Comune di MARSALA
Comune di MARSALA
Provincia di TRAPANI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OPERE EDILI
LAVORI : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PERTINENZA COMUNALE. | ||
IMPRESA : | PROGETTISTA : | |
.............................. | Geom. X. XXXXXX | |
.............................. | Geom. X.XXXXXXXXXXXX | |
.............................. | ||
VISTO: | DATA: |
CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO
NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni
Legge | in sostituzione di: | Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Legge quadro in materia di LL.PP. |
C.d.A. (Codice degli Appalti) | ” | Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) |
Capitolato generale | ” | Regolamento recante il Capitolato generale d‟appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell‟art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 |
Regolamento | ” | Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 |
Amministrazione | ” | Amministrazione, Ente o Azienda appaltante |
Appaltatore | ” | Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio) |
Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARSALA
N. ................. Repertorio X. Xxxxxxxx
CONTRATTO DI APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PERTINENZA COMUNALE.
L‟anno ................. il giorno .................... del mese di ..................... in .................. (Prov ) presso la sede
del .............................. innanzi a me nella qualità di senza l‟assistenza di testimoni per avervi i
comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d‟accordo tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI
– Da una parte: il Sig. ............................... , nato a .............................. (Prov. ..............................) il giorno
.............................. residente a .............................. (Prov. ..............................) che interviene non
in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del COMUNE DI MARSALA con sede in MARSALA (Prov.TRAPANI), Cod. Fisc./Part. IVA .............................., di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
– Dall‟altra: il Sig. .............................., nato a .............................. (Prov. ..............................) il giorno ..............................
residente a .............................. (Prov. ..............................) che interviene non in proprio, ma per
conto ed in legale rappresentanza dell‟Impresa .............................. con sede in .............................. -
.............................. (Prov. ..............................), Cod. Fisc./Part. IVA , di seguito nel presente atto
denominato semplicemente Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO
– Che con atto deliberativo n. ............... del ............................. è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell‟importo complessivo di 150.000,00 di cui Euro 103.953,32 per lavori a base d‟asta soggetti a ribasso, euro 11.717,06 per oneri sicurezza diretti e speciali ed Euro 34.329,62 per somme a disposizione dell‟Amministrazione.
– Che con atto deliberativo n. .......................... del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema
della lettera di invito).
– Che a seguito di (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto
n. ........................ del , i lavori sono stati aggiudicati all‟Impresa (singola, associata o consorziata)
per il prezzo complessivo netto di Euro , tale prezzo scaturendo dalla somma dell‟importo in Euro
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell‟importo di
Euro 11.717,06 relativo agli oneri per l‟attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
– Che un estratto dell‟atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: ....................................... alle rispettive date del ..................................
– Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l‟idoneità dell‟Appaltatore a contrarre, sotto l‟aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
– Che
..........................................................................................................................................................................................
TUTTO CIÒ PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
CAPO 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L‟appalto ha per oggetto l‟esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PERTINENZA COMUNALE.
Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici indicati nello “Schema di Contratto” ne forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.
CAPO 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art.1 Importo complessivo dell’appalto
L‟importo complessivo dei lavori a base d‟asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 103.953,32 (Euro centotremilanovecentocinquantatre/32), oltre ad euro 11.717,06 per oneri complessivi sulla sicurezza ad esso si associa la categoria OG1 di cui alla seguente distribuzione:
RIEPILOGO CAPITOLI . IMPORTO
Lavori Edili 73.289,42
Operai e noli 18.396,66
Impianti idrici ed elettrici 14.129,30
COSTI SICUREZZA A SOMMARE 9.855,00
SOMMANO I LAVORI | € 115.670,38 | |
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori | 968,06 | |
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori | 10.749,00 | |
a detrarre | 11.717,06 | € 11.717,06 |
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 103.953,32 | |
Totale oneri della sicurezza (10,129698% sull'importo dei lavori) | 11.717,06 | |
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE PER IVA AL 22% | 25.447,48 | |
Oneri tecnici compresi oneri riflessi 2% | 2.313,41 | |
PER IMPREVISTI 5% | 5.783,52 | |
PER IRAP | 185,07 | |
PER CONFERIMENTO DISCARICA | 570,14 | |
PER VERSAMENTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI | 30,00 | |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 34.329,62 | 34.329,62 |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 150.000,00 |
Art.2 Lavori a misura o a corpo – Distribuzione degli importi
Con riferimento all‟importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
TAB 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee | |
Lavori Edili , quali Pavimentazioni, rivestimenti, zoccolature, marmi Intonaci, tinteggiature, impermeabilizzazione e boiaccature | 73.289,42 |
Impianti elettrici, idrici e sanitari | 14.129,30 |
Operai e noli | 18.396,66 |
Costi sicurezza a sommare | 9855,00 |
Art.3 Variazioni degli importi
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l‟Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d‟Appalto adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, dell‟art. 25 della Legge e dell‟art. 134 del Regolamento n. 554/99.
L‟importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del “compenso a corpo” (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d‟asta.
Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l‟aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell‟assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.
CAPO 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE-
Art.4 Designazione dei lavori
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
Demolizioni – Svellimenti Opere in muratura
Opere in conglomerato cementizio non armato o debolmente armato Opere in cemento armato
Opere a struttura metallica o in metallico Impianti idrici ed elettrici
Impianti e lavori diversi
CAPO 5 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO
Art. 5 Dichiarazioni preliminari
L‟offerta da presentare per l‟affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l‟impresa concorrente, a norma dell‟art. 71 del Regolamento, attesti:
a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
b) - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori.
d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
e) - Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
ACRWin
g) - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (1).
m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e l‟Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l‟immediata esecuzione dei lavori.
Art.6 Condizioni d’appalto
L‟Appaltatore non potrà eccepire durante l‟esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l‟accettazione dei lavori l‟Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all‟esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell‟arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
CAPO 6 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.7 Premessa
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L‟Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all‟atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell‟interesse della buona riuscita e dell‟economia dei lavori, senza che l‟Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (4).
Di contro l‟Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell‟eventuale danno all‟Amministrazione appaltante.
Si richiamano, sull‟argomento, l‟art. 161 del Regolamento, le determinazioni dell‟Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002,
n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, l‟art. 205 del Codice degli Appalti.
Art.8 Motivazioni e caso di risoluzione
Le varianti in corso d‟opera potranno rendersi necessarie:
a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale);
c) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
(1) Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge.
ACRWin
e) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (2).
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell‟art. 25 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modif. dalla L. 216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell‟appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell‟opera.
Sono inoltre ammesse, nell‟esclusivo interesse dell‟Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell‟opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L‟importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dell‟importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l‟esecuzione dell‟opera tra le somme a disposizione dell‟Amministrazione.
Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell‟importo originario del contratto, l„Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l‟aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell‟importo del contratto.
CAPO 7 VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Art.9 Varianti in riduzione
Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l‟Appaltatore, durante il corso dei lavori, potrà proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell‟art. 25, comma 3, secondo periodo della Legge, a condizione che comportino una riduzione dell‟importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore).
Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull‟argomento dall‟ art. 162 del Regolamento.
Art.10 Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l‟Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all‟Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l‟Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Si richiamano sull‟argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento.
CAPO 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l‟esecuzione dell‟appalto è soggetta, nell‟ordine, all‟osservanza delle seguenti disposizioni:
a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. c) (3)
b) - Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (come recepita dalla Regione Siciliana)
c) - Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145
Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:
e) - Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
f) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
(2) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 5-bis, art. 25, della Legge.
(3) Gli articoli della Legge n. 2248/1865 abrogati dal X.Xxx.vo n. 163/2006 (in quanto incorporati nello stesso) devono considerarsi in vigore ove richiamati dalla L.R. n. 7/2002.
ACRWin
g) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato
e le determinazioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici.
CAPO 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i documenti particolarmente indicati Xxxxx “Schema di Contratto”.
CAPO 10 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art.11
a)Cauzione definitiva
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori . In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussione di cui sopra prevista con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La predetta garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del codice dei contratti da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci gioni prima della consegna dei lavori.
b)Responsabilità civile e danni in corso d’esecuzione
L’appaltatore è obbligato ai sensi dell’art. 129,comma 1, del codice a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (Il massimale
per assicurare contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000di euro).
IMPORTI DA ASSICURARE
Per distruzione di impianti o opere, anche preesistenti, che si possono verificare in corso d’opera € 200.000,00
Per responsabilità civile verso terzi € 500.000,00
- Importo di contratto € 115.670,38
c)Indennità decennale
Per i lavori di cui all’art. 129, comma 2, del codice l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolarità esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennizzata decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
L’appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’art. 129 comma 2, del codice, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolarità esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
d) Garanzia rata di saldo
La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà garantire l’importo residuo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice, (dopo due anni).
e)Copertura assicurativa progettista
Nel caso di progettazione affidata a dipendente interno alla P.A., la stazione appaltante dovrà provvedere, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti.
L’importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzioni dell’opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’articolo 132, comma1, lettera e) del codice.
CAPO 11 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE PRELIMINARE
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dal’aggiudicazione nel caso di pubblico incanto od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma dell’art. 109 del Regolamento, avverrà entro sessanta giorni dalla stipula.
Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato all’Amministrazione (4). Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori.
CAPO 12 CONSEGNA DEI LAVORI
Art.12 Consegna in generale
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (5). Per i cottimi-appalto il termine decorrerà dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva.
La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 9 del Capitolato Generale d’Appalto.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 129 del Regolamento n. 554/99.
Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall’art. 130 del Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procederà a norma del successivo art. 131.
Art.13 Consegna frazionata
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale (6).
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall’art. 133 del Regolamento.
(4) In caso di recesso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Xxx sia intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
(5) Xxx non sia richiesta neanche l’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio.
(6) In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
Art.14 Inizio dei lavori – Penale per il ritardo
CAPO 13 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (7).
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 117 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,1 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (8).
Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritti a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (9). Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (10).
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
CAPO 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (11) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata.
Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore.
Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 25 del Capitolato Generale d’Appalto.
L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 26 del Capitolato Generale d’Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
(7) V. comunque l’ultimo comma del punto 11.2.
(8) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali,
complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell’importo contrattuale.
(9) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo.
(10) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo
marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
(11) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q.
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CAPO 15 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE – PIANO DI QUALITA’
Art.15 Programma dei lavori
L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma .
Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 42, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni.dieci.dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori (12).
La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di dieci giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto .
L’Appaltatore inoltre dovrà essere disponibile all’effettuazione di interventi anche in ore serali, giornate festive e pre-festive, su richiesta delle squadre di intervento di reperibilità del Settore LL.PP. del Comune di Marsala.
Gli ordini di servizio dovranno contenere indicazione del luogo e del tipo di intervento ed eventualmente del tipo di attrezzature e dei mezzi meccanici necessari e della qualifica della manodopera da impiegare ed il tempo necessario all'esecuzione del lavoro.
Gli ordini di servizio, firmati dalla Direzione dei lavori, saranno trasmessi alla ditta appaltatrice tramite fax. Gli interventi richiesti con gli ordini di servizio suddetti dovranno essere iniziati entro 24 ore dalla ora di ricezione e completati nel più breve tempo possibile e comunque entro il tempo che sarà indicato in ogni ordine di servizio. La ditta, al ricevimento dell'ordine di servizio, dovrà comunicare l'ora di inizio dell'intervento, con nota trasmessa al fax dell'Ufficio Tecnico (tel. 0923/981144), in modo da rendere possibile il controllo da parte della D.L.
Nel caso in cui la ditta è impossibilitata ad intervenire nei tempi richiesti deve darne immediata comunicazione giustificata entro il tempo utile di inizio lavori. Tale evenienza può verificarsi solo per richieste di particolari interventi dove sono necessarie attrezzature, forniture e mezzi meccanici non facilmente reperibili. La proroga dei termini deve essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo parere del Direttore dei lavori.
Per ogni giorno o frazione di giorno, per il completamento di ogni singolo intervento che la ditta impiegherà in più incorrerà in una penale di Euro 50,00 (Cinquanta).
Art.16 Ordine dei lavori
In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
(12) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 42 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 45, comma 10, del Regolamento n. 554/99).
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CAPO 16 ANTICIPAZIONI
Art.17 Anticipazioni
Ai sensi dell’art.26-ter comma 1 della L.98/2013 (legge di conversione del “Decreto del Fare”) e s.m.i, in deroga ai divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124 comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5/10/2010, n.207.
CAPO 17 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO
Art.18 Lavori in generale
In conformità a quanto disposto dall’art. 29 del Capitolato Generale e dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 30.000,00 (Euro trentamila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 del Capitolato Generale (13).
L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (14) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il novantesimo giorno (15) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (16).
Si richiamano gli artt. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’art. 30 del Capitolato Generale dell’Appalto e gli artt. 102 e 116 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 9.3. del presente Capitolato.
Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 (per altro coerente con l’art. 19, comma 10, della Legge n. 109/94, come recepita in sede regionale) che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contri-butiva e retributiva del rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente.
(13) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsti dal 1° comma dell’art. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (con succ. modif. ed integraz.) e dell’art. 30 del Capitolato Generale d’Appalto.
Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell’art. 1450 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
(14) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 102 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
(15) Nel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.
(16) Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. è il seguente: “Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti”.
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Art.19 Lavori a misura
La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 160 del Regolamento. La relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono.
Alternativa 1 – Offerta prezzi (17)
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l’importo degli oneri di sicurezza.
Alternativa 2 – Xxxxxxx xxxxxxx
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: SAL x (1–IS) x R dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto (18). In definitiva:
SAL netto = XXX xxxxx – XXX xxxxx x (1–IS) x R
Art.20 Lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tabella della distribuzione degli importi per lavorazioni, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l’offerta si rinvia ai precedenti punti.
Si richiama l’art. 159 del Regolamento
Art.21 Lavori a corpo ed a misura
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla tabella di distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l’importo degli oneri di sicurezza.
Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Art.22 Compenso a corpo
L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l’Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, anche con la
(17) Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1÷6 dello stesso decreto,dall’art.81 della L.R.28.12.2004, n.17.
(18) IS = SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezza;C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);R = Ribasso offerto su (C – SCS), in %.
somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.
Art.23 Lavori in economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.
Si richiama l’art. 162 del Regolamento n. 554/99.
Art.24 Materiali in cantiere
A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.
Art.25 Oneri sicurezza in caso di subappalto
A norma dell’art. 118, comma 4, del Codice degli Appalti, come integrato dal D.Leg.vo n. 113/07, in caso di subappalto, l’Appaltante corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’Amministrazione, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell’esecuzione, provvederà alla verifica della disposizione.
CAPO 17 DANNI
Art.26 Generalità
Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose.
Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento.
Art.27 Danni di forza maggiore
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno essere
denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 139 del Regolamento.
Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà
limitato esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera (1).
(1) V. comunque il 6° comma dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto.
CAPO 18 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Si richiamano l’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto e gli artt. 160 e 185 del Regolamento.
CAPO 19 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO
Art.28 Ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato.
Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
Si richiama l’art. 21 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art.29 Conto finale
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 173 del Regolamento, nel termine di: .mesi tre . dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 174 del citato Regolamento.
Art.30 Collaudo
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere dispo1s9ti dall’Amministrazione, le
operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi ( )..mesi tre....20dalla data di
ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi ( )..mesi tre...
dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 192, comma 3 del Regolamento.
L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 197 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Art. 31 Difformità e vizi d’opera
L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (21).Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante (22).
(19) In genere 3 ÷ 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilità finale).
(20) In genere mesi xxx.Xx ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
(21) V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
(22) Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.
Si richiama l’art. 37 del Capitolato Generale d’Appalto e gli artt. 193, 203, 204 e 207 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 204, ove non ascrivibile all’Appaltatore, sarà considerato inadempimento contrattuale.
CAPO 20 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (23).
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
CAPO 21 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
CAPO 22 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (24).
(23) Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, l’utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l’onere della manutenzione a carico dell’Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell’Amministrazione.
(24) Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in
condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.
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Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.
Si richiama l’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.
CAPO 23 DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA
L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.
La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.
Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale.
CAPO 24 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Art.32 Trattamento dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Art. 33 Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore (25).
Si richiama l’art. 7 del Capitolato Generale. Si richiama altresì l'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07.
Art. 34 Rappresentanze sindacali
(25) A valere sulla ritenuta suddetta l’Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
ACRWin
Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
Art.35 Verifiche
Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal D.Leg.vo 106/2009), l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (26) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, alle CE, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art.36 Casse edili
A norma dell’art. 118, comma 6 bis, del Codice degli Appalti, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con l’INPS e l’INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
CAPO 25 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI
Art.37 Generalità
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l’applicazione delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
(26) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.
Art.38 Oneri particolari
L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all’Amministrazione, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l’appalto. Detto documento garantirà il rispetto dell’adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.
Il DURC comunque non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente.
CAPO 26 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14 e 15, comma 8, del Capitolato Generale, all’art. 112 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nell’Elenco dei prezzi contrattuali o comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
genere. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative ore lavorative.
b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (27).
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. (28).
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni (29).
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Xxx l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 5, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di e 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
(27) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.
(28) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all’utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, l’onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta è a carico dell’Amministrazione.
(29) L’Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”).
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).
L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare l’art. 24 del presente Capitolato).
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe,
Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell’Amministrazione e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30.
Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente articolo
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
solleva l’Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con la notazione di cui al punto precedente.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con esclusione della riproduzione degli allegati di contratto.
CAPO 27 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA
Art.39 Tipologie di piani e dispositivi
La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 31 della Legge, e de T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 3 Agosto 2009 n.106).
L’articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di una sola impresa (e per i quali l’Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e quello dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato).
Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di un’unica impresa e per i quali l’Amministrazione non abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l’Appaltatore, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l’obbligo, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di predisporre:
1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1).
Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese
Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l’Amministrazione abbia proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Appaltatore avrà l’obbligo e potrà, a norma dell’art. 131, comma 2, lett. a) e c) del C.d.A., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all’Amministrazione:
1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa Amministrazione;
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto.
Art.40 Obblighi, oneri e procedure
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 dello stesso T.U.
Inoltre, a norma dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo
a) - adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008;
b) - curerà le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei lavori;
c) - curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).
L’accettazione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico
del cantiere ed il Coordinatore per l’esecuzione vigileranno sull’osservanza del o dei piani di sicurezza.
A norma dell’art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente.
CAPO 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Art.41 Risoluzione del contratto
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.
Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro caso di inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si richiama in particolare l’inosservanza delle norme di sicurezza di cui all’art. 30, il caso di cui all’art. 5 del presente Capitolato e l’inosservanza del “Protocollo di Legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana, protocollo che l’Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare.
Art.42 Recesso
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’ex art. 122 del Regolamento (oggi in art. 134 del Codice degli appalti), avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sarà fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell’articolo citato.
CAPO 29 SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO – DIVIETI - FUSIONI
Art.43 Generalità
L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 74 del Regolamento.
Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativ3a0, specifica che le lavorazioni relative
ad opere generali ed a strutture, impianti ed opere speciali ( ) di cui al comma 4 dell’art. 72 dello
stesso Regolamento non potranno essere eseguite direttamente dall’Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.
(30) Si considerano strutture, impianti ed opere specialile opere specializzate indicate nelle lettere da a) a p) del comma 4 dell’art.72 del Regolamento, se di importosingolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
ACRWin
Dette lavorazioni (31) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della Legge (32).
Art. 44 Subappalto e cottimo
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 141 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.
L’Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota).
In ogni caso tale affidamento, che comunque e ind3i3pendentemente dall’importo deve essere
sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni ( ):
1)- che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2)- che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3)- che al momento del deposito presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);
4)- che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., all’A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.
L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (art. 118, comma 3, C.d.A.).
Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.
Per il cottimo si richiamano l’art. 144 del Regolamento, commi 3 e 4, e l’art. 24-bis della Legge 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale.
Art. 45 Contratti di fornitura – Noli a caldo
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (34) che richiedano l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se
(31) Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”.
(32) Il comma 7 dell’art.13 della L.Q.prescrive che qualora una o più di tali lavorazioni od opere superi il valore del 15% dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetti xxxxxxxxxx.Xx tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare lepredette opere, sono tenuti a costituire “associazioni temporanee di tipo verticale”.
(33) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
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singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l’incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall’art. 18, comma 8, del D.Leg.vo
n. 163/2006. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Art.46 Divieti ed obblighi
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, lett. c), d) ed i) del Regolamento (art. 141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
È vietata infine qualunque35cessione di credito e qualunque procura che non siamo
riconosciute dall’Amministrazione ( ).
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (36).
Art.47 Fusioni e conferimenti
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 109/94.
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
CAPO 30 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI
Art.48 Generalità
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
(34) Le attività ovunque espletate ai sensi dell’art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto (art.141 Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).
(35) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 febbraio 1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).
(36) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.
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a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.
b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.
d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli on37eri tutti
che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati ( ).
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
Art.49 Revisione dei prezzi
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies della Legge (38).
Art.50 Prezzo chiuso
Per i lavori in appalto si applica prezzo 3c9hiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale ( ) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il
xxxxx di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi (40).
Art.51 Nuovi prezzi
Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalità contemplate dall’art. 136 del Regolamento.
Nel caso di non accettazione da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque immessi nella contabilità e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscritta.
CAPO 31 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela
(37) Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.
(38) V.anche l’art.133 del D.Leg.vo n.163/2006.
(39) Tale percentuale è fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
(40) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.42 del Regolamento n. 554/99.
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dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.
CAPO 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art.52 Accordo bonario
Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve (41) sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formulerà all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il Verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento.
La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 204 del Regolamento.
Si richiamano sull’argomento l’art. 32 del Capitolato Generale e l’art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006 per quanto non incompatibile con l’art. 31-bis della Legge n. 109/94 come recepita dalla legislazione regionale siciliana.
Art.53 Transazione
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente punto 37.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori pubblici potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.
Art.54 Arbitrato
Per il combinato disposto dell’art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 del D.L. n. 248/2007 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito in legge nel febbraio 2008, l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1 luglio 2008.
Per i motivi di cui sopra, e dall’indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale.
È fatto comunque divieto all’Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.
Art.55 Giudizio ordinario
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell’art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato ovvero, secondo materia e competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del Codice degli Appalti.
Art.56 Tempo di giudizio
(41) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art. 31 del Capitolato generale.
Qualora l’Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall’art. 33 del Capitolato Generale d’Appalto.
CAPO 33 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella manutenzione straordinaria delle Scuole Elementari, Materne e Medie, considerato l’uso a cui sono destinati bisogna assicurare ottime condizioni igieniche di tutti gli spazi con la pitturazione delle pareti delle aule e degli spazi annessi, riparazione dei servizi igienici, degli impianti, etc.
Occorre altresì assicurare la pulizia ed il decoro degli spazi esterni dei plessi scolastici. Inoltre,durante il corso dell’anno scolastico, i responsabili delle scuole avanzano richieste di
esecuzione di lavori di riparazione e di manutenzione necessari al proseguimento dell’attività didattica.
In particolare tali interventi consistono:
- pitturazione delle pareti e degli infissi interni ed esterni;
- boiaccatura dei lastrici solari;
- ripristino degli intonaci dei prospetti;
- pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici;
- riparazioni degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento etc., per mantenerli in efficienza;
- opere di ristrutturazione, di riparazione, di rinnovamento, nonché di sostituzione delle finiture degli edifici per conservare in buono stato gli edifici destinati ad attività didattica.
- Pulizia degli spazi esterni;
CAPO 34 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL COLLAUDO DEGLI EDIFICI
Art.57 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante
Per l'esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o più piani, in tutto o in parte a muratura portante, costituiti da un insieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni, disposti in modo da resistere ad azioni verticali ed orizzontali, si osserveranno le prescrizioni delle Nuove Norme tecniche per le costruzioni contenute nel D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”. Per altre tipologie edilizie, le norme di cui sopra potranno assumersi quale utile riferimento metodologico.
Art.58 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso
Per le prescrizioni generali, l'esecuzione ed il consolidamento di edifici in conglomerato cementizio semplice o armato, si seguiranno le norme del D.P.R. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni
Per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche occorre riferirsi alle Nuove Norme tecniche per le costruzioni contenute nel
D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per
l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008” ed alle norme tecniche richiamate.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, e che l'impresa dovrà presentare presso gli uffici competenti (denuncia delle opere ex lege 1086/71 recepita dal D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001) e consegnare alla Direzione dei Lavori entro il termine che le verrà prescritto.
L'impresa dovrà, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.
Art.59 Esecuzione, consolidamento e collaudo degli edifici in zona sismica
Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e alla relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”
Art.60 Collaudo degli edifici
In riferimento al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ed alle Nuove Norme tecniche per le costruzioni contenute nel D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e alla relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”, le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto, nell'eseguire prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che il Collaudatore ritenga necessaria.
Le prove di carico hanno luogo di regola non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto per i conglomerati di cemento idraulico normale (Portland), d'alto forno e pozzolanico, non prima di 30 giorni per i conglomerati di cemento alluminoso, e si effettuano a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e la importanza dei carichi.
Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti nella progettazione ed in accordo con le indicazioni contenute nelle Nuove Norme tecniche per le costruzioni contenute nel D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e nella relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”.
La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico deve essere ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.
La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico deve essere ugualmente ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori ritorni.
Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico deve essere ripetuta per constatare il comportamento elastico della struttura.
Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le deformazioni massime e le permanenti) e le corrispondenti deformazioni calcolate, fornisce al Collaudatore un criterio di giudizio sulla stabilità dell'opera.
Art.61 Scavi e rinterri
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
In materia si veda il d.lgs. 81/08 e successivo D.Lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.
Art.62 Demolizioni e rimozioni
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
CAPO 35 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art.63 Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato.
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nel d.lgs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009.
Art.64 Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art.65 Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
CAPO 36 PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art.66 Materie prime
Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso
L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Per la definizione dei requisiti cui l'acqua deve conformarsi può essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN
1008:2003, come prescitto al § 11.2.9.5 delle XXX 0000. Riferirsi anche alle UNI EN 459- 1/2/3:2002 per le specifiche delle calci per costruzioni.
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Le calci aeree si dividono in:
calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica;
calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
I prodotti ceramici devono essere realizzati tramite minerali purissimi, i migliori reperibili sul mercato, accuratamente selezionati, dosati, miscelati e cotti perché formino un prodotto vetrificato totalmente impermeabile all'acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti norme UNI. I materiali ceramici devono essere sottoposti a controll di produzione quali: lavorazione degli impasti e degli smalti, sulla regolarità di formatura, sulla robustezza (con prove di carico fino a 150 kg per i lavabi e fino a 400 kg per vasi e bidet) e sulla funzionalità. I meteriali ceramici alla fabbricazione di sanitari di grandi dimensioni e ampie superfici, generalmente utilizzano ceramiche opportune. Hanno una massa bianca e compatta altamente resistente alle sollecitazioni; la smaltatura, durante la cottura fa corpo unico con supporto ceramico producendo una massa bianca e compatta altamente resistente alle sollecitazioni in modo da garantire anche dopo anni di impiego la totale impermeabilità secondo le vigenti norme UNI. I prodotti ceramici per comunità devono avere caratteristiche di grande resistenza e alta igienicità, con cui garantita la solidità, la facilità di pulizia, la resistenza nel tempo.
Art.67 Semilavorati
Malte, calcestruzzi e conglomerati
L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti. In particolare si ricorda il sotto indicato elenco senza pertanto esimere l'Appaltatore dalla completa conoscenza ed applicazione di tutta la normativa esistente.
Nuove Norme Tecniche - D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008);
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”;
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.
CAPO 37 PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
Art.68 Opere in marmo e pietre naturali
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie prescelta.
Essa avrà pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori.
Art.69 Opere in legno
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.
Art.70 Opere da fabbro e serramentista
Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
Art.71 Opere da vetraio
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla Direzione dei Lavori.
Art.72 Opere da pittore
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Art.73 Opere di impermeabilizzazione
Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati.
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
Art.74 Opere di pavimentazione e rivestimento
Per quanto attiene ai pavimenti, il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, prescrive che questi devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Art.75 Opere varie
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.
I documenti che fanno parte del contratto :
- il presente Capitolato;
- Elenco dei Prezzi unitari.