante è autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Società
PREMESSO CHE
con Legge Regionale 21 maggio 2008 n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è stata disposta l’acquisizione da parte della Regione Toscana della quota azionaria necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., e attivata la trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera prevalentemente a supporto della Regione Toscana nel quadro delle politiche di programmazione regionale;
con Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 67 sono state innovate le disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese da ST a favore della Regione Toscana, in vigore dal 13 agosto 2020;
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 per le società “in house providing”, la Regione Toscana ha presentato, con numero di protocollo 0013740 del 13 febbraio 2018, domanda di iscrizione all'apposito Registro ANAC;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 368 del 17 aprile 2019 ha formalizzato l’iscrizione di Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A nell’ “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”;
secondo quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 28/2008, modificato da ultimo con L.R. 67/2020, Sviluppo Toscana S.p.A. svolge le seguenti attività che sono classificate tra attività istituzionali continuative (I.C.) e non continuative (I.N.C.):
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale - (I.C.);
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione - (I.N.C.);
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici (I.C.);
d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) – (I.C.);
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica - (I.N.C.);
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione - (I.C.);
g) sostegno tecnico - operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale - (I.N.C.);
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - (I.C.);
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – (I.C.);
le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto svolte dalla società in house che garantisce di operare con un elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa.
le attività istituzionali a carattere non continuativo hanno una funzione di completamento e potenziamento di quelle a carattere continuativo e non sono indefettibili rispetto alle finalità istituzionali della Regione;
le attività istituzionali - continuative e non continuative - sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento ai sensi dell’art. 6 ter della L.R. 28/2008;
l'art. 3-bis, comma 5, della L.R. 28/2008 prevede che la realizzazione delle attività svolte da ST sia disciplinata da una Convenzione Quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi che concorrono al piano di attività;
ST garantisce l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché del POR FESR, del Documento di Attuazione Regionale (DAR), del Sistema di Gestione e Controllo e degli indirizzi e orientamenti forniti dalle Autorità di Gestione, dei programmi che concorrono al piano di attività;
in quanto Società in house, ST è in ogni caso tenuta all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori di cui necessiti per l'esecuzione delle attività affidatele, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari in caso di affidamento di appalti a soggetti terzi;
per perseguire le finalità prestabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione, quale Socio Unico di ST, può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna, nonché dei termini e limiti indicati nell'oggetto sociale e nello Statuto societario di ST, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali di ST e dei presupposti dell'in-house providing. L'affidamento diretto presuppone che la Regione si impegni a porre in essere tutte le azioni finalizzate all'efficace esercizio del controllo analogo;
ST opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi condivisi;
ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, della L.R. n. 28/2008 e ss.mm.ii., ogni anno la Giunta Regionale, con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, definisce:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo - listino, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività per le quali intende avvalersi della società ST e il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale;
VISTE
la Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 2020 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 e che approva per quanto di competenza la versione n.7 del POR FESR 2014-2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera di Giunta n. 1206 del 7 settembre 2020;
la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modifiche assunte con Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018 e n. 6318 del 24.9.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la Delibera GR n. 1182 del 29/10/2018;
la Decisione di Esecuzione C (2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea di approvazione del Programma operativo della Toscana per l’uso dei fondi Fse 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n. 17 del 12 gennaio 2015, modificata con Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di
Esecuzione C(2019) n. 5636 del 24 luglio 2019 e con Decisione della Commissione C(2020) n.5779 del 20 agosto 2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria delibera n. 1205 del 07/09/2020;
Richiamate al proposito le convenzioni operative approvate per il POR FESR, sulla base dello schema di cui alla DGRT 377/2016, dai singoli Dirigenti Responsabili delle Attività contenenti le disposizioni relative alla delega delle funzioni all’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana e che si intendono qui richiamate e confermate per quanto attiene allo specifico aspetto delle funzioni delegate e per quanto non in contrasto con la disciplina stabilita dalla presente convenzione quadro;
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 1 – Oggetto
1. La presente Convenzione Quadro disciplina la realizzazione da parte di Sviluppo Toscana (per brevità, ST) delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo, specificate annualmente nel Piano di Attività di ST adottato dalla Giunta Regionale in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.. Le attività istituzionali continuative e non continuative possono essere finanziate con Fondi comunitari o con risorse regionali o statali e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi, nonché dei principi e dei vigenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
2. Lo svolgimento delle attività, tenuto conto della tipologia di risorse che le finanziano, avviene nel rispetto delle convenzioni operative eventualmente stipulate.
Art. 2 - Attività di indirizzo, monitoraggio e controllo della Regione Toscana
1. Annualmente, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4, lettera b) della L.R. 28/2008, la Giunta Regionale adotta la delibera con cui impartisce gli indirizzi per la gestione definendo gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione delle attività eseguite da ST, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative dell’attività svolta.
2. La Direzione Generale, sulla base del report semestrale di cui all’art. 8, effettua il controllo sull'attuazione delle attività svolte da ST e valuta gli effetti della gestione delle stesse, al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. ST, a propria volta, si impegna a rapportarsi adeguatamente con la Regione nelle attività, assicurando la massima trasparenza e condivisione degli atti e documenti utili per l'ottimale attuazione della presente Convenzione.
3. La Direzione Generale, può disporre l'effettuazione (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato a ST) di controlli sulla regolare ed efficiente gestione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro.
4. ST è tenuta ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
5. I controlli di cui al comma 3 possono essere disposti anche da ciascun Responsabile di Attività, previa informativa alla Direzione Generale.
6. La Regione, sulla base degli esiti dei controlli, chiede a ST di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte.
Art. 3 - Piano di attività, schede-attività, avvio delle attività
1. La Giunta regionale esprime entro il 31 dicembre di ogni anno il proprio assenso sul Bilancio di previsione triennale di ST e sul Piano di attività per l’annualità successiva (art. 4, comma 2 della
L.R. 28/2008) con sviluppo pluriennale. A tal fine, l’Amministratore Unico della Società (per brevità, A.U.) presenta tali documenti alla Regione, tenuto conto della delibera di indirizzo di cui al precedente art. 2, comma 1. La Giunta regionale esprime il proprio assenso anche in corso d’anno sugli eventuali aggiornamenti al Piano, qualora necessari a fronte di ulteriori attività inizialmente non previste o per la rimodulazione delle attività preventivate oppure a esito dei monitoraggi di cui all'art. 8 della presente Convenzione. In corso d’anno, qualora gli aggiornamenti al Piano di attività comportino una variazione dei corrispettivi attesi superiore a
500.000 euro, l’A.U. presenta alla Regione anche la variazione di bilancio, da sottoporre all’assenso della Giunta regionale.
2. Il Piano di Attività elenca le singole attività, classificate in base al programma a cui esse sono riconducibili, indicando per ciascuna il nominativo del relativo Dirigente Responsabile di Attività (da qui in poi indicato come RdA), nonché i corrispettivi massimi previsti per lo svolgimento come risultanti dalla scheda-attività sottoscritta dal RdA. La Delibera con la quale la Giunta Regionale esprime l’assenso sul piano di Attività (o sugli aggiornamenti infrannuali) riporta in dettaglio le relative coperture di Xxxxxxxx, da cui consegue l’assunzione degli impegni contabili di cui all’art. 7.
3. Con riferimento alle attività istituzionali continuative, nella fase di formazione del Piano di attività o del suo aggiornamento, ogni RdA si confronta con ST ed utilizza la scheda-attività in cui saranno evidenziate le attività di assistenza tecnica richieste a ST e i corrispettivi massimi dettagliati per ciascuna fase di attività richiesta.
Al termine del processo, ogni RdA provvede a firmare digitalmente le proprie schede-attività apponendo la seguente dicitura che attesta la congruità del corrispettivo ivi rappresentato: “Il sottoscritto, presa visione dei contenuti della scheda, dichiara di ritenere rispondenti alle attività da svolgersi le figure professionali identificate, nonchè ragionevole l'entità delle relative giornate/uomo. Prende altresì atto della congruità del corrispettivo calcolato sulla base del tariffario di cui alla DGR ……e del Catalogo e listino da ultimo approvato con Dgr….”.
(inserire i riferimenti alla delibera a cui è riconducibile l’ultimo aggiornamento).
Una volta validate per la conguità, ogni RdA trasmette le proprie schede-attività a ST mettendo in copia conoscenza il Settore regionale di cui all’art. 13. Una volta acquisite tutte le schede attività, ST elabora un prospetto finanziario che riassume i costi di assistenza tecnica (distinti in base al programma che li finanzia) e lo invia a mezzo Pec ai Dirigenti titolari dei relativi capitoli di spesa per la verifica delle relative coperture finanziarie, accludendo le Schede di Attività debitamente sottoscritte dai RdA. Una volta confermate le coperture, ST elabora il Piano di Attività o le variazioni al Piano stesso, e lo trasmette al Settore di cui all’art. 13 che, verificata la corrispondenza con le schede-attività ricevute dai RdA, ne propone l’approvazione alla Giunta regionale. La delibera di approvazione del Piano o delle sue variazioni dà mandato ai titolari dei capitoli di spesa di adottare i conseguenti atti di impegno contabile.
4. Con riferimento alle attività istituzionali non continuative, prima del rispettivo inserimento nel Piano di Attività (sia esso in fase di formazione o di aggiornamento) ogni RdA svolge la valutazione della congruità dell'affidamento in termini di:
•corrispettivi, sulla base di quanto indicato al successivo articolo 6 della presente convenzione e della positiva valutazione delle figure professionali proposte e delle giornate uomo stimate;
•idoneità della scelta di ST a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio reso e di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Successivamente, lo stesso XxX dà espressamente atto del positivo svolgimento di detta verifica di congruità nella scheda-attività e nel successivo decreto di impegno. La scheda-attività una volta sottoscritta digitalmente sarà inviata - anche tramite scambio di mail – a ST mettendo in copia conoscenza il Settore regionale di cui all’art.13 della presente Convenzione.
5. Ogni scheda attività, una volta assunto il relativo impegno spesa, costituisce “ordinativo” nei confronti di ST secondo il cronoprogramma ivi riportato.
6. Ad ogni attività riportata nel Piano possono corrispondere anche più attività analitiche che saranno descritte nelle relative schede-attività.
7. L'avvio effettivo di ogni attività è comunicato formalmente – anche con scambio di e-mail - a ST dal RdA in occasione dell'adozione dei relativi atti così come le eventuali modifiche al crono- programma che non comportano modifiche sostanziali al Piano di Attività.
8. In corso d’anno, il RdA monitora l’andamento dello svolgimento delle attività, definendone eventuali aggiustamenti in itinere, con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria. Qualora dovesse emergere un incremento dei corrispettivi dell’attività rispetto alla quotazione iniziale riportata nel Piano attività, il RdA è tenuto a sottoscrivere nuovamente le schede attività di cui al comma 3 e/o al comma 4 del presente articolo previa verifica della relativa copertura finanziaria. In ogni caso, ST a fronte delle relazioni consegnate relative alle attività svolte fino a quel momento, richiede il rilascio delle regolari esecuzioni, propedeutiche all’emissione delle fatture per le prestazioni rese;
9. Spetta a ogni RdA effettuare la valutazione degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell’intero processo ed attestare successivamente la regolare esecuzione delle attività contemplate nella scheda attività da lui sottoscritta secondo le disposizione indicate all’art. 9 della presente Convenzione e alle eventuali convenzioni operative sottoscritte ai sensi della DGR n.377/2016;
Art. 4 - Modalità di esecuzione delle attività. Normativa di riferimento
1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, ST assicura che la gestione delle attività ad essa conferite avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi, nonché alla normativa applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico;
2. ST regolamenta le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto di tutti i principi e delle norme che regolano il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, ove applicabili. In particolare, ST conforma la propria attività ai principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione;
3. Per esigenze di uniformità interpretativa con gli uffici regionali, ST si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione in merito alle materie oggetto di conferimento e/o di affidamento, che verranno formalmente comunicate;
4. ST svolge le attività assegnatele utilizzando il proprio personale dipendente, predisponendo un'adeguata organizzazione interna e mettendo a disposizione della Regione risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di attività conferite;
5. In assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, per l’esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Società si avvarrà di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale;
6. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avviene garantendo l'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure, dei limiti normativi vigenti e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni” vigente ed approvato dall’Amministratore Unico di ST e, comunque, garantendo la pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza indicando per ciascun incarico l'ammontare del compenso erogato, il nominativo del soggetto percettore e l’oggetto dell'incarico;
7. In caso di acquisizione esterna di servizi, ST si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
8. Per quanto concerne la gestione della documentazione, ST si adegua ai principi vigenti in materia di diritto di accesso e si avvale dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali strumenti per la modernizzazione delle strutture e per garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti nei limiti di legge;
9. ST accede, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ai pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e qualità relativi alle attività ad essa affidate. Nel caso in cui, per la propria natura privatistica, a ST non sia consentito l’accesso a tali banche dati, si avvarrà della collaborazione della Regione, la quale provvederà a reperire le informazioni necessarie per suo conto;
10. Per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, entrambe le parti si attengono a quanto disposto dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. in materia di anticorruzione e trasparenza.
Art. 5 - Trasferimento delle risorse da erogare ai beneficiari
1. Per la gestione delle attività che contemplano l’erogazione di risorse a beneficiari di contributi/finanziamenti, il RdA impegna a favore di ST le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del provvedimento di concessione secondo quanto previsto dal Piano finanziario dello stesso e tenendo conto delle procedure di assegnazione delle risorse attivate. In alternativa, il RdA può provvedere direttamente all’erogazione finale a favore dei beneficiari, con emissione di mandati di pagamento a valere sul bilancio regionale, tenuto conto dell’esito dell’istruttoria svolta da ST;
2. Le risorse sono trasferite a ST secondo gli indirizzi in materia approvati dalla Giunta Regionale al fine di garantire il regolare e tempestivo flusso di erogazioni verso i beneficiari e, al contempo, rispettare i vincoli di finanza pubblica e ottimizzare la gestione di cassa complessiva. Nel caso di anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art. 6 quater della LR 28/2018, il RdA, in relazione al riepilogo delle erogazioni di cassa eseguite da ST e comunicate periodicamente dalla stessa società alla contabilità della Regione Toscana, dispone il rimborso delle spese sostenute per ciascuna azione di sua competenza;
3. I sistemi informatici di ST devono poter consentire, in ogni momento, di ricostruire l'esatta imputazione alle azioni finanziate dalla Regione e delle somme erogate ai beneficiari, nel rispetto degli atti di concessione dei finanziamenti.
4. Le risorse trasferite alla società sono gestite in nome e per conto di Regione Toscana, restano di proprietà di Regione Toscana e sono finalizzate all'erogazione ai beneficiari dei contributi/finanziamenti concessi. ST versa le risorse per la gestione degli interventi su propri conti correnti bancari dedicati, con obbligo di non istituire sugli stessi vincoli di alcun genere, se non quelli che discendono dalle finalità indicate dalla Regione Toscana; a tal fine dai contratti di conto corrente con l’istituto bancario deve risultare la natura del vincolo di destinazione delle risorse depositate presso tali conti. I conti correnti devono essere sempre specificatamente denominati in funzione della loro destinazione d’uso. Le risorse in giacenza su detti conti correnti sono finalizzate unicamente alle erogazioni dei contributi/finanziamenti ai beneficiari e al versamento all'Erario delle ritenute d'acconto relative alle erogazioni, ove applicabili;
5. Gli oneri finanziari e i frutti della gestione dei conti correnti dedicati sono di spettanza di Regione Toscana in quanto proprietaria delle risorse assegnate. Pertanto gli interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti correnti, al netto delle ritenute fiscali subite, sono acquisiti al bilancio regionale e analogamente le spese bancarie di gestione sono di competenza del bilancio regionale e non incideranno nel conto economico della società in quanto a carico della Regione. Gli interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sono riversati una volta l'anno alla tesoreria regionale. I bolli e le altre spese bancarie di gestione dei conti dedicati sono oggetto di separata evidenza nel riepilogo inviato alla contabilità regionale e al RdA oggetto del contributo/finanziamento concesso;
6. La gestione delle risorse assegnate è da attuarsi conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
7. ST adotta una gestione contabile separata delle risorse utilizzate in corrispondenza dell’azione ad essa affidata in gestione;
8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, ST comunica a ciascun RdA la consistenza al 31 dicembre dell’anno precedente dei fondi che Regione Toscana gli ha trasferito ai fini dell’erogazione a terzi beneficiari. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il RdA certificherà a ST che la rendicontazione dei fondi gestiti risulta corretta e ne darà contestuale
comunicazione anche alla Direzione Programmazione e Bilancio di Regione Toscana;
Art. 6 - Composizione e stima dei corrispettivi delle attività inserite nel Piano Attività
1. Ogni scheda attività di cui all’art. 3 della presente Convenzione riporta il corrispettivo come determinato nei commi successivi;
2. Il corrispettivo è determinato secondo quanto stabilito nel “tariffario” e nel “Catalogo – Listino”, ovvero, a giornata uomo se si tratta di attività non continuative; a pratica e/o a corpo, se si tratta di attività continuative. Il corrispettivo è comprensivo di eventuali voci di costo esterno diretto (quali le consulenze specialistiche, le prestazioni di servizi, l’accesso a banche dati e le missioni nei limiti stabiliti per il personale dell’Amministrazione Regionale), nonché dei costi indiretti, vale a dire tutti gli oneri e le spese sostenuti da ST che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle attività istituzionali di ST, ma sostenuti dalla stessa per il funzionamento della propria struttura. Per la quantificazione dei costi indiretti si fa ricorso ad un tasso forfetario massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi dell’art. 68, c.1, del Reg. (UE) n. 1303 del 2013;
3. Nel caso di attività istituzionali continuative il corrispettivo è determinato applicando il dettaglio esposto nel “Catalogo - Listino” che determina il corrispettivo unitario massimo con la metodologia di cui al comma 2;
4. Nel caso di attività istituzionali non continuative i corrispettivi unitari, calcolati con la metodologia di cui al comma 2, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi. Per le attività per i quali vi sono convenzioni, accordi e contratti quadro attivi sul portale Consip, il RdA provvede ad analizzare i relativi costi e confrontarli, utilizzando anche le risultanze del benchmarking, con quelli esposti da ST. Il confronto deve giustificare l'adozione della soluzione "in house" in luogo del ricorso al mercato, poiché ritenuta congrua e idonea a garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità dell’attività prestata, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Art. 7 – Assunzione degli impegni di spesa
1. I Dirigenti titolari dei capitoli di spesa procedono, non appena approvato da parte della Giunta regionale il Piano Attività o i suoi aggiornamenti, ad assumere i relativi impegni di spesa avendo agli atti le schede-attività sottoscritte dal RdA e trasmesse formalmente ad opera di ST. Su tali impegni sono effettuati i pagamenti di cui all'articolo 9. Gli impegni di spesa sono suscettibili di atti di integrazione e riduzione in relazione alle modifiche del Piano di Attività.
Art. 8 – Relazione al Dirigente Responsabile di Attività sull’attività svolta
1. ST predispone una relazione con riferimento a ciascuna attività svolta e la sottopone a ogni RdA con le seguenti scadenze:
•al 30 giugno di ogni anno;
•al 31 dicembre di ogni anno;
•al termine dell’attività.
La relazione sulle attività si articola in:
•monitoraggio dell'andamento delle attività assegnate;
•prospetto economico in cui si evidenziano:
- i corrispettivi maturati nel periodo, distinguendoli tra costi a pratica, altri costi e costi indiretti;
- il confronto con il rispettivo preventivo;
- l’eventuale stima a finire.
2. La relazione predisposta da ST consente ad ogni RdA di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera, avendo a riferimento quanto contenuto nella scheda-attività, di cui al precedente articolo 3.
3. In occasione dell’invio delle relazioni periodiche ST è tenuta a comunicare ai Titolari dei capitoli di spesa gli scostamenti finanziari registrati anche al fine di successivi aggiornamenti del Piano Attività dando contestuale comunicazione anche al Settore di cui all’art. 13;
4. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici le attività finanziate con Fondi SIE (Strutturali di Investimento Europei) o con risorse del fondo nazionale FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, sono definite nelle convenzioni operative citate all'articolo 1, comma 2.
Per le attività sostenute con la partecipazione del FESR oltre alle previsioni delle Convenzioni operative, le modalità di rendicontazione e controllo rispondono a quanto previsto dal Manuale dei controlli di primo livello adottato da ARTEA in qualità di Responsabile dei controlli dell’Asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR.
Art. 9 – Regolare esecuzione e pagamento a ST
1. Il pagamento da parte della Regione dei corrispettivi spettanti a ST per lo svolgimento delle attività contenute nel Piano annuale avviene a cura del titolare dei relativi capitoli di spesa, mediante mandati di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
Quest’ultima per quanto sostenuto con risorse FESR, viene emessa a seguito di verifica della completezza della documentazione prevista dal Manuale dei controlli di primo livello dell’Assistenza Tecnica del POR FESR adottato da ARTEA;
2. A tal fine, a fronte della presentazione della relazione periodica o conclusiva di cui all'articolo 8, il RdA provvede a dichiarare sotto la propria responsabilità (i) la regolare esecuzione dell'attività, dandone comunicazione a ST, nonché (ii) il nulla-osta al pagamento al titolare del capitolo di spesa (se diverso dal RdA).
3. In caso di sospensione delle attività, è riconosciuto a ST il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni di attività, nonché il pagamento degli ulteriori eventuali oneri, purché rendicontabili e, con riferimento ai fondi SIE, certificabili alla Commissione Europea, comunque derivanti dagli impegni assunti per l’esercizio delle attività di cui alla presente convenzione;
4. Qualora il RdA rilevi inadempimenti a carico di ST (o comunque disallineamenti in ordine alla corrispondenza quali-quantitativa fra attività previste ed attività realizzate), invita la società ad adottare le opportune misure correttive. In difetto, lo stesso RdA, nell’ambito delle relazioni semestrali di cui all’articolo 8, dovrà segnalare i disallineamenti al Dirigente titolare del capitolo di spesa e al Responsabile dell’esecuzione della presente Convenzione Quadro. Tale segnalazione dovrà essere accompagnata da un’articolata motivazione da parte del RdA e dall'individuazione delle necessarie misure correttive proposte da comunicare a ST. I successivi monitoraggi semestrali dovranno dare atto dell’effettiva applicazione dei correttivi proposti.
Art. 10 – Durata
1. La presente Convenzione Quadro ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.
Art. 11 - Impegni delle Parti
1. ST si impegna a segnalare tempestivamente (o comunque nel report semestrale di cui all'articolo 2, comma 2) problemi e/o criticità che possano causare ritardi e fornisce alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'organizzazione della produzione delle attività oggetto della presente Convenzione;
2. La Regione Toscana – mediante i Dirigenti Responsabili di Attività - si impegna a segnalare eventuali difformità fra pianificazione e svolgimento attività, nonché le modifiche che si rendessero necessarie in ordine alle attività.
Art. 12 - Responsabile dell'esecuzione
1. La Regione individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Direttore Generale della Giunta regionale, o suo delegato;
2. ST individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione l'Amministratore Unico, o suo delegato.
Art. 13 – Direzione regionale di riferimento
1. La predisposizione degli atti di indirizzo a ST, nonché degli atti di approvazione e di aggiornamento del Piano di Attività di ST sono di competenza della Direzione Attività Produttive - Settore Infrastrutture per le Attività Produttive.
Art. 14 - Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché del D.Lgs. n. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs. n.
101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione Quadro per lo svolgimento da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. delle attività istituzionali, continuative e non, di cui all’art. 2 della X.X. x. 00/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxx – Giunta Regionale, ha nominato Sviluppo Toscana S.p.A. Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 GDPR. I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano tutte le attività istituzionali a carattere continuativo e quelle a carattere non continuativo specificate nel Piano delle attività di Sviluppo Toscana, approvato, ai sensi dell’art. 3-bis, commi 6 e 7 della L.R. n. 28/2008 e consistono genericamente nelle operazioni di raccolta, consultazione, esame e conservazione delle dichiarazioni e dei documenti presentati dai richiedenti i contributi, oltre che nell’espletamento degli adempimenti previsti dai singoli procedimenti, riassumibili nelle verifiche e controlli, anche sulle autocertificazioni. I dati trattati rientrano nelle tipologie di dati comuni, atti ad individuare in maniera univoca un soggetto, e dati giudiziari, necessari ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti, anche autodichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/00, da parte dei soggetti richiedenti i contributi gestiti da Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto della Regione Toscana. Le categorie e numerosità degli interessati sono date dai soggetti destinatari delle iniziative regionali di concessione di contributi a valere su Fondi Comunitari, Nazionali e/o Regionali, approvati con specifici atti ed oggetto di pubblicazione. I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del singolo contratto/convenzione ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo, alla data della sua cessazione. Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida ed agli interessi comuni. Sviluppo Toscana S.p.A., in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati. Sviluppo Toscana S.p.A., in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione. In tal senso il Responsabile, si impegna a consegnare, alla firma della convenzione, al Titolare e al DPO della Giunta Regionale Toscana “il disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti” coinvolti in modo e diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli (solo nel caso in cui il Responsabile abbia propri autorizzati). In particolare, ai sensi dell’art. 28 GDPR, Sviluppo Toscana S.p.A. si impegna a: 1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, concordandone la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana entro 30 giorni dalla firma del
contratto/convenzione; 2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto/convenzione e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto/convenzione, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti. 3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema; 4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l’elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività; 5. di collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
6. predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi; 7. assistere e garantire il titolare del trattamento nell’evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 8. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti; 9. assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati; 10. garantire al Titolare, su richiesta, l’accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio; Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena,
fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare. Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub- Responsabili; Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura; 11. comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati” (DPO), qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare; 12. comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT; 13. mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l’esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti; 14. fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine il Titolare concorda entro 30 giorni dalla firma della convenzione, con il Responsabile di contratto e il Security IT Manager (se nominato) oppure con il responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine
della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni; 15. restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso, nell’ambito delle singole Convenzioni Operative sottoscritte con i dai singoli Dirigenti Responsabili delle Attività, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Convenzione Quadro, saranno concordate modalità, tempi e forme per la restituzione dei dati, che siano idonei a garantire il non precostituirsi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile; Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest’ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR. Il Titolare autorizza in via generale il Responsabile del trattamento a ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei sub-Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. Tale autorizzazione vale anche per i soggetti esterni già individuati da Regione Toscana e che già operano per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione. Inoltre, il Responsabile del Trattamento deve: 1. far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile; 2. [solo nel caso in cui il Responsabile abbia già identificato il sub Responsabile]far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 32 del GDPR. I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano la consultazione e l’esame delle dichiarazioni e dei documenti presentati dai soggetti richiedenti contributo nell’ambito degli interventi gestiti da Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto della Regione Toscana ed i dati trattati rientrano nella tipologia dei dati comuni dei summenzionati soggetti. Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del
Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli. Qualora dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall’avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile, questi risponderà del danno causato agli “interessati” e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 15 - Oneri fiscali e spese
1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Art. 16 – Modifiche
1. La presente Convenzione Quadro può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse.
2. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, debitamente firmato per accettazione da entrambe le Parti, previa eventuale approvazione da parte della Giunta Regionale qualora costituiscano variazioni sostanziali al presente atto.
Art. 17 - Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, ove applicabile.