ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E
ALLEGATO 1
ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – DIREZIONE GENERALE
per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato
VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all’articolo 64, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n . 133;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all’articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca,il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;
VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;
VISTA l’Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40
CONSIDERATA l’esigenza di definire con apposito accordo territoriale tra l’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto la prima attuazione delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/2007 allegato A all’Intesa del 16/12/2010 e in particolare le modalità di attuazione dell’offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato accreditati dalla Regione del Veneto, di seguito denominati IPS.
la Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale convengono quanto segue:
Art. 1- Finalità dell’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato
L’attivazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare il piano dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.
L’offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l’organicità dell’offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominata IeFP).
Art. 2- Offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.
La definizione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP avviene nell’ambito della programmazione regionale e secondo la normativa e le direttive regionali di riferimento.
In tale contesto gli Istituti Professionali possono attivare percorsi di IeFP corrispondenti ai diplomi di qualifica triennale già in essere negli Istituti Professionali medesimi, secondo il previgente ordinamento, come da Tabella 3 allegata all’Intesa del 16/12/2010.
Le parti assumono la modalità dell’offerta sussidiaria complementare quale tipologia di riferimento per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma negli Istituti Professionali di Stato.
La Regione si riserva di attivare, a partire dall’A. S. 2012/2013, una sperimentazione per la realizzazione di percorsi di IeFP con modalità di offerta sussidiaria integrativa, per studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali, interessati a conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica dei percorsi di IeFP.
Gli Istituti professionali di Stato realizzano l’offerta sussidiaria di IeFP senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto dei limiti e dei criteri di formazione degli organici definiti al Capo II, punto 4, delle linee guida allegate all’Intesa approvata in Conferenza Unificata il 16.12.2010.
Art. 3- Organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS
I risultati di apprendimento dei percorsi di IeFP sono definiti nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 e trovano riferimento per le qualifiche e per i diplomi professionali in esito ai percorsi triennali e ai quarti anni nelle figure e negli
standard minimi delle competenze tecnico-professionali definite nei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e 5, declinati nei profili regionali.
L’orario complessivo annuale dei percorsi regionali di Istruzione e formazione professionali erogati dagli IPS in via sussidiaria è di 1056 ore e corrisponde all’orario definito dall’art. 5 comma 1 lettera b del D.P.R 15 marzo 2010 n. 87.
Il quadro orario dei percorsi triennali di IeFP realizzati in via sussidiaria dagli IPS è definito in coerenza con l’allegato A del presente accordo. Nell’ambito delle attività curricolari è previsto, nel secondo e terzo anno, come da allegato lo svolgimento di stage/esperienze di alternanza scuola–lavoro per l’acquisizione di apprendimenti soggetti a valutazione.
Art. 4 – Modalità di attivazione dei percorsi nell’A. S. 2011-2012
Sulla base di specifico avviso regionale, gli Istituti Professionali accreditati potranno presentare, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali in materia di definizione del piano dell’offerta formativa, la propria candidatura presso la Regione Veneto per attivare percorsi di IeFP configurati secondo la tipologia dell’offerta sussidiaria complementare. Gli IPS ammessi dalla Regione all’offerta sussidiaria adegueranno il proprio piano dell’offerta formativa e provvederanno ad effettuare iniziative di orientamento rivolte a studenti e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado.
Art. 5 – Misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi
La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere e sostenere misure di accompagnamento per favorire il raccordo tra percorsi regionali di IeFP e percorsi scolastici di Istruzione Professionale, attraverso:
a) l’agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti e favorire la prosecuzione del percorso di studio, con azioni che riguarderanno prioritariamente:
- il riconoscimento dei crediti formativi nonché la valorizzazione e certificazione delle competenze;
- la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra aree disciplinari dell’Istruzione professionale ed aree formative dell’IeFP;
- la promozione di laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo, il recupero e la valorizzazione operativa degli apprendimenti.
Dette azioni trovano riferimento anche negli esiti conseguiti dalle reti costituite nell’ambito del progetto FSE – DGR 1758/2009 “Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze”.
b) la definizione condivisa delle modalità per il riconoscimento dei crediti e delle competenze ai fini dei passaggi tra i sistemi di istruzione e di IeFP e della prosecuzione nei percorsi scolastici;
c) interventi territoriali di informazione sulle modalità di attuazione dell’offerta sussidiaria anche ai fini dell’orientamento.
Venezia, lì 13 gennaio 2010
Per la Regione del Veneto | Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale |
L’Assessore Regionale all’Istruzione alla Formazione e al Lavoro | Il Direttore Generale |
X.xx Xx. Xxxxx Xxxxxxxx | X.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx |
Allegato a
Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato
Primo anno
attività e insegnamenti | Monte ore minimo e massimo |
formazione culturale diretta all’adempimento dell’obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) | min. 429 ore max. 561 ore |
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) | min. 495 ore max. 627 ore |
Secondo anno
attività e insegnamenti | Monte ore minimo e massimo |
formazione culturale diretta all’adempimento dell’obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) | min. 429 ore max. 561 ore |
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) | min. 495 ore max. 627 ore |
Stage | Min. 80 ore curricolari di stage (effettuate nell’ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali) |
Terzo anno
attività e insegnamenti | Monte ore minimo e massimo |
formazione culturale diretta all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione-formazione (attività e insegnamenti di istruzione generale) | min 396 ore max 429 ore |
formazione professionale finalizzata al conseguimento della qualifica prescelta | min. 627 ore max 660 ore |
Stage | Min. 160 ore curricolari obbligatorie di stage (effettuate nell’ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali) |
Esiti degli apprendimenti in formazione culturale
Gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) per la parte culturale coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007.
Per il terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all’istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15.01.2004, in attesa della ridefinizione degli stessi e dell’eventuale integrazione di nuovi elementi da recepire con Accordo in Conferenza Stato Regioni.
Esiti degli apprendimenti in formazione tecnico-professionale
Gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale, coincidono con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell’allegato 2 al citato accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.