COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) XXXXXXX
Nella seduta del 08/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Parte ricorrente premette di avere sottoscritto, in data 17 gennaio 2013, un contratto di credito preordinato a finanziare l’acquisizione di una serie di servizi odontotecnici, di cui a un distinto ma collegato contratto stipulato con un centro dentistico costituito in forma di
s.r.l. Più precisamente, si trattava di un finanziamento dell’importo di Euro 5.400,00, con un piano di ammortamento di n. 48 rate mensili (ciascuna di ammontare pari a Euro 124,44) e con decorrenza dal successivo 28 febbraio.
Ciò posto, l’esponente contesta all’intermediario il rifiuto di dare corso alla richiesta di risoluzione del prestito – con correlativo rimborso delle rate medio tempore corrisposte e di ogni altro onere eventualmente addebitato -, pur in presenza di un grave inadempimento del fornitore (successivamente dichiarato fallito), il quale non avrebbe portato a compimento i lavori precedentemente iniziati, astenendosi dal prestare ogni attività ulteriore a far tempo da gennaio 2014.
A sostegno delle proprie doglianze, la cliente allega una perizia attestante che il valore delle prestazioni compiute ammonterebbe a Euro 1.790,00, mentre quello delle attività non effettuate (realizzazione della protesi definitiva fissa in resina avvitata all’arcata superiore e della protesi definitiva inferiore) sarebbe pari a Euro 3.610,00.
Nel produrre la formale costituzione in mora del fornitore, l’esponente segnala infine di avere interrotto – a fronte dell’inadempimento del centro dentistico - il rimborso delle rate a partire dal mese di novembre 2014.
Invocando il disposto dell’art. 125 quinquies t.u.b., parte ricorrente chiede pertanto al Collegio di i) accertare e dichiarare l’esistenza del collegamento tra il contratto di erogazione di servizi odontotecnici e quello di finanziamento; ii) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento collegato; iii) condannare l’intermediario a rimborsare le rate del finanziamento già pagate per un ammontare complessivo di Euro 2.631,06, ovvero in subordine a rimborsare la somma di Euro 1.790,00 (somma ricavata dal valore delle prestazioni non effettuate, di Euro 3.610,00 sottratte all’importo del finanziamento di Euro 5.400,00); iv) dichiarare che la ricorrente non è tenuta a corrispondere all’intermediario le restanti rate dal novembre 2014 alla fine del piano di ammortamento, né che altra spesa è dovuta; v) condannare l’intermediario al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente e quantificate in Euro 20,00, nonché le spese legali;
vi) nel caso occorrendo, ordinare all’intermediario di effettuare la cancellazione del nominativo della ricorrente dalla CRIF.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce che non sarebbe stata fornita la prova né del preteso inadempimento da parte del fornitore, né (e a maggior ragione) della gravità del medesimo. Ribadendo la propria estraneità rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra il fornitore di servizi odontotecnici e la cliente, parte resistente aggiunge che l’onere di un simile onere probatorio non potrebbe che ricadere sulla ricorrente medesima. Ciò posto, l’intermediario chiede al Xxxxxxxx di rigettare il ricorso in quanto infondato, se del caso disponendo un accertamento da parte di soggetto terzo al fine di verificare se l’inadempimento contestato al fornitore sia tale da comportare la risoluzione del contratto di finanziamento.
DIRITTO
È noto che, sulla base dell’art. 125-quinquies t.u.b., «nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 c.c.».
Ciò posto, nel caso di specie risultano sussistere gli elementi richiesti dalla norma appena citata per riconoscere il diritto della cliente alla risoluzione del contratto di finanziamento.
In effetti, l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi odontotecnici e il contratto di credito si rivela manifesta alla luce della documentazione versata nel fascicolo di parte ricorrente: cfr. i) contratto di finanziamento del 15 gennaio 2013, contenente il riferimento esplicito a servizi di natura dentistica; ii) comunicazione di parte resistente del 6 giugno 2014, in cui il soggetto erogatore del servizio è indicato come “Società convenzionata”.
L’atto di costituzione in mora del fornitore risulta in atti e in ogni caso manca una specifica contestazione al riguardo da parte dell’intermediario.
Al di là di quanto eccepito da parte resistente, anche la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 1455 c.c. si presenta sicura.
Premesso che - come più volte sottolineato da questo Collegio sulle orme della giurisprudenza della Suprema Corte – deve reputarsi gravante sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, allorquando il creditore lamenti l’inadempimento o
l’inesatto adempimento, non può invero sfuggire come, nella vicenda in esame, il suddetto onere non sia stato minimamente assolto dal fornitore: quest’ultimo non avendo replicato alcunché alle contestazioni provenienti dalla ricorrente in ordine alla mancata esecuzione di gran parte dei lavori contrattualmente previsti.
D’altro canto, una volta preso atto – anche alla luce della perizia prodotta da parte ricorrente e non specificamente contestata ex adverso – che risulta essere stata eseguita addirittura meno della metà dei lavori concordati, la non scarsa rilevanza dell’inadempimento non può che presentarsi evidente.
Peraltro, proprio il fatto che una parte delle cure odontoiatriche programmate sia stata comunque compiuta induce a ravvisare i presupposti per una risoluzione soltanto parziale del contratto di fornitura dei servizi e, conseguentemente, dello stesso annesso contratto di credito.
Considerando da un lato che, fino a novembre 2014, la ricorrente ha corrisposto a parte resistente – in esecuzione del piano di ammortamento originariamente previsto – l’ammontare complessivo di Euro 2.631,06, e dall’altro lato che la stessa perizia allegata dalla cliente quantifica, nella misura di Euro 1790,00, le prestazioni eseguite dal fornitore, a carico dell’intermediario saranno da ravvisare - sempre in applicazione dell’art. 125- quinquies t.u.b. - obblighi restitutori di quanto ricevuto in eccedenza rispetto al valore dei lavori effettivamente realizzati.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente le somme eccedenti € 1.790,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1