ACCORDO QUADRO
UNIFGCLE - Prot. n. 0005752 - II/6 del 14/02/2020 - Delibera Senato Accademico n. 49/2020
TRA
l'Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx -Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutiche (di seguito denominato “Dipartimento UNIBA”) con sede legale in Bari, Piazza Xxxxxxx I, n. 1, C.F. 80002170720 rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma, il 03/01/1959 domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente
E
l’Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (di seguito denominato “Dipartimento UNIFG”) con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, C.F. n. 94045260711, rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Lecce il 16/02/1975 domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente.
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
Il Dipartimento UNIFG nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica è interessato allo studio sulle malattie neurodegenerative nella ricerca di nuovi biomarkers per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle stesse. Esso ha sviluppato e sviluppa ricerche nel campo delle proprietà biologiche delle vescicole extracellulari, con particolare riguardo alle molecole segnale che esse stesse veicolano e alla possibilità di usare le stesse come biomarkers al fine di diagnosticare in fasi precoci le patologie neurodegenerative;
il Dipartimento UNIBA nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca e didattica è interessato allo studio di nuovi meccanismi molecolari implicati nella neuroinfiammazione che è alla base dei processi neurodegnerativi. Esso ha sviluppato e sviluppa ricerche nel campo della neuroinfiammazione, con particolare riguardo alla individuazione dei meccanismi molecolari regolanti le risposte neuroinfiammatorie e all’attività di neuroprevenzione attraverso l’utilizzo di antiossidanti di origine vegetale;
è interesse comune ad entrambi i Dipartimenti creare un percorso pluriennale di integrazione
scientifica, progettuale e formativa;
i due Dipartimenti, ai fini del perseguimento di quanto sopra, sono interessati a:
• sviluppare attività sperimentali e di ricerca comuni nel campo delle malattie neurodegenerative su base infiammatoria e sulla neuroprevenzione;
• favorire lo scambio di personale tra i due dipartimenti (ricercatori, dottorandi, assegnisti, tesisti, ecc.)
RAVVISATA
pertanto, l'opportunità di consolidare i rapporti di collaborazione e interscambio tra le due parti in funzione dei rispettivi ruoli, al fine di poter partecipare a progetti di ricerca di interesse comune sulle tematiche esplicitate in premessa
SI CONVIENE E SI STUPULA QUANTO SEGUE
Art. 1(Premesse e considerazioni)
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 2(Oggetto e settori di collaborazione)
Il Dipartimento UNIBA e il Dipartimento di UNIFG con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse.
In particolare, il Dipartimento UNIBA e il Dipartimento UNIFG si impegnano a collaborare per:
• promuovere la ricerca di base e applicata sullo studio delle malattie neurodegenerative in modelli cellulari e murini;
• sviluppare attività di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni di interesse per i progetti di ricerca da ciascuno condotti sulle tematiche esplicitate in premessa;
• promuovere iniziative progettuali comuni;
• sviluppare azioni comuni su qualsiasi altra tematica, oggetto di studio delle parti che, nella vigenza del presente accordo, possa risultare di interesse delle Parti.
Il Dipartimento UNIBA e il Dipartimento UNIFG si impegnano inoltre a promuovere la collaborazione in essere tramite il presente accordo attraverso i propri canali istituzionali.
Art. 3 (Gestione amministrativa)
Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente atto saranno stipulati appositi accordi attuativi, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte. Essi disciplineranno le specifiche iniziative definendone le modalità, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, tempi e oneri a carico delle Parti, le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati e le modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative. Anche lo scambio di personale dovrà essere di volta in volta concordato ed esplicitamente autorizzato dalla struttura accogliente.
Art. 4 (Clausola di segretezza)
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata nell’ambito del presente accordo.
Art. 5(Referenti)
Per le attività inerenti il presente accordo e lo sviluppo dello stesso si indicano di seguito i referenti delle due parti:
• per l’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutiche, la Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Brindisi, il 27 novembre 1964, CF. PNRMNT64S67B180J;
• per l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxx nata ad Andria il 5Agosto 1974, CF. PRRCHR74M45A285Q.
Tali referenti, rimarranno tali fino al termine di validità del presente accordo.
Art. 6 (Coperture assicurative e sicurezza)
Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale nonché degli studenti/laureandi/dottorandi impegnati nello svolgimento nelle attività oggetto del presente accordo.
Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7 (Durata e recesso)
Il presente accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una Parte ed accettazione dell’altra. Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta.
Art. 8(Modifiche)
Eventuali variazioni, integrazioni o modifiche al presente accordo dovranno essere riportate per iscritto e risultare da un documento sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 9(Controversie)
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente accordo o dall’applicazione degli accordi specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Bari.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività preconvenzionale o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonchè a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Art. 11 (Registrazione e spese)
Il presente Atto viene stipulato mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 della Legge n. 241/1990 s.m.i. Esso è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le spese relative saranno a carico del richiedente.
Bari, Foggia,
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