Contract
L’accettazione delle ns. offerte e l’invio dei campioni al ns. laboratorio implicano l’adesione alle presenti Condizioni Generali di fornitura del Laboratorio Di Xxxxxx. Eventuali condizioni particolari dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell’accettazione dei campioni.
Il Sistema Qualità prevede un costante aggiornamento dell’organizzazione con lo scopo di migliorare continuamente il servizio offerto alla clientela.
1. Definizioni
Agli effetti del contratto si intende per:
• Laboratorio Di Xxxxxx": il LABORATORIO CHIMICO DI LANDRO S.A.S., ente con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - XXXXX (XX), che effettua prove di laboratorio nel settore delle analisi chimiche e prove sui materiali.
• Cliente: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del contratto, che richiede al Laboratorio Di Xxxxxx
l’effettuazione di prove e/o la prestazione di altri servizi tra cui il campionamento;
• Campione: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità.
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio Di Xxxxxx e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte mediante accettazioni di offerte o mediante l’apposizione della firma sul modulo di conferma di incarico al momento della consegna del campione in laboratorio; in ogni caso l’invio dei campioni susseguente ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio.
L'accettazione da parte del Laboratorio Di Xxxxxx di campioni da analizzare che pervengono direttamente dal Cliente o le registrazioni di accettazione sottoscritte dal committente rappresentano l’ordine di esecuzione delle analisi in forma contrattuale.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le presenti Condizioni Generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.
Le Condizioni Generali di Fornitura sono pubblicate in Internet all’interno del sito di presentazione aziendale (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) ed inoltre disponibili in forma cartacea presso la sede del laboratorio.
3. Oggetto del contratto.
Il rapporto che si stabilisce tra il Laboratorio Di Xxxxxx ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente come oggetto la prestazione di servizi di prova e attività di assistenza tecnica per le stesse.
4. Svolgimento dell’attività.
I servizi concernenti l’attività di cui sopra verranno attuati dal Laboratorio Di Xxxxxx, sotto la responsabilità della Direzione.
5. Consegna dei campioni
Xxx non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio Di Xxxxxx a cura del Cliente o di un suo incaricato. Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale del Laboratorio Di Xxxxxx, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito. Nel caso di ritiro come sopra, il Laboratorio Di Xxxxxx garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna.
Il Cliente ha l’obbligo di informare sui rischi inerenti al materiale da sottoporre a prova identificando gli eventuali pericoli e le relative misure di prevenzione e sicurezza; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare efficacemente le corrette modalità per la manipolazione dei campioni e per il loro smaltimento.
6. Data inizio analisi
In linea generale, salvo altre indicazioni fornite al Committente in fase di accettazione, per data di inizio analisi si intende entro i 7 giorni lavorativi
dall’accettazione del campione, fatto salvo l’impegno del Laboratorio Di Xxxxxx a garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.
Per “accettazione” si intende la presa in carico fisica del campione da sottoporre ad analisi da parte del Laboratorio Di Xxxxxx.
7. Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio Di Xxxxxx ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni previste in funzione delle prove richieste. Xxxxx che non sia stato diversamente convenuto, il Laboratorio Di Xxxxxx acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi.
La conservazione di controcampioni o campioni di riserva, anche legali, da parte del Laboratorio Di Xxxxxx, nonché la durata della stessa, deve essere preventivamente convenuta per iscritto. Il Laboratorio Di Xxxxxx si impegna, in questo caso, a conservare il campione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni necessarie, per il periodo concordato.
Se non altrimenti concordato il periodo normale di mantenimento dei Campioni residui dopo le prove è di 30 giorni fatto salvo il caso dei campioni
“deperibili” che necessariamente vanno eliminati al termine delle prove.
Decorso il termine indicato, il Laboratorio Di Xxxxxx ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento. Quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato sino al termine dell’analisi e conseguente emissione del Rapporto di Prova, in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste.
8. Rapporti di prova.
Il Laboratorio Di Xxxxxx è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in lingua italiana o inglese. L’originale in formato elettronico firmato digitalmente viene consegnato al Cliente tramite posta elettronica mentre una copia elettronica conforme all’originale è archiviata dal Responsabile della Qualità. I Rapporti di Prova vengono emessi in conformità alle norme
generali sull’accreditamento dei laboratori.
L’emissione di Rapporti di Prova secondo formati diversi, corrispondenti a specifiche esigenze del Cliente, deve essere richiesta per iscritto in fase di incarico; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull’accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo deve essere preventivamente concordato con il Cliente.
I Rapporti di Prova vengono emessi, di norma, su modulistica codificata dal sistema gestionale del laboratorio.
Il Laboratorio Di Xxxxxx non si assume la responsabilità per la perdita, l’alterazione o la diffusione non intenzionale dei dati e/o informazioni
dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del proprio controllo diretto. È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta dell’emittente.
Il Laboratorio Di Xxxxxx provvede all’archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della propria copia dei Rapporti di Prova per un periodo non inferiore a 48 mesi secondo modalità previste dalla vigente normativa. Ove non diversamente ed espressamente concordato con il Cliente il Laboratorio Di Xxxxxx conserva i dati grezzi relativi alle analisi e alle prove/tarature effettuate per un periodo non inferiore a 48 mesi.
9. Identificazione dei metodi di prova.
Su richiesta del Cliente il Laboratorio Di Xxxxxx fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure di effettuazione delle prove. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione. In caso di mancanza di riferimenti a normative/metodi di prova sui documenti contrattuali emessi dal Cliente il Laboratorio Di Xxxxxx selezionerà il metodo/normativa di prova riportato nell’offerta/listino di riferimento o tra questi selezionerà quello considerato più indicato in relazione alla prova richiesta, tipologia e morfologia del campione, quantità disponibili, livelli di determinazione richiesti ecc.
Il Sistema Qualità del laboratorio prevede il sistematico aggiornamento dei metodi di prova al fine di ottimizzare il servizio.
10. Altre prestazioni connesse ai Rapporti di Prova.
Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova (quali, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione dell’Assistenza Tecnico-Scientifica e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
Il laboratorio Di Xxxxxx si riserva il diritto di utilizzare strutture esterne competenti per l’esecuzione dei servizi offerti a meno che non vi sia esplicito divieto da parte del cliente in fase di ordine. Tale requisito non si applica a eventuali prove accreditate EN 17025 per le quali il Laboratorio Di Xxxxxx non utilizza in nessun caso strutture esterne. Il Laboratorio si assume la responsabilità per il lavoro subappaltato con l’esclusione del caso in cui è il cliente o l’autorità in ambito regolamentato che specifica quale ente subappaltato debba essere utilizzato.
11. Regola decisionale
Se non diversamente richiesto da norme e specifiche tecniche applicate o concordato con il cliente, le dichiarazioni di conformità basate sul confronto tra i risultati e valori di riferimento sono riportate senza tener conto dell'incertezza di misura. (Regole del rischio condiviso)
12. Modifiche ai Rapporti di Prova.
Modifiche ed integrazioni ai Rapporti di Prova: sono gestite, previa autorizzazione del Laboratorio Di Xxxxxx, tramite emissione di un nuovo Rapporto di Prova che include il riferimento al Rapporto di prova modificato, la motivazione della modifica e indicazione sui dati che sono modificati o integrati.
13. Rispetto della Normativa antinfortunistica.
Il Laboratorio Di Xxxxxx nello svolgimento delle proprie attività e servizi, applica e ottempera alle prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del DL 81/2008 e succ. mod., anche nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività presso le sedi dei committenti o altre sedi altrimenti concordate, limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant’altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica – proprietà, comodato, locazione, etc. – del personale del Laboratorio Di Xxxxxx.
14. Tutela della privacy (GDPR UE 679/2016 e ss.mm.ii).
In ossequio al Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Committente è informato che presso gli archivi del Laboratorio Di Xxxxxx verranno raccolti dati che lo riguardano, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura.
Tali dati sono trattati in accordo alla Politica Privacy del laboratorio disponibile e consultabile sul sito web aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
15. Obbligo di riservatezza e informazioni varie.
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
16. Reclami/contestazioni.
Il Laboratorio Di Xxxxxx, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, considera impegnativi i reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.
Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
17. Termini di pagamento.
Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio Di Xxxxxx devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.
Il pagamento deve eseguirsi con le modalità esplicitate in fattura. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.
18. Foro competente.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Cremona.
19. Significato dell’Accreditamento
Informazioni circa il significato dell’Accreditamento sono consultabili sul sito web aziendale alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx.
la direzione:
XXXXXX DI XXXXXX