CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
C.I.G. 640443314E
DURATA DEL CONTRATTO: BIENNALE
Presumibilmente DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2017
SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31/12
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende:
1) per CONTRAENTE: il soggetto che stipula la polizza;
2) per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza e, pertanto:
A) IL CONTRAENTE;
B) il LEGALE RAPPRESENTANTE, il Direttore generale, gli Amministratori tutti, nonché TUTTI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A QUALSIASI TITOLO ALLE ATTIVITA’ SVOLTE dall’Assicurato;
C) tutti i DIPENDENTI o assimilati a qualsiasi titolo o funzione svolta;
3) per SOCIETA’: la COMPAGNIA ASSICURATRICE, in seguito “SOCIETA’”;
4) per ASSICURAZIONE: il CONTRATTO ASSICURATIVO;
5) per POLIZZA: il DOCUMENTO che prova l’esistenza del contratto assicurativo;
6) per PREMIO: la SOMMA dovuta dal Contraente alla Società;
7) per RISCHIO: la possibilità che si verifichi l’evento dannoso coperto da assicurazione;
8) per RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente e gli altri soggetti obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
9) per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
10) per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
11) per FRANCHIGIA: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato;
12) per COSE: sia OGGETTI MATERIALI sia ANIMALI;
13) per BROKER: l’intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l’incarico di brokeraggio, in seguito: BROKER;
14) per DANNI CORPORALI: morte o lesioni personali;
15) per DANNI MATERIALI: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
MASSIMALI:
1. Massimali di copertura:
Euro 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00= per ogni prestatore di lavoro infortunato;
Euro 5.000.000,00= quale massimo risarcimento per anno assicurativo per tutte le garanzie previste dalla polizza.
CONDIZIONI PRELIMINARI:
Il preventivo annuo delle retribuzioni lorde da erogare a tutto il personale dipendente ed altri soggetti INAIL, ammonta a Euro 10.500.000,00 (personale soggetto e non all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro).
Il fatturato del contraente relativo all’anno 2014 è stato di quasi € 4.849.901,00, di cui:
a) € 2.117.267,77relativo alla nave OGS Explora, il cui rischio è assicurato su polizza P&I specifica. Il fatturato verrà conteggiato limitatamente alla sezione R.C.O
b) € 2.732.633,23relativo alle restanti attività.
Regolazione premio a periodo annuo al tasso del ……………..
Premio minimo: 75% del premio imponibile annuo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. VALIDITA’ DELLA COPERTURA – RESCINDIBILITA’ ANNUALE - ESCLUSIONE TACITO RINNOVO
Le coperture di cui alla presente polizza decorrono presumibilmente dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2015 e terminano alle ore 24,00 del 31/12/2017.
Sarà facoltà del Contraente di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
In relazione alla vigente normativa il rinnovo tacito del contratto è nullo.
OGS si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza sia ancora in corso la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui aggiudicare il successivo contratto assicurativo.
2. DIRITTO DI RECESSO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., di almeno 60 giorni. In caso di recesso della Società, quest’ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
3. BUONA FEDE NELLE DICHIARAZIONI
La società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal
momento in cui la circostanza aggravante si e' verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 cc.
4. ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall’art. 1910 C.C..
5. DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo fax di incasso entro 60 giorni dalla data di effetto.
Il termine indicato vale anche per le rate successive.
Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’appendice di conguaglio.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle
disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamati.
Allo stesso modo, qualora si verificasse la mancanza di DURC regolare della parte della Società, la contraente sarà tenuta a corrispondere il relativo premio all’ottenimento di relativo DURC regolare, senza pregiudizio di copertura.
6. REGOLAZIONE ANNUALE DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni lorde il tasso pattuito. A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari al calcolo del premio definitivo, che consistono nel consuntivo degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell’apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è
obbligata per sinistri denunciati e/o accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
7. MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
8. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
AGLI EFFETTI DELL’ASSICURAZIONE R.C.T. (responsabilità civile terzi) in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
▪ darne avviso scritto alla Società, all’Agenzia od al Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
AGLI EFFETTI DELL’ASSICURAZIONE R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro o assimilati) in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve denunciare alla Società, all’Agenzia od al Broker:
1. gli infortuni per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria - amministrativa a norma delle leggi sugli infortuni sul lavoro;
2. i casi di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o di tutti gli aventi diritto nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni (tra cui il Decreto Lgs. N. 38/2000 e il Decreto Lgs. n. 276/2003).
Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
La Società si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale, al Contraente e al Broker, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte, importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle
motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.
9. ANTICIPATA RISOLUZIONE
Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a centoventi giorni.
10. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
11. COASSICURAZIONE
Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio l’assicurazione può essere ripartita per quote tra Società.
In tal caso l’assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici.
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.
Si conviene fra le Parti contraenti che l’attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.
La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell’apposito prospetto di polizza.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.
12. ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
13. FORO COMPETENTE
In caso di controversie concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello del Contraente.
14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
15. GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso spettanti, fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato o dei danneggiati.
Se la predetta tacitazione dovesse intervenire durante l’istruttoria, l’assistenza legale/peritale farà ugualmente carico alla Società nel caso che il Pubblico Ministero abbia già richiesto o deciso di richiedere il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro cui si riferisce la domanda.
Qualora quest’ultimo intenda affiancarsi, per la parte di suo interesse, con propri legali o tecnici ciò avverrà a proprie spese.
16. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l’interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.
17. CLAUSOLA BROKER
La gestione e esecuzione del contratto è affidata ad AfiCurci SpA Broker di assicurazione sino alla data del 31/10/2016.
Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Pertanto la società da atto che, agli effetti del presente contratto, ogni comunicazione fatta dalla amministrazione e/o assicurati al broker, si intenderà come fatta alla Società, facendo fede la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia, in nome e per conto dell’Amministrazione, si intenderà fatta dall’Amministrazione stessa.
18. ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ “DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO". Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.
19. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
20. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), come indicato nel proprio Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato n. 1.7.2010 dd. 21.10.2010 e s.m.i., è un ente di ricerca non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria ai sensi dell’art 2 del D. Lgs. 213/09, a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, opera e sviluppa la propria missione nell’E.R.A. (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale ha consolidato e sviluppa la propria missione tanto nel contesto dell’Area Europea della Ricercacon prospettiva internazionale, con specifico e primario riferimento ai settori e con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in:
Oceanografia (fisica, chimica e biologica), Geofisica e Geologia marina,
Geofisica sperimentale e di esplorazione,
e promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di altre infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza.
Si precisa che viene utilizzata un’apparecchiatura dotata di sorgente radioattiva (Cesio 137) e piccole quantità di isotopi radioattivi non sigillati (trizio 113 e carbonio 14) all’interno dei laboratori di ricerca, e che l’Ente incarica esperti qualificati ai sensi del D. Lgs. 230/1995 per la valutazione e controllo degli ambienti in cui si svolgono tali attività.
Si specifica che OGS può esercitare le attività di ricerca/indagine dedotte nella descrizione del rischio anche a titolo oneroso, come ENTE appaltatore di appalti di ricerca e di indagine, indetti da autorità pubbliche o da società pubbliche o da società private anche estere.
L’esecuzione dell’appalto può avvenire sia con incarico diretto alla contraente, sia con incarico di ATI di cui la contraente fa parte, sia - laddove concesso- attraverso devoluzione in subappalto, in tutto o in parte, dei servizi oggetto di appalto.
21. DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'assicurazione è prestata alla Contraente per l'esercizio ed il funzionamento delle attività, interventi, competenze e funzioni, attività commerciali che ad essa istituzionalmente competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è, inoltre, operante per tutte le funzioni ed attività esercitate dall’OGS per leggi, regolamenti o delibere, compresi lo Statuto ed il Regolamento inerente il funzionamento dell’OGS, i provvedimenti emanati dai propri Organi, dai responsabili di servizio e dal Direttore Generale nonché eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. A maggior precisazione, l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le attività dallo stesso esercitate in concerto con altri Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche) ai sensi delle leggi in vigore e secondo gli accordi di convenzione stipulati tra gli Enti. L’assicurato può anche effettuare l’esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra descritte.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del Contraente derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati od impianti adibiti a pubblici servizi e dalla proprietà e/o conduzione di quelli con altra destinazione, nonché dei loro arredi, attrezzature ed impianti fissi.
L’operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivati dalla proprietà di parchi, giardini, alberi, piante, antenne e strade.
La garanzia vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto, per la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Direttore Generale e delle persone cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato, ferma l'esclusione dei danni derivanti dall'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile che derivi all’assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso delle persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere a termini di legge. La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti dell’assicurato per danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
22. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto, sebbene gravemente colposo, verificatosi in relazione all’attività sopra descritta e comunque a tutto quanto formi in ogni momento oggetto delle sue attività, essendo di principio convenuto che con la presente polizza si assicura ogni forma di responsabilità civile verso terzi dell’assicurato, che non risulti esplicitamente esclusa dalla polizza o dalle leggi ed entro i limiti risultanti dalle condizioni riportate agli articoli seguenti.
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni (tra cui il D. Lgs n. 38 del 2000 e il D. Lgs
n. 276 del 2003), verso i prestatori di lavoro iscritti INAIL utilizzati a qualunque titolo per gli infortuni da loro sofferti (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parasubordinati, eventuali impiegati in lavori socialmente utili, personale dipendente temporaneo a tempo determinato o personale convenzionato, i collaboratori coordinati, i lavoratori utilizzati con contratti di somministrazione,
borse lavoro e/o simili, ect., che siano iscritti INAIL). Inoltre, la garanzia è estesa a studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, assegnisti ecc. che prestano servizio presso l’assicurato per l’addestramento, corsi d’istruzione professionale, studi, prove ed altro qualora assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni (tra cui il D. Lgs. n. 38 del 2000 e il D. Lgs. n. 276 del 2003), cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (danno biologico senza franchigie).
MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (compreso eventuale personale temporaneo) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 12 mesi dalla data di effetto del contratto.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possono determinare, durate la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, tenuto conto peraltro di quanto previsto all’articolo 42.
c) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dagli ENTI o ISTITUTI PREVIDENZIALI, dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE COMPLEMENTARI
23. R.C. DA QUALUNQUE TIPO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARE
L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare, accessoria e sussidiaria a quella istituzionale, compreso il rischio della committenza, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: artistica, sportiva, ricreativa, culturale, sociale, assistenziale, di promozione ed organizzazione di manifestazioni, di vigilanza, di congressi, di concorsi, di spettacoli, mostre, fiere, mercati, corsi di formazione, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
24. QUALIFICA DI TERZO
Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all’Assicurato, con esclusione del Legale Rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alla lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell’Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l’assicurazione R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
25. GARANZIE PER FATTI RICONDUCIBILI A RESPONSABILITÀ DI CHI SVOLGE ATTIVITÀ IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE
Qualora il Contraente sia tenuto a pagare per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi o dipendenti da parte dei propri Amministratori e/o Consiglieri, del Direttore generale, dei Funzionari, dei Responsabili di servizio e di tutti i dipendenti iscritti nei libri obbligatori durante lo svolgimento delle loro funzioni,
mansioni o compiti nonché per l'eventuale responsabilità risalente al Contraente per fatto di coloro che operano a vario titolo per conto dello stesso, in attività condotte o autorizzate dall’Ente, le garanzie assicurative di cui alla presente copertura sono operanti in favore del medesimo.
Le stesse garanzie assicurative sono operanti in favore delle persone sopra dette, qualora vengano chiamate a rispondere direttamente per i danni causati a terzi in conseguenza di omissioni, di fatti e atti colposi commessi in relazione all’espletamento del mandato o del servizio ed all’adempimento di obblighi d’ufficio in favore del Contraente.
A tali effetti è considerato terzo anche il personale dell'Assicurato eventualmente non soggetto all'obbligo di assicurazione INAIL per gli infortuni subiti nello svolgimento delle sue mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.
26. LAVORO INTERINALE
L’Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati e/o subiti da prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da una Società fornitrice, che prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196/1997 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
27. ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
Si dà atto che si intendono compresi in garanzia anche i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione, ampliamenti di fabbricati, di strade, di depuratori, di macchinari, impianti o quant altro descritto o meno in polizza in maniera dettagliata, ma di proprietà dell’Assicurato o in gestione, ferma restando il diritto dell’Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei confronti delle ditte terze esecutrici dei lavori.
Ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente, anche ai fini di quanto disposto dalla Legge n. 494/1996.
28. R.C. SOMMINISTRAZIONE E/O SMERCIO
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Nel caso in cui la somministrazione di prodotti in genere venga affidata a ditte terze, la garanzia è estesa alla responsabilità dell’Assicurato quale committente.
29. ESTENSIONI DIVERSE
A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile incombente all'Assicurato/Contraente per:
a) possesso, uso o custodia di propri beni mobili, immobili;
b) danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in custodia e/o detenga a qualsiasi titolo;
c) operazioni di ritiro o consegne diverse a terzi di merci, materiali o quant'altro ed operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere (franchigia Euro 100,00);
d) esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, caduta neve non rimossa in tempo dai tetti, aree verdi ed alberi anche di alto fusto, proprietà, uso ed installazione di antenne, ripetitori, di segnaletica stradale e di ogni genere, di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni ovunque installati;
e) mancato od insufficiente servizio di vigilanza o intervento su segnaletica, impianti, ripari, recinzioni a protezione dell'incolumità di terzi o per l'esistenza in luoghi aperti di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzature, depositi materiali diversi e simili;
f) proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore, da parte dei dipendenti o di chi svolge attività in nome e per conto dell’Ente, per lavoro o servizio;
g) uso di distributori automatici di cibi e/o bevande diverse;
h) esistenza di officine attrezzate per manutenzioni diverse di proprietà e beni e relativi impianti, centraline termiche, cabine e centrali di compressione, impianti per saldatura
autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività, macchinari ed attrezzature usati per esclusive necessità dell'Ente;
i) danni ad impianti e condutture sotterranei, danni a fabbricati o cose da cedimenti, vibrazioni e/o franamenti del terreno a condizione che i danni non derivino da lavori che implichino sottomurature ed altre tecniche sostitutive, danni a fabbricati o cose da scavi e rinterri, movimenti di terra in genere (franchigia assoluta Euro 500.=; massimo risarcimento per sinistro Euro 250.000.=);
j) uso di macchine ed impianti speciali (macchine operatrici, scale aeree, mezzi agricoli o semoventi e simili mezzi non soggetti ad R.C.A. e, se soggetti, escluso il rischio della circolazione) propri od in uso, a qualunque tipo di traino applicati ed anche dalla loro circolazione su strade e aree pubbliche, private e/o equiparate; attività da uso di macchine per pulizia esterni e/o per sfalcio, manutenzioni in genere, sgombero neve.
30. FRANCHIGIA DANNI MATERIALI
L’assicurazione deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di € 250,00 nel senso che l’Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all’importo di € 250,00 per ciascun danno e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l’eccedenza rispetto a tale somma. Sono fatte salve eventuali altre franchigie previste in contratto non cumulabili con la presente.
31. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
Ad integrazione delle Condizioni generali di assicurazione ed in presenza della condizione speciale “Franchigia danni materiali”, la Società si impegna ad accertare l’entità dei danni, a gestire e definire comunque tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia. Il Contraente dà ampio ed irrevocabile mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento dovuto ai terzi danneggiati rientrante nella franchigia, ratifica fin d’ora l’operato della Società e si obbliga a rimborsare le somme anticipate a tale titolo per suo conto. Tali somme verranno analiticamente riassunte e comunicate dalla Società alla Contraente semestralmente e verranno pagate entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
32. INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni materiali o conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
La garanzia comprende le spese relative al ripristino ed alle opere di decontaminazione, se imputate all’assicurato.
L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00.= e con il massimo risarcibile di Euro 300.000,00.= per sinistro ed anno assicurativo.
33. DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO
La garanzia è operante per i danni derivanti alle cose altrui da incendio, esplosione e/o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con la garanzia "RICORSO TERZI" o "RICORSO VICINI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
34. DANNI DA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
La garanzia è estesa ai danni da mancato avvio, interruzione o sospensione anche parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, compresi i danni a macchinari, attrezzature, impianti e strumenti in genere, dei quali l'Assicurato debba rispondere in conseguenza dello svolgimento della propria attività e purché consequenziali a sinistri indennizzabili a termini di polizza.
Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00.= e con il massimo risarcimento di Euro 300.000,00.= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
35. DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
L'assicurazione comprende anche i danni materiali cagionati ai veicoli da trasporto merci (esclusi natanti ed aeromobili) sotto carico e scarico ed, altresì, i danni ai veicoli di terzi e dei dipendenti in circolazione o stazionanti nei luoghi ove si svolge l'attività dell'Ente, ed a quelli in consegna e/o custodia all’Assicurato.
Si intendono esclusi i danni da furto, da mancato uso nonché alle cose trovantisi nei mezzi. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00.= .
36. COMMITTENZA AUTO
La garanzia assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti o equiparati muniti di regolare abilitazione che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture, motocicli, velocipedi e ciclomotori o automezzi in genere, sempre ché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato.
La garanzia comprende anche i danni corporali subiti da terzi trasportati. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00.=.
37. COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DEI LAVORI O DEI SERVIZI
La garanzia comprende i danni materiali (anche derivanti da incendio di cose del Contraente) verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi o presso le proprie strutture, con esclusione delle cose dell'Assicurato.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00.= e con il limite di indennizzo di Euro 150.000,00.= per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo.
38. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Qualora venga designato come “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” un Amministratore, Dirigente o Dipendente, viene riconosciuta la qualifica di “Assicurato” anche allo stesso, per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e del D. Lgs. n. 271 del 27 luglio 1999 relativo alla gestione della sicurezza sulle navi.
L’assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza.
In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l’esposizione globale dell’infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti.
39. RESPONSABILITÀ’ EX D. LGS. N. 494/96 E S.M.I. E COMMITTENZA IN GENERE
L’assicurazione comprende l’attività esercitata dall’Assicurato nella qualità di Responsabile e/o Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori così come disciplinata dal D. Lgs. N. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
L'assicurazione si intende prestata, altresì, per la responsabilità civile riferibile al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di attività, operazioni, progetti e lavori diversi – anche rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. N. 494/1996 e come ivi disposto - forniture e servizi connessi con l'attività esercitata dall’Ente, affidati ad altre Ditte, Società anche Cooperative, Enti o privati in genere.
40. RESPONSABILITÀ DIVERSE
Fra le diverse situazioni di danno generate da responsabilità diverse, riferibili ad Amministratori o dipendenti, cui l’Ente sia tenuto a rispondere per le coperture descritte nella presente sezione, per danni conseguenti a fatti colposi verificatesi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, si conviene che non costituiscono fatti dolosi le impossibilità materiali di dar corso ad adeguamenti previsti da norme, o di porre rimedio a determinate situazioni per motivate o comprovate carenze finanziarie.
41. COSE IN CONSEGNA
La garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali diretti a cose di terzi, consegnate o non consegnate, detenute dall’Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785-Bis per sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento, con il limite massimo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Sono esclusi oggetti preziosi, denaro, titoli di credito nonché i beni strumentali di proprietà di terzi che la Società/Contraente ha in uso o in consegna.
42. POSTUMA BREVE
Per danni cagionati a terzi da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, anche se di riparazione e/o manutenzione, se eseguiti in economia, la garanzia si intenderà comunque operante per un massimo di sei mesi dall’ultimazione degli stessi.
43. CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO
La Società prende atto che parte dei lavori viene ceduta in subappalto e pertanto la presente assicurazione si estende al subappaltatore parificandolo a tutti gli effetti di polizza all’assicurato principale e/o committente.
44. ERRATA INTERPRETAZIONE LEGGI INAIL
Non costituisce motivo di decadenza dalla copertura R.C.O. il fatto che il Contraente non sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione INAIL, dovuto ad involontaria od errata interpretazione delle norme di legge in materia.
45. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia alla rivalsa spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di:
A. Società le quali, rispetto all’assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate;
B. Società di leasing, relativamente ai danni derivanti dai beni costituenti beni strumentali per l’attività oggetto dell’assicurazione.
C. Amministratori e dipendenti di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie.
46. COLLABORATORI
Sono considerate terze per danni subiti le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato (es. borsisti, assegnisti di ricerca, affiliati, studiosi ospiti, collaboratori a vario titolo), partecipino comunque ai lavori oggetto dell’assicurazione e della cui opera l’Assicurato si avvalga in conformità alle normative di legge in materia, purché tali danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell’ambito dell’attività garantita.
La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni arrecati a terzi da dette persone.
47. RISCHI ESCLUSI
Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti che quindi assumono significato di deroga ai rischi esclusi, non rientrano nell’assicurazione i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall’ art. 36), fatta eccezione per i propri prestatori d’opera, limitatamente alla sezione R.C.O, per i natanti per i quali non è prevista la copertura obbligatoria di legge;
c) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata a norma del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche (salvo quanto previsto dall’art. 36); da impiego di macchinari od impianti condotti da persone che non abbiano compiuto i sedici anni d’età;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell’assicurato o da lui detenuti (salvo quanto previsto dall’art. 36), fatta eccezione per i propri prestatori d’opera, limitatamente alla sezione R.C.O., per i natanti per i quali non è prevista la copertura obbligatoria di legge;
e) dalla detenzione o impiego di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quanto previsto nella descrizione dell’attività. ;
f) da inquinamento salvo quanto stabilito dall’art. 32 del presente contratto;
Sono altresì esclusi, anche se al momento rischi non a carico del Contraente i danni:
g) derivanti direttamente o indirettamente da organismi prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
h) dei danni verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;
i) verificatesi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici
j) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e o chimica; per “atto di terrorismo” si intende l’uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico od intesa con Organizzazione o un Governo, con l’intenzione di esercitare influenza sul Governo locale o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa; “per contaminazione” si intende l’inquinamento, l’avvelenamento e l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
48. COLPA GRAVE
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da “colpa grave” dell’assicurato (anche nell’eventuale sua veste di contraente) e da “colpa grave” e/o “dolo” delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
A maggior dettaglio/precisazione di quanto indicato al comma 1), la colpa grave dell’assicurato e la colpa grave e/o il dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge si intende estesa anche all’inadempimento colposo dell’obbligo di avviso o di salvataggio ai sensi degli artt.1914 del codice civile, con conseguente rinuncia da parte dell’assicuratore alle facoltà di cui all’art 1915, eccetto il caso di dolo dell’assicurato (anche nell’eventuale sua veste di contraente).
RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Si dà atto dell’applicazione delle seguenti franchigie, scoperti o limiti di risarcimento:
▪ danni a cose da operazioni di ritiro – consegne, carico e scarico, riempimento e svuotamento: franchigia €. 100,00.= (Art. 29);
▪ danni da cedimento o franamento del terreno: franchigia assoluta Euro 500,00.=; massimo risarcimento per sinistro Euro 250.000,00.= (Art. 29);
▪ danni a cose materiali: franchigia Euro 250,00.= per sinistro (Art. 30);
▪ danni da inquinamento accidentale: scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 e con il massimo risarcibile di Euro 300.000,00 per sinistro ed anno assicurativo (Art. 32);
▪ danni da esplosione o scoppio o incendio di cose del Contraente/Assicurato o detenute dallo stesso: franchigia Euro 250,00 e con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 33);
▪ danni da mancato avvio, interruzione o sospensione anche parziale di attività diverse: franchigia assoluta di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 34);
▪ danni a veicoli sotto carico e scarico: franchigia Euro 100,00.= per sinistro (Art. 35);
▪ committenza auto: franchigia Euro 250,00.= (Art. 36);
▪ danni a cose durante l’esercizio di lavori o servizi presso terzi: franchigia di Euro 250,00 e con limite di indennizzo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatesi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo (Art. 37);
▪ danni diversi a cose di terzi consegnate o non consegnate, detenute dal Contraente/Assicurato – ex. artt. da 1783 a 1786 C.C.: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €. 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo (Art. 41).
Attuale compagnia delegataria: Unipolsai
Situazione sinistri: vedasi l’Allegato 8 al Disciplinare di Gara “Elenco
sinistri”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx