REGOLAMENTO
COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
REGOLAMENTO
per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione
(stralcio del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.111 in data 24/04/2008)
I N D I C E
Art. | 1 | - Affidamento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione |
Art. | 2 | - Incarichi di studio, ricerca, consulenza |
Art. | 3 | - Incarichi di lavoro autonomo (con o senza iscrizione in albi professionali) |
Art. | 4 | - Limiti per il ricorso a collaboratori esterni |
Art. | 5 | - Limite massimo di spesa annua |
Art. | 6 | - Competenza e responsabilità |
Art. | 7 | - Procedura comparativa |
Art. | 8 | - Modalità della selezione |
Art. | 9 | - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti |
Art. | 10 | - Pubblicità degli incarichi |
Art. | 11 | - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente |
Art. | 12 | - Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti |
Art. | 13 | - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa |
Art. | 14 | - Rinvio a leggi di settore e norme finali |
Articolo 1 - Affidamento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione
1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all’amministrazione.
2. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali:
a) collaborazioni coordinate e continuative;
b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.
3. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile.
4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:
b) il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie ed oggetti rientranti nella competenza dell’Ente stesso;
c) nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell’esigenza, anche l’impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l’Ente;
d) espletamento di idonea procedura comparativa per l’individuazione del collaboratore.
Art. 2 - Incarichi di studio, ricerca, consulenza
1. Le prestazioni d’opera intellettuale, ai sensi degli art. 2229-2238 del codice civile possono essere svolte nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro autonomo.
2. Tra le prestazioni d’opera intellettuale sono compresi:
a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;
c) le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d’opera.2
3. L’affidamento, da parte dell’amministrazione, di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’ente, può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio
comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.3
Articolo 3 - Incarichi di lavoro autonomo (con o senza iscrizione in albi professionali)
1. Fermo restando che i contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione, in lavoro autonomo occasionale e in lavoro autonomo professionale, possono richiedere l’iscrizione in appositi albi professionali.
2. Per i soggetti iscritti ad albi professionali si applicano, pertanto, le normative di settore, in quanto disposizioni previste da leggi speciali.
3. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolte in modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Si tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo che non possono ricondursi ad un programma o progetto di lavoro.
Articolo 4 - Limiti per il ricorso a collaboratori esterni
1. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, che di lavoro autonomo, al personale già alle dipendenze dell’amministrazione.
2. Il ricorso a forme di collaborazione esterne deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni altamente qualificate4, alle quali non sia possibile, per l’amministrazione, far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.
3. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.
4. L’incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d’incarico, apposita clausola di “non esclusività della prestazione”.
Articolo 5 - Limite massimo di spesa annua
1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nello 0,5% della spesa prevista per il personale ,nel bilancio di previsione afferente l’anno di riferimento (Tit.I Interv.01).
Articolo 6 - Competenza e responsabilità
1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Dirigente /Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Dirigente /Responsabile del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l’impossibilità oggettiva di
3 Disposizione prevista dall’art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve accertare l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaboratori esterni.
Articolo 7 - Procedura comparativa
1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente.
3. L’avviso di selezione dovrà contenere:
▪ l’oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
▪ il termine e le modalità di presentazione delle domande;
▪ i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
▪ le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es.esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli, ecc.);
▪ il compenso complessivo lordo previsto;
▪ ogni altro elemento utile per l’attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L’avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
a) pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
b) pubblicazione sul sito Web dell’Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all’Albi pretorio;
c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente.
Articolo 8 - Modalità della selezione
1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso di selezione, procederà il Dirigente/Responsabile del Settore competente, tenuto conto dell’ambito operativo presso il quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il Dirigente/Responsabile del Settore potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione.
Articolo 9 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti
1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Dirigente/Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
4 La circolare della F.P. n. 21/2006 pone anche le xx.xx.xx. in un contesto di carattere eccezionale, utilizzabili, quindi, al pari delle consulenze, solo per elevate professionalità e per prestazioni altamente qualificate.
2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
b) oggetto;
c) modalità di esecuzione;
d) responsabilità;
e) durata e luogo della prestazione;
f) compenso;
g) recesso;
h) risoluzione del rapporto di lavoro;
i) risoluzione delle controversie;
j) clausola di esclusività/non esclusività;
l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall’ente;
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Articolo 10 - Pubblicità degli incarichi5
1. Sul sito web dell’ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
– indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
– ragione dell’incarico;
– ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile del settore preposto.
3. Resta fermo l’obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l’anagrafe delle prestazioni istituita dall’arti. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.6
Articolo 11 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ amministrazione7 dei seguenti elementi:
5 L’art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007 ha modificato l’obbligo di pubblicazione degli elenchi degli incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni. L’obbligo era già disciplinato dall’art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1997. A questo obbligo di pubblicazione soggiacciono tutti gli incarichi conferiti a soggetti estranei alla stessa amministrazione, non riguarda solo quelli di consulenza, bensì tutti gli incarichi, sia quelli di collaborazione coordinata e continuativa, sia quelli di lavoro autonomo. In questo caso, in mancanza di specifica disposizione, la pubblicazione può essere anche successiva al conferimento.
6 In caso di mancata trasmissione degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l’anagrafe delle prestazioni e di mancat pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web, il comma 15 dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone il divieto di affidare nuovi incarichi fino a quando gli adempimenti non vengono eseguiti.
a) nominativo del consulente;
b) oggetto dell’incarico;
c) compenso.
Articolo 12 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti
1. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi a cura dell’Area amministrativa-Ufficio Segreteriaalla Corte dei Conti – sezione regionale competente- per l’esercizio del controllo successivo alla gestione.
Articolo 13 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa
La procedura selettiva potrà non essere effettuata, e l’incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente competente, nei seguenti casi:
a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l’attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all’abilità di un determinato soggetto;
b) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l’attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all’abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico “curriculum e competenza specialistica in materia”;
c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell’incarico principale già conferito, di xxxxx, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l’attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione compartiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l’incarico originario.
d) tipologia di prestazioni per le quali trova applicazione una normativa speciale di settore (es. incarichi da conferire ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, ecc.).
Nell’atto di affidamento dell’incarico il Dirigente indica le motivazioni che hanno determinato la scelta del contraente.
Ad esclusione della suddetta modalità di individuazione dell’incaricato, tutte le restanti disposizioni de presente regolamento trovano compiuta applicazione.
Articolo 14 - Rinvio a leggi di settore e norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.