Contract
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “BANCA POPOLARE DI VICENZA 5% 2013/2018 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI”
1. IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE
1.1. Il prestito obbligazionario denominato “Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (il “Prestito Obbligazionario” o il “Prestito”), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 253.000.000,00 è costituito da massime n. 4.048.000 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni (rispettivamente le “Obbligazioni” o “Obbligazioni Convertibili” e le “Azioni di Compendio”), del valore nominale unitario pari ad Euro 62,5 (il “Valore Nominale”), emesse da Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni (“Banca Popolare di Vicenza”, la “Banca” o l’“Emittente”) in data 2 settembre 2013 (la “Data di Emissione”) ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale.
1.2. Le Obbligazioni sono identificate dal codice ISIN IT0004932031.
1.3. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 83-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
1.4. Le Obbligazioni sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente trasferibili.
1.5. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli “Obbligazionisti”) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli “Intermediari Aderenti”).
2. DURATA DEL PRESTITO
2.1. Il Prestito avrà una durata di 5 anni dalla Data di Emissione e scadrà il 2 settembre 2018 (la “Data di Scadenza”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 5 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) e 11 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) del presente regolamento (il “Regolamento”).
3. INTERESSI
3.1. Dalla Data di Emissione (inclusa) gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, il 2 marzo e il 2 settembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una “Data di Pagamento”), una cedola fissa semestrale posticipata (la “Cedola”) pari al 2,5% lordo del Valore Nominale (il “Tasso di Interesse”), corrispondente al 5% nominale annuo lordo. Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) (ICMA following business day unadjusted) su base periodale.
3.2. Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date:
(i) la Data di Scadenza (inclusa);
(ii) la Data di Conversione (inclusa), come di seguito definita, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi dell’articolo 5 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) del presente Regolamento;
(iii) la Prima Data di Regolamento (inclusa), come di seguito definita, in caso di esercizio, da parte dell’Emittente, dell’Opzione di Riscatto (come di seguito definita) nel corso dell’anno 2015, ai sensi di quanto indicato al successivo paragrafo 10.2 (i); ovvero
(iv) la Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (inclusa), in caso di esercizio, da parte dell’Emittente, dell’Opzione di Riscatto negli anni successivi al 2015, ai sensi di quanto indicato al successivo paragrafo 10.2 (ii).
3.3. Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l’interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L’ammontare risultante sarà arrotondato allo 0,00001%.
Ai fini del presente articolo, per “Tasso Frazionale” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per i giorni del periodo di riferimento.
4. NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI
4.1. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente. Le Obbligazioni Convertibili saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Banca che siano privilegiate in base a disposizioni di legge inderogabili e di generale applicazione.
4.2. Il Prestito Obbligazionario non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
5. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
5.1. Nei Periodi di Conversione (come di seguito definiti), gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio, del valore nominale di Euro 3,75 ciascuna, di tutte o parte delle Obbligazioni detenute (il "Diritto di Conversione").
5.2. I Periodi di Conversione decorrono:
dal 2 maggio 2014 al 31 maggio 2014;
dal 2 maggio 2015 al 31 maggio 2015;
dal 2 maggio 2016 al 31 maggio 2016;
dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017;
dal 2 maggio 2018 al 31 maggio 2018,
(ciascuno un “Periodo di Conversione” e, congiuntamente ai precedenti periodi di conversione, i “Periodi di Conversione”).
5.3. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il 30 giugno di ciascun anno (ciascuna, una “Data di Conversione”).
5.4. Salvo quanto previsto al successivo articolo 7 (Diritti degli obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell’Emittente), le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Obbligazione (il “Rapporto di Conversione”).
Il prezzo di conversione è pari al rapporto tra (i) il Valore Nominale delle Obbligazioni e (ii) il numero di Azioni di Compendio in cui può essere convertita ciascuna Obbligazione. Alla Data di Emissione il prezzo di conversione corrisponde al Valore Nominale delle Obbligazioni (il “Prezzo di Conversione”).
5.5. Qualora gli aventi diritto non siano già soci, sulle Azioni di Compendio potranno esercitare i soli diritti patrimoniali, finché non avranno chiesto ed ottenuto l’ammissione a socio ai sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale della Banca (lo “Statuto”).
5.6. Le Azioni di Compendio da emettersi, in virtù dell’aumento di capitale a servizio del Prestito, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 28 maggio 2013, in esercizio della delega di cui all’articolo 5 dello Statuto, conferitagli, ai sensi dell’articolo 2420-ter del codice civile, dall’Assemblea Straordinaria di Banca Popolare di Vicenza del 30 aprile 2011, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione o al riscatto delle Obbligazioni fino alla Data di Scadenza del Prestito.
5.7. Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”) all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) ricompreso in ciascun Periodo di Conversione.
In sede di presentazione della Domanda di Conversione, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Domanda di Conversione medesima, (i) prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Xxx 0000 e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d’America (il “Securities Act”), (ii) dichiarare di non essere una U.S. Person, come definita ai sensi della Regulation S del Securities Act e (iii) prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi delle normative corrispondenti al Securities Xxx 0000 indicato al punto (i) che precede in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese estero che richieda tali autorizzazioni da parte delle autorità competenti o deroghe rispetto alle disposizioni vigenti.
5.8. Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla relativa data di emissione.
5.9. Fermo restando quanto previsto all’articolo 7.1, lett. d) del presente Regolamento, ai possessori delle Obbligazioni Convertibili non è data la facoltà di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza o comunque controllate direttamente o indirettamente da Banca Popolare di Vicenza.
5.10. Per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività.
6. FRAZIONI
Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente procederà, in conformità con le applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria, valutata in base all’ultimo prezzo di emissione delle azioni deliberato dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e disponibile alla Data di Conversione.
7. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE
7.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza delle Obbligazioni, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell’Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all’articolo 5 (Diritto di Conversione degli Obbligazionisti) del presente Regolamento sarà rettificato dall’Emittente, il quale comunicherà, ai sensi dell’articolo 16 (Varie) che segue, il nuovo Rapporto di Conversione, quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo.
In particolare:
(a) nelle ipotesi in cui l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell’Emittente, warrant su azioni dell’Emittente ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione;
(b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione:
A/B dove:
A è il valore nominale complessivo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione; e
B è il valore nominale complessivo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione, immediatamente prima dell'emissione in questione.
Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle azioni di Banca Popolare di Vicenza in questione.
(c) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni della Banca, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento secondo la seguente formula:
A/B dove:
A è il numero totale di azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e
B è il numero totale di azioni di Banca Popolare di Vicenza in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.
Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui divengono efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle azioni di Banca Popolare di Vicenza;
(d) nelle ipotesi di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l’Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione di Compendio, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.
7.2. L’elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte di Banca Popolare di Vicenza di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall’Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. In nessun caso le Azioni di Compendio possono essere emesse al di sotto del relativo valore nominale.
7.3. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo nonché dell’articolo 9 (Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di riserve) che segue, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
Fermo quanto sopra, il Rapporto di Conversione non sarà soggetto ad aggiustamenti nelle ipotesi: di aumento gratuito del valore nominale delle azioni della Banca;
di riduzione del valore nominale delle azioni della Banca per perdite;
di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; di modificazioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili; di incorporazione di altra società in Banca Popolare di Vicenza;
di emissione da parte dell’Emittente di azioni o di altri strumenti finanziari riservati agli amministratori e/o dipendenti dell’Emittente medesimo o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
in cui la variazione dell’aggiustamento sia inferiore all’1% del Rapporto di Conversione. In tal caso la variazione non effettuata sarà considerata riportata a nuovo per il calcolo di ogni successiva variazione del Rapporto di Conversione.
8. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE
Nei casi in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, sia deliberata la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti) (la “Distribuzione”), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per questa stessa Distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente Regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento secondo la seguente formula:
A /(A – B)
dove:
A è l'ultimo prezzo di sottoscrizione di nuove azioni dell'Emittente così come stabilito dall'ultima Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e dell'articolo 2528, comma 2, del codice civile.
B è la porzione di Dividendo Straordinario attribuibile ad una azione; tale porzione è determinata come il rapporto tra il Dividendo Straordinario complessivo ed il numero di azioni aventi diritto a ricevere tale Dividendo Straordinario.
Tale aggiustamento sarà efficace alla data dell'Assemblea dei soci che delibera il Dividendo Straordinario.
Per "Dividendo Straordinario" si intende una distribuzione in denaro di riserve disponibili.
9. REGOLAMENTO IN DANARO IN CASO DI AGGIUSTAMENTO DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE
9.1. Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione, effettuato ai sensi del presente Regolamento, richieda che l’Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori a servizio del Diritto di Conversione, l’Emittente porrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere al momento dell’esercizio del Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.
In tali casi, qualora, nonostante l’Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive o non siano utilizzabili altre azioni proprie dell’Emittente nella disponibilità di quest’ultimo, l’Emittente, fatto salvo quanto previsto al’articolo 10 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) del presente Regolamento per l’ipotesi di Opzione di Riscatto, corrisponderà agli Obbligazionisti, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Conversione.
Per “Corrispettivo in Denaro” si intende il prodotto tra il numero di Azioni di Compendio non consegnate e l’ultimo prezzo di emissione delle azioni deliberato dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente e disponibile alla Data di Conversione.
La comunicazione relativa al regolamento in denaro avverrà con le modalità di cui all’articolo 16 (Varie) del presente Regolamento, entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario antecedente la Data di Conversione.
10. OPZIONE DI RISCATTO DELL’EMITTENTE
10.1. L’Emittente, decorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di Emissione e per ciascun anno successivo di durata del Prestito, nei 30 (trenta) giorni successivi all’Assemblea annuale che determina il sovrapprezzo delle azioni dell’Emittente, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto e dell’articolo 2528, comma 2, del codice civile (il “Periodo del Riscatto”), avrà la facoltà, con le modalità e nei termini di seguito indicati, di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge e regolamentare, al riscatto anticipato totale o parziale delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro (il “Regolamento in Contanti”) e/o consegna di Azioni di Compendio (il “Regolamento in Azioni” o il “Regolamento Misto” nel caso di pagamento in azioni e denaro) (l’“Opzione di Riscatto”).
Al fine di esercitare l’Opzione di Riscatto, l’Emittente pubblicherà, entro il 60° giorno antecedente alla data di esercizio dell’Opzione di Riscatto (la “Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”), un avviso ai sensi dell'Articolo 16 (Varie) del presente Regolamento (l’“Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto”).
Nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto saranno indicate espressamente le seguenti informazioni:
(a) la Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto;
(b) le modalità di regolamento con cui l’Emittente procederà ad effettuare il riscatto anticipato delle Obbligazioni Convertibili (i.e. Regolamento in Contanti, Regolamento in Azioni, ovvero Regolamento Misto); e
(c) che l’Emittente effettuerà il regolamento alla Prima Data di Regolamento (nel caso in cui il riscatto anticipato venga esercitato nell’anno 2015 ai sensi del paragrafo 10.2(i) seguente), ovvero entro il 30 giugno successivo alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (nel caso in cui il riscatto anticipato sia esercitato in un anno successivo al 2015 ai sensi del paragrafo 10.2(ii) seguente).
In caso di Regolamento Misto sarà, altresì, indicata in termini percentuali la ripartizione tra denaro e Azioni di Compendio.
In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto da parte dell’Emittente, gli Obbligazionisti avranno, altresì, diritto al Premio (come di seguito definito), ma solo nel caso in cui l’Emittente riscatti le Obbligazioni mediante Regolamento in Azioni o mediante Regolamento Misto (in quest’ultimo caso solo per la parte regolata in azioni).
10.2. In caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto, l’Emittente effettuerà il Regolamento in Azioni, il Regolamento in Contanti ovvero il Regolamento Misto (a seconda delle modalità indicate nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto) nei termini di seguito indicati:
(i) qualora l’Opzione di Riscatto sia esercitata nel primo Periodo del Riscatto che cadrà nell’anno 2015, l’Emittente pagherà agli Obbligazionisti una somma in denaro e/o consegnerà agli stessi Azioni di Compendio (a seconda delle modalità prescelte) alla Data di Pagamento (come definita all’’articolo 3 (Interessi), paragrafo 3.1 che precede) immediatamente successiva alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto (la “Prima Data di Regolamento”), unitamente alla Cedola maturata a tale data; e
(ii) qualora l’Opzione di Riscatto sia esercitata in uno dei Periodi del Riscatto successivi al primo, l’Emittente pagherà agli Obbligazionisti una somma in denaro e/o consegnerà agli stessi Azioni di Compendio (a seconda delle modalità prescelte) entro il successivo 30 giugno (ciascuna una “Data di Regolamento Successiva”), unitamente agli interessi maturati sino alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto e calcolati secondo le modalità indicate all’articolo 3 (Interessi), paragrafo 3.3 che precede.
10.3. Alla Prima Data di Regolamento, ovvero ad una Data di Regolamento Successiva (a seconda del caso), l’Emittente procederà come segue:
A) Se il Valore delle Azioni per il Riscatto (come di seguito definito e calcolato) è superiore al Prezzo di Conversione:
(i) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni per il Riscatto A”), pari alla somma tra (a) il numero di Azioni di Compendio risultante dal Rapporto di Conversione e (b) il numero di Azioni di Compendio risultante dal rapporto tra il Premio ed il Valore delle Azioni per il Riscatto; o
(ii) in caso di Regolamento in Contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto A, escluso quanto previsto al punto (i)(b) che precede (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto); o
(iii) in caso di regolamento Misto, consegnerà, nella proporzione comunicata nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, un numero di Azioni di Compendio (aumentato, per tale parte regolata in azioni, del Premio ai sensi di quanto indicato al punto (i)(b) che precede) e pagherà una somma in denaro per un valore complessivo equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto A, relativamente solo a quanto previsto al punto (i) (a) che precede (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto).
B) Se il Valore delle Azioni per il Riscatto (come di seguito definito e calcolato) è inferiore o uguale al Prezzo di Conversione:
(i) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni per il Riscatto B”), pari al rapporto tra (i) il Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili, aumentato del Premio e (ii) il Valore delle Azioni per il Riscatto; o
(ii) in caso di Regolamento in Contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto B (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto), senza l’aumento del Premio; o
(iii) in caso di Regolamento Misto, consegnerà, nella proporzione comunicata nell’Avviso di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, un numero di Azioni di Compendio e pagherà una somma in denaro per un valore complessivo equivalente al controvalore delle Azioni per il Riscatto B (valorizzate al Valore delle Azioni per il Riscatto), con l’aumento del Premio solo per la quota consegnata in azioni.
10.4. Per “Valore delle Azioni per il Riscatto” si intende il prezzo delle azioni dell’Emittente stabilito dall’Assemblea dei soci dell’Emittente, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, antecedentemente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto.
10.5. Il “Premio” è pari al 10% del Valore Nominale dell’Obbligazione Convertibile.
10.6. Nei casi indicati alle lettere (A) e (B) che precedono, l’Emittente procederà, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria. In nessun caso saranno emesse Azioni di Compendio al di sotto del relativo valore nominale, ove espresso.
10.7. Fermo restando quanto indicato alla lettere (A) e (B) che precedono, nel caso in cui il valore delle Azioni di Compendio da consegnare in caso di esercizio dell’Opzione di Riscatto sia inferiore al valore nominale delle azioni dell’Emittente, la differenza rispetto al valore Nominale delle Obbligazioni sarà corrisposta dall’Emittente agli Obbligazionisti mediante conguaglio in denaro.
10.8. Nel caso in cui l’Emittente proceda ad un riscatto parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10 % del valore nominale complessivo del Prestito residuo, tale riscatto sarà esercitato nei confronti di ciascun Obbligazionista, mediante rimborso parziale del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione. In caso di riscatto parziale le previsioni del presente articolo saranno applicate pro quota in base alla parte di Valore Nominale oggetto di riscatto.
Successivamente alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, in caso di riscatto parziale, l’Emittente comunicherà, con le modalità di cui all’articolo 16 (Varie) del presente Regolamento, (i) il nuovo Rapporto di Conversione e (ii) il nuovo ammontare della Cedola, ricalcolato sulla base del nuovo Valore Nominale delle Obbligazioni (nessuna modifica sarà apportata, invece, al Tasso di Interesse delle Obbligazioni). Le Obbligazioni, per la quota di Valore Nominale riscattata, cesseranno di essere fruttifere alla Prima Data di Regolamento (inclusa), ovvero alla Data di Esercizio dell’Opzione di Riscatto, inclusa, (a seconda del caso) e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.
11. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA
11.1. Alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 (Opzione di Riscatto dell’Emittente) che precede, le Obbligazioni non convertite nel xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (xx "Obbligazioni
non Convertite") saranno rimborsate alla pari, mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita.
12. PAGAMENTI
12.1. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
12.2. Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza alcun computo di interessi aggiuntivo. Ai soli fini di questo Articolo per “Giorno Lavorativo” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.
12.3. Le somme dovute dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall’Obbligazionista all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.
13. REGIME FISCALE
Le informazioni fornite di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni Convertibili ai sensi della legislazione italiana vigente alla data del presente Regolamento.
Il regime fiscale delle Obbligazioni Convertibili, come di seguito illustrato, tiene conto – inter alia – delle più recenti modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“D.P.R. 917/1986” o “TUIR”) alla Data di Emissione. Non si può tuttavia escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che modifichino – in tutto o in parte – il regime fiscale descritto.
In ogni caso, quanto segue non intende costituire un’analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i propri consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni.
Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi, premi e altri proventi delle Obbligazioni Convertibili.
Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Convertibili sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile agli interessi, premi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse dalle banche ai sensi del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il “D. Lgs. 239/1996”).
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1 e 2 del D. Lgs. 239/1996, tenuto conto delle modifiche apportate dall’articolo 2, commi 6 e seguenti del D.L. 138/2011, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Convertibili sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti “nettisti”) che non abbiano conferito ad un intermediario autorizzato l’incarico di gestire masse patrimoniali e non abbiano optato per il c.d. regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461:
a) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali e associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986;
d) soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società (“IRES”).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D. Lgs. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, che svolgono attività commerciali, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Convertibili riconducibili alle attività commerciali
esercitate, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, l’imposta sostitutiva assolta a titolo di acconto.
L’imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato, indicati in appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, presso cui le Obbligazioni Convertibili sono depositate ovvero da stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D. Lgs. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni ovvero dall’emittente stesso.
Di norma, l’imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da Obbligazioni Convertibili percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti “lordisti”):
(a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
(b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
(c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
(d) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Rientrano nella categoria dei soggetti “lordisti” anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni Convertibili siano effettivamente connesse.
In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, perché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili possano essere percepiti dai suddetti soggetti al “lordo”, ossia senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è in generale necessario che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati residenti come sopra individuati ovvero non residenti autorizzati.
Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili, percepiti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni Convertibili in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni Convertibili sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell’IRES; o (ii) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).
Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio (“O.I.C.R.”) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. “Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 20%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.
I proventi delle Obbligazioni Convertibili percepiti dai fondi pensione di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005,
n. 252 concorrono per intero alla formazione del risultato della gestione maturato al termine di ciascun esercizio assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%.
Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (“D.L. 351/2001”), convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410, come successivamente modificato dall’articolo 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, i proventi conseguiti dai fondi di investimento immobiliare, ivi inclusi gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili, sono soggetti ad imposizione al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il regime loro proprio.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 239/1996, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili percepiti da:
(a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
(b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
(c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
(d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.
Il regime di esonero dall’imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le Obbligazioni Convertibili siano depositate presso un intermediario autorizzato (i.e. una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banca o società di intermediazione mobiliare non residente che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Affinché il regime di esonero possa trovare applicazione diretta è altresì necessario, ma solo con riguardo ai soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (c), che la banca o la società di intermediazione mobiliare depositaria acquisisca un’autocertificazione dell’effettivo beneficiario che attesti di essere residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia utilizzando lo schema approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autocertificazione produce effetti sino a revoca.
Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 20%. Resta salva, comunque, l’applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, ove applicabili.
Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni Convertibili
In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni Convertibili sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere la cessione. In base alla normativa vigente, inoltre, le cessioni di “diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni” (quali le Obbligazioni Convertibili) possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile.
Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori.
(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati
Le plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni Convertibili costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni (articoli 67 e seguenti del TUIR). A tale riguardo è rilevante distinguere a seconda che la cessione delle Obbligazioni Convertibili costituisca una cessione di
partecipazioni “non qualificate” ovvero “qualificate”. Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera “qualificata” se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%.
Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di attività commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ovvero da società semplici e da soggetti equiparati mediante la cessione di Obbligazioni Convertibili sono soggette al seguente regime fiscale.
Partecipazioni non qualificate
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, se riferite a una cessione di Obbligazioni Convertibili “non qualificata”, sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 20%. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.
Partecipazioni qualificate
Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Obbligazioni Convertibili che consentono di acquisire una partecipazione qualificata, conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le partecipazioni non qualificate.
(ii) Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertibili da parte di persone fisiche che detengono le Obbligazioni Convertibili in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP). Ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni Convertibili costituiscano immobilizzazioni finanziarie e siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell’imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
(iii) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR)
Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovverosia da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).
(iv) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.
Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 sono incluse nel risultato della gestione, maturato al termine di ciascun esercizio,soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%. A decorrere dal 1° luglio 2011 gli O.I.C.R. non sono più soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all’organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.
(v) Fondi comuni di investimento immobiliare
Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell’articolo 14-bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.
(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
In generale, sono soggetti a tassazione in Italia i redditi diversi percepiti da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
Ciononostante, secondo il disposto dell’articolo 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio italiano alla quale le Obbligazioni Convertibili siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni Convertibili rappresentino una partecipazione non qualificata e siano quotate in Italia o all’estero.
Qualora le Obbligazioni Convertibili non siano quotate in Italia o all’estero il regime applicabile è il seguente.
1) Partecipazioni non qualificate
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni Convertibili che rappresentano una partecipazione non qualificata in società residenti in Italia non negoziate in mercati regolamentati, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, qualora siano realizzate da:
(a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell’articolo 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, sino alla pubblicazione ed entrata in vigore del predetto decreto, da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni con l’Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
(b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
(c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
(d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.
In capo agli obbligazionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio amministrato ovvero del risparmio gestito il beneficio dell’esenzione è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.
Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente.
A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.
2) Partecipazioni Qualificate
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le Obbligazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni Convertibili che si riferiscano a una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare e sono soggette a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente.
Tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente.
A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.
Tassa sui contratti di borsa
L’articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 ha abrogato la tassa sui contratti di cui al X.X. 00 dicembre 1923, n. 3278 che, pertanto, non risulta più applicabile.
Imposta sulle transazioni finanziarie
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la “Legge 228/2012”) ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sono contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013, n. 50, Serie Generale).
L’imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti, conclusi a far data dal 1° marzo 2013, aventi ad oggetto:
(i) la proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano;
(ii) la proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente i titoli.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della Legge 228/2012 è soggetto all’imposta anche il trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi.
L’imposta è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento - indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti - con l’aliquota: (i) dello 0,2% (0,22% nel 2013) sul valore della transazione; (ii) dello 0,10% (0,12% nel 2013) sul valore della transazione, per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
L’imposta è, inoltre, applicata in misura fissa (secondo le modalità indicate nella Tabella 3 allegata alla Legge 228/2012) sulle operazioni relative a valori mobiliari che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii). Detta imposta è applicabile alle operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013 e dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’economia e delle Finanze, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, fra le altre, le seguenti operazioni:
a)le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;
c)le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e strumenti partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano;
d)l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio.
Imposta di successione e donazione
L’imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata
dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.
Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:
(i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore delle Obbligazioni trasferite, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
(ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore delle Obbligazioni trasferite con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
(iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un’imposta del 6% sull’intero valore delle Obbligazioni trasferite a ciascun beneficiario;
(iv) in ogni altro caso è dovuta un’imposta dell’8% sull’intero valore delle Obbligazioni trasferite a ciascun beneficiario.
Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un’imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.
Imposta di bollo
L’articolo 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (l’“Imposta di Bollo”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1° gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è dovuta nella misura dello 0,15% nel 2013 e in ciascuno degli anni successivi (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di Euro 4.500).
Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario situato in Italia.
Le modalità di attuazione dell’imposta di bollo sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale).
Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi
Il 3 giugno 2003 il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato la Direttiva 2003/48/CE riguardante l’imposizione sui redditi da risparmio in base alla quale gli Stati membri dell'Unione Europea, al verificarsi di determinate condizioni e a partire dall’1 luglio 2005, dovranno fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura similare) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni, definiti quali “agenti pagatori” ai fini della Direttiva, ad investitori persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Fanno eccezione Lussemburgo ed Austria, i quali, per un periodo transitorio, effettueranno una ritenuta d'imposta su tali interessi. (La fine di tale periodo di transizione sarà legata alla stipulazione di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni con gli altri Stati).
L’Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (il “D. Lgs. n. 84/05”). Ai sensi del D. Lgs. n. 84/2005, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro dell’Unione Europea, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del Paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.
14. TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell’Obbligazione.
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza ovvero, ove l’Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
16. VARIE
16.1. La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
16.2. Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.
16.3. Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.