RISERVE TECNICHE E REQUISITI DI SOLVIBILITÀ
RISERVE TECNICHE E REQUISITI DI SOLVIBILITÀ
Nuove normative
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (IAS) / INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) PER I CONTRATTI ASSICURATIVI
Nel 1973 è stato istituito un organismo denominato International Accounting Standards Committee (IASC) con l’obiettivo di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. I principi contabili messi a punto dallo IASC sono stati denominati IAS.
Nel 2001 lo IASC è stato ristrutturato e ridenominato International Accounting Standards Board
(IASB). I principi contabili emanati dallo IASB sono denominati IFRS.
Obiettivo: assicurare un elevato grado di trasparenza e comparabilità dei bilanci delle imprese, fornendo informazioni affidabili su tutti gli aspetti rilevanti affinché i bilanci di esercizio siano una rappresentazione fedele della reale situazione patrimoniale delle imprese.
Molto importante perché i diversi agenti del mercato (azionisti, potenziali investitori, Autorità di vigilanza, assicurati, …) possano prendere decisioni in modo adeguato.
Alcune motivazioni:
globalizzazione dei mercati: molte grandi aziende non lavorano su un mercato nazionale,
esigenza di limitare il verificarsi di disastri finanziari (es. ENRON (USA), Parmalat, Cirio, Fondiaria SAI),
per l’Unione Europea elemento essenziale per la realizzazione di un mercato unico.
Gli standard contabili prevedono
Modello contabile: Assets/Liabilities. Si devono valutare le attività e le passività; i costi e ricavi sono determinati dalla variazione di valore di attività e passività.
Modello di valutazione: Fair Value.
Fair Value: corrispettivo al quale una attività può essere scambiata o una passività trasferita, in una transazione tra terzi che siano parti informate e consenzienti, in normali condizioni di mercato.
Per gli strumenti trattati in mercati regolamentati il prezzo di mercato è considerato il miglior indicatore del fair value: per tutte le attività e passività trattate su un mercato il fair value è diventato sinonimo di valore di mercato.
Per gli strumenti che non sono trattati su un mercato si dovrebbe arrivare ad una valutazione di
“tipo mercato” (market consistent o mark-to-market).
La Commissione Europea aveva stabilito di rendere obbligatoria l’adozione degli standard contabili internazionali, per tutte le imprese della UE quotate su un mercato regolamentato, a partire dal 2005.
Nel settore assicurativo c’è stata una netta opposizione: nei bilanci delle imprese assicuratrici ci sono voci che non corrispondono a strumenti trattati nei mercati; in particolare, le riserve tecniche.
E’ apparso presto chiaro che la data del 2005 non avrebbe potuto essere rispettata per il settore assicurativo.
Lo IASB ha deciso di suddividere il progetto dell’introduzione dei nuovi principi contabili internazionali per il settore assicurativo in due fasi:
Fase I Introdurre solo alcune variazioni nelle procedure contabili, nella direzione IAS/IFRS, con la pubblicazione di IFRS 4-Insurance Contracts, il 31 marzo 2004, entrato in vigore nel 2005. IFRS 4-Insurance Contracts è un interim standard.
Fase II Introdurre la rendicontazione di bilancio secondo i nuovi principi contabili. L’entrata in vigore della Fase II doveva essere resa effettiva a partire dal 2007, poi 2008, … . Dapprima è entrata in vigore la nuova normativa sui requisiti di solvibilità Solvency II, 1 gennaio 2016. In seguito, è stato pubblicato lo standard IFRS 17-Insurance Contracts, il 18 maggio 2017. L’entrata in vigore era prevista per il 2021, rinviata al 2023.
REQUISITI DI SOLVIBILITÀ. SOLVENCY I, SOLVENCY II
Per garantire la solvibilità e la stabilità finanziaria, a tutela dei contraenti e dei beneficiari, le imprese di assicurazione devono disporre di mezzi finanziari commisurati agli impegni assunti:
adeguate riserve tecniche,
una riserva marginale, libera da impegni, identificabile sostanzialmente con il patrimonio dell’impresa.
La problematica delle garanzie finanziarie è stata affrontata in ambito della Comunità Europea (CE) con l’obiettivo di arrivare ad una normativa unica per
riserve tecniche: criteri di valutazione e indicare idonee attività a copertura;
capitale a garanzia della solvibilità: entità minima e indicare le componenti del capitale netto (e altre) che determinano tale capitale;
definire i compiti e gli interventi delle Autorità di Xxxxxxxxx.
Nei primi anni ’70 sono state emanate Direttive (1973/239/CE) su tali aspetti, che sono state recepite dagli Stati Membri.
Dai primi anni ’90 la CE ha iniziato a lavorare ad un progetto di revisione delle normative sulle garanzie finanziarie.
Una prima fase, detta SOLVENCY I, si è conclusa con l’emanazione delle Direttive 2002/12/EC, 2002/13/EC.
E’ seguita una seconda fase che ha portato alla Direttiva 2009/138/CE, detta SOLVENCY II, entrata in vigore il 1 gennaio 2016.
SOLVENCY I
Requisiti di capitale per l’esercizio t+1.
Margine di solvibilità disponibile (MSD): in sostanza, patrimonio libero da impegni.
Margine di solvibilità richiesto (MSR): entità minima del MSD,
} max
|
+ = ⎧ 0,16 PT (t) + 0,02 min{PT (t), a}
{0,5, g(t) }
{
b
|
MSR(t
1 ) max |
⎩
J
| 0,23 S(t)
+ 0,03 min{S(t), }
PT (t)
premi lordi contabilizzati nell’ultimo esercizio, per lavoro diretto e indiretto, al netto delle tasse,
S(t)
media delle competenze sinistri negli ultimi tre esercizi (negli ultimi sette se l’impresa esercita esclusivamente o prevalentemente assicurazioni dei rami credito, tempesta, grandine, gelo), al lordo della riassicurazione,
g(t grado di conservazione, il rapporto tra la somma delle competenze sinistri al netto e al lordo della riassicurazione, negli ultimi tre esercizi,
a 61.300.000, nel 2013
b 42.900.000, nel 2013
Quota di garanzia: limite minimo di sicurezza, il margine di solvibilità non può scendere in nessun caso al di sotto di tale limite,
Q(t +1 ) = max|⎧ 1 MSR(t +1 ), c|
{ }
|⎩ 3 |J
c 3.500.000, nel 2013, se l’impresa esercita RCA
Alcune motivazioni che hanno portato a rivedere le garanzie finanziarie:
Inadeguatezza della formula del MSR,
Fornire una visione più adeguata dell’esigenza del capitale di solvibilità, tenendo conto delle diverse fonti di rischio,
Mutamento del quadro normativo (es. liberalizzazione tariffaria),
Calo dei proventi dagli investimenti,
Contenimento dei margini di profitto anche a seguito di concorrenza più accentuata,
Gruppi assicurativi di grandi dimensioni, con strutture dei rischi più complesse e articolate,
Pressione degli azionisti per contenere il capitale impiegato, per ottenere maggiore redditività,
Necessità di modificare i criteri di valutazione Attivi/Passivi richiesta da IAS/IFRS,
Introdurre un sistema di solvibilità che consenta di fronteggiare crisi dei mercati.
I soggetti coinvolti
INSURANCE COMMISSION: organismo legislativo e di regolamentazione della Comunità Europea
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority): Autorità Europea di Vigilanza per il settore assicurativo; in precedenza CEIOPS, organismo composto dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza dell’UE, poi trasformato.
Principali atti normativi
DIRETTIVA 2009/138/CE (detta Solvency II)
Preceduta e seguita da studi di impatto quantitativo o Quantitative Impact Studies (QIS) QIS1 (marzo 2006), QIS2 (maggio 2006), QIS3 (aprile 2007) QIS4 (aprile 2008), QIS5 (luglio 2010), LTGA (Long Term Guarantee Assessment, gennaio 2013) e Consultation Papers volti a:
ottenere informazioni per definire gli approcci di valutazione dei requisiti patrimoniali,
valutare la praticabilità delle procedure di calcolo,
verificare gli impatti dei nuovi requisiti.
EIOPA-DOC-12/362, 18 October 2012 Technical Specifications for the the Solvency II valuation and Solvency Capital Requirements calculations (Part I)
DIRETTIVA 2014/51/EU (detta Omnibus II), 16 aprile 2014, che completa la Direttiva Solvency II e perfeziona il nuovo quadro sulla regolamentazione delle assicurazioni e della vigilanza nell’Unione Europea.
Comprende anche disposizioni per il rinvio del termine di recepimento e di applicazione della Direttiva Solvency II, spostandolo al 1 gennaio 2016.
EIOPA “Technical Specifications for the Preparatory Phase”, 30 aprile 2014, che contiene le specifiche tecniche che saranno usate come base per Solvency II nella fase preparatoria durante il 2014 e il 2015.
EUROPEAN COMMISSION “Delegated Act on Solvency II”, 10 ottobre 2014, che contiene regole per l’implementazione di Solvency II.
…
Sono stati emanati numerosi Regolamenti IVASS per il recepimento delle nuove normative nell’ordinamento italiano.
SOLVENCY II
E’ una Direttiva Quadro che enuncia i principi fondamentali in tema di requisiti di solvibilità e definisce un sistema a tre pilastri.
Solvency II
I pilastro Minimum financial requirement | II pilastro Supervisory Review process | III pilastro Market disclosure |
• Riserve tecniche
• Requisiti di capitale
•Attivi a copertura delle riserve
•Fondi propri ammissibili ai fini del capitale di solvibilità
Supervisione organi di vigilanza
Risk Management
Obblighi di informativa nei
confronti degli organi di vigilanza e del mercato
I PILASTRO
Considera i requisiti quantitativi e comporta che le imprese debbano detenere adeguate riserve tecniche; idonee attività a copertura delle riserve tecniche; un adeguato ammontare di capitale di solvibilità, in relazione complesso dei rischi che gravano sull’impresa, e definisce i fondi propri ammissibili a costituire il capitale di solvibilità.
III PILASTRO
Obblighi di fornire informazioni e spiegazioni nei confronti degli organi di vigilanza e del mercato.
II PILASTRO
Oltre al controllo da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx, si incoraggiano le imprese a sviluppare ed utilizzare un adeguato sistema di risk management, ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), per trattare con processi e decisioni appropriate
sia i rischi che possono essere valutati quantitativamente (es. quelli del primo pilastro),
sia i rischi che non si prestano a valutazioni quantitative (es. reputational risk: perdita di fiducia da parte dei consumatori causata da scelte inadeguate o errori operativi).
Si vuole che vi sia una adeguata governance dell’impresa (Risk management, Funzione attuariale, Internal Audit, Compliace).
Risk management è il nome della disciplina che ha come obiettivi:
• l’analisi dei rischi ai quali è soggetta un’azienda, un’impresa assicuratrice, una banca, …;
• l’individuazione di azioni per far fronte a tali rischi.
Si parla anche di Enterprise Risk Management (ERM).
Un processo di risk management può essere visto come composto dalle seguenti fasi:
identificazione dei rischi (risk identification),
valutazione dei rischi (risk assessment), si devono valutare il numero e l’entità delle perdite che possono essere causate da rischi, mediante l’introduzione di adeguati modelli probabilistici,
analisi delle possibili azioni per fronteggiare i rischi: 1) azioni di controllo (loss control): prevenzione, riduzione o eliminazione; 2) azioni per finanziare le possibili perdite (loss financing): es. riassicurazione, …
scelta dell’azione o delle azioni da intraprendere,
controllo (monitoring).
Funzione attuariale
Alcuni dei compiti:
Riserve tecniche: controllo sulle metodologie di valutazione e ipotesi; verifiche sulla qualità dei dati; convalida della valutazione.
Supporto alla politica di sottoscrizione e di riassicurazione.
Reportistica interna, destinata agli organi amministrativi, ed esterna, destinata all’Autorità di vigilanza.
Supporto attuariale alla funzione di Risk management: supporto sul sistema di gestione dei rischi; sulla predisposizione di modelli per determinare il capitale di solvibilità; controllo della qualità dei dati.
I PILASTRO: Requisiti di capitale
Assets
Free surplus |
MCR |
Liabilities |
Economic Balance Sheet
} SCR
Due misure di capitale
SCR: Solvency Capital Requirement
MCR: Minimum Capital Requirement
Il MCR corrisponde ad un importo di fondi propri al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile. E’ calcolato con una formula semplice. Non può essere inferiore al 25% del SCR.
SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT
BSCR requisito di solvibilità di base;
SCRop requisito di solvibilità per rischi operativi: rischi derivanti da processi interni inadeguati (es. infedeltà dei dipendenti), ma anche da processi esterni (es. rischi giuridici);
Adj aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (-);
UNDERWRITING RISKS (Life, Non-life, Health) derivanti dal processo di sottoscrizione: calcolo dei premi (tariffazione), valutazione delle riserve, eventi catastrofali;
MARKET RISKS derivanti da fluttuazioni di prezzi di mercato: tassi di interesse, obbligazioni, azioni, valuta, liquidità, …;
DEFAULT (CREDIT) RISKS derivanti da inadempienze di debitori;
INTANGIBLE RISKS rischi immateriali, es. reputational risk.
IL MODULO DEL RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L’ASSICURAZIONE NON VITA
Tipologie di rischio considerate:
• Rischio di premio e di riserva (premium and reserve risk);
• Rischio di abbandono (lapse risk);
• Rischio catastrofale (catastrophe risk).
PREMIUM AND RESERVE RISK
Sono le principali fonti per il rischio di sottoscrizione non-vita (sono considerate in un’ottica monoannuale).
PREMIUM RISK: è relativo alle polizze esistenti, non scadute, e alle polizze che saranno stipulate nel periodo (inclusi i rinnovi). Include
per contratti stipulati in precedenza, il rischio che la riserva premi in ingresso più le rate di premio da riscuotere risultino insufficienti a coprire i sinistri e le spese che si verificheranno nel periodo, per tali contratti,
per contratti stipulati durante il periodo, il rischio che i premi incassati siano insufficienti a coprire i sinistri (pagati + riservati) e le spese che si verificheranno nel periodo, e la riserva premi in uscita, per tali contratti.
Ricordare
RP (t) + PT (t + 1) – R (t + 1) – (Snew(t + 1) + Rnew(t + 1) + E(t + 1))
L P S
CP(t+1)
RESERVE RISK: deriva dalla “variabilità” legata ai pagamenti per i sinistri sia nelle scadenze, sia negli importi. Ciò può comportare che la riserva sinistri in entrata non sia adeguata per coprire pagamenti nel periodo e l’accantonamento a riserva in chiusura, per sinistri avvenuti in precedenza.
Ricordare
RS(t)– S
( old
(t + 1)+ Rold
S
(t + 1)
LAPSE RISK: rischi legati all’esercizio di opzioni circa il rinnovo o l’abbandono dei contratti da parte degli assicurati (opzione di rescindere il contratto prima della scadenza; opzione di rinnovo del contratto a condizioni precedentemente stabilite).
CATASTROPHE RISK: rischio di perdite o variazioni di valore delle passività legate alle difficoltà di valutare i premi e le riserve in relazione ad eventi estremi o eccezionali.
Si distingue tra: SCR per catastrofi naturali (terremoti, uragani, tempeste, …); SCR per catastrofi provocate dall’uomo; SCR per riassicurazioni non proporzionali per danni a beni da rischi catastrofali; …
APPROCCI PER DETERMINARE I REQUISITI DI CAPITALE
Per ogni sottomodulo, il SCR dovrebbe corrispondere al capitale di cui l’assicuratore deve disporre per limitare la probabilità di rovina al 0.5%, considerando un orizzonte temporale di 12 mesi. La Direttiva propone come misura di rischio il VaR al 99.5%.
Si deve tenere conto di effetti di diversificazione/correlazione. A tale fine, si può usare