Tra BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. con sede
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZIO ACCESSORIO “MERCATO TELEMATICO
SICURO”
Tra
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. con sede
legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 06044201009, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 88251/2000, numero di fax 00- 00000000 qui rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di rappresentante pro tempore della società medesima (qui di seguito anche “BMTI”)
E
AGRICAF S.R.L. a socio unico con sede legale in Xxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 09826791007, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero 1191268/2000 numero di fax 00-00000000, qui rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società medesima, esercente attività di intermediazione assicurativa e regolarmente iscritta alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari, (di seguito anche “AGRICAF”)
Denominazione | ||||||||||||||||||||
con sede legale nel comune di | ||||||||||||||||||||
Prov. | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | ||||||||||||||||||||
E
C.F. Impresa
iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero REA | ||||||||||||||||||||
qui rappresentata da | ||||||||||||||||||||
in qualità di rappresentante/titolare (in conformità ai poteri statutari e/o di procura) pro tempore della società/azienda
medesima, esercente l’attività di | ||||||||||||||||||||
Operatore Accreditato alle transazioni sulla Piattaforma Telematica (di seguito anche "Aderente" o "Assicurato")
PREMESSO
1. che BMTI, costituita ex art. 2.2 L. 580/1993 ed autorizzata ad assumere la suddetta denominazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del D.M. 174/2006, è la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana e svolge funzioni di interesse generale garantendo l’unicità di funzionamento della Piattaforma telematica mediante l’attività di organizzazione e gestione dell’intero mercato telematico riferito ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
2. che BMTI, al fine di dare impulso e di favorire le contrattazioni sulla Piattaforma Telematica, intende offrire a tutti gli Operatori Accreditati BMTI servizi facoltativi e accessori alle contrattazioni telematiche;
3. che a tal fine BMTI ha stipulato con EULER HERMES SIAC Spa (qui di seguito, la “Compagnia”) – Società leader nel settore dell’assicurazione del credito - una polizza ex art. 1891
c.c. (anche la “Polizza”). Tale Polizza ha ad oggetto la copertura assicurativa di perdite relative a insolvenza, in seguito al verificarsi di uno degli eventi indicati nelle Condizioni Generali, Operative e Particolari di Assicurazione oggetto della Polizza stessa (anche, le “Condizioni di Assicurazione”, per estratto in Allegato 1), derivanti dai rapporti contrattuali generati sulla Piattaforma Telematica BMTI dagli Operatori Accreditati;
4. che BMTI è in grado di proporre la suddetta copertura ai propri Operatori Accreditati a condizioni di favore, avendo assunto direttamente lo svolgimento di alcune attività di Polizza (istruttoria, gestione limiti di credito, etc.) che altrimenti sarebbero gravate direttamente sugli Assicurati e sulla Compagnia;
5. che AGRICAF è una società di intermediazione e consulenza assicurativa iscritta alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari quale collaboratore di EULER HERMES SIAC
Spa e che essa collaborerà con BMTI nello svolgimento delle attività, assunte da BMTI, per ridurre i costi assicurativi e gli adempimenti nell'interesse degli Operatori Accreditati;
6. che al fine di una migliore riuscita del servizio, AGRICAF presta la propria consulenza ed assistenza assicurativa a favore degli Operatori Accreditati secondo quanto meglio dettagliato in seguito;
7. che destinatario del servizio può essere solo un venditore (Operatore Accreditato BMTI), il quale con il presente contratto (anche, il "Contratto") accetta e dichiara di volersi avvalere del servizio fornito da BMTI in via esclusiva per i contratti stipulati sulla Piattaforma Telematica;
8. che l’Aderente dichiara di conoscere e di accettare il Regolamento Generale BMTI nonché i Regolamenti speciali di prodotto;
tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue Art. 1 - Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro successori ed aventi causa.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto ha per oggetto il servizio facoltativo e accessorio alle contrattazioni telematiche “Mercato Telematico Sicuro”, che consiste nell’assicurazione contro il rischio di insolvenza dei privati acquirenti (anche, i "Clienti"), entro i limiti massimi richiesti ed affidati ed alle Condizioni di Assicurazione, in relazione alle operazioni di vendita effettuate sulla Piattaforma Telematica BMTI tramite la generazione di contratti telematici.
Il servizio “Mercato Telematico Sicuro” oggetto del presente Contratto comprende l'attività di assistenza e consulenza sulle esigenze assicurative del credito che sarà offerta da AGRICAF all'Aderente secondo le contingenti necessità dello stesso.
Il servizio oggetto del presente Contratto si applica esclusivamente alle condizioni di seguito indicate ed alle Condizioni di Assicurazione.
Art. 3 - Eventi dannosi oggetto del servizio L’assicurazione copre, relativamente alle forniture di beni e prestazioni di servizi (anche, le "Vendite"), effettuate nell’ambito della Piattaforma Telematica, le perdite derivanti dal mancato recupero, totale o parziale, di crediti non contestati, conseguenti all’insolvenza di un acquirente, residente in uno dei Paesi indicati nell'apposito Allegato di Polizza, salva comunque l’applicazione di uno scoperto obbligatorio come risulta dalla percentuale di copertura di cui all’art. 1 delle Condizioni Particolari.
L’insolvenza può essere:
1° - insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del Cliente, o procedura equivalente;
b) dall'ammissione del Cliente a procedura di concordato preventivo, o equivalente;
c) dalla conclusione di un concordato stragiudiziale, o equivalente, opponibile dal Cliente a tutti i creditori;
d) dall’avvenuta ammissione del Cliente a procedura di amministrazione straordinaria;
e) dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare;
f) dall'ammissione del Cliente a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sempre che risulti accertato con sentenza lo stato di insolvenza del Cliente medesimo.
2° - insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, con strumenti idonei, secondo l'ordinamento giuridico del Paese del Cliente, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
b) dalla concorde constatazione che la situazione del Cliente è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
c) dal non ancor avvenuto pagamento decorsi i termini indicati nelle Condizioni Particolari da calcolare dalla data di arrivo della relativa denuncia di mancato pagamento.
Il sinistro si considera accaduto al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
Art. 4 - Condizioni per la prestazione del servizio L’Aderente può avvalersi del servizio oggetto del presente Contratto a condizione che sia un Operatore Accreditato da BMTI, secondo quanto indicato nel Regolamento Generale di BMTI, o si tratti di uno dei soggetti iscritti nell’elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale. Contestualmente alla firma del presente Contratto, pertanto, l'Operatore che non sia già accreditato dà il proprio consenso all'accreditamento presso BMTI compilando l'apposito modulo in Allegato 2.
L'efficacia della copertura assicurativa nonché la prestazione da parte di BMTI e di AGRICAF dei servizi oggetto del presente Contratto è soggetta al buon esito delle procedure di accreditamento.
Possono formare oggetto del servizio fornito da BMTI i crediti sorti da contratti telematici generati sulla Piattaforma Telematica BMTI e che si riferiscano a rapporti contrattuali che ad esclusivo giudizio di BMTI possano essere oggetto di indennizzo. L’Aderente ha l'obbligo di richiedere il servizio assicurativo per ogni altro eventuale contratto generato sulla Piattaforma telematica, nei limiti della disponibilità del servizio, pena la perdita della copertura assicurativa per tutti i contratti assicurati.
BMTI darà la possibilità all’Aderente di controllare in tempo reale sul sito xxx.xxxx.xx il valore dei contratti assicurati.
La garanzia assicurativa è prestata unicamente quando le condizioni di vendita, tenuto conto anche di eventuali proroghe, non accordino all’acquirente un termine di pagamento superiore a 7 mesi a decorrere dalla fine del mese di fatturazione, secondo quanto meglio specificato nelle Condizioni di Assicurazione.
Art 5 - Casi di esclusione del servizio e limiti di copertura
Non potranno formare oggetto del servizio:
- vendite effettuate con le seguenti modalità di pagamento:
a) anticipato contanti/assegno circolare;
b) contanti/assegno circolare alla consegna della merce (C.O.D.);
c) lettera di credito irrevocabile confermata o non, a vista o a scadenza;
d) contro documenti a vista (C.A.D.).
- vendite effettuate verso soggetti non assicurabili in quanto non riconducibili alla categoria di imprenditori privati o in quanto residenti in Paesi non ammessi in copertura;
- cessioni di beni ammortizzabili e operazioni esenti da I.V.A., ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 26.10.1972;
- vendite effettuate a Clienti per i quali l’Assicuratore non abbia mai concesso un limite massimo assicurabile (L.M.A. rifiutati);
- vendite effettuate a Clienti per i quali l’Assicuratore abbia comunicato un provvedimento di cancellazione di limite massimo assicurabile, ad eccezione di quelle effettuate in esecuzione di contratti regolarmente perfezionati alla data del provvedimento, quando sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 2, quarto comma, delle Condizioni Operative;
- vendite effettuate ad Aziende con cui esiste un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- gli interessi di xxxx, le penali, le somme incassate che l’assicurato fosse tenuto a restituire alla massa fallimentare in seguito ad azione revocatoria;
- le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari ed, inoltre, da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.
Art. 6 - Adesione al programma assicurativo e decorrenza della garanzia
BMTI offre il solo servizio di contraenza per conto altrui ex art. 1891 c.c., permettendo all’Aderente di aderire alla Polizza, con mera rivalsa del premio anticipato, delle spese accessorie relative ad adempimenti istruttori, eventuale recupero crediti ed eventuali altre spese di Polizza, senza alcun addebito ulteriore.
AGRICAF contribuisce alla promozione e realizzazione del servizio e, nell’interesse alla migliore efficienza dello stesso, presta direttamente a favore dell'Aderente l’attività di consulenza ed
assistenza di cui questi necessiti in relazione a quanto fatto oggetto del presente Contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla fine del mese di fatturazione. Relativamente ad operazioni con modalità di pagamento analoghe a "rimessa diretta" ed "a vista" viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.
Art. 7 - Limiti Massimi Assicurabili (LMA)
L’accesso alla copertura assicurativa per le perdite causate dall'insolvenza dei Clienti e derivanti da crediti risultanti dai contratti telematici è possibile solo nei limiti di credito (di seguito anche “LMA”) previsti nelle Condizioni di Assicurazione ed, ove previsto, previa verifica da parte della Compagnia circa la probabilità che il Cliente possa o meno adempiere al contratto stipulato sulla Piattaforma Telematica.
La suddetta verifica nonché quella inerente la disponibilità dell'affidamento richiesto viene effettuata al momento della generazione del contratto telematico assicurato e l’esito viene comunicato immediatamente all’Aderente.
L'Aderente deve indirizzare tutte le comunicazioni inerenti le richieste dei LMA a BMTI, che le trasmetterà prontamente per suo conto alla Compagnia tramite AGRICAF.
Il Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, in caso di prima richiesta, aumento di limiti in vigore, ripristino di limiti revocati o cancellati, concessione su limiti precedentemente cancellati, ha efficacia retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità della Polizza e non ancora scadute (scadenza originaria o prorogata del credito).
Art. 8 - Obbligo segnalazione di aggravamento del rischio Entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto deve segnalare direttamente all'Assicuratore nonché per conoscenza ad AGRICAF ogni atto o fatto che possa modificare la valutazione dei rischi assunti o dei LMA o l'apprezzamento della solvibilità dei Clienti, o che comunque possa costituire minaccia di sinistro, nonché le modifiche di ragione sociale, le interruzioni o cessazioni di attività, tanto proprie che dei propri Clienti.
Art. 9 - Dilazione del termine di pagamento e mora L'Aderente deve comunicare ad AGRICAF il mancato incasso di un credito assicurato non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine originario di pagamento.
La mancata comunicazione nel termine costituisce inadempimento del presente Contratto e può comportare altresì la cessazione della garanzia assicurativa.
l’Aderente ha facoltà di concedere ai propri Clienti proroghe per un periodo non superiore a mesi 3 a decorrere dalla fine del mese della scadenza originaria ed a condizione che la dilazione globale (dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi la durata di mesi 7 a decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura.
Entro tale periodo l'Aderente deve tutelare il proprio credito con le modalità e nei termini più opportuni per il buon esito dello stesso.
Le seguenti proroghe di scadenza:
1. proroghe che complessivamente superino i tre mesi;
2. proroghe che comportino una dilazione globale eccedente i 7 mesi;
3. proroghe a Clienti per i quali l'Assicuratore abbia, prima della scadenza indicata in fattura, cancellato il relativo LMA;
possono essere accordate solamente previa autorizzazione dell'Assicuratore da richiedersi per il tramite di BMTI, pena la perdita della garanzia assicurativa.
In caso di concessione della proroga, che dovrà comunque essere previamente comunicata a BMTI, l'Aderente si impegna altresì a comunicare ad AGRICAF l'eventuale persistere della morosità dell'acquirente non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine dilazionato di pagamento. Il mancato avviso e la mancata comunicazione nei termini costituisce inadempimento del presente Contratto e può comportare altresì la cessazione della garanzia assicurativa.
Art. 10 - Presentazione delle richieste di indennizzo Verificatasi una ipotesi di inadempimento, l’Aderente, al fine di ottenere l’indennizzo previsto per il mancato pagamento del credito da parte dell’acquirente, deve a pena di decadenza della garanzia assicurativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine originario di pagamento o della eventuale proroga previamente comunicata a BMTI, ad AGRICAF la richiesta di indennizzo completa di tutte le
informazioni disponibili e della documentazione di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali.
AGRICAF presterà a favore dell'Aderente l’assistenza e consulenza necessarie in questa fase del rapporto contrattuale.
La perdita oggetto di copertura è la perdita subita dall’Aderente in relazione ai crediti insoluti non contestati, rientranti nel servizio secondo quelli che sono i termini di Polizza allegati al presente Contratto.
I pagamenti e/o i recuperi, comunque conseguiti, si imputano proporzionalmente alla parte assicurata e no dal momento in cui sia stato denunciato il mancato pagamento del credito assicurato, anche in deroga all'art. 1193 c.c.
BMTI permetterà all’Aderente di controllare in tempo reale sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione “Concludi Contratti Sicuri”, il valore dei sinistri denunciati ed il valore dell’indennizzo disponibile.
Art. 11 - Recupero crediti
La procedura di recupero crediti è a carico dell’Aderente e deve essere seguita direttamente dall’Aderente stesso.
L’Aderente ha la possibilità, per il tramite della Contraente e utilizzando apposita modulistica, di affidare alla SIAC Services S.r.l., con sede in Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 00, cod. fisc./part. I.V.A. 04674951001, la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati.
Art. 12 - Pagamento dell’indennizzo
La liquidazione dell’indennizzo avviene entro i LMA concordati con la Compagnia sui singoli Clienti ed i limiti tutti di Polizza ed è subordinata alla tempestiva effettuazione delle comunicazioni di competenza dell’Assicurato, alla completezza e congruità dei documenti a corredo della denuncia di sinistro ed all’adozione degli altri comportamenti a garanzia del credito (sospensione delle forniture, atti conservativi, etc.), secondo quanto meglio specificato nelle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia provvederà essa stessa al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste dal presente Contratto e dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - Oneri economici
Per i servizi di cui all’art. 2, l’Aderente verserà un importo pari allo
……% del valore comprensivo di IVA di ogni contratto telematico stipulato sulla Piattaforma Telematica BMTI (……% come rimborso del premio assicurativo e delle spese di polizza, oltre allo …..% come corrispettivo esente IVA per i servizi offerti da AGRICAF) più il rimborso delle spese accessorie relative agli adempimenti istruttori come stabilito nelle Condizioni Particolari (art.4), a pena di risoluzione immediata ed automatica del presente Contratto entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione di ogni contratto telematico, mediante bonifico bancario sul cc n° 10979544 intestato a AGRICAF S.R.L. Banca Unicredit ag ROMA DESSI’ abi 03002 cab 05284 (IBAN: XX00X0000000000000000000000).
La percentuale dello …..% si applica a ciascuno dei contratti telematici assicurati che l’Aderente stipula sulla Piattaforma Telematica BMTI durante il periodo di validità del presente Contratto. L’Aderente deve inviare a mezzo fax ad AGRICAF copia della ricevuta del bonifico a riprova dell’avvenuto pagamento del prezzo del servizio, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione di ogni contratto telematico.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Laddove non sia diversamente disposto, le comunicazioni da parte dell'Aderente a BMTI e/o ad AGRICAF e viceversa, previste dal presente contratto o dalle Condizioni di Assicurazione, potranno essere fatte via fax o via e-mail con conferma di lettura.
Art. 15 - Durata del Contratto. Recesso.
Il presente Contratto, in quanto ha per oggetto un servizio connesso e collegato alla Polizza stipulata tra BMTI e la Compagnia con validità dal 1 luglio 2010 sino al 30 giugno 2011, ha la medesima validità
sino al 30 giugno 2011
Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal Contratto dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno 30 giorni prima del giorno in cui il recesso dovrà avere effetto.
Art. 16 - Responsabilità per mancata fornitura dei servizi.
Esonero da Responsabilità
In caso di mancata fornitura, o di fornitura parziale o inesatta, dei servizi oggetto del presente Contratto o in caso di ritardo nella
fornitura degli stessi, BMTI ed AGRICAF saranno responsabili nei confronti dell’Aderente solo se l’inadempimento anche parziale od il ritardo nella fornitura siano stati determinati da loro colpa grave o dolo.
BMTI ed AGRICAF non sono responsabili per eventuali ritardi o inadempimenti posti in essere dalla Compagnia nella fase di gestione dei sinistri.
L’Aderente prende atto che né BMTI né AGRICAF hanno alcun potere di interferenza nelle determinazioni assunte dalla Compagnia in merito alla decisione di ammettere o meno un credito ad indennizzo, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere attribuita alle stesse in merito alle modalità e ai termini di gestione della pratica di liquidazione dell’indennizzo.
L’Aderente esonera espressamente BMTI ed AGRICAF dalla responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivargli dal fatto o dall’omissione della Compagnia e di altri Operatori operanti nell’ambito della Piattaforma Telematica.
BMTI ed AGRICAF non rispondono in alcun modo nei confronti dell’Aderente dell’inadempimento del contratto telematico generato sulla piattaforma Telematica.
Art. 17 - Divieto di cessione del Contratto
E’ fatto espresso ed assoluto divieto all’Aderente di cedere in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti allo stesso spettanti in virtù del presente Contratto e/o di consentire a terzi di avvalersi dei servizi forniti dalla BMTI o da AGRICAF senza il preventivo consenso scritto di queste ultime.
Art. 18 - Risoluzione di diritto del Contratto
BMTI avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, così come previsto dall’art. 1456 c.c., qualora l’Aderente:
- non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi ai termini ed alle modalità di presentazione della documentazione;
- fornisca notizie o informazioni false e mendaci, incomplete o non corrette a BMTI, ad AGRICAF o alla Compagnia al momento della presentazione della richiesta di indennizzo;
- non segnali entro i termini previsti l’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente e/o il mancato incasso di un credito assicurato;
- compia atti con dolo o colpa a danno di BMTI, di AGRICAF o della Compagnia;
- ceda in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di BMTI o AGRICAF;
- non versi puntualmente le somme di cui all’art. 13
- non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Generale BMTI e dal D.M n. 174/2006 per poter operare sulla Piattaforma Telematica gestita da BMTI;
- agisca contro le disposizioni di cui al Regolamento Generale BMTI e dei Regolamenti speciali di prodotto.
Art. 19 - Clausole generali
L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Xxxxxxxxx non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
Il presente Contratto viene redatto in triplice copia in lingua italiana. L'Aderente stamperà e tratterrà per sé una copia del contratto e ne invierà copia firmata xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx per fax, a BMTI ed a AGRICAF agli indirizzi e numeri di fax indicati nell’intestazione del presente Contratto, unitamente a copia firmata delle informative di legge.
Il presente Contratto si intende concluso nel momento in cui copia del Contratto, sottoscritta dall'Aderente, perviene al fax di BMTI e di AGRICAF, fermo che la copertura assicurativa è subordinata all’accreditamento di cui all’art. 4 e diventa efficace al buon esito delle verifiche di cui all'art. 7.
Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati nell'intestazione del presente Contratto.
Le comunicazioni previste dal presente Contratto e/o dalle Condizioni di Assicurazione si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate mediante telefax), nel momento della conferma di lettura (se effettuate mediante e-mail), nel momento in cui giungeranno
all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R.), ovvero alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano).
Art. 20 - Controversie
Il presente Contratto verrà disciplinato ed interpretato ai sensi del diritto italiano. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma
Art. 21 - Protezione dei Dati Personali – Riservatezza delle Informazioni
L’Aderente, con la sottoscrizione del consenso presente in calce al Contratto, presta il proprio consenso a che i propri dati personali e le informazioni riservate (i “Dati”) forniti a BMTI ed a AGRICAF ai soli fini degli adempimenti previsti dal Contratto siano oggetto di trattamento da parte di BMTI ed AGRICAF, quali autonomi e distinti titolari del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, in G.U. 29/07/03, serie gen. 174, suppl. ord. n. 123/L in vigore dal 1/01/2004). L'Aderente prende altresì atto che, in caso di diniego o revoca del consenso, l'esecuzione del Contratto da parte di BMTI ed AGRICAF diverrà impossibile. L’Aderente è consapevole e presta il suo consenso al fatto che i suoi Dati potranno essere trasferiti anche elettronicamente da parte di BMTI e di AGRICAF ad altri soggetti e società che forniscono servizi necessari allo svolgimento dell’attività di BMTI e di AGRICAF ivi compresi fini statistici. Tali soggetti opereranno quali responsabili del trattamento e saranno autorizzati all’assolvimento degli obblighi contrattuali, identificati ai sensi di legge e resi edotti dei vincoli imposti dal d.lgs 30/06/2003 n. 196. L'elenco dei responsabili al trattamento sarà a disposizione dell'Aderente dietro richiesta da inoltrarsi a BMTI e ad AGRICAF.
I Dati dell’Aderente verranno archiviati in forma cartacea e computerizzata, e conservati presso la sede amministrativa di BMTI e di AGRICAF e presso le sedi delle Camere di Commercio dove egli è iscritto, con predisposizione di idonee misure di sicurezza, tali da garantire la tutela e la massima riservatezza, che verranno adeguate nel tempo in conformità alla legge ed alla evoluzione tecnica del settore. L’Aderente ha i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs 30/06/2003 n. 196 e, in particolare, può ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano, fatte salve le esigenze contabili e gli obblighi di conservazione imposti dalla legge.
L’Aderente prende atto e presta il proprio consenso a che la propria denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione sociale per quelle giuridiche), nonché codice fiscale o partita IVA, siano inseriti e resi disponibili per la consultazione on-line sulla piattaforma BMTI, contenente l’elenco degli operatori ammessi alle contrattazioni. Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un diniego e/o una revoca del consenso comporterebbe l'impossibilità di inserire tali Dati sulla piattaforma BMTI. Tale elenco sarà consultabile unicamente dai soggetti abilitati ai sensi del Regolamento e, in particolare, dagli operatori già abilitati e dagli organi preposti al controllo e alla gestione del Mercato Telematico. BMTI si impegna, dal canto suo, a garantire che il presente trattamento di Dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza di ogni Operatore.
Roma, li ……………………………..
per l’Aderente | per BMTI | per Agricaf |
………………… | ………………. | …………….. |
Art. 22 - Approvazione Specifica di Clausole
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, l’Aderente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole del Contratto: art. 2 (Oggetto del contratto), art. 3 (Eventi dannosi oggetto del servizio), art. 4 (Condizioni per la prestazione del servizio), art. 5 (Casi di esclusione del servizio e limiti di copertura), art. 6 (Adesione al programma assicurativo, informativa e decorrenza della garanzia), art. 8 (Obbligo di comunicazione degli incassi - Segnalazione di aggravamento del rischio), art. 9 (Dilazione del termine di pagamento e mora), art. 10
(Presentazione delle richieste di indennizzo), art. 11 (Recupero crediti), art. 12 (Pagamento dell’indennizzo), art. 13 (Oneri economici), art. 15 (Durata del Contratto. Recesso), art. 16 (Responsabilità per mancata fornitura dei servizi. Esonero da Responsabilità), art. 17 (Divieto di cessione del Contratto), art. 18 (Risoluzione di diritto del Contratto), art. 19 (Clausole generali), art.
20 (Controversie), art. 21 (Protezione dei dati personali – Riservatezza delle Informazioni).
per l’Aderente
………………………..
Luogo e Data di sottoscrizione…………………………….
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzo al trattamento dei Dati personali per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per quelli derivanti dal Regolamento Generale della Borsa Merci Telematica Italiana, per i fini consentiti dalla legge e nei limiti stabiliti dall’informativa di cui all’art. 21 del presente Contratto resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo su menzionato.
per l’Aderente
…………
Luogo e Data di sottoscrizione …………………………….