COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale ed Affari Istituzionali Servizio Centrale Acquisti
CAPITOLATO SPECIALE
per la concessione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro presso gli Uffici e Servizi comunali (lotto unico)- CIG 7117213DF4
Redatto da
P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
RUP
Dr. Xxxx Xxxxxxxx
Indice
Parte Prima
Condizioni Generali
Art. 1 - Oggetto della concessione
Art.2 – Ubicazione e Tipologia Distributori e Erogatori d’acqua
Art. 3 – Durata della Concessione
Art. 4 – Stima, Valore e Canone di concessione
Art. 5 – Garanzia definitiva (Art. 103 del D.Lgs. 50/2016)
Art. 6 – Modalità stipula contratto
Art. 7 – Sub appalto e cessione del contratto
Art. 8 – Referente Unico del Concessionario
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione contrattuale e Referenti interni per l’Amministrazione
Art.10 – Responsablità Civile e Penale verso terzi
Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Art.12 – Protocollo di legalità
Art. 13 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
Art. 14 - Dipendenti delle P.A. – divieti
Parte Seconda
Condizioni Tecniche per i distributori e gli erogatori d’acqua
Art. 15 – Requisiti di conformità dei distributori
Art. 16 – Condizioni generali di installazione dei distributori
Art. 17 - Eliminazione barriere architettoniche
Art. 18 – Erogazione acqua potabile
Art. 19 – Tipologia e caratteristiche dell’erogatore di acqua potabile
Art. 20 – Tempi di installazione e disinstallazione
Art. 21 – Documenti da consegnare al R.U.P/DEC
Art. 22 – Doveri del personale addetto alle attività inerenti la Concessione
Art. 23 – Norme sulla sicurezza
Parte Terza
Condizioni Specifiche del Servizio
Art. 24 – Caratteristiche generali dei prodotti da erogare
Art. 25 – Specifiche prodotti erogati
Art. 26 – Pagamento dei prodotti
Art. 27 – Prezzi dei prodotti all’utenza
Art. 28 – Revisione del prezzo dei prodotti
Art. 29 – Oneri ed Obblighi dell’Amministrazione comunale
Art. 30 – Obblighi generali del Concessionario
Art. 31 – Sistema HACCP
Art. 32 – Assistenza agli utenti e gestione reclami
Art. 33 – Impegni di sostenibilità ambientale
Parte Quarta
Norme finali di carattere generale
Art. 34 – Penali
Art. 35 – Trattamento dei dati
Art. 36 – Fallimento del Concessionario, di risoluzioni del contratto e misure straordinarie di gestione
Art. 37 – Verifica regolarità contributive e assicurativa (D.U.R.C.)
Art. 38 - Antimafia e verifica dei requisiti
Art. 39 – Foro competente e clausola compromissoria
Art. 40 – Risoluzione e recesso
Art. 41 – Documenti ai fini della stipula del contratto
Art. 42 - Rinvio a norme di diritto vigenti
Parte Prima
Condizioni Generali
Art. 1 - Oggetto della concessione
1. Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di vendita di generi di ristoro (bevande calde e fredde non alcoliche, snack e alimenti preconfezionati) mediante l’installazione e la gestione di distributori automatici e semiautomatici, nonché l’installazione e gestione di erogatori di acqua potabile di rete all’interno degli edifici o servizi comunali.
2. Per distributori semiautomatici si intendono distributori di piccole dimensioni, generalmente non allacciati alla rete idrica, che erogano varie tipologie di bevande calde mediante cialde e/o capsule monodose, privi di alcun tipo di dispositivo di pagamento della singola consumazione e che consentono la stessa solo previa fornitura di cialde e/o capsule.
3. Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti dell'Amministrazione e agli utenti interessati all'interno delle sedi di cui all'art. 2. Si precisa che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.
Art.2 – Ubicazione e Tipologia Distributori e Erogatori d’acqua
1. Sono individuate nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente capitolato, le sedi destinatarie del servizio con il numero e tipologia dei distributori e degli erogatori di acqua da installare come previsto ai successivi articoli 16,17 e 18, qui sotto riepilogati:
Tabella riepilogativa tipologia Distributori | |
Bevande calde grande | 32 |
Bevande calde medio | 11 |
Bevande calde piccolo e Bevande calde automatica a cialde | 14 |
Bevande fredde/snack grande | 21 |
Bevande fredde/snack grande con reparto alimenti freschi | 15 |
Bevande fredde/snack grande Blindato | 3 |
Bevande fredde/snack medio | 7 |
Bevande fredde/snack medio con reparto alimenti freschi | 3 |
Bevande fredde/snack medio Blindato | 1 |
Bevande fredde/snack piccolo | 2 |
Bevande calde grande Blindato | 3 |
Bevande calde medio Blindato | 1 |
Combinato piccolo (calde.fredde.snack) | 15 |
Combinato medio (calde.fredde.snack) | 10 |
Semiautomatico a cialde | 59 |
distributore bottiglie acqua | 1 |
Totale | n. 198 |
Erogatori di acqua potabile | 75 |
Totale | n. 273 |
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di sopraggiunte esigenze, di variare il numero dei distributori ed erogatori di acqua potabile, nell’arco temporale della durata della concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in aumento o diminuzione del totale indicato nell’allegato “A”, ai sensi dell’art. 175 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo di n. 8 distributori automatici, di n. 10 distributori semi-automatici e di
n.5 erogatori di acqua potabile.
Si applica comunque quanto previsto all’art. 175 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di trasferimento della sede di una Direzione/Servizio/Ufficio dell’Amministrazione e/o di modifiche organizzative, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al riposizionamento dei distributori interessati negli spazi e locali indicati, entro 20 giorni consecutivi dalla richiesta del RUP o del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale. Il riposizionamento dei distributori potrà avvenire su richiesta dell’Amministrazione all’interno della medesima sede anche per esigenze legate alla sicurezza o alla migliore funzionalità del servizio.
4. Il Concessionario potrà proporre all’Amministrazione, dopo il primo anno di concessione, ai fini di una migliore efficacia del servizio, la parziale modifica della tipologia di distributore, inizialmente prevista in allegato A, con altra tipologia:
- da distributore automatico con macinatore a distributore semiautomatico;
- da distributore automatico con macinatore a distributore automatico funzionante a cialde;
- da distributore combinato a distributore separato bevande calde e snacks (o viceversa).
La proposta dovrà essere approvata dall’Amministrazione con atto del Responsabile Unico del Procedimento.
5. Le attività della concessione dovranno essere espletate dal Concessionario sotto la propria responsabilità e con propria organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente capitolato.
Art. 3 – Durata della Concessione
1. La concessione avrà durata pari a 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data del verbale di inizio delle operazioni di installazione dei distributori ed erogatori di acqua, sottoscritto dal RUP e da rappresentante del Concessionario.
2. Alla scadenza della concessione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, potrà far ricorso alla proroga tecnica della durata del servizio, manifestando la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza in questione, limitata ad un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Per quanto riguarda il ritiro dei distributori al termine della concessione si rinvia all’art. 20 comma 1 lett. C).
Art. 4 – Stima valore e canone della concessione
1. Il valore complessivo della concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 167 del X.Xxx, 50/2016, è pari ad Euro 2.305.664,65.
2. Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione un canone complessivo per l’intero quinquennio della concessione, pari all’importo offerto in sede di gara.
3. Il pagamento del canone concessorio dovrà avvenire annualmente su base quadrimestrale secondo le seguenti scadenze:
• 30 Aprile
• 31 Agosto
• 15 Dicembre
4. Nell’anno di avvio del servizio, come indicato al precedente art.3, il primo pagamento dovrà avvenire alla scadenza più prossima a quelle suddette per l’importo corrispondente al servizio fino ad allora espletato.
5. La prima rata del canone decorrerà comunque a partire dal trentesimo giorno dalla data del verbale con cui vengono avviate le operazioni di installazione dei distributori di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 20 del presente capitolato.
6. L’Amministrazione Comunale emetterà fattura 30 giorni antecedenti alle scadenze prefissate di cui al comma 3. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni solari dalla data delle fatture stesse.
7. Il Concessionario dopo aver provveduto al pagamento, dovrà tempestivamente trasmettere al RUP presso il Servizio Centrale Acquisti copia della relativa quietanza.
Art. 5 – Garanzia definitiva (Art. 103 del D.Lgs. 50/2016)
1. L'operatore economico aggiudicatario della concessione, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese le applicazioni delle penali di cui all’art.34 e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di polizza assicurativa o fideiussione bancaria con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di importo pari al 10% del valore stimato complessivo della concessione.
2. La garanzia definitiva dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, e le altre norme di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Art. 6 – Modalità stipula contratto
1. Tutte le spese derivanti dalla stipula della concessione (scrittura privata) sono a totale carico dell’aggiudicatario. Il contratto di concessione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
2. Per quanto riguarda l’I.V.A. sul canone concessorio si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Art. 7– Subappalto e cessione del contratto
1. Il subappalto è ammesso esclusivamente per l'installazione, manutenzione e gestione degli erogatori di acqua potabile.
Il subappalto è ammesso comunque con le modalità di cui all’art. 174 del D.Lgs. n.50/2016 per le concessioni di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 lett.a) del D.Legvo 50/2016. All’atto dell’offerta dovranno essere dichiarati i servizi e le forniture, o parti di servizi e di forniture, che si intendono subappaltare. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. E’ assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, sotto pena di risoluzione della stesso per colpa del Concessionario come indicato al successivo art. 40 comma 2.
Art. 8 – Referente Unico del concessionario
1. Il concessionario dovrà nominare, entro il termine di cui all’art.41, la persona designata come responsabile unico del servizio nei confronti dell’Amministrazione (“Referente Unico”), fornendo l’indirizzo di posta elettronica e il suo recapito telefonico (telefono cellulare). Entro lo stesso termine dovrà essere indicato il nominativo ed il telefono del sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato.
2. Il Referente Unico e suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
b) adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l’esecuzione del servizio;
c) possesso dei poteri necessari per l’esecuzione del servizio;
d) reperibilità tutti i giorni della settimana almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
3. Il suddetto Referente Unico è responsabile, fra l’altro, del rispetto delle misure per la sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle attività della concessione, anche da parte delle eventuali imprese mandanti o subappaltatrici.
4. L’Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale Referente Unico per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente Unico e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente Unico sarà considerato dall’Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.
5. L’Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del Referente Unico o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.
Art. 9 - Direttore dell’esecuzione contrattuale e Referenti interni per l’Amministrazione
1. Nella fase di esecuzione del Contratto, l’Amministrazione si avvale di un Direttore dell’esecuzione (DEC) per i compiti previsti all’art. 101 e 102 del Codice dei Contratti.
2. Ciascun Ufficio o Servizio comunale, dove sono installati gli apparecchi distributori, nominerà uno o più Referenti interni che collaboreranno con il RUP/DEC. Tali Referenti interni saranno, oltre al RUP/DEC, gli unici interlocutori con il Referente Unico del concessionario per la propria sede. Il Servizio Centrale Acquisti comunicherà al Concessionario il relativo elenco.
Art. 10 – Responsabilità civile e penale verso terzi
1. Il Concessionario è responsabile direttamente o indirettamente per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.
2. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla per tutta la durata del Contratto:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e dovrà prevedere la copertura delle responsabilità sopra descritte, con particolare riguardo a:
• rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori;
• al rispetto delle norme sull’igiene e salute pubblica;
• danni arrecati ai locali, strutture e beni comunali;
- polizza per rischio incendio, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali ove sono presenti i distributori e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore a euro 2.000.000,00.
Le suddette polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
3. Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
4. Copia di tali polizze, autocertificate conforme all’originale, dovranno essere consegnate, a seguito dell’aggiudicazione, al Servizio Centrale Acquisti – Via de’ Perfetti Ricasoli, 74 Firenze, entro 15 giorni dalla richiesta del RUP inviata per Pec.
5. Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di polizza/e di assicurazione già in essere, purché aventi le medesime caratteristiche sopra indicate ovvero eventualmente estese con apposita/e appendice/i.
6. I rinnovi della/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere inviati in copia tramite Pec entro il mese successivo al rinnovo.
7. In caso di R.T.I. la polizza assicurativa dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale tra le imprese. 8.Xxxxx inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto come previsto all’art. 40 comma 2 del presente Capitolato.
9. L’Amministrazione è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall’uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori ed erogatori di acqua potabile.
Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
0.Xx concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla Concessione. In caso contrario la concessione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento, e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12 - Protocollo di Legalità
1. Il concessionario è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dal Comune di Firenze, stazione appaltante, con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alla clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate, al suddetto Ufficio della Prefettura, le informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs.vo 159/2011. Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto.
2. Il concessionario conosce altresì e accetta la clausola risolutiva espressa di risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro; b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l’impiego di personale della singola impresa non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell’appalto.
3. Il Concessionario è anche a conoscenza che il Comune di Firenze è impegnato altresì, per quanto al Protocollo di Legalità di cui al presente articolo, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cc.) ogniqualvolta, nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 , 318, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis c.p., con esercizio della potestà risolutoria secondo quanto all’articolo 5 comma 2 del Protocollo di Legalità stesso.
Art. 13 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento
1.Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili
ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario. Il rapporto si risolverà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento” secondo quanto anche previsto al successivo art. 40 comma 2
Art.14 - Dipendenti delle P.A. – Divieti
1. Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 in materia di rapporti del Concessionario con ex dipendenti dell’Amministrazione comunale concedente.
Parte Seconda
Condizioni Tecniche per i distributori e gli erogatori d’acqua
Art. 15 - Requisiti di conformità dei distributori
1. I distributori automatici da installare dovranno:
a) essere nuovi di fabbrica e/o di primo utilizzo, di ultima generazione tecnologica, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
b) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi;
c) rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”) in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
d) rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
e) essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione) o da altra norma successiva;
f) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
g) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
2. I distributori automatici (anche funzionati a cialde) da installare dovranno inoltre:
a) essere dotati dei principali sistemi di pagamento, sia in contanti (a moneta con sistema rendi-resto) sia con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante a chiave elettronica o tessera elettronica ricaricabile, come meglio descritto al successivo art. 26;
b) segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per il resto;
c) segnalare o rendere chiaramente visibile, l’eventuale indisponibilità di singoli prodotti;
d) essere dotati di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero dotato di sportello;
e) essere dotati del rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica;
f) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici, destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
g) essere dotati o avere esposte chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
h) i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente i cucchiaini/palette per mescolare le bevande, realizzati con materiali specifici per alimenti;
i) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
l) rendere disponibile, nel caso i distributori siano collocati a fianco di erogatori di acqua potabile, la fornitura anche di solo bicchiere a pagamento;
m) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo della macchina, nonché il numero verde gratuito al quale rivolgersi per quanto al successivo art. 32 del presente Capitolato;
n) essere sottoposti alle pulizie e sanificazioni previste al successivo art. 30;
3. Specifiche per i distributori semi-automatici:
a) I distributori semi automatici dovranno essere posizionati sopra idonei punti di appoggio individuati dai Referenti interni delle singoli sedi in collaborazione con il concessionario.
b) Il rifornimento dell’acqua nel serbatoio è a carico degli utenti degli uffici ove è collocato il distributore. L'addetto del concessionario deve svolgere le operazioni di pulizia e manutenzione del serbatoio e del distributore al momento della consegna delle cialde, e comunque almeno bimensilmente. Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia/sanificazione straordinaria del serbatoio dell’acqua ogni quattro (4) mesi e comunque ogniqualvolta venga richiesto, in riscontrati casi di necessità, dal RUP /DEC e/o dal Referente interno.
4. I distributori automatici o semiautomatici di bevande calde devono garantire il funzionamento con bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili. Nel caso di modelli migliorativi dovrà essere concordato con il RUP un periodo di sperimentazione. La ditta affidataria dovrà in tutti i casi fornire le certificazioni dei materiali di realizzazione dei bicchieri.
5. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori ed erogatori d’acqua, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario e/o del produttore del distributore/erogatore stesso.
Art. 16 – Condizioni generali di installazione dei distributori
1. Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, l’installazione, i collegamenti idrici ed elettrici ed il collaudo dei distributori e degli erogatori di acqua presso le sedi e gli spazi, già definiti nell’Allegato A, nel rispetto della normativa tecnica vigente.
2. Le apparecchiature suddette devono essere allacciate alle linee dedicate, con protezione magneto/termica differenziale nei quadri elettrici di zona, alla presenza del responsabile ( o suo delegato) del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione/Servizio/Ufficio presso i cui locali è prevista l’installazione.
3. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi e i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. Il Comune è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque necessari per il servizio.
4. Tutti i distributori installati dovranno essere dotati di un sistema di sicurezza per evitare l’allagamento in caso di guasto (c.d. water-block).
5. Per i distributori automatici di bevande calde sprovvisti di attacco diretto alla rete idrica, il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell’acqua avvalendosi esclusivamente di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in loco.
Art. 17 – Eliminazione barriere architettoniche
1. I comandi di funzionamento ed i sistemi di pagamento dei distributori automatici (anche a cialde) devono essere ad altezza idonea per consentirne l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili e/o ipovedenti o non vedenti.
2. I distributori semi automatici e gli erogatori di acqua potabile di cui al successivo art. 18 dovranno essere posizionati sopra i punti di appoggio previsti, ad altezza che permetta la fruibilità dell’apparecchiatura anche di persone diversamente abili.
Art. 18 – Erogazione acqua potabile
1.Nelle sedi e nei locali individuati dall’Amministrazione, come indicati all’allegato “A”, la ditta concessionaria dovrà installare erogatori di acqua collegati direttamente alla rete idrica cittadina. Detti erogatori sono in linea di massima posizionati a fianco dei distributori di alimenti e bevande oggetto del presente capitolato.
2. Come previsto all’art. 1 del presente Capitolato, costituendo finalità generale del servizio in concessione, l’erogazione di acqua potabile di rete sarà gratuita e non comporterà oneri per la fruizione e per l’utenza.
3. Tutti gli erogatori d’acqua devono essere collegati alla rete elettrica secondo le prescrizioni valide per i distributori di cui all’art. 16 del presente capitolato.
Art. 19 – Tipologia e caratteristiche dell’erogatore di acqua potabile
1. Gli erogatori dell’acqua potabile dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- nuovi di fabbrica;
- allacciamento diretto alla rete idrica dell’edificio;
- assenza di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell’acqua in entrata;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell’acqua in entrata;
- tre opzioni di scelta da parte dell’utente: naturale a temperatura ambiente, naturale refrigerata, refrigerata gassata con addizione di CO2 (anidride carbonica alimentare);
- piastra di scarico o vaschetta raccogli gocce rimuovibile collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 2 litri), non visibile dall’esterno e sul quale si convoglino gli eventuali sversamenti dell’acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico;
- pulsante di erogazione dell’acqua (l’erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall’utente);
- l’erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di caraffe di capacità non superiore ad 1 Lt;
- la cannella dell’erogatore non dovrà consentire l’attacco di tubazioni esterne;
- dovranno essere dotati di un sistema di sicurezza per evitare l’allagamento in caso di guasto (c.d. water-block);
- nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell’acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell’erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell’acqua per il controllo della qualità;
- l’erogatore dovrà essere posizionato su un apposito supporto di appoggio, fornito e installato dal concessionario, che consenta il suo facile utilizzo da parte degli utenti e l’uso da parte di persone diversamente abili. Tale supporto dovrà essere con rivestimento facilmente lavabile, resistente alla ruggine e realizzato con materiali duraturi nel tempo. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere l’eventuale sostituzione di singoli erogatori e/o supporti di appoggio in caso di loro evidente deterioramento; la sostituzione dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del RUP/DEC;
2. L’erogatore fornito dal Concessionario dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche relative alle “apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano” stabilite dal D.M. Salute del 7 febbraio 2012, n. 25.
3. Il Concessionario è obbligato all’effettuazione di una igienizzazione/sanificazione interna/esterna completa degli erogatori con la cadenza massima stabilita all’art. 30, comma 1, lett. C), nonché, con la stessa cadenza, ad una pulizia accurata dei supporti di appoggio degli erogatori stessi.
4. Il Concessionario dovrà inviare all’Amministrazione copia del manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione del modello di erogatore installato, secondo quanto previsto al successivo art. 21 comma 3.
5. Ciascun erogatore dovrà essere identificato da proprio numero o matricola, anche ai fini di agevolare le richieste di assistenza tecnica.
Art. 20 – Tempi di installazione e disinstallazione
0.Xx concessionario dovrà:
a) installare tutte le apparecchiature (distributori ed erogatori acqua) previste per tipologia e sedi nell’allegato “A”, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio delle operazioni di installazione dei distributori di cui all’art. 3, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4 comma 5. Il programma di installazione e suoi aggiornamenti o variazioni dovranno essere messi tempestivamente a conoscenza del RUP per quanto all’art. 16 comma 2.
b) installare nuove eventuali apparecchiature, per quanto stabilito all’art. 2 comma 2 del presente Capitolato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formale del Servizio Centrale Acquisti;
c) ritirare le proprie apparecchiature al termine della concessione entro i 60 giorni successivi, seguendo un crono-programma concordato con il Servizio Centrale Acquisti, provvedendo alle eventuali opere di ripristino. Nei 60 giorni suddetti il canone di concessione non è dovuto. Si applicano, in caso di superamento del termine in questione, le penalità di cui al successivo art. 34.
Art. 21 - Documenti da consegnare al Rup/Dec
1. A seguito dell’aggiudicazione, il RUP richiede al concessionario le attestazioni riguardanti i requisiti di conformità per i distributori e gli erogatori di acqua potabile di cui agli art. 15 e 19 del presente Capitolato, con particolare riguardo:
- alla data di fabbricazione del distributori/erogatori da installare o al primo impiego dei medesimi;
- alle certificazioni di efficienza energetica.
2. Il Concessionario dovrà inoltre, entro 15 giorni dall’avvio delle operazioni di installazione di cui all’art. 3 comma 1, consegnare al Rup i seguenti documenti:
- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi xxxxxxx all'utenza (cd. Listino ufficiale) di cui all’art. 27, distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
- schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
- appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
- presenza e dislocazione dei magazzini di conservazione dei prodotti in distribuzione.
3. Il Concessionario dovrà, entro 15 giorni dalla conclusione delle installazioni, consegnare al Rup/Dec i seguenti documenti:
- la documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore e al D.L.vo n.
17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell’acqua installati;
- l’attestazione di regolare installazione di tutti i distributori ed erogatori di acqua;
- copia del Manuale di istruzioni per l’uso dei distributori semi-automatici (in italiano), per ogni tipo e modello installato;
- copia del manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione del modello di erogatore di acqua installato (in italiano);
- elenco dettagliato di tutti i distributori ed erogatori installati, distinti per sito e tipologia, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni del parco macchine distributrici od erogatori installati per i casi previsti dal presente capitolato.
Art. 22 - Doveri del personale addetto alle attività inerenti la concessione
1. I servizi attinenti alla concessione dovranno essere espletati con personale qualificato e idoneo a svolgere i relativi compiti. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, e secondo quanto disposto al precedente art. 13.
2. Il concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga inoltre alle seguenti disposizioni:
› provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
› si adegui a eventuali indicazioni o disposizioni impartite dai Referenti interni dell’Amministrazione e/o dal RUP/DEC ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08;
› comunichi immediatamente ai suddetti Referenti interni o, in mancanza, al RUP/DEC qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell’espletamento del servizio.
3. Il personale della ditta concessionaria, quando opera presso l’Amministrazione, dovrà indossare il cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia.
Art. 23 - Norme sulla sicurezza
1. Nell’installazione ed eventuali spostamenti dei distributori ed erogatori di acqua il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e xx.xx. e ii.,
2. Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni agli impianti e/o locali e/o alle persone derivanti da inosservanza delle norme sulla sicurezza.
3. Per i rischi e gli adempimenti relativi a possibili interferenze fra le attività di cui al comma
1 e quelle dell’Amministrazione o di altri soggetti che operano presso le sedi, dovrà provvedersi al ricorso ad appositi D.U.V.R.I sottoscritti, per quanto riguarda l’A.C., dai Responsabili/Datori di Lavori delle sedi interessate, di cui il concessionario dovrà sostenere i costi.
4. Non si evidenziano rischi interferenziali derivanti dalla esecuzione dai principali servizi della concessione riguardanti la distribuzione di alimenti e bevande e di acqua potabile.
5. Il Concessionario sostiene, fra i propri costi per le attività della concessione, quelli interni della sicurezza aziendale.
Parte Terza
Condizioni Specifiche del Servizio
Art. 24 – Caratteristiche generali dei prodotti da erogare
1. E’ fatto divieto di vendita, attraverso i distributori automatici installati, di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non specificato nel presente Capitolato. E’ vietata altresì la vendita di chewingum, caramelle e prodotti similari, salvo apposita autorizzazione del RUP per richieste provenienti dai Referenti interni.
2. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, e contenere esclusivamente ingredienti, totalmente esenti da
O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati). L’Amministrazione Comunale potrà richiedere dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Concessionario, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.
3. Tutti i prodotti in distribuzione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari (marca – indicazione di tutti gli ingredienti, scadenza, tipo di confezionamento, ecc) – come da disposizioni del D.Lgs n.109 del 27 Gennaio 1992 - e riportati in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura.
4. Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi ove collocati i prodotti equo-solidali, biologici e senza glutine.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, per qualsiasi motivo, non ritenga debbano essere erogati.
6. Si stabilisce inoltre che:
• Tutte le macchine di distribuzione automatica di snack e bevande dovranno erogare in eguale misura snack dolci e salati .
• tutte le macchine di distribuzione di snack e bevande dovranno erogare almeno 1 (un) prodotto salato e 1 (un) prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine. I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.)
7. Nell’allegato A sono indicati i distributori automatici di snack/bevande fredde, fra quelli di grande dimensione, nei quali dovranno essere installate 2 (due) piattaforme di prodotti ed alimenti freschi: per es. yoghurt drink, tramezzini o panini confezionati in vari gusti, ecc.
8. In conformità alle linee di indirizzo della Legge della Regione Toscana n. 37 del 23/02/2005, nonché dei Regolamenti attuativi in materia di commercio equo-solidale, si stabilisce quanto segue:
• nei distributori automatici di caffè e bevande calde (escluso quelli a cialde) dovranno essere presenti prodotti sia del mercato “tradizionale” sia del commercio equosolidale e/o biologico (almeno 3 selezioni per ognuno fra le quali il caffè' espresso).
• nei distributori automatici di bevande e snacks dovranno essere presenti almeno 4 prodotti snack (di cui 2 dolci e 2 salati) e almeno 2 bevande fredde provenienti dalla rete del commercio equosolidale e/o contenenti uno o più ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata;
• nei distributori combinati dovranno essere presenti almeno n. 2 prodotti snack e n. 1 bevanda fredda provenienti dalla rete del commercio equosolidale e/o contenenti uno o più ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata.
Per prodotti del commercio equosolidale si intendono prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio, WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale, consorzio CTM Altromercato e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale).
Per prodotti provenienti da produzione biologica si intendono prodotti, in accordo con il Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi Regolamenti attuativi, ossia provenienti da fornitori assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni del Reg. CE 2092/1991, CE 1535/1992, Legge 294/1993, legge 146/1994, D.lgs. 220/1995 e
successive eventuali modifiche ed integrazioni.
Art. 25 – Specifiche prodotti erogati
1. I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori automatici o semiautomatici dovranno essere conformi ai requisiti di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 e xx.xx. e alle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
2. I distributori automatici grandi e medi di bevande calde dovranno erogare bevande calde di qualità delle seguenti tipologie e contenenti le grammature minime di prodotto sotto specificate:
A. Bevande calde
I.Caffè espresso, caffè lungo, in chicchi macinati all’istante, almeno “1^ miscela bar” e con grammatura minima di 7 g per ogni erogazione, prodotto di marca di rilevanza nazionale, proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
II.Caffè espresso, caffè lungo, in chicchi macinati all’istante, almeno “1^ miscela bar” e con grammatura minima di 7 g per ogni erogazione, proveniente dalla rete del commercio equo solidale e/o biologico;
III.Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale, (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, e altre bevande a scelta);
IV.Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio equosolidale e/o biologico (caffè macchiato, cappuccino, ed altre bevande a scelta);
V.Caffè decaffeinato, prodotto di marca di rilevanza nazionale,
VI.Bevande a base di caffè decaffeinato (macchiato, cappuccino);
VII.Caffè d’orzo, prodotto di marca di rilevanza nazionale; VIII.Bevande a base di caffè d’orzo (cappuccino d'orzo);
IX.Latte, grammatura minima 8 g di latte in polvere per ogni erogazione;
X.Thè almeno 14 g di thè in polvere per ogni erogazione;
XI.Cioccolato, almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione XII.Altre tipologie di bevande calde sia provenienti dal mercato tradizionale che dalla rete
del commercio equo e solidale, a scelta del concessionario.
3. Tutti i distributori automatici, tenendo conto di quanto stabilito all’art. 24 per gli alimenti senza glutine, biologici ed equosolidali, dovranno erogare i prodotti come descritti:
Bevande fredde
Bevande analcoliche gusti misti in confezione in lattina o in PET minimo 33 cl, thè, succhi di frutta in tetrapack minimo 20 cl.
Snack dolci e salati
Alimenti preconfezionati dolci e salati, provenienti dalla rete commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equosolidale, nonché prodotti biologici e senza glutine, nelle quantità indicate all’art. 24.
Alimenti freschi (solo per i distributori con reparto alimenti freschi indicati nell'all.A) Alimenti freschi preconfezionati con conservazione a +4°, quali yoghurt tipo drink direttamente consumabili in vari gusti, merendine dolci, snack salati, pizze e schiacciatine, panini e tramezzini di vario gusto confezionati in atmosfera protetta, ecc.
Bottiglie o altri contenitori di acqua minerale
bottiglie di acqua minerale, naturale e frizzante, in contenitori PET o realizzati con materiali biodegradabili da 50 cl., non in vetro, nel limite di non più di n. 3 “spirali” occupate, di cui almeno n. 1 di acqua frizzante. La vendita di acqua minerale in bottiglia non deve comportare una minore offerta di selezione di prodotti snack.
Fa eccezione il distributore da collocarsi presso l’ex biglietteria del Museo di Palazzo Vecchio dedicato esclusivamente alla vendita di acqua minerale in bottiglia.
4. I distributori automatici a cialde e semiautomatici dovranno erogare:
- caffè (vari tipi di miscele, decaffeinato, di marca di rilevanza nazionale) - orzo – thè e altri prodotti fruibili con questo genere di distributori.
Art. 26 - Pagamento dei prodotti
1. I distributori automatici dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di monete, compreso il taglio minimo di € 0,05 (cinque centesimi), e dotata di dispositivo rendi resto.
2. I distributori automatici dovranno essere altresì dotati di sistemi di pagamento con strumenti elettronici (chiavi elettroniche, schede magnetiche o simili, capaci di gestire crediti a scalare) identici e programmati per tutti i distributori installati all’interno dei locali dell’Amministrazione e conseguentemente funzionanti con sistema unico di pagamento. Qualora il servizio sia svolto da associazioni di imprese di qualunque tipo dovrà essere assicurato che gli strumenti elettronici di pagamento siano uniformi e riconoscibili in tutte le sedi della concessione.
3. La ricarica con strumenti elettronici dovrà avvenire tramite gli stessi distributori automatici.
4. La distribuzione ai dipendenti dell’Amministrazione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata in € 2 (due) per dispositivo, da versare al concessionario, avverrà secondo quanto stabilito dal RUP. Le cauzioni dovranno essere restituite, entro 60 giorni naturali e consecutivi, al termine della concessione e comunque in caso di restituzione del dispositivo di pagamento.
Art. 27 – Prezzi dei prodotti all’utenza
1. I prezzi di vendita all’utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato, con l’eccezione dei distributori installati nelle sedi del Centro di Formazione Professionale di cui al comma 9 del presente articolo.
2. I prezzi di vendita dei prodotti, sia quelli relativi alla modalità di pagamento in moneta sia quelli in modalità elettronica, devono essere esposti in modo visibile all’utenza.
3. I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori semi-automatici saranno effettuati da un Referente dell’Ufficio dove è installata l’apparecchiatura, il cui nominativo dovrà essere indicato dal RUP al Referente Unico.
4. I prezzi di cui alle tabelle del comma 6 che segue dovranno rimanere invariati per 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, anche nel caso di variazioni della aliquota IVA.
5. Le eventuali variazioni del prezzario dopo il terzo anno dalla stipula del contratto potranno essere sottoposti a revisione con i tempi e le modalità previste all’art. 28 del presente Capitolato.
6. I prezzi all’utenza, comprensivi di IVA, dei prodotti/tipologie richieste non dovranno essere superiori a quelli sotto indicati:
Tabella dei Prodotti "mercato tradizionale"
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Tipologia prodotti | Tipo pagamento | |
moneta | Modalità elettroniche | |
A) Bevande calde | Prezzo | Prezzo |
1.Caffè espresso, lungo | € 0,60 | € 0,50 |
2.Caffè decaffeinato | € 0,60 | € 0,50 |
3. Caffè d'orzo | € 0,60 | € 0,50 |
4. Thè | € 0,60 | € 0,50 |
5. Cioccolata | € 0,60 | € 0,50 |
6. Latte | € 0,60 | € 0,50 |
7. Bevanda a base di caffè (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolata, ecc) | € 0,60 | € 0,50 |
8. Bevanda a base di caffè decaffeinato (macchiato, cappuccino) | € 0,60 | € 0,50 |
9. Bevande a base di orzo (cappuccino d'orzo, ecc) | € 0,60 | € 0,50 |
10. Bevande a base di latte (latte macchiato, ecc) | € 0,60 | € 0,50 |
11. Altre eventuali tipologie di bevande calde speciali (es. caffè con ginseng o caffè con miscele speciali) | € 0,70 | € 0,65 |
B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta | ||
12. Succhi di frutta in tetrapack/pet, vari gusti, da almeno 20 cl | € 0,80 | € 0,70 |
13. Bevande vari gusti in lattina o in PET da almeno 33 cl | € 1,00 | € 0,90 |
14. Bevande vari gusti in PET o lattina da almeno 50 cl | € 1,10 | € 1,00 |
C) Prodotti alimentari preconfezionati | ||
15. Snack salati - minimo 3 tipologie di prodotti diversi, tipo crackers/schiacciatine/tarallucci, fino a gr. 50 – | € 0,80 | € 0,70 |
16. Snack salati - minimo 3 tipologie di prodotti diversi, tipo crackers/schiacciatine/tarallucci, superiori a gr. 50 – | € 1,20 | € 1,10 |
17. snack dolci - minimo 3 tipologie di prodotti diversi - tipo wafer o biscotti o | € 0,80 | € 0,70 |
crostatine – fino a gr 50 | ||
18. snack dolci - minimo 3 tipologie di prodotti diversi - tipo wafer o biscotti o crostatine – superiori a gr 50 | € 1,10 | € 1,00 |
19. prodotto dolce/salato senza glutine qualsiasi grammatura | € 0,70 | € 0,60 |
D) Alimenti freschi conservati a +4° (n.b. fornitura prevista nei distributori indicati nell’All. A) | ||
20. Yogurt in conf. consumabile drink almeno 200 gr, naturale e alla frutta (gusti vari) | € 1,20 | € 1,10 |
21. merendina dolce, grammature varie | € 1,00 | € 0,80 |
22. Panini confezionati in atmosfera protetta da circa 100 g, (gusti vari) | € 2,00 | € 1,90 |
23. Tramezzini confezionati in atmosfera protetta, oltre 120 gr. (gusti vari) | € 2,20 | € 2,10 |
E) Altro | ||
24. solo bicchiere per alimenti | € 0,05 | € 0,05 |
25. Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia PET da 50 cl | € 0,60 | € 0,50 |
Tabella dei prodotti "mercato equo e solidale e/o biologico" | ||
Tipologia prodotti | Tipo pagamento | |
moneta | Modalità elettroniche | |
A) Bevande calde | Prezzo | Prezzo |
26. Caffè espresso, lungo | € 0,60 | € 0,50 |
27. Caffè decaffeinato | € 0,60 | € 0,50 |
28. Bevanda a base di caffè (caffè macchiato, cappuccino, ecc.) | € 0,60 | € 0,50 |
29. Altre eventuali tipologie di bevande calde | € 0,60 | € 0,50 |
B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta | ||
30. Succhi di frutta in tetrapack da | € 1,10 | € 1,00 |
almeno 20 cl | ||
31. Bevande in lattina/PET da almeno 33 cl | € 1,20 | € 1,10 |
32. Altre bevande in lattina/PET da almeno 50 cl | € 1,30 | € 1,20 |
C) Prodotti alimentari preconfezionati | ||
33. Snack salati - grammature varie | € 0,90 | € 0,80 |
34. Snack/Merendina dolce - grammature varie | € 0,90 | € 0,80 |
DISTRIBUTORI SEMI AUTOMATICI BEVANDE CALDE CON FUNZIONAMENTO A CIALDE (o similari) | |
Tipologia prodotti | Pagamento in moneta |
35.Caffè | € 0,35 |
36.Caffè decaffeinato | € 0,35 |
37.Orzo | € 0,35 |
38.The | € 0,35 |
39. altri eventuali prodotti proposti (es. Cioccolata, tisane, ecc) | € 0,35 |
DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE FUNZIONAMENTO A CIALDE O CAPSULE | CALDE CON | |
Tipologia prodotti | Pagamento in Moneta | Modalità elettroniche di pagamento |
40.Caffè | € 0,60 | € 0,50 |
41.Caffè decaffeinato | € 0,60 | € 0,50 |
42.Orzo | € 0,60 | € 0,50 |
43.Bevande a base di caffè | € 0,60 | € 0,50 |
44.Bevande a base di orzo | € 0,60 | € 0,50 |
7. Il concessionario si impegna ad erogare tutte le tipologie di prodotto richieste nelle suddette tabelle per l’intera durata contrattuale. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di chiedere modifiche o integrazioni sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o richieste specifiche degli utenti.
8. L’introduzione, nel Listino dei prodotti originariamente presentato come previsto all’art. 21, nel corso della concessione di nuovi prodotti oppure la semplice sostituzione di uno o più
prodotti rientranti nelle tipologie previste, dovrà essere tempestivamente concordata dal concessionario con il RUP che dovrà dare il proprio nulla osta sulla base delle prescrizioni del presente capitolato.
9. Considerata l’utenza scolastica interessata all’erogazione dei prodotti, presso le sedi dei Centri di Formazione Professionale (Via Pisana 148, Xxx Xxxxxx 00 e per la sede dei corsi presso xxxxx Xxxxx 0, i prezzi stabiliti nelle tabelle di cui sopra si intendono tutti ribassati di 0,05(cinque) centesimi di euro, sia in modalità moneta sia in modalità elettronica.
Art. 28 – Revisione del prezzo dei prodotti
1. I prezzi dei prodotti di cui alle tabelle dell’art. 27 non potranno subire variazioni in aumento per i primi 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto di concessione, anche in presenza di aumento dell’IVA. Successivamente i singoli prezzi, su specifica richiesta del concessionario, potranno essere (sia in modalità di pagamento in contati o con dispositivo elettronico) aumentati di 0,05 centesimi di euro (inclusa iva) in presenza di un aumento medio dei prezzi al consumo ISTAT, nell’ultimo anno del triennio di cui sopra, superiore all’1,5% . Dall’aumento in questione è escluso il pagamento del solo bicchiere per alimenti.
2. Al momento del riconoscimento, da parte del Servizio Centrale Acquisti, delle suddette variazioni di prezzo, il concessionario è tenuto tempestivamente e a propria cura alla comunicazione dei nuovi prezzi all’utenza, apponendo appositi avvisi presso i distributori e le sedi servite.
Art. 29 - Oneri ed obblighi dell’Amministrazione comunale
0.Xx concedente Comune di Firenze mette a disposizione del concessionario gli idonei spazi nelle sedi di cui all’Allegato A in cui installare o collocare i distributori e gli erogatori di acqua previsti.
0.Xx Comune di Firenze assolve direttamente, come previsto nel Progetto della Concessione, i pagamenti delle utenze elettriche ed idriche necessarie per l’esecuzione dei servizi della concessione stessa.
3. Il concedente Comune di Firenze inoltre mantiene:
a) la funzione di indirizzo e di supervisione, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal Concessionario con quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto;
b) il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi, alle modalità e tempistiche previste per gli interventi di igienizzazione dei distributori ed erogatori di acqua potabile e alle altre prescrizioni previste nel presente capitolato, con particolare riguardo agli obblighi del Concessionario dell’art. 30 che segue.
Art. 30 - Obblighi generali del concessionario
1. Il concessionario dovrà:
A) mantenere i distributori di alimenti e bevande in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza; provvedere a proprie spese alla manutenzione straordinaria a seguito di guasti o disfunzioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate
o fuori uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono avviarsi non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione del Referente interno dell’Amministrazione o del RUP/DEC. Qualora la riparazione del guasto comporti il ritiro della macchina, il Concessionario deve tempestivamente provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia.
B) garantire che i distributori semi automatici, oltre alla pulizia e manutenzione ordinaria dei serbatoi come indicata all’art. 15 comma 3, vengano sottoposti, ogni 4 mesi alla pulizia/sanificazione straordinaria di cui sempre all’art. 15 comma 3 succitato. I distributori automatici devono essere controllati ed eventualmente puliti e manutenuti in occasione di ogni singolo rifornimento di prodotti e comunque dovranno essere verificati, puliti e sanificati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx due volte l’anno al fine di garantire l’igiene degli stessi e la conseguente sicurezza dei prodotti.
C) curare la manutenzione degli apparecchi di erogazione dell’acqua, lo svuotamento del contenitore di raccolta dell’acqua sversata, il controllo ed il mantenimento della qualità e della tutela igienico sanitaria del servizio, la sostituzione della bombola erogatrice del gas per l’acqua gassata e refrigerante entro 48 ore, salvo festivi, dalla segnalazione del Referente interno. In particolare è fatto obbligo al Concessionario effettuare la manutenzione ordinaria delle varie parti dell’erogatore dell’acqua con la periodicità prevista nel manuale di uso e manutenzione, e comunque ogni volta lo richieda il RUP/DEC, anche per singoli erogatori, per la presenza di odori sgradevoli, di incrostazioni o altro. E’ richiesta comunque un’operazione periodica di sanificazione/igienizzazione interna/esterna degli erogatori d’acqua e di pulizia dei supporti di appoggio 3 (tre) volte in un anno, con frequenza quadrimestrale.
D) effettuare il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico in modo tempestivo, con almeno 1 (un) passaggio settimanale ed assicurare comunque l’approvvigionamento dei distributori in caso di particolare carenze di prodotti entro le 48 (quarantotto) ore successive alla segnalazione del Referente interno, salvo festivi;
E) attestare tutti gli avvenuti interventi periodici e/o straordinari di pulizia e sanificazione richiesti dai precedenti punti mediante scheda di report da far pervenire al RUP/DEC non oltre 15 giorni dall’effettuazione degli interventi, da cui risulti data/ora/nome operatore/tipo operazioni e/o controlli effettuati;
F) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all’Autorità Sanitaria od ad altro soggetto competente, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all’installazione delle apparecchiature (Art. 32 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 e xx.xx.. ed integrazioni);
G) garantire la costante pulizia e l’igiene delle apparecchiature installate, la verifica, ad ogni rifornimento delle date di scadenza dei prodotti in vendita, nonché la conservazione a magazzino degli stessi, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 852/2004 (HACCP). La presenza e dislocazione di tali magazzini deve essere indicata al RUP nei termini di cui all’art. 21 comma 2 del presente Capitolato;
H) asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell’installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di resulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili e non contenere sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs, tricloroetano;
I) provvedere, su richiesta dei Referenti interni, all’eventuale spostamento temporaneo, nelle varie sedi comunali, dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
J) rilasciare al RUP/DEC, ogni sei mesi, un riepilogo dei quantitativi venduti per tipologia di prodotto, per sede e per apparecchio distributore, con evidenza in particolare della quota di vendita di prodotti equosolidali e/o provenienti da agricoltura biologica. La trasmissione della Relazione dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla scadenza del semestre.
2. L’inottemperanza reiterata e continuata a quanto stabilito nel presente articolo può costituire motivo di risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell’art. 40.
Art. 31 - Sistema HACCP
1. Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg.CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.
2. Il Concessionario verificherà e dichiarerà, all’inizio del rapporto e comunque ogni volta che gli sarà richiesto dall’Amministrazione, che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa ed altresì ai manuali di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti, volumi 1-2-3, adottati dall’Associazione Italiana distribuzione automatica e validati dal Ministero della Salute in conformità al regolamento CE 852/2004.
3. Il concessionario deve essere dotato di “Manuale di Autocontrollo di Corretta Prassi Igienica” aggiornato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dalla suddetta normativa europea. In corrispondenza dell’avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà consegnare copia del predetto manuale all’Amministrazione.
4. Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.
5. L’Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall’ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.
6. Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata della concessione e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell’intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.
7. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l’adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l’Amministrazione addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 40 comma 2. ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.
Art. 32– Assistenza agli utenti e gestione reclami
1. Alla data di stipula del Contratto il Concessionario deve avere attivo un recapito telefonico dedicato all’assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.
Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell’Amministrazione e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, attivo H 24 e anche nei giorni festivi, per:
• per segnalazioni di disfunzioni, mancata o irregolare erogazione di prodotti;
• richieste rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti.
2. Il Concessionario deve garantire i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall’utente tramite il numero verde suddetto, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata o, nell’impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).
3. Se richiesto da parte del RUP/DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario è tenuto a trasmettere o rendere accessibili dati e report sul numero delle chiamate pervenute tramite il numero verde e dei problemi più ricorrenti segnalati dall’utenza.
Art. 33 – Impegni di sostenibilità ambientale
0.Xx Concessionario deve privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed aderire a tutte le eventuali azioni dell’Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall’utilizzazione dei distributori di generi di ristoro ed erogatori di acqua potabile.
Parte Quarta
Norme finali di carattere generale
Art. 34– Penali
1. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione per verificare il corretto espletamento del servizio in concessione e il rispetto del presente Capitolato.
2. L’Amministrazione, verificata l’eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 40, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 113-bis del D.Leg.vo 50/2016, di comminare le penali di seguito specificate in tabella e riferite alle attività/inadempimenti indicati:
Attività/adempimenti da Capitolato | Termini/tempi/frequenza | Penali/Modalità applicative | |
1 | Installazione completa del parco macchine iniziale presso le sedi indicate nell’Allegato A al Capitolato (Art. 20 comma 1 lett.A) | Max 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio installazioni di cui all’art. 3. | Euro 1.000 per ogni settimana di ritardo. Oltre le 5 settimane di ritardo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la concessione ai sensi dell’art. 40 comma 1. |
2 | Ritiro delle apparecchiature alla scadenza della concessione (Art. 20 comma 1 Lett. C) | Max 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della concessione | Euro 1000 per ogni giorno solare (escluse festività) di ritardo. |
3 | operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione straordinaria dei distributori semi automatici (Art. 15 comma 3 e art. 30 comma 1 lett. B) | Ogni 4 mesi (3 volte in un anno) | Euro 1000 per ogni operazione quadrimestrale non effettuata. |
4 | operazioni di controllo, pulizia e sanificazione straordinaria dei distributori automatici (art. 30 comma 1 lett. B) | Ogni sei mesi (2 volte in un anno) | Euro 2000 per ogni operazione semestrale non effettuata. |
5 | operazione periodica di sanificazione/igienizzazione interna/esterna degli erogatori dell’acqua e dei supporti di appoggio (Art. 30 comma 1 Lett. C) | Minimo 3 volte in un anno con frequenza quadrimestrale | Euro 1000 per ogni operazione quadrimestrale non effettuata.. |
6 | Obbligo di trasmissione dei Report sui consumi per ciascun semestre (Art. 30 comma 1 lett. J) | alla fine di ogni semestre (inoltro al RUP/DEC entro i 15 giorni successivi fine semestre) | Euro 700 per ogni mancata trasmissione nei termini previsti |
7 | Pagamento del canone a seguito emissione fattura A.C. (art. 4 comma 6) | Entro 30 giorni solari dalla data della fattura | Euro 1000 per ogni settimana di ritardo |
8 | Sostituzione di erogatori di acqua e/o supporti di appoggi deteriorati (art. 19, comma1) | Entro 30 giorni dalla richiesta del RUP/DEC | Euro 700 per ogni settimana di ritardo |
3. In caso di contestazione, il Concessionario dovrà comunicare tramite PEC le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancate deduzioni pervenute nel termine suddetto, l’Amministrazione stessa, con formale atto del Dirigente/RUP, applicherà la penale prevista in tabella.
5. L'Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
7. L’Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali e, in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, di risolvere il contratto di concessione ai sensi dell’art. 40 che segue.
Art. 35 – Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e xx.xx. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura stessa.
2. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
3. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e ai fini dell’esecuzione dell’appalto è obbligatorio.
4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell’espletamento della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.
5. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali.
Art. 36 – Fallimento dell’esecutore, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
1. In caso di fallimento del concessionario, o di risoluzione o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.
Art. 37– Verifica regolarità contributiva ed assicurativa (DURC)
1. L’Amministrazione procederà, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata aggiudicataria della concessione.
2. L’Amministrazione verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della impresa concessionaria e degli eventuali subappaltatori.
3. Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito delle verifiche suddette.
Art.38 – Antimafia e verifica dei requisiti
1. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Art. 39 - Foro competente e clausola compromissoria
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del Contratto di concessione, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.
2. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 40 - Risoluzione e recesso
a. Risoluzione
1. L’Amministrazione Comunale, qualora il Concessionario reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento.
2. Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:
• interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
• ritardato pagamento, anche solo parziale, del canone di concessione superiore a 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 4 comma 6, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
• inottemperanza a quanto stabilito negli artt. 24, 25 e 31 per la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
• mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa;
• qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all’art. 10 del presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate;
• cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto:
• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
• fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
• perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato nei servizi della Concessione;
• per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 del presente Capitolato;
• per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 C.C.
3. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione di cui all’art. 5 del presente capitolato.
b. Recesso
1. L’Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della concessione. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. A detta fattispecie si applica quanto previsto dall’art. 176 comma 4 del d.lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione comunale inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art.1 comma 13 del
D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora il Concessionario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.
3. Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione committente, oltre all’escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo quanto indicato all’art. 110 del D, Lgs. 50/2016;
Art. 41 - Documenti ai fini della stipula del contratto
1. Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Centrale acquisti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta:
- la garanzia definitiva di cui all’art. 5 del presente Capitolato;
- copia delle polizze assicurative RCT e rischio incendio e relative eventuali estensioni di cui all’art. 10 del presente Capitolato;
- l’atto di nomina del Referente unico e suo sostituto, di cui all’art. 8 del presente Capitolato;
Art. 42 – Rinvio a norme di diritto vigenti
1. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle vigenti norme legislative ed altre in materia di contratti di concessione di servizi delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle previsioni degli artt. 164 e seguenti del D.Leg.vo 50/2016.
IL RUP
(xxxx. Xxxx Xxxxxxxx)
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Documento firmato da: XXXXXXXX XXXX COMUNE DI FIRENZE/01307110484 21/06/2017
Allegati al Capitolato:
All. A – “Collocazione, quantità, tipologia distributori ed erogatori di acqua”.
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