aprile 2009
La regolamentazione dell’obbligo di istruzione/diritto-dovere
aprile 2009
Area Politiche ed Offerte per la Formazione Iniziale e Permanente
A cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx
Presentazione p. 3
• Legge del 28 marzo 2003, n. 53 p. 7
•Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane (19 giugno 2003)
p. 25
• Artt. 47 e 48 (sull’Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione) del Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge del 14 febbraio 2003, n. 30.
p. 28
• Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Conferenza Stato-Regioni seduta del 15 gennaio 2004)
p. 32
• Accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (28 ottobre 2004). Allegato A, Modello B, legenda del modello B e Modello C.
p. 38
• Decreto Interministeriale n. 86 del 3 dicembre 2004: approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione. Modello A e Modello B.
p. 53
• Ordinanza Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 87/04. Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema di istruzione, ai sensi dell’art. 68 della l. n. 144 del 1999.
p. 60
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53
p. 63
p. 68
• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
•Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 47 del 13 giugno 2006 concernente la quota del 20% dei curriculi rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche nell’ordinamento vigente.
• Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003. (Gli standard formativi minimi delle 14 figure professionali sono contenuti, ridefiniti, nell’Accordo del 5 febbraio 2009 a cui si rimanda, in questo volume)
p. 73
p. 87
Si veda pag. 156
•Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2006: Recepimento Accordo del 5 dicembre 2006 in Conferenza Stato regioni e Province Autonome per la definizione degli “Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali” in attuazione dell’Accordo quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003
• Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634
p. 88
p. 90
• Legge del 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. ESTRATTO: Art. 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, cc.1-8 ter
p. 93
• Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione del 25 maggio 2007, n. 41: riduzione orario settimanale p. 97
• Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria
• Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 – “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
• Ministero della Pubblica Istruzione- Documento del 27 dicembre 2007: Linee guida sull’obbligo di istruzione
• Conferenza delle Regioni e Province Autonome- Documento approvato il 14 febbraio 2008: Obbligo di istruzione. Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29 novembre 2007
• Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”: art 64, c. 4 bis sull’obbligo di istruzione
• Decreto interministeriale 20 novembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sui piani di riparto dei contributi per la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
• D.D. n. 149 del 21 novembre 2008- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Finanziamento delle iniziative per l’esercizio del diritto-dovere all’IeFP. Ripartizione anno 2007
• D.D. n. 150 del 21 novembre 2008- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Finanziamento delle iniziative per l’esercizio del diritto-dovere all’IeFP. Riparto 2008.
• Accordo del 5 febbraio 2009 tra il Ministro dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e Province autonome per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di II ciclo di Istruzione e Formazione Professionale. ALLEGATO A: Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali.
p. 99
p. 129
p. 132
p. 137
p. 144
p. 145
p. 150
p. 153
p. 156
ULTERIORI NORME DI RIFERIMENTO
p. 206
• DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59
• Decreto Interministeriale del 16 maggio 2001, n. 152 sugli standard dei moduli aggiuntivi per gli apprendisti in obbligo formativo
• Decreto del 25 maggio 2001, n. 166 del Ministero del Lavoro sull’accreditamento degli organismi di orientamento e formazione professionale
• Decreto del 31 maggio 2001 del Ministero del lavoro sulla certificazione nel sistema della formazione professionale
• Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 ottobre 2005 sull’approvazione del modello di libretto formativo del cittadino- ALLEGATO A
• Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22: Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1
p. 207
p. 216
p. 218
p. 222
p. 224
p. 227
p. 232
Presentazione
Il sistema di education italiano, nell’ultimo decennio, è stato oggetto di numerosi cambiamenti, resi necessari da mutamenti sociali e culturali che caratterizzano la società odierna e per i quali la comunità europea richiede a tutti i membri di rivedere l’architettura dei sistemi educativi deputati alla “riforma dell’organizzazione dei nuovi saperi”1, finalizzati a educare “il pensiero a contestualizzare e globalizzare le informazioni e le conoscenze attraverso strategie di apprendimento”2 piuttosto che la sola acquisizione di contenuti.
In tema di cambiamenti, dal 1999 ad oggi, il panorama normativo italiano relativo al sistema educativo è dunque in fieri. Il presente contributo vuole per questo rendere conto delle sue evoluzioni che riguardano, tra le altre cose, il segmento importante dell’istruzione obbligatoria e le scelte ad essa successive, che prevedono sempre più strette forme di integrazione tra il sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e della formazione professionale.
Dall’obbligo formativo all’obbligo di istruzione/diritto-dovere all’istruzione e formazione
Al riguardo, una data significativa si riferisce all’introduzione per i giovani 15-17enni dell’obbligo scolastico (legge n. 9/1999) e formativo (legge n. 144/1999), ovvero, rispettivamente, l’obbligo di permanenza a scuola per nove anni, in sede di prima applicazione, e l’obbligo per lo Stato di predisporre per ciascun soggetto in formazione l’ulteriore formazione fino a 18 anni (o comunque fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica) nei tre canali: la scuola, la formazione professionale regionale o l’apprendistato (caratterizzato dalla formazione esterna obbligatoria di almeno 240 ore annue).
Con la legge di riforma n. 53/2003, è stato abrogato l’obbligo di istruzione fino a 15 anni ed è stato ridefinito l’obbligo formativo come diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Con l’abrogazione della norma di innalzamento dell’obbligo scolastico a 15 anni, il momento della scelta dei percorsi è ricaduta quindi sui giovani in uscita dalla terza media e a questo si è accompagnata, grazie ai protocolli d’intesa tra i Ministeri dell’Istruzione, del Lavoro e le Regioni e Province autonome, la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ex Accordo del 19 giugno 2003.
Le novità sul versante dell’apprendistato per i minorenni, introdotte dal decreto attuativo n. 276/2003 della legge n. 30/2003 (Riforma Biagi), hanno previsto che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere all’istruzione e formazione sia rimessa alle Regioni e Province Autonome, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, sentite le parti sociali. In assenza di una regolamentazione regionale/provinciale in materia, il decreto prevede che la precedente normativa nazionale rimanga in vigore anche per l’erogazione della formazione esterna degli apprendisti minorenni.
La legislazione ha poi ulteriormente modificato il sistema di education con la legge finanziaria 2007 (n.296/06) prevedendo, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’innalzamento dell’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all’istruzione e formazione, come sancito dall’art. 13 della legge n. 40/2007 che modifica l’art. 1 del decreto n. 226/2005 (sul secondo ciclo) il quale viene ad assumere la seguente forma: “Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della legge finanziaria 2007, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo n. 76/2005” (sul diritto-dovere all’istruzione e formazione).
1 Cfr. Xxxxx Xxxxx, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0000.
2 Idem.
Con un emendamento alla legge finanziaria contenuto nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 l’obbligo di istruzione viene assolto a scuola e nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale fino alla completa attuazione del Capo III della legge sul secondo ciclo3.
Precedentemente era stato emanato il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 139/2007) che regola l’elevamento a 16 anni dell’obbligo di istruzione, da realizzarsi nei due canali. L’adempimento di tale obbligo non è terminale, risultando finalizzato al “conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, con il quale si assolve il diritto/dovere di cui al decreto del 15 aprile 2005, n. 76”.
Il decreto presenta anche un Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino da raggiungere alla fine del biennio dell’obbligo di istruzione (indicate già nella Raccomandazione Europea), le quali rappresentano gli obiettivi di apprendimento generali (a prescindere dalla tipologia dei percorsi del biennio), finalizzati a fornire ad ogni allievo gli strumenti indispensabili per esercitare concretamente le forme di cittadinanza attiva e sfruttare appieno le possibili occasioni di apprendimento durante tutto l’arco della vita, anche in un’ottica di inclusione sociale.
Per garantire a tutti i giovani il raggiungimento di tali obiettivi nella fascia dell’obbligo di istruzione, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 il quale definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali, come da decreto n. 139/2007.
All’emanazione delle Linee Guida per l’attuazione dell’obbligo di istruzione, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, sono seguite le Linee Guida, nate dalla Conferenza delle Regioni, per l’assolvimento di tale obbligo nei percorsi sperimentali triennali. Esse sono destinate alle agenzie formative al fine di stimolare nuovi percorsi metodologici, stabilire modalità di valutazione e certificazione degli apprendimenti relativi alle Competenze chiave e prevedere misure di sistema per sostenere il processo di apprendimento-insegnamento.
Il secondo ciclo della scuola secondaria e l’istruzione tecnico professionale
Nell’onda del nuovo dibattito, altre norme hanno modificato singoli aspetti del decreto n. 226/2005 sul secondo ciclo in attuazione della legge n. 53/2003 e successivi decreti4. Questi erano rivolti a ridefinire il sistema dei licei e dell’istruzione e formazione professionale, con la confluenza nel sistema dei licei degli istituti tecnici, anche attraverso una apposita sperimentazione5. In seguito, è stata sanzionata la non effettività di tali decreti6, allungando anche il termine di legge per le modifiche ai decreti sul diritto-dovere all’istruzione e formazione7, sull’alternanza8, e sul secondo ciclo9, permettendo l’introduzione di eventuali modifiche entro 36 mesi dalla data della loro entrata in vigore10. Ciò vuol dire che nell’aprile 2008 è scaduta la delega per intervenire sui primi due decreti, mentre la delega per il decreto sul secondo ciclo termina ad ottobre di quest’anno. Rispetto alla istruzione tecnica, con la già citata legge n. 40/2007, vengono reintrodotti gli istituti tecnici e professionali nel sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizzati al conseguimento di diplomi professionalizzanti di istruzione secondaria superiore, sopprimendo di conseguenza i licei tecnologico ed economico, abbassando a 6 il numero delle tipologie di licei. Al fine di valorizzare e riordinare gli istituti tecnici e professionali, il Ministero della Pubblica Istruzione dovrà adottare uno o più regolamenti di attuazione che definiranno gli indirizzi, la scansione temporale dei percorsi, i curricola, il monte-ore annuale degli innovati istituti tecnici e professionali11. Possono inoltre essere
3 Si tratta del Decreto legislativo n. 226/ 2005.
4 Nello specifico, il decreto del 28 dicembre 2005.
5 Si tratta della sperimentazione ex Decreto del MPI del 31 gennaio 2006, n. 775
6 Ciò è avvenuto con i decreti del Ministero dell’istruzione del 31 maggio 2006 e del 13 giugno 2006, n. 46.
7 Ci si riferisce al Decreto n. 76/2005. 8 Ci si riferisce al Decreto n. 77/2005. 9 Decreto legislativo n. 226/2005.
10 Legge n. 228/2006.
11 A tale proposito, il decreto ministeriale n. 41/2007 ha comportato la riduzione dell’orario settimanale degli istituti professionali da 40 a 36 ore.
istituiti, almeno uno in ciascuna provincia, "Poli tecnico-professionali", strutture consortili, costituite sulla base della programmazione delle Regioni e formate da diverse componenti: istituti tecnici e professionali, strutture della formazione professionale accreditate, università, fondazioni ed altri soggetti che intendono concorrere ad un'offerta formativa tecnico-professionale ad alta specializzazione. In aggiunta, vengono riconosciute, anche a chi faccia donazioni a favore delle istituzioni scolastiche, le stesse agevolazioni fiscali previste per le donazioni alle Fondazioni. Il tutto nell’ottica di promuovere e supportare l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa.
L’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della formazione
Oltre il processo normativo che ha portato al passaggio dall’obbligo formativo al diritto-dovere all’istruzione e formazione, oggi accompagnato dall’’obbligo di istruzione, risulta significativo anche il lavoro nato dalla proficua collaborazione tra Stato e Regioni e Province autonome che ha prodotto, in questi anni, una serie di tasselli che hanno connotato il sistema per una sempre maggiore flessibilità dei percorsi e possibilità di passaggi orizzontali e verticali all’interno e tra i sistemi della scuola e della formazione professionale. Questo al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica e formativa e garantire il successo per ciascun allievo. Una attenzione particolare viene rivolta ai bisogni di formazione che provengono dai ragazzi con stili cognitivi e di apprendimento che necessitano dell’esperienza e che traggono motivazione da percorsi finalizzati alla formazione al lavoro e caratterizzati da modalità di apprendimento- insegnamento innovative, soprattutto nell’area delle competenze di base.
Per questo, una serie di documenti nati in sede di Conferenza Unificata, hanno introdotto importanti novità volte a migliorare l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale. E’ dunque importante ricordare l’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 il quale ha previsto la definizione degli standard minimi delle competenze di base per i percorsi sperimentali triennali, al fine di garantire spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali, articolando tali standard nell’area dei linguaggi, in quella scientifica, tecnologica e storico-socio-economica.
Strettamente legato alla definizione degli standard minimi delle competenze di base è poi, come noto, l’Accordo siglato il 28 ottobre del 2004 in Conferenza Unificata che ha sancito la certificazione a validità nazionale finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra sistemi formativi, proponendo in allegato i seguenti dispositivi: l’attestato di qualifica professionale; il certificato di competenze intermedio; l’attestazione di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della FP, dall’apprendistato e dalla scuola secondaria superiore e anche ai fini dei passaggi interni alla FP. Il decreto interministeriale n. 86 del 2004 ha poi previsto, in relazione al sopracitato Accordo, l’approvazione di due modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dalla FP e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione.
Altro tassello significativo per favorire i passaggi tra sistemi è l’Ordinanza Ministeriale n. 87 del 2004, la quale riguarda il passaggio dal sistema della FP e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, abolendo l’esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal sopracitato decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l’ammissione alla frequenza di una determinata classe dell’istituto a cui abbia fatto richiesta.
Si cita poi l’Accordo delle Regioni del 24 novembre 2005 che ha previsto il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali, per arrivare in ultimo all’Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 che definisce gli standard formativi minimi delle competenze
tecnico professionali relative ai già citati percorsi. Tali standard si riferiscono a 14 figure professionali, la cui denominazione è definita a livello nazionale.12
Con l’Accordo del 5 febbraio 2009 sono stati definiti inoltre gli standard formativi minimi relativi ad altre 5 figure professionali che, insieme alle 14 sopracitate, costituiscono il repertorio nazionale al quale ricondurre le qualifiche relative ai percorsi di istruzione e formazione.
Va inoltre segnalata la costituzione del Tavolo Tecnico “Sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi”, che vede la partecipazione dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione, dell’Università, le istituzioni regionali e le Parti sociali e che mira ad arrivare ad una definizione condivisa sul tema degli standard, trasversalmente alle diverse filiere formative.
Questo, dunque, il nuovo panorama della legislazione che investe il sistema di education in Italia, con una attenzione particolare alla formazione professionale di I livello, e che trova in questo dossier il materiale normativo citato, insieme ad altre norme.
Il dossier è infatti articolato in due sezioni: da una parte le norme riguardanti soprattutto i cambiamenti normativi relativi all’obbligo di istruzione/diritto-dovere all’istruzione e formazione e alla sua attuazione; dall’altra i documenti normativi, non citati in questa introduzione, che tuttavia risultano fondamentali per la costruzione del sistema di education, come ad esempio, tra gli altri, quelli sulla autonomia scolastica, la certificazione nel sistema della formazione professionale, l’approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, nonché la legge di modifica al titolo V della seconda parte della Costituzione.
12 Tale Accordo è stato poi recepito dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2006 (Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro). Per motivi di spazio, gli standard formativi di tale Accordo non sono riportati in questo volume in quanto contenuti, sebbene con una veste nuova, nell’Accordo del 5 febbraio 2009 insieme alle 5 nuove figure professionali.
LEGGE 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto
- dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo xxxxx, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente xxxxx. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo
percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi
ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003 CIAMPI
Xxxxxxxxxx, Presidente del Consiglio dei Ministri
Xxxxxxx, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1306): Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16,
17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002. Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).
Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3387): Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e
30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.
Senato della Repubblica (atto 1306/B): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.
Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", così recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Note all'art. 2:
- Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118 della Costituzione:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 2, così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"". In particolare l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap è oggetto degli articoli:
12 (diritto all'educazione e all'istruzione); 13 (integrazione scolastica);
14 (modalità di attuazione dell'integrazione);
15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica); 16 (valutazione del rendimento e prove d'esame); 17 (formazione professionale).
- L'art. 34 della Costituzione così recita:
"Art. 34 (La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."."
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"". L'art. 68 così recita:
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).
- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai
commi l e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."". Per il testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale."."
Note all'art. 4:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione." L'art. 18 così recita:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx di cui al comma l da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.
Note all'art. 5:
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma 1, così recita:
"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso."."
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17, comma 95, così recita:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". L'art. 10, comma 2 e l'art. 6, comma 4, così recitano:
"Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi). (Omissis).
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma l non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). (Omissis).
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.". Si ritiene opportuno riportare le seguenti parti della legge:
"1 (Finalità della legge). –
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente xxxxx, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione seconda ria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro deIl'unversità e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti dei CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.
4 (Validità dei diplomi). –
1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi dì specializzazione e alle scuole di specializzazione.
2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.
3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.
3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". L'art. 3, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:
"2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita: "Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.". Note all'art. 6:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.
Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001:
"116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Su"dtirol e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art.
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.".
"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.".
Note all'art. 7:
- Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle note riportate all'art. 2.
- Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note riportate all'art. 1.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita:
"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Xxxxx
relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".
tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane (19 giugno 2003)
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l’art. 68 concernente l’obbligo di frequenza ad attività formative;
VISTO il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell’art. 68 della citata legge n. 144/99;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Premesso che:
- a seguito dell’abrogazione della legge n. 9/99 disposta dalla citata legge n. 53/03 e nelle more dell’emanazione dei decreti delegati previsti per l’attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l’esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003/2004 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un’offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali,
- che la realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l’assetto a regime dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l’adozione delle norme attuative sopra richiamate,
- che le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l’attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane convengono quanto segue:
1. per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell’ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:
- individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l’istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;
- realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;
- promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l’apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.
2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale - rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi - caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.
3. stabiliscono - anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l’istruzione e la formazione
professionale e viceversa - che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:
- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).
4. convengono sull’esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all’integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.
5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell’istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’orientamento dei giovani e delle loro famiglie.
6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati – dall’anno scolastico 2003/2004 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate - i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento degli strumenti operativi;
7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell’ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l’individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei;
8. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7, in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l’attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali;
9. convengono sull’esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi;
10. si impegnano, a partire dall’esercizio finanziario 2003 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n. 53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema.
A partire dall’anno 2003 sono stanziate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L.440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all’attuazione dell’obbligo formativo.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse.
Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all’articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall’inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall’esercizio finanziario per l’anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del citato Dicastero alle Regioni.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegnano a incrementare progressivamente negli anni successivi al 2003 le risorse messe a disposizioni dalle Regioni per consentire la piena attuazione del presente accordo; il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione;
11. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l’impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l’utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema;
12. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l’avvio dei percorsi sin dall’inizio del prossimo anno scolastico.
(19 giugno 2003)
Decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I Apprendistato Articolo 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Articolo 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonchè del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonchè della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Repertorio Atti n. 1901 del 15 gennaio 2004
CONFERENZA STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2004
Oggetto: Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
VISTI l’articolo 2, comma 1 lettera b) e l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono tra i compiti attribuiti a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo quadro tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dall’anno scolastico 2003-2004 di un’offerta formativa sperimentale d’istruzione e formazione professionale nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, sancito dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 19 giugno 2003 ( rep. Atti n. 660/CU);
RITENUTO necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal punto 4) del citato Accordo del 19 giugno 2003, con il quale si è convenuto sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, alla definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi formativi;
VISTA la nota del 27 novembre 2003, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso la proposta di accordo di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che, in sede tecnica l’8 gennaio u.s. il rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha illustrato alcune modifiche al testo del provvedimento, già trasmesso con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti delle Regioni, nel convenire sulle stesse, hanno altresì avanzato proposte di modifiche, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
ACQUISITO nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
SI CONVIENE:
- di sviluppare il percorso di partenariato istituzionale di cui al punto 4) dell’Accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003, sulla base di quanto previsto nell’allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente accordo, a partire dagli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale;
- di considerare tali standard il riferimento comune per consentire la “spendibilità” nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali.
Il Segretario x.xx Xxxxxxx
Il Presidente x.xx La Loggia
Documento tecnico per la definizione degli standard formativi, di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 tra il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane.
1. PREMESSA
L’attivazione del “percorso di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici” previsto al punto 4 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, va inquadrata nel rispetto del dettato di cui al punto 9 del citato accordo, nella duplice prospettiva :
1. del più ampio assetto dei sistemi dell’Istruzione e dell’Istruzione e formazione professionale introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione e dalla stessa Legge 28 marzo 2003, n. 53; assetto che, peraltro, necessita di un rapido lavoro di elaborazione delle sue linee attuative ai diversi livelli, nazionale e regionali, al fine di ridurre il più possibile l’impatto del periodo di transizione sui beneficiari principali di tale processo;
2. della necessità, richiamata dal citato Accordo, di garantire al singolo cittadino l’effettivo esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, a partire dal corrente anno .
Ancorché l’elaborazione degli standard formativi minimi relativi ai percorsi sperimentali rappresenti, in questa fase, la soluzione ad una situazione contingente, si ritiene opportuno procedere di pari passo con l’elaborazione e la declinazione operativa del nuovo sistema, che è in corso di definizione con riferimento alla legge n°131/2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale n°3/2001), alla legge n°30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e al relativo decreto legislativo n°276/2003, oltre che alla legge n°53/2003 (Definizione delle norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazione in materia di istruzione e formazione professionale).
Questa complessa fase di transizione richiede un’azione di ampio respiro che - a partire da un approfondimento sulle competenze e sui ruoli fissati dal nuovo assetto normativo per i diversi livelli istituzionali ed operativi - possa offrire un contributo all’elaborazione ed alla declinazione culturale, metodologica e tecnica dei contenuti del complessivo processo riformatore e degli elementi che identificheranno e qualificheranno l’offerta educativa del nuovo sistema dell’istruzione e formazione professionale.
I processi sopra descritti, seppur di natura differente, vanno sviluppati e raccordati attraverso una profonda interazione per valorizzare appieno le esperienze in atto e per far sì che il percorso di attuazione della riforma conservi e rafforzi una profonda unitarietà nella sua sostanza e nella sua
percezione da parte degli operatori e dei destinatari.
Il percorso di partenariato istituzionale prende avvio, quindi, da una prima ricognizione dei principali ambiti di responsabilità e funzioni per pervenire, con riferimento al sistema dell’istruzione e formazione professionale, ivi compreso l’apprendistato, al riconoscimento delle certificazioni dei titoli e dei crediti a livello nazionale. Tale ricognizione va considerata, al momento, come un’ ipotesi di lavoro valida, da un lato, per avviare una riflessione sulla definizione del suddetto sistema e, dall’altro, per contestualizzare la presente proposta sugli standard formativi minimi in una provvisoria cornice di riferimento sistemico.
L’ipotesi di lavoro riguarda i seguenti aspetti:
a) Ambito nazionale
- la definizione del sistema generale di classificazione delle competenze professionali;
- la definizione di criteri generali uniformi di certificazione delle competenze (libretto formativo personale);
- la definizione di criteri generali uniformi di accertamento dei crediti (formazione/formazione, formazione/istruzione, istruzione/formazione);
- la definizione degli standard formativi minimi delle competenze;
- l’individuazione degli standard minimi di accreditamento dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) Ambito regionale
- il governo del sistema delle competenze e dei crediti nonché dei relativi servizi di supporto;
- la contestualizzazione territoriale delle competenze;
- le modalità e le procedure di verifica, valutazione e certificazione delle competenze e dei crediti in ingresso, durante e in uscita dai percorsi;
- gli standard di progettazione;
- la definizione di dettaglio dei requisiti dei soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
Il percorso è finalizzato ad assicurare garanzie al cittadino per il riconoscimento e la certificazione delle competenze in ingresso, nelle fasi intermedie e in uscita con riferimento ai percorsi formali, non formali e quale esito di esperienze acquisite in ambiti informali nonché per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra percorsi diversi .
In questa fase si procede ad una prima definizione degli standard formativi minimi in un quadro di sistema, a partire da quelli relativi alle competenze di base, che sarà accompagnata da un glossario essenziale che un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti designati dalle strutture tecniche del MIUR, del MLPS e delle Regioni, metterà a punto nei tempi più brevi.
Nello sviluppo del percorso di partenariato istituzionale si farà costante riferimento agli impegni assunti in sede Ue dal nostro Paese per sostenere una maggiore cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione professionale (Education and Vocational Training), con particolare riferimento alla qualità della formazione, alla trasparenza della certificazione e al riconoscimento dei crediti.
2. STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI BASE
In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell’Accordo quadro del 19 giugno 2003 per la realizzazione dall’anno scolastico 2003-2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003 n. 53, vengono di seguito definiti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale.
Essi rappresentano il riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali; possono essere declinati e articolati a livello regionale; sono oggetto di verifica nell’ambito dell’azione di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.
I piani di studio dei percorsi triennali sono personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi.
Gli standard di cui sopra sono così articolati:
1) area dei linguaggi;
2) area scientifica;
3) area tecnologica;
4) area storico-socio-economica.
Gli standard si riferiscono ad un’accezione di competenze di base più ampia di quella tradizionalmente utilizzata nella formazione professionale, in quanto non sono concepiti solo con riferimento all’occupabilità delle persone, ma anche al fine di garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base.
La divisione tra le aree ha la funzione di accorpare le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l’articolazione scolastica delle discipline. Gli schemi che seguono esprimono gli obiettivi da raggiungere e non il percorso da compiere, in quanto la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei giovani, legati allo sviluppo della persona, al contesto di riferimento, allo sviluppo delle competenze professionali.
Le indicazioni contenute nel seguente documento costituiscono una prima elaborazione da validare attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali. A tal riguardo gli schemi riportano nella colonna di sinistra l’elencazione degli standard minimi di competenza per ciascuna area, mentre nella colonna di destra riportano una prima declinazione degli stessi, che costituisce l’ipotesi sulla quale le Regioni si impegnano a focalizzare la sperimentazione.
Per il suddetto processo di validazione assume particolare importanza l'analisi dei risultati del monitoraggio della sperimentazione a livello regionale e nazionale.
1 - AREA DEI LINGUAGGI
STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa | 1.1 Comprende le idee principali e secondarie di conversazioni, formali ed informali, individuando il punto di vista e le finalità dell’emittente 1.2 Riconosce differenti codici comunicativi all’interno del messaggio ascoltato, anche attraverso trasmissioni radio, video, etc. 1.3 Svolge presentazioni chiare e logicamente strutturate 1.4 Possiede proprietà di linguaggio, anche in senso lessicale e morfosintattico, adeguata a situazioni riferibili a fatti di vita quotidiana e professionale 1.5 Affronta situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti non noti, scambiando informazioni ed idee, utilizzando adeguate risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato. |
2. Leggere per comprendere ed interpretare | 2.1 Comprende ed interpreta testi di varia tipologia, attivando strategie di comprensione diversificate 2.2 Identifica le informazioni fattuali e i giudizi 2.3 Conosce testi appartenenti alla produzione letteraria italiana e straniera di epoche ed autori diversi |
3. Produrre testi di differenti formati, tipologie e complessità | 3.1 Acquisisce e seleziona le informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da produrre (ad es. annunci, articoli, formulari, etc.) 3.2 Produce testi di contenuto generale e tecnico adeguati rispetto alla situazione comunicativa anche dal punto di vista lessicale e morfosintattico |
4. Utilizzare per i principali scopi comunicativi ed operativi una lingua straniera (riferimento livello A2 del framework europeo) | 4.1 Comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano o professionale 4.2 Descrive in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e professionale 4.3 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di carattere personale, quotidiano o professionale 4.4 Comprende i punti principali e localizza informazioni all’interno di testi di breve estensione riferiti alla vita quotidiana, all’esperienza personale, all’ambito professionale 4.5 Scrive brevi testi di uso quotidiano riferiti ad ambiti di immediata rilevanza 4.6 Scrive correttamente semplici testi di carattere tecnico nell’ambito professionale studiato |
5.1 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio dell’opera d’arte ed il valore del patrimonio artistico ed ambientale 5.2 Riconosce i diversi codici e strumenti comunicativi propri delle comunicazioni non verbali e li utilizza in relazione ai diversi contesti |
5.3 Coglie gli strumenti che caratterizzano il linguaggio audiovisivo ed interpreta il messaggio attraverso diversi codici, finalità |
2 - AREA TECNOLOGICA
STANDARD FORMATIVI MINIM I | DECLINAZIONE |
1. Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati (riferimento ECDL Start) | 1.1 Sa acquisire, leggere, creare, gestire e stampare testi usando le funzionalità di un programma di videoscrittura 1.2 Usa le potenzialità offerte da applicazioni specifiche per creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, le normali funzionalità di trattamento dei testi, la rappresentazione dei dati in forma grafica 1.3 Conosce che cos’è una rete e utilizza in sicurezza internet per raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza |
2. Utilizzare consapevolmente le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l’attuazione di una cittadinanza attiva | 2.1 È consapevole delle regole della comunicazione telematica e utilizza gli strumenti nel rispetto della propria e altrui privacy 2.2 Conosce potenzialità e rischi nell’uso delle tic |
3 - AREA SCIENTIFICA
STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
1. Comprendere le procedure che consentono di esprimere e risolvere le situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati | 1.1 Comprende il significato e le proprietà delle operazioni e utilizza strumenti, tecniche e strategie di calcolo (fino all’impostazione e risoluzione di equazioni di 2° grado) 1.2 Analizza oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, aree e volumi di semplici figure geometriche e costruisce modelli utilizzando figure 1.3 Individua le strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana e professionale e motiva le risposte prodotte 1.4 Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni grafiche |
2. Comprendere la realtà naturale, applicando metodi di osservazione, di indagine e le procedure sperimentali proprie delle diverse scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici e le risorse dell’ambiente naturale ed umano inteso come sistema | 2.1 Analizza fenomeni fisici e risolve problemi individuando le grandezze fisiche, le relative modalità di misura e le relazioni fra di esse 2.2 Riconosce i principi fisici alla base del funzionamento di uno strumento o di una innovazione tecnologica 2.3 Riconosce il ruolo degli elementi di un sistema (fisico, naturale, sociale) e le loro interrelazioni 2.4 Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni fisici e trasformazioni di energia 2.5 Analizza fenomeni chimici, comprendendo le caratteristiche degli elementi e la struttura delle soluzioni chimiche legate al contesto della vita quotidiana |
4 - AREA STORICO - SOCIO – ECONOMICA
STANDARD FORMATIVI MINIMI | DECLINAZIONE |
1. Cogliere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali | 1.1 Riconosce le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 1.2 Identifica gli elementi maggiormente significativi per distinguere e confrontare periodi e aree diversi e li utilizza per cogliere aspetti di continuità e discontinuità, analogie e differenze e interrelazioni 1.3 Riconosce le caratteristiche della società contemporanea come il prodotto delle vicende storiche del passato 1.4 Individua nel corso della storia mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico- scientifica |
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul reciproco riconoscimento dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza | 2.1 Comprende le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano come sistema di regole fondate sulla Costituzione repubblicana e si orienta nella struttura dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, riconoscendo le funzioni dei rispettivi organi 2.2 Conosce gli organismi di cooperazione internazionale e il ruolo dell’Unione europea 2.3 Comprende la dimensione storica dei sistemi di organizzazione sociale, mette a confronto modelli diversi tenendo conto del contesto storico / culturale di riferimento 2.4 Riconosce il significato e il valore della diversità all’interno di una società basata su un sistema di regole che tutelano i diritti di tutti |
3. Conoscere il funzionamento del sistema economico e orientarsi nel mercato del lavoro | 3.1 Riconosce ed applica concretamente in fatti e vicende della vita quotidiana e professionale i fondamentali concetti economici e giuridici 3.2 Conosce le principali caratteristiche del mercato del lavoro europeo, nazionale e locale e le regole del suo funzionamento |
4. Essere consapevole dei comportamenti adeguati per assicurare il benessere e la sicurezza | 4.1 Identifica le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individuando i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza 4.2 Comprende la necessità di adottare nella vita quotidiana e professionale comportamenti volti a rispettare l’ambiente |
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE E INTERMEDIA E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.
Repertorio atti n. 790/CU GU n. 286 del 6-12-2004)
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del 28 ottobre 2004:
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, 1'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attivita' formative;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/1999;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 (Rep. atti n. 660/CU) per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e i successivi protocolli d'intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il MIUR e il MLPS e tra singole regioni e direzioni scolastiche regionali;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 (Rep. atti n. 1901) per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
Tenuto conto degli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;
Vista la proposta di decisione relativa al quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), presentata al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione delle Comunita' europee il 17 dicembre 2003;
Considerata la necessita' di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, previsti dal citato accordo 19 giugno 2003;
Vista la proposta di accordo di cui all'oggetto, trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 30 luglio 2004;
Considerato che nell'incontro tecnico del 21 ottobre 2004, e' stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle regioni, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, e che nella stessa sede si e' convenuto su alcune modifiche al testo;
Vista la nuova stesura del testo dell'accordo trasmesso dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota del 25 ottobre 2004;
Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i rappresentanti delle istituzioni locali, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto;
Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
Sancisce
il seguente accordo:
Premesso
che il presente accordo si colloca nell'attuale fase transitoria di attuazione della legge n. 53/2003; che si conviene sui seguenti principi generali:
a) l'affermazione del diritto di ogni persona alla spendibilita' delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale.
Tale diritto prevede l'accesso a percorsi di istruzione e formazione della persona che ha le competenze necessarie e sufficienti per poter proficuamente seguire il percorso scelto;
b) la salvaguardia dell'unitarieta' del sistema educativo di istruzione e formazione, al cui scopo, nel quadro della normativa vigente, si confermano ed individuano dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni;
c) la necessita' di definire misure che valorizzino nella piu' ampia accezione possibile la qualifica ottenuta al termine dei percorsi sperimentali di cui all'accordo 19 giugno 2003, anche valorizzando al massimo la coerenza di indirizzo e facilitando la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori;
d) la necessita' di favorire la prosecuzione degli studi anche attraverso passaggi tra i sistemi formativi, sostenendo gli studenti con interventi integrativi e modalita' di recupero dei debiti;
e) la necessita' di estendere gli effetti del presente accordo anche a coloro che abbiano compiuto 18 anni di eta', allo scopo di far conseguire piu' alti livelli di istruzione al maggior numero di persone;
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane
concordano che:
1) al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l'attribuzione di significati condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono, si conviene di fare riferimento al «Glossario per l'educazione degli adulti», realizzato dall'INVALSI e dall'ISFOL, che ne curano congiuntamente l'aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonche' di riconoscimento dei crediti e della qualita' della formazione;
2) per favorire il reciproco passaggio tra istituzioni scolastiche e formative, all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in attuazione degli accordi territoriali di cui al punto 7 dell'accordo quadro 19 giugno 2003, si ritengono necessarie, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, iniziative di sostegno, anche attraverso apposite attivita' didattiche che abbiano l'obiettivo di favorire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta;
3) le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base gia' individuati con l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Xxxxxx x Xxxxxxx 00 gennaio 2004;
4) per il riconoscimento - tra i sistemi regionali e tra questi ed il sistema dell'istruzione – della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni a conclusione dei percorsi formativi ed in particolare di quelli di cui al citato Accordo, si utilizza il modello A, parte integrante del presente accordo gia' sperimentato dalle stesse con riferimento al decreto del Ministero del lavoro 12 marzo 1996 relativo all'«Adozione degli indicatori minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province autonome», ferme restando le eventuali determinazioni delle regioni in merito alla sua integrazione;
5) agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo, e' rilasciata la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo;
6) per favorire, in modo unitario, la spendibilita' delle certificazioni intermedie, ai fini del riconoscimento di crediti in ingresso al percorso scelto dalla persona per il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione si fa riferimento a quanto previsto dai modelli approvati con il decreto di cui dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000;
7) per facilitare e semplificare la prosecuzione al IV anno degli istituti secondari superiori attraverso la valorizzazione della qualifica ottenuta in esito ai percorsi sperimentali triennali anche in coerenza con l'art. 191, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli uffici scolastici regionali e gli assessorati competenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono definire, in via sperimentale e attraverso apposite intese, ambiti di corrispondenza che costituiscono un riferimento per le commissioni previste dal citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000; tali accordi valgono anche ai fini della realizzazione di quanto indicato al precedente punto 6). I risultati conseguiti dalla sperimentazione saranno considerati ai fini della loro generalizzazione in ambito nazionale previo accordo in Conferenza Unificata;
8) per il passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della formazione professionale la definizione delle modalita' di riconoscimento del credito formativo e della relativa attribuzione di valore, anche in relazione a quanto indicato all'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 2001, n. 174, viene determinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dandone evidenza secondo elementi, che consentano la tracciabilita' del processo, comprendenti quelli minimi specificati nel modello di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente accordo;
9) le persone in eta' di obbligo formativo o che abbiano compiuto i 18 anni possono accedere ai percorsi di formazione professionale, sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento del credito formativo secondo il citato modello C, attraverso procedure trasparenti, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; in tali procedure va previsto, ad un livello definito dalle stesse, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi interessati: istruzione, formazione, lavoro e l'attribuzione di valore anche ai titoli, alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza o alle autodichiarazioni;
10) la valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo le procedure di cui al punto 9), in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessita' dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalita' didattico-formative o azioni di accompagnamento tese a far ottenere il successo formativo;
11) la documentazione e le certificazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei relativi criteri generali definiti a livello nazionale con accordo in sede di Conferenza Unificata.
Roma, 28 ottobre 2004
Il presidente: La Loggia Il segretario: Xxxxxxx
ALLEGATO A
Repubblica italiana (logo) Regione/Provincia Autonoma
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE*
Berufsbezeichnungszeugnis Attestation de qualification professionnelle
Vocational Training Certificate
Conseguito in
Erworben in / Obtenu in /achieved in
PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
EXPERIMENTELLE WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFSBILDUNG COURS EXPÉRIMENTAL DE ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONELLE EXPERIMENTAL COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
(CONFERENZA STATO REGIONI, CITTA’ E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19 GIUGNO 2003)
DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualifizierungsbezeichnung / Dénomination de la qualification / Qualification
LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualifizierungsniveau / Niveau de qualification / Qualification level
Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)
Auf europäischer Ebene: Zweites Niveau (Entscheidung des Rates 85/368/CEE) / Au niveau européen: second niveau (Décision du Conseil 85/368/CEE) European level: Second level (Council Decision 85/368/EEC)
CONFERITO AL CANDIDATO / Dem Kandidaten erteilt / Attribué au candidat / Awarded to the candidate
Nato/a il
Geboren in / Né à / Born in Am / Le / On
ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Bildungsanstalt oder Bildungsträger / Organisation ou structure de formation / Vocational Training Institution/Education Provider
SEDE / Sitz / Lieu / Place
Data / Datum / Date / Date N° 000 20……
Ai sensi della legge n. 845/78
Firma /Unterschrift/ Signature/ Signature
In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 845/78 / Conformément aux loi n. 845/78 / In accordance with Law no. 845/78
* Il presente attestato ha validità nazionale
Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig / Cette attestation est valable au niveau national / This certificate is valid at national level
1 – Denominazione del corso / Bezeichnung des Kurses / Dénomination du cours / Name of the course
2 – Settore-Area professionale di riferimento / Sektor-Berufsbereich/ Secteur-Domaine professionnel de référence/ Sector-Vocational area of reference
2.1- Attività economica (codice e denominazione ISTAT – Classificazione ATECO 2002) / Wirtschaftliche
Aktivität (Kode und Istat- Bezeichnung – Klassifizierung ATECO 2002) / Activité économique (Code et Dénomination Istat – Classification ATECO 2002) / Economic Activity (Istat Code and Title – ATECO classification 2002)
3 – Profilo professionale / Berufsbild / Profil professionnel / Vocational profile
3.1 – Denominazione del profilo / Bezeichnung der Kategorie / Dénomination du profil / Name of the profile
3.2 – Riferimento alla Classificazione ISTAT delle Professioni (codice e denominazione) /Hinweis auf die Klassifizierung der Berufe von ISTAT (Kode und Bezeichnung) / Référence à la classification ISTAT des métiers (Code et Dènomination) / Reference to ISTAT classification of professions (Code and Title)
4 – Durata del corso / Dauer des Kurses / Durée du course / Length of the course anni / Jahre / années / years
mesi / Monate / mois / months ore / Stunden / heures / hours
5 – Competenze acquisite / Erworbene Kompetenzen / Compétences acquises / Acquired competencies
5.1- di base / Grundkompetenzen / de base / Basic
- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) / Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)
5.2- tecnico-professionali e trasversali / Technisch-berufliche und transversale / technico-professionnels et transversales / Technical-professional and Transversal
- didattica dedicata (in ore) / Gewidmete Didaktik (in Stunden) / Didactique consacrée (en heures) / teaching time (hours)
6 – Percorso formativo / Lehrgang/Cours de formation/Vocational Training course
6.1- Contenuti del corso / Inhalte des Kurses / Contenus du cours /contents of the course
6.2- Tirocinio / Lehre und praktische Ausbildung / Stage / Apprenticeship training
- durata (in ore) / Dauer (in Stunden) / durée (en heures) / length ( hours)
- nome dell’organizzazione / Name der Organisation / Nom de l’organisation / Name of the Organisation
- sede di svolgimento / Ort und Sitz der Lehre / Lieu d’apprentissage / Place of apprenticeship training
6.3- Altre esperienze pratiche / Andere praktische Erfahrungen / expériences pratiques additionnelles/ Other practical experience
- durata (in ore) / Dauer (in Stunden) / durée (en heures) / length ( hours)
- modalità / Andere Erfahrungsformen / Modalités / Kind of experience
- contesto di attuazione / Kontext / Contexte / Context
7 – Tipo di prove di valutazione finale / Typologie der Abschlußprüfungen / Type d’épreuves d’évaluation finale / Final evaluation tests
♦ Colloquio / Kolloquium (mündlich) / Entretien / Oral exam □
♦ prove scritte / Schriftliche Prüfungen / épreuves écrites / written test □
♦ prova pratica o simulazione / Praktische Prüfung oder Simulierung /
épreuve pratique ou simulation / Practical test or simulation □
♦ altro / Anderes / Autre / Other □
8 – Annotazioni integrative / Ergänzende Bemerkungen / Notes complémentaires / Other comments
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello di attestato di qualifica è adottato, in via sperimentale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, allo scopo di favorirne la trasparenza dei percorsi e di armonizzare, a livello nazionale, il formato degli attestati, in coerenza con le indicazioni dell’Ue.
Livello di qualificazione.
L’attestato corrisponde, di norma, al secondo livello della classificazione dell’Ue, con riferimento alla Decisione del Consiglio 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri.
1 - Denominazione del corso
Inserire il nome del corso anche se identico alla denominazione della qualifica.
2 – Settore/Area professionale di riferimento
Indicare l’attività economica secondo i codici e le denominazioni previste dalla classificazione ATECO-2002 (Classificazione delle Attività Economiche) dell’ISTAT.
3 - Profilo professionale
Descrivere sinteticamente le attività e le competenze inerenti la qualifica. Inserire il riferimento al codice e alla denominazione previsti dalla Classificazione delle Professioni dell’ISTAT – CP-2001 (dal IV al VII gruppo).
4 - Durata del corso
Indicare la durata del corso in anni e ore; se necessario, specificare anche la durata in mesi.
5 - Competenze acquisite
Ai fini della certificazione, con il termine “competenze”, sono indicati gli esiti formativi.
5.1 - Di base
Riguardano le competenze acquisite in relazione alle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica, previste dal documento tecnico allegato all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Xxxxxx x Xxxxxxx 00 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.
5.2 - Tecnico/professionali e Trasversali (non essendo prevista una didattica dedicata, l’acquisizione delle competenze trasversali andrà descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali)
Riguardano:
a. le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi alla qualifica.
b. le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc…), che consentono allo studente di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace.
6 - Percorso formativo
6.1 – contenuti: va riportata la struttura del piano di studio seguito dallo studente, con riferimento ai contenuti essenziali
6.2 - tirocini: lo stage è da comprendere all’interno di tale voce
6.3 - altre esperienze pratiche: Definire il tipo di esperienza pratica svolta all’esterno della struttura formativa (es. visite aziendali, altro specificare...)
Annotazioni integrative: aggiungere ulteriori informazioni che contribuiscono a migliorare la trasparenza dei percorsi formativi (es. metodologie didattiche, architettura dei corsi, modularità, formazione a distanza, autoistruzione, docenza, ecc.).
CERTIFICATO (2) DI COMPETENZE
Kompetenzennachweis Attestation de compétences Competencies certificate
MODELLO B
(verliehen an/Attribuè au candidat/Awarded to candidate (Issued to…)
nat a .il
(geboren in/Né à/Born in) (am/Le/On)
nell’ambito del percorso formativo denominato
(im Rahmen des Lehrgangs für /Denomination du cours/Course name)
Organismo di formazione attuatore del percorso formativo
(Bildungsanstalt oder- xxxxxx/Organization ou structure de formation/Vocational structures-organizations)
Sede
(Sitz/Lieu/Place)
(Schulanstalt /Institute/ Institut)
Sede
(Sitz/Lieu/Place)
FIRMATO (4) DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSì COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
1. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (5)
(Bezugsberufsbild, Professional Profile of reference, Profil professionnel de réference)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. PERCORSO FORMATIVO SVOLTO
(Inhalte des Lehrgangs/Contenus du cours/Course contents)
UNITA’ FORMATIVA (Bildungseinheit,Formative units,Unité formatives) 6 ………………………………………………………. | ORE (Stunden/ Hours/ Heures) 7 ………….. |
CONTENUTI (Inhalte/Contents/Contenus) 8: ………………………………………….……………………………………. ……………….. ………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………….………………………………………………………... |
UNITA’ FORMATIVA (Bildungseinheit/Formative units/Unité formatives) 6 ……………………………………………………………………………. | ORE ( Stunden/ Hours/ Heures) 7 ………….. |
CONTENUTI (Inhalte/Contents/Contenus) 8: ………………………………………….……………………………………………………. …. ………………………………………….……………………………………. ………………….. ………………………………………….……………………………………. …………………. ………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………….……………………………………. ………………….. ………………………………………….………………………………………………………… |
UNITA’ FORMATIVA (Bildungseinheit,Formative units,Unité formatives) 6 …………………………………………………………………………… | ORE (Stunden, Hours, Heures) 7 ………….. |
CONTENUTI (Inhalte,Contents,Contenus) 8: ………………………………………….………………………………………………………….. ………………………………………….…………………………………………………………. ………………………………………….………………………………………………………… ………………………………………….………………………………………………………… …… ………………………………………….…………………………………………………………. |
ORE (Stunden, Hours, Heures)
(7) …………..
UNITA’ FORMATIVA (Bildungseinheit,Formative units,Unité formatives) (6)
……………………………………………………………………………
CONTENUTI (Inhalte,Contents,Contenus) (8):
………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………..
………………………………………….……………………………………. …………………..
………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………….
.……………………..………………………………………….……………………………………
. ………………………………………….…………………………………. .…………………….
3. COMPETENZE ACQUISITE (Erworbene Kompetenzen/Acquired competencies/Compétences acquéris)
3.1 Competenze di base (Grundkompetenzen/Base Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx xx xxxx) (0)
XXXX (Xxxxxxxx-Xxxxxxx)(Xxxx)(Xxxx) | COMPETENZA RAGGIUNTA (10) (Erreichte Kompetenz/Achieved competence , Compétence atteinte) | STRUMENTI DI VERIFICA (11) (Prüfverfahren/Check instruments/ Moyens de vérification) |
LINGUAGGI (Sprachen/Languages/Langages) | ||
TECNOLOGICA (Technik/Technology/technologique) | ||
SCIENTIFICA (Wissenschaften/Scientific/Scientifique) | ||
STORICO-SOCIO-ECONOMICA (Geschichte-Sozialwissenschaften- Wirtschaft/Historical – Social – Economical/historico-socio-économique) | ||
Altro (Anderes/Other/ Autre) |
3.2 Competenze tecnico professionali e trasversali (12)
(Fachberufliche x. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Technical- professional and transversal competencies/ Compétences technique – professionnelles et transversales )
AREA/SETTORE (Lernfeld/Bereich - Area/Sector - Aire/Secteur | COMPETENZA RAGGIUNTA (Erreichte Kompetenz/Achieved competence / Compétence atteinte | STRUMENTI DI VERIFICA (Prüfverfahren/ Check instruments/Moyens de vérification) |
4. ALTRE MODALITA’ DI APPRENDIMENTO (13) (Weitere Lernformen/Alternative learning approaches/Autres modalités d’apprentissage)
STAGE/TIROCINIO PRATICO
(Praktikum/Stage pratique/Practical apprenticeship)
Durata (espressa in ore)
(Dauer(in Stunden)/durée (exprimée en heures)/ length (in hours)
Nome dell’organizzazione
(Name der Organisation/nom de l’organisation/ name of the organisation)
Sede di svolgimento
(Ort der Lehre/ lieu d’apprentissage/ location of apprenticeship)
AUTOFORMAZIONE (Selbstorganisiertes Lernen/ Self training/ Autoformation)
ALTRO (Anderes/Other/ Autre)
5. ANNOTAZIONI / INTEGRAZIONI (14) (Anmerkungen u. Ergänzungen/Notes/Integrations/ Notes/Integrations)
LEGENDA DEL MODELLO B
CERTIFICATO DI COMPETENZE INTERMEDIO
(1) PROVINCIA | Se il procedimento è provincializzato |
(2) CERTIFICATO | Il Certificato delle competenze ha validità nazionale. Costituisce l’esito di un processo di riconoscimento di competenze acquisite al termine di una o più unità formative di un percorso formativo. Non è sostitutivo delle certificazioni, rilasciate previo esame finale, previste dai diversi sistemi regionali, né di certificazioni previste da accordi nazionali (come, ad esempio, la certificazione intermedia approvata per i corsi IFTS). Il certificato deve essere compilato in tutte le sue parti con la sola eccezione della sezioni 1 e 5. |
(3) ISTITUTO SCOLASTICO | L’Istituto scolastico va indicato solo nel caso in cui il percorso preveda per la sua gestione, un parternariato integrato con l’istruzione. |
(4) FIRMA/E | Firma il certificato il Responsabile della procedura di validazione, così come individuato dalle normative delle singole Regioni e Province autonome. |
(5) PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO | Il profilo professionale deve essere indicato quando nella sua completezza costituisce l’obiettivo del percorso, ovvero quando l’insieme di competenze di esito del percorso siano chiaramente riferite ad un insieme di attività che descrivono lo svolgimento di funzioni e ruoli riconosciuti dal mercato del lavoro in relazione ai propri fabbisogni. (Cfr. Glossario INVALSI). Nei casi in cui il percorso formativo abbia per obiettivo la formazione di competenze più generali o che intersecano diversi profili, il dato non deve essere indicato. |
Il termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o “Unità di Apprendimento”, o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di “Unità didattiche” o disciplinari). Per Unità Formativa, infatti, si intende un’articolazione del percorso a) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell’intero percorso; b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all’acquisizione delle competenze certificate. L’insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso. La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla certificabilità dei risultati intermedi di apprendimento. . E’ dunque uno strumento che consente la composizione e l’erogazione di un’offerta educativa e formativa flessibile e adeguata al contesto. | |
(7) ORE | Le ore sono riferite ad ogni Unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse. |
(8) CONTENUTI | I contenuti dell’Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle conoscenze ed alle abilità (“obiettivi specifici di apprendimento”) che sono condizione per lo sviluppo delle competenze. Ad ogni Unità formativa, pertanto, devono essere associati i relativi contenuti, la cui quantità e qualità contribuiscono a "specificare" lo spessore dell'unità formativa stessa, garantendone la trasparenza. Il mero possesso di contenuti “disciplinari” non può considerarsi il traguardo del processo formativo, che è da rinvenirsi, invece, |
nell’utilizzazione teorica e pratica delle conoscenze. Considerare i contenuti non fine del processo formativo ma strumento per formare competenze, non ne riduce l’importanza, ma “costringe” ad utilizzarli diversamente, al fine anche di sollecitare ad individuare negli statuti, nei linguaggi e negli oggetti delle discipline i nuclei fondanti, le categorie costitutive, i momenti più efficacemente formativi utili ad agevolare la costruzione di una persona “competente”. | |
(9) COMPETENZE DI BASE | Con riferimento a quanto definito nell’Accordo Stato- Regioni del 15/01/2004 |
(10) COMPETENZA RAGGIUNTA | Per “competenza raggiunta” si intende il possesso verificato delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, agiti insieme, permettono alla persona di raggiungere il risultato, attraverso l'efficace presidio di un compito o attività complessa. La competenze vanno distinte in competenze di base (come individuate dagli standard nazionali) e tecnico-professionali e trasversali. |
(11) STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI | Si intendono sia le tipologie di prove, sia le modalità utilizzate per verificare l’apprendimento dei contenuti delle Unità formative e lo sviluppo coerente delle competenze. Occorre specificare le tipologie di prove, tra: • Colloquio • Prova scritta • Prova strutturata (specificarne la natura) • Esercitazione in laboratorio • Soluzione problemi • Simulazione • altro (specificare |
(12) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E TRASVERSALI | L’acquisizione delle competenze trasversali deve essere descritta unitamente alle competenze tecnico/professionali, dal momento che esse vengono acquisite nell’ambito del percorso complessivo e non possono essere oggetto di certificazione a sé stante; pertanto, il gruppo di competenze tecnico-professionali e trasversali riguardano: • le competenze acquisite in relazione ai contenuti direttamente connessi al settore di riferimento. • le competenze acquisite (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc…), che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace. |
(13) MODALITA’ NON TRADIZIONALI DI APPRENDIMENTO | Si intendono le tipologie diverse dalla lezione frontale e dal percorso formativo in aula |
(14) ANNOTAZIONI/ INTEGRAZIONI | Da indicarsi solo se previste dal sistema regionale |
(Logo DELL’ORGANISMO DI FORMAZIONE)
ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN INGRESSO
AL PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
rilasciato da (organismo di formazione) al(allievo/a) xxx xx
ai fini dell’ingresso al percorso di formazione
denominato finalizzato al conseguimento della qualifica nel Settore/Area professionale
sulla base della documentazione presentata dall’interessato e delle valutazioni effettuate
riconosce i seguenti crediti per l’ingresso al percorso formativo sopra indicato
CREDITI riconosciuti con riferimento alle competenzeii CONTESTI DI ACQUISIZIONEiii
e attesta
che il/la sig. ha le competenze
per l’ammissione alla frequenza del percorso formativo sopra indicato relativamente alla annualità
1° 2° 3°
(specificare eventualmente se ad annualità già in corso) con le seguenti integrazioniiv:
e con le seguenti misure di accompagnamentov:
FIRMATO DAI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA, COSì COME INDIVIDUATE DALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AI SENSI DEL PUNTO 8 DELL’ACCORDO
Luogo e data del rilascio Timbro
NOTE
1 Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della formazione professionale dall’apprendistato e dalle classi degli istituti d’istruzione secondaria superiore ed anche ai fini dei passaggi interni nella formazione professionale
1 Il riconoscimento dei crediti si riferisce alle competenze acquisite e si traduce in forme di riduzione / personalizzazione del nuovo percorso formativo in ingresso.
1 Per ogni credito riconosciuto, indicare il contesto di acquisizione della relativa competenza tra quelli di seguito elencati:
⮚ istituzioni scolastiche
⮚ agenzie formative
⮚ apprendistato
⮚ enti certificatori
⮚ attività lavorativa
⮚ autoformazione
⮚ altro
1 Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione dell’attività formativa
1 Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentono allo studente un proficuo inserimento
Decreto Interministeriale n. 86 del 3 dicembre 2004
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al 18° anno di eta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, recante il regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta' ed autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza di attivita' formative in attuazione dell'art. 68 della 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessita' di favorire il raccordo tra i sistemi formativi, attraverso il iconoscimento dei crediti e la valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi;
Sentita la Conferenza unificata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257, art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione, di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto:
modello A: e' adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte. Il relativo certificato e' valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale e' stato rilasciato; modello B: e' adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte. Il relativo certificato e' valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale e' stato rilasciato.
2. I certificati redatti secondo i modelli di cui al comma 1, sono rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000, art. 6.
Roma, 3 dicembre 2004.
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca : Xxxxxxx
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Viespoli
Modello A(1)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIA IL CERTIFICATO)
CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)
Rilasciato a
Cognome ………………………………… Nome ………………………………………..
Luogo e data di nascita …………………………………………………….……………..
ai fini del passaggio alla classe ................... dell’Istituto…………………..…………….
…………………………………………………………………………………………….. Indirizzo (specificare l’indirizzo o la specializzazione) ………………………………….
…………………………………………………
IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA’ NAZIONALE
SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL’INTERESSATO E DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE
RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI
(3)
CREDITI RICONOSCIUTI CON L’INDICAZIONE AMBITI DI ACQUISIZIONE
(2)
DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
E ATTESTA
che il Sig. ha le competenze per l’ammissione alla frequenza della classe
.......................................................... dell’Istituto …………………...............…..................
(tipologia-indirizzo o specializzazione)
con le seguenti integrazioni: (4)
oppure per i giovani in situazione di handicap (legge 104/92)
E ATTESTA
che il Sig. può essere ammesso alla frequenza con un Piano Educativo
Individualizzato differenziato relativo alla classe dell’Istituto (tipologia-
indirizzo o specializzazione) …………………………….........................................……………………….
con le seguenti misure di accompagnamento (5) ……………………………………………………..
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Cognome e Nome Firma Disciplina/Settore di appartenenza (6)
...................................................... ....…….................... .....................................................
...................................................... ................……........ .....................................................
...................................................... ......................…….. .....................................................
...................................................... .....................……... .....................................................
....................................................... ....……................... .....................................................
....................................................... ..........……............. .....................................................
....................................................... ................……....... .....................................................
....................................................... ......................……. .....................................................
IL PRESIDENTE
Cognome e Nome Firma
....................................................... …………….......................…………………………
Luogo e data del rilascio …………………………………………………..
1 Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato alle classi degli istituti d’istruzione secondaria superiore con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d’arte.
2Il riconoscimento è effettuato in relazione all’anno scolastico di inserimento deliberato dalla Commissione
3Per ogni credito riconosciuto, indicare l’ambito di acquisizione tra quelli di seguito elencati: istituzioni scolastiche; centri di formazione professionale; apprendistato; enti certificatori; attività lavorativa; autoformazione; accertamenti effettuati dalla Commissione.
4 Indicare le eventuali integrazioni richieste ai fini di una proficua prosecuzione degli studi, ai sensi del DPR n. 257/2000. 5 Indicare le eventuali misure di accompagnamento che consentano allo studente disabile un proficuo inserimento.
6 Per gli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, indicare il settore di appartenenza.
Modello B(1)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIA IL CERTIFICATO)
CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER IL PASSAGGIO AI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, art. 6)
Rilasciato a
Cognome ………………………………… Nome …………………………………………
Luogo e data di nascita …………………………………………………….………………
ai fini del passaggio alla classe ................... dell’Istituto………………..…………………
…………………………………………………………………………………………….. Indirizzo (specificare l’indirizzo o la specializzazione) ………………………………….
…………………………………………………………………………….………………
IL PRESENTE CERTIFICATO HA VALIDITA’ NAZIONALE
SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL’INTERESSATO E DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE
RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ESSENZIALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI
(3)
CREDITI RICONOSCIUTI CON L’INDICAZIONE AMBITI DI ACQUISIZIONE
(2)
DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO
E ATTESTA
che il Sig. ha le competenze per l’ammissione
- all’esame di qualifica dell’istituto professionale ……………………………………………………..
(indirizzo)
con un punteggio di ammissione di……./100
oppure4
- all’esame di Licenza di Maestro d’Arte ………………………………………………………………
(indirizzo)
oppure per i giovani in situazione di handicap (articolo 104/92)
E ATTESTA
che il Sig. ha le competenze riferite al Piano Educativo Individualizzato
differenziato per l’ammissione
- all’esame di qualifica dell’istituto professionale……………………………………………….……
(indirizzo)
con un punteggio di ammissione di……./100
oppure4
- all’esame di licenza di Maestro d’Arte (ndirizzo)………………………………………………….
>>>>>>>>>>
Cognome e Nome Firma Disciplina/Settore di appartenenza (5)
...................................................... ....…….................... .....................................................
...................................................... ................……........ .....................................................
...................................................... ......................…….. .....................................................
...................................................... .....................……... .....................................................
....................................................... ....……................... .....................................................
....................................................... ..........……............. .....................................................
....................................................... ................……....... .....................................................
....................................................... ......................……. .....................................................
IL PRESIDENTE
Cognome e Nome Firma
....................................................... …………….......................……………
Luogo e data del rilascio …………………………………………………..
1 Il presente modello è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione per l’ammissione all’esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all’esame di licenza di maestro d’arte presso gli istituti d’arte.
2Il riconoscimento è effettuato in relazione all’anno scolastico di inserimento deliberato dalla Commissione
3Per ogni credito riconosciuto, indicare l’ambito di acquisizione tra quelli di seguito elencati: istituzioni scolastiche; centri di formazione professionale; apprendistato; enti certificatori; attività lavorativa; autoformazione; accertamenti effettuati dalla Commissione.
4 cancellare la voce che non interessa.
5 Per gli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, indicare il settore di appartenenza.
ORDINANZA MINISTERIALE n. 87/04
Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, ai sensi dell’art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO l’art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, regolamento di attuazione dell’art.68 della legge n.144/1999;
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, ed, in particolare, l’art.205 ;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTA l’Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e di istruzione secondaria superiore per l’anno 2000-2001;
VISTO il Decreto ministeriale n.86 del 3 dicembre 2004, adottato di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono stati approvati i modelli di “certificato di riconoscimento dei crediti”, relativi al passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore;
SENTITA la Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;
(Oggetto dell’ordinanza)
1. Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, previsto dall’art 6 del D.P.R. n.257/2000, citato nella premessa, è disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme dell’Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, riguardanti l’accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.
1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R n.257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.
2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli Istituti d’arte, così come disposto dall’art.191, comma 6, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d’arte sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d’arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l’ammissione al
relativo esame di Stato previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell’art 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell’art.5, comma 2, della stessa.
3. Gli esami di qualifica e di licenza di maestro d’arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d’anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.
4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.
1. I giovani di cui al precedente art.2, ai fini dell’accesso al sistema dell’istruzione, presentano apposita domanda all’istituto prescelto, allegando la documentazione ritenuta utile per la valutazione, da parte della Commissione di cui all’art.4, delle competenze, conoscenze e abilità possedute.
2. Le istituzioni scolastiche predispongono un modello di domanda coerente con il modello di certificazione di cui all’articolo 5.
3. La Commissione può chiedere l’integrazione della documentazione presentata.
4. Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R.n.445/2000.
1. All’inizio di ciascun anno scolastico ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, è costituita, Ai sensi del D.P.R.n.257/2000, art. 6, comma 1, presso la singola istituzione scolastica di istruzione secondaria superiore interessata o, in caso di costituzione di rete di scuole, presso l’istituzione a tal fine designata d’intesa tra le scuole aderenti alla rete, un’apposita commissione che, sulla base della documentazione presentata, in relazione all’indirizzo di studi valuta le competenze e le abilità acquisite dai giovani di cui all’art. 2, riconosce e attesta i relativi crediti, individua la classe alla quale gli interessati possono chiedere l’iscrizione e, nei casi di cui all’art.2, comma 2, ammette gli interessati agli esami di Stato di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte.
2. La Commissione è composta da docenti designati dal collegio dei docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. In caso di costituzione di rete di scuole, la Commissione è composta da docenti designati dai collegi dei docenti delle scuole facenti parte della rete. Della commissione fanno parte inoltre, per le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n.257/2000, esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall’amministrazione regionale o, in caso di attribuzione di funzioni in materia di formazione professionale a norma del decreto legislativo 31/3/1998, n.112, art. 143, comma 2, dall’amministrazione provinciale.
3. Il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti facenti parte della Commissione circa la documentazione da esaminare, nomina gli esperti di cui al comma 2. Gli esperti in questione sono considerati commissari a pieno titolo.
4. La commissione è costituita con provvedimento del dirigente scolastico dell’istituto interessato ovvero con provvedimento del dirigente della istituzione scolastica della rete designata d’intesa tra le scuole aderenti alla rete stessa.
5. La composizione della commissione può essere variata nel corso dell’anno in relazione alle valutazioni da effettuare.
6. La commissione nomina un presidente tra i componenti designati dal collegio dei docenti.
7. Il presidente della commissione sceglie un componente quale segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.
8. La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati dalla Commissione in relazione agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso a cui il giovane aspira di essere inserito, valorizzando la coerenza con la qualifica professionale posseduta. Ai fini della prosecuzione degli studi nel IV anno degli Istituti secondari superiori, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, adottano misure idonee ad assistere il rientro scolastico dei giovani che abbiano conseguito una qualifica professionale a conclusione dei percorsi sperimentali di cui all’Accordo del 19 giugno 2003.
1. La certificazione, di cui al modello A) approvato con D.M.n. 86 , citato in premessa, contiene l’indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l’ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene, altresì, l’indicazione della necessità dell’eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno
di inserimento. L’integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l’inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.
2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M.n. 86, citato in premessa, contiene l’indicazione dell’ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d’arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L’ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall’art. 27, comma 6 dell’O.M. n. 90/2001.
3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell’O.M. n.90/2001.
4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell’iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.
(Giovani in situazione di handicap)
1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazioni di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all’art.5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l’uso di particolari strumenti didattici individuati dalla Commissione.
3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.
Art.7 (Iscrizioni e frequenza)
1. Per l’iscrizione e la frequenza dei giovani di cui alla presente ordinanza ministeriale si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, valuta la possibilità di iscrizione alla classe indicata nella certificazione anche in corso d’anno.
La presente Ordinanza è soggetta ai controlli di legge.
IL MINISTRO
Xxxxxxx Xxxxxxx
Roma, 3 dicembre 2004
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b); Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo xxxxx, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.
Art. 2.
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3.
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche' il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
Art. 5.
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Art. 6.
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003,
n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.
Art. 7.
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai
18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
Art. 2.
Finalità dell'alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Art. 3.
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.
Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Art. 6.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Risorse
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di
15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Art. 10.
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, in particolare gli articoli 1,2,3 e 7;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente “Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l’articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62; VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 21; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
ACQUISITO, in data 15 settembre 2005, il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni V^ (Programmazione economica, Bilancio)e VII^ (Istruzione pubblica, Beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, l’11 ottobre 2005 e il 28 settembre 2005, e delle Commissioni V^ (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII^ (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati, espressi l’11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; ;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato X. Xxxx assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.
10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d’istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.
14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all’articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato “Campus” o “Polo formativo”. Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO II
I percorsi liceali
Articolo 2
(Finalità e durata)
1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l’indirizzo di riferimento.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l’approfondimento delle conoscenze e l’acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.
4. Nell’ambito dei percorsi liceali, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti all’ordinamento giuridico. L’ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.
8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all’articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale indirizzo e settore.
Articolo 3
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di cui all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell’offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.
3. Nel quinto anno sono organizzati, nell’ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall’articolo 7, l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.
Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L’orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.
Articolo 5
(Liceo classico)
1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all’interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 6
(Liceo economico)
1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità.
2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro- alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economicogiuridico- istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell’innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.
5. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.
Articolo 7
(Liceo linguistico)
1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, di cui almeno due dell’Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.
Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 9
(Liceo scientifico)
1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 10
(Liceo tecnologico)
1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature
3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico-meccatronico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico, grafico e comunicazione;
d) chimico e materiali;
e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
f) costruzioni, ambiente e territorio;
g) logistica e trasporti;
h) tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda.
4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l’insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all’orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.
5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.
6. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.
Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all’istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.
4. Nell’ambito dei percorsi liceali sono definite, d’intesa con le università e con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l’incremento delle capacità e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di istruzione superiore.
5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D bis, E ed F, del presente decreto.
Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva.
La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.
5 All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l’esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l’accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l’effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l’istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell’inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Articolo 14
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d’esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
2. All’esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all’articolo 13, comma 4.
3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui all’articolo 13, comma 5, sostengono l’esame di Stato secondo le modalità definite dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
5. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
CAPO III
I percorsi di istruzione e formazione professionale
Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento del dirittodovere all’istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A.
2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l’accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l’attribuzione dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 4.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall’art. 51, comma 2 del predetto decreto legislativo.
Articolo 16
(Livelli essenziali dell’offerta formativa)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all’offerta formativa:
a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l’adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all’articolo 19 nella stessa sede per l’intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l’offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
Articolo 17
(Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
Articolo 18
(Livelli essenziali dei percorsi)
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
b) l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell’orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi.
Articolo 19
(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Articolo 20
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all’articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di “diploma professionale di tecnico superiore”;
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all’articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul “libretto formativo del cittadino” di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Articolo 21
(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi )
1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
a) la previsione di organi di governo;
b) l’adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6;
f) l’adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l’adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
h) l’adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica;
i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo 22
(Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
CAPO IV
Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo
Articolo 23
(Insegnamento dello strumento musicale)
1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell’articolo 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando l’insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall’art. 10 comma 1 del predetto decreto legislativo
n. 59 del 2004; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.
Articolo 24
(Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell’ambito della programmazione delle proprie attività, l’attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.
Articolo 25
(Insegnamento dell’inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia)
1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell’ allegato D al medesimo decreto;
b) l’orario annuale obbligatorio di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all’insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all’insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l’inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.
2. Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l’allegato D-bis al presente decreto.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell’ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.
Articolo 26
( Insegnamento delle scienze)
1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell’allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite da quelle contenute nell’allegato F al presente decreto.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Articolo 27
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall’ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all’articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell’ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;
c) l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato- Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. L’attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all’articolo 138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, finalizzata a far corrispondere l’offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L’amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell’attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all’avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l’autonomia scolastica.
5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell’organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l’anno scolastico 2005/2006.
6. I corsi previsti dall’ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell’attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.
7. Con l’attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l’attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l’offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all’articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall’articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo 28
(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)
1. A partire dall’anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.
Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte dell’ISFOL.
3. All’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo
III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.
Articolo 29
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 30
(Norme finanziarie)
1. All’onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l’anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l’anno 2006, euro 30.257.263 e a decorrere dall’anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l’anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall’anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E’destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall’anno 2006.
3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Articolo 31
(Norme finali e abrogazioni)
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992,
n.104 e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
3. I commi 1 e 2 dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l’obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo sono destinati all’assolvimento del diritto- dovere, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Ministero dell’Istruzione
Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006
(relativo alla quota del 20% curriculare)
Il Ministro dell'Istruzione
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11 che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate alla innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;
CONSIDERATO che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, consentendo una più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche alla luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti territoriali;
DECRETA
Articolo unico
Per le considerazioni svolte nelle premesse, il D.M. 28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle more delle procedure di formalizzazione, produce i suoi effetti con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore.
IL MINISTRO
Decreto Ministeriale 20 dicembre 2006
Prot. n. 2868/FE
Recepimento Accordo 5 ottobre 2006 in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli “Standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali”, in attuazione dell’Accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003
Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
VISTO il D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226 - articolo 28 – comma 1;
VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228 – art. 1 – comma 8;
VISTO l’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;
VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre 2006;
DECRETA
L’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre 2006 di cui all’oggetto e i relativi allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto, si applicano ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale che si realizzano in attuazione dell’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003, durante la fase transitoria prevista dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28 – comma 1.
p. Il Ministro della Pubblica Istruzione il Vice Ministro
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
p. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale il Sottosegretario di Stato
- Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296
Legge finanziaria 2007
ESTRATTO
Commi
622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a633.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE
D.D. 15/CONT/II/2007
VISTA la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 recante “legge quadro in materia di formazione professionale”;
VISTA la legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante “interventi urgenti a favore dell’occupazione”;
VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante “norme in materia di promozione dell'occupazione”;
VISTA la legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante “misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, ed in particolare l’art. 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività formative;
VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003 recante ”delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (Legge Finanziaria 2006)”;
VISTO Il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 recante “definizione delle norme generali sul diritto - dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005 recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003,n. 53”;
VISTO l’accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza Unificata ex art. 8 Dlgs.281/97, nella seduta del 2 marzo 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;
VISTO l’accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;
VISTO il D.D. n. 123/CONT/II/2006 del 27 dicembre 2006 recante l’impegno finanziario delle risorse dell’anno 2006 per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 68 della Legge n. 144/99;
TENUTO CONTO della proposta concordata nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome comunicata con nota n. 346/A4istr/A5lav del 29 gennaio 2007;
ACQUISITA l’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione del 21 febbraio 2007 prot. 269/FE;
PREMESSO tutto quanto sopra,
DECRETA
Articolo 1
1. Il comma 1 dell’art. 1 del D.D. n. 123/CONT/II/2006 del 27 dicembre 2006 è modificato nel seguente modo.
Le risorse dell’annualità 2006 destinate al finanziamento delle iniziative per l’esercizio del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, pari a € 203.409.570,00 a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono ripartite fra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:
Ripartizione delle risorse in € | |
Piemonte | 15.534.932 |
Valle d’Xxxxx | 000.000 |
Xxxxxxx | 3.067.524 |
Lombardia | 39.626.895 |
Provincia Autonoma di Bolzano | 5.285.243 |
Provincia Autonoma di Trento | 3.836.950 |
Veneto | 19.882.235 |
Friuli Venezia Giulia | 3.398.291 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 8.169.645 |
Toscana | 7.332.963 |
Umbria | 1.468.360 |
Marche | 1.544.502 |
Lazio | 9.558.754 |
Abruzzo | 3.393.467 |
Xxxxxx | 000.000 |
Xxxxxxxx | 25.442.009 |
Puglia | 15.496.838 |
Basilicata | 1.024.657 |
Calabria | 7.537.504 |
Sicilia | 23.205.397 |
Sardegna | 7.378.129 |
TOTALE | 203.409.570 |
2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
Articolo 2
1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all’Articolo 1 del presente Decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle Regioni e delle Province Autonome e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.
2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in collaborazione con l’ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la collaborazione dell’ISFOL, entro
il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle Regioni e Province Autonome.
3. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale non venga dichiarato impegnato dagli Assessorati competenti l’intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni Regionali e Province Autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all’art.1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 2.
2 MAR. 2007
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxxxx
LEGGE del 2 aprile 2007, n. 40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Gazzetta ufficiale del 2/4/2007, n. 77- Supplemento Ordinario n. 91
Estratto: Art. 13, cc.1-8 ter
Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica)
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemai di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5- ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso è il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 2007, n. 41
Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l'Istruzione
VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi di biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta di adottare i relativi piani di studio;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;
VISTO l'art. 1, comma 605 lett. f) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un apposito provvedimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;
VISTO l'art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a sedici anni;
VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94 e prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema di istruzione tecnica e professionale.
VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli ordinamenti vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
ACQUISITO il parere del C.N.P.I. espresso nell'adunanza del 3 maggio 2007;
CONSIDERATO che la transitorietà dell'intervento, in attesa della riforma complessiva del sistema dell'Istruzione Tecnica e dell'Istruzione Professionale e l'urgenza di dare attuazione alla citata norma della legge finanziaria 2007 non consentono l'attivazione di complesse procedure per la definizione di un nuovo ordinamento;
CONSIDERATO, pertanto, di dover fare riferimento all'ordinamento attualmente vigente per l'Istruzione Professionale di cui al D.M. 24/4/1992;
CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore settimanali, previsto dal D.M. 24/4/1992, risulta, con particolare riguardo alla fascia d'età degli alunni, eccessivamente gravoso e costituisce un ostacolo al raggiungimento del successo formativo, determinando abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti;
CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per consentire una maggiore flessibilità del curricolo in relazione alle esigenze dell'utenza degli istituti professionali, trova allo stato rispondenza negli strumenti previsti dalla normativa regolante l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
Decreta