CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
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NELLA FORMA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
TRA
Il Dipartimento_---------, cf -nella persona del Direttore -, nato a --il , domiciliato per la sua carica presso -, autorizzato alla firma del presente atto dall’ordinamento dell’Ateneo, di seguito denominata semplicemente Università;
E
il Dottor , nato a il , C.F. , residente in , con domicilio fiscale coincidente con la residenza anagrafica, di seguito denominato semplicemente collaboratore;
PREMESSO
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non
dipendenti dell’Università di Pisa, approvato con D.R. prot. 14098 del 28/2/2018;
Visto il provvedimento prot. n. del con il quale è stato disposto il conferimento di un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale al dott. ,
SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE.
Al collaboratore sono affidate le seguenti prestazioni nell’ambito del progetto
a) attività .
La prestazione sarà svolta conformemente alle disposizioni dettate dall’ articolo 7 co.6 del D.lgs 165/01 nella forma del contratto d’opera ai sensi dell’articolo 2222 e segg. Codice civile e del vigente Regolamento sopra citato. In materia fiscale la prestazione è da intendersi come esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’articolo 67 1 comma lettera l) del TUIR da parte di soggetto non in possesso di posizione IVA
Art 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE.
Le prestazioni indicate verranno svolte personalmente dal collaboratore in piena autonomia organizzativa, senza predeterminazione di orario né della sede di svolgimento della prestazione, nel rispetto della modalità di coordinamento pattuite.
La struttura di riferimento per le attività affidate al collaboratore è il Dipartimento di
Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato da in qualità di
Art 3 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto avrà una durata di giorni a decorrere dal
Le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento con un congruo preavviso rispetto alla durata del contratto stesso, con una comunicazione scritta.
In caso di estinzione del rapporto, per qualunque causa, il corrispettivo sarà commisurato alla prestazione effettivamente resa.
Il presente contratto non può essere prorogato né rinnovato né integrato.
Art 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E FISCALE
A favore del collaboratore è stabilito un compenso lordo beneficiario di € che sarà corrisposto dall’Amministrazione in unica soluzione al termine della prestazione e gestito fiscalmente ai sensi degli art. 67 e seguenti del TUIR.
Il Responsabile , attesterà, a conclusione delle attività e prima del saldo del contratto, il completo ed esatto adempimento della prestazione.
La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi è assicurata
dall’Ateneo.
Gli oneri fiscali, previdenziali, od altro eventualmente scaturenti dal presente atto, saranno a carico del collaboratore e del committente in quote e modalità stabilite dalla legge o da apposite convenzioni internazionali. In ogni caso il collaboratore si impegna a compilare idonea documentazione dalla quale risulti la sua posizione previdenziale e fiscale.
Art 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali riguardanti il titolare del contratto raccolti dall’Università di Pisa sono utilizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le sole finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’Università stessa. L’interessato può far valere nei confronti dell’Università di Pisa i diritti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della struttura.
Art 6 - DISCIPLINA APPLICABILE.
Il presente contratto sarà soggetto, agli articoli 2222, 2227, 1256 e 2225, 2229 e 2230 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/4/1986 n° 131 ed è soggetto a bollo ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima annessa al DPR 26/10/1972 n 642.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, la disciplina prevista dal codice civile, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dal D.P.R. 16/4/2013 n 62.
Pisa,
Il Direttore Il prestatore d’opera