REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE
N° ……. di Repertorio
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO
Contratto di appalto stipulato all’esito dell’espletamento di gara comunitaria a procedura aperta tra:
- ………….
-
- ed il MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO (P.IVA / C.F. 97618930586).
L’anno ….., il giorno …….. del mese di in Roma, nella sede del Ministero della
salute ubicata in 00000 Xxxx, viale Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 5, innanzi a me, Dott ,
Ufficiale Rogante del Ministero stesso, nominato con ………., registrato al n……………
del R.V.S. tenuto dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi e si sono costituiti i seguenti signori, della cui identità personale sono certo:
▪ Dott…………. in rappresentanza del Ministero della salute (di seguito anche indicato come “Amministrazione”), munito dei poteri di firma giusta delega in allegato, conferitagli con Decreto Dirigenziale ;
▪ …………….
PREMESSO CHE
- l’Amministrazione, mediante apposito Bando pubblicato sulla G.U.U.E. del
…….. n. ………, ha indetto una procedura aperta di gara per l’affidamento del
servizio di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, all’esito della quale è risultato aggiudicatario l’R.T.I. di cui in epigrafe;
- l’Amministrazione, in persona del Dirigente all’uopo delegato alla sottoscrizione, dichiara che l’aggiudicatario: a) ha prestato, sotto forma di polizza fideiussoria la cauzione definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale; b) ha prodotto la polizza assicurativa di cui all’Articolo 17 per la copertura dei rischi connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come richiesto nel disciplinare di gara; c) ha prodotto la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, nonché la documentazione attestante la regolarità fiscale di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), D.lgs. 163/2006; Inoltre dichiara di aver acquisito la certificazione della Prefettura di cui all’art. 4, D.lgs 8/8/1994 n. 490, concernente i procedimenti e/o provvedimenti di cui alla L. 575/1965;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai documenti richiamati, nonché dal disciplinare tecnico e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- in data 20 settembre 2012 è venuto a scadenza il contratto per la prosecuzione della Progettazione, lo Sviluppo e la Manutenzione del NSIS, stipulato in data 3 settembre 2007;
- [inserire eventuali riferimenti a proroghe del contratto in essere…]
- Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono di stipulare le seguenti clausole contrattuali.
Articolo 1 Premesse, norme regolatrici e allegati
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per quanto non indicato nel presente contratto le parti rinviano integralmente ai seguenti documenti di cui agli atti della procedura di gara, nonché al disciplinare di gara ed al disciplinare tecnico:
I. Dichiarazione dell’appaltatore;
II. Disciplinare Tecnico;
III. Scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV;
IV. Scheda Servizio Manutenzione del Software (MAC);
V. Scheda Servizio Formazione;
VI. Scheda Servizio Supporto Tecnico-Specialistico;
VII. Scheda Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
VIII. Scheda Servizio Service Desk;
IX. Scheda Servizio Gestione Operativa ed Hosting;
X. Scheda Servizio Program Management;
XI. Scheda Servizio Posta Elettronica;
XII. Scheda Servizio Gestione Ambiente Distribuito;
XIII. Scheda Progetto Trasferimento;
XIV. Profili Professionali;
XV. Appendice 1 (Obiettivi di Sviluppo SI);
XVI. Appendice 2 (Sistema di Monitoraggio e Controllo);
XVII. Appendice 3 (Processo Gestione Configurazione);
XVIII. Appendice 4 (Obiettivi e contesto di riferimento);
XIX. Appendice 5 (Sistema di Reporting);
XX. Appendice 6 (Caratteristiche statiche e dinamiche del SIS-N);
XXI. Specifiche di Sicurezza per il Fornitore
XXII. Chiarimenti inviati in corso di gara;
2. Costituisce allegato al presente contratto la tabella riepilogativa dei costi finanziari del contratto, suddivisi per esercizi finanziari e per capitoli di spesa di riferimento.
3. Le parti rinviano altresì, per quanto non ricompreso nel presente atto, a tutte le appendici dei documenti di cui al precedente comma, l’Offerta Economica del Fornitore, l’Offerta Tecnica del Fornitore, i Piani di Qualità e i Piani di Lavoro prodotti in corso d’opera.
4. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:
a) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalla delibera AIPA n. 49 del 9 novembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, Supplemento Ordinario.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero della Salute prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate formalmente dal Ministero della Salute.
6. Ove non diversamente specificato, tutte le durate temporali riportate nel presente contratto sono da intendersi come durate (espresse in giorni, mesi, anni) solari.
Articolo 2 Oggetto
1. Il Ministero della Salute affida al Fornitore, che accetta, le prestazioni indicate nel presente Contratto e nei documenti di cui all’Articolo1. In particolare il Ministero della Salute affida al Fornitore l’erogazione delle seguenti prestazioni:
▪ Servizio di Sviluppo Software Applicativo e MEV;
▪ Servizio di Manutenzione Software;
▪ Servizio di Formazione;
▪ Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico;
▪ Servizio di Acquisizione Beni e Servizi;
▪ Servizio di Program Management;
▪ Servizio di Service Desk;
▪ Servizio di Gestione Operativa ed Hosting;
▪ Servizio di Posta Elettronica;
▪ Servizio di Gestione Ambiente Distribuito;
Altre Prestazioni
▪ Trasferimento di competenze di fine contratto di cui all’Articolo 12;
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nei documenti richiamati dello stesso.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nei documenti elencati di cui all’Articolo 1
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito negli allegati di cui all’Articolo 1.
5. Le “Altre prestazioni” di cui al comma 1 potranno essere attivate dall’Amministrazione esclusivamente mediante comunicazione formale secondo quanto indicato ai successivi Articolo 11 e Articolo 12. Qualsiasi ritardo nell’erogazione delle prestazioni in questione sarà imputabile al Fornitore in termini di penali e di risarcimento dei danni diretti o indiretti indotti dal ritardo, secondo quanto previsto all’art. 31 e da ciascuna Scheda Servizio pertinente
6. E’ facoltà dell’Amministrazione avviare le attività di trasferimento di cui al successivo Articolo 12 almeno sei mesi prima del termine del presente contratto ovvero entro tre mesi dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione del contratto.7. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Ministero della Salute non garantisce l’attivazione di tutte le prestazioni di cui al comma 1.
In ogni caso, al Fornitore verrà garantito il corrispettivo derivante dall’acquisto dei servizi di cui sopra per un importo pari al 20% (venti per cento) di quello complessivamente dedotto nel presente Contratto, fatti salvi i casi di cui ai successivi articoli 39 e 40.
8. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nei documenti di cui all’Articolo 1.
9. Il Fornitore si impegna, altresì, ad erogare senza soluzione di continuità il servizio di manutenzione correttiva in garanzia dei prodotti software collaudati nell’anno precedente per i dodici mesi successivi alla scadenza del contratto come descritto nell’Articolo 26 e, ove richiesto dal Ministero della Salute, provvedere al trasferimento del know-how al personale del Ministero della Salute o a terzi dal medesimo designati
secondo quanto disciplinato al successivo Articolo 12.
10. Tutti gli oneri accessori, diretti e indiretti, del Fornitore connessi all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi inclusi nelle prestazioni stesse e per queste l’Amministrazione non corrisponderà al Fornitore nessun importo aggiuntivo rispetto a quanto previsto al successivo Articolo 32. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la predisposizione e gli oneri di gestione delle linee di comunicazione tra le sedi del Fornitore e quelle del Ministero della Salute e di tutti gli altri fornitori del Ministero e/o del Fornitore coinvolti nella gestione e sviluppo del Sistema Informativo del Ministero (ivi inclusi quelli dei collegamenti relativi al Sistema di Test e Collaudo e al Sistema di Reporting), l’integrazione tra servizi e controllo qualità, la garanzia per 12 (dodici) mesi per i prodotti realizzati, le spese generali (PC, comunicazioni, logistica, etc.), le spese per il personale relative a diarie, vitto, alloggio, trasporto e noleggio auto, assicurazioni, trasferte ed ore viaggio indipendentemente dalle quantità.
11. L’oggetto delle acquisizioni relative alla prestazione “Acquisizione Beni e Servizi” sono relative alle licenze ed ai prodotti software necessari all’implementazione dei sistemi e delle funzioni realizzate in esecuzione del presente contratto nonché all’acquisizione di beni e servizi strettamente collegati con la realizzazione dei progetti oggetto del presente contratto (es. smart card). Tali acquisizioni saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in tema di acquisti della Pubblica Amministrazione.
Articolo 3 Luogo di esecuzione
1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede del Fornitore e presso le sedi centrali e periferiche del Ministero della Salute e di tutti gli
utenti dei servizi, nonché presso le sedi e i siti dei fornitori dei contratti collegati al presente contratto.
2. Le prestazioni dei servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso le sedi del Fornitore il quale, a tal fine, dovrà allestire e sostenere autonomamente tutti gli oneri connessi a tutti gli ambienti (locali) e le infrastrutture (hardware, software, reti, attrezzature informatiche individuali, ecc.) necessarie, nonché provvedere autonomamente alla soddisfazione di tutti gli oneri diretti e indiretti connessi all’erogazione delle prestazioni stesse; il Fornitore prende atto ed accetta, comunque, che il Ministero della Salute potrà chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo.
3. Il Ministero della Salute metterà a disposizione del Fornitore i locali necessari allo svolgimento delle attività previste presso le sedi del Ministero della Salute da parte di personale del Fornitore stesso secondo quanto previsto nelle Schede Servizio di cui all’Articolo 1.
4. Il centro di elaborazione dati, le banche dati e l’infrastruttura necessaria all’erogazione dei servizi richiesti devono essere impiantati all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tuttavia, a tutela della sensibilità dei dati trattati, visto anche l’articolo 45 del codice della privacy, il fornitore, qualora decida di impiantare le banche dati e l’infrastruttura necessaria all’erogazione dei servizi richiesti al di fuori del territorio italiano, si impegna a fornire all’Amministrazione una relazione indicante in dettaglio il contesto normativo in ambito di tutela dei dati personali e sensibili del Paese ospitante l’infrastruttura, e lo stato delle misure assunte in concreto per assicurare tale tutela. L’Amministrazione potrà richiedere l’adozione, ove ritenuto, di ulteriori misure volte a
garantire che la tutela assicurata sia per lo meno equivalente a quella esistente in Italia. Il
fornitore si impegna ad adempiere a tali ulteriori misure. Il loro non adempimento è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 39, lett. g).
Articolo 4 Durata
1. Il contratto, mentre è immediatamente efficace per il fornitore, per l’Amministrazione acquista efficacia con effetto retroattivo dalla data della sua registrazione presso gli organi di controllo (“Data di efficacia del contratto”) – data che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dal Ministero della Salute al Fornitore - ed avrà una durata complessiva pari a 60 (sessanta) mesi a partire dalla Data di decorrenza del contratto.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Data di decorrenza del contratto verrà comunicata in forma scritta dal Ministero della Salute, con le modalità di cui all’Articolo 11 che segue, nel rispetto, in ogni caso, del disposto dell’art. 153, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.
3. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
Articolo 5 Aumento
1. Il Fornitore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il Ministero della Salute si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione,
2. Nei casi di cui al precedente comma, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
3. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione si riserva la facoltà, da esercitarsi nei tre anni successivi alla stipula del Contratto, di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per un periodo massimo di 36 mesi: il valore presunto stimato dei servizi analoghi è di € 30.000.000,00 (IVA esclusa).
Articolo 6 Organizzazione per la gestione del contratto
1. Il Fornitore designerà le persone, all’interno delle proprie organizzazioni, che saranno responsabili della gestione dei servizi la cui organizzazione, compiti e responsabilità sono riportate di seguito.
2. Entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi del Responsabile del Contratto, dei Responsabili di Servizio e del Responsabile Economico sulla base di quanto da questo indicato in fase di offerta. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modifica alle nomine effettuate giustificando, ai sensi del presente contratto, le modifiche in questione.
3. I Responsabili di Servizio avranno l’autorità di rappresentare il Fornitore relativamente a tutte le questioni di tipo tecnico e operativo connesse all’erogazione dei servizi previsti contrattualmente.
4. Il Responsabile del Contratto avrà l’autorità di rappresentare il Fornitore relativamente a tutte le problematiche non risolte dalla Commissione per il Contratto.
5. Il Responsabile Economico è la figura incaricata per la gestione amministrativo-contabile e la pianificazione degli aspetti economico-finanziari connessi ai servizi oggetto del presente contratto.
6. Il Fornitore garantisce che il proprio Responsabile di Servizio è dotato delle competenze e dell’esperienza necessarie alla gestione dei compiti assegnategli.
7. Il Fornitore, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga ad assegnare in esclusiva all’Amministrazione le proprie risorse, specificate nell’offerta tecnica, che sono designate quali Responsabile del Contratto, Responsabile Economico e Responsabili di Servizio.
8. Le figure di riferimento fondamentali del Fornitore, ai fini della gestione delle attività contrattuali, sono le seguenti:
▪ Responsabile del Contratto (RCF);
▪ Responsabile/i di Servizio (RSF);
▪ Responsabile Economico (REF);
▪ Responsabile Del Monitoraggio (RDM).
9. Il Responsabile della gestione del Contratto per il Fornitore (RCF) è responsabile del coordinamento di tutti i processi e delle risorse messe a disposizione dal Fornitore necessarie all’erogazione, gestione e controllo dei servizi.
10. Le responsabilità del RCF includono:
− il rispetto delle interfacce/procedure, definite all’inizio del rapporto, che regolano l’operatività quotidiana di erogazione del servizio;
− l’erogazione dei servizi definiti contrattualmente;
− la verifica del rispetto dei livelli di servizio e di tutte le obbligazioni e prescrizioni del presente contratto;
− la presa in carico di contestazioni per il non rispetto di livelli di servizio e altre non conformità / la segnalazione di superamento dei livelli di servizio e la gestione, per quanto di competenza, della richiesta formale di applicazione di quanto previsto per la gestione delle Penali;
− la consegna della documentazione e dei dati concernenti l’andamento dei servizi erogati e i risultati operativi degli stessi tramite i report definiti contrattualmente;
− la definizione e la documentazione dei piani e della documentazione definiti nei successivi Articolo 21 e Articolo 22, nonché nelle schede servizio/progetto;
− la verifica dell’andamento dei rapporti operativi con terze parti;
− l’applicazione ed il rispetto delle politiche dell’Amministrazione relativamente alle prestazioni erogate dal Fornitore.
11. I Responsabili di Servizio/Progetto del Fornitore (RSF), sono le figure incaricate della gestione per tutto ciò che attiene l’erogazione continuativa delle prestazioni.
12. Le responsabilità dei RSF includono:
− il rispetto dell’erogazione dei singoli servizi ai livelli di servizio concordati;
− la preparazione e consegna all’Amministrazione dei report contrattuali sui livelli di servizio, secondo modalità da concordare specificamente;
− la collaborazione con il RCF per la definizione dei piani a breve/medio termine;
− il coordinamento e la gestione dei rapporti operativi con Terze Parti finalizzati alla corretta erogazione dei servizi;
− definizione congiunta con il RCF della programmazione tecnologica e di gestione della coerenza delle prestazioni con le politiche dell’Amministrazione.
13. Il Responsabile Economico del Fornitore (REF) è la figura incaricata per quanto concerne la gestione amministrativo-contabile e la pianificazione degli aspetti economico-finanziari connessi alle prestazioni del presente contratto.
14. Le responsabilità del REF includono:
− la predisposizione e l’invio delle fatture relative ai canoni di servizio e agli eventuali addebiti/accrediti di adeguamento;
− la predisposizione delle fatture relative ai servizi progettuali, alla consulenza, alla formazione o altro specifico, inclusive di eventuali riduzioni dovute a Penali;
− la consegna delle fatture entro tre giorni lavorativi dalla data di emissione delle fatture a mano o tramite fax con conferma di ricevimento; eventuali giorni di ritardo nella consegna non saranno computati come giorni di ritardato pagamento;
− il controllo del corretto pagamento delle fatture da parte dell’Amministrazione;
− il supporto al RCF nel controllo dei risultati economici.
15. Il Responsabile Del Monitoraggio (RDM), è la figura che ha il compito di interfacciare il personale dell’Amministrazione, o di esperti esterni appositamente designati, per la conduzione delle attività di monitoraggio di cui all’Art.27.
16. Le responsabilità del RDM includono:
− la partecipazione alle attività di presidio con le modalità indicate nella scheda di Program Management;
− la collaborazione con la struttura dell’Amministrazione incaricata del monitoraggio per la gestione dei problemi evidenziati nel corso delle attività, coordinando la predisposizione di tutta la documentazione richiesta;
− la fornitura all’Amministrazione dei dati elementari necessari per il controllo dei dati di rendicontazione dei servizi;
− la partecipazione alle visite ispettive condotte nell’ambito del monitoraggio.
17. Gestione dell’organizzazione in caso di RTI. In caso di RTI valgono le seguenti prescrizioni:
− il RCF dovrà essere nominato dalla Società mandataria e dovrà svolgere un ruolo di coordinamento delle attività del RTI, rappresentando, in ogni caso, l’intero RTI nei confronti dell’Amministrazione.
− Al fine di formalizzare i rapporti tra le società del RTI e di definire gli specifici ruoli e responsabilità nello svolgimento delle attività contrattuali il RTI dovrà predisporre uno specifico “Protocollo di Intesa”, impegnativo per le società del RTI, nel quale saranno disciplinate le modalità di gestione delle attività all’interno del RTI e con l’Amministrazione, nel rispetto delle specifiche del presente contratto. Nel Protocollo di Intesa dovranno essere considerati:
− l’organizzazione, i ruoli e le responsabilità delle singole società, in modo coerente con quanto indicato nell’offerta tecnica presentata;
− la gestione delle risorse;
− la ripartizione dei corrispettivi e le regole di gestione della fatturazione e delle eventuali penali tra le società del RTI;
− la gestione dei problemi e dei contenziosi;
− la gestione delle eventuali modifiche degli accordi.
Il Protocollo di Intesa e le sue eventuali varianti dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione.
− Al fine di gestire le attività del RTI dovrà essere costituito un apposito organo formato dai rappresentanti delle società componenti e dal RCF denominato “Comitato di Gestione del RTI” (CG_RTI). Il CG_RTI può essere convocato nell’ambito delle attività della Commissione dei il Contratto, descritta nel seguito.
18. Gestione del Program Management. Per la gestione delle attività del servizio di Program Management valgono le seguenti prescrizioni:
− dovrà essere costituito uno specifico Comitato di controllo composto dal referente del servizio (RPM) e dai referenti per il servizio di ciascuna delle società del RTI eventualmente coinvolte nel servizio stesso;
− Le funzioni dei RPM comprendono:
− coordinamento delle attività del contratto;
− coordinamento delle risorse del Fornitore al fine di raggiungere i risultati attesi secondo le priorità temporali prestabilite;
− comprende attese ed obiettivi della DGSI, collaborando nella definizione degli scenari e delle priorità;
− riferisce direttamente alla DGSI in materia di PM;
− definisce le direttive generali per il team del progetto;
− è aggiornato sulla situazione e l’avanzamento dei progetti in essere e sulle strategie pianificate.
− Team di PM. dovrà essere costituito uno specifico team con risorse di adeguata competenza ed esperienza al fine di gestire le principali funzione del servizio, che consistono in:
− interfaccia qualificata per la gestione della relazione con il Ministero;
− coordinamento e integrazione dei servizi e delle attività svolte dal Fornitore;
− front-end unico a supporto del Ministero e per eventuali terze parti per la pianificazione delle attività del contratto;
− controllo della qualità delle attività;
− risoluzione di eventuali problemi o reclami circa le prestazioni erogate.
19. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti costituiranno una Commissione per il contratto. Si tratta di un organo composto da sei rappresentanti dell’Amministrazione, da altrettanti rappresentanti dell’Appaltatore (RCF, REF, e quattro RSA) e da un Presidente particolarmente qualificato, con diritto di voto, nominato dall’Amministrazione fra il proprio personale. L’Amministrazione può invitare a partecipare ai lavori anche rappresentanti delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nonché altri partecipanti che ritenga utili allo svolgimento del confronto tra le Parti: tali soggetti non hanno diritto di voto.
20. Ciascuna parte, nominati i propri rappresentanti in piena autonomia, ne rende noti i nominativi all’altra parte inviando apposita comunicazione scritta. Ferme restando le obbligazioni in merito all’assegnazione esclusiva all’Amministrazione delle risorse del Fornitore di cui al presente articolo e al successivo Articolo 23, è facoltà
dell’Amministrazione sostituire i propri referenti in qualunque momento ed in piena libertà; di ciò sarà data al Fornitore comunicazione scritta con congruo preavviso.
21. La Commissione per il contratto è incaricata di:
− effettuare l’analisi delle anomalie emerse nel corso del periodo di vigenza del contratto e definire le opportune azioni correttive; in tale sede le parti potranno analizzare e valutare le criticità, il rischio residuo, le insufficienze o i sottodimensionamenti delle risorse, ovvero le aree di miglioramento (anche tecnologico) ed i fattori di diseconomicità dei processi operativi;
− definire specifici accordi inerenti alle ipotesi di evoluzione della tecnologia, delle modifiche al Piano della Qualità, nonché di riduzione dei termini economici;
− favorire la ricerca di soluzioni negoziate nei casi in cui emergano contrapposizioni fra le parti.
22. La Commissione per il contratto si riunisce con cadenza bimestrale e comunque quando richiesto da una delle parti, che deve inoltrare alla controparte – almeno 72 (settantadue) ore prima della data di convocazione – formale avviso contente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
23. Tutte le attività e le determinazioni della Commissione per il contratto devono essere tempestivamente verbalizzate in documenti sottoscritti dai componenti. Tali documenti vengono altresì memorizzati, a cura dell’Appaltatore, in un sistema informatizzato di gestione dei documenti e sono resi accessibili solo a tutte le persone che saranno indicate dall’Amministrazione.
Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei relativi allegati di cui all’Articolo 1. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Ministero della Salute.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero della Salute da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero della Salute, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero della Salute di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. Anche ai sensi dell’art. 317, D.P.R. n. 207/2010, il Ministero della Salute si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche,
fornendo tutte le risorse, umane, strumentali e informative utili allo svolgimento di dette verifiche: in particolare il Fornitore si impegna a soddisfare qualsiasi richiesta informativa del Ministero della Salute o di Terzi da essa designati in merito alle attività svolte dal Fornitore (ivi inclusi i nominativi e le giornate erogate) ovvero ai sistemi e beni gestiti indipendentemente dalla proprietà degli stessi entro 15 giorni solari dalla richiesta dell’Amministrazione. Fermo restando il vincolo temporale dei 15 giorni solari, nella soddisfazione delle richieste del Ministero della Salute il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione anche per quanto attiene i formati delle risposte (es. documenti cartacei, documenti elettronici, ecc.) creando o aggiornando, ove necessario, documenti, basi dati, registri, ed ogni altro supporto informativo richiesto per garantire la completezza e l’aggiornamento delle informazioni richieste. Il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualunque titolo, nei confronti del Ministero della Salute per lo svolgimento di tale collaborazione.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero della Salute, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo Articolo 39.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Ministero della Salute ogni modifica nei propri assetti proprietari. Tale comunicazione dovrà pervenire al Ministero della Salute entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Ministero della Salute il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 8 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente Articolo 3; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Ministero della Salute continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Ministero della Salute e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero della Salute e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. Il Fornitore, inoltre rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero della Salute e/o da terzi.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero della Salute potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da esso incaricati.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero della Salute. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero della Salute gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
Articolo 9 Risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente articolo 8, il Ministero della Salute, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Articolo 39.
Articolo 10 Definizioni e acronimi
1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto si applicano le seguenti definizioni e acronimi:
▪ Amministrazione, Ministero della Salute: Ministero della Salute;
▪ Data di decorrenza del contratto: data di inizio della attività contrattuali da parte del Fornitore (vedi Articolo 4);
▪ Data di efficacia del contratto: data della ricezione, da parte del fornitore, della comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte della Corte dei Conti;
▪ DGSIST: Direzione Generale del Sistema Informativo e statistico sanitario del Ministero della Salute;
▪ FTE (Full Time Equivalent): unità di misura dell’impegno di personale richiesto rapportato all’anno, ai fini del presente contratto un (1) FTE ovvero il numero massimo di giorni erogabili annualmente da una persona si assume pari a 220 gg/persona;
▪ FP (Function Point): unità di misura della dimensione funzionale di obiettivi di sviluppo software e di manutenzione evolutiva, ottenuta mediante l’individuazione e l’opportuna classificazione di 5 “elementi fondamentali”: External Input (EI), External Output (EO), External Inquiry (EQ), Internal Logical File (ILF), External Interface File (EIF). Per il conteggio dei Function Point, si farà riferimento nell’ambito del presente contratto agli Unadjusted Function Point, ove non diversamente specificato, determinati in base alle Counting Practices IFPUG 4.2.;
▪ Impresa o Fornitore: R.T.I. come in epigrafe;
▪ LOC: Linea fisica di testo del programma, che non sia un commento od una linea vuota, indipendentemente dal numero di istruzioni contenute nella linea; In caso di utilizzo di precompilatori o generatori di codice saranno conteggiate le linee dei file forniti come input a tali strumenti;
▪ SI: Sistema Informativo;
▪ Subentro: attività volte allo svolgimento delle prestazioni necessarie all’avvio del contratto secondo quanto specificato agli Articoli 2 e 11;
▪ Trasferimento: attività di passaggio della conoscenza al nuovo fornitore dei servizi di sviluppo in outsourcing del SI del Ministero della Salute da svolgersi entro il termine del presente contratto in conformità a quanto disciplinato all’Articolo 12.
Articolo 11 Subentro, Avviamento e Periodo Transitorio
11.1. Attività di subentro
11.1.1. Contestualmente alla Data di efficacia del contratto, l’Amministrazione comunica al Fornitore la Data di Inizio della Fase di Subentro e la Data di decorrenza del contratto, che coincide con la data di inizio della Fase di Subentro. La durata di tale fase sarà determinata in base alle previsioni contenute nel Piano di Integrato di Trasferimento (PIT) di cui al successivo comma 11.1.4.
11.1.2. L’Amministrazione, in funzione delle milestone previste nel PIT, metterà a disposizione del Fornitore:
o le infrastrutture tecnologiche precisate negli allegati tecnici;
o il software di proprietà dell’Amministrazione indicato negli allegati tecnici ;
o il software in licenza all’Amministrazione definito negli allegati tecnici;
o i dati;
o la documentazione per la gestione dei sistemi.
11.1.3. Le suddette componenti del sistema verranno presentate al Fornitore dal fornitore responsabile della gestione dei servizi informatici dell’Amministrazione al momento della stipula del presente Contratto (Fornitore Uscente FU) e verificate in contraddittorio tra le parti durante la Fase di Subentro. Il Fornitore ne acquisirà la completa responsabilità al completamento del periodo di subentro, ovvero, in dipendenza degli specifici servizi, al positivo collaudo delle parti del sistema trasferite, come previsto dal PIT, così come indicato nella sezione 3.5 del Disciplinare Tecnico.
11.1.4. La Fase di Subentro si svolgerà in conformità al Piano Integrato di Trasferimento (PIT), che sarà predisposto sulla base del Piano di Trasferimento del Fornitore Uscente e del Piano di Subentro del Fornitore, presentato in fase di gara. Il PIT sarà predisposto e concordato tra le parti (Amministrazione, Fornitore e FU) nella fase inziale
del Subentro (fase di start-up), come indicato nella sezione 3.5 del Disciplinare Tecnico.
11.1.5. Per tutta la durata della Fase di Subentro, il Fornitore metterà a disposizione proprio personale qualificato, che affiancherà quello del Fornitore Uscente. Per la Fase di Subentro il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo ulteriore oltre a quelli già previsti per l’erogazione dei servizi contrattuali che saranno presi in carico nel periodo di subentro.
11.1.6. Il Fornitore, almeno cinque giorni prima della Data di Avvio della Fase di Subentro, comunicherà all’Amministrazione – con nota sottoscritta dal Responsabile del Contratto
- il nome del proprio Responsabile della Fase di Subentro. In caso di RTI, tale soggetto dovrà appartenere all’impresa mandataria e, nell’atto di nomina, dovrà essere investito di adeguati poteri al fine di:
a) esercitare tutti i diritti, derivanti in favore delle imprese appartenenti al medesimo RTI;
b) porre in essere qualsiasi atto, assumere qualsiasi impegno od onere, sottoscrivere qualsiasi documento o dichiarazione, anche accessorio o comunque collegato alle finalità della Fase di Subentro, e comunque strumentale alla migliore esecuzione dell’incarico in nome e per conto dell’intero RTI, con contestuale presa d’atto e ratifica da parte delle imprese raggruppate.
11.1.7. Il Fornitore si impegna a prestare la massima collaborazione, nei confronti dell’Amministrazione, del Fornitore Uscente e dei soggetti da questi eventualmente designati, ai fini dell’esecuzione del Piano di Subentro. In particolare, il Fornitore si impegna a prestare garanzia scritta che:
- tratterà come strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al Fornitore Uscente di cui verrà a conoscenza;
- utilizzerà dette informazioni unicamente per gli scopi per cui è autorizzato dall’Amministrazione ai fini del trasferimento e dell’esecuzione del contratto.
In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi che precedono, sono applicabili le penali previste dall’art. 31 che segue.
Una volta esaurita la Fase di Subentro e, comunque, successivamente alla presa in carico del generico sevizio (o parte di esso) secondo quanto previsto dal Piano Integrato di Trasferimento, il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore dovuto ad una non corretta esecuzione del Subentro. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti malfunzionamenti.
11.2. Attività di avviamento
11.2.1. L’obiettivo del Periodo di Avviamento è quello di concedere al Fornitore un periodo di tempo per la messa a punto dei servizi in conformità a quanti da questo indicato nell’offerta e ai requisiti espressi nelle Schede Servizio. In tale ottica, il Fornitore, almeno 30 giorni prima del completamento della Fase di Subentro, è tenuto a presentare all’Amministrazione, che si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune, un Piano di Avviamento che abbia le finalità, la durata ed i contenuti di seguito indicati.
11.2.2. Le attività di avviamento sono l’insieme di tutte le attività necessarie per passare dalla situazione iniziale dei Servizi, alla situazione a regime relativamente agli aspetti di tipo tecnico, organizzativo, risorse umane, etc.
11.2.3. Il Periodo di Avviamento inizia al completamento del periodo di subentro e ha una durata pari a 3 (tre) mesi.
11.2.4. Le principali obbligazioni del Fornitore relative al Periodo di Avviamento sono le seguenti:
1. completamento della messa a regime delle prestazioni del Fornitore garantendo in ogni caso la continuità dei Servizi erogati agli utenti finali;
2. messa a punto della struttura organizzativa, dei processi, degli strumenti e dei meccanismi procedurali per la gestione della relazione contrattuale con i referenti indicati dall’Amministrazione;
3. produzione dei Piani di Qualità e dell’ulteriore documentazione di cui al successivo Art. 22 “Piani di Qualità”
4. verifica, integrazione, il completamento e la messa a punto delle modalità di misurazione e rendicontazione dei Livelli di Servizio e predisposizione delle Schede Parametro (inclusi i sistemi di reporting degli stessi).
5. Supporto all’Amministrazione per la predisposizione del Manuale Operativo.
11.2.5. I Livelli di Servizio, e le corrispondenti Penali, applicabili per le diverse prestazioni contrattuali nel Periodo di Avviamento sono quelli dettagliati all’interno delle Schede Servizio. Gli ulteriori Livelli di Servizio, e le relative penali, saranno applicabili a partire dal termine del periodo di avviamento. Sono inoltre applicabili anche nel periodo di avviamento le penali di cui all’Art. 31 “Penali” in relazione agli aspetti diversi dai livelli di servizio.
11.2.6. Al termine delle attività di subentro verrà rilevata la qualità iniziale (baseline) dei beni e della documentazione consegnata di proprietà dell’Amministrazione; allo scopo l’Amministrazione si potrà avvalere di terze parti indipendenti per le valutazioni iniziale e successive della qualità dei beni e della documentazione.
11.2.7. Il Fornitore si obbliga a non peggiorare la qualità dei beni e della documentazione che gli verrà trasferita. L’Amministrazione verificherà periodicamente il livello di qualità di tali beni e della documentazione anche mediante terze parti indipendenti. Ogni difetto riscontrato a seguito di tali verifiche periodiche dovrà essere risolto dal Fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il terzo mese successivo a quello della valutazione. A tal fine l’Amministrazione e il Fornitore concorderanno un piano per la risoluzione dei difetti riscontrati: le non conformità rilevate in relazione alla qualità dei beni e della documentazione sono da intendersi come “Rilievi” ai sensi di quanto disciplinato nel successivo Articolo 27; il mancato rispetto del piano per cause riconducibili al Fornitore comporterà l’applicazione delle Penali per il mancato rispetto del piano di risoluzione dei rilievi di cui all’Articolo 31.
11.3. Periodo Transitorio
11.3.1. Il Periodo Transitorio avrà inizio al completamento del subentro ed avrà durata pari a 12 mesi. Durante il Periodo Transitorio saranno condotte congiuntamente da Amministrazione e Fornitore attività specifiche aventi come obiettivo:
− l’implementazione ed il collaudo, entro un massimo di 60 (sessanta) giorni solari dall’avvio del periodo transitorio, del Sistema di Monitoraggio e Controllo (SMC);
− la raccolta e la storicizzazione dei dati di dettaglio sulle prestazioni del sistema e delle funzioni informatizzate;
− la definizione dettagliata delle procedure per l’applicazione dei limiti di garanzia e di pianificazione dei fabbisogni di evoluzione infrastrutturale.
La descrizione delle procedure che saranno seguite per il conseguimento dei suddetti obiettivi è contenuta nella sezione 3.5 del Disciplinare Tecnico.
Articolo 12 Trasferimento
1. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi del Fornitore nel periodo immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l’avveramento di una condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento.
2. Trasferimento. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, il Fornitore dovrà porre in essere le attività di chiusura del Contratto, anche denominate con il termine di Trasferimento, le quali indicano l’ordinata migrazione di:
- infrastrutture tecnologiche oggetto di trasferimento;
- software di proprietà dell’Amministrazione;
- software in licenza all’Amministrazione;
- dati;
- documentazione per la gestione dei sistemi;
- del Sistema Informativo dal Fornitore all’Amministrazione, ovvero al Terzo designato dall’Amministrazione per sostituire il Fornitore nella prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal Piano di Trasferimento predisposto dal Fornitore (PTF).
3. Attivazione e durata del Trasferimento. E’ facoltà dell’Amministrazione avviare le attività di trasferimento almeno sei mesi prima del termine del presente contratto ovvero entro tre mesi dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione del contratto stesso. L’Amministrazione attiverà il Trasferimento dandone formale comunicazione al Fornitore. Se il Fornitore non provvederà al Trasferimento o non eseguirà correttamente
le relative attività, non sarà a lui versato alcun compenso. In caso di corretta esecuzione degli obblighi di Trasferimento, saranno riconosciuti al Fornitore i corrispettivi di cui al successivo comma 7. Nella comunicazione di attivazione del Trasferimento sarà indicata la data di avvio delle relative attività. La durata delle attività di Trasferimento sarà indicata dall’Amministrazione e, in ogni caso, non sarà inferiore a 45 giorni solari e superiore a tre mesi di calendario continuativi dalla data di avvio del Trasferimento.
4. Piano di trasferimento (PTF) e Piano Integrato di Trasferimento. Il Fornitore si conformerà alle direttive impartite dall’Amministrazione per operare il Trasferimento. Per tali attività verrà predisposto il Piano di Trasferimento (PTF) sei mesi prima della scadenza del Contratto ovvero nei due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la cessazione anticipata. Il PTF dovrà essere realizzato secondo quanto riportato nella sezione 3.4.2 del Disciplinare Tecnico. Il processo di trasferimento sarà, in ogni caso, svolto sulla base del Piano Integrato di Trasferimento, predisposto sulla base del PTF e del Piano di Subentro del Fornitore Subentrante.
5. Responsabile del Trasferimento. Il Fornitore, affiancherà l’Amministrazione, ovvero il Terzo da quest’ultima designato, fino al completamento delle attività di Trasferimento. Il Fornitore dovrà nominare, con modalità ed obblighi identici a quelli previsti per il Responsabile del Subentro di cui al precedente Art. 11, il Responsabile del Trasferimento.
6. Garanzia. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di Trasferimento a carico del Fornitore, quest’ultimo si renderà disponibile per un periodo di due mesi a partire dal completamento del Trasferimento (periodo di garanzia) per fornire assistenza al Fornitore Subentrante in merito a interventi relativi a problemi connessi al
Trasferimento e rilevati dopo la sua conclusione. Le attività saranno svolte con le
modalità indicate nel cap. 3.3 del Disciplinare Tecnico, senza diritto da parte del Fornitore ad alcun corrispettivo.
7. Costi del Trasferimento. I costi per le attività di Trasferimento saranno determinati sulla base di quanto riportato nella Scheda Progetto di Trasferimento (sezione “Modalità di valorizzazione e pagamento”), sulla base della tariffa specifica indicata dal fornitore nella sua offerta economica. L’Amministrazione verserà i corrispettivi concordati al Fornitore in unica soluzione successivamente al termine delle attività di Trasferimento, previa la verifica della corretta esecuzione delle attività stesse. Tutte le attività a carico del Fornitore che si rendessero necessarie a causa del mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di Trasferimento, secondo quanto riportato nel cap. 3.4 del Disciplinare Tecnico e nella Scheda Progetto di Trasferimento, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
8. Penali. La mancata o insoddisfacente esecuzione delle attività di trasferimento da parte del Fornitore, autorizzerà l’Amministrazione ad applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale di valore massimo pari al 20% del corrispettivo previsto per il Trasferimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
9. Rinvio. Le attività di Trasferimento potranno essere soggette a rinvio, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, in caso di proroga della data di termine del Contratto stesso.
10. Responsabilità. Le attività di Trasferimento saranno svolte sotto il controllo e la piena responsabilità del Fornitore: pertanto il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore occorso nell’espletamento delle attività di Trasferimento. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi pretesa,
anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti
malfunzionamenti o errori. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione tutte le risorse umane e gli strumenti necessari a consentire l’acquisizione da parte dell’Amministrazione o di terzi da essa designati di tutte le informazioni circa i beni gestiti (anche quelli non di proprietà dell’Amministrazione) ed il contesto di erogazione delle prestazioni contrattuali erogate. Il Fornitore è obbligato a rispondere per scritto a qualsiasi quesito che abbia ad oggetto, o sia comunque connesso, alle attività di cui al presente Contratto e che sia stato posto dall’Amministrazione o dai Terzi da essa designati entro e non oltre 5 giorni solari dalla richiesta; tale obbligazione si ritiene estesa ai 30 giorni solari successivi al completamento delle attività da parte del Fornitore e il subentro del nuovo Fornitore.
11. Aggiornamento di documenti e delle informazioni. Il Fornitore provvederà a verificare, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto, ovvero entro due mesi dalla comunicazione di cessazione del Contratto da parte dell’Amministrazione, il corretto aggiornamento dei contenuti di tutti i documenti e degli archivi (inclusi quelli elettronici - es. data base) contenenti le informazioni circa il patrimonio software, le infrastruttura hardtware e software di base/sistema, i dati e i documenti del sistema informativo gestito. Il Fornitore si impegna altresì a mantenere costantemente e tempestivamente aggiornata tutta la documentazione ed i dati oggetto di Trasferimento per tutta la durata del Trasferimento. Per le attività eventualmente svolte per eseguire detti aggiornamenti iniziali ed in corso di Trasferimento, nulla è dovuto al Fornitore in quanto già compresi negli oneri di gestione dei vari servizi oggetto del presente Contratto.
12. Garanzie per il Fornitore. L’Amministrazione si impegna a che il Terzo, eventualmente designato a sostituire il Fornitore, dia a quest’ultimo soddisfacente garanzia scritta che:
− tratterà come strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al Fornitore di cui verrà a conoscenza;
− utilizzerà dette informazioni unicamente per gli scopi per cui è autorizzato dall’Amministrazione ai fini del trasferimento e della successiva fornitura dei servizi all’Amministrazione.
13. Riscatto. Per ogni componente dell’infrastruttura e del software dovrà essere indicato se il componente risulta essere acquistato, nel caso dovrà essere indicato il valore di riscatto così come determinato dalle scritture contabili del fornitore, ovvero in leasing o in locazione, nel caso dovranno essere indicate le date di scadenza del contratto e del relativo canone.
Articolo 13 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e di sicurezza, in materia di previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Ministero della Salute, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
Articolo 14 Obblighi di riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati gli elementi, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati (nel seguito “Dati”), di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero della Salute e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale; allo scadere di tale termine il Fornitore, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione, dovrà distruggere tutti i Dati o loro copia in possesso del Fornitore stessa. L’Amministrazione conserva la piena ed esclusiva proprietà di tutti i Dati relativi all’Amministrazione ed alle sue attività trasmessi o che saranno trasmessi al Fornitore oppure prodotti o sviluppati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni contrattuali: tra questi ultimi si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i log delle transazioni applicative effettuate, tutte le registrazioni del service desk e/o delle richieste di assistenza, tutti i dati e le informazioni sui sistemi gestiti, tutti i dati di carico delle macchine utilizzate dal Fornitore nell’erogazione delle prestazioni, ecc.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
4. A tal fine il Fornitore adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero della Salute ha la
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 39
fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero della Salute.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti e, comunque, previa approvazione formale del Ministero della Salute .
7. Il Fornitore dovrà garantire la correttezza dei dati dell’Amministrazione da essa gestiti per le parti di sua competenza. Ogni segnalazione dell’Amministrazione circa errori o imprecisioni nei dati gestiti dal Fornitore dovrà essere risolta dal Fornitore stesso entro 15 giorni solari dalla segnalazione senza alcun ulteriore compenso.
Articolo 15 Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Ministero della Salute azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore manleverà e terrà indenne il Ministero della Salute, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero della Salute.
3. Il Ministero della Salute si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero della Salute riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al proprio difensore .
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Ministero della Salute, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Articolo 39, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 16 Proprietà dei prodotti
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto esclusivo di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei sistemi sviluppati, degli elaborati e, più in generale, delle creazioni intellettuali e delle opere dell’ingegno, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto).
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Ministero della Salute tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale
trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Ministero della Salute.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Ministero della Salute avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’Articolo 39.
Articolo 17 Responsabilità
1. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto medesimo e che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, al Ministero della Salute e/o ad altra amministrazione, al loro personale, consulenti e collaboratori, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi
2. A fronte degli obblighi e responsabilità di cui al precedenti comma, il Fornitore ha stipulato la polizza indicata nelle Premesse del presente contratto. Qualora il Fornitore
non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al presente comma, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’Articolo 39, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui sopra.
Articolo 18 Subappalto
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero della Salute o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Ministero della Salute, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero della Salute non autorizzerà il subappalto. Qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, il Ministero della Salute sospenderà i pagamenti in
favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Ministero della Salute procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero della Salute della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero della Salute da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere al Ministero della Salute, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Resta inteso che il Ministero della Salute, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell’appaltatore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il Ministero della Salute procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, il Ministero della Salute potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero della Salute avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’Articolo 39, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di xxxxxxxxxx, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente contratto e nella documentazione dallo stesso richiamata.
13. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero della Salute annullerà l’autorizzazione al subappalto.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n.
248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
17. Il Ministero della Salute provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
Articolo 19 Ambienti software
1. Il Fornitore prende atto che il Ministero della Salute potrà aggiornare le versioni dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nella documentazione di cui all’Articolo 1, sostituirli o introdurre nuovi prodotti addizionali.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e comunicati non oltre la fase di Analisi dei requisiti del sistema di cui alla Scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, il Fornitore è obbligato a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Ministero della Salute.
Articolo 20 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto al Ministero della Salute l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Ministero stesso, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di
prodotti software non autorizzati dal Ministero della Salute costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Ministero della Salute alle verifiche che il Ministero della Salute riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare, ai fini di tale verifica, il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Ministero della Salute di risolvere il presente contratto ai sensi dell’Articolo 39, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 21 Pianificazione delle attività
1. Il Fornitore prende atto ed accetta che le attività del presente contratto dovranno essere pianificate secondo le modalità e i termini indicati nella documentazione di cui all’Articolo 1 sulla base delle richieste dell’Amministrazione. In particolare il Fornitore integrerà tutti i piani di lavoro di tutte le prestazioni contrattualmente previste (es. Piano Operativo delle Attività di sviluppo, Piano di Formazione, ecc.) in un unico documento denominato Master Plan e relativi documenti correlati le cui specifiche sono dettagliate nella scheda servizio Program Management.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i documenti di pianificazione di tutte le prestazioni contrattuali in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.
3. Si precisa che i documenti di pianificazione saranno sottoposti ad approvazione da parte del Ministero della Salute. In caso di mancata approvazione, il Ministero della Salute comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il documento non approvato e consegnandolo al Ministero secondo i termini previsti nei articoli seguenti, e salvo in ogni caso il diritto del Ministero della Salute di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 39.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare i documenti di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Salute e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare continuamente la pianificazione sulla base delle indicazioni e delle richieste specificate dall’Amministrazione: allo scopo provvederà ad aggiornare tutti i documenti di pianificazione (Master Plan e documenti correlati) in conformità a quanto indicato ai precedenti commi recependo tutte le indicazioni dell’Amministrazione sia in sede di verifica dell’avanzamento che in modo estemporaneo in relazione allo svolgimento delle singole prestazioni e progetti attivati.
Articolo 22 Piani di Qualità
1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla “data di inizio attività” di cui all’Articolo 4 il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale e i Piani di Qualità
specifici (uno per ogni prestazione descritta nelle schede servizio/progetto di cui all’Articolo 1).
2. In caso di RTI i Piani di Qualità (generale e specifici) ed i template devono essere unici per tutte le società del RTI.
.3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a mantenere costantemente aggiornati i Piani di Qualità (generale e specifici) e tutti i documenti ad essi correlati: qualora, a fronte delle verifiche svolte dall’Amministrazione o da Terze parti designate circa la completezza, l’adeguatezza e/o l’aggiornamento dei documenti in questione, venissero riscontrate non conformità in merito ai Piani di Qualità suddetti o dei documenti correlati, il Fornitore dovrà porvi rimedio entro 15 giorni solari consegnando la nuova versione dei documenti risultati non conformi recependo le indicazioni fornite dall’Amministrazione. Qualora i nuovi documenti prodotti dal Fornitore risultassero consegnati oltre la scadenza fissata ovvero non recepiscano integralmente le indicazioni dell’Amministrazione si applicheranno le penali di cui al successivo Articolo 31.
4. La produzione dei Piani di qualità non può in ogni caso comportare cambiamenti rispetto ai requisiti contrattuali, ovvero introdurre oneri diretti e/o indiretti per l’Amministrazione o aumenti dei costi.
Articolo 23 Produttività e Risorse impiegate
1. Il Fornitore (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la società mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di …………….), affinché il Ministero della Salute, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore dovrà consegnare i curricula del Responsabile del Contratto, del Responsabile Economico e dei Responsabili di Servizio, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell’Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove il Ministero della Salute e/o altra Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel presente Contratto e nella documentazione di cui all’Articolo 1 ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
4. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere, per sopravvenute cause di forza maggiore, alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione al Ministero della Salute e consegnare a quest’ultimo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. Il Fornitore riconosce, altresì, al Ministero della Salute la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale entro 10 giorni solari dalla richiesta dell’Amministrazione. L’esercizio da parte del Ministero della Salute di
tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, il Ministero della Salute si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta, anche attraverso colloqui individuali preventivi al fine di verificarne la preparazione tecnica, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove il Ministero della Salute ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, il medesimo ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte del Ministero della Salute del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dal Ministero della Salute.
10. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione del Ministero della Salute, quest’ultimo si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Ministero della Salute nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo Articolo 35 d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
11. Il Fornitore prende atto che il Ministero della Salute, al fine di ottenere la massima
qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento
dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta tecnica.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero della Salute, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 39.
13. Ogni mese il Fornitore dovrà rendicontare gli effort effettivi (in gg/uomo) erogati da ogni singola risorsa impegnata nell’erogazione delle prestazioni contrattualmente previste. Tale Report Mensile Risorse Impiegate dovrà contenere come informazioni minime il nominativo della risorsa, la società di appartenenza, il profilo professionale di riferimento (in relazione ai profili contrattualmente previsti), il numero di giorni/uomo erogati nel mese per ogni prestazione contrattuale di cui al precedente Articolo 2. Tali informazioni saranno gestite dal Ministero della Salute per sviluppare un sistema di indicatori e metriche di produttività nonché per consentire le verifiche circa le prestazioni effettivamente erogate; tale rendicontazione non potrà in alcun modo essere utilizzata dal Fornitore quale giustificativo per la richiesta di compensi ulteriori a quelli determinati in applicazione delle modalità di valorizzazione e tariffazione delle prestazioni previste dal presente contratto.
Articolo 24 Consegna dei prodotti
1. I prodotti della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e consegnati secondo le modalità previste nel presente Contratto e nella documentazione di cui all’Articolo 1 o, altrimenti, concordati con il Ministero della Salute.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare tecnico o, altrimenti, concordati con il Ministero della Salute, equivale a “ritardo o mancata consegna dei prodotti“.
3. I prodotti dovranno essere consegnati entro i tempi indicati nella documentazione di cui all’Articolo 1 e nei piani di lavoro approvati dal Ministero della Salute.
4. I prodotti verranno approvati secondo le modalità indicate nel presente contratto Articolo 25 o nella documentazione di cui all’Articolo 1.
5. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi indicati dal Ministero della Salute.
6. Si precisa che l’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, come già prescritto all’Articolo 26 del presente contratto.
Articolo 25 Procedura di Xxxxxxxx e accettazione
1. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione avverrà al positivo completamento dell'esecuzione del test di sistema (collaudo), in conformità agli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. L’Amministrazione attraverso le operazioni di collaudo accerterà la rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali degli interventi previsti nell’ambito del Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV e del servizio di Gestione Operativa ed Hosting (attività di evoluzione dell’architettura tecnico applicativa).
2. L’esecuzione delle attività di collaudo deve essere condotta sotto la responsabilità del Fornitore in base ai piani di collaudo da esso predisposti ed approvati
dall'Amministrazione per dimostrare che il sistema realizzato soddisfa i requisiti impliciti o espliciti (rif. ISO 9001): l’Amministrazione può richiedere la partecipazione di proprio personale, ovvero si riserva la facoltà di verificare, posteriormente allo svolgimento delle attività, i risultati delle stesse sulla base della documentazione predisposta dal Fornitore secondo quanto specificato di seguito.
3. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere un’ulteriore fase di prove di pre-esercizio da condursi nell’ambito delle attività di collaudo stesso senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. L’Amministrazione dovrà richiedere al Fornitore l’esecuzione di tali attività nella fase di definizione dei requisiti o, successivamente, ma comunque non oltre 30 giorni prima della data prevista di consegna del piano di collaudo. La numerosità e la dislocazione degli uffici e del personale coinvolto sarà specificata dall’Amministrazione.
4. Tutte le attività non indicate esplicitamente a carico dell’Amministrazione, sono da considerarsi integralmente a carico del Fornitore e remunerate nell’ambito dei corrispettivi dei servizi sopra citati senza ulteriori oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
5. La descrizione del processo di collaudo è riportata in sintesi nella tabella seguente. La descrizione dettagliata degli aspetti tecnici relativi alla esecuzione delle attività di Test e Xxxxxxxx è riportata nella Scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV.
Fase | Descrizione | Documentazione Prodotta | Responsabilità (supporto) |
1. Invio del Piano di Collaudo | ▪ Stesura ed invio del Piano di Collaudo | ▪ Piano di Collaudo | Fornitore |
2.Accettazione | ▪ Verifica della | ▪ Piano di | Amministrazione |
Fase | Descrizione | Documentazione Prodotta | Responsabilità (supporto) |
del Piano di Collaudo | adeguatezza del Piano di Xxxxxxxx | Xxxxxxxx (eventuale revisione del piano da parte del Fornitore sulla base delle indicazioni dell’Amministra zione) | |
3. Preparazione al collaudo | ▪ Invio della comunicazione di pronti al collaudo; ▪ convocazione della sessione di collaudo; ▪ preparazione del sistema di test e collaudo a supportare il prodotto specifico oggetto dell’approvazione ed a consentire l’esecuzione dei test anche mediante la predisposizione dei dati (in caso di dati non estraibili dai DB di esercizio, i dati di test dovranno essere | ▪ Comunicazione di pronti al collaudo ▪ Oggetti da sottoporre a collaudo (software, procedure di installazione. configurazione e documentazione di progetto, utente e tecnica) | Fornitore |
Fase | Descrizione | Documentazione Prodotta | Responsabilità (supporto) |
integrati opportunamente a carico del Fornitore) e di tutte le infrastrutture necessarie per eseguire le prove, verificarne gli esiti, registrarne i risultati; ▪ consegna degli oggetti da sottoporre a collaudo | |||
4. Esecuzione del collaudo | ▪ Disponibilità dei prodotti installati e funzionanti nell’ambiente di collaudo ▪ Esecuzione a cura del personale del Fornitore, se richiesto dall’Amministrazione, dei casi di test pianificati e di eventuali test aggiuntivi richiesti dall’Amministrazione; ▪ redazione dei Verbali di Collaudo | ▪ Verbali di Collaudo | Fornitore (Amministrazione) |
Fase | Descrizione | Documentazione Prodotta | Responsabilità (supporto) |
▪ esecuzione di prove di pre-esercizio (se richieste da Amministrazione) | |||
5. Verifica della soluzione di eventuali problemi segnalati | ▪ Valutazione della risoluzione degli eventuali problemi riscontrati nella fase precedente | ▪ Verbale di verifica | Amministrazione (Fornitore) |
6. Valutazione dell’esito del collaudo e accettazione | ▪ Valutazione dei risultati e dell’esito complessivo del collaudo sulla base dei criteri di accettabilità contenuti nel Piano di Collaudo e dei Verbali di Xxxxxxxx; ▪ Redazione del Resoconto Attività di Collaudo ▪ Redazione della Relazione di collaudo, ▪ Approvazione del lavoro svolto dal Fornitore in caso di esito positivo, ovvero | ▪ Resoconto Attività di Collaudo ▪ Relazione di collaudo | Il Fornitore predispone il Resoconto Attività di Collaudo L’Amministrazione predispone la Relazione di Collaudo e approva |
Fase | Descrizione | Documentazione Prodotta | Responsabilità (supporto) |
attivazione del processo di risoluzione dei problemi in caso di esito negativo | |||
7. Consegna Finale | ▪ Consegna finale dei prodotti collaudati | ▪ Prodotto collaudato (solo in caso di collaudo positivo) | Fornitore |
6. Il Piano di Collaudo predisposto dal Fornitore deve contenere le norme operative per l’effettuazione delle attività, nonché i criteri di accettazione dei prodotti sottoposti al collaudo. In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
o norme generali;
o designazione, da parte del Fornitore, del proprio rappresentante per la fase di collaudo e delle risorse in possesso delle specifiche competenze ritenute necessarie che lo coadiuveranno nello svolgimento dell’attività;
o indicazioni circa le competenze che devono essere possedute del personale collaudatore per lo svolgimento dell'attività e per l’eventuale utilizzo di strumenti automatici per la gestione dei test;
o descrizione dell'approccio che sarà seguito per il collaudo identificando eventuali rischi ed i piani predisposti per mitigarli;
o pianificazione di dettaglio delle prove di collaudo specificate nei Software Test Description: durata del singolo test, propedeuticità, parallelismo, pianificazione temporale, criteri generali di controllo dell'andamento;
o tracciabilità tra test e requisiti evidenziata attraverso mappe che leghino i requisiti ed i casi di test che gli indirizzano. I casi di test progettati dovranno coprire interamente i requisiti, funzionali e qualitativi (riferiti alle caratteristiche di qualità ISO 9126), impliciti ed espliciti;
o Elenco dei casi di test, per ciascuno di essi dovrà essere compilata una scheda di Software Test Description (STD) contenente almeno le seguenti informazioni:
▪ tipo di test: funzionale, qualità (riferito a categorie ISO 9126), stress test, regression test, integrazione con altri sistemi;
▪ sottosistemi, moduli, componenti e requisiti sottoposti a verifica;
▪ prerequisiti per l'esecuzione, dati di input, risultati attesi e criteri per la valutazione dei risultati;
▪ procedura di test: azioni che gli operatori dovranno eseguire e input che dovranno inserire, risultati attesi e criteri di valutazione per ogni passo;
▪ azioni da eseguire nel caso di errore e procedure da effettuare per registrare e analizzare i risultati del test;
o ambiente di collaudo, compresi: locali, componenti software e hardware, installazione e controllo degli elementi implicati nel test, istruzioni per l'avvio dei sistemi, organizzazioni partecipanti, quantità personale e relativo livello di addestramento/competenza richiesti;
o Criteri di Accettazione: criteri: i criteri per il superamento del collaudo dovranno essere individuati in relazione al contesto specifico del collaudo e non saranno
basati esclusivamente sul superamento dei casi di test, ma anche, ove necessario, su eventuali altri condizioni, quali ad esempio il tasso di errore massimo accettabile nel caso specifico.
Il Piano di Collaudo deve inoltre prevedere le modalità e gli strumenti automatizzati per:
o la registrazione dei test eseguiti (risultati dell’esecuzione dei test);
o la registrazione delle eventuali anomalie riscontrate;
o la classificazione degli errori/malfunzionamenti in base alla severità.
Per l’esecuzione automatica dei test nel sistema di test e collaudo dovranno essere predisposti opportuni script a corredo dei casi di test; questi sono oggetto di consegna all’Amministrazione per l’esecuzione di futuri test e collaudi e sono parte integrante del prodotto software.
7. Il Verbale di Collaudo viene prodotto esclusivamente nel caso in cui il personale dell’Amministrazione partecipi alle attività di collaudo nell’ambito di specifiche sessioni. I verbali di collaudo saranno compilati durante le sessioni di collaudo nelle quali avviene la verifica della rispondenza del prodotto alle specifiche di progetto/ specifiche funzionali ed al contratto. Il Verbale di Xxxxxxxx dovrà contenere:
o tutti i dati identificativi del prodotto, del luogo di verifica, del rappresentante dell’Amministrazione, del rappresentante del Fornitore e di tutti i partecipanti alle operazioni;
o la descrizione dettagliata delle verifiche effettuate;
o la descrizione dettagliata dei risultati ottenuti da ciascuna prova effettuata.
8. Il Verbale di Xxxxxxxx deve essere firmato dal rappresentante dell’Amministrazione e, in qualità di responsabile, dal rappresentante del Fornitore. Tale documento ha lo scopo di
registrare le attività svolte ed eventuali rilievi effettuati dai presenti. La firma del verbale
non costituisce accettazione del prodotto, ma attesta esclusivamente la correttezza di quanto ivi riportato. L’accettazione formale del prodotto avviene tra Amministrazione e Fornitore mediante la sottoscrizione della Relazione di collaudo, descritta nel punto successivo.
9. La Relazione di Xxxxxxxx viene compilata dall’Amministrazione ed ha come obiettivo il confronto tra gli elementi oggettivi risultanti dalle prove e le deduzioni sull’esito del collaudo ed i Criteri di Accettazione contenuti nel Piano di Collaudo, ai fini dell’accertamento del superamento del collaudo stesso. Le conclusioni della Relazione saranno basate sulle seguenti risultanze, documentate ed allegate alla Relazione come segue:
o verbali di collaudo, con i risultati delle prove effettuate e/o delle risultanze emerse;
o verbali di verifica eventualmente prodotti;
o una specifica relazione del Fornitore (Resoconto Attività di Xxxxxxxx) sugli esiti tecnici delle attività di test e collaudo contenente:
- la descrizione di eventuali condizioni specifiche e/o restrizioni sulle attivittà di collaudo svolte;
- la descrizione dei casi di test effettuati (Software Test Report) e, per ogni caso di test:
▪ una sintesi dei risultati dei test inclusa una valutazione complessiva, gli impatti dovuti all'ambiente di test e le migliorie raccomandate;
▪ dettaglio dei risultati dei test incluso un sommario, i problemi incontrati, la descrizione delle operazioni eseguite e le eventuali deroghe rispetto a quanto previsto nel piano di collaudo.
- il conteggio finale dei function point;
- le osservazioni del team di collaudo del Fornitore relative al modo con il quale sono state osservate le prescrizioni contrattuali.
Nella Relazione di Collaudo sarà specificato:
o se l’opera ha superato o meno il collaudo;
o gli eventuali provvedimenti da prendere nel caso in cui l’opera sia risultata non collaudata;
o il calcolo delle eventuali penali per ritardata consegna o relative ad altre clausole contrattuali non rispettate.
10. La relazione sarà firmata per accettazione dall’Amministrazione in caso di esito positivo del collaudo.
11. Di seguito sono specificati gli obblighi per il Fornitore e per l’Amministrazione in merito alle attività di collaudo:
a) Il Fornitore deve sviluppare ed applicare standard per la rappresentazione dei casi di test, delle procedure di esecuzione e la raccolta dei risultati. Tali standard dovranno essere descritti nel Piano della Qualità.
b) Tutti i prodotti realizzati dal Fornitore nella pianificazione ed esecuzione dei collaudi, nonché in tutte le fasi precedenti di test dei nuovi prodotti e in quelle di manutenzione degli stessi, sono di proprietà dell’Amministrazione, dovranno essere inseriti nel sistema di gestione della documentazione e saranno oggetto di consegna in Fase di Trasferimento.
c) Il Fornitore deve predisporre i dati di test per tutti i collaudi che saranno eseguiti anche realizzando apposite procedure di alimentazione delle basi dati, conversione di basi dati esistenti, caricamento dati automatico e, se necessario, manuale, senza
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
d) La pianificazione delle attività di collaudo, effettuata a carico del Fornitore, deve garantire il completamento del collaudo stesso entro i termini previsti per la consegna dei prodotti: ritardi nel completamento del collaudo, ovvero esiti negativi dello stesso, implicano l’applicazione delle penali per ritardata consegna secondo quanto indicato nella scheda Sviluppo Software Applicativo e MEV.
e) Il Piano di collaudo dovrà essere predisposto dal Fornitore in conformità a quanto previsto al comma 6, e consegnato all’Amministrazione coerentemente con la pianificazione concordata in tempo utile per l’esecuzione del processo di valutazione e approvazione definito al punto successivo. In caso di nuove realizzazioni il Piano di collaudo dovrà obbligatoriamente prevedere l’esecuzione di prove di performance, qualità, load test e stress test, oltre ai test funzionali, negli altri casi saranno previsti se richiesti dall’Amministrazione. Insieme al piano di collaudo dovranno essere consegnati dal Fornitore i report attestanti il superamento delle prove di verifica della qualità del codice previste nella Scheda Sviluppo Software Applicativo e MEV.
f) Non si potrà procedere alle operazioni di collaudo se non previa approvazione da parte dell’Amministrazione del Piano di collaudo. Il Piano di collaudo si intenderà a tutti gli effetti approvato in difetto di rilievi dall'Amministrazione, formulati entro 15 giorni dal suo ricevimento, in merito alla non conformità del piano medesimo a quanto previsto nei comma 6. In caso di rilievi da parte dell’Amministrazione, il Fornitore si obbliga ad apportare al Piano di collaudo le modifiche necessarie, sottoponendolo nuovamente all’approvazione dell’Amministrazione in base al processo sopra descritto.
g) La data di pronti al collaudo coinciderà con la data di disponibilità dei prodotti oggetto del collaudo (fine realizzazione) nel sistema di gestione della configurazione. Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione la data di pronti al collaudo. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di pronti al collaudo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore la data di avviamento del collaudo, che dovrà essere fissata entro 20 (venti) giorni successivi alla data di pronti al collaudo. Le operazioni di collaudo devono essere compiute nel termine massimo di 4 mesi dalla data di avvio.
h) In caso di esito positivo del collaudo il Fornitore provvederà a rendere disponibili nell’ambiente di esercizio i prodotti collaudati. Detti prodotti saranno consegnati all’Amministrazione, a seguito delle operazioni di messa in esercizio, con le stesse modalità previste per la loro disponibilità al collaudo.
i) Sarà formata una Commissione di Collaudo, composta da membri nominati dall’Amministrazione, cui il Fornitore deve garantire tutto il supporto necessario.
j) Il collaudo si intenderà positivamente concluso quando bloccanti risulteranno
rispettate le condizioni specifiche previste nei Criteri di Accettazione contenuti nel
Piano di Collaudo. Il collaudo dovrà essere completato in ogni caso entro la data prevista per la consegna del software sviluppato. Se tali condizioni non saranno soddisfatte, il software sviluppato non potrà essere consegnato all'Amministrazione e gli eventuali ritardi fini comporteranno l'applicazione delle penali relative al mancato superamento del collaudo.
k) In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà porre rimedio, con oneri a proprio carico, ai vizi e difetti rilevati dalla Commissione di collaudo entro un
massimo di 60 (sessanta) giorni solari successivi alla data di decorrenza della
Relazione di Collaudo. Il secondo collaudo dovrà essere completato entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi dal relativo pronti al collaudo. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, l’Amministrazione, valutata la natura e l’entità delle anomalie riscontrate, potrà, a propria discrezione:
i. concedere, ferma restando l’applicazione delle relative penali, un ulteriore ultimo termine, non superiore ai trenta giorni lavorativi, per la rimozione dei vizi e difetti riscontrati nel secondo collaudo;
ii. accettare parzialmente singole parti delle procedure sottoposte a collaudo, riconoscendo il corrispettivo solo per tali parti;
iii. affidare l’esecuzione a terzi, in danno del Fornitore, limitatamente al raggiungimento dell’obiettivo oggetto dell’inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti dall’Amministrazione.
l) La documentazione dei prodotti sottoposti al collaudo è oggetto del collaudo stesso e qualora l'Amministrazione la ritenesse carente in qualche sua parte, il Fornitore dovrà adeguarla secondo quanto richiesto dall’Amministrazione. Nel collaudo l’Amministrazione verificherà inoltre la disponibilità della documentazione nel sistema automatizzato di gestione della configurazione. Il rispetto di tali obblighi riguardanti la documentazione è vincolante ai fini del positivo superamento del collaudo.
m) Trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo il servizio si intenderà accettato tacitamente.
Articolo 26 Garanzia
1. Per ogni singolo prodotto software positivamente collaudato, il Fornitore è tenuto a garantire, nei 12 mesi successivi alla data di superamento positivo del collaudo, anche oltre il termine del presente contratto, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Salute, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo Articolo 32 comma 3. Le attività di garanzia dovranno essere effettuate nel rispetto delle regole definite nella scheda Servizio Manutenzione del Software (MAC), ed in particolare dei livelli di servizio e delle relative penali previste.
2. Il Fornitore si impegna, ora per allora, ad effettuare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia, se ancora in corso, anche su semplice richiesta dei Fornitori che risulteranno aggiudicatari delle gare che potranno essere indette dal Ministero della Salute per l’affidamento, per un ulteriore periodo, delle attività o dei servizi oggetto del presente contratto. Nessun altro intervento e/o autorizzazione del Ministero della Salute per la prestazione del servizio in esame saranno, pertanto, necessari.
Articolo 27 Monitoraggio
1. L’Amministrazione, attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione specializzata, controllerà i risultati conseguiti dal Fornitore nell’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a permettere il monitoraggio previsto dall'art.13, comma 2, del D.Lgs. 39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del
28.12.2001 e successive modificazioni, anche qualora non ricorrano i limiti di obbligatorietà di cui alla citata circolare.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare la massima collaborazione all'attività della struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione, i dati, le indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l'adempimento di tale compito, nei formati richiesti e consentendo alla struttura incaricata l'accesso per le ispezioni e i controlli che si renderanno necessari. Tale obbligazione è da intendersi estesa anche a tutta la documentazione e i dati del Fornitore (ivi inclusi gli effort erogati nello svolgimento delle attività) circa i processi utilizzati per l’erogazione delle prestazioni contrattualmente previste. I documenti e dati saranno gestiti dal Monitore con la massima riservatezza e con esclusivo riferimento alle attività di monitoraggio. Ove non diversamente specificato, qualsiasi richiesta di informazioni e/o dati da parte del Monitore dovrà essere soddisfatta dal Fornitore nel rispetto dei tempi stabiliti per le richieste informative da parte dell’Amministrazione di cui al precedente Articolo 7.
4. L’obbligazione di cui al comma precedente fa parte integrante delle prestazioni dovute dal Fornitore.
5. Nessun compenso può essere richiesto dal Fornitore all’Amministrazione in relazione all’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento del monitoraggio.
6. Il Fornitore renderà disponibili alla struttura di monitoraggio su apposita base dati tutti i dati elementari relativi ai volumi, agli effort ed ai livelli di servizio per i servizi previsti nel contratto, secondo quanto specificato nella documentazione di cui all’Articolo 1.
7. Il Fornitore, inoltre, trasmetterà, con le periodicità previste, alla medesima struttura i documenti previsti agli Articoli 28 e 29 per la rendicontazione dei livelli di servizio, dei
volumi e degli effort dei servizi erogati.
8. Il Fornitore consentirà l’accesso ai propri locali, ai dati ed alle informazioni che si renderanno necessari per l’espletamento delle attività di monitoraggio, al personale della struttura di monitoraggio per lo svolgimento di verifiche ed ispezioni.
9. Tali verifiche ed ispezioni saranno condotte con le modalità specificate nel capitolo 9 del Disciplinare tecnico e saranno comunicate al Fornitore almeno 5 giorni solari prima dello svolgimento.
10. Le ispezioni saranno volte alla verifica della validità dei dati relativi alla rendicontazione dei parametri previsti dal contratto per l’erogazione dei servizi (volumi ed effort erogati e livelli di servizio) ed alla conformità di quanto previsto dal contratto e dalla documentazione di cui all’Articolo 1 e in generale alla verifica dei processi di erogazione, controllo, misurazione e rendicontazione del Fornitore, nonché alla verifica delle attività relative alla gestione della sicurezza in relazione alle specifiche contrattuali (si faccia riferimento a quanto indicato agli artt.7, 43, 44, 46, a quanto specificato nell’Allegato “Specifiche di sicurezza” e nelle schede servizio Gestione Ambiente Distribuito e Gestione Operativa ed Hosting).
11. I risultati delle attività di monitoraggio potranno dar luogo a Rilievi emessi da parte della struttura di monitoraggio. I Xxxxxxx individuano Non Conformità e problemi legati alla erogazione dei servizi o alla gestione del contratto e sono assimilabili a richieste di Azioni Correttive da intraprendere per la rimozione dei problemi evidenziati.
12. La gestione dei Rilievi seguirà il processo seguente:
▪ analisi preliminare dei Rilievi da parte dell’Amministrazione e comunicazione al Fornitore, direttamente ovvero tramite terze parti all’uopo designate, dei Rilievi di sua competenza.
▪ Entro 7 giorni solari da tale comunicazione, il Fornitore dovrà inviare, per il medesimo mezzo, un Piano di risoluzione contenente sufficienti indicazioni circa la soluzione che intende mettere in atto (azioni correttive, modalità di svolgimento, analisi degli eventuali rischi…) e la data di chiusura dei problemi evidenziati dal rilievo. L’Amministrazione sottoporrà a verifica il Piano proposto e potrà eventualmente proporre una diversa data di chiusura da quella individuata dal Fornitore.
13. Il Fornitore sarà tenuto, senza alcun diritto a particolari o maggiori compensi, alla realizzazione delle azioni correttive/preventive secondo quanto definito nel Piano di risoluzione in relazione a quanto espresso al comma precedente. Al completamento del Piano di risoluzione l’Amministrazione verificherà l’effettiva rimozione dei problemi segnalati nel Rilievo.
14. La mancata risoluzione dei Rilievi nei tempi e nelle modalità previste nel Piano di risoluzione sarà soggetta a penali secondo quanto previsto nell’Articolo 31.
15. Il Fornitore si impegna a inviare tempestivamente al Ministero della Salute la documentazione comprovante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
16. Oltre a quanto indicato al comma 10 del presente articolo, il Fornitore e/o i suoi subfornitori potranno essere fatti oggetto di verifiche ispettive effettuate dal Ministero della Salute, anche presso le sedi del Fornitore, tramite personale proprio o da terzi da esso incaricati, sui processi definiti nel proprio sistema di qualità e piano di qualità, e sul sistema di gestione della configurazione e della documentazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme UNI EN ISO 19011:2003.
17. Il Ministero della Salute si riserva di effettuare controlli anche sullo stato di
avanzamento delle attività presso le sedi del Fornitore.
18. Il Fornitore è tenuto a designare un referente per il Monitoraggio.
Articolo 28 Livelli di servizio
1. Il Fornitore, nell’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto è tenuto al rispetto dei Livelli di Servizio specificati nelle schede servizio, nel Disciplinare Tecnico e nella restante documentazione contrattuale.
2. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo Articolo 31.
3. Al fine di permettere all’Amministrazione di effettuare le verifiche sulle attività svolte dal Fornitore, questo produrrà, entro il quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, un “Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio”. Tale rapporto mensile conterrà, per ogni prestazione contrattuale, l’elenco completo dei Livelli di Servizio previsti per la prestazione, i valori di soglia di ciascun Livello di Servizio e i valori misurati nel periodo di riferimento con l’indicazione degli scostamenti rispetto le soglie previste, nonché dell’importo delle penali connesse al mancato rispetto dei Livelli di Servizio; in tale documento saranno anche riportate le ulteriori obbligazioni contrattualmente previste e lo stato di soddisfacimento da parte del Fornitore. Detto rapporto mensile dovrà essere prodotto sia in formato cartaceo che su supporto magnetico nei formati MS Word e MS Excel, redatto conformemente allo schema riportato nello Schema Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio e altre obbligazioni. Lo schema potrà essere modificato di comune accordo tra le parti. In caso di incongruità tra il documento cartaceo, quello nel formato MS Word e quello MS Excel, saranno ritenute valide quelle riportate nel documento MS Excel, ferma restando l’obbligazione per il
Fornitore di consegnare la versione corretta dei documenti cartacei o MS Word entro 5 giorni dalla segnalazione dell’Amministrazione.
4. Il Ministero della Salute si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati dal Fornitore direttamente o tramite terze parti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui al precedente Articolo 27. In caso di non conformità tra quanto rendicontato dal Fornitore e quanto verificato dall’Amministrazione si applicheranno le penali risultanti dal valore rilevato dall’Amministrazione nonché le ulteriori penali per errata rendicontazione di cui all’Articolo 31.
5. Il Fornitore dovrà garantire il costante e completo aggiornamento del Sistema di Reporting di cui al successivo Articolo 30 nel rispetto delle stesse scadenze previste per la consegna del Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio.
6. La prima rendicontazione dei Livelli di Servizio dovrà essere predisposta dal Fornitore nel rispetto dello schema definito entro il giorno 15 del quarto mese di durata contrattuale. Allo scopo il Fornitore, entro 15 giorni dalla Data di decorrenza del contratto, dovrà consegnare all’Amministrazione per l’approvazione, i template del Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio (cartaceo, MS Word e MS Excel) che saranno utilizzati per le consegne mensili; il Fornitore recepirà tutte le osservazioni dell’Amministrazione consegnando l’aggiornamento dei template entro 10 giorni dall’invio delle osservazioni da parte dell’Amministrazione. Nel primo rapporto dovranno comunque essere rendicontati tutti i Livelli di Servizio a partire dal primo giorno di durata del contratto.
7. Qualsiasi variazione dei volumi (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto
delle obbligazioni del presente contratto, ivi incluso il rispetto dei Livelli di Servizio.
8. Al fine del calcolo dei livelli di servizio il Fornitore è tenuto a seguire le modalità di misura e rendicontazione che saranno riportate nelle – Schede Parametro per la misurazione dei servizi che il Fornitore stesso sottoporrà all’accettazione dell’Amministrazione entro tre mesi dalla decorrenza del presente contratto. Le Schede Parametro saranno custodite dal Fornitore che provvederà ad aggiornarle con le eventuali variazioni che risultassero necessarie a fronte di specifica richiesta dell’Amministrazione. Le Schede Parametro saranno impiegate anche per la definizione delle modalità di misurazione e rendicontazione di tutti i parametri contrattuali di qualità e di volume.
Articolo 29 Rendicontazione Volumi ed Effort Erogati
1. Al fine di permettere all’Amministrazione di effettuare le verifiche sulle attività svolte dal Fornitore, questi invierà all’Amministrazione, entro il quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, un rapporto mensile denominato “Rapporto di Lavoro” in merito alle attività svolte nel mese, sia in formato cartaceo che su supporto magnetico nei formati MS Word e MS Excel, redatto conformemente allo schema riportato nello Schema Rapporto Mensile Prestazioni. Lo schema potrà essere modificato di comune accordo tra le parti. In caso di incongruità tra il documento cartaceo, quello nel formato MS Word e quello MS Excel, saranno ritenute valide quelle riportate nel documento MS Excel, ferma restando l’obbligazione per il Fornitore di consegnare la versione corretta dei documenti cartacei o MS Word entro 5 giorni dalla segnalazione dell’Amministrazione.
2. In tale rapporto dovranno evidenziarsi in particolare le informazioni relative ai volumi di prestazioni erogate ed agli effort erogati.
3. Il Ministero della Salute si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati dal Fornitore direttamente o tramite terze parti nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui al precedente Articolo 27. In caso di non conformità tra quanto rendicontato dal Fornitore e quanto verificato dall’Amministrazione si applicheranno le eventuali riduzioni dei corrispettivi risultanti dal valore rilevato dall’Amministrazione nonché le ulteriori penali per errata rendicontazione di cui all’Articolo 31.
4. Il Fornitore dovrà garantire il costante e completo aggiornamento del Sistema di Reporting di cui al successivo Articolo 30 nel rispetto delle stesse scadenze previste per la consegna del Rapporto Mensile delle Prestazioni erogate.
6. La prima rendicontazione dei Volumi ed Effort erogati dovrà essere predisposta dal Fornitore nel rispetto dello schema definito entro il giorno 15 del quarto mese di durata contrattuale. Allo scopo il Fornitore, entro 15 giorni dalla Data di decorrenza del contratto, dovrà consegnare all’Amministrazione per l’approvazione, i template del Rapporto di Lavoro (cartaceo, MS Word e MS Excel) che saranno utilizzati per le consegne mensili; il Fornitore recepirà tutte le osservazioni dell’Amministrazione consegnando l’aggiornamento dei template entro 10 giorni dall’invio delle osservazioni da parte dell’Amministrazione. Nel primo rapporto dovranno comunque essere rendicontate tutte le prestazioni erogate a partire dal primo giorno di durata del contratto.
7. Al fine del calcolo dei volumi di servizio il Fornitore è tenuto a seguire le modalità di misura e rendicontazione che saranno riportate nelle Schede Parametro definite nel precedente articolo.
Articolo 30 Sistema di Reporting
1. In conformità alle specifiche indicate nella scheda di Program Management, il Fornitore dovrà gestire, per tutta la durata del contratto il Sistema di Reporting per la gestione e rendicontazione di tutti i parametri contrattualmente previsti (Livelli di Servizio, Volumi, Effort, SAL, ecc.).
2. Il Fornitore dovrà garantire il costante allineamento tra i dati ed i report rendicontati all’Amministrazione di cui ai precedenti Articoli 28 e 29 e quelli presenti nel Sistema di Reporting secondo quanto specificato nella scheda servizio Program Management.
3. Il Sistema di Reporting, nonché tutti i dati in esso contenuti e le informazioni/documentazione dello stesso, sono di proprietà dell’Amministrazione.
Articolo 31 Penali
1. In caso di inosservanza dei livelli di servizio specificati nella documentazione di cui all’Articolo 1 per cause imputabili al Fornitore, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali previste, indicate nel presente contratto e nella documentazione di cui all’Articolo 1. In caso di malfunzionamenti o disservizi che comportino il mancato rispetto di due o più livelli di servizio, ai fini della determinazione dell’importo della penale sarà considerata la somma delle penali associate ad ogni singolo livello di servizio non rispettato.
2. In caso di mancata rendicontazione di uno o più livelli di servizio di cui all’Articolo 28, ovvero in caso di ritardo della consegna della rendicontazione dei livelli di servizio (Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio) ovvero dell’aggiornamento dello stesso in caso di incongruità rilevate dall’Amministrazione, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni livello di servizio non rendicontato per ogni decade o frazione di ritardo rispetto la data di consegna prevista. In caso di incongruità tra quanto
riportato nel documento cartaceo e nel documento MS Word, ovvero tra questi e quanto riportato nel documento MS Xxxxx, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio con incongruità.
3. In caso di mancata o ritardata consegna del Rapporto di Lavoro mensile di cui all’Articolo 29 ovvero dell’aggiornamento dello stesso in caso di incongruità rilevate dall’Amministrazione, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per parametro non rendicontato per ogni decade o frazione di ritardo rispetto la data di consegna prevista. In caso di incongruità tra quanto riportato nel documento cartaceo e nel documento MS Word, ovvero tra questi e quanto riportato nel documento MS Xxxxx, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni Rapporto di Lavoro con incongruità.
4. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna delle risposte alle richieste informative dell’Amministrazione di cui all’Articolo 7, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto la scadenza prefissata.
5. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna dei Piani di Qualità di cui al precedente Articolo 22 ovvero in caso di mancato aggiornamento degli stessi a fronte delle osservazioni dell’Amministrazione entro 15 giorni solari dalla osservazione stessa, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 5.000,00 (cinquemila) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto la scadenza di consegna ovvero di aggiornamento prefissata per ciascun Piano.
6. In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate nei piani di risoluzione dei Rilievi di cui al precedente Articolo 27, sarà applicata una penale pari a 2.000,00 (duemila) Euro
per ogni decade o frazione di ritardo rispetto le scadenze fissate.
7. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna dei documenti elencati nel paragrafo “Consegna di documenti riguardanti il servizio” di ciascuna scheda servizio di cui all’Articolo 1 ovvero in caso di consegna di documenti non aventi i contenuti previsti sempre nei citati paragrafi, si applicherà, per ciascun documento non conforme, una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza prefissata.
8. Fermo restando quanto specificato ai precedenti Articoli 28 e 29 in merito al mancato rispetto dei livelli di servizio e alla gestione delle non conformità rilevate circa il valore delle prestazioni erogate, in caso di errori accertati dall’Amministrazione nelle rendicontazioni del Fornitore in merito ai livelli di servizio, ai volumi ed agli effort erogati, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni errore rilevato.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle controdeduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate al Ministero della Salute nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
10. Fermo restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, il Ministero della Salute si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ. entro i limiti del corrispettivo del presente contratto, nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento, ai sensi dell’Articolo 39.
11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere al Ministero della Salute l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al
presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore
stesso.
12. Il Ministero della Salute, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 35 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, ai sensi del successivo Articolo 34.
13. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui Articolo 32, il Ministero della Salute ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’Articolo 39, oltre il risarcimento di tutti i danni.
14. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo Articolo 32, conformemente all’art. 145 D.P.R. n. 207/2010.
15. A seguito dell’accertamento delle penali da parte dell’Amministrazione, l’Impresa produrrà una nota di credito per ogni penale che gli sarà riconosciuta. Nella causale di ogni nota di credito dovranno essere indicati i dettagli dell’evento cui la penale si riferisce.
Articolo 32 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo complessivo del presente contratto, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all’Articolo 2, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazione delle prestazioni stesse, è pari a Euro ……….... (…/…), suddiviso per
esercizi finanziari e per capitoli di spesa di riferimento come da allegata tabella, allegato n. 1.
2. Le modalità di valorizzazione delle prestazioni di cui all’Articolo 2 sono riportate nelle Schede Servizio e nelle Schede Progetto di cui all’Articolo 1.
3. Per le prestazioni relative al servizio di Sviluppo Software Applicativo e MEV saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro
……….... (…/…).
4. Per le prestazioni relative al servizio di Manutenzione software saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione al valore del software gestito nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…) per le attività relative
al sottoservizio di Manutenzione Correttiva; un importo massimale pari ad Euro
……….... (…/…) per le attività relative al sottoservizio di Manutenzione dei prodotti software (personalizzazioni); un importo massimale pari ad Euro (…/…)
per le attività relative al sottoservizio di Manutenzione pianificabile - Adeguativa/Migliorativa.
5. Per le prestazioni relative al servizio di Formazione saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…).
6. Per le prestazioni relative al servizio di Supporto Tecnico- Specialistico saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…)
per le attività di Supporto Informatico, un importo massimale pari ad Euro ………....
(…/…) per le attività relative al sottoservizio di Supporto Evoluzione
Infrastrutturale, un importo forfettario omnicomprensivo pari ad Euro ………....
(…/…) per le attività relative al sottoservizio di Supporto Controllo Dati, nonché un importo forfetario omnicomprensivo pari a Euro ……….... (…/…) per le attività di Supporto alla gestione dei siti Internet/Intranet.
7. Per le prestazioni relative al servizio di Acquisizione Beni e Servizi saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate (valore beni/servizi acquisiti oltre al markup del Fornitore indicato in fase di gara) nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…).
8. Per le prestazioni relative al servizio di Program Management saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro ……….... (…/…). Per le prestazioni relative alla gestione del Sistema di Reporting (manutenzione evolutiva e correttiva inclusa) saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…).
9. Per le prestazioni relative al servizio di Service Desk saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa pari a Euro (…/…).
10. Per le prestazioni relative al servizio di Gestione Operativa ed Hosting sarà corrisposto al Fornitore un importo forfetario omnicomprensivo pari a Euro ………....
(…/…) per le attività relative al sottoservizio di Gestione Operativa; per le prestazioni relative al sottoservizio di Hosting per tutta la durata del contratto sarà corrisposto al Fornitore un importo massimo pari a Euro (…/…): tale importo comprende
la messa in disponibilità delle infrastrutture con le caratteristiche indicate nella scheda
del servizio Gestione Operativa ed Hosting (specifiche per il progetto di virtualizzazione), remunerato su base forfetaria con il canone indicato in sede di offerta, nonché l’eventuale incremento delle suddette infrastrutture, remunerato sulla base della quantità effettiva di risorse richieste, secondo le modalità specificate nella suddetta scheda servizio; per le attività relative al sottoservizio “Evoluzioni Architettura tecnico applicativa saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…).
11. Per le prestazioni relative alle attività di Gestione Ambiente Distribuito saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione al numero di postazioni di lavoro attive effettivamente gestite nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro ……….... (…/…); per le prestazioni relative alle attività di Gestione Cablaggi saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro
……….... (…/…); per le prestazioni relative alle attività di Videoconferenza saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro ………....
(…/…).
12. Per le prestazioni relative al servizio di Posta Elettronica saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle caselle attive gestite nel rispetto di un massimale di spesa pari a Euro (…/…).
13. Per le prestazioni relative alle attività di Trasferimento saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un
massimale di spesa complessivo pari a Euro (…/…).
14. Le tariffe unitarie e i prezzi delle prestazioni di cui ai comma precedenti sono quelli esplicitati nell’offerta economica del Fornitore.
15. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16. Le tariffe, i canoni mensili e tutti i corrispettivi forfetari delle prestazioni contrattuali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
17. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
18. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
19. Le parti prendono atto che il corrispettivo del contratto potrà subire una riduzione, per cause indipendenti dall’Amministrazione, in conseguenza della minore disponibilità di risorse finanziarie in capo a quest’ultima derivanti, a titolo di esempio, da ulteriori manovre a carattere straordinario di revisione della spesa concernente il comparto pubblico. In tale circostanza l’Amministrazione potrà valutare una riduzione proporzionale dei servizi appaltati, così come l’eventuale soppressione di alcuni di essi. In quest’ultimo caso, per i servizi interessati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché svolte a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto. Il fornitore dichiara di rinunciare espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento, derivante da una riduzione del corrispettivo contrattuale per le motivazioni di forza maggiore sopra rappresentate.
Articolo 33 Fatturazione
1. Ai fini del pagamento corrispettivo dei corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni per le quali è riconosciuto un compenso forfetario, corrispondenti ai sottoservizi di:
• Supporto alla gestione dei siti Internet/Intranet, e supporto controllo dati, di cui al precedente Articolo 32 comma 6;
• Videoconferenza, di cui al precedente Articolo 32 comma 11;
• Program Management, Gestione sistema di reporting, di cui al precedente Articolo 32 comma 8;
• Gestione Operativa, di cui al precedente Articolo 32 comma 10;
il Fornitore dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere un’unica fattura, pari al 90% della somma dei relativi canoni mensili forfettari come risultanti dall’offerta economica del Fornitore. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 3 (Sviluppo Software Applicativo e MEV), l’Impresa dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere un’unica fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
a. 90% del 30% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, è stato approvato dall’Amministrazione il documento di specifiche tecnico-funzionali;
b. 90% del 55% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, si è raggiunto lo stato di pronti al collaudo;
c. 90% del 15%, salvo i conguagli stabiliti nella scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, l’Amministrazione ha emesso una relazione di collaudo attestante il positivo completamento dell’attività ovvero trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo.
A seguito dell’approvazione del Rapporto di Lavoro il Fornitore potrà emettere fattura relativa al restante 10% dell’importo dei valori rendicontati, secondo le modalità di seguito descritte:
i. 10% del 30% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, è stato approvato dall’Amministrazione il documento di specifiche tecnico-funzionali;
ii. 10% del 55% del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, si è raggiunto lo stato di pronti al collaudo;
iii. 10% del 15%, salvo i conguagli stabiliti nella scheda Servizio Sviluppo Software Applicativo e MEV, del valore degli interventi per i quali, nel mese cui la rendicontazione si riferisce, l’Amministrazione ha emesso una relazione di collaudo attestante il positivo completamento dell’attività ovvero trascorsi 60 giorni solari dalla data di pronti al collaudo.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 4 (Sottoservizi di Manutenzione Correttiva e Manutenzione prodotti software - personalizzazioni), dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata pari all’90% del valore delle attività effettivamente erogate nel periodo cui la rendicontazione si riferisce. A seguito dell’approvazione della specifica rendicontazione il Fornitore potrà emettere fattura per il restante 10% del valore.
4. Ai fini del pagamento contrattuale dei corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni per le quali è riconosciuto un compenso in base ai consumi effettivi, corrispondenti ai sottoservizi di:
• Formazione, di cui al precedente Articolo 32 comma 5;
• Supporto Tecnico-Specialistico, di cui al precedente Articolo 32 comma 6;
• Supporto Evoluzione Infrastrutturale, di cui al precedente Articolo 32 comma 6;
• Manutenzione Pianificabile - Adeguativa/Migliorativa, di cui al precedente Articolo 32 comma 4;
• Service Desk, di cui al precedente Articolo 32 comma 9;
• Implementazione delle Evoluzioni Infrastrutturali, di cui al precedente Articolo 32 comma 10;
• Gestione cablaggi, di cui al precedente Articolo 32 comma 11;
dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento il Fornitore potrà emettere fatture mensili posticipate pari al 90% del valore delle attività effettivamente erogate nel mese cui la rendicontazione si riferisce. A seguito dell’approvazione delle specifiche rendicontazioni il Fornitore potrà emettere fatture per il restante 10% dei suddetti valori.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 7 (Acquisizione Beni e Servizi), il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di ricezione della fattura relativa ai beni/servizi oggetto delle prestazioni oggetto del servizio, potrà emettere fattura mensile posticipata avente la medesima data di scadenza della corrispondente fattura ricevuta da terze parti.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 10 (Hosting) sarà corrisposto un importo forfetario mensile proporzionale al
numero di server gestiti nel mese e al volume dei dati gestiti (in Terabyte) determinato in base alle tariffe specificate dal Fornitore in fase di gara. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 11 (Gestione Ambiente Distribuito) sarà corrisposto un importo forfetario mensile pari al numero di PdL gestite nel mese per le tariffe specificate dal Fornitore in fase di gara. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 12 (Posta Elettronica) il Fornitore potrà emettere fattura mensile posticipata in relazione al numero di caselle di posta gestite nel mese cui la rendicontazione si riferisce. Il Fornitore a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento potrà emettere fattura mensile posticipata pari al 90% del valore rendicontato. Il Fornitore all’approvazione della specifica rendicontazione potrà emettere fattura relativa al restante 10%.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 32 comma 13 (Trasferimento), il Fornitore, successivamente alla conclusione delle attività di trasferimento, potrà emettere fattura mensile posticipata in relazione al
numero e tipologia di giornate effettivamente erogate nel rispetto del massimale esposto dal Fornitore per tale voce nella propria offerta economica.
10. L’Amministrazione approverà i rendiconti di cui agli Articoli 28 e 29, ovvero fornirà le proprie determinazioni a riguardo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del loro ricevimento.
11. .Le suddette fatture dovranno essere intestate al Ministero della Salute, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxx, Partita IVA n. 97618930586 e spedite per la liquidazione al Ministero della Salute, Direzione generale sistema informativo e statistico sanitario - Ufficio I, stesso indirizzo.
12. Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. 16. L’importo delle predette fatture verrà ordinato dal Ministero della Salute entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente unico IBAN n. ……., intestato alla Società capogruppo mandataria, nei confronti della quale le altre Società mandanti attivano apposita delegazione di pagamento in caso di emissione di proprie fatture . Il pagamento finale delle somme viene
disposto dal coesistente Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Salute
(organo del Ministero Economia e Finanze) ed in nessun caso il Ministero della Salute può essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi derivanti dalle attività proprie di detta Amministrazione.
15. Il Fornitore fornirà apposita dichiarazione che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
17. Ogni pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica/collaudo da parte dell’Amministrazione di quanto effettivamente erogato/realizzato dal Fornitore. Qualora a fronte delle verifiche sugli importi fatturati effettuate dal Ministero della Salute si dovessero riscontrare differenze a favore dell’Amministrazione, il Fornitore provvederà ad effettuare adeguata Nota di Credito dell’importo indicato dall’Amministrazione. I risultati delle verifiche del Ministero della Salute saranno trasmesse al Fornitore in modo ufficiale.
Articolo 34 Compensazioni
1. E’ facoltà dell’Amministrazione utilizzare fino ad un massimo del 40% di ciascuno dei corrispettivi di cui all’Articolo 32 comma per remunerare incrementi di volumi dei servizi indicati. Le motivazioni di tali compensazioni saranno trasmesse al Fornitore dall’Amministrazione attraverso comunicazione scritta.
Articolo 35 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante fidejussione bancaria emessa da primario istituto di credito, e sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Ministero della Salute verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto ivi incluso il periodo di garanzia di 12 mesi dei prodotti software sviluppati fino al termine del contratto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo ai sensi dell’Articolo 39.
2. Il Ministero della Salute ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli Articoli 7, 8, 13, 23, 39 e 46 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso il Fornitore è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Ministero della Salute si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero della Salute.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo il Ministero della Salute ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 39.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla
preventiva emissione dei certificati di verifica di conformità di cui all’art. 322 D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 36 Revisione dei prezzi
1. Qualora risulti necessario incrementare l’importo del servizio di Hosting per gli anni contrattuali successivi al primo, è facoltà dell’Amministrazione richiedere un parere di congruità agli organi competenti.
2. Il Fornitore è tenuto a supportare l’Amministrazione nella gestione della relazione con gli organi competenti per tutta la durata dell’istruttoria fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario a garantire la piena efficacia e tempestività delle attività.
3. Il Fornitore si conformerà alle indicazioni fornite dagli organi competenti in merito alla revisione dell’importo del servizio di Hosting. Qualora il Fornitore rifiuti di conformarsi alle indicazioni degli organi di competenza, è facoltà del Ministero della Salute acquisire il servizio di Hosting mediante altri fornitori terzi. In tale circostanza il Fornitore continuerà ad erogare le restanti prestazioni contrattuali alle stesse condizioni del presente contratto nonché, senza alcun onere per l’Amministrazione, effettuerà il trasferimento delle competenze necessarie e supporterà i fornitori terzi per l’avviamento dei servizi in questione: tutti gli oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di spesa contrattuali per il servizio di Hosting indotti all’Amministrazione in relazione all’acquisizione da fornitori terzi di tali prestazioni, nonché qualsiasi danno, diretto o indiretto, indotto agli utenti dei servizi del sistema informativo del Ministero della Salute saranno, rispettivamente, a carico e di responsabilità del Fornitore.
4. Gli scostamenti che possono concretizzarsi a fronte del parere di congruità sopra indicato, saranno gestite nell’ambito delle compensazioni di cui all’Articolo 34.
5. Per tutte le altre prestazioni contrattuali non sono previste revisioni dei prezzi: per queste si applicano le modalità di valorizzazione specificate per ogni singola prestazione nelle schede servizio o schede progetto delle stesse.
6. Ferme restando le modalità di valorizzazione delle prestazioni contrattuali, non sono previste revisioni dei prezzi in relazione alle variazioni dei volumi effettivamente erogati rispetto a quelli pianificati.
Articolo 37 Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’Articolo 39, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni.
Articolo 38 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte del Ministero della Salute. In ogni caso, la cessione potrà essere effettuata solo a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Articolo 47.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , il Ministero della Salute, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 39.
Articolo 39 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero della Salute per porre fine all’inadempimento, il Ministero della Salute ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto del Ministero della Salute al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 nonché nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Ministero della Salute potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore con raccomandata A/R nella quale dichiarerà la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi, ciascuno dei quali costituisce grave inadempimento del Fornitore:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) ai sensi dell’Articolo 35, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero della Salute;
d) ai sensi dell’Articolo 17, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
e) ai sensi dell’Articolo 15, azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione;
f) violazione anche di uno solo dei seguenti articoli: 7 (Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore); 14 (Obblighi di riservatezza), 18 (Subappalto), 37 (Trasparenza dei prezzi), 38 (Divieto di cessione del contratto) e 46 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
g) ai sensi dell’articolo 31, applicazione di penali oltre la misura massima ivi stabilita.
h) violazione degli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Ministero della Salute avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Il Ministero della Salute, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 40 Recesso
1. Il Ministero della Salute ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero della Salute.
3. In caso di recesso del Ministero della Salute, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in base alla pianificazione concordata, di cui al precedente Articolo 21.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il Responsabile del Contratto del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Ministero della Salute ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora
per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 41 Dati dell’Amministrazione e report
1. Dati dell’amministrazione. L’Amministrazione conserva la piena ed esclusiva proprietà di ogni dato o informazione (nel seguito “Dati”) relativo all’Amministrazione ed alla sua attività, trasmessi o che saranno trasmessi al Fornitore, oppure prodotti o sviluppati dal Fornitore, nell’ambito della prestazione dei Servizi; tali dati non potranno essere usati dal Fornitore in alcun modo che non sia correlato alla erogazione dei servizi previsti dal presente contratto. Il Fornitore non potrà comunicare, vendere, consegnare, noleggiare o generalmente fornire a terze parti i dati di proprietà dell’Amministrazione né tali dati potranno essere sfruttati commercialmente dal Fornitore. Il Fornitore é autorizzato in virtù del Contratto ad avere accesso e a far uso dei dati durante il periodo di vigenza del Contratto nella misura necessaria all'esecuzione delle obbligazioni del Fornitore o secondo quanto stabilito nel Contratto. Il Fornitore è obbligato al rispetto della riservatezza di tali dati conformemente a quanto riportato Articolo 44.
2. Report. In relazione all’erogazione dei servizi previsti dal presente contratto e ad integrazione della fornitura dei report circa gli andamenti dei Livelli di servizio, dei Volumi e degli Effort dei Servizi di cui all’Articolo 28, il Fornitore si impegna a soddisfare ogni richiesta di predisposizione di report sui dati dell’Amministrazione. Tali report saranno predisposti dal Fornitore e consegnati all’Amministrazione nel rispetto delle pianificazioni concordate tra Amministrazione e Fornitore.
3. Correzione degli errori. Il Fornitore dovrà garantire la correttezza dei dati dell’Amministrazione da esso gestiti per le parti di sua competenza. Ogni segnalazione dell’Amministrazione circa errori o imprecisioni nei dati gestiti dal Fornitore dovrà essere risolta entro e non oltre il termine indicato di volta in volta
dall’Amministrazione stessa, senza alcun ulteriore compenso per il Fornitore.
4. Restituzione dei dati. Il Fornitore, senza alcun onere per l’Amministrazione, dovrà fornire a seguito di ogni richiesta dell’Amministrazione e alla cessazione del contratto tutti, o la parte richiesta, dei dati dell’Amministrazione, nei formati e sui supporti in uso al momento della richiesta. Il Fornitore dovrà inoltre eliminare o distruggere tutti, o la parte richiesta, dei dati dell’Amministrazione in suo possesso. Gli archivi magnetici contenenti qualsiasi dato dell’Amministrazione potranno essere usati esclusivamente per esigenze di back-up e dovranno essere restituiti o distrutti in relazione alle specifiche indicazioni dell’Amministrazione.
Articolo 42 Manuale Operativo
Al fine di documentare le specifiche di dettaglio per la gestione delle attività contrattuali concordate tra Amministrazione e Fornitore successivamente alla stipula del Contratto verrà impiegato il “Manuale Operativo”. Nel Manuale Operativo saranno dunque contenute le procedure di rilievo per la gestione del contratto, le specifiche di dettaglio per la misurazione dei servizi contrattuali (schede parametro) e tutti gli accordi tra Amministrazione e Fornitore che comportino ulteriori dettagli rispetto a quanto contenuto nei documenti contrattuali al momento della stipula (ad esempio, la descrizione dettagliata dei processi di interazione tra personale dell’Amministrazione, personale del Fornitore e d eventuali terze parti nella erogazione dei servizi contrattuali). Il Fornitore si obbliga a fornire il necessario supporto richiesto dall’Amministrazione al fine di predisporre la documentazione necessaria. Le modalità di gestione del Manuale Operativo sono indicate nel Disciplinare Tecnico.
Articolo 43 Gestione della sicurezza e della continuità operativa
1. Specifiche di sicurezza. Il Fornitore, per lo svolgimento dei servizi previsti nel contratto si impegna ad adottare le procedure e gli strumenti di gestione della sicurezza più adeguati secondo i criteri definiti nell’Allegato Specifiche di Sicurezza e nelle sue eventuali successive versioni. Dette specifiche sono vincolanti per il Fornitore, il quale è tenuto ad attuare quanto ivi previsto nel corso dell’ erogazione dei servizi contrattuali, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
2. Variazione delle specifiche di sicurezza. Nel caso di variazioni delle Specifiche di sicurezza conseguenti a modifiche delle Politiche di Sicurezza dell’Amministrazione, i nuovi requisiti ivi specificati, o le modifiche dei requisiti esistenti, saranno implementati mediante un processo dedicato che prevede la progettazione, implementazione e messa in esercizio da parte del Fornitore dei cambiamenti alle infrastrutture tecnologiche e/o alle modalità di erogazione dei servizi che si rendessero necessarie.
3. Obblighi del Fornitore. Il Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, si impegna a:
• rendere disponibile il necessario supporto e coordinamento (dove richiesto dall’Amministrazione) nei confronti del Fornitore dei servizi di Telecomunicazione;
• il Fornitore, entro 5 giorni dall’avvio del Contratto, comunicherà all’Amministrazione il nome di un referente per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati e delle apparecchiature, definito Responsabile della Sicurezza;
• il Responsabile della Sicurezza dovrà, periodicamente e su richiesta dell’Amministrazione, fornire report sullo stato di attuazione delle politiche di sicurezza e sulla gestione di eventuali incidenti inerenti la sicurezza. Sarà inoltre
responsabile della notifica all’Amministrazione dei problemi sulla disponibilità, integrità e confidenzialità delle informazioni che fanno capo ai diversi ambienti operativi definiti.
L’Amministrazione nominerà il proprio Responsabile della Sicurezza il quale comunicherà al Fornitore le specifiche riguardanti il trattamento dei dati in modo tale che il Fornitore possa elaborare un piano per la sicurezza.
4. Test di vulnerabilità. Test di vulnerabilità. Il Fornitore si obbliga a prestare supporto all’Amministrazione per l’esecuzione dei test di vulnerabilità che verranno effettuati con cadenza semestrale al fine di verificare il livello di efficacia delle politiche di sicurezza. I test di vulnerabilità dovranno comprendere la verifica di sistemi ed applicazioni e dovranno essere eseguiti dall’Amministrazione con il supporto del monitore o di eventuali terze parti designate. Il Fornitore renderà disponibile il supporto richiesto mediante attività coordinate e sotto la supervisione dell’Amministrazione. I risultati dei test saranno oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione per individuare le eventuali criticità e le azioni correttive necessarie alla loro rimozione. L’attuazione delle suddette azioni correttive avverrà mediante uno specifico Piano di Miglioramento e le eventuali attività richieste al Fornitore per la loro implementazione non comporteranno oneri aggiuntivi all’Amministrazione, a meno che non siano conseguenti a variazioni delle politiche di sicurezza.
.
5. Business Continuity. Il Fornitore dovrà dare supporto all’Amministrazione per la stesura del piano di Continuità Operativa dell’Amministrazione, fornendo tutte le
informazione ad essa necessarie, tra cui il Piano di Continuità Operativa del Fornitore per i servizi/processi erogati contrattualmente.
6. Disaster Recovery. Nell’ambito dell’oggetto del presente contratto, il Fornitore erogherà il servizio di Disaster Recovery con le modalità ed i vincoli contenuti nella scheda servizio Gestione Operativa ed Hosting. Nel corso dell’erogazione del servizio, il Fornitore è tenuto a predisporre un Piano di Disaster Recovery approvato dall’Amministrazione secondo quanto riportato nella suddetta scheda servizio. Qualora il Fornitore eroghi i servizi contrattualmente previsti mediante il centro di Disaster Recovery per un periodo superiore a sei mesi, a causa dell’impossibilità da parte del Fornitore stesso di ripristinare i servizi contrattualmente previsti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali standard di erogazione, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il presente contratto riportatori sensi dell’art. 39. In caso di disastro, il Fornitore non richiederà all’Amministrazione alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto contrattualmente previsto per l’erogazione dei servizi contrattuali.
Articolo 44 Riservatezza (Decreto Legislativo n. 196/2003)
1. In aggiunta a quanto stabilito agli Articoli 16 e 17, le Parti convengono quanto indicato ai seguenti comma.
1. Protezione dei dati. Il Fornitore metterà a punto e curerà le misure per la protezione contro distruzione, perdita o alterazione dei Dati in suo possesso, che non saranno inferiori alle misure attuate dall’Amministrazione alla data di sottoscrizione del Contratto e che saranno appositamente documentate. Qualora l’Amministrazione non abbia in atto misure di protezione, il Fornitore adotterà le misure da essa abitualmente
predisposte per la protezione dei Dati di proprietà aventi contenuto simile ai Dati.
Quanto sopra verrà attuato in conformità con quanto stabilito nell’Allegato –
Specifiche di Sicurezza per il Fornitore.
2. Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. Relativamente al Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito “Legge”), le Parti prendono atto che:
• l’Amministrazione è Titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi della Legge;
• il Fornitore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste della Legge per assolvere alla funzione di Responsabile del trattamento dei Dati personali ed idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei Dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Ciò premesso, le Parti convengono che il Fornitore sarà Responsabile del Trattamento dei Dati (di seguito: il "Responsabile”), operato dal Titolare, ai sensi della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli Dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto. In particolare:
a) il Titolare curerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei Dati personali; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare gli Interessati dell'intervenuta nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati.
b) il Responsabile si impegna a:
- Trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dal Titolare.
- Custodire i Dati.
- Individuare - se necessario - i soggetti ai quali affidare la qualifica di Incaricati del trattamento, e - sulla base del successivo atto di incarico - individuare le istruzioni da impartire a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati.
- Effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione del Contratto, quali Conservazione ed Elaborazione. In particolare, il Responsabile dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dal Titolare. Inoltre, il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il Titolare terrà indenne il Responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza del Titolare. In particolare, il Responsabile non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei Dati e agli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché alla pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito.
- Attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il Contratto, alle istruzioni impartite dal Titolare nel presente articolo, così come integrato da quanto previsto nel Contratto. Il Responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.
- Consentire al Titolare l'esercizio del potere di controllo, e, a tal fine,
effettuare un rendiconto al Titolare a mezzo di rapporto scritto periodico in
ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini della Legge) ed alle conseguenti risultanze.
- Adottare le misure individuate dall’Allegato B della Legge con le integrazioni operate dal Titolare nell’Allegato B Politiche di Sicurezza dell’Amministrazione intese a consentire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla Legge, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nel Contratto.
- Evadere senza ritardo, su richiesta del Titolare, le eventuali richieste avanzate dagli Interessati, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile.
- Assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della sfera di competenza del Responsabile.
- Disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei Dati personali, secondo le istruzioni individuate dall’Allegato B della Legge e quelle impartite dal Titolare nell’Allegato B Politiche di Sicurezza dell’Amministrazione, che è parte integrante del presente Articolo, e nei limiti dei compiti affidati al Responsabile con il Contratto. In particolare, il Responsabile dovrà curare l'adozione delle misure di sicurezza fisiche, mentre la predisposizione delle misure di sicurezza logiche spetterà al Titolare, che terrà indenne il Responsabile da eventuali conseguenze derivanti da proprie violazioni in tale ambito. Tali misure di sicurezza fisica non potranno essere inferiori a quelle minime previste nell’Allegato B Politiche di Sicurezza dell’Amministrazione.
- Per quanto concerne la sicurezza fisica e logica, adeguare il sistema di protezione e sicurezza ad eventuali future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del Titolare, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, il Titolare concorderà le stesse con il Responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei Servizi.
- Rendere al Titolare ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti della Xxxxx.
- Supportare il Titolare nella predisposizione e/o aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza in relazione alle evoluzioni normative, tecniche o di processo per la gestione della sicurezza.
Il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni del Titolare, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Responsabile, i relativi oneri saranno di competenza del Titolare.
Il Responsabile deve provvedere a conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Il Fornitore, nella sua qualità di Responsabile ai sensi della Legge, è tenuto, con riferimento alle operazioni e ai dati personali trattati in relazione all’esecuzione del Contratto, a provvedere all’implementazione delle misure e degli accorgimenti prescritti dall’Autorità alle lettere a, b, c (primo capoverso) ed f del
Provvedimento generale del Garante sugli amministratori di sistema.
Al fine di permettere a questa Amministrazione di poter porre in essere le misure e gli accorgimenti in capo alla medesima ricadenti nella sua qualità di Titolare del trattamento, si richiede, pertanto al Fornitore di provvedere a comunicare le seguenti informazioni:
• elenco delle persone fisiche amministratori di sistema incaricati di svolgere attività sul Sistema Informativo, con elenco: delle funzioni ad essi attribuite; delle caratteristiche soggettive di esperienza, capacità ed affidabilità degli stessi; delle designazioni individuali effettuate dei medesimi, con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
• i sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema che sono stati o si ha in programma di implementare.
La presente nomina di Fornitore quale Responsabile del trattamento operato dall’Amministrazione - nei limiti dei compiti affidati dall’Amministrazione al Fornitore in virtù del Contratto - ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.
3. Fatte salve le attività e gli interventi richiesti al Fornitore in relazione all’evoluzione della normativa in merito alla riservatezza e protezione dei dati, tutte le attività del Fornitore di cui al presente comma sono da ritenersi ricomprese negli oneri delle prestazioni di cui all’Articolo 2 del presente contratto; per tali attività non saranno pertanto riconosciuti al Fornitore corrispettivi ulteriori rispetto a quelli previsti al precedente Articolo 32.
Articolo 45 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico al Ministero della Salute per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 46 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.