TRA
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016
TRA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
(di seguito “Università)
E
L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
(di seguito “Azienda) unitamente definite “Parti”
PREMESSO CHE
- i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e l’Università sono disciplinati dal D. Lgs. 517/1999;
- l’art. 1 comma 2, lett. n) della legge regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio Sanitario Regionale, la collaborazione con le Università;
- l’art. 2 comma 1, lett. a) e b) della Legge Regionale 29/2004 prevede che i livelli essenziali di assistenza siano assicurati anche dalle Aziende ospedaliero- universitarie e dalle Aziende sanitarie locali secondo le modalità di cui all'articolo 9 della stessa legge;
- la Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
- il 20.10.2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx- Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 29/2004 (d’ora in poi “Protocollo”);
Premesso altresì che
- l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla Legge 240/2010, è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, nell’ambito delle quali si svolgono le proprie attività istituzionali, e ha da tempo istituito nelle sedi della Romagna Corsi di Laurea e sezioni formative delle Professioni Sanitarie, nonché individuato strutture sanitarie dell’AUSL Romagna quali sedi formative di proprie Scuole di Specializzazione mediche;
- l’Azienda e l’Università dal 2018 in poi hanno sottoscritto in particolare accordi finalizzati allo sviluppo dei rapporti di integrazione, anche attraverso l’individuazione di strutture assistenziali messe a disposizione della didattica e ricerca dell’Università e all’inserimento di personale universitario in tali strutture, alla luce delle previsioni del Protocollo Regionale relative alle sedi ulteriori;
- dall’Anno Accademico 2020/2021 l’Università ha attivato i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Romagna nelle sedi di Forlì e Ravenna e, con accordo sottoscritto in data 30.04.2020, le Parti hanno formalizzato l’assetto delle relazioni per l’espletamento delle attività formative professionalizzanti di tali Corsi di Laurea;
- l’Università ha interesse ad ampliare il proprio potenziale formativo e di ricerca nel territorio della Romagna per i Settori Scientifico Disciplinari delle materie cliniche, sviluppando i percorsi di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza;
- l’Azienda USL Romagna ha interesse al consolidamento dei percorsi di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza e a un rafforzamento dei rapporti con l’Università, riconoscendo tale integrazione portatrice di valore aggiunto per la qualità dell’attività e dei servizi di propria pertinenza;
- le Parti ritengono opportuno definire un quadro complessivo, stabile e organico di relazioni, che dia conto che l’Azienda Usl della Romagna rappresenta l’Azienda di riferimento dell’Università di Bologna nel territorio della Romagna per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca in ambito clinico e preclinico, come condiviso dal Comitato Regionale di Indirizzo e dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna;
- a tale scopo, le Parti intendono perseguire obiettivi di consolidamento e sviluppo dell’integrazione fra didattica, ricerca e assistenza anche attraverso l’istituzione di strutture complesse a direzione universitaria, essenziali alla didattica dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello e alla ricerca connessa a tali ambiti, convenendo che – fermo restando il coinvolgimento anche di strutture a direzione ospedaliera - la presenza di strutture a direzione Universitaria rappresenti la condizione preliminare per il perseguimento di tali obiettivi;
- l’Azienda e l’Università, coerentemente ai principi e ai criteri espressi nel Protocollo d’Intesa e nell’ambito delle rispettive autonomie, intendono coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale, didattico-formativa e di ricerca nel quadro delle reti formative e delle reti assistenziali regionali, stipulando quindi specifico accordo;
- le Parti, inoltre, concordano di dare attuazione a quanto stabilito dall’art 15, comma 5 del citato Protocollo per quanto concerne la definizione di appositi protocolli per la disciplina della formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse sono parti integranti del presente Accordo, così come ne fanno parte integrante e sostanziale i documenti allegati.
Art. 2 - Principi generali e finalità
1. Le Parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad informare i propri rapporti al principio di leale collaborazione ed a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca.
2. In tale quadro le Parti, per quanto di specifica competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
a) assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
b) promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria;
c) garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario.
Art. 3 - Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina:
- l’assetto complessivo, stabile e organico delle relazioni fra l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e l’Azienda Usl della Romagna, riconoscendo all’Azienda Usl della Romagna la qualità di Azienda di riferimento dell’Università di Bologna nel territorio della Romagna per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca in ambito clinico e preclinico;
- l’individuazione delle strutture complesse e semplici e dei programmi, a direzione universitaria e ospedaliera, in applicazione dei criteri definiti dall’art. 10, comma 3, del Protocollo, nonché la relativa dotazione di posti letto tenendo conto degli elementi elencati all’art. 10, comma 2, del Protocollo, fermo restando che entrambi possono avere al loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni;
- l’afferenza alle strutture aziendali del personale universitario nel rispetto dei criteri di cui all’art. 10 comma 2 del Protocollo nonché la sua equiparazione al personale del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle indicazioni di cui all’art. 5, comma 3 e all’art. 11, comma 2, del Protocollo;
- la definizione dell’impegno orario di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 1, lett. a), del Protocollo;
- la definizione del sistema delle relazioni informative e funzionali fra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti Aziendali in cui sono inserite le Strutture Complesse a direzione universitaria, anche con riferimento al reclutamento del personale in ambito universitario e ospedaliero;
- le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all’Azienda da Regione e Università secondo le indicazioni dell’art. 13 del Protocollo;
- le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all’attività didattica secondo le indicazioni dell’art. 16, comma 2, del Protocollo;
- le modalità per l’esercizio della programmazione congiunta tra Azienda e
Università, secondo il principio di coerenza ed adeguatezza tra attività assistenziali ed attività didattico-formative e di ricerca;
- l’individuazione delle competenze professionali da condividere nonché i rispettivi ambiti di attività;
- il riconoscimento dell’Azienda quale struttura di riferimento dell’attività didattico-formativa e di ricerca in ambito clinico e preclinico di competenza dell’Università, nel territorio della Romagna;
- le modalità di finanziamento delle attività che realizzano l’integrazione tra
assistenza, didattica e ricerca;
- la collaborazione nei programmi di ricerca di interesse comune e la regolamentazione degli studi clinici;
- la collaborazione nelle attività di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.
CAPO 2 - MODALITÀ DI CONFRONTO E PROMOZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA TRA AZIENDA ED UNIVERSITÀ
Art. 4 - Board di Coordinamento
1. Ferme restando le rispettive prerogative e competenze, nonché i rispettivi assetti così come definiti dalla normativa vigente, le Parti costituiscono un Board per presidiare l’attuazione del presente Accordo e per favorire l’informazione, il confronto istituzionale e la collaborazione reciproca relativamente ai temi di ricerca, attività didattico-formativa, personale e sviluppo edilizio;
2. Il Board favorisce inoltre l’interazione e il confronto fra i Direttori dei Dipartimenti aziendali di cui fanno parte le Strutture Complesse a necessaria direzione Universitaria e i Direttori dei Dipartimenti Universitari di riferimento.
3. Partecipano al Board:
- per l’Università, il Rettore, i Direttori dei Dipartimenti Universitari di
riferimento, il Direttore Generale o i loro rispettivi delegati;
- per l’Azienda, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo o i loro rispettivi delegati.
4. Il Board può invitare ulteriori figure, in relazione alle tematiche trattate e/o alle specifiche competenze, nonché avvalersi di gruppi di lavoro istruttori di cui dovesse ravvisare l’utilità.
5. Il Board nomina al proprio interno un Coordinatore.
Art. 5 – Supporto alle reciproche relazioni
1. Al fine di garantire un adeguato supporto procedurale e amministrativo alle reciproche relazioni, e per la messa a sistema e la condivisione dei dati e delle informazioni a ciò necessarie, le Parti prevedono opportuni percorsi e protocolli amministrativi e gestionali che favoriscano le rispettive attività, con particolare riferimento in materia di personale convenzionato, di scuole di specializzazione, di gestione degli spazi per la ricerca e la didattica.
CAPO 3 - RICERCA, SPERIMENTAZIONE CLINICA E ATTIVITÀ IN CONTO TERZI
Art. 6 – Principi generali
1. I seguenti articoli disciplinano le attività di ricerca che prevedono il coinvolgimento di personale universitario e dell’Azienda, ovvero l’utilizzo congiunto e/o disgiunto da parte degli stessi di risorse, strumenti, infrastrutture dell’Azienda e/o dell’Università.
Art. 7 – Obiettivi
1. Azienda ed Università concordano sulla necessità di definire strumenti tecnici, supporti organizzativi e procedure da realizzare nel periodo di vigenza dell’Accordo, al fine di:
a) sviluppare un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca;
b) favorire il potenziamento delle attività di ricerca;
c) garantire un monitoraggio efficiente delle singole attività di ricerca e dei relativi risultati;
d) garantire un’adeguata programmazione ed esecuzione delle singole attività;
e) realizzare l’effettiva integrazione tra le attività di ricerca e le attività didattiche e assistenziali;
f) promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
g) potenziare le infrastrutture della ricerca nell’ottica di sviluppare nuove
competenze di interesse per l’assistenza.
Art. 8 – Intese ed attività
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, l’Azienda e l’Università si impegnano a sottoscrivere apposite Intese che dovranno disciplinare, altresì, le eventuali condizioni di compartecipazione finanziaria e le modalità di attuazione, funzionamento e monitoraggio da parte delle due Amministrazioni.
2. Le Parti si impegnano a:
a) sostenere progetti condivisi volti a istituire, sviluppare, mantenere in stretta collaborazione, le necessarie infrastrutture a servizio della ricerca, nonché a valutare l’istituzione di servizi unificati quali le biblioteche, e l’acquisizione e la gestione di materiale documentale;
b) rendere reciprocamente note le attività di ricerca effettuate con il coinvolgimento di personale universitario in ambito assistenziale o di personale dell’Azienda con finanziamento dell’Università;
c) concordare preventivamente le modalità di coinvolgimento dell’altra Parte quando la realizzazione di un progetto necessita della relativa partecipazione;
d) predisporre i necessari supporti informativi per sostenere il monitoraggio, la rendicontazione, la diffusione e la valorizzazione delle attività di ricerca;
e) definire regole comuni a garanzia di trasparenza ed eticità;
f) armonizzare, nel rispetto delle normative vigenti, le disposizioni interne che regolano le procedure per la valorizzazione delle invenzioni, nonché diritti e obblighi spettanti al personale;
g) definire regole comuni relativamente alla titolarità e alle modalità di gestione dei contratti di ricerca e di sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla copertura dei costi fissi e variabili e alla ripartizione degli eventuali proventi;
h) presidiare i casi di conflitti di interesse con i terzi stabilendo misure analoghe di prevenzione della corruzione per il relativo personale.
Art. 9. Gestione amministrativa
1. La gestione amministrativa delle procedure di supporto per le attività di sviluppo della ricerca è normalmente in capo all’Università con contabilizzazione dei
relativi costi. Resta inteso che ciascuna Parte provvederà direttamente alla remunerazione del proprio personale avente diritto a ricevere parte dei proventi derivanti dalle attività di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, secondo quanto previsto dalle norme di legge o dai rispettivi regolamenti interni.
Art. 10 – Autorizzazione relativa alla sperimentazione clinica
1. In caso di sperimentazione clinica l’autorizzazione è concessa secondo quanto stabilito all’articolo 17 commi 5 e 6 del Protocollo e dell’art. 7 Legge Regionale 9/2017 .
Art. 11 – Proprietà intellettuale
1. L’Azienda e l’Università concordano di gestire in contitolarità i diritti di proprietà intellettuale a loro spettanti in base alle norme di legge o ai regolamenti interni, sui risultati delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo. Il regime sarà quello della comproprietà in pari quota.
2. Ad esclusione dell’eventuale remunerazione prevista a vantaggio dei singoli inventori, Azienda e Università condividono in parti uguali i proventi derivanti dall’eventuale valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente comma, al netto dei costi come sostenuti da ciascuna Parte compresi quelli definiti al successivo comma 3.
3. L’Azienda e l’Università condividono in parti uguali i costi relativi alla attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al comma 1.
Capo 4 - Attività Didattico-formativa
Art. 12 – Principi generali
1. Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 e dall’art. 15 del Protocollo, ogni struttura dell’Azienda può concorrere alle attività didattico- formative sulla base di quanto definito da parte dell’Università per quanto riguarda le esigenze dei singoli corsi e i profili di competenze richieste.
Art. 13 – Rapporti con altre Università
1. Le attività didattico-formative dell’Università hanno la priorità rispetto alle esigenze formative espresse da altri Atenei, fermo restando la possibilità per l’Azienda di attivare rapporti didattico-formativi con altri Atenei, previo parere
obbligatorio dell’Università, attraverso la componente universitaria del Board di coordinamento di cui all’art. 4, che potrà valutare se sussistano ulteriori necessità didattiche e formative ad integrazione delle predette.
Art. 14 – Organizzazione delle attività didattiche
1. In applicazione al principio di programmazione congiunta di cui all’art. 3 del Protocollo, l’Azienda e l’Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire il coordinamento tra gli obblighi didattico-formativi e gli obblighi assistenziali del personale coinvolto nel rispetto delle normative vigenti.
2. L’Azienda e l’Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire la disponibilità delle strutture necessarie all’erogazione delle attività didattico-formative e alla fornitura degli spazi e dei servizi ad essi collegati, così come identificati dai competenti Organi Accademici.
3. L’Università rappresenta preventivamente le esigenze di tirocinio dei singoli Corsi di studio per soddisfare le quali viene richiesto l’utilizzo delle strutture e del personale dell’Azienda.
4. L’Azienda condivide con l’Università tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei Corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, incluse le dotazioni economico finanziarie ricevute dalla Regione per i corsi in convenzione.
Art. 15 – Promozione della partecipazione del personale dell’Azienda alle attività didattico-formative
1. Ai sensi dell’art. 16 del Protocollo, Università e Azienda concordano sull’opportunità di promuovere la partecipazione del personale del SSR alle attività didattiche dell’Università, con funzioni di docenza o tutorato o in altre modalità secondo le procedure definite dai regolamenti dell’Università, nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie, al fine di ottimizzare le caratteristiche professionalizzanti dei suddetti corsi e di favorire lo sviluppo di ulteriori competenze formative funzionali a tale obiettivo. A tal fine, l’Azienda assicura:
a. la promozione di attività di sostegno per lo sviluppo e il monitoraggio delle competenze formative del proprio personale;
b. il corretto riconoscimento delle attività didattico-formative richieste al
personale del SSR, nell’ambito degli appositi istituti disciplinati dal contratto collettivo integrativo aziendale ed avvalendosi della documentazione messa a disposizione dalla Università circa l’attività svolta.
2. Ogni struttura aziendale può concorrere alle attività didattico-formative sulla base di quanto definito da parte dell’Università, per quanto riguarda le esigenze dei singoli corsi e i profili di competenze richiesti, e nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 15 del Protocollo.
3. L’Azienda e l’Università possono promuovere altresì l’istituzione di posti di professore/ssa straordinari a tempo determinato a dipendenti dell’Azienda in possesso dei requisiti soggettivi per accedere all’incarico, di cui al vigente regolamento di Ateneo.
4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle attività assistenziali, così come definite dall’art. 16 commi 1 e 3 del Protocollo, il personale del Servizio sanitario regionale partecipa alle attività didattiche di cui al comma 2, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento e del Direttore/Coordinatore della struttura in cui presta servizio.
5. Riguardo alla formazione specialistica dei laureati, le Parti si riservano una specifica intesa, sulla base del Protocollo Regione - Università, in cui valutare, anche al fine della definizione dei carichi di lavoro delle unità operative coinvolte, da un lato la partecipazione dei dirigenti ospedalieri alla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia, dall’altro l’apporto assistenziale dei medici in formazione specialistica.
6. L’individuazione dei docenti per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avviene in conformità alle linee guida predisposte dall’Università in accordo con l’Azienda.
7. I responsabili ed i coordinatori tecnico-pratico degli insegnamenti previsti nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie vengono individuati con procedura concordata tra le parti secondo le norme e i regolamenti vigenti.
Art. 16 – Valutazione
1. Per la valutazione delle attività didattico-formative sono utilizzati da Azienda e Università gli strumenti definiti dall’Università secondo le migliori prassi internazionali e le indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario.
Capo 5 - Le strutture assistenziali
Art. 17 – Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto
1. Sulla base dei criteri definiti dall’ art. 10 commi 1 e 2 del Protocollo il numero di posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca al momento della stipula del presente Accordo è fissato a 570, in coerenza al numero di studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso le sedi di Forlì e Ravenna, A.A. 2020-2021.
Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca dell’Università, individuati sulla base dei criteri di cui all’art. 10 commi 2 e 3 del Protocollo sono elencati nell’Allegato 1.
Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca dell’Università, identificate secondo quanto definito dal precedente comma, possono essere modificate secondo le norme e le procedure vigenti nell’ambito della programmazione pluriennale, dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore.
2. La dotazione di posti letto definita al comma 1 può essere modificata:
a. a seguito della variazione dei parametri di riferimento secondo quanto stabilito dal Protocollo art. 10 comma 1;
b. a seguito della variazione dell’organizzazione dell’attività assistenziale dell’Azienda nell’ambito della programmazione pluriennale, d’intesa tra le Parti secondo le previsioni di legge;
c. a seguito della variazione dell’organizzazione delle attività didattiche e di ricerca dell’Università nell’ambito della programmazione pluriennale, d’intesa tra le Parti secondo le previsioni di legge.
3. Ai fini di una puntuale ricognizione dello stato alla data di sottoscrizione del presente Accordo, all’Allegato 2 sono elencate le strutture a temporanea direzione universitaria
4. In ottemperanza a quanto disposto dall’art.10, comma 3, lettera c) del Protocollo d’Intesa, l’Università di Bologna si impegna a garantire, in tempi congrui, una adeguata presenza di personale medico universitario all’interno delle Unità
Operative di cui all’allegato 1; tale presenza non può essere inferiore a due unità.
Capo - 6 Personale
Art. 18 – Afferenza del personale universitario alle strutture
1. Il personale universitario in convenzione con l’Azienda è elencato in Allegato 4.
2. Il personale universitario da convenzionare in assistenza, non già indicato nell’Allegato 4, viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda previa intesa con il Rettore, in conformità alla programmazione universitaria e aziendale.
3. Per i professori e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l’afferenza ai Dipartimenti Aziendali, assicurando la coerenza fra il settore scientifico- disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all’attività del Dipartimento e della struttura di afferenza. A tal fine l’Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all’Azienda, se non già predefiniti in precedente accordo. L’Azienda verifica i presupposti di legittimità per l’inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative.
4. Per il personale tecnico-amministrativo universitario, le Parti definiscono congiuntamente la seguente procedura:
- invio della richiesta formale da parte del Rettore, contenente l’indicazione delle attività che verrebbero svolte dall’interessato, del titolo di studio posseduto, nonché della struttura assistenziale di riferimento;
- valutazione da parte dell’Azienda della possibilità di inserimento in convenzione, del profilo ospedaliero di equiparazione e del corrispondente possesso del titolo di studio necessario;
- comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dell’esito della valutazione con l’indicazione, in caso positivo, della data di decorrenza dell’inserimento in convenzione o, in caso negativo, della motivazione del diniego.
Raggiunta l’intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l’Azienda dispone l’integrazione assistenziale dell’interessato.
5. L’Azienda e l’Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le
prospettive di sostenibilità dei servizi, l’uscita dalla convenzione del personale tecnico-amministrativo universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.
Art. 19 – Impegno orario del personale in convenzione
1. Stante l’inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, ai fini della determinazione dell’orario di lavoro, dell’articolazione del debito orario, della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa nonché della rilevazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti, Azienda ed Università fanno riferimento a quanto definito dal Protocollo all’art. 11, fermo restando che le attività di didattica e di ricerca non possono in ogni caso risultare penalizzate dall’attività assistenziale e che, conseguentemente, la programmazione delle Unità Operative deve risultare coerente con quanto al riguardo definito.
2. Ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett. a) del Protocollo, l’orario di lavoro del personale docente e ricercatore convenzionato presso l’Azienda, è definito in 38 ore alla settimana.
3. Ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall’Azienda nella misura del 50% del personale del SSN di corrispondente livello.
4. I Dipartimenti aziendali garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario del personale di cui al comma 2, sia definito tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell’equa distribuzione degli impegni di lavoro ai sensi dell’art. 11 comma 1, lett.
b) del Protocollo.
5. L’orario di lavoro settimanale del personale tecnico-amministrativo universitario, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed all’assistenza, è quello fissato nel C.C.N.L. del Comparto Università.
6. L’impiego del personale tecnico-amministrativo universitario è definito attraverso piani di lavoro concordati tra il responsabile della Struttura aziendale e il responsabile della Struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni delle Parti.
7. Azienda e Università, per quanto di competenza, garantiscono la piena informativa al personale sulle modalità di applicazione degli istituti inerenti
l’orario di lavoro nel rispetto delle differenti normative e dei relativi
aggiornamenti.
8. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Azienda.
9. Le assenze sono autorizzate in accordo dal responsabile universitario e dal responsabile aziendale, secondo quanto definito nei piani di lavoro, ferma restando l’applicazione del C.C.N.L. Comparto Università.
10. L’Azienda si impegna a informare l’Università in relazione a tutti gli accordi
sindacali locali relativi al personale universitario in convenzione.
Art. 20 – Equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione
1. Le procedure aziendali per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali garantiscono pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l’Azienda, ferme restando le procedure per l’attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l’integrazione di cui all’art. 10 comma 3 del Protocollo;
Le procedure per la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantiscono che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tengono in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti l’integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all’art. 5 comma 13 del D.lgs. 517/1999.
Le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all’interno dei Dipartimenti aziendali tengono conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l’integrazione di cui all’art. 10 comma 3 del Protocollo, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
I titolari di incarico di responsabile di Struttura complessa, qualora chiamati nei ruoli universitari, mantengono la responsabilità della Struttura stessa, la quale entra a far parte di quelle a temporanea direzione universitaria secondo quanto stabilito dal Protocollo e indicate. Ciò, anche con riferimento alle figure di professore straordinario ex art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 e relativo Regolamento di Ateneo.
Lo svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia del personale
universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale.
Art. 21 – Trattamento economico del personale in convenzione
1. Per quanto riguarda il trattamento economico, Azienda ed Università fanno riferimento a quanto definito dall’art. 6, commi 1 e 2, del D.lgs. 517/99, dall’art. 31 del DPR 761/79, dall’art. 12 del Protocollo e da ogni ulteriore intesa regionale, fermo restando che il trattamento economico complessivo del personale universitario in ogni caso non può risultare inferiore a quello dell’omologo ospedaliero.
2. Le somme necessarie per la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e delle altre competenze spettanti al personale docente, ricercatore e tecnico–amministrativo universitario in convenzione sono a carico dell’Azienda, che si impegna inoltre a rendere trasparenti e disponibili, su richiesta, i conteggi effettuati e i relativi criteri. L’Università provvederà alla liquidazione delle somme definite dall’Azienda.
3. L’indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio- sanitario universitario viene definita sulla base di apposita tabella di equiparazione redatta in conformità alle opportune indicazioni regionali.
4. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
5. Il personale in convenzione, anche al fine di eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, sarà sottoposto alla valutazione permanente delle prestazioni secondo gli stessi criteri e modalità applicate per il personale ospedaliero.
6. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale ospedaliero.
Art. 22 – Diritti e obblighi del personale universitario in convenzione e organizzazione del lavoro
1. Al personale universitario in convenzione, fermo restando lo stato giuridico universitario, per quanto riguarda gli aspetti assistenziali si applicano i diritti ed i
doveri previsti per il personale del Comparto Sanità di corrispondente qualifica.
2. L’integrazione in assistenza comporta l’inserimento nell’organizzazione dell’Azienda secondo il principio di parità di trattamento anche con riferimento:
- agli aspetti retributivi così come definiti al precedente art. 23;
- all’accesso ai servizi, compreso il servizio di mensa aziendale;
- alla formazione/aggiornamento, con contribuzione paritaria a carico di Azienda ed Università;
- alle pari opportunità nell’accesso alle posizioni di responsabilità aziendali
dell’omologo personale ospedaliero.
3. Eventuali differenze nell’applicazione di istituti previsti da leggi, contratti e regolamenti per il personale universitario e quello ospedaliero, che dovessero comportare per il personale universitario la sospensione dall’attività assistenziale, determinano la sospensione del trattamento integrativo correlato.
4. Il Dipartimento universitario di assegnazione del personale rappresenta l’interlocutore di riferimento dell’Azienda e dell’Università e per ciò che concerne le attività dello stesso e la loro organizzazione.
5. L’Azienda si impegna a comunicare preventivamente all’Università atti, disposizioni e regolamenti aziendali che incidano sugli obblighi assistenziali del personale e sui procedimenti autorizzatori connessi.
6. Le Parti si impegnano a costituire il Comitato dei Garanti di cui all’art. 5/14 del
D.Lgs. 517/1999,
Art. 23 – Assegnisti e dottorandi di ricerca, visiting professor e
visiting scholar
1. I dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto, i borsisti e gli altri eventuali titolari di contratti temporanei attivati all’interno delle Università per attività di didattica e/o ricerca possono svolgere attività clinica funzionale alla didattica e/o alla ricerca, secondo le procedure concordate e quanto stabilito all’art. 11 comma 6 del Protocollo.
2. In considerazione dei processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, le parti si impegnano a valutare percorsi congiunti per regolare e autorizzare l’accesso di altre figure di ricerca e di docenza – quali ad esempio visiting professor e visiting scholar – come comunemente denominati nella comunità accademica internazionale.
Art. 24 – Ulteriori disposizioni
1. Quanto previsto nel presente Capo con riferimento al personale universitario docente e ricercatore in convenzione con l’Azienda si applica anche al seguente personale se integrato in convenzione:
a) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010 e quelli di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005;
b) professori xxxxxxxxxxxx a tempo determinato, di cui all’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
2. Quanto previsto nei precedenti articoli con riferimento al personale tecnico - amministrativo universitario si applica anche al personale tecnico - amministrativo universitario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, inserito in convenzione con l’Azienda.
Capo 7 - Trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi
Art. 25 – Prevenzione della corruzione e trasparenza
1. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, Azienda ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:
a) fornire reciprocamente opportuna e preventiva comunicazione in merito a atti e interventi di particolare rilievo nei temi in oggetto - quali ad esempio il piano anticorruzione e il codice etico e di comportamento - anche per acquisire elementi e osservazioni riguardo agli aspetti che più direttamente hanno impatto sull’integrazione delle attività e sulle persone;
b) favorire il confronto costante sul tema del conflitto di interessi per il personale in convenzione, anche individuando interventi utili a definire una complessiva coerenza di sistema;
c) valutare, attraverso il confronto dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la definizione di interventi e obiettivi
comuni funzionali all’attuazione delle norme in oggetto e a un miglior coordinamento nei processi e nelle prassi, anche attraverso sinergie e percorsi condivisi.
Capo 10 - Disposizioni programmatiche, generali e transitorie
Art.26 Potenziamento degli ambiti di collaborazione
1. Le parti prevedono, prospetticamente, di potenziare gli ambiti di sviluppo della collaborazione di cui al Protocollo d'Intesa Regione-Università del 20.10.2016, nelle specifiche discipline indicate nell'Allegato 3.
Art.27 Ricognizione delle risorse
1. Azienda ed Università convengono di disciplinare con apposito atto i processi legati alla ricognizione delle risorse conferite dall’Università all’Azienda, nonché i rapporti economici relativi all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature dell’Azienda.
Art.28 Sicurezza dei lavoratori
1. L’assetto del Sistema di Gestione della Sicurezza afferisce a quanto previsto dall’art.3 comma 6 del D.Lgs. n.81 del 9.4.2008, oltre all’art.10 del D.M. 5 agosto 1998, n.363. Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi di legge previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.) in quelli dell’Azienda USL della Romagna.
Art. 29 Tutela dei dati personali e sensibili
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano a conoscenza nell’ambito delle attività descritte nel presente accordo attuativo, nel rispetto delle attività e delle finalità descritte nei precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
2. In ossequio alla normativa richiamata e in assenza di accordi successivi più specifici inerenti a particolari attività di trattamento, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell’ambito delle proprie finalità istituzionali perseguite, quali
autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
3. Le parti adottano comportamenti atti a incentivare la reciproca trasmissione e/o comunicazione di dati anonimi o pseudonimizzati per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, adottando idonee misure di pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati di cui siano
4. Qualora le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano determinate congiuntamente tra Azienda e Università, le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali mediante la redazione di appositi atti successivi.
Art. 30 Obblighi di segretezza
1. Università e Azienda considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.
Art. 31 Durata
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata quinquennale; eventuali modifiche sostanziali del Protocollo d’Intesa Regionale che dovessero intervenire in tale arco temporale, producono direttamente effetti sulle previsioni del presente Accordo con esse incompatibili o in contrasto.
Art. 32 Registrazioni e bolli
1. Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R.
n. 131/1986.
Esso è soggetto, altresì, all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle parti.
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA IL DIRETTORE GENERALE XXXX. XXXXXXX XXXXXXXXX
……………………………….
Firmato digitalmente
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’
DI BOLOGNA IL RETTORE
XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX
……………………………
Firmato digitalmente
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016 FRA L’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
ALLEGATO 1 – STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ESSENZIALI PER L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, DIDATTICHE E DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ
STRUTTURE ESSENZIALI CON DIREZIONE UNIVERSITARIA GIA’ DEFINITA ED
ATTIVA
Nome Struttura | Dipartimento Aziendale | Dipartimento Universitario |
SC Chirurgia generale e Terapie Oncologiche Avanzate - Ospedale di Forlì | Dipartimento Chirurgico Generale - Forlì | DIMEC |
SC Chirurgia Generale - Ospedale di Ravenna | Dipartimento Chirurgico generale - Ravenna | DIMEC |
SC Chirurgia Toracica – Ospedale di Forlì | Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio e Torace | DIMES |
SC Medicina Interna - Ospedale di Ravenna | Dipartimento Internistico - Ravenna | DIMEC |
SC Medicina Interna - Ospedale di Forlì | Dipartimento Internistico - Forlì | DIMEC |
SC Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina | Dipartimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale di Laboratorio | DIMES |
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E LE UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016 FRA L’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
ALLEGATO 2 – STRUTTURE A TEMPORANEA DIREZIONE UNIVERSITARIA*
Nome Struttura | Dipartimento Aziendale | Dipartimento Universitario |
SC Cure Palliative di Forlì | Dipartimento Onco- ematologico | DIMES |
SC Pneumologia Interventistica di Forlì | Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio e del Torace | DIMES |
SC Cardiologia di Rimini | Dipartimento Cardiovascolare | DIMES |
* Con nota del 4 marzo 2021 l’AUSL Romagna ha proposto l’istituzione di 6 posti di Professore Straordinario ex art.1, comma 12, della Legge 4.11.2005 n.230 con mantenimento della responsabilità delle rispettive strutture, e sono in corso le valutazioni da parte dell’Ateneo per i seguenti posti non ricompresi negli allegati al presente accordo:
- Terapia Intensiva Neonatale - Rimini
- Cardiologia – Forlì
- Neurochirurgia – Cesena
- Dermatologia e Centro Grandi Ustionati – Cesena
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016 FRA L’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
ALLEGATO 3 – STRUTTURE OGGETTO DI POTENZIAMENTO DEGLI AMBITI DELLA COLLABORAZIONE
Nome Struttura |
SC Neurochirurgia di Cesena |
SC Neurologia di Cesena |
SC Neuroradiologia di Cesena |
SC Anatomia Patologica di Ravenna |
SC Anestesia e Rianimazione di Cesena |
SC Cardiologia di Rimini |
SC Chirurgia Plastica di Cesena (da istituire) |
SC Chirurgia Vascolare di Rimini |
SC Dermatologia di Cesena |
SC Ematologia Ravenna |
SC Endocrinologia e Malattie Metaboliche di Forlì |
SC Gastroenterologia e Endoscopia digestiva Forlì/Ravenna |
SC Malattie Infettive Cesena-Forlì/Ravenna |
SC Medicina Legale di Ravenna |
SC Nefrologia e Dialisi di Ravenna |
SC Ortopedia dello sport e stili di vita attivi - Rimini (da istituire in collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli) |
SC Ostetricia e Ginecologia di Rimini |
SC Pediatria di Ravenna |
SC Pneumologia Interventistica Forlì/Ravenna |
SC Psicologia di Cesena (da istituire) |
SC Radiologia di Forlì |
SC Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxx0 |
0 A decorrere dalla cessazione dell’attuale Direttore
ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE XXXXXX XXXXXXX E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA REGGIO XXXXXX E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016 FRA L’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA E L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
ALLEGATO 4 – PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE CON
L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Nominativo e ruolo universitario | Ruolo e Incarico Aziendale | Struttura e Dipartimento Aziendale | Dipartimento Universitario | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Professore Ordinario | Direttore Complessa | Struttura | U. O. Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate – Dipartimento Chirurgia Generale Forlì | DIMEC |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Professore Associato | Dirigente Medico | U. O. Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate – Dipartimento Chirurgia Generale Forlì | DIMEC | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Ricercatore a Determinato a) | Tempo | Dirigente Medico | U. O. Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate – Dipartimento Chirurgia Generale Forlì | DIMEC |
Xxxxxx Xxxxxx Professore Associato | Direttore Complessa | Struttura | U. O. Chirurgia Toracica Forlì – Dipartimento Malattie dell’ Apparato Respiratorio e del Torace | DIMES |
Xxxxx Xxxxxxxxxx Professore Associato | Direttore Complessa | Struttura | U. O. Medicina Interna Ravenna ad indirizzo Invecchiamento e Fragilità – Dipartimento Internistico Ravenna | DIMEC |
Xxxxxxxx Xxxxxx Professore Associato | Direttore Complessa | Struttura | U. O. Microbiologia – Dipartimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio | DIMES |
Xxxxx Xxxxxxxx Professore Associato | Direttore Complessa | Struttura | U. O. Medicina Interna e Lungodegenza Forlì – Dipartimento Internistico Forlì - Cesena | DIMEC | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Professore Associato | Direttore Complessa | Struttura | U. O. Chirurgia Generale Ravenna – Dipartimento Chirurgia Generale Ravenna | DIMEC | |
Xxxxx Xxxxxxx Professore Straordinario a tempo determinato | Direttore Complessa | Struttura | SC Cure Ospedale di Dipartimento Oncoematologico | Palliative Forlì - | DIMES |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Professore Straordinario a tempo determinato | Direttore Complessa | Struttura | UO Cardiologia Rimini – Dipartimento Cardiovascolare | DIMES | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Professore Straordinario a tempo determinato | Direttore Complessa | Struttura | UO Pneumologia Interventistica Forlì- Dipartimento Malattie Apparato respiratorio e Torace | DIMES |
Le Parti danno atto che svolge attività assistenziale presso l’AUSL Romagna in virtù di apposita convenzione fra l’Ateneo e l’Azienda, inscindibilmente connessa alla convenzione stipulata fra l’Università di Bologna e l’Università di Ferrara ex art. 6 comma 11 Legge 240/10, il Prof.:
Xxxxxxx Xxxxxx Professore Associato Università di Ferrara in convenzione ex art.6 comma 11 l.230/2010 | Direttore Struttura Complessa | U. O. Otorinolaringoiatria Forlì – Dipartimento Testa Collo | DIMES |
Le Parti danno altresì atto che, con nota del 4 marzo 2021, l’AUSL Romagna ha manifestato disponibilità all’istituzione di complessivi 6 posti di Professore Straordinario ex art.1, comma 12, della Legge 4.11.2005 n.230, e che le relative procedure si sono concluse per i proff. Xxxxxxx e Xxxxxxx, mentre per le altre sono in corso le valutazioni da parte dell’Ateneo.