RELAZIONE TECNICA
Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi | |
ACCORDO QUADRO DECRETO LEGISLATIVO 81/08 INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Codice Opera 160132 Il Rup: Progettista: | |
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Accordo quadro decreto legislativo 81/08 interventi di attuazione del piano di progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Codice Opera 160132
RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per lavori di “Decreto legislativo 81/08 interventi di attuazione del piano di progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” relativi alle strutture operative e agli impianti tecnici del territorio comunale. Gli interventi del presente Accordo Quadro, sono finalizzati a:
• mantenere lo stato di conservazione delle strutture edili e degli impianti tecnici a sevizio degli stessi, attraverso interventi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di pericolo dei luoghi di lavoro e degli impianti tecnici a servizio dei giardini;
• garantire la sicurezza degli degli operatori;
• migliorare lo standard qualitativo di delle strutture operative e degli impainti tecnici a servizio dei giardini;
• ripristinare i manufatti e gli impianti deteriorati e/o rovinati.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano gli immobili e gli impianti tecnici delle basi operative e dei giardini del Comune di Firenze e consistono in interventi di manutenzione edile e impiantistica, in particolare il presente accordo prevede:
- opere edili per il ripristino ed adeguamento normativo d’immobili e di pertinenze dei cantieri operativi;
- interventi di ripristino, manutenzione ed adeguamento normativo di impianti tecnici (elettrici, meccanici, idraulici e termoidraulici);
Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere edili ed impiantistiche, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.
Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda all’elenco a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.
La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima il 10 (DIECI mesi), fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione straordinaria delle strutture edili e degli impianti del Comune di Firenze, ammonta a € 120.944,31 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.
INTERVENTI EDILI E IMPIANTISTICI | |||
1 | Interventi edili | Euro | 58.120,00 |
2 | Interventi impiantistici | Euro | 52.506,02 |
A | TOTALE soggetto a ribasso d’asta | Euro | 110.626,02 |
B | COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | Euro | 10.318,29 |
C | Importo totale della prestazione (A + B) | Euro | 120.944,31 |
SOMME A DISPOSIZIONE | |||
D | IVA 22% (SU C) | Euro | 26.607,75 |
E | Incentivo 1,9 % | Euro | 2.297,94 |
F | Assicurazione progettisti | Euro | 150,00 |
G | Totale complessivo del progetto (C + D + E + F) | Euro | 150.000,00 |
Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40 % la stima dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).
Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al Prezzario della Regione Toscana 2016; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato calcolato pari a Euro 10.318,29 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,Allegato XV, punto 4.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 c.3 del D.Lgs. 81/2008, non è necessario procedere alla designazione coordinatore per la progettazione in quanto:
- l’appalto si articolerà in cantieri distinti, cioè separati fisicamente l’uno dall’altro in quanto localizzati in punti diversi della città. Si ricorda che ai sensi dell’art.89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- nello stesso cantiere si prevede, in questa fase, la presenza di una sola impresa esecutrice.
Ai sensi dell’art.90 c.5 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza. Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree d’intervento, l’aggiudicatario dovrà:
- osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni che andrà a svolgere;
- osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e xx.xx. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II
dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;
- adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza.
- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest’ultimo previsto per il presente accordo quadro;
- curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI
Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia si dichiara la congruità dei prezzi applicati e si esprime parere favorevole all’approvazione del presente progetto di Accordo Quadro.
Si dichiara che le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà comunale o comunque affidate in gestione al Comune di Firenze.
Trattandosi di interventi di manutenzione che non comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, non occorre l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l’acquisizione di titoli abilitativi.
Il Progettista