REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
Allegato alla deliberazione X.X. x. 0 xxx 00.00.0000
XXXXXX XX XXXXXXX
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
INDICE
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di espletamento del servizio Art. 2 – Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali.
Art. 3 – Classificazione del Comune di Crotone.
Art. 4 – Categorie di località e maggiorazione per Comune turistico. CAPITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICTA’
Art. 5 – Modalità di applicazione.
Art. 6 – Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari – Ripartizione della superficie degli impianti. Art. 7 – Piano Generale degli Impianti.
Art. 8 – Limitazioni e divieti per particolari forme di pubblicità.
Art. 9 – Prescrizioni, Limitazioni e Vincoli per tipologie dei mezzi pubblicitari.
Art. 10 – Affitto di impianti di proprietà comunale – Assegnazione di aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario – Metodo e criteri.
Art. 11 – Autorizzazione preventiva. Art. 12 – Dichiarazione di pubblicità.
Art. 13 – Collocazione dei mezzi pubblicitari. CAPITOLO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 14 – Finalità e titolarità del servizio. Art. 15 – Diritto sulle pubbliche affissioni.
Art. 16 – Modalità per le pubbliche affissioni. CAPITOLO IV
NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA’ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 17 – Funzionario Responsabile.
Art. 18 – Tabelle riepilogative delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Art. 19 – Pagamenti. Art. 20 – Sanzioni.
Art. 21 – Regolarità contributiva
Art. 22 – Rinvio ad altre disposizioni. Art. 23 – Entrata in vigore
Art. 24 - Pubblicità
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta e ad un diritto in beneficio del Comune,secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Il servizio può essere affidato in concessione secondo i vincoli e le modalità previste dal D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo del concessionario al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree che siano di proprietà comunale o concesse in godimento al Comune è dovuta la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, ove prevista,oltre l'imposta; si può altresì prevedere il pagamento di un eventuale canone di concessione.
4. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale, ricevuti in affitto, è dovuta l'imposta e, ove previsto, un eventuale corrispettivo di locazione.
5. I mezzi collocati fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)); i mezzi collocati all'interno del centro abitato sono sottoposti alle disposizioni integrative e/o derogative del D.P.R. 495/92 di cui al presente regolamento.
ART. 2
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI
1. Il comune, ove si avvalga della facoltà di applicare canoni di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune, ne determina la misura.
Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli altri oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
2. Il Comune, ove si avvalga della facoltà di applicare canoni di affitto sugli impianti di proprietà comunale, ne determina la misura; gli impianti stessi possono essere concessi singolarmente o per lotti.
ART. 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI CROTONE
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 il Comune di Crotone appartiene alla 3^ classe.
ART. 4
CATEGORIE DI LOCALITA' E MAGGIORAZIONE PER COMUNE TURISTICO
1. Per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale.
2. Le tariffe di base del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale e dell'imposta per la pubblicità ordinaria non soggetta a riduzioni (articolo 16 del decreto legislativo n.507/93) sono maggiorate del 120 per cento, se la pubblicità è realizzata nelle località di categoria speciale.
3. La categoria speciale è costituita dalle seguenti vie o piazze:
-Piazza Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xx Xxxxxxx - Della Resistenza - Duomo - Xxxxxx - Gramsci -
Lucifero – Maestri del Lavoro - Pitagora – Xxxxxx - Xxxxxxx X°.
-Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxx .
-Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx - Magna Grecia - Regina Margherita.
-Via Bologna - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxxx - Carrara - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx
- Da Xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxx - Dei Greci - Dei Mille - Di Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Firenze - Xxxxxxxx Xxxxx XX - La Xxxx Xxxxxxx – Libertà - Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxx (ex via Vittoria) - Xxxxxxx Xxxx - Miscello Da Ripe - Nazioni Unite - Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxx - Pantusa - Xxxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx - Poggioreale - Xxxxxxxx Xxxxxx - Reggio - Roma - Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx - Tellini Generale - Torino - Vecchia Carrara - XXV Aprile - Venezia - Xxxxxxxx Veneto - Xxxxxxx I°.
- Largo Xxxxxxx .
4. La superficie complessiva della categoria speciale non supera,ai sensi dell'art.4 comma 2° del D.Lgs. 507/93, il trentacinque per cento della superficie del centro abitato per come delimitato con deliberazione della Giunta Municipale del 18 dicembre 1993 n.1047,per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.
5. Le località di categoria speciale sono temporaneamente declassificate per tutto il periodo esecutivo di lavori pubblici che impediscono o limitano la circolazione veicolare e/o il transito pedonale e che abbiano la durata prevista di almeno tre mesi, con conseguente sospensione dell'applicazione della maggiorazione del 120 per cento.
La declassificazione temporanea viene disposta con ordinanza del Sindaco sul presupposto dell'atto formale di chiusura o di limite alla circolazione della località di categoria speciale.
Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con formale provvedimento, il Sindaco ordina la riclassificazione nella categoria speciale, la quale dà luogo alla ripresa dell'applicazione della prescritta maggiorazione.
6. Il Comune di Crotone è caratterizzato da flussi turistici per cui le tariffe riferite alla pubblicità di cui all'articolo 12 comma 2, articolo 14 comma 2 - 3 - 4 e 5, articolo 15 e per le affissioni commerciali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.507/93 sono aumentate del 20 per cento per i mesi da giugno a settembre, corrispondenti ai massimi flussi turistici riscontrabili nel Comune.
CAPITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
ART. 5 MODALITA' DI APPLICAZIONE
1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
3. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, grappe, supporti, cornici, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente su ogni singola faccia. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
5. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero sviluppo.
6. L’imposta non si applica per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
7. Per la pubblicità effettuata con veicoli per uso speciali non in sosta, quali le auto pubblicitarie e le auto per mostre pubblicitarie, come individuati dall’art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, l’imposta è corrisposta esclusivamente al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
ART. 6
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZI PUBBLICITARI RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
1. Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima elencate e descritte nel successivo art. 9 con le prescrizioni, limitazioni e vincoli ivi indicate e riferite alle specifiche tipologie dei mezzi; impianti speciali non riconducibili alle tipologie descritte nell’art. 9 dovranno venire valutati di volta in volta e pertanto verranno esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.
2. L'ubicazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è definita con il piano generale degli impianti, previsto e disciplinato nell'articolo 7 e che nel prosieguo per brevità è denominato "piano".
3. Gli obiettivi generali del piano devono tendere:
- ad individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato distinguendo tra centro storico, località semi-centrali, periferiche, e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo, industriale, del terziario ecc.;
- ad una distribuzione dell'impiantistica secondo criteri di impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
- a scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e viabilistico determinando eventualmente limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località di installazione;
- ad una collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
- alla suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, architettonica o di altro tipo;
- alla eventuale individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di nuovi impianti pubblicitari e delle percentuali massime delle superfici normalmente utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti ovvero al fronte stradale.
4. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche che il centro abitato può contenere è determinata, in via di massima, ai fini della predisposizione del piano, nella misura di 150 metri quadrati per ogni mille abitanti sulla base della popolazione residente al momento della elaborazione del piano.
Il piano rideterminerà e ripartirà tali superfici fra le diverse tipologie della pubblicità.
5. Nella superficie complessiva di cui al comma precedente non sono comprese le insegne d'esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea di cui al successivo articolo 11 comma 1
lettera c), la pubblicità sui cantieri di cui al successivo articolo 11 comma 8 e la pubblicità di cui al successivo comma 9, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n.507/93 la superficie degli impianti affissivi pubblici prevista dal piano viene così ripartita:
a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica in quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni, di natura politica anche al di fuori dei periodi elettorali, nella misura del 20 per cento;
b) affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni, in quanto funzione accessoria nella misura del 70 per cento;
c) affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio nella misura del 10 per cento.
ART. 7
XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
0. Il Comune è dotato di un Piano generale degli impianti pubblicitari che individua e regola le posizioni sul territorio comunale all'interno del centro abitato consentite all'installazione dei mezzi pubblicitari
ART. 8
LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'
1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n.507/93, oltre alle prescrizioni, limiti e divieti contenute nelle tipologie dei mezzi pubblicitari cui al successivo art. 9 ed a quelle indicate nel piano generale degli impianti, si applicano le ulteriori seguenti limitazioni e divieti nelle modalità di svolgimento della pubblicità attraverso particolari forme pubblicitarie:
a) pubblicità fonica
Non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, fuori dalla fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 17 e le ore 20.
Il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della campagna elettorale (articolo 59 D.P.R. 495/1992).
b) pubblicità sui veicoli
Sugli autoveicoli ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui il veicolo appartiene (articolo 57 comma 2 D.P.R. 495/1992).
E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli (articolo 57 comma 7 D.P.R. 495/1992).
La pubblicità luminosa di cui all'art. 23 del nuovo codice della strada, purché non intermittente né realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui taxi circolanti entro i centri abitati (articolo 57 comma 7 D.P.R. 495/1992).
Non è consentito effettuare la pubblicità mediante la sosta di veicoli per uso speciale di cui all’art 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.
c) pubblicità ordinaria
Non è consentita l'effettuazione della pubblicità sulle aree pubbliche già utilizzate a verde attrezzato ed a meno di metri tre di distanza dall'esterno del bordo, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.
Il divieto riguarda anche le aree per le quali sia prevista l'imminente realizzazione di opere di sistemazione a verde già appaltate.
In deroga alle precedenti disposizioni possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti su proposta di terzi per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni.
d) pubblicità con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
Può essere limitata nei luoghi pubblici.
e) pubblicità con striscioni o altri mezzi pubblicitari similari
Il periodo di esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'articolo 51 comma 1 del DPR 495/92.
Può altresì essere vietato il posizionamento perpendicolare su determinate vie o piazze.
Tale tipo di pubblicità può essere autorizzata come previsto dall'art.51 comma 10 del DPR 495/92 e la relativa installazione deve effettuarsi su posizioni prefissate e previamente autorizzate, con esclusione di alberi, e può prevedere il pagamento del canone di concessione annuale.
f) pubblicità da aeromobili o con palloni frenati
Può essere consentita solo in talune località e per particolari manifestazioni.
g) pubblicità mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario
E' vietata la pubblicità mediante il lancio di manifestini.
2. I divieti elencati nel comma 1 devono essere osservati nella elaborazione del piano generale degli impianti.
3. Limitazioni e deroghe sono fissate con provvedimento del Sindaco.
ART. 9
PRESCRIZIONI, LIMITAZIONI E VINCOLI PER TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. I mezzi pubblicitari collocati entro il centro abitato sono soggetti alle seguenti prescrizioni, limitazioni e vincoli:
a) insegne di esercizio
da installare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie e da ubicare nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata o sul serramento od anche da ubicare su parte diversa del fabbricato (tetto, frontespizio, ecc.).
E' vietato l'uso di facciate di fabbricati utilizzati per pubblici servizi o di quelli dichiarati d'interesse culturale.
E' vietato che le insegne collocate sulle luci dei negozi debordino rispetto agli spazi all'uopo predisposti o abbiano un aggetto di spessore superiore ai cm.15; le insegne del centro storico poste in aree a caratteristiche predeterminate per materiali e forme devono essere preventivamente autorizzate dal Funzionario Responsabile, previo parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica. La collocazione sugli stabili, nelle località non soggette a vincoli di tutela, di mezzi pubblicitari non può eccedere la superficie complessiva del 30 per cento del prospetto di facciata.
b) targhe
quali mezzi indicativi di attività imprenditoriali e/o professionali, vanno collocate in appositi portatarghe multipli da installare nell'atrio di ingresso di edifici ovvero al lato dello stesso ingresso. Devono avere dimensioni non superiore a centimetri quadrati 1200.
In assenza di portatarghe le stesse possono essere installate a parete unicamente per attività libero professionali.
c) cartelli pubblicitari
quali manufatti non e bifacciali finalizzati alla diffusione di messaggi in materiale di qualsiasi natura, con preferenza per quelli in acciaio zincato, vanno collocati altrove rispetto alle sedi delle attività di riferimento o delle loro pertinenze accessorie, nel qual caso dovendosi considerare come insegna.
Ai fini strutturali vanno utilizzati materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. E' possibile stabilire limitazioni e divieti per la collocazione dei cartelli in determinate località.
Di norma sono sottoposti ad alcune limitazione dimensionali se collocati al suolo nell'ambito del piano generale degli impianti a seconda della collocazione nelle località del centro storico (max 4 mq.), ovvero nelle restanti località ( max 18 mq. ).
Ove collocati in aderenza ai fabbricati o su tetto non possono superare la dimensione di mq. 20 per ciscun messaggio con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente il 60 % se opachi, ovvero il 50 % se luminosi, rispetto alla superficie del prospetto.
Possono ricoprire l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato nè decorato ed il messaggio abbia una valenza prevalentemente decorativa ed inserita nel contesto ambientale.
Possono essere collocati, altresì, in aderenza a ponteggi di cantiere o in sopraelevazione a cesate di cantiere per la durata dello stesso cantiere.
Sono comunque da considerare località da tutelare particolarmente nel piano generale degli impianti le seguenti:
- Centro storico (delimitato da Xxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Via X. Xxxxxxxx, Via R. Margherita, Largo Xxxxxxx I°); - Lungomare dalla piscina CONI fino al cimitero. d) striscioni e gli altri mezzi similari
da realizzare in materiale privo di rigidezza e mancante di una superficie di appoggio collocati su strade e piazza., vanno installati unicamente nelle posizioni appositamente predeterminati, ovvero in posizioni di volta in volta richieste nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e tenuta degli agganci, con divieto esplicito di utilizzare per l'appoggio alberi o strutture provvisorie.
L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa preferibilmente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali o spettacoli oltre ché per il lancio di iniziative commerciali e va limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o della iniziativa di riferimento.
Vanno individuate, ove del caso, le località in cui è consentita unicamente la esposizione di striscioni a carattere non commerciale ( ad esempio nel centro storico) ovvero le località in cui è consentita altresì l'esposizione di mezzi di natura commerciale.
Va comunque determinata la quantità massima dei mezzi contemporaneamente esposti; tale quantità non può essere mai superata.
La distanza di rispetto tra un mezzo e l'altro non può essere inferiore a 25 metri.
e) mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada
quali pensiline, paline di fermata, transenne parapedonale, orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche, preinsegne ed altri.
La peculiarità di tali strumenti in cui le ragioni di pubblica utilità sono prevalenti sulla funzione pubblicitaria comporta che, ove la superficie espositiva non sia superiore a 8 mq., gli stessi impianti siano esonerati dal rispetto delle particolari distanze previste per i mezzi pubblicitari dal regolamento al nuovo codice della strada e vadano posizionati unicamente nel rispetto delle esigenze della sicurezza stradale.
Il posizionamento di detti impianti deve essere specificatamente autorizzato dall'amministrazione comunale tenuto conto della tipologia degli stessi e dello stato dei luoghi.
Nel caso vengano meno le ragioni di pubblica utilità (esempio soppressione di linee ecc.) gli impianti vanno rimossi in tempi brevi da determinare.
Il piano generale degli impianti può introdurre limitazioni o divieti riferiti a specifiche tipologie di tali impianti da localizzare in determinate località ( esempio centro storico).
f) segni orizzontali reclamistici
costituiti da riproduzioni sulla superficie stradale con pellicola adesiva di scritte, simboli e marchi con finalità pubblicitaria e propagandistica, sono ammessi unicamente all'interno di aree di pertinenza di complessi industriali o commerciali.
g) impianti destinati all'affissione di manifesti :
L'affissione dei manifesti deve essere effettuata esclusivamente su supporti a ciò destinati ed è vietata l'apposizione degli stessi su muri, staccionate e simili privi degli appositi supporti.
I supporti per l'affissione di manifesti devono avere proprie tipologie e formati differenziati, rapportati alla misura base del foglio di dimensioni di cm. 70X100 ed ai suoi multipli, sino ad una dimensione massima di cm. 300 X 600.
Possono essere utilizzati unicamente, ai fini strutturali, materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
Possono essere utilizzati come supporti per l'affissione di manifesti anche gli spazi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di cui alla precedente lettera e).
Di norma tali supporti, se collocati al suolo, debbono distare di almeno ml. 0,20 dal limite della carreggiata e devono avere una altezza minima dal suolo di 1 ml. con elementi di interruzione dello spazio sottostante.
Ove collocati in aderenza a fabbricati devono interessare prospetti ciechi e non decorati e non possono occupare una superficie complessiva superiore al 30 % ovvero al 25 % del prospetto, rispettivamente se opachi o luminosi.
Possono essere collocati altresì in aderenza a ponteggi di cantiere o in sopraelevazione alle cesate di cantiere per la durata dello stesso cantiere.
Vanno di norma installati in unica fila di allineamento.
h) impianti di pubblicità e propaganda di particolari tipologia
(di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 507/93) che comportano superfici manufatti di complessità tecnica e non rientranti nelle precedente tipologie.
Si richiede per tali impianti l'osservanza di specifiche norme di prevenzione e sicurezza nonché per la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione la cui osservanza va documentata all'atto della richiesta di autorizzazione e in sede di successivo collaudo.
La ubicazione di tali impianti presuppone un'apposita previsione all'interno del piano generale degli impianti ovvero una formale variazione al piano vigente con le valutazioni conseguenti di tipo urbanistico e di impatto ambientale.
i) altri mezzi pubblicitari
Si intendono tutti quei manufatti che non rientrano nelle tipologie sinora indicate.
Devono ottemperare alle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada e nel presente regolamento.
L'autorizzazione alla installazione del mezzo pubblicitario costituisce di per sé integrazione al piano generale degli impianti, ove non previsto.
ART. 10
AFFITTO DI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER LO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO
METODO E CRITERI
1. Per l'affitto degli impianti di proprietà comunale e per la concessione dello sfruttamento pubblicitario delle posizioni sul suolo pubblico risultanti dal piano, il Comune adotta il metodo dell'assegnazione per lotti e con contratti ad evidenza pubblica.
Il Comune fissa i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.
2. Le aggiudicazioni degli impianti di proprietà comunale e degli spazi pubblici avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale.
Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
3. Per evitare la negativa possibilità di concentrazioni degli affitti e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
4. In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di
commercializzazione della pubblicità, il richiedente della installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, deve attestare l'inesistenza di tale condizione.
5. Il bando di gara prescrive quali sono i requisiti soggettivi richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.
6. Dichiarata ed approvata l'aggiudicazione, e sempreché non sopravvenga nelle more la perdita dei requisiti, viene stipulato il contratto di affitto o di concessione, le cui spese sono a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario.
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, il contraente deve costituire, prima di poter sottoscrivere il contratto, una congrua cauzione.
7. Il rapporto di affitto o di concessione ha la durata di cinque anni, fatti salvi termini diversi di volta in volta stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.
Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva in qualsiasi momento il potere di ordinare la rimozione,procedendo alla disposizione di revoca ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento degli impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia diritto a pretese di alcun genere ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato uso del mezzo ed all'eventuale conguaglio.
8. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto.
Costituiscono cause di decadenza di diritto dal contratto la contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali.
9. Intervenuta la scadenza naturale od anticipata del contratto, il Comune decide e procede alla riassegnazione degli impianti di proprietà comunale e del lotto di spazi mediante un nuovo procedimento concorsuale.
ART. 11 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
1. L'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione, ove collocati entro il centro abitato, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune, previa acquisizione dei pareri favorevoli dei Settori comunali interessati ove necessari:
a) gli striscioni ed i mezzi similari (l'autorizzazione è rilasciata con le prescrizioni disposte dall' art.51 del DPR 495/92 e, solo su posizioni prefissate, col consenso ove necessario del proprietario dell'immobile interessato);
b) la pubblicità effettuata mediante le insegne e le iscrizioni, le mostre, le tende, le targhe, le vetrine le bandiere orizzontali o verticali e simili installate sulle mura di pertinenza dei locali di un pubblico esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte, di un'azienda di servizi o di una professione e che espongano informazioni relative all'attività esercitata.
c) la pubblicità a tempo determinato, la quale non può avere una durata superiore a tre mesi, deve essere effettuata su impianti provvisori e rispettare le norme tecniche del piano.
Tale pubblicità non rientra nella qualità stabilita nel comma 2 dell'articolo 6;
d) la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni, palloni frenati e simili, mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario anche con veicoli, con persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari con apparecchi amplificatori e simili;
e) la pubblicità installata all'esterno di veicoli adibiti al servizio taxi;
f) la pubblicità effettuata con mezzi di diffusione installati sulla proprietà privata o su aree comunali del patrimonio disponibile.
L'istanza per l'autorizzazione, limitatamente ai mezzi su proprietà privata, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- il consenso del privato alla installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con sottoscrizione autentica;
- l'impegno del proprietario, manifestato con dichiarazione a firma autentica, ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta.
g) la pubblicità effettuata lungo la sede ferroviaria, quando sia visibile dalle strade comunali.
2. La domanda per l'autorizzazione può essere compilata su un apposito modulo predisposto dal Comune e corredata dalla documentazione prescritta nel modello.
3. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti, è assegnato al richiedente il termine perentorio di trenta giorni per poterla regolarizzare.
La presentazione degli atti, necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non a assumendo più alcun rilievo la data iniziale della richiesta.
La mancata presentazione nel termine produce l'effetto della denuncia irrevocabile alla domanda.
4. Il procedimento è concluso entro 45 giorni.
5. L'autorizzazione è notificata, allegando anche il bollettino di conto corrente postale precompilato con i dati a disposizione del Comune e recante l'importo dovuto, liquidato d'ufficio ed il modello della dichiarazione di pubblicità.
6. La variazione della pubblicità, la quale determini la modificazione dell'ubicazione, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivamente l'assenso del Comune.
Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione.
7. Alle autorizzazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sui contratti di affitto o di concessione.
8. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi; se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.
All'istanza è allegato il consenso dell'impresa di costruzione o della proprietà, ove si sia riservata contrattualmente tale diritto, copia della concessione od autorizzazione edilizia, nonché il progetto di sistemazione degli impianti pubblicitari, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.
Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita con il comma 2 dell'articolo 6.
9. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citati gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni ferroviarie ed automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali), quella eseguita con i veicoli per uso privato, per conto proprio su veicoli di proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto.
Le superfici dei suddetti impianti, nonché di quelli di cui al seguente punto 11, non rientrano nella quantità stabilita con il comma 2 dell'articolo 6.
10. L'autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade ed in vista di esse è rilasciata dagli enti proprietari delle strade con le procedure di cui all'articolo 53 del DPR 495/92 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Il Comune, al pari degli altri enti di cui al comma 1 del predetto articolo 53, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria competenza.
11. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessione in uso delle proprietà di enti o di aziende partecipate dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autovetture del pubblico trasporto, gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri, vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e sulle quantità degli impianti.
Le eventuali variazioni dei mezzi pubblicitari necessitano della stessa preventiva autorizzazione.
ART. 12
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'
1. Il soggetto passivo obbligato all'imposta in via principale, prima di iniziare la pubblicità, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, è tenuto, oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, se prescritta, a far pervenire al Comune un'apposita dichiarazione anche cumulativa, redatta esclusivamente su di un modello predisposto dal Comune medesimo e nella quale devono essere indicate le caratteristiche della pubblicità, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
Alla dichiarazione deve essere tassativamente allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
2. La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di variazione della pubblicità, che comporti modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi, il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione dichiarata e quello già pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine.
In mancanza della denuncia di cessazione, l'obbligo tributario ed economico si rinnova ed, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione nella misura prevista dal vigente regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità annuale si considera realizzata, in ogni caso e con presunzione assoluta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è accertata; per le altre fattispecie, la presunzione assoluta risale al primo giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.
ART. 13
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. La materiale installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, aggiudicati con la gara pubblica ovvero autorizzati sulla proprietà privata ( insegne, bandiere orizzontali o verticali, impianti infissi nel terreno o collocati su pareti e muri), deve essere preceduta da un verbale in contraddittorio tra il personale comunale e l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto, da redigersi entro 7 giorni dalla richiesta dell'intestatario del titolo, fatte salve le diverse procedure previste dal DPR 495/92 per la collocazione dei mezzi fuori dai centri abitati.
2. Prima dell'installazione deve essere eseguita al personale comunale la copia del contratto o dell'autorizzazione, a pena di improcedibilità.
3. Il verbale, relativo degli impianti di proprietà comunale od agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area.
Pertanto, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della detenzione.
4. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare gli elementi di identificazione di colui che ne dispone.
Gli impianti infissi sul terreno e sulle pareti e mura - escluse insegne e le altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del piano ai sensi dell'articolo 6 comma 4 -, devono riportare un'apposita targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile.
La targhetta deve contenere - con caratteri incisi - gli estremi del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, del contraente o dell'intestatario dell'autorizzazione.
La targhetta di identificazione è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.
5. Gli impianti di proprietà comunale, dati in affitto, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dal Servizio Affissioni e Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza dell'affitto, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario.
6. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera comprese le armature, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari e il ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità.
CAPITOLO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 14
FINALITA' E TITOLARITA' DEL SERVIZIO
1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso ad assicurare l'affissione a cura del Comune o mediante concessione del servizio con proprie strutture e sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale al numero degli abitanti viene stabilita in 40 metri quadrati per ogni mille abitanti.
Tale superficie viene ripartita tra le affissioni di diversa natura ai sensi del precedente articolo 6 comma 6.
ART. 15
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità
2. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 22 del D.Lgs.507/93.
ART. 16
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
CAPITOLO IV
NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA’ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE
responsabile il cui nominativo, entro sessanta giorni dalla sua nomina, è comunicato alla Direzione
Nel caso di gestione diretta del servizio la Giunta Comunale designa un funzionario
1.
centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i rimborsi e tutti gli altri provvedimenti connessi all’attività, nonché l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui al precedente art. 11.
3. Nel caso di gestione in concessione alla nomina provvede il concessionario fra i propri funzionari. Il concessionario è obbligato a darne immediata comunicazione al Comune a tutti gli uffici previsti dalle vigenti norme. Le attività di cui al precedente comma spettano al Concessionario ad eccezione dell’istruttoria e del rilascio dell’autorizzazione che rimane di competenza del Comune.
ART.18
TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE TARIFFE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO DI AFFISSIONE
1. Le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, contenute nei precedenti articoli, sono riepilogati per comodità nelle tabelle “A” e “B” allegate al presente Regolamento.
2. Le tariffe ed il diritto si intendono automaticamente modificate a seguito di provvedimenti della Giunta comunale adottati ai sensi di legge.
ART. 19 PAGAMENTI
1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è eseguito mediante apposito modello di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
Nel caso di pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche correlata all'imposta sulla pubblicità o del diritto sulla pubbliche affissioni, tale pagamento dovrà avvenire preventivamente a quello dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con le modalità previste dalle relative norme di legge e di regolamento.
Tale adempimento dovrà essere accertato dal Funzionario Responsabile del servizio.
Nel caso di affidamento del servizio il Comune, per l'inosservanza di tale adempimento, può rivalersi sul concessionario per il pagamento della tassa di occupazione e relative sanzioni.
Il Comune può consentire altre forme di pagamento autorizzate dalla legge.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in quattro rate trimestrali anticipate quando sia di importo superiore a € 1.549,37, di cui la prima rata con scadenza al 31 gennaio.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di pubblicità.
4. L'interessato deve conservare, ad esclusione della pubblicità sui mezzi di trasporto pubblici, il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti, in modo che possa esibire tali documenti alla richiesta del personale di vigilanza del Comune.
Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli privati o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolanti.
In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autenticata dal Comune.
5. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le modalità previste nell’art. 27 comma 3. del Regolamento generale comunale delle entrate
Il credito dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e di altri tributi comunali connessi è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2752 del codice civile.
6. Il rimborso di somme non dovute ed indebitamente versate è effettuato nei modi e nei termini previsti nell’art. 30 del Regolamento generale comunale delle entrate.
7. L’arrotondamento dei versamenti deve avvenire nei termini previsti nell’ art. 32 del vigente regolamento generale comunale delle entrate
ART. 20 SANZIONI
1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità mediante funzionari muniti di specifica legittimazione, i quali sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.
2. Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta a retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile.
Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità nei tempi e con le modalità indicati nel comma 1 dell'art. 11 e, comunque, sia stato eseguito il pagamento senza dar luogo ad evasione fiscale, si applica all'omissione la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,65, come previsto nel Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.549,37, con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
In caso di successive infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando le stesse una pluralità di illeciti amministrativi.
Ogni tre mesi il Comune pubblica e diffonde anche a mezzo degli organi di stampa l'elenco dei pubblicitari e dei pubblicizzati contravvenzionati.
4. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore entro il termine di giorni tre per gli striscioni o altri mezzi similari e di giorni sette per gli altri mezzi pubblicitari, dalla ricezione della diffida che il servizio affissioni e pubblicità notifica anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al responsabile dell'impianto nei cui confronti viene comminata la sanzione amministrativa.
Dell'ordine perentorio di rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo viene fatta menzione nello stesso verbale di accertamento della violazione, che è notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento e riporta gli estremi della violazione.
Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso.
Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'amministrazione.
Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito sono addebitate ai responsabili della violazione.
Le spese di deposito sono determinate in ragione di € 0,52 giornaliere per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario; le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per eccesso.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le somme dovute a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi salvo prova contraria ai sensi dell’art.20.1. del D.Lgs. 507/93.
La violazione dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva integra gli estremi della fattispecie di reato punita con l'articolo 664 del codice penale, fatto salvo il più grave illecito per lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.
Gli addetti alla vigilanza hanno il dovere di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria, essendo inerente al loro ufficio.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono confiscati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento, sono sequestrati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 507/93, a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa di occupazione del suolo pubblico, delle soprattasse, del canone di concessione, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie. Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile del mezzo pubblicitario può ottenere la restituzione, a condizione che prima esegua l'intero debito garantito.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, a scelta insindacabile, può distruggere od alienare il mezzo pubblicitario.
Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto. In caso di vendita il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti.
L'eventuale attivo risultante in esito alla liquidazione di tutte le passività è posto a disposizione del responsabile dell'impianto.
Qualora il ricavato sia insufficiente, il debito residuo che permanga insoddisfatto viene sottoposto al procedimento coattivo con addebito delle maggiori spese.
Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del mezzo pubblicitario ove il responsabile dell'impianto non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.
7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti dal Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.
8. Il Comune, in caso di persistente e rilevante morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità per impianti pubblicitari che hanno formato oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa protrattasi oltre l'anno dalle naturali scadenze, può disporre la revoca della predetta autorizzazione o concessione ove non sussistano formali contestazioni in ordine alla entità e all’ammontare del pagamento di che trattasi.
Il provvedimento di revoca non preclude l'applicazione delle previste sanzioni tributarie per il mancato o tardivo pagamento e l'attivazione dei procedimenti esecutivi per il recupero del credito.
ART. 21 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
1. L’autorizzazione preventiva di cui all’art. 11 potrà essere rilasciata solo a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tutti i tributi locali dovuti.
Tale attestazione sarà autocertificata dal richiedente e dovrà essere esplicitamente richiamata nel provvedimento autorizzativo.
ART. 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché al vigente regolamento comunale generale delle entrate, al vigente regolamento comunale per l’applicazione della sanzioni amministrative e a tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.
ART. 23 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
ART. 24 PUBBLICITA’
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale, unitamente alla modulistica necessaria al contribuente.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° DEL .
TABELLA “A” – TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
PUBBLICITA' ORDINARIA | NORMALE | LUMINOSA O ILLUMINATA |
superficie fino ad 1 mq. (per anno solare) | 18,59 | 37,18 |
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 1,86 | 3,72 |
superficie compresa da 1,00 a 5,50 mq. (al mq. e per anno solare) | 21,22 | 42,46 |
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 2,12 | 4,25 | ||
superficie compresa da 5,5 a 8,5 mq.(al mq. e per anno solare) | 31,84 | 53,06 | ||
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 3,18 | 5,30 | ||
superiore a 8,5 mq.(al mq. e per anno solare) | 42,46 | 63,68 | ||
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 4,25 | 6,37 | ||
CON VEICOLI | NORMALE | LUMINOSA O ILLUMINATA | ||
A) ALL'INTERNO DEI VEICOLI al mq. per anno solare | ||||
superficie fino ad 1 mq. | 18,59 | 37,18 | ||
superficie superiore ad 1,00 mq. | 21,22 | 42,46 | ||
B) ALL'ESTERNO DEI VEICOLI al mq. per anno solare | ||||
superficie fino ad 1 mq. | 18,59 | 37,18 | ||
superficie compresa da 1,00 a 5,50 mq. | 21,22 | 42,46 | ||
superficie compresa da 5,5 a 8,5 mq. | 31,84 | 53,06 | ||
superiore a 8,5 mq. | 42,46 | 63,68 | ||
C) AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 Kg. | 101,89 | |||
con rimorchio | 203,77 | |||
D) AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 Kg. | 67,92 | |||
con rimorchio | 135,85 | |||
E) MOTOVEICOLI E VEICOLI DIVERSI DA DETTE CATEGORIE | 33,96 | |||
con rimorchio | 67,92 | |||
CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI | ||||
A) PER CONTO ALTRUI | ||||
superficie fino ad 1,00 mq. (per anno solare) | 59,50 | |||
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 5,95 | |||
superficie superiore ad 1,00 mq. (per anno solare) | 67,92 | |||
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 6,80 | |||
B) PER CONTO PROPRIO DI IMPRESA | ||||
superficie fino ad 1,00 mq. (per anno solare) | 29,75 | |||
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 2,98 | |||
superficie superiore ad 1,00 mq. (per anno solare) | 33,96 | |||
per durata non superiore a 3 mesi (al mese o frazione) | 3,40 | |||
C) CON DIAPOSITIVE-PROIEZ.LUMIN.O CINEMATOGRAFO al giorno fino a 30 gg. | 4,25 | |||
per durata superiore a 30 gg. ulteriore tariffa giornaliera di | 2,12 | |||
VARIA | ||||
A) Con striscioni o altri mezzi similari ( al mq. e per 15 gg o frazione) | ||||
superficie fino ad 1,00 mq. | 18,59 | |||
superficie superiore ad 1,00 mq. | 21,22 | |||
B) Da aeromobili ( al giorno o frazione) | 101,89 | |||
C) Con palloni frenati e simili ( al giorno o frazione) | 50,94 | |||
D) Con distribuzione di manifestini o altro( per ogni giorno o fraz. a persona) | 4,25 |
E) Con apparecchi amplificatori e simili (al giorno o frazione per ciascun punto) | 12,74 | |
LOCALITA' CATEGORIA SPECIALE MAGGIORAZION (sulla pubblicità ordinaria non soggetta a riduzioni) E 120% |
TABELLA “B” – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COMMISSIONE PER FOGLIO FINO A CM. 70 x 100 | NUMERO FOGLI | |||
ALMENO 50 | INFERIORE A 50 | |||
Per manifesti costituiti da meno di otto fogli: | ||||
per i primi dieci giorni | 1,70 | 2,55 | ||
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione | 0,51 | 0,77 | ||
Per manifesti costituito da otto a dodici fogli: | ||||
per i primi dieci giorni | 2,55 | 3,40 | ||
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione | 0,77 | 1,01 | ||
Per manifesti costituiti da più di dodici fogli: | ||||
per i primi dieci giorni | 3,40 | 4,25 | ||
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione | 1,01 | 1,27 | ||
AFFISSIONI SU SPAZI PRESCELTI DAL COMMITTENTE - MAGGIORAZIONE 100% | ||||
FLUSSI TURISTICI (per un periodo non superiore a 4 mesi all'anno) - MAGGIORAZIONE 20% | ||||
URGENZA - MAGGIORAZIONE 10% CON UN MINIMO DI € 25,82 | ||||
LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE - MAGGIORAZIONE 120% |