Contract
Una definizione del rapporto di lavoro subordinato si può dedurre dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".
La subordinazione consiste nella
sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro. Può essere intesa
assoggettamento gerarchico
come
del
lavoratore al potere di direzione e di
controllo del datore di lavoro.
Per collaborazione si intende la partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro.
Il lavoratore mette a disposizione le energie lavorative a favore dell’imprenditore e viene inserito nell’organizzazione produttiva dell’impresa.
sono dunque i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro.
Collaborazione
Subordinazione
La fonte principale del contratto di lavoro subordinato è il contratto individuale che viene integrato per le parti mancanti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
CAPACITÀ
Come per ogni contratto i contraenti devono avere la capacità di agire, ma, a favore del lavoratore, il legislatore ha predisposto una particolare disciplina, consentendo l’accesso al lavoro anche al minorenne che abbia espletato l’obbligo scolastico. Lo stesso può essere assolto l’ultimo anno con il contratto di apprendistato
EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEI REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE PER L’ACCESSO AL LAVORO | |
L. n. 977/1967 | 15 anni e 14 anni (solo per lavori agricoli e familiari) |
L. n. 296/2006 | 16 anni (essendo l’istruzione obbligatoria per almeno dieci anni) |
L. n. 183/2010 | 15 anni con il contratto di apprendistato (che permette di assolvere il periodo di istruzione obbligatoria) |
FORMA:
Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti (cfr. art. 1325 codice civile), anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.
Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo
delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”. Ad esempio nel contratto di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in
proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e all’apposizione di un termine di durata.
Il contratto a tempo determinato ad esempio va stipulato per iscritto, con
l’indicazione del termine e delle ragioni per cui è stipulato. In difetto il rapporto si considera a tempo indeterminato.
)
20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
È rappresentato:
dalla prestazione di lavoro, intellettuale o manuale.
la prestazione lavorativa deve, a pena di nullità, essere determinata o determinabile dalle parti, lecita e possibile
dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come controprestazione
Nella comunicazione dell’assunzione il datore di lavoro indica nel
dettaglio le mansioni cui sarà adibito il neo-assunto.
Per quanto concerne le cause di impossibilità dell’oggetto, essa si verifica quando la prestazione lavorativa non può essere svolta, per circostanze di fatto (si pensi a un incendio dell’unico stabilimento produttivo di cui era titolare il datore di lavoro) oppure per motivazione di ordine giuridico, ossia allorché la prestazione, pur restando
materialmente possibile, è proibita dalla legge. E’ da precisare, inoltre, che, mentre nei rari casi in cui l’impossibilità sussiste fin dall’inizio si ha nullità del contratto (per mancanza di uno dei requisiti essenziali), quando tale impossibilità è sopravvenuta in un momento successivo alla conclusione dell’accordo, la conseguenza è la risoluzione, ai sensi dell’art. 1463 c.c..
La retribuzione deve essere proporzionale al lavoro svolto e, comunque, sufficiente per poter garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
i metodi per calcolare l’ammontare della remunerazione sono determinati, sulla base degli accordi collettivi o individuali, fermo restando il divieto di effettuare differenze retributive fondate su discriminazioni ingiustificate
Obblighi del lavoratore
Oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa
Il lavoratore deve rispettare i seguenti obblighi “aggiuntivi”
Obbligo di diligenza, di obbedienza (entrambi
disciplinati dall’art. 2104 c.c.)
Obbligo di fedeltà (di cui all’art.
2105 c.c.)
Come si misura il grado di diligenza che il datore di lavoro è legittimato a pretendere?
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il lavoratore è tenuto non solo ad eseguire la sua prestazione attenendosi ai canoni tecnici di esecuzione a regola d’arte, tenuto conto della natura dell’attività (c.d. “diligenza in senso tecnico”), ma anche a compiere ogni operazione accessoria finalizzata a garantire l’utilità della prestazione stessa per l’organizzazione aziendale.
In relazione all’obbligo di obbedienza, esso è adempiuto correttamente se il lavoratore osserva puntualmente le disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori che siano a lui sovraordinati.
L’art. 2105 c.c. lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo:
il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza.
Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi.
il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno (compreso, ad esempio, l’elenco dei clienti o i documenti attinenti l’organizzazione aziendale).
A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al
momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.
Il luogo e la durata del lavoro
Sono aspetti particolarmente significativi del rapporto di
lavoro
In grado di influire direttamente sugli interessi economici, familiari, sociali, del lavoratore
il luogo ove il lavoratore
Durata del lavoro
è tenuto ad adempiere alle proprie mansioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze. Al datore di lavoro è riconosciuto il potere di modificare unilateralmente il luogo di lavoro.
La previsione di limiti alla durata della giornata lavorativa è stata una delle prime conquiste ottenute in materia di diritto del lavoro, all’indomani della rivoluzione industriale.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, a definire l'orario di lavoro concorrono una serie di norme di vario livello nella gerarchia delle fonti. Mentre l’art. 36 della Costituzione indica la legge quale fonte legittimata a imporre, in via generale, specifici limiti dell'orario di lavoro, in realtà tale profilo è normalmente disciplinato, almeno in modo prevalente, dai vari contratti collettivi. Di recente, tuttavia, è intervenuto il D. Lgs. n. 66/2003 a dettare regole
in materia. L’orario settimanale “normale”, infatti, è, in via di principio, pari a quaranta ore, anche se sono numerosi i contratti collettivi che ne riducono la durata. L’orario giornaliero è di massimo 10 ore, il settimanale di massimo 48 ore.
Riposi, ferie
Al fine di assicurare al dipendente salutari soste durante
l’espletamento delle proprie mansioni
ogni lavoratore ha diritto
A riposi
a ferie
-Giornalieri di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore
-settimanali, esso deve essere concesso ogni sette giorni e durare almeno ventiquattro ore consecutive, ricadenti, di regola, la domenica.
)
il legislatore reputa imprescindibile una durata piuttosto lunga e continuativa e, di regola, il divieto di monetizzazione delle ferie stesse. La loro durata è solitamente pari ad almeno quattro settimane, da godere possibilmente in modo continuativo e, comunque, non durante lo stato di malattia o di maternità del lavoratore, salva restando la disciplina di dettaglio rimandata alla contrattazione collettiva
20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Obblighi e poteri del datore di lavoro
i Poteri del datore di lavoro
In corrispondenza degli obblighi spettanti al lavoratore, al datore di lavoro per legge sono conferiti i seguenti
poteri:
potere direttivo
Ipotere di
vigilanza e di controllo
potere disciplinare
è il potere di decidere l'attività da affidare al lavoratore di volta in volta e di indicare concretamente le modalità con cui deve essere svolta;
ossia la facoltà di verificare direttamente, o attraverso i propri collaboratori, che il lavoratore si attenga effettivamente alle istruzioni date
cioè il punire con sanzioni disciplinari il lavoratore che non rispetti gli obblighi cui è tenuto e dunque non solo l'obbligo principale di prestare l'attività lavorativa, ma anche quelli secondari di diligenza, obbedienza e fedeltà sopra richiamati.
20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Obblighi e poteri del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro
All'interno del potere direttivo dell'imprenditore si fanno rientrare quelli che sono i suoi obblighi, cui corrispondono altrettanti diritti del lavoratore:
obbligo di corrispondere la
retribuzione
obbligo di rispettare le norme
obbligo della tutela delle
condizioni di lavoro
che può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito;
riguardanti la durata della giornata, della settimana lavorativa, del periodo di ferie;
l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
SOGGETTI DEL RAPPORTO | OBBLIGHI | DIRITTI E POTERI |
LAVORATORE SUBORDINATO | 1. Obbligo di eseguire personalmente la prestazione | 1. Diritto alla salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro |
2. Obbligo di diligenza | 2. Diritto ad adempiere funzioni pubbliche | |
3. Obbligo di fedeltà. Patto di non concorrenza | 3. Diritto allo studio, alle attività ricreative, assistenziali e culturali | |
4. Obbligo di obbedienza | 4. Diritto di assumere incarichi sindacali e di esercitare i relativi diritti | |
DATORE DI LAVORO | 1. Obbligo della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore | 1. Potere direttivo |
2. Obbligo di provvedere alla tutela assicurativa o previdenziale | 2. Potere di vigilanza e di controllo | |
3. Obbligo di informazione | 3. Potere di disciplinare | |
4. Obbligo di istituire e tenere il libro unico del lavoro | ||
5. Obbligo di protezione dei dati personali |
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Categorie legali
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20° Lezione CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Per ripassare
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