CHIARIMENTI
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI – SECONDA EDIZIONE - ID 2483
CHIARIMENTI
Domanda n. 1
L’art. 6.2.1 del Capitolato Tecnico Generale prevede un regime di separazione soggettiva dei ruoli tra l’esecutore del servizi del Lotto n. 1 (Servizi Applicativi) e quello del Lotto n. 2 (Servizi di Demand e PMO), «tenuto conto che le attività di demand e PMO hanno lo scopo di supportare l’Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle attività afferenti ai servizi applicativi, in una logica di separazione dei ruoli tra i servizi
«core» e le relative attività di demand e PMO».
A tal proposito, le regole di gara sembrano in particolare stabilire un’incompatibilità di tipo puramente oggettivo tra “servizi applicativi” e “servizi di demand e PMO” che siano tra loro “connessi”, prescrivendo in particolare che, a regime, l’individuazione dell’operatore del PMO del Lotto 2 debba ricadere su soggetto diverso da quello già previamente individuato per l’esecuzione dei servizi del Lotto 1, nell’ambito della medesima Amministrazione e progettualità di cui al Lotto 1: «la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 2 ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente il connesso Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 1. Pertanto qualora si verifichi tale circostanza l’Amministrazione sarà tenuta a scorrere l’elenco degli Aggiudicatari dell’Accordo Quadro del Lotto 2, secondo il meccanismo delle quote e delle tranche descritto in precedenza (passando quindi all’aggiudicatario che segue nell’ordine delle quote di cui alla singola tranche, e, nel caso in cui non vi siano più aggiudicatari cui scorrere nell’ambito di tale tranche, seguendo nuovamente l’ordine delle quote nell’ambito della successiva tranche a partire dal primo aggiudicatario), sino a giungere all’aggiudicatario per il quale non sussiste tale vincolo».
Stante la natura oggettiva dell’incompatibilità prevista dal succitato passaggio della lex specialis, volta a interdire specificatamente l’esecuzione di servizi del Lotto 2 che riguardino il «connesso Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 1», le seguenti evenienze di ingaggio del RTI X, in quanto primo classificato o comunque primo Operatore utile per effetto di qualunque tipologia di scorrimento ammessa (nell’ambito della medesima tranche, o tra tranche diverse), dovrebbero ritenersi pienamente ammissibili:
1) Priorità dell’affidamento del Contratto Esecutivo sul Lotto 1: affidamento al RTI X di “servizi di demand e PMO” del Lotto 2, da parte di Amministrazione che abbia già preventivamente affidato al medesimo RTI X “servizi applicativi” del Lotto 1, a condizione che le progettualità del Lotto 1 e quelle del Lotto 2 siano diversificate e non coincidenti.
In tale ipotesi non si realizza infatti alcuna condizione di conflittualità di interessi nel RTI X, posto che i “servizi di demand e PMO” riguardano “servizi di sviluppo” differenti e “non riconnessi”;
2) Priorità dell’affidamento del Contratto Esecutivo sul Lotto 2: ipotesi inversa, ovverosia affidamento al RTI X di “servizi applicativi” del Lotto 1, da parte di Amministrazione che abbia già preventivamente affidato al medesimo RTI X “servizi di demand e PMO” nel Lotto 2, a condizione che le progettualità del Lotto 1 e quelle del Lotto 2 siano diversificate e non coincidenti.
Anche in tale ipotesi, mancando “connessione” tra servizi del Lotto 1 e del Lotto 2, non si versa in condizioni di conflittualità tra “servizi applicativi” e “servizi di demand e PMO”;
3) Affidamento prioritario di Contratto Esecutivo sul Lotto 2 effettuato solo verso uno degli Operatori in RTI, e successivo affidamento di Contratto Esecutivo agli altri operatori in RTI sul Lotto 1, con esclusione dell’Operatore contrattualizzato
sul Lotto 2: solo in caso di servizi connessi tra Lotto 1 e Lotto 2, affidamento di “servizi di demand e PMO” del Lotto 2 unicamente verso l’Operatore ALFA del RTI X, e successivo affidamento da parte della medesima Amministrazione al RTI X, con esclusione dell’Operatore ALFA, di “servizi di sviluppo” del Lotto 1.
Anche in tale evenienza, pur versandosi in tema di servizi “connessi”, tra i due Contratti Esecutivi del Lotto 1 e del Lotto 2 difetta qualunque conflittualità, trattandosi di affidamenti perfezionati in capo ad operatori economici monosoggettivi (Operatore ALFA) o plurisoggettivi (RTI X) nei quali non si verifica contestualmente alcuna coesistenza tra “servizi di sviluppo” (affidati al RTI X, meno l’Operatore ALFA, nel Lotto 1) e controllo sui medesimi mediante i “servizi di demand e PMO” (affidati al solo Operatore ALFA, nel Lotto 2), per effetto delle naturali segregazioni soggettive, organizzative e societarie esistenti tra tali Operatori, se del caso rafforzabili mediante ulteriori e mirati strumenti di impegno e segregazione tra i medesimi Operatori.
Si chiede conferma di quanto sopra.
Risposta n. 1
In primo luogo non si conferma la situazione prospettata al punto 3) del quesito. Infatti, al paragrafo 6.2.1, lett. a), del Capitolato Tecnico Generale è espressamente previsto che “...tale vincolo sussiste anche qualora: a) l’operatore sia chiamato ad eseguire, nel singolo ovvero in entrambi i lotti, solo una parte delle prestazioni nell’ambito del rispettivo RTI aggiudicatario”.
Posto quanto sopra, con riferimento ai punti 1) e 2) del quesito, tenuto conto del tenore testuale del Capitolato Tecnico Generale, il quale fa riferimento al concetto di “connesso Contratto Esecutivo”, si precisa quanto segue.
Qualora nell’ambito di un medesimo contratto esecutivo (contratto A1) di cui al lotto 1 siano presenti più progetti, la singola Amministrazione non potrà affidare il “connesso” contratto esecutivo di cui al Lotto 2 (contratto A2), nel quale anche siano presenti più progetti, al fornitore in cui vi sia anche solo una società del RTI che stia eseguendo il contratto A1, anche se i diversi progetti dell’uno e dell’altro contratto venissero eseguiti da società diverse del RTI. A tal fine rileva la risposta precedentemente data con riferimento al punto 3) del quesito. Infatti, giova qui ribadire che, come previsto al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico Generale, “l’Amministrazione potrà aderire al lotto avente ad oggetto servizi di demand e PMO esclusivamente in una logica di coordinamento con i servizi applicativi oggetto della presente iniziativa” e non è pertanto coerente con tale previsione l’ipotesi di affidamento, da parte dell’Amministrazione, di un contratto esecutivo nell’ambito del lotto 2 con progetti del tutto avulsi dal “connesso” contratto applicativo di cui al lotto 1.
Qualora invece la medesima Amministrazione:
• affidi un primo contratto esecutivo nell’ambito del lotto 1 (contratto A1) al RTI X;
• affidi un secondo contratto esecutivo nell’ambito del lotto 1 (contratto B1) al RTI Y;
sempreché sia rispettata la rigorosa applicazione dei meccanismi di cui al Capitolato Tecnico Generale, il contratto esecutivo di cui al lotto 2 “connesso” al contratto A1 (contratto A2) potrà essere affidato al RTI Y, mentre il contratto esecutivo di cui al lotto 2 “connesso” al contratto B1 (contratto B2) potrà essere affidato al RTI X. Tuttavia, in tal caso, il contratto A2 non potrà essere affidato al RTI X e il contratto B2 non potrà essere affidato al RTI Y.
La stessa applicazione operativa vale anche nel caso della situazione inversa di cui al punto 2) del quesito. Restano ferme inoltre tutte le ulteriori regole riportate nel Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 2
Premesso che ciascuna Amministrazione potrà procedere all’affidamento dei servizi di demand e PMO soltanto nel caso in cui essi si riferiscano a progetti e iniziative inerenti all’ambito e al contesto dei servizi applicativi del Lotto 1.
Ne consegue che il Lotto 2 – Servizi di demand e PMO non potrà essere attivato (e di conseguenza le Pubbliche Amministrazioni Centrali non potranno emettere Piani dei Fabbisogni) fino a quando non sarà attivato il Lotto 1 – Servizi applicativi.
PRIMO CASO
Tenuto conto che l’Amministrazione dovrà procedere all’affidamento dei servizi (perfezionamento del contratto esecutivo) nell’ambito del Lotto 2 (Servizi di Demand e PMO) contestualmente o successivamente all’affidamento dei servizi nell’ambito del Lotto 1 (Servizi Applicativi e Accessori), nel caso in cui:
1 L’Operatore X ha partecipato e si è classificato primo al Lotto 1 Servizi Applicativi e Accessori, lo stesso Operatore X ha partecipato al Lotto 2 Servizi di Demand e PMO classificandosi come primo.
2 All’attivazione dei contratti dei Lotti 1 e 2:
a) l’Amministrazione AA avvia il Piano dei Fabbisogni e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “AA.SA1” attivando l’Operatore X che risulta primo classificato e con plafond capiente;
b) l’Amministrazione BB, riscontrata l’incapienza del plafond dell’Operatore X primo classificato, avvia il Piano dei Fabbisogni e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “BB.SA1” attivando l’Operatore Z secondo classificato;
c) l’Amministrazione BB avvia (sul connesso Contatto Esecutivo “BB.SA1”) il Piano dei Fabbisogni e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi di Demand e PMO “BB.PMO1” attivando l’Operatore X primo classificato.
Domanda:
può l’Amministrazione BB, avendo riscontrato capienza di plafond, avviare un nuovo Piano dei Fabbisogni e stipulare un nuovo Contratto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “BB.SA2” attivando l’Operatore X?
SECONDO CASO
Tenuto conto che l’Amministrazione dovrà procedere all’affidamento dei servizi (perfezionamento del contratto esecutivo) nell’ambito del Lotto 2 (Servizi di Demand e PMO) contestualmente o successivamente all’affidamento dei servizi nell’ambito del Lotto 1 (Servizi Applicativi e Accessori), nel caso in cui:
1 L’Operatore X ha partecipato e si è classificato primo al Lotto 1 Servizi Applicativi e Accessori, lo stesso Operatore X ha partecipato al Lotto 2 Servizi di Demand e PMO classificandosi come primo.
2 All’attivazione dei contratti dei Lotti 1 e 2:
a) l’Amministrazione AA avvia il Piano dei Fabbisogni e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “AA.SA1” attivando l’Operatore X che risulta primo classificato e con plafond capiente.
b) l’Amministrazione AA, successivamente, riscontrata l’incapienza del plafond dell’Operatore X primo classificato, avvia il Piano dei Fabbisogni e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “AA.SA2” attivando l’Operatore Z secondo classificato.
Domanda:
può l’Amministrazione AA può avviare il Piano dei Fabbisogni e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi di Demand e PMO “AA.PMO1” sul connesso Contatto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “AA.SA2” stipulato con l’Operatore Z, attivando l’Operatore X primo classificato?
TERZO CASO
Tenuto conto che l’Amministrazione dovrà procedere all’affidamento dei servizi (perfezionamento del contratto esecutivo) nell’ambito del Lotto 2 contestualmente o successivamente all’affidamento dei servizi nell’ambito del Lotto 1 (Servizi Applicativi e Accessori), ad eccezione del caso in cui l’affidamento di cui al Lotto 2 (Servizi di Demand e PMO)
abbia ad oggetto anche i servizi/attività propedeutiche all’affidamento dei servizi del Lotto 1 per i servizi di Demand Management, attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni/Piano Operativo nell’ambito del servizio di Supporto al Monitoraggio e che in tale ultimo caso l’affidamento nell’ambito del Lotto 2(Servizi di Demand e PMO) potrà avvenire preventivamente.
1 L’Operatore X ha partecipato e si è classificato primo al Lotto 1 Servizi Applicativi e Accessori, lo stesso Operatore X ha partecipato al Lotto 2 Servizi di Demand e PMO classificandosi come primo.
3 All’attivazione dei contratti dei Lotti 1 e 2:
a) l’Amministrazione AA avvia Piano dei Fabbisogni per servizi preliminari di Demand Management e Analisi Comparativa e stipula il Contratto Esecutivo per Servizi di Demand e PMO “AA.PMO1” solo con la Società X1 facente parte del Raggruppamento dell’Operatore X che risulta primo classificato e con plafond capiente.
Domanda:
può l’Amministrazione AA, avendo riscontrato capienza di plafond, avviare un nuovo Piano dei Fabbisogni e stipulare il Contratto Esecutivo per Servizi Applicativi e Accessori “BB.SA1” attivando solo le Società del Raggruppamento dell’Operatore X che non hanno eseguito le attività AA.PMO1 e quindi escludendo dai Servizi Applicativi la Società X1?
Risposta n. 2
Per chiarezza di risposta il quesito è stato suddiviso in tre sottopunti 1), 2) e 3).
1. Relativamente al PRIMO CASO: fermo restando che il quesito non è chiaro, ipotizzando che:
• nell’ambito di una tranche del lotto 1 l’operatore X abbia esaurito la propria quota;
• di conseguenza l’Amministrazione BB abbia dovuto stipulare il contratto “BB.SA1” con l’operatore Z;
• la medesima Amministrazione BB abbia stipulato il “connesso” contratto nell’ambito del lotto 2 “BB.PMO1” con l’operatore X;
si conferma che l’Amministrazione BB potrà stipulare un nuovo contratto esecutivo nell’ambito del lotto 1 (“BB.SA2”) con l’operatore X, sempreché sia rispettata la rigorosa applicazione dei meccanismi di cui al Capitolato Tecnico Generale e qualora nella quota di cui alla tranche (che sarà necessariamente successiva a quella del contratto “BB.SA1”) vi sia ancora capienza. Resta inteso che tale ultimo contratto non dovrà avere alcuna connessione con il contratto “BB.PMO1”.
In altri termini, nell’affidamento del nuovo contratto “BB.SA2”, l’Amministrazione BB dovrà adottare le regole previste dal Capitolato Tecnico Generale senza che rilevi l’aggiudicazione di un precedente contratto “BB.SA1” (se non ai fini del progressivo consumo della quota dell’aggiudicatario del contratto “BB.SA1”).
Risultano peraltro privi di rilevanza ai fini dell’operato dell’Amministrazione BB, i contratti stipulati all’Amministrazione AA, fatta eccezione per l’erosione del massimale (e quindi delle quote e delle tranche) da parte della stessa.
A tal proposito si osserva come il Capitolato Tecnico Generale, al paragrafo 6.2.1, faccia espresso riferimento alla “singola Amministrazione”.
Si veda in ogni caso la risposta alla precedente Domanda n. 1.
2. Relativamente al SECONDO CASO: fermo restando che il quesito non è del tutto chiaro, ipotizzando che:
• l’Amministrazione AA abbia stipulato il Contratto “AA1.SA1” con l’operatore X;
• la medesima Amministrazione AA, una volta esaurita la quota dell’operatore X della specifica tranche, abbia stipulato il Contratto “AA1.SA2” con l’operatore Z;
sempreché sia rispettata la rigorosa applicazione dei meccanismi di cui al Capitolato Tecnico Generale, si conferma che l’Amministrazione AA potrà stipulare, con l’operatore X, un contratto esecutivo nell’ambito del lotto 2,
“connesso” al solo contratto “AA1.SA2”. Tale contratto, tuttavia, non dovrà essere in alcun modo connesso al contratto “AA1.SA1”. Si veda in ogni caso la risposta alla precedente Domanda n. 1.
3. Relativamente al TERZO CASO: Non si conferma e si veda la risposta alla precedente Domanda n. 1.
Domanda n. 3
Con riferimento al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” del Capitolato d’Oneri, in relazione al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per Il Lotto 2 – Servizi di demand e PMO, si specifica che “Il settore di attività è quello dei servizi di project management, servizi di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di demand management e servizi di customer satisfaction”. Si chiede, pertanto, di confermare se anche i servizi di Assistenza tecnica ai Programmi e progetti comunitari rientrino nel settore di attività, in quanto prevedono attività di project management e di supporto al monitoraggio.
Risposta n. 3
Non si conferma, nella misura in cui, tenuto conto del tenore del paragrafo 7.2, lett. b.2), del Capitolato d’Oneri, dove si fa riferimento al “settore di attività oggetto dell’appalto”, i servizi ivi menzionati, tra cui anche il project management e il supporto al monitoraggio, devono corrispondere necessariamente a quelli definiti nel Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto 2, che comunque sono espressamente riferiti al settore ICT.
Domanda n. 4
Con riferimento al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Capitolato d’Oneri e nello specifico in relazione al punto “c2) Per il Lotto 2 – Servizi di demand e PMO: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di demand e PMO (intesi quali servizi di project management, servizi di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di demand management e/o servizi di customer satisfaction) o servizi analoghi a tali servizi di demand e PMO”, si conferma che, se il certificato di qualità di cui sopra attiene anche a “Consulenza strategica, direzionale e di organizzazione, ICT. Project management. Assistenza tecnica alla programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione di Programmi e progetti comunitari delle Amministrazioni pubbliche” il requisito si intenda comunque soddisfatto, considerata la natura dei servizi analoghi.
Risposta n. 4
Si conferma in quanto nella descrizione riportata nel quesito sono previsti sia il settore ICT sia il Project Management.
Domanda n. 5
Capitolato d’Oneri - §17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Tabella Lotto 2 – Criterio 09 MODELLO DI DEMAND MANAGEMENT
All’interno dell’Allegato 13B (Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 2), il capitolo “Demand Management (S4)” comprende i seguenti servizi:
1. “Demand Management (S4.1)”
2. “Monitoraggio di Servizi SaaS (S4.2)”
3. “Condivisione dell’esperienze progettuali (S4.3)”
In riferimento al criterio di valutazione 09 “Modello di Demand Management” (Capitolato d’Oneri - §17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA), il concorrente deve descrivere “le strategie e le soluzioni proposte, in termini di approccio metodologico, organizzazione delle attività e strumenti, per massimizzare l’efficacia delle attività di raccolta e analisi dei requisiti mediante l’adozione di un approccio user-centric”.
Si chiede di confermare quale delle seguenti opzioni (A o B) sia corretta in riferimento al criterio 09 “Modello di Demand Management”:
- A: il criterio fa riferimento esclusivamente al servizio “Demand Management (S4.1)”
- B: il criterio fa riferimento a tutti i seguenti servizi: “Demand Management (S4.1)”, “Monitoraggio di Servizi SaaS (S4.2)”, “Condivisione dell’esperienze progettuali (S4.3)”.
Risposta n. 5
Si conferma l’opzione A.
Domanda n. 6
Capitolato d’Oneri - §17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Tabella Lotto 2 – Criterio 11 "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES IN AMBITO DEMAND MANAGEMENT" e 13 "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES IN AMBITO CHANGE MANAGEMENT"
Il criterio di valutazione n.11 "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES IN AMBITO DEMAND MANAGEMENT" ed il criterio di valutazione n.13 "ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES IN AMBITO CHANGE MANAGEMENT" del
capitolato d'oneri prevedono l’assegnazione di +1 punto per ciascuna esperienza svolta in ambito PAC.
A tal proposito, si chiede di confermare che sia considerata in ambito PAC un’esperienza svolta per una società partecipata da una Pubblica Amministrazione Centrale che abbia, direttamente o indirettamente, una maggioranza azionaria relativa (ad esempio, Terna S.p.A., ENEL S.p.A., Poste Italiane S.p.A.).
Risposta n. 6
Si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 7
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1.pdf – Capitolo 4 Garanzia Post-erogazione
Il fornitore risponde della difettosità dopo la verifica di conformità per massimo 12 mesi sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia è valido se il software non viene modificato dal fornitore subentrante. È responsabilità dell’Amministrazione definire la durata della garanzia post-erogazione nel Piano dei Fabbisogni.
ID 2483 – Capitolato d'Oneri.pdf – Paragrafo 4.1 Ciascun Contratto Esecutivo afferente al Lotto 1 – Servizi applicativi dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 60 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato), decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di Set-up.
Quesito: Si chiede conferma che la garanzia sia al massimo pari a 12 mesi.
Risposta n. 7
Si conferma che, come previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto 1, la garanzia post- erogazione si estende per massimo 12 mesi per tutto il software sviluppato/modificato nell’ambito dei servizi realizzativi dopo la relativa verifica di conformità, e che tale periodo massimo dovrà essere ricompreso nella durata massima di 60 mesi prevista per i Contratti Esecutivi nell’ambito del lotto 1. Si veda altresì la risposta alla successiva Domanda n. 13.
Domanda n. 8
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1.pdf In riferimento alle tabelle “Composizione team medio” numero: 3.5 – 3.6 - 3.9 -3.10 si riporta in formati diversi la seguente indicazione: Tale composizione non è rappresentativa della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applica puntualmente a ogni singolo intervento realizzativo ma è funzionale al calcolo della tariffa mix del servizio. Pertanto, l’Amministrazione definirà la composizione puntuale del team nel proprio Piano dei Fabbisogni e potrà richiedere eventualmente altre figure professionali purché previste all’interno dell’AQ. In riferimento alle tabelle “Composizione team medio” numero: 3.11 -
3.12 – 3.13 – 3.14 – 3.15 si riporta in formati diversi la seguente indicazione: Le suddette composizioni non sono rappresentative della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applicano puntualmente a ogni singolo intervento ma sono funzionali al calcolo della tariffa mix del servizio. Pertanto, l’Amministrazione definirà la composizione puntuale del team nel proprio Piano dei Fabbisogni e potrà richiedere eventualmente altre figure professionali purché previste all’interno dell’AQ.
Quesito: Si richiede chiarimento circa la modalità di ri-modulazione della tariffa laddove il team mix teorico presente in capitolato non sia comparabile con quello reale.
Risposta n. 8
Nell’ambito del Lotto 1, nel caso in cui, per l’erogazione dei servizi “a consumo”, l’Amministrazione definisca un team mix diverso da quello previsto nella documentazione di gara, i corrispettivi saranno determinati sulla base delle tariffe offerte dal concorrente per i profili professionali effettivamente impiegati e di quanto effettivamente erogato e documentato nel rendiconto risorse.
Domanda n. 9
Rif. Capitolato d’oneri, art. 14., Domanda di partecipazione – assolvimento imposta di bollo Con riferimento al versamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 tramite il servizio PagoPA, si chiede cortesemente di fornire il codice identificativo del pagamento, richiesto obbligatoriamente.
Risposta n. 9
Il pagamento dell’imposta di bollo deve avvenire con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 14.1, dove si fa riferimento al servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, oppure in alternativa all’acquisto di una marca da bollo da euro 16,00 con le modalità riportate nel suddetto paragrafo.
Domanda n. 10
Riferimento: ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 – capitolo 3
Le prescrizioni sulla composizione dei Team progettuali non sono uniformi tra i servizi. Ad esempio, per il servizio di Sviluppo e MEV la prescrizione è chiara, dato che si fornisce una tabella con i range minimi e massimi di impiego di ogni profilo professionale. Viceversa, per altri Servizi (servizio di Migrazione Applicativa al Cloud, servizio di Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso, ……) si fornisce soltanto una lista di profili professionali senza alcuna indicazione di range di utilizzo. Risulta quindi indeterminata la composizione del Team Ottimale che risulta aleatoria, anche perché in Risposta Tecnica non è richiesto di fornire informazioni in merito. Si chiede che si forniscano prescrizioni uniformi per tutti i servizi con riferimento alla composizione dei Team Ottimali, anche per evitare problemi in fase di eventuale giustifica dell’anomalo ribasso.
Risposta n. 10
Come espressamente indicato nel Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, per i servizi per cui non sono indicati i range minimi e massimi di impiego, “Il Fornitore sarà libero di organizzare le suddette figure nell’ambito del proprio Team Ottimale, rendendosi disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione”. Pertanto il concorrente potrà formulare la propria offerta utilizzando la composizione del Team ottimale che ritiene maggiormente idonea per l’erogazione del servizio, fermo restando il vincolo di impiego di tutte le figure professionali specificamente elencate.
Domanda n. 11
Riferimento: ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 – capitolo 3.5
Si chiede di chiarire le prescrizioni relative ai profili professionali per il Servizio MAD-MAC. Mentre per la composizione del Team Ottimale si dichiarano come obbligatori 12 figure professionali, per la modalità di erogazione a consumo del servizio nella Tabella 3.6 si prevedono solo 7 profili professionali a partire dai quali le Amministrazioni definiranno la composizione puntuale del team di lavoro. Si chiede di chiarire la contraddizione.
Risposta n. 11
Non vi è alcuna contraddizione.
Con riferimento alla composizione del team lavoro per il caso di metrica Giorno/Team Ottimale, si veda la risposta alla precedente Domanda n. 10. In particolare, come ivi previsto, in tal caso il Fornitore è obbligato ad impiegare necessariamente tutte le figure elencate nel Capitolato Tecnico Generale per il Team Ottimale del servizio.
Invece, in caso di erogazione del servizio a consumo, si precisa che, come previsto al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico Generale, la composizione di cui alla tabella 3.6 “non è rappresentativa della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applica puntualmente a ogni singolo intervento realizzativo ma è funzionale al calcolo della tariffa mix del servizio. Pertanto, l’Amministrazione definirà la composizione puntuale del team nel proprio Piano dei Fabbisogni e potrà richiedere eventualmente altre figure professionali purché previste all’interno dell’AQ”.
La diversa composizione del team di lavoro, a seconda dell’erogazione in modalità a corpo o a consumo, in termini di profili professionali impiegati, è definita tenendo conto delle esigenze delle Amministrazioni in funzione delle diverse possibili articolazioni e modalità di affidamento dei servizi di manutenzione, rappresentate nella tabella 3.7. Nel dettaglio:
• la composizione del Team ottimale si applica per l’erogazione del servizio di Manutenzione Adeguativa (MAD) o per l’erogazione di entrambi i servizi di Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva Software ad hoc pregresso non in garanzia (MAD-MAC), nella modalità progettuale a corpo (metrica Giorno Team ottimale MAD-MAC);
• il team mix indicato nella tabella 3.6 si applica invece soltanto per l’erogazione del servizio di Manutenzione Correttiva Software ad hoc pregresso e non in garanzia (MAC), nella modalità per intervento a consumo (metrica Giorni/persona).
Domanda n. 12
Riferimento: ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 – capitolo 3.5
Con riferimento al Servizio MAD-MAC, si chiede un chiarimento sulla tabella 3.8, la cui nota risulta non completamente comprensibile. Infatti, l’applicazione letterale di quanto indicato nella nota porta a risultati in cui sono presenti dei “buchi” nella copertura dei possibili numeri di interventi, come di seguito esemplificato (ad esempio, nella fascia 150.001-175.000 non è definito in quale fascia cada un numero di interventi pari a 61 o a 82):
Risposta n. 12
Si precisa che la nota della tabella 3.8 si riferisce alle modalità di determinazione dell’estremo inferiore dell’intervallo indicato in ciascuna colonna. Pertanto per baseline PF superiori a 135.001 si può prendere ad esempio la seguente tabella:
Da 135.001 a 150.000 | Più di 102 | Da 81,5 a 101 | Da 61 a 81 | Da 40,5 a 60 |
Da 150.001 a 175.000 | Più di 104 | Da 83 a 103 | Da 62 a 82 | Da 41 a 61 |
Da 175.000 a 190.000 | Più di 106 | Da 84,5 a 105 | Da 63 a 84 | Da 41,5 a 62 |
Domanda n. 13
Riferimento: ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 – capitolo 4
Si chieda conferma che si tratti di un refuso la previsione di garanzia per il sw sviluppato nell’ambito del servizio di Sviluppo ed Evoluzione in Co-working con l’Amministrazione. Infatti, la garanzia in capo al Fornitore è in contraddizione con la previsione di un servizio remunerato a consumo, per la realizzazione di software da parte di un team misto, il cui governo e responsabilità sono dell’Amministrazione.
Risposta n. 13
Non si conferma, nell’ambito dello specifico contratto esecutivo la garanzia sarà dovuta, in base dell’organizzazione del servizio e delle attività di co-working, limitatamente a quanto effettivamente realizzato dal fornitore nel processo di sviluppo del software.
Domanda n. 14
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria”, si chiede di confermare che siano ascrivibili al fatturato specifico le attività di installazione di patch, hot fix e service pack relativi alle componenti software ed applicazioni installate su Client.
Risposta n. 14
Si conferma limitatamente all’ipotesi in cui tali attività siano riconducibili alla manutenzione correttiva così come disciplinata nel Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1 o agli altri servizi indicati in corrispondenza del paragrafo 7.2 lettera b1) del Capitolato d’oneri. Si veda altresì la risposta alla successiva Domanda n. 19.
Domanda n. 15
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria”, si chiede di confermare che siano ascrivibili al fatturato specifico attività di installazione di patch, hot fix e service pack, monitoraggio dei rilasci e verifica dell’applicabilità di patch relativi alle componenti software ed applicazioni installate su Server.
Risposta n. 15
Si conferma limitatamente all’ipotesi in cui tali attività siano riconducibili alla manutenzione correttiva così come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1 o agli altri servizi indicati in corrispondenza del paragrafo 7.2 lettera b1) del Capitolato d’oneri. Si veda altresì la risposta alla successiva Domanda n. 19.
Domanda n. 16
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria” e al capitolo 3.7 “Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)” del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che siano ascrivibili al fatturato specifico le attività eseguite nell’ambito della gestione server e PDL della convenzione CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL – per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e S.M.I. e dell’Art. 58 legge N. 388/2000” .
Risposta n. 16
Non si conferma nella misura in cui le attività previste nell’ambito della menzionata convenzione, essendo di tipo sistemistico, non afferiscono ai servizi indicati in corrispondenza del paragrafo 7.2 lettera b1) del Capitolato d’oneri.
Domanda n. 17
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria” e considerato quanto richiesto nei capitoli 3.6 Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) e 3.7 “Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)”, si chiede di confermare che siano inclusi i servizi di supporto specialistico per attività ad alto contenuto tecnologico riferite alla conduzione operativa di sistemi, storage, DBMS e applicativi, erogati tramite professionalità quali coordinatore/capo progetto, specialista di tecnologia, sistemista senior e junior.
Risposta n. 17
Si conferma limitatamente all’ipotesi in cui tali attività siano riconducibili al servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo così come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1 o agli altri servizi indicati in corrispondenza del paragrafo 7.2 lettera b1) del Capitolato d’oneri. Si veda altresì la risposta alla successiva Domanda n. 19.
Domanda n. 18
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria” e considerato quanto descritto al paragrafo 3.6 del capitolato tecnico “Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS)”, si chiede di confermare che sia possibile includere nel fatturato specifico i servizi professionali così come descritti nel Capitolato Tecnico per L’accordo quadro relativo alla prestazione di servizi di System Management per le PP.AA. – ID 1836.
Risposta n. 18
Si conferma limitatamente all’ipotesi in cui tali attività siano riconducibili al servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo così come disciplinato nel Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1 o agli altri servizi indicati in corrispondenza del paragrafo 7.2 lettera b1) del Capitolato d’oneri. Si veda altresì la risposta alla successiva Domanda n. 19.
Domanda n. 19
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria”, nonché ai paragrafi 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8 del “ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1”, si chiede di confermare
che sia possibile includere nel fatturato specifico i servizi professionali inerenti la sicurezza applicativa in quanto si ritiene che tali servizi siano connaturati nei principi di “security by design” richiamati dal capitolato.
Risposta n. 19
Il quesito non è chiaro in quanto non è dato comprendere cosa si intenda per servizi professionali inerenti la sicurezza applicativa.
Resta inteso che tenuto conto del tenore del paragrafo 7.2, lett. b.1), del Capitolato d’Oneri, dove si fa riferimento al “settore di attività oggetto dell’appalto”, i servizi ivi menzionati devono corrispondere necessariamente a quelli definiti nel Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto 1.
A tal fine si fa presente, a titolo esemplificativo, che, nel Capitolato Tecnico Speciale relativo al Lotto 1 della presente iniziativa, nell’ambito del servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT sono incluse attività volte ad “ assicurare risposte altamente specialistiche per indirizzare le scelte tecnologiche e di prodotto, comprendere trend tecnologici e opportunità di ottimizzazione dell’infrastruttura applicativa e introduzione/aggiornamento di strumenti a supporto delle attività ICT per incrementare affidabilità e agilità, valutare il grado di digitalizzazione, di interoperabilità, di sicurezza applicativa […]”.
Domanda n. 20
In relazione al paragrafo 7.2 del Capitolato D’Oneri “Requisiti di capacità Economica e finanziaria”, nonché ai paragrafi 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8 del “ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1”, si chiede di confermare che possano ritenersi inclusi nel criterio i servizi professionali di cui al capitolato tecnico generale della “PROCEDURA RISTRETTA, SUDDIVISA IN 4, LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ID SIGEF 1403).”, in particolare in relazione al lotto 2 - Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa, come descritti nel cap 1.3.9. Servizio L2.S3.9 – Servizi professionali, in quanto si ritiene che tali servizi siano connaturati nei principi di “security by design” richiamati dal capitolato.
Risposta n. 20
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 19.
Domanda n. 21
Premesso che il Capitolato d’Oneri ai paragrafi 8 “Avvalimento” e 9 “Subappalto” dispone rispettivamente che “non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla gara” e che “Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D. Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici per la partecipazione al singolo lotto”, si chiede di confermare che, in caso i partecipazione in RTI, anche qualora la mandataria fosse singolarmente in possesso dei requisiti economici per la partecipazione al singolo lotto, le mandanti non singolarmente in possesso di tali requisiti possano ricorrere agli istituti dell’avvalimento e del subappalto.
Risposta n. 21
Non si conferma. In particolare, qualora, nell’ambito di un RTI composto dalle società A e B, la società A possegga singolarmente i requisiti economici per partecipare a tale lotto e la società B non li possegga, la società B non potrà
avvalersi della società C a sua volta singolarmente in possesso dei suddetti requisiti, né potrà individuare quale proprio specifico subappaltatore la società D anch’essa singolarmente in possesso dei suddetti requisiti.
Domanda n. 22
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 14.1 Domanda di partecipazione, Dichiarazioni Integrative ed eventuale Procura - (pag. 31)
Con riferimento alla Domanda di Partecipazione si chiede di confermare che il pagamento dell’imposta di bollo del valore di Euro 16,00 potrà avvenire tramite il modello F24 utilizzando il codice 1552 come Codice Tributo.
Risposta n. 22
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 9.
Domanda n. 23
ID 2483 - Capitolato d’Oneri, Par. 15 – Offerta Tecnica - (pag. 34)
ID 2483 - Allegato 5 – Schema di Offerta Tecnica -– Tabella documenti nella Sezione “Copia dell’offerta tecnica oscurata” Punto G dello schema di offerta tecnica - (pag. 3)
Relativamente al punto del Capitolato d’oneri, pag.34: “Il concorrente inserisce per ogni lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione: (….) Eventuale Copia dell’offerta tecnica oscurata”,
si chiede di dettagliare cosa si intenda per “Copia dell’offerta tecnica oscurata”. In particolare se è corretta l’interpretazione che la frase sia da intendersi come copia della “Documentazione coperta da riservatezza” eventualmente non inserita nella sezione G dell’offerta tecnica, come dichiarato all’interno del documento “ID 2483 - Allegato 5 - Schema di offerta tecnica”, pag.3 (la sezione G “Documentazione coperta da riservatezza” ha carattere facoltativo e può essere contenuta anche in un documento separato dalla Relazione Tecnica).
Risposta n. 23
Al paragrafo 15 del Capitolato d’Xxxxx, in corrispondenza della descrizione dei contenuti della Dichiarazione Domicilio e Accesso agli Atti viene espressamente spiegato cosa si intenda per “Copia dell’offerta tecnica oscurata”. In particolare è previsto che “Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica e, in sede di presentazione dei giustificativi, una copia firmata delle eventuali giustificazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali”.
Si conferma quindi che tale documentazione afferisce all’eventuale esistenza di parti dell’offerta tecnica coperte da riservatezza. Resta inteso che, tale eventuale copia oscurata dell’offerta tecnica ha carattere facoltativo e che la stessa, proprio in ragione della relativa finalità, dovrebbe costituire un documento distinto dall’offerta tecnica vera e propria.
Domanda n. 24
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 27 – Appalti Specifici - (pag. 62)
Con riferimento al Par. 27 del Capitolato d’Xxxxx si chiede di confermare che l'indicazione del titolo “APPALTI SPECIFICI”
sia un refuso, e che il titolo corretto sia "CONTRATTI ESECUTIVI”.
Risposta n. 24
Si conferma che il contenuto del paragrafo 27 del Capitolato d’Xxxxx si riferisce all’affidamento dei Contratti Esecutivi.
Domanda n. 25
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 24.1 - Documenti per la stipula punti g), h) - (pag. 58) TESTO:
“g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art. 10, comma 15, dello Schema di Accordo Quadro;
h) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione del Piano dei Fabbisogni, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD)”.
DOMANDA: In considerazione del fatto che l’art 113-bis introdotto dalla Legge Europea 2018, L.37/2019, non prevede lo sconto sulle fatture pagate in un termine inferiore ai 30 giorni, si chiede conferma che tale sconto non rivesta carattere di obbligatorietà. Analogamente, si chiede conferma della non obbligatorietà dello sconto nel caso di pagamento tramite bonifico bancario o di cessione del credito.
Risposta n. 25
Si conferma che l’indicazione di entrambe le tipologie di sconto non riveste carattere di obbligatorietà.
Domanda n. 26
ID 2483 - Allegato 12 – Capitolato Tecnico Generale - Par. 6.3.2 Piano Operativo - (pag. 19)
(…omissis…)
“Si precisa che dalla mera trasmissione del Piano Operativo da parte del Fornitore selezionato verso l’Amministrazione non scaturisce obbligo per l’Amministrazione di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con il medesimo Fornitore” considerato che il Fornitore si impegna a prestare apposita garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione unitamente al Piano Operativo, si chiede di specificare le casistiche/ragioni della eventuale mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell’Amministrazione.
Risposta n. 26
Ferma restando la previsione di cui al Capitolato Tecnico Generale richiamata nel quesito, resta inteso che ciascuna Amministrazione sarà tenuta, in fase precontrattuale, a conformarsi, oltre alle specifiche previsioni di cui all’Accordo Quadro e relativi allegati che impongono regole tassative per l’individuazione del fornitore, anche ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità per comportamenti contrari ai corrispondenti canoni di origine civilistica.
Domanda n. 27
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par.7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria lett. b1) (per il lotto 1) e b2) (per il lotto 2) - (pag. 19)
Si richiede di confermare che non siano previste quote minime di copertura del requisito economico-finanziario per le mandanti in caso di RTI, indipendentemente dalla quota di partecipazione al RTI di tali mandanti. Fermo restando il vincolo che il requisito debba essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e complessivamente dall’intero RTI.
Risposta n. 27
Si conferma e si veda la prima rettifica al Capitolato d’Xxxxx.
Domanda n. 28
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 24.1 - Documenti per la stipula - (pag. 59)
Si chiede di confermare che la “dichiarazione sul fuori produzione” richiesta tra i documenti da consegnare nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 non vada resa in quanto non prevista per i servizi oggetto di ciascun Lotto 1 e 2 e che pertanto trattasi di refuso.
Risposta n. 28
Si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 29
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 24.2 – Garanzia Definitiva punto 2) - (pag. 60)
Si chiede di confermare che il Fornitore di ciascun Xxxxx, in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, dovrà predisporre la garanzia definitiva conforme allo schema tipo approvato con decreto Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dall’ art. 103 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
Risposta n. 29
Si conferma che per la predisposizione delle garanzie rilasciate in favore delle singole Amministrazioni occorrerà fare riferimento allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice”.
Domanda n. 30
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 24.2 – Garanzia Definitiva punto 2) - (pag. 60)
Si chiede di confermare che il Fornitore di ciascun Lotto in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo dovrà prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 di importo pari all’1% del valore del Contratto Esecutivo e che pertanto si deve intendere un refuso quanto di seguito indicato:
TESTO
(...omissis…)
“Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% se Ribasso Offerto in sede di AQ rispetto alla base d’asta dell’AQ sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima”.
Risposta n. 30
Non si conferma. Fermo restando che l’importo base della garanzia definitiva prestata in favore della singola Amministrazione deve essere pari al 1% del valore del rispettivo Contratto Esecutivo, la stessa dovrà comunque essere incrementata, con le modalità previste al paragrafo 24.2 Capitolato d’oneri, in funzione dello sconto offerto in fase di partecipazione all’Accordo Quadro.
Domanda n. 31
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 24.2 – Garanzia Definitiva punto 1) - (pag. 59); ID 2483 - Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro - Art. 13 – Garanzie, (pag. 22)
Con riferimento all’importo della garanzia definitiva, si chiede di confermare che sia corretta la percentuale pari al 0,1%
di cui al Par. 24.2 – GARANZIA DEFINITIVA - Capitolato d’Xxxxx, punto 1):
TESTO
“Tale importo dovrà essere esteso, a fronte di apposita richiesta di Consip S.p.A., in occasione dell’attivazione di ogni successiva tranche, in misura pari al 0,1% dell’importo della propria quota nell’ambito di tale tranche. A tal fine potrà essere prodotta apposita appendice o una nuova garanzia con le modalità indicate per la presente garanzia nel presente Capitolato d’Oneri”.
e che pertanto sia da ritenersi un refuso la percentuale pari al 3% di cui all’Art. 13 – GARANZIE – Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro:
“Tale importo dovrà essere esteso, a fronte di apposita richiesta di Xxxxxx S.p.A., in occasione dell’attivazione di ogni successiva tranche, in misura pari al 3% dell’importo della propria quota nell’ambito di tale tranche. A tal fine potrà essere prodotta apposita appendice o una nuova garanzia con le modalità indicate per la presente garanzia nel presente Capitolato d’Oneri”.
Risposta n. 31
Si conferma che la percentuale corretta è quella riportata nel Capitolato d’Xxxxx.
Domanda n. 32
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - Par. 24.2 – Garanzia Definitiva punto 2) ID 2483 - Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro - Art. 13 – Xxxxxxxx
XX 0000 - Allegato 12 – Capitolato Tecnico Generale - Par.6.3.2. - Piano Operativo - (pag. 60)
n merito a quanto riportato al punto 2) del par. 24.2 “tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore unitamente al Piano Operativo”.
Sembra esserci discordanza con quanto descritto al Par. 24.2 del Capitolato d’Xxxxx, il punto k) e all’Art. 13 dell’Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro sui termini di consegna della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti.
Pertanto si chiede di chiarire:
- se tale garanzia dovrà essere prestata dal Fornitore unitamente al Piano Operativo entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dall’invio del Piano dei Fabbisogni, o dal maggiore termine eventualmente indicato dall’Amministrazione (comunque non superiore a 30 gg solari) nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 6.3.2. dell’Allegato 12 – Capitolato Tecnico Generale e in ogni caso è da intendersi prestata solo a seguito dell’approvazione del Piano Operativo da parte dell’Amministrazione
Risposta n. 32
Si conferma che, come peraltro previsto al paragrafo 24.1, punto k, la singola garanzia in favore della specifica Amministrazione Contraente deve essere prodotta secondo le modalità e condizioni indicate al paragrafo 24.2 del medesimo Capitolato d’Oneri.
In particolare, al punto 2 del paragrafo 24.2 del Capitolato d’Xxxxx, in linea con quanto previsto al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale, è previsto che tale garanzia debba essere prestata dal Fornitore unitamente al Piano Operativo (e non quindi successivamente alla relativa approvazione da parte dell’Amministrazione). Si veda altresì la risposta al precedente quesito alla Domanda n. 26.
Domanda n. 33
ID 2483 - Capitolato d’Oneri – Par. 24.1 – Documenti per la stipula unto sotto elenco lett. i), - (pag. 59)
ID 2483 - Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro - Art. 27 – Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture - (pag. 34)
Si chiede di confermare che gli eventuali Contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 potranno essere presentati in caso di RTI da parte di tutte le imprese che fanno parte del RTI e non come riportato al sotto elenco lett. i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria e pertanto all’art. 27 dello schema di Accordo Quadro saranno riportati tutti gli eventuali Contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in data anteriore all’indizione della presente procedura da ciascuna impresa del RTI.
Risposta n. 33
Fermo restando che, come indicato al paragrafo 24.1 del Capitolato d’Xxxxx, gli eventuali Contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere trasmessi a Consip S.p.A. dalla mandataria, gli stessi potranno anche essere stati sottoscritti da un’impresa del RTI diversa dalla mandataria.
Domanda n. 34
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - Par. 6 - (pag. 48)
In relazione al punto: “Set-up: a partire dalla stipula il fornitore dovrà acquisire gli standard, linee guida e metodologie in uso presso l’Amministrazione, predisporre i collegamenti telematici e di rete con l’Amministrazione,…..), si chiede di confermare che nel perimetro degli strumenti a carico del fornitore per l’accesso da remoto ai sistemi dell’Amministrazione non siano inclusi apparati di rete, server fisici e in generale qualsiasi fornitura hardware da installare presso la sede dell’Amministrazione, che pertanto dovrà rendere disponibile, a sua cura e carico, una connessione di rete di tipo geografico che il fornitore utilizzerà per il collegamento da remoto e che sia comprensiva dei necessari apparati di attestazione (compreso ad esempio il terminatore di VPN).
Risposta n. 34
Si conferma.
Domanda n. 35
Schema di Accordo Quadro - Art. 26 - (pag. 32)
In riferimento all’art. 26 dello schema di accordo quadro, si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 105 Codice Appalti, così come modificato dai recenti interventi normativi, è consentito indicare, in sede di offerta, una percentuale di subappalto superiore al 50%.
Risposta n. 35
Si conferma, fermo restando che, come previsto al paragrafo 9 del Capitolato d’Xxxxx, “Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto”.
Domanda n. 36
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Ai sensi dell’art. 23, comma 7, “Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al
presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub- Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.” Si chiede di confermare che il Fornitore sarà nominato responsabile del trattamento solo per i singoli Contratti Esecutivi e non per l’Accordo quadro.
Risposta n. 36
Si conferma. A tal fine, al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale è previsto che “Al Piano dei Fabbisogni potrà essere altresì allegato lo Schema di Contratto Esecutivo e la nomina del Responsabile del trattamento dei dati, in bozza, nel rispetto degli appositi allegati contrattuali e personalizzati secondo le specifiche esigenze dell’Amministrazione esplicitate nel Piano dei Fabbisogni”.
Domanda n. 37
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Ai sensi dell’art. 23 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore saranno condivise dall’Amministrazione nella fase di negoziazione del piano dei fabbisogni in fase di Contratto Esecutivo.
Risposta n. 37
Si conferma che le misure tecniche e organizzative saranno condivise dall’Amministrazione nella fase di affidamento del singolo Contratto Esecutivo, così come previsto al punto 7 dell’Allegato 19 - Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali – alla documentazione di gara. Si evidenzia altresì che il fornitore dovrà mettere in atto le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
Domanda n. 38
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Si chiede di confermare che qualora le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore comportassero oneri aggiuntivi, gli stessi saranno riconosciuti all’Impresa Aggiudicataria.
Risposta n. 38
Non si conferma. Come indicato al punto 7 dell’Allegato 19 – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali “Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione un piano di misure di sicurezza rimesse all’approvazione della stessa, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. […]”.
Domanda n. 39
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che al Fornitore verrà richiesto solo un supporto e un’assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all’evasione di tali richieste.
Risposta n. 39
Non si conferma e si precisa che come previsto al punto 11 dell’Allegato 19 – Facsimile nomina responsabile trattamento
dati personali “Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto <selezionare una tra le due opzioni:
1) ad informare tempestivamente il Titolare del trattamento, fornendo adeguato riscontro agli interessati, in nome e per conto del Titolare del trattamento, nei termini previsti dalla Regolamento UE; oppure>
2) ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.”
Pertanto la modalità con cui il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati sarà quella richiesta dall’Amministrazione e indicata nell’atto di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento.
Domanda n. 40
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Si chiede di confermare che il fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall’art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
Risposta n. 40
Si conferma e si precisa che il fornitore risponderà così come previsto all’art. 14, comma 4 dello Schema di Accordo Quadro e incorrerà, inoltre, ricorrendone i presupposti, nell’applicazione delle relative penali di cui all’art. 12, commi 13 e 14, del medesimo Schema di Accordo Quadro.
Domanda n. 41
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all’RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.
Risposta n. 41
Si conferma che, così come previsto nell’intestazione dell’Allegato 19, qualora non tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, l’Amministrazione dovrà procedere con separati atti di nomina nei confronti delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali.
Domanda n. 42
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Si chiede di confermare che, qualora ci siano soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare l'infrastruttura dell'amministrazione alle policy GDPR (es. Crittografia dei dati, introduzione di alta affidabilità sui server, infrastrutture di backup, pseudonimizzazione dei dati, etc.) queste saranno a carico dell’Amministrazione che potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole imposte dall’Amministrazione e dal GDPR.
Risposta n. 42
Si conferma con esclusivo riferimento all’infrastruttura dell’Amministrazione, fermo restando che per i dati che transiteranno sulle infrastrutture del fornitore, le soluzioni tecnologiche per garantire il rispetto del GDPR saranno a carico del fornitore medesimo.
Domanda n. 43
Schema di Accordo Quadro - Art. 23 - (pag. 30)
Si chiede di confermare che l’amministrazione si è dotata di uno strumento per la raccolta dei log di Sistema in accordo con i provvedimenti del Garante della Privacy per la registrazione degli accessi (Logon/Logout) degli Amministratori di Sistema.
Risposta n. 43
Tale informazione sarà eventualmente fornita da ciascuna delle singole Amministrazioni Contraenti in sede di Piano dei fabbisogni.
Domanda n. 44
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 3.8 - (pag. 38)
In merito al servizio di gestione operativa si chiede di confermare che tutti gli strumenti necessari all’espletamento delle attività quali ad esempio lo strumento di monitoraggio infrastrutturale/applicativo e lo strumento di trouble ticketing, saranno messi a diposizione dall’Amministrazione.
Risposta n. 44
Non si conferma. Il Fornitore deve disporre degli strumenti specifici necessari all’erogazione dei servizi previsti in AQ e alla rilevazione dei livelli di qualità descritti nel Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici, secondo quanto proposto in Offerta Tecnica. A tali strumenti si potranno aggiungere o sostituire, per specifiche attività, gli strumenti in uso presso la specifica Amministrazione ed eventualmente indicati nel Piano dei Fabbisogni, che il Fornitore si impegna ad apprendere a fondo e utilizzare a regola d’arte.
Si veda a tal fine il paragrafo 2.2 dell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi (“Indicatori di Qualità”).
Domanda n. 45
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 3.8 - (pag. 38)
In merito ai servizi accessori si chiede di chiarire se tali servizi dovranno essere erogati dalle sedi delle Amministrazioni o da remoto.
Risposta n. 45
Al pari degli altri servizi l’Amministrazione indicherà nel Piano dei Fabbisogni le sedi effettive e puntuali per l’erogazione di ciascun servizio/attività. Si veda a tal fine il paragrafo 5 del Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 46
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 3.8 - (pag. 41)
In merito al servizio di Contact Center ed Help Xxxx si chiede di chiarire se tale servizio dovrà essere erogato dalle sedi delle Amministrazioni o da remoto.
Risposta n. 46
Si veda risposta alla precedente Domanda n. 45.
Domanda n. 47
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 3.8 - (pag. 41)
Nell’ambito del servizio di Contact Center ed Help Desk si chiede di confermare che gli utenti cui si fa riferimento saranno esclusivamente i dipendenti delle Amministrazioni e non i cittadini.
Risposta n. 47
Non si conferma.
Domanda n. 48
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 3.8 - (pag. 41)
Nell’ambito del servizio di Contact Center ed Help Desk si chiede di confermare che tutti gli strumenti necessari all’erogazione del servizio quali ad esempio lo strumento di trouble ticketing, IVR, strumento di remote control etc, saranno messi a disposizione dalle Amministrazioni.
Risposta n. 48
Non si conferma. Si veda risposta alla precedente Domanda n. 44.
Relativamente all’IVR si precisa che, come espressamente previsto nel richiamato paragrafo, “…i costi delle infrastrutture e dei servizi necessari alla comunicazione sono a carico dell’Amministrazione e non sono inclusi nell’ambito del servizio.”
Domanda n. 49
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 3.8 - (pag. 39)
In merito al servizio di Supporto alla Gestione dell’Identità e dell’Accesso Utente si chiede di confermare che tutti gli strumenti necessari all’erogazione del servizio saranno messi a disposizione dalle Amministrazioni.
Risposta n. 49
Non si conferma. Si veda risposta alla precedente Domanda n. 44.
Come per gli altri servizi dell’AQ si precisa che sono a carico dell’Amministrazione i costi relativi all’infrastruttura e alle piattaforme tecnologiche.
Domanda n. 50
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 7.6 - (par. 61)
In merito ai servizi accessori si chiede conferma che in caso di applicazione di estensione dell’orario indicato in tabella 7.3, verranno sempre applicate le maggiorazioni del 20% della tariffa oraria per l’extraorario e del 10% per la reperibilità.
Risposta n. 50
Le maggiorazioni delle tariffe saranno applicate nel rispetto delle precisazioni riportate in coda alla richiamata tabella e quanto espressamente previsto nei successivi sottoparagrafi (Estensione dell’orario di servizio, Reperibilità ed interventi on-site).
Domanda n. 51
ID 2483 – Allegato 15 Schema Contratto Esecutivo e- Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1- Art. 11 Schema Contratto Esecutivo - (pag. 7)
Si chiede di esplicitare le modalità di fatturazione e pagamento per i Servizi Accessori.
Risposta n. 51
Come previsto al paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, nel Piano dei Fabbisogni ciascuna Amministrazione fornirà precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e pagamento (ivi comprese pertanto quelle relative ai servizi accessori), fermo restando il rispetto di tutto quanto previsto all’art. 10 dello Schema di Accordo Quadro.
Domanda n. 52
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - 17.1 - (pag. 42)
Si chiede di confermare che le certificazioni SCRUM Master Certified o Professional Scrum Master o Scrum Master Certified possono essere considerate equivalenti alla certificazione SAFE - Scaled Agile Framework, richiesta nell'ambito del requisito 20 del Lotto1.
Risposta n. 52
Non si conferma, trattandosi di certificazione non avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di ambito delle conoscenze/competenze/esperienze della certificazione “SAFE - Scaled Agile Framework”.
Si precisa, in ogni caso, che la certificazione Scrum Master è già prevista tra quelle minime richieste per la figura professionale di Project Manager nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale – Profili Professionali.
Domanda n. 53
ID 2483 - Capitolato d’Oneri - 17.1 - (pag. 41)
In merito al criterio di valutazione tecnica n.16 “QUOTA DI DONNE IN RUOLI DIRIGENZIALI/APICALI Sarà assegnato punteggio tecnico al concorrente che dichiari che, nel triennio solare antecedente al termine di presentazione delle offerte ….”, qualora il fornitore sia un’azienda costituita da meno di tre anni solari, si chiede conferma che la dichiarazione debba contenere i dati richiesti a partire dall’atto di costituzione e quindi per un periodo minore di tre anni.
Risposta n. 53
Si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 54
ID 2483 – Allegato 5A – Schede Business Case – Par. 2.2 Business Case N.2 – Integrazione con Piattaforme Abilitanti – pag 4
“A tale scopo viene individuato un percorso di riuso ed evoluzione di una soluzione con architettura a microservizi presente all’interno del catalogo di Developers Italia, contribuendo all’evoluzione del progetto principale o rilasciandone una variante”.
In riferimento a quanto specificato a pag. 2 dell’Allegato 5A “I Business Case vanno intesi come casi di studio che esprimono esigenze potenziali da parte delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e che potranno presentarsi come iniziative progettuali nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx”, xx chiede conferma che:
per il Business Case N.2 – Integrazione con Piattaforme Abilitanti, in merito al “riuso ed evoluzione di una soluzione con architettura a microservizi presente all’interno del catalogo di Developers Italia”, non sia richiesto di considerare solo le
soluzioni attualmente presenti nel catalogo Developers Italia (scelta limitata in considerazione dei requisiti del caso, ovvero implementazione a microservizi, utilizzo in ambito PAC, ampie funzionalità gestionali), ma anche le possibili soluzioni che in ottica futura potranno essere pubblicate in aderenza agli obiettivi target previsti dal piano triennale per la PA 2021-2023.
Risposta n. 54
Si conferma; coerentemente con gli obiettivi indicati nel business case, il concorrente nella formulazione della propria proposta dovrà considerare la soluzione come già disponibile nel catalogo Developers Italia, descrivendo l’approccio progettuale per supportare il processo di riuso ed evoluzione del software e la partecipazione attiva alle community. Si veda a tal fine la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 55
ID 2483 – Allegato 13A – Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 - 4 GARANZIA DEI SERVIZI REALIZZATIVI – Pag 46
La garanzia si applica, per tutta la durata dell’erogazione dei servizi realizzativi e correttivi, su tutto il software rilasciato, modificato e/o integrato dai seguenti servizi:
• Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software;
• Migrazione Applicativa al Cloud;
• Configurazione e Personalizzazione Software di Terze Parti, in riuso, open source;
• Sviluppo e Evoluzione software in co-working con l’Amministrazione; Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva software pregresso. Dato che, come indicato nel Capitolato medesimo ai paragrafi:
- “3.4 Servizio di Sviluppo e Evoluzione software in co-working con l’Amministrazione (CW)” : “Il servizio è volto alla costituzione di un team misto di risorse del fornitore e dell’Amministrazione, sotto il governo e la responsabilità di quest’ultima, al fine di valorizzare le reciproche competenze tecnologiche e tematiche in un contesto sinergico e di contaminazione della conoscenza per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.” e che “L’Amministrazione è responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, gestisce le priorità delle attività e l’organizzazione dei cicli di lavorazione – anche con il supporto di risorse specifiche del fornitore di project management e service design quali ad esempio persone con competenze specifiche in metodologie agili (es. Scrum Master e/o Agile Project Manager) e DevSecOps.”.
- “7.5 Organizzazione delle attività” - “La modalità a consumo invece presuppone una responsabilità limitata alla competenza tecnica-professionale ed alla risoluzione di task con ampiezza contenuta e dipendente anche da risorse dell’Amministrazione: a titolo di esempio l’affidamento di un obiettivo di sviluppo in team misti con Amministrazione in cui le modalità, i tempi, le soluzioni sono controllate prevalentemente dall’Amministrazione. In questo caso, la responsabilità del fornitore è limitata alle attività di volta in volta affidate, siano incrementi di prodotto nei cicli iterativi o funzioni o oggetti più limitati, ma la soluzione globale viene guidata dall’amministrazione. In questo caso, il fornitore non può essere responsabile della soluzione totale, ma i fattori rilevanti sono l’adeguatezza ai profili professionali richiesti, la competenza tecnica e funzionale, il rispetto degli orari di lavoro e delle produttività richieste.”
Si chiede cortese conferma che sia corretta l’interpretazione che, ad eccezione delle altre tipologie citate nella descrizione, la garanzia non s’intenda applicabile per il software realizzato in “co-working con l’Amministrazione”.
Risposta n. 55
Si veda la risposta alla Domanda n. 13.
Domanda n. 56
ID 2483 – Capitolato d’oneri - 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Pag 41,42 -
Quota di donne in Ruoli Dirigenziali/Apicali (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001):
“ai fini della verifica del rispetto delle percentuali sopra riportate, sarà necessario fornire in sede di stipula una Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla comprova, come meglio precisato al successivo paragrafo 21”
Si chiede conferma che il riferimento al paragrafo 21 sia un refuso e che il paragrafo cui riferirsi sia il 24.1 - Documenti per la stipula alla lettera, j) che indica di fornire in fase di stipula “una Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla comprova di quanto dichiarato nell’ambito del criterio 16 di ciascun lotto”.
Risposta n. 56
Si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
In particolare, al paragrafo 24.1 è richiesta, tra i documenti per la stipula, “j) una Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla comprova di quanto dichiarato nell’ambito del criterio 16 di ciascun lotto”. Ferma restando quindi la necessità di produrre la dichiarazione richiesta, unitamente alla stessa il concorrente potrà produrre ogni documentazione ritenuta utile a supporto della dichiarazione medesima.
Domanda n. 57
ID 2483 – Allegato 11A - Condizioni di Assicurazione - Lotto 1 - Condizioni di assicurazione – Pag 2,5
Con riferimento all’allegato 11 A, “Condizioni di assicurazione”, nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti:
a. una polizza assicurativa definita “General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. In ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile ; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;
b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo
Si chiede conferma che:
1. tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza;
3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
4. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l’obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;
0.Xx caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, coerenti con i requisiti richiesti dal bando di gara.
Risposta n. 57
Relativamente al punto 1 si precisa che le valutazioni inerenti alla conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative potranno essere opportunamente svolte unicamente nell’ambito delle attività di verifica di cui al par. 24.1 - penultimo capoverso - del Capitolato d’Oneri.
Relativamente al punto 2 si ribadisce quanto previsto già espressamente nella lex specialis di gara (cfr. par. 24.3 del Capitolato d’Oneri) ossia che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i negli allegati 11 del Capitolato d’Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
Relativamente al punto 3, con riferimento alle modalità di presentazione e al contenuto della polizza assicurativa richiesta ai fini della stipula del contratto, si rimanda a quanto descritto nel par. 24.3 del Capitolato d’Xxxxx e agli Allegati
11. Si precisa, al riguardo, che deve essere garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis di gara e ciò deve emergere in modo chiaro, inequivocabile e facilmente individuabile nei documenti all’uopo prodotti. Relativamente al punto 4 si ribadisce quanto espresso al par. 24.3 del Capitolato d’Oneri ove si prevede che “il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori”. Relativamente al punto 5, con riferimento alla produzione della documentazione relativa alle coperture assicurative in caso di R.T.I., si rinvia alle modalità di presentazione già illustrate al paragrafo 24.1 del Capitolato d’Xxxxx, ove si precisa che la copertura assicurativa dovrà essere presentata:
• in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice;
• in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso.
Domanda n. 58
ID 2483 – Allegato 19 – Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali – Nomina Responsabile trattamento dati – Pag 4,5 - Nomina responsabile trattamento dati, articoli 11, 17 e altre disposizioni
1) Con riferimento all’articolo 11 dell’allegato 19, si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che al fornitore verrà richiesto solo un supporto e un’assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all’evasione di tali richieste;
2) Con riferimento all’articolo 11 dell’allegato 19, si chiede di confermare che qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
3) Con riferimento all'articolo 17 dell’allegato 19, si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all’aggiudicazione della gara.
4) Si chiede di specificare la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento.
5) Si chiede di confermare che il fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall’art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
6) Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all’RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.
Risposta n. 58
Per chiarezza di risposta il quesito è stato suddiviso in sei sottopunti. Relativamente ai punti 1) e 2) si veda la risposta alla Domanda n. 39. Relativamente al punto 3) si veda la risposta alla Domanda n. 37.
Relativamente al punto 4) si precisa che la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento sarà indicata dalle singole Amministrazioni contraenti nel Piano dei fabbisogni. Si veda a tal fine la risposta alla precedente Domanda n. 36.
Relativamente al punto 5) si veda la risposta alla Domanda n. 40. Relativamente al punto 6) si veda la risposta alla Domanda n. 41.
Domanda n. 59
ID 2483 - Condizioni di fornitura – Parte Speciale Lotto 1 - 3.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software (SVI) – Pag 12 - Percentuale Tabella 3.4
Si chiede conferma che la percentuale totale (105%) riportata nella Tabella 3.4 sia corretta.
Tabella 3.4 Percentuale per affidamento parziale interventi in PF
Risposta n. 59
Si conferma, la tabella 3.4 si riferisce solo al caso di affidamenti parziali da parte dell’Amministrazione e, pertanto, il costo complessivo determinato dalla somma degli affidamenti parziali potrà essere superiore rispetto al costo di un unico affidamento completo e quindi superiore al 100%.
Domanda n. 60
ID 2483 - Condizioni di fornitura – Parte Speciale Lotto 1, ID 2483 – Appendice 1 al CTS del Lotto 1 – Profili Professionali
- 3.2 Servizio di Migrazione Applicativa al Cloud (MI) – Pag 15 - Figure professionali
Nei Profili Professionali previsti nel Team di Migrazione Applicativa al Cloud è stata inserita la figura professionale del:
§ Developer/Cloud Developer /Front-End Developer Test Specialist
Che non trova corrispondenza con le figure professionali descritte nell’Appendice 1, dove sono indicati i seguenti profili distinti:
§ Developer/ Cloud Developer/ Front-End Developer
§ Test Specialist
Risposta n. 60
Si precisa che per mero errore materiale la descrizione del profilo professionale per l’erogazione del servizio di Migrazione Applicativa al Cloud deve intendersi suddivisa nei seguenti profili, che per mero errore materiale erano stati inseriti nella medesima riga:
• Developer/Cloud Developer /Front-End Developer;
• Test Specialist.
Domanda n. 61
Le soluzioni e gli strumenti proposti nei Business Case, sono da considerarsi inclusi nella fornitura o possono essere inseriti ai soli fini della valutazione dello stesso?
Risposta n. 61
Come riportato al Cap 1. Dell’Allegato 5A – Schede Business Case:
“[…] I Business Case vanno intesi come casi di studio che esprimono esigenze potenziali da parte delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e che potranno presentarsi come iniziative progettuali nel corso del periodo di fornitura.
In ogni caso il fornitore dovrà essere in grado, in caso di stipula dell’Accordo Quadro del lotto di gara corrispondente, di progettare e realizzare tali iniziative progettuali all’interno dei servizi di gara, in funzione di quanto riportato nella scheda.
Inoltre il fornitore si impegna fin d’ora a rendere disponibili senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, le metodologie, le soluzioni organizzative e gli strumenti tecnologici da lui proposti.”
Pertanto le soluzioni e gli strumenti proposti sono da considerarsi inclusi nella fornitura.
Domanda n. 62
In caso di subappalto, si chiede conferma che non siano richiesti al subappaltatore requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale specifici tra quelli richiesti nel capitolato d'oneri.
Risposta n. 62
Il subappaltatore sarà tenuto a dichiarare, in corso di esecuzione e ai fini dell’ottenimento della relativa autorizzazione, il rispetto dei requisiti tecnico – professionali necessari per prestare le attività oggetto del contratto di subappalto, nonché di non possedere i requisiti economici che gli avrebbero consentito la partecipazione al lotto (si veda a tal fine la risposta alla precedente Domanda n. 21. Il subappaltatore dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di ordine generale.
Domanda n. 63
Si chiede su quale servizio, o servizi, previsti dal Capitolato si mappi il Modello di Design da descrivere in Offerta Tecnica.
Risposta n. 63
Come si evince dal tenore testuale del criterio di valutazione 06 del Lotto 2, il Modello di Design non è riferito ad uno specifico servizio, ma è trasversale e riguarda le attività di supporto all’Amministrazione relative all’ideazione di soluzioni
applicative sottese all’erogazione di servizi digitali. A tal fine si rammenta che la valutazione si baserà, tra l’altro, sul “valore aggiunto delle soluzioni proposte per l’ideazione e il design collaborativo di soluzioni applicative”.
Si vedano anche le risposte alla Domanda n. 64 e alla Domanda n. 223.
Domanda n. 64
Analizzando i servizi richiesti nel Capitolato ed i contenuti da redigere nella relazione tecnica (derivati dalla griglia di valutazione), sembra non esserci piena corrispondenza. In particolare, è richiesta la sola descrizione dei servizi di Change Mgmt e Demand Mgmt, ma non quelli di Project Mgmt, Supporto al Monitoraggio, Customer Satisfaction. Si chiede chiarimento a riguardo ed eventuale mappatura tra i servizi richiesti ed i capitoli da descrivere in offerta tecnica.
Risposta n. 64
I criteri di valutazione comprendono sia criteri trasversali, nell’ambito dei quali il concorrente potrà declinare la propria proposta facendo riferimento ai diversi servizi/attività oggetto di affidamento, sia criteri specifici per alcuni servizi.
Ove non esplicitamente indicato il servizio di riferimento, il criterio è da intendersi trasversale e pertanto il concorrente nel declinare la propria proposta potrà fare riferimento ai diversi servizi oggetto di affidamento.
In particolare nell’ambito del criterio 01 dovranno essere descritte “le procedure di coordinamento e le modalità di interazione tra le diverse unità/funzioni previste per l’erogazione dei servizi, con le Amministrazioni e con il fornitore del Lotto 1”.
Si veda anche la risposta alla Domanda n. 63.
Domanda n. 65
Si chiede conferma che il criterio di valutazione 07 "Modello di Governance" dei progetti applicativi faccia riferimento al servizio S1 Project Management. Si chiede conferma che in tale criterio il concorrente debba quindi descrivere le strategie e le soluzioni per l'espletamento del servizio S1 Project Management e in particolare per i sotto-servizi S1.1. Pianificazione e S1.2 Gestione Progetti.
Risposta n. 65
Con riferimento al criterio 07, di cui alla tabella relativa al lotto 2 contenuta al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, ciascun concorrente, così come previsto nello schema di Offerta Tecnica, dovrà declinare il paragrafo in linea con le indicazioni previste nella suddetta tabella.
Si veda anche la risposta alla Domanda n. 64.
Domanda n. 66
Si chiede conferma che le Università pubbliche italiane, che hanno, come noto, nel proprio statuto attività di formazione e ricerca, siano considerate a tutti effetti "centri di ricerca", e quindi soggetti rientranti tra quelli previsti nel criterio
Risposta n. 66
Si conferma quanto richiesto, anche in ragione di quanto chiarito dalla sentenza della CGUE del 23 dicembre 2009 (C305/08) sempre che, siffatti soggetti, siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto considerato.
Domanda n. 67
Relativamente alla seguente dichiarazione: "Lo scrivente concorrente [personalizzare: si impegna/non si impegna] a garantire, nell'ambito di ciascun contratto esecutivo e per tutta la relativa durata, il possesso delle seguenti certificazioni, ulteriori rispetto ai requisiti minimi espressi nella documentazione di gara, in quanto funzionali a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati: almeno una certificazione in ambito Service Management (ITIL v4, Cobit 2019) per tutte le risorse con profilo Senior Consultant e Consultant impiegate nel contratto esecutivo" si chiede conferma che:
- per profilo di Senior Consultant si intenda il profilo di Consulente Senior;
- per profilo di Consultant si intenda il profilo di Consulente Junior.
Risposta n. 67
Si conferma.
Domanda n. 68
Con riferimento al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” del Capitolato d’Oneri, in relazione al fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per Il Lotto 2 – Servizi di demand e PMO, si specifica che “Il settore di attività è quello dei servizi di project management, servizi di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di demand management e servizi di customer satisfaction”. Si chiede, pertanto, di confermare se anche i servizi di Assistenza tecnica ai Programmi e progetti comunitari rientrino nel settore di attività, in quanto prevedono attività di project management e di supporto al monitoraggio.
Risposta n. 68
Si veda la risposta alla Domanda n. 3.
Domanda n. 69
Con riferimento al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Capitolato d’Oneri e nello specifico in relazione al punto “c2) Per il Lotto 2 – Servizi di demand e PMO: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di demand e PMO (intesi quali servizi di project management, servizi di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di demand management e/o servizi di customer satisfaction) o servizi analoghi a tali servizi di demand e PMO”, si conferma che, se il certificato di qualità di cui sopra attiene anche a “Consulenza strategica, direzionale e di organizzazione, ICT. Project management. Assistenza tecnica alla programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione di Programmi e progetti comunitari delle Amministrazioni pubbliche” il requisito si intenda comunque soddisfatto, considerata la natura dei servizi analoghi
Risposta n. 69
Si veda la risposta alla Domanda n. 4.
Domanda n. 70
In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria per Il Lotto 2 – Servizi di demand e PMO (Rif. “Capitolato d’Oneri”, Par. 7.2, punto b2): “Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 20.000.000, IVA esclusa. Il settore di attività è quello dei servizi di project management, servizi
di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di demand management e servizi di customer satisfaction”, si chiede di confermare che il fatturato relativo alle attività svolte nell’ambito di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati dall’Unione Europea sia idoneo a qualificare i servizi di supporto al monitoraggio ed al project management.
Risposta n. 70
Si veda la risposta alla Domanda n. 3.
Domanda n. 71
Riferimento Capitolato d'oneri, §6 - Requisiti Generali.
In data 4 Aprile 2022 è stata effettuata l’emanazione del decreto interministeriale del 29 marzo 2022, in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Si chiede conferma che per le società con numero di dipendenti superiore a 50 sia sufficiente produrre in fase di gara il rapporto relativo al biennio 2018-2019 dal momento che per il solo biennio 2020-2021 tale decreto consente che il nuovo rapporto possa essere redatto entro il 30 Settembre 2022.
Risposta n. 71
Si conferma. Infatti, nel Capitolato d’Xxxxx si parla di “copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006”.
Domanda n. 72
Riferimento Allegato 14 – Schema di accordo quadro
Si chiede di confermare che possano essere applicate alle cauzioni definitive le stesse riduzioni previste per l’emissione delle garanzie provvisorie così come indicata al Punto 12 del Paragrafo 13 Garanzie Definitive dell’Allegato 14 ‘Schema di Accordo Quadro’.
Risposta n. 72
Si conferma.
Domanda n. 73
Riferimento allegato 14 – Schema di accordo quadro
Si chiede conferma che il riferimento del 3% indicato al Paragrafo 13 Garanzie definitive dell’Allegato 14 ‘Schema di Accordo Quadro’ sia un refuso e che il valore corretto sia quello indicato nel Capitolato d’oneri ovvero lo 0,1%.
Risposta n. 73
Si veda la risposta alla Domanda n. 31.
Domanda n. 74
Riferimento Capitolato d'oneri
In caso di partecipazione in costituendo RTI, fermo restando il possesso della certificazione ISO 9001 in capo a tutte le società del RTI, si chiede di confermare che sia possibile applicare le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 nel caso in cui una sola impresa del raggruppamento sia in possesso della ISO 14064-1 Carbon footprint 2020.
Risposta n. 74
Si conferma. Come previsto al paragrafo 10 del Capitolato d’Oneri, ad eccezione della riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, “Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate”.
Domanda n. 75
Riferimento Capitolato d'oneri, §17.1. pag. 42
Nel criterio C16 si cita il paragrafo 21 come riferimento per la ulteriore documentazione da fornire, utile alla comprova della percentuale dichiarata in offerta di donne in ruoli apicali. Il paragrafo 21 tratta le indicazioni riferite alla modalità di verifica dell'anomalia dell'offerta e non fa riferimento alla ulteriore documentazione utile alla comprova della percentuale di donne in ruoli apicali. Si chiede di precisare quale sia l'eventuale documentazione ulteriore da presentare a comprova di quanto dichiarato in offerta.
Risposta n. 75
Si veda la risposta alla Domanda n. 56.
Domanda n. 76
Riferimento Capitolato d'oneri, §4. pag. 10 e successive
La tabella 3.1 elenca le voci dell'offerta economica del Lotto 1, da imputare a portale o calcolate direttamente dal sistema a fronte degli altri elementi inseriti. Tra questi compare la voce 52 - Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Accessori – Contact Center e Help Desk che è un elemento che andrebbe imputato manualmente nell'offerta economica a portale. Da un’analisi delle voci di offerta che è possibile inserire a portale sembrerebbe mancare il campo corrispondente nel quale andare ad inserire tale tariffa mentre compare due volte un campo con descrizione "Servizi Accessori – Supporto alla Gestione dell’Identità e dell’Accesso Utente - Tariffa Mix GG.PP a consumo (8 ore al giorno) - Calcolato dal Sistema*". Si chiedono delucidazioni al riguardo.
Risposta n. 76
Il problema descritto risulta risolto.
Domanda n. 77
Riferimento Allegato 5-Schema di offerta tecnica, pag. 2 punto a)
Nel punto si afferma: "A parziale deroga di quanto sopra, qualora sia stato superato il limite massimo stabilito per le Schede business case e/o per le esperienze pregresse, le relative pagine eccedenti non saranno conteggiate ai fini del calcolo complessivo delle 45 pagine della Relazione Tecnica".
Si chiede conferma del fatto che questa deroga vada intesa come segue:
“ nel caso, si presenti una referenza o un business case eccedente la lunghezza massima prevista (rispettivamente 1 pagina per la referenza e 5 pagine per il Business case) non saranno valutate le pagine in eccedenza riferite a tali elementi ma le pagine di offerta successive a pagina 45 e non eccedenti il totale generale di 45 pagine, saranno comunque prese in considerazione per la valutazione tecnica."
Risposta n. 77
Si conferma e si fornisce il seguente esempio. Qualora per esempio venisse presentata un’offerta con la proposta tecnico organizzativa (sezione E) di 46 pagine, nell’ambito della quale fosse descritto un business case di 6 pagine (es. si immagini che pag. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’offerta tecnica – quindi in tutto 6 - siano dedicate al business case), in tal caso la sesta pagina del business case (ossia pag. 10) non sarebbe oggetto di valutazione, con la conseguenza che, residuando nel complesso altre 45 pagine, pag. 46 della proposta tecnico organizzativa sarebbe invece oggetto di valutazione.
Domanda n. 78
Riferimento Allegato 12-Capitolato tecnico generale § 5
Il Capitolato tecnico, in relazione ai servizi a consumo, precisa che "... Resta inteso che tutte le risorse professionali a consumo saranno chiamate a prestare servizio presso l’Amministrazione e sue sedi (on site) e, pertanto, il Fornitore dovrà tenerne conto nella formulazione della propria offerta tecnica ed economica". Si chiede se qualunque servizio remunerato a consumo debba essere svolto sempre on site presso l'Amministrazione, o al contrario l'Amministrazione, nella sua autonoma gestionale, possa comunque proporre modelli diversi (misti) di presenza on site delle risorse.
Risposta n. 78
Si ribadisce che, nella formulazione della propria offerta tecnica ed economica, ciascun concorrente dovrà tenere conto del fatto che nella modalità di erogazione a consumo dei servizi è prevista la presenza fisica delle risorse presso l’Amministrazione e sue sedi, fermo restando che, come previsto al par. 6.3.1 del Capitolato Tecnico Generale, ciascuna Amministrazione contraente indicherà nel Piano dei fabbisogni il luogo di erogazione dei servizi, che potrà poi in concreto non prevedere esclusivamente la presenza on site delle risorse.
Domanda n. 79
Riferimento Capitolato d'oneri - §4.1 - pag. 15
Si chiede conferma che, nel caso l'Amministrazione committente dovesse richiedere l'erogazione delle attività di subentro, l'intervallo di tempo dedicato alle attività di Set-up sia da considerare all'interno dell'intervallo previsto per il subentro (un mese ovvero due mesi in funzione della complessità di subentro).
Risposta n. 79
Si conferma, salvo diverse specifiche indicazioni eventualmente concordate con l’Amministrazione.
Domanda n. 80
Riferimento Capitolato d'oneri - §8 - pag. 23
Relativamente al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, si chiede di confermare o meno che il soddisfacimento del requisito mediante avvalimento sia dovuto a un mero errore materiale.
Risposta n. 80
Non si tratta di un errore materiale. Pertanto si conferma la possibilità di avvalimento anche con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato d’Oneri. Si precisa altresì che, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’Oneri (“Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità”) trattandosi di avvalimento di un requisito di capacità tecnico
-professionale, avvalimento c.d. tecnico od operativo, sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico dei fattori della produzione e delle risorse determinate che hanno consentito all’ausiliaria di conseguire la certificazione di qualità. In sostanza è necessario che l’impresa ausiliaria metta contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto di appalto, non soltanto la certificazione, ma anche gli elementi aziendali connessi a tale requisito qualitativo. Tale messa a disposizione è comprovata dal concorrente attraverso la documentazione richiesta dall’Allegato 4 al Capitolato d’Oneri. Si rammenta infine che ai sensi dell’art. 89 comma 8, d.lgs. 50/2016 “ll contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”.
Domanda n. 81
Riferimento Capitolato d'oneri - §20 - pag. 53
Nel punto è riportata la seguente frase "Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano...secondo le modalità previste all'articolo 3.3". Si chiede di precisare a quale documento ci si debba riferire per individuare il citato articolo 3.3.
Risposta n. 81
Trattasi del paragrafo 3.3 del Capitolato d’Oneri, rubricato “Comunicazioni”. Il puntamento citato nel quesito, infatti, riguarda la richiesta, da parte della Stazione Appaltante, dell’offerta migliorativa, in caso di offerte con medesimo punteggio complessivo e medesimi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica.
Domanda n. 82
Riferimento Capitolato d'oneri - §21 - pag. 54
Si chiede di confermare che il riferimento al §21 si debba intendere al §22.
Risposta n. 82
Si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 83
Riferimento Capitolato d'oneri - §24 - pag. 58
Si chiede di precisare come è ripartito tra gli aggiudicatari del singolo lotto l'importo massimo presunto per la spese di pubblicazione indicativamente pari a € 4.000.
Risposta n. 83
Si precisa che l’importo complessivo delle spese di pubblicazione indicato nel Capitolato d’Oneri sarà ripartito tra i due lotti in proporzione al relativo valore e in parti uguali tra gli aggiudicatari del medesimo lotto.
Domanda n. 84
Riferimento Capitolato tecnico specifico lotto 1 - §6.2 - pag. 50
Nel capitolato tecnico si riporta: "A tal fine il Fornitore trasmetterà alla singola Amministrazione, i CV delle risorse proposte (ivi compresi i Referenti e Specialisti aggiuntivi, le reti di competenze attivate) da impiegare nelle attività previste dalla fornitura, con la documentazione comprovante la partecipazione ai progetti richiesti, le certificazioni, i corsi effettuati sulle specifiche tematiche." Si chiede di specificare quale possa essere la documentazione comprovante la partecipazione ai progetti.
Risposta n. 84
Quanto ai “progetti” si faccia riferimento a quanto previsto, in proposito, nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale
– Profili professionali e a quanto eventualmente offerto in via migliorativa, per le varie figure che saranno impiegate nelle attività previste dalla fornitura. Quanto alla documentazione a comprova, la stessa potrà consistere in qualsiasi documento idoneo a dimostrare la partecipazione ai progetti quali ad esempio attestazioni da parte del/i cliente/i.
Domanda n. 85
Riferimento Capitolato d'oneri - §17.1 - pag. 40
Nei due criteri riferiti alle Esperienze pregresse e best practices in relazione alla Committente si chiede di indicare anche il settore di riferimento. Si chiede conferma che tale richiesta sia da tenere in considerazione soltanto per referenze maturate presso Committenti privati.
Risposta n. 85
Non si conferma, il settore deve essere indicato indipendentemente dalla tipologia di Committente (pubblica o privata).
Domanda n. 86
Riferimento Capitolato d'oneri - §17.1 - pag. 47
Si chiede di confermare che l'esclusione dalla gara nel caso in cui un partecipante consegua un Punteggio Tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti è prevista in entrambi i Lotti.
Risposta n. 86
Si conferma.
Domanda n. 87
Riferimento Capitolato d'oneri - §§ 22 e 23 - pag 53 e succ.
Si chiede di meglio specificare cosa si intenda con "(...) nei confronti dei concorrenti risultati primi nella graduatoria provvisoria di merito (...)". Vale a dire se per concorrenti risultati primi nella graduatoria si intenda il solo partecipante risultato primo o, invece, tutti i partecipanti risultati aggiudicatari, secondo le modalità indicate al successivo §24.
Risposta n. 87
Posto che la previsione citata è incompleta e che la stessa, come riportata al paragrafo 22 del Capitolato d’Xxxxx nella versione integrale, così recita: “concorrenti risultati primi nella graduatoria provvisoria di merito alla luce di quanto previsto al successivo paragrafo 24”, è evidente che la stessa si riferisca a tutti i concorrenti in posizione utile per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Domanda n. 88
Riferimento Allegato 5A-Schede Business Case. pag.3
Con riferimento al primo Business Case, si afferma: "In particolare facendo riferimento ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – Servizi Applicativi (cfr. Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT e Servizi Accessori) è richiesto di disegnare e descrivere l’architettura target del sistema esistente".
Poiché l'architettura target del sistema esistente è accennata in estrema sintesi nel caso stesso, si chiede di confermare che in realtà si chiede di descrivere l'architettura TO BE della soluzione proposta".
Risposta n. 88
Si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 89
Riferimento Allegato 13A-Capitolato tecnico speciale Lotto 1 - § 3.5 pag. 27
Nella sezione si afferma in relazione al caso di erogazione del servizio a Consumo: ""Nel caso di erogazione del servizio a consumo, l’Amministrazione stessa definirà la composizione puntuale del team – indicando le singole figure professionali necessarie - nel proprio Piano dei Fabbisogni a partire dal seguente mix: [...] Tale composizione non è rappresentativa della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applica puntualmente a ogni singolo intervento realizzativo ma è funzionale al calcolo della tariffa mix del servizio."" Poiché la tariffa giornaliera “a consumo” è determinata automaticamente dal portale sulla base delle tariffe giornaliere offerte per le singole figure professionali ed al mix elencato nel capitolato speciale, si chiede di chiarire quale costo giornaliero verrà corrisposto nel caso una Amministrazione definisca un mix di figure professionali differente da quello previsto nel capitolato. Si chiede conferma che in una tale ipotesi il costo giornaliero del Team ottimale verrà ricalcolato sulla base del nuovo team -mix.
Risposta n. 89
Si vedano preliminarmente le risposte alla Domanda n. 8, Domanda n. 10 e Domanda n. 11.
Si ribadisce altresì che per i servizi “a consumo”, che prevedono la metrica Giorno/Persona a consumo, i corrispettivi saranno determinati sulla base delle tariffe offerte dal concorrente per i profili professionali effettivamente impiegati e di quanto effettivamente erogato e documentato nel rendiconto risorse.
Per i servizi “a corpo”, che prevedono la metrica Giorno/Team ottimale, invece, saranno utilizzati i valori offerti dal Concorrente in relazione all’intero Giorno/Team Ottimale, per lo specifico servizio nell’ambito della propria Offerta Economica.
Domanda n. 90
Riferimento Allegato 15 – Schema di contratto esecutivo
Si chiede conferma che, in ogni contratto esecutivo, sarà possibile variare le quote percentuali di attività in carico ad ogni azienda componente il RTI rispetto alla percentuale generale definita negli accordi di RTI, fermo restando il ruolo della mandataria che dovrà sempre erogare una quota percentuale maggioritaria per ogni contratto esecutivo e garantendo inoltre, che al termine dell’Accordo quadro ogni componente del RTI abbia comunque erogato attività corrispondenti alla propria quota percentuale sul totale.
Risposta n. 90
Si veda la prima rettifica al Capitolato d’Oneri. In particolare, al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri rettificato è espressamente previsto che “Le quote di partecipazione al Raggruppamento, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all’importo dell’Accordo Quadro. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all’interno del Contratto Esecutivo potrà interessare anche la mandataria”.
Domanda n. 91
Riferimento Capitolato d'oneri, §17.1. pag. 39
Nel Criterio 8 Interoperabilità si richiede la "proposta di un maturity model per la valutazione del grado di interoperabilità delle applicazioni dell'Amministrazione".
Si chiede di confermare che, poiché il criterio richiede di affrontare sia la compatibilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati che la conformità al MODI, per maturity model si intende un modello basato anche sulla valutazione automatizzata del grado di interoperabilità dei dati.
Risposta n. 91
Non si conferma, come indicato nel criterio 8 del Lotto 1, il maturity model è finalizzato alla valutazione del grado di interoperabilità delle applicazioni dell'Amministrazione.
Domanda n. 92
Riferimento Capitolato d'oneri, §24.3. pag. 61
In relazione alle Polizze assicurative da produrre, si chiede conferma che, se le aziende costituende il RTI sono già in possesso di polizze assicurative conformi alle condizioni prescritte nell’Allegato 11 del Capitolato d’oneri, sia ammessa la presentazione di tali polizze da parte di ognuna delle aziende del costituendo RTI, a copertura delle proprie attività.
Risposta n. 92
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 57.
Domanda n. 93
ID 2483 – Allegato 5A - Schede Business Case – par. 2.2 BUSINESS CASE N.2 – INTEGRAZIONE CON PIATTAFORME ABILITANTI
E’ riportato [….] L’Amministrazione ha la necessità di sostituire uno dei propri sistemi informativi gestionali (es. amministrazione, finanza e controllo, risorse umane, sistemi informativi tributari) per supportare adeguatamente il processo di trasformazione digitale previsto dal Piano Triennale e dal PNRR nonché, in ottica futura, adempiere agli obblighi di integrazione derivanti dalla disponibilità di nuove piattaforme abilitanti e delle evoluzioni di quelle esistenti. A tale scopo viene individuato un percorso di riuso ed evoluzione di una soluzione con architettura a microservizi presente all’interno del catalogo di Developers Italia, contribuendo all’evoluzione del progetto principale o rilasciandone una variante .Anche in considerazione del fatto che le soluzioni a catalogo Developers supportano solo in parte la vasta gamma di funzionalità applicative richieste dal bando, si chiede conferma che sia possibile presentare “casi di studio” che allo stato attuale non utilizzano soluzioni presenti nel catalogo Developers Italia, ma che potrebbero essere ivi inserite in futuro, contribuendo ugualmente all’evoluzione del progetto principale.
Risposta n. 93
Non si conferma. Si veda risposta alla precedente Domanda n. 54.
Domanda n. 94
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1
Pag 46: cap.4 GARANZIA DEI SERVIZI REALIZZATIVI Garanzia post-erogazione E’ riportato come di seguito: […..] È responsabilità dell’Amministrazione definire la durata della garanzia post-erogazione nel Piano dei Fabbisogni. Nel
Capitolato d’oneri a pag 15 - par. 4.5 DURATA, è riportato come di seguito: […..] Ciascun Contratto Esecutivo afferente al Lotto 1 – Servizi applicativi dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 60 mesi (comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato) Si chiede di confermare che la garanzia post-erogazione sul sw sviluppato/modificato sia al massimo di 12 mesi
Risposta n. 94
Si veda la risposta alla Domanda n. 7.
Domanda n. 95
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1
Pag 32: par. 3.7 Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)cita[…..]DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: In funzione della tipologia, delle dimensioni, del parco applicativo il servizio viene configurato con i seguenti contenuti: • Gestione applicativi e basi dati • Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web • Gestione trasversale del Portafoglio Applicativo (configurazione di entrambi i precedenti servizi in modo unitario) Inoltre, il servizio di Gestione del portafoglio prevede 2 livelli di prestazione in modo da rispondere alle esigenze di maggior tempestività ed affidabilità collegate alla classe di rischio, alla criticità e/o diffusione dei servizi e dati gestiti, alla tipologia di procedimenti amministrativi supportati: • Livello Standard: livello base di qualità e reattività; • Livello Premium: l’appendice Indicatori di qualità prevede soglie più stringenti e totale assenza di ricicli/ errate esecuzioni di attività. Si chiede di chiarire se i suddetti “livelli di prestazione” siano applicabili anche alle restanti categorie di servizio ovvero “Gestione applicativi e basi dati” e “Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web”.
Risposta n. 95
Si conferma.
Domanda n. 96
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1
Pag 28: REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SUL SOFTWARE AD HOC
“PREGRESSO E NON IN GARANZIA” (MAC) Con riferimento alla tabella 3.8: Riduzione del canone di MAC su baseline PF in base alla difettosità, in caso della stessa difettosità riscontrata da un numero n di utenti, si chiede di chiarire come sarà calcolata la riduzione del canone di MAC
Risposta n. 96
La domanda non è chiara. Come espressamente indicato al richiamato paragrafo la riduzione del canone non è legata ai riscontri degli utenti ma opera esclusivamente in funzione del numero di interventi medi mensili eseguiti nel periodo precedente, al netto degli interventi eseguiti su software in garanzia.
Domanda n. 97
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 – Par 3.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software (SVI)
In riferimento alla Tabella 3.4 Percentuale per affidamento parziale interventi in PF, pag.12 Si chiede conferma che trattasi di refuso il totale pari a 105% della “percentuale per esternalizzazione”. In caso positivo si chiede la ripubblicazione delle percentuali corrette.
Risposta n. 97
Si veda la risposta alla Domanda n. 59.
Domanda n. 98
ID 2483–Allegato 13A-Capitolato Tecnico Speciale-Lotto 1
a Pag. 10: INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL DIMENSIONAMENTO IN PUNTI FUNZIONE (ADD/CHG/DEL) cita:[…] Il fornitore
dovrà tenere conto nella formulazione dell’offerta economica che la tariffa unitaria offerta del Punto Funzione remunererà anche i requisiti non funzionali, secondo il meccanismo illustrato nel paragrafo “Indicazioni specifiche per il dimensionamento in Punti Funzione – grado di complessità”
Nessun costo aggiuntivo potrà essere chiesto dal fornitore per requisiti non funzionali. Si chiede conferma che tutti i requisiti non funzionali devono essere ricompresi nella formulazione dell’offerta economica.
Risposta n. 98
Si conferma.
Domanda n. 99
ID2483- Composizione Team medi per i servizi in ambito AQ
In riferimento alle tabelle di composizione dei team medi per tutti i servizi in ambito al presente AQ è riportato: […..]Tale composizione non è rappresentativa della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applica puntualmente a ogni singolo intervento realizzativo ma è funzionale al calcolo della tariffa mix del servizio.”
Avendo la specifica Amministrazione richiedente, facoltà di definire nel proprio Piano dei fabbisogni una composizione puntuale del team e può richiedere altre figure professionali previste nell’AQ.
Si chiede di chiarire, nel caso in cui la composizione del team richiesto fosse differente da quella prospettata nel Capitolato tecnico specifico la modalità di riparametrazione per il calcolo della tariffa mix del servizio.
Risposta n. 99
Si veda la risposta alla Domanda n. 8.
Domanda n. 100
Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le PAC 2 - Lotto 1
Con riferimento allo schema di contratto, ed alla previsione relativa alla responsabilità illimitata per gli eventuali danni causati nel corso dell’esecuzione del contratto, tenuto conto:- Dell’ingente valore del contratto- Del, conseguente, ingente valore delle garanzie definitive previste dal bando - Della consueta previsione di polizze assicurative a copertura ulteriore degli eventuali danni contrattuali e non- Della necessità in ogni caso di garantire comunque un equilibrio del sinallagma contrattuale- Dello spropositato rischio economico e finanziario a cui sarebbero esposti i concorrenti aggiudicatari, tale, all’evidenza, da poter compromettere in caso di danni la stessa sopravvivenza della società Si chiede a codesta SA di considerare, ed eventualmente modificare di conseguenza lo schema di contratto, di limitare la responsabilità del fornitore al valore percentuale rispetto all’importo di ciascun contratto esecutivo, o, in alternativa, al valore delle polizze.
Risposta n. 100
Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
Domanda n. 101
Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le PAC 2 - Lotto 1
Con riferimento al divieto di RTI sovrabbondante previsto dalla lex specialis di gara, si espone il seguente caso: una società “A”, non in grado di soddisfare singolarmente e per intero i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto, partecipa quale mandante in un RTI con la società “B”, che è invece in grado di soddisfare i predetti requisiti singolarmente e per intero; la società “A” è poi controllata dalla società “C”, che, pur possedendo i requisiti in questione per intero, non partecipa alla gara. Si chiede alla SA di confermare se il predetto RTI composto dalle società A e B, sia consentito dalla lex specialis della gara de qua, o se la presenza quale controllante di C, con le predette caratteristiche, faccia ritenere il RTI in questione sovrabbondante
Risposta n. 101
Domanda n. 102
Allegato 12 - Capitolato Tecnico Generale - Articolo 6.1 Interazione tra i lotti e Articolo 6.2.1 Separazione tra ruoli Considerato che il paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico Generale prevede espressamente che “... la disponibilità di lotti relativi a servizi di demand e PMO ha l’obiettivo primario di fornire alle Amministrazioni interessate un supporto per l’attuazione di una politica di controllo e governo della gestione IT e di supporto all’evoluzione strategica e tecnologica” e “tenuto conto che le attività di demand e PMO hanno lo scopo di supportare l’Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle attività afferenti ai servizi applicativi, in una logica di separazione dei ruoli tra i servizi «core» e le relative attività di demand e PMO” (para. 6.2.1.), si chiede di confermare che laddove un concorrente aggiudicatario (in forma singola o raggruppata, da riferirsi anche ad una singola impresa partecipante alla compagine) del Lotto 1 della presente Gara risulti essere già aggiudicatario di uno dei lotti PMO a favore delle PAC (i.e. 6 e 7) della precedente edizione della Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni ID 2212 sussista un vincolo di incompatibilità allo svolgimento dei servizi di cui al Lotto 1 della presente Gara (a titolo meramente esemplificativo: Amministrazione A non potrà affidare Contratto Esecutivo per Lotto 1 della presente Gara ad aggiudicatari dei Lotti PMO della precedente iniziativa nell’ambito dei quali abbia già stipulato i relativi Contratti Esecutivi).
Risposta n. 102
Non si conferma. Si precisa altresì che al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico Generale è espressamente previsto che “Nell’ambito del suddetto contesto, l’Amministrazione potrà aderire al lotto avente ad oggetto servizi di demand e PMO esclusivamente in una logica di coordinamento con i servizi applicativi oggetto della presente iniziativa”. Analoga previsione è contenuta nella documentazione di gara e contrattuale relativa alla citata iniziativa con ID 2212. Con la conseguenza che le Amministrazioni, in relazione ai servizi applicativi affidati e da affidarsi nell’ambito della presente iniziativa, non potranno usufruire dei lotti PMO dell’iniziativa con ID 2212, il cui utilizzo è limitato esclusivamente a quella specifica iniziativa.
Si veda in ogni caso la risposta alla Domanda n. 1 e alla Domanda n. 2.
Domanda n. 103
Allegato 12 - Capitolato Tecnico Generale - Articolo 6.2.1 Separazione tra ruoli
Si chiede di confermare che il vincolo di incompatibilità previsto al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico Generale operi anche laddove il Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 2 proposto da una Amministrazione presenti connessioni (anche parziali e\o indirette) con uno o più Contratti Esecutivi già affidato\i allo stesso aggiudicatario da altre Amministrazioni nell’ambito del Lotto 1:
Esempio 1: Contratto Esecutivo ambito Lotto 1 affidato da Soggetto Aggregatore per una o più amministrazioni beneficiarie e Contratto Esecutivo ambito Lotto 2 affidato da singola amministrazione beneficiaria avente ad oggetto servizi oggetto e\o connessi al Contratto Esecutivo in ambito Lotto 1 citato;
Esempio 2: Contratto Esecutivo ambito Lotto 1 affidato da Amministrazione A e Contratto Esecutivo ambito Lotto 2 affidato da Amministrazione B e avente ad oggetto in ogni caso servizi anche solo in parte connessi al Contratto Esecutivo in ambito Lotto 1 citato.
Risposta n. 103
Con riferimento al primo esempio, si conferma l’applicazione del vincolo e si veda altresì la risposta alla Domanda n. 145.
Con riferimento al secondo esempio non si conferma l’applicazione del vincolo. Si vedano in proposito le risposte alla Domanda n. 1 e alla Domanda n. 2 e, in particolare, i concetti di “connesso contratto” e di “singola amministrazione” ivi richiamati. Si veda altresì la risposta alla precedente Domanda n. 102.
Domanda n. 104
Allegato 12 - Capitolato Tecnico Generale - Articolo 6.1 Interazione tra i lotti
Considerata la possibilità eccezionale di affidamento preventivo nell’ambito del Lotto 2 prevista al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico Generale laddove lo stesso affidamento abbia ad oggetto anche i servizi/attività propedeutiche all’affidamento dei servizi del Lotto 1 (servizio di Demand Management, attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni/Piano Operativo nell’ambito del servizio di Supporto al Monitoraggio), alla luce del principio di separazione dei ruoli tra i servizi applicativi «core» e le relative attività di demand e PMO, ed al fine di prevenire e risolvere eventuali ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento dell’esecuzione del contratto nonché evitare potenziali distorsioni della concorrenza garantendo parità di trattamento dei concorrenti (ex art. 42 del D.Lgs. 50\2016), si chiede a Codesta Stazione Appaltante di voler indicare preventivamente i criteri e le modalità con cui le singole Amministrazioni saranno tenute a valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti che legittimino l’affidamento preventivo nell’ambito del Lotto 2.
Risposta n. 104
Come stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico Generale, l’affidamento preventivo nell’ambito del lotto 2 è previsto esclusivamente nel caso in cui tale affidamento abbia ad oggetto anche servizi/attività propedeutiche all’affidamento dei servizi del Lotto 1 (servizio di Demand Management, attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni/Piano Operativo nell’ambito del servizio di Supporto al Monitoraggio). Solo in tale ultimo caso l’affidamento nell’ambito del Lotto 2 potrà avvenire preventivamente.
In tutti gli altri casi l’Amministrazione dovrà procedere all’affidamento dei servizi (perfezionamento del contratto esecutivo) nell’ambito del Lotto 2 contestualmente o successivamente all’affidamento dei servizi nell’ambito del Lotto 1.
Pertanto il presupposto legittimante l’affidamento preventivo nell’ambito del lotto 2 è dato dall’oggetto dello stesso, che deve ricomprendere, per potersi procedere in tal senso, tra le altre, attività che siano propedeutiche al corrispondente affidamento preventivato nell’ambito del lotto 1, ossia servizio di Demand Management, o attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni/Piano Operativo nell’ambito del servizio di Supporto al Monitoraggio.
Domanda n. 105
Capitolato d’Oneri – 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Con riferimento alla Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica, laddove è espressamente precisato che “per Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) deve intendersi l’elenco delle Amministrazioni indicate al cap. 3 del Capitolato Tecnico Generale”, si prega di confermare che Poste Italiane S.p.A. rientri tra le PAC, considerato che secondo l’aggiornamento disponibile al 29 aprile 2021 sul sito istituzionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) detiene (i) una partecipazione pari al 29,26% del capitale sociale di Poste Italiane in via diretta e pari (ii) al 35% del capitale sociale di Poste Italiane in via indiretta tramite Cassa Depositi e Prestiti (CDP), di cui lo stesso MEF detiene una partecipazione maggioritaria del relativo capitale sociale.
Risposta n. 105
Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale e della risposta alla precedente Domanda n. 6, si conferma solamente qualora effettivamente Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti risultasse a sua volta partecipata in via maggioritaria in senso assoluto, anche indirettamente, da soggetti ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 106
Allegato 12 - Capitolato tecnico generale.
Con riferimento ai Regolamenti che disciplineranno le attività degli Organismi di coordinamento e controllo (incluso l’Organismo Strategico), ove già disponibili si prega di metterli a disposizione dei concorrenti e, in ogni caso, di confermare che saranno messi a disposizione del Fornitore prima della stipula del relativo AQ al fine di poterne valutare i contenuti e\o eventuali impatti sui servizi oggetto della procedura di gara.
Risposta n. 106
Come previsto al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico Generale “Le attività degli Organismi di coordinamento e controllo saranno normate da appositi Regolamenti che, resi disponibili alla stipula degli AQ relativi alla presente iniziativa, esporranno gli aspetti operativi delle attività di coordinamento e controllo, sia tecnico che strategico”. In ogni caso gli obblighi del Fornitore in relazione alle attività di coordinamento tecnico sono quelli indicati al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 107
Allegati 14-15 Schemi di Accordo Quadro - Contratto Esecutivo e Allegato 19.
Con riferimento alla nomina a Responsabile del Trattamento di Dati personali di cui agli artt. 23 dello schema di Accordo Quadro e art. 22 dello Schema di Contratto Esecutivo, si prega di confermare che:
· il Fornitore sarà nominato responsabile del trattamento solo per le attività dei Contratti Esecutivi e non per l’Accordo quadro;
· nel caso in cui il Contratto Esecutivo preveda attività di trattamento dati personali da parte dell’aggiudicatario, il contenuto dell’Allegato 19 - FACSIMILE NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI sarà integralmente riportato nel Contratto Esecutivo in sostituzione dell’art. 22 dello stesso;
· nel caso di RTI, come indicato nelle istruzioni di compilazione riportate nel citato Allegato 19, con la sottoscrizione del Contratto Esecutivo da parte della Mandataria la nomina a responsabile del trattamento dati personali ivi prevista sarà efficace per ciascuna impresa del raggruppamento che svolga la suddetta attività di trattamento.
Risposta n. 107
Con riferimento al primo quesito, si conferma.
Con riferimento al secondo quesito, non si conferma. Infatti al punto 22.4 è previsto che “Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi integralmente trascritte”.
Con riferimento al terzo quesito, si veda preliminarmente la risposta alla Domanda n. 41. Si precisa altresì che, qualora, in caso contrario a quello prospettato nella risposta alla Domanda n. 41, tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, la nomina sarà riferita al RTI nel suo complesso.
Domanda n. 108
Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro: Articolo 13 - Garanzie e Capitolato d’Oneri: Articolo 24.2 Garanzia definitiva. Considerato che nell’art. 24.2 del Capitolato d’Oneri è richiesta una garanzia definitiva in favore di Xxxxxx pari al 0,1% dell’importo della propria quota nell’ambito della tranche, mentre nell’art. 13 dello Schema di Accordo Quadro si richiede il 3% dell’importo della propria quota, si chiede di confermare che l’importo corretto è quello indicato nel Capitolato d’Oneri e che quanto indicato nello Schema di Accordo Quadro è un refuso.
Si chiede inoltre di confermare che, coerentemente a quanto previsto da Codesta Stazione Appaltante in precedenti iniziative ed in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 anche per la garanzia definitiva sono ammesse le riduzioni di legge di cui al citato Decreto.
Risposta n. 108
Con riferimento al primo quesito si veda la risposta alla Domanda n. 31. Con riferimento al secondo quesito si conferma.
Domanda n. 109
Allegato 14 – Schema di Accordo Quadro: Articolo 26 – Subappalto.
Lo Schema di Accordo Quadro all’art. 26 richiama l’applicazione dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
Al riguardo, si chiede di confermare l’interpretazione fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota prot. 1507 del 06.10.21 secondo cui:
· sussiste l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore;
· non discende la necessaria applicazione del medesimo CCNL dell’appaltatore, ma di condizioni economiche e normative non inferiori.
Tale interpretazione è altresì coerente con la giurisprudenza amministrativa secondo cui la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, purché risulti coerente con l’oggetto dell’appalto.
Risposta n. 109
Come previsto all’art. 26 dell’Accordo Quadro, “A) il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”. Nell’applicazione concreta di tale previsione si terrà conto delle prassi interpretative ad essa connesse ed applicabili ratione temporis, ivi compresa la menzionata nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021.
Domanda n. 110
Allegato 12 – Capitolato tecnico generale: Articolo 6.3.2 Piano Operativo.
Con riferimento ai casi in cui il Fornitore non potrà accettare il “Piano dei fabbisogni” (e quindi predisporre il “Piano Operativo”), si chiede di:
· chiarire quali siano i soggetti non legittimati a utilizzare l’AQ, considerato che al fornitore aggiudicatario non spetta tale valutazione basata sulla natura giuridica e\o organizzativa dei richiedenti;
· confermare che sarà onere dell’Amministrazione che intenda utilizzare l’AQ, eventualmente anche a seguito di confronto con Xxxxxx, valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la propria adesione all’AQ;
· indicare le modalità con cui il Fornitore possa verificare se il meccanismo delle quote e delle tranches sia stato rispettato dall’Amministrazione richiedente, riguardando l’affidamento dei servizi ad altri aggiudicatari.
In ogni caso, considerato che le informazioni per poter rifiutare il “Piano dei Fabbisogni” non sono in possesso del Fornitore si chiede di ampliare il termine di quattro giorni solari per comunicare all’Amministrazione il suddetto rifiuto.
Risposta n. 110
Con riferimento al primo quesito, i soggetti legittimati a utilizzare l’Accordo Quadro sono quelli elencati al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, tutti gli altri soggetti non sono legittimati.
Con riferimento al secondo quesito, si conferma che l’Amministrazione è tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la propria adesione all’AQ. Tuttavia, qualora il Fornitore nutra dubbi in merito alla legittimazione dell’Amministrazione all’utilizzo dello strumento o comunque in merito alla sussistenza di qualsiasi altro presupposto per il rifiuto di cui al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale, il fornitore sarà tenuto ad attivare la procedura di rifiuto di cui al medesimo paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale. Qualora, a seguito del rifiuto e di conseguente confronto con l’Amministrazione emergesse che, viceversa, l’Amministrazione sia in realtà legittimata (o che il presupposto invocato comunque non sussista), la stessa potrà riemettere il Piano di Fabbisogni.
Con riferimento al meccanismo delle quote e delle tranches, ciascun fornitore sarà responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento della propria quota. Del resto, come previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico Generale “ogni qualvolta il valore dei Contratti Esecutivi perfezionati da un operatore raggiunga l’80% del valore della propria quota nell’ambito della specifica tranche in corso, tale operatore sarà tenuto a darne comunicazione a Consip S.p.A. a mezzo PEC entro e non oltre 4 giorni solari dal relativo raggiungimento”. In ogni caso, in fase di attivazione saranno
indicate le modalità con cui Consip S.p.A. darà evidenza dello stato di avanzamento delle tranche e delle quote di tutti i fornitori.
In ogni caso si confermano le previsioni di cui alla lex specialis di gara. Si veda infine la risposta alla successiva Domanda n. 230.
Domanda n. 111
Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 Par. 7.6 Orario di erogazione dei servizi - REPERIBILITÀ ED INTERVENTI ON-SITE
Il capitolato prevede che il referente per i servizi di gestione del portafoglio applicativo ed il referente per i servizi di manutenzione prendano in carico la richiesta dell’Amministrazione entro 4 ore solari, salvo diversa offerta migliorativa. Si dice inoltre che “Laddove sia necessario l’intervento on site, quest’ultimo deve essere garantito entro 1 ora dalla richiesta o diverso tempo concordato”
Si chiede di confermare che laddove sia richiesto un intervento on site questo debba essere garantito entro 1 ora dalla presa in carico della stessa da parte del fornitore e non entro 1 ora dalla richiesta dell’Amministrazione.
Risposta n. 111
Si conferma, la richiesta dell’Amministrazione è da intendersi riferita all’esigenza di intervento on site a seguito della presa in carico.
Infatti, come indicato al par. 7.6 del Capitolato tecnico Speciale del lotto 1
“Per effettuare interventi in reperibilità il referente per i servizi di gestione del portafoglio applicativo e il referente per i servizi di manutenzione, in base al tipo di intervento, dovranno far intervenire (per telefono o on site o collegamento da remoto) le risorse dei servizi ritenute idonee al fine della risoluzione della problematica.
Laddove sia necessario l’intervento on site, quest’ultimo deve essere garantito entro 1 ora dalla richiesta dell’Amministrazione o diverso tempo concordato.”
Domanda n. 112
Capitolato d’Oneri - Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1, pag. 28
Relativamente ai servizi di Manutenzione previsti per il Lotto 1, si evidenzia una discrepanza tra le voci di offerta economica riportate Nella Tabella n. 3A a pag. 12 del documento di gara ID 2483 Capitolato d’Oneri e la Tabella 3.7 Metriche disponibili per i servizi MAD, MAC e MAD-MAC riportata a pag. 28 del documento di gara ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1.
Nello specifico:
· Il servizio di MAD sembrerebbe attivabile solo all’interno del servizio complessivo di MAD – MAC, scegliendo tra le opzioni previste alle voci di offerta economica numero 36-37-38, ovvero Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente – Standard, Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente – Premium, Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale. Si chiede di confermare dunque che non sarà possibile attivare il servizio di MAD in maniera indipendente dal servizio di MAC e di allineare dunque in tal senso la Tabella
3.7 Metriche disponibili per i servizi MAD, MAC e MAD-MAC riportata a pag. 28 del documento di gara ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1.
· Nel caso in cui non si confermasse il punto precedente, si chiede di chiarire come vada suddiviso il peso % associato alle voci di offerta economica numero 36-37-38, tra i tre servizi di MAD, MAC e MAD-MAC, visto che nella Tabella
3.7 Metriche disponibili per i servizi MAD, MAC e MAD-MAC, tali voci di offerta economica sono associate in maniera distinta ai tre servizi di cui sopra.
Risposta n. 112
Relativamente al primo punto non si conferma e si precisa che il servizio di Manutenzione Adeguativa (MAD) è attivabile anche in maniera indipendente dal servizio di MAC e che, come riportato nella tabella 3.7 del Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, in tal caso saranno utilizzate le stesse metriche previste per l’articolazione del servizio Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc pregresso non in garanzia (MAD-MAC) e di seguito riportate:
• Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente - Manutenzione Adeguativa e Correttiva sw pregresso non in garanzia – Livello Standard;
• Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente - Manutenzione Adeguativa e Correttiva sw pregresso non in garanzia – Livello Premium (solo per MAC e MAD-MAC);
• Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Manutenzione Adeguativa e Correttiva sw pregresso non in garanzia.
Relativamente al secondo punto si precisa che non si prevede l’utilizzo di diversi pesi percentuali da utilizzare in base all’articolazione del servizio e che l’Amministrazione, in sede di predisposizione del Piano dei Fabbisogni, indicherà il dimensionamento dei servizi di MAD e MAC, tenendo conto dell’articolazione e delle metriche che intende utilizzare.
Domanda n. 113
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 Composizione Team medi per i servizi in ambito AQ. In riferimento alle Tabelle 3.1, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, rappresentative della composizione dei team medi per i servizi in ambito al presente AQ, l’allegato 13A – Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 1 riporta che: […..] Tale composizione non è rappresentativa della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applica puntualmente a ogni singolo intervento realizzativo ma è funzionale al calcolo della tariffa mix del servizio. Pertanto, l’Amministrazione definirà la composizione puntuale del team nel proprio Piano dei Fabbisogni e potrà richiedere eventualmente altre figure professionali purché previste all’interno dell’AQ.”SI richiede gentilmente di chiarire se e in quale modalità sarà calcolata la tariffa del servizio specifico, qualora la composizione del team fosse diversa da quanto riportato nelle tabelle sopraindicate.
Risposta n. 113
Si veda la risposta alla Domanda n. 8.
Domanda n. 114
ID 2483 – Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 – Par 3.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software (SVI) In riferimento alla Tabella 3.4 Percentuale per affidamento parziale interventi in PF, pagina 12Si richiede gentile conferma che le percentuali per esternalizzazione riportate siano relative alla singola fase (Definizione e Analisi; Disegno; Realizzazione e Collaudo) e non siano tra esse sommabili. Qualora fossero invece sommabili, si chiede gentile verifica e ridefinizione delle percentuali, in quanto il totale delle stesse supera il 100%.
Risposta n. 114
Si veda la risposta alla Domanda n. 59.
Domanda n. 115
In riferimento ai criteri C10 ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA REINGEGNERIZZAZIONE APPLICATIVA e
C12 ESPERIENZE PREGRESSE E BEST PRACTICES NELLA MIGRAZIONE AL CLOUD, si chiede di confermare che le stesse devono riferirsi al triennio solare antecedente al termine di presentazione delle offerte.
Risposta n. 115
Non si conferma. Nelle tabelle al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Xxxxx, in corrispondenza dei criteri relativi alle esperienze pregresse è richiesto esclusivamente che le stesse siano già svolte o in corso di esecuzione.
Domanda n. 116
In riferimento a pag. 4 dell’ALLEGATO 5A SCHEDE BUSINESS CASE, si chiede di confermare che nella soluzione al riuso, presa da Developers Italia, faccia parte del caso d'uso il porting verso un’Architettura a microservizi e che non sia necessario che tale tipo di architettura debba essere già stata realizzata.
Risposta n. 116
Non si conferma. Si vedano altresì la risposta alla Domanda n. 54 e alla Domanda n. 93.
Domanda n. 117
In riferimento a pag. 2 dell’ALLEGATO 5A SCHEDE BUSINESS CASE, si chiede di confermare che, in riferimento all’elemento “Stime e Pianificazione” della tabella di redazione dei BC, debba essere inserita anche una pianificazione progettuale di massima e una stima dell’effort.
Risposta n. 117
Si conferma, come previsto nell’Allegato 5A devono essere illustrati “la modalità di determinazione della stima dell’effort e della durata orientativa del progetto, con evidenza dei fattori di ottimizzazione dei tempi e della produttività”.
Domanda n. 118
Con riferimento all’estensione della garanzia definitiva in favore di Consip S.p.A., in occasione dell’attivazione di ogni successiva tranche dell’Accordo Quadro – riferimenti Allegato 14 Schema di Accordo Quadro ART.13 – Garanzie e Capitolato d’oneri par. 24.2 – si chiede di chiarire la misura percentuale di tale estensione.
Risposta n. 118
Si veda la risposta alla Domanda n. 31.
Domanda n. 119
Con riferimento alla garanzia definitiva in favore di Xxxxxx S.p.A. – riferimento Capitolato d’Oneri par. 24.2 punto 1) – si chiede di confermare che all’importo garantito possano essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016.
Risposta n. 119
Si veda la risposta alla Domanda n. 108.
Domanda n. 120
Con riferimento alla garanzia definitiva da costituire in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo – riferimento Capitolato d’Oneri par. 24.2 punto 2) – si chiede di confermare che all’importo garantito possano essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016.
Risposta n. 120
Si conferma.
Domanda n. 121
In riferimento a pag. 32 dell’ALLEGATO 13A Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 §3.7, si chiede di confermare che trattasi di refuso la frase “Si applicano le eventuali migliorie proposte in offerta tecnica”, in quanto il servizio non è oggetto di specifici criteri di valutazione.
Risposta n. 121
Con la previsione menzionata, che tuttavia recita “Si applicano le eventuali soluzioni migliorative proposte in Offerta Tecnica”, ci si riferisce a quanto eventualmente offerto, anche in relazione a criteri trasversali alle varie tipologie di servizio, che direttamente o indirettamente incida anche sul Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo.
Domanda n. 122
In riferimento alle SCHEDE BUSINESS CASE di cui all’allegato 5A, si chiede di confermare che le stesse possano essere presentate, all’interno della Relazione Tecnica, anche in formato non tabellare, purché comprensive degli elementi richiesti.
Risposta n. 122
Sì conferma, purché le Schede Business Case contengano almeno gli elementi descritti nell’Allegato 5A e rispettino il numero massimo di pagine per le stesse previsto. Si veda altresì la risposta alla Domanda n. 77.
Domanda n. 123
In riferimento a pag. 54 del Capitolato d’Oneri §21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE, si chiede di confermare che: “All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria e procede: - nell’ambito del lotto 1 con la verifica documentale di cui al successivo paragrafo 21”, il riferimento si intenda al successivo paragrafo 22.
Risposta n. 123
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 82.
Domanda n. 124
In riferimento al paragrafo “9. Subappalto” del Capitolato d’Oneri, in cui si stabilisce che: “Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice. Il concorrente indica nel DGUE le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto”, si chiede di indicare se e quale sia la quota percentuale massima che il concorrente può indicare nel DGUE che intende subappaltare.
Risposta n. 124
Si veda la risposta alla Domanda n. 35.
Domanda n. 125
In relazione al §3.3 COMUNICAZIONI del Capitolato d’Oneri in cui si riporta: al “domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05”, indicato, si chiede di confermare che, oltre alla PEC presente nell’elenco “INI PEC”, il concorrente possa indicare altro indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura.
Risposta n. 125
Si conferma la possibilità di indicare anche altri indirizzi PEC, ma resta inteso che, in linea con quanto previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato d’Oneri, le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipula dell’Accordo Quadro con gli aggiudicatari, avverranno alla PEC corrispondente al domicilio digitale, come ivi indicato.
Domanda n. 126
In relazione al criterio C16 QUOTA DI DONNE IN RUOLI DIRIGENZIALI/APICALI (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001), di seguito si riportano alcuni quesiti:
a. L’art. 5 comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica le “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”. Al fine di disporre di una base di calcolo oggettiva per poter individuare la percentuale di donne in ruoli dirigenziali/apicali di un concorrente che sia una società di capitali, si chiede di chiarire se, ai fini del conteggio complessivo delle “persone” di cui all’art. art. 5 comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001 rilevino i soggetti che hanno i seguenti ruoli nella società concorrente:
· dirigenti;
· componenti del consiglio di Amministrazione;
· componenti del collegio sindacale;
· procuratori speciali.
Oltre ai soggetti sopra elencati, si chiede di indicare eventuali altre categorie di soggetti rilevanti, individuabili sulla base di parametri oggettivi (es. tramite visura camerale).
b. Si chiede di confermare che, se una persona ricopre più di un ruolo apicale nell’azienda concorrente, debba essere considerata una sola volta ai fini dell’individuazione della base di calcolo della percentuale di donne in ruoli dirigenziali/apicali.
c. Si chiede di confermare che, con l’espressione “triennio solare antecedente al termine di presentazione delle offerte”, ci si riferisca al periodo di 3 anni che termina il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.
d. Si chiede di chiarire come deve essere utilizzato, nei calcoli da effettuare per individuare la percentuale di donne in ruoli dirigenziali/apicali che il concorrente può dichiarare, il fattore temporale di tre anni indicato nel criterio. In particolare, si chiede di chiarire quale delle seguenti sia la modalità di calcolo corretta (per semplicità espositiva, negli esempi successivi si fa riferimento alla percentuale relativa a una singola azienda).
· La percentuale dichiarata deve essere stata rispettata per tutto il periodo di riferimento, cioè deve corrispondere alla percentuale più bassa che l’azienda abbia avuto nel triennio rilevante; ad esempio, se un’azienda, nel triennio
in questione, ha avuto una percentuale del 35% per 2 anni e 8 mesi e una percentuale del 28% per 2 mesi, deve dichiarare una percentuale di almeno il 20% (con conseguente ottenimento di 0,5 punti) e non una percentuale di almeno il 30% (con conseguente ottenimento di 0,75 punti).
· Va calcolata una percentuale media nel triennio su base giornaliera; ad esempio, se nei 1.096 giorni che compongono il triennio solare precedente la presentazione dell’offerta, per 500 giorni la percentuale è stata del 25%, per 350 giorni è stata del 32% e per 245 giorni è stata del 38%, la media risulterà essere del 30,15% e l’azienda dovrà dichiarare una percentuale di almeno il 30%.
· Vanno calcolate le percentuali relative all’ultimo giorno di ognuno dei 3 anni solari compresi nel triennio e va dichiarata una media delle 3 percentuali; Ad esempio, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata al 12 maggio 2022, si deve calcolare la percentuale del 12 maggio 2020, quella del 12 maggio 2021 e quella del 12 maggio 2022 e poi fare la media delle 3 percentuali.
· La percentuale dichiarata deve essere calcolata contando singolarmente tutte le persone che hanno ricoperto un ruolo dirigenziale/apicale durante l’intero arco temporale dei 3 anni, a prescindere dalla lunghezza del periodo in cui lo hanno ricoperto; ad esempio se, nel triennio previsto, complessivamente 8 donne e 15 uomini hanno ricoperto un ruolo dirigenziale/apicale per periodi anche molto diversi tra loro (Xxxxx Xxxxx per 1 anno e 6 mesi; Xxxxx Xxxxxxx per 1 mese; Xxxxx Xxxxx per 6 mesi; Xxxxx Xxxx per tutti e 3 gli anni; e così via ...) la percentuale di donne in ruoli dirigenziali/apicali da considerare sarà pari a 34,78% [8/(8+15) = 34,78%].
e. Si chiede di chiarire a cosa faccia riferimento il rinvio al “successivo paragrafo 21”, contenuto nel criterio di valutazione in questione, in considerazione della circostanza il paragrafo 21 è relativo alla verifica di anomalia delle offerte.
Risposta n. 126
Con riferimento al quesito sub a. si ribadisce che, come previsto nel Capitolato d’Oneri in corrispondenza del citato criterio per entrambi i lotti, per ruoli dirigenziali/apicali si deve fare riferimento all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001. In particolare tale norma individua i seguenti soggetti “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”. Si veda in ogni caso la risposta alla successiva Domanda n. 179.
Con riferimento al quesito sub b., si conferma, in linea con il tenore testuale del criterio.
Con riferimento al quesito sub c., si conferma. Si veda altresì la risposta alla precedente Domanda n. 53.
Con riferimento al quesito sub d., tenuto conto che nel Capitolato d’Oneri in corrispondenza del citato criterio per entrambi i lotti è previsto che “la percentuale è calcolata sul totale di tutte le risorse che hanno ricoperto ruoli dirigenziali/apicali durante il periodo di riferimento indicato”, si conferma l’ultima delle soluzioni prospettate nel quesito.
Con riferimento al quesito sub e. si veda la risposta alla Domanda n. 56.
Domanda n. 127
In merito ai §§24.1 pag. 60 e par. 24.3 pag. 62 del Capitolato d’Xxxxx, in cui si dice: “la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso; [...]
“In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà
- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato al presente Capitolato d’Xxxxx;
ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni degli allegati 11 al presente Capitolato d’Oneri.”
si chiede di confermare che, per garantire a tutte le forme di partecipazione pari condizioni, anche il Concorrente che decida di partecipare in forma associata possa produrre una o più polizze di cui siano provviste le singole imprese del RTI orizzontale costituito/costituendo che, alternativamente, dovrebbe invece sopportare un costo specifico per una nuova polizza.
Risposta n. 127
Non si conferma e si veda la risposta alla precedente Domanda n. 57.
Domanda n. 128
Capitolato d'oneri, §17.1. pag. 41
Nel criterio C16 si fa riferimento al paragrafo 21 per la ulteriore documentazione da fornire utile alla comprova della percentuale di donne in ruoli apicali. Il paragrafo 21 contiene invece le indicazioni riferite alla verifica dell'anomalia dell'offerta. Si chiede di precisare quale sia l'eventuale documentazione ulteriore da presentare a comprova di quanto dichiarato.
Risposta n. 128
Si veda la risposta alla Domanda n. 56.
Domanda n. 129
Allegato 5-Schema di offerta tecnica, pag. 2 piunto a)
Si afferma: "A parziale deroga di quanto sopra, qualora sia stato superato il limite massimo stabilito per le Schede business case e/o per le esperienze pregresse, le relative pagine eccedenti non saranno conteggiate ai fini del calcolo complessivo delle 45 pagine della Relazione Tecnica"
Si chiede di chiarire meglio il significato di questa deroga:
1) si intende che nel caso, ad esempio, si presenti un business case di 7 pagine e quindi il totale sia di 47 pagine, non saranno valutate solo le ultime 2 pagine del business case, considerando quindi valide le pagine fino alla 47 del resto del testo?
2) oppure si intende che qualora le pagine di un business case o di una referenza siano eccedenti il limite, tali pagine saranno comunque valutate in deroga al loro limite, da considerarsi orientativo?
Risposta n. 129
Si veda la risposta alla Domanda n. 77.
Domanda n. 130
Allegato 12-Capitolato tecnico generale § 5
Si conferma che la frase "Resta inteso che tutte le risorse professionali a consumo saranno chiamate a prestare servizio presso l’Amministrazione e sue sedi (on site) e, pertanto, il Fornitore dovrà tenerne conto nella formulazione della propria offerta tecnica ed economica" implica che qualunque servizio renumerato a consumo deve essere svolto sempre on site presso l'Amministrazione, o al contrario l'Amministrazione, nella sua autonoma gestionale, può comunque proporre modelli diversi (misti) di presenza on site delle risorse?
Risposta n. 130
Si veda la risposta alla Domanda n. 78.
Domanda n. 131
Allegato 12-Capitolato tecnico generale § 5
Nel caso di servizi previsti da remoto (a canone o a corpo), è definito un limite massimo della eventuale presenza on site del personale del fornitore per esigenze di coordinamento o altro?
Risposta n. 131
Si precisa che non è previsto alcun limite massimo di presenza on site delle risorse e che ciascuna Amministrazione contraente specificherà nel Piano dei Fabbisogni il luogo di erogazione dei servizi e le eventuali necessità di presenza on site.
Si veda anche la risposta alla Domanda n. 78.
Domanda n. 132
Allegato 12-Capitolato tecnico generale § 6.2
Si chiede di confermare che ciascun contratto esecutivo viene stipulato ai prezzi offerti dal singolo aggiudicatario e che quindi l'Amministrazione contraente, considerato il meccanismo automatico a scalare per la scelta dell'aggiudicatario, non possa in alcun modo derogare da tali prezzi offerti.
Risposta n. 132
Si conferma.
Domanda n. 133
Allegato 13A-Capitolato tecnico speciale Lotto 1 - § 3.5 pag. 27
Si afferma: "Nel caso di erogazione del servizio a consumo, l’Amministrazione stessa definirà la composizione puntuale del team – indicando le singole figure professionali necessarie - nel proprio Piano dei Fabbisogni a partire dal seguente mix: [...] Tale composizione non è rappresentativa della singola esigenza di una specifica amministrazione e non si applica puntualmente a ogni singolo intervento realizzativo ma è funzionale al calcolo della tariffa mix del servizio."
Si chiede di confermare se dovrà essere applicata in ogni caso la tariffa mix così calcolata, ovvero che la stessa vada ricalcolata dall'amministrazione in funzione del mix prescelto d e dei prezzi per figura professionale offerti dall'aggiudicatario.
Risposta n. 133
Si veda la risposta alla Domanda n. 8.
Domanda n. 134
Capitolato Tecnico Generale - 7.7.2
La richiesta di reperibilità telefonica e tramite posta elettronica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 per i referenti potrebbe risultare in contrasto con il diritto alla disconnessione prevista dalla normativa sul lavoro agile e/o dai contratti di lavoro. Si chiede se, in tal caso, siano previste diverse modalità di gestione.
Risposta n. 134
Potranno essere impiegate più risorse con la qualifica di Responsabile Tecnico per garantire la copertura della reperibilità richiesta, purché tutte tali risorse corrispondano al profilo professionale minimo corrispondente a quanto indicato al paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 135
Allegato 5A-Schede Business Case. pag.3
Con riferimento al primo Business Case, si afferma: "In particolare facendo riferimento ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – Servizi Applicativi (cfr. Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT e Servizi Accessori) è richiesto di disegnare e descrivere l’architettura target del sistema esistente".
Poiché l'architettura target del sistema esistente è accennata in estrema sintesi nel caso stesso, si chiede di chiarire se tale richiesta sia volta:
1) a produrre una descrizione ipotetica di maggior dettaglio allo scopo meglio definire la trasformazione verso la soluzione TO BE
2) a descrivere la metodologia di assessment di tale architettura AS IS
3) oppure che si tratti di un refuso, e per "architettura target del sistema esistente" si intenda invece "architettura target del sistema TO BE"
Risposta n. 135
Si veda la risposta alla Domanda n. 88.
Domanda n. 136
Allegato 5A-Schede Business Case. pag.3
Con riferimento al primo Business Case, si afferma: "In particolare facendo riferimento ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – Servizi Applicativi (cfr. Servizi realizzativi, Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT e Servizi Accessori) è richiesto di disegnare e descrivere l’architettura target del sistema esistente".
Si chiede di chiarire il senso del riferimento ai servizi accessori (Gestione Operativa; Supporto alla Gestione dell’Identità e dell’Accesso Utente; Acquisizione e Classificazione Dati; E-learning e assistenza virtuale; Contact Center e Help Desk) nel contesto della frase sopra citata.
Risposta n. 136
Al pari dei servizi applicativi citati si ritiene che i servizi accessori possano contribuire a raggiungere gli obiettivi preposti dal Business Case. È facoltà dell’operatore formulare nella propria proposta le ipotesi di impiego dei servizi tra quelli indicati nell’allegato 5A in relazione allo specifico criterio che ritiene maggiormente opportune.
Domanda n. 137
Capitolato Tecnico Generale - 7.7.2
Con riferimento ai responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi del Lotto 1, si chiede conferma che i referenti da individuare in ciascun contratto esecutivo siano - oltre al referente tecnologico comunque presente - solo quelli relativi agli specifici servizi di fornitura richiesti nel contratto esecutivo in esame.
Risposta n. 137
Si conferma.
Domanda n. 138
Appendice 1 al CTS Lotto 1 - Cicli e prodotti, § 4.19
Si chiede di confermare che il documento Re-design architetturale (migrazione al Cloud) è il documento di riferimento da adottare come deliverable per tutte le diverse strategie di migrazione al cloud (es. re-platfomr o re-architect).
Risposta n. 138
Si conferma, secondo quanto descritto per ciascuna strategia al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Speciale relativo al Lotto 1.
Domanda n. 139
Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - § 7.51 pag. 60
Nella fase di stima si richiede di valutare: "tempo e capacità ottimale di sviluppo (ossia la capacità che ottimizza i costi per l’Amministrazione) per il singolo servizio e specificatamente per la metrica di misurazione e remunerazione utilizzata, conformemente a quanto dichiarato in offerta tecnica". Si specifica inoltre che:
"Alla consegna dei deliverable di stima e di Piano di lavoro, corredati dai razionali per la determinazione dei tempi e dei costi – sulla base dei modelli e KPI di capacità produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica - l’Amministrazione procede con le verifiche e validazione al fine autorizzare la prosecuzione delle attività."
1) Si chiede di chiarire il riferimento ai "modelli e KPI di capacità produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica", in quanto non è chiaro dove in offerta tecnica si possano dichiarare, in modo quantitativo, tali informazioni.
2) In particolare, si chiede di chiarire se nel caso di una stima per la quale sia richiesta dall'Amministrazione la metrica dei FP, la conformità a quanto dichiarato in offerta tecnica si riferisca a una indicazione di produttività (GP/FP) e, in tal caso, se e dove essa debba essere indicata.
Risposta n. 139
Con riferimento al primo punto si precisa che con la dicitura “modelli e KPI di capacità produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica” ci si riferisce a quanto eventualmente offerto, anche in relazione a criteri trasversali alle varie tipologie di servizio, che, direttamente o indirettamente, incida anche sulla stima dello specifico servizio.
Con riferimento al secondo punto si conferma che la conformità può essere riferita anche alla produttività (GP/FP).
Domanda n. 140
Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - § 3.1 pag. 10
Nel caso di dimensionamento in FP, si afferma "La misurazione dei Punti Funzione deve essere aderente al Manuale di Conteggio 4.3.1. Nessun ulteriore documento potrà essere preso in considerazione.". Tuttavia, nel § 7.5.1 a pag. 66 si citano ": “FPA Function Point Analysis”, “Early and Quick Function Point”, “Simple Function Point”, “Planning Poker”, “WBS Estimation”, “Three Point Estimation”, ecc.) e ulteriori metodologie, strumenti e banche dati offerti"
Poiché alcune delle metodologie citate, ad es. Simple Function Point, non sono incluse nel Manuale di Conteggio ma comunque producono una stima nella metrica FP, si chiede di chiarire in quali casi sia lecito utilizzare tali metodi di stima e a che scopo. In alternativa, si chiede di meglio qualificare la limitazione indicata nel § 3.1 sopra citata
Risposta n. 140
Il paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto 1, e segnatamente il sottoparagrafo “stima (pre- dimensionamento) e attivazione obiettivi a corpo”, nel quale sono citate le metodologie riportate nel quesito, riguarda esclusivamente la fase di stima di un obiettivo da erogare in modalità a corpo.
Viceversa, come previsto al paragrafo 3.1 del medesimo Capitolato Tecnico Speciale relativo al Lotto 1, la misurazione dei Punti Funzione deve essere aderente al Manuale di Conteggio 4.3.1. e nessun ulteriore documento potrà essere preso in considerazione.
Pertanto, per la consuntivazione dell’obiettivo e, in particolare, per il conteggio di revisione/consuntivo come descritto al richiamato paragrafo, dovrà essere utilizzato necessariamente il Manuale di Conteggio 4.3.1.
Domanda n. 141
Allegato 5A-Schede Business Case. pag.2
Fra le indicazioni per la compilazione dei Business Case, si richiede di "Indicare l’Amministrazione/i di riferimento e gli altri soggetti coinvolti". D'altra parte, nella traccia dei business case si indicano alcune delle caratteristiche della Amministrazione per la quale si deve sviluppare il caso. Si chiede di confermare che nello sviluppo del caso si può far riferimento tanto a una specifica Amministrazione centrale, quanto - se appropriato - a una tipologia di amministrazioni, coerente con le indicazioni contenute nella traccia.
Risposta n. 141
Premesso nell’Allegato 5A è espressamente previsto che “I Business Case vanno intesi come casi di studio che esprimono esigenze potenziali da parte delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e che potranno presentarsi come iniziative progettuali nel corso del periodo di fornitura”, nel Business case potrà essere indicata una specifica Pubblica Amministrazione Centrale o una tipologia di Pubblica Amministrazione centrale, nel rispetto delle indicazioni fornite al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 142
Capitolato d'oneri, §17.1. pag. 41 Con riferimento al criterio C16, si chiede di indicare in modo più specifico me debbano essere individuati i ruoli apicali/dirigenziali. Il testo dell'articolo citato nel criteri recita: "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"
Infatti, si ritiene che per assicurare la confrontabilità della dichiarazione, sarebbe opportuno definire in modo inequivoco, ad esempio, a quali tipologie contrattuali e di amministrazione ci si riferisce (ad esempio, oltre ai membri di consiglio di amministrazione e ai dirigenti, occorre includere anche personale - ad esempio a livello di quadro aziendale
- che ha gestiscono "unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale"?)
Risposta n. 142
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 126.
Domanda n. 143
Rif. Capitolato Tecnico Generale, art.6.2.1 “Separazione tra i ruoli” e Capitolato Tecnico Speciale Lotto 2 “indicazioni per l’Amministrazione”.
Si richiede di confermare che il principio della “Separazione tra i ruoli” operi anche qualora l’Amministrazione abbia già in essere rapporti contrattuali esterni alla presente iniziativa per alcuni servizi, identici o analoghi a quelli previsti da entrambi i lotti del presente Accordo Quadro. Per maggiore comprensione del quesito si formula il seguente esempio: l’Amministrazione “A” ha in essere un contratto di PMO o di AQ Digital Transformation pregresso alla presente Gara con un fornitore “B”. Dovendo accedere ad un contratto contenente attività previste dal Lotto 1 della presente iniziativa, nello scorrimento della graduatoria degli aggiudicatari si trova un RTI nel quale è presente l’azienda “C”, controllata dall’azienda “B” (o viceversa). Si chiede di confermare che il suddetto principio di separazione tra i ruoli operi anche in questo frangente e se operi anche per le aziende che svolgono attività in subappalto.
Risposta n. 143
Con riferimento al quesito nella parte relativa ai rapporti contrattuali esterni, non si conferma e si veda la risposta alla Domanda n. 102.
Si veda altresì la risposta alla precedente Domanda n. 101.
Nel quesito è inoltre presente un richiamo al subappalto. Tale richiamo non è chiaro. Tuttavia si precisa che, fermo restando quanto sopra con riferimento ai rapporti contrattuali esterni alla presente iniziativa e fermo restando quanto richiamato nella risposta alla precedente Domanda n. 101, al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico Generale è stabilito che il vincolo ivi previsto operi anche nei confronti del subappaltatore, per tale intendendosi il subappaltatore di un fornitore affidatario di uno dei 2 lotti presente iniziativa e non di iniziative diverse. In tale ipotesi trovano applicazione le regole espressamente dettagliate al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico Generale, cui si rinvia.
Domanda n. 144
Rif. Capitolato Tecnico Generale, art.6.2.1 “Separazione tra i ruoli”.
Nell’art. citato viene esposto il meccanismo di scorrimento che verrebbe attuato in caso di presenza di uno stesso operatore (o di società controllata o controllante) tra gli aggiudicatari di un contratto esecutivo del Lotto 1 e del Lotto 2 per la medesima Amministrazione.
Si chiede di conoscere cosa è previsto qualora, anche con lo scorrimento, non si riesca ad individuare un aggiudicatario per il quale non sussista il vincolo della separazione tra i ruoli. (Es. la tranche in questione è l’ultima e le altre sono già esaurite).
Risposta n. 144
Qualora non sia possibile individuare un aggiudicatario per il quale non sussista il vincolo l’Amministrazione non potrà procedere all’affidamento dei servizi relativi al lotto di riferimento nell’ambito della presente iniziativa.
Domanda n. 145
Rif. Capitolato Tecnico Generale, art.6.2.1 “Separazione tra i ruoli” e Capitolato Tecnico Speciale Lotto 2 “indicazioni per l’Amministrazione”.
SI richiede di confermare che, qualora il Contratto esecutivo nell’ambito di uno dei due lotti venga affidato da un Soggetto Aggregatore, il principio della “Separazione tra i ruoli” operi anche per tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’Affidamento.
Risposta n. 145
Si conferma, nella misura in cui i contratti esecutivi, nell’ambito del lotto 1 e del lotto 2, siano connessi. Si vedano a tal fine preliminarmente le risposte alle precedenti Domanda n. 1 e Domanda n. 2. Come ivi precisato, infatti, il vincolo poggia sul concetto di “connesso contratto”. Si veda altresì la risposta alla Domanda n. 103.
Domanda n. 146
Si chiede di confermare che i documenti dell’offerta possano essere firmati digitalmente sia in modalità Pades che Cades.
Risposta n. 146
Si conferma.
Domanda n. 147
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – PAR. 24.2 GARANZIA DEFINITIVA” (pag. 59/64)
Si chiede di voler confermare che la riduzione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice si applica anche alle Garanzie definitive indicate al par. 24.2 del Capitolato d’Oneri.
Risposta n. 147
Si vedano le risposte alla Domanda n. 108 e alla Domanda n. 120.
Domanda n. 148
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – XXX. 00 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX” (pag. 23/64)
In considerazione del valore dell’appalto, si chiede se, a corredo dell’Offerta, è ammessa la produzione di due distinte dichiarazioni di impegno di cui all’art. 93 comma 8 del Codice, rilasciate da due soggetti distinti: l’una a garanzia della stipula dell’Accordo Quadro in favore di CONSIP S.p.A. (par. 24.2 punto 1), l’altra a garanzia dei Contratti Esecutivi in favore delle Amministrazioni aderenti (par. 24.2 punto 2).
Risposta n. 148
L’impegno previsto al punto 2 del paragrafo 10 del Capitolato d’Oneri, si riferisce esclusivamente all’impegno a prestare la garanzia in favore di Consip di cui al paragrafo 24.2, n. 1).
Domanda n. 149
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – PAR. 9 SUBAPPALTO” (pag. 24/65)
Al paragrafo 9 è previsto che “Il Concorrente indica nel DGUE le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto”.
Si chiede conferma che non è necessario per il Concorrente indicare all’interno del DGUE la quota percentuale che intende subappaltare essendo sufficiente esprimere la volontà di ricorrere al subappalto con la specificazione delle parti del servizio oggetto di subappalto.
Risposta n. 149
Non si conferma. Come previsto al citato paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri “Il concorrente indica nel DGUE le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto”.
Domanda n. 150
RIF. “GARANZIA DEFINITIVA – PAR. 24.2” DEL CAPITOLATO D’ONERI
Con riferimento alla previsione di cui al par. 24.2 del Capitolato d’Xxxxx e segnatamente “ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:
1) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari allo 0,1% dell’importo della propria quota nell’ambito della prima tranche del massimale (come meglio definito al paragrafo
6.2 del Capitolato Tecnico Generale), in favore di Consip S.p.A., nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 10 – Facsimile di garanzie per la stipula dell’AQ.
Tale importo dovrà essere esteso, a fronte di apposita richiesta di Consip S.p.A., in occasione dell’attivazione di ogni successiva tranche, in misura pari al 0,1% dell’importo della propria quota nell’ambito di tale tranche. A tal fine potrà essere prodotta apposita appendice o una nuova garanzia con le modalità indicate per la presente garanzia nel presente Capitolato d’Oneri. In caso di mancata estensione del suddetto importo entro 15 giorni solari dalla richiesta, Consip
S.p.A. si riserva di risolvere l’Accordo Quadro”, si chiede di voler chiarire se in caso di attivazione delle successive tranche, l’importo della garanzia definitiva resterà fissa allo 0,1% dell’importo della propria quota nell’ambito della tranche attivata, senza incremento dell’importo inizialmente garantito.
Così ad esempio: in caso di attivazione della Terza Tranche, l’importo della garanzia definitiva per l’Accordo Quadro nel caso l’O.E. risulti primo aggiudicatario con numero di partecipanti > 6 (quota del 1^aggiudicatario pari al 30%), presterà sarà al momento dell’attivazione della Terza tranche pari a € 225.000 e NON pari ad euro 675.000 (= € 225.000 +
€225.000 + €225.000).
Risposta n. 150
Come previsto al paragrafo 24.2 del Capitolato d’Oneri, “Tale importo dovrà essere esteso, a fronte di apposita richiesta di Consip S.p.A., in occasione dell’attivazione di ogni successiva tranche, in misura pari al 0,1% dell’importo della propria quota nell’ambito di tale tranche”. Si parla pertanto di “estensione” e non di “sostituzione”, con la conseguenza che i vari importi a garanzia delle quote nell’ambito delle varie tranche dovranno essere sommati tra loro. Proprio per tale ragione nel Capitolato d’Oneri si fa riferimento alla produzione di apposita appendice alla garanzia già esistente o di una nuova garanzia, la cui costituzione, tuttavia, non dovrà comportare decadenza della garanzia precedentemente rilasciata a copertura della quota di una precedente tranche. Si veda in ogni caso la risposta alla precedente Domanda n. 31.
Domanda n. 151
RIF. “GARANZIA DEFINITIVA – PAR. 24.2 DEL CAPITOLATO D’ONERI.
Nel Capitolato d’Oneri. Pag. 60/64. §24.2 “Garanzia definitiva” è riportato quanto segue:
Il Fornitore di ciascun Lotto in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo sarà altresì obbligato a prestare, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 1 % del valore del Contratto
Esecutivo, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo contratto d’appalto e per tutta la sua durata. Tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore unitamente al Piano Operativo.
Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% se Ribasso Offerto in sede di AQ rispetto alla base d’asta dell’AQ sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
Quesito:
Valore del Contratto Esecutivo = 1.000.000,00 | Valore garanzia | ||
Ribasso | 24% | ||
Cauzione base | 1% | 1% | 10.000,00 |
dal 10% al 20% del ribasso (offerto in fase di AQ) | 1% x 10 punti % | 10% | 100.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso (offerto in fase di AQ) | 2% x 4 punti % | 8% | 80.000,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 190.000,00 |
Si chiede quale delle due ipotesi sotto riportate è la modalità corretta. Esempio n. 1
Esempio n. 2
Valore del Contratto Esecutivo = 1.000.000,00 | Valore garanzia | ||
Ribasso | 24% | ||
Cauzione base | 1% | 1% | 10.000,00 |
dal 10% al 20% del ribasso (offerto in fase di AQ) | 10% x 1 | 10% | 1.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso (offerto in fase di AQ) | 4% x 2 | 8% | 800,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 11.800,00 |
Risposta n. 151
Si conferma la modalità riportata nell’Esempio n. 1.
Domanda n. 152
Rif. CAPITOLATO D’ONERI, PAR. 24.3 POLIZZA ASSICURATIVA
Il Capitolato d’Oneri precisa al punto 24.1 seguenti punti l’impegno della mandataria a presentare copertura assicurativa in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate (24.1 la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate: - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice)
Quesito:
In caso di partecipazione sotto forma di RTI, si chiede se ciascuna Impresa costituente l’ATI potrà produrre, ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, idonea copertura dei rischi individuati nell’Allegato 11A con massimali proporzionati alla propria quota di esecuzione.
Risposta n. 152
Si vedano le risposte alle precedenti Domanda n. 57 e Domanda n. 127.
Domanda n. 153
Rif. CAPITOLATO D’ONERI, PARAGRAFO 2.3 IDENTIFICAZIONE
Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione non sia necessario da parte degli Operatori Economici avviare la “pre-abilitazione” al nuovo sistema di e-procurement in vigore dal prossimo 25/05 entro la data di scadenza di presentazione delle Offerte.
Risposta n. 153
Si conferma.
Domanda n. 154
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – ALLEGATO 11A
a) Condizioni di assicurazione:
Deroghe agli articoli 1892 – 1893 c.c.
Si chiede l’accettazione della seguente formulazione alternativa: “Pur non derogando a quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del c.c. la Società non eccepirà, in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti fornite dall’Assicurato, il difetto di copertura nei confronti di Xxxxxx. Ciò significa che la Società potrà richiedere all’Assicurato la ripetizione delle somme risarcitorie anticipate all’assicurato, laddove il contraente non abbia fornito alla società le adeguate informazioni per la quotazione ed assunzione del rischio in oggetto dell’assicurazione.
b) Garanzie richieste in ambito RC Professionale:
Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza: nello specifico la polizza RC Professionale non garantisce copertura per Xxxxx a cose sulle quali si eseguono i lavori, in quanto tali danni sono coperti da Polizza RCT.
Data l’attività oggetto del bando (affidamento servizi applicativi in ottica cloud) e la natura della copertura RC Professionale (danni a terzi derivanti da errori ed omissioni derivanti dallo svolgimento di attività professionale IT- consulting) si chiede conferma che la richiesta possa considerarsi non applicabile.
c) Massimali
All’art. 24.3 del Capitolato d’Oneri è indicato quanto segue: In caso di aggiudicazione di più lotti, l’Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un’unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati negli allegati 11.
Si chiede conferma che i massimali espressi nell’Allegato 11A (RCTO €3.000.000 per sinistro/anno e RC Professionale
€3.000.000 per sinistro/anno) siano da intendersi per singolo Lotto e non per singolo contratto esecutivo.
Risposta n. 154
Con riferimento ai quesiti a) e b), non si conferma.
Con riferimento al quesito c), come previsto negli Allegati 11, i massimali si intendono “per sinistro/anno”. In ogni caso la Polizza Assicurativa richiesta è unica per ciascun lotto.
Domanda n. 155
Rif. “DISCIPLINARE DI GARA – PAR. 7.2 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA. Comprova del requisito
Nel caso di società di capitale, si chiede di confermare che costituisca modalità idonea alla comprova del requisito, una Relazione rilasciata dal soggetto preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) emessa in accordo agli International Standards on Auditing (ISAs) che non faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla gara dall’Operatore economico.
Risposta n. 155
Come previsto al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri, la dichiarazione del soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Resta inteso che, come precisato al paragrafo 12 del Capitolato d’Xxxxx, “Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza”.
Si precisa altresì che l’art. 86, comma 4, del Codice – citato chiaramente al medesimo par. 7.2. del Capitolato d’oneri – consente che l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, possa provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. La documentazione che verrà prodotta in sede di comprova sarà vagliata dalla stazione appaltante ai fini di verificare l’idoneità della stessa a comprovare il fatturato specifico speso dal concorrente.
Domanda n. 156
Rif. “DISCIPLINARE DI GARA – PAR. 7.2 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA. Comprova del requisito
Nel caso di società di capitale, si chiede di confermare che costituisca modalità idonea alla comprova del requisito, il rilascio da parte del Collegio Sindacale che svolge le funzioni previste dall’art. 2403 c.c. – pur non essendo il soggetto preposto al controllo contabile della Società –di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla gara dall’Operatore economico.
Risposta n. 156
Non si conferma. Come previsto al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Xxxxx, la dichiarazione deve essere resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente.
Domanda n. 157
Rif. “DISCIPLINARE DI GARA – PAR. 7.2 REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA. Comprova del requisito
Nel caso di società di capitale, si chiede conferma che in alternativa al rilascio della Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 da parte del soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), è ritenuta idonea la seguente modalità di comprova: dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) - soggetto non preposto al controllo contabile della società - attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione alla gara dall’Operatore economico.
Risposta n. 157
Non si conferma. Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 156.
Domanda n. 158
RIF. CAPITOLATO D’ONERI - Requisiti di capacità economica e finanziaria e modalità di comprova (Par. 7.2 Disciplinare di gara)
Si chiede se l’Impresa Mandante con fatturato specifico pari a zero, possa nel DGUE alla Sezione IV - B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) in corrispondenza del punto 2b) ai fini dell’assolvimento dell’onere dichiarativo, indicare come segue:
“In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria richiesto nel Capitolato d‘Oneri al paragrafo 7.2, l’Impresa dichiara che il requisito è interamente soddisfatto dal RTI nel suo complesso”
Risposta n. 158
Non si conferma. L’informazione relativa al fatturato posseduto da ciascuna impresa del RTI è fondamentale alla luce di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri (“Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 possono essere esclusi dal singolo lotto, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti economici per partecipare a tale lotto”).
Pertanto, anche se una singola impresa, componente di un RTI complessivamente in possesso del requisito, singolarmente possieda un fatturato specifico pari a zero, tale indicazione dovrà comunque essere specificamente fornita nell’apposita sezione del DGUE. Resta fermo in ogni caso che la partecipazione in RTI è consentita a condizione che tutte le imprese svolgano un ruolo operativo all’interno del raggruppamento e la cui attività sia attinente a quella oggetto dell’appalto.
Resta inteso altresì che ciascun componente del RTI è tenuto a dichiarare in relazione al requisito di capacità economico- finanziaria richiesto nel Capitolato d’oneri, l’intero fatturato specifico conseguito secondo quanto ivi specificato, con la conseguenza che tale fatturato dichiarato non deve essere limitato ad una quota parte dello stesso che il concorrente decide di spendere nella specifica procedura.
Domanda n. 159
RIF. CAPITOLATO D’ONERI - Requisiti di capacità economica e finanziaria e modalità di comprova (Par. 7.2 Disciplinare di gara)
Si chiede conferma che è ammessa la partecipazione sotto forma di RTI costituendo di un’impresa (con ruolo di Mandante) con un fatturato specifico pari a zero in quanto Startup o Media Impresa, fermo restando il soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziario da parte del RTI nel suo complesso e il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria”.
Risposta n. 159
Si conferma e si veda la prima rettifica al Capitolato d’Xxxxx.
Domanda n. 160
Rif. Schema di accordo quadro, all’art. 23 “Trattamento dei dati personali” - par 7,
Si chiede conferma che non trovi applicazione il riferimento all’eventuale irrogazione delle penali descritte nel paragrafo 7 “Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”;
Risposta n. 160
Si conferma la previsione contenuta nello Schema di Accordo Quadro.
Domanda n. 161
Rif. Appendice 19 “Facsimile nomina responsabile trattamento dati personali”:
(i) si chiede conferma che quanto previsto alla lett. f) del par. 6 non trovi applicazione in quanto già ricompreso dal successivo par. 7 in cui l’approccio basato sul rischio richiede l’adozione di misure di sicurezza in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e non in grado di ridurre “al minimo” i rischi;
ii) al par. 8 si chiede conferma che (a) le verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza non verranno condotte da soggetti terzi che siano competitor del responsabile del trattamento; e che (b) non trovino applicazione le penali in caso di misure di sicurezza non adeguate al rischio e azioni del Responsabile che siano giudicate difformi o contrarie alle istruzioni fornite dall’Amministrazione;
(iii) al par. 10 si chiede conferma che non trovino applicazione le penali in caso di misure di sicurezza inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento o quando risulti che il sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall’Amministrazione;
(iv) si chiede di accettare la formulazione alternativa del par. 21 prevedendo che "il Responsabile risponde nei confronti del Titolare per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento".
Risposta n. 161
Con riferimento al quesito sub (i) non si conferma.
Con riferimento al quesito sub (ii), lett a), tenuto conto che la nomina avverrà da parte della singola Amministrazione Contraente, la quale ha i propri fornitori, e tenuto conto dell’ampiezza del concetto di “competitor”, non si può garantire quanto richiesto.
Con riferimento ai quesiti sub (ii), lett. b), e (iii), non si conferma e si precisa che le ispezioni e gli audit sono volti ad assicurare che le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento non siano
inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”.
Con riferimento al quesito sub (iv) non si conferma. Si veda comunque la risposta alla Domanda n. 37.
Domanda n. 162
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – PAR. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Si chiede conferma che le Società Enel, ENI e Poste Italiane, in quanto operano come Stazioni Appaltanti e sono partecipate dai soggetti di cui al capitolo 3 del Capitolato Tecnico Generale, rientrino nella definizione di pubbliche amministrazioni centrali ai fini della presente iniziativa con la conseguenza che è possibile presentare le esperienze pregresse svolte per tali Società ai fini dell’attribuzione del punteggio dei criteri 11 e 13 (indicati nel paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA lotto 1).
Risposta n. 162
Si vedano le risposte alla Domanda n. 6 e alla Domanda n. 105.
Domanda n. 163
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – PAR. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Lotto 1
Si chiede conferma che è possibile presentare le esperienze pregresse svolte per pubbliche amministrazioni centrali di altri paesi della Comunità Europea ai fini dell’attribuzione del punteggio dei criteri 11 e 13.
Risposta n. 163
Non si conferma, si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 164
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – PAR. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Lotto 1
Si chiede conferma che, ai fini della presente procedura, per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri 11 e 13, possano considerarsi anche le esperienze conseguite su progetti eseguiti in favore delle Istituzioni dell’Unione Europea e che dunque le stesse possano ricomprendersi nella definizione di Pubbliche Amministrazioni Centrali.
Risposta n. 164
Non si conferma, si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 165
Rif. “CAPITOLATO D’ONERI – PAR. 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Lotto1
Si chiede conferma che, ai fini della presente procedura, per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri 11 e 13, possano considerarsi anche le esperienze conseguite su progetti eseguiti in favore delle Istituzioni Internazionali (es. NATO, ONU, IFAD, FAO, etc) e che le stesse possano ricomprendersi nella definizione di Pubbliche Amministrazioni Centrali.
Risposta n. 165
Non si conferma, si veda la seconda rettifica alla documentazione di gara.
Domanda n. 166
Rif. “ALLEGATO 5A – PAR. 2.2 BUSINESS CASE N.2 – INTEGRAZIONE CON PIATTAFORME ABILITANTI
Con riferimento alla sottosezione “Contesto” che recita “A tale scopo viene individuato un percorso di riuso ed evoluzione di una soluzione con architettura a microservizi presente all’interno del catalogo di Developers Italia, contribuendo all’evoluzione del progetto principale o rilasciandone una variante…” si chiede di confermare che il percorso di riuso ed evoluzione possa prevedere l’integrazione con soluzioni commerciali cloud native.
Risposta n. 166
Si conferma, fermo restando che le componenti di integrazione con la soluzione commerciale devono essere tali da garantire l’utilizzo alternativo di soluzioni aperte.
Domanda n. 167
Rif. Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - § 7.51 pag. 60
Si specifica che: "Alla consegna dei deliverable di stima e di Piano di lavoro, corredati dai razionali per la determinazione dei tempi e dei costi – sulla base dei modelli e KPI di capacità produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica - l’Amministrazione procede con le verifiche e validazione al fine autorizzare la prosecuzione delle attività”. Con riferimento ai “modelli e KPI di capacità produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica", si chiede di chiarire se debbano essere descritte in offerta tecnica tali informazioni.
Risposta n. 167
Si veda la risposta alla Domanda n. 139.
Domanda n. 168
Rif. Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 - § 3.1 pag. 10
Nel caso di dimensionamento in FP, si chiede di confermare che l’unico metodo valido per la misurazione è quello indicato da IFPUG 4.3.1.
Risposta n. 168
Si conferma.
Domanda n. 169
RIF. ALLEGATO 12 CAPITOLATO TECNICO GENERALE - 6.2 Adesione ai lotti dell’Accordo Quadro – pag. 16
Il Capitolato riporta “Ai fini di cui sopra occorre tenere conto che qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun lotto, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un singolo Contratto Esecutivo perfezionato comporti, nell’ambito di una tranche, il superamento della quota massima disponibile per singolo aggiudicatario fino a un massimo del 20% della quota stessa, il relativo Piano dei Fabbisogni potrà essere accettato e costituirà l’ultimo Contratto Esecutivo affidato a detto aggiudicatario di cui a tale quota. Ciò potrà comportare un superamento del valore massimo della singola tranche e dell’Accordo Quadro”
Nel caso in cui il primo aggiudicatario superi la propria quota massima disponibile per singola tranche del 20% si chiede confermare che tale eventuale superamento fino al massimo del 20% della quota massima disponibile per singolo aggiudicatario verrà consentita anche a tutti i successivi aggiudicatari.
Risposta n. 169
Come stabilito nella citata previsione del Capitolato Tecnico Generale, il superamento della quota massima disponibile in ciascuna tranche fino ad un massimo del 20% della quota medesima, ivi disciplinato, riguarda ciascun singolo aggiudicatario. In ogni caso tale sforamento sarà applicato solamente ove si verificasse l’effettiva necessità in relazione alla quota dello specifico aggiudicatario coinvolto.
Domanda n. 170
RIF. ALLEGATO 12 CAPITOLATO TECNICO GENERALE– 6.5 RESPONSABILITA’ DEI FORNITORI – pag 23
Relativamente agli obblighi del fornitore verso gli Organismi di Xxxxxxxxxxxxx e Controllo si chiede di confermare che tutti gli obblighi elencati si riferiscono ad entrambi i lotti. In particolare si chiede se gli obblighi previsti ai punti T2 ed S1 siano riferiti ai fornitori del Lotto 1.
Risposta n. 170
Si conferma che gli obblighi elencati al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico Generale si riferiscono ad entrambi i lotti.
Domanda n. 171
RIF. ALLEGATO 12 CAPITOLATO TECNICO GENERALE - 8.1 Portale della fornitura – pag. 29
1- Si chiede di confermare che nella determinazione dei costi di commessa ciascun fornitore dovrà prevedere in aggiunta ai costi di sviluppo, gestione e aggiornamento del proprio portale di fornitura anche i medesimi costi per “l’area di accesso” a tutti i portali realizzati dai fornitori che deve essere realizzata dal fornitore classificato primo in graduatoria.
2- In riferimento al fornitore primo classificato in graduatoria il capitolato riporta “Resta inteso che la responsabilità circa la completezza e correttezza dei dati originari rimarrà in capo a ciascun Fornitore, mentre la responsabilità circa la correttezza di ogni rielaborazione degli stessi operata a cura del primo classificato e pubblicati nella suddetta area rimarrà in capo a quest’ultimo”. Si chiede quindi se è corretta la presupposizione che il fornitore primo aggiudicatario avrà accesso ai dati di dettaglio contenuti nelle 4 aree del portale della fornitura messo a disposizione da ciascun fornitore (Area Informativa, Area Project Management, Area Collaborazione e Monitoraggio, Area Osservatori)
Risposta n. 171
Relativamente al primo punto si conferma.
Relativamente al secondo punto si ribadisce quanto previsto nel Capitolato Tecnico Generale al paragrafo 8.1 (Tale “Area di accesso” dovrà contenere anche una sezione dedicata alla reportistica dell’AQ per la pubblicazione di report di sintesi e di dettaglio relativi all’andamento dell’AQ, elaborati da ciascun Fornitore, dalla Consip e/o dagli Organismi di coordinamento e controllo. Resta inteso che la responsabilità circa la completezza e correttezza dei dati originari rimarrà in capo a ciascun Fornitore, mentre la responsabilità circa la correttezza di ogni rielaborazione degli stessi operata a cura del primo classificato e pubblicati nella suddetta area rimarrà in capo a quest’ultimo.
Ciascun Fornitore aggiudicatario sarà altresì tenuto a prestare la massima collaborazione, nei confronti del primo classificato, nel fornire ogni dato, informazione e supporto tecnico, ai fini dello sviluppo e gestione della suddetta area.) Pertanto i dati da pubblicare nell’area di accesso dovranno essere comunicati al primo aggiudicatario mediante i report di sintesi e dettaglio che saranno trasmessi dai vari fornitori, dalla Consip e/o dagli Organismi di coordinamento e controllo.
Domanda n. 172
Documento: ID 2483 – Capitolato d'Oneri
Paragrafo/Pagina: 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - pag. 19
Testo:
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:
b1) Per il Lotto 1 – Servizi applicativi: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 160.000.000, IVA esclusa.
Il settore di attività è quello dei servizi realizzativi, servizi di manutenzione, servizi di supporto tecnico-specialistico e servizi di gestione del portafoglio applicativo; si precisa che:
- per servizi realizzativi si intendono i seguenti servizi: servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software o servizio di migrazione applicativa o servizio di configurazione e personalizzazione di soluzioni software o servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software in co-working con l’Amministrazione;
- per servizi di manutenzione si intendono i seguenti servizi: servizi di manutenzione adeguativa o correttiva. Domanda: si chiede di confermare che il Fatturato specifico medio annuo possa essere relativo anche ai servizi accessori in quanto sono ricompresi nell’oggetto del lotto 1 e che eventualmente tale fatturato concorra al raggiungimento del requisito dei 160.000.000 € per una quota massima del 20% proporzionalmente a quanto indicato nei documenti di gara rispetto ai servizi base.
Risposta n. 172
Non si conferma. Il settore di attività è quello riportato al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Xxxxx.
Domanda n. 173
Documento: ID 2483 – Capitolato d'Oneri
Paragrafo/Pagina: 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - pag. 19
Testo:
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:
b1) Per il Lotto 1 – Servizi applicativi: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 160.000.000, IVA esclusa.
Il settore di attività è quello dei servizi realizzativi, servizi di manutenzione, servizi di supporto tecnico-specialistico e servizi di gestione del portafoglio applicativo; si precisa che:
- per servizi realizzativi si intendono i seguenti servizi: servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software o servizio di migrazione applicativa o servizio di configurazione e personalizzazione di soluzioni software o servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software in co-working con l’Amministrazione;
- per servizi di manutenzione si intendono i seguenti servizi: servizi di manutenzione adeguativa o correttiva. Domanda: si chiede di confermare che il Fatturato specifico medio annuo possa essere relativo anche a Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) e a Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) che sono compresi nei servizi base e che costituiscono oltre il 40% della base d’asta.
Risposta n. 173
Si conferma, in quanto il Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) rientra nell’ambito dei servizi di supporto tecnico-specialistico e il Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) rientra nell’ambito dei servizi di gestione del portafoglio applicativo.
Tuttavia si precisa che il fatturato specifico richiesto per il lotto 1, come precisato al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri, dovrà riguardare, anche in minima parte, tutti i seguenti servizi: servizi realizzativi, servizi di manutenzione, servizi di supporto tecnico-specialistico e servizi di gestione del portafoglio applicativo.
Domanda n. 174
Documento: ID 2483 - Allegato 5 - Schema di offerta tecnica Paragrafo/Pagina: pag.2/14 Testo:
A pag. 2 lo schema di offerta tecnica riporta quanto segue:
[...]
b. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati:
- l’indice;
- l’eventuale copertina;
- la sezione A “Premessa”,
- la sezione B “Presentazione e Descrizione Offerente”;
- la sezione C “Dichiarazione di impegno”;
- la sezione D “Dichiarazione relativa alle finalità di cui ai criteri 16 e 17 del Lotto 1 e 16 del Lotto 2”;
- la sezione F “Tabella riepilogativa degli elementi migliorativi”;
- la sezione G “Documentazione coperta da riservatezza”. Domanda:
Lo schema di offerta tecnica a pag. 4 afferma che lo schema di risposta deve prevedere varie sezioni. In particolare, la sezione D richiede la Dichiarazione relativa alle finalità di cui ai criteri 16 e 17 del Lotto 1 e 16 del Lotto 2.
La sezione E. PROPOSTA TECNICO ORGANIZZATIVA prevede comunque la riposta ai criteri 16 e 17 già considerati nella precedente sezione D.
Si chiede di confermare che ai fini della valutazione dei criteri 16 e 17 sia sufficiente inserire la dichiarazione completa nella sezione D e riportare un rimando a tale dichiarazione nella sezione E.
Risposta n. 174
Non si conferma. Le dichiarazioni richiamate sono diverse. Infatti la dichiarazione richiesta nella sezione D ha portata più generale e riguarda la percentuale dei servizi (in coerenza con quanto indicato nella documentazione amministrativa) che sarà eseguita dai singoli operatori economici facenti parte di RTI, consorzi, ecc., mentre le dichiarazioni richieste nella sezione E per i criteri 16 di entrambi i lotti e per il criterio 17 del lotto 1, sono specificamente riferite ai contenuti dei criteri medesimi.
Domanda n. 175
Documento: Capitolato D’Oneri Paragrafo/Pagina: Paragrafo 4 pagina 12 Testo:
La Tabella n. 3A indica per la voce di offerta n° 52 relativa alla “Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Accessori Contact Center e Help Desk” il prezzo unitario pari a € 190,00.
Domanda: Poiché nella tabella n 3A nelle righe 1-27 sono riportate le tariffe di tutti i profili professionali previsti per l’erogazione dei servizi e nessuna tariffa è inferiore a € 200,00, si chiede chiarire quale sia il criterio con cui è stato determinato il valore di € 190,00 per la tariffa omnicomprensiva 1 Giorno/Team Ottimale - Servizi Accessori - Contact Center e Help Desk.
Risposta n. 175
Posto che il quesito non è chiaro, come previsto al paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri le “basi d’asta unitarie sono state determinate tenendo in considerazione l’analisi dei dati di offerta dei fornitori in gare di aggregazione in ambito nazionale per profili professionali IT impiegati nei servizi di Application Management a giorni persona e le tariffe unitarie di servizio a corpo per i servizi applicativi erogati in modalità progettuale, presso la sede dell’impresa”.
Pertanto con specifico riferimento al valore della tariffa omnicomprensiva 1 Giorno/Team Ottimale - Servizi Accessori - Contact Center e Help Desk, si precisa che lo stesso è stato determinato sulla base dell’analisi sopra indicata, contestualizzata rispetto allo specifico servizio e, in particolare, tenendo conto delle modalità di erogazione del servizio, ivi compresa la peculiare metrica del Team ottimale che consente al fornitore di organizzare il proprio team di lavoro con il solo vincolo di rispettare la presenza dei profili professionali appositamente indicati per lo specifico servizio nel Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto di riferimento. Ciascun concorrente, nel formulare offerta, dovrà comunque tenere conto di quanto previsto dall’art 97, comma 5 lett. d), del D.Lgs. 50/0216.
Domanda n. 176
Documento: Allegato 5A - Schede di business case
Paragrafo/Pagina: § 2.2 BUSINESS CASE N.2 – INTEGRAZIONE CON PIATTAFORME ABILITANTI, Pag. 4
Testo: Il contesto di riferimento del BC n. 2 prevede:
“[...]
A tale scopo viene individuato un percorso di riuso ed evoluzione di una soluzione con architettura a microservizi presente all’interno del catalogo di Developers Italia, contribuendo all’evoluzione del progetto principale o rilasciandone una variante.”
Domanda: Xx chiede di confermare che il percorso di evoluzione della soluzione presente all’interno del catalogo di Developers Italia dovrà prevedere l'evoluzione da una struttura monolitica, e quindi non necessariamente di partenza a microservizi, verso un'architettura a microservizi.
Risposta n. 176
Non si conferma. Si vedano altresì la risposta alla Domanda n. 54 e alla Domanda n. 93.
Domanda n. 177
Documento: “Capitolato d’Oneri”
Paragrafo/Pagina: “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” Lotto 1 - pag. 40.
Testo:
Nel testo del criterio 10 si riporta: “Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione non sarà dipendente dal numero di esperienze indicate, [...]”.
Domanda: si richiede di confermare che nel caso in cui il concorrente intenda descrivere una sola esperienza, in quanto di particolare interesse per il contesto della gara, ed in considerazione della frase sopra riportata, questa possa superare
la lunghezza di una pagina, non eccedendo comunque il limite massimo di due pagine, raggiungibile nel caso in cui vengano riportate due esperienze.
Risposta n. 177
Non si conferma.
Domanda n. 178
Documento: “Capitolato d’Oneri”
Paragrafo/Pagina: “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” Lotto 1 pagg. 40-41.
Testo:
Nel testo del criterio 12 si riporta: “Il concorrente potrà descrivere la medesima esperienza per ciascuno dei punti a) e/o b), fermi restando i limiti quantitativi (massimo 2 esperienze e massimo 1 per tipologia) sopra descritti.”
Domanda: si richiede di confermare che nel caso in cui il concorrente ritenga di descrivere una sola esperienza, nella
quale sia stata applicata sia la strategia di Re-architect che quella di Re-platform, al fine di migliorare l’esposizione della stessa, questa possa essere descritta in un’unica scheda e che questa possa superare la lunghezza di una pagina, non eccedendo comunque il limite massimo di due pagine, raggiungibile nel caso in cui vengano riportate due esperienze.
Risposta n. 178
Non si conferma.
Domanda n. 179
Documento: “Capitolato d’Oneri”
Paragrafo/Pagina: “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” Lotto 1 pag. 41.
Testo:
Nel testo del criterio 16 si riporta: “Si precisa che la percentuale è calcolata sul totale di tutte le risorse che hanno ricoperto ruoli dirigenziali/apicali durante il periodo di riferimento indicato e che per ruoli dirigenziali/apicali si deve fare riferimento all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001.”
Domanda: poiché il comma cui si fa riferimento, alla lettera a) recita: “da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;” si richiede di confermare che ai fini dell’attribuzione del punteggio possano essere considerate anche persone che non sono formalmente inquadrate con qualifica dirigenziale, ma svolgono un’attività rientrante nel novero di quelle descritte nel suddetto comma a) (ad esempio capo struttura con autonomia finanziaria, capacità di gestione e controllo e risorse a riporto).
Risposta n. 179
Si conferma che, come previsto nella citata previsione normativa, il riferimento si intende anche a “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”.
Domanda n. 180
Documento: “Capitolato d’Oneri”
Paragrafo/Pagina: “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” Lotto 1 pag. 42.
Testo:
Nel testo del criterio 16 si riporta: “Ai fini della verifica del rispetto delle percentuali sopra riportate, sarà necessario fornire in sede di stipula una Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla comprova, come meglio precisato al successivo paragrafo 21.”
Domanda: poiché il paragrafo 21 è relativo a “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” si chiede di confermare che il riferimento allo stesso è un refuso e che si deve far riferimento al paragrafo 22 VERIFICA DOCUMENTALE. Inoltre, poiché nel paragrafo 22 non viene esplicitato, si richiede di specificare a quale altra ulteriore documentazione utile alla comprova si faccia riferimento.
Risposta n. 180
Si veda la risposta alla Domanda n. 56.
Domanda n. 181
Documento: “Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale – Lotto 1”
Paragrafo/Pagina: “3.2 Servizio di Migrazione Applicativa al Cloud (MI)” - Re-platform o Trasferimento di piattaforma - pag. 14
Testo:
Nella descrizione del servizio si riporta: “Il fornitore deve individuare, definire e progettare gli interventi necessari ai vari livelli dell’architettura applicativa, al fine di sostituire una o più componenti con equivalenti servizi gestiti dal Cloud Service Provider, modificando il codice sorgente nelle parti di interfacciamento sulla base della conoscenza derivata dalla documentazione disponibile nonché dal supporto delle strutture interne all’Amministrazione.”
Domanda: nei Presupposti per l’Attivazione del servizio e nella Descrizione del Servizio a Pag. 13 dello stesso paragrafo si fa riferimento al “Cloud Enablement Kit” AgID e in particolare “Manuale di abilitazione al cloud” che riporta (Par. 4.1.5 Trasferimento di piattaforma o Re-platform – pag. 47 del Manuale), la seguente descrizione per la strategia di Re- Platform: “La strategia di Re-platform oltre a trasferire un applicativo sul cloud come nel re-host, sostituisce nel processo di migrazione alcune componenti per meglio sfruttare le specificità della piattaforma di destinazione.”
Si richiede di confermare se le attività di re-host (detto anche Lift & Shift) siano da ritenersi escluse dal perimetro della presente fornitura, in quanto le stesse sono oggetto di altri Accordi Quadro/Convenzioni Consip (Es. AQ Public Cloud Iaas e Paas – Lotti 7-11).
In caso di mancata conferma si richiede di specificare se le attività di re-host ricadono nel Servizio di Migrazione Applicativa al Cloud o in altri servizi (ad Es. nel Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT).
Risposta n. 181
Si conferma. Come descritto nell’ambito del Servizio di Migrazione Applicativa al Cloud le strategie che non implicano interventi applicativi, come appunto la strategia di re-host citata nel quesito, non sono oggetto del presente AQ in quanto di pertinenza della iniziativa Id 2213 “Public Cloud”.
Domanda n. 182
Documento: Capitolato d’Oneri
Paragrafo/Pagina: 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – pag. 38
Testo: Il criterio 01B indica che “Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione si baserà sull’adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte in termini di flessibilità e grado di copertura tematica, tecnologica e funzionale, anche in presenza di un numero elevato di ordinativi.”
Domanda: Si chiede di confermare che per “copertura funzionale” si intende la capacità di comprendere e tradurre le esigenze utente in funzionalità del sistema utilizzando specifiche abilità, competenze, tecniche, metodologie correlando agli ambiti ICT quali, ad esempio, sistemi documentali, protocollo informatico, Amministrazione Finanza e Controllo, Acquisti Risorse, etc. In caso contrario si chiede di chiarire con esempi quali siano gli ambiti ICT di riferimento.
Risposta n. 182
Con riferimento al criterio 01B per entrambi i lotti, per copertura funzionale si intende la capacità e competenza del gruppo di lavoro di comprendere e tradurre le esigenze utente in funzionalità applicative utilizzando le specifiche conoscenze e abilità in ambito ICT indicate nei profili professionali previsti per l’erogazione dei servizi nell’ambito dei processi e delle procedure di funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Domanda n. 183
Documento: Capitolato d’oneri
Paragrafo/Pagina: § 17.1 Criteri di valutazione della offerta tecnica pag 38 Testo: Criterio 01A
Domanda: Si chiede di chiarire se ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione si baserà anche sulle modalità di interazione, oltre che sulle procedure di coordinamento, in modo analogo a quanto previsto per lo stesso criterio nel Lotto 2.
Risposta n. 183
Non si conferma.
Domanda n. 184
Documento: Capitolato d’Oneri Paragrafo/Pagina: § 9 Subappalto – pag. 23 Testo:
Il Capitolato d’Oneri indica che “Il concorrente indica nel DGUE le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto.”
Domanda:
Nell’ambito della percentuale di quota di subappalto che il RTI indicherà nel DGUE, si chiede di confermare che tale quota percentuale si riferisca all’importo complessivo di ciascun lotto dell’AQ e non sul singolo contratto esecutivo.
Risposta n. 184
La quota massima indicata per il subappalto dovrà essere rispettata solamente a livello di Accordo Quadro.
Domanda n. 185
Documento: Capitolato d’Oneri § 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Paragrafo/Pagina: § 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – pag. 19
Domanda: Con riferimento alla comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, ove la documentazione da fornire fosse troppo voluminosa per essere trasmessa con il Sistema Telematico, si richiede di confermare la possibilità di poter trasmettere detta documentazione su supporto informatico adeguatamente protetto, con altri mezzi appropriati (esempio consegna a mano o a mezzo corriere). Si richiede inoltre di confermare che il concorrente possa indicare detta diversa modalità di consegna sul Sistema telematico.
Risposta n. 185
Qualora la documentazione a comprova dei requisiti speciali fosse troppo voluminosa, la stessa potrà essere trasmessa anche mediante più invii.
Domanda n. 186
Documento: Profili professionali
Paragrafo/Pagina: 6. DEVSECOPS EXPERT Pagina 17 Testo:
“Ciascun DevSecOp Expert deve possedere almeno una delle seguenti certificazioni in ambito devops:
- EXIN DevOps Professional;
- DevOps Institute Continuous Delivery Architecture;
- DevOps Institute Certified Agile Service Manager;” Domanda:
In relazione al profilo professionale DEVSECOPS EXPERT, si richiede se possono essere considerabili equivalenti a quelle richieste in ambito DevOps le seguenti certificazioni:
- AWS Certified DevOps Engineer
- Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert
- Professional Cloud DevOps Engineer (Google)
Risposta n. 186
Non si conferma. Infatti, come previsto nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale relativo al lotto 1 “per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita”, mentre nel caso di specie le certificazioni riportate nel quesito, essendo riferite a specifici vendor, non possono ritenersi assimilabili a quelle richieste in termini di obiettivi e contenuti.
Domanda n. 187
Documento: Capitolato D’Oneri Paragrafo/Pagina: Paragrafo 4 pagina 11 Testo:
Tabella n. 3A relativa alle voci di offerta economica. Domanda:
Con riferimento alle voci di offerta economica riportate alle voci di offerta n. 36, 37, 41 e 42, si chiede di confermare che il canone mensile è relativo a giorni lavorati medi mensili pari a 22.
Risposta n. 187
Xxxxx restando che i servizi dovranno essere erogati nel rispetto degli orari e delle precisazioni indicati nel paragrafo
7.6 del Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, non è detto che i giorni lavorati medi mensili siano sempre e necessariamente 22. In particolare si precisa che ai fini della determinazione del canone, a titolo di mera stima, anche tenuto conto dell’andamento di iniziative analoghe nonché della tipologia di Amministrazioni beneficiarie, è stata considerata una media di 20 giorni lavorativi.
Domanda n. 188
Capitolato Tecnico Generale art. 7.2.1
Con riferimento a quanto disciplinato all'art. 7.2.1 del Capitolato Tecnico Generale, relativamente alla figura del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), si chiede di confermare che sia sufficiente la nomina di un Dirigente aziendale da parte del Fornitore sebbene formalmente privo di appositi poteri di firma.
Risposta n. 188
Non si conferma. Come indicato al par. 7.2.1 del Capitolato Tecnico Generale “Il RUAC dell’Accordo Quadro, inoltre, dovrà avere una qualifica dirigenziale, con appositi poteri di firma tali da impegnare l’impresa/RTI/Consorzio nei confronti della Consip S.p.A.”. Parimenti “Il RUAC del singolo Contratto Esecutivo dovrà disporre di poteri di firma tali da impegnare in maniera esecutiva l’impresa/RTI/Consorzio nei confronti delle Amministrazioni”.
Domanda n. 189
CAPITOLATO D'ONERI - 9 SUBAPPALTO
Si chiede di confermare che il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
Risposta n. 189
Non si conferma. Successivamente alle sentenze menzionate nel quesito, i commi 2 e 14 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 sono stati modificati dall’art. 49 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021. La lex specialis di gara è in linea con le citate previsioni normative, nella versione vigente al momento della pubblicazione del bando di gara.
Domanda n. 190
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - 26 SUBAPPALTO Si chiede di confermare che in virtù delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non sia necessario indicare la quota di subappalto.
Risposta n. 190
Si vedano le risposte alla Domanda n. 35, alla Domanda n. 149, alla Domanda n. 189 e alla Domanda n. 205.
Domanda n. 191
CAPITOLATO TECNICO GENERALE - pag. 18 - 6.3.2 PIANO OPERATIVO
Ai sensi di quanto previsto all’art. 6.3.2. del Capitolato Tecnico, in virtù del quale unitamente al Piano Operativo dovrà essere trasmessa all’Amministrazione "generalità e codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i di cui al paragrafo 24.1, lett. b), del Capitolato d’Xxxxx", si chiede di confermare che adempimento non sia
dovuto in questa fase, stante l'assenza di un obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto esecutivo in virtù di quanto disciplinato dall'art. 6.3.1 del Capitolato Tecnico.
Risposta n. 191
Non si conferma. Come previsto al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale, tale adempimento non è dovuto esclusivamente nel caso in cui i dati richiamati nel quesito siano già stati pubblicati alla stipula dell’Accordo Quadro. Si veda altresì la risposta alla Domanda n. 26.
Domanda n. 192
Garanzia definitiva del Contratto Esecutivo
"Si chiede di confermare che la Garanzia definitiva del Contratto Esecutivo debba essere emessa in favore dall'Aministrazione. Quanto sopra considerato che
1) la Garanzia prestata in favore di Consip ""copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti Esecutivi di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico Generale""
2) Il Piano Operativo è una offerta presentata dal Fornitore che diventa vincolante per le parti solo solo al momento dell'accettazione del Piano da parte dell'Amministrazione (Aggiudicazione)."
Risposta n. 192
Fermo restando che la garanzia definitiva relativa ai contratti esecutivi deve essere emessa in favore della specifica Amministrazione, si vedano le risposte alla Domanda n. 26 e alla Domanda n. 32.
Domanda n. 193
ID 2483 – Appendice 1 al CTS del Lotto 1 - Profili Professionali- CertificazionI
Si chiede di confermare che nei profili con più certificazioni richieste, come quello del Project Manager, i requisiti relativi alle Certificazioni e alle competenze su quel profilo si intenderanno soddisfatti se le certificazioni sono possedute da un insieme di più persone che nel complesso sono rappresentate da quel profilo.
Risposta n. 193
Nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, in corrispondenza di ciascun profilo professionale sono riportate le specifiche regole con cui le certificazioni devono essere possedute dalle risorse corrispondenti al profilo. Tali regole costituiscono requisito minimo delle prestazioni.
Volendosi poi soffermare sulla specifica regola, prevista dell’Appendice citata, per il profilo di Project Manager, tale regola recita: “Ciascun Project Manager deve possedere almeno una certificazione per ognuno dei seguenti gruppi:
• Project Management: PRINCE2®, PMI/PMP, IPMA, ISIPM;
• Agile Project Management: AgilePM®, Scrum Master;
• IT Management Framework: ITIL 4, COBIT 2019;
• Certificazione IFPUG CFPS v4.3.1 per i progetti misurati in Punti Funzione”.
Pertanto, tale regola va letta nel senso che, ciascuna risorsa professionale con profilo di Project Manager dovrà avere almeno una certificazione per ciascuno dei gruppi (Project Management, Agile Project Management, IT Management Framework, Certificazione IFPUG CFPS v4.3.1 per i progetti misurati in Punti Funzione) indicati nei bullet point, a scelta tra quelle riportate dopo l’indicazione del gruppo (es. PRINCE2®).
Domanda n. 194
Capitolato d'Oneri - 21/64 - Par. 7.5
"In riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.5 del Capitolato d'Oneri - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE (“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al par. 7.2 lett. b1) (per il lotto 1) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Fermo restando quanto sopra precisato in merito alle modalità con cui devono essere posseduti i requisiti nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, si precisa che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerate.”) Si chiede di confermare che non ci debba essere corrispondenza tra le % di esecuzione dei servizi delle Società facenti parte dell'RTI ed il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria."
Risposta n. 194
Si conferma e si veda la prima rettifica al Capitolato d’Xxxxx.
Domanda n. 195
Capitolato D'Oneri- 19/64 Par.7.2
In riferimento a quanto indicato al Par.7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Capitolato d'Oneri - Pag.19/64 - Comprova - si chiede di confermare che , qualora i clienti privati non rilascino dichiarazioni/certificati ed i relativi contratti abbiano stringenti clausole di confidenzialità, si possa dimostrare il possesso del requisito fornendo copia delle fatture contenenti tutte le informazioni necessarie a comprovare il requisito dichiarato e oscurando il nominativo dei clienti.
Risposta n. 195
È possibile oscurare i nominativi dei clienti, sempre che il documento sia sufficientemente chiaro nel comprovare il requisito richiesto.
Domanda n. 196
Capitolato D'Oneri - 12/64 - Par. 4 - Tabella 3A - N. 52
Il prezzo unitario a base d'asta per la "Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Accessori – Contact Center e Help Desk" risulta inferiore al più basso prezzo unitario a base d'asta dei profili professionali che lo compongono (rif. Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale - Lotto 1 , Par. 3.8 - Tabella 3.15 Composizione Team medio Contact Center e Help Desk). Si chiede di confermare la correttezza dei valori.
Risposta n. 196
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 175.
Domanda n. 197
Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1- 49-50- Cap. 6.1
Si chiede di confermare che le durate di un mese e di due mesi previste, rispettivamente, per il subentro standard e per il subentro complesso, non includano il tempo necessario a effettuare il Set-up.
Risposta n. 197
Non si conferma. Si veda la risposta alla Domanda n. 79.
Domanda n. 198
Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – 48 - Cap. 6
Si chiede di conoscere la durata massima prevista per l'esecuzione del Set-up.
Risposta n. 198
Come previsto al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico Speciale relativo al Lotto 1 “Tutte le attività di Set-up dovranno essere sempre eseguite dal Fornitore e dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla stipula del contratto ed eseguite secondo le tempistiche concordate con l’Amministrazione nel Piano di SET-UP e Subentro”. Resta fermo quanto eventualmente offerto nell’ambito dell’Offerta Tecnica del Fornitore. Si veda altresì la risposta alla Domanda n. 79.
Domanda n. 199
Allegato 13A - Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 – 51 - Cap. 6.3
Si chiede di conoscere la durata massima prevista per l'attività di trasferimento di know-how a fine fornitura.
Risposta n. 199
Le tempistiche sono quelle che saranno indicate nel Piano di Trasferimento del Know How che sarà approvato dall’Amministrazione propedeuticamente all’avvio delle attività. Resta fermo quanto eventualmente offerto nell’ambito dell’Offerta Tecnica del Fornitore.
Domanda n. 200
Allegato 5A - Schede Business Case- 2 - Struttura schede business case
Si chiede di confermare che la struttura delle schede Business Case possa essere realizzata tramite sotto paragrafi anziché in forma tabellare, rispettando la struttura logica degli elementi richiesti.
Risposta n. 200
Si veda la risposta alla Domanda n. 122.
Domanda n. 201
Capitolato D'Oneri – 23 - Par. 9 – Subappalto
Si chiede di confermare che sia sufficiente, in caso di ricorso al subappalto, indicare nella parte II, sezione D, del DGUE la sola attività principale ad esempio per il Lotto 1 'servizi applicativi e accessori' CPV 72000000-5.
Risposta n. 201
Si conferma che, se il concorrente intende affidare in subappalto quota parte di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro, potrà riportare la dicitura riportata a titolo esemplificativo nel quesito. Si veda in ogni caso la risposta alla Domanda n. 149.
Domanda n. 202
Capitolato D'Oneri – 23 - Par. 9 – Subappalto
"In caso di risposta negativa alla domanda precedente, si chiede di confermare che sia corretto inserire, in caso di ricorso al subappalto, nella parte II, sezione D, del DGUE, ai fini della partecipazione del Lotto 1, una o più delle seguenti attività:
• Servizi realizzativi
• Servizi di manutenzione
• Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS)
• Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)"
Risposta n. 202
Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 201. In particolare, il concorrente dovrà indicare le attività che intende subappaltare, tra quelle previste nell’Accordo Quadro relativo al lotto di partecipazione.
Domanda n. 203
Capitolato d'Oneri - Paragrafo 7.2
Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.2. lettera b1 del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5 del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, fermo restando il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria da parte della mandataria in misura maggioritaria, tale requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso e che non sia quindi prevista una quota minima di fatturato in capo alle Mandanti.
Risposta n. 203
Si conferma che il requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso, ma si veda altresì la prima rettifica al Capitolato d’Oneri.
Domanda n. 204
Capitolato d'Oneri - Paragrafo 7.3
Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.3 c1) del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5. del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, il requisito di capacità tecnica e professionale debba essere posseduto da ciascuna azienda del suddetto RTI.
Risposta n. 204
Come previsto al paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri tale requisito deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i. Si rammenta altresì che la struttura della gara prevede la partecipazione di RTI orizzontali, fermo restando quanto previsto al medesimo paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri (“la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”).
Domanda n. 205
Capitolato d'Oneri - art. 9
Considerando che in virtù del DL 77/2021, come convertito in Legge 29 Luglio 2021 n. 108, con decorrenza dal 1 novembre 2021, non è più operante il limite del 50% della quota di subappalto, si chiede conferma che, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, sia possibile indicare in offerta qualsivoglia percentuale purché la stessa sia inferiore al 100%.
Risposta n. 205
Si conferma e si veda la risposta alla Domanda n. 35.
Domanda n. 206
Capitolato Tecnico - art. 6.3.2
Ai sensi di quanto previsto all’art. 6.3.2. del Capitolato Tecnico, in virtù del quale unitamente al Piano Operativo dovrà essere trasmessa all’Amministrazione la garanzia definitiva relativa al contratto Esecutivo, si chiede di confermare che tale garanzia dovrà essere emessa e consegnata dal Fornitore solo ed esclusivamente dopo l'accettazione del Piano Operativo da parte della Amministrazione, stante l'assenza di un obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto esecutivo in virtù di quanto disciplinato dall'art. 6.3.1 del Capitolato Tecnico.
Risposta n. 206
Si vedano le risposte alla Domanda n. 26 e alla Domanda n. 32.
Domanda n. 207
Capitolato d'Oneri - paragrafo 6 pagina 18
Si chiede di confermare che, con riferimento ai requisiti generali di cui al paragrafo 6, pag. 18 del capitolato d’oneri, l’impegno per il concorrente, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile ed una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile si riferisca solo alle assunzioni successive alla stipula dell’Accordo Quadro, laddove ciò si renda necessario per l’erogazione dei servizi a favore della Stazione Appaltante e che tale impegno vada inserito in offerta tecnica.
Risposta n. 207
Si conferma che l’impegno è limitato alle nuove eventuali assunzioni necessarie all'esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e che lo stesso deve essere inserito nell’offerta tecnica. A tal fine si veda la sezione “C” dell’Allegato 5 – Schema di Offerta Tecnica, dove è riportato il testo della dichiarazione di impegno.
Domanda n. 208
Schema di Accordo Quadro - art. 5 commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro.
In considerazione di quanto disposto dal Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) convertito in Legge 28 Marzo 2022 n. 25, che ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara, di una clausola di revisione dei prezzi, per variazioni superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta al fine di ridurre gli aumenti inflattivi che hanno interessato diversi settori merceologici, si chiede di
confermare che il riferimento alle variazioni superiori al 10% riportato all’art. 5, commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro sia un mero refuso e che in realtà la soglia di riferimento correttamente applicabile sia il 5% come previsto dalla citata normativa.
Risposta n. 208
Non si tratta di un refuso. Il comma 3, dell’art. 29, del D.L. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che effettivamente menziona una soglia del 5%, si riferisce in realtà alla lettera b), del precedente comma 1, che riguarda esclusivamente i contratti relativi ai lavori e non è quindi pertinente con la presente iniziativa.
Domanda n. 209
Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 7.2 lett. b) del Capitolato d’Oneri REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:
b1) Per il Lotto 1 – Servizi applicativi: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 160.000.000, IVA esclusa.
Il settore di attività è quello dei servizi realizzativi, servizi di manutenzione, servizi di supporto tecnico-specialistico e servizi di gestione del portafoglio applicativo; si precisa che:
- per servizi realizzativi si intendono i seguenti servizi: servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software o servizio di migrazione applicativa o servizio di configurazione e personalizzazione di soluzioni software o servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software in co-working con l’Amministrazione;
- per servizi di manutenzione si intendono i seguenti servizi: servizi di manutenzione adeguativa o correttiva. Si prega di confermare:
- che il requisito di Fatturato specifico medio annuo si possa considerare soddisfatto anche attraverso la presentazione di fatturato relativo ai servizi accessori, per una quota al massimo del 20% del fatturato specifico totale presentato, in conformità con il peso percentuale di tali servizi rispetto ai servizi base compresi nel lotto 1.
- che il Fatturato specifico medio annuo possa essere relativo anche a Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) e a Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA), in quanto tali servizi sono previsti all’interno della documentazione di gara tra i servizi base, costituendo più del 40% della base d’asta.
Risposta n. 209
Si vedano le risposte alla Domanda n. 172 e alla Domanda n. 173.
Domanda n. 210
Con riferimento a quanto indicato nel documento Allegato 5 - Schema di offerta tecnica, all’interno della sezione E. PROPOSTA TECNICO ORGANIZZATIVA sono stati inclusi i criteri 16 e 17 che sono però risultano già inseriti nella precedente sezione D. Si chiede di confermare, ai fini della valutazione dei criteri 16 e 17,
la possibilità di inserire tali criteri solamente nella sezione D, richiamandoli poi nella sezione E.
Risposta n. 210
Si veda la risposta alla Domanda n. 174.
Domanda n. 211
Con riferimento a quanto indicato all’interno del documento Allegato 5A - Schede di business case, paragrafo 2.2, si prega di confermare che la soluzione individuata su Developers Italia non debba necessariamente essere sviluppata a microservizi.
Risposta n. 211
Si veda la risposta alla Domanda n. 176.
Domanda n. 212
Con riferimento al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” per il Lotto n.1, si chiede conferma che sia possibile descrivere una sola esperienza ritenuta di particolare interesse, superando la lunghezza di una pagina.
Inoltre si chiede conferma che nel caso in cui il concorrente ritenga, come detto, di descrivere una sola esperienza, nella quale sia stata applicata sia la strategia di Re-architect che quella di Re-platform, questa possa essere descritta utilizzando il limite massimo di due pagine, come previsto per l’ipotesi in cui si descrivano due esperienze.
Risposta n. 212
Non si conferma. Si vedano le risposte alla Domanda n. 177 e alla Domanda n. 178.
Domanda n. 213
Per quanto concerne il criterio n. 16 dei CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Lotto 1, ove è precisato che “la percentuale è calcolata sul totale di tutte le risorse che hanno ricoperto ruoli dirigenziali/apicali durante il periodo di riferimento indicato e che per ruoli dirigenziali/apicali si deve fare riferimento all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001”, poiché quest’ultimo fa riferimento a “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;” si chiede di confermare che ai fini dell’attribuzione del punteggio possano essere prese in considerazione anche risorse sprovviste della qualifica di dirigente ma che svolgono un’attività assimilabile a quelle descritte dal comma sopracitato.
Risposta n. 213
Si veda la risposta alla Domanda n. 179.
Domanda n. 214
Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato d’Xxxxx, paragrafo “17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ” Lotto 1, ove al criterio 16 è previsto che “Ai fini della verifica del rispetto delle percentuali sopra riportate, sarà necessario fornire in sede di stipula una Dichiarazione sottoscritta dal responsabile delle risorse umane, assieme ad altra ulteriore documentazione utile alla comprova, come meglio precisato al successivo paragrafo 21.”, poiché il paragrafo 21 è relativo a “VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE” si chiede di chiarire se il riferimento al suddetto paragrafo sia un refuso e debba farsi riferimento invece al paragrafo seguente (VERIFICA DOCUMENTALE). Si prega inoltre di specificare cosa si intende per “ulteriore documentazione utile alla comprova”, fornendo possibilmente degli esempi.
Risposta n. 214
Si veda la risposta alla Domanda n. 56.
Domanda n. 215
Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri in relazione al criterio 01B “Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione si baserà sull’adeguatezza ed efficacia delle soluzioni proposte in termini di flessibilità e grado di copertura tematica, tecnologica e funzionale, anche in presenza di un numero elevato di ordinativi.”, si chiede conferma che il significato di “copertura funzionale” sia inteso quale capacità di tradurre i requisiti utente in funzione delle specifiche.
Risposta n. 215
Si veda la risposta alla Domanda n. 182.
Domanda n. 216
Per quanto riguarda la quota percentuale massima di subappalto, da indicare nella documentazione all’interno del DGUE, si prega di confermare che la quota si riferisca all’importo complessivo dell’Accordo Quadro, e non si riferisca invece ai contratti esecutivi.
Risposta n. 216
Si veda la risposta alla Domanda n. 184.
Domanda n. 217
Con riferimento alle modalità di comprova dei requisiti di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA), si richiede se, nel caso in cui la documentazione da trasmettere risulti eccessivamente pesante per poter essere trasmessa attraverso il sistema di xxxxxxxxxxxxxxx.xx, si possa trasmettere detta documentazione attraverso altre modalità es. supporto informatico protetto, indicando tale modalità sul sistema.
Risposta n. 217
Si veda la risposta alla Domanda n. 185.
Domanda n. 218
Con riferimento al criterio di valutazione della offerta tecnica n. 01A, si chiede di chiarire se ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia utile descrivere come le strutture organizzative presentate interagiscono tra loro.
Risposta n. 218
Posto che non è chiaro se il quesito si riferisca al lotto 1 o al lotto 2, si faccia in ogni caso riferimento alle indicazioni dettagliate fornite nell’ambito della tabella al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri, in corrispondenza dello specifico criterio.
Domanda n. 219
Con riferimento al profilo professionale DEVSECOPS EXPERT, si richiede conferma che sia possibile presentare certificazioni equivalenti in ambito Devops. In caso affermativo si chiede di esplicitare quali sono le certificazioni equipollenti accettate.
Risposta n. 219
Come espressamente previsto dall’Appendice 1 “Profili Professionali” al Capitolato Tecnico Speciale Lotto 1 è “…ammessa la presentazione di certificazioni equivalenti o superiori rispetto a quelle espressamente indicate in corrispondenza di ciascuna figura professionale nell’ambito del presente documento, anche in caso di certificazioni previste ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. A tal fine, ove non sia diversamente prescritto, per certificazione equivalente di intende una certificazione avente i medesimi obiettivi e contenuti in termini di livello e ambito delle conoscenze/competenze/esperienze e afferenti allo specifico prodotto/tecnologia/linguaggio, ove previsto, della certificazione sostituita”.
Domanda n. 220
In relazione a quanto indicato al punto 11. del modello di Domanda di partecipazione: “In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio ricorra ai requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari delle consorziate non indicate quali esecutrici...”, si prega di confermare che dunque i Consorzi stabili possano ricorrere a requisiti di consorziate non esecutrici al fine di soddisfare il requisito n. 7.2 lett. b) del Capitolato d’Oneri. In caso positivo, si prega di confermare che le consorziate non esecutrici non debbano produrre alcuna documentazione in fase di presentazione dell’offerta.
Risposta n. 220
Con riferimento al primo quesito si precisa che, al paragrafo 7.6 del Capitolato d’Oneri, è previsto espressamente che “I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:[...] per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio”. Quindi si conferma e si precisa altresì che non concorreranno all’applicazione della regola in tema di c.d. RTI sovrabbondanti i requisiti maturati in proprio dalle consorziate non esecutrici di cui il consorzio stabile, pur potendolo fare, dichiari di non volersene avvalere.
Con riferimento al secondo quesito si conferma, ferma restando la necessità di provvedere in sede di comprova alla produzione della documentazione richiesta al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri.
Domanda n. 221
Con riferimento al Capitolato D’Oneri, Paragrafo 4 (pagina 12), ed in particolare alla Tabella n. 3A, Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Servizi Accessori Contact Center e Help Desk, si chiede di confermare che la tariffa posta a base d’asta in relazione all’impiego unitario del Giorno/Team Ottimale - Servizi Accessori - Contact Center e Help Desk pari ad € 190 sia un refuso non potendo la stessa essere inferiore a quella minima prevista per le figure professionali coinvolte il cui valore ammonta ad € 200.
Risposta n. 221
Si veda la risposta alla Domanda n. 175.
Domanda n. 222
Con riferimento al criterio di valutazione n. 16 dell’offerta tecnica del Lotto 2 denominato “quota di donne in ruoli dirigenziali/apicali”, indicato nella pag. 46 del Capitolato d’xxxxx, si chiede di confermare se nei ruoli “apicali” possono
essere ricomprese ruoli di vertice di primi responsabili degli incarichi progettuali dotate di autonomia finanziaria e funzionale con qualifica interna di Manager/Quadro.
Risposta n. 222
Si veda la risposta alla Domanda n. 126.
Domanda n. 223
Con riferimento al criterio di valutazione n. 6 dell’offerta tecnica del Lotto 2 denominato “Modello di design”, indicato nelle pag. 44 del Capitolato d’oneri, si richiede di precisare se per “design collaborativo di soluzioni applicative sottese all’erogazione dei servizi digitali” si intende ricomprendere la fase del processo di demand finalizzata alla individuazione e strutturazione dei requisiti secondo una logica partecipativa oppure la progettazione applicativa delle soluzioni da realizzare nell’ambito dei servizi del Lotto 1.
Risposta n. 223
Si precisa che nel “design collaborativo di soluzioni applicative sottese all’erogazione dei servizi digitali” può essere ricompresa anche la fase del processo di demand finalizzata alla individuazione e strutturazione dei requisiti secondo una logica partecipativa. Si veda a tal fine la risposta alla Domanda n. 63.
In ogni caso non è ricompresa la progettazione tecnica applicativa delle soluzioni da realizzare.
Domanda n. 224
In riferimento all' allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, si chiede di conferme che qualora il pagamento venga reso da una società del RTI (mandataria Mandante) le altre società sono tenute a “non “ compilare il punto 1 pag 1 della predetto Allegato.
Risposta n. 224
Si conferma.
Domanda n. 225
A pag. 4 del Capitolato d’Onero si fa riferimento quali destinatari “le Pubbliche Amministrazioni Centrali, come definite al capitolo 3 del Capitolato Tecnico Generale”. Xxxxxx intendersi comprese anche le loro sedi territoriali? In tal caso una pubblica Amministrazione committente potrà essere una o più sedi territoriali?
Risposta n. 225
Si conferma che per Pubbliche Amministrazioni Centrali si intendono anche le eventuali sedi territoriali.
Domanda n. 226
A pag. 5 del Capitolato d’onero si riporta “Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue il Contratto Esecutivo è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente”.
2.a) Nell’ipotesi di prestazioni erogate per complessivi 100 € significa che il fornitore fatturerà e incasserà 100 € e poi ne dovrà girare a Consip 0,5 € oppure che ne fatturerà 100 € mentre ne incasserà 99,50 € perché 0,5€ saranno versate dall’Amministrazione a Consip?
2.b) In ogni caso il pagamento della commissione sarà effettuato a fronte di una fatturazione da parte di Consip? E a chi, direttamente all’Amministrazione o al fornitore dell’Amministrazione?
Risposta n. 226
La commissione dovrà essere versata a Xxxxxx S.p.A. dal Fornitore e non dall’Amministrazione. In particolare, ai commi 7 e 8 dell’art. 30 dello Schema di Accordo Quadro è previsto che “7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari. 8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato”. Tale conto corrente sarà indicato da Consip S.p.A. al momento della stipula dell’Accordo Quadro.
Si invita comunque a prendere visione di tutto l’art. 30 dello Schema di Accordo Quadro, dell’Allegato 18 e della “Guida Operativa Invio dei Flussi dati delle Commissioni a Carico del Fornitore” disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxx/Xxxxx_x perativa_flussi_dati_per_commissioni_Fornitori2.pdf e ss.mm.ii.
Domanda n. 227
Il documento “"ID 2483 – Allegato 16 - Regole Sistema di e-Procurement” riporta come data di riferimento quella di giugno 2018. Si chiede conferma che tale versione costituisca la più recente versione del documento e che il contenuto in esso riportato sia perfettamente in linea alle attuali funzionalità del Sistema.
Risposta n. 227
Si conferma.
Domanda n. 228
Nel Capitolato d’Oneri a pag 7 è scritto che “Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette” mentre nel “ID 2483 – Allegato 16 - Regole Sistema di e-Procurement” è scritto che “Il Sistema informatico di e- Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00”. A quali delle due affermazioni occorre fare fede? Laddove sia consistente l’indicazione riportata nel Capitolato d’Oneri, si conferma che non siano intervenute altre modifiche che rendano obsoleta la versione di giugno 2018 del documento “ID 2483 – Allegato 16 - Regole Sistema di e-Procurement”?
Risposta n. 228
Come indicato all’art.4 comma 4 dell’Allegato 16 “Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e ss. delle presenti Regole. In ogni caso l’accesso di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L’accesso al Sistema potrebbe
comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche”.
Si veda anche la risposta alla Domanda n. 227.
Domanda n. 229
Nel Capitolato d’oneri a pag. 7 è scritto che “Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata … nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”. Tuttavia in questo documento, referenziato come “ID 2483 – Allegato 16 - Regole Sistema di e-Procurement” è semplicemente riportato a pag. 14 che “il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema”. Pertanto
- fa riferimento agli aggiudicatari delle procedure di gara e non ai concorrenti a procedure
- non fornisce alcun dettaglio sulle caratteristiche tecniche ed informatiche che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo del Sistema e, in particolare, sulla dotazione minima utile a garantire un efficacie utilizzo del sistema
Si prega di fornire chiarimenti sulla dotazione di cui sopra che debba risultare a cura e spesa dell’operatore economico.
Risposta n. 229
Si precisa che con il termine Fornitori si intende fare riferimento anche ai Concorrenti e che come indicato al par. 2.2 del Capitolato d’oneri “ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.”. Si ribadisce inoltre che l’elenco fornito al paragrafo sopraindicato è da considerarsi esaustivo.
Domanda n. 230
A pag. 15 del Capitolato d’Xxxxx è riportato “In particolare, per entrambi i lotti, ai fini dell’individuazione dell’affidatario del singolo Contratto Esecutivo (II fase):
- è previsto un meccanismo che prevede il rilascio del massimale dell’Accordo Quadro in quattro tranche….
- nell’ambito di ciascuna delle suddette tranche, le Amministrazioni affideranno i Contratti Esecutivi al primo aggiudicatario nella graduatoria dell’Accordo Quadro sino all’esaurimento del valore (quota) previsto nella specifica tranche per tale operatore. Successivamente, le Amministrazioni affideranno i Contratti Esecutivi in favore dell’operatore economico secondo graduato nella graduatoria di merito dell’Accordo Quadro sino all’esaurimento del valore (quota) previsto nella specifica tranche per tale operatore.“
Come verranno gestiti i residui di ciascuna tranche? Es. nel caso su una tranche esista un residuo di X€ ma la successiva PA richiedente abbia una esigenza di importo superiore a X€, il contratto esecutivo sarà stipulato con il soggetto beneficiario di quella tranche o di quella successiva? Oppure l’esigenza dovrà essere ripartita tra due Contratti Esecutivi dei quali il primo fino a concorrenza di X€ ed un altro a copertura dell’ulteriore esigenza?
Risposta n. 230
Si veda preliminarmente la risposta alla Domanda n. 169.
Il meccanismo descritto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico Generale prevede che “[…] qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun lotto, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un singolo Contratto Esecutivo perfezionato comporti, nell’ambito di una tranche, il superamento della quota massima disponibile per singolo aggiudicatario fino a un massimo del 20% della quota stessa, il relativo Piano dei Fabbisogni potrà essere accettato e costituirà l’ultimo Contratto Esecutivo affidato a detto aggiudicatario di cui a tale quota.”.
Resta inteso in ogni caso che, qualora, pur residuando nella specifica quota della specifica tranche es. un importo del 2%, un’Amministrazione abbia un fabbisogno superiore al 22% (ossia superiore al 100% della quota più il margine ulteriore del 20%), l’operatore economico dovrà rifiutare il relativo Piano dei fabbisogni.
In ogni caso, sarà precluso alle Amministrazioni emettere Piani dei Fabbisogni nei confronti dell’operatore che segue nell’ordine delle quote e delle tranche (ferme restando le relative deroghe previste nel Capitolato Tecnico Generale) fino a che la quota in corso non sia esaurita - ossia con Contratti Esecutivi perfezionati - al 100% (senza considerare la facoltà di ulteriore 20%).
Domanda n. 231
Al par. 6.2.1 del Capitolato d’Oneri è riportato che “la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 2 ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente il connesso Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 1. Pertanto qualora si verifichi tale circostanza l’Amministrazione sarà tenuta a scorrere l’elenco degli Aggiudicatari dell’Accordo Quadro del Lotto 2, secondo il meccanismo delle quote e delle tranche descritto in precedenza (passando quindi all’aggiudicatario che segue nell’ordine delle quote di cui alla singola tranche, e, nel caso in cui non vi siano più aggiudicatari cui scorrere nell’ambito di tale tranche, seguendo nuovamente l’ordine delle quote nell’ambito della successiva tranche a partire dal primo aggiudicatario), sino a giungere all’aggiudicatario per il quale non sussiste tale vincolo.” evidenziandone a seguire ulteriore clausole di scorrimento tra cui anche la “situazione di controllo/collegamento ex art. 2359 cc.” tra due operatori ed applicabili anche in caso di subappalto.
7.a) Poiché la verifica di cui sopra risulterà particolarmente complessa, ancor più laddove estesa anche alle società operanti in subappalto, di chi ne sarà la responsabilità giuridica e legale in caso di mancata applicazione?
7.b) Si conferma che il suddetto vincolo debba applicarsi all’eventuale subappaltatore e non a un eventuale avvalitore che contribuisca attraverso fatturato specifico?
Risposta n. 231
Relativamente al punto a) si veda la risposta alla Domanda n. 110. Relativamente al punto b) si conferma.
Domanda n. 232
Si conferma che i servizi di Lotto 2 comprendano delle attività di verifica a cui debbano applicarsi le prescrizioni di cui alla circolare AgiD 1/2021?
Risposta n. 232
Premesso che il quesito non è chiaro, si segnala che la funzione di monitoraggio dei contratti esecutivi, ai sensi della circolare n. 1 del 20 gennaio 2021 emessa dall’AgID, sarà svolta dall’Amministrazione o da altro soggetto da essa incaricato.
Domanda n. 233
Si conferma che le clausole di cui al par. 6.2.1 del Capitolato d’Oneri siano applicabili a tutte le tipologie di Contratti Esecutivi senza alcuna eccezione?
Risposta n. 233
Premesso che il riferimento al Capitolato d’Oneri non è corretto e che la domanda è probabilmente relativa al Capitolato tecnico Generale, si conferma che il vincolo relativo alla separazione tra i ruoli si applica a tutte le tipologie di contratti esecutivi, fermo restando quanto precisato alle risposte alla Domanda n. 1, alla Domanda n. 2, alla Domanda n. 102 e alla Domanda n. 143.
Domanda n. 234
Si conferma che le clausole di incompatibilità alla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi si applichi anche a quelli di Xxxxx 1 nei casi al momento della relativa sottoscrizione in corrispondenza di una medesima Amministrazione o di un medesimo Soggetto Attuatore sia in corso di vigenza un Contratto Esecutivo per il Lotto 2?
Risposta n. 234
Il quesito non è chiaro. Si vedano le risposte alla Domanda n. 1, alla Domanda n. 2, alla Domanda n. 103, Domanda n. 145, nonché alla precedente Domanda n. 104.
Domanda n. 235
Si conferma che in corrispondenza di un medesimo Xxxxx, una medesima Amministrazione o un medesimo Soggetto Aggregatore possa stipulare molteplici Contratti Esecutivi anche temporalmente sovrapponibili ed assimilabili ad un meta Contratto?
In tal caso,
11.a) tenendo conto dei criteri di suddivisione in tranche, si conferma che i beneficiari dei singoli contratti esecutivi compresi nel metacontratto possano essere anche aggiudicatari distinti del Lotto?
11.b) laddove una medesima Amministrazione o un Soggetto aggregatore abbia l’esigenza di sottoscrivere in corrispondenza di un medesimo Lotto più contratti Esecutivi e che, per il principio delle tranche, ricada su differenti operatori (es. per il Lotto 1 con esigenza di stipula di un nuovo Contratto Esecutivi avente vigenza al termine di quello precedentemente stipulato con un altro operatore), come saranno gestite le eventuali incompatibilità rispetto ai contratti in corso di erogazione in corrispondenza dell’altro lotto (es. in corrispondenza del Lotto 2 nel caso il relativo Contratto esecutivo non sia ancora esaurito né in termini temporali, né in termini di massimali di spesa)?
11.c) Si conferma che un operatore non potrà recedere dall’erogazione dei servizi di Lotto 2 nel corso della vigenza contrattuale nell’ipotesi che si prefiguri in corrispondenza di una medesima Amministrazione o di un Soggetto Aggregatore la possibilità di sottoscrivere un Contratto Esecutivo per il Lotto 1 da parte di un aggiudicatario che evidenzi condizioni di incompatibilità di cui al par. 6.2.1 del Capitolato d’Oneri?
Risposta n. 235
Posto che non è chiaro cosa si intenda per “meta Contratto”:
- il quesito a. non risulta comprensibile, a maggior ragione ove non è chiaro neanche il significato di “beneficiari”. Si precisa ad ogni buon conto che ove vengano emessi più Contratti Esecutivi dalla medesima Amministrazione, quest’ultima sarà tenuta a rispettare le regole dell’Accordo Quadro e relativi allegati, con la conseguenza che, qualora il meccanismo delle quote e delle tranche e le relative deroghe impongano alla stessa l’emissione del Piano
dei Fabbisogni nei confronti di un operatore diverso da quello cui abbia già affidato un precedente Contratto Esecutivo, sarà costretta ad andare dall’operatore diverso individuato nel rispetto delle regole contrattuali;
- parimenti, sfugge il pieno significato del quesito b. Si veda comunque la risposta alla Domanda n. 1 e alla Domanda
- l’ipotesi paventata nel quesito c. determinerebbe l’elusione delle regole di cui al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico Generale e quindi un uso distorto dello strumento.
Domanda n. 236
Si conferma che a contratti e metacontratti siano applicabili le prescrizioni di cui al par. 6.2.1 del Capitolato d’Oneri?
Risposta n. 236
Non è chiaro cosa si intenda per “metacontratti”. Si vedano in ogni caso le risposte alla Domanda n. 1, Domanda n. 2, Domanda n. 102 e Domanda n. 235.
Domanda n. 237
Al par. 6.3.1 del Capitolato d’Xxxxx, a pag. 17 è indicato “Si precisa che dalla trasmissione del Piano dei fabbisogni da parte dell’Amministrazione verso il Fornitore selezionato non scaturisce alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con il medesimo Fornitore”. Da questa trasmissione decorre il termine per la trasmissione del corrispondente Piano Operativo. Nel contempo al par. 6.3.2, a pag. 18, è indicato in grassetto e sottolineato, “Unitamente al Piano Operativo dovrà essere altresì trasmessa all’Amministrazione la Garanzia Definitiva relativa al Contratto Esecutivo, come previsto al paragrafo 24.2 del Capitolato d’Oneri e nel rispetto delle indicazioni fornite nel Piano dei Fabbisogni. In caso di mancato invio della Garanzia Definitiva, il Piano Operativo dovrà essere considerato dalle Amministrazioni come non trasmesso, tanto ai fini dell’applicazione della penale da ritardo di cui al secondo capoverso del presente paragrafo, tanto ai fini dei successivi termini e adempimenti di cui al paragrafo 6.3.3 del presente documento”.
Poiché la sottoscrizione della Garanzia Definitiva avviene a titolo oneroso e previo pagamento di consistenti premi non risarcibili nei casi di mancata sottoscrizione del Contratto Esecutivo da parte di una Amministrazione, si conferma che si tratta di un refuso e che la sottoscrizione e consegna della cauzione definitiva debba avvenire definitiva a valle della conferma da parte dell’Amministrazione 1) dell’accettazione del Piano Operativo, 2) della verifica dell’assenza di condizioni di incompatibilità (v. par. 6.2.1 del Capitolato d’Oneri) e 3) della espressa volontà di sottoscrizione del Contratto Esecutivo?
A maggiore sostegno di quanto sopra si evidenzia che, laddove un operatore che abbia provveduto alla sottoscrizione della Garanzia Definitiva ed alla relativa trasmissione unitamente al Piano Operativo si veda successivamente negare da parte dell’Amministrazione la sottoscrizione del Contratto Esecutivo, indipendentemente dalle motivazioni, potrebbe richiedere il risarcimento degli oneri indebitamente sostenuti all’Amministrazione o a Consip stessa.
Risposta n. 237
Si vedano le risposte alla Domanda n. 26 e alla Domanda n. 32.
Domanda n. 238
In relazione a quanto previsto al par. 24.3 “Polizza Assicurativa” del Capitolato d’Oneri sono state ravvisate nel corso di precedenti esperienze delle forti resistenze da parte degli operatori del comparto assicurativo a stipulare polizze
assicurative in grado di garantire una totale copertura dei vincoli espressi da Consip. Tali resistenze sono state confermate anche in questa occasione nel corso di una preliminare analisi condotta in corrispondenza di molteplici broker assicurativi. In particolare sono soprattutto le clausole contenuti agli art. 4 e 5 dell’”ID 2483 – Allegato 11x - Condizioni di Assicurazione - Lotto x.pdf” a risultare ostative ai fini della sottoscrizione. Si chiede di confermare:
- che Consip abbia preventivamente verificato presso primarie compagnie assicuratrici operanti presso il mercato italiano che i vincoli e le ulteriori previsioni riportate negli allegato ”ID 2483 – Allegato 11x - Condizioni di Assicurazione - Lotto x.pdf” non contengano vincoli ostativi alla emissioni delle polizze
- che Consip abbia preventivamente verificato presso primarie compagnie assicuratrici operanti presso il mercato italiano che l’emissione delle Polizze a copertura integrale dei vincoli e delle ulteriori previsioni riportate negli allegato ”ID 2483 – Allegato 11x - Condizioni di Assicurazione - Lotto x.pdf” non comportino un abnorme esplosione dei premi rispetto a quelli tipicamente applicabili presso il mercato italiano per la sottoscrizione di polizze della medesima categoria e con medesimi Massimali per sinistro
- che laddove sia documentata la resistenza di molteplici Broker a stipulare polizze assicurative nel rispetto dei vincoli e delle ulteriori previsioni riportate negli allegato ”ID 2483 – Allegato 11x - Condizioni di Assicurazione - Lotto x.pdf”, Consip stessa provvederà a segnalare all’operare economico un elenco di brokers che ne accettino senza alcuna deroga quanto in esso previsto o, in alternativa, ad accettare polizze sottoscritte per medesimi massimali per sinistro ma allineate in termini di contenuti e clausole a quelle standard di mercato.
Risposta n. 238
Si confermano le previsioni della lex specialis di gara e, in particolare, degli allegati 11, che sono in linea con quelli utilizzati nella maggior parte degli strumenti Consip e che di norma non generano motivi ostativi al rilascio delle polizze.
Domanda n. 239
Si conferma, anche alla luce delle numerose sentenze, che poiché nell’applicazione del Codice degli Appalti debba scongiurarsi “ogni situazione che determini un conflitto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli”, un medesimo operatore non possa partecipare contemporaneamente ad entrambe i lotti di gara, stante il potenziale conflitto che potrebbe venirsi a determinare tra chi eroghi prestazioni per la realizzazione dei servizi applicativi e chi ne debba monitorare le relative prestazioni?
Risposta n. 239
Non si conferma. Si veda comunque la disciplina di cui al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico Generale.
Domanda n. 240
Al Paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri è riportato in grassetto e sottolineato “Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 possono essere esclusi dal singolo lotto, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti economici per partecipare a tale lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.”. Tanto premesso
16.a) si conferma che si tratti di un refuso l’indicazione riportata al par. 7.2- pag. 21 – del Capitolato d’Oneri “se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il
possesso del requisito minimo richiesto” in quanto, nei casi di partecipazione in RTI, verrebbe meno la possibilità di accertare il rispetto della prescrizione succitata?
16.b) si conferma che la condizione di mancato superamento da parte di ciascun singolo operatore economico dei requisiti economici per la partecipazione alla gara debba essere espressamente rappresentata in sede di offerta mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000?
Risposta n. 240
Con riferimento al quesito a. non si conferma e si veda la risposta alla Domanda n. 158. Con riferimento al quesito b. si veda la risposta alla Domanda n. 158.
Domanda n. 241
Poiché il Lotto 2 ha insite le attività di Project Management, con peso stimato pari al 30% (v. tab. 3B del Capitolato d’Oneri) si conferma che l’assenza di certificazioni relativi al profilo professionale di Project Manager sia da considerare un refuso?
Risposta n. 241
Non si conferma. Si veda altresì il criterio di valutazione 19 del Lotto 2, al paragrafo 17.1 del Capitolato d’Oneri.
Domanda n. 242
Data l’importanza dell’attività che sarà condotta dal Project Manager nell'ambito dei Contratti Esecutivi, si conferma che per tale profilo professionale debbano essere previste certificazioni di terza parte basate sulla norma UNI 11648, 11506 o, per lo meno, certificazioni di Project Manager avanzate quali ISIPM AV, PMP, Prince 2 practitioner, ISIPM Prado?
Risposta n. 242
Per il profilo professionale del Project Manager, nell’ambito del Lotto 1, sono richieste come requisito minimo le certificazioni indicate nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, mentre, nell’ambito del Lotto 2, non sono richieste certificazioni in ambito Project Management come requisito minimo. Si veda anche la risposta alla Domanda n. 241.
Domanda n. 243
Rif. Documento: Capitolato d’Oneri § 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Chiarimenti Con riferimento alla comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, ove la documentazione da fornire fosse troppo voluminosa per essere trasmessa con il Sistema Telematico, si richiede di confermare la possibilità di poter trasmettere detta documentazione su supporto informatico adeguatamente protetto, con altri mezzi appropriati (esempio consegna a mano o a mezzo corriere). Si richiede inoltre di confermare che il concorrente possa indicare detta diversa modalità di consegna sul Sistema telematico.
Risposta n. 243
Si veda la risposta alla Domanda n. 185.
Domanda n. 244
Nel documento Capitolato D’Oneri al par. 17.1, si cita quanto segue: “Si precisa che nelle seguenti tabelle per Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) deve intendersi l’elenco delle Amministrazioni indicate al cap. 3 del Capitolato Tecnico Generale”. Al cap. 3 del Capitolato Tecnico Generale intitolato “RAZIONALI PER L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO” si cita quanto segue: “La presente iniziativa è rivolta alle Pubbliche Amministrazioni Centrali, individuate dal seguente elenco: • Organi costituzionali e di rilievo costituzionale • (…. omissis) • gli Organismi di diritto pubblico e le Società, partecipati, anche indirettamente, in via maggioritaria dai soggetti di cui a tutti i punti precedenti, qualificabili come stazioni appaltanti.” In base a quanto sopra riportato, si chiede di confermare che ENEL e Poste Italiane, in quanto rientranti nella condizione di cui al punto sopra esposto, possano essere considerate Pubblica Amministrazione Centrale.
Risposta n. 244
Si vedano le risposte alla Domanda n. 6 e alla Domanda n. 105.
Domanda n. 245
Con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto“c2) Capitolato d’oneri, Per il Lotto 2: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di demand e PMO (intesi quali servizi di project management, servizi di supporto al monitoraggio, servizi di change management, servizi di demand management e/o servizi di customer satisfaction) o servizi analoghi a tali servizi di demand e PMO” si chiede di confermare che qualora una società mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese sia in possesso della certificazione ISO 9001 per un solo servizio tra quelli richiesti, ossia servizi di project management o servizi di supporto al monitoraggio o servizi di change management o servizi di demand management o servizi di customer satisfaction, coerentemente con l’attività che eseguirà in caso di aggiudicazione della procedura, il requisito possa considerarsi soddisfatto.
Risposta n. 245
Si conferma.
Roma, 16/05/2022
Divisione Sourcing Digitalizzazione |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |