ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
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Sindaco Metropolitano Allegato n.2 al PG 0025064 del 12/03/2020
Flusso: Interno
Allegato 1 al Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
In data , presso , l’Ente , nella persona di (di seguito l’Amministrazione) e il/la Sig./ra nome, cognome, n° cartellino, ufficio di assegnazione, (di seguito il Dipendente)
Visto il “Regolamento Temporaneo Interno per l’adozione del lavoro agile” (riferimenti del regolamento) (di seguito il Regolamento) e le relative fonti normative in esso richiamate,
da intendersi qui integralmente trascritte;
l’istanza presentata dal dipendente in data , che si allega al presente accordo (All. n. 1)
concordano quanto segue:
1. Svolgimento della prestazione.
a. Durata dell’accordo e tempo della prestazione
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal Dipendente per n. settimana, dal al
gg. a
Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.
Durante le giornate di lavoro agile, il Dipendente potrà fruire di permessi o altri istituti che comportino riduzioni di orario o assenze giornaliere.
La distribuzione dell’orario di lavoro da parte del Dipendente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di orario relative alla tutela della sua integrità psico-fisica.
b. Fasce di contattabilità
Le di contattabilità, ovvero dei periodi di tempo durante i quali il Dipendente deve rendersi contattabile dall’Amministrazione via mail, telefono etc.) sono le seguenti:
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per il solo giorno di rientro
Durante dette fasce, il Dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con immediatezza.
Al di fuori di dette fasce, l’Amministrazione, pur restando libera di contattare il Dipendente, non potrà pretenderne l’immediata risposta. Resta fermo il diritto alla disconnessione di cui al paragrafo seguente.
c. Diritto alla disconnessione
Il Dipendente ha diritto alla disconnessione nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di contattabilità e comunque al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro sono quelle di cui all’art. 8 del Regolamento.
2. Strumenti di lavoro
Al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente mette a disposizione i propri strumenti informatici necessari da utilizzarsi secondo quanto indicato nell’allegato tecnico 3.
Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless) secondo le prescrizioni dell’allegato tecnico 3.
Il Dipendente si impegna a mantenere efficienti gli strumenti informatici utilizzati per il lavoro agile, garantendone il corretto funzionamento.
Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall’Amministrazione.
Il dipendente assume l’impegno di utilizzare i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente per finalità di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo dette attrezzature e a non consentirne ad altri l’utilizzo.
Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi malfunzionamento e/o circostanza che impedisca il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (a titolo meramente esemplificativo: mancata ricezione dei dati), qualora la problematica persista per più di n. 2 giorni consecutivi l’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dall’accordo individuale.
3.Trattamento economico e normativo
Nel periodo di lavoro in modalità agile al Dipendente continuerà ad applicarsi il trattamento economico e normativo in essere durante lo svolgimento dell’attività in modalità tradizionale.
Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non prevede il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva, quale, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’indennità di missione, di trasferta, di reperibilità comunque denominate.
Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto non è dovuto.
4. Esercizio del potere di controllo
L’esercizio del potere di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa in modalità agile avviene comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 l. n. 300 del 1970 e successive modificazioni.
5. Riservatezza
Il Dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo dell’Amministrazione, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.
6. Salute e sicurezza sul lavoro
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel periodo emergenziale.
L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata informazione del dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale.
Il dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive
impartite dall’Amministrazione, di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione.
L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (all. 2) costituisce parte integrante del presente accordo.
7. Condotte sanzionabili
Come da Regolamento, le specifiche condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità agile, che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, sono riconducibili a tutte le fattispecie previste dal codice disciplinare e dal codice di comportamento.
8. Recesso
Così come previsto all’art. 11 del Regolamento, le parti possono recedere dal presente accordo al cessare dei presupposti che hanno determinato lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile.
In caso di impedimenti che non consentano l’espletamento della regolare attività lavorativa per un periodo superiore a n. 2 giorni consecutivi, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in maniera unilaterale dall’accordo individuale.
Allegati:
1. Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
2. Allegato Tecnico/Istruzioni per l’attestazione della presenza e accesso ai file di lavoro
Firme
L’Amministrazione Il/la Dipendente