Net Insurance Life S.p.A. Società per Azioni con unico socio Partita I.V.A. e C. F. 09645901001 Numero REA RM 1178765
Net Insurance Life S.p.A. Società per Azioni con unico socio Partita I.V.A. e C. F. 09645901001 Numero REA RM 1178765
Xxxx Xxxxxx
Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06 36724.1 - Fax 06 36724.800
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Società soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A.
POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO E LA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
Mod. NL/0003/1
Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa
Mod. NL/0003/1 - Ed. 03.2008
Fascicolo Informativo
POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO E LA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa
Mod. NL/0003/1 - Xx. 00.0000
SOM M A R IO
Nota Informativa | pag. | 4 |
Condizioni di Assicurazione e Glossario | pag. | 12 |
Proposta di Assicurazione (Mod. NL/0003/2) | pag. | 23 |
Rapporto del Medico (Mod. NL/0003/3) | pag. | 24 |
Data Aggiornamento | pag. | 26 |
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Sommario
POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche principali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Assicurazione di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
La Nota informativa si articola in quattro sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance Life S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con unico socio, Codice Fiscale: 09645901001, Numero REA: RM-1178765, Sede Legale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00194 Roma - autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con Provvedimento ISVAP n. 2591 del 14 febbraio 2008, iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164.
Tel. (06) 36724.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Nota informativa
La Società di revisione e certificazione è X.X.X.X. X.x.X. - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx.
Net Insurance Life S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A., Sede Legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto: 6,549 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro di capitale sociale e 1,549 di riserve patrimoniali.
3. Conflitto di interessi
Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni in conflitto di interessi. Nessun accordo per il riconoscimento di utilità specifiche è stato stipulato dall’Assicuratore con
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terze parti.
In ogni caso l’Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi:
- opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti ed agli Assicurati;
- si impegna ad ottenere per i Contraenti e per gli Assicurati il migliore risultato possibile.
Il Contraente non ha alcun obbligo di esclusiva con l’Assicuratore.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
4. Prestazione assicurata e garanzie offerte
Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per coloro che hanno richiesto un prestito personale estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione, prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall’art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili.
L’Assicurato è il mutuatario. Il Contraente è l’Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento. Fino a quando il finanziamento non sarà estinto, il Beneficiario della prestazione Assicurata, sarà l’istituto bancario/finanziario o ente da questi designato.
La durata del contratto di assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a due anni e maggiore di 10 anni.
L’età dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto non può essere superiore a 78 anni mentre l’età a scadenza non può risultare superiore a 80 anni.
Prestazione assicurata in caso di decesso
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario di una somma, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute.
Nota informativa
La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.
Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall’Assicuratore.
L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione sanitaria contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
. alla decorrenza della garanzia, l’Assicurando abbia più di 65 anni;
. il capitale assicurato sia superiore a Euro 60.000,00;
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. l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione,
. l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione.
Si raccomanda all’Assicurando, pertanto, di leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sanitaria e, laddove prodotto, nel Rapporto del Medico.
Estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, valgono le norme indicate, a seconda dei casi, all’art. 4/A o all’art. 4/B delle Condizioni di Assicurazione.
Esclusioni e limitazioni di copertura
Si raccomanda la lettura degli artt. 9 e 11 delle Condizioni di Assicurazione ove si prevede che la garanzia:
- non opera a beneficio degli eredi dell’Assicurato in caso di decesso dovuto a suicidio avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione o in caso di partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- non opera a beneficio degli eredi dell’Assicurato qualora dalla cartella clinica del decesso emergano elementi sottaciuti all’Assicuratore nelle dichiarazioni pre-contrattuali.
Si raccomanda, pertanto, all’Assicurando di leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute e, laddove prodotto, nel Rapporto del Medico.
5. Premio
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente e nel Contratto di Prestito. L’entità del Premio dipende dall’importo del capitale assicurato, dalla durata dell’Assicurazione, dall’età, dal sesso e dallo stato di salute dell’Assicurato.
Il Premio assicurativo verrà versato con bonifico bancario dal Contraente all’Assicuratore o all’Intermediario di Assicurazione da questi incaricato.
Nota informativa
Il mancato pagamento del Premio comporta la sospensione della garanzia.
TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI
Riportiamo qui di seguito alcune esemplificazioni degli importi di Premio unico richiesti per la specifica copertura assicurativa, relativi alle diverse combinazioni di età, sesso e durata dell’assicurazione indicate nelle tabelle seguenti.
Gli importi indicati in tabella non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio allo stato di salute dell’Assicurato, che potranno essere effettuate solo dopo che questi abbia reso le necessarie informazioni nella dichiarazione sanitaria contenuta nella Proposta di Assicurazione o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica.
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IMPORTI DI PREMIO UNICO (IN EURO)
IMPORTI DI PREMIO UNICO (IN EURO)
Capitale assicurato: Capitale assicurato:
Euro 10.000,00 Sesso: Maschio Euro 10.000,00 Sesso: Femmina
ETÀ ALLA STIPULA | DURATA | POLIZZA (ANNI) |
5 | 10 | |
50 | 111,20 | 235,10 |
55 | 183,50 | 388,10 |
60 | 303,90 | 624,40 |
65 | 489,00 | 1011,80 |
70 | 818,50 | 1638,70 |
ETÀ ALLA STIPULA | DURATA POLIZZA (ANNI) | |
5 | 10 | |
50 | 61,80 | 129,90 |
55 | 99,30 | 200,30 |
60 | 144,90 | 300,80 |
65 | 234,90 | 494,90 |
70 | 395,10 | 855,10 |
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
Il computo del Premio non prevede l’applicazione di diritti o accessori. Il Premio non è soggetto a sconti.
Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta.
Le somme corrisposte dall’Assicuratore sono esenti da tassazioni IRPEF e da imposte di successione.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
6. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione. La garanzia decorre dall’inizio del piano di ammortamento del prestito e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo.
Qualora il Contraente, entro il 60° giorno dalla data di effetto dell’Assicurazione, non abbia ancora versato all’Assicuratore il relativo Premio, la garanzia sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio.
Nota informativa
Trascorsi 120 giorni dal mancato pagamento del Premio da parte del Contraente, l’Assicurazione si intenderà cessata.
La garanzia non è operante se il finanziamento non è stato erogato.
7. Risoluzione del contratto
Il contratto di assicurazione si estingue:
- in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- alla Scadenza dell’Assicurazione;
- in caso di Recesso;
- nei casi indicati all’art. 4/B delle Condizioni di Assicurazione.
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8. Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.
La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.
Non si provvede al rimborso, a favore dell’Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.
L’Assicurando non ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicuratore la Revoca della Proposta di Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto.
9. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla Conclusione del contratto di assicurazione.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.
Non si provvede al rimborso, a favore dell’Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.
L’Assicurato non ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicuratore il Recesso dall’Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto.
10. Riscatto, e riduzione
Non previsti.
Nota informativa
11. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per il pagamento della Prestazione Assicurata
La materia è disciplinata dall’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di decesso dell’Assicurato avvenuto in corso di ammortamento del finanziamento, il Contraente dovrà darne avviso all’ Assicuratore entro 360 giorni dal momento in cui si è manifestato il Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
- atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente;
- copia del Contratto di Prestito;
- conto estintivo del finanziamento.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la
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documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, il credito dell’istituto bancario/finanziario viene soddisfatto ma resta fermo il diritto dell’Assicuratore:
. di chiedere agli eredi del mutuatario la cartella clinica od altra certificazione equipollente che indichi le cause dell’avvenuto decesso;
. di eccepire nei confronti degli eredi del mutuatario l’esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della Prestazione Assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (reticenze o omissioni in sede di dichiarazioni pre-contrattuali) e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del mutuatario per il rimborso della somma pagata all’istituto bancario/finanziario e successivamente palesata come non dovuta.
Qualora il finanziamento sia stato già anticipatamente estinto, come da art. 4/A delle Condizioni di Assicurazione, in caso di decesso dell’Assicurato gli aventi diritto dovranno darne avviso all’ Assicuratore entro 360 giorni dal momento in cui si è manifestato il Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
- atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente corredato di cartella clinica od altra certificazione equipollente che indichi le cause dell’avvenuto decesso;
- copia del Contratto di Prestito, comprensiva dell’originario piano di ammortamento del finanziamento;
- attestazione in originale, rilasciata dall’Istituto Mutuante, originario Contraente, dell’avvenuta estensione del finanziamento.
Qualora l’Assicurato non avesse preventivamente indicato all’Assicuratore il Beneficiario, gli eredi legittimi o testamentari dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della Prestazione Assicurata, inoltrando all’Assicuratore:
- copia autentica del testamento, se esistente;
- atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;
- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la Prestazione Assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere;
Nota informativa
- copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.
Resta fermo il diritto dell’Assicuratore di eccepire nei confronti degli eredi dell’Assicurato, l’esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della Prestazione Assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (reticenze o omissioni in sede di dichiarazioni pre-contrattuali).
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, fatta a suo favore dall’Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi
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dell’Assicurazione. Ciò comporta, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Si rammenta che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivano in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall’art. 2952 del Codice Civile.
12. Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
Si precisa che i contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbligazione è diverso dalla Repubblica Italiana sono regolati dalla legislazione dello stato membro dell’obbligazione.
Qualora lo Stato dell’obbligazione sia uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge del 18.12.1984 n.975.
14. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da utilizzare.
Nota informativa
16. Reclami
I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:
Net Insurance Life S.p.A.
Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00000 Xxxx
Fax 06 36724.200 – E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00000000,
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corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 – occorre:
. indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante;
. indicare i soggetti di cui si lamenta l’operato;
. descrivere sinteticamente i motivi della doglianza;
. allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo.
17. Informativa in corso di contratto
L’Assicuratore comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Net Insurance Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale
Nota informativa
Presidente (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
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POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fra Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con unico socio, Codice Fiscale: 09645901001, Numero REA: RM-1178765, Sede Legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
x. 00 - 00000 Xxxx (più avanti denominato anche “Assicuratore”) e l’Istituto bancario/finanziario indicato nella “Proposta di Assicurazione” Mod. NL/0003/2 (più avanti denominato anche “Contraente” o “Istituto Mutuante”), si pattuisce la “Convenzione”di cui al seguito.
GLO S S A RI O
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato o Cedente
La persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.
Assicuratore
Net Insurance Life S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
Assicurazione
Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le condizioni della presente Convenzione.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie prestate dall’Assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurativo avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.
Ceduto
L’Istituto di Previdenza obbligatoria che eroga la pensione al Cedente e che è impegnato verso il Contraente, ai sensi della Legge 180, a versare a favore di questi la quota di pensione del Cedente.
Certificato di Polizza
Il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di
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Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione secondo le condizioni della presente Convenzione. Il Certificato di Xxxxxxx viene sottoscritto dal Contraente e dall’Assicuratore.
Conclusione del contratto di assicurazione
Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
Contraente /Istituto Mutuante
Il soggetto che stipula con l’Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni della presente Convenzione.
Contratto di Prestito
Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell’ISVAP, da consegnare al Contraente, composto da:
1. Nota Informativa;
2. Glossario e Condizioni di Assicurazione;
3. Proposta di Assicurazione.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dall’Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
ISVAP
Condizioni di Assicurazione
L’acronimo di “Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”, ossia l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione.
L’ISVAP ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 00 00000000 - fax 00.00000000.
Legge 180
Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla
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legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione Assicurata
La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Convenzione.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Sinistro
Il decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
T.A.N.
Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.
PREMESSA
Condizioni di Assicurazione
Premesso che:
a) il Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di xxxxx, prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180;
b) il Contraente ha necessità di tutelarsi, anche nell’interesse del Cedente, per il rischio di decesso di quest’ultimo avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento;
c) l’Assicuratore conferma al Contraente di intendere obbligarsi, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto b);
d) per ogni Contratto di Prestito in garanzia l’Assicuratore e il Contraente stipuleranno un disgiunto contratto di assicurazione, attestato dalla sottoscrizione di apposito Certificato di Polizza.
Nell’ambito del “Glossario” e della “Premessa” di cui sopra – che formano parte
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integrante della presente pattuizione - tra l’Assicuratore ed il Contraente si stipula la seguente Convenzione:
Art. 1 - Prestiti oggetto della Convenzione
Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Contraente a favore di pensionati.
Sono esclusi dalla presente Convenzione le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell’assegno.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute.
La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore.
La copertura assicurativa è prestata senza Carenza.
Art. 3 - Beneficiario della Prestazione Assicurata
Condizioni di Assicurazione
Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a liquidare a quest’ultimo la Prestazione Assicurata.
Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest’ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Convenzione, procurando altresì, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, l’adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere poste da quest’ultimo.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, vale quanto indicato al successivo
art. 4.
Art. 4 - Estinzione anticipata del prestito A)
Nel caso in cui il Cedente abbia anticipatamente estinto il finanziamento, la garanzia rimane attiva per la durata originariamente stabilita; l’Assicurato avrà facoltà di designare un nuovo Beneficiario con comunicazione da inoltrarsi all’Assicuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari, gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata
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dell’Assicurazione, l’Assicuratore corrisponderà al Beneficiario, identificato secondo il disposto dei due precedenti capoversi, la Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate originarie di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato, valore scontato al
T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore.
B)
Qualora l’estinzione anticipata del finanziamento - erogato dal Contraente all’Assicurato e garantito da Net Insurance Life S.p.A. secondo le presenti Condizioni di Assicurazione - sia contestuale alla stipula tra il Contraente e l’Assicurato di nuovo Contratto di Prestito garantito dalla stessa Net Insurance Life S.p.A., quest’ultima, in sede di calcolo del Premio della nuova Assicurazione, riconosce l’abbuono del Premio, pagato e non goduto, relativo all’Assicurazione relativa al pregresso Contratto di Prestito, Assicurazione che si intende a tutti gli effetti cessata a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.
Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione
L’Assicurazione si estingue ed il Premio resta acquisito dall’Assicuratore:
. in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
. alla Scadenza dell’Assicurazione;
- In caso di Recesso;
. nei casi indicati all’art. 4/B.
Condizioni di Assicurazione
Art. 6 - Riscatto e riduzione.
L’Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.
Art. 7 - Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.
La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.
Non si provvede al rimborso, a favore dell’Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.
L’Assicurando non ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicuratore la Revoca della Proposta di Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto.
Art. 8 - Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla Conclusione del contratto di assicurazione.
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L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.
Non si provvede al il rimborso, a favore dell’Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.
L’Assicurato non ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicuratore il Recesso dall’Assicurazione se il finanziamento è stato già erogato, anche se solo sotto forma di acconto.
Art. 9 - Esclusioni
Costituiscono causa di annullamento dell’Assicurazione e comportano pertanto l’esclusione della garanzia assicurativa:
- l’inesistenza del Contratto di Prestito;
- la mancata erogazione del finanziamento.
In caso di Sinistro derivante da suicidio dell’Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione o da partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio dell’Istituto Mutuante, con diritto pertanto dell’Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi del Cedente/Delegante per il rimborso della somma pagata all’Istituto Mutuante;
Condizioni di Assicurazione
Art. 10 - Durata dell’Assicurazione
- Decorrenza e termine della garanzia assicurativa
- Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento.
La garanzia decorre dall’inizio del piano di ammortamento del prestito e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo.
Qualora il Contraente, entro il 60° giorno dalla data di effetto dell’Assicurazione, non abbia ancora versato all’Assicuratore il relativo Premio, la garanzia sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio.
Qualora il Sinistro non sia in garanzia per mancato o ritardato pagamento del Premio imputabile al Contraente, l’Assicuratore ha il diritto di non corrispondere la Prestazione Assicurata ed il Contraente si obbliga, anche per conto del Beneficiario, se diverso dal Contraente, a rinunciare al proprio credito residuo, derivante dal Contratto di Prestito, nei confronti dell’Assicurato.
Trascorsi 120 giorni dal mancato pagamento del Premio da parte del Contraente, l’Assicurazione si intenderà cessata.
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Art. 11 - Obbligazioni del Contraente in caso di Sinistro
- Pagamento della prestazione Assicurata
- Inoperatività della garanzia
11.1.
In caso di decesso del Cedente, l’Istituto Mutuante dovrà darne avviso all’Assicuratore entro 360 giorni dal momento in cui si è manifestato il Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
. atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
. copia del Contratto di Prestito;
. conto estintivo del finanziamento.
L’Istituto Mutuante è esonerato dall’onere di allegare la cartella clinica od altra certificazione equipollente che indichi le cause dell’avvenuto decesso.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell’Assicuratore:
- di chiedere agli eredi del Cedente la cartella clinica od altra certificazione equipollente che indichi le cause dell’avvenuto decesso;
Condizioni di Assicurazione
- di eccepire nei confronti degli eredi del Cedente, l’esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della Prestazione Assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del Cedente per il rimborso della somma pagata all’Istituto Mutuante e successivamente palesata come non dovuta.
11.2.
In caso di avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, di cui al precedente art. 4/A, in caso di decesso dell’Assicurato gli aventi diritto dovranno darne avviso all’Assicuratore a mezzo raccomandata A.R. entro 360 giorni dal momento in cui si è manifestato il Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
. atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente, corredato di cartella clinica od altra certificazione equipollente che indichi le cause dell’avvenuto decesso;
. copia del Contratto di Prestito, comprensiva dell’originario piano di ammortamento del finanziamento;
. attestazione in originale, rilasciata dall’Istituto Mutuante, dell’avvenuta estinzione del finanziamento.
Qualora l’Assicurato non avesse preventivamente indicato all’Assicuratore il Beneficiario, gli eredi legittimi o testamentari dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della Prestazione Assicurata, inoltrando all’Assicuratore:
. copia autentica del testamento, se esistente;
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. atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;
. decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la Prestazione Assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere;
. copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.
L’Istituto Mutuante si impegna a rilasciare agli aventi diritto dell’Assicurato, ai fini di quanto sopra previsto, attestazione dell’avvenuta estinzione del finanziamento.
Resta fermo il diritto dell’Assicuratore di eccepire nei confronti degli eredi del Cedente, l’esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della Prestazione Assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.
Art. 13 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 14 - Modalità assuntive
Condizioni di Assicurazione
L’assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella “Proposta di Assicurazione” e nella documentazione a corredo di questa.
Art. 15 - Premio di assicurazione
La Prestazioni Assicurata viene garantita dietro il pagamento di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione.
Art. 16 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente Convenzione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.
Art. 17 - Reclami
I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il
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profilo dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:
Net Insurance Life S.p.A.
Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00000 Xxxx
Fax 06 36724.200 – E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Condizioni di Assicurazione
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30.6.2003
n. 196 (PIU’ AVANTI DENOMINATO “LEGGE”)
Con l’entrata in vigore della “Legge”, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la NET INSURANCE LIFE S.p.A. (più avanti denominata “Assicuratore”) è tenuto a fornire all’Assicurato le seguenti informazioni:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte dell’Assicuratore delle finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa a cui l’Assicuratore è autorizzato ai sensi di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte dell’Assicuratore delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dell’Assicuratore stesso.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 della “Legge”;
b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b) strettamente necessario per l’Assicuratore per le finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri;
Informativa
c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:
. nei casi di cui al punto 3, lettera a) e b), l’impossibilità di concludere o eseguire i
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relativi contratti di assicurazione o di gestire/liquidare i sinistri;
. nel caso di cui al punto 3, lettera c), la preclusione, nei confronti dell’ interessato, di accedere all’ informazione ed alla promozione dei prodotti assicurativi offerti dall’Assicuratore.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lettera
a) e per essere soggetti a trattamenti aventi le stesse finalità od obbligatori per legge
- agli altri soggetti del settore assicurativo, quali riassicuratori (SWISS REINSURANCE COMPANY - Rappresentanza per l’Italia), intermediari di assicurazione, istituti bancari, intermediari finanziari, legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidati incarichi di gestione dei sinistri, società di recupero crediti, società di servizi informatici, di archiviazione e di recapito; enti associativi (ad es.: ANIA), enti di controllo (ISVAP, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria.
b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lettera b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di informazione e promozione commerciale.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E. ed extra U.E..
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 della “Legge” conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Informativa
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è NET INSURANCE LIFE S.p.A. con sede in Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxx.
L’elenco dei nominativi dei “Responsabili” del trattamento è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
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Proposta di Assicurazione (Mod. NL/0002/3)
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Rapporto del Medico (Mod. NL/0003/3)
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Rapporto del Medico (Mod. NL/0003/3)
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto il 01/03/2008.
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