MINISTERO DELLA DIFESA
M_D GCIV REG2017 0054590 11-09-2017
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
2° Reparto
A TUTTI GLI ENTI
OGGETTO: Disciplina attività extraistituzionali. Lavoro occasionale. D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Seguito Circolari: a) n. 11932 del 14/02/2006
b) n. 29556 del 18/04/2006 con annesso D.I. 3/11/2005
Abrogazione Circolare n. 635298 del 02/08/2012 e paragrafi 1 e 2 Circolare n. 629616 del 26/06/2012
1. QUADRO NORMATIVO
In attuazione della delega contenuta nella L. n. 183/2014 (del Jobs Act), il Governo ha varato il D.Lgs. n. 81/2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”. Il provvedimento, in vigore dal 25/06/2015, ha abrogato, in particolare, gli artt. da 61 a 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, relativi al lavoro a progetto e al lavoro occasionale, nonché gli artt. da 70 a 73 del medesimo D.Lgs., relativi alle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti.
Resta, invece, in vigore l’art. 74 del citato D.Lgs. n. 276/2003 relativo alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, in particolare, con specifico riguardo alle attività agricole , il disposto stabilisce che non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Il citato X.Xxx. n. 81/2015 all’art. 48, in sostituzione degli articoli abrogati, ha disciplinato le prestazioni occasionali di tipo accessorio stabilendo che il pagamento delle suddette prestazioni avvenisse a mezzo voucher.
Tuttavia, il citato articolo 48, insieme agli art. 49 e 50, relativi alle prestazioni di lavoro
accessorio, sono stati abrogati dal D.L. n. 25/2017 convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n.
49. In particolare, l’art. 1, comma 2 del citato D.L., ha disposto che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del citato decreto, e quindi, alla data del 17 marzo 2017, possono essere utilizzati esclusivamente fino al 31 dicembre 2017. Al riguardo, l’INPS, con il messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017, ha fatto presente che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. Pertanto, solo per i rapporti di lavoro di tipo accessorio già sorti alla data del 17 marzo 2017 con il perfezionamento della procedura di acquisto dei voucher, fino al 31 dicembre 2017 continueranno ad applicarsi i criteri di individuazione e i limiti fissati dalle norme abrogate.
Successivamente, con il Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stato introdotto il nuovo contratto di lavoro occasionale che ha sostituito la precedente tipologia contrattuale di lavoro accessorio.
2. PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI
Il X.Xxx. n. 81/2015, come indicato in premessa, ha abrogato, tra gli altri, gli artt. dal 61 al 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, disciplinanti il lavoro a progetto e occasionale. Pertanto, la definizione relativa alle prestazioni occasionali di lavoro di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, come integrato dall’art. 48, comma 7, L. n. 183/2010, che indicava come occasionali “…i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro…” è abrogata.
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Date: 2017.09.11 09:27:50 CEST
L’art. 54 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha ora disciplinato la materia statuendo al comma 1 che per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla medesima norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale - e dei limiti economici ivi indicati, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare:
A)- Ambito di applicazione
Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali:
● le persone fisiche , non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare;
● gli altri utilizzatori/committenti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro con l’utilizzo de l contratto di prestazione occasionale, ossia il contratto mediante il quale un soggetto, nell’ambito dell’attività professionale o di impresa, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo sotto specificati, alle condizioni e con le modalità previsti. Hanno il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale:
a) gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) le imprese del settore agricolo, salvo talune eccezioni;
c) le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) coloro che operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
B)- Compensi: limiti
È possibile, entro i limiti e con le modalità previste, acquisire prestazioni di lavoro occasionali, per tali intendendosi le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile :
a)- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori/committenti, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b)- per ciascun utilizzatore/committente, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c)- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore/committente, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
C)- Regime sanzionatorio
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo sopra indicato, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore
nell’arco dello stesso anno civile , il relativo rapporto si trasforma da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di conseguenza, il pubblico dipendente che nel corso della prestazione abbia superato detti limiti ( compenso superiore a €. 2.500 per ciascun committente; compenso superiore a €.
5.000 per la totalità dei committenti; prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile ), incorrerà nel regime delle incompatibilità di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.
Per quanto attiene alla procedura di accesso alle prestazioni si rimanda alla Circolare dell’INPS n.
107 del 05/07/2017 esplicativa dell’art. 54 bis succitato.
In ogni caso, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale, fermi restando i limiti economici e temporali suddetti, verificata l’assenza, anche potenziale di conflitto di interesse, e la
compatibilità dell’attività da autorizzare con i compiti e doveri d’ufficio, si indicano di seguito le caratteristiche generali che contraddistinguono questa tipologia di prestazioni lavorative :
- la prestazione occasionale deve riguardare un’attività non professionale;
- non deve avere ad oggetto un’attività svolta in maniera abituale né deve avere vincoli di orario;
- non deve svolgersi con continuità di tempo: la durata della prestazione, solitamente, deve essere unica, ovvero molto limitata e il lavoratore è libero di scegliere xxxx e tempi di esecuzione del lavoro;
- le prestazioni dedotte nell’oggetto del contratto non devono avere natura imprenditoriale (in tal modo viene a mancare una specifica organizzazione dei fattori produttivi in forma di impresa);
- non deve trattarsi di un’attività in cui vi sia coordinazione e/o vincolo di subordinazione nei confronti del committente (deve esserci piena autonomia nei modi e nei tempi necessari al compimento dell’opera o del servizio);
- per lo svolgimento dell’attività non deve essere richiesta l’apertura di partita IVA, dal momento che l’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 (Legge IVA), definendo il concetto di “esercizio di arti e professioni”, fa rilevare che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio, per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro”. Pertanto, l’apertura di partita IVA, presuppone necessariamente lo svolgimento di un’attività non occasionale, e quindi, non autorizzabile.
3. ATTIVITÀ ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI CON LO STATUS DI PUBBLICO DIPENDENTE A TEMPO PIENO O COMUNQUE CON RAPPORTO DI LAVORO SUPERIORE AL 50%
Si tratta delle attività previste dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957: costituzione di altro rapporto di lavoro a carattere subordinato o autonomo, compreso l’esercizio delle libere professioni; cumulo di impieghi pubblici; attività d’impresa e/o commerciale, ivi compresa l’assunzione di cariche gestionali in società aventi scopo di lucro. Il divieto non si applica nei casi di società cooperative.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 2195 c.c. si definisce attività commerciale un’attività : industriale
diretta alla produzione di beni o servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, aria, acqua; bancaria e assicurativa; ausiliaria delle attività precedenti. Nel termine “industria le” va ricompresa anche l’attività artigiana le se esercitata in modo continuativo, professionale e lucrativo.
Un’eventuale autorizzazione all’esercizio delle succitate attività inderogabilmente vietate, sarebbe del tutto illegittima per palese contrasto con una norma imperativa di legge.
4. ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI DI SERVIZIO
L’art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 vieta ai dipendenti pubblici lo svolgimento di
incarichi retribuiti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza che, si ribadisce, è tenuta a valutare, tra l’altro, l’eventuale incompatibilità di fatto (con riferimento a incarichi astrattamente autorizzabili, ma in concreto incompatibili in relazione alla situazione contingente) e l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio
dell’Amministrazione.
A norma dell’art. 53, comma 7-bis del citato X.Xxx. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1, c. 42, let. “d” della L. n. 190/2012, l’omissione del suddetto versamento costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
In merito al versamento delle citate somme, gli Enti di servizio dei dipendenti sanzionati sono tenuti ad aggiornare Persociv sullo stato dei recuperi con cadenza almeno semestrale (entro il 31 gennaio e il 30 luglio di ciascun anno) al fine di consentire l’inoltro dei dati all’Ufficio preposto di procedere al recupero dei risparmi di gestione di cui all’art. 31 C.C.N.L. 1998 – 2001.
Il modello di richiesta/atto di autorizzazione, di cui alla circolare del 02/08/2015 abrogata con la presente, è sostituito con il modello (non vincolante), opportunamente aggiornato, che si allega. Al fine di consentire all’Amministrazione una corretta valutazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché la compatibilità dell’attività con il rapporto a tempo pieno presso la pubblica
amministrazione, l’istanza di autorizzazione dovrà essere, in ogni caso, specifica e circostanziata, con particolare riguardo al soggetto presso cui dovrà essere svolta l’attività, al compenso presunto e alla durata dell’incarico (si cfr. al riguardo a titolo d’esempio la sentenza della Cassazione Civile n. 18861 pubblicata in data 26/09/2016).
Al riguardo, giova ancora rammentare che la preventiva autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale deve essere richiesta annualmente al titolare dell’Ente di servizio, pur se risultano immutati i termini e le condizioni della stessa, al fine di consentire agli Enti di servizio la verifica dell’occasionalità della prestazione e procedere al corretto inserimento dei dati relativi alle autorizzazioni concesse da parte delle Amministrazioni nella banca dati “Anagrafe delle Prestazioni”, accessib ile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
Le disposizioni succitate non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e si rinvia alla Circolare di questa D.G. n. 0058813 del 23/09/2015.
5. DEROGHE AL REGIME AUTORIZZATORIO. ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
Per incarichi retribuiti soggetti alla preventiva autorizzazione, si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso. Tuttavia, a norma dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
In merito a quest’ultimo punto, l’introduzione della lettera f-bis) al comma 6, dell’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013), estende all’attività di “docenza e di ricerca scientifica” il particolare regime di favore che consente ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti anche senza conseguire la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Al riguardo, considerata la formulazione della predetta norma, che non specifica a chi debba essere rivolta l’attività di docenza e di ricerca scientifica, diversamente da quanto indicato per l’attività di formazione (che deve, invece, essere diretta ai dipendenti della p.a.), sembra ragionevole ritenere che l’esclusione dall’autorizzazione riguardi l’attività didattica e di ricerca in genere. Tuttavia, è pacifico che il dipendente pubblico non possa in alcun modo stipulare contratti di lavoro con altra amministrazione pubblica neanche se è in regime di tempo parziale al 50% dell’attività lavorativa (cfr. Parere F.P. n. 220 del 15/12/2005).
In ogni caso, lo svolgimento delle citate attività sottratte al regime autorizzatorio, deve essere preceduta da una dettagliata “comunicazione” all’Amministrazione di appartenenza al fine di consentire a quest’ultima la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Lo stesso regime si applica anche alle attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, e alle partecipazioni a società a titolo di semplice socio.
6. RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE VIGENTI
Art. 54 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno
Circolare INPS n. 107 del 05/07/2017.
Per gli ulteriori riferimenti normativi si rimanda alla circolare di Xxxxxxxxxxx con prot. n. M_D
GCIV REG2016 0045304 del 22/7/2016 pubblicata sul sito di Persociv, area “Circolari e altra
documentazione”, area tematica “Incompatibilità”, nonché al “Vademecum attività lavorative extra- istituzionali” di Ispedife , di semplice e rapida consultazione, visionabile sul sito istituzionale del medesimo U.C., nell’area “Comunicazioni Verifiche ex lege n. 662/96”.
La Circolare n. 635298 del 02/08/2012 è abrogata.
I paragrafi 1 e 2 della Circolare n. 629616 del 26/06/2012 sono abrogati.
7. MODULISTICA
In allegato 1 è stato predisposto il modello che i dipendenti interessati possono utilizzare per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali.
Il modello contiene anche lo schema del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione o di diniego della stessa da parte dell’Ente di servizio.
In considerazione dell’assoluto rilievo della materia, si invitano gli Enti a portare a conoscenza del personale la presente Xxxxxxxxx e ad intraprendere ogni utile iniziativa tesa a sensibilizzare lo stesso al rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo all’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per svolgere attività extraistituzionali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Xxxxx XXXXXXX)
ALLEGATO 1: modello di domanda e schema di provvedimento di autorizzazione o diniego (ed. settembre 2017)