RETTIFICA - Allegato 6
RETTIFICA - Allegato 6
Schema di Contratto LOTTO CIG
per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa RC professionale INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 3
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi 5
Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto 6
Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker 7
Articolo 9 Risoluzione e Recesso 8
Articolo 10 Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente 11
Articolo 12 Obbligo di riservatezza 12
Articolo 13 Trattamento dei dati 13
Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto 14
Articolo 15 Cessione del credito 14
Articolo 17 Foro competente 15
Articolo 18 Clausola finale 15
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta nomina operata con D.P.R. 09/04/2014 ed i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell’Agenzia medesima approvato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo “Agenzia” o “ANSF”);
E
, con xxxx xxxxxx xx , xxxxxxxx xx xx xx xx , xxxxxxx
xxx , xxxxx persona di , nato a il
, in qualità di , giusta i poteri conferitigli con
, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (nel seguito per brevità anche solo “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- Capitolato di polizza: documento che contiene l’insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i “Servizi” con le relative condizioni di assicurazione, allegato al presente Contratto;
- Contratto: il presente accordo, stipulato tra “ANSF” ed il “Fornitore”;
- Offerta Tecnica: l’offerta tecnica presentata dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
- Offerta Economica: l’offerta economica presentata dal Fornitore per l’esecuzione dei “Servizi”;
- Parti: congiuntamente ANSF ed il Fornitore;
- Servizi: i servizi assicurativi oggetto del Lotto descritti nel Capitolato di polizza;
- Lotto : il lotto avente ad oggetto la copertura assicurativa relativa alla RC professionale, come meglio specificato nel Capitolato di polizza;
- Procedura: la procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi”;
- Broker: l’intermediario autorizzato, scelto con apposita procedura da ANSF, che provvederà alla gestione, per conto di ANSF, del presente Contratto, nonché alla
gestione dei rapporti con il Fornitore;
- Servizi: i servizi di copertura assicurativa inerenti la polizza RC Professionale;
b) ANSF intende procedere all’acquisizione di servizi assicurativi relativi alle coperture assicurative RC professionale necessarie per l’Agenzia, come più specificamente indicato nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza allegato, per un periodo di tre anni;
c) ANSF, pertanto, con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del , n. , ha indetto la Procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, poi oggetto di modifiche in virtù dell’entrata in vigore, prima della pubblicazione di detto Bando, del D.Lgs. n. 56/2017, di cui all’Avviso di modificazione del Bando di gara pubblicato sulla GUUE del , n. ;
d) in data , il Fornitore ha presentato la propria Offerta per l’esecuzione dei Servizi
oggetto del Lotto , per un corrispettivo di euro ( /00),
comprensivo di imposte e commissioni a favore del Broker, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
e) il Fornitore, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla lex specialis della Procedura, nonché dal Contratto e dal Capitolato di polizza, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un’idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
f) ANSF, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
g) ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore ha presentato, come richiesto dalla lex specialis della Procedura, la cauzione definitiva per un importo di Euro ( /00), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
h) il Fornitore dichiara di essere in possesso dell’organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire efficacemente ed efficientemente i Servizi nel rispetto degli standard richiesti, alle condizioni tutte del Contratto e dei suoi allegati;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il
Capitolato di polizza e l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L’esecuzione del Servizio è regolata, in via gradata:
a) dal Capitolato di polizza e relative condizioni di assicurazione;
b) dal D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) ed ogni successiva modificazione o integrazione, ivi incluse quelle apportata con il D.Lgs. n. 56/2017;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto;
d) dal D.Lgs. n. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni private, e regolamenti attuativi
e) dalle altre disposizioni normative in vigore ed applicabili in materia.
3. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza fra quanto disposto nella documentazione del Fornitore, ovvero la documentazione allegata al presente Contratto, ivi incluso il Capitolato di Polizza, da un lato, e quanto disposto dal presente Contratto, dall’altro lato, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nel presente Contratto. Pertanto, in caso di discordanza sulla validità e/o interpretazione di una clausola contrattuale, quanto contenuto nel Contratto, prevarrà su qualsiasi documento del Fornitore.
Articolo 2
Oggetto
1. XXXX affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei Servizi assicurativi per la copertura RC professionale, come descritti nel Capitolato di polizza,
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ANSF a fornire i Servizi assicurativo ai termini ed alle condizioni di seguito indicati.
3. I Servizi devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che la gestione amministrativa ed operativa delle coperture assicurative oggetto del presente Contratto, ivi inclusa la gestione degli eventuali sinistri, è affidata, nell’interesse di ANSF, al Broker e che la remunerazione di detta attività del Broker è ricompresa nel corrispettivo di cui oltre.
6. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa di settore, anche secondaria e/o regolatoria - ivi incluse, pertanto, le disposizioni impartite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass, già ISVAP) - tempo per tempo vigente e quindi anche di quella che entrasse in vigore nel corso dell’esecuzione del Contratto medesimo.
Articolo 3
Durata
1. Il Contratto avrà una validità di tre anni di copertura assicurativa il primo decorrente dalle ore 24:00 del 31/10/2017, il tutto come meglio specificato nel Capitolato di polizza.
1-bis “(clausola da espungere in caso di offerta della rinuncia della facoltà di recesso annuale da parte dell’aggiudicatario) Tuttavia, al termine di ogni annualità di copertura, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Contratto con effetti a decorrere dallo spirare del preavviso di 120 (centoventi) giorni solari (termine da modificare in 180 giorni solari se oggetto di offerta da parte dell’aggiudicatario), da comunicarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC)
2. ANSF si riserva la facoltà di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi nel corso della durata del contratto ed alle medesime condizioni contrattuali.
Articolo 4
Esecuzione dei Servizi
1. Il Fornitore s’impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
2. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l’esecuzione dei Servizi a regola d’arte, anche se non espressamente specificati nel Contratto e nel Capitolato di polizza.
3. Il Fornitore non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei
Servizi senza il preventivo consenso scritto di XXXX, pena la risoluzione di diritto del
Contratto.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che sarà facoltà di ANSF apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell’emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il Fornitore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dei Servizi.
6. Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione dei Servizi, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro tempore vigenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
7. Fermo quanto sopra, ANSF potrà verificare e controllare l’esecuzione dei Servizi e di tutte le attività ad esso connesse o relative in qualsiasi fase e per tutta la durata del presente Contratto, ciò anche mediante il Broker di cui alle premesse.
8. Tali verifiche e controlli saranno tesi a valutare il rispetto di condizioni, modalità, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza.
Articolo 5
Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto
1. Per la gestione dell’esecuzione del Contratto, anche ai fini della definizione delle eventuali questioni operative che dovessero emergere nell’esecuzione dei Servizi, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, ai sensi dell’articolo 299 e seguenti del
D.P.R. 207/2010, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di ANSF è il dott. , individuato quale Responsabile del procedimento; il rappresentante del Fornitore è il legale rappresentante che sottoscrive il presente atto o la persona da questi nominato per la stipula del presente atto.
3. Il Fornitore dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d’ora per rato e valido il suo operato.
4. L’eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle Parti, ancorché non
espressamente previste dal Contratto, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l’utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d’atto della comunicazione stessa.
Articolo 6
Corrispettivi e Clausola Broker
1. Il corrispettivo annuale per l’esecuzione dei Servizi nel periodo di validità del Contratto è pari ad Euro ( / ), al lordo delle imposte previste dalla legge, pari al premio annuo complessivo offerto come risultante dall’Offerta Economica presentata dal Fornitore per la durata del presente contratto, e sarà erogato come meglio precisato nel Capitolato di polizza.
2. Si applica la c.d. Xxxxxxxx Xxxxxx, come meglio precisato nel Capitolato di polizza; in particolare, Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che il Broker di cui alle premesse è remunerato direttamente ed esclusivamente dal medesimo Fornitore con una provvigione pari al 5,00% (cinque per cento) del premio imponibile (c.d. “clausola Broker”) e che tale provvigione è ricompresa e considerata nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Tale provvigione a favore del Broker non potrà in alcun caso costituire un onere aggiuntivo per ANSF, che provvederà unicamente al pagamento dei premi assicurativi afferenti alla polizza dalla stessa effettivamente stipulata tramite l’assistenza del Broker e calcolati secondo quanto stabilito al precedente comma 1.
4. Il premio annuale offerto resta fermo ed invariato per tutta la durata del presente Contratto; fermo quanto previsto nelle Capitolato di Polizza, pertanto, in nessun caso il Fornitore potrà variare in aumento il premio offerto né potrà richiedere ad ANSF alcun compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura, per l’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.
5. Il Fornitore è consapevole ed accetta che ANSF non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte del medesimo Fornitore nei confronti del Broker, anche con riferimento al pagamento della suddetta provvigione.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che ANSF potrà richiedere in qualsiasi momento i giustificativi (ivi incluse le quietanze, ecc.) relativi al pagamento della provvigione al Broker di cui al presente Contratto; a tale fine il Fornitore si impegna a predisporre la documentazione di dettaglio necessaria per comprovare detto
pagamento.
Articolo 7
Cauzione
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di ANSF a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo. Il Fornitore, pertanto, s’impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del Contratto.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8
Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - di ANSF e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei Servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, e/o collaboratori.
2. Il Fornitore è responsabile affinché i proprio dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF pubblicati sul sito dell’Agenzia xxx.xxxx.xx alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale” i quali, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
3. Il Fornitore è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire ANSF per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest’ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei Servizi, nei limiti stabiliti nel Capitolato di polizza, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al Fornitore stesso.
Articolo 9
Risoluzione e Recesso
1. ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del cod. civ.
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di accertata violazione, da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF;
d. nei casi espressamente previsti nel corpo del presente Contratto quali a titolo esemplificativo: articolo 4 (Esecuzione dei Servizi), 10 (Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Obblighi nei confronti del personale dipendente),
12 (Obbligo di riservatezza), 13 (Trattamento dei dati), 14 (Divieto di cessione del Contratto), 15 (Cessione del Credito), 16 (Subappalto), 17 (Foro competente).
2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere all’esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da ANSF (c.d. “esecuzione in danno”).
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità, le forme ed i termini di preavviso meglio previsti e specificati nel Capitolato di polizza, oltre che nel presente atto.
4. Inoltre, ANSF ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei casi di:
a. giusta causa,
b. mutamenti di carattere organizzativo di ANSF, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento del corrispettivo annuale per l’attività di copertura effettivamente eseguita, purché correttamente ed a regola d’arte, alla data di efficacia del recesso, rinunciando espressamente fin da ora nei confronti di ANSF a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
6. Dalla data di efficacia del recesso, quindi spirato il periodo di preavviso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia il completamento delle pratiche in corso e la consegna di tutta la documentazione utile ad ANSF affinché quest’ultima possa porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle coperture assicurative oggetto del presente Contratto.
7. In ogni caso di risoluzione e/o recesso e/o, comunque, di cessazione degli effetti del presente Contratto – ivi incluse le ipotesi di recesso di cui al precedente art. 3, nonché di quelle previste nel Capitolato di polizza – che sia esercitato da parte del Fornitore, ANSF ha diritto di richiedere ed il Fornitore si obbliga ad accettare, ora per allora, una proroga tecnica di almeno 90 giorni solari (termine da modificare in 180 giorni solari se oggetto di offerta da parte dell’aggiudicatario) (oltre ai relativi termini di preavviso previsti) al fine di consentire ad ANSF medesima l’espletamento di una nuova gara di affidamento del servizio; inoltre, in ogni caso di recesso da parte del Fornitore, questo ha l’obbligo di restituire ad ANSF la frazione del premio imponibile già corrisposto e relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 10
Disposizioni antimafia - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore prende atto che al presente Contratto si applica la normativa in tema di tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in
particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del Contratto stesso (“filiera rilevante delle imprese”).
2. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. Il Fornitore prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del Contratto, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del Fornitore medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Il Fornitore s’impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad ANSF, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del Contratto:
a) l’istruzione di procedimenti ovvero l’emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l’organo di amministrazione;
b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell’organo di amministrazione;
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione pro tempore vigente.
5. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del Fornitore.
6. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 3, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 11
Obblighi nei confronti del personale dipendente
1. Il Fornitore dichiara che con il proprio personale preposto all’esecuzione dei Servizi,
intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa
pro tempore vigente.
2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del Contratto anche nel caso in cui il Fornitore non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. Il Fornitore prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 12
Obbligo di riservatezza
1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei Servizi ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai Servizi stessi.
2. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione dei
Servizi, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza
anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al Contratto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 13
Trattamento dei dati
1. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice Privacy”, ANSF è “Responsabile” dei dati personali che la stessa consegnerà, di volta in volta, al Fornitore per l’esecuzione dei Servizi.
2. Il Fornitore è legittimato, in forza del Contratto, ad eseguire i soli trattamenti necessari per l’esatta esecuzione dei Servizi.
3. Prima dell’avvio dei Servizi il Fornitore è obbligato a fornire ad ANSF l’elenco nominativo del proprio personale che verrà impiegato al trattamento di detti dati. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Privacy, il personale indicato nel suddetto elenco rivestirà la qualifica di “Incaricato” del trattamento dei dati.
4. Il Fornitore s’impegna a tenere aggiornato l’elenco degli “Incaricati” ed a comunicare tempestivamente ad ANSF, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso di efficacia del Contratto.
5. In ogni caso il Fornitore e gli “Incaricati” saranno tenuti al rispetto delle eventuali ulteriori istruzioni che ANSF e/o il “Titolare” del trattamento dei dati, potrà impartite nel corso di efficacia del Contratto.
6. Il Fornitore dichiara espressamente di aver adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e s’impegna, ora per allora, ad adottare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro previste ai sensi dell’articolo 36 del Codice Privacy stesso.
7. ANSF si riserva la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di verificare il rispetto delle
istruzioni impartite, nonché di verificare il rispetto e/o l’adozione delle misure minime di sicurezza.
8. Nel caso in cui ANSF dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal presente articolo, il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da ANSF stessa, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
9. In ogni caso il Fornitore sarà ritenuto l’unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne ANSF da ogni pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.
Articolo 14
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il
Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell’ipotesi di cessione di azienda o del ramo d’azienda preposto all’esecuzione del Servizio da parte del Fornitore, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 15
Cessione del credito
1. Il Fornitore prende atto che i crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore, altresì, prende atto che sarà in facoltà di ANSF rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, ANSF potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Fornitore in base al Contratto.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 16
Subappalto
1. Data la natura delle prestazioni oggetto del Contratto, è fatto divieto al Fornitore di
subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto medesimo.
2. In caso di violazione dell’obbligo di cui sopra, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Articolo 17
Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Articolo 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANSF per legge.
Articolo 19
Clausola finale
2. I termini previsti dal Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 c.c..
3. Qualsiasi modifica alle clausole del Contratto sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le Parti.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di ANSF non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
5. Nessuna rinuncia concernente una clausola del Contratto od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’atto formale di rinuncia.
6. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da ANSF.
7. In tal caso il Fornitore s’impegna a definire con ANSF nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che ANSF aveva oggettivamente voluto perseguire con l’indizione della affidamento e con l’esecuzione del Contratto stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del Contratto, sottoscritto tra
le Parti.
ANSF. | Il Fornitore |
Il Direttore | xxxxxxxxxxxxxxx |
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata; Articolo 4 Esecuzione dei Servizi; Articolo 5 Rappresentanti delle Parti per l’esecuzione del Contratto; Articolo 6 Corrispettivi e Clausola Broker; Articolo 7 Cauzione; Articolo 8 Responsabilità; Articolo 9 Risoluzione e Recesso; Articolo 10 Disposizioni antimafia – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 11 Obblighi nei confronti del personale dipendente; Articolo 12 Obbligo di riservatezza; Articolo 13 Trattamento dei dati; Articolo 14 Divieto di cessione del Contratto; Articolo 15 Cessione del credito; Articolo 16 Subappalto; Articolo 17 Foro competente; Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 19 Clausola finale.
Il Fornitore |
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