Art. 1
Art. 1
Campo di applicazione
(1) Il rapporto commerciale con i nostri clienti, in particolare la fornitura di prodotti, contratti relativi ai prodotti, servizi, informazioni e consulenze, è soggetto alle seguenti "Condizioni Generali di Contratto" (CGC). Nel momento in cui si concludono accordi speciali, i quali differiscono dalle nostre condizioni di vendita, restano invariate le altre condizioni di vendita.
(2) I nostri termini e condizioni generali di contratto, introdotti nella vendita con i nostri clienti, si applicano anche a tutte le relazioni commerciali future tra noi e il cliente, se non diversamente concordato per iscritto. Le condizioni generali di contratto del cliente si applicano solo se, e nella misura in cui, esprimiamo esplicitamente il consenso. In particolare, il nostro silenzio non equivale al nostro consenso di applicazione di con- dizioni diverse o contratti futuri.
(3) I nostri termini e condizioni generali di contratto si applicano in sostituzione a tutti i termini e condizioni generali del cliente, come ad esempio le condizioni di acquisto, anche se in conformità a queste, l'accettazione dell'ordine è previsto come accetta- zione senza riserva dei termini e condizioni generali. Il cliente riconosce, mediante l'accettazione esplicita della nostra conferma d'ordine, di rinunciare ai propri termini e condizioni generali.
(4) Questi termini e condizioni generali si applicano esclusivamente agli imprendi- tori, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile tedesco (BGB), ovvero alle persone fisiche o giuridiche, che acquistano i beni o i servizi per uso commerciale o professionale.
Art. 2
Informazioni, consulenza, caratteristiche dei prodotti
(1) Le informazioni, la consulenza e ulteriori servizi da noi forniti, si basano esclu- sivamente sulla nostra precedente esperienza. Le informazioni sui nostri prodotti si basano sul nostro lavoro di sviluppo e sull'esperienza nella tecnologia di applicazione.
(2) I valori indicati nel presente documento devono essere considerati come valori medi. Tutte le informazioni sui nostri prodotti e servizi, in particolare le illustrazioni, disegni, informazioni relative al contenuto e alle prestazioni inseriti nelle nostre offerte e brochure, e altre informazioni devono essere considerate come valori medi indicativi. Forniamo queste informazioni per le quali non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di eccedenza del limite della responsabilità del rispettivo contratto individuale, in forma orale e scritta in scienza e coscienza.
(3) Le nostre descrizioni e indicazioni dei prodotti non forniscono alcuna garanzia sullo stato o conservazione ai sensi dell'Art. 434 BGB, a meno che noi lo abbiamo già confermato esplicitamente all'acquirente per iscritto, o è stato attribuito una caratteristica in un contratto di vendita scritto con il cliente. Tuttavia, questo non esime il cliente dal testare l'applicazione dei nostri prodotti e processi per il proprio uso prima dell'acquisto.
(4) Un riferimento alle norme, regolamenti tecnici simili e specifiche tecniche, descrizioni e illustrazioni della fornitura nelle offerte e opuscoli e la nostra pubblicità rappresentano solo una caratteristica, qualora avessimo esplicitamente dichiarato la condizione come "caratteristica"; diversamente si tratta di descrizioni generali delle prestazioni non vincolanti.
(5) Una garanzia è considerata valida solo se viene accettata da noi, nel momento
in cui definiamo "garantita" una caratteristica o una prestazione.
(6) Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'utilizzabilità e/o registrazione e/o commerciabilità dei nostri prodotti o servizi per la destinazione d'uso del cliente, al di fuori della responsabilità obbligatoria, se non concordato diversamente per iscritto con il cliente. La disposizione del punto 11 resta invariata.
(7) Ci riserviamo i diritti di proprietà intellettuale e d'autore su figure, disegni, stime dei costi e ulteriori documenti sui nostri prodotti e servizi. Il cliente si impegna a non rendere accessibile a terzi i documenti elencati nel paragrafo precedente, a meno che non forniamo il nostro esplicito consenso per iscritto.
Art. 3 Campioni/modelli
(1) Solo se specificatamente concordato, mettiamo a disposizione del cliente un campione/modello della merce ordinata, prima di effettuare la produzione dell'intera merce. Le caratteristiche dei campioni o dei modelli diventeranno parte del contratto, se espressamente concordato per iscritto. Il cliente non è autorizzato a utilizzare e a trasferire i campioni e i modelli.
(2) In caso di ordine conforme alle specifiche del cliente (disegni/modelli ecc.), il cliente ci rende liberi da qualsiasi pretesa di terzi relativa alle violazioni dei diritti di protezione.
Art. 4
Conclusione del contratto, campo d'applicazione, rischi attinenti alle prestazioni, rischi di approvvigionamento
(1) Le nostre comunicazioni note come "offerta" sono senza impegno. Esse sono necessarie per gli ordini o per l'incarico. Anche nelle transazioni commerciali correnti si raggiunge un accordo nel momento in cui noi confermiamo l'ordine o l'incarico del cliente per iscritto o sotto forma di un testo. Per quanto concerne il contenuto del con- tratto, la nostra conferma d'ordine è determinante. In caso di consegna o prestazione immediata del servizio, la nostra conferma può essere sostituita dalla nostra fattura o da una bolla di consegna.
(2) Il rischio d'approvvigionamento viene da noi adottato in virtù di un accordo esplicito utilizzando la specificazione "ci assumiamo il rischio d'approvvigionamento per...". L'acquisizione di un rischio d'approvvigionamento non risiede solo nel nostro obbligo di consegna di un genere delle medesime. Siamo solo obbligati a fornire dal nostro magazzino, per quanto non diversamente concordato esplicitamente per iscritto.
(3) In caso di ordini su richiesta o ritardi causati dal cliente, abbiamo il diritto di ottenere nell'immediato il materiale necessario per l'intero ordine e di produrre
nell'immediato l'intera fornitura, e accordare un ritardo di accettazione a condizione del cliente o eseguire l'incarico. Eventuali richieste di modifica da parte del cliente non possono quindi essere prese in considerazione in seguito all'assegnazione dell'incarico, a meno che questo sia stato espressamente concordato per iscritto.
(4) Il cliente ci informa in forma scritta e in tempo utile prima della conclusione del contratto su eventuali richieste speciali sui nostri servizi o prodotti.
(5) In caso di consegne dei prodotti, abbiamo il diritto di effettuare consegne in eccesso o in quantità minore della quantità dei pezzi o del peso fino al 5% rispetto al volume degli ordini o al volume di conferma dell'ordine.
(6) In caso di ritardo di accettazione della prestazione, presa in carico di una prestazione o di un prodotto o un ritardo della spedizione per una causa imputabile al cliente, quest'ultimo non avanza alcun incarico di spedizione fino alla fine del termine di consegna concordato. Nel caso di comportamento colposo del cliente, per il quale egli non adempie una condizione contrattuale pattuita entro la scadenza concordata e senza alcun periodo concordato entro 4 mesi, siamo autorizzati, fatti salvi diversi o ulteriori diritti, a nostra discrezione a richiedere il pagamento immediato in seguito alla definizione e scadenza di un termine supplementare di 10 giorni o recedere dal contratto, o rifiutare l'adempimento o chiedere il risarcimento dei danni, anziché adempiere l'intero servizio. Il termine deve essere concordato in forma scritta o in forma di testo. Non siamo tenuti a sottolineare nuovamente i diritti di questa clausola. In caso di richiesta di compensazione, l'ammontare esatto del risarcimento danni è pari al 20% del prezzo netto di consegna. La prova di un altro importo per eventuali danni è riservato al cliente.
(7) Nel caso in cui la spedizione o il ritiro dei prodotti ritardino su richiesta del cliente o per motivi imputabili al cliente, siamo autorizzati, a partire dalla data in cui i prodotti sono stati spediti o dalla data in cui il cliente avrebbe dovuto ritirare i prodotti, a effettuare un deposito ad esclusivo rischio del cliente, e di inserire nella fattura i costi sostenuti pari al 2,5% dell'importo netto della fattura per la somma forfettaria di ogni mese di ritardo. La prova di altre spese sostenute per la conservazione resta riservata al cliente. Abbiamo, inoltre, il diritto di disporre diversamente in seguito alla scadenza dei prodotti oggetti del contratto e di fornire al cliente un nuovo tempo ragionevole.
(8) In caso di ritardo dell'ordine o richiesta da parte del cliente, siamo autorizzati a posticipare la consegna o la prestazione per un periodo di identica durata della parte residua del cliente.
Art 5
Prestazione, periodo della prestazione, mora
(1) Il periodo di consegna o di prestazione giuridicamente vincolante e i termini di consegna o di prestazione devono essere espressamente concordati con noi per iscritto come requisito di efficacia. Qualora dovesse mancare un accordo speciale, o se vengono concordati termini di consegna o di prestazione, questi termini/scadenze non sono vincolanti. In questo caso, ci impegneremo ad adottare le misure più adeguate.
(2) I termini di consegna iniziano con il ricevimento della nostra conferma d'ordine al cliente, ma non prima di aver chiarito tutti i dettagli di esecuzione dell'ordine e che siano state presentate tutte le esigenze del cliente, in particolare non prima di aver concordato i pagamenti. Lo stesso vale per i termini di consegna o della prestazione. Nel caso in cui il cliente abbia richiesto delle modifiche in seguito all'ordine, viene stabilito un nuovo termine di consegna ragionevole con la conferma della modifica.
(3) Le consegne dei prodotti prima del periodo di consegna e le consegne parziali sono consentite se sono ragionevoli per il cliente.
(4) La data di consegna corrisponde al termine di consegna messa in forma scritta. Nel caso di conclusioni simultanee di più contratti individuali relativi a prodotti identici, siamo autorizzati a determinarne l'ordine di esecuzione, al fine di adempiere ai singoli contratti. L'interesse nell'effettuare le nostre prestazioni viene meno per mancanza di qualsiasi altro accordo scritto, se non consegniamo o consegniamo le parti principali in ritardo.
(5) Nel caso di consegne del prodotto, si applica l'obbligo di ritiro il giorno della notifica della spedizione, altrimenti l'obbligo si applica nel giorno di spedizione del prodotto.
(6) Se non diversamente concordato, la consegna o la prestazione vengono effettuate con contratti a lungo termine, o con contratti individuali entro il termine di consegna o di prestazione concordata a nostra discrezione. Siamo autorizzati a fornire il prodotto o la merce il primo giorno di lavoro dal momento della conclusione del contratto e in qualsiasi momento entro il termine di consegna o di prestazione durante il normale orario di lavoro.
(7) Un termine di consegna o di prestazione voluto dal cliente in un particolare giorno o in una settimana di calendario può essere indicato nella nostra conferma d'ordine. Ci adopereremo, tuttavia, al fine di rispettare il termine di consegna. In caso di ritardo, siamo tenuti ad informare tempestivamente il cliente.
(8) Nel caso in cui noi fossimo in ritardo, il cliente è tenuto a indicare un termine supplementare ragionevole per il servizio. Se ciò fosse infruttuoso, possono persistere richieste di risarcimento danni a causa dell'inadempimento, per qualsiasi motivo, solo in conformità alle disposizioni in art. 11 (esclusione e limitazione di responsabilità).
(9) Nel caso di ritardo della consegna, l'acquirente è tenuto a chiarire entro un termine ragionevole e su nostra richiesta, la sua volontà di recedere dal contratto a causa della consegna ritardata o di imporre la consegna.
(10) Non persiste ritardo nei nostri confronti fino a quando il cliente è in ritardo con l'adempimento degli obblighi nei nostri confronti, inclusi gli inadempimenti provenienti da altri contratti.
(11) Nel caso in cui il cliente non accetti i prodotti o i servizi, nonostante l'obbligo legale, siamo autorizzati a determinare i danni eventualmente provocati. Ciò avviene nelle spedizioni di prodotti, in particolare, attraverso la vendita coattiva a terzi o deter- minazione dei prezzi da parte di un esperto. Nel caso in cui non venisse effettuata una vendita coattiva comminata a tempo debito, sussiste il diritto al risarcimento dei danni. La valutazione del danno viene, quindi, effettuata da un esperto, per mezzo della
rilevazione di prezzi. La data effettiva per la determinazione del prezzo equivale in tutti
i casi al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine supplementare.
(12) Siamo in grado di fornire in qualsiasi momento un prodotto equivalente ai nostri, in termini di funzione e di valore, nel caso in cui non ci fosse possibile fornire un prodotto adeguato per ragioni tecniche, o in caso di mancato rifornimento, nono- stante una copertura regolare, e nel caso in cui accreditiamo al cliente una differenza di prezzo a suo favore, a condizione che la fornitura dei nostri prodotti sia concordata espressamente per iscritto. Art. 305b BGB (priorità di accordi individuali) resta invariato.
(13) Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti, serie e modelli conforme- mente alle condizioni commerciali. Siamo anche autorizzati a fornire l'ordine che abbia la miglior funzione, qualità e il design o prodotti/serie/modelli che più si avvicinano ai nostri prodotti, nel caso in cui non fossimo in grado di fornire il prodotto concordato, per motivi tecnici o legali a noi non imputabili, o in caso di mancato approvvigionamento (art. 6 e seguenti) e accreditiamo al cliente eventuali differenze di prezzo a suo favore.
(14) Possiamo adempiere ai servizi da noi forniti con l'intervento di subappaltatori in qualsiasi momento, a meno che non sia stata concordata una prestazione personale.
Art. 6
Disposizioni di pagamento; forza maggiore e altri fattori
(1) Se, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, non riceviamo la fornitura o la prestazione oggetto del contratto, o i servizi dei nostri subappaltatori, nonostante la fornitura regolare e sufficiente, corrispondente alla quantità e alla qualità del nostro accordo di fornitura o servizio con il cliente (copertura congruente), o non sia corretta o non in tempo, o dovessero verificarsi eventi di forza maggiore di notevole durata (ossia una durata maggiore di 14 giorni di calendario), siamo tenuti a informare tem- pestivamente il cliente per iscritto o in forma di testo. In questo caso siamo autorizzati a posticipare la consegna per la durata dell'impedimento, o risolvere in tutto o in parte il contratto a causa delle parti non ancora adempiute, a meno che noi abbiamo adempiuto agli obblighi di informazione di cui sopra e non abbiamo assunto il rischio di approvvigionamento. Sono casi di forza maggiore scioperi, serrate, interventi ufficiali, scarsità di energia e di materie prime, passaggi stretti o impedimenti per il trasporto, ostacoli involontari, ad esempio fuoco, acqua e danni ai macchinari, ed eventuali altri ostacoli, che non sono a noi imputabili.
(2) Nel caso in cui venisse effettuato un accordo vincolante relativo al termine di fornitura o di prestazione o una scadenza di fornitura o di prestazione e il termine o la scadenza di fornitura o di prestazione viene superato per più di quattro settimane, a causa di eventi descritti nell'art. 6 par. (1), o il termine di prestazione non vincolante l'adempimento del contratto per il cliente sia oggettivamente irragionevole, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto per la parte non adempiuta. In questo caso non sussistono ulteriori diritti del cliente, in particolare richieste di risarcimento danni.
Art. 7
Spedizione, imballaggio e trasferimento del rischio
(1) Se non diversamente concordato per iscritto, la spedizione dei prodotti viene effettuata da noi franco fabbrica, senza rischio e spese del cliente. La scelta del percorso e dei mezzi di trasporto è a noi riservata. Ci adopereremo, tuttavia, al fine di prendere in considerazione le volontà dei clienti per quanto riguarda la spedizione e il trasporto; eventuali costi aggiuntivi sono a carico del cliente, anche in caso di consegna porto franco concordata.
(2) Se la spedizione viene ritardata su richiesta o per motivi imputabili al cliente, depositiamo i prodotti a spese e a rischio del cliente. In questo caso, la notifica di disponibilità di spedizione si applica ugualmente.
(3) Il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale può comportare il debito chiedibile e la consegna dei prodotti e delle merci da fornire al cliente, in caso di debito portabile con la consegna allo spedizioniere, al vettore o all'azienda di spedizione incaricata, tuttavia con il rilascio della nostra fornitura, presso il magazzino o lo stabilimento del cliente.
(4) Nel caso in cui la spedizione venisse ritardata per l'esercizio del nostro diritto di ritenzione, in seguito all'inadempienza totale o parziale del cliente, o per qualsiasi altro motivo imputabile al cliente, il rischio passa al cliente a partire dalla data di notifica della disponibilità di spedizione.
(5) Al momento del ritiro dei prodotti da parte del cliente o da terzi incaricati, è necessario concordare con noi date/orari di ritiro entro 3 giorni dalla data di consegna.
(6) La modalità di spedizione e di imballaggio sono oggetto di diversi accordi e sono a nostra discrezione, ai sensi dell'art. 315 BGB.
Art. 8
Obbligo di denuncia dei difetti, inadempimento, garanzia per i difetti della cosa
(1) I difetti visibili devono essere segnalati immediatamente dal cliente, o entro 12 giorni in seguito alla consegna franco fabbrica o dal luogo di fornitura. In caso contrario, in seguito alla consegna, i difetti nascosti devono essere comunicati immediatamente nel momento in cui vengono rilevati, entro il termine di prescrizione di garanzia, ai sensi del punto 8.10. La mancanza di reclamo tempestivo esclude qualsiasi pretesa del cliente per violazione relativa a difetti del materiale. Ciò non si applica in caso di comportamento colposo, negligenza o frode a noi imputabili, in caso di violazione tale da compromettere vita, integrità fisica o salute o costituzione di una garanzia di corret- tezza, o un rischio d'approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB o altre disposizioni di legge in materia di responsabilità e in caso di ricorso per diritto di regresso nella catena di fornitura (art. 478,479 BGB).
(2) Il reclamo per merce difettosa deve essere in forma scritta. Un reclamo effettuato in maniera non conforme esclude qualsiasi pretesa del cliente per difetti. I reclami per merce difettosa sollevati senza indicare la denominazione esatta del numero di articolo e le informazioni di identificazione della rispettiva posizione di una parte diventano inefficaci.
(3) Nel caso della spedizione dei prodotti, è necessario segnalare difetti riconoscibili all'azienda di trasporto e indicare l'esistenza dei difetti. Il reclamo per merce difettosa deve contenere la descrizione più dettagliata possibile del difetto. Nel caso in cui il difetto del pezzo o le carenze di peso fossero stati identificati secondo gli obblighi di controllo precedenti già in fase di consegna, il cliente deve sollevare delle obiezioni relative a questi difetti al momento di ricezione dei prodotti e delle merci nei confronti del trasportatore e certificarne l'obiezione. Un reclamo non eseguito secondo questa modalità, esclude ogni validità del reclamo di merce difettosa da parte del cliente. Ciò non si applica in caso di comportamento colposo, negligenza o frode a noi imputabili, in caso di violazione tale da compromettere vita, integrità fisica o salute o costituzione di una garanzia di correttezza, o un rischio d'approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB o altre disposizioni di legge in materia di responsabilità e in caso di ricorso per diritto di regresso nella catena di fornitura (art. 478 BGB).
(4) Alcune inadempienze devono essere notificate in forma scritta prima dell'esercizio di eventuali ulteriori diritti del cliente, definendo un termine ragionevole di revisione pregiudiziale.
(5) Al momento di inizio dell'elaborazione, trasformazione, combinazione o misce- lazione con altri beni, i prodotti consegnati conformemente al contratto si considerano approvati dal cliente. Lo stesso vale nel caso di una rispedizione dal luogo originario di destinazione. Inoltre, il cliente è tenuto a chiarire prima dell'avvio delle suddette attività, mediante alcune prove adeguate per il campo di applicazione e la metodologia, se i prodotti forniti per l'elaborazione, procedura e ulteriori usi siano adeguati.
(6) Nel caso in cui il reclamo per merce difettosa sia giustificata, il cliente ha il diritto di chiedere il risarcimento per le spese effettivamente sostenute.
(7) I difetti imputabili al cliente e i reclami ingiustificati saranno rimossi e i costi
saranno addebitati al cliente, a condizione che il cliente sia la parte commerciante.
(8) La riparazione e la sostituzione vengono forniti solo nel Paese in cui abbiamo venduto il nostro prodotto al cliente o in cui abbiamo consegnato la merce conforme- mente allo scopo previsto dal contratto o in cui abbiamo prestato il servizio.
(9) Le rivendicazioni del cliente relative alle spese necessarie ai fini di adempimento, in particolare i costi relativi al trasporto, infrastrutture, manodopera e materiali sono escluse se le spese aumentano, poiché la fornitura è stata successivamente trasportata in un luogo diverso rispetto a quello di consegna, a meno che la spedizione non sia conforme alla destinazione d'uso dell'oggetto. Ciò non si applica nei casi di azioni di regresso ai sensi degli art. 478, 479 BGB, e dolo o colpa grave, o costituzione di una garanzia.
(10) In caso di difetti di costruzione, se non diversamente concordato per iscritto o in forma di testo, forniamo un periodo di garanzia di 12 mesi, a partire dalla data di trasferimento del rischio (ved. par. 7.4), nel caso di accettazione o rifiuto da parte del cliente a partire dalla data di notifica di accettazione della merce. Ciò non si applica in caso di azioni per risarcimento danni derivanti da una garanzia, assunzione di un rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB, richieste di risarcimento per violazione tale da compromettere vita, integrità fisica o salute, comportamento colposo, intenzionale o colpa grave, o nei casi dell'art. 478 BGB (ricorso nella catena di approvvigionamento), art. 438 par. 1 nr. 2 (strutture e materiali per la struttura) e art. 634a par. 1 nr. 2 BGB (difetti di costruzione) o nel caso in cui fosse stato determinato un periodo di prescrizione più lungo. L'art. 305b BGB (preferenza di singoli accordi in via orale o testuale o scritta) resta invariato. Un'inversione dell'onere della prova non è collegata alla disposizione di cui sopra.
(11) Ulteriori rivendicazioni del cliente a causa di o in connessione con i difetti o danni conseguenti, indipendentemente dal motivo, si applicano solo in conformità alla disposizioni esposte nell'art. 11 (esclusione e limitazione di responsabilità).
(12) La nostra garanzia e le passività conseguenti sono escluse, a meno che i danni e i difetti non siano rilevabili sui nostri prodotti o dall'esecuzione errata. In particolare, la garanzia e la responsabilità sono esclusi in seguito a un uso errato o naturale dei prodotti, e per influenze fisiche, chimiche o elettrolitiche sui prodotti, che non sono conformi alle influenze standard medie previste. Inoltre, la garanzia è esclusa in caso di uso improprio o inadeguato; errata installazione o messa in servizio da parte del cliente o da terzi; naturale usura; manutenzione scorretta o negligenza; manutenzione impropria. Questi fattori non si applicano in caso di negligenza fraudolenta, colpa grave o intenzionale a noi imputabili, o lesioni tali da compromettere vita, integrità fisica o salute, assunzione di una garanzia o un rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB o una responsabilità legale.
(13) Nel caso in cui il cliente o un terzo facciano un uso improprio, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per eventuali modifiche del prodotto effettuate senza il nostro previo consenso o modifiche sulla destinazione d'uso, differente rispetto all'uso previsto dal fabbricante e non concesso da quest'ultimo. Qualsiasi ricorso al cliente in caso di rivendita della merce nei nostri confronti può essere sollevato solo nel caso in cui il cliente non abbia fatto accordi con il suo acquirente per rivendicazioni legali.
(14) Il riconoscimento delle inadempienze, in particolare in caso di consegna di
prodotti difettosi, richiede sempre la forma scritta come condizione di efficacia.
Art. 9
Prezzi, condizioni di pagamento, default, eccezione di imprevisto, ritiro, diritto di ritenzione
(1) Generalmente tutti i prezzi sono espressi in EURO, e non includono l'imballaggio, il trasporto merci in fabbrica o deposito, l'IVA addebitata al cliente, come prevista dalla legge.
(2) I servizi, che non sono parte integrante del campo d'applicazione dell'offerta, vengono eseguiti sulla base dei nostri listini prezzi generali validi, se non diversamente concordato.
(3) Siamo autorizzati ad aumentare il compenso in seguito all'aumento dei costi di approvvigionamento della produzione del materiale e/o del materiale e/o della pro- duzione, costi salariali e non salariali, oneri sociali, costi energetici e costi dovuti dalle normative ambientali, fluttuazioni dei tassi di cambio e/o norme valutarie e/o variazione
delle tariffe, e/o tassi di nolo e/o funzioni pubbliche, nel caso in cui questi, i costi di produzione della merce o i costi relativi ai nostri servizi contrattuali vengano influenzati direttamente o indirettamente e nel caso in cui, tra la conclusione del contratto e la fornitura, vi sussista un periodo maggiore di 4 mesi. Un aumento per i casi sopra descritti è escluso, se l'aumento dei costi viene annullato per elementi rilevati dalla riduzione dei costi per altri fattori menzionati, in relazione al carico complessivo dei costi per la fornitura. Se i fattori dei costi sopra descritti si riducono, senza che l'aumento dei costi sia compensato dall'aumento di ulteriori fattori sopra descritti, è necessario concedere la riduzione dei costi a favore del cliente.
(4) Nel caso in cui i costi di trasporto siano eccezionalmente a carico nostro, confor- memente al contratto, il cliente dovrà sostenere i costi aggiuntivi derivanti dall'aumento delle tariffe della commissione dal momento della conclusione del contratto.
(5) Le nostre fatture sono esigibili alla scadenza entro 30 giorni in seguito alla consegna/servizio senza altre detrazioni. Siamo, inoltre, autorizzati ad esigere il pagamento contestualmente per la consegna del prodotto, a meno che non esistano delle indicazioni oggettive di un caso d'insolvenza del cliente, in particolare il cliente che si trova in default con l'estinzione dei crediti. Nel caso in cui venisse concordato uno sconto, questo viene calcolato sull'importo netto ed è concesso se tutte le passività dei 30 giorni relative al rapporto commerciale del cliente siano state a noi estinte. I crediti dell'acquirente si applicano solo se espressamente concordati. In questi casi gli importi della fattura devono essere pagati entro 30 giorni dalla consegna della merce senza alcuna deduzione, se non diversamente concordato.
(6) Siamo autorizzati a compensare i pagamenti nei confronti di vecchi debiti, anche se diversamente previsto dal cliente; saremo tenuti ad informare il cliente sul tipo di compensazione prevista. Se i costi e gli interessi sono già stati sostenuti, abbiamo il diritto di compensare il pagamento prima per i costi, quindi per gli interessi e, infine, per la prestazione principale. In caso di ritardo di pagamento, il cliente non viene messo in mora entro 31 giorni in seguito alla nostra consegna/servizio o entro 31 giorni in seguito alla notifica di disponibilità da parte nostra per la consegna franco fabbrica. Nel caso in cui fosse stato concordato un termine di pagamento vincolante, il cliente è in default in caso di mancato adempimento entro il termine di pagamento.
(7) Una volta in default, gli interessi di mora dell'8% vengono calcolati sul tasso d'interesse base alla data di default. Essi devono essere ridotti se il cliente dimostra una riduzione degli oneri; la normativa prevede la prova di un danno maggiore.
(8) Inoltre, in caso di ritardo del cliente, abbiamo il diritto di trattenere le forniture o i servizi conformi a tutti i contratti con il cliente fino al completo adempimento. Questo diritto di ritenzione può impedire al cliente l'ottenimento di una garanzia da parte di una grande banca tedesca o locale, istituto finanziario del fondo di assicurazione dei depositi, in relazione all'ammontare di tutti i nostri crediti dovuti.
Inoltre, in seguito ad un ritardo, è previsto l'obbligo di estinzione di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. Come giorno di pagamento vale la data di ricezione del denaro o il credito sul nostro conto.
(9) Qualora non venissero rispettati i termini di pagamento o venissero riconosciute delle circostanze, che lasciano dubitare sulla solvibilità del cliente, e l'esistenza di fatti che persistevano già prima della conclusione del contratto e a noi non noti, fatti salvi ulteriori diritti legali, siamo autorizzati a regolare ulteriori attività sugli ordini o forniture in corso e richiedere un'adeguata garanzia per le forniture in sospeso (art. 315 BGB). Siamo autorizzati, infine, a recedere dal contratto in seguito alla scadenza di un'estensione ragionevole del termine per la fornitura di tali garanzie, fatti salvi ulteriori diritti legali. Il cliente è tenuto a rimborsare i danni subìti dalla mancata esecuzione del contratto.
(10) Nel caso in cui i pagamenti fossero differiti e venissero effettuati oltre i termini concordati, verrà addebitato un interesse pari all'8% per il periodo di differimento sul tasso d'interesse base applicabile alla conclusione dell'accordo di moratoria.
(11) Il diritto di ritenzione o di compensazione del cliente è previsto solo nel caso di tali richieste riconvenzionali, che non sono contestate legalmente, a meno che la domanda riconvenzionale si basi su una violazione del contratto a noi imputabile. Il diritto di ritenzione può essere esercitato solo dal cliente, se la sua domanda riconven- zionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale. „gli obblighi contrattuali essenziali sono obblighi che tutelano le posizioni giuridiche contrattuali essenziali del cliente, in conformità al contenuto e allo scopo del contratto; essenzialmente si riferisce a quegli obblighi contrattuali il cui adempimento equivale alla corretta esecuzione del contratto.
(12) I nostri listini prezzi e altre indicazioni di prezzo generali non sono vincolanti, a meno che noi abbiamo espressamente indicato per iscritto la loro condizione vincolante.
(13) La richiesta di avvio della procedura di insolvenza del cliente o il vincolo di natura giudiziaria o altri diritti relativi alla cessazione dei pagamenti, ci autorizzano in qualsiasi momento a recedere dal contratto. Nel caso in cui il cliente sia in uno stato di colpa grave al momento della consegna della merce, egli è tenuto ad adempiere all'obbligo di pagamento. Se la consegna della merce ha già avuto luogo, il prezzo di acquisto nei casi sopra descritti diventa immediatamente esigibile. Siamo anche autorizzati a richiedere la merce acquistata nei casi di cui sopra e a trattenerla fino al completo pagamento del prezzo di acquisto.
(14) Dal momento di cessazione dei pagamenti del cliente o nel caso di una petizione di insolvenza del cliente, quest'ultimo non ha più il diritto di cessione, elaborazione, combinazione o miscelazione della merce riservata (ved. art. 10 comma (1)). In questo caso, egli deve effettuare un deposito separato e l'etichettatura della merce riservata e mantenere gli importi, a noi concessi dai crediti ceduti per i beni consegnati.
Art. 10 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà di tutte le attrezzature e merci da noi fornite (di seguito collettivamente "beni riservati"), fino a quando non siano stati stabiliti tutti i nostri crediti dal rapporto commerciale con i clienti, inclusi crediti futuri derivanti da contratti conclusi. Questo vale anche per l'eventuale saldo a nostro favore, nel momento in cui uno o tutti i crediti vengono versati in un conto corrente.
(2) Il cliente è tenuto a proteggere in maniera adeguata la merce riservata, in parti- colare contro incendio e furto. Le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurazione
per danno ad una merce riservata vengono cedute a nostro favore per un ammontare del valore della merce riservata.
(3) Il cliente è autorizzato a rivendere la merce consegnata nel corso del normale svolgimento dell'attività commerciale. Altre cessioni, in particolare pegni o concessione di pegno, non sono a lui concesse. Nel caso in cui la rivendita delle merci riservate a terzi acquirenti non venissero pagati subito, il cliente è obbligato a cedere solo con riserva di proprietà. Il diritto di rivendere la merce con riserva non si applica se il cliente sospende il pagamento, o diventi insolvente nei nostri confronti. Lo stesso vale se il cliente sia appartenente ad un gruppo di imprese e/o se uno dei fatti sopra descritti persista presso l'impresa madre.
(4) Il cliente cede a nostro favore tutti i crediti, inclusi i titoli e i diritti accessori deri- vanti da lui, o in connessione con la rivendita dei beni riservati nei confronti di qualsiasi acquirente successivo o di un terzo. Egli non può in alcun modo stipulare un accordo con i propri clienti, che escludono o riducono i nostri diritti, o negano la cessione dei crediti futuri. In caso di vendita di beni con altri elementi, il credito nei confronti del terzo acquirente concordato tra noi e il cliente è considerato come prezzo di fornitura, a meno che non vengano specificati i singoli importi delle merci nella fattura.
(5) Al cliente resta il diritto di riscuotere il credito assegnato fino a nostra revoca in qualsiasi momento. Su nostra richiesta, egli è tenuto a fornire le informazioni e i docu- menti necessari per esigere i crediti ceduti e, nel caso in cui non ce ne occupassimo noi, a informare immediatamente i suoi acquirenti della cessione a nostro favore.
(6) Nel caso in cui il cliente riscuotesse dei crediti in seguito alla rivendita dei beni riservati in un conto corrente, egli è tenuto a trasferire una somma finale a nostro favore, corrispondente all'importo totale ricevuto nel conto corrente in seguito alla rivendita dei nostri beni riservati.
(7) Nel caso in cui il cliente abbia trasferito a terzi i crediti ricevuti in seguito alla rivendita della merce da noi fornita, in particolare a causa di factoring pro soluto o improprio, o dopo aver stipulato degli accordi, grazie ai quali possano essere esercitati i nostri diritti di garanzia attuali o futuri, in conformità al presente art. 10, il cliente è tenuto ad avvisarci tempestivamente. Nel caso di un factoring improprio, siamo autorizzati a recedere dal contratto e a chiedere la restituzione della merce già fornita; lo stesso vale nel caso di factoring pro soluto, nel momento in cui il cliente non può disporre liberamente del prezzo di acquisto in seguito al contratto con la società di factoring.
(8) In caso di violazione degli obblighi contrattuali, in particolare in caso di ritardo di pagamento, siamo autorizzati a ritirare tutti i beni riservati, senza dover recedere dal contratto; in questo caso, il cliente non è più tenuto a notificare, per quanto egli sia inadempiente. Al fine di determinare la quantità della merce da noi fornita, siamo autorizzati a entrare nel locale commerciale del cliente in qualsiasi momento, durante il normale orario di lavoro.
(9) Nel recupero della merce riservata, il recesso dal contratto si presenta quando lo indichiamo espressamente, senza che disposizioni inderogabili di legge lo prevedano.
(10) Il cliente è tenuto ad informarci tempestivamente per iscritto su tutti gli accessi
di terze parti alle merci riservate o ai crediti ceduti a nostro favore.
(11) Se il valore delle disposizioni sopra descritte dei crediti garantiti superi il 10%,
siamo obbligati a richiedere al cliente il rilascio dei titoli a nostra discrezione.
(12) La modifica e l'elaborazione della merce sottoposta a riservato dominio vengono effettuate dal produttore, ai sensi dell'art. 950 BGB, senza riservare un obbligo nei nostri confronti. Nel caso in cui le merci sottoposte a riservato dominio venissero elaborate con altre merci che non appartengono a noi o siano collegate in maniera inseparabile, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della fattura della nostra merce ai valori di fatturazione degli altri oggetti elaborati. Nel caso in cui le nostre merci siano collegate ad altri oggetti mobili in maniera uniforme, il cliente ci trasferisce la comproprietà nella stessa proporzione. Il cliente deve mantenere la pro- prietà o comproprietà a titolo gratuito. I diritti di comproprietà vanno considerati come beni riservati. Su nostra richiesta il cliente è sempre obbligato a fornirci le informazioni necessarie, in conformità ai nostri diritti di proprietà o comproprietà.
(13) Nel caso di forniture all'estero, e nel caso in cui fossero necessarie alcune misure nel Paese di importazione per l'efficacia della citata riserva di proprietà o dei diritti da noi designati o da parte del cliente, il cliente è tenuto ad informarci per iscritto o in forma di testo al fine di eseguire tali attività a proprie spese. In tal caso noi contribuiremo nella misura necessaria. Nel caso in cui il Paese importatore non preveda il diritto di riserva di proprietà, ma ci consente di riconoscere altri diritti preesistenti per quanto concerne la fornitura, siamo autorizzati ad esercitare tutti i diritti di questa tipologia, a loro discrezione (art 315 BGB). Nel caso in cui non venisse raggiunta una garanzia equivalente di diritto di credito nei confronti del cliente, quest'ultimo è tenuto a fornirci altre garanzie adeguate a proprio carico per i beni forniti, a nostra discrezione (art. 315 BGB).
Art. 11
Esclusione e limitazione di responsabilità
(1) Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le eccezioni elencate di seguito, in particolare per le richieste di risarcimento dei clienti per danni o rimborso spese, indipendentemente dal motivo legale, in violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
(2) L'esclusione della responsabilità conformemente al punto 11.1 non si applica nei seguenti casi:
- propria violazione intenzionale o mancato adempimento o violazione intenzionale o mancato adempimento da parte dei rappresentanti legali o agenti;
- violazione di obblighi contrattuali essenziali; "obblighi contrattuali" si riferiscono a quegli obblighi che proteggono le posizioni giuridiche contrattuali essenziali del cliente, concesse in base al contenuto e allo scopo del contratto. Essenziali sono anche quegli obblighi contrattuali, il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto;
- in caso di lesioni tali da compromettere vita, integrità fisica e salute, anche da parte
di rappresentanti legali o agenti;
- in caso di inadempimento, laddove sia stato convenuto un tempo di esecuzione
della fornitura fissa;
- nella misura in cui abbiamo fornito una garanzia per la qualità dei nostri prodotti o l'esistenza di un risultato, o un rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB;
- in caso di responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore o altre disposizioni di legge imperative in materia di responsabilità.
(3) Nel caso in cui noi o i nostri agenti siamo responsabili solo di colpa lieve e non si presenti alcun caso descritto nei punti 11.2, dei punti elenco 3, 4, 5 e 6, siamo anche responsabili per la violazione degli obblighi contrattuali solo per i danni contrattuali e prevedibili.
(4) La nostra responsabilità equivale agli importi per ciascun caso di danno per un importo massimo di responsabilità di euro 250.000,00. Ciò non si applica se siamo responsabili di dolo, negligenza o negligenza grave, per richieste di risarcimento in seguito a lesioni che compromettono vita, integrità fisica o salute, o in caso di un credito, sulla base di un atto illecito o garanzia o l'assunzione di un rischio d'approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB o nei casi giuridicamente vincolanti. È esclusa ogni ulteriore responsabilità.
(5) L'esclusione o la limitazione della responsabilità, ai sensi del paragrafo prece- dente punto 11.1 fino a 11.4 e punto 11.6, si applicano nella stessa misura nei confronti delle nostre istituzioni, i nostri impiegati esecutivi e non esecutivi e altri agenti e nostri subappaltatori.
(6) Le richieste di risarcimento dei clienti per danni dal rapporto contrattuale possono essere effettuate solo entro un periodo di un anno dall'inizio del termine di legge. Ciò non si applica se siamo colpevoli di dolo o colpa grave, per lesioni che compromettono vita, entità fisica o salute, e nel caso di un credito, sulla base di un atto illecito o una garanzia o l'assunzione di un rischio d'approvvigionamento secondo l'art. 276 BGB, o nel caso in cui la legge preveda un periodo di prescrizione più lungo.
(7) Una inversione dell'onere della prova non è associata alle norme di cui sopra.
Art. 12 Diritti di terzi
(1) Salvo patto contrario, siamo tenuti ad eseguire la consegna o la prestazione nella Repubblica Federale di Germania libera dei diritti di proprietà commerciale e diritti d'autore di terzi. Nel caso in cui un terzo sollevi richieste giustificate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale per i prodotti da noi forniti al cliente, siamo responsabili nei confronti del cliente nelle seguenti modalità:
a. In base alla nostra scelta cercheremo di ottenere a nostre spese le forniture di un diritto d'uso o di modificare i prodotti, in modo che il diritto di proprietà non sia violato o sostituito. Se ciò non sia possibile in condizioni ragionevoli, il cliente gode dei diritti legali, regolati dalle presenti condizioni generali.
b. Il cliente avrà diritto esclusivo, nel momento in cui ci informa per iscritto sulle richieste avanzate da terzi, quando non riconosce una violazione e tutte le misure di difesa e i negoziati siano a noi riservate. Nel caso in cui il cliente interrompa l'uso dei prodotti per riduzione del danno o per altri motivi, egli è obbligato ad informare il terzo. La cessazione dell'uso non costituisce alcuna violazione. Nel caso in cui il cliente venisse accusato da terzi in seguito all'utilizzo dei prodotti da noi forniti per violazione dei diritti di proprietà, il cliente è tenuto ad informarcene nell'immediato e darci la possibilità di prendere parte a una possibile causa legale. Il cliente è tenuto a sostenerci nella conduzione della controversia. Il cliente è tenuto ad astenersi da azioni che possono influenzare la nostra posizione giuridica.
(2) I reclami dei clienti sono esclusi affinché egli sia ritenuto responsabile della violazione. I reclami dei clienti sono esclusi anche se la violazione è causata da spe- cifici requisiti del cliente, da un'applicazione da noi non prevedibile, che i prodotti siano modificati dal cliente o siano utilizzati in combinazione con prodotti non forniti da noi.
Art. 13 Responsabilità del prodotto
(1) Il cliente non ha il diritto di modificare le merci sensibili per quanto concerne la sicurezza, in particolare non può modificare o rimuovere le avvertenze esistenti sui rischi derivanti da un uso improprio delle merci. In caso di violazione di tale obbligo, il cliente ci dovrà tenere esterni da eventuali richieste di terzi.
(2) Nel caso in cui venga richiesto un ritiro del prodotto o un avvertenza sul prodotto in seguito a un difetto della merce, il cliente è tenuto ad assisterci e a prendere le misure adeguate da noi organizzate. Il cliente è tenuto a sostenere i costi del ritiro del prodotto o di avvertimento, nel caso in cui egli sia responsabile del difetto del prodotto e del danno subìto, secondo i principi di responsabilità del prodotto. Ulteriori richieste da parte nostra restano invariate.
(3) Il cliente è tenuto ad informarci nell'immediato sui suoi eventuali rischi legati all'uso della merce e possibili difetti del prodotto.
Art 14
Luogo di adempimento; foro competente; legge applicabile
(1) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali è la sede della nostra impresa.
(2) La giurisdizione esclusiva per tutte le controversie è anche la sede della nostra impresa, a condizione che non sia specificata una normativa che richieda una giurisdizione diversa. Deteniamo anche il diritto di citare in giudizio il cliente per la sua giurisdizione generale.
(3) Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il cliente, vale esclusivamente la legge della Repubblica Federale di Germania, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite (CISG). Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il cliente fosse straniero o abbia la sua sede all'estero.
Art. 15 INCOTERMS
Divieto di cessione Modifiche e integrazioni Forma scritta
Clausola salvatoria
(1) Affinché siano state concordate le clausole commerciali in seguito a International Commercial Terms (INCOTERMS), valgono gli INCOTERMS 2010.
(2) Nel presente contratto non è previsto un divieto o una restrizione di cessione previsti nei termini e condizioni di acquisto dell'acquirente, in particolare quando la cessione è subordinata dal consenso dell'acquirente.
(3) Le modifiche a questi termini e condizioni nei rapporti commerciali correnti sono comunicate al cliente per iscritto. Queste si ritengono approvate dal cliente quando quest'ultimo non si oppone per iscritto. Il cliente deve inviarci il suo reclamo entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione di modifica.
(4) Tutti gli accordi, accordi collaterali, assicurazioni e modifiche del contratto devono essere in forma scritta. Ciò vale anche per la rinuncia. Gli accordi verbali o le modifiche/integrazioni sono nulli.
(5) Un mancato adempimento delle obbligazioni o altri diritti riguardanti la sospen- sione del pagamento da parte del cliente, ci autorizza in qualsiasi momento a non procedere con la consegna dei prodotti o la prestazione, in seguito ad una ragionevole proroga del termine del contratto. Nel caso in cui la consegna dei prodotti sia stata già effettuata o se il servizio sia stato già prestato, il pagamento sopra descritto diventa immediatamente esigibile. Siamo anche autorizzati a ritirare i prodotti nei casi di cui sopra fino al completo pagamento del prezzo di acquisto, a condizione che non sia stato concordato alcun obbligo di prestazione anticipata. Dal momento del pagamento del cliente o nel caso di una insolvenza del cliente, quest'ultimo non ha più il diritto allo smaltimento, trattamento, combinazione o miscelazione della merce sottoposta a riservato dominio. Egli deve, in questo caso, effettuare un immediato deposito separato e l'etichettatura delle merci e versare le somme dovute ed esigibili nei nostri confronti per la fornitura della merce.
(6) Il cliente non è autorizzato a trasferire i suoi diritti contrattuali, senza consenso scritto. L'art. 354a HGB resta invariato.
(7) Se una qualsiasi disposizione del presente accordo sia o diventi non valida/ nulla o inapplicabile in tutto o in parte, in seguito alla normativa dei termini e condizioni generali di contratto ai sensi degli art. 305 fino a 310 BGB, si applicano le disposizioni di legge. Nel caso in cui una disposizione attuale o futura del contratto sia o diventi non valida/nulla o inapplicabile in tutto o in parte per motivi diversi dai termini e condizioni generali ai sensi dell'art. 305 fino a 310 BGB, non si pregiudica la validità delle restanti disposizioni del presente contratto, a meno che l'esecuzione del contratto costituisca un onere indebito per una parte, anche tenendo conto delle seguenti disposizioni. Lo stesso vale nel caso in cui ci sia un'integrazione in seguito alla conclusione del contratto. Le parti sostituiranno la disposizione inefficace/impossibile o impraticabile per qualsiasi motivo, ad eccezione di quelli relativi al diritto dei termini e condizioni generali, ai sensi degli art. 305 fino a 310 BGB, che corrispondono nel loro contenuto giuridico ed economico a una disposizione inefficace/nulla e al totale annullamento del contratto. Art. 139 BGB (separabilità) sarà espressamente esclusa, anche in termini di regime probatorio. Nel caso in cui l'invalidità di una disposizione di cui sopra si riferisca ad un criterio fisso della prestazione o del termine (scadenza o termine), la disposizione deve essere concordata con una misura legalmente ammissibile, che più si avvicina alla misura consentita dalla legge.
Nota:
Secondo le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati, si evidenzia che la nostra azienda è guidata da un sistema informativo e, in questo contesto, memorizziamo i dati ottenuti dal rapporto commerciale con il cliente.
Febbraio 2015