CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER L’AGGIUDICAZIONE
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lecco Via dell’Eremo, 9/11 – 00000 XXXXX
CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DIALITICI EXTRACORPOREI CONTINUI/PLASMAFILTRAZIONE E SPECIALI – LOTTO 1 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD), LOTTO 2 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD); LOTTO 3 TRATTAMENTI EXTRACORPOREI CONTINUI E PLASMAFILTRAZIONE
TRA
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco di seguito denominata “ASST” oppure “Amministrazione” (codice fiscale e partita IVA
n. 03622120131) in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Merate (LC) il 17/10/1959 Direttore UOC Provveditorato - Economato, su delega del Direttore Generale Dr. Xxxxx Xxxxxx dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco;
Rep. Gen. n. 39/2020
E
la Società XXXXXX SPA, di seguito denominata “AGGIUDICATARIO”, (codice fiscale .00492340583 e partita IVA 00907371009), con sede legale a Roma, P.le dell’Industria n. 20 e nella persona della Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx nata a Roma il giorno 28/12/1979 in qualità di Procuratore;
PREMESSO
- che questa Amministrazione, con determinazione n. 54 del 27 gennaio 2020, parte integrante anche se materialmente non allegata alla presente scrittura, ha approvato l’aggiudicazione della fornitura di sistemi per
trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare, trattamenti dialitici extracorporei continui/plasmafiltrazione e speciali in adesione alla procedura aperta in forma aggregata finalizzata alla conclusione di un accordo quadro espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia;
- che con polizza fideiussoria n. 896BGI2000530 del 19/02/2020, rilasciata da Deutsche Bank SpA, è stata costituita, per il Lotto 1 “Trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD)”, per il Lotto 2 “Trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata (APD) e per il Lotto 3 “Trattamenti extracorporei continui e plasmafiltrazione”, garanzia fideiussoria di € 191.740,00 come previsto dall’articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Inclusione delle premesse
Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente accordo. ART. 2 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali
Il Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con deliberazione n. XI/1751 del 17/06/2019, costituisce parte integrante del presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti.
ART. 3 – Codice Etico Aziendale
La Società si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico adottato dall’Amministrazione pubblicato sul sito internet xxx.xxxx-xxxxx.xx a cui si rimanda per la sua consultazione. In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte della Società, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell’art. 1456 del codice civile, con diritto dell’ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua
immagine ed onorabilità.
ART. 4– Normativa prevenzione della corruzione e illegalità Legge n. 190/2012 e s.m.i.
Il Fornitore dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall’ASST, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione definitiva
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia
Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e pertanto le stesse, anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, sostanziale e pattizia.
ART. 5 – Oggetto e prezzi
L’Amministrazione aggiudica alla società BAXER SPA la fornitura di seguito indicata:
• Lotto 1: trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD);
• Lotto 2: trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata (APD);
• Lotto 3: trattamenti extracorporei continui e plasmafiltrazione
alle condizioni economiche riportate nell’Allegato al presente contratto.
ART. 6 - Durata del contratto
Il contratto ha durata di 72 mesi a partire dalla data di esito positivo del collaudo della strumentazione.
Per i primi sei mesi l’appalto si intende conferito a titolo di prova. In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 22 “Risoluzione del contratto”. In caso di esito negativo, l’Azienda potrà revocare l’aggiudicazione e risolvere il contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito; sono esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
L’ASST si riserva la facoltà di prorogare la fornitura, alle medesime condizioni economiche, per un periodo fino a 1 (uno) anno, qualora non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva.
Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice. La portata della modifica, finalizzata a trattare un eventuale maggior numero di assistiti che avessero necessità del servizio oggetto della presente procedura, sarà consentita entro il limite del 50% del valore di ciascun lotto.
ART. 7 - Esecuzione delle forniture
L’Aggiudicatario si impegna a fornire per tutto il periodo contrattuale tutto il
supporto tecnico che si rendesse necessario per l’utilizzo corretto della fornitura.
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto e di comportarsi con buona fede e correttezza.
L’Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordini di consegna senza vincolo di minimo d’ordine. Il fornitore dovrà citare il numero di ordine sul proprio documento di trasporto.
I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati nei buoni d’ordine. Qualora non fossero espressamente indicati, i tempi di consegna non potranno comunque essere superiori a 5 giorni naturali dalla data d'emissione dell’ordine.
Le singole consegne saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell’Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.
L’Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 48 ore dalla
chiamata, le merci che dovessero risultare difettose o in ogni caso non conformi ai requisiti del Capitolato Tecnico, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.
In caso di difetti che rendessero necessaria la segnalazione all’Autorità competente ai sensi della normativa vigente l’Aggiudicatario dovrà ritirare a proprie cure e spese, tutti i pezzi appartenenti al lotto oggetto di segnalazione senza alcun onere a carico dell’ASST.
L’Aggiudicatario si impegna ad inviare eventuali segnalazioni di vigilanza che si rendessero necessarie nel corso della fornitura, al Referente per la vigilanza dell’Amministrazione
L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuti. L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
L'Amministrazione potrà, a proprio esclusivo giudizio, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l’Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla consegna non conforme. Nel secondo
caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa derivante quanto dell'eventuale danno.
In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
Tutte le forniture devono essere conformi ai campioni depositati antecedentemente all’aggiudicazione.
I prodotti consegnati devono avere una validità temporale residua pari ad almeno due terzi della validità complessiva indicata sulla confezione.
ART.8– Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato di questa Amministrazione.
ART. 9 - Responsabile del Trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi al contratto in oggetto ai sensi dell’art. 4, punto 8 del GDPR ed è tenuto a tutti gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del trattamento previsti dai commi da 2 a 10 dell’art. 28 del gdpr, come di seguito riportato:
Art. 28
Responsabile del trattamento
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile
del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni,
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
5. L’adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.
7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
8. Un’autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.
Si pattuisce, inoltre e in particolare:
- il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC (xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxx.xx), al Titolare del Trattamento di questa ASST tale violazione.
La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza, ciò per permettere a questa Amministrazione di procedere alla notifica all’Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
- l’aggiudicatario, dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno
causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o beni.
- l’aggiudicatario, garantisce la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del presente contratto;
- l’aggiudicatario, deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
- l’aggiudicatario, deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 10 - Controlli, prove e collaudi della fornitura L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, collaudi tecnico/qualitativi dei prodotti consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dal presente contratto e dagli atti di gara tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall’Aggiudicatario.
Eseguito il collaudo e/o la verifica, l'Amministrazione ne comunicherà all’Aggiudicatario l’esito affinché lo stesso possa produrre le proprie argomentazioni.
Le spese inerenti alla prima prova di verifica dei requisiti, qualunque sia
l'esito della stessa, saranno sempre a carico dell’Aggiudicatario.
Per i controlli successivi, le spese saranno a carico dell’Amministrazione se il campione corrisponderà ai requisiti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, in caso contrario saranno a carico dell’Aggiudicatario.
ART. 11 – Consegna e collaudo delle apparecchiature
La consegna delle apparecchiature entro massimo 30 giorni solari dalla data dell’ordine dovrà avvenire presso il Magazzino Generale, salvo accordi diversi con la UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco.
Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e collaudo è a carico dell’Aggiudicatario, compreso l’eventuale smaltimento dell’imballaggio che dovrà avvenire contestualmente all’installazione e/o collaudo.
L’installazione e il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni solari dalla data di consegna, salvo diversi accordi della UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco.
Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del personale della UOC Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Può essere comunque concordato che il collaudo venga eseguito solamente dal personale della UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco che compilerà apposito verbale.
Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l’Aggiudicatario rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del contratto.
ART. 12 – Assistenza tecnica delle apparecchiature
Per tutto il periodo del contratto deve essere garantito un servizio di assistenza tecnica dell’/delle apparecchiatura/e e dei singoli accessori che copra tutti i difetti di costruzione e i guasti dovuti all’utilizzo e agli eventi accidentali non riconducibili direttamente a dolo o ad uso improprio degli operatori.
Le attività richieste sono:
• interventi di manutenzione programmata pari, per tipologia e frequenza, a quanto previsto dal produttore;
• illimitati interventi di manutenzione correttiva;
• la fornitura di tutte le parti di ricambio.
Tutte le chiamate inoltrate al Servizio di Assistenza Tecnica dell’Aggiudicatario per interventi di manutenzione dovranno essere accettate solo se pervenute dalla UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco, che, in tal contesto, trasmetterà il numero di chiamata da riportare, tassativamente, sui rapporti di intervento tecnico.
Per tutto il periodo di garanzia deve essere garantito il medesimo livello qualitativo dell’apparecchiatura, dei singoli accessori e delle parti di ricambi forniti accertato al momento del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni non risolvibile con normali interventi di manutenzione, dovrà essere prevista la sostituzione dell’apparecchiatura, degli accessori o delle parti di ricambio con nuove attrezzature identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.
Gli interventi di manutenzione effettuati sulle apparecchiature dovranno:
• essere concordati con il personale della UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco;
• essere eseguiti secondo procedure di qualità conformi agli standard
ISO o CEI;
• essere documentati da rapporto tecnico, consegnato al personale della UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco; su tale rapporto sarà cura dell’Aggiudicatario, riportare sempre il numero di autorizzazione all’intervento rilasciato, contestualmente alla chiamata, dal personale della UOC Ingegneria Clinica dell’AMMINISTRAZIONE di Lecco;
I rapporti tecnici dovranno pervenire obbligatoriamente alla UOC Ingegneria Clinica dell’ASST di Lecco o via mail (xxx@xxxx-xxxxx.xx) o via fax (0341/489139) o in modalità cartacea.
Sono esclusi dagli interventi a carico dell’Aggiudicatario:
• Oneri e costi dei ricambi il cui danneggiamento risulti evidentemente imputabile a cattivo uso ed incuria da parte dell’operatore, o di parti danneggiate da errata manipolazione da parte di organizzazioni e/o persone non autorizzate dall’Aggiudicatario.
• Interventi causati da manomissioni o imperfetto funzionamento delle adduzioni elettriche, idrauliche o altro.
• Danni causati da incendio, imperfetto o inadeguato stato dei locali ospitanti le apparecchiature, catastrofi naturali, sommosse, esplosioni e comunque qualsiasi evento imputabile a forza maggiore.
• Materiale di consumo monouso/monopaziente.
ART. 13 – Penalità e sanzioni
Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare una penale pari al 1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.
Nel caso di lotti comprensivi di apparecchiature, il mancato rispetto dei tempi di fornitura e di intervento indicati all’art. 11 comporterà il versamento di una penale pari a € 260,00/die.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.
Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.
In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.
ART. 14 – Clausola per forniture aggiuntive
Durante il periodo di validità contrattuale l’Aggiudicatario dovrà accettare,
alle stesse condizioni e agli stessi prezzi, ordinativi di fornitura di nuovi prodotti che aggiornano, affiancano e sostituiscono quelli aggiudicati.
ART. 15 – Clausola di salvaguardia
In caso di attivazione, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di convenzioni dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), convenzioni CONSIP o di aggiudicazione di gare aggregate da parte di aziende facenti parte delle unioni formalizzate di acquisto di cui alla D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016, per oggetti di fornitura/servizi analoghi, questa ASST si riserva la facoltà di procedere al recesso, anche parziale, dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di 30 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
La Ditta potrà richiedere all’ASST il rimborso di eventuali investimenti già sostenuti per la quota parte di competenza del periodo intercorso tra la data di decorrenza contrattuale e la data della comunicazione di recesso anticipato. L’eventuale richiesta di rimborso sarà oggetto di negoziazione tra la Ditta e l’ASST. Nessun ulteriore onere sarà dovuto a titolo risarcitorio all’appaltatore da parte di questa ASST.
ART. 16 - Nodo smistamento ordini (NSO)
Il 7 Dicembre 2018 il MEF ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce, dal 1° Ottobre 2019, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della piattaforma di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017, sviluppata da Sogei S.p.A. e denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO).
A seguito dell'entrata in vigore del NSO - MEF, gli Enti del SSN saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in
presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso.
Art. 17 – Modalità di fatturazione e pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
La fornitura verrà eseguita attraverso la fatturazione dei singoli prodotti
offerti, secondo i prezzi dettagliati nell’offerta economica.
In seguito alla ricezione dell’ordine, il fornitore potrà procedere con la fatturazione.
La concreta liquidazione avverrà, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura.
A far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche di legge. Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA denominato “split payment”. Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di questa ASST relative
all’oggetto del presente Capitolato, dovranno obbligatoriamente riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa esibizione, se richiesta dall’ASST, della documentazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici. I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni data ricevimento fattura, in caso di ritardo nei pagamenti, gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale. Poiché l'Amministrazione è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva a carico dell'Aggiudicatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino a contrario avviso senza maturazione di interessi di mora. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Aggiudicatario deve comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), anche in forma non esclusiva all’appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Aggiudicatario deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti sopraindicati il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ed indicato, con riferimento a questa procedura aperta, nel Regolamento di gara, par. 2 - Versamento del contributo di partecipazione. L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 18 – Quantità della fornitura
Il presente contratto si ispira al principio della presupposizione essendo
l’entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560, 1° comma del Codice Civile che prevede che qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Sulla base di quanto sopra, le quantità indicate nei documenti di gara sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa della ASST Lecco, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d’acquisto centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni Consip e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o a circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell’assetto organizzativo dell’ASST quali chiusura di reparti o, comunque, riduzioni di posti letto; obsolescenza tecnico scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.), o comunque per cause di forza maggiore. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza l’Aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico organizzative risultanti in sede di gara, solo ed
esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l’Aggiudicatario non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta.
La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dai documenti di gara e dal presente contratto.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere ad eventuali acquisti diretti extra contrattuali sino alla concorrenza del 20% del totale della fornitura contrattuale.
ART. 19 - Aggiornamento tecnologico
Qualora la ditta aggiudicataria commercializzasse una versione innovativa del prodotto aggiudicato previsto nel contratto, l’Amministrazione, su segnalazione e richiesta dei medici utilizzatori, ha la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria del prodotto l’aggiornamento della fornitura (affiancamento integrale o parziale, in base alle richieste degli operatori) e di ottenere dalla stessa la fornitura del nuovo prodotto innovativo alle medesime condizioni economiche, purché il prodotto aggiornato del lotto di riferimento non si sovrapponga agli altri lotti di gara.
Durante il periodo di validità contrattuale l’Aggiudicatario dovrà, quindi, accettare, alle stesse condizioni e agli stessi prezzi, ordinativi di fornitura di nuovi prodotti che aggiornano, affiancano e sostituiscono quelli aggiudicati.
ART. 20 – Quinto d’obbligo
Qualora, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in corso di
esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Amministrazione può imporre all’aggiudicatario l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all’ASST che di tale diritto intende valersi.
Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
ART. 21 - Responsabilità e obblighi del contraente L’accettazione tramite sottoscrizione del contratto – inteso nella sua accezione globale - da parte dell'ASST, non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine alle accertate carenze delle
prestazioni dovute, non potute rilevare nell’immediatezza dell’espletamento del servizio ma accertate in seguito.
In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'ASST si riserverà di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l’obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
Il persistere di disservizi nell’assistenza darà luogo alla risoluzione automatica
del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.
Il servizio di manutenzione dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste.
L’Aggiudicatario risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o colpa grave, potranno essere arrecati a persone o cose dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
L’Aggiudicatario dovrà corrispondere ai lavoratori un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL di riferimento e dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale.
Art. 22 – Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13, si precisa che, dopo tre successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo.
L’Azienda avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, senza riconoscere alcun indennizzo, nei seguenti casi:
a) qualora, nei confronti dell’aggiudicatario, sia intervenuto un provvedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
b) qualora, nei confronti dell’aggiudicatario, sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016
c) falsità su quanto dichiarato in sede di autocertificazione
d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1
e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016
f) qualora intervenga una della fattispecie di cui all’art. 108 D.Lgs. 50/2016
g) qualora la ditta non superi il periodo di prova come da art. 1 del presente disciplinare
h) violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di integrità e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
i) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche;
j) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
k) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa qualora l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.
Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la risoluzione è obbligatoria.
Il fornitore decaduto ha l’obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare,
altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell’Azienda.
L'Azienda si riserva, inoltre, di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, Consip o ARCA attivassero una convenzione per l'acquisto di dispositivi coincidenti con quelli di cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'Azienda.
L’Azienda si riserva, altresì, di interrompere la fornitura, con congruo preavviso e senza riconoscere indennità, nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (operazioni di spending review).
ART. 23 – Cessione – trasformazione , fusione scissione societaria
A norma dell’art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.
Allo stesso modo, a norma dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.
Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica e affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Azienda.
Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/72. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.
ART. 24 – Controversie
Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, Xxxx competente è esclusivamente quello di Lecco.
Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l’Amministrazione potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 25 - Spese, Imposte e Tasse
Spese, oneri, bolli imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti e formalità necessarie alla eventuale sua registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a totale carico dell’azienda aggiudicataria.
L’imposta sul valore aggiunto, se ed in quanto dovuta, è a carico dell’ASST. ART. 26 - Disposizioni generali e rinvii
Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente contratto, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale dell’ASST Spedali Civili di Brescia (azienda capofila) e alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile; sono altresì tenuti in considerazione gli orientamenti della Corte Europea di Giustizia e delle Autorità di Giustizia Amministrativa dello Stato Italiano.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO
Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXX SPA
Il Procuratore Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Procuratore della ditta XXXXXX SPA dichiara di avere preso visione e di dare specifica approvazione dell’art. 13 – Penalità e sanzioni, dell’art. 15 - Clausola di salvaguardia, dell’ art. 18 - Quantità della fornitura, dell’art. 20 - Quinto d’obbligo, dell’art. 22 – Risoluzione del contratto e e dell’art. 24 – Controversie
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
XXXXXX SPA
Il Procuratore Xxxxxxxx Xxxxxxx
PATTO DI INTEGRITA'
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30
Articolo 1 - Principi
1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all’art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 2 - Ambito e modalità di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all’All. A1 della L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla
Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006 n. 30. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 3 - Obblighi dell’operatore economico
1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L’operatore economico si impegna a:
a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;
c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva
concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 4 - Procedure e adempimenti della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione
del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all’art. 14 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x.
00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.
Articolo 5 - Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Il Direttore
U.O.C. Provveditorato Economato Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Il Procuratore Xxxxxxxx Xxxxxxx
Provveditorato - Economato Direttore: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco Tel. 0000.000000
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ALLEGATO - “AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DIALITICI EXTRACORPOREI CONTINUI/PLASMAFILTRAZIONE E SPECIALI – LOTTO 1 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD), LOTTO 2 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD); LOTTO 3 TRATTAMENTI EXTRACORPOREI CONTINUI E PLASMAFILTRAZIONE”
LOTTO 1: TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD)
CIG DERIVATO: 8185867724
Sub lotto | DESCRIZIONE LOTTO | UM | Caratteristiche tecniche | Nome commerciale o descrizione prodotto offerto | CODICE PRODOTTO | CONF. (pezzi per conf.) | CODICE CND O ATC | REPERTORIO O AIC | Prezzo unitario per UM | IVA |
1B1 | sistema a doppia sacca (soluzione fresca con lattato da lt. 2/2,5 + sacca di scarico) - varie concentrazioni di glucosio | pz. | Glucosio 1,36% 2 L | Soluzione per Dialisi Peritoneale Xxxxxx - Twin bag per CAPD | LPB9403G | 5 | N/A | 031503182 | 5,19 € | 4 |
Glucosio 2,27% 2 L | LPB9404G | 5 | N/A | 031503194 | ||||||
Glucosio 3,86% 2 L | LPB9405G | 5 | N/A | 031503206 | ||||||
1B2 | sistema a doppia sacca (soluzione fresca con bicarbonato+latta to o lattato a ph neutro da lt. 2/2,5 + sacca di scarico) - varie concentrazioni di glucosio | pz. | Glucosio 1,36% 2 L | Physioneal 35 | LPB5888 | 5 | N/A | 034415885 | 6,90 € | 4 |
Glucosio 2,27% 2 L | Physioneal 35 | LPB5889 | 5 | N/A | 036164150 | |||||
Glucosio 3,86% 2 L | Physioneal 35 | LPB5879 | 5 | N/A | 036164376 | |||||
Glucosio 1,36% 2 L | Physioneal 40 | LPB5260G | 5 | N/A | 036164907 | |||||
Glucosio 1,36% 2,5 L | Physioneal 40 | LPB5284C | 4 | N/A | 034415125 | |||||
Glucosio 2,27% 2 L | Physioneal 40 | LPB5262G | 5 | N/A | 037175066 | |||||
Glucosio 2,27% 2,5 L | Physioneal 40 | LPB5285C | 4 | N/A | 034415240 | |||||
Glucosio 3,86% 2 L | Physioneal 40 | LPB5264G | 5 | N/A | 037175217 | |||||
1B5 | soluzioni con poliglucosio | pz. | Icodestrina 7,5% 2 L | Extraneal | LPB5268 | 5 | N/A | 033302100 | 15,54 € | 4 |
Icodestrina 7,5% 2,5 L | Extraneal | LPB5270 | 4 | N/A | 033302148 | |||||
1C1 | kit di medicazione | pz. | Kit medicazione | KIT-MED-BS | VEDERE SCHEDA TECNICA | T0203 | 37661/R | 0,00 € | 22 | |
1C2 | Cuffia in TNT prepiegata | pz. | Cuffia in TNT prepiegata | CUFFIA PREPIEG | 100 | T0207 | 84698/R | 0,00 € | 22 | |
1C3 | Mascherina in carta a due veli con elastici auricolari | pz. | Mascherina in carta a due veli con elastici auricolari | MASC.CAR.2 STR | 100 | T020601 | 84698/R | 0,00 € | 22 | |
1C4 | Tasca di protezione peritoneale cm 24 x 6 con lacci | pz. | tasca di protezione | TASCA 26X7- L | 150 | T030199 | 497357/r | 0,00 € | 22 |
Provveditorato - Economato Direttore: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco Tel. 0000.000000
Fax 0000.000000
e-mail x.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
Sub lotto | DESCRIZIONE LOTTO | UM | Caratteristiche tecniche | Nome commerciale o descrizione prodotto offerto | CODICE PRODOTTO | CONF. (pezzi per conf.) | CODICE CND O ATC | REPERTORIO O AIC | Prezzo unitario per UM | IVA |
1C5 | flacone tipo Clorexidina o Neoxidina spray da 250 ml | pz. | Neoxidina spray 250 ml | Neoxidina spray | PF06950 | 24 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 |
1C6 | n 1 flaconi di Ipoclorito di sodio 10% spray da 200 ml (tipo Amuchina) | pz. | Amuchina 10% spray 200 ml | Amuchina 10% | 419305 | 24 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 |
1C7 | n 2 flaconi di disinfettante per mani (tipo Esoform Mani) da 250ml | pz. | Septaman gel 500 ml | Septaman gel | PF32411 | 20 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 |
1C8 | n 1 flaccone di setptoscrub NAL-NAM | pz. | Dermosept 500 ml | Dermosept | PF00211 | 20 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 |
1D1 | set raccordo catetere (composto da prolunga + adattatore luer- lock) | pz. | Set di trasferimento | Miniset 24 cm | R5C4482 | 6 | F020280 | 960257/R | 0,00 € | 4 |
Set di trasferimento | Miniset 18 cm | R5C4483 | 6 | F020280 | 960272/R | |||||
1D2 | set raccordo catetere in titanio/altro | pz. | set raccordo catetere in titanio | set raccordo catetere in titanio | SPC4129 | singolo | F900302 | 344955/R | 0,00 € | 4 |
1D7 | accessori : tappi, tappini | pz. | Tappino per miniset | Tappino per miniset | SPC4466 | 60 | F020280 | 344949/R | 0,00 € | 4 |
1F2 | Medicazione antibatterica dell'exit-site consistente in garza o tampone con argento | pz. | Medicazione assorbente con pellicola antiaderente a rilascio di ioni argento | EXIT PAD AG | S0904/AG | singolo | M040408 02 | 246045 | 3,00 € | 22 |
STRUMENTAZIONE COMODATO USO GRATUITO:
- LOTTO 1D3 – n. 12 Asta reggisacca – COD. LCLC329
- LOTTO 1D4 – n. 12 Piastra scaldasacca – COD. 1510WTPV3– CND Z12030305– RDM 1267032/R
- LOTTO 1D5 – n. 12 Morsetto reggiasta da banco – COD. LCLC330
- LOTTO 1D6 – n. 12 Dinamometro per sacca COD. SABN04100010000
LOTTO 2: TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD)
CIG DERIVATO: 81881703A4
Sub lotto | DESCRIZIONE LOTTO | UM | Breve descrizione prodotti offerti | Caratteristiche tecniche | Nome commerciale o descrizione prodotto offerto | CODICE PRODOTTO | CONF. (pezzi per conf.) | CODICE CND O ATC | REPERTORIO O AIC | Prezzo unitario per UM | IVA |
2A1 | Sacca APD standard con lattato - Fabbisogno in litri (mediamente 18 al | litro | Soluzione per Dialisi Peritoneale Xxxxxx - Single bag per APD Glucosio 1,36% 5 L Glucosio 2,27% 5 L | LPB5215R | 2 | N/A | 031503295 | 1,40 € | 4 | ||
LPB5225R | 2 | N/A | 031503307 |
Provveditorato - Economato Direttore: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco Tel. 0000.000000
Fax 0000.000000
e-mail x.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
Sub lotto | DESCRIZIONE LOTTO | UM | Breve descrizione prodotti offerti | Caratteristiche tecniche | Nome commerciale o descrizione prodotto offerto | CODICE PRODOTTO | CONF. (pezzi per conf.) | CODICE CND O ATC | REPERTORIO O AIC | Prezzo unitario per UM | IVA |
giorno a paziente) | Glucosio 3,86% 5 L Soluzione per Dialisi Peritoneale Xxxxxx - Single bag per APD | LPB5235R | 2 | N/A | 031503319 | ||||||
2A2 | Sacca APD con bicarbonato+lattato o lattato a ph neutro - Fabbisogno in litri (mediamente 18 al giorno a paziente) | litro | Fixioneal 35 Glucosio 1,36% 5 L | Fixioneal 35 | LCE8277 | 2 | N/A | 036567232 | 2,00 € | 4 | |
Fixioneal 35 Glucosio 2,27% 5 L | Fixioneal 35 | LCE8278 | 2 | N/A | 036567485 | ||||||
Fixioneal 35 Glucosio 3,86% 5 L | Fixioneal 35 | LCE8279 | 2 | N/A | 036567737 | ||||||
Fixioneal 40 Glucosio 1,36% 5 L | Fixioneal 40 | LCE8280 | 2 | N/A | 036567978 | ||||||
Fixioneal 40 Glucosio 2,27% 5 L | Fixioneal 40 | LCE8281 | 2 | N/A | 036573234 | ||||||
Fixioneal 40 Glucosio 3,86% 5 L | Fixioneal 40 | LCE8282 | 2 | N/A | 036573487 | ||||||
2A4 | Set per cycler | pz | Set Homechoice a 4 vie | R5C4479 | 30 | F020280 | 960317/R | 7,95 € | 4 | ||
Set Homechoice a 8 vie | R5C4478 | 30 | F020280 | 960275/R | |||||||
Set Homechoice pediatrico a 4 vie | R5C8303 | 30 | F020280 | 960298/R | |||||||
2B1 | sistema a doppia sacca (soluzione fresca con lattato da lt. 2/2,5 + sacca di scarico) - varie concentrazioni di glucosio | pz. | Soluzione per Dialisi Peritoneale Xxxxxx - Twin bag per CAPD | Glucosio 1,36% 2 L | LPB9403G | 5 | N/A | 031503182 | 5,19€ | 4 | |
Glucosio 2,27% 2 L | LPB9404G | 5 | N/A | 031503194 | |||||||
Glucosio 3,86% 2 L | LPB9405G | 5 | N/A | 031503206 | |||||||
2B2 | sistema a doppia sacca (soluzione fresca bicarbonato+lattato o lattato a ph neutro da lt. 2/2,5 + sacca di scarico) - varie concentrazioni di glucosio | pz. | Physioneal 35 Physioneal 35 Physioneal 35 Physioneal 40 Physioneal 40 Physioneal 40 Physioneal 40 Physioneal 40 | Glucosio 1,36% 2 L Glucosio 2,27% 2 L Glucosio 3,86% 2 L Glucosio 1,36% 2 L Glucosio 1,36% 2,5 L Glucosio 2,27% 2 L Glucosio 2,27% 2,5 L Glucosio 3,86% 2 L | LPB5888 LPB5889 LPB5879 LPB5260G LPB5284C LPB5262G LPB5285C LPB5264G | 5 5 5 5 4 5 4 5 | NA | 034415885 036164150 036164376 036164907 034415125 037175066 034415240 037175217 | 6.90 € | 4 | |
2B5 | Soluzioni con poliglucosio | Pz. | extraneal | Icodestrina 7,5% 2L | LPB4938R | 5 | NA | 033302086 | 15,54 | 4 | |
Icodestrina 7,5% 2,5L | LPB4945R | 4 | 033302124 |
Provveditorato - Economato Direttore: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco Tel. 0000.000000
Fax 0000.000000
e-mail x.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
Sub lotto | DESCRIZIONE LOTTO | UM | Breve descrizione prodotti offerti | Caratteristiche tecniche | Nome commerciale o descrizione prodotto offerto | CODICE PRODOTTO | CONF. (pezzi per conf.) | CODICE CND O ATC | REPERTORIO O AIC | Prezzo unitario per UM | IVA |
2C | Medicazioni e disinfezione | Kit medicazione Mensile | LC029NAN | VEDERE SCHED A TECNI CA | T0203 | 37661/R | 0,00 € | 22 | |||
2C1 | 5 kit di medicazione | pz. | Kit medicazione | KIT-MED-BS | VEDERE SCHED A TECNI CA | T0203 | 37661/R | 0,00 € | 22 | ||
2C2 | n 20 Cuffia in TNT prepiegata | pz. | Cuffia in TNT prepiegata | CUFFIA PREPIEG | 100 | T0207 | 84698/R | 0,00 € | 22 | ||
2C3 | n 150 herina in carta a due veli con elastici auricolari | pz. | Xxxxxxxxxx in carta a due veli con elastici auricolari | MASC. CAR.2STR | 100 | T020601 | 84698/R | 0,00 € | 22 | ||
2C4 | 0 Tasca di protezione peritoneale cm 24 x 6 con lacci | pz. | tasca di protezione | TASCA 26X7-L | 150 | T030199 | 497357/r | 0,00 € | 22 | ||
2C5 | n 1 flacone tipo Clorexidina o Neoxidina spray da 250 ml | pz. | Neoxidina spray 250 ml | PF06950 | 24 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 | ||
2C6 | flacone di Ipoclorito di sodio 10% spray da 200 ml (tipo Amuchina) | pz. | Amuchina 10% spray 200 ml | 419305 | 24 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 | ||
2C7 | n 2 flaconi di disinfettante per mani (tipo Esoform Mani) da 250ml | pz. | Septaman gel 500 ml | PF32411 | 20 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 | ||
2C8 | n 1 flaccone di septoscrub NAL- NAM | pz. | Dermosept 500 ml | PF00211 | 20 | N/A | N/A | 0,00 € | 22 | ||
2D3 | Set raccordo catetere (composto da prolunga + adattatore luer- lock) | pz | Set di trasferimento Miniset 24 cm | R5C4482 | 6 | F020280 | 960257/R | 0,00 € | 4 | ||
Set di trasferimento Miniset 18 cm | R5C4483 | 6 | F020280 | 960272/R | 0,00 € | 4 | |||||
2D4 | set di raccordo catetere in titanio/altro | pz. | set raccordo catetere in titanio | SPC4129 | singolo | F900302 | 344955/R | 0,00 € | 4 | ||
2D9 | accessori : tappi, tappini | Pz. | Tappino per miniset | SPC4466 | 60 | F020280 | 344949/R | 0,00 € | 4 | ||
2E | Clamp per catetere | Clamp per catetere | RPC4171 | 12 | L031307 | 344962/R | 0,00 € | 4 | |||
Clamp blu per sacca | Clamp blu per sacca | SPC4527 | 12 | F020280 | 344967/R | 0,00 € | 4 |
STRUMENTAZIONE COMODATO USO GRATUITO:
- LOTTO 2D1 - N. 15 APPARECCHIO HOME CHOICE CYCLER PER APD CODICE: 5C6M10
Provveditorato - Economato Direttore: Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco Tel. 0000.000000
Fax 0000.000000
e-mail x.xxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
CND: Z12090101 RDM: 1351476/R
COMPLETO DEI SEGUENTI ACCESSORI:
- Valigia per Homechoice Claria COD. BXU004390
- Modem per modem cellulare COD. 5H32401
- Cavo di alimentazione per cellulare COD.5H33102
- Antenna opzionale per modem COD. 5H32404
- Tanica per drenaggio COD. PL4122
- Rubinetto per tanica drenaggio COD. PL1349
- LOTTO 2D5 – N. 15 asta reggisacca (piantana) COD. LCLC329
- LOTTO 2D6 – N. 15 Piastra scaldasacche COD. 1510WTPV3 CND Z12030305 RDM 1267032/R
- LOTTO 2D7 – N. 15 Morsetto reggi asta da banco COD. LCLC330
- LOTTO 2D8 – N. 4 Dinamometro per sacca SABN04100010000
LOTTO 3: TRATTAMENTI EXTRACORPOREI CONTINUI E PLASMAFILTRAZIONE
CIG DERIVATO: ZBC2BC97EF
sublotto | DESCRIZIONE LOTTO | UM | Breve descrizione dei prodotti offerti Caratteristiche tecniche | Nome commerciale o descrizione dei prodottii offerti | CODICE PRODOTTO | CONF.( pezzi per conf.) | CODICE CND O ATC | REPERTORIO O AIC | Prezzo unitario U.M | IVA |
3F2 | Accessorio per emodialisi – Set a “T” per reinfusione, dotato di connettori Luer lock. | I202 | 105890 | 20 | F02010 4 | 43595/R | 0,70 € | 4 |
VALIDITA’ CONTRATTUALE: 72 MESI a decorrere dalla data di esito positivo del collaudo della strumentazione aggiudicata.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO
Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXX SPA
Il Procuratore Xxxxxxxx Xxxxxxx