Contract
7. – Schema di contratto
CONTRATTO PER LA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI N. 2 SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATICI PER LA RILEVAZIONE DELLA CRESCITA DI MICRORGANISMI
(CIG: 7678057513)
TRA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Xxxxxxx X, con sede legale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, 000 00000 Xxxx, codice fiscale 05865511009, di seguito denominato “Committente” o “Azienda” o “Stazione appaltante” o “AOUPUI”, nella persona di , nato/a a
, Prov. , il , in qualità di , autorizzata alla stipula del presente Contratto (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con
_,
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Via/Piazza , n. , CAP , C.F. n. , e
P. IVA n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n.
, tenuto dalla C.C.I.A.A. di , di seguito definita “Fornitore” o “Aggiudicatario” o “Impresa” o “Appaltatore”, nella persona di , nato a ,
il , in qualità di , autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da , congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP ed in virtù dell’autorizzazione di cui al DCA della Regione Lazio n. U00246 del 18/06/2018, il Committente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 0000920 del 29 ottobre 2018, ha indetto una gara a procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui concludere, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura in
service di n. 2 Sistemi diagnostici automatici per la rilevazione della crescita di microrganismi
(CIG: 7678057513) da destinare al Laboratorio di Microbiologia/UOC Microbiologia e Virologia;
b) gli atti di gara (bando, disciplinare, schema di contratto, specifiche tecniche e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
c) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. del , sulla GURI n.
del e sui seguenti quotidiani in data ;
d) a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2 del Codice, è risultata aggiudicataria l’Impresa
, che ha conseguito il punteggio totale di , come da verbale n. del
della Commissione di gara, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.
del ;
e) con Deliberazione del Direttore Generale n.
del
è stata
dichiarata l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara in oggetto;
f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett a) del Codice;
g) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 c.9 del Codice;
h) in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
i) il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1: Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. La fornitura oggetto del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole contenute nel presente atto e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dal Committente.
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. Il Fornitore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nelle specifiche tecniche. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Fornitore circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L’assunzione dell’appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.
Articolo 2: Oggetto dell’affidamento
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 2 Sistemi diagnostici automatici per la rilevazione della crescita di microrganismi - CIG: 7678057513
Il Fornitore è tenuto a eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nell’offerta tecnica presentata.
Articolo 3: Durata del Contratto
Il Contratto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data del collaudo con esito positivo.
Articolo 4: Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L’importo contrattuale per la fornitura di cui all’art. 3, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € ( ), IVA esclusa.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del Contratto.
Articolo 5: Condizioni e modalità della fornitura
1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
2. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nella Scheda Tecnico-Amministrativa allegata al Disciplinare di Gara, nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l’esecuzione della fornitura.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall’eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
6. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore dell’Azienda ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
Articolo 6: Obbligazioni specifiche per il Fornitore
1. Fermo restando quanto previsto nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell’organizzazione idonea alla gestione dell’appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell’appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nei documenti ad esso allegati;
c) manlevare e tenere indenne l’Azienda delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Azienda di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dall’Azienda;
g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contralto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all’adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando l’Azienda da qualsivoglia responsabilità in merito;
i) informare e formare i propri operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all’esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) e di cui al “Codice di comportamento etico e giuridico” dell’Azienda,
estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”.
Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dall’Azienda. Il Fornitore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire all’Azienda gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
Articolo 7: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.
Articolo 8: Fatturazione e pagamenti
1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor
Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica, secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate a “Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico Xxxxxxx X – Viale del Policlinico, 155 – 00000 Xxxx” –C.F. e P.IVA: 05865511009 – Codice Univoco Ufficio: UFDHOS
3. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Azienda a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
4. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.
5. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dall’Azienda e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati all’Azienda o a terzi.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).
Articolo 9 – Subappalto e sub-contratti
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ----------------
L’Azienda non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso l’Azienda il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Azienda non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Azienda procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Azienda, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Azienda le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Azienda inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Azienda. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Articolo 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
Articolo 11 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ),
resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Azienda.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia)
da parte dell’Azienda, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Azienda ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 9 e/o nei casi previsti ai successivi artt. 12, comma 2 e 13, comma 3 del presente contratto.
Articolo 12: Inadempienze e penalità
1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l’applicazione delle penali stabilite dalla Scheda Tecnico-Amministrativa allegata al Disciplinare di Gara.
2. L’Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l’importo delle penali viene recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.
3. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall’Azienda a causa dell’inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad
altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l’Azienda dovesse incorrere, con l’incameramento della cauzione prestata.
4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Azienda può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l’Azienda sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
Articolo 13: Risoluzione del contratto
1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dalla Scheda Tecnico-Amministrativa;
b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all’applicazione di penali;
c) qualora si verifichino gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, alla Scheda Tecnico-Amministrativa e all’Offerta Tecnica, nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei dispositivi forniti;
d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) e di cui al “Codice di comportamento etico e giuridico” dell’Azienda;
g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
h) inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa;
i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
k) subappalto non autorizzato;
l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
m) cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e l’Azienda conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione.
n) perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell’insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. Il mancato esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
3. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Azienda, oltre all’applicazione delle penalità previste, procede ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del
Fornitore nei confronti dell’Azienda per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che l’Azienda dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
4. Resta comunque salvo il diritto dell’Azienda, oltre e in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l’inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa di tale inadempienza.
5. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 14: Recesso
La Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
f) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 15;
g) in caso di sopravvenienze normative interessanti l’Azienda che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda.
Articolo 15: Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell’appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.
Art. 16: Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Azienda, al personale dell’Azienda ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 17: Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Azienda e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Azienda.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Azienda.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 18: Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’Azienda tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
L’Appaltatore si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Articolo 19: Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne l’Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Azienda.
3. L’Azienda si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Azienda riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Azienda. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 20: Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
1. L’Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
3. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Azienda, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’Azienda. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Articolo 21: Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente della fornitura per la Ditta aggiudicataria
L’Azienda nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
1. Salvo diverse disposizioni, l’Azienda, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Azienda, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’Azienda, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. La Società indicherà il nominativo del referente che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Articolo 22: Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.
Articolo 23: Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’Azienda le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l’importo (
/ ) Iva inclusa.
4. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Xxxxxxx X, da appoggiare a: Unicredit Banca di Roma – Agenzia n. 84 - CODICE IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7678057513 in adempimento dell’art. 34 d.l.. 179/2012”.
5. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
6. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Articolo 24: Allegati
1. Si allega materialmente al contratto, quale parte integrante e sostanziale, l’Offerta Economica presentata in sede di gara e il Patto d’Integrità sottoscritta dal Fornitore.
2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso l’Azienda, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante e l’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara.
Richiesto io Ufficiale Rogante dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Xxxxxxx X ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. pagine a video, di cui interamente scritte n. e la n. per n. righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza,
previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Xxxxxxx ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO XXXXXXX X
Firmato Il Legale Rappresentante
Per il FORNITORE
Firmato Il Legale Rappresentante