CAPITOLATO
CAPITOLATO
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA C) DEL D.LGS. NR. 50/2016, CON TRE OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NON RICOMPRESO NELLE CONVENZIONI (CONSIP E REGIONALE) PER UN PERIODO DI 48 MESI.
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 2
2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 2
3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO. 2
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 3
5. MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI 4
6. TEMPISTICHE DELLA FORNITURA 5
7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 5
8. MODALITA’ DI ESECUZIONE E PENALITA’ 5
9. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 5
10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 6
12. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI 7
13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 7
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, e di minute attrezzature per ufficio, non ricompreso nella convenzione Consip e nella convenzione regionale eventualmente attiva.
Esso è disciplinato:
• Dal D.lgs. nr. 50/2016.
• Dalle disposizioni del presente accordo.
• Dalle disposizioni della lettera di xxxxxx.
• Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Il presente capitolato reca, pertanto, la disciplina dell’accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda le condizioni di fornitura dello stesso.
L’Accordo quadro avrà durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula dello stesso ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3.
Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare i singoli contratti attuativi.
Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia commissionata alcuna fornitura all’Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
3. VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO.
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 l’ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all’appaltatore nell’ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l’importo complessivo di €. 3.000,00 (IVA compresa - €. 2.459,02 IVA esclusa).
L’Amministrazione potrà commissionare all’Appaltatore di volta in volta individuato, nel periodo di durata dell’accordo, le forniture oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
L’appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante la validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I. I contratti attuativi del presente accordo quadro saranno finanziati con fondi del bilancio comunale.
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI OFFERTE.
L’Accordo quadro sarà concluso a seguito di espletamento di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo di strumenti telematici messi a disposizione dalla piattaforma telematica SINTEL ( xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx).
La miglior offerta sarà individuata con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.
c) del D.Lgs n. 50/2016.
Si procederà alla verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e seguenti del D.Lgs nr. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. nr. 50/2016, l’accordo quadro sarà concluso con TRE operatori economici e sarà eseguito riaprendo, di volta in volta, apposito confronto competitivo. Il confronto riguarderà esclusivamente i tre operatori economici parti dell’accordo quadro.
I tre operatori economici, parti dell’accordo quadro, saranno i primi tre classificati della graduatoria risultante dalla prima richiesta di preventivo allegata alla lettera di invito della presente procedura.
La graduatoria avrà validità fino alla conclusione dell’accordo quadro e dalla stessa si attingerà in caso di risoluzione del contratto con uno dei tre operatori inizialmente individuati.
Il primo ordine attuativo coinciderà, disponibilità di bilancio permettendo, con la prima richiesta di preventivo allegata alla lettera di invito della presente procedura.
Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.lgs. nr. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. nr. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che questo comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
In caso di offerte identiche, che comportino la presenza di più di tre operatori nelle prime tre posizioni della graduatoria, si procederà all’individuazione dei posti rimasti disponibili, come parti dell’accordo quadro, mediante sorteggio tra le offerte identiche.
Non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
L’Amministrazione ha la facoltà di non concludere l’accordo quadro senza che questo comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
5. MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Gli appalti specifici (contratti attuativi), basati sull’accordo quadro concluso con tre operatori economici, saranno aggiudicati entro i limiti e le condizioni fissate nel presente accordo.
L’Amministrazione procederà, ogni volta che avrà necessità di acquistare del materiale, ad inviare apposita richiesta di preventivo, ai tre operatori economici parti dell’accordo quadro. Sarà premura dell’Amministrazione accorpare, per quanto possibile, le richieste dei vari uffici comunali.
L’Amministrazione ha la facoltà di chiedere eventuali sopralluoghi in sede per valutare insieme agli operatori economici l’articolo o gli articoli che meglio si adattano alle esigenze dell’Ente.
Nel caso in cui l’operatore economico interpellato non presentasse, per più di tre volte, nel periodo di validità dell’accordo quadro, apposito preventivo di spesa per l’acquisto del materiale, si procederà alla risoluzione dell’accordo quadro con l’operatore stesso. Contestualmente si procederà alla Sua sostituzione con il primo operatore economico disponibile risultante dalla graduatoria iniziale (quella utilizzata per la scelta dei tre operatori economici). In caso di offerte identiche si procederà alla scelta del nuovo operatore mediante sorteggio.
Con la ricezione dei preventivi, l’Amministrazione, a seguito di valutazione degli stessi, procederà ad aggiudicare l’appalto specifico, mediante la stipula del relativo contratto, in favore dell’operatore economico che avrà presentato “il minor prezzo” complessivo (ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016).
Si procederà alla conclusione del contratto attuativo anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.lgs. nr. 50/2016.
L’operatore economico è tenuto a dar corso al singolo contratto attuativo indipendentemente dall’importo dello stesso, anche se minimo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. nr. 50/2016 ai contratti attuativi dell’accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs nr. 50/2016 l’accordo quadro e i contratti attuativi verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
6. TEMPISTICHE DELLA FORNITURA
La Ditta aggiudicataria del singolo contratto attuativo dovrà consegnare i beni oggetto della fornitura
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine.
Se la fornitura viene invece classificata dall’Amministrazione come “Urgente” i beni dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data dell’ordine.
7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016 per il presente Accordo Quadro non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs nr. 50/2016 per il presente Accordo Quadro, vista l’esiguità dell’importo, non è richiesta alcuna garanzia definitiva.
8. MODALITA’ DI ESECUZIONE E PENALITA’
L’appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura entro i termini indicati nel punto 6 del presente disciplinare. Inoltre si impegna espressamente ad assicurare la continuità delle forniture, nonché la migliore qualità delle stesse.
Se l’appaltatore non avrà eseguito le forniture entro i termini previsti, sarà applicato dal Servizio Economato e Gare, una penale pari a €. 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo, che verrà detratta dall’importo della prima fattura disponibile.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora la fornitura ordinata non venisse eseguita con celerità e a regola d’arte, di revocare l’aggiudicazione.
E’ vietato all’appaltatore variare per qualsiasi ragione le forniture ordinate senza il preventivo consenso dell’Amministrazione.
9. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi, secondo quanto riportato all’art. 108 del D.Lgs. nr. 50/2016 e nei casi di seguito specificati:
• Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, nr. 62 contenente “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165.”
• Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro).
• Risoluzione di nr. 2 (due) contratti attuativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente accordo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro con l’aggiudicatario del contratto attuativo risolto, ritenendolo responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze.
• Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l’aggiudicazione degli stessi;
• In tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente accordo, anche se non richiamati nel presente articolo;
• Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
• La risoluzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C. ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze, non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C.. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario dovrà sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo contratto. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo quadro, infine, risulta ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo accordo.
10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai contratti attuativi dell’accordo quadro. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010.
In relazione a ciascun contratto attuativo il pagamento avverrà in una unica soluzione. L’appaltatore, a seguito di collaudo positivo della fornitura, emetterà fattura elettronica intestata a Comune di Corbetta – Xxx X. Xxxxxxxx, xx 00 - Xxxxxxxx ed inviata al codice univoco ufficio: UF5JYB.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario di cui sopra e l’aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Milano rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente accordo.