Gestione Rifiuti Urbani
Gestione Rifiuti Urbani
Supporto specialistico
Ente D’Ambito Salerno
Convenzione tra EdA e
Sub-Ambito Distrettuale Schema - Tipo
Gennaio 2022
Informazioni per archiviazione del documento (uso interno) | |
Linea di intervento | 2 – Know-how development |
Attività | 2.2 – Supporto specialistico |
Work package | 2.2.1 – Affiancamento on-the-job |
Tipologia di documento | ☐ Documento di lavoro ☒ Output |
Tipologia di output (se del caso) | Schemi di atti amministrativi (r2.2.6) |
Versione attuale | 01 |
Data rilascio | 13 gennaio 2022 |
Versione precedente | - |
Data rilascio versione precedente | - |
Descrizione sinottica | Schema di convenzione tra Ente d’Ambito e Sub-Ambito Distrettuale, finalizzata a regolare i rapporti tra l’EdA stesso e i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni di committenza relative al segmento labour intensive del servizio rifiuti. Il documento è predisposto in attuazione della L.R. 14/2016 e in coerenza con le relative Linee Guida Regionali. |
Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000
Tra
l'Ente d’Ambito Salerno
E
il Comune di (Comune Capofila del SAD intercomunale non capoluogo)
per l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 24 L.R. 26/05/2016, n. 14
SCHEMA - TIPO
L'anno ………… il giorno …….. del mese di ……………………, in , nella sede
del Comune di …………….. innanzi a me, Dott. …………….., Segretario Generale del Comune di…….. come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell’Ente sono presenti i signori:
- ………………………………………………………………….……………………, nella qualità di Presidente dell'Ente d’Ambito Salerno (di seguito EdA ), codice fiscale
………………………….
- …………………………………………………………………………………… nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di ……………………, codice fiscale …………………… designato quale Comune Capofila del SAD denominato ;
comparenti, della cui identità personale e poteri io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, i quali in rappresentanza dei rispettivi Enti di appartenenza, convengono quanto appresso.
Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e smi “Norme in materia ambientale” e, in particolare, gli
artt. 198 e ss.;
Visto il comma 1, dell’art 3 bis del Decreto Legge 138/2011 e smi, che prevede l’obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi;
Visto il comma 1 bis, dell’art 3 bis del Decreto Legge 138/2011, introdotto dalla Legge 221 del 17/12/2012, di conversione del D.L. 179/2012 e smi, il quale prevede che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo
degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1” del medesimo
art. 3 bis;
Considerato che il richiamato art. 3-bis ha previsto che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
Visto il Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012 e smi, che ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato (art. 25, comma 4);
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” il quale prevede, al comma 1, che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
Visto il comma 2 del citato articolo 30, il quale prevede che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
Visto l’art 1, comma 527 della legge 205/2017 e smi che ha attribuito ad ARERA le competenze in materia di regolazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”, recante disposizioni atte ad implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, riordinando la normativa regionale di settore attraverso la definizione di un riassetto della governance mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;
Visto che l’art. 7, comma 1, lettera c), ha definito l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come “la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”;
Visto che l’art. 7, comma 1, lettera c), ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come “la dimensione territoriale, interna all’ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”;
Visto l’art. 23, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, in base al quale, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così articolati:
• Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
• Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
• Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
• Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
• Ambito territoriale ottimale Avellino;
• Ambito territoriale ottimale Benevento;
• Ambito territoriale ottimale Caserta;
• Ambito territoriale ottimale Salerno;
Visto l’art. 24, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, il quale stabilisce che, al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006 e smi;
Dato atto che
- l’EDA Salerno, sentiti i Comuni, ha ripartito il territorio dell’ATO Salerno in 10 SAD
oltre il Comune Capoluogo costituito in SAD, sulla base dei seguenti criteri:
▪ popolazione o bacino di utenza
▪ densità abitativa
▪ caratteristiche morfologiche e urbanistiche
▪ logistica, in funzione della dislocazione degli impianti
▪ limite demografico;
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 06.08.2020, è stata approvata la Relazione Preliminare di Piano d’Ambito contenente l’articolazione dell’ATO Salerno in SAD, le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato e la dotazione impiantistica prevista per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce delle indicazioni del Piano Regionale.
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, l’EDA Salerno ha approvato il Preliminare di Piano d’Ambito Territoriale ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016, aggiornato con successiva Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 29.07.2021, su cui ha avviato la procedura di VAS integrata con la Valutazione d’Incidenza- CUP 9107;
- nel Preliminare di Piano è prevista una suddivisione verticale tra l’attività cd. “capital intensive”, inerente alla gestione dell’impiantistica pubblica a servizio dell’ATO Salerno, che è stata affidata in house providing alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A., e l’attività cd. “labour intensive”, inerente alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, che dovrà essere affidata ad un “gestore unico” per Sub Ambito Distrettuale (SAD);
Visto l’art. 24 comma 4 della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 che assegna ai Comuni ricadenti nel SAD la facoltà di regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale mediante stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto l’art. 24, comma 6 bis, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 il quale prevede che “In deroga alle competenze attribuite all'EdA dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo”;
Visto l’art 25, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, che fa “obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge”;
Visto l’art. 27, comma 1, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, che istituisce gli organi dell’Ente d’Ambito (EdA);
Visto l’art. 34, comma 9bis, della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, 9 bis, il quale prevede che “Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d’ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piani d’ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all’approvazione definitiva dei piani d’ambito”.
Visto che i Comuni del SAD hanno espresso la volontà di appartenere al SAD denominato “…………..”, nonché di avvalersi della facoltà prevista all’art. 24 co. 6 bis della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, esprimendosi nelle rispettive Giunte Comunali;
Visto il verbale di assemblea del in cui è stato designato il Comune di
quale Comune Capofila;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 24, della L.R. n. 14/2016 s.m.i., a definire con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, i rapporti tra i Comuni associati del SAD per lo svolgimento delle relative funzioni affidate dall’EdA anche per quanto riferito ai modelli operanti di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed all’individuazione del soggetto gestore;
Tutto quanto sopra premesso, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2- DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente convenzione nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 14/2016 s'intendono per:
a) Ciclo industriale dei rifiuti solidi urbani: l'insieme dei segmenti del servizio, costituiti dallo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
b) Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani: la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti mediante l'eventuale realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento secondo le migliori tecniche disponibili;
c) Segmento Labour intensive: comprende l’espletamento dei servizi di spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché di gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta;
d) Ambito Territoriale Ottimale (ATO): la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
e) Sub - Ambito Distrettuale (SAD): la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale;
f) Ente d'Ambito (EdA): l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti.
Art. 3 - OGGETTO
1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 24, comma 6 L.R. n. 14/2016, in un'ottica di valorizzazione dei principi di efficienza efficacia ed economicità e comunque nel rispetto di criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo
152/2006, nonché di quanto previsto nel Piano d'Ambito,1 i rapporti tra l'XxX Xxxxxxx ed i Comuni del SAD rappresentati dal Comune di (nella sua qualità di Comune Capofila all’uopo delegato alla stipula della presente convenzione) per lo svolgimento coordinato delle funzioni amministrative “di individuazione del soggetto gestore del servizio cd. Labour intensive di gestione dei rifiuti all'interno del Sub Ambito Distrettuale e affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti”.
2. In particolare, rientrano nell'ambito della presente convenzione:
a) la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, specificando le singole attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto definito dal Piano d'Ambito;
b) le parti del servizio del ciclo integrato oggetto di affidamento;
c) le modalità di individuazione del gestore (o dei gestori) del servizio sul territorio del SAD;
d) l'individuazione delle cose e dei beni principali e strumentali all'erogazione del servizio, il titolo di appartenenza, la loro destinazione ed uso;
e) la durata degli affidamenti, eventuali rinnovi o proroghe ove consentiti;
f) il regime transitorio degli affidamenti;
g) il regime tariffario, nel rispetto di quanto definito dal Piano D'Ambito;
h) i contenuti minimi del contratto di servizio;
i) il regime (inadempimento, penali, etc..) e l’individuazione delle rispettive
responsabilità;
j) possibili forme di conservazione del rapporto negoziale/convenzionale.
- …….
3. Fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito, rientrano nel Servizio oggetto di affidamento le seguenti attività:
a) Servizi base;
b) Servizi aggiuntivi a richiesta, complementari ai servizi base;
1 Preliminare di Piano d’Ambito Territoriale ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 14 del 29.07.2021, su cui l’EDA ha avviato la procedura di VAS integrata con la Valutazione d’Incidenza- CUP 9107.
c) Gestione razionale delle infrastrutture, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione dei rifiuti urbani cd. labour intensive;
d) Pianificazione, progettazione e realizzazione, manutenzione, vigilanza e custodia delle infrastrutture e degli impianti fissi e non previsti nel Piano d'Ambito;
e) rimozione dei rifiuti abbandonati/combusti;
f) previsioni pianificatorie in relazione a situazioni emergenziali e/o straordinarie;
g) ......
4. Costituiscono attività esterne al servizio, ai sensi della regolazione di ARERA, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del MTR-2, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane;
- ….
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di cui alla presente Convenzione, le parti costituiscono forme di consultazione, coordinamento e raccordo, tenuto conto che il soggetto che dirige, controlla, vigila e indirizza la governance del ciclo integrato dei rifiuti è l’Ente d’Ambito. Tali forme di consultazione, coordinamento, raccordo, intesa non possono dare luogo a enti o organismi dotati di personalità giuridica o di soggettività, essendo espressione dell’autonomia negoziale delle parti. In ogni caso le stesse non danno luogo a oneri, spese o costi di alcun tipo.
2. Le parti possono adottare decisioni esecutive anche mediante teleconferenza o altra idonea modalità.
3. Le parti si avvalgono ordinariamente di personale dell'EdA e del Comune per lo svolgimento delle attività comuni necessarie all'attuazione della presente convenzione.
4. Le spese di funzionamento dell’Ufficio Unico di SAD devono essere previamente autorizzate dall’EDA e saranno rimborsate soltanto previa puntuale rendicontazione delle stesse.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Le parti, al fine della corretta attuazione della presente Convenzione, si impegnano a:
a) operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e reciproca collaborazione;
b) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, e le decisioni assunte con le modalità di cui all'art. 4;
c) rispettare i vincoli dalla regolazione dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni;
d) rispettare gli atti di regolazione emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati e dagli altri Enti/Organismi competenti;
e) adeguare e coordinare le reciproche norme disciplinari e regolamentari;
f) armonizzare le rispettive procedure negoziali e amministrative e le metodologie di svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio;
g) adeguare l'organizzazione della propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
h) contribuire in modo leale e in buona fede al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di svolgimento del servizio, proponendo ed adottando tempestivamente le soluzioni del caso;
i) coordinare e semplificare gli aspetti economici e finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento, ecc…) inerenti i servizi oggetto del segmento di ciclo integrato per la quota di pertinenza;
j) adeguare, in particolare, le previsioni disciplinari, negoziali e/o regolamentari ai principi di tendenziale pareggio di bilancio, di imparzialità, di semplificazione, di digitalizzazione dei documenti, di conseguimento della performance, di efficacia, efficienza e massima economicità delle procedure e della gestione del ciclo dei rifiuti;
k) rispettare la normativa comunitaria nazionale e regionale.
2. I Comuni convenzionati ricompresi nel SAD , tenendo conto delle modalità
organizzative di cui all’art. 4, provvedono a:
a) predisporre e adottare i provvedimenti prodromici all’affidamento del servizio, inclusa la relazione ai sensi dell’art. 34 comma 20 del Decreto Legge 179/2012. Tale provvedimento è adottato sulla base delle valutazioni svolte in accordo con l’EdA, incluse, in caso di affidamento in house dei servizi quelle prescritte dall’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
b) gestire le procedure di affidamento del segmento di servizio cd. Labour intensive, curando, altresì, la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
c) armonizzare i contenuti del contratto di servizio con gli standard qualitativi e
quantitativi di servizio definiti dall’EdA all’interno del Piano d’Ambito;
d) condividere con l’EdA la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni
affidate o svolte in economia;
e) fornire la documentazione e le informazioni di propria pertinenza, per
l’assunzione, da parte dell’EdA, dei provvedimenti dettati dal Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA per ciascun periodo regolatorio. condividere con l’EdA, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e tutela e
trattamento dei dati personali, l’anagrafe tariffaria e i relativi aggiornamenti, ivi inclusi gli archivi afferenti la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario.
3. L'Eda, nello svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto delle modalità
organizzative di cui all’art. 4, provvede a:
a) collaborare con i Comuni del SAD per le attività istruttorie e valutative funzionali agli adempimenti prodromici all’affidamento, anche ai fini della rispondenza delle scelte dei Comuni con i contenuti del Piano d’Ambito;
b) consolidare tempestivamente le informazioni e il/i PEF ricevuto/i dai Comuni del SAD con gli analoghi dati e documenti relativi alle gestioni in essere sul territorio dell’ATO, ai fini della definizione dei corrispettivi del/i servizio/i e trasmissione delle conseguenti deliberazioni ad ARERA;
c) autorizzare preventivamente le spese di funzionamento dell’Ufficio Unico di
SAD;
d) liquidare all’Ufficio Unico di SAD le spese di funzionamento previa analitica rendicontazione delle stesse.
4. Le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 5 - DURATA
1. La presente Convenzione ha durata pari a quella del Piano d’Ambito Territoriale e comunque termina alla scadenza dello stesso. La stessa potrà essere eventualmente oggetto di rinnovo in caso di revisione di Piano.
Art. 6 – RINVIO. FORO COMPETENTE.
1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, alla normativa vigente. In caso di dubbi o controversie è pregiudiziale un accordo bonario tra le parti, tenuto conto che l’interesse pubblico al buon andamento della gestione del ciclo dei rifiuti è prevalente. In caso di mancato accordo, foro competente è quello ove ha sede l’EdA.
ART 7 – REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE
1. Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l’Agenzia delle Entrate con spese equamente suddivise a carico delle Parti sottoscriventi, salvo diverso accordo.
2. La convenzione valida ed efficace deve essere sempre pubblicata in forma aggiornata e agevolmente visibile nei siti istituzionali degli Enti d’Ambito. La pubblicazione ha effetto di pubblicità notizia.
3. Le parti si impegnano a mettere a disposizione tempestivamente la documentazione e le informazioni richieste dalla Regione.