PARTE PRIMA – NORME GENERALI
PROCEDURA APERTA, DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA DI ARCA LOMBARDIA-SINTEL, PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI (AI SENSI DELL’ART.54 COMMA 4 LETTERA "A" DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (MECCANICA, ELETTROMECCANICA, GOMMISTA, CARROZZERIA, SOCCORSO STRADALE) DEGLI AUTOMEZZI E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (ALAGGIO, MECCANICA, ELETTROMECCANICA, CARROZZERIA, RECUPERO NATANTI) DELLE IMBARCAZIONI IN USO AL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO PER UN PERIODO DI ANNI TRE (2019 – 2021).
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO e PRESTAZIONALE
PARTE PRIMA – NORME GENERALI
Art. 1 - Premesse Il presente capitolato tecnico individua in maniera compiuta i servizi di manutenzione richiesti nell’ambito dell’accordo quadro con più operatori economici, secondo i seguenti lotti operativi:
Lotto 1 – manutenzioni meccaniche ed elettriche automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico inferiori o pari a 35 quintali;
Lotto 2 – manutenzioni meccaniche ed elettriche automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico superiori a 35 quintali;
Lotto 3 – manutenzioni meccaniche ed elettriche imbarcazioni e natanti;
Art. 2 - Definizione dei servizi manutentivi I servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed assistenza tecnica richiesti e definiti sulla base del fabbisogno riscontrato sono i seguenti:
2.1. Lotto 1 - manutenzioni meccaniche ed elettriche di automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico inferiori o pari a 35 quintali (per i mezzi elencati nell’allegato “A”)
Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, e fornitura dei pezzi di ricambio, degli autotelai e dei veicoli compreso le attrezzature fisse e mobili di varia natura (moduli scarrabili, motori a scoppio delle attrezzature installate, impianti lift, gru ecc.) e mezzi speciali (trattori agricoli, terne, bobcat e miniescavatori ecc.);
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell’iniezione, i sistemi antifurto le barre o i lampeggianti);
Esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo
Eventuale esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MCTC, ovvero presso la propria sede se all’uopo autorizzata ovvero presso altra officina.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti)
Fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, comprensiva del servizio di riparazione copertura, equilibratura, convergenza completa di campanatura e incidenza, smontaggio/montaggio pneumatici, fornitura/installazione di valvola tubeless e prolunga valvola, fornitura di carcassa rigata, rigatura pneumatici;
Soccorso stradale e trasporto in officina
servizio di soccorso stradale per sostituzione e/o riparazione pneumatici sul territorio di competenza del Parco, garantito 24 ore su 24, tutti i giorni, con intervento entro 120 minuti dalla chiamata;
Gli interventi, relativi a tutti i mezzi, dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di:
Personale specializzato
Adeguate strutture ed attrezzature per la tipologia dei mezzi trattati
Automezzi debitamente attrezzati per la riparazione
Ricambi originali o equivalenti purché nuovi e inscatolati e marcati dalle case produttrici;
La ditta esecutrice dovrà provvedere ad effettuare le operazioni di riparazione previo lavaggio di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
La fornitura di pneumatici richiesta è relativa all’acquisto e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, per i quali dovranno essere forniti esclusivamente pneumatici tubeless e camere d'aria di "prima scelta".
Le attività oggetto di fornitura sono di seguito elencate:
fornitura e montaggio sul cerchio di pneumatici nuovi (intendendosi per “nuovi” tutti i pneumatici, purché non ricostruiti, di primo utilizzo);
fornitura e il montaggio sul cerchio di pneumatici riparati (intendendosi per “riparati” tutti i pneumatici oggetto di attività di riparazione effettuata dalla ditta/officina);
fornitura e sostituzione di flap e camere d’aria;
sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario;
equilibratura su cerchio dei pneumatici;
convergenza;
assetto;
inversione;
servizio deposito di tutti i pneumatici estivi - invernali in dotazione al Parco del Ticino (servizio fornito a carico dell’appaltatore e senza oneri economici per il Parco del Ticino);
riparazioni dei pneumatici, a perfetta regola d’arte e secondo i criteri e le modalità stabiliti da ciascuna casa di produzione e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Capitolato;
smaltimento a proprie spese di tutti i pneumatici fuori uso escluso il contributo PFU;
La percorrenza media minima garantita degli pneumatici forniti non sarà inferiore a km 20.000 per gli pneumatici nuovi e km 12.500 per quelli ricostruiti;
Per eventuali mezzi in panne e/o bloccati in strada è richiesto il soccorso tempestivo con il servizio di trasporto in officina da parte dell’officina incaricata o tramite società terza convenzionata con la stessa, con rimozione del mezzo da effettuarsi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro le 24 ore successive alla richiesta – anche telefonica – di soccorso da parte di un incaricato del Parco.
Le voci sopra riportate riguardano tutti gli automezzi e le attrezzature indicati nell’elenco Allegato “A” al presente capitolato, che potrà variare durante l’esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.
La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Parco del Ticino, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio.
Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato
2.2. Lotto 2 - manutenzioni meccaniche ed elettriche di automezzi ed attrezzature di massa complessiva a pieno carico superiori 35 quintali (per i mezzi elencati nell’allegato “B”)
Manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, e fornitura dei pezzi di ricambio, degli autotelai e dei veicoli compreso le attrezzature fisse e mobili di varia natura (moduli scarrabili, motori a scoppio delle attrezzature installate, impianti lift, gru ecc.) e mezzi speciali (trattori agricoli, terne, bobcat e miniescavatori ecc.);
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell’iniezione, i sistemi antifurto le barre o i lampeggianti);
Esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di lubrificanti e di materiali di consumo usurati e quant’altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo
Eventuale esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MCTC, ovvero presso la propria sede se all’uopo autorizzata ovvero presso altra officina.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei pezzi di ricambio, e riparazione delle carrozzerie nonché delle loro parti e componenti (quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti)
Fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, comprensiva del servizio di riparazione copertura, equilibratura, convergenza completa di campanatura e incidenza, smontaggio/montaggio pneumatici, fornitura/installazione di valvola tubeless e prolunga valvola, fornitura di carcassa rigata, rigatura pneumatici;
Soccorso stradale e trasporto in officina
servizio di soccorso stradale per sostituzione e/o riparazione pneumatici sul territorio di competenza del Parco, garantito 24 ore su 24, tutti i giorni, con intervento entro 120 minuti dalla chiamata;
Gli interventi, relativi a tutti i mezzi, dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di:
Personale specializzato
Adeguate strutture ed attrezzature per la tipologia dei mezzi trattati
Automezzi debitamente attrezzati per la riparazione
Ricambi originali o equivalenti purché nuovi e inscatolati e marcati dalle case produttrici;
La ditta esecutrice dovrà provvedere ad effettuare le operazioni di riparazione previo lavaggio di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
La fornitura di pneumatici richiesta è relativa all’acquisto e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti, estivi e invernali, per i quali dovranno essere forniti esclusivamente pneumatici tubeless e camere d'aria di "prima scelta".
Le attività oggetto di fornitura sono di seguito elencate:
fornitura e montaggio sul cerchio di pneumatici nuovi (intendendosi per “nuovi” tutti i pneumatici, purché non ricostruiti, di primo utilizzo);
fornitura e il montaggio sul cerchio di pneumatici riparati (intendendosi per “riparati” tutti i pneumatici oggetto di attività di riparazione effettuata dalla ditta/officina);
fornitura e sostituzione di flap e camere d’aria;
sostituzione valvole ad ogni cambio pneumatici o eventualmente quando si rende necessario;
equilibratura su cerchio dei pneumatici;
convergenza;
assetto;
inversione;
servizio deposito di tutti i pneumatici estivi - invernali in dotazione al Parco del Ticino (servizio fornito a carico dell’appaltatore e senza oneri economici per il Parco del Ticino);
riparazioni dei pneumatici, a perfetta regola d’arte e secondo i criteri e le modalità stabiliti da ciascuna casa di produzione e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Capitolato;
smaltimento a proprie spese di tutti i pneumatici fuori uso escluso il contributo PFU;
La percorrenza media minima garantita degli pneumatici forniti non sarà inferiore a km 20.000 per gli pneumatici nuovi e km 12.500 per quelli ricostruiti;
Per eventuali mezzi in panne e/o bloccati in strada è richiesto il soccorso tempestivo con il servizio di trasporto in officina da parte dell’officina incaricata o tramite società terza convenzionata con la stessa, con rimozione del mezzo da effettuarsi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro le 24 ore successive alla richiesta – anche telefonica – di soccorso da parte di un incaricato del Parco.
Le voci sopra riportate riguardano tutti gli automezzi e le attrezzature indicati nell’elenco Allegato “B” al presente capitolato, che potrà variare durante l’esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.
La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Parco del Ticino, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio.
Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato
2.3. Lotto 3 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni (alaggio, meccanica, elettromeccanica, carrozzeria, recupero h24) (per i mezzi elencati nell’allegato “C”)
Gli interventi da effettuare per le imbarcazioni con motore entrobordo sono:
Alaggio e varo;
Lavaggio completo dell’imbarcazione, della carena mediante idropulitrici con fornitura ed applicazione di due mani di antivegetativa a norma (colore da definire in base allo scafo), sia alla carena che alle trasmissioni poppiere;
cambio dell’olio e dei relativi filtri;
cambio dei filtri e dei prefiltri del carburante;
cambio dei filtri dell’aria;
cambio dell’olio del circuito dei trim, dell’olio delle trasmissioni poppiere,dell’olio della timoneria e delle cuffie di trasmissione poppiere;
Manutenzione ordinaria completa delle turbine e dei piedi poppieri con stacco e riattacco delle turbine e dei piedi, verifica ed integrità dei soffietti e delle relative fascette, verifica dei cuscinetti (se smontabili dall’esterno), dei paraoli e dell’olio di lubrificazione dell’albero delle eliche;
Verifiche delle leve di comando motori, smontaggio, manutenzione ed eventuale riparazione dei motorini d’avviamento e degli alternatori;
Calibratura e riparazione delle eliche esistenti che saranno preservate come eliche di rispetto;
Verifica estintori in dotazione.
Gli interventi da effettuare per i gommoni e per i motori marini fuoribordo, sono: Gommoni :
lavaggio completo con pulizia radicale della carena con applicazione di due mani di antivegetativa a norma (colore da definire in base allo scafo);
controllo, verifica e riparazione della tenuta dei tubolari, incollaggio dei coni di poppa, fascioni laterali di protezione e musone di prora;
verifica e riparazione delle valvole di scarico dei natanti;
manutenzione ordinaria previa incollatura, dei ferzi tubolari alla carena;
piccole riparazioni in vetroresina allo scafo;
riparazione e sovrapposizioni di appositi ferzi antiabrasivi a protezione del calpestio dei tubolari per l’intera lunghezza del natante e per 30 cm di larghezza;
riparazione degli stacca batterie e ripristino impianto elettrico;
riparazione dei tendalini con tipo compatibile con il t-top già esistente;
riparazione pompe per sentina
riparazione prese elettriche tipo accendino;
verifica impianto elettrico e attrezzature elettriche di coperta; Motori Marini:
rimessaggio completo dei motori laddove richiesto;
particolare attenzione alle componenti sottoposti ad usura o a rottura quali il filtro e prefiltro carburante, olii motori, trim, olio piede, candele, giranti di raffreddamento e anodi nonché delle cinghie motori;
verifica e riparazione dei trim alzapiedi idraulici laddove presenti;
verifica , manutenzione collaudo e funzionamento dei leveraggi (cavi ultraflex) del comando gas e marcia;
verifica estintori in dotazione.
Per le manutenzioni da eseguire di carattere eccezionale che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 2.000,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato.
2.4. Elenchi automezzi e imbarcazioni
Tutti gli automezzi, le imbarcazioni e le attrezzature indicati negli elenchi degli Allegati “A-B-C” al presente capitolato, potranno variare durante l’esecuzione del contratto, nel numero e nella tipologia, senza che il fornitore del servizio, per questo, abbia nulla a pretendere.
La ditta esecutrice si impegna, su richiesta del Parco del Ticino, a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio.
Art. 3 - Condizioni economiche predefinite dall’Ente appaltante
Le offerte economiche presentate dagli operatori economici per l’aggiudicazione dell’accordo quadro costituiranno il prezzo base applicato per l’esecuzione degli appalti specifici. Ciò premesso, si applicheranno le seguenti condizioni:
3.1. costo dei materiali
Il costo dei materiali di consumo ordinari si intende compreso in quello della manodopera.
3.2. costo dei ricambi e dei lubrificanti originali o equivalenti di “qualità corrispondente”
Il prezzo dei pezzi di ricambio e dei lubrificanti per i servizi manutentivi svolti sarà pari al listino prezzi ufficiale pubblicato dalla ditta produttrice del telaio/attrezzatura/ricambio originale, scontato del 15%, cui sarà applicato l’ulteriore sconto percentuale offerto dall’operatore economico che si classificherà al primo posto della graduatoria per l’aggiudicazione dell’accordo quadro.
3.3. costo degli pneumatici originali o equivalenti di “qualità corrispondente”
Il prezzo degli pneumatici da addebitare al Parco del Ticino sarà pari al listino prezzi ufficiale pubblicato dalla ditta produttrice del telaio/attrezzatura/ricambio originale, scontato del 20%, cui sarà applicato lo sconto percentuale offerto dall’operatore economico che si classificherà al primo posto della graduatoria per l’aggiudicazione dell’accordo quadro.
3.3. costo del soccorso stradale per automezzi inferiori a 35 quintali
Il Soccorso Stradale dei mezzi “leggeri” in panne e/o bloccati in strada, è svolto nei giorni feriali a titolo gratuito nell’arco dei 20 km dalla sede dell’officina più vicina.
Qualora il Soccorso Stradale debba avvenire nei giorni festivi o oltre i 20 km e/o in situazioni di carattere eccezionale l'officina dovrà fornire al Parco un preventivo per il costo del recupero del mezzo, che a causa della natura eccezionale del servizio (festività) potrà essere autorizzato anche verbalmente prima del l'effettuazione del recupero stesso. Nel caso di soccorsi stradali che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 300,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato e/o procedere con mezzi propri.
Il Parco del Ticino si riserva la facoltà di richiedere all’officina più vicina e nell’arco dei 20 km un sopralluogo da parte di un tecnico per l’individuazione del problema riconoscendo un importo omnicomprensivo pari a 2 ore, valorizzate al costo orario della manodopera pattuita in sede del presente accordo quadro;
3.4. costo soccorso stradale per automezzi superiori a 35 quintali
Per il Soccorso Stradale dei mezzi “pesanti” in panne e/o bloccati in strada, vista la necessità di utilizzo di attrezzature specialistiche, l'officina dovrà fornire al Parco che a causa della natura eccezionale del servizio (festività) potrà essere autorizzato anche verbalmente prima del l'effettuazione del recupero stesso.
Qualora il Soccorso Stradale dovesse richiedere una spesa stimata superiore a € 500,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato e/o procedere con mezzi propri.
Il Parco del Ticino si riserva la facoltà di richiedere all’officina più vicina e nell’arco dei 20 km un sopralluogo da parte di un tecnico per l’individuazione del problema riconoscendo un importo omnicomprensivo pari a 2 ore, valorizzate al costo orario della manodopera pattuita in sede del presente accordo quadro;
3.5. costo del soccorso nautico imbarcazioni
Il Soccorso Nautico con recupero delle imbarcazioni in avaria nei tratti navigabili del fiume Ticino e della parte terminale del Lago Maggiore (zone di competenza del Parco) in avaria e/o alla deriva, è svolto nei giorni feriali a titolo gratuito dal cantiere nautico e/o dall’officina più vicina.
Qualora il Soccorso Nautico debba avvenire nei giorni festivi, oltre 5 Miglia nautiche e/o in situazioni di carattere eccezionale l'officina dovrà fornire al Parco che a causa della natura eccezionale del servizio (festività) potrà essere autorizzato anche verbalmente prima del l'effettuazione del recupero stesso. Nel caso di recuperi che dovessero richiedere una spesa stimata superiore a € 300,00, oltre ad IVA, il Parco del Ticino si riserva comunque la facoltà di procedere a seguito di esperimento di sondaggio esplorativo di mercato e/o procedere con mezzi propri.
Il Parco del Ticino si riserva la facoltà di richiedere al cantiere nautico e/o all’officina più vicina e nell’arco delle 5 miglia nautiche, un sopralluogo da parte di un tecnico per l’individuazione del problema riconoscendo un importo omnicomprensivo pari a 2 ore, valorizzate al costo orario della manodopera pattuita in sede del presente accordo quadro;
Qualora il Soccorso Nautico debba avvenire fuori dai tratti navigabili di competenza del Parco, lo stesso si riserva la facoltà di richiedere al cantiere nautico e/o all’officina più vicina, un sopralluogo da parte di un tecnico per l’individuazione del problema richiedendo in anticipo un preventivo di spesa in ore, valorizzate al costo orario della manodopera pattuita in sede del presente accordo quadro;
3.6. costo per la presa e resa di un veicolo
Qualora venisse richiesto all’operatore economico di prelevare ovvero di riconsegnare un veicolo presso una delle sedi dell’Ente, per le operazioni di ritiro e/o di riconsegna effettuate, sarà riconosciuto all’operatore economico un importo omnicomprensivo pari a 1 ore, valorizzate al costo orario della manodopera.
Art. 4 - Ordinazione degli interventi e modalità di esecuzione del servizio
La richiesta degli interventi e le modalità di esecuzione del servizio, di cui agli appalti specifici all’interno dell’accordo quadro dovrà avvenire nel rispetto della seguente procedura:
i. Richiesta di intervento da parte del personale del Parco ad un’Officina facente parte dell’accordo quadro;
ii. Verifica da parte dell’Officina delle lavorazioni da eseguire e successiva formulazione e trasmissione via e-mail di un’offerta-preventivo, mediante modello editabile/software dedicato fornito dal Parco, ad un indirizzo dedicato, che verrà comunicato alla stipula dell’accoro quadro);
iii. L’offerta-preventivo dovrà contenere:
a. costo manodopera (costo orario pattuito in sede di accordo quadro) per il tempo di esecuzione lavori;
b. costo ricambi (costi di listino al netto della scontistica offerta + sconto base pattuito in sede di accodo quadro;
c. costo di eventuali servizi accessori, di cui al presente capitolato tecnico, qualora autorizzati;
iv. Verifica dell’offerta-preventivo da parte del Parco del Ticino che ad esito favorevole, trasmetterà sempre via e-mail e/o software dedicato, accettazione della medesima;
v. L’Officina incaricata provvederà alla riparazione del mezzo o natante;
vi. Al termine delle operazioni di riparazione, l’Officina incaricata provvederà ad avvisare il Parco del Ticino che il mezzo è pronto per il ritiro;
Esclusi pertanto i soli casi di urgenza opportunamente documentati, l’Officina incaricata provvederà alla riparazione dei mezzi solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione del preventivo da parte del Parco del Ticino.
Tutti gli interventi ordinari che non presentino particolari problemi di reperimento dei pezzi di ricambio – comunicati dall’Officina incaricata – dovranno essere eseguiti entro 3 giorni dall’avvenuta ricezione della conferma da parte del Parco del Ticino.
Il Parco del Ticino potrà con proprio personale o con personale appositamente incaricato, effettuare a propria discrezione, controlli sulla corrispondenza di quanto riportato nei preventivi e le lavorazione realmente effettuate sia in termini di ricambi che di manodopera;
La sostituzione dei ricambi si intende in garanzia per il periodo indicato dalla casa costruttrice e la riparazione effettuata dovrà essere in garanzia per un anno dalla data di intervento, che sarà indicata in fattura.
Art. 5 - Contabilizzazione degli interventi manutentivi e Fatturazione
Le fatture per gli interventi effettuati dovranno obbligatoriamente contenere:
1) numero e data del preventivo, targa dell’automezzo e chilometri rilevati;
2) dati contenuti nel modulo di accettazione del preventivo (ufficio ordinante, codice univoco ufficio CUU, codice CIG, numero di impregno di spesa, capitolo di spesa ed estremi dell’atto;
Le fatture dovranno pervenire all’Ente tramite SDI (Sistema di Interscambio) attivato dal MEF (Ministero Economia e Finanza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/
Art. 6 - Obblighi dell’appaltatore e responsabilità per la gestione del servizio
L’Operatore Economico a cui è affidato un mezzo dovrà:
1. Garantire che l’officina sia dotata di linea telefonica fissa e di almeno un numero di telefonia mobile operanti 24 ore su 24, nonché di indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC) del quale si impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza;
2. Provvedere a manutenere mezzi e natanti anche diversi da quelli indicati negli Allegati A-B-C su richiesta del Parco del Ticino.
3. Provvedere al lavaggio gratuito di ogni automezzo o parte di esso qualora ciò fosse propedeutico e necessario alla riparazione;
4. A norma del D.lgs. 81/08, fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l’utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate nella Legge stessa;
5. Fornire su richiesta del Parco del Ticino, listini ricambi e tempari delle case madri, aggiornati in formato informatico qualora richiesti;
L’Operatore Economico è responsabile verso il Parco del Ticino delle prestazioni di cui a ciascun appalto specifico, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina dei suoi dipendenti e risponde anche, sollevando da ogni responsabilità il Parco del Ticino se, per carenza di intervento, abbiano a verificarsi danni a cose e/o persone durante l’uso del “mezzo” riparato.
E’ altresì responsabile per i danni arrecati al Parco del Ticino per il fermo mezzi dovuto a mancato rispetto dei termini di consegna e di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, all’interno o all’esterno dell’azienda durante il ritiro e la consegna dei mezzi da esso effettuati.
Per tutto il tempo in cui i mezzi del Parco del Ticino resteranno presso l’Officina, la stessa ne assume l’obbligo di custodia.
Indipendentemente dalle altre condizioni, le imprese esecutrici degli appalti specifici sono responsabili dei danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente o indirettamente imputabili a una parte o parti difettose della sua fornitura/servizio. In caso il Parco del Ticino sia sanzionato o convenuto in giudizio per responsabilità civile o contrattuale e gli sia contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza a difettosità, non conformità, non affidabilità o non rispondenza alle norme della fornitura l’Operatore Economico dovrà tenere indenne il Parco del Ticino da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali.
Il Parco del Ticino è tenuto ad informare l’impresa esecutrice che la violazione alle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità è basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura, non appena ne sarà venuto a conoscenza.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
Art. 7 - Requisiti minimi per i centri di assistenza e officine
Il centro di assistenza/officina di riparazione dovrà possedere le seguenti caratteristiche: Per il lotto 1:
a. possedere una stazione diagnostica e programmazione centraline, con accesso al servizio di programmazione della casa produttrice di riferimento.
b. possedere supporti per sostegno durante lo stacco e riattacco dei gruppi, supporti per appoggio e sostegno di parti staccate, attrezzatura per il sollevamento e lo spostamento, cavalletto rotativo per motore, cambio, calettatori.
Per il lotto 2:
a. possedere una stazione diagnostica e programmazione centraline, con accesso al servizio di programmazione della casa produttrice di riferimento.
b. possedere supporti per sostegno durante lo stacco e riattacco dei gruppi, supporti per appoggio e sostegno di parti staccate, attrezzatura per il sollevamento e lo spostamento, idonea ad interventi su veicoli industriali.
Per il lotto 3:
a. possedere una stazione diagnostica e programmazione centraline, con accesso al servizio di programmazione della casa produttrice di riferimento.
b. possedere supporti per sostegno durante lo stacco e riattacco dei gruppi, supporti per appoggio e sostegno di parti staccate, attrezzatura per il sollevamento e lo spostamento, idonea ad interventi su imbarcazioni con motori entro-fuoribordo.
Il Parco del Ticino potrà verificare in qualunque momento della durata contrattuale il possesso ed il mantenimento delle caratteristiche generali dell’impresa e dei requisiti oggetto di valutazione dichiarati in sede di offerta, per un controllo della capacità di esecuzione degli interventi, delle attrezzature e dei locali. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporterà, previa eventuale diffida, la risoluzione dell’accordo quadro e degli eventuali contratti specifici stipulati dall’Ente Parco con l’impresa carente dei requisiti ed ancora in corso di esecuzione.
Art. 8 - Modalità gestionali – operative di esecuzione interventi collaudi e garanzie
Le operazioni di riparazione andranno eseguite con ordine, metodo e cura; dovranno conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento. A tal fine il fornitore si obbliga ad attenersi alle norme contenute:
1. nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici che la stessa dovrà acquisire e mettere a disposizione del personale dipendente;
2. nel presente capitolato tecnico.
Gli interventi di manutenzione che il Parco del Ticino affiderà alle ditte sottoscrittrici dell’accordo quadro sono:
l’esecuzione, mediante l’impiego di manodopera specializzata, di interventi di riparazione su guasto relativi a parti meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche di veicoli e attrezzature;
l’esecuzione, mediante l’impiego di manodopera specializzata, di interventi di stacco e riattacco complessivi quali motore, cambio, differenziale, piedi poppieri, turbine e/o eliche ecc.;
l’eventuale scomposizione e ricomposizione, mediante l’impiego di manodopera specializzata, dei complessivi quali motore, cambio, differenziale piedi poppieri, turbine e/o eliche ecc.;
i controlli, con apposito banco prova, dell’efficienza degli impianti frenanti dei mezzi da sottoporre a revisione annuale MCTC, nonché l’esecuzione della stessa presso l’officina.
interventi di carrozzeria (quali riparazioni di parti sinistrate, riverniciature, revisioni parziali o radicali di carrozzeria);
Il Parco del Ticino potrà richiedere, secondo necessità, l’esecuzione contemporanea di interventi su DUE mezzi, nel rispetto dei tempi di intervento di ogni mezzo, fatta salva l’esecuzione contemporanea di interventi su un numero maggiore di mezzi previo accordo da definirsi di volta in volta.
La ditta esecutrice dovrà garantire l’esecuzione dei lavori ed il rispetto tassativo dei termini di consegna (giorni lavorativi consecutivi, escluse domeniche e giorni festivi infrasettimanali) come di seguito specificato. La calendarizzazione dei periodi di chiusura dell’officina per ferie estive o invernali, dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo. Tutti i mezzi e/o imbarcazioni ricoverati presso l’officina, dovranno comunque essere consegnati prima della chiusura, salvo diversi accordi con il Parco.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui ai successivi punti, si definiscono “standard” tutti quegli interventi manutentivi che richiedono un tempo non superiore alle 8 ore complessive di manodopera o che ricadono all’interno della tipologia di operazioni univocamente identificate dai tempari ufficiali.
Se per l’effettuazione della corretta diagnosi sarà necessario dover effettuare lavorazioni di stacco e smontaggio particolari, le stesse dovranno essere considerate come già approvate se richiedono tempi di lavorazione complessivi non superiori a 2 ore.
8.1. Richiesta di intervento
La richiesta di intervento viene presentata alle officine direttamente dagli affidatari degli automezzi, con descrizione del problema e del tipo di intervento da effettuare. Ogni richiesta comporterà la definizione di preventivo identificato da un riferimento univoco, che dovrà essere sottoposto al Parco del Ticino per l'autorizzazione.
Tutti gli interventi richiesti, prima di essere eseguiti, dovranno sempre essere autorizzati in forma scritta dal Parco del Ticino, come meglio specificato al precedente articolo 4.
8.2. Consegna del mezzo, dell’attrezzatura o dell’imbarcazione
Il Parco del Ticino provvederà direttamente alla consegna presso l’officina nel caso in cui le condizioni del veicolo e/o natante lo consentano.
In caso contrario la ditta/officina dovrà provvedere, con propri mezzi e personale ed eventualmente con uso di targa di prova al ritiro e/o alla consegna dei mezzi da riparare.
Il ritiro potrà avvenire, a seconda delle necessità, presso una delle sedi operative del Parco del Ticino. La consegna sarà effettuata presso la stessa sede operativa ove è stato ritirato il mezzo.
Con il ritiro del mezzo la ditta/officina si assume la responsabilità del veicolo, rispondendone anche per eventuali infrazioni, danni, ecc., provocati durante la fase di trasferimento ad essa affidato.
8.3. Preventivo e consuntivo lavori
Ogni qualvolta sia necessario effettuare un intervento, la ditta/officina predisporrà il preventivo di lavoro per ciascun mezzo compilando il modello editabile e/o software dedicato fornito dal Parco del Ticino.
Nella formulazione di preventivo, dovranno essere elencati sempre e distinti per singola tipologia di avaria:
La targa del mezzo e/o numero di matricola;
La lettura dei km o le ore di lavoro;
Il tipo di ricambi da sostituire (debitamente codificati) e loro importo;
Il numero di ore di lavoro, ove possibile dedotte dai tempari ufficiali, e il loro importo;
Il preventivo dovrà essere compilato con la massima accuratezza. Qualora in sede di preventivo l’importo presunto per la rimessa in efficienza del veicolo risultasse tale da sconsigliare l’esecuzione dei lavori, alla ditta sarà corrisposto il solo importo relativo delle attività di diagnosi, preventivazione e altre attività collaterali svolte, sulla base dei tempi forfettari stabiliti in contratto.
Il preventivo lavori dovrà pervenire xxx x-xxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxx nel più breve tempo possibile, comunque entro due giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto.
8.4. Ordinativo dei lavori
Sui preventivi emessi, gli uffici competenti del Parco del Ticino verificheranno l’effettiva congruenza dei lavori elencati con i problemi riscontrati dall'affidatario del mezzo e ne autorizzeranno o meno tramite e-mail l’esecuzione.
8.5. Controllo delle lavorazioni
Il Parco del Ticino si riserva il diritto, nel corso dell’intervento, di inviare presso la ditta/officina proprio personale incaricato di effettuare il controllo delle lavorazioni in corso, la qualità dei ricambi utilizzati, lo stato di danneggiamento e usura dei pezzi proposti in sostituzione ecc.
La verifica effettuata dal personale incaricato dal Parco del Ticino non esime la ditta/officina dalle responsabilità che possono derivarle allorché, in sede di collaudo, vengano riscontrati inconvenienti o difetti.
8.6. Collaudi
Nei giorni successivi la restituzione, gli automezzi riparati saranno immessi in servizio attivo a titolo di prova di esercizio. In questa fase potranno essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compreso l’eventuale smontaggio di qualche particolare, per stabilire che le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola d’arte e per avere conferma dell’originalità dei ricambi.
Tramite propri tecnici, Il Parco del Ticino ha la facoltà di provvedere a verificare l’esecuzione dei lavori eseguiti sugli automezzi e/o attrezzature riparati.
Qualora dovessero emergere delle incongruenze, la ditta/officina dovrà fornire gratuitamente il personale occorrente per eventuali controlli. I tecnici preposti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, potranno richiedere tutti quegli atti che riterranno indispensabili per una precisa valutazione dei lavori eseguiti.
8.7. Superamento del collaudo
Trascorso il termine ritenuto un congruo di 30 giorni dalla riconsegna del veicolo riparato il collaudo si intenderà avvenuto con esito positivo e la riparazione acettata.
Ove siano riscontrate imperfezioni che non pregiudichino il regolare uso del veicolo, il Parco del Ticino ha facoltà di accettare la riparazione, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto, con richiesta di modifica del preventivo e con specifica indicazione delle anomalie riscontrate che verranno descritte brevemente, da inviarsi alla ditta/officina.
In tale circostanza, la ditta/officina sarà tenuta a presentare un nuovo preventivo ed una nuova fattura per il nuovo importo stabilito in contraddittorio e ridotto rispetto a quanto inizialmente indicato nel documento preventivamente accettato.
8.8. Mancato superamento del collaudo: richiesta intervento in garanzia
Nel caso in cui durante il periodo di prova il veicolo dovesse manifestare le stesse avarie che ne determinarono l’affidamento, lo stesso sarà rinviato alla ditta/officina perché esegua i necessari interventi tecnici a perfetta regola d’arte e senza alcun ulteriore onere per il Parco del Ticino.
Tale restituzione sarà formalizzata con la compilazione del modulo “richiesta intervento in garanzia” che sarà inviato alla ditta via e-mail. L’automezzo che non ha superato il collaudo dovrà essere ritirato dalla ditta entro le 24 ore dalla notifica della decisione in modo da provvedere alle necessarie riparazioni senza alcun costo aggiuntivo. Il successivo riscontro dell’avvenuta riparazione sarà eseguito nei tempi, modi, e termini indicati dal presente capitolato. La comunicazione di “richiesta intervento in garanzia” avrà valore di comunicazione formale.
8.9. Garanzie
La garanzia sui lavori, eseguiti a regola d’arte, avrà durata di un anno dalla data di collaudo positivo dell’intervento effettuato e dovrà comprendere la fornitura di manodopera e ricambi. Nel caso di ricambi forniti dal Parco del Ticino la garanzia dovrà essere riconosciuta solamente in seguito a difettosità conseguenti le attività effettuate.
Il superamento del collaudo non esime la ditta dal rispetto della garanzia e dei suoi termini previsti.
Art. 9 - Tempi di intervento e termini di consegna Le prestazioni inerenti interventi con preventivi di spesa inferiori ad €. 500,00 devono essere eseguiti entro le 48 (quarantotto) ore successive alla data e ora di presa in consegna del veicolo, fatta salva la comprovata esigenza di approvvigionamento di pezzi di ricambio.
Per importi di preventivi superiori, il tempo utile, in giorni lavorativi, per l’esecuzione del servizio a decorrere dall’accettazione della richiesta di intervento fatta tramite e-mail dal Parco del Ticino o da suo incaricato, sono determinati sommando al tempo di esecuzione dei lavori il tempo standard di movimentazione del mezzo, il tempo standard di diagnosi e preventivazione ed i tempi di approvvigionamento ricambi, come di seguito definiti; il risultato sarà trasformato da ora in giorni considerando convenzionalmente la giornata lavorativa di 8 ore.
Vista la peculiarità del servizio cui gli automezzi sono preposti, la ditta/officina, nel caso di guasto improvviso degli stessi, si impegna a garantire il pronto intervento (dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 17.00) entro due ore (salvo diversi accordi) dalla segnalazione via mail o telefono da parte del Parco del Ticino, e la eventuale riparazione sul posto, nel caso il guasto sia di lieve entità o comunque riparabile immediatamente. Pertanto la ditta/officina è tenuta a comunicare un recapito telefonico di reperibilità.
9.1. Tempo standard movimentazione mezzo
Si considera un tempo standard di ritiro consegna mezzo pari a 2 ore lavorative per ogni mezzo movimentato dalla ditta/officina.
9.2. Tempo standard di diagnosi e preventivazione
Si considera un tempo standard di diagnosi del guasto e preventivazione/consuntivazione pari a 2 ore lavorative. Per diagnosi del guasto si intende la verifica da parte della ditta/officina delle cause che hanno generato l’anomalia segnalata (eventuale prova su strada, verifica usura componenti, diagnosi elettronica ecc.). Per preventivazione/consuntivazione si intende l’elaborazione e la stesura del preventivo e del consuntivo lavori e l’inoltro degli stessi al parco del Ticino.
9.3. Tempo di approvvigionamento ricambi
L’utilizzo di ricambi equivalenti comporterà il medesimo tempo di approvvigionamento offerto per i ricambi originali a listino. Il tempo di approvvigionamento ricambi sarà di volta in volta concordato per i ricambi di veicoli fuori produzione o con oltre 10 anni di anzianità.
Qualora i ricambi necessari non risultino disponibili presso la rete vendita del costruttore del veicolo o dei produttori di ricambi equivalenti e la situazione possa essere accertata dal Parco del Ticino, sarà concordato il maggior tempo di approvvigionamento.
9.4. Tempi di esecuzione dei lavori – TEMPARI
Per la determinazione dei tempi occorrenti alle operazioni specifiche degli interventi fanno fede i tempari delle case produttrici dei veicoli/attrezzature oggetto di manutenzione. Per le voci eventualmente non riportate nei suddetti tempari, i tempi di esecuzione saranno definiti di volta in volta in contraddittorio tra le parti.
Di norma non saranno riconosciuti ed accettati tempi maggiorati rispetto al tempario per operazioni che presentano particolari difficoltà di esecuzione per lo stato d’uso e di usura dei mezzi, tranne il caso in cui le difficoltà di lavorazione siano conseguenti a sinistro o i maggiori tempi siano causati dall’allestimento. Comunque eventuali maggiori tempi dovranno essere dettagliati ed indicati con voce a parte nel consuntivo, come lavorazione in economia.
Art. 10 - Materiali e ricambi
I materiali occorrenti per l’espletamento degli interventi dovranno essere forniti totalmente dalla ditta/officina/impresa.
10.1. Materiale di consumo
Per materiale di consumo si dovrà intendere tela smeriglio, carta abrasiva, stracci, carta e materiali assorbenti, segatura, rondelle, guarnizioni, bulloneria, raccordi, fascette, mastici, elettrodi, gas per operazioni di saldatura, prodotti chimici disincrostanti, detergenti, deossidanti e diluenti, stoppa, oli e liquidi speciali per rabbocchi e ogni altro materiale diversamente denominato ma con funzioni e caratteristiche simili, necessari all’effettuazione degli interventi manutentivi e di riparazione.
10.2. Materiali vari – lubrificanti e vernici
I lubrificanti da fornire per eventuali rabbocchi o sostituzioni, con riferimento all’olio per il motore (base minerale o semisintetica), l’olio per il cambio, l’olio per i freni, l’olio per idroguida, il liquido antifreeze (antigelo), l’olio per i sistemi idraulici, dovranno essere rispondenti alle specifiche delle case costruttrici dei veicoli e della tipologia di prodotti sinora utilizzati.
I prodotti vernicianti usati (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc...) dovranno essere di ottima qualità e prima scelta.
10.3. Ricambi
Fatta eccezione per quanto definito nel successivo art.11, i ricambi occorrenti per l’espletamento degli interventi dovranno essere forniti dalla ditta/officina manutentrice. I ricambi dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o di qualità corrispondente. Nel caso di ricambio “corrispondente”, lo stesso dovrà:
• Essere prodotto da ditta produttrice certificata “automotive”;
• Avere le medesime dimensioni geometriche del ricambio originale e come tale dovrà essere perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale – senza dover ricorrere ad alcun adattamento di sorta del complessivo cui è destinato;
• Avere le stesse caratteristiche tecnologiche del ricambio originale o caratteristiche tecnologiche superiori;
• Essere prodotto con materiali aventi le stesse caratteristiche o con caratteristiche superiori dei materiali con cui è prodotto i ricambio originale;
• Avere una durata media paragonabile;
• Provenire da lotti accettati dal costruttore.
I ricambi forniti dalla ditta/officina si intenderanno sempre originali. Per la fornitura di ricambi di qualità corrispondente la ditta/officina dovrà essere formalmente autorizzata dal Parco del Ticino o suo incaricato.
Per la codifica, individuazione e definizione del costo dei ricambi si farà comunque riferimento ai listini ufficiali delle case produttrici.
10.4. Pneumatici e loro caratteristiche
Pneumatici nuovi
Gli pneumatici nuovi forniti dovranno risultare fabbricati al più entro e non oltre 12 mesi rispetto alla data di consegna. In ogni caso i pneumatici dovranno essere fabbricati in conformità al Regolamento CE.
Pneumatici ricoperti
In caso di fornitura di pneumatici ricoperti, gli stessi non dovranno subire alcun declassamento sia dell’indice di carico, sia del codice di velocità.
Sarà successivamente a discrezione del Parco del Ticino stabilire quanti e quali pneumatici ricoperti usare, in base alle effettive esigenze ed alle valutazioni effettuate singolarmente.
Pneumatici riparati
Le riparazioni dei pneumatici dovranno essere permanenti ed eseguite dall’interno dello pneumatico smontato ed a seguito di una riparazione, dovrà essere sostituita la valvola ed il complesso pneumatico + cerchio dovrà̀ essere bilanciato.
Utilizzo carcasse per ricopertura
Per ogni pneumatico sostituito il fornitore si impegna al suo “recupero” per una successiva ricopertura, per quelli che non risulteranno idonei ad essere ricostruiti, sarà effettuata verifica, in contraddittorio con un incaricato del Parco del Ticino, prima del definitivo smaltimento.
10.5. Rifiuti
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico della ditta/officina.
La ditta/officina dovrà provvedere al corretto smaltimento e avvio a recupero di tutti i rifiuti derivanti dalle attività manutentive e di riparazione effettuate per conto del Parco del Ticino ivi compresi i pezzi sostituiti per i quali non sia prevista la consegna al Parco del Ticino o suo incaricato.
Art. 11 - Ricambi forniti dal Parco del Ticino
Il Parco del Ticino si riserva di provvedere direttamente all'acquisto dei ricambi oggetto delle forniture di cui all’accordo quadro, qualora alcune attrezzature/allestimenti siano di tipo specialistico. In tali casi i ricambi saranno resi disponibili dal Parco del Ticino direttamente presso la sede della ditta/officina, alla quale verrà riconosciuta unicamente la manodopera.
Per accettazione