PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO
PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
00013 Fonte Nuova | xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0
SOMMARIO
Premessa
Titolo I Fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
Capo I Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - Ambito Lavori -
articolo 1 quantificazione del fondo incentivante 4
articolo 2 graduazione del fondo incentivante 4
articolo 3 opere e lavori incentivati e presupposti per l’incentivazione 5
articolo 4 modalità di definizione del fondo incentivante 5
articolo 5 modalità di destinazione del fondo incentivante 5
articolo 6 disciplina per l’incentivazione delle varianti 6
articolo 7 coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro 6
Capo II Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - Ambito Servizi e Forniture -
articolo 8 quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate 7
articolo 9 graduazione del fondo incentivante 7
articolo 10 modalità di definizione del fondo incentivante 7
articolo 11 modalità di destinazione del fondo incentivante 8
articolo 12 coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro 8
Capo III Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture
articolo 13 individuazione del gruppo di lavoro 9
articolo 14 esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo 10
articolo 15 eccezione ai criteri di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro 10
articolo 16 disciplina delle attività svolte in forma “mista” 10
articolo 17 violazioni degli obblighi previsti dalla legge o dal regolamento 11
articolo 18 criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori - 11
articolo 19 criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture - 11
articolo 20 principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro 12
Capo IV Liquidazione dell’incentivo
articolo 21 procedura di liquidazione 12
articolo 22 individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi 12
articolo 23 principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro 13
articolo 24 modalità di rendicontazione – ambito lavori - 13
articolo 25 modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture - 13
articolo 26 limite individuale ai compensi da corrispondere 13
Titolo II Requisiti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
Capo I Indicazioni di carattere generale in materia di RUP
articolo 27 nomina del RUP 14
articolo 28 compiti del RUP in generale 15
Capo II Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione
articolo 29 requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori 16
Capo III Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento
articolo 30 indicazioni generali 18
articolo 31 verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP 21
articolo 32 valutazione delle offerte anormalmente basse 21
articolo 33 compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione 21
articolo 34 requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessione di servizi 24
articolo 35 compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessione di servizi 25
articolo 36 importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori 27
articolo 37 importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto 28
Titolo III Acquisti centralizzati e aggregati
articolo 38 RUP negli acquisti centralizzati e aggregati 29
articolo 39 quota spettante alla centrale unica di committenza negli acquisti centralizzati e aggregati 29
Titolo IV Disposizioni transitorie e finali
Capo I Disposizioni transitorie
articolo 40 ambito di applicazione del presente regolamento 30
articolo 41 periodo transitorio 31
articolo 42 ambito di applicazione delle discipline precedenti 31
Capo II Disposizioni finali
articolo 43 abrogazioni 32
articolo 44 chiarimenti applicativi 32
articolo 45 rinvio 32
articolo 46 entrata in vigore 32
articolo 47 pubblicità e trasparenza 33
Quadro normativo e regolamentare di riferimento
Premessa
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Fonte Nuova per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .
TITOLO I
Fondo incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
CAPO I
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - Ambito Lavori
Articolo 1 Quantificazione del fondo incentivante
Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti interni del Comune di Fonte Nuova, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali e del contributo fiscale irap a carico del Comune di Fonte Nuova, da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione dei Lavori, di Collaudo Tecnico, Amministrativo e Funzionale e di Collaudo Statico .
Articolo 2 Graduazione del fondo incentivante
La percentuale massima stabilita dall’articolo 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare :
1) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) :
a) con importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 : percentuale del 1,50 ;
b) con importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e pari o superiori ad € 1.000.000 : percentuale del 1,60 ;
c) con importi inferiori ad € 1.000.000 e pari o superiori ad € 500.000 : percentuale 1,70 ;
d) con importi inferiori ad € 500.000 : percentuale del 1,80 ;
2) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d’arte, ecc.) :
a) con importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 : percentuale del 1,60 ;
b) con importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e pari o superiori ad € 1.000.000 : percentuale del 1,70 ;
c) con importi inferiori ad € 1.000.000 e pari o superiori ad € 500.000 : percentuale 1,80 ;
d) con importi inferiori ad € 500.000 : percentuale del 1,90 ;
3) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e di manutenzione straordinaria :
a) con importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50 del 50/2016 : percentuale del 1,70 ;
b) con importo inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e pari o superiori ad € 1.000.000 : percentuale 1,80 ;
c) con importi inferiori ad € 1.000.000 e pari o superiori ad € 500.000 : percentuale 1,90 ;
d) con importi inferiori ad € 500.000 : percentuale 2,00 .
Articolo 3 Opere e lavori incentivati e presupposti per l’incentivazione
I compensi vengono riconosciuti per i lavori e opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e di manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici o in altri atti di programmazione del Comune di Fonte Nuova, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 .
Articolo 4 Modalità di definizione del fondo incentivante
L’incentivo per le funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d’appalto, di cui all’articolo 2 del presente regolamento, iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso, nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, e dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali e il contributo fiscale irap a carico del Comune di Fonte Nuova ed andrà a confluire nel fondo di cui all’articolo 1 del presente regolamento .
Articolo 5 Modalità di destinazione del fondo incentivante
1) L’80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all’articolo 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione dei Lavori e di Collaudo Tecnico Amministrativo, di Collaudatore Statico, ove necessario, nonché tra i loro collaboratori .
2) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte del Comune di Fonte Nuova di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e alle strumentazioni elettroniche per i controlli .
3) Le quote indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo andranno calcolate sulla base di quanto stabilito nell'articolo 39 del presente regolamento .
Articolo 6 Disciplina per l’incentivazione delle varianti
Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia non conformi all’articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per le funzioni tecniche .
Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, danno diritto di percepire l’incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta . L’incentivo in questo caso è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato .
Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle modiche che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto posto a base di gara che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione .
Articolo 7 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere :
tabella A | |||
prestazione | percentuale | ||
numero | descrizione | % | |
1 | Responsabile Unico del Procedimento | Responsabile Unico del Procedimento | 30,00 |
Collaboratori | 20,00 | ||
2 | Programmazione della spesa per investimenti | 10,00 | |
3 | verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente | 10,00 | |
4 | Direzione dei Lavori | Direttore dei Lavori | 15,00 |
Collaboratori |
Direttore Operativo | 5,00 | ||
Ispettori di Cantiere | |||
Coordinatore della Sicurezza | |||
5 | Collaudo | Collaudatore Tecnico Amministrativo | 10,00 |
Certificato di Regolare Esecuzione | |||
Collaudo Statico | |||
Collaudo Tecnico Funzionale | |||
Totale | 100,00 |
CAPO II
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - Ambito Servizi e Forniture -
Articolo 8 Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 viene costituito un fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali e del contributo fiscale irap a carico del Comune di Fonte Nuova .
Sono esclusi dall’incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore ad € 40.000,00 . Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall’articolo 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali Uniche di Committenza, in quest’ultimo caso l’aliquota relativa alle prestazioni di cui al numero 3 (predisposizione e controllo delle procedure di bando) della Tabella B del presente regolamento viene ridotta del 50% .
Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione .
Articolo 9 Graduazione del fondo incentivante
La percentuale massima stabilita dall’articolo 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire :
1) con importi pari o superiori ad € 5.548.000 : percentuale dello 1,40 ;
2) con importi inferiori ad € 5.548.000 e pari o superiori ad € 2.000.000 : percentuale dello 1,50 ;
3) con importi inferiori ad € 2.000.000 e pari o superiori ad € 1.000.000 : percentuale dello 1,60 ;
4) con importi inferiori ad € 1.000.000 e pari o superiori ad € 750.000 : percentuale dello 1,70 ;
5) con importi inferiori ad € 750.000 e pari o superiori ad € 221.000 : percentuale dello 1,80 ;
6) con importi inferiori ad € 221.000 e pari o superiori ad € 40.000 : percentuale dello 2,00 .
Articolo 10 Modalità di definizione del fondo incentivante
L’incentivo per le funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all’articolo 9 del presente regolamento, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione e inserito nel quadro economico del costo preventivato . Esso dovrà comprendere gli oneri previdenziali e assistenziali e il contributo fiscale irap a carico del Comune di Fonte Nuova e andrà a confluire nel fondo di cui all’articolo 8 del presente regolamento .
Articolo 11 Modalità di destinazione del fondo incentivante
1) L’80% del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’articolo 8 del presente regolamento, viene ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla Direzione dell’Esecuzione e alla verifica di conformità .
2) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte del Comune di Fonte Nuova di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e di strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e dalle strumentazioni elettroniche per i controlli .
3) Le quote indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo andranno calcolate sulla base di quanto stabilito nell'articolo 39 del presente regolamento .
Articolo 12 Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere :
tabella B | |||
prestazione | percentuale | ||
numero | descrizione | % | |
1 | Responsabile Unico del Procedimento | Responsabile Unico del Procedimento | 30,00 |
Collaboratori | 20,00 | ||
2 | Programmazione della spesa per investimenti | 10,00 |
3 | predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente | 10,00 | |
4 | Direzione dell’Esecuzione | per i servizi : | |
Direttore dell’Esecuzione | 20,00 | ||
Collaboratori | |||
per le forniture : | |||
Direttore dell’Esecuzione | 25,00 | ||
Collaboratori | |||
5 | verifiche e certificati | per i servizi : | |
Verifica di Conformità | 10,00 | ||
per le forniture : | |||
Certificato di Regolare Esecuzione | 5,00 | ||
Totale | 100,00 |
CAPO III
Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture
Articolo 13 Individuazione del gruppo di lavoro
Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il Dirigente Responsabile del Settore, prima dell’avvio dell’attività, individua con specifico provvedimento :
1) nel caso di lavori :
a) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ;
b) i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente, di direzione dei lavori/esecuzione, di coordinamento della sicurezza e di collaudo/verifiche e certificati ;
c) i nominativi dei collaborati delle figure professionali sopra indicate ;
e contestualmente redige il Documento Preliminare alla Progettazione con indicato tra l’altro :
d) i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento ;
e) le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizione di legge e regolamentari in materia ;
2) nel caso di servizi e forniture :
a) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento ;
b) i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente, di Direzione dell’Esecuzione e di verifica di conformità ;
c) i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate ;
e contestualmente redige il Documento Preliminare alla Progettazione con indicato tra l’altro :
d) i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture .
Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente al sorgere dell’esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, il nuovo gruppo di lavoro al Dirigente Responsabile del Settore che provvederà con specifico provvedimento a nominare il nuovo gruppo di lavoro .
I soggetti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività .
I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l’insieme di atti e funzioni che caratterizzano l’attività stessa . Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell’attività specifica pari al 20% della corrispondente aliquota . La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell’attività specifica . Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell’intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata . Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l’attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell’attività .
Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l’erogazione dell’incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizioni che si sia pervenuti all’approvazione del bando o all’avvio della procedura di gara, in questo caso le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 60% dell’aliquota spettante .
Articolo 14 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
Ai sensi dell’articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale .
Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale con qualifica dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economica, ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 20% dell’aliquota prevista nella Tabella A del presente regolamento per i lavori e nella Tabella B del presente regolamento per i servizi e le forniture .
Articolo 15 Eccezione ai criteri di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella Tabella A e nella Tabella B del presente regolamento sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare . A tal fine il Dirigente Responsabile del Settore provvede con disposizione motivata su proposta del Responsabile Unico del Procedimento . In tal caso la variazione in aumento o
diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella Tabella A e nella Tabella B del presente regolamento e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell’opera o lavoro/servizio/fornitura .
Articolo 16 Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell’importo del compenso spettante al personale, l’incentivo viene quantificato in misura proporzionale all’incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell’opera o del lavoro/servizio/fornitura, qualora intere fasi vengono svolte esternamente l’incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella Tabella A e nella Tabella B del presente regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna .
Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico del Comune di Fonte Nuova, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento .
Articolo 17 Violazioni degli obblighi previsti dalla legge o dal regolamento
I responsabili delle funzioni incentivante che violino gli obblighi posto a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 .
Articolo 18 Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori -
Qualora durante le procedure per l’affidamento dei lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della procedura di scelta del contraente, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo .
Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’incentivo riferito alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento e ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente Responsabile del Settore che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato al Comune di Fonte Nuova .
Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto a base di gara, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore Lavori e suoi collaboratori e al Collaudatore, al Responsabile Unico del Procedimento, all’Ufficio della Direzione dei Lavori e al
Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all’incremento del costo .
Articolo 19 Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture -
Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della procedura di scelta del contraente, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo .
Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o d’esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente Responsabile del Settore che va dal 5% al 100% dell’incentivo riferito alla quota della Direzione dell’Esecuzione, del Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all’amministrazione .
Articolo 20 Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro
Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi .
CAPO IV
Liquidazione dell’incentivo
Articolo 21 Procedura di liquidazione
La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all’incentivo per funzioni tecniche all’Ufficio del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa .
Articolo 22 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi
Per le attività riferite all’acquisizione di beni e servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell’incentivo avviene come segue :
1) per l’acquisizione di beni e di servizi per le attività di programmazione della spese per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di Direzione dell’Esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l’attività del
Responsabile Unico del Procedimento, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento ; per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all’approvazione della determinazione di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determinazione a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando e della lettera di invito ;
2) per i lavori :
a) per l’attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l’attività del Responsabile Unico del Procedimento relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all’approvazione della determinazione di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all’aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all’approvazione della determinazione a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera di invito ;
b) per la Direzione dei Lavori ed i Collaudi e l’attività del Responsabile Unico del Procedimento relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi .
Articolo 23 Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura
.
Articolo 24 Modalità di rendicontazione – ambito lavori -
Le schede riferite all’incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere presentate all’Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31 agosto per le fasi concluse dal 1 gennaio al 30 giugno del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fasi concluse dal 1 luglio al 31 dicembre dell’anno precedente .
A tal fine verranno presi a riferimento :
1) per le fasi di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l’attività del Responsabile Unico del Procedimento relativa alle predette attività, la data di approvazione della determina di aggiudicazione e, qualora non si pervenga all’aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito ;
2) per le fasi della direzione lavori e dei collaudi e l’attività del Responsabile Unico del Procedimento relativa alle predette attività sarà presa a riferimento la data di approvazione dello Stato Finale dei Lavori identificato nella Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione o nel Certificato di Ultimazione dei Lavori/Collaudo .
Articolo 25 Modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture -
Le schede riferite all’incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere presentate all’Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le acquisizioni giunte alla fase di redazione e approvazione della Relazione sullo Stato Finale entro il 31 dicembre dell’anno precedente .
Articolo 26 Limite individuale ai compensi da corrispondere
L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e del contributo fiscale irap a carico del Comune di Fonte Nuova, non può superare in ciascuna annualità, con il criterio della competenza, l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo .
TITOLO II
Requisiti per le funzioni tecniche svolte da dipendenti
CAPO I
Indicazioni di carattere generale in materia di Responsabile Unico del Procedimento
Articolo 27 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento
1) Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il Dirigente Responsabile del Settore, con atto formale, nomina un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione . Per gli affidamenti relativi a lavori, il Responsabile Unico del Procedimento deve essere nominato prima del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi . Per i servizi e le forniture, invece, il Responsabile Unico del Procedimento deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture .
2) Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tra i dipendenti di ruolo inquadrati nella categoria giuridica più alta o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti di ruolo inquadrati progressivamente come funzionari ovvero come istruttori direttivi ovvero come istruttori . Il Responsabile Unico del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti del Comune di Fonte Nuova .
3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale . Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all’articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II del Titolo II del Capo I del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Nuove
generali sull’ordinamento del lavori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono assegnate ex lege, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al Dirigente Responsabile del Settore . Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e nel Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 10 del 30 gennaio 2014, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, approvato con delibera di Giunta Comunale 18 del 31 gennaio 2018, e successive modifiche ed integrazioni .
4) Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere . Qualora l’organico del settore presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura si applica l’articolo 31 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, negli altri casi, il Dirigente Responsabile del Settore può individuare quale Responsabile Unico del Procedimento un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti . Nel caso in cui sia individuato un Responsabile Unico del Procedimento carente dei requisiti richiesti, il Dirigente Responsabile del Settore affida lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ad altri dipendenti di ruolo del Comune di Fonte Nuova in possesso dei requisiti carenti in capo al Responsabile Unico del Procedimento o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida 3 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuati secondo le procedure e con le modalità previste nel Titolo I della Parte II e nel Titolo III della Parte II del Capo III della Sezione II del D.Lgs. 50/2016 . Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza . Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessione di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 . Al Dirigente Responsabile del Settore è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei Responsabile Unico del Procedimento e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche .
5) Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale .
6) Il costo dell’obbligatoria polizza per l’assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento, svolta dai dipendenti di ruolo, è posta a carico della quota stabilita nell’articolo 5 punto 2) e nell’articolo 11 punto 2) del presente regolamento .
Articolo 28 Compiti del Responsabile Unico del Procedimento in generale
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e da altre specifiche disposizioni del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il Responsabile Unico del Procedimento vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia .
CAPO II
Compiti specifici del Responsabile Unico del Procedimento, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del Responsabile Unico del Procedimento con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione
Articolo 29 Requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento per appalti e concessioni di lavori
1) Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente :
a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico-amministrativo ;
b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati .
2) Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quanto l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale .
3) Il Responsabile Unico del Procedimento per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori :
a) per gli importi inferiori ad € 150.000,00 deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (a titolo di esempio
: diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, e titoli equipollenti ai precedenti) ed in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori ; in caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento può essere
affidato a un dipendente amministrativo, in tale evenienza, il Dirigente Responsabile del Settore valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’articolo 31 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ;
b) per gli importi pari o superiori ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 deve essere in possesso, alternativamente, di :
• un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (a titolo di esempio : diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, e titoli equipollenti ai precedenti) e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori ;
• una laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare (a titolo di esempio : architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti), l’abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo albo, ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori ;
• una laurea quinquennale nella materie oggetto dell’intervento da affidare (a titolo di esempio : architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti), l’abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza di almeno due anni nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori ;
c) per gli importi pari o superiori ad € 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere in possesso, alternativamente, di :
• una laurea quinquennale nella materie oggetto dell’intervento da affidare (a titolo di esempio : architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti), l’abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo albo, ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori ;
• una laurea quinquennale nella materie oggetto dell’intervento da affidare (a titolo di esempio : architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti), l’abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza di almeno tre anni nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori ;
possono svolgere, altresì, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori ;
d) per gli importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica nella materie oggetto dell’intervento da affidare (a titolo di esempio : architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti), l’abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo albo, ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori .
4) In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’articolo 3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui al punto 3) lettera d) del presente articolo, adeguata competenza, quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Manager . E’ necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi .
5) Il Comune di Fonte Nuova, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’articolo 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, organizzerà interventi rivolti ai Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Manager, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici .
CAPO III
Compiti del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento
Articolo 30 Indicazione generali
1) I compiti fondamentali del Responsabile Unico del Procedimento sono specificati nell’articolo 31 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per le varie fasi del procedimento di affidamento . Altri compiti assegnati al Responsabile Unico del Procedimento sono individuati nel D.Lgs. 50/2016 in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto . Inoltre, per espressa previsione dell’articolo 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D.Lgs. 50/2016, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti .
2) Nella fase antecedente alla programmazione, il Responsabile Unico del Procedimento, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’articolo 3 comma 1 lettera ggggg)-nonies del D.Lgs. 50/2016 .
3) Nella fase di programmazione, il Responsabile Unico del Procedimento, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell’avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori .
4) Il Responsabile Unico del Procedimento :
a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all’articolo 23 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ;
b) promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica ;
c) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici ;
d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal Dirigente Responsabile del Settore, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche :
• utilizzo di materiali e componenti innovativi ;
• processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa ;
• esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali ;
• complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
• esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni ;
• necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali ;
• complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi ;
• necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica ;
e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3 comma 1 lettera ggggg)-quater del D.Lgs. 50/2016 e del capitolato prestazionale di cui all’articolo 3 comma 1 lettera ggggg)-decies del D.Lgs. 50/2016 ;
f) per la progettazione dei lavori di cui all’articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ;
g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del Dirigente Responsabile del Settore, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico ;
h) coordina le attività necessarie alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti ;
i) coordina le attività necessarie alla redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ;
j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili ;
k) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ;
l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista, ed caso di dissenso sugli esiti della verifica, il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a motivare specificatamente ;
m) al ricorrere dei presupposti previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 50/2016 per la suddivisione dell’appalto in lotti, accerta e attesta :
• l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti ;
• la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro ;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare ; nel caso di procedura competitiva con negoziazione
e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione ;
o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso ;
p) richiede al Dirigente Responsabile del Settore la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione di una lista di candidati, ai sensi dell’articolo 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di Direzione dei Lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal Dirigente Responsabile del Settore, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice ;
r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal Dirigente Responsabile del Settore, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di Collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante ;
s) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del Codice Identificativo della Gara – C.I.G. – secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ;
t) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1 comma 32 della Legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” .
Articolo 31 Verifica della documentazione amministrativa da parte del Responsabile Unico del Procedimento Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal Responsabile Unico del Procedimento oppure da un seggio di gara istituito ad hoc .
In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate .
Articolo 32 Valutazione delle offerte anormalmente basse
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al Responsabile Unico del Procedimento e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o
possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, o di una commissione nominata ad hoc .
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal Responsabile Unico del Procedimento con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 .
Articolo 33 Campiti del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori nella fase di esecuzione
Il Responsabile Unico del Procedimento :
1) impartisce al direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori ; autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi ;
2) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso ;
3) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano ;
4) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, i compiti ivi previsto, qualora non sia prevista la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ;
5) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ; Il Responsabile del Procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93 comma 2, 99 comma 1 e 101 comma 1 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività ;
6) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ;
7) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto, accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori ;
8) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, un piano di verifiche da sottoporre al Dirigente Responsabile del Settore e, al termine dell’esecuzione, presente una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa ;
9) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi, in particolare verifica :
a) le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali ;
b) il rispetto della normativa tecnica ;
c) il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’articolo 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ;
10) autorizzazione le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall’ordinamento del Comune di Fonte Nuova da cui il Responsabile Unico del Procedimento dipendente in conformità alle previsioni dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, redige la relazione di cui all’articolo 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatti e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti ; il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti ;
11) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico ;
12) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori ;
13) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 ;
14) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti ;
15) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia ;
16) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 208 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
17) propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 207 del D.Lgs. 50/2016 ;
18) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti ;
19) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro i termini preisti dall’articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che dee intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva dalla data di rilascio del certificato di pagamento ;
20) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
21) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori ;
22) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ;
23) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizione di cui al Titolo II del Capo V della Sezione I del R.D. 1214 del 12 luglio 1934 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti”, di quelli di cui al Titolo II del Capo I e del Capo II del R.D. 1038 del 13 agosto 1933 e s.m.i. “Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti” e dell’articolo 2 della Legge 20 del 14 gennaio 1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecuzione e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare :
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati i documenti di svolgimento della spesa a essi relativa ;
b) la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo ;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte VI del D.Lgs. 50/2016 ;
24) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ;
25) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 .
Articolo 34 Requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento per appalti di servizi e forniture e concessione di servizi
1) Il Responsabile Unico del Procedimento è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente :
a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo ;
b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese .
2) Il Responsabile Unico del Procedimento è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare . Il Comune di Fonte Nuova, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’articolo 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, organizzerà interventi rivolti ai Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza internazionali e nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici .
3) Il Responsabile Unico del Procedimento :
a) per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 è in possesso, alternativamente, di :
• un diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno di cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture ;
• una laurea triennale ed esperienza almeno di tre anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture ;
• una laurea quinquennale ed esperienza almeno di due anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessione di servizi e forniture
;
b) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture ; possono svolgere, altresì, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture ;
c) per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento ; per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (per esempio : dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) il Comune di Fonte Nuova può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizi ed esperienza di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione .
In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016, a prescindere dall’importo del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera b) presente articolo, adeguata formazione in materia di Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Manager . E’ necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi .
Articolo 35 Compiti del Responsabile Unico del Procedimento per appalti di servizi e forniture e concessione di servizi
1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 241 del 7 agosto 1990 e
s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il Responsabile Unico del Procedimento :
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte dal Dirigente Responsabile del Settore e fornisce allo stesso dati e informazioni nelle seguenti fasi :
• di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’articolo 31 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ;
• di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto ;
• di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento ;
• di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali ;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto all’articolo 36 del presente regolamento ;
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento del Comune di Fonte Nuova, in base all’articolo 31 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 :
• predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione ;
• coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento ;
d) richiede al Dirigente Responsabile del Settore la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
e) svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa oppure da un seggio di gara istituito ad hoc, in ogni caso, esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ;
f) svolge la verifica di congruità delle offerte, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 31 comma 9 del
X.Xxx. 50/2016, o di commissione nominata ad hoc ; nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 ;
g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente del Comune di Fonte Nuova, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali ;
h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento del Comune di Fonte Nuova da cui il Responsabile Unico del Procedimento dipende, nei limiti fissati dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 ;
i) compie, su delega del Dirigente Responsabile del Settore, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ;
j) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “i compiti ivi previsti ;
k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1 comma 32 della Legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’’illegalità nella pubblica amministrazione” ;
l) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità :
• copia degli atti di gara ;
• copia del contratto ;
• documenti contabili ;
• risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata ;
• certificati delle eventuali prove effettuate ;
m) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta dal direttore dell’esecuzione qualora nominato ;
n) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo 31 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, un piano di verifiche da sottoporre al Dirigente Responsabile del Settore e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa .
2) Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi degli articoli 31 e 32 del presente regolamento .
Articolo 36 Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il Responsabile Unico del Procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori
Il Responsabile Unico del Procedimento può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti :
1) titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta ;
2) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento ;
3) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del Dirigente Responsabile del Settore, in relazione alla tipologia dell’intervento .
Le funzioni di responsabile unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore ad € 1.500.000,00 . Per gli appalti di importo inferiore ad € 1.000.000,00 si applicano le diposizioni di cui all’articolo 26 comma 6 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 . Restano fermi il disposto dell’articolo 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione .
Articolo 37 Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il Responsabile Unico del Procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto .
Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi :
1) prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00 ;
2) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ;
3) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico) ;
4) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità ;
5) per ragioni concernente l’organizzazione interna del Comune di Fonte Nuova, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento .
TITOLO III
Acquisiti centralizzati e aggregati
Articolo 38 Responsabile Unico del Procedimento negli acquisiti centralizzati e aggregati
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Fonte Nuova :
1) nei casi di acquisiti aggregati, nomina un Responsabile Unico del Procedimento per ciascun acquisto ; il Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Dirigente Responsabile del Settore, in coordinamento con il Direttore dell’Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di :
a) programmazione dei fabbisogni ;
b) progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato ;
c) esecuzione contrattuale ;
d) verifica della conformità delle prestazioni ;
i requisiti del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Dirigente Responsabile del Settore sono fissati negli articoli 29 e 34 del presente regolamento ;
il Comune di Fonte Nuova può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al Responsabile Unico del Procedimento, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate ;
il Responsabile Unico del Procedimento nel modulo aggregativo svolge le attività di :
e) programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere ;
f) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere ;
g) affidamento ;
h) esecuzione per quanto di competenza ;
2) nei casi di acquisiti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come Responsabile Unico del Procedimento della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti ;
3) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà designato unicamente da quest’ultimi ;
4) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico Responsabile Unico del Procedimento in comune tra le stesse, per ciascun procedura secondo quanto previsto dall’articolo 37 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 .
Articolo 39 Quota spettante alla centrale unica di committenza negli acquisiti centralizzati e aggregati
Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Fonte Nuova, è riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, la quota del 20% dell’incentivo, di cui agli articoli 1 e 8 del presente regolamento, secondo la graduazione stabilita negli articoli 2 e 9 del presente regolamento .
1) La quota da riconoscere alla centrale unica di committenza sarà inserita, già a partire dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso, ovvero nel progettazione delle forniture e dei servizi nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro o della fornitura o dei servizi ed andrà a confluire nel fondo di cui agli articoli 1 e 8 del presente regolamento .
2) La destinazione del fondo incentivante, di cui agli articoli 5 e 11 del presente regolamento, andrà calcolato sul fondo, di cui agli articoli 1 e 8 del presente regolamento, detratto della quota del 25% riconosciuta alla centrale unica di committenza .
3) I compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture dovranno essere i seguenti :
a) verifica, approva, sottoscrive e pubblica gli atti di gara proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ;
b) nomina i componenti della commissione di gara ;
c) espleta tutte le funzioni di competenza della commissione di gara ;
d) propone l'aggiudicazione sulla base dei verbali di gara redatti dalla commissione di gara ;
e) effettua tutte le comunicazioni e informazioni inerenti la procedura di gara ;
f) cura e gestisce tutte le situazioni di contenzioso afferenti alla procedura di gara ; da considerarsi nella loro interezza e completezza dell'attività .
4) Nel caso in cui non venga fatto ricorso alla centrale unica di committenza per l'espletamento della procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per conto del Comune di Fonte Nuova, non andrà applicata la detrazione prevista al punto 2) del presente articolo .
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
Disposizioni transitorie
Articolo 40 Ambito di applicazione del presente regolamento
Il presente regolamento si applica :
1) ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici degli anni 2016 e seguenti, nonché a quelli precedenti all’anno 2016, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell’opera o lavoro oggetto del bando ;
2) alle attività riferite all’acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando ;
3) si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell’incentivo per funzioni tecniche
.
Articolo 41 Periodo transitorio
Attesa la novità della materia, la prima liquidazione degli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata successivamente al secondo semestre 2018 per evitare di incorrere in errori e al fine di testare la correttezza delle disposizioni alla luce degli orientamenti che matureranno .
Articolo 42 Ambito di applicazione delle discipline precedenti
Resta inteso che le opere e lavori per le quali :
1) il bando o la lettera di invito di riferimento siano stati pubblicati anteriormente al giorno 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, e per i quali le funzioni tecniche siano state svolte a decorrere dal giorno 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014, continuerà ad essere applicato il Regolamento per l’Attività di Progettazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 123 del 28 luglio 2005, secondo la previsione stabilita nell’articolo 93 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2016, come introdotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014, quale somma massima pari al 2% dell’importo posto a base di gara dell’opera e con la condizione del rispetto della suddivisione prevista dall’articolo 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2016, come introdotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2004 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014, quale fondo destinato al Responsabile Unico del Procedimento pari all’80% della somma massima e dall’articolo 93 comma 7-quater del D.Lgs. 163/2016, come introdotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2004 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014, quale fondo destinato all’innovazione pari al 20% della somma massima ;
2) il bando o la lettera di riferimento siano stati pubblicati anteriormente al giorno 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014, e per le quali le funzioni tecniche siano state svolte a decorrere dal giorno 1 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006, continuerà ad essere applicato il Regolamento per l’Attività di Progettazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 123 del 28 luglio 2005 ;
nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione 11 del 9 marzo 2015, dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – con deliberazione 353 del 6 settembre 2016, dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata – con deliberazione 22 del 6 marzo 2017 e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Comunicato del Presidente del 6 settembre 2017 .
Relativamente al Regolamento per l’Attività di Progettazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 123 del 28 luglio 2005, il criterio per determinare l’assoggettamento degli incentivi per le funzioni tecniche al regolamento di competenza è il seguente :
3) per le attività di progettazione la data di approvazione delle varie fasi di progettazione ;
4) per le attività riferite alla verifica del progetto e alla redazione del piano della sicurezza la data di approvazione del progetto esecutivo (o lo stadio inferiore se la progettazione esecutiva non viene richiesta per tale opera o lavoro ) ;
5) per l’attività di direzione lavori la data di ultimazione dei lavori come si evince dalla relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione o dal conto finale/relazione sul conto finale indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso ;
6) per le attività di collaudo/regolare esecuzione la data di redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso .
CAPO II
Disposizioni finali
Articolo 43 Abrogazioni
Le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali si intendono abrogati con l’entrata in vigore del presente regolamento .
Articolo 44 Chiarimenti applicativi
Nel caso ricorra la necessità di ulteriori chiarimenti applicativi il Segretario Generale emetterà delle circolari esplicative, previa intesa in sede di Conferenza dei Dirigenti/Responsabili di Settore, che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente regolamento .
Articolo 45 Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 50/2016, alle Linee Guida 3 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e al quadro normativo e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .
Articolo 46 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova previa approvazione da parte della Giunta Comunale .
Articolo 47 Pubblicità e trasparenza
Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme e con le modalità previste dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi .
Copia del presente regolamento deve essere tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse e reso accessibile per via telematica tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova affinché chiunque possa prendere visione ovvero estrarne copia .
QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
pubblicato sulla G.U.R.I. 100 del 2 maggio 2006 serie generale
in vigore dal 1 luglio 2006 al 18 aprile 2016
l'articolo 10 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - è stato successivamente integrato e/o modificato :
- dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 6 del 26 gennaio 2007 - a decorrere dal 1 febbraio 2007 -
- dall'articolo 33 comma 6 del Decreto Legge 133 del 12 settembre 2014, convertito in Legge 164 del 11 novembre 2014 - a decorrere dal 13 settembre 2014 -
l'articolo 92 - Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - è stato successivamente integrato e/o modificato :
- dall'articolo 3 comma 1 lettere n) e bb) del Decreto Legislativo 6 del 26 gennaio 2007 - a decorrere dal 1 febbraio 2007 -
- dall'articolo 2 comma 1 lettera u) numeri 1) e 2) del Decreto Legislativo 113 del 31 luglio 2007 - a decorrere dal 1 agosto 2007 -
- dall'articolo 61 comma 7-bis del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008 - a decorrere dal 25 giugno 2008 -
- dall'articolo 2 comma 1 lettera t) numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del Decreto Legislativo 152 del 11 settembre 2008 - a decorrere dal 3 ottobre 2008 -
- dall'articolo 1 comma 10-quater lettera a) del Decreto Legge 162 del 23 ottobre 2008, convertito in Legge 201 del 22 dicembre 2008 - a decorrere dal 23 ottobre 2008 -
- dall'articolo 18 comma 4-sexies del Decreto Legge 185 del 29 novembre 2008, convertito in Legge 2 del 28 gennaio 2009 - a decorrere dal 29 novembre 2008 -
- dall'articolo 13 comma 1 del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014, convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014 - a decorrere dal 25 giugno 2014 al 18 agosto 2014 -
- dall'articolo 33 comma 6 del Decreto Legge 133 del 12 settembre 2014, convertito in Legge 164 del 11 novembre 2014 - a decorrere dal 13 settembre 2014 -
Decreto del Presidente della Repubblica 207 del 5 ottobre 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE pubblicato sulla G.U.R.I. 288 del 10 dicembre 2010 serie generale
in vigore dal 9 giugno 2011 fino all’entrata in vigore degli atti attuativi del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016
in vigore dal 9 giugno 2011 al 18 aprile 2016 per la sola Parte I, Parte II del Titolo I del Capo I, Parte II del Titolo II del Capo II, Parte II del Titolo IV, V, VI, VII, VIII, Parte II del Titolo IX del Capo III, Parte II del Titolo XI del Capo III, Parte III, Parte IV, Parte V e Parte VII
articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici – a decorrere dal 9 giugno 2011 al 21 novembre 2016 - articolo 10 – Funzioni e compiti del responsabile del procedimento – a decorrere dal 9 giugno 2011 al 21 novembre 2016 -
Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
pubblicato sulla G.U.R.I. 91 del 19 aprile 2016 serie generale
in vigore dal 19 aprile 2016
Comunicato
relativo alle correzioni apportate al Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016
pubblicato sulla G.U.R.I. 164 del 15 luglio 2016 serie generale
in vigore dal 15 luglio 2016
Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017
Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016
pubblicato sulla G.U.R.I. 103 del 5 maggio 2017 serie generale
in vigore dal 20 maggio 2017
Legge 205 del 27 dicembre 2017
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
pubblicato sulla G.U.R.I. 302 del 29 dicembre 2017 serie generale
in vigore dal 1 gennaio 2018
l’articolo 1 comma 526 della citata legge ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 113 – Incentivi per funzioni tecniche – del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 – a decorrere dal 1 gennaio 2018 -
Linee Guida 3
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione 1007 del 11 ottobre 2017
pubblicate sulla G.U.R.I. 260 del 7 novembre 2017 serie generale
in vigore dal 22 novembre 2017
Comunicato
Alcune interpretazioni sulle Linee Guida 3 recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 14 dicembre 2016 in vigore dal 21 dicembre 2016
Comunicato
Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 settembre 2017 in vigore dal 13 settembre 2017
Corte dei Conti
Corretta interpretazione dell’articolo 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dall’articolo 13-bis del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 114 del 11 agosto 2014, in materia di riparto del fondo per la progettazione e l’innovazione
deliberazione 11 del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie in vigore dal 24 marzo 2015
Corte dei Conti
Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs.
50 del 18 aprile 2016
deliberazione 353 del 6 settembre 2016 della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in vigore dal 7 settembre 2016
Corte dei Conti
Disciplina regolante l’incentivo per la progettazione e l’innovazione di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 ovvero di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016
deliberazione 22 del 6 marzo 2017 della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata in vigore dal 20 aprile 2017
approvato con deliberazione di Giunta Comunale 39 del 12 aprile 2019