CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. TRIENNIO 2018-2020 – IMPEGNO DI SPESA EURO 356.850,00 .CIG 74260011E3
CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. TRIENNIO 2018-2020 – IMPEGNO DI SPESA EURO 356.850,00 .CIG 74260011E3
Articolo 1) OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO
Costituisce oggetto del presente capitolato d’appalto l'organizzazione e la gestione del servizio ludico- educativo a carattere integrativo denominato “Centri Ricreativi estivi “per minori 3-6 anni ivi compresi gli interventi educativi individualizzati per i bambini con disabilità accertata.
Costituisce prestazione secondaria l’erogazione del servizio di custodia e pulizia dei plessi sede dei CRE.
Articolo 2) MODALITÀ DI GARA, DURATA DELL’APPALTO, RIPETIZIONE DEL SERVIZIO
La gestione dei servizi di cui al presente capitolato è affidata dal Comune di Cinisello Balsamo mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016.
La durata dell’appalto è fissata in anni tre, decorrenti dal mese di luglio 2018.
Articolo 3) DESTINATARI DEL SERVIZIO DI CRE
Destinatari del servizio CRE sono i bambini della scuola dell'infanzia che, durante il periodo estivo di chiusura delle attività scolastiche, restano in città.
Articolo 4) FINALITÀ ED OBIETTIVI
La finalità del servizio CRE è quella di supportare le famiglie che, dovendo trascorrere in città il periodo estivo, hanno necessità di affidare in sicurezza i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate. Il CRE è, pertanto, un servizio ludico educativo a carattere integrativo, finalizzato a fornire ai bambini dai 3 ai 6 anni, proposte di attività e esperienze di vita comunitaria che ne favoriscano la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio.
Articolo 5) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ E PROGETTO EDUCATIVO
Nel rispetto della cornice che definisce l’esecuzione del servizio, la ditta concorrente dovrà presentare un progetto finalizzato a garantire che l’esperienza condotta nei centri ricreativi estivi sia espressione di un percorso educativo fortemente denotato dalla dimensione ludico/ricreativa propria di una iniziativa estiva extrascolastica.
L’aggiudicataria dovrà presentare il progetto globale di gestione dei centri sviluppando dettagliatamente ed esaustivamente tutti gli elementi che costituiranno oggetto di valutazione del progetto educativo e precisamente:
- la qualità della metodologia operativa in relazione al tema conduttore, tale da caratterizzare in modo specifico e continuativo le attività che si realizzano nei CRE;
- l’attenzione alle singole esigenze dei bambini e a tutte quelle attività che favoriscono la conquista di una maggiore autonomia attraverso l’offerta di un ventaglio ricco di iniziative;
- l’attivazione di collaborazioni con le agenzie educative, aggregative, sportive e culturali presenti sul territorio anche mediante l’utilizzo di personale, educativo e non, inserito nel tessuto sociale della città);
- la specifica attenzione alla presenza di minori con disabilità attraverso la predisposizione di un apposito programma ricreativo idoneo a garantire una costante socializzazione e partecipazione alle attività progettate;
- la progettazione, per i minori con disabilità, di attività che tengano conto del progetto educativo svolto dal minore durante l’anno scolastico;
- la proposta di attività ludico-ricreative aggiuntive: gite, attività da realizzarsi all’esterno dei Centri, ecc.
- le modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio da parte dell’utenza (schede di valutazione, griglie, questionari somministrati all’utenza ecc);
Dovrà, inoltre, formulare un programma-tipo settimanale e giornaliero delle attività proposte che contempli:
a) descrizione dei tempi e ritmi della giornata;
b) un numero adeguato di attività all’esterno ed uscite, a piccolo e a grande gruppo con un minimo di
- 1 uscita settimanale (per ciascun centro) in piscina;
- 1 gita settimanale per ogni centro in luoghi di interesse ludico-ricreativo;
Tutti i costi connessi alle attività da realizzarsi fuori dai Centri (frequenza delle piscine, gite, ulteriori attività proposte nell’offerta tecnica) sono a totale carico dell’aggiudicataria.
Per quanto riguarda la prestazione secondaria relativa al Servizio di custodia e pulizia dei plessi dovrà essere presentata la programmazione giornaliera delle attività con la specifica del personale utilizzato e delle mansioni a ciascuno attribuite.
Prima dell’avvio dei centri l’Aggiudicataria è tenuta ad organizzare – in collaborazione con l’Ufficio ricreativo del Comune – una riunione preliminare con le famiglie al fine di illustrare le attività che costituiranno oggetto del servizio. Durante queste riunioni, al fine di garantire ai genitori un’attenta partecipazione, dovrà essere garantito un servizio di intrattenimento dei bambini.
Dovrà, inoltre, fornire materiale divulgativo dettagliato da distribuire alle famiglie e da pubblicare sul Sito del Comune di Cinisello Balsamo.
Una settimana prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicataria dovrà consegnare al settore socio- educativo l’elenco dei nominativi - comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio e formazione -.dei coordinatori e del personale (titolare e supplente per le eventuali sostituzioni) assegnato ad ogni centro estivo.
Prima dell’inizio del servizio l’ufficio competente fornirà gli elenchi degli iscritti a ciascun centro affinché sia garantito un controllo sulle presenze e sui versamenti delle rette dovute dalle famiglie. A chiusura del servizio dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione per un controllo incrociato).
Articolo 6) CARATTERISTICHE DEL PERSONALE (COORDINATORE E ANIMATORI/EDUCATORI)
Elemento prioritario per la qualità dell’intervento con i bambini è la competenza del personale impiegato nella conduzione del centro.
Il progetto educativo dovrà essere espletato in tutti i momenti della giornata rendendo organico e coerente qualsiasi intervento si renda opportuno anche in presenza di situazioni problematiche.
Il personale educativo dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio e in grado di garantire con la propria professionalità una costante efficienza del servizio.
Tutto il personale dovrà essere in possesso dei requisiti psicofisici (corredati da documentazione igienico sanitaria richiesta dalle normative in vigore) idonei allo svolgimento delle attività, essere in regola con la legislazione vigente in materia di lavoro nonché essere in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla vigente normativa (decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci").
Gli animatori dovranno avere un’età superiore ai 18 anni ed essere in possesso di diploma di scuola media superiore, preferibilmente ad indirizzo umanistico o socio-psico-pedagogico o con eventuali specializzazioni acquisite con la frequenza a corsi formativi per operatori socio educativi, o per animatori di centri ricreativi estivi o di vacanza di durata non inferiore alle 40 ore
Gli animatori incaricati dell’assistenza educativa individualizzata per i minori con disabilità dovranno essere in possesso di un diploma di scuola media superiore specializzato o possedere comunque un’esperienza pregressa nel sostegno alla disabilità. Il personale addetto alle eventuali attività sportive dovrà essere sempre in numero adeguato a ciascuna attività sportiva e in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive o titolo di studio equipollente.
L’aggiudicataria esercita il controllo sulla correttezza del proprio personale e si impegna a sostituirlo anche durante lo svolgimento del servizio su richiesta motivata dall’Amministrazione Comunale.
L'aggiudicataria garantisce che il personale impiegato a qualunque titolo per l'espletamento del servizio non ha subito condanne né ha provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998.
Nello svolgimento delle attività dei centri ricreativi estivi dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, in modo da prevenire l’insorgere di situazioni di rischio.
Particolare cura dovrà essere prestata all’accoglienza ed alla riconsegna dei bambini ai genitori o loro delegati (verificando in quest’ultimo caso la corretta identità del delegato). Durante il momento del pasto,
inoltre, il personale educativo dovrà essere particolarmente attento al rispetto di prescrizioni dietetiche particolari (diete personalizzate per scelta etica, per intolleranze alimentari o patologie allergiche, ecc.)
Durante tutto il periodo di apertura del servizio deve essere garantita la presenza di:
- 1 direttore responsabile dell’iniziativa con titolo di studio laurea in discipline umanistiche, psicologiche o pedagogiche ed esperienza di coordinamento, documentata, almeno triennale. Il Direttore-responsabile (che dovrà essere sempre reperibile attraverso cellulare e mail di servizio), svolge il ruolo di referente nei confronti di tutti i centri e nei confronti dell’Amministrazione appaltante;
- 1 coordinatore per ogni centro ricreativo con esperienza almeno biennale.
L’appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo entro 4 ore dal verificarsi della circostanza per il mantenimento dello standard numerico di base adoperandosi per contenere al massimo il turn-over.
Il settore Politiche sociali ed educative, attraverso proprio personale qualificato, eserciterà la vigilanza e il controllo sulla regolarità del funzionamento del servizio offerto, sulla coerenza della programmazione al progetto presentato, sull’indice di frequenza e di fruizione del servizio.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale e decoro ed essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Articolo 7) INQUADRAMENTO DEGLI OPERATORI
L’aggiudicataria garantirà il rispetto di tutti gli obblighi, anche retributivi, previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato.
Il personale dovrà risultare iscritto al libro paga ed in regola dal punto di vista previdenziale e sanitario. L’aggiudicataria dovrà presentare copia del contratto nazionale del lavoro del settore applicato ai propri operatori.
Una settimana prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicataria dovrà consegnare al settore socio- educativo l’elenco nominativo - comprensivo di dati anagrafici, titolo di studio e formazione -.dei coordinatori e del personale (titolare e supplente per le eventuali sostituzioni) assegnato ad ogni centro estivo, oltre all’esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi e il numero delle ore di prestazione lavorativa settimanale corrispondente.
I requisiti richiesti per il personale dovranno essere documentati da parte dell’aggiudicataria all’atto dell’affidamento del servizio e ogniqualvolta si provvederà all’utilizzo di nuovo personale.
Tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere conservata presso la sede del centro estivo ed esibita a richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso delle verifiche periodiche da parte del personale incaricato del settore socio- educativo.
Articolo 8) TEMPI E LUOGHI SVOLGIMENTO
Il servizio CRE deve essere garantito per un massimo di 8 settimane nel periodo (variabile in funzione del calendario scolastico regionale e delle disponibilità delle scuole).
Di norma il servizio resta chiuso nella settimana di ferragosto ed eventualmente la settimana precedente o successiva a discrezione di quanto stabilito di anno in anno dall'Amministrazione comunale
Le sedi dei centri cambiano ogni anno in funzione della disponibilità di strutture scolastiche.
Di norma vengono utilizzate: 2/3 scuole d’infanzia durante il mese di luglio. Successivamente il servizio si concentra in una sola scuola (salvo picchi di iscrizione che possano determinare l'utilizzo di due plessi).
Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore17.30
Articolo 9) ASSISTENZA EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER MINORI DISABILI
Fatta salva la garanzia del servizio di centro ricreativo estivo a favore di tutti i minori destinatari dello stesso, con particolare attenzione anche all’inclusione del minore disabile l’aggiudicataria, qualora richiesto
dall'Amministrazione comunale, dovrà garantire il rapporto individualizzato 1:1 secondo le seguenti specifiche:
- individuazione del personale educativo da destinare al singolo inserimento che possieda esperienza in relazione a minori disabili;
- previsione di un corrispettivo specifico, a pacchetto, per settimana di frequenza CRE con rapporto educativo 1/1. Nel caso di frequenza parziale (part-time) del servizio il corrispettivo pagato verrà ridotto del 10%;
- garanzia di un momento di presentazione della situazione con referenti dell'Amministrazione comunale e/o della famiglia dell'educatore individuato per il servizio cre;
- relazione specifica su andamento del percorso estivo, a conclusione dello stesso, da restituire all'amministrazione comunale entro un mese dalla chiusura del servizio
Articolo 10) VALORE APPALTO
Il valore massimo del contratto, per il servizio di cui trattasi è pari ad € 97.500 annue (per circa 716 settimane bambino annue di cui 20 on rapporto individualizzato) oltre IVA di legge. Sul triennio l'importo dell'appalto è stimato in € 292.500 (per un numero di circa 2148 settimane bambino di cui 60 con rapporto individualizzato)
SEZIONE 3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SERVIZIO COMPLESSIVA
Articolo 11) OFFERTE
I partecipanti alla gara dovranno presentare un’offerta tecnica e una offerta economica correlata.
L’offerta tecnica dovrà essere articolata in modo da consentire l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti al successivo articolo 12
L'offerta economica dovrà prevedere:
• il corrispettivo settimana/bambino per centro ricreativo estivo, al netto dell’IVA, con indicazione dell’aliquota IVA applicata ovvero dell’esenzione dalla stessa;
• il corrispettivo settimana/bambino disabile in rapporto 1/1 centro ricreativo estivo, al netto dell’IVA, con indicazione dell’aliquota IVA applicata ovvero dell’esenzione dalla stessa
Al fine di individuare i corrispettivi da offrire all’Amministrazione Comunale l’offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie al fine della piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato.
Per quanto riguarda la valutazione dell’anomalia dell’offerta si applicherà quanto disciplinato all’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Articolo 12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base della offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente schema:
OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 | |
PARAMETRI QUALITATIVI | |
PUNTEGGIO | |
Progetto complessivo per organizzazione e gestione offerta centro ricreativo estivo - la qualità della metodologia operativa in relazione al tema conduttore, tale da caratterizzare in modo specifico e continuativo le attività che si conducono nei | max punti 12 |
CRE; - l’attenzione alle singole esigenze dei bambini e a tutte quelle attività che favoriscono la conquista di una maggiore autonomia attraverso l’offerta di un ventaglio ricco di iniziative; - l’innovatività e la varietà delle attività proposte rispetto a quelle normalmente scolte nelle scuole d'infanzia Valorizzazione del territorio (attivazione di collaborazioni con le agenzie educative, aggregative, sportive e culturali presenti sul territorio anche mediante l’utilizzo di personale, educativo e non, inserito nel tessuto sociale della città) Specifica attenzione alla presenza di minori con disabilità (predisposizione di un apposito programma ricreativo idoneo a garantire una costante socializzazione e partecipazione alle attività progettate. Progettazione di attività che tengano conto del progetto educativo svolto dal minore durante l'anno scolastico. Proposte didattiche aggiuntive (Gite, attività da realizzarsi all’esterno dei Centri, ecc.) Servizio di custodia e pulizia dei plessi (utilizzo di proprio personale, mansioni ecc.) Customer satisfaction( modalità di rilevazione del grado di soddisfacimento del servizio da parte dell'utenza) (schede di valutazione, griglie, questionari somministrati ...) | max punti 12 max punti 9 max punti 6 max punti 12 max punti 9 max punti 1 max punti 1 |
Piano di formazione e aggiornamento e supervisione del personale Coerenza del Piano formativo con le attività proposte Azioni di monitoraggio e supervisione previste | max punti 2 max punti 2 |
PARAMETRI QUANTITATIVI | |
Rapporto educatore bambino migliorativo rispetto al minimo (1/20) stabilito dalla vigente normativa regionale (DGR 8/11496 del 17/03/2010) | max punti 4 |
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 | |
Corrispettivo onnicomprensivo settimana/bambino per cre | Fino a 26 Punti |
Corrispettivo settimana/bambino disabile in cre rapporto 1/1 | Fino a 4 punti |
Per la valutazione dei parametri di natura quantitativa (in tutte e 3 le fattispecie sopra riportate) si applicherà la seguente formula:
Punteggio da attribuire all’offerta in esame= Prezzo più basso offerto X Punteggio massimo
Prezzo offerto in esame
SEZIONE 4- NORME GENERALI
Articolo 13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E ASSICURAZIONI
L’aggiudicatario è responsabile oltre che della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune contraente da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.
L’aggiudicatario è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni del decreto 81/2008 art. 26 e successive modifiche e integrazioni. Esso dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato, nonché trasmettere copia della valutazione dei rischi.
L’Appaltatore deve stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) per quanto attiene al personale addetto all’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, indipendentemente dalla copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dalla Regione Lombardia contro i rischi di infortuni e contro i rischi della responsabilità civile per gli utenti dei Centri Ricreativi Estivi
Oltre a quanto sopra l’Appaltatore deve stipulare con una primaria compagnia d’assicurazioni e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 2.000.000,00= di euro per sinistro.
Franchigie, limitazioni e scoperti presenti nella suddetta polizza restano a totale carico dell’Appaltatore, ferma ogni sua obbligazione nei confronti del Committente o di Terzi per l’esecuzione dei servizi a regola d’arte.
Ai fini della responsabilità civile il Committente e l’Appaltatore sono considerati terzi fra loro.
In ogni caso gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti e comunque delle persone di cui deve rispondere.
L’Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia della compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa o surroga nei confronti del Committente, dei suoi amministratori e dipendenti.
L’Appaltatore tiene il Committente indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di tutto quanto precede.
Articolo 14) FACOLTÀ DI CONTROLLO
Sono riconosciute all’Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e indirizzo in merito a:
- adempimento puntuale e preciso dei servizi appaltati, nel rispetto di capitolato, dell’offerta tecnica garantita dall’aggiudicataria;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell’aggiudicataria. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere la documentazione utile a tali controlli.
Articolo 15) LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO
Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a liquidare e pagare all’aggiudicataria, di norma entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell’incarico sulla base di regolari e distinte fatture.
Per il servizio di cui al presente capitolato i pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalità:
30% del corrispettivo annuale derivante dalle settimane risultanti alla fine del periodo di iscrizione | All’inizio del servizio |
40% del corrispettivo annuale derivante dalle settimane risultanti alla fine del periodo di iscrizione | Dopo aver svolto il servizio di luglio |
Saldo finale | Dopo la conclusione del servizio sulla base delle settimane /bambino effettivamente realizzate e dopo la presentazione di relazione dettagliata sull’andamento del centro comprendente anche forme di rilevazione del soddisfacimento dell’utenza. |
Articolo 16) ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione comunale si impegna a:
a) fornire gli elenchi dei bambini iscritti al servizio, corredati dai riferimenti necessari ai contatti con le famiglie e a dare tempestiva informazione rispetto a eventuali modifiche degli stessi intervenute a seguito di ritiri e/o nuovi inserimenti;
b) mettere a disposizione dell'aggiudicataria i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato;
c) concedere in uso le attrezzature e gli arredi presenti nelle scuole e necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato;
d) provvedere agli interventi di manutenzione degli immobili presso cui si svolgeranno le attività
e) corrispondere il corrispettivo per lo svolgimento del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 15;
f) fornire il servizio mensa per i bambini frequentanti il servizio;
g) sostenre le spese per le utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche
Articolo 17) ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA
Oltre a quanto previsto in precedenti articoli l'Aggiudicataria si impegna:
a) a provvedere a tutte le spese di gestione non espressamente previste a carico del Comune compreso il costo dei trasporti per eventuali gite/attività previste all'esterno della struttura;
b) a curare l'allestimento degli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato;
c) a fornire tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività dettagliate nel progetto gestionale;
d) utilizzare con estrema cura le attrezzature e gli arredi presenti nelle scuole e necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione del servizio di cui al presente capitolato, rispondendo di eventuali danni causati alle stesse ;
e) a garantire la custodia e pulizia degli spazi per tutto il periodo di funzionamento dei Centri e a restituirli perfettamente puliti e sanificati;
f) a garantire la partecipazione ai momenti settimanali di verifica con il personale designato dall'amministrazione comunale alla verifica del regolare svolgimento delle attività;
g) a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta con particolare riguardo agli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori;
h) a sostenere le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto;
i) ad ogni altra spesa inerente la gestione dei servizi o derivante dal presente capitolato
Articolo 18) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della L.13/08/2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Il Comune di Cinisello Balsamo verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 19) CLAUSOLA RISOLUTIVA DI RECESSO PER INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alle transazioni del presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.
Articolo 20) RISOLUZIONE ANTICIPATA, SCIOGLIMENTO E RECESSO DAL CONTRATTO
Il Comune di Cinisello Balsamo può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento, nei seguenti casi:
1. nel caso intervengano o siano intervenuti a carico dell’ aggiudicataria procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27/12/1956 n° 1423 ovvero dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e 10 quater, L. 31/05/1965, n° 575 ovvero dei provvedimenti indicati nel nuovo testo della L. 19/03/90 n° 55 (leggi antimafia);
2. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni eseguite e dai mancati guadagni;
3. per motivi di pubblico interesse;
4. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
5. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto;
6. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
7. abituale imperizia e/o negligenza nell’espletamento del contratto quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento del servizio;
8. in caso di frode, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
9. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
10. in caso di mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza;
11. perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
12. l’aggiudicataria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’Amministrazione Comunale;
13. per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile;
14. nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre Centrali di committenza regionali per la fornitura del servizio oggetto del contratto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2012 n.135.
Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c..
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’aggiudicataria incorre nel divieto di partecipare ad un eventuale nuovo appalto dell’Amministrazione Comunale. Della risoluzione del contratto verrà data informazione ai competenti uffici della Regione Lombardia.
La risoluzione del contratto per inadempimento fa sorgere a favore dell’Amministrazione comunale la facoltà di affidare la gestione del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.
Alla parte inadempiente vengono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Articolo 21) REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il prezzo di aggiudicazione è sottoposto, con decorrenza dal secondo anno di servizio, a revisione annuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 – comma 1 a) – del Decreto Legislativo n. 50/2016, previa formale richiesta dell’aggiudicataria. L’adeguamento sarà operato in misura pari al 75% della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) del mese da cui deve decorrere l’aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Articolo 22) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA E GARANZIE DELL’ESECUZIONE
L’offerta economica dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, per il servizio in oggetto, da costituirsi, a scelta dell’offerente, o mediante cauzione o fideiussione.
Tale garanzia verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.
L’Amministrazione comunale provvederà tempestivamente allo svincolo delle garanzie dei non aggiudicatari.
Anteriormente alla stipula del contratto di appalto, a garanzia dell’esecuzione, l’aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo maggiorazioni ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016. La garanzia può essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La garanzia dell’esecuzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia relativa agli adempimenti contrattuali.
Articolo 23) CESSIONE DEL CONTRATTO O SUBAPPALTO
Data la natura del servizio oggetto dell’appalto sono vietati subappalti e cessioni, anche temporanei.
Articolo 24) PENALITÀ E CONTESTAZIONI
L’aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni previste e conseguenti all’attuazione del presente capitolato. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, l’aggiudicataria è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:
- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’invio del personale, come previsto all’art. 7.
- Euro 150,00 per ogni variazione non concordata relativa al cambio dell'operatore individuato sul rapporto individualizzato 1:1
- Euro 500,00 per il mancato invio entro il giovedì pomeriggio del programma delle attività per la settimana successiva, come da art. 5.
- Euro 250,00 per la mancata reperibilità di cui all’art. 10 del Direttore responsabile
- Euro 2.000,00 per la mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato ai sensi dell’art. 14, della documentazione richiesta nell’esercizio del potere di controllo ai sensi dell’art. 14, della documentazione relativa ad assicurazioni e adempimenti sulla sicurezza ai sensi dell’art. 13.
In ogni caso di violazioni delle disposizioni del presente capitolato, non rientranti nell’esemplificazione sopra esposta, l’aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità variante da euro 200,00 a euro 2000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidiva.
In caso di sciopero, che non sia dovuto ad inadempienza contrattuale dell’aggiudicataria, la penale per la mancata prestazione non verrà applicata a condizione che siano rispettati i termini di preavviso di non meno di tre giorni.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l’aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il provvedimento è assunto dal dirigente di settore.
Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del dirigente di settore.
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
I provvedimenti adottati dall’A.C. per contestazione ed applicazione di penalità vengono comunicate all’aggiudicataria a mezzo P.E.C.
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Articolo 23) ESECUZIONE IN DANNO
Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
Salvo quanto previsto al comma 1, qualora l’aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Articolo 24) RINVIO
Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.
Articolo 25) VERTENZE
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente territorialmente è quello del Tribunale di Monza.
Articolo 26) ALTRE NORME
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.
Articolo 27) SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione del contratto di servizio saranno a carico dell’aggiudicataria.
Articolo 28) RISERVATEZZA DATI PERSONALI
L’aggiudicataria garantisce la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell’appalto.