Contract
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE, IL COMUNE DI VERBANIA, IL COMUNE DI GHIFFA, IL COMUNE DI OGGEBBIO, IL COMUNE DI CANNERO RIVIERA E IL COMUNE DI CANNOBIO INERENTE CORSE SCOLASTICHE AGGIUNTIVE DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SULLA LINEA VERBANIA – CANNOBIO NEGLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola (C.F. 93009110037), rappresentata da
,
l’Agenzia della mobilità piemontese (C.F. 97639830013), rappresentata da
,
il Comune di Verbania (C.F. 00182910034), rappresentato da
,
il Comune di Ghiffa (C.F. 00426450037), rappresentato da
,
il Comune di Oggebbio (C.F. 84003540030), rappresentato da
,
il Comune di Cannero Riviera (C.F. 00422710038), rappresentato da
,
il Comune di Cannobio (C.F. 84003980038), rappresentato da
,
PREMESSO CHE
• La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato “Agenzia della mobilità piemontese”;
• l’articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
• la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale,
al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dall’art. 53 del D.L. 83/2012;
• l’Agenzia della mobilità piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17–4134 del 12 luglio 2012;
• l’Assemblea dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della convenzione costitutiva dell’Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi enti aderenti al consorzio, gli atti per l’approvazione nei rispettivi organi;
• con X.X.X. x. 00-0000 xxx 00 xxxxxxxxx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell’Agenzia della mobilità piemontese;
• il vigente Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese prevede, all’articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l’altro:
⮚ al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti ter- ritoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
⮚ alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la program- mazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
⮚ alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
• nel mese di maggio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia del Verbano Cusio Ossola all'Agenzia della mobilità piemontese, con decorrenza dal 01/06/2016 (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/12/2016, l’Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli Accordi di programma per il trasferimento delle risorse per i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale con i Comuni e le Unioni Montane del Bacino nord est del Verbano Cusio Ossola, riguardanti il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017;
• con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 e n. 12, entrambe del 09/06/2017, l’Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi
degli Accordi di programma per l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola, sia finanziati con risorse regionali che cofinanziati da parte degli Enti stessi e riguardanti il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018;
• la Provincia del Verbano Cusio Ossola, negli anni scorsi e fino all’anno scolastico 2015/2016, ha stipulato Accordi con i comuni di Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio, allo scopo di mantenere sull’autolinea Verbania – Cannobio, dal lunedì al venerdì, una corsa scolastica aggiuntiva di trasporto pubblico locale in partenza da Verbania alle ore 14:00, nonché una corsa scolastica aggiuntiva, il cui costo è stato previsto a carico del Comune di Cannobio, nella giornata di venerdì, con partenza da Verbania alle ore 17:15, per gli studenti che rientrano dalle scuole di Verbania, in direzione di Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio;
• le corse, di cui al punto precedente, sono state disciplinate anche da precedenti Accordi tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, l’Agenzia della mobilità piemontese ed i comuni di Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio i quali hanno mantenuto, ognuno per le parti di propria competenza, anche per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 il servizio in oggetto;
• l’ultimo Accordo di Programma, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 06/09/2018, è quello con il quale i seguenti Comuni hanno così cofinanziato la corsa scolastica aggiuntiva in oggetto:
- euro 1.226,87 a carico del Comune di Verbania;
- euro 408,96 a carico del Comune di Ghiffa;
- euro 1.226,87 a carico del Comune di Oggebbio;
- euro 817,91 a carico del Comune di Cannero Riviera;
- euro 10.689,32 a carico del Comune di Cannobio;
• lo schema del presente Accordo di programma è stato approvato dal Presidente della Provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, con decreto n.
, dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. , dalla Giunta Comunale di Verbania, con deliberazione n. , dalla Giunta Comunale di Ghiffa, con deliberazione n. , dalla Giunta Comunale di Oggebbio, con deliberazione n. , dalla Giunta Comunale di Cannero Riviera, con deliberazione n.
e dalla Giunta Comunale di Cannobio, con deliberazione
n. ;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 (Oggetto)
Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l’efficiente ed efficacie erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, mediante l’attivazione delle corse scolastiche aggiuntive, sull’autolinea Verbania – Cannobio, qui di seguito descritte:
• origine: da Verbania, dal lunedì al venerdì, con partenza alle ore 14:00;
• origine: da Verbania, al venerdì, con partenza alle ore 17:15.
Articolo 3 (Durata)
Il presente Accordo è relativo agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con
D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l’ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.
Articolo 4 (Impegni della Provincia del Verbano Cusio Ossola)
La Provincia del Verbano Cusio Ossola, in seno al presente Accordo, assume l’impegno di:
1. mantenere, sull’autolinea Verbania – Cannobio, la corsa scolastica aggiuntiva di trasporto pubblico locale, in partenza da Verbania, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:00 e la corsa scolastica aggiuntiva di trasporto pubblico locale, in partenza da Verbania, al venerdì, alle ore 17:15, per gli studenti che rientrano dalle scuole di Verbania, in direzione di Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio.
Tale servizio è affidato all’azienda VCO Trasporti s.r.l., con sede a XXXXXXXX (XX), xx Xxx Xxxxxx, 00 – Cod. Fiscale 01792330035, secondo il programma di esercizio concordato;
2. assolvere alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla
D.G.R. Piemonte 06.02.2017, n. 7-4621;
3. monitorare l’intera struttura del servizio effettuato (esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
4. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell’offerta;
5. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sul programma Omnibus;
6. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.
Articolo 5 (Costi e quote di cofinanziamento)
L’importo annuale complessivo delle corse scolastiche aggiuntive, oggetto del presente Accordo, è di euro 14.369,93 (quattordicimilatrecentosessantanove/93) e sarà così cofinanziato da parte dei sotto elencati Comuni:
• euro 1.226,87 (milleduecentoventisei/87) a carico del Comune di Verbania;
• euro 408,96 (quattrocentootto/96) a carico del Comune di Ghiffa;
• euro 1.226,87 (milleduecentoventisei/87) a carico del Comune di Oggebbio;
• euro 817,91 (ottocentodiciassette/91) a carico del Comune di Cannero Riviera;
• euro 10.689,32 (diecimilaseicentottantanove/32) a carico del Comune di Cannobio.
Articolo 6 (Impegni del Comune di Verbania)
Il Comune di Verbania s’impegna, per la durata del presente Accordo, a versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per il sopra descritto servizio, quanto segue:
1. secondo semestre 2019, l’importo di euro 613,44 (seicentotredici/44), da erogarsi entro il 31 gennaio 2020;
2. per gli anni 2020 e 2021, l’importo annuo di euro 1.226,87 (milleduecentoventisei/87), da erogarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l’obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio.
Articolo 7 (Impegni del Comune di Ghiffa)
Il Comune di Ghiffa s’impegna, per la durata del presente Accordo, a versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per il sopra descritto servizio, quanto segue:
1. secondo semestre 2019, l’importo di euro 204,48 (duecentoquattro/48), da erogarsi entro il 31 gennaio 2020;
2. per gli anni 2020 e 2021, l’importo annuo di euro 408,96 (quattrocentootto/96), da erogarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l’obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio.
Articolo 8 (Impegni del Comune di Oggebbio)
Il Comune di Oggebbio s’impegna, per la durata del presente Accordo, a versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per il sopra descritto servizio, quanto segue:
1. secondo semestre 2019, l’importo di euro 613,44 (seicentotredici/44), da erogarsi entro il 31 gennaio 2020;
2. per gli anni 2020 e 2021, l’importo annuo di euro 1.226,87
(milleduecentoventisei/87), da erogarsi entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l’obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio.
Articolo 9 (Impegni del Comune di Cannero Riviera)
Il Comune di Cannero Riviera s’impegna, per la durata del presente Accordo, a versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per il sopra descritto servizio, quanto segue:
1. secondo semestre 2019, l’importo di 408,96 (quattrocentootto/96), da erogarsi entro il 31 gennaio 2020;
2. per gli anni 2020 e 2021, l’importo annuo di euro 817,91 (ottocentodiciassette/91), da erogarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l’obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio
Articolo 10 (Impegni del Comune di Cannobio)
Il Comune di Cannobio s’impegna, per la durata del presente Accordo, a versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per il sopra descritto servizio, quanto segue:
1. secondo semestre 2019, l’importo di 5.344,66 (cinquemilatrecentoquarantaquattro/66), da erogarsi entro il 31 gennaio 2020;
2. per gli anni 2020 e 2021, l’importo annuo di euro 10.689,32 (diecimilaseicentoottantanove/32), da erogarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Nel caso di soppressione del servizio stesso tali obblighi verranno meno salvo restando, comunque, l’obbligo di erogare quota parte di tali importi in proporzione alle corse effettuate prima della soppressione del servizio
Articolo 11 (Impegni dell’Agenzia della mobilità piemontese)
L’Agenzia della mobilità piemontese, in seno al presente Accordo, assume l’impegno di supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi.
Articolo 12 (Esigenze specifiche)
Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, i servizi, di cui all’articolo 2, potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.
Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico locale in oggetto, gli obblighi a carico dei
sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.
Articolo 13 (Variazioni)
Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente Accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l’Agenzia della mobilità piemontese comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze ai Comuni di Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Cannobio.
Articolo 14 (Disposizioni finali)
Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato B, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.