Cassazione Civile, sez. II, 30 ottobre 2003, n. 16356
Sopravvenienza di norme imperative e validità dei contratti
Cassazione Civile, sez. II, 30 ottobre 2003, n. 16356
Pres. Xxxxx M. - Rel. Trombetta F. - P.M. Maccarone V. - Patrizio P. c. Valtellina Gas s.r.l.
Somministrazione (contratto di) - Disciplina contrattuale delle prestazioni - Contratto di fornitura di GPL - Disci- plina imperativa ex art. 10, D.Lgs. n. 32 del 1998 - Contratto stipulato anteriormente di contenuto difforme dallo
«ius superveniens» - Nullità - Esclusione - Risoluzione di diritto - Configurabilità - Condizioni.
In tema di somministrazione di gas di petrolio liquefatto (GPL), l’art. 10 del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32, nel dettare la disciplina imperativa del relativo negozio (in particolare quanto alla durata di esso e al divieto di vincolare l’utente all’acquisto della quantità di prodotto contrattualmente predeterminato o al- l’acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva), non tocca la validità del contratto stipulato anterior- mente all’entrata in vigore di detto decreto delegato con clausola di contenuto difforme da quanto suc- cessivamente stabilito dal citato articolo, ma prevede esclusivamente la risoluzione di diritto di esso (ri- soluzione che tuttavia non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice di legittimità, trattandosi di ecce- zione di merito rimessa alla disponibilità della parte interessata) per il mancato adeguamento, entro l’1 settembre 1998, alle prescrizioni della citata norma, essendo così esclusa l’applicabilità del regime della inserzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 Codice civile.
C
Svolgimento del processo
on atto di citazione notificato l’8 febbraio 1996 la X. X. x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx P. P. chiedendo che fosse accertato e di- chiarato perfezionato il contratto stipulato inter partes il 24 giugno 1994 in base al quale la società attrice conce- deva in comodato gratuito e provvedeva alla installazio- ne delle attrezzature di stoccaggio ed il convenuto si ob- bligava ad acquistare dall’attrice tutto il proprio fabbiso- gno di GPL con facoltà di recesso decorsi cinque anni dalla consegna degli impianti e previa disdetta con rac- comandata. Deduceva l’attrice che rimandata l’installa- zione delle attrezzature in attesa del disbrigo da parte del
P. delle pratiche amministrative, questi aveva comunica- to la propria indisponibilità ad eseguire il contratto, pur diffidato dall’attrice a dare esecuzione all’accordo. Veni- va pertanto chiesta la condanna del convenuto alla ese- cuzione del contratto oltre al risarcimento danni. Rimasto contumace il convenuto, escussi testi, il Preto- re respingeva la domanda, qualificando come prelimina- re il contratto ed infondata la richiesta di esecuzione spe- cifica ex 2932 Codice civile non avendo l’attrice fornito la prova della esecuzione della prestazione a suo carico. Su impugnazione della società attrice, il Tribunale di Sondrio, con sentenza 24 giugno 1999 in parziale riforma, dichiarava efficace il contratto 24 giugno 94, qualificato come contratto definitivo, e respingeva le altre domande attrici, condannando l’appellato a rifondere il 50% delle spese di entrambi i gradi del giudizio a favore dell’appel-
lante. Qualificato il contratto come definitivo, a causa mista o atipica, riconducibile prevalentemente al con- tratto di somministrazione; precisato che le parti hanno subordinato l’inizio della fornitura alla previa consegna del serbatoio per il deposito del gas da parte della società attrice, consegna rifiutata dal P. che si è reso perciò ina- dempiente; rilevato che a fronte di tale inadempimento non è stata formulata né domanda di risoluzione del con- tratto, né domanda di adempimento diretta ad ottenere il prezzo della fornitura minima concordata, afferma il Tri- bunale che va dichiarata la piena validità ed efficacia del contratto stipulato; mentre non può essere accolta la do- manda di condanna del P. all’esecuzione dello stesso, non essendo prevista nel nostro ordinamento l’esecuzione coattiva dell’obbligo di ricevere, potendo l’interessato ot- tenere gli effetti giuridici della consegna solo attraverso l’applicazione degli artt. 1206 e ss. Codice civile.
Va respinta, inoltre, per il Tribunale la domanda di risar- cimento danni non essendo stato provato alcun danno dal differimento dell’esecuzione del contratto e potendo il contratto essere ancora integralmente eseguito.
Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il P.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale la V. G.
s.r.l. che ha depositato memoria.
D
Motivi della decisione
educe il ricorrente principale a motivo di impu- gnazione la violazione di norme di diritto con ri- ferimento alla mancata applicazione dell’art. 10
del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carbu- ranti.
Afferma il ricorrente che il contratto stipulato tra le parti il 24 giugno 94 rientra nella disciplina dell’art. 10 del D.Lgs. n. 32/98 che, oltre a modificare radicalmen- te, per i contratti futuri la disciplina dei contratti di for- nitura di gas da privati a privati, stabilisce per i contrat- ti, come quello di specie, stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto, l’adeguamento degli stessi alla nuova normativa entro il 1° settembre 1998, in mancanza del quale i contratti si intendono risolti con effetto immediato. Prevedendo la nuova disciplina l’il- legittimità di clausole contrattuali che dispongano ob- blighi di acquisto di una quantità di prodotto predeter- minata, oltre al divieto di un obbligo di esclusiva ed a una durata superiore ad un anno, previsioni tutte in contrasto con il contenuto vessatorio del contratto sti- pulato inter partes, il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto dichiarare valido ed efficace un contratto che deve comunque intendersi risolto alla da- ta del 1° settembre 98 per mancato adeguamento ai nuovi principi introdotti.
Deduce il ricorrente incidentale a motivo di impugna- zione l’omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, pro- spettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (art. 360, n. 5, Codice di procedura civile); la violazione di legge (art. 360, n. 3, Codice di procedura civile) con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 1453 e 1223 Co- dice civile: per avere il Tribunale: A) pur ravvisando un inadempimento colpevole nel rifiuto del P. di rice- vere il serbatoio per lo stoccaggio, contraddittoriamen- te da un lato affermato che non era configurabile nel nostro ordinamento un obbligo coattivo di ricevere; e rigettato, dall’altro lato, la domanda di risarcimento ri- tenendo che la prestazione contrattualmente prevista poteva essere, ancora, interamente eseguita e che non era derivato alcun pregiudizio per il ritardato adempi- mento; B) erroneamente respinto l’azione di danni, nonostante il mancato guadagno della V. G., per l’ina- dempimento contrattuale del P., fosse risarcibile sulla base di una ricostruzione degli utili che la società forni- trice avrebbe ragionevolmente conseguito dalla regola- re esecuzione del contratto.
Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 Co- dice di procedura civile, i ricorsi principale ed incidenta- le, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
Il ricorso principale è infondato.
Non merita, infatti, alcuna censura l’accertamento della validità del contratto stipulato fra le parti il 24 giugno 94, affermata dalla sentenza del Tribunale, trattandosi di contratto sulla cui disciplina non può influire l’art. 10 del D.Lgs. n. 32/98, quanto meno fino alla data dell’1 settembre 1998, in cui la stessa norma, per contratti sti- pulati prima della sua entrata in vigore, prevede la mo-
difica del loro contenuto, secondo i criteri indicati nel primo comma, in mancanza della quale è sancita la riso- luzione del contratto con effetto immediato.
Proprio la scelta operata dal legislatore di non commi- nare la nullità delle clausole contrattuali di contenuto difforme da quello previsto dal citato art. 10; ma di pre- vedere solo la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adeguamento alle prescrizioni della norma, circa le obbligazioni a carico dell’utente, esclude da un lato la riferibilità al caso di specie dell’istituto dell’in- serzione automatica delle clausole ex art. 1339 Codice civile la cui applicabilità presuppone l’invalidità della clausola difforme o la previsione della sua stessa sosti- tuzione, presupposti inesistenti nella specie; e rende, dall’altro lato, del tutto legittima la pronuncia del giu- dice d’appello, di validità del contratto, stipulato in epoca in cui le parti erano libere di determinarne il contenuto; in assenza, peraltro, di ogni difesa da parte del P. (rimasto contumace in entrambi i gradi del giu- dizio di merito) che avrebbe potuto, anche nel giudizio di appello, previo appello incidentale, far valere, in via di eccezione riconvenzionale, l’avvenuta risoluzione del contratto de quo per mancato adeguamento del suo contenuto al dettato della disciplina normativa soprav- venuta.
Né, sul punto, può pronunciarsi d’ufficio questa Corte, come pretenderebbe il ricorrente, trattandosi di eccezio- ne di merito rimessa alla disponibilità della parte.
Il ricorso principale va, pertanto, respinto. Parimenti infondato è il ricorso incidentale.
Quanto al vizio di motivazione dedotto, infatti, esso de- ve ritenersi, comunque, inammissibile perché non è tale da portare ad una diversa decisione sul punto, in quanto la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento è fondata su una ratio decidendi (la mancanza di prova del danno) che è, di per sé, idonea a sorreggerla. Quanto al- la violazione di legge dedotta, essa è insussistente in quanto il Tribunale ha respinto la domanda di risarci- mento perché il danno non era stato provato e non per- ché il ritardo nell’adempimento fosse inidoneo a provo- care un danno.
Va, inoltre, rilevato che, con l’atto di appello, la ricor- rente si è limitata a chiedere il risarcimento del danno senza minimamente illustrare, o quanto meno indicare, le prove orali e documentali che tale danno avrebbero, invece, dimostrato, come si sostiene, in questa sede dal- la V. G. s.r.l.; cosicché nessuna censura può essere mossa al giudizio d’appello per non aver specificamente moti- vato in ordine alle stesse.
Il ricorso incidentale va, quindi, respinto.
L’esito del giudizio giustifica la totale compensazione fra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giu- dizio.
IL COMMENTO
di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Il caso in commento
Una società distributrice di gas di petrolio liquefatto (GPL) ed un utente dell’impianto di distribuzione stipula- vano un contratto di fornitura di prodotto in base al quale l’utente si impegnava ad acquistare dalla società tutto il proprio fabbisogno di GPL, con facoltà di recedere decorsi cinque anni dalla consegna degli impianti, a fronte della concessione in comodato gratuito e relativa installazione delle attrezzature di stoccaggio.
Rimandata l’installazione delle attrezzature in attesa dell’adempimento delle pratiche amministrative, l’utente, seppur diffidato ad eseguire il contratto, comunicava alla società distributrice la propria indisponibilità al riguardo.
In conseguenza di tale rifiuto dell’utente ad eseguire l’accordo, la società distributrice adiva dunque il Pretore af- finché accertasse e dichiarasse perfezionato il contratto e condannasse l’utente all’esecuzione dello stesso nonché al risarcimento dei danni. In contumacia del convenuto, il Pretore respingeva le domande dell’attrice qualificando il contratto come preliminare ed invocando la mancata di- mostrazione dell’adempimento della prestazione a suo cari- co da parte della società distributrice.
In secondo grado tuttavia, a parziale riforma della sen- tenza del Pretore, il Tribunale qualificava il contratto come definitivo e ne dichiarava la piena validità ed efficacia, non accogliendo però né la domanda volta alla condanna del convenuto all’esecuzione del contratto, né quella di risarci- mento del danno.
Avverso tale sentenza l’utente ha proposto ricorso in Cassazione deducendo a motivo di impugnazione la viola- zione di norme di diritto con riferimento alla mancata appli- cazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 32/98 recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti. La Corte ha ritenuto il ricorso privo di fondamento ed inapplicabile al caso di specie l’art. 10 del D.Lgs. n. 32/1998. Conformandosi infatti alla comune opinione (1) che ritiene che la validità di un contratto debba essere valutata con riferimento alle norme in vigore al tempo della sua conclusione, la Suprema Corte ha affermato la validità del contratto di distribuzione essendo stato lo stesso stipulato in epoca in cui le parti erano libere di determinarne il con- tenuto. Il secondo comma dell’art. 10, inoltre, prevede espressamente una disciplina transitoria per i contratti sti- pulati prima della data di entrata in vigore del decreto legi-
slativo, il che esclude una sua applicazione retroattiva.
Ad opinione della Corte dunque, la scelta del legisla- tore di non comminare la nullità delle clausole difformi ma di prevedere, in caso di mancata modifica delle stesse, la ri- soluzione del contratto, escluderebbe l’applicabilità al caso di specie dell’istituto dell’inserzione automatica di clausole ex art. 1339 Codice civile, che presuppone l’invalidità del- le clausole difformi o la previsione della loro stessa sostitu- zione (2).
Quanto al ricorso incidentale presentato dalla società distributrice ed al suo esame da parte della Corte, si riman- da al testo della sentenza in quanto non pertinente con le osservazioni oggetto del presente commento.
La normativa di riferimento
Prima di esaminare le questioni affrontate dalla Su- prema Corte con la pronuncia annotata, è opportuno illu- strare brevemente quali modificazioni ed innovazioni siano intervenute nel quadro normativo (3) con l’adozione del D.Lgs. n. 32/98 (4), recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.
Tale decreto è stato introdotto in attuazione dell’art. 4, quarto comma, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (5), che annovera tra i suoi obiettivi il riordino della disci- plina relativa alle attività economiche ed industriali al fine di promuovere «la competitività delle imprese nel mercato globale» e «la razionalizzazione della rete commerciale, an- che in relazione all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione».
Non prevedendo il decreto in esame una nuova ed or- ganica disciplina della materia di carattere esaustivo, ma li- mitandosi a dettare un sistema di norme per la razionalizza- zione dell’attività, si ritiene che la normativa previgente, ove compatibile con le nuove disposizioni, rimanga valida. Quanto alle innovazioni introdotte si segnala innanzi- tutto la cessazione del precedente regime di concessione amministrativa per l’installazione e l’esercizio degli impian- ti di distribuzione di carburante e la sua sostituzione con il più flessibile regime autorizzatorio. A tal proposito le auto- rizzazioni del Comune risultano subordinate a sole verifiche di conformità dell’impianto alle disposizioni del piano re- golatore o alla normativa urbanistica vigente, alle prescri- zioni fiscali, sanitarie, ambientali e stradali, a quelle per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di in-
dirizzo programmatico delle regioni.
Vengono quindi semplificati i rapporti commerciali tra titolari delle autorizzazioni e gestori. A questo riguardo il decreto, anziché prevedere una disciplina dettagliata in merito al contenuto dei contratti, così come faceva la nor- mativa precedente, si limita a dettare alcuni principi gene-
Note:
(1) Cfr. Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877, in Mass. Giur. it., 1995; Cass. 27 ottobre 1995, n. 11196, in Foro it., 1996, I, 2866; Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, ivi, 1998, I, 770; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, ivi, 2001, I, 80.
(2) Cfr. Cass. 21 gennaio 1985, n. 224, in Mass. Foro it., 1985.
(3) La materia della distribuzione dei carburanti era precedentemente di- sciplinata dall’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e convertito con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché dal D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(4) Il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 è pubblicato in G.U. n. 53, serie ge- nerale, parte I, del 5 marzo 1998.
rali cui le parti si devono conformare nella regolamentazio- ne dei loro rapporti.
Quanto ai contratti di fornitura di prodotto stipulati tra aziende distributrici ed utenti, il decreto detta una serie di requisiti e limitazioni, che devono essere rispettati in se- de di contrattazione. In particolare tali contratti devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio con- sentendo agli utenti l’opzione tra l’acquisto e la disponibi- lità ad altro titolo dello stesso. Nel primo caso il contratto non potrà avere durata superiore ad un anno e nel secondo caso a due. In nessun caso inoltre gli utenti potranno esse- re vincolati all’acquisto di quantità di prodotto contrattual- mente predeterminate o all’acquisto in regime di esclusiva. Scopo di tali disposizioni è pertanto quello di elimina-
re alcuni vincoli alla effettiva concorrenza tra gli operatori e garantire una maggiore libertà di scelta ai consumatori.
Il decreto detta inoltre una disciplina transitoria per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore ma an- cora in essere sotto l’imperio delle nuove norme, preveden- do che gli stessi debbano essere modificati in conformità ai nuovi criteri entro il 1° settembre 1998 e che, in mancan- za di tale adeguamento, si intendano risolti con effetto im- mediato.
Le aziende distributrici devono infine, dal 1° gennaio 1999, assicurare agli utenti servizi di installazione e manu- tenzione periodica dei serbatoi, effettuando visite annuali e rilasciando le relative certificazioni. In caso di violazione di
Il presupposto della nullità sopravvenuta risiede, a dire di questa dottrina (10), nella perdurante vitalità di quei contratti ad effetti non istantanei, quali quelli di durata (11) e quelli ad effetti differiti, che non esauri- scono i loro effetti al momento del perfezionamento e continuano dunque ad essere fonte e ragione giustifica- tiva della programmazione non ancora realizzata. Tali negozi restano pertanto esposti alle eventuali sopravve- nienze che possano derivare da norme imperative suc- cessive che potrebbero rendere illecite, dal momento della loro entrata in vigore, le clausole difformi dal loro dettato (12).
Scopo della nullità sopravvenuta è dunque quello di impedire che con l’ingresso della nuova normativa le pre- stazioni ancora da eseguire vengano disciplinate da una fonte illecita e producano effetti ormai non più consentiti dall’ordinamento giuridico.
Poiché la nullità sopravvenuta è stata configurata quale «species» del «genus» nullità (13), la dottrina che la ha elaborata ne ha individuato le cause (14) in quelle stes- se che danno luogo alla nullità originaria (15) e dunque nella (sopravvenuta) contrarietà a norme imperative che ne determini una difformità rispetto allo schema legale, nonché nella (sopravvenuta) mancanza, difetto o impossi- bilità di uno degli elementi essenziali del negozio previsti dall’art. 1325 Codice civile, ritenuti (16) necessari non so-
queste disposizioni sono previste onerose sanzioni ammini-
strative.
Lo ius superveniens e la teoria della nullità sopravvenuta
La sentenza in epigrafe offre lo spunto per trattare il problema del conflitto tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa nel caso di contratti sti- pulati anteriormente alla sopravvenienza di norme impera- tive, ma ancora in essere al momento della loro entrata in vigore.
Il nostro ordinamento giuridico, all’art. 11 delle pre- leggi, prevede quale principio generale l’irretroattività del- la legge, stabilendo che lo ius superveniens non trovi appli- cazione né per i rapporti già esauriti prima della entrata in vigore della nuova legge, né per quelli sorti anteriormente a tale momento, ma ancora in corso di esecuzione (6). Per- ché la nuova disciplina sia applicabile a contratti già vali- damente conclusi, è pertanto necessario che vi sia un’e- spressa previsione di legge al riguardo che deroghi al princi- pio di irretroattività (7).
Alla luce di questo principio generale, per risolvere il conflitto tra l’autonomia ed il sopraggiungere di disposizio- ni cogenti, la dottrina ha elaborato la figura della «nullità sopravvenuta» (8).
Secondo tale teoria un contratto originariamente va- lido perché conforme alla fattispecie astratta di una deter- minata norma, può, in seguito alla sopravvenienza di even- ti o normative successivi alla sua stipulazione, divenire ex nunc (9) invalido.
Note:
(5) La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata in suppl. ord. n. 56/L alla
G.U. n. 63 del 17 marzo 1997.
(6) Cfr. Cass. 28 settembre 2002, n. 14073, in Mass. Giur. it., 2002 e Cass. 3 marzo 2000, n. 2433, ivi, 2000.
(7) Cfr. X. Xxxxxxxxx, L’irretroattività dell’art. 10 legge 154/92, in Corr. giur., 1993, 000 x X. Xxxxxxxx, Xx tema di nullità e validità sopravvenuta, in Giur. it., 2003, 2035 ss.
(8) X. Xxxxxx, In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 755 ss; X. Xxxxxxx, Il Contratto, II, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Xxxx e Messineo, Milano, 1987, 623 ss.; X. Xxxxxxx, voce Inefficacia (diritto privato), in Enc. giur. Treccani, 1971, vol. XVI.
(9) Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 795.
(10) X. Xxxxxx, op. cit., 765.
(11) X. Xxxxxxx, I contratti usurari: tipologie e rimedi, in Riv. dir. civ., 2001, 381 ss.
(12) Cfr. X. Xxxxxx, Nullità sopravvenuta del contratto, in Contr. e impr.,
2000, II, 628.
(13) Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 773.
(14) Quanto alle cause specifiche, la dottrina ha individuato quale vi- cenda produttiva di nullità sopravvenuta, l’ipotesi della nullità del testa- mento in seguito a condanna all’ergastolo del suo autore. Il testamento infatti, per la sua efficacia differita, costituirebbe un esempio di negozio non ancora esaurito idoneo ad essere oggetto della nullità sopravvenuta. Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 774.
(15) L’individuazione della cause della nullità sopravvenuta permette inoltre di rispettare il principio della tassatività delle cause di invalidità, in base al quale le invalidità devono essere originate esclusivamente da cause indicate dalla legge.
(16) Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 794 e X. Xxxxxxx, op. cit., 623 ss.
lo al momento della nascita del negozio bensì per tutta la durata dello stesso (17).
La nullità sopravvenuta opera ex nunc, dal momento in cui si verifica l’evento che la origina o dall’entrata in vi- gore della nuova normativa. Non è infatti possibile esten- dere a tale figura quell’operatività ex tunc che è tipica delle diverse ipotesi della nullità originaria e dell’annullabilità. Queste due figure integrano infatti diverse realtà giuridiche (18), caratterizzate entrambe dalla presenza di una patolo- gia coeva alla formazione del negozio, che nel caso della nullità, porta ad una totale mancata produzione di effetti, in quello dell’annullabilità, ad una soggezione, sin dall’ini- zio, alla possibilità di un eventuale annullamento. È dun- que evidente come alla nullità sopravvenuta, che opera in un momento successivo alla formazione del negozio e con- sente la presenza di un momento di vita dello stesso, non sia applicabile tale disciplina.
La figura della nullità sopravvenuta è stata frequente- mente posta in discussione e criticata dalla dottrina (19) e dalla giurisprudenza (20). Si ritiene infatti che la nullità sia vizio genetico del contratto (21) ed in quanto tale contem- poraneo alla formazione della fattispecie negoziale: il con- cetto stesso di nullità «sopravvenuta» si fonderebbe quindi su errate premesse argomentative e sarebbe incompatibile con quella originarietà dello stato patologico del contratto che è tipica della nullità (22). Tali critiche dunque indivi- duano nella nullità sopravvenuta il frutto di un equivoco tra i due distinti concetti di contratto perfezionato da un la- to e di rapporto che nasce da tale contratto dall’altro (23), valutabili il primo in termini di validità ed invalidità, il se- condo di efficacia o di inefficacia (24).
Coloro (25) che negano che un evento o una norma successivi alla conclusione di un contratto possano dare luogo a nullità successiva, sostengono che in questi casi la reazione dell’ordinamento non si rivolga contro il fatto ge- neratore del rapporto (il cui giudizio di validità resta disci- plinato dalla normativa in vigore al tempo della sua forma- zione), provocando alterazioni della fattispecie contrattua- le, bensì contro gli effetti che da tale rapporto si originano
(26) incidendo solo sulla loro durata. In questi casi, sareb- be dunque più opportuno parlare di inefficacia (27) soprav- venuta anziché di nullità sopravvenuta.
La dottrina a sostegno della nullità sopravvenuta vice- versa ne ha indicato la maggiore correttezza rispetto alla di- versa ipotesi della inefficacia successiva affermando che quest’ultima, seppur sopravvenuta e definitiva, essendo vi- cenda transitoria che opera sugli effetti (28), non risulta idonea a definire di per sé la situazione del negozio e neces- siterebbe dunque, al fine di dare un assetto definitivo al ne- gozio, di essere coordinata con la figura della nullità in gra- do invece di «aggredire il negozio nella sua esistenza» (29). Affrontando la problematica da un’angolatura mera- mente pratica, tuttavia, sia la figura della nullità sopravve- nuta che quella dell’inefficacia successiva danno luogo al medesimo risultato, consistente nell’impedire ex nunc che il rapporto in essere prosegua secondo un assetto divenuto
contrastante con il nuovo dettato normativo (30).
Le conseguenze della sopravvenienza di norme impe-
Note:
(17) Xxxxxx non fa tuttavia derivare dalla necessaria presenza degli ele- menti essenziali per tutto il ciclo vitale del negozio la differenza tra ele- menti per la valida formazione del negozio stesso ed elementi necessari per la durata della sua validità, nonostante affermi di nutrire dubbi quan- to alla comune opinione per la quale la scomparsa di uno degli elementi essenziali successiva alla conclusione del contratto non pregiudicherebbe la validità di quest’ultimo.
(18) Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 799.
(19) X. Xxxxxxx, voce Inefficacia, in Enc. dir., 1971, 368; X. Xxxxxxx, Nor- me imperative sopravvenute e validità dei contratti, in Giur. it., 1987, II, 53, e X. Xxxxx, La categoria dell’inefficacia del contratto, in Contr. e impr., 1998, III, 1203 ss; B. Di Xxxx, Xxxxx sopravvenuta ed inesigibilità della prestazione, in Corr. giur., 2002, 511.
(20) Alcune recenti pronunce della Suprema Corte in tema di interessi usurari pur avendo fatto esplicito riferimento alla nullità sopravvenuta hanno previsto quale autonoma figura alternativa quella della inefficacia sopravvenuta. In Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, in Foro it., 2001, I, 80, e in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 2001, 5-8, 72-122, con nota di X. Xxxxxxxxxx, Applicabilità della legge n. 108 del 1996 ai rapporti in corso, legit- timità costituzionale della legge n. 24 del 2001 e rilevabilità d’ufficio della nulità del contratto, la Corte afferma infatti, che «anche a non voler aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta, comunque non si può continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi eventualmente di- venuti usurari, a fronte di un principio introdotto nell’ordinamento con valore generale ed assoluto e di un rapporto non ancora esaurito». Cfr. anche Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in Giur. it., 2001, 311 e Cass. 13 giu- gno 2002, n. 8442, in Giust. civ., 2002, I. Per un commento di queste pro- nunce cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 628 ss.
(21) X. Xxxxx, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica- Zatti, Milano, 2001, 749; X. Xxxxxxxxx, voce Nullità, in Enc. dir., 1978, 899; M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, 576; Xxxx- Xxxxxxx, Contratti in generale, Torino, 1991, 355 ss, X. Xxxxxxxxx, Il Con- tratto, Padova, 1992, 366.
(22) Per superare tali critiche i fautori della nullità sopravvenuta ne han- no costruito un’operatività ex nunc affermando la validità del contratto nel periodo precedente all’entrata in vigore delle nuove regole. L’operati- vità della nullità sopravvenuta ex nunc, trova conferma in un generale principio che ispira i rapporti di durata in base al quale è escluso l’effetto retroattivo quando gli eventi sopravvenuti incidano sugli effetti del con- tratto. Ne sono un esempio la disciplina in tema di condizione risolutiva, di recesso unilaterale, di risoluzione per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta.
(23) Cfr. Cass. 2 aprile 1984, n. 2155, in Mass. Giur. it., 1984.
(24) F. Xxxxxx, Il trattamento dell’usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola di interessi, in Giust. civ., 2000, I, 3099.
(25) X. Xxxxx, La categoria dell’inefficacia del contratto, in Contr. e impr.,
1998, III, 1203 ss. e Cass. 5 aprile 2001, n. 5052, in Mass. Giur. it., 2001.
(26) Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 632, e X. Xxxxx, op. cit., 750.
(27) Per i rapporti tra invalidità ed inefficacia cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 573 ss., X. Xxxxx, Il contratto, II, in Trattato di diritto civile, diretto da X. Xxxxx x X. Xx Xxxx, Xxxxxx, 0000, 481 ss., X. Xxxxxxxx, Il contratto in genere, II, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Xxxx e X. Xxxxxxxx, con- tinuato da Xxxxxxx, 1972, 421 ss. e X. Xxxxxxxxxxxx, voce Inefficacia (dir. priv.), in Enc. giur., 1989, XVI; X. Xxxxx, op. cit., 750.
(28) Viceversa X. Xxxxxxxxxxxx, op. cit., 7, ritiene che solo l’inefficacia in quanto inerente alla funzionalità del negozio possa essere successiva.
(29) Cfr. X. Xxxxxx, op. cit., 807. Analoghe considerazioni possono esse- re svolte in tema di inutilità assoluta ricorrente nelle ipotesi di atti validi ma definitivamente inefficaci. Anche in questi casi infatti, l’inutilità non sarebbe di per sé sola in grado di definire l’assetto del negozio.
(30) Cfr. X. Xxxxxxxxxxx, Fideiussioni omnibus e adeguamento dell’importo garantito, in questa Rivista, 2002, 170.
rative su contratti già conclusi al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina sono state di recente oggetto di pronunce giurisprudenziali in materia di fideiussioni om- nibus, di normativa antitrust e di contratti di usura.
La disciplina delle fideiussioni omnibus è stata modifi- cata dalla legge n. 154/1992 che ha introdotto, nel nuovo testo dell’art. 1938 Codice civile, la previsione di una con- dizione di validità di tali contratti, individuata nella neces- sità che i contraenti indichino, all’atto della stipulazione del contratto stesso, il massimale della garanzia assunta dal fideiussore. A tal proposito la giurisprudenza si è pronun- ciata sulla sorte di quei contratti, che per essere stati stipu- lati in un momento anteriore all’entrata in vigore della nuova legge, non rispettino tale condizione ma continuino tuttavia a produrre i loro effetti sotto l’imperio della nuova normativa (31).
In un primo momento la Corte di Cassazione (32) si è espressa al riguardo negando l’applicabilità della nuova di- sciplina ai contratti già conclusi. La nuova normativa in- fatti, per la sua natura innovativa (33), e non interpretati- va (34) non era, ad opinione della Corte, suscettibile di ap- plicazione retroattiva. In un secondo momento tuttavia, in conseguenza di una pronuncia della Corte Costituzionale
(35) che pur ribadendo il carattere innovativo della nuova disciplina, ha allo stesso tempo negato che la normativa precedente potesse acquistare carattere ultrattivo, la Supre- ma Corte (36) ha modificato il proprio orientamento affer- mando che, ferma la validità del negozio, la nuova discipli- na potesse essere applicata ai contratti già conclusi senza la previsione dell’importo massimo garantito, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva all’entrata in vi- gore della nuova disciplina, restando la precedente pattui- zione valida per le sole obbligazioni contratte anteriormen- te a tale momento.
Il medesimo iter è stato seguito dalla Corte di Cassa- zione in materia di normativa antitrust con riferimento al- l’applicabilità ai contratti già conclusi della nullità delle in- tese restrittive della concorrenza prevista dall’art. 2 della legge n. 287/90.
Anche in questo caso, come in tema di fideiussioni omnibus, ad una iniziale posizione (37) contraria della Cor- te che riteneva inapplicabile la nuova normativa ai con- tratti precedenti alla sua entrata in vigore, per la natura in- novativa della stessa e per la mancata previsione di una di- sciplina transitoria, si è sostituito un diverso orientamento che ha previsto l’applicabilità della nuova disciplina affer- mando la nullità ex nunc delle disposizioni ad essa contrarie
«anche quando sia l’effetto dell’attuazione di un contratto concluso prima dell’entrata in vigore di quella legge» (38). La ratio di tale orientamento deve individuarsi nella fi- nalità dell’art. 2 che mira ad eliminare i vincoli sulla con- correnza derivanti da intese o da pratiche concordate. Tale finalità, riferendosi agli effetti che incidono sulla concor- renza, prescinde totalmente dal momento della conclusio- ne del contratto, essendo irrilevante che esso sia preceden-
te o successivo all’entrata in vigore della nuova legge.
Quanto ai contratti usurari infine, la giurisprudenza
ha affrontato due diversi ordini di problematiche, originate entrambe dall’entrata in vigore della legge n. 108/1996 e dalle conseguenti modifiche della fattispecie sia penalistica che civilistica che la stessa ha comportato (39).
La prima questione attiene al destino delle clausole
Note:
(31) La problematica è stata posta con riferimento alle sole fideiussioni
«aperte», ossia ancora efficaci al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Per quelle «chiuse» invece, che abbiano cessato dun- que di garantire le nuove obbligazioni del debitore principale prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, il problema non si pone, potendo le stesse essere oggetto delle disposizioni di una nuova legge so- lo nel caso in cui queste abbiano efficacia retroattiva. Cfr. X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Fideiussioni omnibus e ius superveniens, in questa Rivista, 2003, 267.
(32) Cfr. Cass 19 marzo 1993, n. 3291, in Dir. banca merc. fin., 1994, 210; Cass. 25 agosto 0000, x. 0000, xx Xxxxx xxxxx xxx. xxxx., 0000, XX, 000; Cass. 23 marzo 1996, n. 2577, in Rep. Foro it., 1996, voce «Fideiussione e mandato di credito», n. 27.
(33) Cfr. X. Xxxxxx, La fideiussione omnibus cinque anni dopo la riforma, in Contr. e xxxx., 1997, 3, 1095 ss; X. Xxxxxxxxx, Fideiussione e rapporti in cor- so, in questa Rivista, 1993, 563; X. Xxxxxxxxx, Fideiussione omnibus, irre- troattività della novella, clausola a prima richiesta, in Corr. giur., 1993, 695.
X. Xxxxxxxx, Fideiussioni omnibus non «esaurite» e legge sula trasparenza ban- caria, in Banca borsa tit. cred., 1996, 5, 685-725. In giurisprudenza cfr., Cass. 5 giugno 2001, n. 7587, in Mass. Giur. it., 2001, e Xxxx. 11 maggio 2001, n. 6601, ivi, 2001.; Cass. 22 novembre 2000, n. 15024, in questa Ri- vista, 2001, 8-9, 805-811, con nota di Timpano.
(34) Una giurisprudenza di merito ed una dottrina hanno viceversa rite- nuto l’art. 10 della legge n. 154/1992 quale norma di interpretazione au- tentica, assoggettando al suo disposto, con conseguente loro nullità, tut- te le fideiussioni aperte o chiuse con importo garantito illimitato rilascia- te prima dell’entrata in vigore della nuova legge. In giurisprudenza cfr. Trib. Orvieto 23 dicembre 1994, in Rass. giur. umbra, 1995, 400, e Trib. Forlì 22 marzo 1993, in Banca, borsa tit. cred., 1994, II, 447. In dottrina cfr. X. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, La fideiussione omnibus tra recente passato e prossimo futuro, in Giur. it., 1992, I, 1, 1305, e X. Xxxxxxx, Sul carattere in- terpretativo della norma che vieta le fideiussioni omnibus illimitate e sulla sua applicazione retrospettiva delle liti pendenti, in Banca, borsa tit. cred., 1993, I, 2171 ss.
(35) Xxx. Xxxxx Xxxx. 00 xxxxxx 0000, x. 000, xx Xxxx xx., 1997, I, 2033.
(36) Cfr. Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, in Giur. it., 1998, I, 1645, e Xxxx. 10 agosto 2002, n. 12140, in Mass. Giur. it., 2002. Prima della pronuncia della Corte Costituzionale tuttavia nella giurisprudenza di merito si era- no pronunciati a favore della nullità sopravvenuta Trib. Napoli 8 marzo 1994, in Giur. mer., 1994, I, 605, e Trib. Monza 10 settembre 1994, in questa Rivista, 1995, 2, 667 e X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, op. cit., 263 ss.
(37) Cfr. Cass. 28 luglio 1995, n. 8251, in Giust. civ., 1996, I, 1411 e Cass. 21 agosto 1996, n. 7733, ivi, 1997, I, 1373.
(38) Cfr. Cass. 1 febbraio 1999, n. 287, in Foro it, 1999, I, 832. Trib. Al- ba 12 gennaio 1995, in Dir. banc. merc. fin., 1996, 4, 507-550, con no- ta di X. Xxxxxxxx, Disciplina antitrust nazionale e comunitaria, nullità so- pravvenuta, nullità derivata e nullità virtuale delle clausole dei contratti ban- cari a valle.
(39) La legge n. 108/96 ha riscritto la fattispecie penalistica dell’usura di cui all’ art. 644 Codice penale il cui dettato vieta sia la stipulazione che la percezione di interessi usurari così come determinati dalla legge ed ha inoltre innovato il secondo comma dell’art. 1815 Codice civile relativa- mente agli interessi nel contratto di mutuo, prevedendo che qualora ven- gano stipulati interessi usurari la clausola che li prevede sia nulla e non siano dovuti interessi. Cfr. X. Xxxxxxx, Interessi usurari, ius superveniens e questioni di costituzionalità, in questa Rivista, 2002, 281 e X. Xxxxxxx, Con- tratti in corso ed usurarietà c.d. sopravvenuta, ivi, 2001, 154; X. Xxxxxxx, Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta, in Rass. dir. civ., 1999, 3, 483-526.
che prevedono interessi convenuti dalle parti in un’epoca in cui le stesse erano libere di determinarne la misura, ma divenuti illegittimi in seguito all’entrata in vigore della
La costruzione di tale figura presuppone però che la si distingua dalla invalidità sopravvenuta.
nuova disciplina. La giurisprudenza prevalente (40) ha ri-
solto tale problema affermando la nullità sopravvenuta del- la clausola che prevedeva gli interessi usurari e la sua sosti- tuzione, limitatamente alla parte di rapporto non ancora esaurita, con interessi nella misura consentita dalla legge. A tal proposito (41), la Suprema Corte ha indicato quale soluzione tecnica per conseguire gli effetti della nullità so- pravvenuta il combinato disposto degli artt. 1339 Codice civile e 1419, secondo comma, Codice civile che compor- terebbero il riconoscimento della nullità parziale sopravve- nuta delle clausole difformi e la loro conseguente sostitu- zione con le disposizioni della nuova disciplina (42).
Le pronunce della Suprema Corte si sono rese neces- sarie per lo stato di incertezza originato dalla nuova legge con riferimento alle clausole, convenute prima o dopo l’en- trata in vigore della stessa, che prevedevano interessi in mi- sura superiore a quella dettata dalla legge (43). Tale incer- tezza circa il campo di applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 108/96 ha pertanto indotto il legislatore a for- mulare una norma di interpretazione autentica con la legge
n. 24/2001 (44) che ha chiarito che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenu- ti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro paga- mento» (45).
Ulteriore ipotesi di contrasto tra interessi pattuiti dal- le parti e nuova disciplina degli stessi, si verifica nel caso di contratti diversi dal mutuo qualora i contraenti abbiano convenuto interessi leciti al momento della loro pattuizio- ne divenuti in seguito usurari per l’effetto di progressive va- riazioni dei tassi medi. A tal proposito in una recente pro- nuncia la Corte d’Appello di Milano (46) ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 della legge n. 24/2001 non sia applicabile agli interessi derivanti da contratti diversi dal mutuo, ritenendosi in questo caso, qualora gli stessi divengano usurari, che la clausola che li prevede sia affetta da nullità parziale con conseguente ridu- zione automatica degli interessi al corrispondente tasso-so- glia.
La validità sopravvenuta
Le conseguenze prodotte dalla sopravvenienza di nor- me imperative su contratti già conclusi devono essere esa- minate non solo alla luce della possibile invalidità che dal- le stesse potrebbe derivare ma anche dello speculare aspet- to della validità che potrebbe conseguire all’entrata in vi- gore di una nuova normativa.
In dottrina (47) infatti, c’è chi ha ipotizzato che alla fi- gura della nullità sopravvenuta, possa essere affiancata quella uguale e contraria della validità sopravvenuta in ba- se alla quale un contratto originariamente nullo per la mancata conformità alla fattispecie negoziale prevista, po- trebbe, in seguito alla sopravvenienza di una nuova e di- versa disciplina, diventare valido (48).
Note:
(40) Cfr. Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, in Banca borsa tit. cred., 2000, 621; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286, in Corr. giur., 2000, 878 e Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126.
(41) Prima dell’entrata in vigore della legge n. 24/2001 che modificando la legge n. 108/1996 ha individuato il campo di applicazione della nuova disciplina.
(42) A questo riguardo si è posto il problema del rapporto che intercorre tra l’art. 1339 Codice civile e l’art. 1419, secondo comma, Codice civile. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che l’articolo 1339 Co- dice civile presupponga il 1419, secondo comma, Codice civile e che le due disposizioni siano due diversi momenti di un unico procedimento. Cfr. Cass. 14 dicembre 2002, n. 17952, in Foro it., 2003, 786; Cass. 17 no- vembre 2000, n. 14899, in Banca borsa tit. cred., 2000, 621; Cass. 22 apri- le 2000, n. 5286, in Corr. giur., 2000, 878, in Riv. not., 2000, 6, 1447- 1459, con nota di F.M. Xxxxxxx, Usura sopravvenuta e tutela del debitore e in Nuova giur. civ. comm., 2001, 2, 135-148, con nota di X. Xxxxxxxx, Tassi di interesse divenuti usurari alla luce della l. n. 108/1996: nullità soprav- venuta o inefficacia?; X. Xxxxxxx, Nullità parziale del contratto ed inserzione automatica di clausole, Milano, 1974, 15 e ss. e B. Di Xxxx, Usura sopravve- nuta ed inesigibilità della prestazione, in Corr. giur., 2002, 511; I. Bugani, La nullità del contratto, in I grandi orientamenti della Giurisprudenza civile e com- merciale, collana diretta da X. Xxxxxxx, Padova, 1990, 628; X. Xxxxxxxx, Nullità parziale e sostituzione automatica delle clausole contrattuali, in questa Rivista, 2003, 888, la dottrina più recente seguita da altra parte della giu- risprudenza (cfr. Trib. Palermo 7 marzo 2000, in Corr. giur., 2000, 879), tende invece ad ammettere l’indipendenza dei due articoli sostenendo che, ove così non fosse, non si spiegherebbe l’operare dell’inserzione au- tomatica di clausole anche laddove le parti non abbiano previsto alcuna pattuizione relativa all’oggetto della disciplina legale.
(43) In materia cfr. X. Xxxxxx, Usura e legislazione civile, in Corr. giur.,1999, 890; B. Di Xxxx, Xxxxx sopravvenuta ed inesigibilità della presta- zione, ivi, 2002, 511; Trib. Firenze 10 giugno 1998, ivi, 1998, 805, con no- ta di X. Xxxxx; Trib. Velletri 3 dicembre 1997, ivi, 192, con nota di X. Xxxxx; Trib. Roma 4 giugno 1998, ivi, 1998, 806, con nota di X. Xxxxx; Trib. Salerno 27 luglio 1998, in questa Rivista, 1999, 592; Trib. Roma 10 luglio 1998, in Corr. giur., 1999, 1022, con nota di X. Xxxxxxxxx e A. Pal- mieri.
(44) La legge 28 febbraio 2001, n. 24 ha convertito in legge il D.L. 29 di- cembre 2000, n. 394.
(45) Cfr. art. 1 della legge n. 24/2001.
(46) App. Milano 6 marzo 2002, in questa Rivista, 2002, 714. In materia cfr. anche App. Milano 10 maggio 2002, in Giur. it,, 2003, 502.
(47)X. Xxxxxxx, op. cit, 573.
(48) Per supportare la configurazione della validità sopravvenuta il Car- resi (op. cit.) fa riferimento al combinato degli articoli 137 disp. att. Co- dice civile e 799 Codice civile. «L’ipotesi, quasi completamente trascura- ta, ha un preciso riferimento normativo nell’articolo 137 disp. att. che stabilisce che dopo l’entrata in vigore del nuovo codice “non possono es- sere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause (...) di donazioni che sono valide secondo il codice”. La formula di questa disposizione transi- toria, che richiama la formula con cui nell’art. 799 Codice civile è de- scritto il modo in cui per l’iniziativa degli stessi privati interessati avviene la sanatoria della donazione nulla, non è propriamente un modello di tec- nica legislativa, ma la sua sostanza normativa è ben chiara: ed è che le do- nazioni, che hanno i requisiti per essere considerate come valide dalla nuova legge, come tali vengono trattate anche quando siano state stipu- late sotto l’impero della vecchia legge; s’intende con decorrenza dal gior- no dell’entrata in vigore della nuova legge». V. amche X. Xxxxx Xxxxx , Pro- legomeni in tema di «validità sopravvenuta» (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo), in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 1999, 11-12, 879-893.
Mentre quest’ultima infatti opera su tutti i contratti stipulati in vigore della precedente normativa, la validità sopravvenuta è invece ipotizzabile (oltre che nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge), solo se le parti ab- biano ignorato la nullità del contratto fino all’entrata in vi- gore della nuova legge.
Qualora le parti siano venute a conoscenza della nul- lità prima dell’entrata in vigore della nuova legge, invece,
sano acquisire validità in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto per il sopravvenire di even- ti esterni che facciano rientrare il contratto all’interno del- la fattispecie normativa. In particolare si esclude che nor- me nuove possano incidere sulla validità di un contratto senza che vi sia una esplicita manifestazione di volontà del- le parti al riguardo.
sarebbe necessario fare riferimento al comportamento te-
nuto dalle stesse successivamente a tale momento, in par- ticolare valutando se si siano considerate sciolte dal con- tratto o se viceversa si siano ritenute ancora vincolate allo stesso in previsione di un’abrogazione della normativa vi- gente (49).
La figura della validità sopravvenuta non ha avuto una grossa eco in dottrina (50) e non sembra ad oggi essere ammessa dalla giurisprudenza (51).
Quest’ultima infatti esclude che le clausole nulle pos-
Note:
(49) X. Xxxxxxx, op. cit., 576.
(50) X. Xxxxxx, La invalidità del negozio giuridico di diritto privato, Torino, 1943, 90 e ss.
(51) Cfr. in tema di locazioni la recente pronuncia del Trib. Bergamo 21 marzo 2003 che ha affermato che «la pattuizione contenuta in un con- tratto di locazione ad uso abitativo soggetto alla normativa sull’equo ca- none (...) continua ad essere nulla pur dopo la tacita rinnovazione del rapporto in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 431/1998».