Contract
(1)
Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F.
80208450587
Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – Tel. 00 00000
Fax 00 0000000 – 00 0000000 – 00 0000000 – 00 00000000
Pec xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE
(Aggiornamento ai sensi della Determinazione ANAC n.
12/2015)
Adottato dal Consiglio di Amministrazione di ANAS nella seduta del 27 gennaio 2016
INDICE
6. Profilo e Struttura del Gruppo 18
9. Sistema dei controlli e relative attività 24
10. Il Contratto di Programma 31
C. ADOZIONE DEL PTPC, RUOLI DEI SOGGETTI INTERNI E RAPPORTO CON IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 36
1. Processo di adozione del PTPC 36
i. Il Responsabile Prevenzione della Corruzione 36
ii. I referenti per la prevenzione nei singoli Compartimenti/ Uffici Speciali e nella Direzione Generale 38
iii. I dipendenti della Società e il dovere di collaborazione 39
iv. Organismo di vigilanza (ex D.lgs. n. 231/2001) 40
D. IL PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE –AGGIORNAMENTO 2015 41
1. Dal PNA al PTPC ed al presente Aggiornamento 2015 41
2. Obiettivi Anticorruzione 42
3. Rapporto fra Modello 231 e PTPC 43
iv. Il PTPC ed il Modello 231: generalità e differenze 45
5. Processo di gestione del rischio 58
c. Valutazione dei rischi e Referenti 61
e. Monitoraggio e prevenzione 63
8. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 67
i. Misure per il monitoraggio e l’attuazione del Dlgs. n. 39/2013 70
ii. Specifiche cause di decadenza/ineleggibilità per gli amministratori di ANAS S.p.A 71
9. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving doors). 72
i. Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza 73
10. Formazione delle commissioni di gara ed altri interventi di processo 75
11. Policy aziendale in tema di sospensione cautelare del dipendente 79
12. Whistleblowing – Tutela del dipendente che segnala condotte illecite 80
E. PROGRAMMA per la TRASPARENZA e L’INTEGRITA’ 85
1. Il principio della Trasparenza - adempimenti eseguiti 85
2. I compiti del Responsabile per la Trasparenza 86
3. Procedura – Ruoli e responsabilità 86
4. La sezione “Società Trasparente” 88
5. Il Programma – Obiettivi ed azioni 88
F. ATTUAZIONE e SVILUPPO del PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE 90
G. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 91
H. COMUNICAZIONE INTERNA – ESTERNA 94
ALLEGATI
N. 1 – Mappatura dei Processi a maggior rischio corruttivo – Reati - Misure
N. 2 – Schede di monitoraggio e Referenti
N. 3 – Dati per pubblicazione ex Dlgs 33/2013 e Responsabili aziendali
N. 4 – Piano della Formazione
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la trasparenza (di seguito “Responsabile”) è il xxxx. Xxxxxxxx Xxx dirigente ANAS nominato con ordini di servizio rispettivamente n. 9 del 11 gennaio 2014 e n. 1 del 9 aprile 2014.
DEFINIZIONI
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAS ANAS S.P.A.
CIRCOLARE n. 1/2013 Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”
CIRCOLARE n. 1/2014 Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190” e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate.”
CODICE ETICO Codice Etico approvato dal Consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A. nella seduta del 28 aprile 2014.
DRUO Direzione Risorse Umane e
Organizzazione.
DESTINATARI Destinatari del presente Piano sono: tutto il personale del Gruppo ANAS, gli amministratori, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con il Gruppo ANAS
DFP Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
LEGGE 190 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
DETERMINAZIONE N.8 Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015:”Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
DETERMINAZIONE N. 12 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015:”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”
MODELLO 231 Modello di organizzazione, gestione e controllo in ANAS ex Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231.
ORGANI SOCIALI Assemblea degli azionisti, Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale di ANAS S.p.A.
ORGANISMO DI VIGILANZA Organismo di vigilanza nominato ai
sensi del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231.
P.A. CENTRALI Pubbliche amministrazioni centrali ex art. 1, co. 2, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
PIANO ANTICORRUZIONE – PTPC Piano triennale di prevenzione della
corruzione previsto dall’art. 1, c. 5 Legge 190/2012.
PNA Piano Nazionale Anticorruzione,
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato
dall’ANAC in attuazione dell’art. 1, lett. b) della Legge 190 con delibera n. 72
dell’11 settembre 2013.
PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE
A. PREMESSA
Il presente documento rappresenta l’aggiornamento, per gli anni 2016 e 2017, del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) adottato dal Consiglio di Amministrazione della società il 30 gennaio 2015 in attuazione dell’art. 1, c. 5, e seguenti della Legge n. 190/2012 (c.d. legge “Anticorruzione”, di seguito solo “Legge” o “Legge 190”); si è tenuto conto altresì di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) (cfr. Parte Generale, par. 1.3, pag. 12 e ss.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito solo “ANAC”), in attuazione del disposto di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 190 e della Determinazione n. 12/2015 di ANAC.
Per quanto non aggiornato nel presente testo, rimangono valide le indicazioni fornite nel citato documento del 30 gennaio 2015.
L’art. 1, comma 5, della Legge 190 prevede che “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica 1: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che “l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il
31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.”
ANAS - nell’assoluta condivisione e nel pieno impegno al contrasto più rigoroso dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, nel garantire la massima trasparenza dell’attività della Società - ha nominato il responsabile anticorruzione e proceduto alla redazione di un PTPC ricalcando nella sostanza quanto indicato nel comma 9 dell’art. 1 della Legge 190.
Tale approccio aveva dapprima trovato conferma nelle Linee Guida del dicembre 2014, condivise fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”; successivamente ANAC ha emesso la Determinazione n. 8/2015 del 17 giugno 2015:”Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; recentemente
1 Obbligo non più previsto; è sufficiente la pubblicazione nel sito web aziendale.
ANAC ha emesso la Determinazione n. 12/2015 del 28 ottobre 2015:” Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
Con questa ultima determinazione, l’Autorità – a seguito delle analisi svolte sui piani degli anni precedenti elaborati dalle Pubbliche amministrazioni – ha inteso precisare alcune questioni relative all’impostazione generale dell’aggiornamento in questione ed ai suoi obiettivi:
Continuità con il PNA, approvato con delibera n. 72 dell’ex CIVIT (ora ANAC) del 11 settembre 2013;
Nozione di corruzione (in senso ampio), allargata alla “maladministration”, intesa come abuso della posizione di un soggetto interno deviante dalla cura dell’interesse generale aziendale;
Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi, dell’azienda nel suo complesso;
Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, da applicarsi alla società nel suo complesso;
Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa, ovvero le misure di prevenzione devono essere implementate in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo;
Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione, in quanto presenta la società a tutti gli utenti ed a tutti i soggetti che desiderano conoscere l’organizzazione e l’attività della società.
Merita altresì riportare quanto indicato nella Determinazione n 12/2015 relativamente all’ambito soggettivo di applicazione dell’aggiornamento del Piano:
“b) Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici
Le richiamate Linee guida hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato, adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un Piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ai fini della completezza dell’analisi organizzativa dei processi/procedimenti e della individuazione delle misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano le disposizioni del presente Aggiornamento.
Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull’organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee guida. Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.”
Il PTPC intende pertanto da un lato, affiancare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs. 231/2001 di cui ANAS è dotata e, dall’altro, esprimere un approccio – secondo le intenzioni del legislatore e dell’Autorità - mirante alla prevenzione non solo di
specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di mala amministrazione.
Le finalità preventive del Piano sono, pertanto, indirizzate alla corruzione intesa in senso ampio, comprensiva di ogni comportamento anche prodromico di una eventuale condotta specifica in senso tecnico-giuridico.
Tutto ciò premesso, il Piano di prevenzione della corruzione di ANAS ed il suo attuale aggiornamento sono rivolti a perseguire i comportamenti e l’area di coltura della corruzione, nell’accezione ampia del PNA, delle Linee Guida/ Determinazioni ANAC.
A tale scopo, di seguito sono stati identificati e riportati tra l’altro:
a. I processi della società a più elevato rischio “corruttivo” con relativa graduazione, dei relativi protocolli, procedure ed altri presìdi di controllo interno;
b. L’individuazione per ciascun processo degli eventi rischio, dei reati associati, dei protocolli e presidi esistenti;
c. I referenti del RPC con flussi informativi atti a monitorare il sistema;
d. Le schede di dettaglio per il monitoraggio dei processi, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dei presìdi rilevati per poi prospettare l’integrazione di nuove misure specifiche.
L’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione è riferito alla residua durata nel biennio 2016 – 2017; a fine 2016 si procederà ancora una volta ad un aggiornamento in funzione degli esiti delle attività sviluppate nell’anno.
Detto Piano ha un valore precettivo e dovrà essere osservato da tutti i dipendenti e collaboratori interni ed esterni di ANAS e per tale motivo si invitano tutti i destinatari a prenderne visione anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale e nel sito istituzionale sezione “Società trasparente” come richiesto dall’Autorità.
B. ANAS
Tracciare un quadro storico esaustivo di ANAS richiederebbe di ripercorrere le tappe salienti della sua storia sin dalle origini del sistema infrastrutturale viario italiano: parte della rete di comunicazione stradale che ad oggi rientra sotto la competenza di ANAS trae infatti origine dalle antiche opere di viabilità realizzate fin dai tempi dei romani. Tuttavia, è a partire dall’industrializzazione e dalla proclamazione dell’Unità d’Italia che sono state poste le basi più recenti per l’ammodernamento della rete stradale italiana e fornito un contributo fondamentale alla modernizzazione del Paese, influenzandone lo sviluppo economico e culturale.
Nonostante la tendenza prevalente nel XIX secolo fosse di dare priorità alla costruzione e all’ampliamento dei collegamenti ferroviari, la prima vera svolta nello sviluppo della rete viaria in Italia si ebbe con la Legge del 30 agosto 1868 n. 4613, con la quale si impose ai comuni la costruzione di strade di rilevante importanza sia a livello comunale che intercomunale. Venne successivamente fissato un programma che prevedeva la costruzione di circa 3.208 km di strade di cui oltre il 90% nell’Italia meridionale. Negli anni successivi, lo sviluppo della rete viaria proseguì sino a quando nel 1894, a causa di difficoltà economiche, venne interrotta la realizzazione del piano programmatico stabilito qualche anno prima, e con esso la costruzione stradale, a 18.000 dei 43.000 km previsti. Verso la fine del primo decennio del secolo scorso erano percorribili circa 138.097 km di strade, a fronte degli 89.765 km che risultavano realizzati alla vigilia del 1865. Alcuni anni dopo la fine della grande guerra viene sviluppato un progetto altamente innovativo: l’Autostrada, ovvero “una nuova strada riservata esclusivamente al traffico a motore”. Con la realizzazione della Milano - Laghi, il 21 settembre 1924 viene inaugurata la prima Autostrada del mondo.
La priorità assegnata, anche per ragioni propagandistiche, all’obiettivo di sviluppo della rete stradale dal governo fascista porta, nel 1928, alla nascita dell’A.A.S.S, Azienda autonoma statale della strada; l’A.A.S.S. si trova da subito il difficile compito di gestire strade per complessivi 20.622 km.
All’indomani della guerra e delle importanti necessità di ricostruzione, nonché del referendum costituzionale che ha trasformato l’Italia in una Repubblica, l’A.A.S.S. fu soppressa e, in sua sostituzione, venne istituita con Decreto del 27 giugno 1946 l’A.N.A.S., Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.
I primi anni Sessanta sono caratterizzati dal “miracolo economico”, durante il quale si assiste ad un vertiginoso sviluppo dei consumi privati. La crescita economica del periodo porta all’esigenza di “allargare” i confini del paese. Infatti, nella seconda metà del secolo scorso, vengono realizzate due grandi opere: il Traforo del Gran San Xxxxxxxx (aperto nel
1964) e il Traforo del Monte Bianco (inaugurato nel 1965) facilitando il passaggio di merci e persone.
Nonostante la crisi petrolifera del 1973, il miglioramento delle infrastrutture viarie continua, segno tangibile del continuo sviluppo, rappresentato dai lavori per il Traforo del Frejus, inaugurato qualche anno dopo.
L’organizzazione per il presidio delle Strade Statali, inizialmente basata sui cantoni (e dunque sul connesso mondo dei capi cantonieri, delle case cantoniere, ecc.) viene rivoluzionata durante gli anni Ottanta, quando l’A.N.A.S. decide il passaggio alla rete dei centri e nuclei di manutenzione. Un altro importante momento di innovazione arriva con la Legge n. 966 del 28 dicembre 1982 che internazionalizza l’A.N.A.S., poiché le permette di prestare la propria opera di assistenza all’estero, per studio, consulenza, progettazione ed anche costruzione di infrastrutture. Con Decreto Legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, l’A.N.A.S. si trasforma in Ente pubblico economico.
Al fine di sviluppare un dialogo con gli utenti, nei primi anni del 2000, prendono avvio:
le funzionalizzazioni europee della rete;
l’inserimento di alcune particolari tecnologie per la comunicazione lungo i tracciati;
il processo di regionalizzazione di una parte della rete stradale, con conseguente passaggio delle funzioni delegate dall’ANAS ad altri enti territoriali.
Nel 2002, a seguito della Legge 8 agosto 2002, n.178, si attiva il processo di trasformazione in Società per Azioni di ANAS, l’Assemblea degli Azionisti approva il nuovo Statuto Sociale e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
ANAS S.p.A. è una Società per Azioni a socio unico, organismo di diritto pubblico, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per effetto della Legge n. 178/2002, della Convenzione di Concessione del 18 dicembre 2002, dell’art. 36 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011 e s.m.i, e dell’art. 11 del Decreto Legge n. 216/2011, convertito con Legge n. 14/2012 e s.m.i., ad ANAS risultano attribuite le seguenti funzioni:
gestione e manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza, individuata ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 112/98;
realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale di competenza;
costruzione di nuove Autostrade e strade di competenza, anche a pedaggio;
l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza;
attuazione delle Leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale di competenza;
adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico sulle strade e sulle Autostrade;
esercizio, per la rete stradale ed autostradale di competenza, dei diritti e dei poteri dell’ente proprietario;
realizzazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione.
La disciplina sul riordino di ANAS prevede, al citato art. 36, co. 6 del Decreto Legge 98/2011, la sottoscrizione di una convenzione tra ANAS S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Dal 1° ottobre 2012 ANAS non svolge più le funzioni di concedente della rete autostradale a pedaggio affidata in concessione che è stata trasferita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da ultimo, l’art. 25 del Decreto Legge n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013, è intervenuto nuovamente sulla disciplina del riordino di ANAS prevedendo la soppressione della prevista qualifica per il futuro di ANAS come organo in house dell’Amministrazione, nonché modifiche alla tempistica per la ricostituzione in forma collegiale della governance della Società (che da luglio 2011 era affidata ad un Amministratore Unico) e per l’approvazione del nuovo Statuto Sociale.
Le funzioni attribuite ad ANAS sono esercitate alla luce delle finalità espresse nella strategia aziendale, che prevede l’adozione di una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, che sostenga il progresso economico, offra servizi di mobilità di elevato livello e garantisca un uso più efficace delle risorse, in linea con gli obiettivi contenuti nel Libro Bianco dei trasporti promosso dalla Commissione Europea nel marzo del 2011.
La cornice di riferimento per ANAS S.p.A. si è arricchita delle diverse disposizioni normative intervenute in materia di composizione, requisiti e nomine nei Consigli di Amministrazione delle società pubbliche, contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, c.d. “Spending Review” e smi (numero dei componenti CdA e assetto di governance), nella Legge 12 luglio 2011, n. 120 e D.P.R. 251/2012 di attuazione (parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo), nel Dlgs.n. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità ed incompatibilità di incarichi), nonché delle Direttive del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013 e del 24 giugno 2013 che, per le società direttamente e indirettamente controllate dal MEF hanno, da un lato, previsto che l’eventuale emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati avvenga solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della società e, comunque, previa Delibera positiva da parte dell’Assemblea degli Azionisti (Direttiva del 24.4.2013), e, dall’altro, imposto l’inserimento nello statuto di una specifica clausola allegata alla Direttiva del 24.6.2013 - inerente i requisiti di eleggibilità e le ipotesi di decadenza degli Amministratori. Inoltre è stato emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2013, n. 166 (G.U. n. 63 del 17 marzo 2014) il Regolamento relativo ai compensi per gli Amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell'ex art. 23-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il
quale impone alle società non quotate direttamente controllate dal MEF e alle loro controllate, il rispetto, in sede di determinazione del compenso ex art. 2389, 3° comma, c.c., di limiti retributivi distinti per fasce di appartenenza delle società interessate, stabilendo per la prima fascia, quale limite massimo retributivo quello del trattamento economico vigente del Primo Presidente della Corte di Cassazione, parametro successivamente rideterminato, con decorrenza 1° maggio 2014, ai sensi del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014, nella misura fissa di euro 240.000,00 lordi annui. Il Decreto 166/2013 impone, altresì, al Consiglio di Amministrazione delle predette società e delle loro controllate, di riferire all’assemblea di Bilancio, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli Amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
Tenuto conto dell’articolato quadro normativo sopra sintetizzato, in data 9 agosto 2013 l’Assemblea degli Azionisti di ANAS S.p.A. ha approvato il nuovo Statuto della Società (già approvato con Decreto interministeriale del 8 agosto 2013) ed ha ricostituito la collegialità dell’Organo Amministrativo, stabilendo in tre - ai sensi della predetta L. 135/2012 - il numero dei componenti il Consiglio.
ANAS interviene nella realizzazione, quale stazione appaltante, di interventi infrastrutturali nonchè in termini di manutenzione straordinaria; inoltre cura l’Esercizio ed il monitoraggio dell’intera rete viaria di competenza che comprende oggi circa 25.000 km di Strade Statali e di Autostrade.
L’esercizio di tali attività avviene nel quadro della Convenzione generale di Concessione (di durata trentennale) stipulata con il Ministero delle Infrastrutture il 19 dicembre 2002, in attesa della sottoscrizione della nuova convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (da approvarsi con Decreto Interministeriale) secondo quanto previsto dalla citata normativa sul riordino della società. Nell’esercizio di tali funzioni, ANAS opera secondo logiche industriali. Inoltre, ANAS è soggetto attuatore sulla rete stradale in gestione a Regioni ed Enti Locali sulla base di convenzioni stipulate e di obblighi sorti in capo ad ANAS prima del trasferimento della rete stradale alle Regioni ed Enti Locali.
Nello svolgimento di tutte le attività propedeutiche al raggiungimento della propria missione, ANAS rispetta i seguenti principi etici fondamentali:
onestà e imparzialità;
prevenzione della corruzione e di altri reati;
prevenzione dei conflitti d’interesse;
salute e sicurezza;
promozione e valorizzazione delle risorse umane;
omogeneità di comportamento della società;
tutela dell’immagine;
rispetto della collettività e della tutela ambientale.
Il Codice Etico è uno degli elementi indispensabili del modello organizzativo gestionale e di controllo societario, di cui la società ha deciso di dotarsi a seguito dell’emanazione del
Dlgs.n. 231/2001. Tutti i soggetti economici, prima di giungere alla stipula di qualsiasi contratto, hanno l’onere di prendere visione e rispettare i contenuti del Codice Etico. ANAS è impegnata nella diffusione dei principi fondanti il proprio operato, ma è anche attiva nel monitoraggio dell’effettiva applicazione di tali regole applicando un sistema sanzionatorio in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dal Codice Etico.
Il rispetto della “mission” aziendale di ANAS si traduce nell’adozione di una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, che sostenga il progresso economico, offra servizi di mobilità di elevato livello e garantisca un uso più efficace delle risorse, in linea con gli obiettivi contenuti nel Libro Bianco dei Trasporti promosso dalla Commissione Europea nel marzo del 2011 e con la strategia globale “Trasporti 2050”.
L’Europa dedica grande attenzione alle risorse finanziarie da destinare allo sviluppo della rete dei trasporti, ribadendo spesso la necessità di diversificare le fonti di finanziamento ed altresì di coordinare efficacemente i fondi di coesione e strutturali con gli obiettivi della politica dei trasporti. Precisa altresì che, nel pianificare i propri bilanci, gli Stati membri dovrebbero garantire una sufficiente disponibilità di fondi a livello nazionale, come pure capacità sufficienti per la pianificazione e la realizzazione dei progetti.
La sicurezza costituisce un elemento importante per ANAS; al fine di ridurre gli effetti negativi sulle vite umane è necessario adottare iniziative nei settori della tecnologia, dell’istruzione e dei controlli, e dedicare particolare attenzione agli utenti della strada più vulnerabili. Il perseguimento di tale obiettivo dovrà tradursi, pertanto, nel rispetto delle seguenti linee guida: armonizzare e applicare tecnologie per la sicurezza stradale e migliorare i controlli tecnici dei veicoli anche per i sistemi di propulsione alternativi; elaborare una strategia d’azione organica per gli interventi in caso di gravi incidenti stradali e per i servizi di emergenza; puntare sulla formazione e l’educazione di tutti gli utenti; tenere in particolare considerazione gli utenti più vulnerabili quali pedoni, ciclisti e motociclisti, anche grazie a infrastrutture più sicure e adeguate tecnologie dei veicoli.
Realizzare gli obiettivi in ottica di sostenibilità ambientale richiede un quadro efficace per gli operatori e gli utenti dei trasporti, nonché una rapida applicazione delle nuove tecnologie per la sicurezza stradale. Oltre che sulla dimensione ambientale, ANAS concentra i propri sforzi al fine di garantire la qualità, l’accessibilità e l’affidabilità dei servizi di trasporto. Le frequenze, la confortevolezza, la facilità di accesso alle infrastrutture, l’affidabilità dei servizi, la disponibilità di informazioni sui tempi di percorrenza delle tratte e sui percorsi alternativi costituiscono gli obiettivi principali verso i quali l’azienda tende per raggiungere gli standard di qualità, accessibilità e affidabilità dei servizi di trasporto richiamati dal Libro Bianco.
In aderenza al framework IIRC, nel processo di creazione del valore, ANAS si avvale delle seguenti tipologie di capitale:
Capitale Finanziario, saldo delle disponibilità liquide e dei Fondi in Gestione;
Capitale Umano, rappresentato dall’organico complessivo;
Capitale Intellettuale, rappresentato da diritti di brevetto industriale, di utilizzazione delle opere di ingegno, concessioni, licenze e marchi nonchè l’insieme delle procedure, dei sistemi di gestione e dei protocolli;
Capitale Naturale, che comprende le risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, che forniscono beni e servizi per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di ANAS;
Capitale Sociale, rappresentato dall’insieme delle reti stradali ed autostradali in gestione diretta, dall’insieme delle relazioni che ANAS intrattiene con gli enti locali e gli utenti della strada, con i fornitori, l’insieme delle regole di comportamento e di leggi seguite da ANAS nell’esercizio dell’attività tipica;
Capitale Infrastrutturale, rappresentato in massima parte dagli investimenti in Beni Gratuitamente Devolvibili, nonché beni e servizi usati per la produzione di strade.
I pilastri del modello di business dell’ANAS sono:
la missione aziendale: progettazione, realizzazione, ammodernamento e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale e conseguente pianificazione ed allocazione delle risorse, anche in qualità di concessionario;
il monitoraggio dell’ambiente interno ed esterno effettuato attraverso la rilevazione delle performance quantitative e qualitative aziendali;
la governance, prerequisito per attuare la missione aziendale e definire una strategia di medio lungo termine;
la valutazione delle opportunità di mercato e la gestione del rischio a presidio delle attività di business.
Il modello di business è orientato alla creazione di Valore Aggiunto sostenibile, nelle dimensioni dei risultati economici, ambientali e sociali, in sinergia tra loro. Facendo leva sulla valorizzazione e l’interazione di risorse finanziarie, infrastrutturali, umane, intellettuali, relazionali e naturali, ANAS gestisce l’innovazione, la progettazione, la costruzione e l’Esercizio delle reti stradali, sia in Italia, con una rete di oltre 25.000 km di strade, che all’estero, nella componente dei servizi di ingegneria.
Infatti, negli ultimi anni l’Azienda, partecipando a gare pubbliche internazionali, direttamente o attraverso la controllata AIE, opera anche sui mercati esteri proponendosi ai Ministeri competenti e ai Gestori stradali di Paesi esteri come possibile partner o consulente per la pianificazione, progettazione, direzione lavori, manutenzione e supervisione della rete stradale ed autostradale, anche attraverso la costituzione di soggetti misti di diritto locale.
a) Costruzione di strade ed autostrade
Studio di fattibilità e progettazione
Le attività di progettazione vengono gestite da ANAS attraverso la Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori.
La realizzazione di un’opera è un processo molto complesso ed ogni fase richiede competenze che ANAS ed il suo personale sono in grado di gestire con le migliori professionalità, garantendo tutti gli standard richiesti per la realizzazione di strade e Autostrade. Il ciclo delle attività inizia con la redazione dello Studio di fattibilità, per poi giungere alla progettazione dell’opera, attraverso i vari livelli progettuali (Preliminare, Definitivo, Esecutivo).
Appalto
Nella definizione delle procedure di gara d’appalto, ANAS si attiene e si uniforma ai dettami della legislazione vigente, alle indicazioni delle Autorità ed alla giurisprudenza amministrativa. A livello sia centrale che territoriale ANAS è impegnata nell’efficientamento e nell’ottimizzazione dei procedimenti concorsuali per lavori, forniture e servizi mediante la redazione e la pubblicazione di bandi di gara, analisi delle offerte anomale e stipula dei contratti.
A partire dal 2009, ANAS ha previsto, nell’ambito della documentazione di gara, nuovi criteri di selezione degli appaltatori, alcuni dei quali sono esplicitamente ispirati alla massima attenzione verso le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile e segnatamente:
il pregio tecnico dell’offerta progettuale;
le caratteristiche qualitative e funzionali della stessa;
la tipologia dei materiali;
i metodi costruttivi innovativi;
l’adozione di soluzioni ecocompatibili;
l’utilizzo di biomateriali;
l’efficientamento energetico;
la sostituzione delle fonti tradizionali con fonti rinnovabili.
ANAS, nell’ambito delle attività tese al presidio costante e all’ottimizzazione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi, ha realizzato il nuovo sistema di Procurement Contract Management (PCM) al fine di garantire una corretta formalizzazione dei contratti e una gestione sostenibile, mediante la dematerializzazione e la firma digitale dei documenti generati nelle diverse fasi delle procedure di affidamento.
Realizzazione e controllo
Le attività di realizzazione e controllo di nuove costruzioni sono demandate a strutture interne che si sostanziano, a livello centrale, nella Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori e a livello periferico, negli Uffici Territoriali. Tali attività possono essere sinteticamente riepilogate in:
predisposizione di un programma coordinato di esecuzione di nuove opere;
predisposizione ed aggiornamento dei piani economici e di commessa;
direzione lavori;
monitoraggio della produzione dei cantieri stradali;
verifica di progetti e perizie;
attività ispettiva negli Uffici Territoriali.
b) Gestione della rete
ANAS riveste un ruolo primario nell’opera di infrastrutturazione del sistema Paese, opera sull’intero territorio nazionale e persegue l’obiettivo di progettare, realizzare, gestire e manutenere la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale.
L’Esercizio assicura la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale in concessione e la tutela del patrimonio. Garantisce la sicurezza della circolazione stradale, la sorveglianza della rete e il tempestivo intervento nei casi di emergenza, attraverso il coordinamento e l'indirizzo degli Uffici Territoriali, della Sala Operativa Nazionale e delle 20 Sale Operative Compartimentali e gestisce i rapporti con gli organi di Polizia Stradale e Protezione Civile. Assicura il miglioramento e il mantenimento dei livelli di efficienza delle infrastrutture, garantendo la tutela del patrimonio e lo stato d'uso, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade e garantisce la sicurezza stradale tramite un'efficiente sorveglianza della rete e garantendo un'informazione puntuale e aggiornata al cliente esterno, anche attraverso il controllo dei flussi di traffico.
La rete viaria di un Paese è un insieme di arterie che permettono la circolazione di merci e di persone. Lo stretto legame tra la crescita economica di una nazione e la sua rete viaria ne è la conferma. ANAS sta focalizzando sempre di più l’attenzione sull’attività di manutenzione, fondamentale sia nell’ottica di garantire la sicurezza dell’utenza sia di preservare il valore del patrimonio infrastrutturale in gestione, mantenendo efficiente nel tempo l’infrastruttura esistente e minimizzandone il c.d. “life cycle cost”.
In qualità di concessionaria della viabilità di interesse nazionale e dovendo fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli elementi ed i dati per la valutazione del servizio di manutenzione effettuato, l’ANAS si ispira ad una metodologia di gestione in qualità sia per il miglioramento della gestione ordinaria delle strade sia per il monitoraggio e la valutazione del servizio reso.
c) Ricerca e sviluppo
In qualità di gestore primario della rete viaria nazionale, ANAS è chiamata a raggiungere obiettivi di efficienza costruttiva, strategie manutentive, sicurezza e riduzione degli impatti ambientali. Questi obiettivi vengono perseguiti mediante le attività di ricerca e sviluppo che mirano ad identificare le risposte ottimali, nei diversi settori delle nuove costruzioni e dell’utilizzo stesso delle opere, alle richieste di un sempre maggiore livello di qualità e sicurezza delle infrastrutture, anche attraverso la definizione di linee guida e proposte normative.
Il Centro di Ricerca di Cesano fornisce un ampio spettro di servizi che integrano e completano le prove più tradizionali, il monitoraggio con apparecchiature ad alto rendimento degli indicatori prestazionali delle infrastrutture stradali (portanza, aderenza, regolarità, ecc.), misure illuminotecniche (illuminamento in galleria e degli impianti stradali, ecc.) per la progettazione e verifica degli interventi di manutenzione, lo studio e la ricerca di soluzioni tecniche innovative.
d) Attività internazionali
L’ANAS, attraverso l’Unità Iniziative Internazionali e, a partire dalla seconda metà del 2012 con la costituzione di ANAS International Enterprise, si propone di generare parte dei ricavi di gruppo attraverso la partecipazione a gare estere e nel contempo conseguire lo sviluppo di attività nell’ambito del mercato internazionale.
In tale ottica, la società è attenta a tutte quelle occasioni di business che valorizzino le peculiari caratteristiche dell’ANAS nella sua qualità di soggetto al contempo istituzionale/ pubblico e imprenditoriale, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati italiani o esteri, proponendosi come uno degli elementi cardine del “Sistema Italia” nel settore delle infrastrutture di trasporto.
In considerazione delle caratteristiche della società (consolidata competenza in campo stradale ed autostradale, articolata struttura organizzativa a livello nazionale) nonché delle caratteristiche del mercato internazionale d’interesse, l’ANAS, tramite ANAS International Enterprise, fornisce assistenza tecnica ed attività di cooperazione ad Enti ed organizzazioni con caratteristiche analoghe a quelle di ANAS di altri Paesi, principalmente sui seguenti temi:
servizi integrati: trattasi di servizi d’ingegneria, economico-finanziari, amministrativi e legali, da acquisire principalmente attraverso la partecipazione a gare internazionali;
progetti di ricerca: l’ANAS svolge attività di ricerca e sperimentazione a livello internazionale partecipando a programmi finanziati dall’Unione Europea, anche attraverso il coinvolgimento operativo del Centro Sperimentale Stradale ANAS di Cesano (Roma) e dei suoi laboratori;
formazione: la Direzione Risorse Umane e Organizzazione assicura i percorsi formativi, relativi alla gestione dei sistemi stradali e autostradali, a Paesi esteri che siano interessati a questo tipo di formazione “on the job”.
6. Profilo e Struttura del Gruppo
Il Gruppo ANAS al 31 dicembre 2015 risulta articolato in una pluralità di società che operano nel mercato della gestione della rete stradale ed autostradale nazionale, con e senza pedaggio, nonché in quello dei servizi integrati di ingegneria, consulenza e studi, anche a livello internazionale, nel settore delle infrastrutture di trasporto; in particolare, oltre alla capogruppo ANAS, sono incluse:
La controllata ANAS International Enterprise S.p.A. che opera sui mercati internazionali;
3 società di progetto controllate: Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. (attualmente nella fase di fusione per incorporazione in ANAS), Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione e Centralia – Corridoio Italia Centrale S.p.A. in liquidazione;
la controllata SITAF S.p.A., concessionaria per la realizzazione e gestione del traforo autostradale del Frejus e dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia;
la controllata indiretta PMC Mediterraneum S.c.p.A. 2;
quattro società a controllo congiunto con le Regioni: Lombardia (CAL S.p.A.), Lazio (ADL S.p.A.), Molise (ADM S.p.A.) e Piemonte (CAP S.p.A.) per lo svolgimento della funzione di concedente per la realizzazione e la gestione di infrastrutture autostradali;
una società a controllo congiunto con la Regione Veneto (CAV S.p.A.) società concessionaria per la gestione e manutenzione del Passante autostradale di Mestre e per la tratta autostradale Venezia - Padova;
due società collegate: la concessionaria del Traforo del Monte Bianco e la concessionaria per la realizzazione dell’Autostrada Asti-Cuneo;
nonché partecipazioni minori in ulteriori tre Consorzi.
Società | Quota ANAS di partecipazione |
ANAS International Enterprise S.p.A. | 100,000% |
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. | 92,382% |
Stretto di Messina S.p.A. in Liq. | 81,848% |
Centralia - Corridoio Italia Centrale S.p.A. in Liq. | 55,000% |
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF S.p.A. | 51,093% |
Autostrade del Lazio S.p.A. | 50,000% |
Autostrada del Molise S.p.A. | 50,000% |
(2)La società PMC Mediterraneum risulta co-partecipata da ANAS International Enterprise che ne detiene la quota di maggioranza pari al 58,5% del capitale.
Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. | 50,000% |
Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. | 50,000% |
Concessioni Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx - XXX X.x.X. | 00,000% |
Xxxxxxxxxx Xxxx - Xxxxx S.p.A. | 35,000% |
Società Italiana per il Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx X.x.X. | 00,000% |
XXXX Consorzio Autostrade Italiane Energia | 8,500% |
IDC Italian Distribution Council S.c.a.r.l. | 6,670% |
PMC Mediterraneum S.C.p.A. | 1,500% |
CONSEL - Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore S.c.a.r.l. | 1,000% |
La struttura organizzativa di ANAS è composta dalla Direzione Generale e da un’articolata struttura di unità periferiche che garantiscono una presenza capillare sul territorio nazionale. La struttura della Direzione Generale si presenta attualmente come segue:
Il Segretario del CdA
Internal Auditing
C.F.O.
Direzione Ingegneria e
Verifiche
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Direzione Operation e Coord. Territoriale
Direzione Legale e Societario
Direzione ICT
Direzione Appalti e Acquisti
Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Presidente
L’aggiornamento delle strutture organizzative della Direzione Generale costituisce impegno costante per garantire un sempre più efficace presidio dei processi aziendali. In particolare, le linee di cambiamento organizzativo rispondono alla necessità di proseguire con il processo di razionalizzazione e armonizzazione delle strutture centrali della Società al fine di assicurare:
la semplificazione dei processi aziendali;
il conferimento di maggiore impulso ai processi core dell’azienda;
l’aggiornamento dell’organizzazione rispetto alle sfide che l’azienda deve affrontare nel medio periodo;
l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni delle aree di responsabilità.
Esse tengono altresì conto:
delle ulteriori norme in materia di contenimento della spesa (c.d.spending review) che si aggiungono alle misure di efficientamento già adottate a livello aziendale;
dell’incremento delle attività di “core business”, derivanti dall’approvazione del programma degli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS ai sensi dell’art. 18, comma 10, del Decreto Legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 (c.d. “Decreto del Fare”).
Le unità periferiche sono costituite da 18 Compartimenti Regionali, dalla Direzione Regionale della Sicilia e dall’Ufficio Speciale Salerno-Reggio Calabria per un totale di oltre
25.000 km di rete in gestione.
ANAS è dotata di una struttura di governo di tipo tradizionale, articolata in Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Ai predetti organi si affiancano, nell’ambito del sistema di controllo interno, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l’Internal Auditing, i Protocolli di Legalità, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, l’Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs. n. 231/2001 e il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.
Tutto il sistema normativo e organizzativo interno di ANAS è volto al raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei principi di legittimità, trasparenza e tracciabilità.
L’intero Capitale Sociale di ANAS è posseduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione (composto da tre componenti tra cui il Presidente che, ai sensi dell’art. 15.1 dello Statuto vigente, svolge anche le funzioni di Amministratore Delegato) ed il Collegio Sindacale (composto da tre membri tra cui il Presidente) sono eletti dall’Assemblea degli Azionisti previo concerto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Artt. 15, 16 e 21 dello Statuto). Inoltre, le eventuali modifiche statutarie devono essere approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Di seguito si riportano le principali prescrizioni inerenti gli organi sociali di ANAS secondo il nuovo Statuto di ANAS approvato con Decreto Interministeriale l’8 agosto 2013 e dall’Assemblea degli Azionisti il 9 agosto 2013.
a) L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci:
approva il Bilancio;
nomina gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
determina gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
conferisce l’incarico di revisione legale dei conti;
provvede in seduta straordinaria alle modifiche statutarie.
b) Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto attualmente da tre componenti, eletti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, tra cui il Presidente (art.15.1 dello Statuto).
L’assunzione della carica di Amministratore di ANAS S.p.A. è sottoposta ad una procedura di selezione e di valutazione dei diversi profili dei soggetti candidati – prevista dalla Direttiva MEF del 24 giugno 2013 – da parte del Dipartimento del Tesoro del MEF, diretta a verificare il possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità ai fini dell’eleggibilità, nonché l’assenza di ipotesi di ineleggibilità/decadenza del candidato alla carica di Amministratore, individuate specificamente da apposita clausola prevista dalla predetta Direttiva del MEF e inserita nel nuovo statuto di ANAS S.p.A.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell’art. 2383 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri previsti per legge, ha riservati una serie di poteri specificatamente indicati nello Statuto Sociale (art. 18).
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente (o dell’Amministratore Delegato, ove nominato) può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.
L’Assemblea degli Azionisti del 18 maggio 2015 – a seguito delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione in carica – ha nominato il nuovo Organo di amministrazione, per gli esercizi 2015-2017, nelle persone dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (Presidente con funzioni di Amministratore Delegato), dell’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Consigliere) e della Prof. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx (Consigliere).
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell’Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell’espletamento dell’incarico. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Il compenso annuo spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito dalla predetta Assemblea degli Azionisti del 18 maggio 2015, nella misura lorda annua pari a €/migliaia 22,0.
La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.
c) Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente di ANAS S.p.A. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, in carica per gli esercizi 2015 - 2017, svolge, ai sensi di Statuto, le funzioni di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015, ad eccezione di una serie di atti riservati per Xxxxx e per Statuto al Consiglio stesso. Il Presidente percepisce un compenso ex art. 2389, 3° comma, c.c. nella misura fissa di euro 240.000 annui lordi, nel rispetto del limite massimo (I fascia) degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori con deleghe dettato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.12.2013, n. 166.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio. Spettano al Presidente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi e la firma sociale, la gestione finanziaria, l’organizzazione e la gestione del personale dirigente e non dirigente, la stipula e la gestione dei contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi nei limiti degli importi contrattuali stabiliti dall’art. 18.2 dello statuto, la gestione legale e del contenzioso contrattuale.
Il Presidente provvede altresì, ai sensi dell’art. 2381 comma 5 c.c. e dell’art. 16.3 lett. d) del vigente Statuto, agli obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, riferendo periodicamente sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
d) Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, nelle persone della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx (Presidente), del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (Sindaci Effettivi), più due supplenti nelle persone del Dott. Xxxxx X’Xxxxxx e della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ed hanno il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all’art. 2403 del Codice Civile. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato (2015). La composizione del Collegio Sindacale garantisce l’equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile (art. 21 Statuto).
Le principali funzioni di vigilanza e di controllo di competenza del Collegio Sindacale sono:
vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto Sociale;
vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il compenso annuo spettante ai Sindaci è stato stabilito dall’Assemblea degli Azionisti del 17 luglio 2013 per un importo pari a €/migliaia 30 per ciascuno dei due Sindaci effettivi e ad €/migliaia 50 per il Presidente del Collegio Sindacale, che in qualità di dirigente del MEF, riversa il proprio emolumento all’amministrazione di appartenenza.
e) Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo
L’ANAS, con Legge 8 agosto 2002, n. 178, è stata trasformata in Società per Azioni con la conferma del controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. La Corte dei Conti vigila affinché gli enti che gestiscono ingenti quote di risorse pubbliche si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità.
Il controllo della Corte dei Conti sull’ANAS, esercitato attraverso un Magistrato delegato, ha acquistato nel tempo sempre maggior peso, tenuto conto della rilevanza strategica per l’economia dei settori nei quali l’attività di ANAS viene svolta. L’importanza del controllo della Corte dei Conti, che si affianca agli altri controlli societari previsti dalla Legge e dallo statuto, tiene conto della natura pubblica degli interessi perseguiti da ANAS, nonché della natura pubblica di gran parte delle risorse da essa gestite, che non può non esigere il rispetto di rigorosi parametri di economicità di gestione e di razionalità economica delle scelte.
Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sull’ANAS assiste alle sedute delle Assemblee, dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali. L’attività di controllo, che può essere sia di legittimità sia di merito, è concomitante, cioè si svolge nel corso della gestione e ha per oggetto l’intera gestione finanziaria e amministrativa. La Corte, in caso di accertata irregolarità nella gestione, può in ogni momento formulare i propri rilievi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Al termine di ogni esercizio finanziario, la Corte dei Conti, in un’adunanza della Sezione Controllo Enti, adotta collegialmente una pronuncia nella quale effettua le proprie valutazioni sulla gestione finanziaria dell’ANAS.
La Delibera che approva la Relazione della Corte dei Conti viene inviata al Parlamento per l’esercizio del suo controllo politico finanziario, nonché ai Ministeri vigilanti per far loro adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le eventuali irregolarità contabili, amministrative e gestionali riscontrate, nonché per migliorare la gestione.
9. Sistema dei controlli e relative attività
a) Il Sistema delle Procure
ANAS, al fine di assicurare l’efficienza operativa e la responsabilizzazione dei propri dipendenti, nonché la necessaria trasparenza con i terzi, si è dotata di un sistema di procure e sub procure. In particolare, il Presidente conferisce procure speciali in coerenza e nel rispetto degli organigrammi aziendali e degli ordini di servizio emanati assicurando, in relazione alle specifiche competenze di ciascuno, criteri omogenei di attribuzione secondo i vari livelli di responsabilità. In particolare, al fine di assicurare la necessaria operatività sul territorio, il Presidente conferisce procura ai Capi Compartimento. I poteri riconosciuti agli stessi sono omogenei su tutto il territorio.
b) L’Unità Internal Auditing
L’Internal Auditing (IA) svolge il proprio ruolo a supporto della governance aziendale verificando - sulla base di una specifica procedura aziendale e attraverso audit, verifiche e monitoraggi presso le diverse strutture organizzative (direzione generale e uffici territoriali)
- il disegno e la piena operatività del Sistema di Controllo Interno a presidio dei rischi aziendali e rilevando i fattori di disallineamento attraverso valutazioni indipendenti.
L’IA - in linea con le previsioni normative (Legge n. 69/09) - riferisce all’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione), cui sottopone il Piano di Audit ed i suoi successivi eventuali aggiornamenti, nonché flussi informativi periodici in merito alle risultanze delle attività di competenza.
L’IA, in conformità agli Standard Internazionali ed alle Guide Interpretative per la Pratica Professionale dell’Internal Auditing emessi dall’Institute of Internal Auditors, sovraintende all’attivazione delle suindicate azioni da parte delle competenti Unità Organizzative che, a fronte delle carenze rilevate, devono riferire all’IA in merito alle misure adottate o in corso di adozione.
Nel corso del 2015 sono stati svolti alcuni degli audit previsti dal Piano triennale “risk based” elaborato ad esito di un’attività di self-risk assessment svolta nell’anno 2014 sui principali processi aziendali.
Oltre agli audit eseguiti sulla base della rischiosità dei processi aziendali dell’ANAS, sono svolte le seguenti ulteriori attività:
svolgimento dei monitoraggi richiesti dall’Organismo di Xxxxxxxxx ex X.Xxx. 231/01 di ANAS, finalizzati a verificare l’effettiva applicazione del Modello Organizzativo
231 volto, come noto, a prevenire i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto;
svolgimento di audit attivati su specifica richiesta del Collegio Sindacale;
specifici interventi di audit connessi a richieste del management;
testing ex L.262/05 su richiesta del Dirigente Preposto di ANAS;
verifiche svolte dal Servizio Verifiche Materiali e Forniture finalizzate al controllo dei materiali e delle forniture impiegati nella realizzazione di infrastrutture stradali;
forensic auditing a seguito di segnalazioni ed esposti contenenti riferimenti rilevanti, precisi e circostanziati.
accertamenti svolti in seguito a segnalazioni pervenute, in conformità a quanto previsto dalla procedura PA.ANAS.18 “Gestione di esposti/denunce firmati da dipendenti (Tutela dei whistleblower)”;
attività svolte nell’interesse della controllata Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., con cui è stato attivato un contratto di service.
In linea generale gli audit fanno emergere aree di miglioramento a fronte delle quali vengono raccomandate specifiche azioni correttive volte all’ulteriore rafforzamento dei presidi del Sistema di Controllo Interno.
c) L’Organismo di Vigilanza
Il Dlgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, nonché delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da specifici reati (c.d. “reati presupposto”), posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
ANAS si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestionale e Controllo che costituisce un complesso di regole, strumenti e condotte ragionevolmente idoneo a prevenire eventuali condotte penalmente rilevanti poste in essere da soggetti “apicali” o sottoposti alla loro direzione/vigilanza. Tale Modello si compone di una Parte Generale e di distinte Parti Speciali concernenti diverse tipologie di reato previste dal Decreto, aggiornate rispetto alle modifiche introdotte con la legge 190/2012.
L’Organismo di Vigilanza di ANAS (di seguito “OdV”) ha il compito di vigilare sull’efficace attuazione, l’adeguatezza e l’aggiornamento del Modello per la prevenzione dei reati adottato in ossequio alle previsioni del predetto Decreto, nonché sull’osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico. In particolare, l’OdV svolge le seguenti attività:
Vigila sull’osservanza del Modello, potendosi avvalere del supporto funzionale dell’Internal Auditing, di Sviluppo Organizzativo e Processi nonché del Gruppo di Lavoro 231;
Verifica l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Dlgs.n. 231/01 e s.m.i.;
Valuta e promuove aggiornamenti del Modello, in relazione ai mutati assetti aziendali e/o ad eventuali modifiche normative;
Promuove le attività di comunicazione e di formazione al fine di diffondere e verificare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello, del Codice Etico e delle procedure/protocolli;
Informa il vertice aziendale in merito alle attività svolte, attraverso relazioni periodiche.
Si evidenzia inoltre che ANAS - al fine di rendere più efficace l’azione dell’OdV - ha provveduto a nominare, sia a livello centrale che periferico, i cosiddetti “Referenti 231”, dirigenti apicali appositamente individuati per agevolare i flussi informativi verso l’OdV e segnalare eventuali violazioni del Modello ovvero situazioni di esposizione a “rischio-reati”.
Infine, in merito alle attività di vigilanza sull’attuazione e rispetto del Modello, su richiesta dell’OdV, l’Internal Auditing esegue i monitoraggi 231 con riferimento ai quattro principi di controllo previsti dal Modello stesso: a) esistenza di procedure formalizzate; b) segregazione dei compiti; c) sistema delle deleghe e procure; d) tracciabilità e verificabilità ex post degli atti. Ad esito dei monitoraggi l’IA indica all’OdV le azioni correttive necessarie per il rafforzamento del sistema dei controlli a presidio dei “rischi-reato” ex Dlgs.n. 231/01.
d) Il Dirigente Preposto
In base all’indirizzo definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di applicare la disciplina della L.262/05 (rivolta alle società quotate) alle proprie controllate, al fine di rafforzare nel proprio ambito il sistema dei controlli sull’informativa economico-finanziaria e di implementare modelli di Governance sempre più evoluti, nel 2007 ANAS, a seguito di modifica dello Statuto Sociale, ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (il DP), attribuendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per svolgere l’incarico conferito, secondo un proprio Regolamento (approvato dal CdA) che ne definisce le linee guida.
La carica di DP è ricoperta dal Responsabile Amministrazione, il quale si avvale di una propria Struttura interna dedicata.
Il DP, fin dalla sua nomina, ha definito ed implementato il modello di gestione della
compliance del Sistema di Controllo Interno amministrativo-contabile di ANAS alla Legge
n. 262/05 ispirandosi ad un approccio basato su standard internazionali (c.d. Co.S.O. Framework). Tale modello prevede la formalizzazione ed il continuo aggiornamento di apposite Matrici dei Rischi e dei Controlli (RCM - Risk Control Matrix) per ciascuno dei processi che, nell’esercizio di riferimento, risultano significativi ai fini della L.262/05 (c.d. processi in ambito), secondo specifici criteri quali-quantitativi. Nell’ambito delle suddette RCM sono individuati i controlli atti a ridurre i rischi di errore sull’informativa finanziaria ed i ruoli dei soggetti coinvolti (Control Owner).
L’effettiva operatività dei controlli posti a presidio dei rischi ad impatto rilevante sull’informativa economico-finanziaria viene monitorata dal DP attraverso delle sessioni di verifiche semestrali (Testing) presso le strutture organizzative della Direzione Generale ed alcune Unità Territoriali, selezionate con criteri quali/quantitativi (ad es. Km di strade in gestione, spese per manutenzioni, importo dei lavori e appalti di competenza) e nel rispetto del principio di rotazione seguito negli anni precedenti, al fine di una completa osservazione del Territorio.
Per quanto attiene alle società del Gruppo ANAS, per una più puntuale applicazione della norma, si è fin da subito ritenuto opportuno prevedere l’istituzione della figura del Dirigente Preposto anche all’interno delle controllate rientranti nel perimetro di consolidamento, le quali provvedono ad un’autonoma gestione del modello di compliance alla L.262/05, secondo gli indirizzi della controllante. Ai fini del Bilancio Consolidato di fine esercizio, i DP delle suddette controllate rilasciano la propria attestazione (affidavit) al DP di ANAS, in
base allo schema dallo stesso definito, oltre a fornire l’attestazione sui propri Bilanci d’esercizio e l’ulteriore informativa utile.
e) L’Unità Protocolli di Legalità
Nell’ottica di una partecipazione ed un coinvolgimento sempre più incisivi al contrasto preventivo dell’infiltrazione criminale nei cantieri e la maturata convinzione di non poter scindere avanzamento tecnologico, qualità e legalità nella realizzazione delle infrastrutture viarie ANAS, rimodulando il suo assetto di governance, ha ritenuto necessario dotarsi di un’apposita articolazione aziendale chiamata Unità Protocolli di Legalità, a cui è stato affidato, in via prioritaria, il compito di attendere ad un costante monitoraggio della situazione “dell’ordine pubblico” nelle aree interessate dalle cantierizzazioni nonché alla puntuale applicazione della legislazione antimafia che, almeno nell’ultimo decennio, è stata caratterizzata da una ingente produzione di norme, regolamenti attuativi e linee guida.
L’Unità Protocolli di Legalità opera attraverso un sinergico raccordo tra le Prefetture territorialmente competenti e le sedi Compartimentali Aziendali, con le quali predispone i
c.d. Protocolli di Legalità anche attraverso l’individuazione delle forme di controllo preventivo più idonee tenuto conto degli aspetti tecnici che caratterizzano l’opera e le attività di cantiere.
Più in generale, nel quadro della “mission” che le è stata conferita, l’Unità garantisce il monitoraggio e la verifica degli adempimenti prescritti dalla legislazione antimafia, dalle deliberazioni del CIPE e dai Capitolati Speciali d’Appalto con procedure di informazione documentale. A tale scopo l’Unità ha realizzato una Banca Dati (CE.ANT) che raccoglie i dati della “filiera”, delle maestranze e dei mezzi impegnati nei lavori sia ai fini della predisposizione del “settimanale di cantiere” (introdotto con Delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011) sia al fine di mettere a disposizione del Gruppo di Lavoro sedente presso DIPE di tutti i riferimenti bancari delle imprese per il “monitoraggio dei flussi finanziari”.
Inoltre, la sensibilità di Anas sul tema Legalità si è tradotta nella sottoscrizione di numerosi Atti pattizi con gli Uffici Territoriali del Governo, i Contraenti Generali, gli Appaltatori ed i Sindacati di categoria (in tutto una quarantina circa) molti dei quali negli ultimi due anni sono stati integrati con “Atti aggiuntivi” volti a dare una capillare diffusione all’accordo sottoscritto il 15 luglio 2014 tra Ministro dell’Interno ed il Presidente ANAC, al fine di avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, che prevede un ulteriore restringimento delle maglie della rete anticorruzione, attraverso l’impegno delle Stazioni Appaltanti e delle imprese della “filiera” a denunciare fenomeni corruttivi.
Infine, dal luglio del 2015, l’Unità Protocolli di Legalità sta dando attuazione alle disposizioni emanate con deliberazione n. 15 del CIPE pubblicata il 7 luglio 2015, concernente il “Monitoraggio finanziario” sulla realizzazione di infrastrutture di carattere
strategico, attraverso la sottoscrizione di “Protocolli operativi” che, nella loro attuazione, vede coinvolte le Stazioni Appaltanti, i Contraenti Generali, gli Appaltatori, gli Istituti di Credito aderenti al circuito CBI (Corporate Banking Interbancario); A tutt’oggi sono stati sottoscritti 16 Protocolli Operativi con imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture dislocate su tutto il territorio Nazionale.
Sono in fase di implementazione ed integrazione, man mano che le Prefetture UTG ne faranno richiesta, i seguenti Protocolli di Legalità che hanno carattere Regionale, Provinciale o che sono stati sottoscritti quali “cornici di sicurezza” per singole opere ai sensi dell’art. 176. 3° comma lett. e del TU 163/2006.
Più in particolare 3:
1. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Savona, ANAS S.p.A., Appaltatore
R.T.I. CMC Ravenna - ITINERA S.p.A.
2. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Cosenza, ANAS S.p.A., Ati Xxxxxx SpA - Consorzio Grecale
3. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Enna, Prefetture U.t.G. di Messina, ANAS S.p.A., Ati Tecnis SpA, COGIP S.p.A. e Xxx. Xxxxxx & C. S.p.A.
4. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Enna, ANAS S.p.A. e Riccardello Costruzioni SpA
5. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Bari, ANAS S.p.A., ATI Marcegaglia Buildtech S.r.l. e Aleandri SpA
6. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Cuneo, ANAS S.p.A., ATI Grandi Lavori Fincosit SpA e TOTO Costruzioni Generali SpA
7. Protocollo di legalità tra Prefetture U.t.G. di Cosenza, ANAS S.p.A. e ITALSARC S.C.P.A.
8. Protocollo di Legalità stipulato l’11 c.m. con la Prefettura U.T.G. di Savona
9. Protocollo d'intesa tra le Prefetture di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e ANAS S.p.A.
10. Protocollo di legalità tra la Prefettura di Catania, ANAS S.p.A., il Corpo Regionale delle Miniere (Ct), ATI FIP Industriale S.p.A., L&C S.r.l. e Tecnolavori S.r.l.
11. Protocollo di legalità tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e ANAS S.p.A.
12. Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Caltanissetta - Ufficio Territoriale del Governo, la Prefettura di Enna - Ufficio Territoriale del Governo, la Regione Siciliana - Corpo delle Miniere, ANAS S.p.A., il Contraente Generale: Empedocle 2 S.C.P.A.
13. Protocollo di legalità tra la Prefettura di Sondrio - Ufficio Territoriale del Governo, ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia, A.T.I. Xxxxxxx Xxxxxx
S.p.A. (mandataria) - Geom. Xxxxxxxxx Lavori S.p.A.,già A.T.I. Salini Xxxxxxxxx S.r.l. (mandataria) - Xxxxxxxxx Geom. Xxxxxxxx X.x.X. - Cotea Costruzioni Stradali Edili Idrauliche S.r.l. - Castelli Lavori S.r.l.
(3) Protocolli di Legalità più significativi contenenti anche clausole anticorruzione tra quelli attivi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 22.
14. Protocollo d`Intesa tra la Prefettura-UTG di Reggio Calabria - ANAS S.p.A. - società di progetto RC-Scilla S.c.p.A., ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
15. Protocollo d'intesa tra le Prefetture - U.T.G di: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e l'A.N.A.S. Spa Compartimento della Viabilità per la Sardegna ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
16. Protocollo di legalità tra la Prefettura della Spezia - Ufficio Territoriale del Governo, la Provincia della Spezia, il Comune della Spezia, il Comune di Sarzana, la Camera di Commercio della Spezia, l'Autorità Portuale della Spezia, l,ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità per la Liguria, l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", la Direzione Provinciale del Lavoro della Spezia, la Direzione INPS della Spezia, la Direzione INAIL della Spezia, i Sindacati CGIL, CISL e UIL della Spezia, l'A.N.C.E., la Confindustria, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Spezia e la Confartigianato della Spezia
17. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - U.T.G di Piacenza, l'A.N.A.S. Spa Compartimento per la Viabilità della Lombardia e "Cons.Fer Consorzio Stabile" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativo ai lavori di ricostruzione e manutenzione del Ponte sul fiume Po, lungo la Strada Statale N.9 "Via Xxxxxx" dal km 262+392 al km 263+487, tra San Xxxxx al Porto in provincia di Lodi e Piacenza
18. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - U.T.G di Potenza, l'A.N.A.S. Spa e Società Grandi Lavori FINCOSIT Spa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativo ai lavori di realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNE/80 tronco 1°- tratto 7° - Lotto 1° dal km 139+000 al km 148+000 Macrolotto 3 parte 1°
19. Protocollo d`Intesa tra la Presidenza della Regione autonoma Valle d`Aosta - ANAS
S.p.A. Compartimento della viabilità per la Valle d`Aosta - ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
20. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, l'A.N.A.S. Spa Compartimento per la Viabilità del Molise e A.T.I. Ortolan Srl (mandataria) - CO.GE.TA. Srl - Xxxxxx Costruzioni Srl
21. Protocollo di Legalità tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, la Regione Siciliana, L'ANAS spa e il Contraente Generale Empedocle S.C.p.A. - Lavori di Adeguamento a quattro corsie della XX.000 "Xx Xxxxx Xxxxxxxxx".
00. Protocollo di legalità tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Regio Emilia, ANAS S.p.A. e ATI
23. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - U.T.G di Imperia e l'A.N.A.S. Spa di Genova ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
24. Protocollo di legalità tra la Prefettura di Brescia, A.N.A.S. Spa e Autostrade Centro Padane Spa
25. Protocollo di legalità tra la Prefettura di Benevento e l'A.N.A.S. Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania
26. Protocollo d'intesa tra le Prefetture - U.T.G di: Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola e l'A.N.A.S. Spa di Torino ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
27. Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Vibo Valentia, l'A.N.A.S. Spa e Baldassini- Tognozzi-Xxxxxxxx Costruzioni Generali Spa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria Tronco 3°, Tratto 1°, Lotto 1° - Completamento del tratto dal km 353+000 al km 355+000
28. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - U.T.G. di Potenza, la Prefettura U.T.G. di Salerno, l'A.N.A.S. Spa e S.I.S. scpa - Contraente Generale ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
29. Protocollo d'intesa tra le Prefetture - U.T.G di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e l'A.N.A.S. Spa Compartimento della Viabilià per la Toscana ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
30. Protocollo d'Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra la Prefettura di Potenza, la Prefettura di Palermo, l'ANAS Spa e il Contraente Generale S.I.S. S.C.p.A. - Lavori di Ammodernamento e Adeguamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria (2° Macrolotto dal km 108+000 al km 139+000)
31. Protocollo di legalità in materia appalti Prefettura - U.T.G di Napoli
32. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - U.T.G di Reggio Calabria, l'A.N.A.S. Spa e la Società Italiana per Condotte d'acqua S.p.a. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
33. Protocollo d'intesa tra la Prefettura - U.T.G. di Salerno, l'A.N.A.S. Spa e Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (1° Macrolotto: Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx)
00. Protocollo d`Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata - Lavori di ammodernamento e adeguamento dell`Autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tronco 3° - Lotto 1° - Completamento del tratto dal Km 353+000 al Km 355+700).
Il Contratto di Programma (pluriennale/annuale), sottoscritto tra ANAS e Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), è lo strumento attuativo attraverso il quale le risorse stanziate ed i sovra canoni di concessione sono dettagliatamente destinati alla realizzazione di nuove opere, completamenti, integrazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla prestazione di servizi di sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità sulla rete in gestione della Società.
Per il completamento della procedura autorizzativa di detti Contratti sono necessari:
La sigla dello schema di Contratto di Programma fra MIT e ANAS;
L’emissione di uno specifico parere del CIPE, sullo schema di Contratto di Programma siglato da MIT e ANAS;
La registrazione alla Corte dei Conti del parere del CIPE, con successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
La Stipula del Contratto di Programma tra MIT ed ANAS;
L’emissione - concertata tra il MIT ed il MEF – di un decreto interministeriale approvativo del Contratto;
La registrazione alla Corte dei Conti di tale decreto interministeriale.
Relativamente al Contratto di programma 2014 (ultimo approvato definitivamente), si segnala che:
Lo schema di Contratto di Programma è stato siglato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS il 6 febbraio 2014 e il CIPE ha espresso parere positivo nella riunione del 14 febbraio 2014. La Relativa delibera CIPE 4/2014, dopo la registrazione della Corte dei Conti avvenuta in data 4 agosto 2014, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 18 agosto 2014;
Il Contratto di Programma 2014 destina alla realizzazione di Nuove Opere 353,16 milioni di euro; di tale importo 324,99 milioni sono destinati agli interventi elencati nella “sezione Nuove Opere – Ambito A”, mentre altri due interventi, del valore complessivo di 28,17 milioni di euro, elencati nella “sezione Nuove Opere – Ambito B” potranno essere attivati solo a seguito del disaccantonamento delle somme accantonate in bilancio ai sensi del Decreto Legge n. 4/2014 art. 2, comma 1, lettera c).
Il Contratto destina inoltre: 71,59 milioni di euro alle “Integrazioni e Completamenti di lavori in corso di Nuove Opere e Manutenzioni Straordinarie”, 17 milioni di euro a “Danni ed Emergenze”, 7,75 milioni di euro alle “Progettazioni”, 0,50 milioni di euro agli “Oneri Gestione database” e 35 milioni di euro al recupero del “Taglio” disposto dalla Legge n. 124/2013 sui precedenti stanziamenti a favore di ANAS.
In attuazione dei Decreti Legge 66/2014 e 90/2014 sugli stanziamenti disposti per il Contratto di Programma 2014 sono stati effettuati, per l’anno 2014, ulteriori
accantonamenti per 11,97 milioni di euro per l’anno 2014 e 1,02 milioni di euro per l’anno 2015.
Lo stesso Contratto di Programma 2014, all’art. 2, destina le risorse stimate per l’anno 2014 in 588,5 milioni di euro - acquisite ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n. 102, art. 19,
comma 9 bis ed integrate dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 15 comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni – alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria della rete in gestione (interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza, vigilanza, monitoraggio e infomobilità)..
Successivamente tutti gli accantonamenti previsti nei decreti in precedenza citati (DL 4/2014, DL 66/2014, DL 90/2014) sono stati trasformati in “tagli” effettivi il cui recupero è previsto che venga effettuato nell’ambito del Contratto di Programma 2015.
Il Contratto ha assunto piena efficacia con la registrazione alla Corte dei Conti avvenuta in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Foglio 751) del decreto interministeriale n. 595 del 31 dicembre 2014, approvativo del Contratto di Programma 2014, emesso di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
° ° °
La delibera CIPE n. 4 del 14 febbraio 2014 in precedenza richiamata, con cui è stato espresso parere positivo sul Contratto di Programma 2014, ha previsto, al fine di dare respiro programmatico alle scelte pubbliche in tema di viabilità, che il Contratto di Programma 2015 “ tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a. – parte investimenti avrà un orizzonte quinquennale, e conterrà il programma quinquennale degli investimenti, nell’ambito del quale saranno elencate le opere finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Gli aggiornamenti del predetto contratto saranno annuali e comprensivi della parte servizi”
Il CIPE, nella seduta del 6 agosto 2015, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sullo schema di Contratto di Programma per l’anno 2015 e Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS. Gli Stanziamenti del Contratto di Programma 2015 a favore di ANAS per gli investimenti sono pari a 1.115,3 milioni di euro, mentre alla prestazione dei servizi sulla rete in gestione sono destinate risorse stimate per l’anno 2015 in 594 milioni di euro.
Relativamente al Piano Pluriennale degli Investimenti 2015-2019, ANAS ha in programma di attivare investimenti per complessivi 20,2 miliardi di euro con un fabbisogno finanziario residuo di circa 15,5 miliardi di xxxx.Xx riguardo merita evidenziare che con l’inserimento dei nuovi commi da 496-bis a 496-octies, all’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, si è introdotta una nuova norma intesa a migliorare la capacità di programmazione e di spesa per gli investimenti di ANAS. A tal fine, la norma prevede che:
a) al fine di assicurare un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque
titolo destinate ad ANAS, confluiscano in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del MIT. A tal fine, si autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa (co. 496-bis);
b) le risorse del predetto Fondo confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Tali risorse dovranno essere utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui infra, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. L’impiego di tale risorse, da parte di ANAS, sarà soggetto ad una rendicontazione trimestrale al MIT, nell’ambito della quale dovrà darsi specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011, e dalla relazione di cui alla lett. d). Il bilancio annuale di ANAS dovrà dare evidenza della gestione del conto di tesoreria. Si demanda ad un decreto MEF-MIT la definizione delle modalità di attuazione della presente di disposizione, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione (co. 496-ter);
c) il contratto di programma MIT-ANAS, di durata quinquennale, dovrà:
- definire il corrispettivo annuale da corrispondere ad ANAS a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale;
- stabilire gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del MIT.
Si precisa inoltre che lo schema di contratto dovrà essere approvato dal CIPE, su proposta del MIT, di concerto con il MEF, per gli aspetti finanziari (co. 496-quater).
d) entro il 30 settembre di ciascun anno, ANAS deve trasmettere al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Validata tale relazione, il MIT la trasmetterà tempestivamente al CIPE e al MEF (co. 496-quinquies).
e) entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'art. 2, co. 4, D.Lgs. n. 228/2011, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi (co. 496-sexies);
f) ANAS ha la facoltà di utilizzare, sulla base di motivate esigenze, le risorse del Fondo, qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine, la Società dovrà dare preventiva comunicazione al MIT, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS potrà comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere (co. 496- septies);
g) nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020, le disposizioni di cui alle predette lett. a) e b) si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015 (co. 496-octies).
C. ADOZIONE DEL PTPC, RUOLI DEI SOGGETTI INTERNI E RAPPORTO CON IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
1. Processo di adozione del PTPC
L’efficacia del PTPC è legata al pieno coinvolgimento dell’organizzazione aziendale sia nelle fasi di predisposizione del piano, articolato nei suoi elementi essenziali di individuazione dei processi rischiosi, di scelta dei referenti e dei flussi informativi verso il RPC, di individuazione dei rilevatori di criticità sia nella successiva fase di attuazione del piano stesso ovvero di adeguamento delle misure di prevenzione e di attivazione dei monitoraggi dei processi rischiosi per dare input al sistema di controllo interno per le verifiche sulle situazioni aziendali rilevate come tendenti a criticità.
Con la nomina del RPC e con l’adozione del Piano predisposto da questo ultimo, il Consiglio di Amministrazione definisce e comunica a tutta l’organizzazione aziendale (nonché agli stakeholders) la strategia che intende attuare sul tema della corruzione ed in particolare della prevenzione. Tale linea si concretizza il 31 gennaio di ogni anno, epoca di approvazione del Piano anticorruzione o del suo aggiornamento ex art. 1 comma 5 legge 190/2012. In tale processo sono coinvolti diversi soggetti come di seguito sintetizzato.
i. Il Responsabile Prevenzione della Corruzione
La richiamata normativa (art. 1 co 7 legge 190) attribuisce al RPC un ruolo centrale nella strategia anticorruzione della società, a partire dalla elaborazione del Piano sottoposto al CdA.
Nella Determinazione n. 8/2015 dell’ANAC (cfr pag 17) era già indicato che:”Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPC un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.”.
Nell’ultima Determinazione n. 12/2015 di ANAC, oltre a ribadire quanto già espresso, vengono date ulteriori indicazioni in termini di: criteri di scelta, posizione di indipendenza dall’organo di indirizzo, poteri di interlocuzione e di controllo, supporto conoscitivo ed operativo, responsabilità, eventuali referenti.
Quanto alle responsabilità del RPC viene precisato che: “Nell’attesa della riforma prevista nella l. 124/2015, si deve operare nel quadro normativo attuale che prevede, in capo al RPC, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione. Questi può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso…” .
Come anticipato, l’art. 1 comma 7 della legge 190 dispone che venga nominato un Responsabile per la prevenzione della corruzione le cui funzioni sono disciplinate dai commi 8 e 10 della stessa legge.
Il Responsabile, individuato in ANAS nel dirigente xxxx. Xxxxxxxx Xxx, svolge l’attività in modo autonomo, risponde direttamente al Vertice aziendale e rende periodiche informative al CdA ed al Collegio Sindacale.
Inoltre:
a) assume l’iniziativa affinché il CdA di ANAS (l’organo di indirizzo politico amministrativo) adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano per la prevenzione della corruzione e provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale 4. A tal fine, secondo il PNA, il responsabile della prevenzione è tenuto:
a svolgere un’attività di coordinamento generale tra i vari soggetti (organismi di controllo interno, dirigenti e referenti nelle aree di competenza) preposti allo svolgimento di funzioni interferenti per l’individuazione delle aree di rischio proprie dell’organizzazione amministrativa di riferimento;
ad individuare e valutare le misure di prevenzione della corruzione - con il coinvolgimento dei dirigenti delle aree di competenza e di altri organismi di controllo interno - sulla base anche degli esiti del monitoraggio su trasparenza e integrità dei controlli interni;
a definire la priorità di trattamento dei rischi;
curare la definizione delle modalità e dei tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell’ambito del Piano;
b) definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione 5;
c) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, co. 10 Legge);
(4) La mancata predisposizione del piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 1, co. 8 della Legge).
(5) La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. (art. 1, co. 8 Legge). Secondo il PNA, l’individuazione delle risorse umane, dei fabbisogni formativi e delle iniziative formative da inserire nel
Programma Triennale della Formazione ex art. 7-bis del D.lgs n. 165/2001 deve essere effettuata dal responsabile in raccordo con i dirigenti responsabili.
d) provvedere alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, co. 10 Legge);
e) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione (art. 1, co. 10 Legge), tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel Piano 6;
f) seguire egli stesso specifici corsi di formazione in ordine a programmi e strumenti da utilizzare per la prevenzione e tematiche settoriali (quali ad es. tecniche di risk management);
g) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta (art. 1, co. 14 Legge) 7;
h) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico (il CdA) lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, riferire sull’attività (art. 1, co. 14 Legge);
i) curare - anche attraverso le disposizioni del Piano - che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex Dlgs. n. 39/2013) 8;
j) segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del Dlgs. n. 39/2013 alla ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. n. 215/2001, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.lgs. n. 39/2013).
Relativamente ai “referenti” del RPC, la Determinazione n. 12, pag 12 precisa che: “Come previsto nel PNA, eventuali “referenti” del RPC devono essere individuati nel PTPC. I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse, quali, ad esempio, un Ministero dotato di una rete di uffici periferici. Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPC, i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure.”
Ed infatti come meglio descritto successivamente sono stati individuati quali referenti del RPC i capi Compartimento ed i Direttori di DG che hanno la responsabilità del controllo di primo livello dei processi individuati come maggiormente rischiosi e detengono le informazioni da inviare al RPC o che possono supportarlo nelle fasi di trattamento del rischio e di monitoraggio.
(6) Secondo il PNA, i criteri di selezione debbono essere motivati e pubblicati sulla intranet dell’amministrazione insieme ai nominativi selezionati.
(7) Per il 2015, XXXX ha spostato l’adempimento al 15 gennaio 2016 e fornito recentemente uno schema standard.
(8) A tale fine deve: (i) contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al Dlgs. n. 39/2013, (ii) segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del
Dlgs. n. 39/2013 alla ANAC, all’AGCM ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla L. n. 215/2001, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.lgs. n. 39/2013).
A tali soggetti, come sottolineato nel PNA (cfr. Parte Generale, pag. 30 e All. 1, A.2 pag 7 e B.1.1.6), sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione al RPC, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della Società, nonchè di costante monitoraggio sull’attività svolta con riferimento specifico alle condotte illecite identificate nel par. D. 4.
Con l’adozione del presente Piano a cura del Consiglio di Amministrazione tali soggetti saranno coinvolti nella strategia aziendale anticorruzione; inoltre ancora la Determinazione n 12/2015 (pag 15) nel trattare della gestione del rischio auspica che: “L’attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;”.
Ai referenti del RPC sarà chiesto non solo di continuare ad operare nella gestione del rischio con l’attuazione delle misure di prevenzione, ma anche di contribuire ad una migliore definizione dei processi nonché di suggerire eventuali nuove misure di prevenzione.
iii. I dipendenti della Società e il dovere di collaborazione
In definitiva tutti i dipendenti della Società (inclusi collaboratori) partecipano alla gestione del rischio, per l’area di rispettiva competenza, e sono chiamati a collaborare con il RPC all’attuazione delle misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, legge n. 190/ 2012 e PNA All. 1, pag 7); in particolare il coinvolgimento và assicurato (Determinazione n. 12/2015, pag 13):
a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
b) in sede di definizione delle misure di prevenzione;
c) nella attuazione delle misure stesse.
Si sottolinea l’obbligo dei dipendenti di informare anche il Responsabile anticorruzione di tutti i fatti costituenti violazioni del presente Piano e di tutti i fatti corruttivi eventualmente verificatisi nella Società, a prescindere dalla loro configurazione in termini di fattispecie di reato, di illecito amministrativo o di illecito disciplinare. Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta o per via telematica, attraverso l’apposita procedura dedicata ai whistleblower, reperibile sul sito istituzionale di ANAS alla sezione “Società trasparente”- “altri contenuti”-“anticorruzione”. Il RPC agisce in modo da assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
In particolare devono essere obbligatoriamente trasmesse dal responsabile dell’ufficio titolare, al Responsabile anticorruzione, le informazioni concernenti:
a) i provvedimenti e le notizie provenienti dalla Magistratura, dagli organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti le condotte illecite indicate nel par. D. 4;
b) i rapporti predisposti dai responsabili delle strutture organizzative, nell’ambito di attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del Piano;
c) le notizie di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
Il Vertice aziendale e il Responsabile DRUO assicurano che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al Responsabile anticorruzione, in osservanza delle disposizioni del Dlgs. n. 33/2013 e del Dlgs. n. 39/2013.
Merita anche riportare quanto prescritto dalla Determinazione 12/2015 pag 8 in tema di “Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa”: (omissis)
“Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.”
iv. Organismo di vigilanza (ex D.lgs. n. 231/2001)
Si sono evidenziati nel precedente par. B. 9, lett c) i principali compiti ed attribuzioni dell’OdV; nell’ambito del PTPC, in estrema sintesi si anticipa che OdV ed RPC sono deputati a fronteggiare l’intera gamma di reati e comportamenti “corruttivi” richiamati dal Dlgs 231/2001, dalla legge 190 e dal PNA; pertanto l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile anticorruzione operano in modo coordinato e complementare anche attraverso incontri periodici e scambi di informativa. Nel corso del 2015 l’OdV è stato interamente rinnovato ed è ora composto da due professionisti esterni e da un componente interno (il Responsabile dell’Internal Auditing).
D. IL PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE – AGGIORNAMENTO 2015
1. Dal PNA al PTPC ed al presente Aggiornamento 2015
Il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione del disposto di cui all’art. 1, lett. b) della Legge ed approvato da ANAC con Delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, precisava che i contenuti erano rivolti anche alle società di diritto privato in controllo pubblico 9 ed a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.; dette società erano tenute ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali ai fini di prevenzione della corruzione ed a contrasto di comportamenti dei dipendenti della società potenzialmente riferibili a reati contro la p.a. di cui al Dlgs. n. 231/2001 ed a tutte le fattispecie considerate nella Legge 190, dal lato attivo e passivo; nella sostanza le società dovevano predisporre “Piani di prevenzione della corruzione” (PTPC) eventualmente inseriti nell’ambito dei modelli 231.
Anche ANAS ha predisposto ed adottato un Piano 2015-2017 (il 30 gennaio 2015) nel quale era descritto un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione della corruzione. In esso erano già indicate attività sensibili come rilevate in una precedente revisione del modello 231, i potenziali reati, le misure esistenti, le posizioni organizzative gestrici delle attività aziendali. Si indicavano poi le attività da sviluppare negli anni di piano per la sua attuazione.
La Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, denominata “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, rappresenta una continuità rispetto al PNA del 2013, in attesa del nuovo PNA che verrà adottato nel 2016 per il triennio successivo.
Vengono ribaditi alcuni caratteri generali nella elaborazione dell’aggiornamento 2015 del PTPC quali:
La conferma dell’ampia definizione di corruzione (vedi oltre);
L’analisi di tutti i processi aziendali e relativa mappatura di quelli maggiormente rischiosi;
Il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione;
La trasparenza come misura di prevenzione.
(9) Soggetti che il PNA identificava nelle “società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle p.a., sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359
c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle p.a., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. (cfr. pag. 12).
E’ convincimento della Società che l’etica nella conduzione degli affari favorisca il successo di un’attività imprenditoriale contribuendo a diffondere una immagine di affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi. Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia e possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Società.
L’onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalla Società per il compimento della propria missione. I dipendenti ed i collaboratori di ANAS sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e degli altri Paesi con cui si instaurano rapporti economici, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale. In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta in violazione di tali norme.
I rapporti con gli stakeholders, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. ANAS, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi, tesa a promuovere o favorire illeciti interessi, trarne vantaggio, o in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio. A tal fine s’impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati richiamati dalla legge 190/2012 o dal PNA.
ANAS non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società. I dipendenti di ANAS devono improntare la propria condotta in modo da non attribuire a sé o ad altri alcun vantaggio in considerazione della posizione o del ruolo rivestiti all’interno della Società. In nessun caso è consentito chiedere per sé o per altri ed accettare doni, beni, od altre utilità da soggetti con i quali intrattiene o potrebbe intrattenere rapporti connessi all'attività lavorativa, salvo doni o favori che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze. Nella eventualità che dipendenti della società possano rendersi responsabili di comportamenti contrari al codice etico ed alle altre norme deontologiche aziendali, ANAS non mancherà di fornire tutto il proprio supporto agli Organi inquirenti.
La pubblicazione di dati, documenti ed informazioni della società ed il connesso accesso aperto a chiunque e senza limitazioni intende favorire il rapporto con gli utenti e la conoscenza dei servizi resi, le loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione oltre ad informare circa l’utilizzo delle risorse pubbliche gestite da ANAS.
La società utilizza risorse pubbliche per le attività istituzionali e per servizi forniti agli utenti; pertanto essa sviluppa processi a rischio di fenomeni delittuosi; il Piano di prevenzione della corruzione di ANAS contiene una serie di raccomandazioni e principi, rivolti all’organizzazione della società, miranti:
a) a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b) ad aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
c) a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
3. Rapporto fra Modello 231 e PTPC
Il Codice Etico costituisce – come detto - parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo 231. Destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti ed i collaboratori, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con ANAS ed operano per perseguirne gli obiettivi.
L’attuale edizione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2014, è tuttora in fase di aggiornamento.
iIl Codice Etico costituisce uno degli strumenti posti in essere da ANAS al fine di garantire la diffusione e l’osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento. Le regole del Codice Etico non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori già fissati nel Regolamento del personale e nell’art. 53 del C.C.N.L.
La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal Dlgs. 231/01 e s.m.i. e dalla L. 190/2012, sia ove integri gli estremi di altri reati, anch’essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all’estero.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, ANAS porta a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione, integrando le fattispecie sanzionabili in base ai contratti collettivi, costituisce illecito disciplinare nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.
La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali o di prestazioni d’opera con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell’ambito dei rapporti contrattuali in essere con ANAS, in particolare per quanto concerne la materia della salute e sicurezza del lavoro, costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte, con eventuale applicazione di penali.
Resta ovviamente salva la facoltà di ANAS di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.
La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dall’Organismo di Vigilanza che si avvale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione nonchè delle ulteriori strutture aziendali che dovessero ritenersi utili.
ANAS S.p.A. ha provveduto ad introdurre il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs. 231/2001 nel 2005. In ossequio all’art. 7, comma 4, del suddetto Decreto, l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando a) sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni e/o b) intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; il Modello di ANAS è stato più volte aggiornato e la versione attualmente vigente, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 aprile 2014, è tuttora in corso di aggiornamento a cura del nuovo OdV nominato nel corso del 2015.
Il Modello si articola in una Parte generale ed in più Parti speciali:
a) reati nei confronti della pubblica amministrazione;
b) reati societari e abusi di mercato;
c) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) reati ambientali;
e) reati informatici;
f) reati di criminalità organizzata;
g) reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
h) reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.
ANAS, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una puntuale e costante divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria organizzazione. In particolare, ANAS garantisce la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello, nonché i relativi aggiornamenti, non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di ANAS in forza di rapporti contrattuali o di rapporti, anche continuativi, di prestazioni d’opera retribuite.
Il Dlgs 231/01 indica, quale condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.
Pertanto, l’individuazione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza discriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.
Per tutti i dipendenti, di livello dirigenziale e non, sono previsti in astratto i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 54 del CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:
rimprovero scritto;
multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni;
licenziamento con preavviso;
licenziamento senza preavviso.
Le sanzioni previste dal sistema disciplinare possono essere applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, all’esito dei relativi accertamenti od all’esito di un procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria.
Il sistema disciplinare è reso efficace dalla vigenza del già richiamato codice etico il quale prevede che ogni violazione delle prescrizioni in esso contenute è sempre valutata in funzione delle conseguenze negative sul sistema preventivo riconducibili alla condotta tenuta dal dipendente.
iv. Il PTPC ed il Modello 231: generalità e differenze
Le più volte richiamate linee guida dell’ANAC (Determinazione 8/2015 pag 11) sottolineano che “ …l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs.
n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.
In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.
La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle
amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.
Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’X.X.XX. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.”
“Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.
Al riguardo, si fa presente che l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all’interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell’amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità.”
Merita ricordare che il modello 231 è specificatamente rivolto alla tutela dell’azienda contro la commissione, da parte di propri soggetti apicali o sottoposti, degli specifici reati previsti nel Dlgs 231/2001, elenco peraltro frequentemente aggiornato; relativamente al tema “corruzione” che qui interessa, ci si riferisce agli artt. 24 e 25 del decreto che trattano dei reati di corruzione verso la p.a. previsti dal codice penale 10.
(10) In particolare: Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di
Il PTPC mira, invece, a tutelare anche la corretta amministrazione e, quindi, anche l’immagine dall’esterno della società; come si dirà, ciò è confermato nella Determinazione 12/2015 di ANAC nella quale la definizione del fenomeno corruttivo contenuta nel PNA è non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
Nell’organizzazione di ANAS – oltre al Codice Etico ed al Modello 231 continuamente aggiornati, sotto la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza - operano da tempo strumenti che contribuiscono alla prevenzione dei fenomeni delittuosi di che trattasi; ci si riferisce in particolare:
alla ricorrente mappatura dei processi aziendali atta ad evidenziare obiettivi, rischi e responsabilità nella gestione;
alle procedure aziendali – elaborate nell’ambito di un sistema di gestione in qualità
– che, nella illustrazione delle attività, dei processi, dei compiti e delle responsabilità degli enti coinvolti, definiscono i punti di controllo per la gestione e la minimizzazione dei rischi;
ai procedimenti amministrativi ed ai servizi prestati, relativamente ai quali sono esplicitate le modalità standard di richiesta e di erogazione;
ai procedimenti di esecuzione delle gare per l’affidamento di contratti per lavori e per forniture di beni e servizi che soddisfano le prescrizioni di legge e sono improntati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;
ai protocolli di legalità stipulati per evitare le infiltrazioni malavitose nella esecuzione delle attività societarie;
alla raccolta delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità per la conferma dei requisiti necessari alla attribuzione di incarichi a consulenti, collaboratori e dirigenti;
alla possibilità di accesso non condizionato del cittadino/ utente che voglia essere informato sull’organizzazione e sui servizi prestati nonché alla facoltà di richiedere atti di proprio personale interesse;
al sistema disciplinare, secondo il quale la condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice Etico, oltre che delle altre norme e regole aziendali, è considerata rilevante sia che integri gli estremi dei reati, tentati o consumati, richiamati dal Dlgs. 231/01 e s.m.i., sia ove integri gli estremi di altri reati, anch’essi tentati o consumati, previsti e puniti dal Codice Penale ovvero da leggi speciali, vigenti in Italia e all’estero;
ai programmi di formazione rivolti ai dirigenti, ai dipendenti, ai responsabili ed ai referenti operanti a vario titolo nelle aree a rischio di corruzione per l’aggiornamento delle competenze, dei contenuti etici e dei principi di legalità nei comportamenti.
funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.).
In definitiva, il Modello 231 ed il PTPC vanno visti come un complesso unitario atto a fronteggiare l’intera gamma di reati e comportamenti “corruttivi” richiamati dal Dlgs 231/2001, dalla legge 190 e dal PNA; in tale ambito, si ribadisce, l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile anticorruzione operano in modo coordinato e complementare.
Di seguito si illustrano le modalità seguite per l’identificazione, in relazione ai processi gestiti da ANAS, del rischio in astratto di commissione dei reati indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione, in primis quelli di cui al Libro II del codice penale; ovvero in particolare di:
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Concussione (art. 317 c.p.)
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
Con riguardo alle ulteriori fattispecie di reato dei pubblici ufficiali 11 contro la P.A., inserite nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale e non ricomprese nel catalogo dei “reati 231” (si pensi al peculato od all’abuso d’ufficio), una prima valutazione in merito alla possibile sussistenza del rischio di commissione nell’ambito dei processi gestiti da XXXX
S.p.A. è stata svolta avendo riguardo a due parametri fondamentali: i) da un lato, gli elementi costitutivi del reato di volta in volta considerato (interesse tutelato, soggetto attivo, condotta, evento, elemento psicologico); ii) dall’altro, il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale formatosi in ordine ai predetti elementi costitutivi.
A tal proposito risulta indispensabile segnalare la circostanza che l’integrazione del reato e, quindi, la sua effettiva perseguibilità da parte dell’Autorità Giudiziaria, si potrà avere solo nei casi in cui siano presenti tutti gli elementi costitutivi dello stesso, come sopra indicati: cosi, ad esempio, nel caso dell’abuso d’ufficio, la mancanza del dolo intenzionale, fa si che
(11) E’ “pubblico ufficiale” chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; è altresì pubblico ufficiale chi, essendo inquadrato in una struttura pubblica o privata, può o deve, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autorizzativi o certificativi (art. 357 c.p.). E’ “incaricato di pubblico servizio” chi svolge un’attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione, in mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione stessa, sempre che non svolga semplici mansioni d’ordine x xxxxxx un’attività meramente materiale (art. 358 c.p.). Anche i dipendenti ANAS, quindi, per alcune delle attività svolte, possono rivestire il ruolo di pubblico ufficiale (ove ricorrano le condizioni poste dall’art. 357 c.p.) e/o di incaricato di pubblico servizio. Ciò peraltro trova conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sez VI, 17 giugno 2010, n. 38/49) in base al quale la nozione di Pubblica Amministrazione è da intendersi in senso ampio ricomprendendo una molteplicità di soggetti caratterizzati da varietà e multiformità tipologica, tra i quali vanno annoverati le società per azioni in mano pubblica, i concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico.
il reato non sussista; inoltre deve essere presente anche il principio di offensività, che subordina l’effettiva punibilità dell’autore del reato alla concreta lesione del bene giuridico tutelato. Più in particolare, secondo detto principio, il reato, quando anche perfezionato nei suoi elementi costitutivi, non comporta la punibilità dell’autore ove manchi una effettiva lesione del bene o dell’interesse protetto dalla norma di riferimento.
Si riportano di seguito le fattispecie individuate.
A) Peculato (art. 314 c.p.) B) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) | |
A) La fattispecie punisce due ipotesi di reato: (i) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria o (ii) ne fa uso momentaneo e dopo tale uso, la restituisce immediatamente (c.d. peculato d’uso). B) La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l‘incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. | Con riguardo al reato di peculato, ex art. 314 c.p., ed a quello di peculato mediante profitto dell’errore altrui, ex art. 316 c.p., ci si è allineati all’ormai datato orientamento giurisprudenziale che, muovendo dal presupposto che i reati in argomento siano “plurioffensivi”, ovvero tali da ledere o, quantomeno, porre in pericolo non solo la legalità, l’efficienza, la probità e l’imparzialità della pubblica amministrazione ma anche il patrimonio della stessa, esclude la configurabilità della fattispecie laddove non ricorra la condotta appropriativa, intesa quale “inversione del titolo del possesso” da parte del pubblico funzionario, che inizia a comportarsi come proprietario nei confronti del bene del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio. Pertanto, il rischio di commissione dei reati in argomento, è stato ravvisato, sostanzialmente, nell’ambito dei processi aziendali caratterizzati dal possesso o dalla disponibilità da parte del dipendente, per ragioni connesse al proprio ufficio, di denaro o altre cose mobili afferenti al patrimonio di ANAS S.p.A. |
Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) | |
La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. | Con riferimento al reato di abuso d’ufficio, ex art. 323 c.p., trattandosi di un reato “proprio”, il “rischio reato” è stato ravvisato solo nelle ipotesi in cui l’attore del processo in esame rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Inoltre, la condotta richiesta dal codice penale prevede che venga arrecato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto agendo in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero violando gli obblighi di |
astensione nei casi prescritti. Nell’ipotizzare il “rischio reato” si è, dunque, considerato – in astratto – se la condotta realizzabile in un determinato processo potesse cagionare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto e se potesse essere svolta in violazione di legge, di regolamento (inteso quale fonte di normazione secondaria) o di un obbligo di astensione (normativamente previsto). Sul punto, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, affinché sia rispettato il principio di determinatezza della fattispecie penale, la violazione di legge non può essere riscontrata nella sola inosservanza dei principi di buon andamento o imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 della Costituzione, bensì nella violazione di un’espressa norma di legge (o di regolamento) del cui mancato rispetto il funzionario pubblico o l’incaricato di pubblico servizio possa essere chiamato a rispondere. A tale riguardo è bene inoltre chiarire che le procedure aziendali sono state considerate equiparabili ad un regolamento solo nelle ipotesi in cui l’adozione delle stesse da parte di ANAS discenda da un puntuale obbligo normativo (si veda, ad esempio, il Regolamento per il reclutamento del personale introdotto ai sensi e per gli effetti della L. 133/08 e s.m.i.) 12. Di contro, la violazione di prescrizioni procedurali volte a rispondere a mere esigenze organizzative non è stata ritenuta idonea ad integrare la condotta richiesta ai fini della configurabilità del reato in argomento. |
A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) B) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) | |
A) La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete. | Con riguardo ai reati di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio ex art. 325 c.p. e di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, ex art. 326 c.p., in linea con l’orientamento espresso anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, si è ritenuto che le fattispecie in argomento si possano configurare solo nel caso in cui le |
(12) In particolare, il Regolamento per il reclutamento del personale è stato adottato, in data 29/04/2014, nel rispetto dell’art. 18, comma 2 della l. 133/08, ai sensi del quale:<<Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità>>.
B) | notizie rivelate debbano rimanere segrete in |
La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o la | virtù di una legge, di un regolamento, ovvero |
persona incaricata di un pubblico servizio, che, | della natura stessa della notizia, che può recare |
violando i doveri inerenti alle funzioni o al | danno alla pubblica amministrazione. |
servizio, o comunque abusando della sua | |
qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano | |
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi | |
modo la conoscenza. | |
Al medesimo reato è sottoposto il pubblico | |
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico | |
servizio, che, per procurare a sé o ad altri un | |
indebito profitto patrimoniale, si avvale | |
illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali | |
debbano rimanere segrete. |
Xxxxxxx di atti d’ufficio - Omissione (art. 328 c.p.) | |
La fattispecie punisce: (i) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo e (ii) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. | Con riguardo al reato previsto dall’art. 328 c.p., “Rifiuto d’atti d’ufficio. Omissione”, premesso che anche in tal caso il reato si configura come “proprio”, la norma disciplina due fattispecie diverse. Il primo comma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta di compiere atti d’ufficio “qualificati”, ovvero atti d’ufficio che devono essere compiuti senza ritardo per “ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità”. Pertanto, nei processi in cui tali ragioni non sono oggettivamente riscontrabili non si è ritenuto di segnalare il relativo rischio reato. Il secondo xxxxx punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che “entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo”. Sul punto si è ritenuto necessario – ai fini della configurabilità del reato di omissione – che nei processi esaminati fosse ipotizzabile l’attivazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, intendendo per “parte”, secondo giurisprudenza costante, un soggetto privato. Pertanto, nei processi esaminati che non prevedono l’interesse e la correlativa istanza da parte di un privato non si è ritenuto di ravvisare il rischio di commissione del reato di cui all’art. 328, c. 2, c.p. |
A) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334) B) Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) | |
A) La fattispecie punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa. Soggiace al medesimo reato il proprietario della cosa affidata alla sua custodia che la sottrae, la sopprime, la distrugge, la disperde o la deteriora. B) La fattispecie punisce chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione. | Con riguardo ai reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p., rispettivamente “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa” e “violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”, l’attività di identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione è stata condotta muovendo dal presupposto che i delitti in questione vengono integrati qualora il proprietario-custode, dolosamente, nel caso di cui all’art. 334 c.p. e, colposamente, nel caso di cui all’art. 335, sottragga, disperda o distrugga i beni sottoposti a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, la configurabilità degli stessi è stata ravvisata solo in riferimento a quei processi aziendali in cui è ipotizzabile che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa gravino di un vincolo di indisponibilità il bene affidato in custodia. |
Nello svolgimento dell’attività d’identificazione del rischio di commissione dei reati contro la p.a., si è tenuto conto della definizione di corruzione enunciata nel paragrafo dedicato alla strategia di prevenzione a livello nazionale per il periodo 2013-16 del Piano Nazionale Anticorruzione; in esso il concetto di corruzione assume una accezione ampia, comprensiva “delle varie situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata dagli articoli 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso che rimanga a livello di tentativo”.
Tale ampia definizione di corruzione è stata ribadita nella Determinazione 12/2015 di ANAC (cfr pag 7): “Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo
più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.
L’introduzione di un concetto così ampio di corruzione ha inciso sulle scelte adottate da ANAS sotto differenti profili.
In primo luogo, fermo restando che la valorizzazione dell’accezione ampia della nozione di corruzione di cui al PNA è già elemento caratterizzante il Codice Etico di ANAS, al fine di garantire la realizzazione di un PTPC che risponda efficacemente alle esigenze di legalità e trasparenza espresse dal legislatore con la legge 190/2012, sono state valutate ed inserite nella mappatura dei processi a “rischio reato” anche aree di attività ulteriori rispetto a quelle definite come “aree di rischio comuni e obbligatorie” dall’allegato 2 del PNA;
In secondo luogo, l’analisi ha avuto ad oggetto anche quelle condotte che, sebbene non rilevanti penalmente in quanto non ancora tali da integrare una fattispecie tipica di reato evidenzierebbero comunque “un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno”13.
Tali condotte sono state indicate con la locuzione meramente rappresentativa di “corruzione atipica”14. L’identificazione dei processi aziendali che presentano il rischio di realizzazione di siffatte condotte consente di tenere sotto controllo anche quelle aree di attività rispetto alle quali non è stato ravvisato il rischio di reati in senso stretto e, quindi, di ampliare lo spettro delle iniziative aziendali volte alla mitigazione dello stesso. Di seguito si indicano – peraltro senza intendimenti esaustivi - alcune possibili fattispecie e le relative attività.
(13) Sotto questo profilo preme ancora sottolineare la differente impostazione del PTPC rispetto al Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/01: in quest’ultimo, infatti, le finalità di prevenzione e controllo sono volte a scongiurare il verificarsi di un numero chiuso di reati (ampliabile solo a seguito di un intervento normativo).
(14) Si precisa che i comportamenti ricondotti da Anas alla nozione di “corruzione atipica” non sono in alcun modo
identificabili in quelli tipizzati dagli artt. 318 e segg. c.p. e dall’art. 346-bis c.p., afferendo, piuttosto, a prassi che possono risultare prodromiche alla integrazione degli elementi costitutivi di fattispecie di reato vere e proprie.
“Corruzione atipica” (fattispecie non penalmente rilevanti di malamministrazione)
a) Concludere le pratiche verso particolari soggetti in anticipo rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale (gestione licenze, concessioni, autorizzazioni, trasporti eccezionali);
b) Mettere in pagamento fatture celermente verso particolari soggetti rispetto ad un ordine cronologico di arrivo pur nella correttezza procedurale (ciclo passivo);
c) Mettere una pratica in cima alla lista al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro (gestione delle pratiche espropriative predisponendo la liquidazione delle indennità e provvedendo alla gestione delle pratiche amministrative);
d) Individuare sempre le stesse aree di audit, omettendo di effettuare le verifiche su un’area “amica”, non osservando le priorità scaturenti dalla valutazione dei rischi aziendali - risk assessment (controllo Interno);
e) Avere un atteggiamento più benevolo nei confronti di un candidato ad una selezione (interna o esterna) rispetto agli altri, favorendolo nella prova orale pur rimanendo all’interno delle regole derivanti dal Regolamento per il reclutamento del personale (reclutamento e contrattualistica);
f) Favorire lo sviluppo professionale di una risorsa a parità di curriculum e merito rispetto ad un’altra (gestione sviluppo personale);
g) Nominare all’interno della commissione di accordo xxxxxxx ex art. 240 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei requisiti richiesti dal Codice dei Contratti e dal regolamento interno, un componente che possa accordarsi con l’altro indicato dall’impresa, favorendo quest’ultima in virtù di accordi sottostanti (Gestione albi tecnici);
h) Nell’ambito delle somme urgenze, affidare l’incarico sempre allo stesso prestatore d’opera non osservando il principio generale della rotazione (Gestione Somme Urgenze);
i) A parità di requisiti nominare sempre gli stessi soggetti all’interno delle commissioni di collaudo (Gestione albo collaudatori e predisposizione nomine);
j) Non sollecitare pagamenti scaduti (Monitoraggio e riscossione di tutti i proventi connessi alla valorizzazione e alla gestione delle Aree di Servizio);
k) Fornire chiarimenti più articolati ad una impresa concorrente al fine di agevolare la sua partecipazione alla gara (Pubblicazione lettere di invito sul portale Acquisti);
l) Affidare una causa quale legale interno al medesimo funzionario a parità di requisiti e curriculum (Rappresentanza sostanziale e processuale in giudizio ed elaborazione di strategie di patrocinio);
Infine, onde tener conto di ulteriori situazioni di abuso del potere affidato ad un soggetto, sono stati inseriti nella mappatura dei “rischi reato” anche quelli dei privati contro la P.A. (di cui al Capo II del Titolo II), seppur non espressamente citati nel predetto PNA. Le fattispecie di reato il cui rischio di commissione potrebbe astrattamente interessare i processi gestiti da ANAS sono state identificate in reati quali il millantato credito, ex art. 346 c.p., il traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. e – in considerazione del ruolo di Stazione Appaltante di ANAS – quelli di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p., rispettivamente turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture.
Millantato credito (art. 346) | |
La fattispecie punisce chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato. E’ previsto un aumento di pena nel caso in cui la promessa sia utilizzata come pretesto per dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. | Con riguardo al millantato credito, partendo dal presupposto che il bene giuridico tutelato dall’art. 346 c.p. è il prestigio della pubblica amministrazione, che è offeso quando un suo organo viene fatto apparire come corrotto o corruttibile o quando la sua attività funzionale viene fatta apparire come ispirata a caratteri incompatibili con quelli della imparzialità e correttezza cui la P.A. deve ispirarsi ex lege, le aree aziendali a rischio di commissione sono state sostanzialmente identificate con quelle in cui, da un lato il dipendente di ANAS rivesta la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio (cfr. nota 17) e, dall’altro, si possa registrare con una certa frequenza l’instaurarsi di rapporti con soggetti privati. |
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis) | |
La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La medesima fattispecie colpisce chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. | Con riferimento al reato di traffico di influenze illecite, l’attività di identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione ha mosso dal presupposto che la ratio della norma è quella di punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari - come si desume agevolmente dall’inciso iniziale contenuto nell’art. 346 bis, comma 1 - determinando una tutela penale anticipata rispetto al momento in cui viene consumato l’accordo corruttivo ed evitando che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la pubblica amministrazione. Conseguentemente, anche in considerazione del 3° comma dell’art. 346 bis, che prevede una specifica aggravante per l’ipotesi in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, la configurabilità della fattispecie in commento è stata riscontrata in tutte quelle |
aree di attività in cui è stata ravvisata la possibilità di integrazione delle fattispecie corruttive. |
Turbata libertà degli incanti (art. 353) | |
La fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. | Il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all’art. 353 c.p., punisce la condotta di chi, con violenza, minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. |
La fattispecie in esame ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale è sia la libertà di partecipare agli incanti, sia la libertà di chi vi partecipa di influenzarne legittimamente l’esito (attraverso la libera concorrenza). | |
Circa la nozione di “incanto”, la giurisprudenza ritiene che esso sia ravvisabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all’individuazione del contraente mediante una gara ed indipendentemente dal nomen iuris conferito alla procedura, ed anche in assenza di formalità (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 22 luglio 2011, n. 29581). Viceversa, per costante giurisprudenza, il reato non troverà applicazione nel caso di affidamento diretto. | |
Si tratta di un reato “comune” che però prevede al secondo comma una specifica aggravante per l’ipotesi in cui il colpevole sia la persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti suddetti. | |
Da questo punto di vista si è ritenuto di ravvisare uno specifico rischio reato per il dipendente ANAS che prenda parte al procedimento amministrativo relativo e che rivesta la qualifica di pubblico funzionario. |
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) | |
La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con | La fattispecie di cui all’art. 353 bis, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente |
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. | (introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 13, in materia di normativa antimafia), punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La norma è stata introdotta con la finalità di fornire una specifica tutela anche alla fase di indizione della gara e, segnatamente, a quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, tentano di far redigere i c.d. “bandi-fotografia” e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti. Il bene giuridico tutelato è quello del buon andamento della P.A. che, nel reato in esame, si esplicita nella possibilità, per la Stazione Appaltante, di selezionare il migliore offerente sul mercato. Autore del delitto può essere "chiunque" e quindi anche il pubblico ufficiale che rappresenta l'Amministrazione interessata. |
A) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) B) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) | |
A) Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. B) Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire due milioni. | Con riferimento ai reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, la valutazione circa la sussistenza del rischio reato è stata effettuata ipotizzando la possibilità di sanzionare il funzionario ANAS a titolo di concorso ex artt. 110 e segg. del c.p. con il privato. Il bene giuridico tutelato è, appunto, il corretto adempimento dei contratti di forniture, al fine di evitare pregiudizi al buon andamento dei settori pubblici destinatari delle forniture medesime. Nel concetto di “pubblica fornitura” rientra anche il contratto d’appalto; gli artt. 355 e 356 c.p., infatti, puniscono l’inadempimento o la frode in danno della P.A., quale che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. |
5. Processo di gestione del rischio
In questo capitolo si descriveranno le fasi e le modalità per la gestione dei rischi associati ai particolari processi “rischiosi” definiti con riferimento alle fattispecie di reato descritte nel paragrafo precedente.
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
monitoraggio prevenzione
trattamento del rischio
valutazione dei rischi
mappatura processi
analisi del contesto
In via di estrema schematizzazione la gestione del rischio si sviluppa come segue
Già nel precedente Piano 2015 – 2017 si era pervenuti ad una prima selezione di attività sensibili a rischio “corruzione” utilizzando i risultati di un assessment per l’aggiornamento del modello ex Dlgs 231. Come previsto, nel corso del 2015 si è provveduto alla identificazione puntuale dei processi maggiormente rischiosi attraverso una indagine a tappeto su tutte le aree/ processi/ sub processi aziendali che ha coinvolto tutti i responsabili (di Direzione Generale e delle Unità Territoriali) con utilizzo di questionari, per la raccolta di elementi funzionali alla focalizzazione del rischio corruttivo come definito nel Piano e di tabelle delle risorse utilizzate.
Più in particolare, nel questionario, che riprendeva alcune indicazioni del PNA (cfr allegato
5) in termini di impatto del rischio e di probabilità di accadimento, si richiedeva ad ogni responsabile di sviluppare una auto descrizione del singolo processo con riferimento alle seguenti caratteristiche.
Per la valutazione dell’ impatto:
1. Organizzativo
x. Xxxxxx di personale impiegato nel sub processo/ o nel processo
b. Profili impiegati nel sub processo
c. Utilizzo di service/ fornitori esterni
d. Quota di risorse del sub processo nell’ambito del processo
2. Economico
x. Xxxxx, sanzioni per fatti avvenuti
b. Sentenze economiche con esito sfavorevole
c. Valore del contenzioso esistente relativamente al sub processo
3. Reputazionale
a. Reclami a livello locale – profili/ numerosità dei reclamanti
b. Reclami a livello nazionale – profili/ numerosità dei reclamanti
c. Interventi critici su giornali quotidiani – rilevanza/ numerosità
d. Interventi su radio, TV – rilevanza/ numerosità
4. Complessivo
a. Livello del soggetto responsabile del sub processo Per la valutazione della probabilita’:
1. Discrezionalità (nella attuazione del sub processo)
a. Segregazione di funzioni fra gli operatori del sub processo
b. Esistenza di procure – estensione e limiti del responsabile del sub processo
c. Deleghe di poteri – estensione e limiti del responsabile del sub processo
d. Livelli di riporto sovrastanti il responsabile del sub processo
2. Rilevanza esterna
a. Numerosità e frequenza di contatti esterni del responsabile nella attuazione del sub processo
b. Soggetti pubblici – numero totale di contatti nell’anno
c. Soggetti privati – numero totale di contatti nell’anno
d. Soggetti economici – numero totale di contatti nell’anno
e. Continuità nel tempo nella posizione del responsabile del sub processo
3. Complessità
a. Quadro di riferimento della normativa e numerosità di variazioni negli ultimi due anni
b. Utilizzo di consulenti – numero di pareri interni/esterni negli ultimi due anni
c. Errori emersi negli ultimi due anni riferiti al sub processo
4. Valore economico
a. Rilevanza – valore totale e medio dei contratti di fornitura stipulati e dei servizi erogati agli utenti
b. Appetibilità – come dimensione economica
c. Potere dispositorio – possibilità di definire prezzi/ tariffe specifici
d. Numero di servizi erogati agli utenti
5. Frazionabilità (del processo)
a. Distinzione in fasi del sub processo
b. Segregazione di ruoli
6. Automatismi (nella gestione del processo)
a. Tracciabilità
b. Documentazione/archiviazione standardizzata
c. Esistenza nel sito aziendale di procedura, modelli, tariffe
7. Controlli esterni
a. Accesso degli utenti all’avanzamento della propria richiesta di erogazione del servizio
b. Reclami di utenti – numerosità negli ultimi due anni
c. Provvedimenti delle Autorità pervenuti al responsabile di processo/ responsabile dell’unità organizzativa
d. Enti pubblici di controllo (CdC, Autorità varie, Ministeri, INPS,) relativamente al sub processo
8. Controlli interni
a. Monitoraggi Internal Auditing negli ultimi due anni sul sub processo
b. Monitoraggi enti di compliance negli ultimi due anni sul sub processo
c. Provvedimenti disciplinari applicati da ANAS al responsabile di processo/ responsabile dell’unità organizzativa
La Determinazione 12/2015 di ANAC conferma che questa fase:” .. è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC”. Infatti questa fase, già prevista in attuazione del Piano ANAS 2015-2017, si è sviluppata considerando:
Le risposte ai questionari di cui sopra
I reati associati ai processi e sub processi
Le risorse disponibili.
Più in particolare:
Alle singole risposte dei questionari è stata associata una tabella numerica con l’obiettivo di tradurle in pesi che rilevassero la maggiore o minore influenza su potenziali comportamenti corruttivi di elementi quali: il contatto con terzi, l’entità economica del processo, la discrezionalità nell’operare dei soggetti, il quadro regolamentare;
Per i reati si è considerato il numero di quelli potenzialmente commettibili;
La numerosità delle persone impiegate in ogni processo o sub processo, quale indice di rilevanza del processo e di “rischio tentazione” verso comportamenti corruttivi o di mala amministrazione.
La valutazione finale, che indubbiamente porta in se elementi di soggettività, ha consentito di attribuire un livello di rischiosità ad ogni processo e così di stilare una graduazione.
In estrema sintesi, sono stati identificati circa 40 processi così ripartibili in funzione del livello di rischio:
Un primo gruppo ad alto rischio, tra cui quelli relativi a contenzioso, sorveglianza stradale e manutenzione, gestione progettazione, contabilità lavori (nuove costruzioni) e riserve, rapporti con compagnie assicurative, procurement;
Un secondo gruppo relativo a gestione rete stradale, affidamento esecuzione e monitoraggio lavori (aree territoriali), espropri, somme urgenze, gestione licenze concessioni ed autorizzazioni, gestione acquisti di beni e servizi (gare), ciclo passivo, gestione immobilizzazioni, sicurezza cantieri, acquisti macchinari;
Ed un terzo, ancora rischioso, ma ad un livello più basso, tra cui la gestione degli albi (fornitori e professionisti vari), reclutamento e contrattualistica, verifica progetti, gestione autoparco, ciclo attivo e recupero crediti, erogazione sussidi, tesoreria, formazione, controllo interno, concessioni aree di servizio.
Per il dettaglio dei processi, sub processi e livelli di rischiosità si rinvia all’allegato n. 1. Merita ancora ribadire il livello di soggettività di tale analisi che troverà ulteriore e più efficace puntualizzazione nelle attività di trattamento e di monitoraggio del rischio di cui si dirà in seguito.
c. Valutazione dei rischi e Referenti
Ancora la Determinazione 12/2015 di ANAC così si esprime relativamente alla fase in epigrafe: “La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)”. Ancora nel 2015, in attuazione del Piano, si è proceduto ad associare, per ciascun processo individuato, una casistica specifica di potenziali eventi rischiosi derivanti da comportamenti corruttivi (o di malamministrazione) con i relativi reati, nel senso indicato dalle norme di riferimento nonché delle misure di prevenzione attualmente esistenti; tale associazione è risultata strumentale anche per la successiva fase del Piano di scelta dei referenti e di definizione dei flussi informativi verso il RPC; si anticipa che tali attività sono altresì propedeutiche alle successive attività di valutazione delle misure di prevenzione esistenti e di definizione di quelle da implementare nonchè di monitoraggio per rilevare situazioni che evolvono verso la criticità. Infatti queste ultime attività rappresenteranno il nucleo essenziale delle attività 2016 del presente Aggiornamento del PTPC.
Si è fatto prima riferimento a “referenti” ovvero i responsabili a più alto livello delle aree / attività operative primariamente coinvolti nella gestione e nel controllo dei processi che possono dare luogo a fenomeni/ comportamenti corruttivi come sopra identificati nello Aggiornamento del Piano; trattasi in particolare dei capi compartimento e dei Direttori di DG che non sono necessariamente diretti gestori dei processi sopra indicati come maggiormente rischiosi, ma sono coloro che hanno la responsabilità del controllo e detengono le informazioni da inviare al RPC o che possono supportarlo nelle fasi di trattamento del rischio e di monitoraggio; nell’allegato n. 2, in ciascuna scheda, sono anche indicati i referenti del RPC/ responsabili delle posizioni organizzative
All’individuazione dei referenti ha fatto seguito una prima definizione di flussi informativi verso il RPC scelti come adatti a far emergere quei rischi potenziali già identificati. Per ciascun processo rischioso sono state pertanto individuate specifiche informazioni richieste ad ogni referente; anche questa fase di coinvolgimento delle strutture aziendali è recentemente terminata ed il materiale inviato, dagli enti di DG e dai compartimenti sarà
utilizzato nelle successive fasi di attuazione del Piano aggiornato ed in particolare per testare l’adeguatezza delle misure di prevenzione esistenti e la capacità degli indicatori di anomalia di dare input al sistema di controllo interno per intervenire su situazioni che stanno evolvendo verso la criticità.
A proposito dei referenti, la Determinazione n 12/2015 di ANAC (cfr pag 12) prevede che: “… eventuali “referenti” del RPC devono essere individuati nel PTPC. I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse …i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure”.
Gli aspetti sopra richiamati, eventi rischio, reati, misure di prevenzione esistenti, referenti, flussi informativi, indicatori di anomalie sono direttamente riportati in schede di monitoraggio per processo allegato n. 2; come anticipato, dette schede costituiranno nel 2016 lo strumento utile per effettuare un monitoraggio per ciascun processo e, quindi, valutare l’adeguatezza delle relative misure di prevenzione esistenti e la necessità di implementarne altre.
Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento ai processi, la vigenza di protocolli specifici, fondati sui seguenti principi generali:
Segregazione delle attività, che richiede l’applicazione di una separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
Esistenza di procedure/norme/circolari, ovvero l’esistenza di regole aziendali e procedure formalizzate che fissano principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
Poteri autorizzativi e di firma, affinchè le deleghe e procure conferite siano: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definite e conosciute all’interno della Società;
Tracciabilità, ovvero ogni operazione relativa all’attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente registrata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, sono disciplinati i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
Archiviazione, per cui la documentazione rilevante viene conservata per ogni futura necessità.
Tali principi di ordine generale sono trasfusi nell’insieme di procedure e presidi esistenti (le “misure” di prevenzione) che operano in un quadro di sistema di gestione certificato in qualità; in tale ambito esiste in ANAS un sistema integrato di controllo interno basato sui classici tre livelli: quello operativo (1° livello), di compliance (2° livello) e l’Internal Auditing (3° livello).
Altre misure di trattazione del rischio, come in parte descritto, sono costituite da:
Il modello 231 e codice etico, costantemente aggiornati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione;
Un Sistema di Deleghe e Procure definito e trasparente;
Un funzionigramma coerente con l’Organigramma Aziendale, in cui sono individuate funzioni, ruoli e responsabilità ai diversi livelli organizzativi.
Ancora nella determinazione n 12/2015 di ANAC (cfr pag 22) viene specificato che:
“… L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:
1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. …
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. …
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.”
Ed inoltre che:
“Tenuto conto dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione delle misure dovrebbero avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.”
Le attività concluse nel 2015 e sopra descritte sono funzionali al quadro organizzativo in corso di sviluppo in ANAS per la prevenzione di fenomeni e comportamenti corruttivi che possono coinvolgere i soggetti aziendali e le relative attività istituzionali; si prevede un rapporto diretto, fra RPC e referenti da questo individuati, attraverso una periodica informativa (semestrale a tendere) per alcuni aspetti, costituita da alcuni definiti flussi informativi, attraverso la quale il RPC ma soprattutto i responsabili operativi delle aree/ attività maggiormente a rischio possono essere supportati nel controllo dei soggetti e delle attività gestite. Per altri aspetti il RPC si doterà, principalmente con applicazioni informatiche, di indicatori atti a rilevare situazioni in evoluzione critica nel senso più volte specificato, per segnalare alle strutture aziendali verifiche puntuali.
Trattasi di un modello di prevenzione di tipo continuativo e ovviamente diverso da quello ex post procedurale; è più vicino ad un modello tipo “controllo di gestione” proprio per le caratteristiche del fenomeno e delle sollecitazioni provenienti dall’ANAC; si tratta cioè di rilevare segnali di evoluzione di comportamenti/ processi che possono tendere a livelli di criticità del rischio corruttivo oltre i limiti ritenuti accettabili da ANAS.
A tale scopo è maggiormente improntato l’attuale aggiornamento del PTPC; infatti, come anticipato, sono già state predisposte schede di monitoraggio per ciascun processo rischioso che contengono:
La denominazione del processo e dei sub processi inerenti;
I responsabili di processo (di DG e compartimentali)
Gli eventi rischio potenziali
Il livello di rischio stimato in prima ipotesi nel 2015
I reati associati, con riferimento al Dlgs 231/2001, alla legge 190/2012 ed alla ulteriore formulazione del PNA
Il referente del RPC ed i relativi flussi informativi da inviare
Le misure attualmente esistenti sul processo
Le anomalie riscontrabili nella gestione del processo ed associati indicatori di criticità.
In aggiunta, ciascuna scheda (allegato n. 2) contiene anche una previsione di massima dei tempi di attuazione delle verifiche a cura del RPC con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza delle misure esistenti in funzione di contrasto dei fenomeni corruttivi verificatisi o potenziali, per la gran parte entro il 2016.
Pertanto, l’attività di prevenzione / monitoraggio del RPC si realizzerà a regime attraverso: l’analisi di selezionate informazioni relative ai processi e relativi potenziali eventi rischiosi, il monitoraggio degli indicatori previsti per ciascun processo e la relativa segnalazione agli enti aziendali preposti al sistema di controllo interno.
Merita ben evidenziare che detta attività non può essere efficacemente svolta da un RPC in assenza di adeguate risorse come esplicitamente evidenziato dalla richiamata determinazione n. 12/ 2015 di ANAC (cfr pag 12), secondo la quale “ .. L’interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere”.
Merita ribadire che, fermi restando i compiti e le responsabilità attribuiti al RPC, tutti i dipendenti del Gruppo ANAS mantengono il proprio livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti e sono tenuti a collaborare per l’efficace attuazione delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna società /area di appartenenza.
Tutti i dirigenti della società, per l’area di rispettiva azione, sono chiamati a collaborare con il RPC all’attuazione delle misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 e PNA All. 1, pag 7), ed in particolare a:
a. svolgere un’attività informativa nei confronti del RPC e dei referenti nonchè riferire in merito a violazioni del PTPC;
b. partecipare al processo di gestione del rischio di commissione dei reati;
c. attivare, comunicandole tempestivamente anche al RPC le misure adottate rispetto alle violazioni rilevate;
x. xxxxxxxxx, in vista della revisione annuale del PTPC, misure di prevenzione più idonee, per le specifiche aree di rischio.
Occorre a riguardo premettere che la legge n. 190/2012 affronta la tematica della rotazione del personale all’art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 e nell’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione vengono forniti criteri per l’attuazione della misura di cui trattasi.
Più recentemente la Determinazione n. 8/2015 di ANAC, a pag 16, nel trattare delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione precisa meglio l’ambito di questa misura:
“Rotazione o misure alternative
Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese;
d) effettuare verifiche”.
Alla luce di quanto sopra, spetta all’organo di indirizzo dell’ANAS, nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle indicazioni fornite dall’Autorità, dotarsi, all’interno della propria organizzazione, di adeguati criteri per dare attuazione alla rotazione del personale dirigenziale e di quello con funzioni di responsabilità nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in modo da contemperare le esigenze della legge con quelle operative aziendali.
Ciò posto, l’individuazione dei criteri da adottare non può prescindere dalla salvaguardia:
a. della continuità e del buon andamento dell’attività aziendale;
b. della specificità delle professionalità acquisite dal personale coinvolto nella rotazione e dell’aggiornamento di quelle che il personale di nuova nomina deve possedere;
c. delle esigenze organizzative aziendali e di quelle specifiche della struttura interessata dalla rotazione.
Come visto nel precedente par. D. 5, è stata effettuata l’identificazione dei processi a più elevato rischio di corruzione con riferimento alle fattispecie di reato individuate nel par. D. 4.
L’individuazione delle modalità di attuazione della rotazione avviene tenendo conto sia delle specifiche esigenze organizzative aziendali, che della peculiarità dei profili professionali individuali.
Si evidenzia, infine, che ANAS applica già da tempo e sistematicamente il principio della rotazione con riguardo al personale – di qualifica sia dirigenziale che impiegatizia - operante negli Uffici Territoriali e/o nella Direzione Generale, tenendo conto anche dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente per l’applicabilità dell’istituto giuslavoristico del trasferimento. Tale rotazione, realizzata mediante Job rotation orizzontale/verticale, viene attuata attraverso l’istituto della “mobilità territoriale”.
Nel precedente piano anticorruzione di ANAS era prevista nel 2015 la formalizzazione di un regolamento interno per l’attuazione della rotazione nelle aree a maggior rischio; detto documento non è stato predisposto, peraltro, nella seconda parte del 2015, il nuovo management ha operato una ampia revisione del modello organizzativo aziendale realizzando anche il superamento dell’articolazione delle Condirezioni generali, al fine di assicurare la massima segregazione tra strutture tecniche operative e di controllo; in particolare sono state istituite la Direzione Ingegneria e Verifiche, la Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori, la Direzione Operation e Coordinamento Territoriale, la Direzione Appalti Acquisti (separata dalla Direzione Legale e Societario); nel complesso la società ha dato attuazione alla rotazione del personale, disponendo la movimentazione di circa 50 dirigenti, soprattutto negli Uffici Territoriali.
L’art. 1, comma 41, della legge 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”
Pertanto, come ribadito nel PNA, la norma contiene due prescrizioni:
è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
Di seguito si riportano le prescrizioni inserite nel codice etico di ANAS (par. 2.3) in materia di conflitto d’interessi, rivolte, oltre che ai dipendenti a qualunque livello e senza alcuna eccezione, anche a: azionista, amministratori, sindaci, revisori, collaboratori, fornitori e comunque a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società, operando per il perseguimento dei suoi obiettivi:
“ANAS si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire e ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività aziendali siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
Si intende sussistente una situazione di conflitto d’interesse sia nel caso in cui un collaboratore (o persona ad esso comunque collegata), con il proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti degli stakeholders (riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private), agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.
I destinatari del presente Xxxxxx [etico] devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto di interesse, in osservanza ai princìpi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.
In particolare, vi è un dovere di astensione dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei confronti dei quali sussista un obbligo di neutralità ed imparzialità: in tali casi, occorre dare tempestiva informazione al diretto superiore.
Coloro che sono tenuti all'osservanza del presente Codice non devono esercitare alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
Il dipendente, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali, non può assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di ANAS e, comunque, non può accettare incarichi di collaborazione con soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.
Il dipendente non può accettare da soggetti diversi da ANAS retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
Tutti i destinatari del Codice Etico debbono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di propri parenti o conviventi che siano dipendenti della Società.”
Come riportato, la segnalazione deve essere indirizzata al dirigente superiore, il quale esamina quanto sottoposto alla sua attenzione e, valutata l’effettiva esistenza di un potenziale conflitto d’interesse, agisce sollevando il dipendente dall’incarico o dalla decisione.
8. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (G.U. 19 aprile 2013, n. 92) entrato in vigore il 4 maggio 2013, in attuazione della delega contenuta nei c. 49 e 50 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012, stabilisce la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico.
In particolare, il Decreto prevede fattispecie di:
inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a
coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
incompatibilità, da cui consegue l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).
La disciplina contenuta nei capi V e VI del Decreto prevede l’incompatibilità tra gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti in controllo pubblico e:
cariche in enti di diritto privato regolati o controllati da pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionali (capo V);
cariche elettive e di governo a livello statale, regionale e locale (capo VI).
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è effettuata, secondo l’art. 15, dal Responsabile anticorruzione, che ha l’obbligo di:
curare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nella società siano rispettate le disposizioni del Dlgs. n. 39/2013;
contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
In tema di efficacia nel tempo, le norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico previste dal decreto, non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo (4 maggio 2013).
Al quadro normativo così delineato, si è aggiunta la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”.
Il provvedimento è stato approvato il 25 giugno 2015 dal Presidente dell’ANAC all’esito di specifica consultazione pubblica e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015.
Con essa (cfr. pagg. 14 e 15) l’Autorità ha rappresentato che:
in materia di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:
- per gli amministratori, le condizioni ostative sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:
- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;
- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”;
- per i dirigenti, si applica l’art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- all’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 (cfr. “incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato”) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali;
A tale fine, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:
a. negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;
b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico;
c. sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.
in materia di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:
- le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:
- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario;
- per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.
Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in rassegna, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che:
a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi;
b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto;
c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni”;
- anche per tale ipotesi, all’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.
Con riferimento ad entrambe le fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità, su input del Responsabile Anticorruzione, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di ANAS (DRUO) ha inviato a partire dal 2014 (e ripetuto nel 2015) a tutti i dirigenti istruzioni operative ed un modulo di attestazione circa l’insussistenza delle cause ostative all’esercizio degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 20 del citato d.lgs. 39/2013.
Tale modulo è stato compilato dall’intera dirigenza, acquisito dalla DRUO e trasmesso al Responsabile della Trasparenza che ne ha curato la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAS alla Sezione “Società Trasparente”, sottosezione “personale”, “elenco dirigenti”, unitamente al curriculum vitae di ciascun soggetto, redatto su modello europeo.
Tale modulistica viene richiesta a ciascun nuovo dirigente, mentre per le incompatibilità si procede ad un rinnovo annuale delle dichiarazioni con relativa pubblicazione; ai fini della pubblicazione, dalle citate dichiarazioni, vengono cancellati alcuni dati sensibili.
i. Misure per il monitoraggio e l’attuazione del Dlgs. n. 39/2013
Al fine di garantire la sistematica osservanza degli obblighi posti dal Dlgs. 39/2013, la DRUO:
nelle procedure per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, acquisisce dal diretto interessato ai sensi dello art. 20, l’espressa indicazione di assenza di una delle cause ostative previste dal citato decreto legislativo;
negli atti di conferimento/rinnovo dell’incarico dirigenziale, nel termine stabilito dalla società o tempestivamente su richiesta della medesima, acquisisce la dichiarazione di cui all’art. 20 di assenza di una delle cause di incompatibilità; il rilascio di tale dichiarazione costituisce condizione di efficacia per l’assunzione od il mantenimento dell’incarico.
Nel caso in cui venisse riscontrata la sussistenza di una situazione di inconferibilità/incompatibilità, questa deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile anticorruzione che, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013, provvede a
segnalare i possibili casi di violazione delle disposizioni del decreto medesimo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
ii. Specifiche cause di decadenza/ineleggibilità per gli amministratori di ANAS S.p.A.
In base allo Statuto di ANAS, approvato come detto con Decreto Interministeriale dell’8 agosto 2013 dall’Assemblea degli Azionisti del 9 agosto 2013, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni dalle funzioni di amministratore, l’emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva per taluno dei delitti previsti:
a. dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b. dal titolo XI del Libro V del c.c. e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c. dalle norme che individuano i delitti contro la p.a., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, ovvero in materia tributaria;
d. dall’art. 51, c. 3-bis, c.p.p. nonché dall’art. 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 15.
Costituisce altresì causa di ineleggibilità l’emissione del decreto che dispone il giudizio o il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lett. a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Nel caso in cui gli amministratori, nel corso del mandato, dovessero ricevere la notifica di uno di tali provvedimenti, devono darne immediata comunicazione all’organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.
Il CDA, verifica nella prima riunione utile e comunque entro 10 giorni successivi alla conoscenza dell’emissione dei provvedimenti di cui al precedente periodo, l’esistenza di una delle ipotesi ivi indicate; entro 15 giorni convoca l’assemblea al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell’amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa.
Nel caso in cui l’assemblea non deliberi la permanenza dell’amministratore, quest’ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni16.
(15) Associazione a delinque e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(16) Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all’esito del procedimento di cui all’art. 309 o art. 311, c. 2, del c.p.p., ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione. La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., inoltre, è equiparata alla sentenza di condanna.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, essa è dichiarata dal CDA entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
9. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (revolving doors).
In base al comma 16 ter dell’art. 53 del d.lgs 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, “I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Inoltre, l’art. 21 del Dlgs. n. 39/2013 stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione di tale divieto “sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”.17
Nella Determinazione n. 8/2015 di ANAC (cfr. pag 15) viene ribadito:
“- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.”
Destinatari del divieto sono i soggetti che per il ruolo o la posizione ricoperti nella società hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.
(17) Peraltro il successivo comma 43 dell’art1 della stessa legge 190 così recita: ”Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tali soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione, e, quindi, anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività del dipendente nell’esercizio dei suoi poteri autoritativi o negoziali.
La violazione del divieto comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
sull’atto, nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto;
nei confronti dei trasgressori, i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente, per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accettati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. Pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso in caso di violazione.
Con riferimento a tale condizione ostativa, i Responsabili delle strutture competenti si assicurano che all’atto della assunzione di personale in ANAS (nella forma sia subordinata che autonoma), siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del proprio rapporto di lavoro per coloro che:
abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti di ANAS nella precedente amministrazione (trattasi di p.a. ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, autorità amministrative indipendenti, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti di diritto privato regolati o finanziati);
siano stati titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 (ad es.: presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente di ANAS);
abbiano svolto – come esterni – attività di consulenza a favore di ANAS.
Qualora emerga la violazione del divieto, il Direttore Xxxxxxx Xxxxx adotta le dovute iniziative a tutela di ANAS e nei confronti del soggetto resosi responsabile della violazione dell’obbligo, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile anticorruzione.
i. Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
L’art. 5, co. 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e successivamente dall'art. 17, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124, con riguardo agli incarichi e alle cariche conferite a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) prevede:
l’estensione del divieto, originariamente previsto per le p.a. ex art. 1, co. 2 Dlgs. n. 165/2001, anche per le p.a. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ex art. 1, co. 2 L. n. 196/2009 e per le autorità indipendenti (ivi inclusa la CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a qualsiasi soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza, a prescindere dall’attività svolta;
il divieto per le predette amministrazioni di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni, nonché degli enti e delle società dalle medesime controllate;
l’esclusione dall’applicazione del predetto divieto solo per gli incarichi o le cariche conferiti a titolo gratuito, i quali non possono superare la durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione nonché gli incarichi o le cariche presso gli organi costituzionali.
Successivamente, con la Circolare n. 4/2015 recante “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014” il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inteso fornire specifici chiarimenti in materia, con particolare riguardo alle deroghe consentite, precisando che:
- l’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015;
- ove in precedenza siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, essi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza e anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore.
Possono essere conferiti a soggetti in quiescenza, indipendentemente dalla finalità, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, fermo restando il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi.
Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza e i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, ex L. n. 240/2010.
Il divieto non si applica neanche alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ex art. 5, co. 14, del d.lgs. n. 517/1999, e agli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
La DRUO collabora con il Responsabile anticorruzione per verificare il rispetto delle citate disposizioni; nel caso in cui venisse riscontrata la sussistenza di una situazione ricadente in uno dei citati divieti, questa deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile della prevenzione che, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 39/2013, provvede a segnalare i possibili casi di violazione delle disposizioni del decreto medesimo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
10. Formazione delle commissioni di gara ed altri interventi di processo
L’ art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, co 46 della legge 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che:
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.
Al riguardo e con riferimento alle aree degli affidamenti di lavori e di acquisizione di beni e servizi la Società già dispone di strumenti di prevenzione ai sensi di quanto previsto dal PNA, Parte generale, par. 3.1.10 e allegato 1, B 11; in particolare:
a. un “Regolamento per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici” nell’ambito delle procedure di gara di rilevanza comunitaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2008; tale documento - pubblicato nella sezione delle aree tematiche dedicata alle procedure aziendali della rete intranet ANAS – è conforme con la disciplina dettata dal Dlgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010, dagli artt. 35-bis del Dlgs. n. 165/2001 e dall’art. 3 18 del Dlgs. n. 39/2013 per la scelta dei componenti della Commissione di gara; infatti dopo aver definito l’ambito di applicazione, reca una serie dettagliata di prescrizioni in merito a: (i) modalità di designazione e composizione della commissione; (ii) requisiti di onorabilità; (iii) cause di incompatibilità. Inoltre per il funzionamento delle commissioni sono esplicitati principi generali quali: (i) imparzialità; (ii) assenza di conflitti d’interesse; (iii) riferimento al codice etico aziendale. Nell’ambito delle misure di carattere organizzativo, gestionale e procedurale in corso di implementazione nel 2016 (di cui infra), è prevista l’integrale revisione del regolamento in esame, nonché la stipula di accordi con altre PPAA al fine di istituire e regolare best practices;
b. un “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia”, dal 2007; sulle linee tracciate dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06, questo Regolamento abbraccia compiutamente l'intero processo degli affidamenti a terzi di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, inquadrabili nel concetto di "economia"; da un lato, viene definito l'ambito oggettivo di applicazione attraverso un'elencazione analitica di voci di spesa in grado di comprendere, per quanto possibile, tutte le esigenze di
(18) Xxxxxxxx alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i medesimi titoli di reato.
acquisto delle strutture centrali e periferiche di ANAS, siano esse processate attraverso il sistema ANASSAP o meno; dall'altro lato, le modalità di affidamento previste, integrate dal sistema degli Elenchi Fornitori che garantiscono la necessaria economicità, efficienza e speditezza delle attività di acquisizione, semplificando i relativi processi mediante l'utilizzo di strumenti informatici evoluti quali il Portale Acquisti. Anche in tale ambito, è prevista nel 2016 la rivisitazione del Regolamento in esame (cfr. infra);
c. “Norme per la formazione degli Elenchi Fornitori”, che rappresentano, nel loro insieme, la lista degli operatori economici di comprovata affidabilità, che ANAS coinvolge nelle attività negoziali volte all’affidamento di beni e servizi per importi compresi tra 20.001,00 e 207.000,00 Euro (Acquisti in Economia), ai sensi del già citato “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi di ANAS”. La gestione degli Elenchi Fornitori è garantita dal Portale Acquisti ANAS ed è effettuata mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato (paperless). Il coordinamento degli stessi è assicurato dall’Unità Acquisti della Direzione Appalti e Acquisti; la soglia massima è soggetta a revisione periodica secondo quanto previsto ex art. 248 d.lgs. 163/06 e s.m.i. Anche in tale ambito, è prevista nel 2016 la rivisitazione del Regolamento in esame (cfr. infra).
Da considerare anche, come anticipato in tema di inconferibilità, una specifica politica del personale che impedisce la partecipazione a commissioni di gara nel caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico del dipendente (ad esempio, perché la Società ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva.
In aggiunta, è stata avviata dal nuovo vertice aziendale di ANAS l’implementazione di una pluralità di misure che riguardano alcuni processi sensibili, come dimostrato dalle recenti vicende giudiziarie, quali: l’affidamento di lavori tramite gare (sopra e sotto soglia), gli affidamenti diretti o negoziati, gli interventi di somma urgenza, il trattamento di riserve ed accordi bonari nonché l'erogazione di indennità per espropri.
Le misure concernono in particolare:
x. Xx revisione della documentazione di gara e dei contratti in corso, al fine di inserire clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi ed interferenze illecite;
b. Ia nomina e la composizione delle Commissioni di gara al fine di dotarsi - nelle more dell'istituzione dell'albo nazionale dell’ANAC, previsto in sede di recepimento delle direttive appalti - di un albo interno dei componenti delle commissioni giudicatrici in possesso degli specifici requisiti di moralità e assenza di conflitto di interessi, nonchè di competenza e professionalità, scelti mediante sorteggio tra tutti i soggetti iscritti, nel rispetto del principio di rotazione assicurandone l'assoluta indipendenza. In tale contesto, si sta procedendo anche alla revisione del Regolamento aziendale in materia di composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici. Il fine perseguito è anche quello di evitare situazioni di conflitto di interessi. Si sta inoltre valutando l’opportunità - sotto l'egida dell’ANAC di
stipulare accordi con altre amministrazioni pubbliche al fine di istituire e regolamentare best practices finalizzate a consentire a ciascuna stazione appaltante di attingere all’albo interno dei commissari dell'altra per la nomina dei propri componenti. E’ previsto, ex multis, che ciascun commissario, al momento dell’accettazione della relativa lettera d’incarico, dichiari di aver preso visione del Codice Etico di ANAS S.p.A., di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività ed a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con i Concorrenti della Procedura. Con riferimento al predetto Codice Etico, rivestono particolare interesse, in ordine all’attività delle Commissioni, le disposizioni riguardanti:
- Onestà ed imparzialità,
- Prevenzione della corruzione e di altri reati,
- Conflitto di interesse,
- Tutela dell’immagine
- Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni
- Criminalità organizzata e riciclaggio
- Rapporti con i fornitori;
inoltre, sono previste specifiche sanzioni disciplinari per il soggetto che rilasci dichiarazioni mendaci, che sarà passibile, nei casi più gravi, di licenziamento;
c. la costituzione e regolamentazione dell’Albo dei componenti delle Commissioni di accordo bonario costituite ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, tenuto dal Responsabile dell’Unità Riserve ed aggiornato periodicamente. In tale contesto, si sta procedendo alla redazione del relativo Regolamento nell’ambito del quale si prevede che i componenti delle Commissioni possano essere individuati attingendo esclusivamente tra il personale dirigenziale in possesso di specifici requisiti di onorabilità e probità, nel rispetto di criteri di trasparenza, imparzialità e rotazione, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro e dell’assenza di conflitti di interessi. I commissari, inoltre, dovranno essere in possesso di adeguata esperienza, capacità professionale e competenza in relazione alla tipologia ed alle difficoltà dei lavori cui si riferisce il procedimento di accordo xxxxxxx, comprovate preferibilmente dal possesso di un titolo di laurea (anche breve) o da diploma universitario. L’eventuale venir meno dei predetti requisiti dovrà essere oggetto di immediata comunicazione e comporterà l’immediata cancellazione dall’Albo con la previsione, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di specifiche sanzioni disciplinari ovvero, nei casi più gravi, del licenziamento;
d. La rivisitazione del Processo Acquisti e Xxxx, in relazione al quale si sta attuando un progressivo accentramento delle procedure attraverso Ia totale digitalizzazione degli atti e lo svolgimento esclusivamente telematico dei lavori delle commissioni di selezione dei contraenti. Per quanto riguarda poi specificatamente gli affidamenti sotto soglia, sono in corso di adozione misure volte ad assicurare la massima segregazione tra gli uffici deputati alla gestione dell’elenco dei prestatori e quelli deputati alla gestione della singola procedura di affidamento e quindi all’invito degli operatori secondo criteri di rotazione. Ulteriore presidio sarà rappresentato dalla maggiore valorizzazione del ricorso a Contratti Quadro per svolgere con regolarità ed efficacia gli interventi con somma urgenza e di manutenzione ripetitiva (pavimentazione, impianti, ecc.);
e. il procedimento di espropri, in merito al quale Ia Società intende: i) procedere alla ricognizione dello stato delle procedure espropriative ancora non definite, al fine di sanare le relative occupazioni illegittime; ii) rivedere le attuali procedure in essere, prevedendo per la determinazione delle indennità di esproprio superiori a determinate soglie utilizzo di professionisti esterni che redigeranno perizie di stima giurata;
f. la gestione delle riserve e del contenzioso in materia di lavori per il quale Ia società sta implementando un piano straordinario per il componimento del contenzioso, con l’obiettivo di definire, con il massimo livello di presidi e controlli, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale pendente tra ANAS e le imprese relativo a: i) riserve iscritte in fase di esecuzione dei lavori; ii) varianti di progetto e iii) richieste risarcitorie. La risoluzione transattiva del contenzioso pendente consentirà altresì di definire in maniera certa gli oneri relativi agli investimenti in corso per la realizzazione delle infrastrutture stradali. ANAS, inoltre, in attuazione di quanto espresso dalla Legge Anticorruzione e dalla Determinazione ANAC n. 6/2013, sta limitando il ricorso alle procedure arbitrali, declinando Ia competenza arbitrale in presenza di clausole compromissorie ancorché contrattualmente assunte dall’organo di governo della società;
g. la costituzione di un Albo dei collaudatori Anas, ove confluiscono tutti i soggetti che in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità 19 specificamente indicati dal redigendo regolamento. Con lo scopo di garantire lo svolgimento di tali compiti in posizione di assoluta indipendenza, imparzialità ed autonomia - quale imprescindibile garanzia di obiettività di giudizio degli stessi - nonché di evitare azioni e/o comportamenti potenzialmente in conflitto d’interessi o in concorrenza con l’attività di Anas S.p.A. o con le finalità e gli interessi perseguiti dal collaudo, si prevede che i collaudatori e i componenti delle Commissioni di collaudo devono:
- evitare trattamenti di favore e respingere qualsiasi pressione indebita;
- astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività cui possa essere collegato, direttamente o indirettamente, un interesse personale, economico-finanziario o non, proprio, del coniuge e/o conviventi, o di
19 In particolare, non potranno far parte dell’Albo né possono assumere l’incarico di collaudatore o di componente di Commissioni di collaudo coloro:
a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi);
b) nei cui confronti è stata pronunciata una condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia societaria, tributaria o finanziaria o comunque per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
c) che sono stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore a due anni per qualsiasi delitto colposo;
d) nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) che, in qualità di membri di altre Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
f) nei cui confronti sia pendente un procedimento penale per uno dei delitti di cui al Titolo II, Libro II del codice penale.
organizzazioni di cui il collaudatore e i componenti delle Commissioni di collaudo ovvero i soggetti sopra citati siano soci, membri dell’organo gestorio o di controllo, dirigenti, dipendenti, consulenti o collaboratori, che possano far venire meno il dovere di imparzialità e si pongano in conflitto con l’attività e le finalità di ANAS o con gli scopi del collaudo. Per il soggetto che non comunica la sussistenza delle predette circostanze è prevista l’applicazione di sanzioni disciplinari ovvero, nei casi più gravi, il licenziamento (art. 52-53 del ccnl). Nel caso in cui sia accertata la carenza, in capo ai dirigenti iscritti nell’Albo, dei requisiti di onorabilità richiesti, si procederà all’immediata cancellazione degli stessi dall’Albo.
Si precisa, inoltre, che per tutti i processi sopra richiamati, già identificati come rischiosi nell’ambito del Piano Anticorruzione, sarà sviluppata l’attività di monitoraggio da parte del Responsabile Anticorruzione anche attraverso l’individuazione di referenti e relativi flussi informativi verso il Responsabile stesso; ciò nell’ottica da un lato, di affinare/rivedere procedure ed istruzioni operative, al fine di ridurre eventuali margini di discrezionalità, dall’altro, di implementare ulteriori misure atte ad evitare il ripetersi di eventi “corruttivi” o comunque utili per segnalare eventuali criticità.
11. Policy aziendale in tema di sospensione cautelare del dipendente
In xxx xxxxxxxxxxx xx segnala che - ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del CCNL ANAS in vigore - il dipendente a cui sia stata notificata una informazione di garanzia per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni, o comunque inerenti agli interessi dell’ANAS, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’azienda. La notifica dell’informazione di garanzia, ad ogni modo, non può essere causa di sospensione dal servizio (cfr. art. 51 CCNL).
Tale preliminare misura è intesa a garantire la tutela degli interessi aziendali, attraverso la preliminare conoscenza delle situazioni soggettive dei dipendenti, a prescindere dagli specifici sviluppi processuali.
ANAS S.p.a., inoltre, ha la possibilità di avvalersi dell'istituto della "sospensione cautelare", specificamente regolata dall'art. 52 del CCNL e dalla Legge 27 marzo 2001, n. 97 recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.”
In merito all’analisi dell’istituto della sospensione cautelare occorre preliminarmente distinguere quale addebito sia mosso al dipendente e se esso abbia rilevanza penale:
a) se l’infrazione commessa dal dipendente ha dato origine ad un procedimento penale, si applicherà:
l’art. 4 della Legge n. 97/2001, espressamente richiamata dal vigente CCNL ANAS, nonché in particolare l’art. 52 della predetta contrattazione collettiva, che prevede la sospensione in via cautelare dal servizio dei dipendenti che abbiano subito una condanna, anche non definitiva, per alcuni specifici delitti (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383), oppure;
l’art. 52 del CCNL ANAS, secondo il quale è possibile sospendere il
dipendente che è sottoposto a qualsivoglia procedimento penale “per tutto il tempo ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale”.
Il dipendente sospeso puo’ conservare per il periodo relativo il diritto al trattamento economico e il periodo viene considerato di lavoro effettivo ai fini dell’anzianità. Peraltro, se la sospensione cautelare consegue all’avvio di un procedimento penale che comporta la restrizione della liberta’ individuale, non essendo possibile per il dipendente l’assolvimento dell’obbligo della prestazione, automaticamente decade per l’azienda l’obbligo alla retribuzione.
b) qualora l’addebito, invece, non dia luogo ad un procedimento penale, è possibile:
applicare le norme generali di diritto privatistico, secondo le quali è possibile sospendere il lavoratore in via cautelare e non disciplinare ogni qualvolta vi sia un ragionevole sospetto di una inadempienza che renda impossibile, per sua natura, la prosecuzione del rapporto, ed ancora;
l’adozione di particolari cautele nella prosecuzione del rapporto allorquando le infrazioni imputate appaiono di particolare gravità, ciò sempre e solo per il tempo strettamente necessario a svolgere accertamenti sulle infrazioni imputate.
In questi casi “l'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione”.
Diversamente, nell’ipotesi di condanna, anche non definitiva, per gli stessi specifici richiamati delitti (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) la Società è sempre tenuta a:
sospendere a livello cautelare il dipendente;
procedere con una risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro in caso di giudicato penale ( e da ultimo, per una recente cassazione a sezioni unite, anche in caso di patteggiamento ex art. 444 cpp).
Infine, specifiche sanzioni sono previste dal codice disciplinare societario (cfr. art. 54 e ss. CCNL ANAS vigente), già riportate nel par. D.3.iii.
In alcuni casi, la Società valuta, in base ad esigenze organizzative, se procedere, in luogo della sospensione cautelativa di cui sopra, al trasferimento presso altra struttura organizzativa della risorsa interessata.
12. Whistleblowing – Tutela del dipendente che segnala condotte illecite
Dopo la creazione dell’apposita casella di posta elettronica ed esplicitato nella sezione “Società trasparente” del sito aziendale le istruzioni con relativa modulistica per esercitare il diritto, il RPC ha provveduto a gestire le segnalazioni pervenute ai sensi della specifica procedura aziendale PA.ANAS.18 operando una assoluta tutela dell’identità del segnalante.
In particolare fra fine 2014 ed il 2015 si sono avuti due “whistleblower” per un totale di quattro segnalazioni a cui il Presidente ha dato immediatamente corso richiedendo di eseguire gli opportuni approfondimenti; per l’ultima di esse le attività sono in corso.
Dai controlli eseguiti – in particolare dall’Internal Auditing - è emerso che:
Non è ravvisabile nell’operato di ANAS alcuna violazione della normativa in materia di tutela del segnalante;
Per le situazioni segnalate, il compartimento ha operato in modo conforme sia alla legge sia alle procedure aziendali;
Marginali violazioni sono avvenute in un affidamento diretto (lieve eccedenza nell’importo e tardiva stipulazione della lettera di affidamento.
Degli esiti di tali approfondimenti, per la parte di interesse, è stata data informativa al segnalante.
Da segnalare che gli esiti delle attività dell’internal auditing da cui possono provenire profili ex Dlgs 231/2001 ed ex Legge 190/2012 sono portati all’attenzione dell’ODV o del RPC.
In attuazione dell’art. 1, c. 51 20, della Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), ANAS ha elaborato un sistema di protezione del dipendente che denuncia condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Scopo del meccanismo di protezione del whistleblower è quello di:
a. rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
b. fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni;
c. garantire forme di tutela nei confronti dei segnalanti;
(20) Che ha introdotto nel d.lgs. n. 165/2001 il nuovo art. 54-bis (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti):
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile,il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2.Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3.L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
0.Xx denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”
nella convinzione che la segnalazione di condotte illecite, oltre che un atto di manifestazione di senso civico, rappresenti uno strumento importante per l’applicazione efficace del sistema di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per ANAS e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
La segnalazione non deve riguardare doglianze di carattere personale del dipendente o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle vigenti procedure della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno di ANAS e, quindi, dell’interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
a. penalmente rilevanti;
b. in violazione del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in xxx xxxxxxxxxxxx;
x. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx un pregiudizio patrimoniale ad ANAS o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
x. xxxxxxxxxxxx di arrecare un pregiudizio all’immagine di ANAS;
e. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi o di arrecare un danno all’ambiente.
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
a. generalità del segnalante, con indicazione della posizione/ funzione svolta;
b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e l’ufficio) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
e. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f. l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
h. Le segnalazioni anonime non potranno essere prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.
Il whistleblower trasmette all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx la segnalazione, utilizzando l’apposito modello. In alternativa, può inviarlo al Responsabile delle prevenzione della Corruzione (Direzione Generale ANAS S.p.A. xxx Xxxxxxxxxx x.
00, Xxxx). In ogni caso, le segnalazioni sono aperte esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
Più in particolare:
ANAS ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza;
l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento istruttorio, l’identità non può essere rivelata senza il consenso scritto del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità' non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità' può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può effettuare una nuova segnalazione alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, con le modalità sopra indicate.
Il sistema di protezione del whistleblower lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell’art. 2043 del c.c. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto in epigrafe.
Si richiama preliminarmente quanto già illustrato nel par. B.9 lett e) a proposito del sistema dei controlli.
Merita qui precisare che con riferimento al recente Protocollo d'intesa stipulato con la Prefettura di La Spezia e in adesione agli indirizzi concernenti i protocolli di legalità in materia di appalti pubblici forniti con le “Prime Linee Guida” dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAS provvederà ad inserire – nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara - clausole risolutive espresse in grado di rafforzare l’azione di contrasto alla corruzione, in particolare:
Clausola n. 1: impegno dell’appaltatore a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria nel caso di tentativi di concussione manifestatisi nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa. La clausola è essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto stesso;
Clausola n. 2: impegno della stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 c.p., 353 c.p., 353- bis c.p.
Con tale protocollo d’intesa, sono state individuate e condivise modalità operative che consentono alle amministrazioni coinvolte di poter ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione, in una ottica di reciproca leale collaborazione, fondata non tanto sulla cultura dell’adempimento quanto piuttosto sull’effettivo raggiungimento del risultato, ovvero della difesa dell’economia legale.
E. PROGRAMMA per la TRASPARENZA e L’INTEGRITA’
Le modifiche intervenute nell’art. 11 comma 2 lett b) del Dlgs 33/2013, introdotte con il DL 90/2014 (convertito con legge 114/2014) hanno definitivamente chiarito che l’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza include anche le società di diritto privato controllate ex art 2359 c.c. dalle Amministrazioni Centrali dello Stato; ulteriore contributo essenziale relativamente ai contenuti da pubblicare nei siti aziendali è pervenuto con la più volte richiamata Determinazione n 8/2015 di ANAC: “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
1. Il principio della Trasparenza - adempimenti eseguiti
ANAS condivide il principio generale, di cui all’art. 1 del Dlgs 33/2013, secondo cui “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” In tale quadro:
ANAS svolge essenzialmente attività di pubblico interesse e con utilizzo di risorse pubbliche, pertanto nel sito istituzionale e nella sezione “Società trasparente” sono pubblicati dati, informazioni e documenti concernenti l’organizzazione e l’attività della società;
Chiunque ha diritto di accedere al sito direttamente, immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
La società è impegnata nel costante aggiornamento delle informazioni.
In osservanza degli adempimenti previsti dal Dlgs 33/2013 21, ANAS già nel 2014 ha:
Nominato con ordine di servizio del 9 gennaio 2014 il responsabile ex art. 43, attribuendogli il compito di assicurare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Creato nell’ambito del proprio sito istituzionale un’apposita sezione (ora denominata “Società trasparente”, ai sensi dell’art. 9 co 1, nella quale vengono specificatamente riportati dati, informazioni e documenti in linea con quanto richiesto dalla normativa, anche attraverso un meccanismo automatico di reindirizzamento alle informazioni già presenti nel sito istituzionale;
Indicato, ancora nella sezione “Società trasparente”, le modalità attraverso le quali chiunque può accedere direttamente ed immediatamente alle informazioni riportate nonché effettuare segnalazioni (“accesso civico”);
(21) Xxx non diversamente indicato gli articoli di seguito citati si riferiscono al Dlgs 33/2013.
Pubblicato le informazioni, richieste dalla AVCP (ora ANAC) con la delibera n. 26/2013, ai sensi dello art. 1, co 32 L. 190/2012, relativamente ai dati riepilogativi degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, per gli anni 2013, 2014 e 2015; della avvenuta pubblicazione, nella voce “Bandi di gara e contratti”, è stata anche data formale comunicazione alla ANAC);
Definito una procedura aziendale che attribuisce compiti e responsabilità nelle modalità di aggiornamento della sezione “Società trasparente” e nella accessibilità di terzi alle informazioni;
Nominato il titolare del “potere sostitutivo” ai sensi dell’art. 5 c.4.
Relativamente alle controllate ex art. 2359 c.c.:
Nella sezione “Società trasparente” sono anche riportate le informazioni rilevanti sulle società controllate ed istituito un collegamento ai relativi siti istituzionali;
ANAS ha promosso l’applicazione del principio di trasparenza presso le stesse;
Il responsabile per la trasparenza supporta le società nella applicazione della normativa vigente in materia svolgendo anche periodici incontri con i responsabili societari sulle tematiche di interesse.
2. I compiti del Responsabile per la Trasparenza
Come anticipato, Responsabile per la Trasparenza in ANAS è stato nominato il xxxx. Xxxxxxxx Xxx dirigente della società con o.d.s. n.1 del 9 gennaio 2014; ai sensi del Dlgs.
n. 33/2013 sono attribuiti i seguenti compiti:
a. svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
b. provvedere all’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l’integrità;
c. controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’”accesso civico”; sul punto, giova segnalare che il responsabile per la trasparenza è il naturale destinatario delle istanze di accesso (art. 5, co. 2), disciplinate da specifiche istruzioni e modulistica;
d. segnalare, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
e. rendere ad ANAC, ove questa ne faccia richiesta, il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno della società.
3. Procedura – Xxxxx e responsabilità
Come anticipato, la società ha emesso una specifica procedura per assicurare “l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali” delle informazioni pubblicate nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale (art. 6, co 1); tale procedura è tuttora in fase di aggiornamento soprattutto per tener conto dei mutamenti organizzativi intervenuti in ANAS nel 2015. Di seguito sono sinteticamente indicati i principali compiti per ciascuna figura apicale:
a) Responsabile per la trasparenza
Definisce le nuove informazioni da pubblicare, condividendone i contenuti con i referenti per la trasparenza, ovvero soggetti interni competenti per i dati da pubblicare;
Attua la richiesta di trasmissione dati al soggetto Responsabile di 1° livello della struttura titolare dell’informazione e:
o In caso di informazione disponibile, condivide le modalità operative per la pubblicazione nella sezione “Società trasparente”;
o In caso di indisponibilità dell’informazione, condivide con la struttura modalità e tempistiche per la futura pubblicazione;
o In presenza di particolari motivi ostativi alla pubblicazione (es. limiti per privacy), il Responsabile di 1° livello titolare dell’informazione, predispone una risposta al Responsabile per la trasparenza, condivisa con il Responsabile Legale e Societario.
Come meglio emergerà dalle descrizioni relative alle altre figure apicali, le modalità di pubblicazione derivano in particolare da un’attività integrata del responsabile per la trasparenza con il Responsabile di I° livello della Struttura Titolare dell’informazione, con il Responsabile Sistemi Informativi nonché con la Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali.
Nella stessa procedura viene anche disciplinato l’”accesso civico” attraverso istruzioni molto semplici di utilizzo di caselle di posta elettronica e modulistica dedicata. L’accesso è ovviamente consentito senza limitazioni, viene unicamente richiesto di indicare le coordinate per ricevere le risposte ai quesiti posti a cui provvede il responsabile per la trasparenza – dopo essersi adeguatamente attivato verso le strutture aziendali - ovvero, in caso di inadempimento, il titolare del “potere sostitutivo” (ex art 5 c. 4 Dlgs 33/2013).
b) Responsabile di I° livello della Struttura Titolare dell’informazione
Riceve la richiesta di trasmissione dell’informazione da parte del responsabile per la trasparenza:
o In caso di informazione disponibile, indica le modalità per la localizzazione nell’ambito del portale aziendale;
o In caso di indisponibilità dell’informazione, indica le azioni per l’acquisizione e le tempistiche per la futura pubblicazione;
o In presenza di particolari motivi ostativi alla pubblicazione (es. privacy), ne dà comunicazione al responsabile per la trasparenza, condivisa con il responsabile aziendale legale e contenzioso.
c) Referenti della Trasparenza
Condividono con il responsabile per la trasparenza i contenuti delle nuove informazioni da pubblicare;
Xxxxxxxxxx il responsabile per la trasparenza nella definizione delle modalità di pubblicazione.
d) Direzione ICT
Predispone l’ambiente informatico che accoglie la sezione “Società trasparente” del sito istituzionale;
Inserisce tutte le informazioni da pubblicare secondo le indicazioni pervenute dal responsabile per la trasparenza;
Condivide con le altre figure apicali le modalità operative per la pubblicazione e predispone il prospetto grafico.
e) Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali
Riceve il prospetto grafico di aggiornamento della sezione trasparenza con le nuove informazioni da pubblicare;
Verifica il prospetto grafico finale di pubblicazione, per la coerenza con il contesto generale del sito istituzionale.
4. La sezione “Società Trasparente”
La sezione in epigrafe del sito istituzionale ANAS è – come detto - in continuo aggiornamento a seguito anche di determinazioni, orientamenti, indicazioni e chiarimenti forniti dall’ANAC. Le voci ed i contenuti si riferiscono essenzialmente alla delibera 50/2013 ex CIVIT; nella citata procedura aziendale che sovraintende alle attività del Responsabile per la trasparenza sono evidenziati per ciascuna voce soggetta a pubblicazione i riferimenti aziendali titolari dell’informazione; vedasi l’allegato n. 3.
Dette voci e contenuti sono in parte alimentati attraverso un automatico reindirizzamento ad informazioni già presenti nel sito istituzionale, la cui “qualità” ed aggiornamento è responsabilità degli enti aziendali titolari. Per le altre “voci” (non presenti) si procede con aggiornamenti tempestivi o periodici.
5. Il Programma – Obiettivi ed azioni
Le azioni previste nel programma 2015 – 2017, relativamente al primo anno, sono state tutte eseguite; nel nuovo programma sarà perseguito l’aggiornamento, il completamento ed il miglioramento qualitativo delle voci richieste unitamente ad una progressiva informatizzazione nella fornitura dei dati.
Di seguito – come già fatto per l’anno precedente - sono indicati e sinteticamente descritti obiettivi ed azioni per il 2016, da intendersi anche come miglioramento qualitativo per gli obiettivi già raggiunti nel 2015:
OBIETTIVI | AZIONI | |
A | Verifica periodica dei contenuti delle voci al fine di un continuo allineamento a quanto richiesto dalla normativa | Il Responsabile, in collegamento informativo con le Autorità preposte, acquisisce le novità normative al fine del |
vigente con specifico riferimento alle società di diritto privato controllate da amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate ex art. 2359 c.c.. | continuo adeguamento delle informazioni da pubblicare; nell’anno 2016 sarà sviluppata l’informatizzazione nella acquisizione di alcuni contenuti | |
B | Corrispondenza delle informazioni pubblicate da ANAS, relativamente alle controllate ex art. 2359 c.c., con le analoghe informazioni esposte dalle società nei propri siti istituzionali. | Il Responsabile, coadiuvato dai referenti per la materia delle società partecipate monitora la corrispondenza delle informazioni presenti nei siti delle partecipate con le analoghe informazioni presenti nella sezione “società trasparente” del sito ANAS. |
C | Verifica della completezza delle risposte fornite agli “accessi civici” e della compliance dei tempi di risposta. | Il Responsabile monitora gli accessi degli utenti, ne analizza segnalazioni e richieste di informazioni e si attiva con gli enti aziendali per le relative risposte. |
D | Misurazione del grado di soddisfazione dell’utente. | Con il questionario presente nel sito si continuerà a monitorare il grado di soddisfazione riguardo alla accessibilità ed alla qualità/ quantità di informazioni pubblicate. |
E | Riporto al CdA riguardo alla attuazione del programma. | Il Responsabile continuerà a riferire semestralmente al Consiglio di Amministrazione riguardo allo aggiornamento della sezione “Società trasparente” del sito istituzionale evidenziando sia le novità che eventuali criticità emerse. |
F. ATTUAZIONE e SVILUPPO del PIANO di PREVENZIONE della CORRUZIONE
A conclusione di tutto quanto sopra descritto, in particolare nel paragrafo D.5, relativamente alle attività svolte nel 2015 in attuazione del Piano 2015 – 2017 ed al programmato sviluppo per il 2016, si esplicitano di seguito i macro obiettivi per i prossimi due anni, tenendo peraltro presente che trattasi pur sempre di un piano a revisione annuale, nel quale si terrà conto per l’aggiornamento degli esiti delle attività di volta in volta già eseguite:
2016
o Monitoraggio, attraverso le schede già predisposte per ciascun processo a rischio (vedi ancora allegato n. 2):
al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di prevenzione esistenti;
per suggerire ed implementare più efficaci misure, a seguito anche di eventi / reato già manifestatisi;
per definire indicatori / alert di criticità delle situazioni rischiose quali input addizionali per il sistema dei controlli interni aziendali;
o Monitoraggio delle segnalazioni dei c.d. “whistleblower”;
o Elaborazione di un regolamento interno ai fini dell’attuazione della job rotation
nelle aree a maggior rischio;
o Sviluppo del piano di formazione a partire dalle posizioni apicali a rischio.
2017
o Elaborazione di un sistema standardizzato di flussi informativi dai referenti ed individuazione degli indicatori, al fine di proceduralizzare il sistema di prevenzione;
o Analisi degli esiti degli interventi del 2016 da parte degli enti aziendali di controllo, effettuati anche su input del RPC, al fine di rendere più efficace il sistema di prevenzione;
o Monitoraggio continuo delle segnalazioni dei c.d. “whistleblower”;
o Avanzamento del piano di formazione allargato a tutti gli operatori nelle attività a rischio.
G. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Nell’allegato 4 al presente PTPC si riporta il “Piano per la formazione del personale operante in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione” (di seguito solo il “Piano di formazione”), adottato ai sensi dell’art. 1, c. 5, lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.
190. Obiettivo del Piano di formazione è quello di creare una conoscenza diffusa del quadro normativo di riferimento ed una assimilazione delle tematiche dell’etica e della legalità, attraverso una serie articolata e coordinata di interventi formativi/informativi. In tale contesto, si intende altresì fornire gli strumenti di prevenzione per condurre in modo efficace ed efficiente le attività a rischio di corruzione, oltre a facilitare momenti di confronto e di scambio di esperienze e di buone pratiche.
E’ fermo convincimento di ANAS, infatti, che la conoscenza della normativa prodotta a livello nazionale ed i suoi riferimenti internazionali nonché la sensibilizzazione e la diffusione di una cultura dell’integrità rivolta a tutti i dipendenti, con particolare focalizzazione per il responsabile anticorruzione, per i referenti, per i dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, costituisca il presupposto indispensabile per la consapevole applicazione ed attuazione dell’intera disciplina in materia di prevenzione della corruzione. L’attività di formazione dei dirigenti e dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione rappresenta uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. Il piano triennale di prevenzione della corruzione nella fase applicativa si collega al Piano della formazione aziendale per la sensibilizzazione e per la diffusione di una cultura dell’integrità attraverso l’approfondimento delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione nonché quelle di diritto civile, penale ed amministrativo correlate.
In tale contesto, il Piano di formazione ha come obiettivo principale quello di portare a conoscenza dei partecipanti le modifiche normative introdotte con la Legge 190/2012, nonché il suo recepimento da parte di ANAS attraverso il PTPC, con il fine ultimo di prevenire il fenomeno corruttivo.
Obiettivo del piano di formazione è altresì quello di fornire gli strumenti mediante i quali, i partecipanti alla formazione acquisiscano la capacità di assolvere alla propria funzione mettendo in pratica le disposizioni stabilite nel Piano Anticorruzione; da ultimo, la società intende dotare i partecipanti di strumenti adatti ad identificare situazioni, che pur non essendo state definite come reato, possano diventarlo e vengano quindi affrontate con le giuste precauzioni, allo scopo di salvaguardare la funzione e l’immagine pubblica di ANAS.
Ultimo in ordine cronologico di una serie di provvedimenti legislativi volti ad arginare il fenomeno corruttivo nelle amministrazioni pubbliche, la legge n. 190/2012 opera in una materia particolarmente complessa, atteso che (i) il fenomeno corruttivo non può essere circoscritto solo ad alcune aree della funzione amministrativa; (ii) alcune funzioni sono più
esposte di altre al fenomeno e (iii) i livelli di rischio della corruzione variano in base alle diverse attività delle amministrazioni interessate, in funzione delle dimensioni della Società, dei compiti assegnati, delle risorse a disposizione, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a un più elevato rischio e così via. Di qui, la portata ampia e l’incisività della legge che - al fine di rafforzare l’efficacia di contrasto al fenomeno corruttivo - introduce nuovi strumenti atti a tale scopo ed opera profonde modifiche nell’ordinamento nazionale.
Dal rafforzamento della trasparenza dell’azione amministrativa, intesa non solo come iter procedimentale ma anche come partecipazione e accesso alle informazioni pubblicate o da pubblicare, potrà infatti derivare una maggiore efficacia nella prevenzione del fenomeno corruttivo.
Muovendo da tale assunto, ANAS intende obbligatoriamente coinvolgere nella propria offerta formativa tutti i dipendenti della società, con contratto a tempo determinato, indeterminato o con altre forme contrattuali. Per quanto concerne i rapporti tra ANAS e le società partecipate, queste ultime possono dotarsi di un proprio piano della formazione sull’Anticorruzione nel rispetto degli standard formativi del presente Piano di formazione o, in alternativa – nell’ambito dei rapporti di servizio in essere con la Capogruppo – partecipare alle attività previste nel presente piano formativo.
Le iniziative di formazione saranno programmate, organizzate e gestite come meglio dettagliato nel richiamato allegato 4; merita anticipare che i soggetti inizialmente coinvolti saranno i seguenti:
a. il Responsabile della prevenzione della corruzione, (individuato ai sensi dell’art. 1,
c. 7 della legge 190/2012), in quanto soggetto incaricato del monitoraggio e funzionamento ottimale del piano;
b. i referenti del responsabile anticorruzione, quali figure strategiche ai fini del funzionamento del piano che costituiscono il tramite tra i “processi” e il responsabile del piano anticorruzione;
c. i dirigenti di Unità Organizzativa se non già individuati quali referenti del responsabile anticorruzione;
d. gli operatori delle strutture presso le quali si svolgono le attività a rischio corruzione individuate nel PTPC;
e. gli operatori di nuova assunzione o neo inseriti in settori lavorativi a rischio.
Nello specifico, con riferimento alle indicazioni fornite dal PNA (parte generale pag 48 e All. 1 par B.13); le iniziative formative, saranno articolate su due livelli:
a. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti che riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
b. livello specifico, rivolto al responsabile anticorruzione, ai referenti, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio.
Le attività formative relative al “livello generale” sono finalizzate a creare una base omogenea di conoscenze rispetto al quadro normativo di riferimento, a rafforzare i valori
legati ai temi dell’etica e della legalità. Tale impostazione potrà garantire, come detto - oltre ad un rafforzamento delle conoscenze e competenze in tale ambito - anche una crescente sensibilizzazione di tutto il personale rispetto alla cultura dell’integrità.
Le attività formative relative al “livello specifico” si caratterizzano per il grado di specializzazione e di approfondimento previsto per ciascun area di rischio mappata in ANAS, tenuto conto anche del target dei partecipanti.
Nell’allegato n. 4 si esplicita con maggior dettaglio un ampio programma formativo per il 2016, sviluppato dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di ANAS e condiviso con il responsabile anticorruzione, che si pone come obiettivo strategico, nel formare i
dipendenti che operano in attività soggette a rischio corruttivo, in particolare di:
aumentare la capacità di ciascun soggetto di cogliere gli aspetti salienti della riforma operata dalla Legge 190/2012 e dai suoi decreti attuativi, in rapporto all’etica ed alla legalità nonché agli aspetti penali del fenomeno corruttivo;
fornire ulteriori strumenti per identificare le situazioni di rischio, anche “atipiche”, ed agire per preservare l’immagine, l’integrità e la trasparenza dell’agire aziendale.
H. COMUNICAZIONE INTERNA – ESTERNA
Come già indicato in precedenza, nei periodici incontri fra dirigenti ANAS, il Responsabile anticorruzione ha modo di esporre l’evoluzione del quadro normativo e di riferimento della materia nonché i contenuti dei piani e programmi sviluppati. La pubblicazione di questi ultimi e delle altre informazioni sul sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx – sezione “Società trasparente” nonché nella intranet aziendale, assicura una comunicazione costante e diffusa a tutto il personale.
Analogamente, l’accesso anche dall’esterno a tutte le informazioni pubblicate sull’organizzazione e i servizi prestati, denota l’attenzione che l’ANAS pone nella comunicazione verso gli stakeholder costituiti da amministrazioni pubbliche, centrali e locali, concessionari, imprese e altri soggetti con cui la società ha in corso appalti di lavori e forniture di beni o servizi nonché ogni altro tipo di rapporto utile per lo svolgimento delle attività.
Sempre maggiore attenzione, inoltre, viene prestata alla comunicazione con l’utenza. L’ANAS utilizza diversi strumenti che costituiscono un network d’informazione, tra i quali il settore di comunicazione alla stampa, il giornale telematico “Le strade dell’Informazione”, la struttura ANAS presso il “CCISS Viaggiare Informati”, l’Ufficio Rapporti con i Clienti, il sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, dove è possibile avere informazioni utili sulla guida sicura, sui cantieri e sugli itinerari alternativi.
Sempre sul sito è possibile programmare il proprio viaggio attraverso il servizio “VAI”, acronimo di Viabilità ANAS Integrata, in grado di gestire informazioni aggregate prodotte dalle sale operative in esercizio, dai flussi di traffico rilevati dai dispositivi satellitari e dalle telecamere disseminate su strade e autostrade. Il servizio è disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, con il nome di VAI ANAS PLUS.
Dal 1° gennaio 2016 il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde 800 841 148, che è a disposizione dei clienti Anas ventiquattro ore al giorno per 365 giorni l’anno, compresi i festivi, per informazioni sulla viabilità in collaborazione con la Centrale Operativa del “CCISS Viaggiare Informati” e per segnalazioni di emergenza o di pericolo. Per altre informazioni, suggerimenti o reclami, gli operatori del servizio "Pronto Anas" sono a disposizione dei clienti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusi i festivi. Dal 1° gennaio 2016 sono inol tre attivi i nuovi indirizzi email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx e PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.
E’ possibile interagire con il Servizio Clienti Anas anche via Twitter tramite l'account @clientiANAS
Una comunicazione che già oggi, 365 giorni all’anno, attraverso queste varie modalità, raggiunge milioni di utenti ogni giorno, garantendo il forte impegno per la massima trasparenza su tutte le attività aziendali, compresi lo stato dei lavori, le ordinanze di
limitazione al traffico, le notizie sulla viabilità. L’obiettivo è quello di assicurare un’informazione completa ai cittadini e un servizio efficace per gli utenti della rete stradale e autostradale gestita.
I. APPROVAZIONE DEL PIANO
Il Responsabile prevenzione della corruzione è garante del processo di formazione, redazione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione e, quindi, anche della sua revisione annuale; nello svolgimento delle funzioni, si avvale della collaborazione delle Unità aziendali che assicurano l’apporto di tutte le competenze utili. Il Responsabile mantiene altresì un costante monitoraggio degli adempimenti avuto riguardo all’evoluzione del quadro normativo e di riferimento.
Al termine della predisposizione, la bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione viene sottoposta al CDA, quale Organo di Vertice competente per l’approvazione, in una delle prime riunioni dell’anno entro la scadenza di legge. Il Piano, una volta approvato, viene immediatamente pubblicato sul sito istituzionale di ANAS e reso fruibile per interni ed esterni.
27 gennaio 2016
ALLEGATO N. 1
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Aggiornamento ai sensi della Determinazione ANAC 12/2015)
PROCESSI A RISCHIO E REFERENTI
GENNAIO 2016
Matrice dei Processi a Rischio e delle Posizioni Organizzative
RIF. MAPPATURA PROCESSI | A. DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZION E | B. DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI | C. INTERNAL AUDITING | D. DIREZIONE INGEGNERIA E VERIFICHE | E. UFFICI TERRITORIALI (UT) | F. DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI | G. DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIO | H. C.F.O. | I. DIREZIONE APPALTI E ACQUISTI | L. DIREZIONE LEGALE E SOCIETARIO | PESI RISCHIOSITA' | |
E44 | Sorveglianza stradale e manutenzione | DIR ECT | 43,6 | |||||||||
A4 - L1 - E5 | Gestione contenzioso | DRUO | CAPO COMP | DLS | 42,9 | |||||||
F1 - E34 | Gestione progettazione | DIR NC | DPRL | 33,7 | ||||||||
H11-H12-H13 | Rapporti con compagnie assicuratrici, gestione coperture e sinistri) | C.F.O. | 29,5 | |||||||||
F5 - F6 - D1.1 - E32 | Contabilità lavori (nuove costruzioni). Gestione amministrativo-contabile delle riserve ex art. 240 D.Lgs. 163/06 per nuove costruzioni. Gestione istruttoria nomina commissari ex art. 240 D.Lgs. 163/2006. Esecuzione e monitoraggio lavori UT. | DIV | DIR NC | DPRL | 27,9 | |||||||
I1 - E20 - E21 | Gestione acquisti beni e servizi (Procurement) | DIR AMM | DAA | 26,1 | ||||||||
G2 - E23 - E38 | Gestione mobiliare | DIR AMM - DIR ECT | DOCT | 25,9 | ||||||||
E41 - E43 | Gestione rete stradale | DIR ECT | 25,3 | |||||||||
I7 - E29 - E30 | Gestione affidamento lavori | DIR AMM | DAA | 24,3 | ||||||||
G3 - E21 | Gestione somme urgenze | DIR AMM | DOCT | 23,6 | ||||||||
F4 | Esecuzione e monitoraggio lavori (coordinamento aree territoriali) | DPRL | 22,2 | |||||||||
F8 - E10 | Gestione espropri | CAPO COMP | DPRL | 22,2 | ||||||||
E18 | Gestione licenze e concessioni, autorizzazioni pubblicitarie e trasporti eccezionali | DIR AMM - DIR ECT | 21,9 | |||||||||
I2 | Rapporti con terzi (fornitori ed Autorità di vigilanza) | DAA | 21,2 | |||||||||
I5 | Gestione acquisti beni e servizi (gare sotto soglia) | DAA | 21,0 | |||||||||
A8 - E19 | Manutenzione building Sede e Gestione manutenzione patrimonio immobiliare | DRUO | DIR AMM | 21,0 | ||||||||
I3 | Gestione acquisti beni e servizi (gare sopra-soglia) | DAA | 20,8 | |||||||||
B1 | Gestione eventi | DRERI | 18,5 | |||||||||
H6 - E12 | Ciclo Passivo lavori | DIR AMM | C.F.O. | 18,5 | ||||||||
A1 - F3 - E33 | Gestione sicurezza cantieri (ex d.lgs. 81/2008) | DRUO | DIR NC | DPRL | 18,3 | |||||||
G1 | Gestione contratti e acquisti impianti e macchinari | DOCT | 18,1 | |||||||||
I6 | Gestione affidamento lavori (supporto tecnico per gare) | DIR AMM | DAA | 17,7 | ||||||||
H3 - E12 | Ciclo passivo esercizio | DIR AMM | C.F.O. | 17,7 | ||||||||
A7 - E20 | Gestione autisti e autoparco | DRUO | DIR AMM | 17,6 | ||||||||
H7 - E17 | Gestione immobilizzazioni materiali e immateriali | DIR AMM | C.F.O. | 17,6 | ||||||||
A6 | Reclutamento e contrattualistica | DRUO | 17,5 | |||||||||
E8 | Gestione IT (UT) | CAPO COMP | 17,4 | |||||||||
I4 | Gestione albo fornitori | DAA | 17,2 | |||||||||
H8 | Gestione Tesoreria | C.F.O. | 17,1 | |||||||||
A2 | Erogazione formazione | DRUO | 16,8 | |||||||||
H4 - E15 | Ciclo attivo | DIR AMM | C.F.O. | 16,7 | ||||||||
H10 | Gestione finanza a breve termine | C.F.O. | 16,6 | |||||||||
C1-C2 | Controllo Interno | UIA | 16,4 | |||||||||
D2 | Gestione progettazione (verifica progetti) | DIV | 15,6 | |||||||||
H9 | Rilascio concessioni e autorizzazioni | C.F.O. | 15,6 | |||||||||
F2 | Servizi di ingegneria per le società partecipate e controllate (SISCP) | DPRL | 15,5 | |||||||||
A3 | Rapporti con terzi (enti di formazione) | DRUO | 15,2 | |||||||||
A5 | Sussidi ed equi indennizzi | DRUO | 14,7 | |||||||||
H1- H5 - E16 | Gestione Recupero Crediti e Contabilità clienti | DIR AMM | C.F.O. | 14,4 | ||||||||
H2 | Contabilità e bilancio (scritture contabili e riconciliazioni) | C.F.O. | 13,5 | |||||||||
D1.2 - F7 | Gestione collaudi. Gestione albo collaudatori e predisposizione nomine. | DIV | DPRL | 12,2 |
A. DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO "CORRUTTIVO"
Responsabile/ Direttore | DIREZIONE / UNITA' | SERVIZIO/ UFFICIO | ord. | PROCESSO | ord. | SUB-PROCESSO/ATTIVITA' | REATI 231 | REATI 190 | FATTISPECIE NON PENALMENTE RILEVANTI | PROCEDURE | TOT PESI |
DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | A1 | Gestione sicurezza (luoghi di lavoro) | A1.1 | Analisi rischi ex D. X.xx. n. 81/2008 e predisposizione DVR e DUVRI | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) | Corruzione "atipica" | PA.DCROS.01 - Valutazione dei Rischi IO.DCROS.01.01 - Valutazione dei Rischi PA.DCROS.03 - DUVRI art. 26 co.3 d.lgs. 81/08 IO.DCROS.03.01 - DUVRI | 16,6 | ||
A1.2 | Gestione e coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria e dei relativi piani | PA.DCROS.05 - Gestione della Sorveglianza Sanitaria | |||||||||
A1.3 | Individuazione adempimenti in materia di sicurezza, tutela della salute e programmazione azioni prevenzionistiche | PA.DCROS.08 - Luoghi di Lavoro IO.DCROS.08.01 - Verifica conformità luoghi di lavoro IO.DCROS.08.02 - Registro manutenzione luoghi di lavoro PA.DCROS.27 - Gestione Sicurezza Cantieri | |||||||||
A1.4 | Definizione e riesame della politica in materia della sicurezza | ||||||||||
A1.5 | Gestione attività di prevenzione e protezione nonché degli interventi di manutenzione e ristrutturazione | PA.DCROS.04 - Gestione delle Emergenze IO.DCROS.04.01 - Piano di emergenza e di evacuazione e registro antincendio PA.DCROS.10 - Gestione delle sostanze / preparati pericolosi | |||||||||
A1.6 | Elaborazione e aggiornamento registro dei lavoratori esposti a particolari lavorazioni ovvero malattie professionali | PA.DCROS.12 - Infortuni e Malattie professionali | |||||||||
A1.7 | Gestione attrezzature e dispositivi di lavoro | PA.DCROS.09 - Gestione dei dispositivi di protezione individuale IO.DCROS.09.01 - Dispositivi di protezione individuale PA.DCROS.07 - Gestione delle Attrezzature | |||||||||
A1.8 | Predisposizione piani di formazione in materia di sicurezza | PA.DCROS.06 - Formazione, Informazione e Addestramento Titolo I sezione 4 d.lgs. 81/08 | |||||||||
A2 | Erogazione formazione | A2.1 | Pianificazione, progettazione e realizzazione della formazione per il personale, d'intesa con le altre strutture aziendali (Centrale e Periferiche) | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Turbata libertà degli incanti (art. 353); Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) | Corruzione "atipica" | PA.DCROS.20 - Formazione e Addestramento IO.DCROS.20.01 - Acquisto programmi di formazione per le risorse umane | 16,8 | |||
A2.2 | Analisi, valutazione e condivisione dei risultati conseguiti dal personale interessato da interventi formativi | ||||||||||
A2.3 | Realizzazione formazione esterna per enti di gestione delle infrastrutture e per le stazioni appaltanti | ||||||||||
A2.4 | Gestione archivio formativo | ||||||||||
A3 | Rapporti con terzi (enti di formazione) | A3.1 | Gestione rapporti con enti formatori (Università, istituti di ricerca, ecc.) ovvero con formatori interni ed esterni | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.) | Corruzione "atipica" | REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI ANAS SpA | 15,2 | |||
A4 | Gestione contenzioso del personale | A4.1 | Gestione contenzioso in sede sindacale, giudiziale e amministrativa | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) | Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.) | Corruzione "atipica" | PA.DCRUO.25 - Gestione contenzioso in materia di diritto del lavoro | 14,6 | |||
A5 | Sussidi ed equi indennizzi | A5.1 | Istruzione e gestione sussidi e monitoraggio relativo fondo | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Omissione (art. 328 c.p.) | Corruzione "atipica" | Criteri di erogazione dei contributi assistenziali | 14,7 | |||
A6 | Reclutamento e contrattualistica | A6.1 | Reclutamento esterno, gestione contrattualistica, risoluzione rapporto di lavoro (personale non dirigente) | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Omissione (art. 328 c.p.) | Corruzione "atipica" | PA.DCRUO.11 - Gestione assunzione e cessazione del personale non dirigente, contratti parasubordinati e tirocini formativi Regolamento per il reclutamento del personale | 17,5 | |||
A7 | Gestione autisti e autoparco | A7.1 | Gestione autisti, autoparco e relativa manutenzione | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) | Corruzione "atipica" | 15,8 | ||||
A8 | Manutenzione building | A8.1 | Pianificazione logistica (allestimento postazioni di lavoro e adeguamento infratrutturale) | Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) | Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) | corruzione "atipica" | IO.DCROS.01 - Manutenzione building IO.ANAS.00.03 Gestione Impianti termici civili e impianti di refrigerazione e condizionamento IO ANAS 00 01 Rifiuti | 14,6 | |||
A8.2 | Pianificazione interventi di tutela del patrimonio immobiliare | ||||||||||
A8.3 | Definizione fabbisogno mobili, arredi e infrastrutture | ||||||||||
A8.4 | Gestione attivittà di magazzino |