COMUNE DI GRADO
COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
Piazza Xxxxxx Xxxxx, 4 - cap 34073 Codic e F isc ale e Partita IVA 00064240310 AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENZIONI
tel. 0000 0000000 / 146 / 143 / 141 - fax 0000 00000
E- MAIL: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
CONTRATTO DI ADOZIONE PER LA MANUTENZIONE / RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE SITA IN VIA …………….
Tra il Comune di Grado, codice fiscale 00064240310, rappresentato da ,
p.o. del Servizio Manutenzioni, domiciliato per effetto della sua carica in Grado – piazza X. Xxxxx 4
- che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex
artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto del Comune di Grado, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità;
E
l’associazione/attività commerciale/ente/cittadino (da qui innanzi denominata/o adottante), con sede in
– via. .. - C.F. e P.I. rappresentata dal Dott./Sig.
.............................. e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale
PREMESSO CHE
Con deliberazione Giunta Comunale n.181/2016 è stata approvata la bozza di documentazione per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di soggetti interessati all’affidamento della manutenzione di aree verdi pubbliche cittadine ed il presente Schema di Contratto di adozione
Con Determinazione Dirigenziale n. esecutiva in data è stato approvato l’avviso per la ricerca di adottanti;
A partire da è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la ricerca di adottanti sul sito del Comune di Grado;
In data ------ P.G. ---------- la soc./Sig ha presentato la proposta relativa alla manutenzione dell’area
verde in via ---------, valida per il periodo ;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento della manutenzione dell’area verde sita in via a _ per il periodo , così come
rappresentato e definito nell’allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto. L’adottante non avrà alcun riscontro economico.
Art. 2) Obblighi a carico dell’Adottante
L’adottante si impegna:
a) ad eseguire i servizi di manutenzione dell’area in conformità alle informazioni tecniche allegate, alle prescrizioni fornite dal Servizio Manutenzioni ed a quanto previsto dalle Linee Guida allegate. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Grado;
b) a consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura
dell’Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle
zone interessate;
c) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell’area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti;
Si specifica inoltre:
- che non sono consentiti scavi a distanze inferiori a metri 2,50 dal tronco delle alberature presenti (fatto salvo la necessità di verificare eventuali distanze superiori in ragione delle caratteristiche degli esemplari adiacenti lo scavo);
- che non sono ammessi tagli delle radici; in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l’integrità delle stesse.
Art. 3) Obblighi dell’Amministrazione
a) Il Comune di Grado è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull’area oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli
alberi, la rimozione dei rami secchi e l’abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Grado o, previo specifici accordi, a cura e spese
dell’adottante.
b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell’area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell’adempimento.
c) L’Amministrazione Comunale concede la possibilità di dare visibilità all’adozione tramite l’esposizione di n° cartelli di dimensioni indicanti esclusivamente il nome
dell’adottante e non contenente nessun riferimento e/o relazione a marchi, loghi, simboli, attività o nomi di tipo commerciale.
Art. 4) Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008. Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’adottante.
Art. 5) Durata del contratto
Il presente accordo ha validità
La consegna dell’area da parte del Comune di Grado avverrà entro Da tale data
l’adottante è autorizzato ad effettuare gli interventi sull’area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall’art. 1.
Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dell’adottante fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell’area che verrà predisposto dall’Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell’area verde.
In caso di rilievo negativo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere
all’adottante tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell’area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.
Art. 6) Politiche Ambientali
Ai sensi del D. Lgs 152/06 “ Testo Unico sull’Ambiente” l’adottante si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell’ambiente e
l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
Art. 7) Responsabilità
a) L’adottante risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. L’adottante si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Grado da ogni richiesta di risarcimento;
b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati all’adottante che dovrà provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Grado;
c) Il presente contratto non esonera l’adottante dall’ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Servizi interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
Art. 8) Responsabilità, sanzioni e risoluzione del contratto
1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione delle aree concesse e delle eventuali strutture, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, l’incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, l’adozione dell’area verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell’assegnatario.
3. Qualora l’adottante risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente comma 2, l’Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, si riserva la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione all’adottante.
4. Oltre alle norme previste dalle linee guida allegate, sono fatte salve tutte quelle previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale.
5. l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull’area oggetto della convenzione.
Art. 9) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui l’adottante sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’adottante sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’Art.1456 C.C.
Art. 10) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 11) Condizioni e disposizioni generali di contratto.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’adottante equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. L’adottante con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.
Art. 12) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Gorizia.
Art. 13) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutti gli adempimenti e le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dell’adottante.
Art. 14) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. 4 facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Grado, ……………….
Per il Comune di Grado Il Resp.