MASTER DI DIRITTO
MASTER DI DIRITTO
PER COMMERCIALISTI
TERZA GIORNATA:
LIBRO IV DEL COD. CIV. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
avv. Xxxxx Xxxxxxx avv. Roberta Di Maggio
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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Obbligazioni
Fonti - In generale
Art. 1174: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico.
1174: suscettibilità di valutazione economica;
interesse, anche non patrimoniale del creditore.
1175: Xxxxxxxx e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza
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QUADRO GENERALE
Tipi di prestazione (art. 1174 c.c.)
- Con riferimento all’attività cui è tenuto il debitore DARE
FACERE NON FACERE
- Con riferimento alla necessità che l’attività raggiunga
o no l’obiettivo DI RISULTATO
DI MEZZI
- Con riferimento alla circostanza che chiunque può compiere l’attività dedotta o solo un soggetto determinato FUNGIBILE
INFUNGIBILE
·
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ADEMPIMENTO
c.c. art. 1176. Diligenza nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Ma cfr subito 1218 c.c.
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ADEMPIMENTO
Che cosa implica (oltre il generale dovere di correttezza)
· custodia: l’obbligo di consegnare include quello di custodia (1177 c.c.)
· 1178: se l’oggetto sono cose determinate solo nel genere, allora qualità non inferiore alla media; 1179: modi della garanzia
1180: adempimento del terzo: L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Norma molto importante: surroga; fideiussione; cessione del contratto; ma anche per la problematiche che può far sorgere tra terzo adempiente e debitore. Una sentenza della SC (Cass. 2872/1976) esclude trattarsi di surroga; allora, arricchimento senza causa: Ma occorre rammentare il carattere residuale di questa azione: verrà respinta se il G. riterrà che si sarebbe potuto proporre diversa azione (ad es., surroga). Nel caso della fideiussione è pacifico che si possa utilizzare sia la surroga sia il regresso.
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ADEMPIMENTO
Adempimento del terzo.
Xxxx. 6739/2008, muovendo dal rilievo che l'adempimento in senso tecnico è solo il comportamento di chi sia obbligato alla prestazione, ha affermato che il pagamento del terzo non costituisce "mera esecuzione dell'obbligazione preesistente’’ ma ha una sua causa autonoma che può risultare onerosa o gratuita a seconda che l'atto estintivo del debito dipenda o meno dalla controprestazione di uno dei due soggetti dell'obbligazione estinta.
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ADEMPIMENTO
1181: adempimento parziale; 1182: luogo 1183: Tempo: se non previsto tempo, subito. 1184: Termini: a favore del debitore.
1186: decadenza dal beneficio del termine, se il debitore è divenuto insolvente, se ha diminuito le garanzie o non ha dato quelle che aveva promesse: cfr 1461 c.c. (Inadimplenti non est adimplendum)
1188: Destinatario del pagamento: il pagamento deve essere fatto al creditore, o da soggetto dal medesimo autorizzato: problema dei pagamenti ‘’non liberatori’’.
1193-1196: imputazione, quietanza e spese del pagamento (a carico del debitore).
1197: datio in solutum: solo se creditore accetta Profili di collegamento con revocatoria 1198: cessione del credito in luogo di adempimento: l’adempimento si considera avvenuto SOLO con la riscossione (salvo deroga delle parti): interessante per differenza con 1267 c.c. (cessione del credito pro solvendo e pro soluto)
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ADEMPIMENTO: PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
c.c. art. 1201. Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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ADEMPIMENTO: PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
c.c. art. 1202. Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore che prende a mutuo una somma di denaro per pagare un debito può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo, ma la surrogazione ha effetto quando:
1) Il mutuo e la quietanza risultano da atto avente data certa
2) Nell’atto di mutuo è indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata
1) Nella quietanza si menziona la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (e se il debitore lo chiede, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione).
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SURROGAZIONE
ADEMPIMENTO: PAGAMENTO CON
c.c. art. 1203. Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) A vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) A vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno
o pi creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato
3) A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo
4) A vantaggio dell’erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari
5) Negli altri casi stabiliti dalla legge (ad esempio, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, nei limiti dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili)
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CREDITORE
ADEMPIMENTO: MORA DEL
Artt. 1206 – 1217: Profilo dell’adempimento secondo correttezza: Anche il Creditore deve porre il debitore in grado di adempiere
1206: Condizioni
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.
Modalità e formalismo dell’offerta Il deposito
Se in mora, è a carico del Creditore l’impossibilità sopravvenuta della prestazione
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MODI DI ESTINZIONE: QUADRO
- SATISFATTIVI Adempimento (esatta prestazione)
Datio in solutum (prestazione in luogo di adempimento)
- NON SATISFATTIVI Impossibilità sopravvenuta
Compensazione Confusione Remissione Novazione
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INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
art. 1218. Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Principio cardine del diritto civile.
1219: Costituzione in mora: quando non serve; effetti
1220: offerta non formale
1221: effetti della mora sul rischio
1222: Obbligazioni negativa: cioè, di non fare.
1223-1226: risarcimento del danno; criteri; il danno da svalutazione monetaria; il D. lgs 231/2002 1227: concorso del fatto colposo del creditore
1228: responsabilità per fatto degli ausiliari
1229: clausole di esonero: nullità; condizioni.
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DALL’ADEMPIMENTO
MODI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI
Novazione oggettiva: Le parti sostituiscono ad una precedente obbligazione una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
Modificazioni accessorie, o la consegna di titoli o la rinnovazione dei medesimi (ad es: rinnovo cambiali) non costituiscono novazione. Se c’è novazione, le ipoteche e le altre garanzie si estinguono.
Remissione.
Compensazione: secondo la giurisprudenza, da distinguere ‘’in senso stretto’’
e in senso lato - atecnico.
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DALL’ADEMPIMENTO
MODI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI
Cass. 14688/2012: In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.
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MODI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Compensazione legale e giudiziale
Limiti alla compensazione: crediti di lavoro; spoglio; deposito Confusione
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IMPUTABILE AL DEBITORE
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON
c.c. art. 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, il relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
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OBBLIGAZIONI (O CONTRATTI?) A CAUSA ASTRATTA (O VARIABILE)
La ‘’morfologia’’ del capo V
Cessione del credito
Delegazione, espromissione, accollo
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OBBLIGAZIONI (O CONTRATTI?) A CAUSA ASTRATTA
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DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Gli artt.
1283 (anatocismo) In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda (giudiziale) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza
1284 (saggio degli interessi) legali (ma vedi ora interessi di mora ex D. lgs. 231/2002)
Le OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE:
L’art. 1287: E’ possibile domandare in causa ‘’cose’’ in via alternativa: dammi o l’una, o l’altra.
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DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI
LE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO: perché sono importanti.
La solidarietà passiva è a favore del creditore, NON del debitore
Gli artt.
1298 (rapporti interni tra i condebitori): Presunzione di uguaglianza; prova dell’assunzione nell’interesse esclusivo di ‘’alcuno di essi’’.
1299: Regresso tra condebitori: Possibile solo da parte di chi ha pagato per intero il
debito.
L’art. 1304: La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetti nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare e viceversa.
Transazione e Concetto di ‘’quota di responsabilità’’ Prescrizione
Sentenza
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ADEMPIMENTO
Definizione di COLPA ART. 43 CP:
E’ COLPOSO [IL FATTO] O CONTRO L’INTENZIONE QUANDO L’EVENTO, ANCHE SE PREVEDUTO, NON È VOLUTO DALL’AGENTE E SI VERIFICA CAUSA DI NEGLIGENZA, O IMPRUDENZA O IMPERIZIA, OVVERO PER INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE.
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ADEMPIMENTO
Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2013, n. 8855.
Pretesa del dipendente di un istituto di credito di ottenere il risarcimento dei danni permanenti alla salute derivati da una serie di rapine compiute presso l'agenzia ove egli aveva prestato attività di addetto allo sportello bancario e dal trasferimento disposto dall'istituto in altra sede "notoriamente" soggetta a rapine, la sentenza di merito aveva respinto la domanda, sul presupposto che il lavoratore si fosse limitato ad allegare l'esistenza e l'entità del danno e il nesso causale fra questo e i fatti dedotti, senza porre a fondamento della domanda né la negligenza della banca circa la mancata adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare le rapine, né l'illegittimità del trasferimento
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ADEMPIMENTO
Trib. Milano Sez. VII, 08/05/2012 Il regime dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale
prevede che sia il debitore a fornire la prova ai sensi dell'art. 1218 c.c. del proprio adempimento ovvero in alternativa che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Trib. Milano Sez. VII, 11/04/2012
Il depositario, responsabile in caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, si libera dall'anzidetto profilo di responsabilità unicamente provando, non tanto di aver usato, nella custodia del bene, la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., bensì, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, da intendersi anche come eventi naturali suscettibili di incidere negativamente sulla esecuzione della prestazione, quali il caso fortuito, corrispondente al concetto di fatalità, e la forza maggiore. In ambo i casi, tuttavia, è necessario il contestuale ricorso di due ulteriori condizioni, ovvero che l'evento presenti le caratteristiche della imprevedibilità ed inevitabilità, tale da poter essere considerato come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e che il debitore abbia predisposto le misure di prevenzione adeguate e le cautele necessarie a fronteggiare l'evento.
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ADEMPIMENTO
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CONTRATTI: ‘’CATEGORIE”
Tipici Atipici
Sinallagmatici Imperfetti
A titolo gratuito
A titolo oneroso
A efficacia obbligatoria A efficacia reale Consensuali
Reali
Di Scambio Associativi Aleatori
A esecuzione istantanea
A esecuzione continuata o periodica
A forma libera
A forma vincolata 26
CONTRATTI: ‘’CATEGORIE (2)
Contratti
Ad esecuzione continuativa o periodica: recesso
A tempo indeterminato (lavoro; somministrazione; alcuni contratti bancari) Di durata (appalto)
Ad esecuzione differita: Xxxx'ambito dei contratti ad esecuzione istantanea si può ancora distinguere tra atti ad esecuzione immediata ed atti ad esecuzione differita (es.: la parte alienante si obbliga a consegnare il bene venduto nel termine - di adempimento - fissato in due mesi dalla conclusione del contratto).
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CONTRATTI: IN GENERALE
Che cosa è un contratto:
A che cosa serve
1321 c.c.: l’oggetto DEVE sempre essere un rapporto giuridico PATRIMONIALE 1322: autonomia ‘’limitata’’; meritevolezza
1372: il contratto ha forza di legge tra le parti: cioè, non se ne esce a piacere
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CONTRATTI: ELEMENTI ESSENZIALI
1321:
Elementi essenziali Accordo
Causa Oggetto Forma
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CONTRATTI: L’ACCORDO
Accordo:
come e quando si perfeziona il contratto: artt. 1326-1335
Proposta Accettazione
Conformità della seconda alla prima. Altrimenti: Equivale a nuova proposta.
La forma dell’accettazione: deve essere quella richiesta dal proponente (se ne ha chiesta una specifica)
Problema delle modifiche accessorie o essenziali. La ‘’battle of the form’’
Esecuzione ‘’per facta concludentia’’
1335: La presunzione di conoscenza: proposta etc. si ‘’considerano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se…
1337: la responsabilità pre contrattuale:nuove frontiere.
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CONTRATTI: L’ACCORDO
Accordo (segue)
1337: Nelle trattative: le parti devono comportarsi secondo buona fede.
Responsabilità.
1339: Inserzione automatica di clausole: attenzione, opera solo se e quando le clausole ‘’nuove’’ sono previste da norme imperative. Esempio classico: la normativa sull’equo canone
v. Anche 1374: il contratto obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivino secondo legge, equità, usi.
1341-1342: clausole vessatorie.
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CONTRATTI: LA CAUSA
Causa
1343: è illecita se contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
1344: oppure quando il contratto (anche in collegamento) è il mezzo per eludere l’applicazione
di norme imperative.
Importante, ma non utilizzabile come contrasto alla frode ai creditori (per giur. e dottrina dominanti)
1345: Motivo illecito comune
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CONTRATTI: LA CAUSA (2)
Causa: Tradizionalmente definita come ‘’funzione economico giuridica del negozio’’. Definizione entrata in crisi da alcuni anni:
Oggi si preferisce parlare di CAUSA CONCRETA.
Cass. 10490/2006 ha definito "causa del contratto", qualificandola "concreta" in contrapposizione alla nozione tradizionale, lo SCOPO PRATICO del negozio, LA SINTESI, CIOÈ, DEGLI INTERESSI CHE LO STESSO È CONCRETAMENTE DIRETTO A REALIZZARE (C.D. CAUSA CONCRETA), QUALE FUNZIONE INDIVIDUALE DELLA SINGOLA E SPECIFICA NEGOZIAZIONE, AL DI LA DEL MODELLO ASTRATTO UTILIZZATO.
ESEMPIO
COROLLARIO: venir meno, in sostanza dell’art. 1345 cc.: uno scopo comune, che diviene l’unica causa/ragione del contratto viene obiettivizzato nel contratto, perdendo la natura di ‘’motivo’’ (come mero interesse che ‘’spinge’’ alla conclusione del negozio). Di regola il motivo diventa rilevante se esteriorizzato, ad es. in una condizione del contratto.
DIBATTITO APERTO.
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CONTRATTI: LA CAUSA (SENTENZA)
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-03-2010,
Non più negozio astratto o a causa astratta o generica, ma individuazione della causa
in base alla diversa impostazione della causa concreta.
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CONTRATTI: L’ART. 1322
L’art. 1322 c.c.
La meritevolezza e la causa
concreta
Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
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CONTRATTI: OGGETTO
Oggetto:
1346: deve essere possibile (dall’origine, se no 1256-1463), lecito, determinato
o determinabile.
Sembra semplice, ma ancora non si sa esattamente che cosa si debba intendere per ‘’oggetto’’.
La prestazione in sé? O piuttosto il contenuto del regolamento tra le parti? IRTI: La ‘’rappresentazione programmatica’’; Xxxxxx: Il contenuto sostanziale
Comunque: esigenza di completezza del contratto, per definire ‘’a che cosa serve’’ in
concreto.
Esigenza che i contraenti siano in grado di apprezzare il contenuto dell’impegno e l’estensione futura.
1349: Determinazione dell’oggetto: l’intervento del terzo. Clausole e avvertenze.
Esempio del ‘’cambio camere’’; il trasferimento di cubatura.
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CONTRATTI: FORMA
Forma: 1350: elenco
Oggi, molte leggi speciali richiedono forma scritta che il codice originariamente non
prevedeva (locazione, agenzia).
Differenza tra forma a pena di nullità ‘’ad substanziam’’(società capitali; immobili; donazione) e a titolo di prova ‘’ad probationem’’ (azienda; transazione). Solo la prima è ‘’forma’’ ai sensi dell’art. 1325, perché incide sulla validità/esistenza del contratto.
Altro problema è quello della opponibilità del contratto: la trascrizione.
1351: Il preliminare è nullo se non ha la forma prescritta per il definitivo:
La forma ‘’rafforzata’’: quando l’atto pubblico è necessario: Gli atti costitutivi di società; il problema dei ‘’preliminari’’ di società.
Divieto assoluto di ‘’impegnarsi ad impegnarsi’’.
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CONTRATTI: FORMA (2)
Forma: scritta: se sufficiente la scrittura privata, non deve essere autenticata.
Basta lo scritto.
L’autentica serve per la trascrizione/iscrizione, e dunque per l’opponibilità: se ho solo lo scritto, dovrò fare accertare giudizialmente la genuinità della sottoscrizione. (azienda; ipoteca).
Pubblicità - trascrizione
FORMA Rafforzata: Atto pubblico
atti costitutivi società e coop; trasformazioni; Fusioni, scissioni; donazione (782 cc, anche se cose mobili).
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CONTRATTI: IL PRELIMINARE
Forma
L’art. 2645 bis
Il preliminare ‘’riproduttivo’’ o improprio
Il contratto ‘’normativo’’: stabilisce solo il contenuto di futuri eventuali contratti.
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CONTRATTI: IL CONTRATTO ALEATORIO
Il contratto aleatorio (dal latino alea, rischio) è quell'atto negoziale in cui l'entità e/o l'esistenza della/e prestazione/i è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale è più ampio ed assume rilevanza causale. Entrambe le parti assumono quindi un evento futuro, la cui verificazione rimane incerta, come fattore chiave del contratto sottoscritto. A tale evento, i contraenti ricollegano gli effetti contrattuali.
Nelle classificazioni giuridiche, i contratti aleatori vengono inquadrati nella più ampia categoria dei contratti a prestazioni corrispettive (cioè legate da un nesso di corrispettività o sinallagma), insieme a quelli commutativi, ai quali, secondo l'opinione tradizionale, si contrappongono. Discriminante tra questi e quelli rimane la misura della prestazione, che nei contratti commutativi non dipende dal caso.
A livello normativo, non si riscontra una precisa disposizione che identifichi i contratti aleatori.
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CONTRATTI: CONDIZIONE
Serve a ‘’gestire’’ l’alea
1353: L’efficacia del contratto può essere subordinata ad un avvenimento futuro o
incerto. Può essere:
Sospensiva Risolutiva
1354: La condizione impossibile:
Se sospensiva, rende nullo il contratto; Se risolutiva, si ha come non apposta.
1355: La condizione meramente postestativa 1358: pendenza della condizione: buona fede
1359: presunzione di avveramento.
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CONTRATTI: L’INTERPRETAZIONE
Artt. 1362 1371
1362: la comune intenzione delle parti; non limitarsi al senso letterale delle parole 1363: interpretazione complessiva: Le clausole si interpretano le une per mezzo delle
altre. Globalità dell’interpretazione; Evitare la parcellizzazione.
1366: La buona fede come criterio interpretativo
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CONTRATTI: GLI EFFETTI
1372: La forza di legge 1373: Il recesso
1374: Integrazione del contratto
1375: Esecuzione di buona fede. Il principio solidaristico. La cooperazione necessaria nell’adempimento e nell’esecuzione
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CONTRATTI: 1376-1378
1376: principio consensualistico: se il contratto ha per oggetto cose determinate la
proprietà si trasferisce per effetto del SOLO consenso (es: vendita immobile).
1378: cose determinate solo nel genere: la proprietà si trasferisce con l’individuazione, o con la consegna al vettore. 1510 c.c.
Principio molto importante, anche in materia di trasferimento d’azienda o fallimentare, quando si tratta di stabilire se un contratto è non compiutamente eseguito da entrambe le parti.
Quando non lo è?
Se almeno una delle parti l’ha eseguito, residuerà solo un debito o un credito. Effetti sul rischio.
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CONTRATTI: 1379 – 1380 - 1381
1379: I divieti di alienazione. Limiti
1380: I conflitti tra più diritti personali di godimento
1381: Promessa del fatto del terzo: possibile, ma se il terzo rifiuta Xxxxxxxxxx
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CONTRATTI: CLAUSOLA PENALE E CAPARRA
1382: La clausola penale. Perché è importante
E’ dovuta sia per inadempimento, sia per il ritardo, indipendentemente dalla prova del danno.
Predetermina il danno, salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
1383: Divieto di cumulo tra prestazione e penale (salvo che sia stata pattuita per il
solo ritardo).
1384: Riduzione della penale. Può essere ridotta dal Giudice, se la prestazione è stata eseguita in parte, ed avuto riguardo all’interesse del creditore (al momento della stipula).
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CONTRATTI: CAPARRA
1385: Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali
1386: c.c. art. 1386. Caparra penitenziale.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella che ha
ricevuta.
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CONTRATTI: IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZO
c.c. art. 1411. Contratto a favore di terzi.
Perché sia valida la stipulazione di un contratto a favore din un terzo occorre che lo stipulante vi abbia interesse.
Normalmente il terzo acquista il diritto con la stipulazione che però può essere revocata o modificata dallo stipulante fino a che il terzo non abbia dichiarato, anche nei confornti del promittente, di volerne profittare.
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CONTRATTI: LA NULLITÀ
c.c. art. 1418. Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Il contratto è nullo quando:
- manca uno dei requisiti essenziali (accordo delle parti, causa oggetto, forma)
- la causa è illecita,
- le parti si sono detemrinate a conluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe
- l’oggetto non è possibile, lecito, determinato o determinabile
- Altri casi stabiliti dalla legge
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CONTRATTI: LA NULLITÀ (2)
c.c. art. 1419. Nullità parziale.
La nullità parziale di un contratto o di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto se le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità.
Non si ha nullità dell’intero contratto se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative
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CONTRATTI: LA NULLITÀ (3)
1420: Nullità del contratto plurilaterale
Nei contratti con più di due parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una parte non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale.
1421: Legittimazione.Chiunque vi abbia interesse. Anche d’ufficio: Questioni
1422: Imprescrittibilità; ma sono salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle ripetizioni
1423: Inammissibilità della convalida: Ma adesso cfr le nuove regole in tema di nullità delle delibere assembleari: che valore ha il fatto che dopo tre anni non siano più impugnabili?
1424: La conversione del negozio nullo.
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CONTRATTI: ANNULLABILITÀ
INCAPACITÀ E VIZI DEL CONSENSO.
Incapacità
1425: Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare
È parimenti annullabile il contratto stipulato dal cd. Incapace naturale, ma l’incapacità va provata ed occorre che dal pregiudizio che può derivarne all’incapace risulti la malafede dell’altro contraente.
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CONTRATTI: L’ANNULLABILITÀ
1427: errore, violenza, dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore estorto con violenza o carpito con xxxx può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
1428: L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente
1429. Errore essenziale.
L'errore è essenziale
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.
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CONTRATTI: L’ANNULLABILITÀ
art. 1430. Errore di calcolo.
L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
art. 1431. Errore riconoscibile.
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale avrebbe potuto rilevarlo.
1432: Mantenimento del contratto rettificato: possibilità di offrire una modifica
conforme alle attese.
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CONTRATTI: L’ANNULLABILITÀ
1434: Violenza (morale)
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo
1435: caratteri della violenza:
La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
1438. Minaccia di far valere un diritto.
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
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CONTRATTI: L’ANNULLABILITÀ
1439: DOLO
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo il contratto è annullabile
se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. 1440. Dolo Incidente
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso il contratto
è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni
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CONTRATTI: L’ANNULLABILITÀ
1441: Legittimazione
1442: Prescrizione
1445. Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi. L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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CONTRATTI: LA RESCISSIONE
1447. Contratto concluso in istato di pericolo.
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
1448. Azione generale di rescissione per lesione.
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori
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SIMULAZIONE
SIMULAZIONE
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SIMULAZIONE
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SIMULAZIONE, FIDUCIA, MANDATO
Fiducia romanistica Simulazione Fiducia germanistica Negozio fiduciario
Interposizione reale e interposizione formale Mero prestanome
Mandato nell’interesse del mandatario o del terzo 1723 c.c.
Non si estigue in caso di revoca, salvo che… Xxxxxxxx nell’interesse del terzo 1773 c.c.
Il c.d ‘’mandato/deposito fiduciario’’
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CONTRATTI: LA RISOLUZIONE
PER INADEMPIMENTO: 1453- 1452
PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA: 1463-1466
PER ECCESSIVA ONEROSITÀ: 1467 - 1469
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PER INADEMPIMENTO
CONTRATTI: LA RISOLUZIONE
1453: Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
1454. Diffida ad adempiere.
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
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PER INADEMPIMENTO
CONTRATTI: LA RISOLUZIONE
1455. Importanza dell'inadempimento.
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
1456. Clausola risolutiva espressa.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
1457. Termine essenziale per una delle parti.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
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CONTRATTI: RISOLUZIONE
1458. Effetti della risoluzione.
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
1459. Risoluzione nel contratto plurilaterale.
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
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CONTRATI: LA RISOLUZIONE
1460. Eccezione d'inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
1461. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti.
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
1462. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Solve et repete
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
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SOPRAVVENUTA
CONTRATTI:RISOLUZIONE IMPOSSIBILITÀ
1463: Impossibilità totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
1465: Contratto con effetti traslativi o costitutivi.
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o
costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il
trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è
sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. 67
ONEROSITÀ
CONTRATTI : RISOLUZIONE PER ECCESSIVA
1467:
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Non si applica alle vendita con efficacia reale.
Non la può chiedere chi abbia già adempiuto.
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VENDITA
1470: Nozione.
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Vendita a efficacia reale: l’effetto traslativo è immediato, per effetto del consenso Vendita a efficacia obbligatoria: l’effetto traslativo è differito: ad esempio,
individuazione, specificazione, evento dedotto in condizione etc
Ovviamente il preliminare NON ha effetti traslativi, e non va confuso con la vendita ‘’obbligatoria’’.
Problema della difformità tra preliminare e definitivo.
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VENDITA
1472: Vendita di cosa futura. L’acquisto si verifica non appena la cosa viene ad
esistenza.
Se non viene ad esistenza, il contratto è nullo, a meno che… 1473: determinazione del prezzo da parte di un terzo
1474: Mancata determinazione del prezzo: La norma, e le regole integrative che contiene, si applicano SOLO nel caso in cui si tratti di ‘’cose che il venditore vende
abitualmente’’ diversamente, mancanza dell’oggetto. L’eccezione del 3º comma: il
riferimento escplicito al ‘’giusto prezzo’’.
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VENDITA
Gli obblighi del venditore
1476:
consegnare la cosa;
Far acquistare la proprietà o il diritto, se l’acquisto non è immediato;
Garantire per l’evizione e per i vizi
1477: lo stato della cosa (quello al momento della vendita); la consegna dei documenti relativi alla proprietà e all’uso.
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VENDITA
1481-1489:
Pericolo di rivendica, garanzie reali, evizione, oneri non apparenti (v. ora 2645
quater per vincoli amministrativi):
1482: Se l’esistenza di garanzie reali NON era nota: allora è possibile chiedere
risoluzione. Se era nota, il Venditore risponde solo per l’evizione: si pensi al caso, normale, del preliminare nel quale è indicata l’ipoteca relativa al mutuo fondiario.
v. 2645 bis: Se trascritto il preliminare, la trascrizione del definitivo prevale su trasscrizioni ed iscrizioni medio empore eseguite contro il Promittente (Ma, ex 2825 bis, prevale l’ipoteca ‘’costruttori’’. V. anche 72 lf.)
1483: evizione totale.
Per esempio, viene iscritta ipoteca giudiziale (e poi fatta l’esecuzione) dopo l’atto di vendita ma prima della trascrizione.
Rimedio: Risarcimento del danno.
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VENDITA: VIZI
I Vizi e la garanzie. La Mancanza di qualità
1490-1497: Contenuto, Termini di decadenza e prescrizione; tipi di garanzia;
xxxxx pro alio (cosa radicalmente diversa).
1490: la cosa deve essere ‘’immune da vizi’’ cha la rendano inidonee all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. De minimis non curat praetor 1491: La garanzia non è dovuta se al momento del contratto i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili (questo solo se il Compreatore esamina la cosa al momento del contratto)
1492: effetti (contenuto) della garanzia
1493: effetti della risoluzione del contratto: Il compratore DEVE restituire la cosa (Anche senza ordine del Giudice).
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VENDITA: GARANZIA
1494: Risarcimento del danno
1495: Termini e condizioni per l’azione: decadenza (per la
denuncia dei vizi). Prescrizione dell’azione: solo un anno.
1497: mancanza di qualità: solo risoluzione. Obblighi del compratore:
1498: Pagare il prezzo e gli intressi compensativi.
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VENDITA: DI COSE MOBILI
1510 – 1519:
1510: Il venditore si libera rimettendo la cosa al vettore 1511: denuncia dei vizi: 8 giorni dal ricevimento.
1512: Garanzia di buon funzionamento
1513 – 1516: accertamento dei difetti e compra o vendita ‘’in danno’’.
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VENDITA: CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ
Artt. 1523- 1526:
Il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell’ultima rata,
ma assume i rischi dal momento della consegna.
1524: Per l’opponibilità ai creditori del compratore serve atto scritto
avente data certa; per l’opponibilità ai terzi acquirenti serve l’iscrizione in appositi registri (ad es. per la macchine utensili).
1525 – 1526: Inadempimento del compratore e risoluzione del contratto. La ritenzione delle rate riscosse.
Leasing e ultimo comma art. 1526.
Art. 73 lf per effetti in caso di fallimento.
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LA SOMMINISTRAZIONE
Artt. 1559 – 1570:
Contenuto: prestazioni continuativa o periodica di cosa da una parte all’altra. 1566: patto di preferenza per successivi contratti.
1567-1568: patto di esclusiva a favore del somministrante o del ‘’somministrato’’
1569: Può essere convenuta a tempo indeterminato. In tal caso, recesso solo con congruo preavviso.
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APPALTO
1655: Nozione
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
1656: Divieto di sub appalto: derogabile.
1657: Determinazione del corrispettivo: Deroga al 1346.
A misura, a corpo. Determinazione secondo tariffe o usi. Se non possibile: Giudice. 1659-1461: Variazioni (alle modalità dell’opera) concordate, necessarie (al progetto), ordinate dal committente (al progetto).
Il problema dei maggiori compensi.
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APPALTO
L’art. 1662: La verifica nel corso di esecuzione: il congruo termine per gli adeguamenti. La risoluzione.
1665: La verifica dell’opera. Non dovrebbe essere affidata al DL. 1667-1669: Vizi e garanzie.
La condanna dell’appaltatore all’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo.
La risoluzione.
1671: Recesso unilaterale da parte del Commmittente
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APPALTO
E la responsabilità solidale: L’art. 1676 c.c.;
L’art. 29 D. Lgs 276/2003;
L’art. 35 DL 223/2006.
Appalto e ipotesi aberranti: L’art. 26 D.lgs 81/2008
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MANDATO
Artt. 1703- 1730.
1703. Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
1704. Mandato con rappresentanza
1705. Mandato senza rappresentanza
1706. Acquisti del mandatario.
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
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AGENZIA
Artt. 1742: Il promuovimento, in modo stabile, della conclusione di contratti in una zona determinata.
Prova del contratto: Per iscritto
1744: Riscossioni. L’agente non ha il potere di fare incassi. 1748: Provvigioni indirette e successive.
1749: Diritto all’esame delle scritture contabili
1750: Durata e recesso
1751: Indennità di fine rapporto: Conflitto tra AEC e norma legale 1751 bis: Patto di non concorrenza successivo alla cessazione.
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FIDEIUSSIONE
Artt. 1936 – 1957
1936: Il fideiussore garantisce , obbligandosi personalmente verso il creditore, un debito altrui. E’ valida anche se data contro la volontà del debitore.
Accessorietà. La garanzia autonoma.
1938: Fideissione ‘’omnibus’’: condizioni di validità. La previsione del massimale per le obbligazioni future.
1939: La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. 1944-1947: I rapporti tra fideiussore e creditore.
1949-1954: I rapporti tra fideiussore e debitore. Xxxxxxx, regresso e condizioni.
1955 – 1957: Estinzione della fideiussione.
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