ACCORDO PROGETTO UNITARIO “LA FONTAINE”
Comune di Venezia
Data: 25/03/2019, PG/2019/0155431
ACCORDO PROGETTO UNITARIO “LA XXXXXXXX”
(ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004)
tra
Xxxxxxxx s.r.l., con sede a Venezia, via 4 fontane n. 18/A, C.F. e P.IVA 02290050273, in persona del legale rappresentante, Sig. omissis, vedi riferimento punto 1 dell'allegato 1, nato a omissis, vedi riferimento punto 2 dell'allegato 1 il omissis, vedi riferimento punto 3 dell'allegato 1 e residente a omissis, vedi riferimento punto 4 dell'allegato 1, di seguito indicata come “Parte Attuatrice”;
e
il COMUNE DI VENEZIA, con sede a Venezia, Ca' Farsetti, c.f./p.iva 00339370272, nelle persone del Sindaco di Venezia Xxxxx Xxxxxxxx e, per quanto di competenza, dei dirigenti di settore.
***
Le Parti premesso che
a) Alberoni s.r.l. è proprietaria in Venezia Lido, località La Xxxxxxxx, di un’area censita al foglio 28 del catasto terreni del Comune di Venezia, mappali 693 e 694, ove è in fase di ultimazione un impianto natatorio con annessa foresteria, da convenzionare con l’amministrazione Comunale, il tutto in forza di permesso di costruire rilasciato nel 2008, e successive varianti in ragione delle quali, rispetto al progetto inizialmente assentito, è stata prevista una riduzione del corpo di fabbrica destinato a foresteria, corrispondente a quattro camere, e la realizzazione di una piscina di 25 metri di lunghezza anziché di 50 metri;
b) il Comune di Venezia, nel medesimo ambito, è proprietario di un’area confinante censita al foglio 28, mappali 467 e 657, sulla quale insistono un edificio adibito a
bocciofila e alcuni manufatti utilizzati come sede operativa e magazzini del servizio di Pronto Intervento per la manutenzione stradale;
c) le varianti al permesso di costruire, come meglio illustrato nell’allegata relazione (allegato 1), si sono rese necessarie per rispettare, da un lato, l’indice di edificabilità del lotto e, dall’altro, per conseguire l’omologazione da parte della FIN Federazione Italiana Nuoto dell’impianto natatorio, poiché la maggior lunghezza non avrebbe lasciato i margini dal confine con la finitima proprietà del Comune richiesti dai regolamenti sportivi;
d) l’intervento in corso di realizzazione corrisponde a quanto assentito con permesso di costruire PG 2008/293155 e successive varianti, in conformità alla Variante al Piano regolatore generale per l’Isola del Lido che inserisce i terreni di proprietà della Parte Attuatrice nella zona territoriale omogenea B0 – novecentesca di pregio (tavola B1) e prevede la destinazione d’uso C – aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport (tavola B3). L’area è inoltre censita come standard urbanistico (tavola B6) tra le attrezzature di quartiere A – area per l’istruzione: asilo nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, con la previsione di una riconversione funzionale a verde pubblico;
e) nel corso del 2015, all’esito di numerosi incontri, il Comune di Venezia si è reso disponibile a cedere ad Alberoni srl, una porzione dell’area per 985 mq di sua proprietà (C.T., sez. VE, fg. 28, mapp 467, porz., e 657, porz.) corrispondente al prolungamento dell’area interessata dall’intervento sino al margine della laguna (d’ora innanzi “porzione di terreno A”), con l’obiettivo di realizzare una piscina di 50 m omologata per sostenere competizioni agonistiche di livello nazionale;
f) successivamente, il Comune di Venezia ha ravvisato l’opportunità di operare una riqualificazione complessiva dell’isolato e di cedere ad Alberoni srl anche le fasce di terreno laterali rispetto all’area de qua (ovvero le restanti porzioni del mappale 467 e un ulteriore porzione del mappale 657), attualmente in parte occupate da un fabbricato destinato alla bocciofila e da strutture destinate a sede del Pronto Intervento e a magazzino di materiale per la manutenzione delle strade (d’ora innanzi “porzione di terreno B”);
g) le succitate aree, “porzione di terreno A” e “porzione di terreno B”, ricadono anch’esse nella zona territoriale omogenea B0 – novecentesca di pregio (Variante al piano regolatore generale per l’Isola del Lido, tavola B1), con destinazione d’uso C
– aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport (ivi, tavola B3) e sono censite come standard urbanistici (ivi, tavola B6) tra le attrezzature di quartiere C – aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
h) Alberoni srl ha rappresentato, inoltre, l’esigenza di differenziare la destinazione urbanistica delle aree propriamente interessate dall’attività sportiva – piscina, gradinate e aree verdi – da quelle della foresteria, con il cambio della destinazione d’uso di quest’ultima da area gioco e sport ad attività ricettive al fine di svincolarne l’utilizzo;
i) nel contempo, la Parte Attuatrice si è resa disponibile a:
• ampliare le aree ricreative, con la realizzazione di un’ulteriore piscina, unitamente a quella principale e alle aree di pertinenza per l’uso pubblico;
• riposizionare la bocciofila in altro contesto sportivo di sua proprietà, occupandosi nel contempo di effettuare le opere di bonifica sul terreno già di proprietà comunale;
• demolire i manufatti del Pronto intervento una volta realizzata, su area indicata dall’Amministrazione, una nuova sede per tale servizio;
j) è interesse comune delle Parti rendere completa nei termini suddetti la riqualificazione dell’area in discussione, sulla base di regole urbanistiche che distinguano le diverse destinazioni delle porzioni che la compongono e, nel contempo, individuare i termini per l’utilizzo convenzionato delle strutture sportive, conciliando l’interesse generale con le esigenze della Proprietà;
k) la Proprietà, sentita l'Amministrazione Comunale e condiviso l’obiettivo di valorizzare l’area di cui si verte, nel pieno rispetto della sua vocazione specifica, ha elaborato una proposta di accordo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004 e disciplinato in linea generale dall’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, nel quadro di quanto dispone la delibera
del Commissario straordinario del Comune di Venezia nella competenza del Consiglio Comunale n. 98/2014;
l) la proposta di Accordo prevede la modifica della destinazione d’uso di alcune porzioni del compendio in esame e, pertanto, essa dovrà essere approvata in variante urbanistica al Piano degli Interventi – VPRG per l’isola del Lido;
m) i seguenti elaborati sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
1) Progetto Unitario;
2) Schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo;
3) Stima del valore delle aree e determinazione del beneficio pubblico;
4) Opere di urbanizzazione;
5) Cronoprogramma dei singoli interventi.
si conviene quanto segue
1. Oggetto dell’Accordo
1.1. Le parti convengono sulla necessità di riqualificare complessivamente il compendio in oggetto, secondo le linee del progetto preliminare allegato al presente Accordo (allegato 1). Tale progetto prevede la realizzazione di un impianto natatorio, da convenzionare all’uso pubblico, come da schema di convenzione d’uso allegato alla presente (allegato 2), e di una struttura ricettiva privata.
1.2. l’Accordo costituisce variante al Piano degli Interventi – VPRG per l’isola del Lido ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/04. La Variante consiste nella modifica della destinazione d’uso di parte dell’area, da area attrezzata a parco per il gioco e lo sport ad attrezzature ricettive.
2. Impegni delle parti
2.1. La Parte Attuatrice si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal progetto preliminare allegato al presente Accordo, di seguito sinteticamente descritti:
a) il completamento del nuovo centro natatorio costituito da una vasca di lunghezza 50 m, omologata per competizioni nazionali con i relativi servizi, da un ulteriore vasca di circa 235 mq adatta anche a famiglie e bambini e dalle aree scoperte di pertinenza delle piscine, sistemate a parco completa di condotta di scarico con raccordo alla condotta di acque bianche di via Navarrino;
b) la realizzazione di una nuova viabilità di accesso da asservire all’uso pubblico;
c) la demolizione dei corpi di fabbrica attualmente presenti nei terreni del Comune (bocciofile e magazzini del Pronto Intervento comunale) inclusa la bonifica da materiali inquinanti per la successiva realizzazione di strutture ricettive, per un corrispettivo stimato in € 150.000;
d) la realizzazione a propria cura e spese di un nuovo campo da bocce all’interno del centro sportivo Ca’ del Moro;
e) la realizzazione, come da progetto (allegato 4), di una nuova sede per il servizio comunale Pronto Intervento nell’area individuata in via Malamocco, foglio 39, mappali 864 e 868 per un corrispettivo stimato in € 450.000;
2.2. la Parte Attuatrice corrisponde al Comune il beneficio pubblico conseguente alla variante urbanistica prevista dal presente Accordo, nei modi stabiliti al successivo art.6, anche attraverso la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti c) ed e);
2.3. l’ Amministrazione si impegna ad approvare il presente Accordo in variante al Piano degli Interventi – VPRG per l’isola del Lido, come specificato al successivo art.4;
2.4. l’Amministrazione si impegna a cedere alla Parte Attuatrice le aree di sua proprietà, “porzione di terreno A” e “porzione di terreno B” come di seguito specificato al successivo art.3;
2.5. l’Amministrazione si impegna, prima dell’approvazione della variante urbanistica, a consentire alla Parte Attuatrice l’utilizzo delle proprie aree al fine di realizzare le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti commi.
3. Cessione dei terreni di proprietà del Comune di Venezia a Alberoni s.r.l.
3.1. Il Comune di Venezia venderà alla Parte Attuatrice il mapp. 467 e una porzione del mapp. 657, per complessivi 3.150 mq pari alla somma di “porzione di terreno A” di 985 mq e di “porzione di terreno B” di 2.165, come individuati nella tavola 5 dell’allegato 1 al prezzo di € 1.161.808, di cui € 347.369 per “porzione di terreno A” e € 814.439 “per porzione di terreno B” secondo la perizia di stima allegata al presente Accordo (allegato 3);
3.2. la “porzione di terreno A”, la cui acquisizione da parte della Parte Attuatrice è condizione necessaria per il completamento dell’impianto natatorio e della foresteria sportiva, sarà venduta alla Parte Attuatrice subito dopo che il Consiglio Comunale avrà recepito l’Accordo adottando la Variante al Piano degli Interventi – VPRG per l’isola del Lido, al prezzo € 173.000 (stimata sulla base della destinazione d’uso a aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport, in pendenza dell’approvazione della modifica della destinazione d’uso;
3.3. entro trenta giorni dall’approvazione della variante urbanistica di cui al successivo art.4, la Parte Attuatrice corrisponderà al Comune l’ulteriore importo di € 174.369, corrispondente al maggior valore derivante dalla conversione ad uso ricettivo del volume generato da “porzione di terreno A”;
3.4. il Comune vende “porzione di terreno B” dopo l’approvazione della variante urbanistica di cui al successivo art. 4 e della esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di cui all’art. 2.1 lettere c) ed e) al prezzo di € 814.439;
3.5. considerato che l’ammontare degli importi stimati per le opere pubbliche di cui all’art. 2.1 lettere c) ed e) è superiore al valore determinato per il beneficio pubblico, in sede di rogito, sarà detratta dal prezzo di vendita della “porzione di terreno B” la differenza tra il costo di realizzazione accertato in sede di collaudo delle opere pubbliche e il valore del beneficio pubblico. L’importo massimo delle opere pubbliche di cui all’art. 2.1 lettere c) ed e) scomputabile non potrà essere comunque superiore a € 600.000.
4. Modifica della destinazione d’uso urbanistica
4.1. Il presente Accordo sarà recepito dall’Amministrazione in Variante al Piano degli Interventi secondo i contenuti del Progetto Unitario allegato (allegato 1).
4.2. in pendenza dell’approvazione della Variante, la Parte Attuatrice potrà procedere al completamento dell’impianto natatorio e della foresteria sportiva sulla base della capacità edificatoria a destinazione sportiva espressa da “porzione di terreno A” (art. 54 delle NTSA della VPRG per l’isola del Lido);
4.3. eventuali modifiche non sostanziali dell’uso delle aree derivanti dalla definizione del progetto esecutivo o dal recepimento delle prescrizioni degli enti competenti non costituiranno variante urbanistica, ferme restando la superficie minima di area a standard e la superficie lorda di pavimento massima.
5. Aree ed opere destinate ad uso pubblico
5.1. Le aree destinate a mantenere l’attuale standard urbanistico ed occupate dalle piscine e dalle zone ricreative di pertinenza, come meglio individuate negli allegati, saranno oggetto di apposita convenzione d’uso (allegato 2), i cui elementi caratterizzanti saranno:
◦ il comodato gratuito (salve le spese correlate all’uso) al Comune per giorni 15 ogni anno al fine di realizzare iniziative sportive e turistiche volte alla promozione e allo sviluppo del Lido;
◦ l’accesso continuativo a prezzi agevolati per i residenti del Comune di Venezia;
5.2. la fascia di terreno in proprietà della Parte Attuatrice individuata, come da tavola 7b dell’allegato 1, destinata a viabilità di accesso, sarà asservita ad uso pubblico, con le modalità di cui all’art. 12.
6. Beneficio pubblico
6.1. Il valore del beneficio pubblico derivante dal cambio di destinazione d’uso degli immobili, calcolato ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 34/2005 è pari a € 347.937 così come riportato nell’allegato 3;
6.2. il beneficio pubblico sarà corrisposto attraverso la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione, secondo i progetti contenuti nell’allegato 4, per un importo stimato in € 600.000:
- nuova sede del Pronto Intervento del Lido per un importo dei lavori stimato in
€ 450.000;
- demolizione dell’attuale bocciofila, degli edifici del Pronto Intervento comunale e bonifica delle aree per un importo dei lavori stimato in € 150.000;
6.3. l’importo delle opere di urbanizzazione (€ 600.000) eccedente il valore del beneficio pubblico (€ 347.937) sarà detratto dal prezzo di vendita di “porzione di terreno B” fino ad un massimo di € 252.063;
6.4. l’entità effettiva degli oneri sostenuti dalla Parte Attuatrice per le opere di urbanizzazione realizzate, da considerare ai fini dello scomputo, è accertata in sede di collaudo delle stesse;
6.5. l’importo stimato da corrispondere al Comune ammonta presuntivamente a
€ 909.745, come da seguente prospetto:
Somme da corrispondere al Comune | Costo opere da realizzare | Importo finale da corrispondere al Comune | |
Beneficio Pubblico | € 347.937 | ||
Valore porzione terreno A (985 mq) | € 347.369 | ||
Valore porzione terreno B (2165 mq) | € 814.439 | ||
Costo demolizione edifici su aree di proprietà Comunale e bonifica | € 150.000 * | ||
Costo nuova sede Pronto Intervento comunale | € 450.000 * | ||
Totale | € 1.509.745 | € 600.000 | € 909.745 |
* I costi effettivi delle opere di urbanizzazione saranno determinati in sede di collaudo. Conseguentemente dovrà essere aggiornata l’importo finale da corrispondere al Comune;
6.6. l’importo sarà corrisposto come segue:
a) € 173.000 in sede di stipula del contratto di compravendita di “porzione di terreno A” (art. 3.2);
b) € 174.369 entro 30 giorni dall’approvazione della variante urbanistica (art. 3.3);
c) € 562.376 (da aggiornare in seguito alle risultanze del collaudo delle opere), a saldo dell’importo dovuto, in sede di stipula del contratto di compravendita di “porzione di terreno B”;
7. Efficacia dell'Accordo
7.1. Questo Accordo, immediatamente vincolante per la Parte Attuatrice come proposta ferma fino al 30 aprile 2018, diventerà efficace per ambedue le Parti in via definitiva se e quando sarà stato approvato dal Comune di Venezia, unitamente alla variante urbanistica di cui all’art.4;
7.2. ogni pattuizione qui contenuta, ulteriore e diversa dal trasferimento della proprietà della “porzione di terreno A” è subordinata alla definitiva approvazione dell’Accordo e della connessa variante;
7.3. nel caso in cui l’Accordo e la relativa variante non vengano approvati entro il termine del 31 luglio 2019, le parti potranno liberamente recedere dagli impegni assunti, fatta salva la compravendita della “porzione di terreno A” con l’attuale destinazione d’uso;
7.4. qualora, diversamente, si realizzasse la condizione della definitiva approvazione dell’Accordo e della connessa variante, la Parte Attuatrice provvederà entro trenta giorni al conguaglio di quanto dovuto per “porzione di terreno A”. Entro sessanta giorni dal collaudo delle opere di cui all’art. 2.1 punti
c) ed e) dovrà essere stipulato l’atto di compravendita di “porzione di terreno B”;
8. Opere di urbanizzazione – modalità e tempi di esecuzione
8.1. La Parte Attuatrice si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione secondaria (nuova sede Pronto Intervento comunale) nel rispetto delle previsioni di legge in materia di affidamento di lavori pubblici;
8.2. la Parte Attuatrice stipula il contratto con l’esecutore dei lavori e assume ogni onere relativo allo stesso e, in generale, alla realizzazione dell’opera.
8.3. la Parte Attuatrice si impegna a presentare la richiesta di permesso di costruire per tutte le opere di urbanizzazione entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione. Inoltre, si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente art.2.1 e ad ultimarli entro i termini previsti dal
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.. L’inizio e l’ultimazione dei lavori sono attestati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Parte Attuatrice. Il mancato rispetto dei termini sopra richiamati, salvo motivate proroghe rilasciate dall’Amministrazione, comporta la decadenza del presente Accordo e della connessa Variante Urbanistica, con facoltà dell’Amministrazione di avvalersi delle garanzie di cui all’art. 13 per il completamento delle opere di urbanizzazione previste;
8.4. la Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento, nonché dell’eventuale espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’appalto delle opere), e a perfetta regola d’arte, tutte le opere di urbanizzazione di cui all’art. 2.1;
8.5. resta a carico della Parte Attuatrice ogni ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l’integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione dell’insediamento, ivi compresa la realizzazione di eventuali ulteriori opere ricadenti fuori dell’ambito interessato del Progetto, purché strumentali all’urbanizzazione dell’area;
8.6. la Parte Attuatrice si impegna inoltre ad assumere tutti gli oneri finanziari relativi all’allacciamento della zona ai pubblici servizi;
8.7. qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero effettivamente iniziate o risultassero incomplete, il Comune avrà facoltà di risolvere il presente Accordo per la parte non ancora attuata, senza che la Parte Attuatrice possa avanzare richiesta di rimborsi o di indennizzi a qualsiasi titolo, oppure di completare i lavori con spese a carico della Parte Attuatrice,
avvalendosi delle garanzie di cui all’art.13.
9. Scomputo del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione
9.1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità di accesso all’area) avviene a scomputo del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primari, fino alla concorrenza dell’importo dovuto, in applicazione delle vigenti tabelle, per i singoli atti abilitativi ad edificare.
9.2. la stima dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ammonta ad
€ 15.957,06 (quindicimilanovecentocinquantasette/06) come si evince dal computo metrico estimativo di cui all’allegato 3, redatto sulla base del vigente Capitolato del Comune di Venezia, approvato con provvedimento della Giunta Comunale, o di nuovi prezzi espressi a seguito di ricerca di mercato per voci non presenti in esso.
9.3. qualora le opere di urbanizzazione di cui al primo comma del presente articolo abbiano un costo pari o superiore all’importo dei contributi dovuti per l’urbanizzazione primaria in applicazione delle vigenti tabelle, la Parte Attuatrice nulla deve a fronte del rilascio dei singoli permessi di costruire o della presentazione delle denuncie di inizio attività relative ai fabbricati previsti dall’Accordo. Nel caso in cui le opere abbiano un costo inferiore, la Parte Attuatrice è tenuta a versare la differenza fino a raggiungere l’importo del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria; parimenti è dovuta l’eventuale differenza nel caso in cui il collaudo accerti un valore delle opere inferiore a quello dovuto. In ogni caso, l’entità effettiva degli oneri sostenuti dalla Parte Attuatrice per le opere di urbanizzazione realizzate, da considerare ai fini dello scomputo del contributo dovuto, è accertata in sede di collaudo delle stesse. Nulla è comunque dovuto dal Comune nel caso in cui il valore delle opere realizzate sia superiore al contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.
10. Collaudo delle opere
00.0.Xx collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art.2.1 lettere b), c), ed e);
00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13;
10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art.13;
00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto del presente Accordo;
10.6.per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;
00.0.xx Collaudatore deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e della Parte Attuatrice degli obblighi assunti con il presente Accordo;
11.Atti abilitativi - Realizzazione unitaria – Agibilità degli edifici
11.1.L’esecuzione delle opere di cui art.2.1 lettere b), c), ed e) avviene attraverso la progettazione unitaria degli interventi ed in seguito all’ottenimento del relativo permesso di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio attività, se prevista, nel rispetto della vigente normativa;
00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a presentare la richiesta di permesso di costruire per le opere entro ………… mesi dalla data di approvazione definitiva del presente Accordo;
00.0.xx rilascio del permesso di costruire per la nuova struttura ricettiva o la presentazione della denuncia di inizio di attività per gli edifici privati sono subordinati alla previa efficacia degli atti abilitativi sopra menzionati relativi alle
opere di cui all’art.2.1;
11.4. l’agibilità degli edifici privati realizzati in ragione dell’acquisto dei nuovi terreni è subordinata al preventivo collaudo delle opere di cui all’art.2.1.
11.5. la Parte Attuatrice deve garantire la coerenza e unitarietà delle scelte progettuali;
11.6. i permessi di costruire e le denunce di inizio attività relativi agli edifici privati sono assoggettati al contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente.
12. Consegna delle opere cedute e modalità di asservimento ad uso pubblico
00.0.Xx avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente art. 10, la Parte Attuatrice fornisce al Comune gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite (as built), nonché il frazionamento delle aree da asservire, concordato con il Comune. Tali documenti sono necessari per addivenire alla formale asservimento delle aree e delle opere realizzate, che dovrà avvenire con apposito verbale sottoscritto dalle parti;
00.0.xx cessione al Comune e la consegna delle aree, o la costituzione della servitù di uso pubblico, deve avvenire entro sei mesi dall’approvazione del collaudo;
00.0.xx Parte Attuatrice è responsabile della manutenzione e gestione delle opere fino alla consegna delle stesse al Comune;
00.0.xx manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, la gestione delle aree gravate da servitù di uso pubblico e delle opere in esse realizzate, compresa la rete fognaria e di pubblica illuminazione, nonché il pagamento dei consumi per servizi pubblici a rete, sono interamente a carico della Parte Attuatrice o del condominio, ove costituito. Per quanto attiene la gestione dei sottoservizi a rete, fatta eccezione per la rete fognaria e di pubblica illuminazione, verrà costituita relativa servitù di condotta a favore degli enti gestori dei sottoservizi;
00.0.xx Parte Attuatrice ed i suoi aventi causa, assumono ogni responsabilità civile e penale inerente la manutenzione e gestione delle aree ed opere asservite, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo;
12.6.tali impegni dovranno essere esplicitamente inseriti negli atti di costituzione e negli atti di trascrizione nei registri immobiliari della servitù di uso pubblico
delle aree ed opere interessate e in ogni altro atto di trasferimento o di locazione.
13. Garanzie
00.0.Xx Parte Attuatrice ha costituito, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo polizza fidejussoria n del
…........., con l’Istituto ..…………............, fino all’ammontare di € o
deposito cauzionale infruttifero di € ;
00.0.xx polizza fidejussoria o il deposito cauzionale infruttifero garantisce:
a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione in ambito (viabilità di accesso) per un importo complessivo delle opere di € 15.957,06 desunto dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del vigente Capitolato del Comune di Venezia (allegato 4), maggiorato del 30% secondo le disposizioni interne del Comune di Venezia;
b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione entro e fuori ambito, a titolo di beneficio pubblico (nuova sede Pronto intervento e demolizioni dei manufatti esistenti sull’area di proprietà Comunale), per un importo complessivo di € 600.000 desunto dalla stima sommaria contenuta nel Progetto (allegato 4);
c) la corresponsione del maggior valore derivante dalla conversione ad uso ricettivo del volume generato da “porzione di terreno A” conseguente all’approvazione della variante pari a € 174.369;
d) gli onorari per il collaudo delle opere di urbanizzazione entro e fuori ambito. Gli importi delle polizze dovranno essere aggiornati, prima del rilascio dei titoli abilitativi, in base agli importi contenuti nel computo metrico estimativo dei progetti delle opere di urbanizzazione;
13.3.nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, la Parte Attuatrice autorizza il Comune a disporre della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale infruttifero nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare;
00.0.xx fidejussione viene svincolata con l’approvazione del certificato di collaudo, ad eccezione del 10% della stessa che resterà vincolato fino alla consegna e
all’asservimento delle opere di cui al precedente art. 12 e al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 10;
00.0.xx caso di collaudo delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali (viabilità di accesso, nuova sede Pronto intervento, demolizioni dei manufatti esistenti sull’area di proprietà Comunale), previsto dall’art. 10, la quota parte della fidejussione da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate;
00.0.xx quota parte della fidejussione a garanzia del maggior valore derivante dalla conversione ad uso ricettivo del volume generato da “porzione di terreno A” potrà essere svincolata conseguentemente al pagamento di quanto previsto all’art. 3.3;
00.0.xx ogni caso, l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque la copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, tenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, dei costi dei collaudi e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.
14. Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi dell’Accordo
14.1.Le obbligazioni tutte di cui al presente Accordo sono assunte dalla Parte Attuatrice per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte xxxxx causa, all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.
15. Durata dell’Accordo
00.0.Xx presente Accordo ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione;
15.2.trascorso detto termine, gli edifici privati eventualmente non ancora (in tutto o in parte) costruiti, potranno essere realizzati, nei termini stabiliti dal Comune, a condizione che tutte le opere di cui al precedente art.2.1 siano state ultimate e favorevolmente collaudate e che la costruzione rispetti gli allineamenti e prescrizioni per l’edificazione stabiliti dal Progetto Unitario. Fino alla suddetta scadenza sono ammesse soltanto le destinazioni d'uso e le modalità di intervento prescritte dal Progetto Unitario anche in caso di variazione del P.R.G..
16. Rinuncia all’ipoteca legale - regime fiscale
00.0.Xx Parte Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
16.2.tutte le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione dell’Accordo e della convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà o di asservimento, nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da cedere/asservire ad uso pubblico), sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione;
17. Vigilanza
00.0.Xx Comune, nella persona del Dirigente firmatario del presente Accordo o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Parte Attuatrice con il presente Accordo, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere di urbanizzazione eseguite a quanto previsto nel progetto approvato.
18. Controversie
18.1.Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito al presente Accordo, si dichiara competente il Foro di Venezia.
Venezia, 2018
Per il Comune | Per la Parte Attuatrice |
Clausole vessatorie
Il sottoscritto, nella qualità di ………….della Parte Attuatrice, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dichiara
di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- art. 5;
- art. 13.
Per la Parte Attuatrice