CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per la mobilità e la circolazione
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: DAS in movimento
DIFESA LEGALE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per privati e famiglie nell’ambito della mobilità e della circolazione stradale:
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale opera negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stra- dale di veicoli conducibili con patente di catego- ria A o B, di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione RC auto e negli eventi che coinvol- gono l’assicurato in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi veicolo, offrendo:
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione ami- chevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investiga- tive, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di
100.000 euro per sinistro, senza limite annuo.
È possibile estendere la garanzia:
- alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente C e D;
- al pacchetto di garanzie “perdite economiche circolazione”.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione è esclusa per:
x le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall’assicurato a terzi;
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato e nei casi di imputazio- ne per fuga, omissione di soccorso o guida sotto l’effetto di stupefacenti: In questi casi, DAS rimborserà le spese di difesa sostenute solo nel caso in cui sia emessa sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da do- loso a colposo, archiviazione
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 250 euro.
! per opposizione a sanzioni amministrative non derivanti da in- cidente stradale, qualora l’opposizione non sia accolta almeno parzialmente,
! per controversie contrattuali nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sosti- tuisce analogo contratto precedentemente in essere con DAS durato almeno 90 giorni;
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 90 giorni dal Sinistro;
! se l’assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di leg- ge o senza rispettare le caratteristiche indicate nella carta di circolazione.
DAS non copre le seguenti spese:
! spese o preventivi di spese legali e/o peritali non concordate con DAS;
! spese per l’attività di gestione di una controversia senza l’in- tervento di un giudice o di un arbitro, svolta da professionisti scelti dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di DAS
! spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato e spese per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014;
! onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stes- so grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario inca- ricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo ogni duplicazione di onorari;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, tranne il contributo unificato e l’IVA che l’assicu- rato non possa detrarre fiscalmente.
La polizza garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei tuoi diritti, con un’estensione a richiesta per la copertura di alcune tipologie di perdite economiche legate alla circolazione.
Dove vale la copertura?
✓ Garanzie di tutela legale: in tutto il mondo.
✓ Garanzie di perdite pecuniarie della circolazione (opzionale): in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, ad eccezione della garanzia “traino del veicolo per incidente stradale” che vale in tutti gli Stati d’Europa.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l’accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del suo caso.
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicura- tori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico di DAS devi xxxxxx- dere e ottenere da DAS l’autorizzazione.
- Xxxx denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, qua- drimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell’apposito spazio a di- sposizione, è indicato “indicizzazione operativa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT. Il premio può essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento, a meno che nel frattempo non abbia già denunciato un sinistro;
- se non hai più bisogno dell’assicurazione in quanto il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
- con semplice mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xx, purché tu abbia comunicato a DAS il tuo indirizzo e-mail al mo- mento della sottoscrizione del contratto o in un momento successivo. Questa modalità non vale per la disdetta a seguito di sinistro.
DIP Danni DAS in Movimento - mod. DIPD-MOV1909 - Documento aggiornato a settembre 2019
Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per la mobilità e circolazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: DAS in Movimento
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Veicoli conducibili con patente C e D | Le garanzie di tutela legale vengono estese alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D. |
Xxxxxxxxx Perdite economiche circolazione | Il pacchetto di garanzie di perdite pecuniarie comprende: a) rimborso per corso di aggiornamento o per riesame patente di guida e/o della carta di qualificazione del conducente in caso di perdita parziale o totale di punti per decurtazioni subite dopo la sottoscrizione della polizza; b) rimborso spese per traino del veicolo a seguito di incidente stradale; c) diaria per sospensione illegittima della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente; d) diaria da fermo per sequestro del veicolo; e) indennità duplicazione di documenti di guida, targa e per re-immatricolazione del veicolo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
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La garanzia perdite economiche circolazione prevede i seguenti limiti:
1. il rimborso per corso di aggiornamento o per riesame patente di guida oltre 1.000 euro;
2. il rimborso delle spese per traino oltre 200 euro e per gli importi già liquidati da altra compagnia di assicurazione, se l’evento è coperto da un’assicurazione di assistenza e soccorso stradale;
3. la diaria giornaliera per sospensione illegittima della patente di guida di importo superiore a 25 euro. La diaria è corrisposta solo se il provvedimento di sospensione è annullato a seguito di ricorso dell’assicurato, per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente; il periodo di corresponsione della diaria non può comunque superare i 180 giorni;
4. la diaria da fermo per sequestro del veicolo di importo superiore a 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, e la corresponsione non potrà superare i 30 giorni;
5. la diaria da fermo per sequestro del veicolo quando il sequestro non sia disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e quando non viene richiesto l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo;
6. l’indennità per duplicazione di documenti di guida o della targa del veicolo per importo superiore a 100 euro;
7. il rimborso delle spese per re-immatricolazione del veicolo oltre 400 euro.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia per controversie di natura contrattuale non opera nei primi 90 giorni dalla sottoscrizione della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un contratto che copre lo stesso rischio e che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
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Il prodotto è rivolto ai privati.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 28,89% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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GUIDA ALLA LETTURA
Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:
Che cosa è assicurato? | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Che cosa non è assicurato? | Come posso disdire la polizza? |
Quali sono i limiti di copertura? | Quando e come devo pagare? |
Dove vale la copertura? | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
CONSULENZA LEGALE CONSULDAS | 800 849090 |
ASSISTENZA SINISTRI | 045 8378901 |
ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | pg. 1 | |
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE | artt. 1-6 | pg. 2 |
SEZIONE GARANZIE PERDITE PECUNIARIE | artt. 7-11 | pg. 3 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI | artt. 12-16 | pg. 4 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | artt. 17-29 | pg. 6 |
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Contravvenzione | È una tipologia di reato, punita con l’arresto e/o l’ammenda. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Xxxxxx familiare | È l’insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
Risoluzione amichevole delle controversie | È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
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SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO
1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale:
a) di veicoli conducibili con patente di categoria A o B;
b) di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.
1.1.2. DAS tutela i diritti dell’assicurato anche negli eventi che lo coinvolgono nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo.
1.1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e secondo le condizioni indicate in questo contratto. Sono esclusi gli eventi indicati all’articolo 4 e sono escluse le spese indicate all’articolo 5.
1.1.4. Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell’assicurato:
a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.2 - ESTENSIONI DI GARANZIA “VEICOLI CONDUCIBILI CON PATENTE C/D”
A scelta del contraente e con il pagamento di un premio aggiuntivo, la garanzia opera, oltre che per gli eventi sopra indicati, anche per gli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D. L’estensione di garanzia viene indicata in polizza.
ARTICOLO 2 - CHI È ASSICURATO
2.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza.
2.2. Se in polizza è indicato “nucleo familiare” le garanzie operano a favore del contraente, del suo nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il contraente, purché residenti in Italia.
Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal nucleo familiare.
2.3. Se in polizza è indicato “contraente” le garanzie operano a favore del contraente alla guida di veicoli di sua o altrui proprietà. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di sua proprietà;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal contraente.
ARTICOLO 3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nel
periodo di validità del contratto.
3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
3.3. Per determinare la data in cui si verifica un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le restanti ipotesi.
3.4. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
ARTICOLO 4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a 250 euro;
b) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati dall’assicurato a terzi;
c) se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; in questi casi la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è
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derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale);
d) per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell’opposizione;
e) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l’esclusione non vale se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro.
4.2. In caso di vertenze tra contraente e un’altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
ARTICOLO 5 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 13 e 14;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ARTICOLO 6 - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in tutto il mondo.
SEZIONE GARANZIE PERDITE ECONOMICHE
Questa sezione opera se è stata scelta dal contraente e riportata in polizza come opzione che prevede un premio aggiuntivo.
ARTICOLO 7 - COSA È ASSICURATO
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall’assicurato:
1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l’assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell’assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, fino a un massimo di 1.000 euro.
2. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina, fino a un massimo di 200 euro. Se l’evento è coperto da un’assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all’integrazione di quanto non liquidato dall’altra compagnia di assicurazione.
3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. DAS rimborsa all’assicurato, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, una diaria giornaliera di 25 euro, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida o della carta di qualificazione del conducente in esecuzione di un provvedimento dell’autorità italiana, esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall’assicurato e per il periodo che intercorre tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni.
4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della polizza, DAS rimborsa le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.
5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponde un importo fisso di 100 euro complessivi se l’assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.
ARTICOLO 8 - CHI È ASSICURATO
8.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza.
8.2. Se in polizza è indicato “nucleo familiare” le garanzie operano a favore del contraente, del suo nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il contraente, purché residenti in Italia.
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Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal nucleo familiare.
8.3. Se in polizza è indicato “contraente” le garanzie operano a favore del contraente alla guida di veicoli di sua o altrui proprietà. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di sua proprietà;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal contraente.
ARTICOLO 9 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, nel
periodo di validità del contratto.
ARTICOLO 10 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia è esclusa se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; in questi casi la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura Penale).
ARTICOLO 11 - DOVE VALE LA COPERTURA
La garanzia indicata all’articolo 7 n. 2 “traino” opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa.
Le altre garanzie operano per gli eventi che avvengono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 12 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
12.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell’assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”.
12.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento
accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
12.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
12.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
12.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
12.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 000.00.00.00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
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ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
13.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private
-D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
13.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
13.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 16, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
13.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale che si riferiscono ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
13.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
13.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.
13.7. Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:
a) a pagare direttamente i professionisti individuati da DAS per la gestione della controversia o del procedimento;
b) a pagare l’indennizzo all’assicurato, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
c) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti legali entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato.
ARTICOLO 14 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 15 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
15.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
15.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 16 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
16.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
16.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
16.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
16.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
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ARTICOLO 17 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE: PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
17.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in
data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
17.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata.
17.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 18 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all’articolo 25.2.
ARTICOLO 19 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
19.1. Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l’assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.
19.2. Se il contraente o l’assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal contraente.
ARTICOLO 20 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
20.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate di premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
20.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
20.3. Nelle ipotesi sopra indicate, entro 15 giorni dalla sua data di efficacia DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 21 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
21.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
21.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 22 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
22.1. Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
22.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 23 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
23.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
23.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
23.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
23.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 24 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come previsto dall’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 25 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
25.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non
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indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
25.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
c) per esercitare la facoltà di ripensamento o disdetta o in caso di cessazione del rischio: la comunicazione del contraente può essere inviata anche mediante semplice e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx@xxx.xx, se il contraente ha fornito a DAS il medesimo indirizzo di posta elettronica al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.
25.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 12.
25.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente deve seguire le modalità indicate all’articolo 20.2.
25.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 26 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
26.1. Se il contraente e/o l’assicurato hanno stipulato altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro
devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
26.2. Se il contraente o l’assicurato omettono intenzionalmente tale comunicazione, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente e/o l’assicurato.
ARTICOLO 28 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte che dipendono da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 29 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE E LINGUA DEL CONTRATTO
29.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
29.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
Condizioni generali di assicurazione - Mod. CA2019/MOV - Documento aggiornato a settembre 2019
Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami
n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale e Reg. Imprese VR n. 00220930234 Partita IVA 01333550323 - CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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