FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO
FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le forniture di beni ovvero alla prestazione di servizi effettuate dall’Operatore Economico (di seguito il “Fornitore”) a favore della FONDAZIONE (come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra le parti, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale (“Contratto/i”) oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (di seguito “Ordine/i“).
Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Ordine o Contratto.
Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
1) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per FONDAZIONE a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d’ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione. La FONDAZIONE potrà revocare l’Ordine qualora il Fornitore non restituisca la conferma d’ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima. FONDAZIONE potrà rifiutare la fornitura sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d’Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nello stesso. Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di FONDAZIONE delle variazioni proposte dal Fornitore.
2) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verificassero cause di forza maggiore, il contratto si riterrà annullato, fatto salvo il rimborso da parte del Fornitore delle eventuali spese vive effettuate dalla FONDAZIONE.
A mero titolo esemplificativo, si intendono come cause di forza maggiore: ordini delle competenti autorità che impongono la chiusura del Teatro o la sospensione delle rappresentazioni, incendi, alluvioni, scioperi a livello nazionale, stato di guerra, pubbliche calamità, e comunque ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, che determini l’indisponibilità del Teatro a svolgere la sua normale attività.
3) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il FORNITORE si impegna a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato 1), se non avesse già provveduto nei sei mesi precedenti.
Nel solo caso di affidamento dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare si impegna:
- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli, garantendo di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose della FONDAZIONE e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- a mantenere in vigore per tutta la durata dell’Ordine e/o del Contratto le polizze assicurative eventualmente stipulate su richiesta di FONDAZIONE;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a FONDAZIONE relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retribuitiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con FONDAZIONE, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio della prestazione del Servizio.
Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso la sede o i laboratori di Strada Settimo della FONDAZIONE, il Fornitore si impegna:
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza della FONDAZIONE;
- affinché il personale addetto alla commessa sia adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- considerata la situazione emergenziale derivata dal virus SARS-CoV-2 e fino al termine della stessa, al rispetto dell’adeguamento alle misure di cautela definite dalle normative emergenziali Nazionali e Regionali nonché dai protocolli Covid della Fondazione, tra le quali la prescrizione di tampone rapido di terza generazione, secondo la periodicità stabilita per i dipendenti del Teatro Regio.
L’accesso ai locali della Fondazione sarà possibile solo a seguito invio, alla direzione richiedente il servizio, di idonea dichiarazione attestante la negatività del predetto tampone.
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di FONDAZIONE, sollevando espressamente e tenendo indenne FONDAZIONE da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all’uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell’attività e/o dell’Ordine o del Contratto, essere pienamente conformi alle normative vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore di fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di FONDAZIONE.
4) FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo sarà effettuato previa presentazione di apposite fatture elettroniche sulle quali la Fondazione dovrà apporre una dichiarazione attestante l'esatto adempimento delle prestazioni, ovvero le eventuali carenze riscontrate. Il pagamento di cui sopra sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima sul portale SDI, debitamente regolarizzata ai fini IVA.
Si precisa che questa Fondazione è soggetta al regime di “split payment”, pertanto tutte le fatture emesse nei confronti del Teatro Regio, ad esclusione di quelle soggette al regime di reverse charge, dovranno evidenziare, oltre al numero e alla data dell’ordine di riferimento e al codice CIG, quanto segue:
- la base imponibile
- l’aliquota e l’ammontare dell’IVA
- l’ammontare da pagare (al netto dell’IVA)
- il riferimento normativo: “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ovvero split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n.633/72”.
Il pagamento è comunque subordinato all’acquisizione del DURC e alle verifiche contributive ai sensi del decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il FORNITORE deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’allegato 1).
5) INADEMPIMENTI E PENALI
Ove si verifichi un qualsiasi inadempimento da parte del FORNITORE nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dalla Fondazione, a sua discrezione e in relazione alla loro gravità, una penale rapportata alle prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d’arte fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo del contratto, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.
E’ fatta salva la facoltà della Fondazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo successivo.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Fondazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel solo caso di affidamento dei Servizi, la FONDAZIONE ha facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente.
In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimento.
7) MANLEVA
Il FORNITORE s'impegna a tenere indenne, manlevata e integralmente risarcita la FONDAZIONE in relazione ad ogni pregiudizio, danno, costo o spesa, incluse eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, che possano derivare o essere irrogate in conseguenza di eventuali violazioni e/o inadempimenti del Contratto da parte del FORNITORE medesimo.
In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, FONDAZIONE avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all’inadempimento.
8) DIVIETO DI SUBAPPALTO
Salvo diverso preventivo accordo scritto fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fornitura o fabbricazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto dell’Ordine o del Contratto.
9) ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA
Il FORNITORE si impegna a presentare alla FONDAZIONE una polizza assicurativa, contro la responsabilità civile verso i terzi per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che tenga indenne la FONDAZIONE da tutti i rischi per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del Servizio, che dovrà indicare la FONDAZIONE quale terzo beneficiario.
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
10) ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO.
Il FORNITORE, con la sottoscrizione del presente contratto per formale accettazione, dichiara di aver preso visione del Codice Etico disponibile sul sito internet della FONDAZIONE e si impegna al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nei documenti in questione e a tutte le prescrizioni ivi contenute. Il FORNITORE prende altresì atto dell’adozione del Piano Triennale Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 da parte della FONDAZIONE.
11) MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualsiasi modifica o integrazione al Contratti e agli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita.
12) SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del FORNITORE tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese le spese necessarie alla registrazione fiscale dei verbali di gara, redatti in forma pubblico- amministrativa (Mod.F23 e bolli).
13) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - (qui di seguito "Reg. UE") - le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE stesso, in ordine al trattamento dei dati personali forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale.
Le parti si impegnano, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori obblighi di legge, a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, con riferimento ai principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza, procedendo al trattamento dei dati con idonee misure di sicurezza e organizzative tramite soggetti autorizzati.
14) CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extragiudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire ad una composizione extragiudiziale della controversia, le parti riconoscono competente esclusivamente il Foro di Torino.
È espressamente esclusa la competenza arbitrale.
15) LEGGE REGOLATRICE
La legge regolatrice del presente contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella Italiana.
Per quanto non risulta espressamente disciplinato dal presente contratto, troveranno applicazione le norme del codice civile italiano e del codice degli appalti vigente.
IL FORNITORE FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO
Sono specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole di cui ai seguenti artt.:
2. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
5. INADEMPIMENTI E PENALI
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
7. MANLEVA
8. DIVIETO DI SUBAPPALTO
9. ASSICURAZIONE E OBBLIGHI
10. ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO
12. SPESE CONTRATTUALI
13. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
14. CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
IL FORNITORE