ACCORDO DI RICERCA TRA
Allegato B
TRA
Il Dipartimento di Biotecnologie presso l’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi Dipartimento) con sede legale in via dell’Artigliere 8 e sede operativa in Xxxxxx Xx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxx, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona della Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttrice del Dipartimento di Biotecnologie
E
Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura- Ufficio Tutela Fitosanitaria (d’ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede in Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX) 00000 Xxx Xxxxxxxxx, 00, Codice Fiscale e Partita IVA nr. 80003170661 in persona della Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXX in qualità di Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura
PREMESSO CHE
- che, secondo quanto disposto dalla L. n. 241(1990 art. 15 comma 1 “…. le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che il X.X.xx. n. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) all’art. 5 comma 6 disciplina le condizioni alle quali un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione dello stesso codice;
- il presente accordo è regolato dal “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi” (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all’art. 3 co. 3 lett. b): Contratto di ricerca e Contratti di ricerca congiunta, di cooperazione nella ricerca, associazioni temporanee di scopo, cooperazioni consortili;
- il presente Accordo è inoltre regolato dal “Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi” (D.R. n. 954 del 31/05/2017);
- la Parte Committente ha interesse a che siano effettuate le attività di Ricerca descritte nel Programma di Ricerca che saranno eseguite dal Dipartimento;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO ,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO
1. La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione della Ricerca dal titolo “Indagini su Philaenus spumarius ed altri vettori di Xylella fastidiosa nella filiera vivaistica di olivo e piante ornamentali” e “Valutazione dell’efficacia di strategie di difesa integrate per il contenimento di Xxxxxxxxx spumarius e degli altri vettori del CoDiRo nell’oliveto” (d’ora innanzi Ricerca), da svolgersi presso gli spazi e le strutture dipartimentali secondo quanto previsto e concordato tra le Parti nel Programma della Ricerca (d’ora innanzi Programma), descritto nel documento allegato al presente Contratto (Allegato A).
2. Il Programma, articolato in una serie di obiettivi che si intendono perseguire, in relazione all’evoluzione dei lavori e nel corso dello svolgimento degli stessi, potrà prevedere aggiornamenti alla pianificazione delle attività oggetto del presente Contratto, purché concordati tra i Responsabili Scientifici del Contratto.
3. Nel caso in cui allo stesso vengano apportate modifiche rilevanti decise di comune accordo tra le Parti, le eventuali variazioni formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente Contratto, a seguito di approvazione scritta dei rispettivi organi competenti.
4. Inoltre, previo comune accordo tra le Parti, il presente Contratto potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto unitamente al relativo Programma, approvato dai rispettivi organi competenti, in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.
ART. 2
PROGRAMMA DELLA RICERCA:
INIZIO, LUOGO, DURATA ED ESECUZIONE
1. La Ricerca avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto e terminerà entro dodici mesi dalla stessa.
2. La Ricerca verrà eseguita nei laboratori e strutture di Ricerca (“locali”) di volta in volta concordemente definiti dai Responsabili Scientifici delle Parti.
3. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del personale dello staff di Ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.
4. Qualora la Ricerca in oggetto dovesse richiedere l’utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della Ricerca medesima.
ART. 3
RESPONSABILI DELLA RICERCA
1. I Responsabili designati dalle Parti Contraenti per la gestione del presente Contratto sono:
- il Xxxx. Xxxx Xxxxxx, per il Dipartimento, quale Responsabile Scientifico dell’esecuzione della Ricerca;
- il Dottor D’Xxxxxxx Xxxxxxxx per la Parte Committente, quale Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della Ricerca.
2. L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della Ricerca del Dipartimento,nonché la sostituzione del Responsabile/Referente del Committente dovrà essere approvata dalla controparte per iscritto.
ART. 4
CORRISPETTIVO DELLA RICERCA
1. La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento per l’esecuzione della Ricerca, un corrispettivo complessivo di € 21.280,00 +IVA. Tale somma è da intendersi come costo per la Ricerca comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione.
ART. 5
MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4 in un’unica soluzione successivamente alla presentazione della relazione finale e dopo nulla-osta dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria della Regione Abruzzo
2. Il Dipartimento procederà con l'emissione di apposito avviso di fatturazione e rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto.
ART. 6
RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE
1. Allo scopo di facilitare l’esecuzione e lo sviluppo della Ricerca le parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo, di cui verrà redatto apposito verbale.
2. Per verificare l’andamento ed i risultati della Ricerca, il Responsabile scientifico dovrà redigere, sottoscrivere e consegnare al Responsabile della Parte Committente, una dettagliata relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, secondo scadenze stabilite tra le Parti.
3. Il Responsabile della Parte Committente si riserva la facoltà di chiedere al Responsabile Scientifico chiarimento o integrazioni a tali relazioni, entro i successivi 15giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali la relazione si intende approvata dalla Parte Committente a tutti gli effetti.
ART. 7
SEGRETEZZA
1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
2. Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione della Ricerca oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
3. Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di Ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
4. In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
5. In particolare, nulla nel presente Accordo potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
- di pubblico dominio;
- diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente accordo;
- rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
- sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, investitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
6. Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
7. Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
ART. 8
RESPONSABILITÀ CIVILE E ACCESSO AI LOCALI
1. Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni subiti a causa dell’esecuzione della Ricerca dal rispettivo personale o da terzi.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.
3. Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, l’accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima nel rispetto delle vigenti norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus imposte dai decreti governativi e dall’Ateneo di Verona.
4. Per le stesse finalità sarà consentito al personale del Dipartimento incaricato dell'esecuzione della Ricerca in questione, l'accesso alle sedi della Parte Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni della Parte Committente.
5. Qualora la Consulenza in oggetto dovesse richiedere l’utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della Consulenza medesima.
ART. 9
UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Il Dipartimento darà completa informazione alla Parte Committente dei risultati conseguiti nel più breve tempo possibile. Nel caso di risultati ritenuti innovativi ai fini della brevettazione, il Dipartimento dovrà darne comunicazione per iscritto alla Parte Committente.
2. Le relazioni e/o i risultati della Ricerca di cui all’art. 6 del presente Contratto potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, da entrambe le Parti ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L’accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell’autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo scritto dai Responsabili delle due Parti. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della Ricerca.
3. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Ateneo per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle Ricerche sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica da parte del committente, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all’utilizzo del logo. L’utilizzo dei segni distintivi della società/ente è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.
4. Nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell’ambito del presente Contratto.
5. Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione della Ricerca oggetto del presente Contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
6. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente Contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
7. Le Parti sono titolari in pari quota dei diritti di brevetto sul risultato inventivo eventualmente raggiunto attraverso l’attività di Ricerca.
8. Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto potessero portare al deposito di domande di brevetto, ciascuna Parte è tenuta ad informare tempestivamente l’altra ed a concordare la decisione di procedere al deposito nonché i modi e i termini del deposito medesimo.
9. Entrambe le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
10. Al fine di regolare il rapporto di comunione sui diritti di brevetto, le Parti stabiliranno di comune accordo apposito regolamento di comunione.
ART. 10
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
1. Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.
1. Nel caso di recesso della Parte Committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e verserà una somma a titolo di indennizzo pari al 10% (o percentuale da definire tra le parti) dell’importo totale del contratto.
ART. 11
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 4 (“Corrispettivo della Ricerca”), 7 (“Segretezza”), 9 (“Utilizzazione dei risultati e Proprietà intellettuale”)del presente Contratto.
ART. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003 e xx.xx. (Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti,sul fatto e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente affinché i “dati personali” forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
ART. 13
CONTROVERSIE
1. Il presente Xxxxxxxxx si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente Xxxxxxxxx verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Verona.
Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verona.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
5. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
ART. 14
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI CONTRATTUALI
1. La Parte Committente si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all’assetto societario quali fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
2. Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Contratto, può proporre altre modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della Ricerca nel frattempo conseguiti.
ART. 15
ONERI FISCALI
1. Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo le cui spese sono a carico della Parte Committente. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Dipartimento di Biotecnologie La Direttrice
|
REGIONE ABRUZZO Dipartimento Agricoltura La Dirigente Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXX Firmato Digitalmente Certificatore Infocert S.p.A. |
Firma Digitale n. 20215027176051
Validità 24.07.2024