Contract
N. RACC.
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ACCETTATORI DI DENARO SITUATI PRESSO I PUNTI RISTORO DI FIRENZE E SIENA E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UN PERIODO DI 36 MESI (CIG: 9224505E53- GARA: 8559333)
L’anno 2022 il giorno ………. del mese di ……………….……..
fra
- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in
seguito per brevità indicata come “Azienda”), codice fiscale 94164020482 con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Montalcino (SI) il 10 maggio 1974 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente dell’Area di Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, giusto Provvedimento del Direttore n. 16/22 del 10/02/2022, autorizzato, ai sensi del regolamento organizzativo aziendale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 244/19, ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto;
e
-METROPOLIS SRL, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxx 0/0,
C.F. e P.I. 10368880158, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Xxxxxx, nato a
C.C.I.A.A. di Milano, rappresentata dal Sig./Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx il 03/10/1957, domiciliato per il presente atto presso
la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Delegato come
risulta da visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio;
PREMESSO
- che con Provvedimento a contrarre n. 58 del 16/05/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella L.120/2020, come modificato dal D.L.77/2021 convertito con modifiche dalla L. 108/2021, una procedura in affidamento diretto per l’appalto del servizio di manutenzione dei dispositivi accettatori di denaro costituiti da n.11 dispositivi di ricarica (monetometri) del borsellino elettronico e n.8 dispositivi di lettura del saldo del borsellino elettronico, situati presso i punti ristoro DSU di Firenze e Siena e la fornitura di materiale di consumo, per un periodo di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al minor prezzo;
- che con il suddetto atto sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione dirigenziale n. 364 del 21/06/2022 si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, il verbale di gara redatto rispettivamente in data 14/06/2022 n. 1780 Racc. e ad aggiudicare, in conformità alla proposta di aggiudicazione formulata dal Rup, all’Operatore Economico la procedura de qua;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’aggiudicatario e degli altri requisiti di ordine generale e speciale richiesti ai fini della stipula del presente contratto;
- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata e in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, affida alla Società Metropolis s.r.l. che, nella persona del Sig./Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, accetta e si obbliga ad eseguire il servizio di manutenzione dei dispositivi accettatori di denaro costituiti da n.11 dispositivi di ricarica (monetometri) del borsellino elettronico e n.8 dispositivi di lettura del saldo del borsellino elettronico, situati presso i punti ristoro DSU di Firenze e Siena e la fornitura di materiale di consumo, per un periodo di 36 mesi.
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: nella lettera d’invito/disciplinare, nell’offerta economica e nel dettaglio economico presentati dalla stessa in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata di n. 36 (trentasei) mesi; gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 47.760,00= (Euro quarantasettemilasettecentosessanta/00) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dalla Società. L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato e pagherà solo i servizi effettivamente richiesti e regolarmente forniti.
E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dall'art. 4 del presente contratto.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste negli atti di gara.
ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall’Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in ripristino a carico della Società della situazione preesistente.
Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all’esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del medesimo decreto legislativo.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella della Società: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx .
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo e negli altri documenti ivi richiamati.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI,
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9224505E53.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in
ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile unico del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile unico del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del
corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di offerta sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx esonera l’Azienda
da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente codice: CIG 9224505E53. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.
ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 105/2016.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG 9224505E53. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del
buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell’esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l’Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l’Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo (ove pertinente).
ART. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Azienda comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Società è tenuta a rispettare nell’esecuzione dell’appalto le seguenti scadenze:
1) Prodotto: Segnalazione anomalie sui dispositivi e supporto operatori ARDSU – Parametro: Tempo di risposta dell’operatore e presa in carico della richiesta di support entro 30 (trenta) minuti dalla segnalazione – Soglia: Numero dei giorni in cui si è verificato il ritardo – Penale: 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno in cui si è verificato il ritardo;
2) Prodotto: Manutenzione correttiva software non bloccante – Parametro: Tempo di ripristino entro 6 (sei) ore dalla segnalazione (se operata presso i punti ristoro) oppure entro 3 (tre) ore (se da remoto) – Soglia: Ore di ritardo – Penale: 0,1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo;
3) Prodotto: Manutenzione correttiva software bloccante in struttura dove non è presente un ulteriore Box ricarica funzionante – Parametro: Tempo di ripristino entro 1 (una) ora dalla segnalazione (se operata presso i punti ristoro) oppure entro 30 (trenta) minuti (se operata da remoto)– Soglia: Ore di ritardo – Penale: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo (fino a 6 ore successive a quelle previste in parametro) e/o 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo (superate le 6 ore successive a quelle previste in parametro);
4) Prodotto: Manutenzione correttiva software bloccante in struttura dove è presente un ulteriore Box ricarica funzionante – Parametro: Tempo di ripristino entro 2 (due) ore dalla segnalazione (se operata presso i punti ristoro) oppure entro 1 (una) ora (se operata da remoto) – Soglia: Ore di ritardo – Penale: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo;
5) Prodotto: Manutenzione hardware non bloccante – Parametro: Tempo di ripristino entro 12 (dodici) ore dalla segnalazione – Soglia: Ore di ritardo – Penale: 0,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo;
6) Prodotto: Manutenzione hardware bloccante in struttura dove non è presente un ulteriore Box ricarica funzionante – Parametro: Tempo di ripristino entro 3 (tre) ore dalla segnalazione– Soglia: Ore di ritardo – Penale: 0,3 per mille dell’ammontare netto
contrattuale per ogni ora di ritardo (fino a 6 ore successive a quelle previste in parametro) e/o 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo (superate le 6 ore successive a quelle previste in parametro);
7) Prodotto: Manutenzione hardware bloccante in struttura dove è presente un ulteriore Box ricarica funzionante – Parametro: Tempo di ripristino entro 6 (sei) ore dalla segnalazione – Soglia: Ore di ritardo – Penale: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo;
8) Prodotto: Difetti della procedura di ricarica – Parametro: Accrediti non corretti per difetti imputabili alla procedura software predisposta dalla Ditta aggiudicataria – Soglia: Numero di casi – Penale: 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni caso registrato effettivamente imputabile alla procedura di ricarica.
La Società è soggetta a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell’aggiudicatario di sostituire il prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l’Azienda, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. La Società è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità
rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L’Azienda, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad essa imputabile, l’Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda richiamato all'articolo 12 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compresi quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
- resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
- l’Azienda procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l’ulteriore risarcimento dei
danni da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante fidejussione n. EIBR2200969 emessa da Euroins Insurance JSC, con la quale si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 2.388,00=(Euro duemilatrecentottantotto/00). L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
L’atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 15 – REVISIONE DEI PREZZI
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto.
A decorrere dal secondo anno si procederà a revisione dei prezzi applicando il 75 % dell'incremento annuo rilevato attraverso l'indice ISTAT FOI.
L'avvio del procedimento di revisione è soggetto ad istanza espressa da parte della Società, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale e che dovrà contenere la documentazione di comprova della richiesta.
Il procedimento di revisione si conclude con l'adozione da parte dell'Azienda di apposito atto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente.
ART. 16 – RECESSO
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite.
La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. L’imposta di bollo pari ad Euro 96,00 (Euro novantasei/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del
11/10/17 ed è posta a carico della Società.
ART. 18 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme
relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti, 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore, 13 - Penali e risoluzione, 16 - Recesso, 20 - Foro competente.
Letto, firmato e sottoscritto